- Nuova rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
- Si pagano solo capitale e spese di procedura esecutiva e notifica; abbattuti sanzioni, interessi, interessi di mora, somme aggiuntive INPS e aggio.
- Sono inclusi i debiti da omesso versamento di imposte da dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973, 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/1972) e i contributi previdenziali INPS, esclusi quelli da accertamento.
- Pagamento in unica soluzione entro il 31/07/2026 o fino a 54 rate bimestrali con scadenza finale 31/05/2035.
- Le prime tre rate scadono 31/07/2026, 30/09/2026 e 30/11/2026; le successive cadenze a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno.
- Sulle rate maturano interessi al 3 per cento annuo dal 1° agosto 2026; disapplicato l'articolo 19 del D.P.R. 602/1973 sulle dilazioni ordinarie.
Commi 82-84 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.
Testo coordinato
. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli e , e agli e 36-bis 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 articoli 54-bis , o derivanti dall’omesso versamento di54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica , o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al l’29 settembre 1973, n. 602 articolo 27, comma 1, del decreto , e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 articolo 17 del decreto , versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborsolegislativo 13 aprile 1999, n. 112 delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. . Il pagamento delle somme di cui al comma 82 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. . In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 .settembre 1973, n. 602
Norme modificate da questi commi
- Art. 36-bis DPR 600/73 Accertamento (comma 82): Conferma la rottamabilità dei carichi da liquidazione automatica delle imposte dirette.
- Art. 36-ter DPR 600/73 Accertamento (comma 82): Conferma la rottamabilità dei carichi da controllo formale delle imposte dirette.
- Art. 54-bis TUIVA (comma 82): Conferma la rottamabilità dei carichi IVA da liquidazione automatica.
- Art. 54-ter TUIVA (comma 82): Conferma la rottamabilità dei carichi IVA da controllo formale.
Quadro complessivo
I commi 82, 83 e 84 della legge di bilancio 2026 introducono una nuova edizione della cosiddetta rottamazione dei ruoli, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Si tratta dell'ennesimo capitolo di una serie iniziata più di un decennio fa e proseguita con la rottamazione-quater della legge di bilancio 2023 e i successivi rifinanziamenti. La novità rispetto alle versioni precedenti sta in tre profili: l'arco temporale ampio (carichi affidati dal 2000 al 2023), il piano di rateazione molto lungo (fino a 54 rate bimestrali, con chiusura nel 2035) e l'inclusione esplicita dei contributi previdenziali INPS, con esclusione tassativa dei carichi nati da accertamento.
Per chi assiste imprese, professionisti e privati con posizioni debitorie storiche, la misura è di portata sistemica: consente di abbattere la componente afflittiva del debito (sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive, aggio) mantenendo solo l'ammontare-base e le spese di procedura. È opportuno però analizzare con metodo i tre commi, perché le scadenze e le regole di accesso vanno gestite con precisione per non perdere il beneficio.
Comma 82: perimetro oggettivo e debiti rottamabili
Il primo comma del blocco definisce l'ambito di applicazione. Sono rottamabili i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La norma elenca esplicitamente le categorie di debiti inclusi: i debiti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali; quelli derivanti dalle attività di liquidazione automatica e controllo formale previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ai fini delle imposte sui redditi; quelli derivanti dagli analoghi controlli ai fini IVA disciplinati dagli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; infine i contributi previdenziali dovuti all'INPS.
L'esclusione è espressa: non sono rottamabili i carichi richiesti a seguito di accertamento. Questa scelta è significativa e coerente con l'impostazione delle ultime sanatorie, che mirano a fluidificare il pregresso da omessi versamenti (cioè debiti già emersi spontaneamente dalla dichiarazione del contribuente) senza incentivare comportamenti elusivi sulle posizioni già oggetto di rettifica. Restano quindi fuori, ad esempio, i ruoli generati da avvisi di accertamento IRPEF, IRES, IVA e dai conseguenti atti impositivi.
Sul versante delle componenti abbattute, il comma 82 indica con precisione: sanzioni, interessi inclusi gli interessi di mora dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (cioè le somme aggiuntive INPS) e l'aggio della riscossione dell'articolo 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Il contribuente paga unicamente le somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Per pratiche con vecchie cartelle pesantemente caricate di sanzioni e interessi, l'abbattimento può superare il 50 per cento dell'importo originario.
Comma 83: il piano di pagamento, scadenze e durata
Il comma 83 definisce le modalità concrete di pagamento. Il contribuente può scegliere tra due strade: unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure rateazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare. La scelta della rateazione lunga consente di diluire l'esposizione finanziaria su quasi un decennio, ma comporta il pagamento degli interessi (vedi comma 84).
Il calendario delle rate è specificato in modo analitico. Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Dalla quarta rata in poi, e fino alla cinquantunesima, le scadenze cadono nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027 (rispettivamente il 31, il 31, il 31, il 31, il 30 e il 30). Le ultime tre rate (cinquantaduesima, cinquantatreesima e cinquantaquattresima) scadono il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.
Si tratta di un piano lunghissimo che supera quelli previsti dalle precedenti rottamazioni (la rottamazione-quater consentiva 18 rate bimestrali fino al 2027). La durata estesa va valutata strategicamente: da un lato riduce l'impegno finanziario annuo, dall'altro estende il rischio di decadenza in caso di mancato pagamento puntuale anche di una sola rata, con conseguenze che la normativa di settore tradizionalmente prevede in termini di efficacia immediata della cartella originaria, ricomprensiva di sanzioni e interessi non pagati.
Comma 84: tasso di interesse e regime ordinario
Il comma 84 chiude il blocco fissando il tasso degli interessi dovuti in caso di rateazione: 3 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. È un tasso contenuto se confrontato con quelli di mercato attualmente vigenti per dilazioni e finanziamenti bancari. La norma chiarisce inoltre che non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina le dilazioni ordinarie dei carichi a ruolo: la rottamazione opera quindi come regime speciale, autonomo rispetto alla normale rateazione concedibile dall'agente della riscossione.
Su chi impatta
La misura interessa una platea molto ampia. In primo luogo i lavoratori autonomi e i contribuenti IRPEF che hanno accumulato cartelle da omessi versamenti dichiarativi (saldo e acconto IRPEF, addizionali, IVA periodica, ritenute). In secondo luogo le imprese in difficoltà finanziaria con debiti IVA da liquidazione automatica. In terzo luogo i datori di lavoro e gli autonomi iscritti all'INPS con debiti contributivi non versati, esclusi quelli da accertamento ispettivo. Sono potenzialmente coinvolti anche soggetti che avevano già aderito a precedenti rottamazioni e ne sono decaduti, salvo verifiche di dettaglio sulla riammissione, che la norma per ora non esclude espressamente: l'arco temporale 2000-2023 lascia intendere che chiunque abbia carichi affidati in quel periodo possa accedere.
Per i commercialisti, lo strumento è tipicamente double-edge. Da un lato permette di chiudere posizioni storiche pesantemente caricate di sanzioni e interessi, liberando spazio finanziario al cliente. Dall'altro impone un'analisi attenta della capacità di pagamento: 54 rate bimestrali fino al 2035 significano almeno nove anni di disciplina nei versamenti, e l'eventuale decadenza può vanificare i benefici. Va inoltre verificato l'impatto sulle compensazioni con crediti tributari e sull'eventuale presenza di garanzie reali o personali a presidio dei debiti.
Considerazioni operative
Il legislatore non rinvia espressamente a un decreto attuativo nel testo dei commi 82, 83 e 84, ma è pacifico che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà predisporre la modulistica di adesione e le procedure operative (presentazione delle istanze tramite area riservata, comunicazione dei piani di pagamento, gestione delle eventuali decadenze). Sarà pertanto utile attendere i provvedimenti attuativi e i comunicati del Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che storicamente accompagnano queste sanatorie.
Sul piano della pianificazione fiscale, è opportuno effettuare quattro verifiche preliminari prima di proporre l'adesione al cliente. Primo: estrazione dell'estratto di ruolo aggiornato per identificare con precisione i carichi rientranti nell'arco temporale 2000-2023 e nelle categorie ammesse. Secondo: stima del risparmio confrontando l'importo originario con l'importo da rottamare (capitale + spese). Terzo: simulazione finanziaria del piano scelto, considerando l'interesse del 3 per cento sulle rate dopo il 1° agosto 2026. Quarto: valutazione della sostenibilità del piano nel tempo, perché la decadenza riporta in vita la cartella originaria con tutte le sue componenti afflittive.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizio, autonomo con cartelle IVA 2018-2021 da liquidazione automatica
Tizio, professionista con partita IVA, ha tre cartelle relative all'IVA dovuta per gli anni 2018, 2019 e 2021, derivanti da liquidazione automatica ex articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972 per omesso versamento del saldo annuale. Le cartelle sono state affidate all'agente della riscossione tra il 2020 e il 2023, per un totale di 30.000 euro di imposta, 9.000 euro di sanzioni, 3.500 euro di interessi e 1.200 euro di aggio e somme aggiuntive. L'importo richiesto in totale è di 43.700 euro. Aderendo alla rottamazione del comma 82 della legge di bilancio 2026, Tizio paga 30.000 euro di capitale più eventuali spese di procedura (stimiamole in 300 euro), per un totale di 30.300 euro. Il risparmio rispetto al carico originario è di circa 13.400 euro. Scegliendo le 54 rate bimestrali, l'importo per ogni rata è di circa 561,11 euro di capitale, ai quali si aggiungono gli interessi al 3 per cento annuo sul debito residuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Il commercialista predispone un piano finanziario di nove anni e monitora la liquidità del cliente per garantire la regolarità nei pagamenti.
Caso pratico 2 - Caio, artigiano con debiti contributivi INPS 2015-2022
Caio, artigiano iscritto alla gestione speciale INPS, ha cinque cartelle relative ai contributi fissi e a percentuale non versati negli anni dal 2015 al 2022. Le cartelle, affidate al concessionario tra il 2017 e il 2023, ammontano a 22.000 euro di contributi, 11.000 euro di sanzioni civili, 4.500 euro di interessi di mora e 900 euro di aggio. Totale 38.400 euro. Aderendo alla rottamazione, Caio paga 22.000 euro di capitale più le spese (stimate in 250 euro), per un totale di 22.250 euro. Il risparmio è di circa 16.150 euro. Caio sceglie il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 perché dispone di liquidità sufficiente: in questo modo evita gli interessi al 3 per cento annuo previsti dal comma 84 in caso di rateazione. Il commercialista, prima dell'adesione, verifica che nessuna delle cartelle derivi da accertamento INPS (sarebbero escluse): nel caso di Caio si tratta integralmente di carichi da omesso versamento autodichiarato.
Domande frequenti
Posso rottamare un debito IVA da accertamento del 2018?
No. Il comma 82 esclude espressamente i debiti richiesti a seguito di accertamento. La rottamazione introdotta dalla legge di bilancio 2026 copre i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma solo se derivano da omesso versamento di imposte da dichiarazione, da liquidazione automatica ex articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, da controllo formale ex articoli 36-ter del D.P.R. 600/1973 e 54-ter del D.P.R. 633/1972, oppure da omesso versamento di contributi INPS. Un debito IVA scaturito da avviso di accertamento, anche se affidato al concessionario nel 2020, resta fuori dal perimetro e va gestito con gli ordinari strumenti deflattivi del contenzioso o con la dilazione ordinaria dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973.
Quanto pago di interessi se scelgo la rateazione massima di 54 rate?
Il comma 84 fissa gli interessi al 3 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Per fare un esempio numerico, ipotizzando un debito rottamato pari a 50.000 euro (somma di capitale e spese di procedura) e una scelta di 54 rate bimestrali pari a circa 925,93 euro l'una a titolo di quota capitale, gli interessi maturano sulle rate non ancora scadute. Su un piano di nove anni, l'onere complessivo di interessi al 3 per cento è rilevante e va calcolato puntualmente in funzione del piano di ammortamento che Agenzia delle Entrate-Riscossione predisporrà. Per importi ridotti, il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 evita del tutto l'esborso per interessi e va valutato come prima opzione.
Sono compresi i contributi INPS da omesso versamento di un artigiano?
Sì. Il comma 82 include espressamente i contributi previdenziali dovuti all'INPS tra i debiti rottamabili, con l'unica eccezione di quelli richiesti a seguito di accertamento (ad esempio, da verbale ispettivo o da avviso di addebito post-accertamento). Quindi un artigiano iscritto alla gestione speciale INPS, che abbia omesso il versamento dei contributi fissi o di quelli a percentuale dovuti su redditi eccedenti il minimale, e a cui la cartella sia stata notificata tra il 2000 e il 2023, può aderire alla rottamazione. Saranno abbattute le sanzioni civili, gli interessi di mora e l'aggio; il contribuente verserà solo la quota capitale dei contributi e le spese di procedura. La stessa logica vale per i contributi dovuti alla Gestione separata da professionisti e lavoratori autonomi.
Cosa succede se salto una rata della rottamazione?
I commi 82, 83 e 84 non disciplinano esplicitamente la decadenza, ma in base alla tradizione applicativa delle precedenti rottamazioni il mancato pagamento di una rata entro la scadenza prevista comporta l'inefficacia della definizione agevolata. La conseguenza tipica è la riviviscenza del debito originario, con riemersione di sanzioni, interessi e somme aggiuntive abbattute, e la prosecuzione delle attività di riscossione coattiva. Sarà opportuno attendere i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conoscere le regole esatte (eventuale tolleranza in giorni sui ritardi, modalità di recupero del piano). Nel frattempo si consiglia di considerare la sostenibilità del piano scelto: 54 rate fino al 2035 richiedono pianificazione finanziaria pluriennale.
Posso accedere alla rottamazione se sono già decaduto da una rottamazione precedente?
Il comma 82 si riferisce ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, senza escludere chi abbia in passato aderito ad altre sanatorie. Sul piano letterale, dunque, anche un contribuente decaduto da una precedente rottamazione (quater o anteriori) potrebbe rientrare con i medesimi carichi se rispondono ai criteri oggettivi (omesso versamento, esclusione degli accertamenti, periodo di affidamento). Resta da attendere il dettaglio dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che potrebbero introdurre regole specifiche sui carichi già oggetto di precedenti rottamazioni. Conviene prudenzialmente non distruggere la documentazione delle pratiche precedenti e procedere con una verifica puntuale dell'estratto di ruolo aggiornato prima dell'eventuale adesione.