Autore: Andrea Marton

  • Articolo 62 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Articolo 62 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Art. 62 c.p.c. – Attività del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

  • Articolo 61 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico

    Articolo 61 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico

    Art. 61 c.p.c. – Consulente tecnico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

    La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 60 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

    Articolo 60 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

    Art. 60 c.p.c. – Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

    quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

    quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

  • Articolo 59 Codice di Procedura Civile: Attività dell’ufficiale giudiziario

    Articolo 59 Codice di Procedura Civile: Attività dell’ufficiale giudiziario

    Art. 59 c.p.c. – Attività dell’ufficiale giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

  • Articolo 58 Codice di Procedura Civile: Altre attività del cancelliere

    Articolo 58 Codice di Procedura Civile: Altre attività del cancelliere

    Art. 58 c.p.c. – Altre attività del cancelliere

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

  • Articolo 57 Codice di Procedura Civile: Attività del cancelliere

    Articolo 57 Codice di Procedura Civile: Attività del cancelliere

    Art. 57 c.p.c. – Attività del cancelliere

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

    Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

    Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

  • Articolo 56 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 56 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 56 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 55 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 55 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 55 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 54 Codice di Procedura Civile: Ordinanza sulla ricusazione

    Articolo 54 Codice di Procedura Civile: Ordinanza sulla ricusazione

    Art. 54 c.p.c. – Ordinanza sulla ricusazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

    La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.

    Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 [1].

    Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 53 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 53 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 53 c.p.c. – Giudice competente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte [1].

    La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

    [1] Comma modificato dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.