Testo dell'articoloVigente
Art. 129 D.Lgs. 175/2024 – Norme transitorie e finali
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
2. Con il decreto di cui al comma 1
sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.
3. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.
In sintesi
Le regole tecniche per far funzionare il nuovo processo. L'articolo 129 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dell'apparato tecnico-operativo del processo tributario. Il decreto, da adottare sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti, fissa le norme tecniche per il processo tributario telematico e approva i modelli degli atti processuali, delle deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.
Il primo comma contiene anche una clausola di coordinamento: il decreto indica le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate prima della sua emanazione, che da quella stessa data restano abrogate. Si evita così la sovrapposizione tra vecchie regole tecniche e nuova disciplina. Il comma 2 estende il rinvio al decreto le regole per lo svolgimento da remoto delle udienze e delle camere di consiglio, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 3 prevede infine una valvola di flessibilità: nei casi eccezionali contemplati dalle norme tecniche, e fino alla loro individuazione previa autorizzazione espressa del presidente della corte o, in corso di causa, del presidente di sezione, la notificazione, il deposito degli atti, dei documenti e dei provvedimenti, nonché le relative comunicazioni possono avvenire con modalità cartacea. La disposizione, di natura tecnica e attuativa, va letta insieme all'articolo 130 sulle abrogazioni e all'articolo 131 sulla decorrenza, che fissa al 1° gennaio 2027 l'applicazione del testo unico.
Casi pratici
Caso 1: Il deposito cartaceo eccezionale
In un caso eccezionale, prima dell'individuazione completa delle ipotesi nelle norme tecniche, una parte ha necessità di depositare un atto in formato cartaceo. Ai sensi del comma 3, ottiene l'autorizzazione espressa del presidente di sezione, che consente la modalità cartacea per quel deposito.
Domande frequenti
Chi adotta le norme tecniche del processo tributario telematico?
Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati.
Il decreto si occupa anche delle udienze da remoto?
Sì. Stabilisce, nei limiti delle risorse disponibili, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto di udienze e camere di consiglio.
Si può ancora usare la modalità cartacea?
Sì, nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, e fino alla loro individuazione previa autorizzazione del presidente della corte o di sezione.
Cosa accade alle vecchie regole tecniche?
Il decreto indica le disposizioni tecnico-operative anteriori che, dalla sua data, restano abrogate.