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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
L'inquilino può recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento per gravi motivi, dando un preavviso di 6 mesi con lettera raccomandata o PEC. Il modello qui sotto vale per i contratti 4+4 e per quelli che prevedono espressamente il recesso libero.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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In sintesi

L’inquilino può recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento per gravi motivi, dando un preavviso di 6 mesi con lettera raccomandata o PEC. Il modello qui sotto vale per i contratti 4+4 e per quelli che prevedono espressamente il recesso libero.

Scheda rapida

Quando si usa
Per lasciare l’immobile prima della scadenza
Forma
Scritta (raccomandata A/R o PEC)
Invio consigliato
Raccomandata A/R o PEC
Riferimenti
Art. 3 L. 431/1998; art. 1571 ss. c.c.

Cos’è e quando si usa

La disdetta (più correttamente recesso) è la comunicazione con cui il conduttore manifesta la volontà di lasciare l’immobile prima della scadenza naturale del contratto. Nei contratti a canone libero 4+4 e in quelli a canone concordato 3+2, l’art. 3 della Legge 431/1998 consente all’inquilino di recedere per gravi motivi in qualunque momento, con un preavviso di sei mesi.

Molti contratti contengono inoltre una clausola che riconosce all’inquilino la facoltà di recedere liberamente (anche senza gravi motivi) con lo stesso preavviso: in quel caso non occorre indicare alcuna motivazione. Conta sempre la data di ricezione della comunicazione da parte del locatore, da cui decorrono i sei mesi.

Cosa deve contenere

  • Dati del conduttore e del locatore (nome, cognome, codice fiscale)
  • Estremi del contratto: data di stipula, registrazione e indirizzo dell’immobile
  • Manifestazione espressa della volontà di recedere
  • Indicazione dei gravi motivi (se il contratto non prevede il recesso libero)
  • Data prevista di rilascio dell’immobile, nel rispetto del preavviso di 6 mesi
  • Luogo, data e firma

Fac-simile: recesso del conduttore

Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]

Raccomandata A/R / PEC

Spett.le [NOME E COGNOME DEL LOCATORE]
[INDIRIZZO DEL LOCATORE]

Oggetto: recesso dal contratto di locazione dell'immobile sito in [INDIRIZZO IMMOBILE]

Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], conduttore dell'immobile indicato in oggetto in forza del contratto di locazione stipulato in data [DATA CONTRATTO] e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di [SEDE] al n. [NUMERO REGISTRAZIONE],

COMUNICO

la mia volontà di recedere dal suddetto contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 431/1998 [e della clausola n. ___ del contratto], per i seguenti gravi motivi: [INDICARE I GRAVI MOTIVI, es. trasferimento per lavoro / sopravvenute esigenze familiari].

Nel rispetto del preavviso di sei mesi, l'immobile sarà liberato e riconsegnato entro il giorno [DATA RILASCIO], data in cui chiedo di concordare la riconsegna delle chiavi e la redazione del verbale di stato dei luoghi.

Distinti saluti.

[FIRMA]

I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

Come inviarlo e conservarlo

Invia la disdetta con raccomandata A/R oppure con PEC (posta elettronica certificata): sono gli unici due mezzi che danno prova certa della data di ricezione, da cui partono i sei mesi di preavviso. Conserva la ricevuta di ritorno o la ricevuta di consegna PEC insieme a una copia firmata della lettera.

Continua a pagare regolarmente il canone fino all’effettivo rilascio: il contratto resta in vigore durante il periodo di preavviso. Al momento della riconsegna fatti firmare il verbale di consegna dell’immobile e chiedi la restituzione del deposito cauzionale.

Errori da evitare

  • Comunicare la disdetta a voce o via SMS/email semplice: non fa prova della data
  • Calcolare male i 6 mesi: decorrono dalla ricezione, non dalla spedizione
  • Smettere di pagare il canone durante il preavviso
  • Dimenticare di redigere il verbale di riconsegna e farsi restituire la cauzione

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare per disdire l'affitto?
Il preavviso ordinario è di sei mesi, calcolati dalla data in cui il locatore riceve la raccomandata o la PEC. Alcuni contratti prevedono termini più brevi: verifica la clausola di recesso.
Devo per forza indicare i gravi motivi?
Solo se il contratto non riconosce il recesso libero. Se la clausola consente di recedere senza motivazione, è sufficiente comunicare la volontà di lasciare l’immobile con il preavviso previsto.
Posso inviare la disdetta via email normale?
È sconsigliato: l’email semplice non garantisce prova certa della ricezione. Usa la raccomandata A/R o la PEC.
Ho diritto alla restituzione del deposito cauzionale?
Sì, al netto di eventuali danni o canoni non pagati. La cauzione va restituita dopo la riconsegna; in caso di ritardo ingiustificato puoi inviare una messa in mora.

Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.