Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Liquidazione IVA mensile o trimestrale: quale scegliere

    In sintesi

    • Mensile: versamento entro il 16 del mese successivo; obbligatorio sopra le soglie di volume d’affari.
    • Trimestrale per opzione: ammesso se il volume d’affari dell’anno precedente non ha superato 500.000 euro (servizi) o 800.000 euro (altre attività).
    • Il versamento trimestrale scade entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre concluso.
    • Chi sceglie il trimestrale deve applicare una maggiorazione dell’1% sull’importo da versare, a titolo di interessi.
    • Il saldo si versa con modello F24: codici tributo 6001-6012 per i mensili, 6031-6034 per i trimestrali.
    • La scelta della cadenza influisce sulla liquidità: meno versamenti ma con maggiorazione vs. versamenti frequenti senza interessi.

    Come funziona la liquidazione periodica IVA

    La liquidazione IVA è il conteggio che ogni imprenditore o professionista soggetto a IVA deve fare con cadenza regolare: si sommano tutte le fatture emesse (IVA a debito) e le fatture di acquisto (IVA a credito) del periodo, e la differenza – se positiva – si versa all’Erario. Se è negativa, si genera un credito che può essere compensato o riportato.

    Il dubbio più comune è proprio questo: quanto spesso devo fare il conteggio e versare? La risposta dipende dal volume d’affari dell’anno precedente. Se superi determinate soglie sei obbligato alla cadenza mensile; se stai sotto le soglie puoi optare per quella trimestrale, ma con un piccolo extra.

    Conoscere bene le regole ti permette di pianificare la cassa in modo più preciso e di evitare omissioni o ritardi che comportano sanzioni. In questo articolo trovi le soglie esatte, le scadenze e un confronto pratico tra le due opzioni.

    Confronto mensile vs. trimestrale per opzione
    Caratteristica Mensile Trimestrale per opzione
    Chi può usarlo Tutti i soggetti IVA (obbligatorio sopra soglia) Volume d'affari ≤ 500.000 € (servizi) o ≤ 800.000 € (altre attività)
    Scadenza versamento Entro il 16 del mese successivo Entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre
    Maggiorazione interessi Nessuna 1% sull'importo da versare
    Codici tributo F24 6001-6012 (gen-dic) 6031-6034 (1°-4° trimestre)
    Versamenti annui Fino a 12 Fino a 4
    LIPE Obbligatoria ogni trimestre Obbligatoria ogni trimestre

    Esempio pratico

    • Alfa Srl (attività commerciale) ha chiuso l’anno precedente con un volume d’affari di 650.000 euro: supera la soglia di 500.000 euro per i servizi ma rientra nella soglia di 800.000 euro per le attività diverse dai servizi. Poiché svolge commercio (non prestazioni di servizi), la soglia applicabile è 800.000 euro: 650.000 è inferiore, quindi può optare per il trimestrale. Nel primo trimestre matura un debito IVA netto di 10.000 euro. Con la maggiorazione dell’1% verserà 10.100 euro entro il 16 maggio, usando il codice tributo 6031.

    Documenti necessari

    • Registri IVA (registro vendite e registro acquisti)
    • Fatture emesse e ricevute del periodo
    • Modello F24 con codice tributo corretto (6001-6012 o 6031-6034)
    • Comunicazione LIPE del trimestre di riferimento
    • Dichiarazione IVA annuale dell’anno precedente (per verificare il volume d’affari)

    Tizio: studio professionale con volume d'affari sotto soglia

    Scenario. Tizio è un consulente informatico freelance che nell’anno precedente ha fatturato 280.000 euro di prestazioni di servizi. La soglia per i servizi è 500.000 euro: Tizio sta abbondantemente sotto.

    Come si applica. Tizio può optare per la liquidazione trimestrale. Nel secondo trimestre ha IVA a debito di 8.000 euro e IVA a credito di 2.000 euro: debito netto 6.000 euro. Applica la maggiorazione dell’1%: versa 6.060 euro entro il 16 agosto con codice tributo 6032. Risparmia tre versamenti rispetto al mensile, ma paga 60 euro di interessi.

    In pratica

    • Controlla ogni anno il volume d’affari: se superi 500.000 euro (servizi) sei obbligato a passare al mensile dall’anno successivo.
    • Ricorda la maggiorazione: non è una sanzione ma un interesse fisso dell’1%; calcola se il vantaggio di liquidità ne vale la pena rispetto all’impegno dei versamenti mensili.

    Caio: piccolo negozio che supera la soglia a metà percorso

    Scenario. Caio gestisce un negozio di abbigliamento. Nell’anno precedente ha dichiarato un volume d’affari di 920.000 euro, superiore alla soglia di 800.000 euro per le attività diverse dai servizi.

    Come si applica. Caio non può optare per il trimestrale: è obbligato alla liquidazione mensile. Ogni mese calcola il saldo IVA e versa entro il 16 del mese successivo usando i codici 6001-6012. Non deve applicare alcuna maggiorazione, ma deve tenere i registri aggiornati mese per mese e inviare la LIPE ogni trimestre.

    In pratica

    • Chi supera la soglia anche di poco deve passare al mensile: conviene monitorare il fatturato già a settembre-ottobre per prepararsi al cambio.
    • Il versamento mensile senza maggiorazione è più oneroso come impegno operativo, ma evita il costo degli interessi e mantiene la contabilità IVA sempre aggiornata.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando scade il versamento IVA mensile?

    Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Ad esempio, l’IVA di marzo si versa entro il 16 aprile.

    Quando scade il versamento IVA trimestrale?

    Entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre concluso. Il primo trimestre (gennaio-marzo) scade il 16 maggio; il secondo (aprile-giugno) il 16 agosto; il terzo (luglio-settembre) il 16 novembre. Il quarto trimestre coincide con l’acconto di dicembre e il saldo annuale.

    Cos'è la maggiorazione dell'1% sul trimestrale?

    È un interesse forfettario che si applica sull’importo da versare per chi sceglie la cadenza trimestrale al posto di quella mensile. Non è una sanzione: compensa il fatto che il versamento avviene con ritardo rispetto al mensile.

    Posso passare da mensile a trimestrale durante l'anno?

    No. La scelta della cadenza si effettua in sede di dichiarazione IVA annuale e vale per l’intero anno. Si può cambiare dall’anno successivo se si rispettano le soglie.

    Cosa succede se supero la soglia di volume d'affari?

    Se nell’anno in corso superi la soglia (500.000 euro per i servizi o 800.000 euro per le altre attività), perdi il diritto all’opzione trimestrale dall’anno successivo e devi passare al mensile.

    Devo inviare la LIPE anche se sono trimestrale?

    Sì. La Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA è obbligatoria ogni trimestre sia per i contribuenti mensili sia per quelli trimestrali. I termini ordinari sono la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

  • Art. 20 Codice della Navigazione: Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all’estero

    Art. 20 Codice della Navigazione: Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero).

    La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari.

    Fonte: Normattiva.it.

  • IRAP: come si calcola la base imponibile

    In sintesi

    • L’IRAP colpisce il valore della produzione netta generato nel territorio di ciascuna Regione
    • La base imponibile si calcola in modo diverso a seconda della categoria di soggetto passivo
    • Gli interessi passivi non sono deducibili dalla base IRAP
    • Il costo del lavoro in via di principio non è deducibile, ma esistono importanti deduzioni per il personale
    • Professionisti e piccoli imprenditori senza autonoma organizzazione non sono soggetti a IRAP
    • I contribuenti in regime forfettario sono esclusi dall’IRAP

    Cos'è l'IRAP e su cosa si applica

    L’IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive, è disciplinata dal D.Lgs. 446/1997 e colpisce il valore della produzione netta generato nel territorio di ciascuna Regione da chiunque eserciti abitualmente un’attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. A differenza dell’IRPEF o dell’IRES, l’IRAP è un’imposta reale: non guarda alla capacità contributiva del singolo soggetto ma al valore aggiunto prodotto dall’attività nel suo complesso. Il gettito è destinato alle Regioni ed è storicamente utilizzato in prevalenza per il finanziamento della sanità.

    La base imponibile IRAP rappresenta il punto centrale dell’intera disciplina: è da qui che si ricava l’imposta dovuta applicando l’aliquota di riferimento. Il legislatore ha costruito regole di determinazione differenziate per categoria di soggetto, così che imprese di capitali, imprese di persone, banche e assicurazioni, enti non commerciali e pubbliche amministrazioni seguono ciascuno un proprio schema di calcolo, anche se il principio di fondo rimane il medesimo: misurare il valore aggiunto prodotto dall’attività.

    Prima ancora di affrontare il calcolo, occorre verificare se il soggetto è effettivamente tenuto al pagamento dell’IRAP. I contribuenti in regime forfettario ne sono esclusi per legge. Per professionisti e piccoli imprenditori individuali, il requisito dell’autonoma organizzazione è determinante: chi svolge la propria attività con beni strumentali minimi e senza l’impiego non occasionale di lavoro altrui non è soggetto passivo IRAP, secondo l’orientamento ormai consolidato. La verifica va effettuata caso per caso, considerando la struttura concreta dell’attività.

    Schema della base imponibile IRAP per categoria di soggetto
    Categoria di soggetto Punto di partenza Principali esclusioni dal calcolo
    Società e enti commerciali Differenza tra valore e costi della produzione (da conto economico) Interessi passivi e, in via di principio, costo del lavoro (salvo deduzioni)
    Imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria Schema analogo alle società, con adattamenti Interessi passivi e costo del lavoro (salvo deduzioni per personale a tempo indeterminato)
    Banche e assicurazioni Schema specifico basato su margine di interesse e commissioni Criteri differenziati dalla legge
    Enti non commerciali Metodo retributivo per attività istituzionale Regole proprie per attività commerciale eventuale
    Pubblica amministrazione Metodo retributivo (retribuzioni e compensi erogati) Schema semplificato rispetto alle imprese

    Esempio pratico

    • Alfa Srl produce beni industriali e nel corso dell’esercizio registra un valore della produzione complessivo, al netto dei costi ammissibili, pari a una certa cifra. Nell’applicare le regole IRAP, il commercialista di Alfa Srl deve escludere dal calcolo gli interessi passivi sui finanziamenti bancari contratti durante l’anno, che rimangono indeducibili anche se economicamente sopportati. Analogamente, il costo complessivo dei dipendenti non entra in riduzione della base imponibile nella sua interezza: occorre tuttavia verificare quali deduzioni spettano, a partire da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato, il cui importo va determinato secondo la misura vigente al momento della dichiarazione. Il risultato finale rappresenta la base imponibile IRAP su cui Alfa Srl applica l’aliquota della Regione in cui ha prodotto il valore.

    Documenti necessari

    • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (istituzione e disciplina dell’IRAP)
    • Circolari dell’Agenzia delle Entrate sull’autonoma organizzazione per professionisti e piccoli imprenditori
    • Leggi regionali sulle aliquote IRAP differenziate per settore (verificare la misura vigente nella Regione di riferimento)
    • Istruzioni al modello IRAP vigente (pubblicate ogni anno dall’Agenzia delle Entrate)
    • Normativa sulle deduzioni per il personale: verificare la disciplina aggiornata in vigore nell’anno di imposta

    Caso 1: studio professionale con collaboratori

    Scenario. Tizio è un consulente tributario che esercita la propria attività in forma individuale. Nel corso degli anni ha ampliato lo studio: dispone di locali propri, più postazioni attrezzate, due dipendenti amministrativi a tempo pieno e si avvale stabilmente di un collaboratore esterno. L’Agenzia delle Entrate verifica la sua posizione IRAP.

    Come si applica. La presenza di dipendenti, collaboratori stabili e di una struttura organizzativa che va chiaramente oltre il minimo indispensabile per l’esercizio della professione fa ritenere sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione. Tizio è quindi soggetto passivo IRAP e deve determinare la base imponibile secondo le regole previste per gli esercenti arti e professioni. Dal calcolo potrà applicare le deduzioni spettanti, ma gli interessi passivi eventualmente sostenuti rimangono indeducibili.

    In pratica

    • Verificare sempre la presenza o meno del requisito di autonoma organizzazione prima di presentare o omettere la dichiarazione IRAP
    • La struttura concreta dello studio (dipendenti, beni strumentali eccedenti il minimo) è l’elemento decisivo per la valutazione
    • Consultare il professionista di fiducia per determinare le deduzioni spettanti nella misura vigente

    Caso 2: società di capitali con finanziamento bancario

    Scenario. Beta Srl opera nel settore dei servizi informatici. Per finanziare l’acquisto di nuove attrezzature ha contratto un mutuo bancario e sostiene ogni anno interessi passivi significativi. In sede di calcolo dell’IRAP, l’amministratore vorrebbe portare in deduzione tali interessi per ridurre la base imponibile.

    Come si applica. Gli interessi passivi sono espressamente esclusi dalla deducibilità IRAP: non possono dunque essere sottratti dalla base imponibile, a differenza di quanto avviene ai fini IRES dove esistono regole proprie sulla loro deducibilità. Beta Srl dovrà calcolare il valore della produzione netta senza tener conto di tali oneri finanziari. Potrà invece applicare le deduzioni per il personale dipendente a tempo indeterminato nella misura stabilita dalla legge vigente, riducendo in quel modo la base imponibile.

    In pratica

    • Gli interessi passivi non sono mai deducibili dalla base IRAP, indipendentemente dalla natura del finanziamento
    • Le deduzioni per il personale a tempo indeterminato possono ridurre significativamente la base imponibile: verificare la misura vigente
    • Il calcolo IRAP segue regole autonome rispetto a IRES e IRPEF: non assumere che ciò che è deducibile ai fini reddituali lo sia anche ai fini IRAP

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che cos'è la base imponibile IRAP?

    È il valore della produzione netta generato nel territorio di una o più Regioni. Si determina partendo dai componenti positivi del reddito d’impresa o di lavoro autonomo e sottraendo i componenti negativi ammessi, con esclusione espressa degli interessi passivi e, in linea di principio, del costo del lavoro (salvo le deduzioni previste dalla legge).

    Gli interessi passivi sono deducibili dall'IRAP?

    No. Gli interessi passivi sono espressamente esclusi dalla deducibilità ai fini IRAP, qualunque sia la loro natura o la destinazione del finanziamento sottostante. Questa è una delle differenze strutturali più rilevanti tra le regole IRAP e quelle delle imposte sui redditi.

    Il costo del lavoro riduce la base imponibile IRAP?

    In via di principio no, ma esistono importanti deduzioni previste dalla legge, a partire da quella per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. L’importo e le condizioni delle deduzioni variano nel tempo: occorre verificare la disciplina vigente nell’anno di imposta.

    Un professionista senza dipendenti paga l'IRAP?

    Dipende dalla presenza o meno dell’autonoma organizzazione. Se il professionista lavora con beni strumentali minimi e senza l’impiego non occasionale di lavoro altrui, secondo l’orientamento consolidato non è soggetto IRAP. La valutazione è sempre caso per caso.

    I contribuenti forfettari sono soggetti a IRAP?

    No. I contribuenti in regime forfettario sono esclusi per legge dall’IRAP e non devono presentare la relativa dichiarazione.

    La base imponibile IRAP è uguale per tutti i soggetti?

    No. Il D.Lgs. 446/1997 prevede schemi di calcolo differenziati per imprese di capitali, imprenditori individuali e società di persone, banche e assicurazioni, enti non commerciali e pubbliche amministrazioni. Il principio comune è misurare il valore aggiunto prodotto, ma le modalità concrete differiscono in modo rilevante.

    Come influisce la Regione sul calcolo dell'IRAP?

    La Regione incide principalmente attraverso l’aliquota applicabile, che può essere differenziata per settore entro i limiti fissati dalla legge statale. La base imponibile si calcola invece secondo regole statali uniformi, ma se l’attività è svolta in più Regioni va ripartita tra esse in proporzione alle retribuzioni del personale impiegato in ciascuna.

    Vedi anche: Base imponibile IRAP, Base imponibile IVA, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione e Operazioni non imponibili.

  • Articolo 378 Codice Penale: Favoreggiamento personale

    Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

    Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

    Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

  • Articolo 11 TU Giustizia Tributaria: Formazione continua dei giudici e magistrati tributari

    Art. 11 D.Lgs. 175/2024 – Formazione continua dei giudici e magistrati tributari

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 o da altri enti pubblici. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.

  • Art. 221 D.Lgs. 259/2003 – Entrata in vigore

    Art. 221 D.Lgs. 259/2003 – Entrata in vigore

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Frattini, Ministro per gli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Martino, Ministro della difesa Marzano, Ministro delle attività produttive Sirchia, Ministro della salute Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli articolo precedente articolo successivo

  • Immobile intestato alla SRL: come si tassa

    In sintesi

    • Strumentale vs patrimoniale: la distinzione è fondamentale. Un immobile è strumentale se serve direttamente all’attività della SRL; è patrimoniale se è detenuto come investimento o non viene usato nell’attività.
    • IMU strumentale deducibile al 100%: dal periodo d’imposta 2022, l’IMU pagata sugli immobili strumentali è interamente deducibile dal reddito della SRL (per cassa).
    • IMU patrimoniale indeducibile: l’IMU sugli immobili non strumentali non si deduce dal reddito d’impresa: è un costo definitivamente a carico della società.
    • Reddito da locazione nel reddito d’impresa: se la SRL affitta l’immobile, i canoni percepiti concorrono a formare il reddito d’impresa soggetto a IRES al 24%.
    • Immobile ai soci: costi indeducibili: se la SRL concede l’immobile in uso a un socio a un corrispettivo inferiore al valore di mercato, i costi relativi diventano indeducibili per la società.
    • Ammortamento e manutenzioni: gli immobili strumentali si ammortizzano; le spese di manutenzione sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili.

    Strumentale o patrimoniale: la distinzione che cambia tutto

    Quando una SRL possiede un immobile, la prima domanda da porsi è: a cosa serve? Se l’immobile è direttamente utilizzato nell’attività della società – per esempio un capannone, un negozio, un ufficio dove la SRL opera – si chiama immobile strumentale. Se invece la società lo detiene come investimento, lo affitta a terzi o non lo usa nell’attività produttiva, si chiama immobile patrimoniale (o ‘merce’ se il commercio di immobili è l’oggetto sociale).

    Questa distinzione non è solo terminologica: cambia radicalmente come vengono trattate le spese, l’IMU e i redditi nella dichiarazione dei redditi della SRL (Redditi SC). Sbagliare categoria può portare a deduzioni errate e a contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

    Nei paragrafi seguenti vedremo come si tassa l’immobile in ciascuna situazione, con esempi concreti tratti dalle regole fiscali in vigore.

    Immobile in SRL: trattamento fiscale a confronto
    Voce Immobile strumentale Immobile patrimoniale
    IMU pagata Deducibile al 100% da IRES (per cassa) Indeducibile
    Ammortamento Ammortizzabile secondo i coefficienti ministeriali Non ammortizzabile (salvo immobili merce)
    Spese di manutenzione Deducibili nel limite del 5% del costo beni ammortizzabili Generalmente indeducibili o limitate
    Canoni di locazione percepiti Concorrono al reddito d'impresa → IRES 24% Concorrono al reddito d'impresa → IRES 24%
    Uso ai soci sotto valore di mercato Costi indeducibili; differenza è reddito diverso del socio Costi indeducibili; differenza è reddito diverso del socio

    Esempio pratico

    • Alfa SRL possiede un capannone strumentale su cui paga un’IMU annua di 8.000 euro. Dal 2022 quella somma è interamente deducibile dal reddito d’impresa. Se il reddito imponibile prima della deduzione è 50.000 euro, dopo la deduzione scende a 42.000 euro: l’IRES (24%) si calcola su 42.000 euro, cioè 10.080 euro invece di 12.000 euro. Il risparmio fiscale è di 1.920 euro. Se invece l’immobile fosse patrimoniale, gli 8.000 euro di IMU resterebbero un costo indeducibile e l’IRES si calcolerebbe sul pieno 50.000 euro.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (categoria catastale e rendita)
    • Atto di acquisto o contratto di leasing immobiliare
    • Contratto di locazione (se l’immobile è affittato a terzi)
    • Ricevute di pagamento IMU con F24
    • Registro dei beni ammortizzabili (per gli immobili strumentali)
    • Eventuale perizia di stima (se l’immobile è concesso in uso ai soci)

    Caso 1 – Alfa SRL con capannone strumentale e IMU deducibile

    Scenario. Alfa SRL produce componenti meccanici e possiede un capannone dove svolge la propria attività. Nel 2025 paga IMU per 6.000 euro e sostiene spese di manutenzione sul capannone per 4.000 euro. Il valore complessivo dei beni materiali ammortizzabili a inizio esercizio è 120.000 euro.

    Come si applica. L’IMU di 6.000 euro è interamente deducibile dal reddito d’impresa (per cassa), perché l’immobile è strumentale. Le spese di manutenzione di 4.000 euro sono deducibili nel limite del 5% di 120.000 euro, cioè 6.000 euro: essendo 4.000 euro sotto il limite, sono integralmente deducibili nell’esercizio. Se le manutenzioni avessero superato i 6.000 euro, l’eccedenza sarebbe stata deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Il capannone viene anche ammortizzato ogni anno secondo i coefficienti previsti per la categoria.

    In pratica

    • IMU strumentale: deducibile al 100% per cassa dalla dichiarazione IRES.
    • Manutenzioni: deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili.
    • L’eccedenza di manutenzioni oltre il 5% si deduce in 5 anni in quote costanti.

    Caso 2 – Tizio e l'immobile patrimoniale concesso in uso a se stesso

    Scenario. Tizio è socio unico e amministratore di una SRL. La società acquista un appartamento a Milano. L’appartamento non è usato nell’attività aziendale: Tizio lo abita come abitazione personale, pagando alla SRL un affitto mensile inferiore al valore di mercato.

    Come si applica. L’appartamento è un immobile patrimoniale: la SRL non può dedurre l’IMU che paga su di esso. Inoltre, poiché l’immobile è concesso a Tizio (socio) a un corrispettivo inferiore al valore di mercato, scattano regole specifiche: i costi relativi all’immobile sono indeducibili per la SRL, e la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il canone effettivamente pagato da Tizio costituisce un reddito diverso tassabile in capo a Tizio stesso. La società ha anche l’obbligo di comunicare questa situazione all’Agenzia delle Entrate. I canoni effettivamente incassati dalla SRL concorrono invece al reddito d’impresa soggetto a IRES al 24%.

    In pratica

    • IMU su immobile patrimoniale: indeducibile, sempre.
    • Immobile ai soci sotto valore di mercato: costi indeducibili per la SRL; la differenza è reddito tassabile del socio.
    • Obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i beni d’impresa in godimento ai soci.
    • I canoni di affitto incassati concorrono al reddito d’impresa della SRL (IRES 24%).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si capisce se un immobile della SRL è strumentale o patrimoniale?

    Un immobile è strumentale se è direttamente utilizzato nell’attività produttiva della società (ufficio, negozio, capannone, laboratorio). È patrimoniale se la società lo detiene come investimento, lo affitta a terzi senza che sia funzionale all’attività, o lo concede in uso ai soci. La classificazione corretta è fondamentale perché cambia la deducibilità dei costi.

    L'IMU sugli immobili della SRL è sempre deducibile?

    No. Solo l’IMU sugli immobili strumentali è deducibile al 100% dal reddito d’impresa (dal 2022). L’IMU sugli immobili patrimoniali resta indeducibile: è un costo che la SRL sopporta senza poterlo portare in deduzione.

    Se la SRL affitta l'immobile, i canoni vengono tassati?

    Sì. I canoni di locazione percepiti dalla SRL concorrono al reddito d’impresa e sono soggetti a IRES al 24%. Non esiste una cedolare secca per le SRL: questo regime agevolato è riservato alle persone fisiche.

    Cosa succede se la SRL presta l'immobile al socio gratuitamente o a poco prezzo?

    I costi relativi all’immobile diventano indeducibili per la SRL. Inoltre, la differenza tra il valore di mercato del godimento e il corrispettivo pagato dal socio costituisce reddito diverso tassabile in capo al socio. C’è anche un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

    Le spese di ristrutturazione di un immobile strumentale sono deducibili?

    Le spese di manutenzione e riparazione sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante a inizio esercizio. L’eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le spese capitalizzabili come migliorie si aggiungono al costo del bene e vengono ammortizzate.

    Una SRL può comprare un immobile e rivenderlo senza problemi fiscali?

    La plusvalenza da cessione di un immobile (differenza tra prezzo di vendita e costo fiscalmente riconosciuto) è tassata come reddito d’impresa soggetto a IRES al 24%. La PEX (participation exemption) non si applica agli immobili ma solo alle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie che rispettano determinati requisiti.

  • Articolo 40 TU Giustizia Tributaria – Personale addetto agli uffici di segreteria delle corti

    Art. 40 D.Lgs. 175/2024 – Personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono assegnati dipendenti appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze compresi in un apposito contingente individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito del relativo personale previsto dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

  • Reclamo alla compagnia assicurativa: fac-simile e IVASS

    Modelli e fac-simile · Consumatori e reclami

    In sintesi

    In caso di problemi con l’assicurazione (risarcimento negato, ritardi, clausole contestate) il primo passo è il reclamo scritto alla compagnia, che deve rispondere entro 45 giorni. In mancanza di risposta o in caso di esito negativo, ci si può rivolgere all’IVASS.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per contestare la compagnia di assicurazione
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC all’ufficio reclami
    Riferimenti
    Regolamento IVASS; D.Lgs. 209/2005 (Codice Assicurazioni)

    Cos’è e quando si usa

    Il reclamo è la contestazione formale che l’assicurato o il danneggiato invia alla compagnia per lamentare un comportamento scorretto: rifiuto o ritardo nel pagamento del risarcimento, applicazione di clausole non chiare, errori nella gestione del sinistro. La compagnia deve avere un ufficio reclami e rispondere entro 45 giorni.

    Se la risposta non arriva nei termini o non è soddisfacente, il consumatore può rivolgersi all’IVASS (l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni) o, per le controversie sui contratti, agli organismi di risoluzione alternativa. La lettera qui sotto è il modello del reclamo iniziale alla compagnia.

    Cosa deve contenere

    • Dati del reclamante e qualità (assicurato, contraente, danneggiato)
    • Numero di polizza e/o numero del sinistro
    • Descrizione chiara del problema e di cosa si contesta
    • Richiesta specifica (pagamento, riesame, rettifica)
    • Termine atteso di risposta (45 giorni) e riserva di rivolgersi all’IVASS
    • Luogo, data, firma e recapiti

    Fac-simile: reclamo all'ufficio reclami

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME COMPAGNIA]
    Ufficio Reclami
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: reclamo - polizza n. [NUMERO] / sinistro n. [NUMERO]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], in qualità di [assicurato / contraente / danneggiato], espongo quanto segue.
    
    In relazione al sinistro/contratto in oggetto, contesto: [DESCRIVERE IL PROBLEMA, es. il mancato pagamento del risarcimento; il ritardo nella liquidazione; l'errata applicazione della franchigia].
    
    CHIEDO
    
    pertanto: [RICHIESTA SPECIFICA, es. il pagamento dell'indennizzo di euro ___; il riesame della pratica; la rettifica].
    
    Resto in attesa di riscontro scritto entro il termine di 45 giorni previsto dalla normativa di settore. In mancanza di risposta o in caso di esito negativo, mi riservo di rivolgermi all'IVASS e alle competenti sedi.
    
    Allego: [ELENCO DOCUMENTI].
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA] - [RECAPITI]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Indirizza il reclamo all’ufficio reclami della compagnia (i recapiti sono in polizza e sul sito) con raccomandata A/R o PEC, allegando i documenti utili (polizza, denuncia di sinistro, perizie, corrispondenza). Conserva la prova di invio.

    Se entro 45 giorni non ricevi risposta, o se la risposta non ti soddisfa, puoi inoltrare il reclamo all’IVASS compilando l’apposito modulo e allegando il reclamo già inviato alla compagnia. Per le controversie sui contratti è inoltre attiva la procedura davanti all’Arbitro per le controversie assicurative.

    Errori da evitare

    • Saltare il reclamo alla compagnia e rivolgersi subito all’IVASS
    • Non indicare numero di polizza e numero di sinistro
    • Formulare lamentele generiche senza una richiesta precisa
    • Non allegare i documenti che provano la pretesa

    Domande frequenti

    Entro quanto deve rispondere la compagnia al reclamo?
    Entro 45 giorni dal ricevimento. In mancanza di risposta nei termini, o in caso di risposta insoddisfacente, puoi rivolgerti all’IVASS.
    A cosa serve scrivere prima alla compagnia?
    Il reclamo alla compagnia è il passaggio preliminare: l’IVASS interviene solo dopo che hai dato all’impresa la possibilità di rispondere entro i 45 giorni.
    Cosa posso fare se anche l'IVASS non risolve?
    Puoi rivolgerti all’Arbitro per le controversie assicurative o, in ultima istanza, al giudice. Per importi rilevanti è opportuno farsi assistere da un legale.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Chi deve presentare la dichiarazione IVA annuale

    In sintesi

    • Obbligo generale: tutti i titolari di partita IVA che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nel corso dell’anno solare devono presentare la dichiarazione.
    • Forfettari esonerati: chi aderisce al regime forfettario non addebita IVA e non è tenuto a presentare la dichiarazione annuale.
    • Solo esenti art. 10: chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 rientra tra i casi di esonero.
    • Periodo d’imposta: coincide con l’anno solare, quindi la dichiarazione riguarda tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre.
    • Dichiarazione autonoma: non è più parte del modello UNICO; si presenta come documento separato in via esclusivamente telematica.

    Chi è obbligato e chi no: il quadro generale

    La dichiarazione IVA annuale è il riepilogo obbligatorio che ogni soggetto titolare di partita IVA deve presentare all’Agenzia delle Entrate per comunicare le operazioni attive e passive dell’anno, le liquidazioni periodiche già effettuate e il saldo finale dell’imposta. Capire se si è obbligati – o al contrario esonerati – è il primo passo per gestire correttamente questo adempimento.

    Il riferimento normativo di base è il DPR 633/1972, il cosiddetto decreto IVA. In linea generale, chiunque eserciti un’attività d’impresa, arte o professione ed effettui operazioni rilevanti ai fini IVA nell’arco dell’anno solare è tenuto alla presentazione. Rientrano quindi in questa categoria artigiani, commercianti, professionisti, società di persone, società di capitali e altri soggetti economici attivi.

    Esistono però categorie espressamente escluse dall’obbligo. La legge individua casi tassativi di esonero: il più diffuso riguarda i contribuenti in regime forfettario, che per definizione non applicano e non addebitano l’IVA sulle proprie prestazioni. Un altro caso riguarda chi ha svolto nell’anno esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 – come alcune prestazioni sanitarie, educative, finanziarie o di locazione abitativa. In entrambi i casi l’esonero non è automatico: occorre verificare di rientrare esattamente nelle condizioni previste.

    Il periodo d’imposta della dichiarazione IVA coincide sempre con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Questo significa che la dichiarazione presentata nell’anno successivo (ad esempio nel 2026) riguarda le operazioni dell’anno precedente (2025). La dichiarazione è autonoma: non è più inserita nel modello UNICO/Redditi, ma si presenta come documento separato.

    Obbligati ed esonerati: schema riepilogativo
    Categoria Obbligo dichiarazione IVA
    Titolare di partita IVA con operazioni imponibili Sì, obbligato
    Titolare di partita IVA con operazioni non imponibili (es. esportazioni) Sì, obbligato
    Contribuente in regime forfettario No, esonerato
    Chi ha effettuato solo operazioni esenti art. 10 DPR 633/1972 No, esonerato (caso tassativo)
    Soggetto con partita IVA inattiva per tutto l'anno Verificare: in genere esonerato se nessuna operazione

    Esempio pratico

    • Tizio è un grafico freelance con partita IVA ordinaria. Nel corso del 2025 ha emesso fatture a clienti italiani con IVA al 22% e ha acquistato materiali e software detraendo l’IVA. A fine anno ha effettuato le liquidazioni periodiche e versato i relativi importi. In questo caso Tizio è certamente obbligato alla dichiarazione IVA annuale per il 2025, da presentare nel 2026. Caio, invece, ha aperto partita IVA in regime forfettario: non ha mai addebitato IVA sulle sue fatture e non ha detratto alcuna imposta sugli acquisti. Caio è esonerato dalla dichiarazione IVA annuale.

    Documenti necessari

    • Certificato di attribuzione della partita IVA
    • Registro delle fatture emesse (operazioni attive)
    • Registro degli acquisti (operazioni passive)
    • Liquidazioni periodiche IVA già effettuate (LIPE)
    • Documentazione relativa a operazioni esenti o non imponibili eventualmente effettuate

    Caso 1 – Tizio, artigiano con attività mista imponibile ed esente

    Scenario. Tizio gestisce una piccola impresa di riparazioni idrauliche. La maggior parte dei suoi interventi sono imponibili IVA al 22%, ma effettua anche alcune prestazioni di manutenzione su immobili in esenzione. Ha quindi sia operazioni imponibili sia operazioni esenti art. 10.

    Come si applica. Poiché Tizio non ha svolto SOLO operazioni esenti, ma ha anche operazioni imponibili, non rientra nel caso di esonero. È obbligato a presentare la dichiarazione IVA annuale. La presenza di operazioni esenti incide però sul calcolo della detrazione: si applicherà il meccanismo del pro-rata (art. 19, commi 5 e 19-bis del DPR 633/1972), che limita la detrazione dell’IVA sugli acquisti in proporzione alle operazioni che danno diritto a detrazione rispetto al totale.

    In pratica

    • Tizio presenta la dichiarazione IVA annuale indicando nel quadro VE sia le operazioni imponibili sia quelle esenti.
    • Nel quadro VF calcola l’IVA detraibile applicando la percentuale di pro-rata, determinata dal rapporto tra le operazioni con diritto a detrazione e il totale delle operazioni dell’anno.

    Caso 2 – Caio, professionista che valuta il passaggio al forfettario

    Scenario. Caio è un consulente informatico. Fino al 31 dicembre 2024 operava in regime ordinario e presentava regolarmente la dichiarazione IVA. Dal 1° gennaio 2025 ha aderito al regime forfettario, verificando di possedere i requisiti previsti dalla legge.

    Come si applica. Per l’anno 2024, Caio era in regime ordinario: dovrà presentare la dichiarazione IVA annuale relativa a quell’anno (entro il 30 aprile 2025, salvo verifica del termine puntuale). Per l’anno 2025, in cui opera in regime forfettario dall’inizio dell’anno, sarà invece esonerato dalla dichiarazione IVA annuale da presentare nel 2026. Occorre però verificare con attenzione le regole di accesso e permanenza nel regime forfettario, poiché l’eventuale decadenza dal regime comporterebbe il rientro negli obblighi ordinari.

    In pratica

    • L’anno in cui si aderisce al forfettario (se dall’inizio dell’anno), ci si trova già esonerati dalla dichiarazione IVA per quell’intero periodo.
    • Se si abbandona il forfettario nel corso dell’anno, occorre verificare il momento di uscita e gli obblighi che ne conseguono con un professionista.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi sono i soggetti obbligati alla dichiarazione IVA annuale?

    Sono obbligati tutti i titolari di partita IVA che nel corso dell’anno solare hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA: imprenditori, artigiani, commercianti e professionisti in regime ordinario. L’obbligo riguarda sia chi ha un saldo a debito sia chi ha un saldo a credito.

    I contribuenti forfettari devono presentare la dichiarazione IVA?

    No. I contribuenti in regime forfettario sono espressamente esonerati perché non applicano né addebitano l’IVA sulle proprie operazioni. Non devono quindi presentare la dichiarazione annuale IVA.

    Chi ha effettuato solo operazioni esenti è obbligato?

    No, non è obbligato. Chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 rientra tra i casi di esonero tassativi. Se però ha effettuato anche una sola operazione imponibile, l’esonero non si applica.

    Il periodo d'imposta della dichiarazione IVA quale anno copre?

    Copre sempre l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. La dichiarazione presentata nel 2026, ad esempio, riguarda le operazioni effettuate nel 2025.

    Una società con partita IVA inattiva per tutto l'anno deve presentare la dichiarazione?

    In generale, se non è stata effettuata alcuna operazione rilevante ai fini IVA durante l’intero anno, il soggetto potrebbe rientrare nei casi di esonero. È comunque opportuno verificare la situazione specifica con un professionista, poiché alcune condizioni particolari (come crediti IVA a riporto) possono influire sull’obbligo.

    La dichiarazione IVA è ancora parte del modello UNICO?

    No. La dichiarazione IVA è autonoma e si presenta separatamente, non è più inserita nel modello UNICO/Redditi. Va trasmessa esclusivamente in via telematica.

    Vedi anche: Dichiarazione IVA annuale, Fattura elettronica, Dichiarazione d’intento, Quadro VF, Quadro VE e Dichiarazione IVA omessa o tardiva.

  • Art. 93 Reg. (UE) 2022/2065 – Entrata in vigore e applicazione

    Art. 93 Reg. (UE) 2022/2065 – Entrata in vigore e applicazione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 febbraio 2024. Tuttavia, l'articolo 24, paragrafi 2, 3 e 6, l'articolo 33, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 37, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 13, l'articolo 43 e il capo IV, sezioni 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dal 16 novembre 2022.

  • IVA all’importazione: bolla doganale e detrazione

    In sintesi

    • IVA assolta in dogana: quando importi beni da un Paese non UE, l’IVA non viene addebitata dal fornitore estero ma si paga direttamente in dogana insieme ai dazi.
    • Bolla doganale: il documento rilasciato dalla dogana (bolletta doganale) attesta il pagamento dell’IVA all’importazione ed è il titolo per esercitare la detrazione.
    • Detraibile come l’IVA sugli acquisti: l’IVA pagata in dogana si porta in detrazione allo stesso modo dell’IVA indicata nelle fatture dei fornitori italiani.
    • Nessuna integrazione da fare: a differenza degli acquisti intracomunitari, qui non devi integrare la fattura del fornitore estero – la dogana ha già calcolato e riscosso l’IVA.
    • Diverso dall’acquisto intracomunitario: l’acquisto da un fornitore UE non passa per la dogana; l’acquisto da un Paese terzo (es. Cina, USA, Svizzera) sì.
    • Esterometro con TD19: in alcuni casi di acquisto da non residenti con beni già in Italia, si usa il codice TD19; l’importazione classica con bolletta doganale invece non richiede l’esterometro.

    Come funziona l'IVA quando importi beni da fuori dall'UE

    Quando acquisti beni da un fornitore situato al di fuori dell’Unione Europea – per esempio dalla Cina, dagli USA o dalla Svizzera – i beni devono passare per la dogana italiana (o di un altro Paese UE di ingresso). In quel momento la dogana calcola e riscuote l’IVA, insieme agli eventuali dazi doganali. Questo meccanismo si chiama ‘IVA all’importazione’ ed è del tutto diverso da quello che accade quando acquisti da un fornitore di un Paese UE.

    Il documento chiave è la bolletta doganale: è il documento ufficiale che l’Agenzia delle Dogane rilascia al completamento delle formalità di importazione. Indica il valore della merce, i dazi applicati e l’IVA pagata. Questo documento sostituisce la fattura del fornitore ai fini della detrazione IVA: non ti serve integrare nulla, perché è la dogana ad aver già applicato e riscosso l’imposta.

    L’IVA assolta in dogana è detraibile esattamente come l’IVA sulle fatture di acquisto italiane, a condizione che i beni importati siano inerenti alla tua attività e destinati a operazioni che danno diritto alla detrazione. La bolletta doganale va registrata nel registro degli acquisti e riportata nel quadro VF della dichiarazione IVA annuale.

    Importazione extra-UE vs acquisto intracomunitario UE
    Caratteristica Importazione (extra-UE) Acquisto intracomunitario (UE)
    Dogana Sì, i beni passano per la dogana No, libera circolazione UE
    Come si paga l'IVA In dogana al momento dell'importazione Integrazione fattura da parte dell'acquirente
    Documento chiave Bolletta doganale Fattura estera integrata con IVA italiana
    Norma Art. 67 e ss. DPR 633/1972 Art. 38 DL 331/1993
    Esterometro Non necessario per la bolletta doganale TD18 obbligatorio
    Detrazione IVA Sì, bolletta doganale come titolo Sì, documento integrato come titolo

    Esempio pratico

    • Beta Snc importa tessuti dalla Cina per un valore di 40.000 euro. In dogana l’Agenzia delle Dogane calcola i dazi (supponiamo 4.800 euro) e l’IVA al 22% sull’imponibile doganale (che comprende valore merce + dazi + spese di trasporto fino al confine UE). Beta Snc paga l’IVA direttamente in dogana e ottiene la bolletta doganale. Registra la bolletta nel registro degli acquisti: l’IVA pagata entra nel quadro VF della dichiarazione IVA annuale e Beta Snc la porta in detrazione. Non c’è nessuna fattura da integrare: la bolletta doganale è il titolo sufficiente.

    Documenti necessari

    • Bolletta doganale (documento di importazione rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
    • Fattura del fornitore estero (necessaria per la valorizzazione della merce in dogana, non per l’IVA)
    • Documento di trasporto internazionale (CMR, Bill of Lading, Air Waybill a seconda del mezzo)
    • Eventuale polizza di assicurazione del trasporto (può essere inclusa nella base imponibile doganale)
    • Registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti

    Caso 1 – Alfa Srl importa componenti elettronici dalla Cina

    Scenario. Alfa Srl ordina componenti elettronici a un fornitore cinese per 60.000 euro. La merce arriva al porto di Genova, dove uno spedizioniere doganale cura le formalità. La dogana calcola i dazi e l’IVA sull’imponibile doganale.

    Come si applica. Alfa Srl paga l’IVA in dogana tramite lo spedizioniere (che poi la addebita nel suo conto profitti anticipazioni). Riceve la bolletta doganale, la registra nel registro degli acquisti e la riporta nel quadro VF della dichiarazione IVA. L’IVA pagata è interamente detraibile perché Alfa Srl svolge solo attività imponibile. Non deve inviare nessun file esterometro per questa operazione: la bolletta doganale esaurisce gli adempimenti IVA relativi all’importazione.

    In pratica

    • Lo spedizioniere doganale anticipa spesso l’IVA in dogana per conto tuo e te la addebita nella sua parcella: verifica sempre che ti fornisca la bolletta doganale originale, che è il titolo per la detrazione.
    • Controlla che la bolletta indichi correttamente la tua partita IVA italiana come importatore: solo così puoi detrarre l’IVA pagata.

    Caso 2 – Tizio acquista merce da un fornitore svizzero: importazione o intracomunitario?

    Scenario. Tizio gestisce una piccola impresa e acquista orologi da un fornitore svizzero. Un collega gli dice che ‘è come comprare dalla Germania’. Tizio si chiede se deve fare l’integrazione fattura o passare per la dogana.

    Come si applica. La Svizzera non fa parte dell’Unione Europea, quindi l’acquisto non è un acquisto intracomunitario. I beni devono passare per la dogana italiana (o di un Paese UE di ingresso). Tizio dovrà pagare i dazi eventualmente applicabili e l’IVA all’importazione in dogana, ottenendo la bolletta doganale. Non deve integrare la fattura del fornitore svizzero con IVA italiana: quella procedura vale solo per i fornitori di Paesi UE. Lo stesso ragionamento si applica a qualsiasi acquisto da Regno Unito (post-Brexit), USA, Giappone o qualsiasi altro Paese non UE.

    In pratica

    • Paesi fuori UE = dogana + IVA in dogana + bolletta doganale. La lista dei Paesi UE va verificata: la Svizzera, la Norvegia e il Regno Unito non vi appartengono.
    • Se il tuo spedizioniere non ti fornisce la bolletta doganale, non puoi detrarre l’IVA: richiedila sempre esplicitamente prima che venga sgombrata la merce.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre l'IVA pagata in dogana?

    Sì. L’IVA assolta in dogana è detraibile alle stesse condizioni dell’IVA sugli acquisti interni: i beni devono essere inerenti alla tua attività e destinati a operazioni che danno diritto alla detrazione. Il titolo per la detrazione è la bolletta doganale, non la fattura del fornitore estero.

    Qual è la differenza tra bolla doganale e bolletta doganale?

    Nella pratica i due termini sono usati come sinonimi, ma la denominazione ufficiale è ‘bolletta doganale’ (o DAU – Documento Amministrativo Unico nell’ambito UE). È il documento che attesta le formalità di sdoganamento e il pagamento delle imposte.

    Come si calcola la base imponibile IVA in dogana?

    La base imponibile doganale comprende il valore della merce (determinato secondo le regole del valore doganale), i dazi doganali e le spese di trasporto e assicurazione fino al primo luogo di destinazione nell’UE. L’IVA si applica su questo totale, non solo sul prezzo della fattura del fornitore.

    Devo inviare l'esterometro per le importazioni?

    In generale no: per le importazioni classiche con bolletta doganale non è richiesto l’invio dell’esterometro, perché l’IVA è già stata gestita in dogana. Il codice TD19 riguarda una fattispecie diversa: l’acquisto di beni da soggetti non residenti che si trovano già in Italia (es. in un deposito doganale), senza sdoganamento ordinario.

    Cosa succede se importo beni per uso personale e non per l'attività?

    Se i beni importati non sono inerenti alla tua attività IVA, non hai diritto alla detrazione dell’IVA pagata in dogana. L’IVA diventa un costo definitivo, come accade a un privato consumatore.

    Lo spedizioniere doganale può fare tutto al posto mio?

    Sì, lo spedizioniere doganale si occupa di tutte le formalità di sdoganamento e anticipa spesso il pagamento dei dazi e dell’IVA. Tuttavia sei tu il soggetto passivo importatore: assicurati che la bolletta doganale riporti la tua partita IVA e richiedila sempre per poter esercitare la detrazione.

    Vedi anche: Dichiarazione doganale, Regime IOSS, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Valore doganale delle merci e Sdoganamento.