Autore: Andrea Marton

  • Gli integratori alimentari si possono detrarre?

    In sintesi

    • Gli integratori alimentari non sono farmaci: in linea generale non si detraggono nel Modello 730.
    • La detrazione del 19% spetta sui medicinali, cioè prodotti con codice alfanumerico di farmaco sulla confezione.
    • Per i farmaci è obbligatorio lo scontrino parlante con codice fiscale, natura/quantità e codice alfanumerico.
    • La franchigia è di €129,11: la detrazione si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia.
    • Alcune spese sanitarie correlate a patologie documentate dal medico possono avere trattamento diverso: verifica caso per caso.
    • Il pagamento in contanti è ammesso per i medicinali, ma non per le prestazioni sanitarie rese da privati.

    Perché gli integratori di solito non si detraggono

    Ogni anno molti contribuenti si chiedono se possano inserire nel 730 la spesa per vitamine, probiotici, proteine in polvere, omega-3 e altri integratori acquistati in farmacia o in erboristeria. La risposta, nella quasi totalità dei casi, è no: gli integratori alimentari non danno diritto alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie.

    Il motivo è preciso: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 ammettono la detrazione sull’acquisto di medicinali, documentato da scontrino parlante o fattura in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Gli integratori alimentari non sono classificati come medicinali: non hanno un codice alfanumerico di farmaco sulla confezione e rientrano nella categoria degli alimenti, non in quella dei prodotti medicinali. Di conseguenza manca il presupposto normativo per la detrazione.

    Esiste però una distinzione importante che vale la pena conoscere. Alcuni prodotti venduti in farmacia hanno una forma simile a quella degli integratori ma sono classificati come farmaci: in quel caso la confezione riporta il codice alfanumerico, lo scontrino parlante può essere emesso correttamente e la spesa è detraibile. Se hai dubbi su un prodotto specifico, chiedi al farmacista se è classificato come medicinale o come integratore alimentare: la distinzione è stampata sulla confezione e nella banca dati dell’AIFA.

    Farmaci vs integratori: riepilogo del trattamento fiscale
    Prodotto Classificazione Detraibile 19% Documento richiesto
    Farmaco con codice alfanumerico (es. antidolorifici, antibiotici) Medicinale Sì (sopra franchigia €129,11) Scontrino parlante o fattura
    Integratore alimentare (vitamine, probiotici, omega-3) Alimento No, in linea generale Non rilevante
    Farmaco da banco (OTC) con codice alfanumerico Medicinale Sì (sopra franchigia €129,11) Scontrino parlante o fattura
    Prodotto erboristico / fitoterapico senza codice farmaco Alimento/integratore No Non rilevante

    Esempio pratico

    • Caio spende durante il 2025 €180 in integratori di vitamina D e magnesio acquistati in farmacia, e €220 in farmaci veri e propri (antinfiammatori, antibiotici) per i quali ottiene lo scontrino parlante. Nel 730/2026 può indicare solo i €220 di farmaci nel rigo E1. La detrazione si calcola sulla parte che supera la franchigia di €129,11: €220 – €129,11 = €90,89, per un risparmio fiscale del 19% pari a circa €17,27. I €180 di integratori non entrano nel conteggio e non abbattono l’imposta.

    Documenti necessari

    • Scontrino parlante per i medicinali (codice fiscale + natura/quantità + codice alfanumerico del farmaco)
    • Fattura del farmacista o del medico, in alternativa allo scontrino
    • Documentazione medica (utile in caso di contestazione, per dimostrare la natura terapeutica di un prodotto specifico)

    Caso 1: Tizio compra vitamina D su consiglio del medico

    Scenario. Il medico di Tizio riscontra una carenza di vitamina D e gli consiglia di acquistare un integratore specifico in farmacia. Tizio spende €35 e vuole detrarre la somma nel 730.

    Come si applica. Il consiglio del medico non basta a rendere detraibile un integratore alimentare. Ciò che conta è la classificazione del prodotto: se sulla confezione non compare un codice alfanumerico di farmaco e il prodotto non è registrato come medicinale, la spesa non è detraibile. Tizio dovrebbe verificare con il farmacista se esiste un’alternativa classificata come farmaco per lo stesso principio attivo. In quel caso, con lo scontrino parlante, la spesa sarebbe detraibile. In caso contrario, la spesa rimane fuori dalla dichiarazione.

    In pratica

    • Chiedi al farmacista se il prodotto consigliato è classificato come medicinale o come integratore.
    • Controlla la confezione: se non ha un codice alfanumerico di farmaco, non è detraibile.
    • Una prescrizione medica non trasforma automaticamente un integratore in un medicinale detraibile.

    Caso 2: Sempronia acquista proteine e integratori per sport

    Scenario. Sempronia segue un programma di allenamento e acquista proteine in polvere, aminoacidi ramificati e multivitaminici per un totale di €200 nel 2025. Si chiede se può detrarre queste spese come spese sanitarie.

    Come si applica. No. I prodotti sportivi come proteine, aminoacidi e multivitaminici non sono medicinali: non hanno codice alfanumerico di farmaco e non rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Non è rilevante che siano acquistati in farmacia invece che in un negozio sportivo: la classificazione del prodotto non cambia in base al canale di vendita. Le spese per integratori sportivi non vanno indicate nel rigo E1 del 730.

    In pratica

    • Prodotti sportivi (proteine, aminoacidi, creatina) non sono spese sanitarie: non si detraggono.
    • Il luogo di acquisto (farmacia, parafarmacia, negozio) non influisce sulla detraibilità.
    • Indica nel 730 solo farmaci con codice alfanumerico, certificati da scontrino parlante.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre gli integratori di vitamina C o D acquistati in farmacia?

    In linea generale no, perché gli integratori non sono classificati come medicinali e non hanno il codice alfanumerico di farmaco. Se esiste una versione dello stesso principio attivo registrata come farmaco (con tanto di codice alfanumerico sulla confezione), quella versione è detraibile: chiedi al farmacista.

    Cosa succede se il mio medico mi prescrive un integratore?

    La prescrizione medica non cambia la classificazione fiscale del prodotto. Se l’integratore non è un medicinale, non è detraibile anche se prescritto. La detrazione dipende dalla classificazione del prodotto, non dall’indicazione del medico.

    Gli integratori per celiaci si possono detrarre?

    Gli alimenti senza glutine acquistati da persone con celiachia certificata seguono regole specifiche, diverse da quelle degli integratori ordinari. Consulta l’articolo dedicato alla celiachia per i dettagli su questa agevolazione.

    Cosa si può detrarre in farmacia oltre ai farmaci?

    In farmacia si possono acquistare prodotti detraibili diversi dai farmaci, come i dispositivi medici (ad esempio bende, siringhe, misuratori di pressione con marcatura CE di dispositivo medico). Anche in quel caso è necessario lo scontrino o la fattura con la natura del prodotto, e si applica la franchigia di €129,11 sul totale annuo delle spese sanitarie.

    Qual è la franchigia per le spese sanitarie?

    La franchigia è di €129,11: la detrazione del 19% si applica solo sulla parte di spesa che supera questa soglia. La franchigia è unica per tutto l’anno e si calcola sul totale delle spese sanitarie (farmaci, visite, ecc.), non separatamente per ogni tipo di spesa.

    Come faccio a sapere se un prodotto è un farmaco o un integratore?

    Guarda la confezione: se è un medicinale, riporta un codice alfanumerico (il cosiddetto ‘codice ministeriale’) e la dicitura ‘medicinale’. Se è un integratore, in genere riporta ‘integratore alimentare’ o ‘complemento alimentare’. In caso di dubbio chiedi al farmacista o consulta il sito dell’AIFA.

  • Pensionati esteri al Sud: regime al 7% nel 730/2026

    In sintesi

    • Il regime consente ai pensionati di fonte estera che trasferiscono la residenza in comuni del Mezzogiorno di pagare un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero.
    • I comuni ammessi devono avere una popolazione non superiore a 20.000 abitanti e trovarsi nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
    • Per accedere al regime occorre non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace.
    • Il trasferimento di residenza deve avvenire da Paesi con i quali l’Italia ha accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale.
    • L’agevolazione dura complessivamente dieci anni: il periodo di trasferimento più i nove periodi d’imposta successivi.
    • L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si trasferisce la residenza, compilando la sezione apposita del quadro M (rigo M51).

    Come funziona il regime agevolato per i pensionati esteri

    Dal 1° gennaio 2019 esiste in Italia un regime fiscale pensato apposta per attrarre chi percepisce una pensione dall’estero e vuole trascorrere gli anni della pensione nel Sud Italia. La regola di base è semplice: invece di applicare le normali aliquote IRPEF progressive su tutti i redditi esteri, il pensionato paga un’imposta sostitutiva unica del 7%, calcolata in modo forfettario sull’insieme dei redditi prodotti fuori dall’Italia.

    Il regime è disciplinato dall’articolo 24-ter del TUIR ed è stato introdotto con l’obiettivo di spingere lo sviluppo demografico ed economico dei piccoli comuni del Mezzogiorno. Non si tratta di un’esenzione, ma di una tassazione agevolata e semplificata: si paga il 7% su tutto ciò che si produce all’estero, senza dover applicare le aliquote ordinarie (che nel 2025 arrivano fino al 43%) né calcolare detrazioni e deduzioni.

    L’opzione si esercita direttamente nella dichiarazione dei redditi, compilando il rigo M51 del quadro M del Modello 730 (o del Modello Redditi PF), e rimane valida per dieci anni complessivi. Chi sceglie di revocarla può farlo in qualsiasi anno, con effetto dall’anno in cui esercita la revoca.

    Requisiti e caratteristiche del regime al 7%
    Elemento Dettaglio
    Aliquota 7% forfettaria su tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero
    Tipo di reddito agevolato Redditi di qualunque categoria prodotti all'estero (pensione estera e altri redditi esteri)
    Regioni ammesse Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia
    Dimensione del comune Popolazione non superiore a 20.000 abitanti
    Requisito di non residenza pregressa Non residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti l'opzione
    Paese di provenienza Paese con accordo di cooperazione amministrativa in vigore con l'Italia
    Durata dell'agevolazione Il periodo di trasferimento + i 9 periodi d'imposta successivi (10 anni totali)

    Esempio pratico

    • Tizio, pensionato tedesco, si trasferisce nel 2025 in un comune calabrese di 15.000 abitanti. Non ha mai risieduto in Italia prima. La sua pensione tedesca ammonta a 30.000 euro annui; ha inoltre un affitto in Germania da cui ricava 8.000 euro. Con il regime ordinario pagherebbe l’IRPEF su entrambi i redditi esteri in base agli scaglioni progressivi. Con il regime al 7%, invece, applica il 7% sull’intero reddito estero di 38.000 euro, pagando 2.660 euro di imposta sostitutiva. La scelta va esercitata nel 730/2026 compilando il rigo M51 e indicando il comune di residenza.

    Documenti necessari

    • Documentazione attestante la residenza nel comune del Mezzogiorno (certificato di residenza anagrafica)
    • Certificazione dei redditi da pensione estera (equivalente della Certificazione Unica, rilasciata dall’ente previdenziale estero)
    • Documentazione degli altri redditi prodotti all’estero (dichiarazioni fiscali estere, estratti conto, contratti di locazione estera)
    • Eventuali certificazioni delle imposte pagate all’estero sulle giurisdizioni per cui non si esercita l’opzione
    • Certificato storico di residenza o documentazione equivalente attestante la non residenza in Italia nei 5 anni precedenti

    Pensionato che trasferisce la residenza nel primo anno di opzione

    Scenario. Caio, pensionato britannico, si trasferisce nel 2025 in un comune siciliano di 12.000 abitanti. Non ha mai risieduto in Italia. Percepisce una pensione dal Regno Unito e affitta un appartamento a Londra.

    Come si applica. Caio può esercitare l’opzione per il regime al 7% compilando il rigo M51 nel 730/2026. Indica come anno di primo esercizio il 2025. Nella colonna 4 dichiara di non essere stato residente in Italia nei cinque anni precedenti. Nel rigo M54 indica l’ammontare della pensione estera e degli altri redditi prodotti all’estero. Questi redditi non vanno inseriti negli altri quadri della dichiarazione: sono tassati solo tramite l’imposta sostitutiva al 7%.

    In pratica

    • I redditi esteri coperti dall’opzione non si sommano al reddito complessivo IRPEF italiano.
    • Il regime copre sia la pensione estera sia gli altri redditi prodotti all’estero.
    • L’opzione ha effetto dall’anno del trasferimento e dura fino al decimo anno.

    Pensionato che vuole escludere alcuni Paesi dall'opzione

    Scenario. Sempronio, pensionato svizzero, si trasferisce in un comune pugliese. Ha redditi da pensione svizzera e dividendi da una società francese. Preferisce non includere la Francia nell’opzione per poter usufruire del credito d’imposta ordinario sui dividendi francesi.

    Come si applica. Sempronio può esercitare l’opzione escludendo la Francia. Nel rigo M53 indica la Svizzera come giurisdizione di ultima residenza; nella sezione ‘Giurisdizioni non ricomprese nell’opzione’ indica il codice della Francia. Per i dividendi francesi si applicano le regole ordinarie IRPEF, con eventuale credito per le imposte pagate in Francia. Per i redditi svizzeri (pensione) si applica invece il 7% sostitutivo. Il credito d’imposta per i redditi esteri ordinari non è compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.

    In pratica

    • E’ possibile escludere uno o piu’ Paesi dall’opzione, anche in anni successivi al primo.
    • I redditi dei Paesi esclusi seguono le regole IRPEF ordinarie con eventuale credito per imposte estere.
    • Il credito per imposte estere dei Paesi esclusi non si compensa con l’imposta sostitutiva del 7%.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il regime al 7% vale anche per redditi prodotti in Italia?

    No. L’imposta sostitutiva del 7% si applica solo ai redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. I redditi prodotti in Italia continuano a essere tassati con le regole IRPEF ordinarie.

    Cosa succede se cambio comune restando nel Mezzogiorno?

    Il regime continua ad applicarsi purché il nuovo comune soddisfi i requisiti (regioni ammesse e popolazione non superiore a 20.000 abitanti). Se ci si trasferisce in un comune che non rispetta questi requisiti, l’opzione cessa di essere efficace.

    Posso revocare l'opzione prima dei dieci anni?

    Sì. La revoca si esercita barrando la colonna 6 del rigo M51 nella dichiarazione dei redditi dell’anno per il quale si intende cessare il regime. La revoca è efficace a partire dall’anno in cui viene esercitata.

    Il regime al 7% si applica anche ai familiari che si trasferiscono con il pensionato?

    Le istruzioni al quadro M rimandano all’Appendice per i dettagli sui familiari. Il regime principale riguarda il titolare della pensione estera; per l’estensione ai familiari conviventi occorre verificare le condizioni specifiche indicate nelle istruzioni per il Modello Redditi PF.

    Devo continuare a presentare la dichiarazione nel Paese di origine?

    Gli obblighi dichiarativi nel Paese estero dipendono dalla legislazione di quel Paese e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili. Il regime italiano al 7% non sostituisce eventuali obblighi fiscali esteri: occorre verificare caso per caso con un professionista.

  • Lezioni private e ripetizioni: come dichiararle nel 730

    In sintesi

    • Chi può usare la sostitutiva: solo i docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado.
    • Aliquota agevolata: 15% sul totale dei compensi da lezioni private (imposta sostitutiva, rigo RM37 del Modello Redditi PF).
    • Alternativa possibile: si può optare per la tassazione ordinaria barrando la casella apposita; in quel caso i compensi vanno nel rigo RL15 con codice 6.
    • Acconto dovuto: se l’imposta sostitutiva supera 51,65 euro, scatta l’obbligo di versare un acconto pari al 100% dell’imposta.
    • Modello da usare: il Modello 730 non basta per la sostitutiva sulle ripetizioni; serve il Modello Redditi PF (quadro RM37).
    • Ritenuta del sostituto: chi commissiona le ripetizioni non applica ritenute se il docente ha optato per la sostitutiva.

    Come funziona l'imposta sostitutiva sulle lezioni private

    Se sei un insegnante con cattedra in una scuola – elementare, media o superiore – e dai ripetizioni private, la legge prevede un regime fiscale agevolato: invece di pagare l’IRPEF ordinaria, puoi versare una imposta sostitutiva del 15% sul totale dei compensi percepiti.

    Questo regime si chiama ‘sostitutiva’ proprio perché sostituisce l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali. Il vantaggio è evidente: se la tua aliquota marginale IRPEF è, per esempio, al 35%, con la sostitutiva paghi molto meno.

    La scelta non è obbligatoria: puoi decidere di restare in tassazione ordinaria, dichiarando i compensi come redditi di lavoro autonomo occasionale nel quadro RL15 (o D5 del 730). La sostitutiva si applica solo se non eserciti la scelta contraria. Se hai dei dubbi su quale regime convenga nel tuo caso, parlane con un commercialista: dipende da quante detrazioni o deduzioni riesci a portare in compensazione.

    Regimi fiscali per i docenti con ripetizioni
    Regime Aliquota / Modalità Modello da usare
    Imposta sostitutiva (default) 15% sul totale compensi Redditi PF, rigo RM37
    Tassazione ordinaria (opzione) Aliquote IRPEF progressive Redditi PF rigo RL15, codice 6; o 730 rigo D5 codice 2
    Acconto sostitutiva (se imp. > 51,65 euro) 100% dell'imposta dovuta F24 codici tributo 1854 e 1855

    Esempio pratico

    • Tizio, docente di liceo, ha guadagnato 3.000 euro con ripetizioni nel 2025. Sceglie la sostitutiva al 15%: paga 450 euro di imposta (3.000 x 15%). Se avesse optato per la tassazione ordinaria e avesse un reddito complessivo che lo colloca nell’aliquota del 35%, avrebbe pagato 1.050 euro sulla stessa somma. La sostitutiva gli fa risparmiare 600 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata da chi ha erogato i compensi (causale M o O)
    • Registro dei compensi percepiti (prospetto da compilare e conservare)
    • Modello F24 degli acconti versati negli anni precedenti (codici tributo 1854 e 1855)
    • Contratti o ricevute delle singole prestazioni
    • Documento che attesta la qualifica di docente titolare di cattedra

    Tizio: docente di medie con molte ripetizioni

    Scenario. Tizio insegna matematica alle scuole medie e nel 2025 ha guadagnato 8.000 euro dando ripetizioni a studenti privati. Nessuno di questi genitori gli ha rilasciato una Certificazione Unica.

    Come si applica. Poiché Tizio è un docente titolare di cattedra, può applicare la sostitutiva del 15%. Deve compilare il rigo RM37 del Modello Redditi PF indicando 8.000 euro in colonna 1. L’imposta sarà 1.200 euro (8.000 x 15%). Poiché supera 51,65 euro, dovrà versare anche un acconto del 100%, cioè altri 1.200 euro per il 2026. Attenzione: il rigo RM37 non è presente nel Modello 730, quindi Tizio deve usare il Modello Redditi PF anche se per tutto il resto userebbe il 730.

    In pratica

    • Usa il Modello Redditi PF, rigo RM37, per la sostitutiva al 15%.
    • Se l’imposta supera 51,65 euro, versa l’acconto con F24 (codici 1854 e 1855).
    • Non dichiarare questi compensi nel quadro D del 730 se scegli la sostitutiva.

    Caio: docente universitario che preferisce la tassazione ordinaria

    Scenario. Caio insegna all’università e nel 2025 ha incassato 1.800 euro da tre lezioni private. Ha molte detrazioni IRPEF (spese mediche, ristrutturazione) e ritiene che la tassazione ordinaria possa costargli meno.

    Come si applica. Caio può optare per la tassazione ordinaria barrando la casella 6 del rigo RM37. In quel caso indica i 1.800 euro nel rigo RL15, colonna 2, con il codice 6 in colonna 1 ‘altri dati’. I compensi si sommano al reddito complessivo e vengono tassati alle aliquote IRPEF progressive. Le detrazioni che ha maturato si applicano sull’imposta complessiva, potenzialmente riducendola sotto il 15% effettivo.

    In pratica

    • Per optare per la tassazione ordinaria, barra la casella 6 nel rigo RM37 del Modello Redditi PF.
    • Indica i compensi nel rigo RL15 con il codice 6 in ‘altri dati’.
    • Le detrazioni IRPEF si applicano normalmente e possono rendere conveniente la scelta ordinaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi può usare l'imposta sostitutiva del 15% sulle ripetizioni?

    Solo i docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado. Un insegnante precario senza cattedra titolare non rientra in questo regime agevolato.

    Posso dichiarare le ripetizioni con il Modello 730?

    No, se scegli la sostitutiva al 15% devi usare il Modello Redditi PF (rigo RM37). Il 730 prevede la compilazione del rigo D5 solo per la tassazione ordinaria. Puoi però presentare il 730 per tutto il resto e il Redditi PF per il quadro RM37.

    Quando devo versare l'acconto sull'imposta sostitutiva?

    Se l’imposta calcolata (15% dei compensi) supera 51,65 euro, devi versare un acconto pari al 100% di quell’importo. Se inferiore a 257,52 euro, si versa in unica rata entro il 30 novembre 2026; se uguale o superiore, in due rate (40% entro il 30 giugno o 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,40%, 60% entro il 30 novembre 2026).

    Cosa succede se non sono titolare di cattedra ma do ripetizioni?

    I compensi sono redditi di lavoro autonomo occasionale (redditi diversi). Vanno dichiarati nel rigo D5 del 730 o RL15 del Redditi PF. Non si applica la sostitutiva al 15%; il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF progressive.

    Come si calcolano le spese deducibili sulle ripetizioni?

    Le spese inerenti alla produzione del reddito possono essere dedotte. Il contribuente deve compilare e conservare un prospetto analitico con i compensi lordi, le spese per ogni prestazione e il reddito netto. Il prospetto va esibito su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

    I compensi da ripetizioni entrano nel calcolo dell'ISEE?

    Se si sceglie la sostitutiva del 15%, questi redditi non concorrono al reddito complessivo IRPEF. Tuttavia, per il calcolo dell’ISEE si considera il reddito complessivo ai fini IRPEF: verifica le specifiche regole ISEE con un CAF, poiché le modalità di calcolo possono variare.

  • PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti

    In sintesi

    • Quasi tutta la plusvalenza è esente: grazie alla PEX (art. 87 TUIR), il 95% della plusvalenza da cessione di una partecipazione non concorre alla formazione del reddito IRES. Si tassa solo il 5% residuo.
    • Quattro requisiti cumulativi: holding period di almeno 12 mesi, classificazione in immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, partecipata non residente in Paese a fiscalità privilegiata, partecipata che esercita attività commerciale.
    • Minusvalenze: nessuna deduzione: se la partecipazione è PEX-eligible, l’eventuale minusvalenza da cessione è indeducibile. Il regime è simmetrico.
    • Reddito minimo delle società di comodo: i dividendi e le plusvalenze PEX-esenti confluiscono tra le esclusioni dal reddito minimo (art. 30, comma 1, L. 724/1994), riducendo la base su cui si calcola il minimo da dichiarare.
    • Non è una scelta: la PEX si applica automaticamente se tutti i 4 requisiti sono soddisfatti. Non occorre optare.

    Che cos'è la PEX e perché esiste

    Immagina che una società italiana (la capogruppo) detenga una partecipazione in un’altra società e decida di venderla realizzando una plusvalenza – cioè un guadagno rispetto al costo di acquisto. Senza una norma speciale, questa plusvalenza sarebbe pienamente tassabile come reddito d’impresa, con IRES al 24%. Ma la società aveva già finanziato la partecipata con utili che erano già stati tassati in capo alla partecipata stessa. Tassare ancora sarebbe una forma di doppia imposizione.

    Per evitarla, l’art. 87 del TUIR introduce la Participation Exemption (PEX): se la partecipazione rispetta quattro requisiti, il 95% della plusvalenza è esente da IRES. Solo il 5% viene inserito nel reddito imponibile e tassato ordinariamente. In pratica, per ogni 100.000 euro di plusvalenza, solo 5.000 euro concorrono alla base imponibile IRES.

    La PEX è una delle norme più importanti della fiscalità d’impresa italiana per chi gestisce strutture di gruppo. Comprenderla bene permette di pianificare correttamente la cessione di partecipazioni e di evitare errori che costano caro – soprattutto sull’aspetto simmetrico: le minusvalenze su partecipazioni PEX-eligible sono completamente indeducibili.

    I 4 requisiti PEX – art. 87 TUIR
    Requisito Contenuto Attenzione
    Holding period Possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione (12 mesi) Un solo giorno in meno e il requisito cade
    Classificazione in immobilizzazioni finanziarie Nel primo bilancio di possesso, la partecipazione deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie (non nell'attivo circolante) La classificazione iniziale è decisiva e difficile da modificare
    Residenza della partecipata La partecipata non deve essere residente in un Paese a fiscalità privilegiata (ex black list) Il requisito va verificato per tutto il periodo di possesso
    Attività commerciale La partecipata deve esercitare un'impresa commerciale (non una mera holding patrimoniale di soli immobili o beni non commerciali) Le società immobiliari di puro godimento raramente soddisfano questo requisito

    Esempio pratico

    • Alfa SRL acquista il 30% di Beta SRL nel gennaio 2022 per 200.000 euro, classificandola subito tra le immobilizzazioni finanziarie. Beta SRL è residente in Italia ed esercita attività commerciale. Nel marzo 2025 (dopo oltre 12 mesi di possesso) Alfa SRL cede la partecipazione per 500.000 euro. La plusvalenza è 300.000 euro. Con la PEX, il 95% = 285.000 euro è esente; solo il 5% = 15.000 euro entra nel reddito imponibile IRES di Alfa SRL. IRES dovuta sulla plusvalenza: 15.000 × 24% = 3.600 euro invece di 300.000 × 24% = 72.000 euro.

    Documenti necessari

    • Atto di acquisto della partecipazione (con data certa per il holding period)
    • Bilancio del primo esercizio di possesso con evidenza della classificazione in immobilizzazioni finanziarie
    • Documentazione sulla residenza fiscale della partecipata e sull’attività commerciale esercitata
    • Atto di cessione della partecipazione con indicazione del corrispettivo
    • Modello Redditi SC 2026 – quadro RF (variazioni in diminuzione per la quota esente)

    Caso 1 – Tizio cede una partecipazione con tutti i requisiti PEX: risparmio fiscale

    Scenario. Alfa SRL, amministrata da Tizio, ha detenuto per 3 anni il 40% di Gamma SRL (residente in Italia, attività commerciale, immobilizzazioni finanziarie dal primo bilancio). Vende la partecipazione realizzando una plusvalenza di 400.000 euro.

    Come si applica. Tutti e quattro i requisiti PEX sono soddisfatti. L’art. 87 TUIR si applica: il 95% di 400.000 euro = 380.000 euro è esente. Solo 20.000 euro (il 5%) concorrono al reddito imponibile IRES. Alfa SRL paga IRES su 20.000 × 24% = 4.800 euro. Senza PEX avrebbe pagato 400.000 × 24% = 96.000 euro. Risparmio effettivo: 91.200 euro.

    In pratica

    • Il risparmio PEX è tanto più significativo quanto più è alta la plusvalenza: la norma è stata progettata proprio per favorire le ristrutturazioni societarie e le cessioni di partecipazioni all’interno di gruppi.
    • La classificazione iniziale in immobilizzazioni finanziarie è il requisito più ‘sottovalutato’: se in sede di primo bilancio la partecipazione è finita nell’attivo circolante, il beneficio è perso.
    • La quota esente (95%) va indicata come variazione in diminuzione nel quadro RF del Modello Redditi SC.

    Caso 2 – Caio cede una partecipazione in perdita: minusvalenza indeducibile

    Scenario. Beta SRL, gestita da Caio, ha detenuto per 5 anni il 20% di una start-up italiana classificata in immobilizzazioni finanziarie. La start-up ha avuto difficoltà e la partecipazione viene ceduta a 30.000 euro, contro un costo di acquisto di 100.000 euro. Minusvalenza: 70.000 euro.

    Come si applica. La partecipazione soddisfa i requisiti PEX: holding period > 12 mesi, immobilizzazioni finanziarie, partecipata italiana con attività commerciale. Per effetto del principio di simmetria dell’art. 87 TUIR, la minusvalenza di 70.000 euro è completamente indeducibile. Non può essere portata in variazione in aumento né usata per compensare altri redditi.

    In pratica

    • La simmetria PEX è la trappola più frequente: chi pianifica la cessione di una partecipazione pensando di ‘recuperare’ la minusvalenza si trova invece a non poter dedurre nulla.
    • Se si prevede di realizzare una minusvalenza, conviene verificare se i requisiti PEX sono tutti soddisfatti: se manca anche solo uno (es. classificazione nell’attivo circolante), la minusvalenza potrebbe essere deducibile.
    • Beta SRL non ha alcuna variazione fiscale utile: la perdita di 70.000 euro è solo civilistica, non fiscale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La PEX si applica anche alle società di persone?

    No. La Participation Exemption dell’art. 87 TUIR si applica ai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali). Le società di persone (SNC, SAS) e i soggetti IRPEF seguono regole diverse per le plusvalenze da partecipazioni.

    Cosa succede se la partecipazione è detenuta da meno di 12 mesi?

    Se il periodo di possesso è inferiore a 12 mesi ininterrotti, il requisito del holding period non è soddisfatto e la plusvalenza è interamente tassabile come reddito d’impresa ordinario, senza alcuna esenzione.

    Come si calcola il 5% tassato se la plusvalenza è molto piccola?

    Il calcolo è sempre proporzionale: il 5% della plusvalenza realizzata, indipendentemente dall’importo. Non esiste una soglia minima al di sotto della quale si applica un regime diverso.

    La PEX vale anche per le partecipazioni in società estere?

    Sì, purché la partecipata non sia residente in un Paese a fiscalità privilegiata (individuato in base ai criteri dell’art. 47-bis TUIR). Se la partecipata è in un Paese black list, il requisito di residenza non è soddisfatto e la PEX non si applica.

    Le plusvalenze PEX esenti vanno dichiarate nel Modello Redditi?

    Sì: la plusvalenza totale va inclusa nel quadro RF tra i proventi, ma il 95% esente viene poi portato in variazione in diminuzione. Solo il 5% rimane nell’imponibile. È importante documentare correttamente l’operazione.

    Cosa significa 'attività commerciale' per la partecipata?

    La partecipata deve svolgere un’attività d’impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 TUIR. Una holding che detiene solo immobili a uso personale o partecipazioni non qualificanti non soddisfa questo requisito. In caso di dubbio, è utile valutare l’interpello all’Agenzia delle Entrate.

    Vedi anche: Plusvalenze su partecipazioni qualificate, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione e Plusvalenza cessione azienda.

  • Piano Casa Italia 2026: cosa prevede per l’edilizia sociale, esempio

    In sintesi

    • Il Piano Casa Italia è ampliato con interventi per giovani, giovani coppie, genitori separati e persone anziane.
    • Per i giovani e le giovani coppie sono previsti alloggi di edilizia sociale a canone agevolato, anche con contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (rent-to-buy).
    • Per gli anziani sono previsti alloggi a canone agevolato associati a contratti di permuta immobiliare e progetti di coabitazione.
    • Gli interventi dovranno integrarsi con i fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
    • L’attuazione è condizionata al DPCM (da adottare di concerto tra Ministro delle Infrastrutture e MEF), non ancora pubblicato: nessuna domanda è al momento aperta.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 783 della L. 199/2025 modifica il Piano Casa Italia (art. 1, L. 207/2024) aggiungendo il coinvolgimento del MEF, definendo i fabbisogni sociali prioritari – giovani, giovani coppie, genitori separati e anziani – e coordinando gli interventi con i fondi strutturali europei 2021-2027. L’attuazione è subordinata al DPCM previsto, non ancora pubblicato.

    Approfondimento normativo completo: Comma 783 LB26: Piano casa Italia per giovani, anziani e genitor.

    Piano Casa Italia 2026: il quadro normativo e i destinatari

    Il comma 783 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) integra e amplia il Piano Casa Italia istituito dall’articolo 1 della legge n. 207/2024. La modifica più rilevante sul piano procedurale riguarda il coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella fase di adozione del DPCM attuativo: il decreto dovrà essere emanato di concerto tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il MEF, oltre che su proposta del primo. Al momento il decreto non è stato pubblicato: non esistono ancora criteri di accesso, bandi né importi individuali certi. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto sarà disponibile.

    Sul piano sostanziale, il nuovo comma 402-bis inserito nella L. n. 207/2024 definisce quattro categorie di fabbisogno sociale prioritario che il Piano deve affrontare. La prima riguarda la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale a canone agevolato destinati a giovani, giovani coppie e genitori separati, anche attraverso contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (il cosiddetto rent-to-buy, disciplinato dall’art. 23 del D.L. n. 133/2014). I genitori separati sono esplicitamente inclusi per garantire l’esercizio del diritto di visita ai figli, in collegamento con l’art. 337-ter del Codice Civile. La seconda categoria riguarda gli anziani: il Piano prevede la realizzazione e l’adeguamento di unità abitative a canone agevolato, anche associate a contratti di permuta immobiliare e a progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024.

    Il comma 403-bis, anch’esso introdotto dal comma 783, stabilisce che le iniziative finanziate nell’ambito del Piano Casa Italia devono essere individuate favorendo la complementarietà e l’integrazione con i fondi strutturali europei 2021-2027, ivi incluso il nuovo obiettivo specifico «promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili» introdotto dal Regolamento UE n. 2025/1914. Questo approccio integrato mira a massimizzare l’impatto degli interventi evitando duplicazioni con le programmazioni regionali e nazionali già finanziate dai fondi FESR e Just Transition Fund.

    Cosa monitorare in attesa del decreto attuativo del Piano Casa Italia

    • Il DPCM attuativo (da adottare di concerto tra MIT e MEF): la sua pubblicazione avvierà ufficialmente il Piano e definirà criteri di accesso, importi e procedure.
    • I bandi delle aziende casa regionali (ATER, ACER e equivalenti regionali), che saranno i soggetti attuatori degli interventi sul territorio.
    • Le eventuali disposizioni regionali di coordinamento con i fondi strutturali europei 2021-2027 applicabili al territorio di interesse.
    • Le istruzioni operative per i contratti di rent-to-buy (art. 23 D.L. n. 133/2014) negli alloggi di edilizia sociale destinati ai giovani.
    • I chiarimenti ministeriali sui progetti di coabitazione per anziani, in raccordo con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza.

    Tizio, giovane fuori sede in cerca di affitto agevolato

    Scenario. Tizio ha 28 anni, lavora in una città diversa da quella di residenza dei genitori e non riesce a sostenere i canoni di mercato. Spera di accedere a un alloggio di edilizia sociale agevolato tramite il Piano Casa Italia.

    Come si legge in pratica. Il comma 783 inserisce i giovani tra i destinatari espliciti del Piano Casa Italia, prevedendo alloggi di edilizia sociale a canone agevolato, anche con contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (rent-to-buy). Tuttavia, finché il DPCM attuativo non sarà pubblicato, non esistono criteri di accesso definiti né bandi aperti. Tizio dovrà monitorare il proprio comune e l’azienda casa regionale competente per l’avvio delle procedure.

    Cosa può fare Tizio oggi

    • Verificare le liste d’attesa ERP (edilizia residenziale pubblica) già attive presso il proprio comune.
    • Controllare l’offerta di alloggi a canone concordato già disponibile tramite le agenzie territoriali.
    • Tenersi aggiornato sulla pubblicazione del DPCM che darà attuazione al Piano Casa Italia.
    • Valutare eventuali bandi regionali già attivi che anticipino le finalità del Piano.
    • In assenza del decreto, non esistono importi individuali né quote di alloggi già assegnate al Piano.

    Caia, genitore separato e il diritto di visita ai figli

    Scenario. Caia è una madre separata con due figli minori in affido condiviso. Dopo la separazione, abita in un appartamento in affitto a prezzo di mercato che le lascia poco margine economico. Vorrebbe accedere a un alloggio di edilizia sociale.

    Come si legge in pratica. Il comma 783 include esplicitamente i genitori separati tra i destinatari del Piano Casa Italia, in connessione con l’art. 337-ter del Codice Civile che tutela il diritto di visita del genitore non collocatario. L’obiettivo è garantire che entrambi i genitori dispongano di un’abitazione adeguata. Anche in questo caso, l’accesso agli alloggi è condizionato all’adozione del DPCM attuativo, non ancora pubblicato. Caia potrà presentare domanda solo dopo l’apertura dei bandi.

    Il quadro per i genitori separati

    • I genitori separati sono esplicitamente inclusi tra i destinatari del Piano Casa Italia dalla L. 199/2025.
    • Il fondamento normativo è l’art. 337-ter del Codice Civile (tutela del diritto di visita).
    • L’accesso agli alloggi richiede l’adozione del DPCM attuativo, non ancora disponibile.
    • I canoni saranno agevolati rispetto al mercato libero, secondo criteri da definire con il decreto.
    • È possibile anche il contratto di godimento con opzione di acquisto (rent-to-buy) per gli alloggi destinati a questa categoria.

    Sempronio, pensionato anziano e il progetto di coabitazione

    Scenario. Sempronio ha 74 anni, vive solo in un appartamento di proprietà di quattro locali, troppo grande per le sue esigenze, e vorrebbe liberare risorse economiche mantenendo una sistemazione adeguata vicino ai servizi.

    Come si legge in pratica. Per le persone anziane, il comma 783 prevede la realizzazione e l’adeguamento di unità abitative a canone agevolato, anche associate a contratti di permuta immobiliare e a progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza. Sempronio potrebbe in linea di principio cedere il proprio immobile di grandi dimensioni tramite permuta e ottenere in cambio un alloggio di edilizia sociale adeguato alle sue esigenze, con un canone agevolato. I criteri operativi e le aziende casa attuatrici saranno definiti solo con il DPCM.

    Le opzioni per gli anziani nel Piano Casa Italia

    • Il Piano prevede alloggi a canone agevolato specificamente per le persone anziane.
    • È contemplata la permuta immobiliare come strumento per liberare il patrimonio abitativo.
    • Sono previsti progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza.
    • L’attuazione richiede il DPCM MIT-MEF, non ancora adottato.
    • I bandi saranno gestiti dalle aziende casa regionali (ATER, ACER e simili).

    Quando conviene una verifica

    Per valutare le opzioni abitative disponibili oggi nell’ambito dell’edilizia sociale o per prepararsi all’accesso al Piano Casa Italia non appena il decreto attuativo sarà pubblicato, è consigliabile confrontarsi con un professionista specializzato. Consulta un esperto di diritto immobiliare e locazioni.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il Piano Casa Italia 2026 è già operativo? Posso fare domanda?

    No. Il comma 783 della L. 199/2025 definisce gli obiettivi e i destinatari del Piano Casa Italia, ma l’attuazione concreta è subordinata all’adozione del DPCM previsto dall’art. 1, comma 402, della L. n. 207/2024 (ora da adottare di concerto con il MEF). Finché questo decreto non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non esistono criteri di accesso, bandi aperti né importi individuali certi. Non è possibile presentare domanda.

    Quali categorie di persone sono destinatarie del Piano Casa Italia secondo la Legge di Bilancio 2026?

    Il nuovo comma 402-bis, introdotto dal comma 783 della L. 199/2025, individua quattro categorie prioritarie: giovani, giovani coppie, genitori separati (per garantire il diritto di visita ai figli) e persone anziane. Per queste ultime sono previsti anche contratti di permuta immobiliare e progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza.

    Cosa si intende per rent-to-buy nell'ambito del Piano Casa Italia?

    Il comma 783 richiama i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione disciplinati dall’art. 23 del D.L. n. 133/2014. Si tratta di contratti in cui il conduttore occupa l’immobile corrispondendo un canone, una quota del quale viene imputata al prezzo di acquisto nel momento in cui esercita l’opzione di riscatto. Nel contesto del Piano Casa Italia, questo strumento è previsto per gli alloggi di edilizia sociale destinati ai giovani e alle giovani coppie.

    Come si integra il Piano Casa Italia con i fondi europei?

    Il comma 403-bis, introdotto dal comma 783, prevede che le iniziative del Piano siano individuate favorendo la complementarietà con i programmi dei fondi strutturali europei 2021-2027, incluso il nuovo obiettivo specifico «promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili» introdotto dal Regolamento UE n. 2025/1914. Questo meccanismo di coordinamento mira a evitare duplicazioni e a massimizzare l’utilizzo delle risorse europee già disponibili per le politiche abitative.

    Quale ruolo hanno le aziende casa regionali nell'attuazione del Piano?

    Le aziende casa regionali (ATER, ACER e i loro equivalenti nelle diverse regioni) sono i soggetti attuatori tradizionali dell’edilizia residenziale pubblica in Italia. Nel contesto del Piano Casa Italia, si prevede che siano loro a gestire i bandi, selezionare i beneficiari e realizzare gli interventi sul patrimonio abitativo. I criteri specifici di coinvolgimento e i meccanismi di finanziamento saranno definiti con il DPCM attuativo e con eventuali disposizioni regionali di coordinamento.

  • Redditi diversi nel quadro RL: quali sono e come si indicano

    In sintesi

    • Tre sezioni distinte: il quadro RL raccoglie redditi di capitale (sez. I), redditi diversi in senso stretto (sez. II) e redditi assimilati al lavoro autonomo come i diritti d’autore (sez. III).
    • Attività occasionale (rigo RL15): i compensi da lavoro autonomo non abituale vanno qui, al netto delle spese inerenti. Si applica il principio di cassa.
    • Affitto e usufrutto di aziende (righi RL8-RL9): i proventi dalla concessione in affitto o usufrutto di un’unica azienda rientrano nel quadro RL come redditi diversi.
    • Diritti d’autore per aventi causa (rigo RL13): chi ha acquisito a titolo oneroso i diritti di sfruttamento di opere dell’ingegno dichiara qui i relativi proventi, con deduzione forfettaria del 25%.
    • Cessione immobili nel quinquennio (rigo RL6): la plusvalenza sulla rivendita di un immobile acquistato da meno di 5 anni va indicata al rigo RL6, salvo che non si sia scelta l’imposta sostitutiva con il notaio.
    • Locazioni brevi (rigo RL10): i redditi da sublocazione o da locazione breve del comodatario vanno in questo quadro con eventuale opzione cedolare secca al 21% o al 26%.

    Che cosa sono i 'redditi diversi' e perché usare il quadro RL

    Il quadro RL del Modello Redditi PF 2026 è una specie di ‘cassetto’ per i redditi che non rientrano nelle categorie principali (lavoro dipendente, lavoro autonomo abituale, impresa, fabbricati, terreni). Ci finiscono situazioni molto diverse tra loro: hai venduto un appartamento acquistato tre anni fa? Hai percepito un compenso una tantum per una consulenza occasionale? Hai affittato l’unica azienda di famiglia? Hai dei diritti di sfruttamento su un’opera altrui? Tutte queste situazioni trovano posto nel quadro RL.

    Il quadro si articola in tre sezioni. La sezione I raccoglie certi redditi di capitale (utili qualificati, interessi non soggetti a ritenuta ecc.) che devono essere tassati ordinariamente. La sezione II contiene i veri ‘redditi diversi’ dell’art. 67 del TUIR: plusvalenze su immobili, affitto d’azienda, attività occasionale commerciale o di lavoro autonomo. La sezione III accoglie i redditi assimilati al lavoro autonomo come i proventi da sfruttamento di opere dell’ingegno da parte dell’autore.

    La regola cardine è il principio di cassa: si dichiarano le somme effettivamente percepite nel 2025. Se hai diritto a un compenso ma lo incasserai nel 2026, non va in questa dichiarazione. Allo stesso modo, le spese si deducono solo se effettivamente pagate nell’anno.

    Principali voci del quadro RL e dove si indicano
    Tipologia di reddito Rigo Note
    Utili da partecipazioni qualificate (casi particolari) RL1 Solo se non soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
    Plusvalenza da lottizzazione terreni RL5 Corrispettivo meno spese di acquisto e costi inerenti
    Plusvalenza su immobile rivenduto entro 5 anni RL6 Salvo imposta sostitutiva applicata dal notaio
    Affitto o usufrutto dell'unica azienda posseduta RL9 Reddito diverso, non d'impresa
    Sublocazione o locazione breve (comodatario) RL10 Opzione cedolare secca 21% o 26%
    Diritti d'autore acquisiti a titolo oneroso RL13 Deduzione forfettaria del 25% delle spese
    Attività commerciale occasionale RL14 Corrispettivi meno spese documentate
    Lavoro autonomo occasionale RL15 Compensi meno spese; base per GS INPS se > 5.000 euro
    Obblighi di fare, non fare, permettere RL16 Compensi per prestazioni non abituali

    Esempio pratico

    • Tizio ha percepito nel 2025 un compenso di 3.500 euro per una consulenza occasionale (rigo RL15). Le spese documentate inerenti sono 200 euro (trasferte, materiali). Il reddito netto da dichiarare è 3.300 euro, che si somma agli altri redditi nel quadro RN. Poiché il totale dei redditi da lavoro autonomo non abituale non supera 5.000 euro, Tizio non deve versare contributi alla gestione separata INPS su questo compenso. Le ritenute d’acconto eventualmente subite (20%) vanno indicate al rigo RL18 e scomputate dall’IRPEF dovuta.

    Documenti necessari

    • Contratto o lettera d’incarico per la prestazione occasionale
    • Fatture o ricevute dei compensi percepiti nel 2025
    • Documentazione delle spese inerenti (scontrini, fatture)
    • Atto notarile o contratto di vendita per le plusvalenze immobiliari
    • Contratto di locazione o sublocazione per i redditi da RL9-RL10
    • Certificazione Unica 2026 se il committente ha operato ritenute

    Consulenza occasionale: lavoro autonomo non abituale

    Scenario. Caio è dipendente pubblico ma nel 2025 ha svolto una consulenza per una piccola impresa privata, percependo 8.000 euro. Non esercita attività professionale abituale.

    Come si applica. Caio indica gli 8.000 euro al rigo RL15. Può dedurre le spese documentate inerenti. Poiché il compenso supera 5.000 euro, la quota eccedente quella soglia è soggetta a contribuzione alla gestione separata INPS (da calcolare nel quadro RR). Le eventuali ritenute d’acconto del 20% subite sono scomputate dall’imposta finale.

    In pratica

    • Chiedi sempre la ricevuta o emetti una ricevuta con ritenuta d’acconto del 20% quando svolgi prestazioni occasionali per committenti che applicano le ritenute.
    • Se superi 5.000 euro di compensi occasionali nell’anno, devi iscriverti alla gestione separata INPS e versare i relativi contributi.

    Affitto dell'unica azienda di famiglia

    Scenario. Sempronio ha ereditato e poi concesso in affitto l’unica azienda agricola di famiglia a un conduttore, ricevendo nel 2025 un canone annuo di 15.000 euro. Non svolge attività d’impresa.

    Come si applica. Il canone di affitto dell’unica azienda, percepito da chi non esercita attività d’impresa, va indicato al rigo RL9 come reddito diverso. Il costo non ammortizzato dell’azienda ceduta in affitto va indicato nella colonna 2 come deduzione. Il risultato netto si somma agli altri redditi per il calcolo dell’IRPEF.

    In pratica

    • Conserva il contratto d’affitto d’azienda registrato: è il documento principale in caso di controllo.
    • La tassazione dell’affitto d’azienda come reddito diverso è diversa da quella di un semplice affitto immobiliare: non puoi optare per la cedolare secca.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'lavoro autonomo occasionale' ai fini fiscali?

    Si tratta di una prestazione di lavoro intellettuale o manuale svolta senza carattere di abitualità e continuità, senza una struttura organizzativa. Se hai solo un incarico sporadico all’anno e non hai una partita IVA professionale, il tuo compenso va al rigo RL15.

    La plusvalenza sulla vendita della casa in cui abito è tassata?

    No, se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita, la plusvalenza è esente. Se invece è un immobile che non hai usato come abitazione principale, la plusvalenza va dichiarata al rigo RL6 se acquistato da meno di 5 anni.

    Chi ha scritto un libro: dove dichiara i proventi?

    L’autore che sfrutta economicamente la propria opera dell’ingegno dichiara i proventi nella sezione III (rigo RL25), con una deduzione forfettaria del 25% delle spese (o del 40% se di età inferiore a 35 anni). Chi ha invece acquistato a titolo oneroso i diritti da un autore usa il rigo RL13, con deduzione forfettaria del 25%.

    I redditi da locazione breve vanno sempre nel quadro RL?

    I redditi da locazione breve (contratti fino a 30 giorni) vanno nel quadro RL quando il locatario non è il proprietario ma un comodatario, oppure nel quadro RB per il proprietario. In entrambi i casi è possibile optare per la cedolare secca.

    Ho percepito un compenso per 'obblighi di non fare': dove lo dichiaro?

    I compensi ricevuti per assumere obblighi di fare, non fare o permettere (ad es. accordo di non concorrenza) vanno al rigo RL16 del quadro RL come redditi diversi.

    Da leggere insieme

  • Forfettario 2026: coefficienti di redditività per codice ATECO

    In sintesi

    • Il coefficiente di redditività è la percentuale che si applica ai tuoi ricavi o compensi per calcolare il reddito imponibile sul quale paghi l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up).
    • Varia dal 40% all’86% a seconda del settore di attività: più basso per commercio e ristorazione (dove i costi sono alti), più alto per costruzioni e attività professionali.
    • Si usa ancora ATECO 2007: fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, il reddito si calcola applicando il coefficiente dell’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014 in base al codice ATECO 2007.
    • Attività prevalente conta: se svolgi più attività con codici ATECO diversi nello stesso gruppo, usi il coefficiente del gruppo e sommi tutti i compensi. Se le attività sono in gruppi diversi, compili righi separati (da LM22 a LM27).
    • Il coefficiente non è deducibile dai costi reali: nel forfettario non si deducono le spese effettive; il coefficiente le incorpora forfettariamente.

    Come funziona il coefficiente di redditività nel forfettario

    Se sei in regime forfettario, non dichiari i costi uno per uno. Il fisco ha già deciso, per ogni categoria di attività, quale percentuale dei tuoi ricavi rappresenta il tuo reddito netto. Questa percentuale si chiama coefficiente di redditività. La logica è semplice: un commerciante all’ingrosso ha costi molto alti (merce da acquistare, magazzino, ecc.), quindi il coefficiente è basso (40%); un avvocato o un medico ha costi fissi inferiori rispetto ai compensi, quindi il coefficiente è più alto (78%).

    Il calcolo del reddito imponibile è: compensi/ricavi dell’anno x coefficiente di redditività = reddito imponibile. Su questo importo si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% (oppure 5% se sei nei primi cinque anni di attività e rispetti le condizioni di legge). I contributi previdenziali versati si deducono interamente dal reddito imponibile, riducendo la base su cui si calcola l’imposta.

    Attenzione: per l’anno d’imposta 2025 si continuano a usare i codici ATECO 2007 e i relativi coefficienti previsti dall’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014. I nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025 entreranno in vigore solo dopo l’approvazione di un apposito decreto (art. 1, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).

    Coefficienti di redditività per gruppo ATECO 2007 (allegato 4, legge 190/2014)
    Gruppo di settore Codici ATECO 2007 Coefficiente
    Industrie alimentari e delle bevande 10-11 40%
    Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45; da 46.2 a 46.9; da 47.1 a 47.7; 47.9 40%
    Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
    Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
    Costruzioni e attività immobiliari (41-42-43) – (68) 86%
    Intermediari del commercio 46.1 62%
    Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55-56 40%
    Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88) 78%
    Altre attività economiche (01-02-03)-(05..09)-(12..33)-(35)-(36..39)-(49..53)-(58..63)-(77..82)-(84)-(90..96)-(97-98)-(99) 67%

    Esempio pratico

    • Caio è un consulente informatico (ATECO 62.01, rientra nelle ‘Attività professionali e scientifiche’ con coefficiente 78%). Nel 2025 ha incassato compensi per 40.000 euro. Reddito imponibile: 40.000 x 78% = 31.200 euro. Ha versato contributi INPS per 3.500 euro: li deduce interamente. Base per l’imposta sostitutiva: 31.200 – 3.500 = 27.700 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 27.700 x 15% = 4.155 euro. Se Caio fosse al primo anno di attività e avesse i requisiti per l’aliquota ridotta al 5%, pagherebbe invece 27.700 x 5% = 1.385 euro.

    Documenti necessari

    • Codice ATECO 2007 dell’attività svolta (reperibile sul sito ISTAT o nell’atto di apertura della partita IVA)
    • Registro dei corrispettivi o fatture emesse per determinare il totale dei compensi percepiti nel 2025
    • Ricevute F24 dei contributi previdenziali versati nel 2025
    • Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 3, quadro LM, Sezione III (righi LM21-LM39)

    Caso 1: Tizio gestisce un ristorante (ATECO 56)

    Scenario. Tizio è in regime forfettario e ha incassato nel 2025 ricavi per 55.000 euro dalla sua attività di ristorazione (ATECO 56.10).

    Come si applica. Il settore ‘Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione’ (codice 55-56) ha un coefficiente di redditività del 40%. Reddito imponibile: 55.000 x 40% = 22.000 euro. Deduce i contributi INPS versati (supponiamo 4.000 euro), ottenendo 18.000 euro di base imponibile. Imposta sostitutiva al 15%: 2.700 euro.

    In pratica

    • Attività di ristorazione (ATECO 55-56): coefficiente 40%. Con 55.000 euro di ricavi, il reddito imponibile lordo è 22.000 euro.
    • Ricorda che anche il limite di ricavi per restare nel forfettario (85.000 euro) si verifica sul totale incassato nell’anno precedente.

    Caso 2: Sempronio fa l'agente di commercio (ATECO 46.1)

    Scenario. Sempronio è agente di commercio monomandatario, ATECO 46.19, in regime forfettario. Nel 2025 ha incassato provvigioni per 30.000 euro.

    Come si applica. Gli intermediari del commercio (ATECO 46.1) hanno un coefficiente del 62%. Reddito imponibile: 30.000 x 62% = 18.600 euro. Dopo la deduzione dei contributi INPS (es. 2.800 euro), la base è 15.800 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 2.370 euro.

    In pratica

    • Attenzione al codice ATECO corretto: 46.1 (intermediari del commercio, coeff. 62%) è diverso da 46.2-46.9 (commercio all’ingrosso, coeff. 40%).
    • Se svolgi più attività nello stesso gruppo, somma i compensi e usa il coefficiente del gruppo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come trovo il mio coefficiente di redditività se non ricordo il codice ATECO?

    Il codice ATECO è indicato nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e nell’atto di apertura della tua partita IVA. Puoi anche consultare il sito ISTAT per la corrispondenza tra attività e codice. Una volta trovato il codice, cerca il gruppo di appartenenza nella tabella dell’allegato 4 alla legge 190/2014.

    Se svolgo due attività con ATECO diversi, quale coefficiente uso?

    Se le attività rientrano nello stesso gruppo della tabella, usi il coefficiente del gruppo e sommi tutti i compensi in un unico rigo LM22. Se invece appartengono a gruppi diversi, devi compilare un rigo separato (da LM22 a LM27) per ciascun gruppo, applicando il rispettivo coefficiente.

    Il coefficiente cambierà con ATECO 2025?

    Sì, ma non ancora per la dichiarazione 2026 (anno d’imposta 2025). Fino all’approvazione dei nuovi coefficienti, si applicano quelli dell’allegato 4 alla legge 190/2014 basati su ATECO 2007.

    I costi reali che ho sostenuto possono abbassare il reddito oltre il coefficiente?

    No. Nel forfettario i costi non si deducono analiticamente. L’unica deduzione aggiuntiva è quella dei contributi previdenziali obbligatori versati. Il coefficiente è forfettario e comprende già la stima dei costi del settore.

    Cosa succede se supero 100.000 euro di ricavi in corso d'anno?

    Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro. Devi determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta.

    Vedi anche: Bollo in fattura del forfettario, Associazioni e legge 398, Forfettario o SRL, IRAP deducibile dall’IRES, Redditi occasionali senza partita IVA e Uscita dal forfettario.

  • Guadagni YouTube e AdSense: come dichiararli nel 730

    In sintesi

    • Guadagni AdSense = reddito da attivita’ commerciale occasionale o abituale: i proventi da pubblicita’ su YouTube sono qualificati come redditi diversi (attivita’ commerciale non esercitata abitualmente) se la produzione e’ sporadica, altrimenti si configura attivita’ d’impresa.
    • Rigo D5, codice 1 del quadro D (730): per i guadagni da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (causale V1 nella Certificazione Unica).
    • Partita IVA obbligatoria quando YouTube o AdSense diventa la tua attivita’ principale e continuativa, con produzione regolare di contenuti a scopo di lucro.
    • Regime forfettario: con ricavi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente e i requisiti di legge, imposta sostitutiva del 15% (5% per nuove attivita’).
    • Ritenuta d’acconto: Google/YouTube non e’ sostituto d’imposta italiano; i pagamenti AdSense arrivano al lordo. Il reddito va dichiarato interamente.
    • Dichiarazione in valuta estera: se i pagamenti sono in dollari o altra valuta, il cambio da applicare e’ quello della data di effettivo incasso.

    YouTube e AdSense: come funziona la tassazione in Italia

    Monetizzare un canale YouTube significa ricevere compensi da Google tramite il programma AdSense: ogni mille visualizzazioni di annunci ti frutta una quota variabile. In Italia, questi proventi sono redditi imponibili e vanno dichiarati. La domanda piu’ comune e’: si tratta di reddito occasionale o serve la partita IVA?

    I guadagni da AdSense derivano dalla cessione di spazi pubblicitari sul canale, un’attivita’ che rientra nelle attivita’ commerciali. Se la produzione di video e’ saltuaria e non organizzata come un’impresa, i proventi rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente: vanno dichiarati nel rigo D5 del quadro D del Modello 730, indicando il codice 1 (causale V1 nella Certificazione Unica, se presente). Se invece carichi video con regolarita’, investi in attrezzatura e tratti il canale come un’attivita’ strutturata, si configura un’attivita’ commerciale abituale che richiede la partita IVA.

    Un punto importante: Google (tramite Google Ireland o Google LLC) non e’ un sostituto d’imposta italiano e quindi non trattiene la ritenuta d’acconto sui pagamenti AdSense. Questo significa che ricevi l’importo lordo e sei tu a dover versare tutte le imposte in fase di dichiarazione, senza crediti da ritenute da scalare.

    Se i pagamenti arrivano in dollari o altra valuta, devi convertire in euro usando il tasso di cambio del giorno dell’effettivo incasso, oppure il tasso medio del mese, a seconda della documentazione disponibile. Conserva sempre gli estratti conto dei pagamenti ricevuti da Google AdSense come prova documentale.

    Come si dichiarano i guadagni AdSense/YouTube
    Situazione Qualifica fiscale Dove si dichiara
    Produzione sporadica, pochi video all'anno Attivita' commerciale non abituale (reddito diverso) Quadro D, rigo D5, codice 1 (730)
    Canale attivo con upload regolari, attivita' strutturata Attivita' commerciale abituale (impresa) Quadro RF o RG (Redditi PF) oppure LM (forfettario)
    Regime forfettario (ricavi anno prec. ≤ 85.000 euro) Reddito forfettizzato Quadro LM del Modello Redditi PF
    Imposta sostitutiva forfettaria standard 15% sul reddito imponibile Quadro LM, rigo LM39
    Imposta sostitutiva nuova attivita' 5% (primi 4 anni se requisiti) Quadro LM, rigo LM39 con casella barrata

    Esempio pratico

    • Tizio gestisce un canale YouTube di cucina e nel 2025 ha ricevuto da Google AdSense 1.800 euro (incassati in piu’ rate). Carica un video alla settimana ma non ha partita IVA perche’ considera l’attivita’ un hobby redditizio. I 1.800 euro rappresentano un reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente e vanno dichiarati nel rigo D5 del quadro D del 730, codice 1, colonna 2, per l’importo lordo di 1.800 euro. Non ci sono ritenute da indicare perche’ Google non ha trattenuto nulla. Tizio dovra’ versare le imposte calcolate in sede di dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Estratti conto dei pagamenti AdSense (scaricabili dal pannello Google AdSense)
    • Documentazione delle fatture o pagamenti ricevuti da YouTube/Google
    • Cambio euro/valuta estera alla data degli incassi (per pagamenti non in euro)
    • Contratti o accordi con brand per eventuali sponsorizzazioni aggiuntive
    • Certificazione Unica di eventuali committenti italiani che abbiano applicato ritenute

    Caso 1: youtuber hobbistico con guadagni sotto soglia

    Scenario. Caio ha un canale gaming con 8.000 iscritti. Nel 2025 ha ricevuto 900 euro da AdSense. Carica video senza cadenza fissa, non ha attrezzatura professionale e considera il canale un passatempo.

    Come si applica. I 900 euro sono un reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (codice 1, causale V1). Caio li dichiara nel rigo D5 del quadro D del 730, colonna 2, con importo lordo di 900 euro. Non avendo subito ritenute (Google non e’ sostituto d’imposta italiano), la colonna 4 delle ritenute rimane a zero. Il reddito concorre alla formazione del suo reddito complessivo ai fini IRPEF.

    In pratica

    • Rigo D5, codice 1, importo lordo 900 euro nel quadro D del 730
    • Colonna 4 ritenute: zero (nessuna ritenuta applicata da Google)
    • Conservare gli estratti pagamento dal pannello AdSense

    Caso 2: youtuber con attivita' strutturata e regime forfettario

    Scenario. Sempronia ha un canale di finanza personale con 200.000 iscritti. Nel 2024 ha incassato 40.000 euro tra AdSense e sponsorizzazioni dirette. Ha aperto la partita IVA nel 2023 con regime forfettario. Nel 2025 i ricavi totali arrivano a 55.000 euro.

    Come si applica. Con ricavi 2024 di 40.000 euro, sotto il limite di 85.000 euro, Sempronia resta in regime forfettario nel 2025. Il codice ATECO della sua attivita’ rientra nelle ‘Altre attivita’ economiche’ con coefficiente di redditivita’ del 67%. Sul reddito imponibile (55.000 x 67% = 36.850 euro) paga l’imposta sostitutiva del 15%. Se nel corso del 2025 superasse 100.000 euro di incassi, il regime forfettario cesserebbe nell’anno stesso.

    In pratica

    • Compilare il quadro LM del Modello Redditi PF
    • Verificare il corretto codice ATECO per identificare il coefficiente di redditivita’
    • Se i ricavi superano 100.000 euro nell’anno, il forfettario cessa nello stesso anno

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I guadagni AdSense vanno sempre dichiarati?

    Si’, qualsiasi importo incassato tramite AdSense e’ reddito imponibile in Italia e va dichiarato, anche se si tratta di poche centinaia di euro. Non esiste una soglia di esenzione per questo tipo di reddito.

    Google non trattiene le tasse: come funziona?

    Google (soggetto estero) non e’ un sostituto d’imposta italiano e non applica la ritenuta d’acconto. Ricevi l’importo lordo e sei tu a dover calcolare e versare le imposte in sede di dichiarazione annuale.

    Posso detrarre i costi (telecamera, microfono, luci)?

    Se hai la partita IVA in regime ordinario, puoi dedurre i costi inerenti all’attivita’. In regime forfettario non si deducono le spese analiticamente: il coefficiente di redditivita’ forfettizza gia’ i costi. Nel caso di reddito occasionale (quadro D), le spese inerenti sono deducibili se documentate.

    Devo aprire la partita IVA se guadagno con YouTube?

    Non necessariamente: se l’attivita’ e’ sporadica e non organizzata, puoi restare nel regime occasionale (quadro D del 730). L’obbligo della partita IVA scatta quando l’attivita’ diventa continuativa e strutturata. La distinzione si valuta caso per caso.

    Cosa succede se supero 85.000 euro di ricavi nel regime forfettario?

    Il limite per restare nel regime forfettario e’ che nell’anno precedente i ricavi non abbiano superato 85.000 euro. Se nel corso dell’anno i ricavi superano 100.000 euro, il regime cessa nell’anno stesso e il reddito va determinato con le modalita’ ordinarie per l’intero periodo.

    Come si trattano i pagamenti in dollari?

    I pagamenti AdSense in valuta estera vanno convertiti in euro al tasso di cambio della data di effettivo incasso. Conserva la documentazione dei pagamenti dal pannello AdSense e la prova del cambio applicato.

  • Come si tassa una SRL: IRES 2026 e dividendi ai soci

    In sintesi

    • IRES al 24%: l’aliquota ordinaria applicata al reddito imponibile della società (art. 77 TUIR).
    • La SRL paga per sé: il reddito prodotto dalla società è tassato in capo alla società stessa, non ai soci.
    • IRES premiale al 20%: chi rispetta determinati requisiti (patrimonializzazione, investimenti, nuove assunzioni) può applicare l’aliquota ridotta per il periodo d’imposta 2025.
    • Dividendi tassati in capo al socio: quando la SRL distribuisce gli utili, il socio paga un’ulteriore imposta sulla quota ricevuta.
    • La SRL dichiara con Redditi SC: il modello dedicato alle società di capitali per il periodo d’imposta 2025 (anno d’imposta).
    • Diversa dalla trasparenza: nella tassazione per trasparenza il reddito viene imputato direttamente ai soci; nella SRL ‘opaca’ la società paga l’IRES e i soci pagano solo sui dividendi.

    Come funziona l'IRES per una SRL

    Quando una Società a Responsabilità Limitata (SRL) produce un utile, non è il singolo socio a pagare le tasse su quell’utile: è la società stessa. Questo sistema si chiama tassazione societaria separata, e l’imposta che si applica è l’IRES, l’Imposta sul Reddito delle Società.

    L’aliquota ordinaria dell’IRES è fissata al 24 per cento. Significa che se la SRL ha un reddito imponibile di 100.000 euro, versa all’Erario 24.000 euro a titolo di IRES. Il reddito ‘netto’ resta in azienda sotto forma di riserva, oppure viene distribuito ai soci come dividendo.

    Per il periodo d’imposta 2025, la legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto la cosiddetta IRES premiale: chi investe, assume nuovo personale e patrimonializza l’azienda può beneficiare di un’aliquota ridotta al 20 per cento sul reddito d’impresa. Si tratta di una riduzione di quattro punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria.

    Quando la SRL distribuisce gli utili ai soci, scatta una seconda tassazione in capo al socio stesso. La SRL e il socio sono soggetti fiscali distinti: la società paga l’IRES sul reddito prodotto, poi ciascun socio paga la propria imposta sul dividendo ricevuto. Questo meccanismo si chiama doppia imposizione economica, ed è il tratto distintivo della tassazione delle società di capitali rispetto alle società di persone o alla tassazione per trasparenza.

    Aliquote IRES applicabili al periodo d'imposta 2025
    Regime Aliquota Condizioni
    IRES ordinaria 24% Tutti i soggetti IRES senza agevolazioni
    IRES premiale 20% Patrimonializzazione + investimenti rilevanti + incremento occupazionale + assenza ammortizzatori (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude il 2025 con un reddito imponibile di 200.000 euro, calcolato nel quadro RF. Applicando l’aliquota ordinaria del 24 per cento, versa 48.000 euro di IRES. Se la SRL soddisfa i requisiti dell’IRES premiale, l’aliquota scende al 20 per cento: l’imposta dovuta sarebbe di 40.000 euro, con un risparmio di 8.000 euro. Gli utili residui, una volta pagata l’IRES, potranno essere distribuiti ai soci oppure mantenuti in riserva.

    Documenti necessari

    • Bilancio d’esercizio approvato dall’assemblea (conto economico e stato patrimoniale)
    • Modello Redditi SC 2026 (quadri RF e RN)
    • Verbale di assemblea di approvazione del bilancio con data di approvazione
    • Documentazione per IRES premiale (decreto ministeriale 8 agosto 2025)
    • Deleghe F24 per acconto e saldo IRES (codici tributo 2002 e 2003)

    Alfa SRL con tassazione ordinaria

    Scenario. Alfa SRL produce utili per 150.000 euro nel 2025. L’assemblea approva il bilancio e delibera di distribuire 100.000 euro ai due soci (Tizio e Caio in parti uguali), tenendo 50.000 euro a riserva.

    Come si applica. La SRL calcola il proprio reddito imponibile nel quadro RF del Modello Redditi SC, apportando al risultato del conto economico le variazioni fiscali previste dal TUIR. Sul reddito imponibile applica l’aliquota IRES del 24 per cento. Poi, quando distribuisce i 100.000 euro, Tizio e Caio ricevono ciascuno 50.000 euro su cui pagheranno la propria imposta (ritenuta a titolo di acconto o definitiva a seconda della natura della partecipazione).

    In pratica

    • La SRL paga l’IRES sul reddito complessivo: la tassazione avviene in capo alla società, non ai soci.
    • I soci pagano ulteriormente soltanto quando l’utile viene distribuito come dividendo.

    Beta SpA con IRES premiale

    Scenario. Beta SpA ha rispettato nel 2025 tutti i requisiti per l’IRES premiale: ha incrementato il capitale, effettuato investimenti rilevanti e assunto nuovo personale a tempo indeterminato. Il reddito imponibile ammonta a 500.000 euro.

    Come si applica. Beta SpA compila la casella ‘IRES premiale’ nel frontespizio del Modello Redditi SC e indica nel rigo RN8A il reddito soggetto all’aliquota agevolata del 20 per cento. L’imposta dovuta sarà di 100.000 euro invece dei 120.000 che avrebbe pagato con l’aliquota ordinaria del 24 per cento. Per accedere all’agevolazione occorre rispettare le condizioni previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2025.

    In pratica

    • L’IRES premiale vale solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi per il 2025.
    • In caso di decadenza dall’agevolazione, la SRL deve versare la differenza di imposta entro il termine del saldo IRES.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota IRES per una SRL nel 2026?

    L’aliquota ordinaria dell’IRES è il 24 per cento. Per il periodo d’imposta 2025 (dichiarazione 2026) esiste l’IRES premiale al 20 per cento, riservata a chi soddisfa specifici requisiti di patrimonializzazione, investimento e occupazione previsti dalla legge di Bilancio 2025.

    La SRL paga le tasse anche se i soci non ricevono dividendi?

    Sì. L’IRES si paga sul reddito imponibile della società, indipendentemente dalla distribuzione degli utili. I dividendi danno origine a una tassazione aggiuntiva soltanto quando vengono effettivamente distribuiti.

    Che differenza c'è tra IRES e trasparenza fiscale?

    Con l’IRES ordinaria la società paga le tasse sul proprio reddito e i soci pagano solo sui dividendi ricevuti. Con la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 TUIR) il reddito viene invece imputato direttamente ai soci proporzionalmente alla partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione.

    Cosa sono i dividendi per la SRL che li riceve?

    Se una SRL riceve dividendi da un’altra societa’ soggetta a IRES, il 95 per cento di quegli utili e’ escluso dalla base imponibile (art. 89 TUIR), in modo da evitare una tassazione a cascata tra societa’.

    Entro quando si versa l'IRES?

    Il saldo IRES e gli acconti si versano nei termini ordinari per le dichiarazioni dei redditi delle societa’. Il saldo (codice tributo 2003) e il primo acconto scadono generalmente entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, salvo proroga. Verificare i termini aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • Articolo 224 Codice della Strada

    Art. 224 C.d.S. – Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

    2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

    3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.

    L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

    4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.

  • Perdite su crediti: quando sono deducibili per l’impresa

    In sintesi

    • Regola generale: la perdita su crediti è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi, ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR.
    • Modesta entità: la prova non serve se il credito non supera 2.500 euro (o 5.000 euro per le imprese di maggiore dimensione) ed è scaduto da almeno 6 mesi.
    • Procedure concorsuali: la deduzione è automatica quando il debitore è soggetto a fallimento, concordato, liquidazione giudiziale o accordi di ristrutturazione.
    • Prescrizione: quando il diritto alla riscossione del credito si è prescritto, la perdita è automaticamente deducibile.
    • Distinzione dalla svalutazione: la svalutazione generica è disciplinata dall’art. 106 TUIR; la perdita definitiva da art. 101, comma 5.

    Quando una perdita su credito è deducibile

    L’impresa che non riesce a recuperare un credito può dedurre la perdita dal proprio reddito imponibile, ma solo rispettando condizioni ben precise. La regola è fissata dall’art. 101, comma 5, del TUIR: la perdita su crediti è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi.

    Questa formula – apparentemente vaga – significa che non basta pensare che il cliente non pagherà: occorre documentarlo con prove concrete. Il fisco non accetta le perdite ‘per sentito dire’ o basate su valutazioni soggettive dell’imprenditore.

    La legge, però, prevede tre situazioni in cui la prova è automatica e non occorre raccogliere ulteriori elementi: quando il debitore è in una procedura concorsuale (come il fallimento), quando il credito è di modesta entità e scaduto da almeno sei mesi, e quando il diritto di credito si è prescritto.

    Capire in quale situazione ci si trova è fondamentale perché sbagliare la categoria – ad esempio dedurre come perdita quello che è ancora una svalutazione – può portare a contestazioni in sede di accertamento.

    Casi di deducibilità automatica – art. 101 c.5 TUIR
    Situazione Condizioni richieste
    Procedure concorsuali o accordi Debitore soggetto a fallimento, concordato, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione o piani attestati
    Modesta entità – imprese ordinarie Credito fino a 2.500 euro, scaduto da almeno 6 mesi
    Modesta entità – imprese maggiori Credito fino a 5.000 euro, scaduto da almeno 6 mesi
    Prescrizione Il diritto alla riscossione si e' prescritto
    Caso generale Elementi certi e precisi documentati dall'impresa

    Esempio pratico

    • Alfa SRL vanta un credito di 1.800 euro verso un piccolo fornitore, scaduto a gennaio 2025. A luglio 2025 il credito è ancora insoluto: sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza e l’importo è inferiore a 2.500 euro. Alfa SRL può dedurre la perdita di 1.800 euro nella dichiarazione 2025 senza dover raccogliere ulteriore documentazione, perché rientra nel caso di modesta entità con anzianità minima di 6 mesi. Se invece il credito fosse di 4.000 euro, la stessa impresa non potrebbe avvalersi della soglia automatica (che è 2.500 euro per le imprese ordinarie) e dovrebbe documentare elementi certi e precisi dell’insolvenza.

    Documenti necessari

    • Estratto del libro mastro con evidenza della scadenza del credito
    • Fatture e contratti da cui risulta il credito
    • Documentazione della procedura concorsuale (sentenza di fallimento, decreto di omologazione del concordato, ecc.) se applicabile
    • Diffide, solleciti, atti di messa in mora o relazioni di legali/agenzie di recupero
    • Eventuale autocertificazione dell’impresa con calcolo della soglia di modesta entità
    • Documentazione attestante la prescrizione del diritto, se applicabile

    Caso 1 – Debitore in procedura concorsuale

    Scenario. Tizio è amministratore di Beta SNC, che vanta un credito commerciale di 80.000 euro verso un cliente. Nel corso del 2025 il cliente viene ammesso al concordato preventivo dal tribunale competente.

    Come si applica. L’apertura della procedura concorsuale rende automaticamente deducibile la perdita su crediti, senza bisogno di raccogliere altri elementi. Beta SNC può dedurre la perdita nell’esercizio 2025, l’anno in cui la procedura ha avuto inizio. La documentazione da conservare è il provvedimento del tribunale che ammette il debitore alla procedura.

    In pratica

    • Procedura concorsuale aperta nel 2025: perdita deducibile nel 2025.
    • Documentazione chiave: provvedimento del tribunale (ammissione al concordato o sentenza di fallimento).
    • Non serve attendere la chiusura della procedura per dedurre.

    Caso 2 – Credito di modesta entità scaduto da 6 mesi

    Scenario. Caio gestisce i conti di una piccola SRL di servizi informatici. Nel corso del 2025 si accumula un credito di 2.200 euro verso un cliente che non ha mai risposto ai solleciti. Il credito era scaduto a febbraio 2025.

    Come si applica. A settembre 2025 sono trascorsi più di 6 mesi dalla scadenza (febbraio-settembre). Il credito è di 2.200 euro, sotto la soglia di 2.500 euro prevista per le imprese ordinarie. Ricorrono entrambe le condizioni dell’art. 101, comma 5: modesta entità e anzianità di almeno 6 mesi. La perdita di 2.200 euro è deducibile nella dichiarazione 2025 senza ulteriori prove. Caio conserva la fattura e l’estratto del libro mastro che documenta la scadenza.

    In pratica

    • Credito di 2.200 euro (sotto i 2.500 euro per imprese ordinarie) – soglia rispettata.
    • Scaduto a febbraio 2025, dedotto a settembre 2025: oltre 6 mesi – condizione rispettata.
    • Documenti minimi: fattura e estratto contabile con data di scadenza.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'elementi certi e precisi' richiesti in via generale?

    Sono prove concrete e documentate dell’insolvenza del debitore: ad esempio, azioni legali infruttuose, relazioni di agenzie di recupero crediti, dichiarazioni del debitore sull’impossibilita’ di pagare, chiusura dell’attivita’. Non basta un semplice ritardo nel pagamento.

    La soglia di 2.500 euro si applica per singola fattura o per cliente?

    Per singolo credito (di norma la singola partita contabile). Se lo stesso cliente ha piu’ crediti distinti, ciascuno va valutato separatamente per la verifica della soglia.

    Chi sono le 'imprese di piu' rilevante dimensione' con soglia a 5.000 euro?

    L’art. 101, comma 5, del TUIR fa riferimento alle imprese di maggiori dimensioni secondo la definizione normativa vigente. In pratica si tratta delle imprese che superano i parametri dimensionali stabiliti per legge; il commercialista puo’ verificare se la propria societa’ rientra in questa categoria.

    Posso dedurre una perdita su crediti se non ho ancora intrapreso azioni legali?

    Non in via automatica, a meno che non ricorrano i casi di modesta entita’ (con anzianita’ 6 mesi) o di procedure concorsuali. Negli altri casi, l’assenza di azioni legali o solleciti puo’ rendere difficile dimostrare gli ‘elementi certi e precisi’.

    Come si differenzia la perdita su crediti dalla svalutazione?

    La svalutazione (art. 106 TUIR) e’ un accantonamento preventivo e generico, deducibile entro lo 0,5% del portafoglio crediti. La perdita su crediti (art. 101, c.5) e’ una perdita definitiva, rilevata quando il credito diventa irrecuperabile o ricorrono le condizioni di legge.

    Posso dedurre la perdita anche se ho gia' svalutato il credito negli anni precedenti?

    Si’. Se negli anni precedenti hai svalutato il credito (nei limiti dell’art. 106), e ora il credito si trasforma in perdita definitiva, puoi dedurre la perdita. Attenzione a non dedurre due volte: la quota gia’ dedotta come svalutazione non va dedotta di nuovo come perdita.

  • Art. 127 L. 633/1941

    Art. 127 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

    In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore.

    L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

    È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

    Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

    Fonte: Normattiva.it.