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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 1 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all’ , per gli anni 2026, 2027articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 2028, sono indicati nell’allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

In sintesi

  • Fissati i livelli massimi del saldo netto da finanziare (SNF) e del ricorso al mercato per il triennio 2026-2028.
  • Valori espressi sia in termini di competenza sia di cassa, contenuti nell’allegato I alla legge.
  • Il ricorso al mercato è al netto delle operazioni di rimborso anticipato o ristrutturazione di passività preesistenti.
  • Norma di chiusura del bilancio dello Stato richiesta dall’art. 21, c. 1-ter, lett. a) della L. 196/2009.
  • Effetto: tetto giuridico all’indebitamento netto e all’emissione di titoli di Stato per il triennio.
Il significato del comma 1 nella tecnica di bilancio

Il comma 1 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) apre la manovra con la norma che, in apparenza tecnica, costituisce in realtà la cornice numerica dentro la quale opera l’intero corpus di disposizioni dei successivi 973 commi. Il legislatore stabilisce i livelli massimi del saldo netto da finanziare (SNF) e del ricorso al mercato finanziario, sia in termini di competenza sia di cassa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. I valori puntuali non sono inseriti nel testo, ma rinviati all’allegato I della legge, secondo una tecnica ormai consolidata.

Il fondamento normativo: art. 21 della legge di contabilità

Il richiamo all’art. 21, comma 1-ter, lett. a), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) non è meramente formale. Quella disposizione impone che la legge di bilancio rechi i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, configurandoli come limiti giuridici dell’azione del Tesoro. In altri termini, il Ministero dell’economia e delle finanze non può oltrepassare quei tetti se non con un’ulteriore autorizzazione legislativa, salvo le clausole flessibili previste dalla stessa L. 196/2009 e dalla Costituzione (art. 81 Cost.).

SNF e ricorso al mercato: che cosa misurano davvero

Il saldo netto da finanziare è la differenza fra entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato, escludendo l’accensione e il rimborso di prestiti. Esprime, in sostanza, il fabbisogno strutturale che il Tesoro deve coprire con nuovo indebitamento. Il ricorso al mercato, invece, è più ampio: comprende anche il rifinanziamento del debito in scadenza ed è pertanto la grandezza che più direttamente rileva ai fini delle aste di BTP, BOT e CCT condotte dal Dipartimento del Tesoro. Il comma 1 chiarisce che il limite del ricorso al mercato si intende «al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti»: una precisazione tecnica decisiva, perché consente al Tesoro di compiere operazioni di liability management (buy-back, concambi) senza eroderne il margine autorizzativo.

Competenza e cassa: la doppia chiave di lettura

L’indicazione separata in termini di competenza e di cassa risponde alla struttura del bilancio italiano, che recepisce il principio della doppia rappresentazione contabile. I valori di competenza fotografano gli impegni giuridicamente perfezionati nell’esercizio; quelli di cassa, gli effettivi flussi finanziari attesi. Per gli operatori di mercato, sono questi ultimi a rilevare ai fini della programmazione delle emissioni; per la finanza pubblica e per la Corte dei conti, la dimensione di competenza ha invece valore di tetto sostanziale all’assunzione di obbligazioni a carico dello Stato.

Il rapporto con l’art. 81 Cost. e il pareggio strutturale

I limiti fissati al comma 1 non possono leggersi senza il filtro dell’art. 81 della Costituzione, che impone l’equilibrio di bilancio e ammette il ricorso all’indebitamento solo per tenere conto degli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere a maggioranza assoluta, al verificarsi di eventi eccezionali. La fissazione del SNF a un livello superiore allo zero presuppone quindi che il Governo abbia ottenuto, con il DPB e con le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento programmatico di bilancio, l’avallo per il deficit programmato.

La tecnica del rinvio all’allegato

L’uso dell’allegato I per esprimere le grandezze quantitative è coerente con la prassi consolidata e con il principio di leggibilità della legge di bilancio. Va però tenuto presente che l’allegato ha lo stesso valore precettivo del testo: la sua modifica richiede un atto avente forza di legge (tipicamente un decreto-legge o una legge di assestamento) e non può avvenire con provvedimenti amministrativi. La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sent. n. 184/2016 e successive) ha più volte ribadito la natura sostanziale degli allegati alla manovra.

Riflessi pratici per imprese e professionisti

Per il commercialista e il consulente d’impresa, il comma 1 ha un’utilità sistematica: definisce il contesto macro-finanziario entro cui leggere le successive misure fiscali e di spesa. Un SNF crescente segnala maggiore spazio per agevolazioni e crediti d’imposta finanziati a debito; un ricorso al mercato elevato comporta tipicamente tassi più alti sui titoli di Stato e, indirettamente, sui finanziamenti bancari alle imprese (art. 117 TUB, condizioni economiche dei contratti). Il monitoraggio dei limiti SNF è inoltre rilevante ai fini delle clausole di salvaguardia che spesso si annidano negli ultimi commi della manovra.

Decreti attuativi e adempimenti

Il comma 1 non rinvia a decreti attuativi: i suoi effetti sono self-executing. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione semestrale al Parlamento da parte del MEF, ai sensi della L. 196/2009, e gli adempimenti di trasparenza verso l’Unione europea nell’ambito della sorveglianza fiscale prevista dal Patto di stabilità riformato (Reg. UE 2024/1263).

Domande frequenti

Che cos’è il saldo netto da finanziare fissato dal comma 1?

È la differenza fra entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato, esclusa l’accensione e il rimborso di prestiti. Misura quanto il Tesoro deve coprire ogni anno tramite nuovo indebitamento. Il comma 1 ne fissa il limite massimo per il triennio 2026-2028, sia in termini di competenza (impegni giuridici) sia di cassa (flussi effettivi). Il superamento di quel tetto richiede una nuova autorizzazione legislativa. I valori puntuali sono contenuti nell’allegato I alla L. 199/2025 e hanno la stessa forza precettiva del testo della legge. Per gli operatori il SNF segnala l’ampiezza dello spazio di manovra fiscale e l’orientamento espansivo o restrittivo della politica di bilancio.

Cosa significa «ricorso al mercato finanziario»?

È l’ammontare complessivo che il Ministero dell’economia, attraverso il Dipartimento del Tesoro, deve raccogliere annualmente sui mercati con l’emissione di titoli di Stato (BTP, BOT, CCT, BTP€i e simili). A differenza del saldo netto da finanziare, comprende anche il rifinanziamento del debito in scadenza. Il comma 1 precisa che il tetto si intende al netto delle operazioni di rimborso anticipato o di ristrutturazione di passività preesistenti, consentendo al Tesoro di effettuare buy-back e concambi senza erodere il margine autorizzativo. È la grandezza più rilevante per gli investitori e per chi monitora i tassi sul debito pubblico.

Dove sono indicati i valori numerici?

I valori puntuali del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 2026, 2027 e 2028 non sono scritti nel testo del comma 1, ma riportati nell’allegato I annesso alla L. 199/2025. L’allegato ha la medesima forza di legge del corpo principale e non può essere modificato con atti amministrativi. Per consultarlo occorre fare riferimento al testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La tecnica del rinvio all’allegato è consolidata nelle manovre italiane e risponde a esigenze di leggibilità del testo normativo, evitando l’inserimento di lunghe tabelle nel corpo dell’articolato.

Quale rapporto con l’art. 81 della Costituzione?

L’art. 81 Cost. impone l’equilibrio di bilancio e ammette il ricorso all’indebitamento solo per compensare gli effetti del ciclo economico o, con autorizzazione parlamentare a maggioranza assoluta, in presenza di eventi eccezionali. La fissazione di un SNF positivo presuppone quindi che il Governo abbia ottenuto l’avallo del Parlamento sul Documento programmatico di bilancio. Il comma 1 traduce in termini quantitativi quella scelta politica, vincolando il Tesoro a rispettare i tetti annuali. Eventuali sforamenti richiedono un nuovo passaggio legislativo, tipicamente con un decreto-legge o con la legge di assestamento del bilancio prevista dalla L. 196/2009.

Cosa cambia in pratica per imprese e contribuenti?

Il comma 1 non produce effetti diretti su contribuenti e imprese, ma definisce il contesto macro-finanziario delle misure successive. Un SNF crescente segnala maggiore spazio per crediti d’imposta, bonus e agevolazioni finanziati a debito; un ricorso al mercato elevato comporta tipicamente tassi più alti sui titoli di Stato e, di riflesso, sui finanziamenti bancari (art. 117 TUB sulla trasparenza delle condizioni). Per il commercialista è utile leggere i numeri dell’allegato I prima di interpretare il resto della manovra: spesso i commi finali contengono clausole di salvaguardia attivate proprio dal mancato rispetto dei tetti fissati al comma 1.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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