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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Accanto ai grandi capitoli fiscali, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce numerose disposizioni tributarie puntuali: contributi doganali, tributi minori, definizioni agevolate locali, norme su riscossione e contenzioso. Questa guida le raccoglie con sintesi e testo coordinato di ogni comma.

Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

Comma 12 — Accertamento e contenzioso delle imposte sostitut

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

12. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Comma 15 — Proroga al 2026 del credito d’imposta investimenti

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

15. All’articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

Comma 17 — Bonus mobili e arredi – proroga e limite a due appartamenti

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

17. All’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , le parole: «all’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all’anno 2026» e le parole: «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Comma 23 — Titolo edilizio in sanatoria valido anche per age

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

23. All’ articolo 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , dopo la parola: «rilasciato» sono inserite le seguenti: «o conseguito» e dopo le parole: «in sanatoria» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

Comma 24 — 5 per mille a 610 milioni l’anno dal 2026

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

24. All’ articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l’anno 2020, di 520 milioni di euro per l’anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

Comma 30 — Raddoppio aliquote artt. 42 e 46 T.U. tributi minori

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

30. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»; b) all’articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

Comma 67 — Imprese assicurative e rivalutazione attivi

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

67. Per le imprese di cui all’ articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Comma 108 — Efficacia regolamenti tributari enti locali con

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all’ articolo 13, commi 15 , 15-ter , 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3 , del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8 , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Comma 109 — Definizione agevolata delle entrate patrimoniali

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Commi 123-126 — Scorte nicotina e contributo doganale

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

123. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 120 e 121 del presente articolo e giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore della presente legge.

124. Le disposizioni di cui al comma 119, lettere b), e) e f), hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

125. All’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, concernente l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027»; b) al comma 676, concernente l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».

126. È istituito, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro. (5)

Comma 127 — Contributo doganale di 2 euro su spedizioni di basso valore

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

127. Il contributo di cui al comma 126 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Comma 128 — Contributo doganale e codice UE

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

128. Il contributo di cui al comma 126 si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell’Unione.

Commi 137-139 — Addizionale stock option e versamenti a ETS

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

137. All’ articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell’addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

138. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88 .

139. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88 .

Comma 143 — Regime fiscale proventi su debito pubblico al MEF

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

143. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all’ articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell’articolo 3 del medesimo testo unico corrisposti al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro non si applicano l’ articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 , nonché gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 . Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo.

Comma 152 — Riassegnazione prelievo erariale giochi al CONI

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

152. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

Comma 249 — Straordinari Agenzia entrate e Dogane per contra

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

249. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all’azione di contrasto all’evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall’anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

Comma 266 — Contributo straordinario alla Direzione marittim

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

266. In considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale Americàs cup, è assegnato alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l’anno 2026 e a 998.000 euro per l’anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori già programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso gli uffici di cui all’ articolo 16 del codice della navigazione rientranti nell’ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.

Comma 437 — Soglia minima sgravio cartelle a 5.000 euro (art

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

437. All’ articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a euro 5.000».

Comma 453 — Zone franche doganali intercluse nel Basso Lazio

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

453. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e di sostenere l’occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , le cui perimetrazioni sono proposte dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Commi 671-673 — Sospensione riscossione demanio marittimo

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

671. In relazione alle aree di cui al comma 667, dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 , ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all’allegato X comunque motivati nonché le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l’Agenzia del demanio trasmette in via telematica all’agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.

672. All’ articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le parole: «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028».

673. Il fondo per l’assistenza ai minori di cui all’ articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2026.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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