Testo dell'articoloVigente
Art. 17 D.Lgs. 175/2024 – Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2, a una delle funzioni dei componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, e i giudici tributari del ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.
3. I presidenti di sezione, i vicepresidenti e i componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte per più di cinque anni consecutivi.
4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Ferme restando le modalità indicate nel comma 6, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella C allegata al presente testo unico. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 5 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.
6. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità: a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda; b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 14. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza; c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella C e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.
7. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre; b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato.
8. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.
9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.
In sintesi
La durata dell'incarico e le regole per i trasferimenti. L'articolo 17 del D.Lgs. 175/2024 disciplina due aspetti fondamentali della posizione giuridica dei componenti delle corti tributarie: la durata dell'incarico e il meccanismo di assegnazione di un nuovo incarico per trasferimento. Sotto il primo profilo, la norma ribadisce che la nomina dei giudici tributari del ruolo unico non costituisce rapporto di pubblico impiego - confermando la natura para-onoraria di questa categoria - mentre per tutti (magistrati e giudici) fissa il limite di settant'anni come età massima di permanenza in funzione, con un regime transitorio per il periodo 2027-2028.
Il limite quinquennale di assegnazione alla stessa sezione e quello biennale per concorrere a un nuovo incarico perseguono un duplice obiettivo: da un lato evitare il consolidamento di posizioni di rendita all'interno di una stessa sezione; dall'altro garantire al sistema una rotazione virtuosa, che impedisca l'irrigidimento dei collegi e favorisca la circolazione delle esperienze professionali. L'interpello per i trasferimenti è bandito almeno una volta l'anno dal Consiglio di presidenza, con priorità rispetto alle procedure di reclutamento ex art. 5.
Il giudizio di demerito è uno strumento di controllo della produttività: scatta quando un componente ha riportato una sanzione disciplinare nel quinquennio precedente o quando il rapporto tra i provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni dalla deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo supera il sessanta per cento. Un componente «in demerito» non può ottenere un incarico per trasferimento, a prescindere dal punteggio conseguito. Il regime transitorio - commi 2 e 9 - fissa scadenze intermedie: settantadue anni nel 2027, settantuno nel 2028, con applicazione piena del limite di settanta anni a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Casi pratici
Caso 1: Il giudice con troppi depositi tardivi
Un giudice tributario del ruolo unico, nell'anno in corso, ha depositato 40 provvedimenti, di cui 25 oltre il termine di trenta giorni dalla deliberazione. Il rapporto (25/40 = 62,5%) supera la soglia del 60% fissata dall'articolo 17, comma 7, lettera b). Il Consiglio di presidenza gli attribuisce un giudizio di demerito: il giudice non potrà partecipare alla prossima procedura di interpello per un incarico diverso o per trasferimento, a prescindere dal punteggio che avrebbe conseguito in graduatoria.
Domande frequenti
Fino a che età possono restare in funzione i giudici tributari?
Dal 1° gennaio 2029, fino al settantesimo anno di età. Nel periodo transitorio: chi ha compiuto 72 anni entro il 31 dicembre 2026 cessa il 1° gennaio 2027; chi ne compie 71 entro il 2027 cessa il 1° gennaio 2028.
Cosa è il giudizio di demerito e quando scatta?
È una valutazione negativa che impedisce l'assegnazione di un nuovo incarico per trasferimento. Scatta se vi è una sanzione disciplinare nel quinquennio precedente oppure se il rapporto tra provvedimenti depositati con ritardo superiore a trenta giorni e il totale depositato supera il 60%.
Un giudice può restare nella stessa sezione per sempre?
No: il comma 3 vieta l'assegnazione alla stessa sezione della medesima corte per più di cinque anni consecutivi.
La nomina a giudice tributario del ruolo unico crea un rapporto di impiego?
No: il comma 1 chiarisce espressamente che la nomina dei giudici tributari del ruolo unico non costituisce, in nessun caso, rapporto di pubblico impiego.