Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Il comma 159 LB 2026 individua i nuclei cui si applicano le regole del D.L. 92/2025
- Il criterio è il diciottesimo mese di percezione ADI che cade a novembre 2025
- Le norme del D.L. 92/2025 (commi 1 e 2, art. 10-ter) riguardano la gestione della sospensione
- In vigore dal 1° gennaio 2026, senza decreti attuativi aggiuntivi per la clausola di destinazione
- I nuclei non rientranti nella finestra novembre 2025 seguono le regole generali vigenti
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 159 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, estende ai percettori del Supporto Formazione e Lavoro le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025), limitatamente ai nuclei familiari il cui diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato prima della sospensione – ricade nel novembre 2025.
Approfondimento normativo completo: Comma 159 LB26: assegno inclusione, regole D.L. 92/2025 per nucl.
Il Supporto Formazione e Lavoro nel 2026: a chi si rivolgono le nuove regole
La legge di bilancio 2026 interviene sul Supporto Formazione e Lavoro con il comma 159, individuando con precisione la platea di nuclei familiari cui si applicano le disposizioni contenute nell’art. 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113. La norma non modifica la struttura complessiva della misura, ma delimita la categoria di destinatari in funzione di un preciso riferimento temporale: il momento in cui matura il diciottesimo mese di fruizione.
Il meccanismo introdotto dal D.L. 92/2025 aveva già disciplinato le conseguenze della sospensione del beneficio per alcune categorie di nuclei. Il comma 159 ne estende l’applicazione ai nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato anteriormente all’eventuale sospensione – ricade specificamente nel mese di novembre 2025. Si tratta di una clausola di coordinamento temporale, non di una misura autonoma di nuova istituzione.
Per i nuclei non compresi in questa finestra temporale, continuano ad applicarsi le regole generali in materia di assegno di inclusione e Supporto Formazione e Lavoro già vigenti. Chi si trova nella situazione descritta dal comma 159 dovrà verificare la propria posizione presso l’INPS, che gestisce il calcolo dei mesi di percezione utili ai fini dell’applicazione della norma.
Cosa verificare prima di presentare la domanda
- Accertare il mese esatto di inizio della percezione dell’assegno di inclusione nel proprio nucleo
- Verificare se il diciottesimo mese di percezione, ante sospensione, coincide con novembre 2025
- Consultare il proprio fascicolo INPS per ricostruire la cronologia delle erogazioni e delle sospensioni
- Controllare se il nucleo è già incluso tra i destinatari comunicati dall’INPS in applicazione del D.L. 92/2025
- Richiedere assistenza a un patronato o a uno sportello CAF per il ricalcolo dei mesi rilevanti
Caso 1: Tizio, nucleo con diciottesimo mese a novembre 2025
Scenario. Tizio è capofamiglia di un nucleo composto da tre persone, con reddito ISEE idoneo alla percezione dell’assegno di inclusione. Il nucleo ha iniziato a percepire l’ADI nel mese di giugno 2024. Il diciottesimo mese di percezione, calcolato a partire dall’inizio dell’erogazione e senza considerare il periodo di sospensione, cade quindi nel mese di novembre 2025. Il comma 159 LB 2026 si applica direttamente a questo nucleo.
Come si legge in pratica. Poiché il diciottesimo mese di percezione ADI ricade a novembre 2025, il nucleo di Tizio rientra esattamente nella finestra temporale individuata dal comma 159 della legge di bilancio 2026. Ciò significa che le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 92/2025 si applicano al suo caso: le regole sulla sospensione e sulla eventuale ripresa del beneficio sono quelle introdotte da quel decreto, ora estese dal comma 159 LB 2026. Tizio dovrà rivolgersi all’INPS o a un patronato per verificare lo stato della propria posizione e l’eventuale riapertura del procedimento di erogazione.
Riepilogo Caso 1
- Inizio percezione ADI: giugno 2024
- Diciottesimo mese: novembre 2025 – rientra nella norma
- Norma applicabile: commi 1 e 2 art. 10-ter D.L. 92/2025 per effetto del comma 159 LB 2026
- Azione necessaria: verifica posizione INPS e stato della sospensione
- Assistenza consigliata: patronato o sportello CAF
Caso 2: Caia, nucleo con diciottesimo mese in ottobre 2025
Scenario. Caia fa parte di un nucleo familiare che ha iniziato a percepire l’assegno di inclusione nel mese di maggio 2024. Contando diciotto mesi dall’inizio dell’erogazione, il diciottesimo mese cade in ottobre 2025, non in novembre 2025. La finestra temporale prevista dal comma 159 LB 2026 non copre il mese di ottobre.
Come si legge in pratica. Il nucleo di Caia non rientra nell’ambito applicativo del comma 159 della legge di bilancio 2026, perché il diciottesimo mese di percezione ADI – calcolato prima della sospensione – cade in ottobre 2025 e non in novembre 2025. Al nucleo di Caia si applicano pertanto le regole generali in materia di assegno di inclusione, senza l’estensione prevista dal D.L. 92/2025 per effetto del comma 159. Caia dovrà comunque verificare la propria posizione INPS sulla base della normativa ordinaria, eventualmente rivolgendosi a un patronato per chiarire le conseguenze della sospensione subita.
Riepilogo Caso 2
- Inizio percezione ADI: maggio 2024
- Diciottesimo mese: ottobre 2025 – fuori dalla finestra novembre 2025
- Norma comma 159 LB 2026: non applicabile
- Regime applicabile: regole generali ADI vigenti
- Azione consigliata: verifica posizione INPS con assistenza di un patronato
Caso 3: Sempronio, nucleo con percezione sospesa e mese di riferimento da ricostruire
Scenario. Sempronio fa parte di un nucleo che ha percepito l’ADI con interruzioni: una prima fase di erogazione, poi una sospensione amministrativa per richiesta di documentazione, quindi una ripresa. Non è immediatamente chiaro se il diciottesimo mese di percezione – calcolato escludendo il periodo di sospensione – ricada o meno in novembre 2025. La norma richiede di calcolare i mesi ante sospensione.
Come si legge in pratica. Il comma 159 LB 2026 è chiaro nel richiedere che il diciottesimo mese sia calcolato prima della sospensione: ciò significa che i mesi di interruzione amministrativa non vanno conteggiati. Nel caso di Sempronio, la ricostruzione della cronologia delle erogazioni è determinante. Se sommando solo i mesi di effettiva percezione si raggiunge il diciottesimo mese in novembre 2025, il comma 159 si applica. Questa verifica deve essere effettuata con l’ausilio dell’INPS o di un patronato, che dispongono dell’estratto conto delle erogazioni con le relative date di competenza.
Riepilogo Caso 3
- Percezione ADI: discontinua, con periodi di sospensione amministrativa
- Criterio di calcolo: diciottesimo mese conteggiato solo sui mesi di effettiva percezione
- Se il mese risultante è novembre 2025: comma 159 LB 2026 applicabile
- Se il mese risultante è diverso da novembre 2025: norme generali applicabili
- Documentazione necessaria: estratto conto INPS delle erogazioni ADI
Quando conviene una verifica
Hai dubbi sulla tua posizione ADI o SFL? Un esperto può aiutarti a ricostruire i mesi rilevanti. Parla con un patronato.
Norme e fonti collegate
- Comma 159 LB26: assegno inclusione, regole D.L. 92/2025 per nucl (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Cosa stabilisce esattamente il comma 159 della legge di bilancio 2026?
Il comma 159 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, estende le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025) ai nuclei familiari il cui diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato prima della sospensione – ricade nel mese di novembre 2025. Non istituisce una nuova misura, ma delimita la platea di destinatari di regole già vigenti.
Come si calcola il diciottesimo mese rilevante ai fini del comma 159?
Il calcolo deve essere effettuato a partire dal primo mese di effettiva erogazione dell’assegno di inclusione, conteggiando solo i mesi in cui il beneficio è stato effettivamente corrisposto ed escludendo i periodi di sospensione. Il risultato deve essere il mese di novembre 2025 perché la norma si applichi. In caso di dubbi sulla ricostruzione, è necessario richiedere l’estratto conto delle erogazioni all’INPS.
Il Supporto Formazione e Lavoro è coinvolto direttamente dal comma 159?
Il comma 159 fa riferimento all’assegno di inclusione (ADI) come parametro temporale di riferimento (il diciottesimo mese di percezione ADI). Le disposizioni del D.L. 92/2025 che vengono estese dal comma 159 riguardano la disciplina della sospensione nell’ambito del sistema integrato ADI/SFL. Chi percepisce o ha percepito il Supporto Formazione e Lavoro deve verificare la propria posizione in relazione all’ADI precedentemente fruito dal nucleo familiare.
Cosa succede ai nuclei il cui diciottesimo mese non cade a novembre 2025?
I nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione ADI – calcolato prima della sospensione – non ricade nel mese di novembre 2025 non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 159. A questi nuclei si applicano le regole generali in materia di assegno di inclusione e Supporto Formazione e Lavoro, senza l’estensione prevista dal comma 159 LB 2026.
A chi rivolgersi per sapere se il comma 159 si applica al proprio nucleo?
L’INPS è il soggetto istituzionalmente competente a verificare la cronologia delle erogazioni ADI e a determinare se il diciottesimo mese rilevante ricade nel novembre 2025. In alternativa, è possibile rivolgersi a un patronato riconosciuto o a uno sportello CAF, che offrono assistenza gratuita nel conteggio dei mesi di percezione e nella presentazione di istanze all’istituto previdenziale.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti