Testo dell'articoloVigente
Art. 121 D.Lgs. 175/2024 – Proposizione della impugnazione
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 107, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'articolo 107, comma 2.
4. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 96 e 106, in quanto compatibili.
In sintesi
Chi giudica la revocazione e come si propone. L'articolo 121 individua il giudice competente e i requisiti di forma del ricorso per revocazione. La competenza appartiene alla stessa corte di giustizia tributaria, di primo o secondo grado, che ha pronunciato la sentenza impugnata: a differenza dell'appello e della cassazione, la revocazione non sale di grado ma torna davanti allo stesso giudice, perché si fonda su elementi nuovi rispetto a quelli valutati.
Il comma 2 impone, a pena di inammissibilità, un contenuto puntuale: il ricorso deve avere gli elementi previsti dall'articolo 107, comma 1 (la disposizione sulla forma dell'appello), e indicare in modo specifico il motivo di revocazione, la prova dei fatti dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 c.p.c. e il giorno della scoperta, della falsità dichiarata o del recupero del documento. È un onere di precisione che consente al giudice di verificare la tempestività e la fondatezza del rimedio. Per il caso del dolo del giudice, la prova va data mediante produzione in copia autentica della sentenza passata in giudicato che lo accerta.
Il comma 3 rinvia, per la proposizione e il deposito, all'articolo 107, comma 2, mentre il comma 4 consente alle parti di proporre istanze cautelari ai sensi degli articoli 96 e 106, in quanto compatibili, così da non lasciare la parte priva di tutela durante la pendenza della revocazione. La norma si inserisce nella sezione aperta dall'articolo 120 e prosegue con il procedimento dell'articolo 122 e la decisione dell'articolo 123.
Casi pratici
Caso 1: Il ricorso datato
Un contribuente propone revocazione per il ritrovamento di un documento decisivo. Nel ricorso, davanti alla stessa corte che ha emesso la sentenza, indica con precisione il motivo, la prova del fatto e il giorno esatto del recupero del documento, come richiesto a pena di inammissibilità dal comma 2. Contestualmente chiede una misura cautelare ai sensi dell'articolo 96.
Domande frequenti
A chi va proposta la revocazione?
Alla stessa corte di giustizia tributaria, di primo o secondo grado, che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Cosa deve contenere il ricorso a pena di inammissibilità?
Gli elementi dell'articolo 107, comma 1, l'indicazione specifica del motivo di revocazione, la prova dei fatti e il giorno della scoperta, della falsità o del recupero del documento.
Come si prova il dolo del giudice?
Mediante produzione in copia autentica della sentenza passata in giudicato che lo accerta.
Posso chiedere misure cautelari durante la revocazione?
Sì, le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi degli articoli 96 e 106, in quanto compatibili.
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