Art. 54 c.p.c. – Ordinanza sulla ricusazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.
Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 [1].
Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
[1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.