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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 161-163 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 , è ridotto di 267,16 milioni di euro per l’anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l’anno 2027, didicembre 2022, n. 197 336,23 milioni di euro per l’anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l’anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l’anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l’anno 2031, di 75 milioni di euro per l’anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l’anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034. . Le disposizioni di cui ai a , si applicanocommi da 179 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a ) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del , si applicano anche con riferimento ai soggetticomma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2026. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, è incrementata di 170 milioni di euro per l’anno 2026, di 320 milioni di euro per l’annodella legge n. 232 del 2016 2027, di 315 milioni di euro per l’anno 2028, di 270 milioni di euro per l’anno 2029, di 121 milioni di euro per l’anno 2030 e di 28 milioni di euro per l’anno 2031. . Il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

In sintesi

  • Comma 161: il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva (art. 1, c. 321, L. 197/2022) è ridotto in modo decrescente per il 2026-2034 (267 mln 2026, 347 mln 2027, fino a 2 mln a regime dal 2034).
  • Comma 162: proroga al 31 dicembre 2026 dell’APE sociale (commi 179-186 art. 1 L. 232/2016) per i soggetti che maturano i requisiti al compimento dei 63 anni e 5 mesi.
  • Comma 162: incremento autorizzazione di spesa APE sociale di 170 mln (2026), 320 mln (2027), 315 mln (2028), 270 mln (2029), 121 mln (2030), 28 mln (2031).
  • Estensione anche alle «quote 41» precoci (comma 165 L. 205/2017) per i soggetti che ne maturano i requisiti nel 2026.
  • Comma 163: l’APE sociale non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo, eccetto lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.
Il quadro: un blocco di norme sul welfare previdenziale 2026

I commi 161-163 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) costituiscono un blocco organico in materia di welfare previdenziale e di lotta alla povertà. Il comma 161 riduce il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva; il comma 162 proroga l’APE sociale al 2026, finanziandola con risorse aggiuntive; il comma 163 fissa le regole di cumulabilità dell’APE con i redditi di lavoro. Sotto il profilo della tecnica legislativa, il legame logico fra i tre commi è chiaro: le risorse liberate dal taglio del fondo povertà finanziano, almeno in parte, la proroga dell’APE sociale.

Comma 161 - Il taglio del fondo povertà

Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, istituito dall’art. 1, comma 321, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), nasce come strumento di sostegno per i soggetti in condizione di povertà o di esclusione sociale, e ha rappresentato la base finanziaria per misure come l’Assegno di Inclusione e l’ex Reddito di Cittadinanza riformato. Il comma 161 dispone tagli decrescenti: 267,16 milioni nel 2026; 346,95 milioni nel 2027; 336,23 milioni nel 2028; 268,71 milioni nel 2029; 212,86 milioni nel 2030; 145,48 milioni nel 2031; 75 milioni nel 2032; 2,49 milioni nel 2033; 2,07 milioni annui dal 2034. Il taglio massimo si concentra nel biennio 2026-2027.

Comma 162 - La proroga dell’APE sociale al 2026

L’APE sociale (Anticipo Pensionistico Sociale), introdotta dall’art. 1, commi 179-186, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), è uno strumento di pensionamento anticipato a carico dello Stato destinato a categorie di lavoratori in condizioni di particolare disagio o usurati. Il comma 162 LB 2026 ne proroga l’applicazione fino al 31 dicembre 2026, mantenendo i quattro profili dei beneficiari (lettere a-d del c. 179 L. 232/2016): disoccupati di lungo periodo; caregiver di familiari conviventi con handicap grave da almeno 6 mesi; invalidi civili al 74%; lavoratori che svolgono mansioni gravose. Il requisito anagrafico resta a 63 anni e 5 mesi compiuti, in linea con l’allineamento alla speranza di vita applicato dal 2025.

L’estensione alle «quote 41» precoci

Il comma 162 prevede inoltre l’estensione al 2026 delle disposizioni di cui al comma 165 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che disciplina la «quota 41» per i lavoratori precoci (soggetti che hanno almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima dei 19 anni di età). Anche per questi soggetti, la proroga consente di accedere alla pensione con 41 anni di contributi se ricorrono le condizioni previste dalla norma originaria.

Il finanziamento dell’APE sociale: gli incrementi del comma 162

Il comma 162 quantifica con precisione l’onere finanziario della proroga: l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 186, della L. 232/2016 è incrementata di 170 milioni di euro per il 2026, 320 milioni per il 2027, 315 milioni per il 2028, 270 milioni per il 2029, 121 milioni per il 2030 e 28 milioni per il 2031. Il pattern temporale è tipico di una proroga annuale: l’onere si distribuisce su più anni perché chi entra in APE sociale nel 2026 continua a percepire l’assegno fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria.

Comma 163 - Le regole di cumulabilità

Il comma 163 fissa una regola cruciale: l’APE sociale non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo, con l’unica eccezione del lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. La norma riprende il principio già consolidato dell’APE sociale come strumento di accompagnamento alla pensione, non come integrazione del reddito. Il superamento della soglia comporta la decadenza dal beneficio per l’intero anno solare. Per la qualificazione del lavoro autonomo occasionale, occorre fare riferimento ai criteri delineati dall’art. 2222 c.c. e dalla giurisprudenza consolidata (carattere episodico, non abituale, non organizzato in forma d’impresa).

L’APE sociale nel sistema previdenziale

L’APE sociale si colloca all’interno del sistema previdenziale italiano come strumento di flessibilità in uscita, complementare alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) e alla pensione di vecchiaia (67 anni). Si differenzia dall’APE volontaria (ormai non più prorogata) per la natura non onerosa: l’assegno è a carico dello Stato e non comporta restituzioni successive da parte del beneficiario. La proroga annuale ricorrente dell’APE sociale conferma il suo ruolo strutturale, pur formalmente temporaneo, all’interno del welfare previdenziale.

Effetti sulle scelte di pianificazione previdenziale

Per i lavoratori potenzialmente interessati, il comma 162 conferma la «finestra» di accesso anche nel 2026. La domanda va presentata all’INPS secondo i tempi e le modalità ordinarie: tipicamente prima del 31 marzo per accedere al primo turno di verifica delle risorse, con possibilità di domande successive a finestre prestabilite. La certificazione del requisito avviene da parte dell’INPS, con riconoscimento dell’APE solo dopo verifica della disponibilità delle risorse finanziarie. La normativa storicamente prevede una graduatoria con priorità ai soggetti con caratteristiche di maggior fragilità.

Il problema del taglio al fondo povertà

Il taglio strutturale al Fondo povertà previsto dal comma 161 solleva un interrogativo di sostenibilità sociale: l’Assegno di Inclusione, l’Assegno di disagio sociale e gli altri strumenti finanziati dal Fondo potrebbero subire riduzioni di platea o di importo medio. Il legislatore di bilancio non specifica le modalità del taglio (riduzione del numero di beneficiari, dell’importo medio, dei criteri di accesso), rinviando implicitamente a successivi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la gestione operativa. È verosimile che gli interventi più significativi saranno modulati negli atti attuativi del 2026.

Considerazioni di sistema

Il blocco 161-163 illustra la logica della partita di giro intersettoriale tipica delle leggi di bilancio: risorse liberate da un capitolo (welfare contro la povertà) confluiscono in un altro (welfare previdenziale per categorie usurati). Sotto il profilo politico, l’intervento riflette una scelta di priorità verso il sostegno ai lavoratori prossimi alla pensione, a discapito delle misure di contrasto alla povertà. Sotto il profilo costituzionale, l’intervento si muove entro i margini di discrezionalità del legislatore in materia di welfare, riconosciuti dalla Corte costituzionale in giurisprudenza consolidata.

Adempimenti operativi per il professionista

Per il consulente del lavoro e per il commercialista che assista lavoratori prossimi all’APE sociale, è opportuno: (i) verificare il possesso dei requisiti soggettivi (let. a-d c. 179 L. 232/2016 o quota 41 precoci); (ii) calcolare con precisione l’età anagrafica (63 anni e 5 mesi); (iii) supportare il cliente nella preparazione della domanda all’INPS entro le finestre temporali utili; (iv) chiarire al cliente le regole di cumulabilità del comma 163, prestando particolare attenzione al limite di 5.000 euro lordi annui per il lavoro autonomo occasionale, oltre il quale scatta la decadenza.

Domande frequenti

Cosa prevede la proroga dell’APE sociale al 2026?

Il comma 162 estende fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione dell’APE sociale di cui all’art. 1, commi 179-186, della L. 232/2016, per i soggetti che maturano i requisiti al compimento dei 63 anni e 5 mesi. L’APE sociale è un assegno mensile a carico dello Stato, riconosciuto in via anticipata fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni). Possono accedere quattro categorie: (i) disoccupati di lungo periodo; (ii) caregiver di familiari conviventi con handicap grave; (iii) invalidi civili almeno al 74%; (iv) lavoratori con mansioni gravose. La proroga al 2026 è finanziata con risorse aggiuntive (170 milioni nel 2026, 320 milioni nel 2027 e importi decrescenti fino al 2031).

L’APE sociale è cumulabile con altri redditi?

No, salvo un’eccezione molto limitata. Il comma 163 stabilisce che l’APE sociale non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo. L’unica eccezione è il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento di questa soglia comporta la decadenza dal beneficio per l’intero anno solare. Il lavoro autonomo occasionale va inteso ai sensi dell’art. 2222 c.c.: prestazione episodica, non abituale, non organizzata in forma d’impresa. Per il professionista che assista il beneficiario è cruciale monitorare la soglia e documentare adeguatamente la natura occasionale dell’eventuale attività lavorativa svolta durante la fruizione dell’APE.

Cosa succede al fondo povertà?

Il comma 161 dispone una riduzione strutturale del Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva (istituito dall’art. 1, c. 321, della L. 197/2022). I tagli sono decrescenti: 267,16 milioni nel 2026; 346,95 milioni nel 2027; 336,23 milioni nel 2028; 268,71 milioni nel 2029; 212,86 milioni nel 2030; 145,48 milioni nel 2031; 75 milioni nel 2032; 2,49 milioni nel 2033; 2,07 milioni annui a regime dal 2034. Il pattern indica che il maggior risparmio si concentra nei primi anni. Le risorse liberate confluiscono, almeno in parte, nel finanziamento della proroga dell’APE sociale prevista dal comma 162. L’effetto sul welfare contro la povertà (Assegno di inclusione, Assegno di disagio sociale) sarà modulato da decreti attuativi successivi del Ministero del lavoro.

Cosa cambia per i lavoratori precoci con «quota 41»?

Il comma 162 estende al 2026 anche le disposizioni del comma 165 dell’art. 1 della L. 205/2017, che disciplina la quota 41 per i lavoratori precoci. Sono considerati lavoratori precoci i soggetti che hanno almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima dei 19 anni di età. Per costoro, la quota 41 consente l’accesso alla pensione con 41 anni di contributi (a fronte dei 42 anni e 10 mesi richiesti per la pensione anticipata ordinaria, per gli uomini), purché ricorrano le condizioni previste dalla norma originaria (categorie di lavoratori in particolare disagio o usuranti). Anche per questi soggetti, la proroga al 2026 mantiene aperta la «finestra» di accesso, con domanda da presentare all’INPS secondo le procedure ordinarie e nei tempi previsti.

Come si presenta la domanda di APE sociale?

La domanda di APE sociale va presentata all’INPS, tipicamente in due fasi. Prima fase: certificazione del diritto, da chiedere prima del 31 marzo (per la verifica del primo turno) o nelle finestre successive. L’INPS verifica il possesso dei requisiti soggettivi (età, contribuzione, qualifica) e finanziari (capienza del fondo). Seconda fase: liquidazione dell’APE, da chiedere una volta ottenuta la certificazione positiva e maturati tutti i requisiti. Esiste una graduatoria con priorità per i soggetti con caratteristiche di maggior fragilità, nel caso le risorse del fondo siano insufficienti. La consulenza del commercialista o del consulente del lavoro è preziosa per la corretta predisposizione della documentazione (certificati medici, attestati di disoccupazione, dichiarazioni del datore di lavoro per le mansioni gravose) e per il rispetto dei tempi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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