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Comma 98 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
Testo coordinato
. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo , e dal codice di cui al , si applica la disciplina dei crediti1942, n. 267 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 prededucibili.
Norme modificate da questi commi
- Art. 6 CCII (comma 98): Le somme per l'adesione alla definizione comma 82 sono prededucibili nelle procedure CCII, in coerenza con il regime generale dell'art. 6 CCII
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento: una norma di sistema sulla prededucibilità in ambito concorsuale
Il comma 98 della Legge di Bilancio 2026 risolve sul piano tecnico-giuridico una questione delicata che si pone quando il debitore aderisce alla definizione tributaria prevista dal comma 82 (definizione agevolata o rottamazione, come tipicamente strutturata nelle leggi di bilancio recenti) ma si trovi già in procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi. La domanda è: che natura hanno le somme che il debitore-imprenditore deve pagare per perfezionare l'adesione? Il legislatore risponde: si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
Ambito oggettivo: somme per aderire alla definizione del comma 82
La norma riguarda «le somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82». Il comma 82 disciplina una forma di definizione tributaria (verosimilmente una nuova rottamazione/definizione agevolata o uno strumento di chiusura del contenzioso fiscale): le somme che il debitore deve pagare per perfezionare tale definizione sono qualificate come prededucibili nel concorso. La portata della norma è limitata: non riguarda tutti i debiti tributari, ma solo le somme strumentali all'adesione alla definizione del comma 82.
Ambito soggettivo: procedure concorsuali e composizione negoziale
L'ambito coperto è duplice. Da un lato, le procedure concorsuali previste dal R.D. 267/1942 (vecchia legge fallimentare): liquidazione giudiziale (oggi fallimento), concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Dall'altro lato, tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal codice di cui al D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII): composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII), concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), concordato preventivo, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento.
Significato della prededucibilità
La qualificazione come credito prededucibile ha un significato pratico fortissimo: il credito viene soddisfatto con priorità massima nell'ambito della procedura concorsuale, prima dei creditori privilegiati (es. dipendenti per TFR e ultime mensilità, professionisti per onorari pre-procedura, ipotecari sui beni che fanno parte della massa) e dei creditori chirografari (debiti commerciali ordinari). In termini di articolo 111 della legge fallimentare e articolo 6 CCII, la prededucibilità assicura che il creditore (in questo caso l'Agenzia delle Entrate per le somme della definizione) sia pagato con preferenza assoluta.
Logica della norma: facilitare l'adesione alla definizione anche in crisi
La logica della norma è pragmatica: senza la qualifica di prededucibilità, le somme della definizione del comma 82 potrebbero essere soddisfatte solo dopo i creditori privilegiati (in molti casi insufficiente massa attiva per coprire questi ultimi) e in concorso con i chirografari. Il rischio sarebbe che il debitore-imprenditore in crisi non riesca materialmente a pagare quanto dovuto per aderire alla definizione, con conseguente decadenza dal beneficio fiscale e mancata definizione del contenzioso tributario. La prededucibilità chiude questo cortocircuito: assicura che le risorse necessarie all'adesione siano disponibili nella massa attiva e siano soddisfatte con priorità.
Coordinamento con il Codice della Crisi (CCII)
Sul piano sistematico, la norma si coordina con l'articolo 6 del CCII, che disciplina i crediti prededucibili. Il comma 98 estende il novero dei crediti prededucibili includendo le somme per l'adesione alla definizione del comma 82. Per i professionisti che assistono imprese in crisi, è cruciale considerare questa qualificazione nella predisposizione dei piani di ristrutturazione, dei piani di concordato e degli accordi di composizione: le somme della definizione vanno previste con copertura piena e priorità di pagamento.
Profili previdenziali e contributivi
Sebbene il tag operativo sia «pensioni» (l'area di provenienza nel batch è previdenza/concorsuale per affinità sistematica), il comma 98 non incide direttamente su crediti previdenziali. Tuttavia, la definizione del comma 82 potrebbe estendersi anche a debiti contributivi INPS (a seconda della formulazione precisa). In tal caso, le somme per l'adesione alla definizione contributiva godrebbero della medesima qualifica di prededucibilità, assicurando all'INPS la priorità di soddisfazione nel concorso.
Considerazioni operative
Per i professionisti che assistono imprese in crisi (commercialisti, avvocati, advisor), il comma 98 va integrato nei piani concorsuali e di ristrutturazione: l'adesione alla definizione del comma 82, se vantaggiosa, deve essere inserita con copertura prededucibile, valutandone l'impatto sulla massa attiva e sulla capacità di soddisfare i creditori a priorità inferiore. Per i curatori e i commissari giudiziali, è importante riconoscere la prededucibilità di queste somme in sede di riparto, evitando contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Per gli imprenditori in pre-crisi, l'adesione alla definizione del comma 82 prima dell'apertura di una procedura concorsuale resta la strada più semplice. Una volta avviata la procedura, l'adesione è ancora possibile e le somme godono di prededucibilità piena, ma la gestione richiede maggiore attenzione amministrativa.
Sintesi
Il comma 98 introduce una norma tecnica di sistema con effetti pratici significativi: assicura piena tutela del fisco (e potenzialmente dell'INPS) nelle procedure concorsuali e nella composizione della crisi, qualificando come prededucibili le somme per l'adesione alla definizione del comma 82. La norma agevola sia il debitore (che può mantenere il beneficio della definizione anche in crisi) sia lo Stato (che ottiene priorità di soddisfazione). Si inserisce nel filone di interventi armonizzanti tra fiscalità e disciplina concorsuale che caratterizza la riforma post-CCII.
Domande frequenti
Cosa significa «credito prededucibile» nelle procedure concorsuali?
È un credito che gode di priorità assoluta nel pagamento, ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare e dell'articolo 6 del CCII (D.Lgs. 14/2019). Viene soddisfatto prima dei creditori privilegiati (es. dipendenti, professionisti pre-procedura, ipotecari) e dei creditori chirografari (debiti commerciali). La prededucibilità nasce tipicamente per i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale o necessari al suo svolgimento. Il comma 98 LB 2026 estende questa qualificazione alle somme che il debitore-imprenditore deve pagare per aderire alla definizione del comma 82, sia in procedure ex R.D. 267/1942 sia in procedure di composizione negoziale ex CCII.
Quali procedure sono incluse nell'ambito del comma 98?
L'ambito è ampio. Sul fronte tradizionale: tutte le procedure concorsuali del R.D. 267/1942 (legge fallimentare), ossia liquidazione giudiziale/fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Sul fronte moderno: tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal CCII (D.Lgs. 14/2019), incluse composizione negoziata, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento. La copertura ampia rispecchia la volontà di omogeneizzare la disciplina indipendentemente dallo strumento di gestione della crisi adottato.
Un imprenditore in concordato preventivo può aderire alla definizione del comma 82?
Sì. Il comma 98 conferma che la definizione è accessibile anche durante una procedura concorsuale, e che le somme necessarie alla definizione godono di prededucibilità. Il piano di concordato dovrà prevedere espressamente l'adesione alla definizione del comma 82 con copertura piena: le risorse necessarie vanno inserite tra le uscite prededucibili, soddisfatte prima dei privilegiati e chirografari. L'adesione richiede comunque l'assolvimento dei requisiti tecnici della definizione (rispetto delle scadenze, modalità di pagamento, ecc.). Il commercialista o advisor che predispone il piano deve valutare la convenienza complessiva dell'operazione.
La prededucibilità si estende anche ai debiti contributivi INPS?
Dipende dalla portata oggettiva della definizione del comma 82. Se la definizione include anche debiti contributivi INPS (come spesso accade nelle rottamazioni storiche), le relative somme per l'adesione godranno della medesima qualifica di prededucibilità: l'INPS sarà soddisfatto con priorità nel concorso. Se la definizione è limitata a tributi erariali, la prededucibilità si applica solo a tali somme. La portata esatta del comma 82 va verificata nella sua formulazione testuale e nelle istruzioni operative ADER/AdE. Per i professionisti che assistono imprese in crisi con esposizioni miste fiscale-contributivo, la verifica è passaggio obbligato della pianificazione.
Quale è la rilevanza pratica della prededucibilità per il debitore?
Per il debitore-imprenditore, la prededucibilità significa che potrà concretamente perfezionare l'adesione alla definizione del comma 82 anche in scenari di crisi: le risorse necessarie sono assicurate dalla massa attiva con priorità assoluta. Senza la qualifica di prededucibilità, il debitore in concorso rischierebbe di non poter materialmente onorare le scadenze della definizione (per scarsità di liquidità o concorso con altri creditori), con conseguente decadenza dal beneficio fiscale. La norma chiude questo cortocircuito, rendendo la definizione accessibile e effettiva anche in crisi. Per i creditori privilegiati e chirografari, di contro, la prededucibilità comporta una riduzione delle risorse residue per la loro soddisfazione.