Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 87 D.Lgs. 175/2024 – Richiesta di copie e notificazione della sentenza

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.

2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 60, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

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In sintesi

  • Ogni parte può chiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, rilasciate entro cinque giorni dalla richiesta previa corresponsione delle spese.
  • Le parti hanno l'onere di notificare la sentenza alle altre a norma dell'articolo 60, depositando nei successivi trenta giorni la prova della notificazione in segreteria.
  • Se nessuna parte notifica la sentenza si applica l'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile (termine lungo).
  • Il termine lungo non si applica alla parte non costituita che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e dell'avviso d'udienza.

Copie, notifica e decorrenza dei termini. L'articolo 87 collega tre profili pratici della fase finale del giudizio: il rilascio delle copie autentiche, la notificazione della sentenza e la decorrenza dei termini d'impugnazione. La segreteria deve rilasciare copie autentiche entro cinque giorni dalla richiesta, previo pagamento delle spese, consentendo alle parti di procurarsi il titolo necessario per gli atti successivi.

Il cuore della norma è l'onere di notificazione: spetta direttamente alle parti notificare la sentenza alle altre, nelle forme dell'articolo 60, e depositare entro i successivi trenta giorni l'originale o copia autentica notificata, con la prova della consegna o spedizione, nella segreteria. La notificazione a istanza di parte è ciò che fa decorrere il termine breve d'impugnazione di sessanta giorni previsto dall'articolo 105.

Se nessuno notifica la sentenza, il comma 3 richiama l'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, cioè il cosiddetto termine lungo per impugnare, decorrente dalla pubblicazione. La norma chiude con una garanzia per chi è rimasto estraneo al processo: il termine lungo non opera nei confronti della parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza. La sentenza, una volta pubblicata ai sensi dell'articolo 86, entra così nel circuito delle impugnazioni regolate dagli articoli 103 e seguenti.

Casi pratici

Caso 1: Notifica per far decorrere il termine breve

L'ufficio, vittorioso in primo grado, vuole consolidare presto la sentenza. Chiede alla segreteria copia autentica, ottenendola entro cinque giorni, e la notifica al contribuente a norma dell'articolo 60, depositando la prova della notifica entro trenta giorni: così fa decorrere il termine breve di impugnazione.

Domande frequenti

Come si ottengono le copie autentiche della sentenza?

Ciascuna parte le richiede alla segreteria, che le rilascia entro cinque giorni dalla richiesta previa corresponsione delle spese.

Chi deve notificare la sentenza?

Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione alle altre parti a norma dell'articolo 60, depositandone la prova in segreteria nei successivi trenta giorni.

Cosa accade se nessuno notifica la sentenza?

Si applica l'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, ossia il termine lungo per impugnare decorrente dalla pubblicazione.

Il termine lungo vale sempre?

No: non si applica alla parte non costituita che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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