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Comma 144 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , le parole: «al 18 per cento» sono sostituitearticolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dalle seguenti: «al 21 per cento».
Norme modificate da questi commi
- Art. 67 TUIR (comma 144): regime ordinario delle plusvalenze su partecipazioni e terreni, alternativo alla rivalutazione opzionale
- Art. 68 TUIR (comma 144): determinazione delle plusvalenze e rilevanza del costo fiscale rivalutato in caso di cessione
- Art. 53 Costituzione (comma 144): principio di capacità contributiva e legittimità delle imposte sostitutive opzionali
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L’istituto della rivalutazione del costo fiscale
L’art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) ha introdotto, in via originariamente transitoria, la possibilità per le persone fisiche di rideterminare il costo fiscale di partecipazioni non qualificate, partecipazioni qualificate e terreni edificabili o a destinazione agricola posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa. L’istituto, ormai stratificato in decenni di proroghe annuali, è stato infine reso permanente dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha sganciato la rivalutazione dal regime degli atti temporanei. Il comma 144 della LB 2026 incide sul costo dello strumento.
Il meccanismo: imposta sostitutiva sulla plusvalenza latente
L’istituto funziona così: il contribuente sceglie di affrancare il maggior valore latente del bene (partecipazione o terreno) pagando un’imposta sostitutiva calcolata sul valore di perizia redatto da un professionista abilitato (commercialista, ragioniere, revisore, ingegnere, geometra ecc.) entro termini puntualmente stabiliti. Una volta versata l’imposta, il valore di perizia diventa il nuovo costo fiscale, da utilizzare in caso di successiva cessione del bene. L’effetto pratico: la futura plusvalenza viene calcolata sul valore rivalutato anziché sul costo storico, riducendo l’onere fiscale al momento della vendita.
L’intervento del comma 144: aliquota dal 18% al 21%
Il comma 144 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) modifica esclusivamente l’aliquota dell’imposta sostitutiva: dal precedente 18%, fissato dalla L. 207/2024, al nuovo 21%. L’intervento è quantitativo puro: non incide sui presupposti soggettivi (persone fisiche fuori esercizio d’impresa), né sui beni oggetto (partecipazioni e terreni), né sui termini di perizia e versamento, che restano disciplinati dalle norme ordinarie e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’evoluzione storica dell’aliquota
L’aliquota dell’imposta sostitutiva ex art. 5 L. 448/2001 ha avuto una storia mossa. Nei primi anni 2000 era differenziata in base al tipo di bene (terreni edificabili, terreni agricoli, partecipazioni qualificate, non qualificate), con valori tipicamente compresi tra il 2% e l’8%. Nel corso degli anni Dieci e Venti, le successive proroghe hanno progressivamente innalzato il prelievo. Con la L. 207/2024 si era arrivati al 18% in regime ormai permanente; la LB 2026 segna un ulteriore incremento al 21%. L’istituto resta tuttavia conveniente nella maggior parte dei casi: per una partecipazione la cui plusvalenza sarebbe altrimenti tassata al 26% (regime dei capital gain ex art. 67 TUIR per le partecipazioni non qualificate), il differenziale a favore del contribuente resta significativo.
Convenienza comparata: rivalutazione vs. tassazione ordinaria
Per valutare la convenienza dell’istituto occorre confrontare due scenari. Scenario A - rivalutazione: il contribuente paga il 21% sul valore di perizia integrale. Scenario B - tassazione ordinaria: alla cessione, il contribuente paga il 26% (capital gain) o l’aliquota IRPEF marginale (per le plusvalenze immobiliari di terreni edificabili tassate ex art. 67 TUIR) sulla differenza fra prezzo di vendita e costo fiscale storico. Esempio numerico: partecipazione con costo storico 10.000 e valore di perizia 100.000. Scenario A: imposta sostitutiva = 21.000 (21% di 100.000); plusvalenza in caso di cessione a 100.000 = 0. Scenario B: nessuna imposta oggi; in caso di cessione a 100.000, plusvalenza = 90.000, imposta = 23.400 (26% di 90.000). In questo esempio la rivalutazione conviene di 2.400 euro. Con l’aliquota al 21%, la «soglia di convenienza» si sposta rispetto al 18% precedente: il professionista deve rifare i calcoli per ogni cliente.
Effetti sui processi di pianificazione patrimoniale
Il comma 144 ha un effetto operativo significativo sulle strategie di tax planning. Le partecipazioni e i terreni con consistente valore latente continuano a essere candidati naturali alla rivalutazione, ma l’analisi di convenienza diventa più rigorosa. Il professionista deve considerare: (i) la prospettiva temporale di cessione (se molto lontana, la rivalutazione perde appeal); (ii) il valore di perizia (deve essere realisticamente coerente con il presumibile prezzo di realizzo); (iii) l’esistenza di alternative come la plusvalenza esente per cessioni a coniuge o parenti in linea retta in determinate condizioni; (iv) il regime fiscale del cedente (residenza, qualifica di socio di controllo, ecc.).
Adempimenti operativi
Gli adempimenti restano quelli ordinari: (i) perizia giurata di stima del valore, redatta da un professionista abilitato entro la scadenza prevista (tipicamente il 30 novembre o data equivalente); (ii) versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione o, in alcune ipotesi, in rate annuali; (iii) dichiarazione dei redditi con indicazione del valore rivalutato nei quadri appositi. Il mancato versamento integrale dell’imposta, in caso di rateizzazione, può comportare il decadimento dalla rivalutazione e l’applicazione del regime ordinario alla successiva cessione.
Profili di legittimità costituzionale
L’innalzamento dell’aliquota dal 18% al 21% non solleva profili di criticità sotto l’art. 53 Cost. (capacità contributiva): si tratta di un’imposta sostitutiva opzionale, che il contribuente sceglie quando giudica conveniente. La Corte costituzionale ha più volte riconosciuto la legittimità delle imposte sostitutive di carattere opzionale, purché non eccessivamente onerose rispetto al regime ordinario. Con il 21% (vs. il 26% del capital gain), il differenziale di convenienza resta presente, e la natura opzionale dell’istituto preserva la libertà di scelta del contribuente.
Indicazioni per il commercialista
Per il consulente fiscale, il comma 144 richiede l’aggiornamento immediato delle simulazioni presentate ai clienti: i calcoli effettuati con l’aliquota del 18% (regime 2025) vanno rifatti con il 21%. È opportuno anche verificare se sia il caso di accelerare al 2025 le rivalutazioni già pianificate (per beneficiare dell’aliquota inferiore), tenendo conto dei termini di perizia e versamento. Per nuovi clienti, l’analisi di convenienza va impostata sulla base del 21% e proiettata in funzione delle prospettive di cessione del bene.
Domande frequenti
Cosa modifica il comma 144?
Il comma 144 interviene esclusivamente sull’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 5, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 in materia di rivalutazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni. L’aliquota passa dal 18% al 21% (+3 punti percentuali). L’intervento è quantitativo puro: non incide sui presupposti soggettivi (persone fisiche fuori esercizio d’impresa), né sui beni oggetto (partecipazioni qualificate, non qualificate, terreni edificabili e agricoli), né sui termini di perizia e versamento. La rivalutazione resta un istituto a regime, reso permanente dalla L. 207/2024, ma con un costo accresciuto a partire dal 2026.
Chi può rivalutare e cosa?
Possono rivalutare il costo fiscale le persone fisiche che detengono i beni fuori dall’esercizio di impresa, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti per i beni situati in Italia. I beni oggetto sono: (i) partecipazioni (qualificate e non qualificate) in società di capitali e di persone non quotate; (ii) terreni edificabili e a destinazione agricola posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa. Non sono ammessi a rivalutazione i beni già in regime di impresa, i beni mobili diversi dalle partecipazioni e gli immobili abitativi o strumentali. La disciplina di dettaglio è nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate che si sono susseguite nel tempo.
Conviene ancora rivalutare con l’aliquota al 21%?
Dipende dalle condizioni concrete del singolo caso. Il confronto va fatto fra: (i) l’imposta sostitutiva del 21% sul valore di perizia integrale; (ii) il regime ordinario, che per le partecipazioni non qualificate prevede un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza (art. 67 TUIR), e per i terreni l’applicazione dell’IRPEF a scaglioni con aliquota marginale. Esempio: partecipazione con costo storico 10.000 e valore di perizia 100.000. Rivalutando si pagano 21.000 (21% di 100.000); senza rivalutazione si pagheranno, alla cessione a 100.000, 23.400 (26% di 90.000). Quindi conviene di 2.400 euro. Il calcolo va però sempre fatto caso per caso, tenendo conto del valore di realizzo atteso e della tempistica di cessione.
Quali sono gli adempimenti per la rivalutazione?
Gli adempimenti sono tre: (i) perizia giurata di stima del valore alla data di riferimento, redatta da un professionista abilitato (commercialista, ragioniere, revisore, ingegnere, geometra, architetto a seconda del bene), entro il termine fissato dalla normativa vigente (tipicamente il 30 novembre o data analoga); (ii) versamento dell’imposta sostitutiva del 21% sul valore di perizia, in unica soluzione o, se ammesso, in rate annuali maggiorate di interessi; (iii) indicazione del valore rivalutato nei quadri appositi della dichiarazione dei redditi. Il mancato versamento integrale, in caso di rateizzazione, può comportare la decadenza dalla rivalutazione e l’applicazione del regime ordinario alla successiva cessione del bene.
Cosa cambia per chi aveva pianificato la rivalutazione nel 2026?
Chi aveva pianificato una rivalutazione nel 2025 con l’aliquota del 18% e non ha ancora perfezionato gli adempimenti deve aggiornare i calcoli al 21%. La differenza di 3 punti percentuali può risultare significativa per valori di perizia elevati. Per esempio, su un valore di perizia di 500.000 euro, l’incremento di costo è di 15.000 euro (da 90.000 a 105.000). Se i termini di perizia e versamento relativi al 2025 sono ancora aperti, è opportuno valutare l’accelerazione degli adempimenti per beneficiare dell’aliquota del 18%. Per nuove rivalutazioni programmate dal 2026 in poi, l’analisi di convenienza va impostata direttamente sul 21%. Il commercialista deve aggiornare tutte le simulazioni in essere.