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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) disciplinano per il solo anno 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo e della pesca (art. 16-bis, D.L. 124/2023). Sono previste due finestre comunicative: la prima dal 31 marzo al 30 maggio 2026 (spese previste fino al 15 novembre), la seconda dal 20 novembre al 2 dicembre 2026 (spese effettive). La percentuale di riparto è fissata dall’AdE entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa. Per le grandi imprese agricole è necessaria la previa approvazione della Commissione UE.

Approfondimento normativo completo: Commi 463-466 LB 2026: credito d imposta ZES unica agricoltura.

Il credito d'imposta ZES per agricoltura e pesca: una norma distinta dai commi 439-452

I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) istituiscono un regime agevolativo specifico per gli operatori dei settori agricolo e della pesca che investono nella ZES unica del Mezzogiorno. Questa disposizione è autonoma rispetto ai commi 439-452, che riguardano gli investimenti produttivi generali: la norma agricola si fonda su una base legale differente (art. 16-bis, D.L. 124/2023) e vale, per ora, per il solo anno 2026, non per il triennio.

La struttura comunicativa si articola in due finestre distinte. La prima, obbligatoria, decorre dal 31 marzo al 30 maggio 2026 e serve a indicare le spese già sostenute dall’1 gennaio e quelle previste fino al 15 novembre 2026. La seconda finestra, dal 20 novembre al 2 dicembre 2026, è una comunicazione integrativa anch’essa a pena di decadenza: l’operatore deve attestare le spese effettivamente sostenute dall’1 gennaio al 15 novembre 2026. La percentuale del credito sarà determinata dall’Agenzia delle entrate entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa.

Un elemento critico distingue questo credito dall’analoga misura generale: le grandi imprese agricole possono accedere all’agevolazione solo previa decisione di approvazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108(3) TFUE in materia di aiuti di Stato. Al momento dell’entrata in vigore della legge questa decisione non risulta ancora adottata, il che rende l’accesso per le grandi imprese condizionato a un ulteriore passaggio istituzionale. Per le microimprese, le PMI e le imprese di pesca il percorso è invece regolato dai limiti del regime de minimis o dai regolamenti di esenzione applicabili.

Requisiti e adempimenti

  • Operatore economico nei settori agricolo, forestale o della pesca con investimenti nell’area ZES unica.
  • Prima comunicazione all’AdE: 31 marzo – 30 maggio 2026 (obbligatoria, pena decadenza).
  • Comunicazione integrativa: 20 novembre – 2 dicembre 2026 (anch’essa a pena di decadenza).
  • Utilizzo del modello già approvato dall’AdE per il 2025 (nessun nuovo modello previsto).
  • Grandi imprese agricole: attendere l’approvazione della Commissione UE ex art. 108(3) TFUE.

Caso 1: Tizio, ditta individuale viticola, Agrigento

Scenario. Tizio gestisce una piccola azienda viticola di 12 ettari nel comune di Agrigento, in zona ZES. Nel 2026 intende acquistare un impianto di irrigazione a goccia per 80.000 euro, da completare entro settembre. Rientra nella categoria delle microimprese. Il consulente lo informa che esistono due finestre comunicative e che la mancata presentazione di entrambe comporta la perdita totale del beneficio.

Come si legge in pratica. Tizio presenta la prima comunicazione il 15 aprile 2026, indicando 20.000 euro di spese già sostenute e 60.000 euro previste entro il 15 novembre 2026. A novembre, avendo completato l’impianto per 75.000 euro totali, invia la comunicazione integrativa con il dato definitivo. Entro il 12 dicembre 2026 l’Agenzia delle entrate pubblica il provvedimento con la percentuale di riparto, applicata alla spesa ammissibile di 75.000 euro. Tizio potrà utilizzare il credito d’imposta risultante in compensazione tramite modello F24, nei termini e con le modalità che il provvedimento indicherà.

Riepilogo Caso 1

  • Investimento realizzato: 75.000 euro (impianto irrigazione).
  • Prima comunicazione: aprile 2026, spese previste 80.000 euro.
  • Comunicazione integrativa: novembre 2026, spesa effettiva 75.000 euro.
  • Percentuale credito: fissata dall’AdE entro 10 giorni dalla scadenza integrativa.
  • Fruizione: in compensazione F24 secondo le indicazioni del provvedimento.

Caso 2: Caia, SRL ittica, Reggio Calabria

Scenario. Caia è socia e amministratrice di una SRL che si occupa di acquacoltura nel comune di Reggio Calabria. La società è qualificata come piccola impresa ai sensi della normativa UE. Nel 2026 acquista vasche di allevamento e sistemi di aerazione per un totale di 350.000 euro, con consegna e installazione prevista tra giugno e ottobre 2026. La norma di riferimento è l’art. 16-bis del D.L. 124/2023, come modificato dal comma 462 L. 199/2025.

Come si legge in pratica. La SRL di Caia invia la prima comunicazione il 30 aprile 2026: spese sostenute dall’1 gennaio pari a zero, spese previste entro il 15 novembre pari a 350.000 euro. La seconda comunicazione, inviata il 28 novembre 2026, attesta spese effettive per 340.000 euro (un lotto è slittato a dicembre). L’Agenzia delle entrate determina la percentuale di riparto sui 340.000 euro comunicati. Caia nota che la parte non comunicata (10.000 euro di spese post 15 novembre) non è agevolabile per il 2026, poiché la norma limita la finestra di spesa al 15 novembre 2026.

Riepilogo Caso 2

  • Investimento pianificato: 350.000 euro in impianti di acquacoltura.
  • Spese ammissibili (entro 15 novembre): 340.000 euro.
  • Spese escluse (post 15 novembre): 10.000 euro, non agevolabili nel 2026.
  • Comunicazione integrativa: inviata entro il 2 dicembre 2026.
  • Credito: percentuale AdE applicata ai 340.000 euro comunicati.

Caso 3: Sempronio, cooperativa agricola, Foggia

Scenario. Sempronio presiede una cooperativa agricola di medie dimensioni con sede a Foggia, classificata come grande impresa ai sensi della normativa europea. La cooperativa intende investire 1.200.000 euro in silos di stoccaggio e impianti di essiccazione del grano nel 2026. Il consulente avverte che, trattandosi di grande impresa nel settore della produzione primaria agricola, l’accesso al credito ZES agricoltura è subordinato all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108(3) TFUE.

Come si legge in pratica. La cooperativa verifica che, alla data di entrata in vigore della L. 199/2025, la decisione della Commissione UE non è ancora intervenuta. Sempronio decide di presentare comunque la comunicazione all’AdE nella finestra di aprile 2026, in modo da non perdere la possibilità di accesso qualora l’approvazione europea sopraggiunga in corso d’anno. Il consulente segnala che l’effettiva fruizione del credito per le grandi imprese agricole rimane sospesa all’esito del procedimento europeo: senza la decisione della Commissione, il beneficio non potrà essere concretamente utilizzato. Si tratta di un rischio di pianificazione che le grandi imprese devono valutare attentamente prima di dimensionare gli investimenti sul credito.

Riepilogo Caso 3

  • Investimento: 1.200.000 euro in silos e impianti di essiccazione.
  • Qualifica: grande impresa agricola — condizione UE applicabile.
  • Condizione sospensiva: approvazione Commissione europea ex art. 108(3) TFUE.
  • Comunicazione AdE: presentata comunque nella finestra aprile 2026.
  • Rischio: fruizione subordinata all’iter europeo, non ancora concluso.

Quando conviene una verifica

Per verificare l’applicabilità del credito ZES agricoltura alla tua impresa: Consulta un esperto.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il credito ZES unica (commi 439-452) e il credito ZES agricoltura (commi 463-466)?

I commi 439-452 riguardano gli investimenti produttivi generali nella ZES unica e coprono il triennio 2026-2028. I commi 463-466 si applicano specificamente ai settori agricolo, forestale e della pesca, si fondano sull’art. 16-bis del D.L. 124/2023 (norma distinta dall’art. 16) e, per ora, valgono per il solo anno 2026. Le finestre comunicative sono inoltre diverse: il credito agricolo prevede una seconda comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre, assente nel regime generale.

Le imprese di pesca rientrano nel credito ZES agricoltura 2026?

Sì. I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 estendono l’agevolazione anche agli operatori del settore della pesca, come confermato dal titolo della norma (art. 16-bis, D.L. 124/2023, che riguarda la produzione primaria agricola e la pesca). L’accesso è soggetto alle medesime finestre comunicative e alle regole sugli aiuti di Stato applicabili al settore ittico, che possono differire da quelle agricole.

Se sostengo spese dopo il 15 novembre 2026, posso includerle nel credito?

No. La legge di bilancio 2026 (comma 463) circoscrive le spese ammissibili a quelle sostenute dall’1 gennaio al 15 novembre 2026. La comunicazione integrativa (20 novembre – 2 dicembre 2026) certifica proprio le spese effettive fino a quella data. Le spese sostenute dopo il 15 novembre non rientrano nel perimetro agevolabile per il 2026 e non potranno essere recuperate in comunicazioni successive relative allo stesso anno.

Quale modello si usa per le comunicazioni all'AdE?

Il comma 465 della legge di bilancio 2026 stabilisce che per le comunicazioni del 2026 si utilizza il modello già approvato dall’Agenzia delle entrate per il 2025, con il medesimo contenuto e le stesse modalità di trasmissione telematica. Non è prevista l’approvazione di un nuovo modello specifico per il 2026, il che semplifica gli adempimenti per gli operatori che hanno già presentato la comunicazione nell’anno precedente.

La percentuale del credito ZES agricoltura 2026 è già nota?

No. I commi 463-466 non fissano una percentuale diretta. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che determinerà la percentuale di riparto sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa (quindi indicativamente entro il 12 dicembre 2026). Solo a quella data gli operatori conosceranno il credito effettivo spettante. La norma è in attesa di decreto attuativo e la presente guida sarà aggiornata alla pubblicazione.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il credito ZES unica (commi 439-452) e il credito ZES agricoltura (commi 463-466)?

I commi 439-452 riguardano gli investimenti produttivi generali nella ZES unica e coprono il triennio 2026-2028. I commi 463-466 si applicano specificamente ai settori agricolo, forestale e della pesca, si fondano sull'art. 16-bis del D.L. 124/2023 (norma distinta dall'art. 16) e, per ora, valgono per il solo anno 2026. Le finestre comunicative sono inoltre diverse: il credito agricolo prevede una seconda comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre, assente nel regime generale.

Le imprese di pesca rientrano nel credito ZES agricoltura 2026?

Sì. I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 estendono l'agevolazione anche agli operatori del settore della pesca, come confermato dal titolo della norma (art. 16-bis, D.L. 124/2023, che riguarda la produzione primaria agricola e la pesca). L'accesso è soggetto alle medesime finestre comunicative e alle regole sugli aiuti di Stato applicabili al settore ittico, che possono differire da quelle agricole.

Se sostengo spese dopo il 15 novembre 2026, posso includerle nel credito?

No. La legge di bilancio 2026 (comma 463) circoscrive le spese ammissibili a quelle sostenute dall'1 gennaio al 15 novembre 2026. La comunicazione integrativa (20 novembre – 2 dicembre 2026) certifica proprio le spese effettive fino a quella data. Le spese sostenute dopo il 15 novembre non rientrano nel perimetro agevolabile per il 2026 e non potranno essere recuperate in comunicazioni successive relative allo stesso anno.

Quale modello si usa per le comunicazioni all'AdE?

Il comma 465 della legge di bilancio 2026 stabilisce che per le comunicazioni del 2026 si utilizza il modello già approvato dall'Agenzia delle entrate per il 2025, con il medesimo contenuto e le stesse modalità di trasmissione telematica. Non è prevista l'approvazione di un nuovo modello specifico per il 2026, il che semplifica gli adempimenti per gli operatori che hanno già presentato la comunicazione nell'anno precedente.

La percentuale del credito ZES agricoltura 2026 è già nota?

No. I commi 463-466 non fissano una percentuale diretta. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determinerà la percentuale di riparto sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa (quindi indicativamente entro il 12 dicembre 2026). Solo a quella data gli operatori conosceranno il credito effettivo spettante. La norma è in attesa di decreto attuativo e la presente guida sarà aggiornata alla pubblicazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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