Autore: Andrea Marton

  • Apparecchi acustici: come si detraggono nella dichiarazione

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese per apparecchi acustici come dispositivi medici
    • Franchigia di 129,11 euro cumulativa con le altre spese sanitarie del rigo E1
    • Nessun obbligo di pagamento tracciabile: per i dispositivi medici è ammesso il contante
    • Rigo E1 del modello 730 per le spese ordinarie; rigo E3 se la persona ha una disabilità certificata
    • Per le persone con disabilità: detrazione del 19% sull’intero importo, senza franchigia
    • Documenti richiesti: fattura o scontrino parlante con codice fiscale e descrizione del prodotto

    Come funziona la detrazione per gli apparecchi acustici

    Gli apparecchi acustici sono classificati come dispositivi medici e danno diritto a una detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF 2026). La spesa va inserita nel quadro E tra le spese sanitarie. Dato che spesso si tratta di importi elevati, è utile conoscere esattamente le regole per non perdere nemmeno un euro di agevolazione.

    La regola base: il 19% si calcola sulla spesa eccedente la franchigia di 129,11 euro. Questa franchigia non si applica ogni volta che compri un accessorio, ma una volta sola sull’insieme di tutte le spese sanitarie indicate nel rigo E1. Se nell’anno hai anche visite mediche, farmaci o altri dispositivi medici, tutte queste spese si sommano prima di sottrarre la franchigia.

    C’è però un caso in cui la regola è diversa e più favorevole: se la persona che usa l’apparecchio acustico è riconosciuta come persona con disabilità ai sensi della legge 104/1992 (o da altra commissione medica pubblica), la spesa va indicata nel rigo E3 e la detrazione spetta sull’intero importo, senza franchigia. Questo vale per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione, categoria in cui rientrano gli apparecchi acustici.

    Una nota sul pagamento: per i dispositivi medici non vige l’obbligo del pagamento tracciabile introdotto nel 2020 per la maggior parte delle detrazioni. Puoi pagare l’apparecchio acustico anche in contanti e mantenere il diritto alla detrazione, a patto che il documento fiscale (fattura o scontrino parlante) sia corretto e completo.

    Detrazione apparecchi acustici 2026: schema riepilogativo
    Situazione Rigo 730 Franchigia Base di calcolo
    Persona senza disabilità certificata E1 129,11 euro (cumulativa) Spese sanitarie totali meno 129,11 euro
    Persona con disabilità certificata (L.104/1992) E3 Nessuna Intero importo della spesa
    Familiare a carico senza disabilità E1 129,11 euro (cumulativa) Stesso meccanismo del contribuente
    Pagamento in contanti E1 o E3 Come sopra Ammesso per dispositivi medici

    Esempio pratico

    • Esempio numerico: Tizio, 68 anni, non ha una certificazione di disabilità ex L.104 ma ha difficoltà uditive. Nel 2025 ha acquistato due apparecchi acustici digitali per 1.800 euro (fattura intestata a lui). Nel corso dell’anno ha anche speso 350 euro tra visite mediche e farmaci. In totale, rigo E1: 2.150 euro. La franchigia di 129,11 euro si sottrae una volta sola: base di calcolo = 2.150 meno 129,11 = 2.020,89 euro. Detrazione al 19% = circa 384 euro di risparmio fiscale. Se Tizio avesse la certificazione L.104, avrebbe invece indicato 1.800 euro nel rigo E3 senza franchigia, con una detrazione di 342 euro solo sull’apparecchio acustico, più il 19% sulle altre spese sanitarie in E1 (dopo franchigia).

    Documenti necessari

    • Fattura dell’audioprotesista o dello specialista otorinolaringoiatra con codice fiscale del destinatario
    • Prescrizione medica del medico specialista (non obbligatoria per la detrazione, ma utile in caso di controllo)
    • Certificazione L.104/1992 o di invalidità se si vuole indicare la spesa nel rigo E3 senza franchigia
    • Ricevuta di pagamento (anche in contanti: conservare la fattura basta per i dispositivi medici)
    • Certificazione Unica del datore di lavoro se la spesa è già annotata nei punti 341-352 (codice onere 1 o 3)

    Tizio: apparecchio acustico senza certificazione di disabilità

    Scenario. Tizio ha 71 anni e nel 2025 ha acquistato un apparecchio acustico digitale monoaurale del costo di 900 euro. Non ha una certificazione L.104. Ha pagato con bancomat. Nel 2025 non ha altre spese sanitarie.

    Come si applica. La spesa va indicata nel rigo E1. La franchigia di 129,11 euro si sottrae dal totale: base di calcolo = 900 meno 129,11 = 770,89 euro. La detrazione del 19% è di circa 146 euro. Tizio la recupererà come rimborso o riduzione dell’imposta dovuta.

    In pratica

    • Indica 900 euro nel rigo E1 del 730
    • La detrazione è il 19% di 770,89 euro = circa 146 euro
    • Conserva la fattura con codice fiscale: è il documento chiave

    Caio: disabilità certificata, apparecchi bilaterali

    Scenario. Caio ha 58 anni, ha una sordità bilaterale accertata dalla commissione medica ai sensi della L.104/1992. Nel 2025 ha acquistato due apparecchi acustici biaurali per un totale di 3.600 euro, pagando con carta.

    Come si applica. Grazie alla certificazione di disabilità, Caio indica i 3.600 euro nel rigo E3 (spese sanitarie per persone con disabilità). In questo caso la detrazione del 19% spetta sull’intero importo, senza detrarre la franchigia di 129,11 euro. La detrazione è 3.600 per 19% = 684 euro di risparmio fiscale diretto.

    In pratica

    • Indica 3.600 euro nel rigo E3 (non nel rigo E1): nessuna franchigia
    • La detrazione è 684 euro (19% di 3.600 euro)
    • Allega o conserva la certificazione L.104 per eventuali controlli

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli apparecchi acustici si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi?

    Sì. Sono dispositivi medici e danno diritto alla detrazione del 19% come spese sanitarie. Il calcolo si applica sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro (rigo E1), oppure sull’intero importo se la persona ha una disabilità certificata (rigo E3).

    Qual è la differenza tra rigo E1 e rigo E3 per gli apparecchi acustici?

    Il rigo E1 è per tutti i contribuenti: la detrazione del 19% si calcola sulla spesa eccedente la franchigia di 129,11 euro. Il rigo E3 è riservato alle persone con disabilità certificata (L.104/1992): la detrazione spetta sull’intero importo senza franchigia.

    Serve la ricetta del medico per avere la detrazione?

    La prescrizione medica non è obbligatoria per la detrazione fiscale, ma è consigliabile conservarla. Il documento fondamentale è la fattura dell’audioprotesista con il codice fiscale del beneficiario.

    Posso detrarre l'apparecchio acustico acquistato per mia madre a carico?

    Sì. Se tua madre è fiscalmente a carico, puoi detrarre le spese che hai sostenuto per lei. Il documento di spesa deve essere intestato a te o a tua madre.

    Gli accessori dell'apparecchio acustico (batterie, custodia, ecc.) sono detraibili?

    Solo se classificati come dispositivi medici. Le batterie specifiche per apparecchi acustici sono generalmente detraibili; accessori generici potrebbero non esserlo. Verifica la classificazione sul documento di acquisto.

    Quanto risparmio in media su un apparecchio acustico da 1.000 euro?

    Con il rigo E1 e senza altre spese sanitarie: la base di calcolo è 1.000 meno 129,11 = 870,89 euro, con una detrazione di circa 165 euro. Con disabilità certificata (rigo E3): 19% di 1.000 = 190 euro.

  • Articolo 75 L. 184/1983: articolo abrogato

    Art. 75 L. 184/1983 – Articolo abrogato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

  • Art. 105 L. 633/1941

    Art. 105 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

    Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

    Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa .

    Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art.

    92.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Detrazione assicurazione calamita’ su casa: come funziona nel 730

    In sintesi

    • Detrazione del 19 per cento sui premi pagati per assicurazioni che coprono il rischio di eventi calamitosi su unita’ immobiliari a uso abitativo.
    • Contratti dal 1 gennaio 2018: la detrazione riguarda le polizze stipulate a partire da quella data. I contratti dal 1 gennaio 2025 vanno indicati con il codice 54; quelli stipulati tra il 2018 e il 31 dicembre 2024 con il codice 43.
    • Solo immobili abitativi: la polizza deve essere relativa a un’unita’ immobiliare ad uso abitativo. Non spetta per immobili strumentali o ad uso commerciale.
    • Soglia di reddito: per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro la detrazione si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: il premio deve essere pagato con strumenti tracciabili (bonifico, carta, bancomat) per aver diritto alla detrazione del 19 per cento.
    • Caso speciale al 90 per cento: se la polizza calamita’ e’ stipulata contestualmente alla cessione del credito Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa, la detrazione sale al 90 per cento (codice 81).

    Quando i premi della polizza casa diventano detraibili

    Se hai stipulato una polizza assicurativa che copre la tua abitazione da terremoti, alluvioni, frane o altri eventi calamitosi, puoi portare in detrazione il 19 per cento del premio pagato nel 730/2026. L’agevolazione vale per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2018 e riguarda le unita’ immobiliari ad uso abitativo.

    La distinzione piu’ importante da fare riguarda la data del contratto. Se hai stipulato la polizza tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2024, usi il codice 43 nei righi da E8 a E10 del quadro E. Se invece il contratto e’ stato firmato dal 1 gennaio 2025 in poi, il codice e’ 54. In entrambi i casi la percentuale di detrazione resta al 19 per cento e le istruzioni applicabili sono le stesse.

    C’e’ un caso speciale che vale la pena conoscere: se hai ceduto il credito relativo al Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa e nello stesso momento hai stipulato una polizza calamita’, la detrazione su quei premi sale al 90 per cento, da indicare con il codice 81. Si tratta di una situazione specifica legata all’utilizzo del Superbonus e non riguarda i contratti assicurativi ordinari.

    Come per quasi tutte le detrazioni del 19 per cento, anche questa richiede il pagamento tracciabile: il premio va saldato con bonifico, carta di credito, carta di debito o strumenti equivalenti. Il pagamento in contanti non consente la detrazione.

    Detrazione premi assicurazione eventi calamitosi – quadro sinottico
    Voce Dettaglio
    Percentuale di detrazione (caso ordinario) 19 per cento
    Percentuale nel caso Sismabonus ceduto 90 per cento (codice 81)
    Tipologia di immobile ammessa Unita' immobiliari ad uso abitativo
    Data minima di stipula del contratto Dal 1 gennaio 2018
    Codice per contratti stipulati fino al 31/12/2024 Codice 43 (righi E8-E10)
    Codice per contratti stipulati dal 01/01/2025 Codice 54 (righi E8-E10)
    Pagamento ammesso Solo strumenti tracciabili

    Esempio pratico

    • Tizio paga ogni anno 480 euro di premio per una polizza che assicura la sua abitazione principale da terremoti e alluvioni. Il contratto e’ stato stipulato nel 2023. Nel 730/2026 (redditi 2025) Tizio indica nel rigo E8 il codice 43 e l’importo di 480 euro. La detrazione del 19 per cento vale 91,20 euro di risparmio IRPEF diretto. Se lo stesso Tizio avesse stipulato la polizza nel gennaio 2025, avrebbe usato il codice 54 con identico calcolo.

    Documenti necessari

    • Quietanza di pagamento del premio assicurativo (estratto conto, ricevuta bonifico o carta)
    • Contratto o polizza assicurativa che specifica che la copertura riguarda eventi calamitosi
    • Documentazione che indica che l’immobile assicurato e’ a uso abitativo
    • Eventuale Certificazione Unica con i codici onere 43 o 54 se il datore di lavoro ha gia’ considerato la spesa

    Polizza calamita' su abitazione principale, contratto ante 2025

    Scenario. Caio vive in zona sismica e nel 2022 ha stipulato una polizza che copre la sua prima casa da terremoti e alluvioni. Ogni anno paga 350 euro di premio, sempre con addebito automatico su carta di credito. Nel 2025 vuole portare in detrazione il premio pagato quell’anno.

    Come si applica. Il contratto e’ stato stipulato nel 2022, quindi dopo il 1 gennaio 2018 e prima del 31 dicembre 2024: Caio deve usare il codice 43. Indica nel rigo E8: codice 43, importo 350 euro. La detrazione del 19 per cento vale 66,50 euro. Il pagamento automatico con carta di credito soddisfa il requisito della tracciabilita’.

    In pratica

    • Verificare che il contratto sia stato stipulato dal 1 gennaio 2018 in poi.
    • Usare il codice 43 se il contratto e’ del 2018-2024, il codice 54 se e’ del 2025 o successivo.
    • Conservare la quietanza del premio e il contratto che indica la copertura da eventi calamitosi.

    Polizza stipulata nel 2025 su seconda casa

    Scenario. Sempronio possiede anche un appartamento al mare dove trascorre le vacanze. Nel marzo 2025 ha deciso di assicurarlo contro le alluvioni, pagando un premio annuo di 280 euro con bonifico. Si chiede se puo’ detrarre questo costo.

    Come si applica. La detrazione riguarda le unita’ immobiliari ad uso abitativo e non e’ limitata alla sola abitazione principale: anche la seconda casa rientra, purche’ sia un immobile abitativo. Il contratto del 2025 va indicato con il codice 54. Sempronio inserisce nel rigo E8: codice 54, importo 280 euro. La detrazione del 19 per cento vale 53,20 euro. Il pagamento con bonifico e’ corretto.

    In pratica

    • La detrazione vale per qualsiasi immobile ad uso abitativo, non solo per la prima casa.
    • Contratto del 2025: usare il codice 54 nel rigo E8-E10 del quadro E.
    • Il bonifico soddisfa il requisito del pagamento tracciabile.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' la percentuale di detrazione per i premi delle polizze calamita' sulla casa?

    La detrazione ordinaria e’ pari al 19 per cento del premio pagato. Sale al 90 per cento solo nel caso speciale in cui la polizza sia stata stipulata contestualmente alla cessione del credito Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa (codice 81).

    Dal quando si puo' detrarre la polizza calamita' sull'abitazione?

    La detrazione riguarda i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2018. I contratti precedenti a quella data non danno diritto alla detrazione.

    Qual e' il codice da usare nel 730 per la polizza calamita'?

    Si usa il codice 43 per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2024, e il codice 54 per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2025 in poi. Entrambi si inseriscono nei righi da E8 a E10 del quadro E.

    Posso detrarre il premio di una polizza che assicura anche un immobile non abitativo?

    No. La detrazione riguarda esclusivamente le unita’ immobiliari ad uso abitativo. Le polizze su immobili commerciali, uffici o magazzini non rientrano nell’agevolazione.

    Il pagamento del premio in contanti e' detraibile?

    No. Dal 2020 la detrazione del 19 per cento spetta solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili: bonifico, carta di credito, carta di debito, bancomat o simili. Il contante non consente la detrazione.

    La detrazione si riduce se ho un reddito alto?

    Si. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro la detrazione diminuisce progressivamente e si azzera al raggiungimento di 240.000 euro di reddito. Sotto i 120.000 euro spetta per intero.

    Vedi anche: IMU prima casa, Diritto di abitazione coniuge superstite, Detrazione interessi mutuo costruzione, Abitazione principale, Detrazione 19% canoni di leasing abitazione principale e Detrazioni canoni di locazione.

  • Società di comodo: come funziona il test di operatività

    In sintesi

    • Chi è tenuto al test: tutte le società di capitali devono compilare il prospetto RS del Modello Redditi SC, salvo le ipotesi di esclusione previste dalla legge.
    • Ricavi presunti: si applicano le percentuali di legge (art. 30, comma 1, L. 724/1994) ai valori medi triennali degli asset (partecipazioni/crediti, immobili, altre immobilizzazioni). Se i ricavi reali sono inferiori, la società è non operativa.
    • Reddito minimo IRES: la società di comodo dichiara un reddito non inferiore a quello calcolato con le percentuali di reddito presunto (art. 30, comma 3, L. 724/1994) sui beni posseduti nell’esercizio.
    • Maggiorazione IRES: le società non operative scontano una maggiorazione IRES del 10,5% ai sensi dell’art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011.
    • Esclusioni e disapplicazioni: la legge prevede numerose cause di esclusione automatica (es. primo anno di vita, ISA con livello premiale, numero soci ≥ 50) e di disapplicazione su istanza o oggettiva.

    Che cosa sono le società di comodo

    Una società di comodo – termine tecnico per ‘società non operativa’ – è, nella sostanza, una società che sulla carta esiste ma non svolge un’attività economica reale in linea con il patrimonio che detiene. Il legislatore teme che alcune strutture societarie vengano usate non per fare impresa, ma per intestare beni (immobili, auto, barche) godendo di regimi fiscali vantaggiosi.

    Per stanare queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate impone ogni anno a tutte le società di capitali di compilare un prospetto di verifica (il quadro RS del Modello Redditi SC) che confronta i ricavi effettivamente conseguiti con quelli che la società ‘dovrebbe’ ottenere dai beni che possiede. È il cosiddetto test di operatività.

    Se la società non supera il test, scatta un regime penalizzante: deve dichiarare almeno un reddito minimo prestabilito e paga l’IRES con una maggiorazione del 10,5% (art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011). Capire come funziona il meccanismo permette di valutare per tempo se si è a rischio e, se del caso, di richiedere la disapplicazione della disciplina.

    Test di operatività: categorie di asset e trattamento
    Categoria di asset (rigo RS) Percentuale ricavi presunti (art. 30 c.1) Percentuale reddito minimo (art. 30 c.3)
    RS117 – Partecipazioni, titoli, crediti (non commerciali) 2% 1,5%
    RS118 – Immobili (incluso leasing finanziario) 6% 4,75%
    RS118A – Imbarcazioni art. 8-bis DPR 633/72 6% 4,75%
    RS119 – Immobili cat. A/10 (uffici) 6% 4,75%
    RS120 – Immobili abitativi acquisiti/rivalutati nell'anno e nei due precedenti 6% 4,75%
    RS121 – Altre immobilizzazioni (macchinari, impianti, ecc.) 15% 12%
    RS122 – Immobili in comuni con pop. < 1.000 abitanti 1% 1%

    Esempio pratico

    • Alfa SRL possiede in media (triennio) immobili per 1.000.000 euro e macchinari per 200.000 euro. I ricavi presunti sono: 1.000.000 × 6% = 60.000 euro + 200.000 × 15% = 30.000 euro, totale 90.000 euro. Se Alfa SRL ha incassato ricavi reali di soli 70.000 euro, non supera il test (70.000 < 90.000) ed è considerata non operativa. Il reddito minimo IRES sarà: 1.000.000 × 4,75% + 200.000 × 12% = 47.500 + 24.000 = 71.500 euro, da dichiarare anche se il reddito effettivo fosse inferiore.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 con quadro RS compilato (prospetto 17.22)
    • Bilancio dell’esercizio e dei due precedenti (valori medi degli asset)
    • Estratti conto e documentazione dei ricavi effettivi triennali
    • Eventuale istanza di interpello probatorio (comma 4-bis art. 30 L. 724/1994)
    • Provvedimento di disapplicazione (se già ottenuto in anni precedenti)

    Caso 1 – Alfa SRL con immobile di pregio: test non superato

    Scenario. Alfa SRL è stata costituita tre anni fa e possiede un appartamento acquistato per 800.000 euro, concesso in uso a un amministratore a un canone simbolico. Nel triennio i ricavi medi ammontano a 20.000 euro l’anno.

    Come si applica. I ricavi presunti sull’immobile sono 800.000 × 6% = 48.000 euro. Alfa SRL ha ricavi reali di 20.000 euro: non supera il test. Deve dichiarare il reddito minimo calcolato su 800.000 × 4,75% = 38.000 euro, e paga l’IRES ordinaria più la maggiorazione del 10,5%. Non può riportare le perdite fiscali agli esercizi successivi per abbattere il reddito minimo.

    In pratica

    • Alfa SRL finisce nel regime delle società di comodo e deve dichiarare almeno 38.000 euro di reddito imponibile, indipendentemente dal risultato contabile.
    • La maggiorazione IRES del 10,5% si applica sull’imponibile, aggravando ulteriormente il carico fiscale.
    • L’uso del bene sotto al valore di mercato può anche generare reddito diverso tassabile in capo all’amministratore utilizzatore (art. 67, comma 1, lett. h-ter TUIR).

    Caso 2 – Beta SRL: esclusione automatica grazie agli ISA

    Scenario. Beta SRL è una piccola impresa di servizi di pulizia con ricavi reali di 150.000 euro. Compila il modello ISA e ottiene un livello di affidabilità che le dà accesso al beneficio premiale di cui all’art. 9-bis, comma 11, lett. c), DL 50/2017.

    Come si applica. In base al codice 11 della casella ‘Esclusione’ (rigo RS116), Beta SRL non è tenuta ad applicare la disciplina delle società non operative per il periodo d’imposta in corso. Barra la casella di esclusione con il codice 11 e non compila il resto del prospetto.

    In pratica

    • Il raggiungimento del livello ISA che dà diritto al beneficio premiale esclude automaticamente la disciplina delle società di comodo per quell’anno.
    • La stessa esclusione vale per le società che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) con i relativi benefici premiali.
    • Beta SRL non deve calcolare né ricavi presunti né reddito minimo: per quell’anno è del tutto fuori dalla disciplina.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali società devono compilare il test di operatività?

    Tutte le società di capitali (SRL, SPA, SApA) soggette a IRES, salvo le cause di esclusione previste dalla legge (primo periodo di imposta, società quotate o loro controllate, società con almeno 50 soci, ISA con livello premiale, start-up innovative, ecc.).

    Come si calcola il reddito minimo delle società di comodo?

    Si applicano le percentuali stabilite dall’art. 30, comma 3, L. 724/1994 ai valori dei beni posseduti nell’esercizio (non la media triennale, che serve solo per il test di superamento). Il risultato è il reddito minimo da dichiarare.

    Cosa succede se la società non supera il test?

    Deve dichiarare almeno il reddito minimo, non può usare le perdite pregresse per azzerarlo (se non per la parte eccedente il minimo), e paga l’IRES ordinaria più la maggiorazione del 10,5% ai sensi dell’art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011.

    Si può chiedere di non applicare la disciplina?

    Sì. La società può presentare un’istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate documentando le ragioni oggettive per cui non ha raggiunto i ricavi presunti (es. immobile inagibile, mercato sfavorevole). In alternativa, alcune cause di disapplicazione sono automatiche (oggettive).

    I valori degli asset si prendono dall'ultimo bilancio?

    No: vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. I beni acquisiti o ceduti in corso d’anno vanno ragguagliati al periodo di possesso.

    Le perdite fiscali si possono usare per abbattere il reddito minimo?

    Solo in parte: le perdite possono ridurre unicamente la parte di reddito che eccede il reddito minimo. Non possono mai portare il reddito dichiarato al di sotto di quel livello (art. 30, comma 3, L. 724/1994).

  • Trading online: come si tassano azioni, ETF e CFD nel 730

    In sintesi

    • Imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze finanziarie realizzate dal 1° luglio 2014 (quadro T, Sezione II del 730).
    • Plusvalenza = incasso – costo di acquisto, aumentato delle commissioni di intermediazione e degli altri oneri inerenti.
    • Le minusvalenze si compensano con le plusvalenze della stessa sezione; l’eccedenza si riporta nei quattro anni successivi.
    • Con il regime dichiarativo sei tu a calcolare e versare l’imposta compilando il quadro T; col regime amministrato ci pensa l’intermediario (banca o broker).
    • Attenzione ai CFD e derivati: i differenziali positivi e negativi concorrono al risultato complessivo della sezione, quindi anche le perdite su CFD sono compensabili.
    • Se hai minusvalenze certificate dal broker puoi portarle in deduzione anche se si riferiscono ad anni precedenti, fino al quarto anno.

    Come funziona la tassazione delle plusvalenze finanziarie

    Quando vendi azioni, quote di ETF, CFD o altri strumenti finanziari a un prezzo superiore a quello che hai pagato, realizzi una plusvalenza, cioè un guadagno. In Italia queste plusvalenze sono tassate con un’imposta sostitutiva, che sostituisce l’IRPEF normale e che l’Agenzia delle Entrate fissa nella misura del 26 per cento per le operazioni realizzate dal 1° luglio 2014.

    Il meccanismo è semplice: la plusvalenza si calcola sottraendo al prezzo di vendita il costo di acquisto, comprese le commissioni che il broker ti ha addebitato. Se hai comprato 100 azioni a 10 euro ciascuna e le hai vendute a 13 euro, la tua plusvalenza lorda è 300 euro (meno le commissioni pagate). Su quella cifra netta paghi il 26 per cento.

    Esistono due modi per pagare questa imposta. Nel regime amministrato il broker italiano calcola e versa l’imposta in automatico: tu non devi compilare nulla nel 730. Nel regime dichiarativo, invece, sei tu a raccogliere i dati, a compilare il quadro T del 730 e a versare l’imposta con modello F24 (codice tributo 1100). I broker esteri o chi gestisce il conto in proprio usa quasi sempre il regime dichiarativo.

    Aliquote imposta sostitutiva plusvalenze finanziarie
    Periodo di realizzo Aliquota imposta sostitutiva
    Fino al 31 dicembre 2011 12,50% (corrispettivi e costi al 62,50%)
    Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 20% (Sezione I quadro T)
    Dal 1° luglio 2014 in poi 26% (Sezione II quadro T)

    Esempio pratico

    • Tizio apre un conto trading con un broker estero nel 2025. Compra 50 azioni a 20 euro (costo totale 1.000 euro, commissioni incluse) e le rivende a 28 euro incassando 1.400 euro. Plusvalenza = 400 euro. Imposta sostitutiva = 400 x 26% = 104 euro, da versare con F24 (codice tributo 1100) dopo aver compilato la Sezione II del quadro T del 730. Nello stesso anno Tizio aveva anche un CFD in perdita per 150 euro: quella perdita si porta in compensazione, abbassando la plusvalenza netta a 250 euro e l’imposta a 65 euro.

    Documenti necessari

    • Rendiconto annuale del broker con riepilogo di acquisti, vendite e commissioni
    • Certificazione delle minusvalenze rilasciata dall’intermediario (se disponibile)
    • Estratto conto o nota di eseguito per ogni operazione
    • Eventuale documentazione di acquisto per calcolare il costo di carico
    • Modello F24 con il codice tributo 1100 per il versamento dell’imposta sostitutiva

    Tizio usa un broker italiano con regime amministrato

    Scenario. Tizio ha un conto titoli presso una banca italiana che applica il regime del risparmio amministrato. Nel 2025 vende azioni in guadagno per 500 euro di plusvalenza.

    Come si applica. La banca trattiene e versa in automatico l’imposta sostitutiva del 26% (130 euro). Nel modello 730 di Tizio non compare nulla relativo a queste operazioni: il quadro T non va compilato perche’ l’intermediario ha gia’ assolto l’obbligo.

    In pratica

    • Con il regime amministrato il broker italiano gestisce tutto: non devi fare nulla in dichiarazione.
    • Ricorda pero’ di verificare nel rendiconto che l’imposta sia stata effettivamente trattenuta.

    Caio usa un broker estero con regime dichiarativo

    Scenario. Caio ha un conto presso un broker con sede fuori dall’Italia. Nel 2025 ha guadagnato 800 euro su ETF e perso 300 euro su CFD. Nessuna imposta e’ stata trattenuta.

    Come si applica. Caio deve compilare la Sezione II del quadro T del 730. Inserisce i corrispettivi totali e i costi di acquisto. La perdita sui CFD (300 euro) si compensa con la plusvalenza sugli ETF (800 euro), risultando in una plusvalenza netta di 500 euro. Imposta dovuta: 500 x 26% = 130 euro, da versare con F24 codice tributo 1100. Deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale del conto estero.

    In pratica

    • Con broker esteri devi calcolare tutto da solo e compilare il quadro T.
    • Non dimenticare il quadro W per dichiarare il conto estero al monitoraggio fiscale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare le plusvalenze se uso un broker italiano?

    In linea generale no, se hai scelto il regime amministrato: il broker italiano trattiene l’imposta del 26% direttamente. Verifica pero’ nel rendiconto annuale che l’intermediario abbia effettivamente operato le ritenute.

    Posso compensare le perdite su CFD con i guadagni su azioni?

    Si’, entrambi rientrano nella stessa Sezione II del quadro T (o nella stessa sezione del regime amministrato). Le minusvalenze e i differenziali negativi si sommano algebricamente alle plusvalenze della medesima sezione.

    Per quanto tempo posso riportare le minusvalenze non compensate?

    Fino a quattro periodi d’imposta successivi a quello in cui si e’ verificata la perdita, a condizione di averla indicata nella dichiarazione relativa a quell’anno.

    Come calcolo il costo di acquisto se ho fatto piu' acquisti dello stesso titolo?

    Per i titoli non partecipativi si usa il criterio L.I.F.O. (last in, first out), cioe’ si considerano ceduti prima i titoli acquistati per ultimi. Il costo va aumentato di tutti gli oneri inerenti, come le commissioni.

    Dove trovo il codice tributo per versare l'imposta?

    Il codice tributo per le plusvalenze finanziarie (sia dalla Sezione I che dalla Sezione II del quadro T/RT) e’ il 1100, da indicare nel modello F24.

    Gli ETF armonizzati sono trattati come le azioni ai fini delle plusvalenze?

    Si’, le plusvalenze da cessione o rimborso di quote di OICVM (fondi ed ETF armonizzati) realizzate dal 1° luglio 2014 sono soggette all’imposta sostitutiva del 26%, da dichiarare nella Sezione II del quadro T.

  • Carburante: come si deduce e perché serve la fattura elettronica

    In sintesi

    • Tracciabilità obbligatoria: le spese di carburante si deducono solo se pagate con carte di credito, debito o prepagate – i contanti non bastano.
    • Fattura elettronica richiesta: il distributore deve emettere fattura elettronica (o scheda carburante elettronica). Lo scontrino fiscale non è sufficiente.
    • Veicoli strumentali: deduzione integrale (100%) per i veicoli esclusivamente strumentali all’attività (es. autocarri, furgoni da trasporto).
    • Imprese di autotrasporto: la deduzione del carburante è integrale per i veicoli strumentali all’attività di trasporto merci.
    • Uso promiscuo: il carburante per veicoli ad uso promiscuo (es. autovetture usate anche privatamente) segue le limitazioni dell’art. 164 TUIR.

    Quando il carburante è deducibile per un'impresa

    Ogni impresa che usa veicoli per la propria attività sostiene costi di carburante. Ma non basta pagare al distributore per poter dedurre la spesa: la legge impone due condizioni precise che devono verificarsi entrambe. La prima è la tracciabilità del pagamento: il carburante deve essere pagato con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito o prepagate). Il contante non è ammesso. La seconda condizione è la documentazione: il distributore deve emettere una fattura elettronica.

    Queste regole derivano dall’articolo 164 del TUIR, che disciplina la deducibilità delle spese relative ai veicoli d’impresa, lette insieme alle disposizioni sulla tracciabilità introdotte per contrastare l’evasione nel settore dei carburanti. In assenza di una di queste due condizioni – pagamento tracciabile o fattura elettronica – l’intera spesa di carburante è indeducibile, non solo in parte.

    La percentuale di deducibilità che poi si applica dipende dal tipo di veicolo. Per i veicoli esclusivamente strumentali all’attività – pensiamo a furgoni, autocarri, mezzi agricoli o veicoli specializzati – il carburante è deducibile al 100%. Per i veicoli ad uso promiscuo, come le autovetture usate sia per lavoro sia privatamente, si applicano le limitazioni previste dall’articolo 164 del TUIR. In ogni caso, senza pagamento tracciabile e fattura elettronica, non si deduce nulla.

    Deducibilità carburante per tipo di veicolo
    Tipo di veicolo Deducibilità carburante Condizione necessaria
    Veicoli esclusivamente strumentali (autocarri, furgoni, mezzi specializzati) 100% Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Veicoli imprese di autotrasporto merci 100% (integrale) Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Autovetture uso promiscuo (dipendenti e impresa) Limite art. 164 TUIR Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Qualsiasi veicolo con pagamento in contanti 0% – non deducibile Condizione di tracciabilità non soddisfatta

    Esempio pratico

    • Alfa SRL gestisce una flotta di 3 furgoni per le consegne (veicoli strumentali) e 2 autovetture usate dai commerciali (uso promiscuo). Nel 2025 spende 6.000 euro di carburante per i furgoni e 3.000 euro per le autovetture, tutto pagato con carta aziendale e documentato da fatture elettroniche. I 6.000 euro dei furgoni sono integralmente deducibili (100%). Per le autovetture si applica la limitazione dell’art. 164 TUIR. Se un singolo dipendente paga 50 euro di benzina in contanti senza fattura elettronica, quella spesa è completamente indeducibile anche se si tratta di un furgone strumentale.

    Documenti necessari

    • Fatture elettroniche emesse dai distributori di carburante (formato XML via SDI)
    • Estratti conto della carta aziendale o carta di credito aziendale con dettaglio rifornimenti
    • Eventuale registro del parco auto con indicazione della destinazione d’uso di ciascun veicolo
    • Libretto di circolazione dei veicoli per classificazione (autoveicolo, autocarro, ecc.)
    • Contratti di leasing o documenti di acquisto dei veicoli (per identificare la tipologia fiscale)

    Gamma Srl: furgoni da consegna, tutto tracciato

    Scenario. Gamma Srl gestisce un piccolo magazzino e-commerce con 2 furgoni per le consegne. I rifornimenti vengono sempre pagati con la carta di credito aziendale al distributore convenzionato, che emette regolarmente fattura elettronica. L’amministratore vuole verificare se i costi di carburante siano interamente deducibili.

    Come si applica. I furgoni sono veicoli esclusivamente strumentali all’attività. I pagamenti sono tutti tracciabili (carta di credito) e la documentazione è in regola (fattura elettronica). Entrambe le condizioni di legge sono soddisfatte. Di conseguenza il carburante è deducibile al 100%. Non si applica nessuna limitazione percentuale. Gamma Srl può portare in deduzione l’intera spesa nel quadro RF del modello Redditi SC come costo ordinario d’impresa.

    In pratica

    • Furgoni e veicoli strumentali: 100% deducibile se pagamento tracciabile e fattura elettronica.
    • Conserva gli estratti conto della carta e le fatture elettroniche per almeno 5 anni.
    • Controlla ogni mese che il distributore abbia effettivamente emesso la fattura elettronica.

    Beta SNC: un rifornimento pagato in contanti

    Scenario. Beta SNC ha un autocarro per la propria attività artigianale. Un dipendente in trasferta fa un rifornimento da 80 euro in autostrada e paga in contanti perché non aveva la carta aziendale. Il responsabile chiede se quell’80 euro sia deducibile.

    Come si applica. No: il pagamento in contanti fa cadere la condizione di tracciabilità. Anche se il veicolo è strumentale e il rifornimento è avvenuto durante una trasferta di lavoro documentata, gli 80 euro sono completamente indeducibili. La norma non prevede soglie di tolleranza: qualsiasi pagamento in contanti esclude la deduzione. La società dovrebbe adottare una policy aziendale che vieti i pagamenti in contanti per il carburante e fornisca carte aziendali a tutti i dipendenti che usano i mezzi.

    In pratica

    • Un solo rifornimento in contanti fa perdere la deducibilità di quella spesa specifica.
    • Fornisci a tutti gli autisti una carta aziendale dedicata al carburante.
    • In caso di rifornimento d’emergenza senza carta, il costo non è recuperabile fiscalmente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre il carburante pagato in contanti?

    No. La legge richiede che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili (carta di credito, debito o prepagata). Il contante esclude completamente la deducibilità, indipendentemente dal tipo di veicolo.

    Basta lo scontrino fiscale del distributore?

    No. Serve la fattura elettronica emessa dal distributore tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Lo scontrino fiscale cartaceo non è sufficiente ai fini della deducibilità.

    I furgoni aziendali hanno il 100% di deducibilità del carburante?

    Sì, se si tratta di veicoli esclusivamente strumentali all’attività e il rifornimento è pagato con strumenti tracciabili documentati da fattura elettronica. La deduzione è integrale.

    Come faccio a verificare che il distributore abbia emesso la fattura elettronica?

    Puoi verificare nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite il gestionale contabile che riceve le fatture passive via SDI. Chiedi al distributore i dati della tua partita IVA prima del rifornimento.

    Le imprese di autotrasporto hanno regole diverse?

    Le imprese di autotrasporto e i veicoli esclusivamente strumentali all’attività di trasporto merci hanno la deduzione integrale del carburante, sempre nel rispetto della tracciabilità e della fattura elettronica.

    Cosa succede se non ho la fattura elettronica per alcuni rifornimenti?

    Quelle specifiche spese di carburante diventano indeducibili. Non è possibile sanare la mancanza di fattura elettronica con documentazione alternativa dopo il rifornimento.

    Vedi anche: Bollo sulla fattura elettronica, Fattura elettronica, Forfettario e fatturazione elettronica, Fattura elettronica scartata, descrizione generica e data errata, Bollo in fattura del forfettario e Bollo da 2 euro in fattura.

  • Da ADI a Supporto Formazione e Lavoro nel 2026: il passaggio del comma 159

    In sintesi

    • Il comma 159 LB 2026 individua i nuclei cui si applicano le regole del D.L. 92/2025
    • Il criterio è il diciottesimo mese di percezione ADI che cade a novembre 2025
    • Le norme del D.L. 92/2025 (commi 1 e 2, art. 10-ter) riguardano la gestione della sospensione
    • In vigore dal 1° gennaio 2026, senza decreti attuativi aggiuntivi per la clausola di destinazione
    • I nuclei non rientranti nella finestra novembre 2025 seguono le regole generali vigenti

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 159 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, estende ai percettori del Supporto Formazione e Lavoro le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025), limitatamente ai nuclei familiari il cui diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato prima della sospensione – ricade nel novembre 2025.

    Approfondimento normativo completo: Comma 159 LB26: assegno inclusione, regole D.L. 92/2025 per nucl.

    Il Supporto Formazione e Lavoro nel 2026: a chi si rivolgono le nuove regole

    La legge di bilancio 2026 interviene sul Supporto Formazione e Lavoro con il comma 159, individuando con precisione la platea di nuclei familiari cui si applicano le disposizioni contenute nell’art. 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113. La norma non modifica la struttura complessiva della misura, ma delimita la categoria di destinatari in funzione di un preciso riferimento temporale: il momento in cui matura il diciottesimo mese di fruizione.

    Il meccanismo introdotto dal D.L. 92/2025 aveva già disciplinato le conseguenze della sospensione del beneficio per alcune categorie di nuclei. Il comma 159 ne estende l’applicazione ai nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato anteriormente all’eventuale sospensione – ricade specificamente nel mese di novembre 2025. Si tratta di una clausola di coordinamento temporale, non di una misura autonoma di nuova istituzione.

    Per i nuclei non compresi in questa finestra temporale, continuano ad applicarsi le regole generali in materia di assegno di inclusione e Supporto Formazione e Lavoro già vigenti. Chi si trova nella situazione descritta dal comma 159 dovrà verificare la propria posizione presso l’INPS, che gestisce il calcolo dei mesi di percezione utili ai fini dell’applicazione della norma.

    Cosa verificare prima di presentare la domanda

    • Accertare il mese esatto di inizio della percezione dell’assegno di inclusione nel proprio nucleo
    • Verificare se il diciottesimo mese di percezione, ante sospensione, coincide con novembre 2025
    • Consultare il proprio fascicolo INPS per ricostruire la cronologia delle erogazioni e delle sospensioni
    • Controllare se il nucleo è già incluso tra i destinatari comunicati dall’INPS in applicazione del D.L. 92/2025
    • Richiedere assistenza a un patronato o a uno sportello CAF per il ricalcolo dei mesi rilevanti

    Caso 1: Tizio, nucleo con diciottesimo mese a novembre 2025

    Scenario. Tizio è capofamiglia di un nucleo composto da tre persone, con reddito ISEE idoneo alla percezione dell’assegno di inclusione. Il nucleo ha iniziato a percepire l’ADI nel mese di giugno 2024. Il diciottesimo mese di percezione, calcolato a partire dall’inizio dell’erogazione e senza considerare il periodo di sospensione, cade quindi nel mese di novembre 2025. Il comma 159 LB 2026 si applica direttamente a questo nucleo.

    Come si legge in pratica. Poiché il diciottesimo mese di percezione ADI ricade a novembre 2025, il nucleo di Tizio rientra esattamente nella finestra temporale individuata dal comma 159 della legge di bilancio 2026. Ciò significa che le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 92/2025 si applicano al suo caso: le regole sulla sospensione e sulla eventuale ripresa del beneficio sono quelle introdotte da quel decreto, ora estese dal comma 159 LB 2026. Tizio dovrà rivolgersi all’INPS o a un patronato per verificare lo stato della propria posizione e l’eventuale riapertura del procedimento di erogazione.

    Riepilogo Caso 1

    • Inizio percezione ADI: giugno 2024
    • Diciottesimo mese: novembre 2025 – rientra nella norma
    • Norma applicabile: commi 1 e 2 art. 10-ter D.L. 92/2025 per effetto del comma 159 LB 2026
    • Azione necessaria: verifica posizione INPS e stato della sospensione
    • Assistenza consigliata: patronato o sportello CAF

    Caso 2: Caia, nucleo con diciottesimo mese in ottobre 2025

    Scenario. Caia fa parte di un nucleo familiare che ha iniziato a percepire l’assegno di inclusione nel mese di maggio 2024. Contando diciotto mesi dall’inizio dell’erogazione, il diciottesimo mese cade in ottobre 2025, non in novembre 2025. La finestra temporale prevista dal comma 159 LB 2026 non copre il mese di ottobre.

    Come si legge in pratica. Il nucleo di Caia non rientra nell’ambito applicativo del comma 159 della legge di bilancio 2026, perché il diciottesimo mese di percezione ADI – calcolato prima della sospensione – cade in ottobre 2025 e non in novembre 2025. Al nucleo di Caia si applicano pertanto le regole generali in materia di assegno di inclusione, senza l’estensione prevista dal D.L. 92/2025 per effetto del comma 159. Caia dovrà comunque verificare la propria posizione INPS sulla base della normativa ordinaria, eventualmente rivolgendosi a un patronato per chiarire le conseguenze della sospensione subita.

    Riepilogo Caso 2

    • Inizio percezione ADI: maggio 2024
    • Diciottesimo mese: ottobre 2025 – fuori dalla finestra novembre 2025
    • Norma comma 159 LB 2026: non applicabile
    • Regime applicabile: regole generali ADI vigenti
    • Azione consigliata: verifica posizione INPS con assistenza di un patronato

    Caso 3: Sempronio, nucleo con percezione sospesa e mese di riferimento da ricostruire

    Scenario. Sempronio fa parte di un nucleo che ha percepito l’ADI con interruzioni: una prima fase di erogazione, poi una sospensione amministrativa per richiesta di documentazione, quindi una ripresa. Non è immediatamente chiaro se il diciottesimo mese di percezione – calcolato escludendo il periodo di sospensione – ricada o meno in novembre 2025. La norma richiede di calcolare i mesi ante sospensione.

    Come si legge in pratica. Il comma 159 LB 2026 è chiaro nel richiedere che il diciottesimo mese sia calcolato prima della sospensione: ciò significa che i mesi di interruzione amministrativa non vanno conteggiati. Nel caso di Sempronio, la ricostruzione della cronologia delle erogazioni è determinante. Se sommando solo i mesi di effettiva percezione si raggiunge il diciottesimo mese in novembre 2025, il comma 159 si applica. Questa verifica deve essere effettuata con l’ausilio dell’INPS o di un patronato, che dispongono dell’estratto conto delle erogazioni con le relative date di competenza.

    Riepilogo Caso 3

    • Percezione ADI: discontinua, con periodi di sospensione amministrativa
    • Criterio di calcolo: diciottesimo mese conteggiato solo sui mesi di effettiva percezione
    • Se il mese risultante è novembre 2025: comma 159 LB 2026 applicabile
    • Se il mese risultante è diverso da novembre 2025: norme generali applicabili
    • Documentazione necessaria: estratto conto INPS delle erogazioni ADI

    Quando conviene una verifica

    Hai dubbi sulla tua posizione ADI o SFL? Un esperto può aiutarti a ricostruire i mesi rilevanti. Parla con un patronato.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa stabilisce esattamente il comma 159 della legge di bilancio 2026?

    Il comma 159 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, estende le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025) ai nuclei familiari il cui diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato prima della sospensione – ricade nel mese di novembre 2025. Non istituisce una nuova misura, ma delimita la platea di destinatari di regole già vigenti.

    Come si calcola il diciottesimo mese rilevante ai fini del comma 159?

    Il calcolo deve essere effettuato a partire dal primo mese di effettiva erogazione dell’assegno di inclusione, conteggiando solo i mesi in cui il beneficio è stato effettivamente corrisposto ed escludendo i periodi di sospensione. Il risultato deve essere il mese di novembre 2025 perché la norma si applichi. In caso di dubbi sulla ricostruzione, è necessario richiedere l’estratto conto delle erogazioni all’INPS.

    Il Supporto Formazione e Lavoro è coinvolto direttamente dal comma 159?

    Il comma 159 fa riferimento all’assegno di inclusione (ADI) come parametro temporale di riferimento (il diciottesimo mese di percezione ADI). Le disposizioni del D.L. 92/2025 che vengono estese dal comma 159 riguardano la disciplina della sospensione nell’ambito del sistema integrato ADI/SFL. Chi percepisce o ha percepito il Supporto Formazione e Lavoro deve verificare la propria posizione in relazione all’ADI precedentemente fruito dal nucleo familiare.

    Cosa succede ai nuclei il cui diciottesimo mese non cade a novembre 2025?

    I nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione ADI – calcolato prima della sospensione – non ricade nel mese di novembre 2025 non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 159. A questi nuclei si applicano le regole generali in materia di assegno di inclusione e Supporto Formazione e Lavoro, senza l’estensione prevista dal comma 159 LB 2026.

    A chi rivolgersi per sapere se il comma 159 si applica al proprio nucleo?

    L’INPS è il soggetto istituzionalmente competente a verificare la cronologia delle erogazioni ADI e a determinare se il diciottesimo mese rilevante ricade nel novembre 2025. In alternativa, è possibile rivolgersi a un patronato riconosciuto o a uno sportello CAF, che offrono assistenza gratuita nel conteggio dei mesi di percezione e nella presentazione di istanze all’istituto previdenziale.

  • Rinuncia all’eredità: come fare e fac-simile (art. 519 c.c.)

    Modelli e fac-simile · Famiglia e persone

    In sintesi

    La rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) è una dichiarazione formale che va resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione. Serve a non subentrare nei debiti del defunto. Non è una semplice lettera.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per non accettare un’eredità (specie con debiti)
    Forma
    Atto pubblico (notaio o cancelliere del tribunale)
    Invio consigliato
    Resa davanti a notaio o cancelliere; iscrizione nel registro
    Riferimenti
    Artt. 519, 525 c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato all’eredità dichiara di non voler subentrare nella posizione del defunto. Si usa soprattutto quando l’eredità è gravata da debiti superiori all’attivo. Attenzione: non è una lettera privata. L’art. 519 c.c. richiede una dichiarazione resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (l’ultimo domicilio del defunto), inserita nel registro delle successioni.

    Il fac-simile qui sotto riproduce il contenuto tipico della dichiarazione, ma il documento valido è quello redatto e ricevuto dal pubblico ufficiale. La rinuncia può essere fatta finché non si è accettato (anche tacitamente, ad esempio disponendo dei beni); chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato e la sua quota si devolve agli altri.

    Cosa deve contenere

    • Dati del rinunciante e qualità di chiamato all’eredità
    • Dati del defunto, data e luogo del decesso e dell’ultimo domicilio
    • Dichiarazione espressa di rinuncia all’eredità
    • Indicazione del notaio o del tribunale competente
    • Documenti: certificato di morte, eventuale testamento, dati anagrafici

    Fac-simile: dichiarazione di rinuncia all'eredità

    Fac-simile da compilare
    DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'EREDITÀ
    (da rendere davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale di [SEDE], art. 519 c.c.)
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE],
    
    PREMESSO
    
    che in data [DATA DECESSO] è deceduto/a a [LUOGO] il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME DEL DEFUNTO], con ultimo domicilio in [LUOGO], alla cui eredità sono chiamato/a in qualità di [GRADO DI PARENTELA / per testamento],
    
    DICHIARO
    
    di RINUNCIARE puramente e semplicemente all'eredità del predetto/a, ai sensi dell'art. 519 c.c., con ogni conseguenza di legge.
    
    Chiedo l'inserimento della presente dichiarazione nel registro delle successioni.
    
    [LUOGO], [DATA]
    
    [FIRMA]
    (da apporre davanti al pubblico ufficiale)

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Recati da un notaio oppure presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (l’ultimo domicilio del defunto) per rendere la dichiarazione: solo così la rinuncia è valida e viene iscritta nel registro delle successioni. Porta con te il certificato di morte, i tuoi documenti, il codice fiscale del defunto e l’eventuale testamento. Sono dovuti imposta di registro e diritti.

    Attento ai comportamenti che valgono come accettazione tacita: vendere o usare i beni del defunto, riscuotere crediti, voltura di immobili. Se hai il possesso dei beni ereditari, valgono termini stretti per inventario e decisione. Se nell’asse ci sono debiti rilevanti o sei tra i chiamati ulteriori (figli minori, ecc.), fatti assistere da un notaio o da un avvocato.

    Errori da evitare

    • Pensare che basti una lettera o una PEC: serve l’atto davanti a notaio/cancelliere
    • Compiere atti che valgono come accettazione tacita prima di rinunciare
    • Ignorare che, rinunciando tu, la quota può passare ai tuoi figli (anche minori)
    • Trascurare i termini quando si è nel possesso dei beni ereditari

    Domande frequenti

    Posso rinunciare all'eredità con una semplice lettera?
    No. La rinuncia richiede una dichiarazione formale resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione, poi iscritta nel registro delle successioni.
    Entro quando devo rinunciare?
    Se non sei nel possesso dei beni, puoi rinunciare finché non hai accettato e nel termine di prescrizione del diritto (dieci anni). Se sei nel possesso dei beni ereditari, valgono termini brevi per fare l’inventario e decidere.
    Se rinuncio, i debiti passano ai miei figli?
    La tua quota si devolve agli altri chiamati, che possono essere i tuoi discendenti per rappresentazione. Per questo, in presenza di debiti, spesso rinunciano anche loro: è bene pianificarlo con un professionista.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Rimanenze di magazzino: come si valutano ai fini fiscali

    In sintesi

    • Rimanenze finali = componente positivo: il valore delle rimanenze di magazzino a fine esercizio aumenta il reddito imponibile; quelle iniziali lo riducono (art. 92 TUIR).
    • LIFO come valore minimo fiscale: la legge impone un valore minimo di iscrizione calcolato con il metodo LIFO a scatti annuali; si puo usare FIFO o costo medio ponderato, ma solo se danno un valore non inferiore al minimo LIFO.
    • Metodi alternativi ammessi: FIFO (primo entrato, primo uscito) e costo medio ponderato sono entrambi accettati fiscalmente, purche il valore risultante non scenda sotto la soglia LIFO.
    • Primo esercizio: se non ci sono rimanenze iniziali (primo anno di attivita o primo anno di produzione di quella tipologia di beni), il valore minimo e determinato in base al costo dei beni presenti al termine dell’esercizio.
    • Impatto dichiarativo: le variazioni di rimanenze che non coincidono con la valutazione fiscale vanno indicate nel rigo RF13 del quadro RF con variazione in aumento o in diminuzione.

    Come funziona la valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino

    Le rimanenze di magazzino sono i beni che un’impresa non ha ancora venduto alla fine dell’esercizio. Dal punto di vista fiscale, queste scorte non sono un costo sospeso: sono un componente positivo di reddito. Il ragionamento e semplice: se hai comprato della merce e non l’hai ancora venduta, non puoi dedurre il costo come se l’avessi ‘consumata’. Le rimanenze finali entrano quindi nel calcolo del reddito d’impresa come valore positivo, mentre le rimanenze iniziali (quelle dell’anno precedente) entrano come valore negativo.

    L’art. 92 del TUIR disciplina le regole di valutazione. Il principio cardine e che il fisco vuole evitare che le imprese sopravvalutino le rimanenze iniziali o sottovalutino quelle finali per ridurre artificialmente il reddito. Per questo motivo la norma fissa un valore minimo fiscale: quello calcolato con il metodo LIFO a scatti annuali (Last In, First Out, cioe ‘ultimo entrato, primo uscito’). Sotto quella soglia non si puo scendere.

    Nella pratica le imprese usano spesso criteri di bilancio diversi dal LIFO: il metodo FIFO (First In, First Out, cioe ‘primo entrato, primo uscito’) o il costo medio ponderato. Entrambi sono fiscalmente accettati, ma solo se il valore che producono non risulta inferiore al minimo LIFO. Se il valore di bilancio e piu alto del minimo LIFO, si usa il valore di bilancio; se e piu basso, occorre apportare una variazione in aumento nella dichiarazione.

    Il punto critico per molte piccole imprese e capire quando sorge un obbligo di variazione fiscale. Nella maggior parte dei casi in cui si usa il costo medio ponderato o il FIFO con prezzi stabili o in aumento, il valore di bilancio e uguale o superiore al minimo LIFO e non occorre alcun aggiustamento. Il problema si pone nei periodi di deflazione o di forte calo dei prezzi, quando il LIFO potrebbe dare un valore piu basso di quello di bilancio.

    Metodi di valutazione rimanenze – confronto fiscale (art. 92 TUIR)
    Metodo Ammesso fiscalmente? Condizione
    LIFO a scatti annuali Si (e il valore minimo fiscale) Sempre ammesso; definisce il pavimento sotto cui non si puo scendere
    FIFO (primo entrato, primo uscito) Si Solo se il valore risultante non e inferiore al minimo LIFO
    Costo medio ponderato (CMP) Si Solo se il valore risultante non e inferiore al minimo LIFO
    Valore normale di mercato (se inferiore al costo) Si, in casi specifici Ammesso se il valore di realizzo e inferiore al costo; richiede documentazione

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha rimanenze finali 2024 (= rimanenze iniziali 2025) di 100.000 euro valutate a costo medio ponderato. Nel corso del 2025 acquista nuovi beni per 200.000 euro. A fine 2025 le rimanenze fisiche residue ammontano a 80 unita. Con il costo medio ponderato il valore di bilancio e 90.000 euro. Con il metodo LIFO a scatti il valore minimo fiscale sarebbe 85.000 euro. Poiche 90.000 > 85.000, non occorre alcuna variazione in dichiarazione: il valore di bilancio supera il minimo. Se invece – in uno scenario di prezzi in calo – il costo medio ponderato avesse dato 80.000 euro (sotto il minimo LIFO di 85.000), Alfa SRL avrebbe dovuto indicare nel rigo RF13 una variazione in aumento di 5.000 euro.

    Documenti necessari

    • Inventario di magazzino al 31 dicembre, firmato dal legale rappresentante
    • Libro degli inventari (per le imprese in contabilita ordinaria)
    • Prospetto di calcolo del valore delle rimanenze con il metodo adottato in bilancio
    • Prospetto di calcolo del valore minimo LIFO (se il metodo usato in bilancio e diverso dal LIFO)
    • Fatture di acquisto dei beni in rimanenza (per documentare il costo)

    Alfa SRL: primo anno di produzione di un nuovo prodotto

    Scenario. Alfa SRL, che produce componenti meccanici, lancia nel 2025 una nuova linea di prodotti. A fine 2025 ha in magazzino 500 pezzi di questo nuovo articolo, mai presente negli anni precedenti. Il costo unitario di produzione e 40 euro, per un totale di 20.000 euro.

    Come si applica. Poiche non ci sono rimanenze iniziali del nuovo prodotto (e il primo anno di produzione di quella tipologia), il valore minimo LIFO coincide con il costo dei beni presenti a fine esercizio: 20.000 euro. Non occorre alcuna variazione in dichiarazione se il valore di bilancio e uguale o superiore a 20.000 euro. Le rimanenze finali da 20.000 euro entrano nel quadro RF come componente positivo, aumentando il reddito imponibile dell’esercizio. Le stesse rimanenze diventeranno rimanenze iniziali 2026 e ridurranno il reddito di quell’anno.

    In pratica

    • Documentare il costo unitario di produzione con i dati di costo industriale (materie prime, manodopera, costi diretti)
    • Verificare che il valore di bilancio non sia inferiore al costo effettivo: in caso di svalutazione a valori di mercato occorre valutare l’impatto fiscale
    • Indicare le rimanenze finali nel conto economico e, se divergono dalla valutazione fiscale, apportare la variazione nel rigo RF13

    Beta SNC: prezzi in calo, metodo CMP sotto il minimo LIFO

    Scenario. Beta SNC, grossista di materie prime, usa il costo medio ponderato. A fine 2025 il valore di bilancio delle rimanenze e 120.000 euro. Il calcolo del minimo LIFO a scatti, considerando che nello strato 2025 i prezzi sono scesi rispetto agli anni precedenti, da un minimo fiscale di 130.000 euro.

    Come si applica. Il valore di bilancio (120.000 euro) e inferiore al minimo LIFO (130.000 euro). Beta SNC deve apportare una variazione in aumento di 10.000 euro nel rigo RF13 del quadro RF della dichiarazione. In questo modo il reddito imponibile cresce di 10.000 euro rispetto a quanto risulterebbe dal solo conto economico. Questa differenza si ‘recupera’ negli anni successivi quando le rimanenze iniziali (valorizzate a 130.000) riducono il reddito di 130.000 euro invece di 120.000.

    In pratica

    • Calcolare ogni anno il valore minimo LIFO a scatti e confrontarlo con il valore di bilancio prima di chiudere la dichiarazione
    • Se il valore di bilancio e inferiore al minimo LIFO, indicare la differenza come variazione in aumento nel rigo RF13
    • Conservare il prospetto di calcolo del LIFO tra la documentazione fiscale dell’esercizio

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa significa che le rimanenze finali sono un componente positivo di reddito?

    Significa che il valore delle merci non ancora vendute a fine anno aumenta il reddito imponibile. Se un’impresa compra 100.000 euro di merce e ne vende solo la meta, non puo dedurre tutto il costo: le rimanenze da 50.000 euro (circa) vengono ‘restituite’ al reddito come componente positivo. Si recupereranno come costo (componente negativo) l’anno successivo, quando saranno rimanenze iniziali.

    Qual e il metodo di valutazione obbligatorio ai fini fiscali?

    Non esiste un unico metodo obbligatorio, ma esiste un valore minimo obbligatorio: quello calcolato con il LIFO a scatti annuali. Si puo usare FIFO o costo medio ponderato, ma solo se il valore che producono non scende sotto quel minimo. Se scende, occorre una variazione in aumento nella dichiarazione.

    Cosa succede se il valore di bilancio e superiore al minimo LIFO?

    Niente di speciale: si usa il valore di bilancio. Non occorre alcuna variazione. Il problema sorge solo quando il valore di bilancio e inferiore al minimo LIFO, situazione che si verifica tipicamente in periodi di calo dei prezzi.

    Le rimanenze di prodotti finiti si valutano allo stesso modo di quelle di merci?

    L’art. 92 TUIR si applica in linea generale ai beni alla cui produzione o al cui scambio e diretta l’attivita dell’impresa. Per i prodotti finiti il costo da considerare e il costo di produzione, non il solo costo di acquisto delle materie prime. Le regole di confronto con il minimo LIFO sono le stesse.

    Come si indicano le rimanenze nella dichiarazione dei redditi?

    Se il valore di bilancio coincide con quello fiscale, non occorre alcuna variazione: le rimanenze finali entrano direttamente nel conto economico. Se invece c’e una differenza (valore di bilancio inferiore al minimo LIFO), la variazione in aumento va indicata nel rigo RF13 del quadro RF del modello Redditi SC.

  • Rottamazione quinquies per la partita IVA: anche i contributi INPS? esempio

    In sintesi

    • Contributi INPS affidati ad AdER dal 2000 al 2023 sono rottamabili
    • Si pagano solo i contributi dovuti piu’ le spese di procedura
    • Somme aggiuntive INPS e aggio di riscossione vengono interamente annullati
    • Esclusi i contributi derivanti da accertamento ispettivo o da verbali INL
    • Piano fino a 54 rate bimestrali: prima scadenza attesa intorno a luglio 2026

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 82-84 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 includono esplicitamente i contributi previdenziali INPS tra i carichi rottamabili, purche’ affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e non derivanti da accertamento; si paga solo il capitale previdenziale piu’ le spese, con annullamento delle somme aggiuntive e dell’aggio.

    Approfondimento normativo completo: Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate fi.

    Contributi INPS e rottamazione-quinquies: il quadro per la partita IVA

    Tra le novita’ di maggiore interesse per i titolari di partita IVA – artigiani, commercianti, professionisti iscritti alla Gestione Separata o alle casse ordinistiche convenzionate con INPS – c’e’ l’inclusione esplicita dei contributi previdenziali nel perimetro della rottamazione-quinquies. I commi 82-84 della Legge di Bilancio 2026 chiariscono che i debiti da omesso versamento di contributi INPS, affidati ad AdER nel periodo 2000-2023, possono essere definiti agevolmente esattamente come i debiti fiscali.

    Il risparmio concreto per chi ha posizioni contributive storicamente irrisolte puo’ essere notevole: le somme aggiuntive INPS – la componente sanzionatoria prevista dall’art. 116 della L. 388/2000, pari al 5,5 per cento del contributo mensile non versato, con cap annuo al 40 per cento del debito – vengono interamente annullate, insieme all’aggio di riscossione. Su carichi contributivi accumulatisi nel corso di anni, l’incidenza delle somme aggiuntive puo’ facilmente eguagliare o superare il capitale previdenziale originario.

    La condizione di esclusione piu’ rilevante riguarda i contributi accertati in via ispettiva: se il debito previdenziale deriva da un verbale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o da accertamento INPS successivo a ispezione, il carico non rientra nel perimetro agevolato, neppure se poi affidato ad AdER nel periodo 2000-2023. E’ quindi necessario verificare l’origine del debito prima di valutare l’adesione, distinguendo i ruoli da omessa dichiarazione e omesso versamento da quelli nati da accertamento.

    Checklist per la rottamazione dei contributi INPS

    • Il debito contributivo e’ stato affidato ad AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023?
    • Il debito deriva da omesso versamento di contributi dichiarati, non da accertamento ispettivo?
    • Sono stati verificati nell’area riservata AdER i dati specifici del carico previdenziale?
    • E’ stata quantificata la componente di somme aggiuntive INPS per stimare il risparmio?
    • Si e’ accertato che non esistano giudizi pendenti sul carico che si intende rottamare?

    Caso 1: artigiano con contributi INPS omessi 2014-2018

    Scenario. Tizio, idraulico con partita IVA, ha omesso il versamento dei contributi INPS artigiani per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. I carichi sono stati affidati ad AdER progressivamente tra il 2016 e il 2020. Il debito complessivo affidato ammonta a 22.400 euro: contributi 14.000 euro, somme aggiuntive 5.600 euro (40% del cap annuo), aggio 2.800 euro.

    Come si legge in pratica. Tutti i carichi di Tizio rientrano nel perimetro temporale 2000-2023 e derivano da omesso versamento, non da accertamento ispettivo. Con la rottamazione-quinquies versera’ 14.000 euro di contributi piu’ le spese di procedura, con un risparmio di 8.400 euro (-37,5%). Il piano puo’ essere suddiviso in fino a 54 rate bimestrali: con rate uguali, la rata bimestrale sarebbe di circa 260 euro, un importo gestibile anche in una fase di ripresa dell’attivita’.

    Riepilogo caso Tizio

    • Contributi dovuti: 14.000 euro
    • Somme aggiuntive INPS annullate: 5.600 euro
    • Aggio annullato: 2.800 euro
    • Risparmio totale: 8.400 euro (-37,5%)
    • Rata bimestrale (54 rate): circa 260 euro

    Caso 2: commerciante con verbale INL del 2017

    Scenario. Caia, titolare di un negozio di abbigliamento, ha un debito INPS di 18.000 euro affidato ad AdER nel 2019, originato da un verbale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 2017 che aveva accertato lavoro irregolare e recuperato contributi evasi. Il debito comprende contributi 13.000 euro, sanzioni civili 3.900 euro, aggio 1.100 euro.

    Come si legge in pratica. Il debito di Caia non e’ rottamabile. Il comma 82 esclude espressamente i carichi nati da accertamento: un verbale INL costituisce accertamento ispettivo, quindi l’intero carico, pur essendo stato affidato ad AdER nel 2019 (nel perimetro temporale), non puo’ accedere alla definizione agevolata. Caia dovra’ valutare una rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973 oppure attendere eventuali misure specifiche per i debiti da accertamento ispettivo non ricompresi nella quinquies.

    Riepilogo caso Caia

    • Debito totale: 18.000 euro da verbale INL 2017
    • Rottamazione-quinquies: NON applicabile (origine da accertamento ispettivo)
    • Esclusione: comma 82 LB 2026 esclude i carichi da accertamento
    • Alternativa: rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973
    • Azione consigliata: consulenza con esperto previdenziale per valutare opzioni

    Caso 3: professionista iscritto alla Gestione Separata con omissioni 2010-2012

    Scenario. Sempronio, consulente informatico con partita IVA, non ha versato i contributi alla Gestione Separata INPS per gli anni 2010, 2011 e 2012. I carichi sono stati affidati ad AdER tra il 2013 e il 2014: contributi complessivi 8.200 euro, somme aggiuntive 3.280 euro, aggio 348 euro. Totale: 11.828 euro.

    Come si legge in pratica. I carichi di Sempronio rientrano pienamente nel perimetro: sono stati affidati nel 2013-2014, ben all’interno della finestra 2000-2023, e derivano da omesso versamento di contributi dichiarati, non da accertamento. Sempronio versera’ 8.200 euro di contributi piu’ le spese, con un risparmio di 3.628 euro (-30,7%). La Gestione Separata INPS rientra tra le gestioni previdenziali incluse nel comma 82, al pari di INPS artigiani e commercianti: non vi e’ distinzione tra le diverse gestioni ai fini della rottamazione-quinquies.

    Riepilogo caso Sempronio

    • Contributi Gestione Separata: 8.200 euro
    • Somme aggiuntive INPS annullate: 3.280 euro
    • Aggio annullato: 348 euro
    • Risparmio totale: 3.628 euro (-30,7%)
    • Gestione Separata: inclusa nel perimetro del comma 82 LB 2026

    Quando conviene una verifica

    Calcola il risparmio sui tuoi contributi arretrati con un professionista Parla con un esperto previdenziale sulla rottamazione INPS.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La rottamazione quinquies si applica anche ai contributi INPS delle partite IVA?

    Si’. I commi 82-84 della Legge di Bilancio 2026 includono esplicitamente i contributi previdenziali INPS tra i carichi rottamabili, purche’ siano stati affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e non derivino da accertamento ispettivo. Rientrano i contributi di artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata da omesso versamento dichiarato.

    Le somme aggiuntive INPS vengono annullate con la rottamazione-quinquies?

    Si’, le somme aggiuntive previste dall’art. 116 della L. 388/2000 rientrano tra le componenti accessorie che la rottamazione-quinquies annulla integralmente. Il debitore paga solo il capitale contributivo piu’ le spese di procedura esecutiva.

    I contributi INPS accertati da un verbale ispettivo si possono rottamare?

    No. Il comma 82 esclude espressamente i carichi derivanti da accertamento. Un verbale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o un accertamento INPS post-ispezione configura un’origine da accertamento che rende il carico non rottamabile, anche se poi affidato ad AdER nel periodo 2000-2023.

    Quante rate si possono scegliere per rottamare i contributi INPS?

    Il piano massimo prevede fino a 54 rate bimestrali, con scadenza finale al 2035, le stesse condizioni previste per i carichi fiscali. Il numero minimo di rate e la percentuale iniziale saranno definiti da AdER con le istruzioni operative pubblicate nell’area riservata.

    La rottamazione-quinquies copre anche i contributi INPS degli anni precedenti al 2000?

    No. Il perimetro temporale fissato dal comma 82 inizia al 1° gennaio 2000: i carichi affidati ad AdER prima di tale data non possono essere inclusi nella definizione agevolata, indipendentemente dalla natura del debito.

  • Corsi di lingua e certificazioni: sono detraibili?

    In sintesi

    • In genere no: i corsi di lingua privati autonomi non sono detraibili al 19%.
    • Eccezione scolastica: i corsi di lingua organizzati dalla scuola (deliberati dagli organi d’istituto) rientrano nelle spese di istruzione detraibili.
    • Limite di spesa: le spese di istruzione non universitaria danno diritto alla detrazione per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per ciascun alunno.
    • Sistema nazionale: la scuola deve appartenere al sistema nazionale di istruzione (legge n. 62/2000).
    • Pagamento tracciabile: dal 2020 la detrazione del 19% spetta solo se la spesa è pagata con metodo tracciabile (bonifico, carta, ecc.).

    Quando i corsi di lingua danno diritto alla detrazione

    Se hai iscritto tuo figlio a un corso di inglese o hai acquistato una certificazione linguistica, probabilmente ti sei chiesto se puoi detrarre la spesa nel 730. La risposta dipende da dove e come è organizzato il corso.

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 sono chiare: la detrazione del 19% sulle spese di istruzione riguarda le scuole che fanno parte del sistema nazionale di istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62). Rientrano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie, le secondarie di primo e secondo grado, sia statali sia paritarie senza scopo di lucro.

    I corsi organizzati direttamente dalla scuola e deliberati dagli organi d’istituto – anche se si svolgono fuori orario scolastico e senza obbligo di frequenza, come corsi di lingua e di teatro – sono espressamente indicati nelle istruzioni AdE come spese detraibili. I corsi di lingua offerti da enti privati autonomi (scuole di lingue, agenzie formative, piattaforme online) non rientrano invece in questa categoria e non sono detraibili.

    Le certificazioni linguistiche esterne (Cambridge, DELF, DELE e simili) non sono mai citate tra le spese ammesse: seguono la stessa regola dei corsi privati e in generale non sono detraibili, a meno che non siano organizzate o deliberate dall’istituto scolastico frequentato.

    Riepilogo: corsi di lingua detraibili o no
    Tipo di corso / spesa Detraibile? Limite
    Corso di lingua deliberato dalla scuola (organi d'istituto) Sì, cod. 12 Max 1.000 euro/alunno/anno
    Corso di lingua presso ente privato autonomo No
    Certificazione linguistica esterna (es. Cambridge) No (in generale)
    Mensa e gite scolastiche della stessa scuola Sì, cod. 12 Max 1.000 euro/alunno/anno
    Università statale/paritaria (anche lingue) Sì, cod. 13 Vedi limiti MIUR per ateneo

    Esempio pratico

    • Tizio ha un figlio iscritto alla scuola media statale. La scuola organizza un corso di inglese pomeridiano deliberato dal consiglio d’istituto al costo di 180 euro. Tizio paga con bonifico. La spesa è detraibile con codice 12: la detrazione del 19% vale 34,20 euro. Se invece Tizio iscrive il figlio a un corso di inglese di una scuola privata esterna, la spesa da 300 euro non è detraibile.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta di pagamento emessa dalla scuola (con causale e codice fiscale del genitore)
    • Estratto conto o ricevuta di bonifico (prova del pagamento tracciabile)
    • Delibera degli organi d’istituto che approva il corso (conservarla in caso di controllo)
    • Codice fiscale dell’alunno (figlio fiscalmente a carico o contribuente stesso)

    Caso 1 – Tizio e il corso di francese a scuola

    Scenario. Tizio ha una figlia di 14 anni iscritta al liceo classico statale. Il collegio dei docenti ha deliberato un corso di francese avanzato extracurricolare da 220 euro, pagato da Tizio con carta di credito.

    Come si applica. Il corso è organizzato dalla scuola e deliberato dagli organi d’istituto. Le istruzioni AdE includono espressamente i ‘corsi di lingua svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza’ tra le spese detraibili con codice 12. Tizio può indicare 220 euro nel quadro E (righi da E8 a E10, codice 12). La detrazione del 19% è pari a 41,80 euro, entro il limite di 1.000 euro annui per la figlia.

    In pratica

    • Conservare la ricevuta della scuola con causale ‘corso di lingua deliberato dal consiglio d’istituto’.
    • Il pagamento deve essere tracciabile: no contanti.
    • Il limite di 1.000 euro è per figlio: se la scuola addebita anche mensa o gite, si sommano tutte le spese fino al tetto.

    Caso 2 – Caio e la certificazione Cambridge privata

    Scenario. Caio, 30 anni, iscrive il figlio di 16 anni a una scuola di lingue privata per prepararlo all’esame B2 Cambridge. Paga 600 euro di corso e 80 euro di tassa d’esame all’ente certificatore.

    Come si applica. La scuola di lingue è un ente privato autonomo, non fa parte del sistema nazionale di istruzione. La certificazione è rilasciata da un ente esterno senza connessione con la scuola frequentata dal figlio. Né il corso né la certificazione rientrano tra le spese detraibili con codice 12. Caio non può indicare queste spese nel quadro E.

    In pratica

    • I 680 euro spesi non generano alcuna detrazione nel 730.
    • Non confondere le scuole private paritarie (che fanno parte del sistema nazionale) con gli enti di formazione linguistica privati (che non ne fanno parte).
    • Se il figlio frequenta una scuola statale o paritaria che organizza direttamente il corso di preparazione all’esame Cambridge, la situazione cambia: in quel caso la delibera degli organi d’istituto è il documento chiave.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I corsi di inglese online (Duolingo, Babbel, ecc.) sono detraibili?

    No. Le piattaforme online private non appartengono al sistema nazionale di istruzione e le spese non rientrano tra quelle detraibili con codice 12.

    Quanto si detrae per le spese scolastiche extrascolastiche?

    La detrazione è il 19% delle spese, per un massimo di 1.000 euro per alunno all’anno. L’agevolazione massima è quindi 190 euro per figlio.

    Il corso di lingua organizzato dalla scuola paritaria è detraibile?

    Sì, a condizione che la scuola faccia parte del sistema nazionale di istruzione (legge n. 62/2000) e che il corso sia deliberato dagli organi d’istituto.

    Posso detrarre il corso di lingua che ho fatto io stesso (adulto, fuori dalla scuola)?

    No. I corsi di lingua per adulti presso enti privati non rientrano nelle spese detraibili con codice 12. Sono detraibili solo i corsi universitari (codice 13) o quelli dentro il sistema scolastico.

    Cosa succede se pago in contanti il corso organizzato dalla scuola?

    La detrazione del 19% dal 2020 è subordinata al pagamento con metodo tracciabile. Se paghi in contanti, perdi il diritto alla detrazione, anche se il corso è in linea di principio ammissibile.

    Il corso di teatro deliberato dalla scuola è detraibile come quello di lingua?

    Sì. Le istruzioni AdE citano espressamente sia i corsi di lingua sia quelli di teatro tra le spese scolastiche extracurricolari detraibili, purché deliberati dagli organi d’istituto.