Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 28 D.Lgs. 175/2024 – Votazioni

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della corte di giustizia tributaria presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.

3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni.

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.

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In sintesi

  • Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati; le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale.
  • Il voto è personale, diretto e segreto e si esprime presso la sede della corte di giustizia tributaria dove il giudice esercita le proprie funzioni.
  • Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto e provvedono allo scrutinio delle schede; le contestazioni sono decise a maggioranza dall'ufficio elettorale regionale.
  • Al termine, il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio centrale elettorale per la proclamazione degli eletti.

Modalità di espressione del voto per il Consiglio di presidenza. L'articolo 28 fissa le regole operative della votazione per l'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La norma tutela i principi fondamentali del suffragio - personalità, segretezza, voto diretto - e introduce un sistema di preferenze plurime (fino a sei candidati) che consente di selezionare una composizione rappresentativa dell'intero corpo dei giudici tributari.

Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale: un adempimento formale che garantisce l'autenticità delle schede votate e previene l'introduzione di schede non ufficiali. L'elettore riconsegna la scheda chiusa, a garanzia della segretezza. Il luogo di voto è la sede della corte presso cui il giudice svolge la propria funzione giurisdizionale, soluzione che, combinata con la scelta del giorno festivo prevista dall'articolo 27, assicura la partecipazione anche dei componenti di sedi periferiche.

Lo scrutinio, avviato il giorno successivo al voto, è curato dagli uffici elettorali locali che determinano il totale dei voti validi e le preferenze per ciascun candidato. Le contestazioni - sia quelle sorte durante il voto sia quelle sulla validità delle schede - sono risolte dall'ufficio elettorale regionale a maggioranza, con annotazione nel verbale. I verbali di scrutinio sono poi trasmessi all'ufficio centrale elettorale cui spetta la proclamazione definitiva degli eletti ai sensi dell'articolo 29.

Casi pratici

Caso 1: Scheda senza controfirma dell'ufficio elettorale

Durante le operazioni di voto, un giudice tributario consegna una scheda che non reca la preventiva controfirma dei componenti dell'ufficio elettorale locale. L'ufficio elettorale regionale, investito della contestazione, dichiara la scheda non valida poiché non rispetta il requisito formale di autenticazione previsto dall'articolo 28, comma 1, e ne dà atto nel processo verbale.

Domande frequenti

Quante preferenze può esprimere ciascun elettore?

Non più di sei candidati. Le preferenze aggiuntive rispetto a tale limite rendono la scheda nulla per eccesso.

Dove si esprime il voto?

Presso la sede della corte di giustizia tributaria presso la quale il giudice esercita la propria funzione giurisdizionale.

Chi decide sulle contestazioni relative alla validità delle schede?

L'ufficio elettorale regionale, che delibera a maggioranza e dà atto delle contestazioni e delle relative decisioni nel processo verbale delle operazioni.

Quando inizia lo scrutinio?

Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto, con previa apertura delle urne e conteggio delle schede.

Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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