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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 143 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all’articolo 5, comma 5, del testo unico delle , di cui al disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico decreto del Presidente della , e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell’articolo 3 del medesimo testo unicoRepubblica 30 dicembre 2003, n. 398 corrisposti al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro non si applicano l’articolo 14 della , nonché gli a . Sono fattilegge 18 febbraio 1999, n. 28 articoli da 2 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo.

In sintesi

  • Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all’art. 5, c. 5, D.P.R. 398/2003 (T.U. debito pubblico) e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell’art. 3 del medesimo TU, corrisposti al MEF-Dipartimento del Tesoro, non si applicano: l’art. 14 della L. 28/1999 e gli articoli 2-5 del D.Lgs. 239/1996.
  • Sostanzialmente: nessuna ritenuta e nessun prelievo sostitutivo sui proventi che il Tesoro incassa.
  • Razionale: i proventi entrano comunque nelle casse dello Stato, sarebbe contraddittorio assoggettarli a prelievo erariale.
  • Sono salvi i comportamenti adottati fino all’entrata in vigore della legge: clausola di salvaguardia retroattiva.
  • Norma tecnico-fiscale, neutra per investitori privati e operatori di mercato; rileva per il bilancio interno dello Stato.
L’oggetto del comma 143: i proventi del Tesoro sui mercati del debito

Il comma 143 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) disciplina il regime fiscale dei proventi che il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro incassa nell’ambito delle proprie operazioni sui mercati del debito pubblico. La norma chiarisce un punto tecnico ma sostanziale: a quei proventi non si applicano le ordinarie regole di ritenuta e di prelievo sostitutivo previste per gli investitori comuni.

L’ambito oggettivo: due categorie di proventi

Il legislatore individua due categorie di proventi rilevanti. La prima riguarda le operazioni «in uso nei mercati di cui all’art. 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398». Si tratta delle operazioni di mercato connesse alla gestione attiva del debito (concambi, riacquisti, derivati, operazioni di liability management). La seconda categoria comprende i titoli di Stato emessi ai sensi dell’art. 3 dello stesso T.U. debito pubblico, ossia BTP, BOT, CCT, CTZ, BTP€i e ulteriori strumenti finanziari emessi a copertura del fabbisogno del Tesoro.

L’effetto: disapplicazione di ritenuta e imposta sostitutiva

Per entrambe le categorie, il comma 143 dispone la non applicazione di due regimi: (i) l’art. 14 della L. 18 febbraio 1999, n. 28, che disciplina alcune ritenute sui titoli di Stato; (ii) gli articoli da 2 a 5 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sul regime di imposta sostitutiva applicato agli interessi dei titoli pubblici e privati emessi da grandi emittenti. In altri termini: i proventi incassati dal MEF su queste operazioni sono fiscalmente neutri, senza prelievo erariale a monte.

La ratio: evitare la «tassazione di se stesso»

La razionale della disposizione è di evidente buon senso amministrativo: i proventi che il Tesoro incassa entrano nelle casse dello Stato. Assoggettarli a ritenuta o a imposta sostitutiva significherebbe trasferire risorse da un capitolo all’altro del medesimo bilancio statale, generando solo costi amministrativi senza alcun gettito netto effettivo. La norma codifica quindi un principio già sostanzialmente operativo nella prassi, esplicitandolo per evitare contenziosi interpretativi futuri.

La clausola di salvaguardia: i comportamenti pregressi

Un aspetto significativo del comma 143 è la clausola di salvaguardia: «Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo». Si tratta di una norma di tutela del legittimo affidamento (art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto del contribuente) che mette al riparo da contestazioni i comportamenti adottati prima del 1° gennaio 2026, anche se difformi rispetto al regime ora codificato. La formula è ricorrente nelle norme di interpretazione autentica o di sistematizzazione di prassi consolidate.

Il rapporto con il Codice del debito pubblico (D.P.R. 398/2003)

Il T.U. debito pubblico, emanato con D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, è la cornice normativa di riferimento per l’emissione e la gestione dei titoli di Stato italiani. L’art. 3 disciplina le tipologie e le modalità di emissione; l’art. 5, comma 5, attiene alle operazioni di mercato collegate. Il comma 143 LB 2026 si innesta su quel testo unico, integrandone la disciplina sotto il profilo fiscale per i proventi che ritornano al MEF. Per il commercialista che opera su clienti diversi dal Tesoro (es. investitori privati, banche, fondi), la norma non ha effetti diretti: il regime fiscale ordinario dei titoli di Stato resta invariato per gli investitori soggetti passivi d’imposta.

Effetti sul gettito e sui conti pubblici

L’impatto del comma 143 sul saldo netto da finanziare fissato dal comma 1 della LB 2026 è nullo per costruzione: si tratta di una semplificazione contabile che evita partite di giro interne al bilancio dello Stato. La relazione tecnica al disegno di legge dovrebbe confermare l’assenza di effetti finanziari, qualificando la norma come chiarificatrice di una prassi già consolidata.

Profili di tecnica giuridica

Il comma 143 è un esempio di norma tecnica tipica della legge di bilancio: non incide sulla generalità dei contribuenti, ma sistematizza un aspetto specifico del rapporto tra Tesoro e mercati. La sua collocazione nella manovra di bilancio è coerente con l’art. 21 della L. 196/2009, che ammette norme finanziariamente rilevanti, anche se di carattere ordinamentale, quando sono funzionali alla coerenza del bilancio dello Stato.

Rapporto con il regime fiscale degli investitori privati

È importante chiarire ciò che il comma 143 non modifica: per gli investitori privati e istituzionali che detengono titoli di Stato (BTP, BOT, CCT), il regime fiscale resta quello del D.Lgs. 239/1996 (imposta sostitutiva agevolata al 12,5% sugli interessi maturati) e dell’art. 26 del TUIR sulle ritenute. Il comma 143 incide solo sui flussi che ritornano al MEF, non su quelli verso il risparmiatore.

Indicazioni per l’operatore

Per il consulente fiscale e per gli operatori bancari che gestiscono titoli di Stato per la clientela, il comma 143 non comporta modifiche operative: la disciplina di sostituzione d’imposta e di applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5% resta invariata sui flussi destinati agli investitori. La norma rileva esclusivamente per le interazioni fra Tesoro e altre amministrazioni dello Stato.

Domande frequenti

Cosa dispone esattamente il comma 143?

Il comma 143 stabilisce che ai proventi derivanti da due tipologie di operazioni - (i) operazioni di mercato di cui all’art. 5, c. 5, del D.P.R. 398/2003 (T.U. debito pubblico) e (ii) titoli di Stato emessi ai sensi dell’art. 3 del medesimo TU - corrisposti al Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro), non si applicano due regimi fiscali: l’art. 14 della L. 28/1999 e gli articoli da 2 a 5 del D.Lgs. 239/1996. In altri termini, i proventi che il Tesoro incassa sulle operazioni di gestione del debito pubblico e sui titoli di Stato detenuti dallo stesso MEF sono fiscalmente neutri, senza ritenute né imposte sostitutive. La norma codifica una prassi già sostanzialmente operativa.

Perché il legislatore esenta il MEF da ritenute?

La razionale è di evidente buon senso amministrativo: i proventi che il Ministero dell’economia e delle finanze incassa entrano nelle casse dello Stato. Assoggettarli a ritenuta o a imposta sostitutiva significherebbe trasferire risorse da un capitolo all’altro del medesimo bilancio statale, generando esclusivamente costi amministrativi senza alcun gettito netto effettivo. Si tratterebbe, in sostanza, di una «tassazione di se stesso» da parte dello Stato. La norma codifica quindi un principio di razionalità già operativo nella prassi, esplicitandolo per prevenire contenziosi interpretativi e per dare certezza alle procedure amministrative del Dipartimento del Tesoro nelle proprie operazioni sui mercati.

La norma cambia qualcosa per gli investitori privati?

No. Il comma 143 incide esclusivamente sui flussi destinati al Ministero dell’economia e delle finanze, non sui rendimenti percepiti dagli investitori privati o istituzionali che detengono titoli di Stato. Per i risparmiatori che acquistano BTP, BOT, CCT, CTZ, BTP€i o altri titoli del debito pubblico, il regime fiscale resta quello del D.Lgs. 239/1996 (imposta sostitutiva agevolata al 12,5% sugli interessi maturati) e dell’art. 26 del TUIR per le eventuali ritenute. Anche per le banche, le SGR e i fondi pensione che operano in titoli di Stato per conto della clientela, le procedure di sostituzione d’imposta restano invariate.

Cosa significa «sono fatti salvi i comportamenti pregressi»?

La clausola finale del comma 143 dispone che «sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo». Si tratta di una norma di tutela del legittimo affidamento coerente con l’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente). In pratica: chiunque, prima del 1° gennaio 2026, abbia adottato comportamenti fiscali coerenti con il regime di non applicazione delle ritenute (anche se non esplicitamente codificato) è messo al riparo da eventuali contestazioni successive. La formula è ricorrente nelle norme che sistematizzano una prassi consolidata, evitando contenziosi su periodi pregressi.

Quale impatto ha sul bilancio dello Stato?

L’impatto del comma 143 sul saldo netto da finanziare fissato dal comma 1 della LB 2026 è sostanzialmente nullo. La norma codifica una semplificazione contabile che evita partite di giro interne al bilancio dello Stato: senza l’esenzione, si sarebbe creato un circolo per cui il Tesoro versa una ritenuta a se stesso, con il solo effetto di generare costi amministrativi e di gestione. La relazione tecnica al disegno di legge dovrebbe confermare l’assenza di effetti finanziari, qualificando l’intervento come norma chiarificatrice di una prassi già consolidata. L’impatto operativo è positivo in termini di efficienza amministrativa per il Dipartimento del Tesoro, che opera quotidianamente sui mercati del debito.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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