Autore: Andrea Marton

  • Quanto costa rivalutare le partecipazioni nel 2026? esempio di calcolo

    In sintesi

    • Aliquota imposta sostitutiva rivalutazione: 21% (era 18%).
    • Base imponibile: valore di perizia giurata al 1° gennaio 2026.
    • L’imposta sostitutiva annulla la plusvalenza tassabile in sede di cessione.
    • La scelta è opzionale: conviene calcolare il confronto caso per caso.
    • Norma in vigore dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025, comma 144).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 144 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica l’art. 5, comma 2, della L. 448/2001 innalzando l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione opzionale di partecipazioni e terreni dal 18% al 21%. La norma opera modificando il regime delle plusvalenze (artt. 67-68 TUIR) e si applica alle perizie giurate redatte dal 1° gennaio 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%.

    Rivalutazione delle partecipazioni nel 2026: cosa cambia con la legge di bilancio

    La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha riportato in auge lo strumento della rivalutazione opzionale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ma con una novità di rilievo rispetto all’edizione precedente: l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata innalzata dal 18% al 21%. Chi intende affrancare il costo fiscale di una quota societaria deve quindi aggiornare i propri calcoli di convenienza.

    Il meccanismo rimane quello collaudato introdotto dalla L. 448/2001: il contribuente fa redigere una perizia giurata di stima al 1° gennaio 2026, versa l’imposta sostitutiva del 21% sul valore periziato e, da quel momento, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione sale al valore della perizia. In caso di cessione successiva, la plusvalenza imponibile si calcola sulla differenza tra prezzo di vendita e valore rivalutato, non sul costo storico originario.

    Il punto centrale dell’analisi è sempre il confronto tra il costo della rivalutazione (21% sul valore corrente) e l’imposta che si pagherebbe senza rivalutare (aliquota ordinaria sulle plusvalenze, tipicamente 26% per le partecipazioni non qualificate). Nei casi pratici seguenti illustriamo tre scenari tipici con importi ipotetici ma meccanismi fedeli alla norma, per aiutare il lettore a impostare correttamente il calcolo.

    Cosa verificare prima di rivalutare

    • Verificare il costo fiscale storico della partecipazione (atto di acquisto o conferimento).
    • Ottenere una stima informale del valore corrente per stimare la plusvalenza latente.
    • Calcolare l’imposta sostitutiva al 21% sul valore periziato e confrontarla con l’imposta su cessione senza rivalutazione.
    • Verificare i tempi: la perizia giurata deve essere redatta entro il termine stabilito dalla norma attuativa.
    • Valutare se la cessione è effettivamente programmata a breve, altrimenti il costo della rivalutazione anticipa un esborso non necessario.

    Caso 1: Tizio, piccolo socio con plusvalenza contenuta

    Scenario. Tizio possiede il 10% di una Srl acquistato nel 2018 per 5.000 euro. Il valore corrente al 1° gennaio 2026 è stimato dalla perizia in 40.000 euro. Tizio intende vendere la quota entro l’anno a un prezzo di 40.000 euro. Senza rivalutazione, la plusvalenza sarebbe di 35.000 euro; con rivalutazione, il costo fiscale sale a 40.000 euro e la plusvalenza in sede di cessione si azzera.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, Tizio pagherebbe il 26% su 35.000 euro di plusvalenza, pari a 9.100 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva è del 21% su 40.000 euro, pari a 8.400 euro. Il risparmio netto sarebbe di 700 euro, ma occorre aggiungere il costo della perizia giurata (variabile, tipicamente 500-1.500 euro per partecipazioni di questa entità). Se la perizia costa 800 euro, il saldo economico è negativo. Il consulente deve valutare anche l’eventualità che il prezzo di vendita superi 40.000 euro, nel qual caso la rivalutazione diventerebbe più vantaggiosa in quanto limiterebbe la plusvalenza residua.

    Riepilogo Caso 1

    • Costo storico partecipazione: 5.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 40.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 8.400 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 35.000): 9.100 euro
    • Risparmio lordo: 700 euro (da confrontare con costo perizia)

    Caso 2: Caia, socia di maggioranza con plusvalenza elevata

    Scenario. Caia detiene il 60% di una Srl acquistato nel 2015 per 20.000 euro. Il valore corrente al 1° gennaio 2026, risultante dalla perizia giurata, è 300.000 euro. Caia ha ricevuto un’offerta vincolante di acquisto a 300.000 euro da un soggetto terzo e intende perfezionare la cessione nel corso del 2026.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile sarebbe di 280.000 euro e l’imposta al 26% ammonterebbe a 72.800 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva sul valore periziato di 300.000 euro sarebbe pari a 63.000 euro. Il risparmio netto è di 9.800 euro, a cui si sottraggono i costi della perizia (stimabili in 1.500-3.000 euro per una Srl di queste dimensioni): il saldo rimane significativamente positivo. In questo scenario la rivalutazione è conveniente in modo chiaro, e Caia dovrà soltanto assicurarsi di versare l’imposta sostitutiva nei termini previsti dalla norma attuativa prima di rogitare la cessione.

    Riepilogo Caso 2

    • Costo storico partecipazione: 20.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 300.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 63.000 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 280.000): 72.800 euro
    • Risparmio netto stimato (al netto perizia): circa 6.800-8.300 euro

    Caso 3: Sempronio, socio con costo storico già elevato

    Scenario. Sempronio ha acquistato il 25% di una Srl nel 2023 per 180.000 euro, valore prossimo a quello di mercato attuale stimato dalla perizia al 1° gennaio 2026 in 195.000 euro. La plusvalenza latente è quindi contenuta: soli 15.000 euro. Sempronio valuta se rivalutare per congelare il valore anche in previsione di future crescite.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, l’imposta sulla plusvalenza di 15.000 euro sarebbe del 26%, pari a 3.900 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva sul valore periziato di 195.000 euro sarebbe 40.950 euro: un esborso enormemente superiore rispetto all’imposta evitata. In questo caso la rivalutazione è nettamente sconveniente se l’orizzonte di cessione è a breve termine. Potrebbe avere senso soltanto se Sempronio prevede che il valore della società cresca in modo rilevante nei prossimi anni e voglia bloccare oggi il costo fiscale a 195.000 euro per non pagare l’imposta ordinaria su una plusvalenza molto maggiore in futuro: si tratta di una scelta speculativa che richiede analisi prospettica con un professionista.

    Riepilogo Caso 3

    • Costo storico partecipazione: 180.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 195.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 40.950 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 15.000): 3.900 euro
    • Valutazione: rivalutazione sconveniente salvo prospettiva di forte crescita futura

    Quando conviene una verifica

    Il calcolo di convenienza dipende dalla situazione specifica: affidati a un esperto. Consulta un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota per rivalutare le partecipazioni nel 2026?

    La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, comma 144) ha fissato al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione opzionale delle partecipazioni non quotate e dei terreni. L’aliquota precedente, applicata nelle edizioni della stessa norma fino al 2025, era del 18%. Il versamento si applica sul valore risultante dalla perizia giurata redatta al 1° gennaio 2026.

    La perizia giurata è obbligatoria per rivalutare?

    Sì. La rivalutazione opzionale introdotta dalla L. 448/2001, cui fa riferimento il comma 144 della legge di bilancio 2026, richiede che il valore della partecipazione sia attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato (dottore commercialista, revisore legale o perito iscritto a un albo). Il costo della perizia è deducibile dall’imposta sostitutiva in determinate condizioni: il professionista che la redige può orientare il contribuente sulle modalità di scomputo.

    Se rivaluto e poi vendo a un prezzo superiore al valore periziato, pago ancora tasse?

    Sì. Il valore rivalutato diventa il nuovo costo fiscalmente riconosciuto: se il prezzo di cessione supera il valore della perizia, la differenza è ulteriore plusvalenza tassabile con le regole ordinarie (tipicamente 26% per le partecipazioni non qualificate). La rivalutazione non è quindi una copertura totale, ma congela la tassazione sulla parte di guadagno maturata fino al 1° gennaio 2026.

    Posso rivalutare anche se non ho intenzione di vendere a breve?

    Sì, la norma non impone un obbligo di cessione entro un termine. Tuttavia, anticipare il pagamento del 21% senza una prospettiva concreta di realizzo comporta un costo immediato a fronte di un beneficio futuro incerto. L’analisi di convenienza deve quindi tenere conto del valore temporale del denaro e della prevedibile evoluzione del valore della società.

    Cosa succede se rivaluto e poi la partecipazione perde valore?

    Se la partecipazione perde valore dopo la rivalutazione, il contribuente ha già versato l’imposta sostitutiva sul valore superiore senza possibilità di rimborso. In caso di cessione a un prezzo inferiore al valore rivalutato, si registrerebbe una minusvalenza fiscale computabile secondo le regole del TUIR, ma l’imposta sostitutiva già versata non viene restituita. Questo rischio rende la rivalutazione particolarmente delicata per le partecipazioni in società con valore volatile.

  • Staking e lending crypto: come si dichiarano nel 730 2026

    In sintesi

    • I proventi da detenzione di cripto-attività (inclusi staking e lending) percepiti nel periodo d’imposta sono tassati senza alcuna deduzione di costi o spese.
    • Questi proventi rientrano nella categoria delle cripto-attività e seguono le regole della Sezione V del quadro T (730) o della Sezione V-A del quadro RT (Modello Redditi PF).
    • Le plusvalenze da cessione di cripto-attività (comprese quelle ottenute tramite staking) si dichiarano separatamente nella stessa sezione, con imposta sostitutiva del 26 per cento.
    • Per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2024 la plusvalenza era tassata solo se eccedeva la soglia di 2.000 euro nel periodo d’imposta; dal 1° gennaio 2025 questa soglia e’ stata eliminata.
    • Chi detiene cripto-attività (portafoglio, conto digitale o altro sistema) deve compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale, indipendentemente se ha realizzato guadagni o meno.
    • Se non hai documentazione del costo di acquisto delle cripto ricevute tramite staking, il costo si considera pari a zero ai fini del calcolo della plusvalenza futura.

    Staking e lending: cosa sono e come li tratta il fisco

    Lo staking consiste nel ‘bloccare’ le proprie cripto-attività per partecipare alla validazione delle transazioni su una blockchain: in cambio ricevi nuove cripto come ricompensa. Il lending crypto e’ simile: presti le tue cripto a una piattaforma e ottieni interessi periodici in cripto. In entrambi i casi generi dei proventi.

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2025 stabiliscono che ‘i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione’. Questo significa che le ricompense di staking e gli interessi di lending sono tassati sull’intero importo ricevuto, senza poter sottrarre costi.

    Il regime delle cripto-attività si applica in modo unitario: sia i proventi da detenzione (staking, lending) sia le plusvalenze da vendita delle cripto ricevute vengono dichiarate nella Sezione V del quadro T del 730 (o Sezione V-A del quadro RT per il Modello Redditi PF). L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e’ del 26 per cento. Per i proventi da detenzione il meccanismo applicabile segue le stesse regole della sezione.

    Tassazione cripto-attività: proventi da detenzione e plusvalenze
    Tipo di provento Soglia / Regime Aliquota
    Proventi da detenzione (staking, lending) Nessuna deduzione ammessa 26% imposta sostitutiva
    Plusvalenze da cessione (cripto realizzate fino al 31/12/2024) Tassate solo se eccedono 2.000 euro nel periodo 26% imposta sostitutiva
    Plusvalenze da cessione (cripto realizzate dal 1/1/2025) Nessuna soglia minima 26% imposta sostitutiva
    Monitoraggio fiscale (quadro W) Obbligo per chi detiene cripto Solo dichiarativo (nessuna imposta aggiuntiva se non dovuta IVCA)

    Esempio pratico

    • Tizio partecipa allo staking su una blockchain e nel 2025 riceve 0,05 ETH come ricompensa, per un valore di mercato al momento della ricezione pari a 200 euro. Questi 200 euro sono un provento da detenzione tassato senza alcuna deduzione. Se successivamente Tizio vende quegli ETH a 350 euro, la plusvalenza e’ 350 – 200 = 150 euro (usando come costo il valore al momento della ricezione, se documentato; altrimenti costo zero). La plusvalenza rientra nella Sezione V del quadro T: poiche’ realizzata nel 2025, non esiste piu’ la soglia dei 2.000 euro, quindi anche 150 euro vanno dichiarati e tassati al 26% = 39 euro.

    Documenti necessari

    • Report annuale della piattaforma di staking o lending con riepilogo dei premi ricevuti e delle date
    • Valore in euro di ciascuna cripto ricevuta alla data di ricezione (serve per calcolare il costo di acquisto futuro)
    • Estratto del wallet o del conto digitale per il monitoraggio fiscale (quadro W)
    • Documentazione del costo di acquisto originario delle cripto utilizzate per lo staking
    • Eventuale rendiconto delle cessioni di cripto ricevute dallo staking (per calcolare le plusvalenze)

    Tizio fa staking e tiene le cripto senza venderle

    Scenario. Tizio riceve nel 2025 ricompense di staking per un valore complessivo di 300 euro. Non vende nessuna cripto durante l’anno.

    Come si applica. I 300 euro di proventi da detenzione (staking) sono tassati senza deduzioni. Tizio deve dichiararli nella Sezione V del quadro T. Deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio del suo portafoglio crypto. Il costo delle cripto ricevute va documentato (valore al momento della ricezione) perche’ servira’ come base di calcolo se le vendera’ in futuro.

    In pratica

    • Conserva sempre il report della piattaforma con i valori in euro delle cripto ricevute giorno per giorno.
    • Anche se non vendi nulla, l’obbligo di monitoraggio (quadro W) rimane.

    Caio fa lending e poi vende le cripto ricevute

    Scenario. Caio presta crypto su una piattaforma e riceve interessi per 500 euro nel 2025. Successivamente vende le cripto ricevute incassando 600 euro (costo documentato: 500 euro).

    Come si applica. I 500 euro di interessi (proventi da detenzione) sono tassati al 26% senza deduzioni. La vendita genera una plusvalenza di 100 euro (600 – 500), anch’essa tassata al 26%. Entrambe le voci entrano nella Sezione V del quadro T. Il totale imponibile e’ 600 euro (500 + 100), con imposta di 156 euro. Se Caio non avesse documentazione del costo dei 500 euro, il costo sarebbe zero e la plusvalenza sarebbe 600 euro.

    In pratica

    • Il valore in euro al momento della ricezione degli interessi diventa il ‘costo di acquisto’ per il calcolo della futura plusvalenza.
    • Senza documentazione del costo, l’Agenzia delle Entrate considera il costo pari a zero: meglio conservare tutto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le ricompense di staking si tassano anche se non le vendo?

    Si’, i proventi da detenzione di cripto-attività (staking, lending) percepiti nel periodo d’imposta sono tassati nel momento in cui li ricevi, senza deduzione alcuna. La vendita successiva genera eventualmente un’ulteriore plusvalenza.

    Esiste una soglia minima sotto cui non pago le tasse sullo staking?

    Per i proventi da detenzione (staking, lending) non e’ prevista alcuna soglia di esenzione nelle istruzioni AdE. Per le plusvalenze da cessione di cripto, la soglia di 2.000 euro valeva solo per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2024; dal 1° gennaio 2025 e’ stata eliminata.

    Dove dichiaro i proventi da staking nel 730?

    Nella Sezione V del quadro T del 730 2026 (o nella Sezione V-A del quadro RT se usi il Modello Redditi PF), che e’ dedicata alle plusvalenze e agli altri proventi da cripto-attività.

    Devo compilare il quadro W anche se non ho venduto niente?

    Si’, il quadro W (monitoraggio fiscale) va compilato da tutti i residenti italiani che detengono cripto-attività attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi, indipendentemente dal fatto di aver realizzato guadagni.

    Cosa succede se non ho la documentazione del costo di acquisto delle cripto ricevute con lo staking?

    Le istruzioni AdE stabiliscono che il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo e’ considerato pari a zero. Questo significa che l’intera somma ricavata dalla vendita futura sarebbe plusvalenza tassabile.

    Le minusvalenze da cripto posso usarle per ridurre i guadagni da staking?

    Le minusvalenze da cripto (Sezione V) si compensano solo con le plusvalenze della stessa sezione, non con quelle delle altre sezioni del quadro T (azioni, ETF, ecc.). L’eccedenza di minusvalenze si puo’ riportare nei quattro periodi d’imposta successivi.

  • Disdetta del contratto di locazione (inquilino): fac-simile 2026

    Modelli e fac-simile · Casa e locazioni

    In sintesi

    L’inquilino può recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento per gravi motivi, dando un preavviso di 6 mesi con lettera raccomandata o PEC. Il modello qui sotto vale per i contratti 4+4 e per quelli che prevedono espressamente il recesso libero.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per lasciare l’immobile prima della scadenza
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Art. 3 L. 431/1998; art. 1571 ss. c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La disdetta (più correttamente recesso) è la comunicazione con cui il conduttore manifesta la volontà di lasciare l’immobile prima della scadenza naturale del contratto. Nei contratti a canone libero 4+4 e in quelli a canone concordato 3+2, l’art. 3 della Legge 431/1998 consente all’inquilino di recedere per gravi motivi in qualunque momento, con un preavviso di sei mesi.

    Molti contratti contengono inoltre una clausola che riconosce all’inquilino la facoltà di recedere liberamente (anche senza gravi motivi) con lo stesso preavviso: in quel caso non occorre indicare alcuna motivazione. Conta sempre la data di ricezione della comunicazione da parte del locatore, da cui decorrono i sei mesi.

    Cosa deve contenere

    • Dati del conduttore e del locatore (nome, cognome, codice fiscale)
    • Estremi del contratto: data di stipula, registrazione e indirizzo dell’immobile
    • Manifestazione espressa della volontà di recedere
    • Indicazione dei gravi motivi (se il contratto non prevede il recesso libero)
    • Data prevista di rilascio dell’immobile, nel rispetto del preavviso di 6 mesi
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: recesso del conduttore

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME E COGNOME DEL LOCATORE]
    [INDIRIZZO DEL LOCATORE]
    
    Oggetto: recesso dal contratto di locazione dell'immobile sito in [INDIRIZZO IMMOBILE]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], conduttore dell'immobile indicato in oggetto in forza del contratto di locazione stipulato in data [DATA CONTRATTO] e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di [SEDE] al n. [NUMERO REGISTRAZIONE],
    
    COMUNICO
    
    la mia volontà di recedere dal suddetto contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 431/1998 [e della clausola n. ___ del contratto], per i seguenti gravi motivi: [INDICARE I GRAVI MOTIVI, es. trasferimento per lavoro / sopravvenute esigenze familiari].
    
    Nel rispetto del preavviso di sei mesi, l'immobile sarà liberato e riconsegnato entro il giorno [DATA RILASCIO], data in cui chiedo di concordare la riconsegna delle chiavi e la redazione del verbale di stato dei luoghi.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la disdetta con raccomandata A/R oppure con PEC (posta elettronica certificata): sono gli unici due mezzi che danno prova certa della data di ricezione, da cui partono i sei mesi di preavviso. Conserva la ricevuta di ritorno o la ricevuta di consegna PEC insieme a una copia firmata della lettera.

    Continua a pagare regolarmente il canone fino all’effettivo rilascio: il contratto resta in vigore durante il periodo di preavviso. Al momento della riconsegna fatti firmare il verbale di consegna dell’immobile e chiedi la restituzione del deposito cauzionale.

    Errori da evitare

    • Comunicare la disdetta a voce o via SMS/email semplice: non fa prova della data
    • Calcolare male i 6 mesi: decorrono dalla ricezione, non dalla spedizione
    • Smettere di pagare il canone durante il preavviso
    • Dimenticare di redigere il verbale di riconsegna e farsi restituire la cauzione

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare per disdire l'affitto?
    Il preavviso ordinario è di sei mesi, calcolati dalla data in cui il locatore riceve la raccomandata o la PEC. Alcuni contratti prevedono termini più brevi: verifica la clausola di recesso.
    Devo per forza indicare i gravi motivi?
    Solo se il contratto non riconosce il recesso libero. Se la clausola consente di recedere senza motivazione, è sufficiente comunicare la volontà di lasciare l’immobile con il preavviso previsto.
    Posso inviare la disdetta via email normale?
    È sconsigliato: l’email semplice non garantisce prova certa della ricezione. Usa la raccomandata A/R o la PEC.
    Ho diritto alla restituzione del deposito cauzionale?
    Sì, al netto di eventuali danni o canoni non pagati. La cauzione va restituita dopo la riconsegna; in caso di ritardo ingiustificato puoi inviare una messa in mora.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Redditi assimilati al lavoro dipendente nel 730/2026: come dichiararli

    In sintesi

    • Cosa sono: redditi che la legge equipara al lavoro dipendente anche se non derivano da un contratto di lavoro subordinato classico.
    • Esempi tipici: collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co), compensi per cariche di amministratore o sindaco, borse di studio, assegni periodici all’ex coniuge, indennità parlamentari.
    • Dove si dichiarano: in parte nel Quadro C Sezione I (con detrazione rapportata al periodo), in parte nella Sezione II (con detrazione non rapportata al periodo).
    • Documento chiave: Certificazione Unica 2026 rilasciata da chi ha pagato il compenso (punto 4 per la Sezione II, punto 1 o 2 per la Sezione I).
    • Co.co.co tra familiari: i compensi pagati dal coniuge o dai figli minori non vanno dichiarati – non concorrono al reddito complessivo.
    • Addetti alle corse ippiche: dal 2025, i compensi che eccedono 15.000 euro sono redditi assimilati; vanno dichiarati nella Sezione II con codice 3 in colonna 3.

    Redditi assimilati: cosa sono e dove vanno nel 730

    Non tutti i redditi da lavoro derivano da un contratto standard di lavoro subordinato. La legge prevede una categoria di redditi ‘assimilati’ al lavoro dipendente: si tratta di compensi che, pur avendo natura diversa, vengono tassati con le stesse regole dello stipendio. Il Quadro C del 730/2026 raccoglie anche questi redditi.

    I redditi assimilati si dividono in due gruppi, che nel modello 730 finiscono in sezioni diverse. Il primo gruppo, in Sezione I, comprende i compensi per cui spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro: per esempio i compensi per collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), i compensi per lavori socialmente utili, le borse di studio erogate fuori da un rapporto di lavoro. Il secondo gruppo, in Sezione II (righi da C6 a C8), include i redditi per cui la detrazione non è rapportata al periodo: come gli assegni periodici all’ex coniuge, i compensi per cariche pubbliche elettive, le rendite vitalizie a titolo oneroso.

    In tutti i casi, il punto di partenza è la Certificazione Unica 2026 rilasciata da chi ha pagato il compenso. Se hai svolto più collaborazioni o ricevuto compensi da più soggetti senza conguaglio, potresti dover compilare più righi.

    Principali redditi assimilati e loro collocazione nel 730
    Tipo di reddito Sezione Quadro C Codice colonna 1
    Collaborazione coord. e continuativa (co.co.co) Sezione I 2
    Compensi amm.re, sindaco, revisore di società Sezione I 2
    Borsa di studio (fuori rapporto di lavoro) Sezione I 2
    Assegni periodici all'ex coniuge (dal giudice) Sezione II (rigo C6-C8) – (colonna 1 barrata)
    Compensi per cariche pubbliche elettive Sezione II (rigo C6-C8)
    Rendite vitalizie a titolo oneroso (post 2000) Sezione II (rigo C6-C8)
    Compensi addetti corse ippiche (eccedenza >15.000) Sezione II (rigo C6-C8) codice 3 in col. 3

    Esempio pratico

    • Caio, dipendente di un’azienda, nel 2025 ha anche svolto una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) per un’associazione, percependo 12.000 euro. L’associazione gli ha rilasciato la Certificazione Unica 2026. Caio compila un rigo distinto nella Sezione I del Quadro C, inserisce codice 2 in colonna 1 e l’importo di 12.000 euro in colonna 3. La detrazione per lavoro dipendente/assimilato sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale tenendo conto di entrambi i redditi e del reddito complessivo.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata da ciascun soggetto che ha corrisposto i compensi
    • Contratto di collaborazione (co.co.co) o lettera di incarico
    • Provvedimento del giudice (per assegni periodici all’ex coniuge)
    • Documentazione della borsa di studio o dell’assegno di ricerca
    • Atti di nomina (per compensi come amministratore, sindaco, revisore)

    Compenso come amministratore di società

    Scenario. Tizio è dipendente di una spa e nel 2025 è anche membro del consiglio di amministrazione di una srl di famiglia. Ha ricevuto un compenso di 8.000 euro per questa carica, su cui sono state operate ritenute. La srl gli ha rilasciato la Certificazione Unica 2026.

    Come si applica. Il compenso da amministratore rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 TUIR). Tizio lo dichiara nella Sezione I del Quadro C con codice 2 in colonna 1, compilando un rigo separato rispetto al reddito da lavoro dipendente. Le ritenute operate dalla srl vanno nel rigo C9. Chi presta assistenza fiscale calcola la detrazione tenendo conto del reddito complessivo.

    In pratica

    • Il compenso da amministratore non va nel Quadro D (redditi diversi): va nel Quadro C, Sezione I.
    • Se sei commercialista o ingegnere e amministri una società nel tuo settore di competenza, la regola potrebbe essere diversa: verifica con un professionista.

    Assegno periodico all'ex coniuge

    Scenario. Sempronio paga ogni mese un assegno di mantenimento all’ex moglie, stabilito dal giudice nel 2020 a 1.200 euro mensili. L’ex moglie, Sempronia, ha percepito in totale 14.400 euro nel 2025.

    Come si applica. Per Sempronia, i 14.400 euro ricevuti sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno dichiarati nella Sezione II del Quadro C (righi C6-C8). Si barra la casella ‘Assegno del coniuge’ in colonna 1 e si riporta l’importo in colonna 2. Non spetta una detrazione rapportata al periodo. Nota: gli assegni destinati al mantenimento dei figli non sono imponibili e non vanno dichiarati.

    In pratica

    • Solo l’assegno al coniuge è imponibile; quello per i figli è escluso dal reddito e non va dichiarato.
    • Se il provvedimento del giudice non distingue la quota coniuge dalla quota figli, si considera destinata al coniuge metà dell’importo totale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Una borsa di studio va dichiarata nel 730?

    Dipende: se è erogata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, segue le regole ordinarie. Se è erogata fuori da tale rapporto e non c’è una specifica esenzione di legge, sì, va dichiarata nel Quadro C come reddito assimilato. Alcune borse di studio sono esenti per legge: verifica in Appendice alle istruzioni 730 la voce ‘Redditi esenti’.

    I compensi co.co.co. pagati da un familiare vanno dichiarati?

    No. I compensi di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dal coniuge, dai figli minori o affidati, o dagli ascendenti non concorrono al reddito complessivo e non vanno dichiarati.

    Come si dichiarano i compensi da amministratore di società?

    Vanno nel Quadro C, Sezione I, con codice 2 in colonna 1. Fa eccezione il caso in cui la carica rientri nell’oggetto proprio della professione (ad esempio un commercialista che fa il revisore): in quel caso potrebbe trattarsi di reddito professionale da indicare nel Quadro D.

    Le rendite vitalizie a titolo oneroso come si tassano?

    Le rendite da contratti stipulati dal 1° gennaio 2001 in poi costituiscono reddito per l’intero importo lordo percepito. Quelle da contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito solo per il 60% dell’importo lordo.

    Dove trovo i redditi assimilati nella Certificazione Unica 2026?

    I redditi assimilati che vanno in Sezione II (righi C6-C8) si trovano al punto 4 della CU 2026 (altri redditi assimilati) o al punto 5 (assegni periodici al coniuge). Quelli che vanno in Sezione I si trovano ai punti 1 o 2.

    Gli addetti alle corse ippiche hanno novità nel 2025?

    Sì. Dal 2025, i compensi che eccedono complessivamente 15.000 euro nel periodo d’imposta sono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente. Vanno indicati nella Sezione II con il codice 3 nella colonna 3 (Altri dati). Per questi compensi non è prevista la detrazione da lavoro.

    Vedi anche: Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Fringe benefit, Lavoro autonomo occasionale, Detrazione per lavoro dipendente, Quando arrivano aumenti e arretrati dei dipendenti pubblici e Aumento stipendio polizia locale e dipendenti comunali 2022-2024.

  • Articolo 67 L. 184/1983: Abrogazioni codice civile e capo III

    Art. 67 L. 184/1983 – Abrogazioni codice civile e capo III

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.

  • Beni dell’azienda usati dai soci: come si tassa l’uso personale

    In sintesi

    • Reddito diverso per il socio: se un bene aziendale (auto, immobile, imbarcazione) viene usato dal socio o da un suo familiare a un prezzo inferiore al valore di mercato, la differenza costituisce reddito diverso tassabile in capo all’utilizzatore (art. 67, c. 1, lett. h-ter TUIR).
    • Costi indeducibili per la societa: i costi relativi al bene concesso in godimento al socio a condizioni non di mercato sono indeducibili per la societa o l’impresa cedente.
    • Obbligo di comunicazione all’AdE: la societa deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei beni concessi in godimento ai soci o ai loro familiari.
    • Il confronto chiave e con il valore di mercato: si calcola quanto costerebbe al socio ottenere lo stesso godimento da un terzo indipendente; se paga meno, la differenza e tassata.
    • Corrispettivo adeguato = nessun effetto: se il socio paga un corrispettivo pari al valore di mercato del godimento, non si produce alcuna componente reddituale aggiuntiva ne per il socio ne per la societa.

    Cosa succede quando un socio usa un bene dell'azienda per uso personale

    Molte societa mettono a disposizione dei soci beni che in realta vengono usati per scopi personali: l’auto aziendale usata come vettura di famiglia, l’appartamento di proprieta della srl in cui il socio ci abita, il natante intestato alla societa che il titolare usa per le vacanze. Dal punto di vista fiscale questo non e una zona grigia: la legge prevede regole precise, stabilite dall’art. 2 del decreto legge 138/2011 e dall’art. 67, comma 1, lettera h-ter del TUIR.

    Il meccanismo e il seguente. Si calcola quanto varrebbe sul mercato libero il diritto di godimento di quel bene per quel periodo. Se il socio paga alla societa un corrispettivo inferiore a questo valore di mercato, la differenza – cioe il ‘vantaggio’ ricevuto – diventa un reddito diverso tassabile in capo al socio o al suo familiare utilizzatore. Non si tratta di un compenso in natura da lavoro dipendente (che avrebbe altre regole), ma di un reddito della categoria ‘redditi diversi’.

    Dal lato della societa, la regola e speculare: i costi relativi al bene concesso in godimento a condizioni non di mercato sono indeducibili. Se la societa deduce quote di ammortamento, carburante, assicurazione e manutenzione di un’auto che in realta usa il socio per scopi personali, quei costi vengono disconosciuti. L’indeducibilita si applica nella misura in cui il bene e usato per finalita estranee all’impresa.

    Oltre alle conseguenze reddituali, esiste un obbligo formale: la societa deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei beni concessi in godimento ai soci o ai loro familiari e il corrispettivo eventualmente pagato. La mancata comunicazione espone la societa a sanzioni.

    Beni aziendali in godimento ai soci – effetti fiscali (art. 67 TUIR e art. 2 DL 138/2011)
    Soggetto Effetto fiscale Condizione
    Socio utilizzatore Reddito diverso pari alla differenza tra valore di mercato del godimento e corrispettivo pagato Solo se il corrispettivo e inferiore al valore di mercato
    Societa concedente Indeducibilita dei costi relativi al bene nella misura dell'uso extraimprenditoriale Solo se il corrispettivo e inferiore al valore di mercato
    Societa concedente Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate con dati del bene e del socio Sempre, indipendentemente dal corrispettivo pagato
    Socio che paga a valore di mercato Nessun reddito diverso, nessuna indeducibilita per la societa Corrispettivo = valore di mercato del godimento

    Esempio pratico

    • Alfa SRL possiede un appartamento a Roma. Il valore di mercato del canone di locazione per quell’immobile e 1.500 euro al mese, pari a 18.000 euro annui. Il socio Tizio lo abita e paga alla societa un corrispettivo simbolico di 200 euro al mese (2.400 euro annui). La differenza e 18.000 – 2.400 = 15.600 euro: questa somma costituisce reddito diverso per Tizio, che la deve dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF). Per Alfa SRL, i costi relativi all’immobile (IMU, spese condominiali, manutenzione, eventuale ammortamento) sono indeducibili nella misura corrispondente all’uso del socio. Alfa SRL e inoltre obbligata a comunicare all’AdE il dato del bene e del corrispettivo.

    Documenti necessari

    • Contratto o accordo scritto tra la societa e il socio che regola le condizioni di godimento e il corrispettivo
    • Documentazione del valore di mercato del godimento (perizia, valutazione, comparabili di mercato)
    • Ricevute del corrispettivo pagato dal socio alla societa
    • Comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate (modello telematico beni in godimento ai soci)
    • Estratto conto dei costi sostenuti dalla societa per il bene (ammortamenti, manutenzione, utenze, assicurazione)

    Alfa SRL: auto aziendale usata dal socio Tizio anche per uso privato

    Scenario. Alfa SRL ha in flotta un’autovettura di lusso. Il valore di mercato del noleggio di quel veicolo per uso privato sarebbe di 800 euro al mese. Il socio Tizio la usa prevalentemente per scopi personali e paga alla societa 100 euro al mese. I costi annui della societa per quell’auto (ammortamento, bollo, assicurazione, manutenzione) ammontano a 12.000 euro.

    Come si applica. La differenza tra il valore di mercato del godimento (800 × 12 = 9.600 euro) e il corrispettivo pagato da Tizio (100 × 12 = 1.200 euro) e pari a 8.400 euro. Questa somma e reddito diverso per Tizio: va dichiarata nella sua dichiarazione dei redditi. Per Alfa SRL, i 12.000 euro di costi sono indeducibili nella parte riferibile all’uso privato. Se l’auto e usata esclusivamente dal socio per uso personale, tutti i 12.000 euro di costi sono indeducibili. Alfa SRL deve anche effettuare la comunicazione all’AdE.

    In pratica

    • Quantificare il valore di mercato del godimento consultando listini di noleggio a lungo termine per veicoli analoghi
    • Aumentare il corrispettivo al livello di mercato per eliminare la componente di reddito diverso e recuperare la deducibilita dei costi
    • Effettuare la comunicazione all’AdE entro i termini previsti, anche se il corrispettivo e adeguato al mercato

    Beta SNC: immobile sociale usato dal socio Tizio come ufficio e abitazione

    Scenario. Beta SNC possiede un immobile che in parte e usato come ufficio della societa (40% della superficie) e in parte e abitato dal socio Tizio a titolo gratuito (60% della superficie). Il valore di mercato del canone per la sola parte abitativa e 800 euro al mese, 9.600 euro annui. Tizio non paga nulla per quella parte.

    Come si applica. Poiche Tizio non paga alcun corrispettivo, la differenza e pari all’intero valore di mercato del godimento: 9.600 euro annui di reddito diverso in capo a Tizio. Per Beta SNC, i costi relativi al 60% dell’immobile usato da Tizio (quota di ammortamento, spese condominiali, utenze pagate dalla societa) sono indeducibili. I costi relativi al 40% usato come ufficio rimangono invece deducibili secondo le regole ordinarie. Beta SNC deve comunicare all’AdE il dato del bene e l’assenza di corrispettivo.

    In pratica

    • Tenere separata la contabilita analitica dei costi per la parte dell’immobile ad uso imprenditoriale e per quella ad uso del socio
    • Valutare se stipulare un contratto di locazione a prezzo di mercato con il socio per eliminare l’indeducibilita e il reddito diverso
    • Ricordare che l’obbligo di comunicazione all’AdE sussiste indipendentemente dal corrispettivo (anche se e zero)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'valore di mercato del diritto di godimento'?

    E il corrispettivo che si pagherebbe sul mercato per ottenere lo stesso diritto di usare quel bene da un soggetto indipendente. Per un’auto e assimilabile al canone di noleggio a lungo termine; per un immobile al canone di locazione di mercato. E questo valore che va confrontato con cio che il socio paga effettivamente alla societa.

    Se il socio paga il giusto prezzo di mercato, ci sono comunque conseguenze fiscali?

    No. Se il corrispettivo pagato dal socio e uguale o superiore al valore di mercato del godimento, non si produce alcun reddito diverso per il socio e i costi restano deducibili per la societa. L’obbligo di comunicazione all’AdE, pero, rimane anche in questo caso.

    L'indeducibilita dei costi vale per tutti i beni o solo per alcuni?

    La norma si applica a qualsiasi bene dell’impresa concesso in godimento al socio o a un suo familiare: autovetture, immobili, imbarcazioni, aeromobili e in generale qualsiasi bene per il quale vi sia un valore di mercato del godimento determinabile. Non riguarda i beni strumentali usati esclusivamente per l’attivita d’impresa.

    Quali sono le sanzioni per la mancata comunicazione all'AdE?

    La mancata o tardiva comunicazione dei beni in godimento ai soci espone la societa a sanzioni amministrative. I dati comunicati sono inoltre usati dall’Agenzia delle Entrate per i controlli incrociati con le dichiarazioni dei soci.

    Come si dichiara il reddito diverso da beni aziendali in godimento?

    Il socio deve indicare il reddito diverso nella propria dichiarazione dei redditi (nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi PF) come reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIR. L’importo e pari alla differenza tra il valore di mercato del godimento e il corrispettivo effettivamente pagato.

  • Logopedista: le sedute si possono detrarre?

    In sintesi

    • Detrazione del 19% per le spese di logopedia sostenute nel 2025, da indicare nel rigo E1 del modello 730 tra le spese sanitarie.
    • Franchigia di 129,11 euro: la detrazione si calcola solo sulla parte di spesa sanitaria complessiva che supera questa soglia.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: bonifico, carta di credito o bancomat. Eccezione per strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
    • Spesa detraibile anche per i familiari a carico: coniuge, figli e altri familiari fiscalmente a carico del dichiarante.
    • Voce aggiuntiva per DSA: se il figlio ha un disturbo specifico dell’apprendimento, possono spettare anche le spese per strumenti compensativi e sussidi tecnici (codice 44, rigo E8-E10).
    • Spese rimborsate escluse: l’importo eventualmente rimborsato dalla mutua o dal fondo sanitario aziendale non si può detrarre.

    Come funziona la detrazione per le spese di logopedia

    Le sedute di logopedia rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili nella dichiarazione dei redditi. Se nel 2025 hai sostenuto spese per un logopedista – per te o per un tuo familiare a carico – puoi recuperare il 19% della spesa attraverso il modello 730 o il modello Redditi PF.

    Come per tutte le spese sanitarie ordinarie, esiste una franchigia di 129,11 euro: si tratta della parte di spesa che resta sempre a tuo carico e non entra nel calcolo della detrazione. La detrazione del 19% si applica solo all’importo che supera questa soglia, considerando il totale delle spese sanitarie dell’anno, non ogni voce separatamente.

    Le spese di logopedia vanno indicate nel rigo E1 del quadro E del modello 730. Chi ti aiuta con la dichiarazione – il CAF, il commercialista o il datore di lavoro che fa da sostituto d’imposta – calcola automaticamente la detrazione. Le spese sanitarie sono esplicitamente escluse dal ‘riordino delle detrazioni’ introdotto dalla legge di Bilancio 2025, quindi non subiscono i tagli previsti per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro.

    Un caso frequente riguarda i bambini con disturbi del linguaggio o con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento). Per questi casi, oltre alla detrazione ordinaria delle spese sanitarie, può spettare una voce aggiuntiva dedicata agli strumenti compensativi e ai sussidi tecnici informatici, da indicare nel rigo E8-E10 con il codice 44. Le due detrazioni riguardano spese diverse e non si sovrappongono.

    Detrazione logopedista: riepilogo dei parametri principali
    Voce Importo / Regola
    Aliquota di detrazione 19%
    Franchigia (quota a tuo carico) 129,11 euro
    Rigo del 730 E1 (Spese sanitarie)
    Pagamento accettato Tracciabile (carta, bonifico, bancomat)
    Eccezione pagamento tracciabile Strutture pubbliche o accreditate SSN
    Voce aggiuntiva DSA (strumenti compensativi) Rigo E8-E10, codice 44

    Esempio pratico

    • Caio ha un figlio di 9 anni con difficoltà nel linguaggio. Nel 2025 ha pagato 12 sedute di logopedia da 50 euro ciascuna, per un totale di 600 euro, con bonifico bancario. Ha anche sostenuto altre spese sanitarie per 200 euro (visite mediche). Il totale delle spese sanitarie da indicare nel rigo E1 è 800 euro. Il CAF sottrae la franchigia: 800 – 129,11 = 670,89 euro. La detrazione del 19% è pari a circa 127,47 euro. Se il figlio avesse anche una diagnosi di DSA, Caio potrebbe indicare separatamente le eventuali spese per strumenti compensativi nel rigo E8-E10 (codice 44), che segue regole diverse.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale intestata al contribuente o al figlio a carico, con indicazione del professionista (logopedista), della prestazione resa e del codice fiscale del paziente
    • Ricevuta del pagamento tracciabile: estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta di pagamento con carta di credito o bancomat
    • Per i figli con DSA che vogliono detrarre strumenti compensativi: certificazione della diagnosi DSA rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata, fattura degli strumenti acquistati
    • Eventuale prescrizione medica o documentazione clinica, utile a dimostrare la natura sanitaria della prestazione in caso di controllo fiscale

    Sedute di logopedia per un bambino con ritardo del linguaggio

    Scenario. Tizio ha un figlio di 6 anni con ritardo nel linguaggio. Nel 2025 ha pagato 20 sedute di logopedia presso uno studio privato, per un totale di 800 euro, con carta di credito. Il logopedista ha rilasciato fattura con nome, codice fiscale del bambino e descrizione della prestazione.

    Come si applica. La spesa è detraibile al 19% come prestazione sanitaria. Tizio indica gli 800 euro nel rigo E1 del proprio 730, insieme a tutte le altre spese sanitarie dell’anno. La franchigia di 129,11 euro si applica una volta sola sul totale. Il figlio è fiscalmente a carico, quindi la detrazione spetta a Tizio anche se la fattura è intestata al bambino.

    In pratica

    • Conserva le fatture con il nome del logopedista e la descrizione della prestazione.
    • Tieni le ricevute del pagamento con carta: servono a dimostrare la tracciabilità.
    • Somma tutte le spese sanitarie del 2025 nel rigo E1: la franchigia di 129,11 euro si applica una volta sola sull’importo totale.

    Figlio con diagnosi di DSA: due detrazioni possibili

    Scenario. Caio ha una figlia di 12 anni con diagnosi di DSA (dislessia), certificata dalla ASL. Nel 2025 ha pagato 600 euro di logopedia (pagamento con bonifico) e ha acquistato per 400 euro un software di sintesi vocale indicato nella diagnosi come strumento compensativo.

    Come si applica. Caio può detrarre i 600 euro di logopedia nel rigo E1, insieme alle altre spese sanitarie. Per il software compensativo (400 euro) può utilizzare la voce specifica prevista per i DSA (rigo E8-E10, codice 44), che riguarda l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici necessari all’apprendimento ai sensi della legge 170/2010. Le due voci sono distinte e cumulabili.

    In pratica

    • Le spese di logopedia (prestazione sanitaria) vanno nel rigo E1 come spese sanitarie.
    • Le spese per strumenti compensativi DSA (software, dispositivi specifici) vanno nel rigo E8-E10 con codice 44: sono una voce separata.
    • Per il codice 44 è necessaria la diagnosi ufficiale DSA e la fattura dello strumento acquistato; il pagamento deve essere tracciabile.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae per le spese di logopedista?

    Si detrae il 19% della spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia si applica sul totale delle spese sanitarie dell’anno, non su ogni singola voce. Se ad esempio hai 800 euro di spese sanitarie totali, la detrazione è il 19% di (800 – 129,11) = circa 127 euro.

    Serve la prescrizione medica per detrarre la logopedia?

    Non è obbligatoria ai fini fiscali, ma la fattura deve indicare la figura professionale (logopedista) e la prestazione resa. Avere una prescrizione o un’indicazione clinica è comunque utile a documentare la natura sanitaria in caso di controllo.

    Posso detrarre la logopedia per mio figlio se la fattura è a suo nome?

    Sì. Se il figlio è fiscalmente a carico, la detrazione spetta al genitore che ha effettivamente pagato, anche se la fattura è intestata al figlio. Se entrambi i genitori hanno contribuito, ciascuno detrae la quota che ha effettivamente sostenuto.

    Cosa significa DSA e quali spese aggiuntive si possono detrarre?

    DSA sta per disturbo specifico dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, ecc.). Oltre alla detrazione sanitaria ordinaria per le sedute di logopedia, chi ha un figlio con diagnosi DSA certificata può detrarre separatamente le spese per strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici previsti dalla legge 170/2010, indicandole nel rigo E8-E10 con codice 44.

    Posso pagare il logopedista in contanti e detrarre la spesa?

    No, se il logopedista opera in uno studio privato non accreditato al SSN. Dal 2020 la detrazione del 19% spetta solo se il pagamento è tracciabile (bonifico, carta, bancomat). L’unica eccezione riguarda strutture pubbliche o strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

    Le spese di logopedia rientrano nel riordino delle detrazioni per redditi alti?

    No. Le spese sanitarie sono espressamente escluse dal riordino delle detrazioni introdotto dalla legge di Bilancio 2025. Anche chi ha un reddito superiore a 75.000 euro può detrarre per intero le spese sanitarie, comprese quelle di logopedia.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.

  • Articolo 22 TU Giustizia Tributaria: Vigilanza e sanzioni disciplinari

    Art. 22 D.Lgs. 175/2024 – Vigilanza e sanzioni disciplinari

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria corte, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

    2. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.

    3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.

    4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori; e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice; f) l'omessa comunicazione al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze; g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; h) la scarsa laboriosità, se abituale; i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti; m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.

    5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per: a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.

    6. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente della corte o della sezione, se ripetuta o grave.

    7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.

  • Sostituzione maternità 2026: come funziona l’affiancamento in azienda, caso

    In sintesi

    • Il contratto della sostituta può essere prolungato per affiancamento con la lavoratrice in rientro
    • La durata massima dell’affiancamento non può superare il primo anno di età del bambino
    • La norma si applica ai contratti di sostituzione per maternità ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 151/2001
    • L’affiancamento è uno strumento facoltativo: il contratto ‘può essere prolungato’, non deve
    • La sostituta in affiancamento matura TFR e la retribuzione è reddito da lavoro dipendente

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 221 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) inserisce il comma 2-bis nell’art. 4 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità). La norma consente, in caso di assunzione di una lavoratrice sostituta durante l’assenza per maternità, di prolungare il contratto di sostituzione per un ulteriore periodo di affiancamento con la lavoratrice sostituita, di durata non superiore al compimento del primo anno di età del bambino.

    Approfondimento normativo completo: Comma 221 LB26: affiancamento prolungato della sostituta in mate.

    Il nuovo affiancamento nella sostituzione maternità: cosa cambia dal 2026

    Il comma 221 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sull’art. 4 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), inserendovi un nuovo comma 2-bis. La disposizione introduce la possibilità di prolungare il contratto della lavoratrice assunta in sostituzione dell’assente per maternità, al fine di garantire un periodo di transizione e affiancamento al momento del rientro della lavoratrice sostituita.

    Prima della riforma, il contratto di sostituzione si esauriva al rientro della lavoratrice madre: la sostituta terminava il proprio incarico il giorno stesso o nei tempi contrattualmente previsti, senza possibilità di proseguire il rapporto. Il nuovo comma 2-bis introduce una facoltà – non un obbligo – per il datore di lavoro: il contratto della sostituta può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento, a condizione che la durata complessiva non superi il primo anno di età del bambino.

    La ratio della norma, esplicitata dal legislatore, è duplice: favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro per la lavoratrice madre nel delicato periodo del rientro, e garantire la parità di genere sul lavoro. Il periodo di affiancamento è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato: la sostituta matura TFR sulla retribuzione percepita (art. 2120 c.c.) e la stessa retribuzione costituisce reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.

    Cosa verificare prima di attivare l'affiancamento

    • Verificare che l’assunzione della sostituta sia avvenuta ai sensi dei commi 1 o 2 dell’art. 4 D.Lgs. 151/2001 (sostituzione per congedo di maternità o paternità)
    • Calcolare la data limite dell’affiancamento: il contratto non può proseguire oltre il primo compleanno del bambino
    • Definire per iscritto nel contratto (o con atto aggiuntivo) la durata e le modalità dell’affiancamento
    • Verificare la disponibilità organizzativa di avere due lavoratrici sulla stessa posizione nel periodo di sovrapposizione
    • Accertarsi che la retribuzione della sostituta durante l’affiancamento sia correttamente assoggettata a contributi previdenziali e IRPEF

    Caso 1: Tizio (datore di lavoro), PMI con una sostituta da prorogare

    Scenario. Tizio è titolare di una piccola impresa commerciale. Ha assunto Giovanna come sostituta di Maria, in congedo di maternità obbligatoria dal 10 gennaio 2026. Il figlio di Maria è nato il 15 febbraio 2026. Maria intende rientrare al lavoro il 15 maggio 2026, al termine del congedo. Tizio vuole capire se può tenere Giovanna per un periodo di affiancamento e fino a quando.

    Come si legge in pratica. Grazie al comma 2-bis introdotto dal comma 221 della legge di bilancio 2026, Tizio può prolungare il contratto di Giovanna per un periodo di affiancamento con Maria a partire dal 15 maggio 2026, data del rientro. Il limite temporale invalicabile è il 15 febbraio 2027, primo compleanno del bambino. Tizio ha quindi una finestra di affiancamento di massimo nove mesi (maggio 2026 – febbraio 2027). Può scegliere una durata inferiore, ma non superiore. L’affiancamento va formalizzato con un atto scritto che estende il contratto di Giovanna, specificando le mansioni nel periodo di sovrapposizione e la data di scadenza.

    Riepilogo Caso 1

    • Data di nascita del bambino: 15 febbraio 2026
    • Data di rientro di Maria (sostituita): 15 maggio 2026
    • Affiancamento possibile: dal 15 maggio 2026
    • Data limite massima dell’affiancamento: 15 febbraio 2027 (1° anno del bambino)
    • Durata massima dell’affiancamento in questo caso: 9 mesi

    Caso 2: Caia (sostituta), che chiede chiarimenti sul proprio contratto

    Scenario. Caia è stata assunta come sostituta di Laura, in congedo di maternità per un figlio nato il 3 aprile 2026. Il suo contratto originale scadeva al rientro di Laura, previsto per il 3 luglio 2026 (fine del congedo obbligatorio). L’azienda le propone di prorogare il contratto fino al 3 aprile 2027 in affiancamento con Laura.

    Come si legge in pratica. La proposta aziendale è pienamente legittima. Il primo anno di vita del bambino si compie il 3 aprile 2027, e la proroga proposta coincide esattamente con tale termine, rispettando il limite massimo fissato dal comma 2-bis. Caia è a tutti gli effetti una lavoratrice subordinata durante l’affiancamento: la retribuzione è reddito da lavoro dipendente imponibile IRPEF e genera contribuzione previdenziale. Matura TFR su tutta la retribuzione del periodo. L’affiancamento non ha natura di tirocinio o stage: Caia mantiene tutti i diritti contrattuali e legali. La durata dell’affiancamento – in questo caso nove mesi – deve essere specificata nell’atto scritto di proroga del contratto.

    Riepilogo Caso 2

    • Bambino nato il: 3 aprile 2026
    • Rientro di Laura (sostituita): 3 luglio 2026
    • Affiancamento proposto: 3 luglio 2026 – 3 aprile 2027
    • Limite massimo verificato: 3 aprile 2027 = primo compleanno (rispettato)
    • Diritti di Caia: retribuzione imponibile IRPEF, contributi previdenziali, TFR

    Caso 3: Sempronio (HR manager), valuta i costi e i limiti dell'affiancamento

    Scenario. Sempronio gestisce le risorse umane in una media impresa manifatturiera. Deve valutare se attivare l’affiancamento per Elisa, sostituta di Federica in congedo. Il bambino di Federica è nato il 1° luglio 2026 e Federica rientrerà il 1° ottobre 2026. Il RAL di Elisa è 22.000 euro. Sempronio chiede se può prorogare il contratto di Elisa fino al 30 settembre 2027.

    Come si legge in pratica. La proroga al 30 settembre 2027 non è possibile: il limite fissato dal comma 2-bis è il primo anno di età del bambino, che nel caso di Federica cade il 1° luglio 2027. Sempronio può prorogare il contratto di Elisa al massimo fino a tale data, per un affiancamento di nove mesi (ottobre 2026 – luglio 2027). Il costo del periodo di affiancamento (nove mesi su RAL 22.000 euro) è di circa 16.500 euro lordi annualizzati pro quota, ai quali si aggiungono i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Non è previsto alcun incentivo economico o sgravio contributivo specifico per il periodo di affiancamento dalla norma in esame.

    Riepilogo Caso 3

    • Bambino di Federica nato il: 1° luglio 2026
    • Rientro di Federica: 1° ottobre 2026
    • Durata massima affiancamento: 1° ottobre 2026 – 1° luglio 2027 (9 mesi)
    • Proroga al 30 settembre 2027: non ammessa (supera il primo anno del bambino)
    • Costo: retribuzione + contributi ordinari, nessun incentivo specifico previsto dalla norma

    Quando conviene una verifica

    Per strutturare correttamente il contratto di sostituzione e l’affiancamento: Consulta un esperto di diritto del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    L'affiancamento è obbligatorio o il datore di lavoro può scegliere di non attivarlo?

    L’affiancamento è uno strumento facoltativo. Il comma 2-bis, introdotto dal comma 221 della legge di bilancio 2026, stabilisce che il contratto di sostituzione ‘può essere prolungato’: si tratta di una facoltà riconosciuta al datore di lavoro, non di un obbligo. Il datore di lavoro che non intende avvalersene non è soggetto ad alcuna sanzione, e il contratto della sostituta si esaurisce al rientro della lavoratrice madre nei modi ordinari.

    L'affiancamento può iniziare prima del rientro della lavoratrice sostituita?

    La norma consente di prolungare il contratto della sostituta ‘in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2’ per un periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita. La presenza contestuale di entrambe le lavoratrici è implicita nel concetto di affiancamento: non è pertanto prevista la possibilità di avviare l’affiancamento formale prima del rientro effettivo della lavoratrice madre in servizio.

    Il primo anno di età del bambino si conta dalla nascita o dalla fine del congedo?

    Il limite temporale è ancorato al primo anno di età del bambino, ossia al compimento del primo compleanno calcolato dalla data di nascita. Non rileva la data di fine del congedo di maternità né quella di rientro della lavoratrice sostituita. Ad esempio, se il bambino è nato il 10 marzo 2026, il contratto di affiancamento non può protrarsi oltre il 10 marzo 2027, indipendentemente da quando la madre ha ripreso il lavoro.

    La sostituta in affiancamento può svolgere mansioni diverse da quelle svolte durante la sostituzione?

    La norma non lo esclude espressamente, ma la ratio dell’affiancamento – facilitare il rientro della lavoratrice madre – suggerisce che le mansioni della sostituta dovrebbero essere coerenti con il supporto alla transizione. In ogni caso, qualsiasi modifica delle mansioni deve rispettare i limiti generali previsti dall’art. 2103 del codice civile (divieto di demansionamento unilaterale) e le disposizioni del CCNL applicabile, che potrebbero richiedere il consenso della lavoratrice per variazioni significative.

    Cosa succede se la lavoratrice madre decide di non rientrare e di dimettersi durante il periodo di congedo?

    Se la lavoratrice madre si dimette durante il congedo e non rientra mai in servizio, l’affiancamento – per definizione – non può realizzarsi, poiché presuppone la presenza contestuale di entrambe le lavoratrici. In questo scenario, il contratto della sostituta si esaurisce al termine del periodo di sostituzione originariamente convenuto. Il datore di lavoro potrà eventualmente prorogare il contratto della sostituta con altra motivazione contrattuale, ma non in applicazione del comma 2-bis, che richiede l’affiancamento della lavoratrice sostituita come condizione essenziale.

  • Redditi Twitch e streaming: come dichiararli nel 730

    In sintesi

    • Abbonamenti e bit: i ricavi da abbonamenti (sub) e bit su Twitch sono corrispettivi per un’attivita’ di intrattenimento; se svolta abitualmente configurano attivita’ commerciale con obbligo di partita IVA.
    • Donazioni: le donazioni volontarie dei viewer (ad esempio tramite PayPal o sistemi integrati) sono in linea di principio redditi imponibili se connessi all’esercizio dell’attivita’; la qualificazione esatta dipende dal caso concreto.
    • Streamer occasionale: se la produzione e’ sporadica, i proventi rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non abituale, da dichiarare nel rigo D5 del quadro D del 730 (codice 1, causale V1).
    • Streamer abituale: attivita’ continuativa con struttura organizzata richiede la partita IVA; si valuta il regime forfettario se i ricavi dell’anno precedente non superavano 85.000 euro.
    • Twitch non e’ sostituto d’imposta italiano: i pagamenti arrivano al lordo, senza ritenuta d’acconto prelevata alla fonte.
    • Regime forfettario: imposta sostitutiva del 15% (5% primi 4 anni) sul reddito calcolato con il coefficiente di redditivita’ del codice ATECO applicabile.

    Streamer su Twitch: capire come funziona la tassazione

    Fare streaming su Twitch puo’ generare piu’ fonti di guadagno: gli abbonamenti mensili dei viewer (sub), i bit (valuta virtuale della piattaforma), le donazioni dirette, le partnership con brand e i ricavi da pubblicita’. Ognuna di queste voci puo’ avere una qualificazione fiscale leggermente diversa, ma in tutti i casi i proventi sono redditi imponibili in Italia.

    Il primo passo e’ stabilire se la tua attivita’ e’ occasionale o abituale. Se fai stream ogni tanto, senza una cadenza fissa e senza organizzare la tua attivita’ come un’impresa, sei nel campo del reddito occasionale: i proventi rientrano nelle attivita’ commerciali non esercitate abitualmente e vanno dichiarati nel rigo D5 del quadro D del Modello 730, codice 1. Se invece streami con frequenza, hai un palinsesto regolare, sei affiliato o partner Twitch e ti organizzi per monetizzare l’attivita’, si configura un’attivita’ commerciale abituale che richiede la partita IVA.

    Le donazioni dei viewer meritano un discorso a parte. Quando un viewer invia denaro (tramite PayPal, Ko-fi o sistemi simili) in relazione alla tua attivita’ di streaming, si tratta di proventi connessi all’attivita’ stessa e sono imponibili. La qualificazione esatta – se come reddito diverso o come ricavo d’impresa – dipende dalla tua situazione complessiva. In ogni caso vanno dichiarati e, se hai dubbi sul trattamento corretto, e’ opportuno consultare un professionista.

    Twitch (Amazon group, soggetto estero) non e’ un sostituto d’imposta italiano: i pagamenti arrivano senza ritenuta d’acconto. Questo significa che non hai crediti da scalare sull’imposta e devi versare tutto in sede di dichiarazione. Tieni traccia di tutti i pagamenti ricevuti tramite il pannello Twitch e i sistemi di pagamento che utilizzi.

    Proventi Twitch e qualificazione fiscale
    Tipo di provento Qualificazione Dove si dichiara (occasionale)
    Abbonamenti (sub) Attivita' commerciale Rigo D5, codice 1 (730) se occasionale
    Bit Twitch Corrispettivo per attivita' Rigo D5, codice 1 (730) se occasionale
    Donazioni collegate all'attivita' Reddito imponibile connesso all'attivita' Verificare con professionista
    Ricavi da pubblicita' integrata Attivita' commerciale Rigo D5, codice 1 (730) se occasionale
    Regime forfettario (P.IVA, ≤ 85.000 euro anno prec.) Reddito forfettizzato Quadro LM, Modello Redditi PF

    Esempio pratico

    • Caio e’ uno streamer che trasmette su Twitch nel tempo libero, circa 3 volte al mese. Nel 2025 ha ricevuto da Twitch 1.200 euro (abbonamenti e bit, accumulati nel pannello e poi prelevati). Non ha partita IVA e non ha altri redditi da attivita’ commerciali. I 1.200 euro costituiscono reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente: vanno dichiarati nel rigo D5, codice 1, quadro D del Modello 730. Non ci sono ritenute da indicare perche’ Twitch non applica ritenute italiane. Se Caio avesse anche ricevuto 300 euro di donazioni via PayPal legate all’attivita’, anche quelle andrebbero sommate e dichiarate nello stesso rigo.

    Documenti necessari

    • Estratto dei pagamenti ricevuti da Twitch (scaricabile dal pannello Creator Dashboard)
    • Estratti conto PayPal o altri sistemi di pagamento per le donazioni ricevute
    • Documentazione degli accordi con brand per sponsorizzazioni
    • Cambio euro/valuta estera alla data degli incassi (se i pagamenti sono in dollari)
    • Certificazione Unica di eventuali committenti italiani (per sponsorizzazioni con brand italiani sostituti d’imposta)

    Caso 1: streamer amatoriale con guadagni modesti

    Scenario. Tizio fa streaming su Twitch 2-3 volte a settimana come passatempo. E’ affiliato Twitch e nel 2025 ha incassato 800 euro tra sub e bit. Saltuariamente riceve piccole donazioni via PayPal per un totale di 150 euro.

    Come si applica. Tizio non ha una struttura organizzata e l’attivita’ e’ prevalentemente hobbistica. Il totale di 950 euro (800 euro Twitch + 150 euro donazioni collegate all’attivita’) costituisce reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Va dichiarato nel rigo D5, codice 1, quadro D del 730. Nessuna ritenuta da indicare (soggetti esteri non sostituti). Il reddito si aggiunge agli altri redditi complessivi ai fini IRPEF.

    In pratica

    • Rigo D5, codice 1, importo lordo 950 euro nel quadro D del 730
    • Ritenute colonna 4: zero
    • Conservare gli estratti pagamento da Twitch e PayPal

    Caso 2: streamer con attivita' abituale e partita IVA

    Scenario. Sempronia e’ partner Twitch, trasmette 5 giorni a settimana, ha un team di moderatori, collabora con brand per sponsorizzazioni e nel 2025 ha incassato 45.000 euro totali (sub, bit, donazioni e sponsorizzazioni). Nell’anno precedente aveva incassato 30.000 euro. Ha la partita IVA con regime forfettario.

    Come si applica. Con ricavi 2024 di 30.000 euro, sotto i 85.000 euro, Sempronia rimane nel regime forfettario nel 2025. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditivita’ del suo codice ATECO ai 45.000 euro di ricavi. Sull’imponibile si applica l’imposta sostitutiva del 15%. Non compila il 730 ma il Modello Redditi PF, quadro LM.

    In pratica

    • Compilare il quadro LM del Modello Redditi PF, non il 730
    • Applicare il coefficiente di redditivita’ corretto per il proprio codice ATECO
    • Imposta sostitutiva 15% se non si e’ nella fase agevolata del 5%

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le donazioni dei viewer si dichiarano?

    In linea di principio si’, quando sono collegate all’attivita’ di streaming costituiscono proventi imponibili. La qualificazione esatta (reddito diverso, ricavo d’impresa) dipende dalla struttura complessiva della tua situazione. Consulta un professionista se hai importi rilevanti.

    Twitch trattiene le tasse in Italia?

    No. Twitch (soggetto estero) non e’ un sostituto d’imposta italiano e non applica la ritenuta d’acconto. Ricevi i pagamenti al lordo e sei tu a dover versare tutte le imposte in dichiarazione.

    Come faccio a sapere quanto ho guadagnato da Twitch?

    Accedi al pannello Creator Dashboard di Twitch, sezione pagamenti/payouts. Trovi lo storico di tutti i pagamenti ricevuti. Conserva questi estratti come documentazione per la dichiarazione.

    Qual e' il confine tra streamer occasionale e streamer professionale?

    Non esiste una soglia di reddito che distingue le due situazioni: si valuta la continuita’, la frequenza, l’organizzazione e l’intento di lucro dell’attivita’. Uno streamer che trasmette ogni giorno, ha sponsor fissi e vive dei proventi e’ quasi certamente un’attivita’ abituale. Chi trasmette saltuariamente per divertimento, anche se incassa qualcosa, puo’ rimanere nell’occasionale.

    Posso scaricare i costi come streamer occasionale?

    Nel rigo D5 del quadro D sono ammesse in deduzione le spese inerenti la produzione del reddito (ad esempio costi direttamente correlati alle singole prestazioni), purche’ documentate e specificamente inerenti. Non si applicano deduzioni forfettarie.

    Uso il 730 o il Modello Redditi se ho la partita IVA?

    Con la partita IVA (regime forfettario o ordinario) devi usare il Modello Redditi Persone Fisiche, non il 730. Il 730 e’ riservato a chi ha redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi occasionali senza partita IVA.

  • Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all’ingresso del minore straniero adottato

    Art. 32 L. 184/1983 – Autorizzazione all’ingresso del minore straniero adottato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

    2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa: a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio
    e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici
    abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

    3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

    4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

  • Mini-IRES al 20%: a quali società spetta e a quali condizioni

    In sintesi

    • Aliquota ridotta al 20%: per il periodo d’imposta 2025 (successivo al 31/12/2024) l’aliquota IRES scende dal 24% al 20% per le società che soddisfano le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024).
    • Quattro condizioni cumulative: patrimonializzazione (accantonamento di utili a riserva), investimenti rilevanti, incremento occupazionale e mancata fruizione di ammortizzatori sociali.
    • Decreto attuativo del 8 agosto 2025: le condizioni specifiche e i limiti quantitativi dell’agevolazione sono stati definiti dal D.M. 8 agosto 2025.
    • Solo per un anno: l’agevolazione è prevista esclusivamente per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Non è strutturale.
    • Decadenza se le condizioni vengono meno: se le condizioni cessano di essere soddisfatte, la società deve versare la differenza di imposta applicando l’aliquota ordinaria del 24%.

    Che cos'è la mini-IRES premiale

    La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto, per il periodo d’imposta 2025, un’agevolazione denominata ‘IRES premiale‘ (o mini-IRES): le società di capitali che soddisfano determinate condizioni possono applicare una aliquota IRES ridotta del 20% invece dell’aliquota ordinaria del 24%. Il risparmio è quindi di 4 punti percentuali sull’imponibile.

    L’agevolazione non è un regalo indiscriminato: è collegata a comportamenti ‘virtuosi’ da parte della società. In sintesi, il legislatore premia le imprese che reinvestono gli utili nell’azienda invece di distribuirli, che effettuano nuovi investimenti e che aumentano l’occupazione senza ricorrere agli ammortizzatori sociali. Le condizioni specifiche e le soglie quantitative sono state definite con il decreto ministeriale dell’8 agosto 2025.

    Sul piano dichiarativo, l’IRES premiale trova spazio in un apposito rigo del Modello Redditi SC 2026 (rigo RN8A) e nella casella ‘IRES premiale’ del frontespizio. I soggetti che la applicano versano gli acconti con il codice tributo 2048 e il saldo con il codice 2049.

    Mini-IRES premiale 2025 – quadro riepilogativo
    Voce Valore/Dettaglio
    Norma istitutiva Art. 1, commi 436-444, L. 30/12/2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025)
    Decreto attuativo D.M. 8 agosto 2025
    Periodo d'imposta agevolato Periodo successivo a quello in corso al 31/12/2024 (per la maggior parte delle società: esercizio 2025)
    Aliquota ordinaria IRES 24%
    Aliquota agevolata IRES premiale 20%
    Risparmio percentuale 4 punti percentuali
    Condizione 1 Patrimonializzazione: accantonamento di una quota dell'utile a riserva (vincolo di destinazione)
    Condizione 2 Investimenti rilevanti: realizzazione di investimenti qualificati nel periodo agevolato
    Condizione 3 Incremento occupazionale: aumento del numero dei lavoratori dipendenti
    Condizione 4 Mancata fruizione di ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione) nel periodo
    Codice tributo acconto 2048
    Codice tributo saldo 2049
    Rigo dichiarativo RN8A del Modello Redditi SC 2026

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un reddito imponibile 2025 di 500.000 euro. Soddisfa tutte le condizioni IRES premiale: ha accantonato a riserva l’80% dell’utile 2024, ha effettuato investimenti rilevanti qualificati, ha assunto 3 dipendenti in più rispetto all’anno precedente e non ha usato la cassa integrazione. Applicando il 20%: IRES = 500.000 × 20% = 100.000 euro. Con l’aliquota ordinaria del 24% avrebbe pagato 500.000 × 24% = 120.000 euro. Risparmio: 20.000 euro.

    Documenti necessari

    • Delibera assembleare di accantonamento degli utili 2024 a riserva vincolata (con data certa)
    • Documentazione degli investimenti rilevanti effettuati nel 2025 (fatture, contratti, perizie)
    • Documentazione dell’incremento occupazionale (LUL, modelli UNIEMENS, contratti di lavoro)
    • Attestazione di mancato utilizzo di ammortizzatori sociali nel periodo
    • Modello Redditi SC 2026 – casella IRES premiale nel frontespizio e rigo RN8A
    • Prospetto RS del quadro RS (riserve vincolate per IRES premiale)

    Caso 1 – Alfa SRL soddisfa tutti i requisiti: aliquota al 20%

    Scenario. Alfa SRL ha chiuso il 2024 con un utile netto di 200.000 euro. L’assemblea delibera di accantonare la parte richiesta a riserva vincolata. Nel 2025 la società effettua nuovi investimenti qualificati, assume 5 lavoratori in più rispetto al 2024 e non ricorre ad alcun ammortizzatore sociale.

    Come si applica. Alfa SRL soddisfa le quattro condizioni cumulative dell’IRES premiale. Nel Modello Redditi SC 2026, indica il codice 1 nella casella ‘IRES premiale’ del frontespizio (aliquota agevolata applicata sull’intero reddito). Il reddito imponibile 2025 di 400.000 euro è tassato al 20%: IRES = 80.000 euro. Versamento acconto con codice 2048, saldo con codice 2049.

    In pratica

    • L’accantonamento degli utili 2024 deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione 2025: la delibera tardiva fa perdere il requisito.
    • Se l’agevolazione decade (es. la società distribuisce gli utili accantonati prima del termine), deve versare la differenza di imposta – cioè il 4% sul reddito agevolato – entro il saldo IRES dell’anno in cui avviene la decadenza.
    • Le perdite dei periodi precedenti possono essere computate in diminuzione del reddito soggetto ad IRES premiale (art. 13, comma 2, D.M. 8 agosto 2025), in deroga alle ordinarie regole di riporto.

    Caso 2 – Beta SRL: requisito dell'occupazione non soddisfatto

    Scenario. Beta SRL ha accantonato gli utili a riserva e effettuato investimenti rilevanti nel 2025. Tuttavia, a causa di una ristrutturazione, ha ridotto il personale di 2 unità rispetto al 2024. Non ha fruito di ammortizzatori sociali.

    Come si applica. La condizione dell’incremento occupazionale non è soddisfatta: Beta SRL non può applicare l’IRES premiale al 20%. Per il 2025 paga l’IRES ordinaria al 24% sull’intero reddito imponibile. Le condizioni sono cumulative: basta che ne manchi una perché l’intera agevolazione cada.

    In pratica

    • L’incremento occupazionale richiede che il numero di lavoratori dipendenti aumenti rispetto al periodo precedente. Una semplice stabilità numerica potrebbe non essere sufficiente: occorre verificare le condizioni esatte del D.M. 8 agosto 2025.
    • Beta SRL non perde nulla di definitivo: se nel 2026 (o in futuri esercizi) il legislatore dovesse prorogare o reintrodurre l’agevolazione, potrà verificare nuovamente i requisiti.
    • La mancanza di un solo requisito esclude l’intera agevolazione: non esiste una versione ‘parziale’ della mini-IRES.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La mini-IRES al 20% è permanente?

    No. L’art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 prevede l’agevolazione solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, cioè in via generale per il 2025. Per applicarla negli anni successivi occorrerebbe una nuova norma.

    Quali sono esattamente le condizioni quantitative per l'accantonamento degli utili?

    I dettagli specifici (percentuale minima di utile da accantonare, vincoli di destinazione della riserva) sono contenuti nel D.M. 8 agosto 2025 e nelle relative istruzioni del Modello Redditi SC 2026. La condizione di base riguarda la patrimonializzazione della società tramite accantonamento a riserva vincolata.

    Gli investimenti devono essere di un tipo specifico?

    Sì. Il D.M. 8 agosto 2025 definisce quali investimenti sono ‘rilevanti’ ai fini dell’agevolazione. L’agevolazione non spetta sull’importo eccedente il costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti (art. 12 del D.M.).

    Se la società ha perso anni precedenti, può comunque applicare la mini-IRES?

    Sì. In deroga alle ordinarie regole sul riporto delle perdite, i soggetti che accedono alla riduzione dell’aliquota IRES hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito da assoggettare all’aliquota ridotta le perdite dei periodi d’imposta precedenti (art. 13, comma 2, D.M. 8 agosto 2025).

    Cosa succede se l'agevolazione decade dopo la dichiarazione?

    Se le condizioni vengono meno (es. distribuzione degli utili accantonati prima del termine), la società deve versare la differenza di imposta, pari al 4% sull’imponibile agevolato, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta del periodo in cui si verifica la decadenza.

    La mini-IRES si applica anche ai soggetti in consolidato fiscale?

    Sì, con alcune specifiche modalità. I soggetti che aderiscono al consolidato fiscale (artt. 117-129 TUIR) gestiscono l’IRES premiale nell’ambito del quadro GN/GC del Modello Redditi SC, seguendo le istruzioni specifiche per il regime del consolidato.