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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le riassicuratrici di Stati terzi che vogliono operare in Italia in stabilimento devono essere preventivamente autorizzate dall'IVASS, con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
  • L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale: nessun passaporto verso altri Stati UE.
  • Obbligatori sede secondaria, rappresentante generale residente in Italia con poteri ampi e deposito cauzionale ex art. 28, comma 5.
  • Il rappresentante generale (o il preposto alla gestione) deve possedere onorabilita' e professionalita' ex art. 76.
  • L'IVASS detta con regolamento i requisiti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 59 per le imprese italiane.

Testo dell'articoloVigente

Art. 60-bis D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall' IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.

3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dall'articolo 28, comma 5 . Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.

4. L' IVASS determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.

5. L' IVASS , verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.

Commento

L'ingresso dai Paesi terzi: autorizzazione rafforzata

L'art. 60-bis disciplina l'accesso delle riassicuratrici extra-UE al mercato italiano in regime di stabilimento. La differenza con l'art. 60 (riassicuratrici UE) e' netta: qui occorre autorizzazione preventiva dell'IVASS, con provvedimento formale pubblicato nel Bollettino. La pubblicazione assolve funzione di trasparenza verso il mercato e i potenziali clienti cedenti, che possono verificare la presenza dell'autorizzazione.

I requisiti sostanziali, equivalenti all'art. 59

Il legislatore impone all'IVASS di adottare un regolamento che applichi alle riassicuratrici di Stati terzi requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti per le imprese italiane dall'art. 59: forma giuridica adeguata (in genere succursale di S.p.A. estera con caratteristiche analoghe alla S.p.A. italiana), capitale e fondi propri sufficienti, programma di attività triennale, onorabilita' dei controllori. L'equivalenza e' funzionale: non identita' formale ma equivalenza di tutela.

Il deposito cauzionale

L'art. 28, comma 5, richiamato impone alle imprese di Stati terzi che operano in Italia tramite stabile organizzazione di costituire un deposito cauzionale a favore di IVASS, calcolato in percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' della sede italiana. Il deposito garantisce gli obblighi assunti verso le imprese cedenti italiane e funge da prima linea di tutela in caso di crisi dell'impresa madre estera. L'importo viene aggiornato annualmente.

Il rappresentante generale: figura rafforzata

Diversamente dall'art. 60 (UE), qui il rappresentante generale deve avere residenza in Italia (non solo domicilio), poteri espliciti che comprendono anche la costituzione e il vincolo del deposito cauzionale, e onorabilita' e professionalita' verificate ex art. 76. Se la gestione effettiva e' affidata a persona diversa dal rappresentante, anche quest'ultima deve possedere i medesimi requisiti soggettivi. Il legislatore vuole evitare schermi: chi rappresenta deve avere effettivo radicamento e capacita' professionale.

L'iscrizione in apposita sezione dell'albo

L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese (Camera di Commercio della sede secondaria), iscrive l'impresa di Stato terzo in un'apposita sezione dell'albo. La distinzione di sezione consente alle imprese cedenti di identificare con chiarezza la natura dell'operatore: non un'impresa UE con passaporto, ma una succursale extra-UE soggetta a vigilanza diretta IVASS.

Indicazioni obbligatorie negli atti

Le imprese di Stati terzi devono indicare negli atti, nelle comunicazioni e sui propri documenti la natura di succursale italiana di impresa estera, con sede legale del Paese di origine. L'obbligo previene confusione e tutela il diritto dei contraenti cedenti a sapere con chi contrattano.

Equivalenza Solvency II e accordi bilaterali

Per riassicuratrici di Paesi equivalenti (Bermuda, Svizzera, Giappone) o coperti da accordi bilaterali (USA dopo l'accordo 2017), la procedura può essere semplificata in alcune componenti documentali, ma resta autorizzativa. Per Paesi non equivalenti l'istruttoria e' più intensa: verifica del sistema prudenziale locale, della reputazione regolatoria e dei flussi finanziari.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Re USA — autorizzazione per succursale italiana

Caso 2: Caso Caia Re Cayman — diniego per non equivalenza

Domande frequenti

Perche' le riassicuratrici Stati terzi devono avere un'autorizzazione e le UE no?

Perche' il regime UE Solvency II e' armonizzato e basato sul mutuo riconoscimento. Per gli Stati terzi non c'e' garanzia automatica di standard equivalenti, quindi l'IVASS conduce verifica diretta a tutela del mercato italiano.

Il deposito cauzionale viene restituito?

Solo alla cessazione dell'attivita' e dopo l'estinzione di tutti gli obblighi assunti verso cedenti italiani. In caso di crisi, viene escusso a favore dei creditori prioritari (contraenti cedenti) secondo l'ordine di privilegio art. 326.

L'autorizzazione e' valida anche per operare in altri Stati UE?

No, e' efficace solo per il territorio italiano. Per operare in altri Stati UE la riassicuratrice estera deve ottenere autorizzazioni separate (o passare per una controllata UE con passaporto).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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