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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Comunicazioni via PEC, depositi e notifiche esclusivamente telematici: la PEC va indicata nel ricorso, le variazioni vanno comunicate e i depositi irregolari si regolarizzano in termine perentorio, senza invalidità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 61 D.Lgs. 175/2024 – Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 52, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui al comma 2 e all'articolo 129 comma 3 di effettuare le notificazioni e i depositi ai sensi dell'articolo 60.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

5. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Commento

Il processo tributario telematico. L'articolo 61 è il cuore della digitalizzazione del processo tributario. Stabilisce che le comunicazioni si effettuano mediante posta elettronica certificata e che l'indirizzo PEC del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Questa indicazione non è una formalità: l'articolo 64 la richiede tra i contenuti del ricorso, e la sua corretta gestione condiziona la regolare ricezione di tutti gli avvisi della segreteria, primo fra tutti l'avviso di trattazione dell'articolo 79.

La norma pone in capo al difensore un onere preciso: comunicare ogni variazione dell'indirizzo PEC alle altre parti costituite e alla segreteria. In difetto, la segreteria non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria; in caso di pluralità di difensori, la comunicazione si perfeziona se ricevuta da almeno uno di essi. Quando l'indirizzo PEC manchi e non sia reperibile dai pubblici elenchi, oppure il messaggio non sia consegnato per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in segreteria: una sorta di domicilio digitale di default che responsabilizza la parte negligente.

Il comma 3 è la regola generale del deposito e della notifica telematica: parti, consulenti e organi tecnici notificano e depositano atti, documenti e provvedimenti esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle norme tecniche del processo tributario telematico, salve le ipotesi residuali (comma 2 e articolo 129, comma 3) in cui si può ricorrere alle forme dell'articolo 60. L'indicazione della PEC valevole per le comunicazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. Un principio di favore chiude la norma: la violazione delle regole telematiche non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice. Si bilancia così il rigore formale con l'effettività della tutela, in coerenza con l'articolo 63 sulla forma degli atti.

Casi pratici

Caso 1: PEC non aggiornata e avvisi non ricevuti

Un difensore cambia indirizzo PEC ma non lo comunica alla segreteria né alle altre parti. Le comunicazioni successive non gli pervengono: la norma non obbliga la segreteria a ricercare il nuovo indirizzo, e il difensore non potrà dolersi della mancata ricezione, perché l'onere di aggiornamento era a suo carico.

Caso 2: Deposito telematico irregolare da regolarizzare

Una parte deposita un atto con modalità non perfettamente conformi alle norme tecniche del processo telematico. Il deposito non è invalido: il giudice assegna alla parte un termine perentorio per regolarizzarlo, e solo l'inosservanza di tale termine produce conseguenze.

Domande frequenti

Dove devo indicare il mio indirizzo PEC?

Nel ricorso o nel primo atto difensivo. L'indicazione della PEC valevole per le comunicazioni e notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Cosa succede se cambio indirizzo PEC?

È onere del difensore comunicare ogni variazione alle altre parti costituite e alla segreteria. In difetto, la segreteria non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a comunicare mediante deposito in segreteria.

Gli atti vanno depositati solo telematicamente?

Sì. Parti, consulenti e organi tecnici notificano e depositano atti e documenti esclusivamente con modalità telematiche, salvo le ipotesi residuali previste dalla norma e dall'articolo 129, comma 3.

Un deposito eseguito violando le regole telematiche è nullo?

No. La violazione non costituisce causa di invalidità del deposito, ma fa sorgere l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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