Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 61 D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di prestazione di servizi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 23, comma 1-bis .
Vedi anche
→art. 60 ASSICURAZIONI→art. 60-bis ASSICURAZIONI→art. 62 ASSICURAZIONI→art. 63 ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 46-novies D.Lgs. 209/2005 – (Prova dell’utilizzo)→Art. 46-octies D.Lgs. 209/2005 – (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard)→Art. 46-septies D.Lgs. 209/2005 – (Non conformità del modello interno)→Art. 46-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Ritorno alla formula standard)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di apertura della riassicurazione in LPS
L'art. 61 e' una delle norme più liberali del CAP. Stabilisce che riassicuratrici di altri Stati UE o di Stati terzi possono operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione. Il principio recepisce la direttiva 2009/138/CE che, per la riassicurazione, prevede massima apertura del mercato europeo: la concorrenza globale e la natura professionale dei contraenti (imprese assicurative, non consumatori finali) giustificano un regime più permissivo.
Differenza con l'assicurazione diretta
Per l'assicurazione diretta, anche in LPS sono richieste comunicazioni preventive e procedure più articolate, perché il contraente assicurato e' tipicamente un consumatore meritevole di protezione. Per la riassicurazione il contraente cedente e' un'impresa assicurativa, soggetto professionale qualificato che valuta autonomamente la controparte: la tutela regolamentare può essere ridotta.
LPS per riassicuratrici UE
Le imprese di altri Stati UE operano in Italia in virtu' del proprio passaporto Solvency II. La home country authority ha già notificato l'esercizio in LPS verso l'Italia (procedura speculare all'art. 59-quater italiano). L'IVASS prende atto e archivia. Le imprese cedenti italiane possono contrattare direttamente con la riassicuratrice estera, anche tramite broker, senza obbligo di verifica autorizzativa puntuale.
LPS per riassicuratrici Stati terzi
Anche le imprese di Paesi extra-UE possono operare in LPS verso l'Italia senza autorizzazione preventiva. La scelta del legislatore italiano (in linea con la direttiva) e' più liberale di quella di altri Stati UE che richiedono procedure di prudential filtering. Vale la disciplina dello Stato di origine e l'IVASS riceve eventualmente segnalazioni in caso di problemi prudenziali via meccanismi EIOPA.
L'art. 23, comma 1-bis: il rinvio alla disciplina generale
Il richiamo all'art. 23 comma 1-bis serve a garantire che, pur in regime di apertura, restino applicabili norme italiane di interesse generale: trasparenza, antiriciclaggio, codice civile in materia di contratti (artt. 1882 ss.), normativa fiscale (imposta sui premi). La libera prestazione non significa applicazione integrale del diritto estero.
Profili di vigilanza ex post
L'IVASS può intervenire se rileva irregolarita': mancato rispetto delle regole di condotta, contratti opachi verso cedenti italiane, sospetto di insolvenza dell'impresa estera. Gli strumenti vanno dalla richiesta di informazioni alla segnalazione all'autorita' di origine, fino alla raccomandazione di sospensione dei contratti italiani in casi estremi. La cooperazione con EIOPA e altre autorita' UE e' costante.
Impatto sul mercato
Il regime aperto ha favorito la presenza in Italia di tutti i principali riassicuratori globali (Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Scor, Berkshire Re) senza che ciascuno debba aprire succursale fisica. Le cedenti italiane beneficiano di concorrenza e prezzi competitivi, ma devono valutare con cura il rischio di controparte usando rating, statistiche di pagamento e clausole contrattuali a tutela.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Compagnia - cessione a riassicuratore svizzero
Caso 2: Caso Caia Vita - segnalazione IVASS su riassicuratore estero
Domande frequenti
Una compagnia italiana puo' cedere rischi a un riassicuratore di Bermuda senza che questo sia autorizzato in Italia?
Si. Il riassicuratore di Bermuda opera in LPS verso l'Italia senza autorizzazione, in coerenza con l'equivalenza Solvency II del regime bermudiano. La cedente italiana valuta autonomamente il rischio di controparte tramite rating e altre verifiche.
Quali norme italiane si applicano comunque alla LPS?
Le norme di interesse generale: trasparenza contrattuale, antiriciclaggio, normativa fiscale (imposta sui premi), disposizioni del codice civile in materia di assicurazione (artt. 1882-1933) e disposizioni IVASS rilevanti.
Come tutelo la cedente da insolvenza del riassicuratore estero?
Strumenti standard: clausole di collaterale (LOC, deposit accounts, trust), funded reinsurance, rating minimo dei riassicuratori, monitoraggio Solvency II coverage ratio. Spesso si limita l'esposizione per singolo riassicuratore.