Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Registro delle Imprese: cos’è e chi deve iscriversi

    In sintesi

    • Registro pubblico tenuto dalle Camere di Commercio: raccoglie i dati di tutte le imprese italiane (titolare, sede, attività, amministratori, capitale).
    • L’iscrizione dà pubblicità legale: i terzi possono consultare i dati e non possono ignorarli.
    • Sezione ordinaria per le società (Srl, Spa, snc, sas, ecc.); sezioni speciali per piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti.
    • L’iscrizione avviene attraverso la Comunicazione Unica al momento dell’avvio dell’attività.
    • Chi è iscritto paga ogni anno il diritto annuale alla Camera di Commercio, calcolato in base alla forma giuridica e al fatturato.
    • I dati risultanti dal Registro si consultano tramite la visura camerale, disponibile online su registroimprese.it.

    Cos'è il Registro delle Imprese e a cosa serve

    Il Registro delle Imprese è l’anagrafe ufficiale di tutte le imprese italiane. Lo tiene la Camera di Commercio (CCIAA) di ogni provincia e chiunque voglia sapere chi gestisce una certa azienda, dove ha sede, chi ne è responsabile o quanto capitale ha dichiarato può consultarlo. Non è un archivio riservato: i dati sono pubblici e accessibili a tutti, proprio perché la loro funzione è quella di far circolare informazioni certe nel mercato.

    L’iscrizione al Registro produce quella che i giuristi chiamano ‘pubblicità legale’: significa che i dati iscritti si presumono conosciuti da tutti. Un creditore, un fornitore o un cliente non può quindi dire ‘non sapevo chi fosse l’amministratore’ se il nome era regolarmente depositato. Questo meccanismo tutela chi fa affari con l’impresa e, al tempo stesso, responsabilizza chi la gestisce.

    Non tutte le imprese si iscrivono nello stesso modo. Il Registro è diviso in sezioni: la sezione ordinaria accoglie le società di capitali e di persone (Srl, Spa, snc, sas e altre); le sezioni speciali sono riservate a chi svolge un’attività in forma più semplice, come i piccoli imprenditori, gli artigiani iscritti all’albo e i coltivatori diretti. Le regole di pubblicità sono le stesse, ma i dati richiesti e alcune conseguenze giuridiche possono variare a seconda della sezione.

    Sezioni del Registro delle Imprese e soggetti iscritti
    Sezione Chi vi si iscrive Esempi
    Sezione ordinaria Società di capitali e di persone Srl, Spa, snc, sas, cooperative
    Sezione speciale – piccoli imprenditori Chi esercita un'attività in forma individuale non artigiana Negoziante, ambulante, agente di commercio individuale
    Sezione speciale – artigiani Imprenditori iscritti all'albo delle imprese artigiane Elettricista, idraulico, falegname in proprio
    Sezione speciale – coltivatori diretti Chi coltiva il fondo con lavoro prevalentemente proprio Agricoltore familiare
    REA (Repertorio Economico Amministrativo) Soggetti con dati economici/statistici da comunicare Unità locali, attività secondarie

    Esempio pratico

    • Alfa Srl apre i battenti a Milano: al momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese (sezione ordinaria) vengono depositati la denominazione sociale, la sede legale in via Roma 1, l’oggetto sociale (commercio all’ingrosso di abbigliamento), il capitale sociale versato e i nominativi degli amministratori. Da quel momento chiunque – banca, fornitore, cliente – può consultare la visura camerale online e verificare chi risponde delle obbligazioni della società. Se Alfa Srl avesse invece scelto di operare come impresa individuale artigiana, il titolare Tizio si sarebbe iscritto in una delle sezioni speciali, con procedura analoga ma requisiti diversi.

    Documenti necessari

    • Documento d’identità e codice fiscale del titolare o dei soci/amministratori
    • Atto costitutivo e statuto (per le società) autenticato dal notaio
    • Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa
    • Codice ATECO dell’attività svolta
    • Modello di iscrizione compilato tramite il portale ComUnica (pratiche.impresainungiorno.gov.it)

    Caso 1 – Tizio apre una ditta individuale artigiana

    Scenario. Tizio è un falegname che vuole mettersi in proprio. Non intende costituire una società: opererà come impresa individuale e vuole iscriversi all’albo delle imprese artigiane del Comune.

    Come si applica. Tizio presenta la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese: con un solo invio ottiene l’iscrizione nella sezione speciale degli artigiani, l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, l’apertura della posizione INPS (gestione artigiani) e quella INAIL. Da subito è iscritto anche nell’albo delle imprese artigiane, che viene alimentato automaticamente. Ogni anno dovrà versare il diritto annuale alla Camera di Commercio: per le imprese individuali l’importo è fisso e ridotto rispetto a quello delle società.

    In pratica

    • Un solo modello (ComUnica) sostituisce quattro pratiche separate: Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS, INAIL.
    • L’iscrizione nella sezione speciale artigiani è contestuale all’iscrizione all’albo: nessun secondo passaggio allo sportello comunale.
    • Il diritto annuale si versa con F24, di norma entro il 30 giugno insieme al primo acconto delle imposte sui redditi.

    Caso 2 – Alfa Srl e la pubblicità degli atti sociali

    Scenario. Alfa Srl, già iscritta in sezione ordinaria, nomina un nuovo amministratore delegato. Uno dei soci vuole sapere se questa modifica è opponibile ai terzi.

    Come si applica. Le variazioni dei dati societari (cambio di amministratori, modifica dello statuto, trasferimento di sede) devono essere depositate al Registro delle Imprese entro i termini previsti dalla legge, di norma a cura del notaio o del commercialista. Finché la variazione non è iscritta, la nomina del nuovo amministratore non è opponibile ai terzi in buona fede: un fornitore che avesse trattato con il vecchio amministratore, ignaro della sostituzione, potrebbe quindi invocare la validità dell’atto. Solo dopo il deposito e l’iscrizione la modifica diventa pienamente efficace nei confronti di tutti.

    In pratica

    • Ogni variazione rilevante (sede, amministratori, capitale, oggetto sociale) va depositata tempestivamente al Registro.
    • Finché l’atto non è iscritto, la società non può opporre la modifica a chi non ne era a conoscenza.
    • La visura camerale aggiornata è lo strumento con cui i terzi verificano la situazione corrente della società.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi è obbligato a iscriversi al Registro delle Imprese?

    Tutte le imprese – individuali e societarie – che esercitano un’attività commerciale, artigianale o agricola in forma professionale. Le sezioni (ordinaria o speciali) variano a seconda della forma giuridica e dell’attività svolta.

    Cosa si trova nella visura camerale?

    Denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, attività (codice ATECO), organi sociali e loro poteri, capitale sociale, eventuali procedure concorsuali o pregiudizievoli. La visura storica mostra anche le variazioni nel tempo.

    Come si richiede la visura camerale?

    Online sul portale registroimprese.it oppure agli sportelli delle Camere di Commercio. Si paga un piccolo diritto di segreteria. Chi dispone di una firma digitale può scaricarla direttamente.

    Quando si paga il diritto annuale?

    Di norma entro il 30 giugno di ogni anno, con modello F24. È dovuto per il solo fatto di essere iscritti al Registro al 1° gennaio dell’anno. L’omesso versamento comporta sanzioni, sanabili con ravvedimento operoso.

    L'importo del diritto annuale è uguale per tutti?

    No. Per le imprese individuali è un importo fisso e generalmente ridotto. Per le società e gli altri soggetti l’importo si calcola per scaglioni di fatturato, con un minimo garantito. La misura esatta viene deliberata per ogni anno e si trova sul sito della Camera di Commercio competente.

    Cosa succede se non mi iscrivo?

    L’assenza di iscrizione priva l’impresa della pubblicità legale e può comportare sanzioni amministrative. Per le società la mancata iscrizione impedisce l’acquisto della personalità giuridica (Srl e Spa ‘nascono’ con l’iscrizione).

    Devo comunicare anche le variazioni?

    Sì. Ogni modifica rilevante – cambio di sede, nuovo amministratore, modifica dello statuto, cessazione di un ramo d’attività – deve essere depositata al Registro nei termini di legge. Le variazioni non comunicate non sono opponibili ai terzi.

    Vedi anche: Chiudere l’impresa, Imposta di registro, Acquisto da impresa con IVA, Registro dei trattamenti, Sistema del prezzo-valore e Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione.

  • Contributo affitto studenti fuori sede 2026: chi può richiederlo, caso pratico

    Detrazione nel 730. Se sei uno studente fuori sede, o lo è un familiare a carico, verifica la detrazione del 19% sui canoni di locazione per studenti fuori sede.

    In sintesi

    • Dal 2026 il contributo affitto studenti fuori sede è gestito ed erogato direttamente dall’INPS.
    • Sono stanziati 200.000 euro annui per adeguare la piattaforma informatica INPS e semplificare le procedure di accesso.
    • Le risorse per il contributo restano ripartite tra regioni e province autonome in base alle quote del fabbisogno sanitario nazionale standard.
    • I criteri reddituali per l’accesso sono determinati annualmente, coerentemente con l’intesa Stato-regioni del 23 novembre 2023.
    • Il contributo è quello già istituito dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. 228/2021, convertito dalla L. 15/2022: i commi 373-375 ne ridisegnano la governance, non i requisiti di accesso.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 373-375 della L. 199/2025 trasferiscono dal 2026 all’INPS la gestione e l’erogazione del contributo affitto per studenti fuori sede (già previsto dal D.L. 228/2021). Destinati 200.000 euro annui all’adeguamento della piattaforma informatica e al supporto agli utenti. Le risorse restano ripartite tra regioni e province autonome secondo le quote del fabbisogno sanitario e criteri reddituali annuali.

    Approfondimento normativo completo: Commi 373-375 LB 2026: contributo affitto studenti, INPS gestione.

    Cosa cambia nella gestione del contributo affitto per gli studenti fuori sede

    I commi 373-375 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non istituiscono un nuovo contributo, ma ridisegnano la governance di quello già esistente: il beneficio per gli studenti universitari fuori sede, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, passa dal sistema regionale all’INPS, che diventa il soggetto responsabile della gestione, dell’erogazione e del monitoraggio.

    Il trasferimento della gestione all’INPS è accompagnato da uno stanziamento specifico: 200.000 euro annui a decorrere dal 2026 destinati all’adeguamento della piattaforma informatica dell’istituto, alla semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e al potenziamento delle attività di supporto agli utenti. Si tratta di risorse operative, non di un incremento del fondo destinato agli studenti.

    Le risorse per il contributo restano ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche di criteri reddituali determinati annualmente, come stabilito nell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-regioni del 23 novembre 2023. Chi intende richiedere il contributo nel 2026 dovrà seguire le indicazioni operative che l’INPS pubblicherà sulla propria piattaforma.

    Checklist: cosa fare per accedere al contributo affitto nel 2026

    • Verificare sul sito INPS l’apertura della procedura di domanda per il contributo affitto studenti fuori sede 2026.
    • Accertarsi di essere iscritti a un corso di laurea presso un’istituzione della formazione superiore in una città diversa da quella di residenza.
    • Predisporre la documentazione reddituale richiesta, poiché i criteri reddituali sono determinati annualmente e possono variare.
    • Verificare la propria regione di residenza, perché le risorse sono ripartite tra regioni e province autonome e le modalità locali possono differire.
    • Controllare la piattaforma INPS per le istruzioni aggiornate: la nuova gestione centralizzata potrebbe comportare modifiche alle procedure rispetto agli anni precedenti.

    Caso 1 – Tizio: studente fuori sede che ha già beneficiato del contributo negli anni precedenti

    Scenario. Tizio, 22 anni, è iscritto a un corso di laurea magistrale in una città diversa da quella di residenza dei suoi genitori. Negli anni precedenti aveva ottenuto il contributo affitto attraverso le procedure regionali. Nel 2026 vuole rinnovare la richiesta.

    Come si legge in pratica. Dal 2026 Tizio non si rivolge più agli uffici regionali, ma accede direttamente alla piattaforma INPS per presentare la domanda. Il meccanismo di riparto delle risorse tra le regioni resta invariato, quindi la sua regione di residenza continua ad essere determinante per l’assegnazione della quota. Tizio deve verificare i nuovi requisiti reddituali determinati annualmente e seguire le istruzioni operative pubblicate dall’INPS.

    Riepilogo caso Tizio

    • Domanda presentata tramite piattaforma INPS, non più tramite uffici regionali.
    • Il riparto delle risorse per regione resta invariato rispetto al sistema precedente.
    • I criteri reddituali sono aggiornati annualmente: verificare quelli vigenti per il 2026.
    • La piattaforma INPS è potenziata con 200.000 euro per semplificare l’accesso.
    • Tizio deve monitorare le comunicazioni INPS per conoscere apertura e scadenza delle domande.

    Caso 2 – Caia: studentessa fuori sede che fa domanda per la prima volta nel 2026

    Scenario. Caia, 19 anni, si è iscritta al primo anno di un corso di laurea in un’altra città e paga un affitto regolarmente contrattualizzato. Non ha mai richiesto il contributo prima. Vuole sapere come presentare domanda nel 2026.

    Come si legge in pratica. Per Caia il 2026 è il primo anno in cui il contributo è gestito dall’INPS. Dovrà registrarsi sul portale INPS, verificare i requisiti reddituali vigenti per l’anno in corso e presentare la documentazione relativa al contratto di locazione. Poiché si tratta della prima esperienza con la procedura centralizzata, il servizio di supporto agli utenti potenziato grazie allo stanziamento di 200.000 euro potrà essere un riferimento utile in caso di difficoltà.

    Riepilogo caso Caia

    • Prima domanda presentata direttamente tramite la piattaforma INPS.
    • Necessario un contratto di locazione regolare a supporto della richiesta.
    • Requisiti reddituali da verificare sulla base dei criteri annuali INPS.
    • Disponibile supporto potenziato agli utenti tramite il canale INPS.
    • La regione di residenza di Caia determina la quota di risorse disponibile per la sua domanda.

    Caso 3 – Sempronio: studente fuori sede con reddito familiare al limite della soglia

    Scenario. Sempronio, 24 anni, frequenta un dottorato di ricerca in un’altra città. Il reddito del suo nucleo familiare è vicino alla soglia che, negli anni precedenti, determinava l’accesso al contributo. Vuole capire se nel 2026 potrà ancora beneficiarne.

    Come si legge in pratica. I criteri reddituali per l’accesso al contributo sono determinati annualmente nell’ambito dell’intesa Stato-regioni, quindi la soglia applicabile nel 2026 potrebbe differire da quella degli anni precedenti. Sempronio dovrà verificare i criteri pubblicati dall’INPS per l’anno 2026 prima di presentare domanda. Non è possibile anticipare se la sua situazione reddituale gli consentirà l’accesso, perché i valori soglia non sono fissati dalla legge ma determinati annualmente in sede di accordo.

    Riepilogo caso Sempronio

    • I criteri reddituali sono aggiornati ogni anno: non è possibile affidarsi ai valori degli anni precedenti.
    • Sempronio deve verificare i criteri pubblicati dall’INPS per il 2026 prima di presentare domanda.
    • La posizione reddituale del nucleo familiare va documentata con la certificazione richiesta dall’INPS.
    • In caso di dubbio sull’ammissibilità, è opportuno consultare un esperto prima di rinunciare alla domanda.
    • La nuova piattaforma INPS offre un servizio di supporto agli utenti potenziato per chiarire i requisiti.

    Quando conviene una verifica

    Un esperto può aiutarti a valutare i requisiti reddituali e a orientarti nelle procedure INPS per la domanda. Vuoi verificare se hai diritto al contributo affitto nel 2026?.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il contributo affitto studenti 2026 è diverso da quello degli anni precedenti?

    No. I commi 373-375 della L. 199/2025 non modificano la natura del beneficio né istituiscono un nuovo contributo: trasferiscono semplicemente la gestione all’INPS, che diventa il soggetto erogatore al posto delle singole regioni. Il contributo resta quello istituito dall’art. 1-quater, comma 3, del D.L. 228/2021. Cambiano le procedure di accesso, non il beneficio in sé.

    Come si fa domanda per il contributo affitto studenti fuori sede nel 2026?

    Dal 2026 la domanda si presenta tramite la piattaforma informatica dell’INPS, che è stata potenziata con 200.000 euro per semplificare le procedure. Le istruzioni operative, le scadenze e i moduli saranno pubblicati dall’INPS sul proprio portale. Si consiglia di monitorare il sito INPS e, in caso di dubbi, di rivolgersi al servizio di supporto agli utenti.

    I criteri reddituali per il contributo affitto cambiano ogni anno?

    Sì. I criteri reddituali sono determinati annualmente nell’ambito dell’intesa Stato-regioni, come previsto dalla norma. Non è quindi possibile fare riferimento automatico alle soglie degli anni precedenti. Prima di presentare domanda per il 2026 occorre verificare i criteri aggiornati pubblicati dall’INPS.

    Le risorse per il contributo affitto sono le stesse del passato o aumentano nel 2026?

    I commi 373-375 non incrementano le risorse destinate al contributo: trasferiscono quelle già esistenti all’INPS, mantenendo la ripartizione tra regioni e province autonome in base alle quote di fabbisogno sanitario. I 200.000 euro stanziati annualmente sono esclusivamente per l’adeguamento tecnico della piattaforma INPS, non per aumentare il fondo a disposizione degli studenti.

    Uno studente residente in una regione con pochi fondi assegnati può comunque fare domanda?

    Le risorse sono ripartite tra le regioni in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali annuali. La regione di residenza dello studente determina la quota disponibile per le domande presentate in quella regione. Uno studente residente in una regione con una quota inferiore può comunque presentare domanda, ma le possibilità di accesso dipendono dalla disponibilità delle risorse assegnate alla propria regione.

    Vedi anche: Affitto studenti fuori sede, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto, Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Affitto di azienda o ramo e Affitto terreni a giovani coltivatori.

  • Modello Redditi PF 2026: quando non puoi usare il 730

    In sintesi

    • Chi ha redditi d’impresa – anche in forma di partecipazione – non può usare il 730 e deve presentare il modello Redditi PF.
    • Partita IVA aperta: se eserciti lavoro autonomo per cui è richiesta la partita IVA, il 730 non è ammesso.
    • Non residenti in Italia nel 2025 e/o nel 2026 possono usare solo il modello Redditi PF.
    • Eredi e deceduti: se il contribuente è deceduto dopo il 30 settembre 2026, la dichiarazione va presentata solo con il modello Redditi PF.
    • Redditi diversi particolari – come quelli da trust in qualità di beneficiario o da agroenergie fuori dai limiti agrari – richiedono il modello Redditi PF.
    • Obbligo IVA/IRAP/770: chi deve presentare anche una di queste dichiarazioni non può usare il 730.

    730 o modello Redditi PF: come scegliere quello giusto

    Il modello 730 è pensato per lavoratori dipendenti, pensionati e categorie assimilate: chi rientra in questi gruppi può dichiarare i redditi in modo semplificato, senza fare calcoli, e ricevere rimborsi direttamente in busta paga o nella rata di pensione. Ma non tutti possono usarlo.

    Se nel 2025 hai percepito determinati redditi – o ti trovi in certe situazioni fiscali – sei obbligato a presentare il modello Redditi Persone fisiche 2026, che è il modello dichiarativo ‘completo’ rivolto a chiunque non rientri nelle categorie del 730. Ignorare questo obbligo espone a sanzioni.

    La distinzione non è sempre ovvia: alcune situazioni ibride (ad esempio chi ha sia un reddito da dipendente sia un reddito d’impresa in forma di partecipazione) richiedono attenzione. Questa guida ti aiuta a capire quando il 730 non è un’opzione.

    730 vs modello Redditi PF: confronto rapido
    Situazione 730 Redditi PF
    Lavoratore dipendente o pensionato Si Opzionale
    Partita IVA aperta (lavoro autonomo professionale) No Obbligatorio
    Redditi d'impresa o partecipazione in società di persone No Obbligatorio
    Non residente in Italia nel 2025 e/o nel 2026 No Obbligatorio
    Obbligo di presentare IVA, IRAP o Mod. 770 No Obbligatorio
    Redditi da trust come beneficiario No Obbligatorio
    Locazioni brevi con più di 4 appartamenti No Obbligatorio
    Redditi diversi non compresi nel quadro D del 730 No Obbligatorio

    Esempio pratico

    • Tizio è un dipendente a tempo indeterminato, ma nel 2025 ha anche partecipato come socio a una snc (società in nome collettivo), ricevendo una quota di reddito d’impresa. Anche se il reddito da dipendente potrebbe rientrare nel 730, la quota di reddito d’impresa lo obbliga a presentare il modello Redditi PF: i due modelli non sono cumulabili.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico)
    • Documentazione di eventuali redditi d’impresa o di partecipazione (quadro RF/RG/RH del modello Redditi PF)
    • Partita IVA attiva: attestazione di apertura e documentazione dei compensi professionali
    • Documentazione di redditi esteri non soggetti a ritenuta da parte di intermediari residenti
    • Atti di successione o documentazione erede, se si presenta per conto del contribuente deceduto
    • Eventuale dichiarazione IVA, IRAP o Mod. 770 dell’anno se si è sostituti d’imposta

    Il freelance con partita IVA non può usare il 730

    Scenario. Caio lavora come consulente informatico con partita IVA aperta. Nel 2025 ha incassato compensi da diversi clienti. Non ha un datore di lavoro, non è pensionato e non rientra in nessuna delle categorie ammesse al 730.

    Come si applica. I redditi di lavoro autonomo per i quali e’ richiesta la partita IVA escludono l’utilizzo del modello 730. Caio deve compilare il quadro RE del modello Redditi PF 2026 per dichiarare i propri compensi al netto dei costi deducibili. Il calcolo delle imposte e il versamento spettano direttamente a lui, di solito tramite modello F24.

    In pratica

    • Anche se la partita IVA e’ aperta ma inattiva (zero fatture emesse), la condizione soggettiva permane e impedisce l’uso del 730.
    • Chi applica il regime forfetario (quadro LM del modello Redditi PF) non puo’ mai usare il 730 per i redditi da attivita’ autonoma.
    • Il modello Redditi PF va presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per quell’anno.

    L'erede del contribuente deceduto dopo settembre 2026

    Scenario. Sempronio e’ erede di suo padre, deceduto il 15 ottobre 2026. Deve presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2025 (periodo d’imposta) per conto del padre defunto.

    Come si applica. Le istruzioni AdE stabiliscono che per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2026, la dichiarazione dei redditi per l’anno 2025 puo’ essere presentata solo con il modello Redditi PF. Il modello 730 e’ ammesso per gli eredi di contribuenti deceduti dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026: in questo caso specifico, pero’, la data di decesso (15 ottobre 2026) supera il limite, quindi Sempronio deve usare il modello Redditi PF.

    In pratica

    • Se il decesso fosse avvenuto entro il 30 settembre 2026, l’erede avrebbe potuto usare il 730, presentandolo al Caf o al professionista abilitato (non al sostituto d’imposta del defunto).
    • In entrambi i casi va compilata la casella ‘Deceduto’ nel frontespizio e indicata la lettera ‘A’ nella casella ‘730 senza sostituto’.
    • I termini di versamento per le persone decedute successivamente al 28 febbraio 2026 sono prorogati di sei mesi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il 730 se ho una partita IVA aperta ma non ho emesso fatture?

    No. La condizione che esclude il 730 e’ l’apertura della partita IVA in quanto tale, indipendentemente dal fatto che nell’anno siano stati percepiti o meno redditi professionali. Devi presentare il modello Redditi PF.

    Ho redditi da lavoro dipendente e da partecipazione in una srl: posso usare il 730?

    Dipende dalla natura della partecipazione. Se si tratta di dividendi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o d’acconto gia’ gestiti dall’intermediario, potresti restare nel 730. Se invece la partecipazione genera redditi d’impresa imputati per trasparenza (societa’ di persone, snc, sas), il 730 non e’ ammesso.

    Sono residente all'estero: posso presentare il 730?

    No. I contribuenti che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia possono usare solo il modello Redditi PF.

    Cosa succede se presento il 730 quando avrei dovuto presentare il modello Redditi PF?

    La dichiarazione risulta irregolare. L’Agenzia delle Entrate puo’ contestare l’omissione del modello Redditi PF e applicare sanzioni. E’ necessario presentare il modello corretto, usando l’istituto della dichiarazione integrativa o correttiva nei termini, a seconda del caso.

    L'erede puo' usare il 730 per il contribuente deceduto?

    Si’, ma solo se il decesso e’ avvenuto nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026 e se il defunto aveva le condizioni per usare il 730. Il modello va presentato al Caf o a un professionista abilitato, non al sostituto d’imposta del deceduto.

    Chi gestisce locazioni brevi su piu' di 4 appartamenti puo' usare il 730?

    No. Chi ha destinato a locazione breve piu’ di 4 appartamenti nel corso del 2025 e’ considerato imprenditore ai fini fiscali e deve presentare il modello Redditi PF.

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Famiglia e persone

    In sintesi

    La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) attesta stati, fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri, che non risultano da pubblici registri. Si usa, ad esempio, per gli eredi o le situazioni non certificabili.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per attestare fatti a propria conoscenza non certificabili
    Forma
    Scritta e firmata; autentica se destinata a privati
    Invio consigliato
    Allo sportello o con copia del documento
    Riferimenti
    Art. 47 DPR 445/2000

    Cos’è e quando si usa

    A differenza dell’autocertificazione (limitata agli stati elencati dall’art. 46), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) consente di attestare tutti gli stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante, compresi quelli relativi ad altre persone (purché ne abbia diretta conoscenza). Tipico esempio: dichiarare di essere l’unico erede di una persona, oppure attestare situazioni di fatto non documentabili con un certificato.

    Verso le pubbliche amministrazioni si presenta con la sola sottoscrizione, allegando copia del documento. Quando invece è destinata a privati (banche, assicurazioni) o per riscuotere somme, può essere richiesta con firma autenticata da un pubblico ufficiale. Anche qui valgono le sanzioni penali per le dichiarazioni false.

    Cosa deve contenere

    • Dati anagrafici completi del dichiarante
    • Riferimento all’art. 47 DPR 445/2000
    • Consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni false
    • Il fatto/stato dichiarato (es. qualità di erede)
    • Luogo, data e firma; eventuale spazio per l’autentica

    Fac-simile: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

    Fac-simile da compilare
    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
    (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci,
    
    DICHIARO
    
    sotto la mia personale responsabilità, essendone a diretta conoscenza, quanto segue:
    [INDICARE IL FATTO, es. che il/la Sig./Sig.ra ___, deceduto/a il ___, ha lasciato quali unici eredi legittimi i seguenti soggetti: ___ / che il sottoscritto convive con ___ dal ___ / che ___].
    
    Allego copia del mio documento di identità.
    
    [LUOGO], [DATA]
    
    Il dichiarante [FIRMA]
    
    ____________________________________________
    (spazio per l'eventuale autentica della firma da parte del pubblico ufficiale, se richiesta)

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Verso le pubbliche amministrazioni presenta la dichiarazione con la semplice firma, allegando copia del documento d’identità. Se invece è destinata a un privato (banca, assicurazione) o serve per riscuotere somme o per pratiche successorie, verifica se è richiesta la firma autenticata: in tal caso firmala davanti al funzionario comunale, a un notaio o ad altro pubblico ufficiale.

    Indica con precisione il fatto dichiarato e dichiara solo ciò di cui hai diretta conoscenza. Per le successioni complesse (più eredi, beni, debiti) è prudente farsi assistere: una dichiarazione inesatta può avere conseguenze rilevanti.

    Errori da evitare

    • Confonderla con l’autocertificazione (art. 46): l’oggetto è diverso
    • Presentarla a un privato senza l’autentica quando richiesta
    • Dichiarare fatti di cui non si ha diretta conoscenza
    • Ometterne la sottoscrizione o la copia del documento

    Domande frequenti

    Qual è la differenza con l'autocertificazione?
    L’autocertificazione (art. 46) riguarda solo gli stati e le qualità elencati dalla legge e risultanti da registri. L’atto di notorietà (art. 47) attesta fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri, non altrimenti certificabili.
    Quando serve l'autentica della firma?
    Quando la dichiarazione è destinata a soggetti privati o è presentata per riscuotere somme/benefici. Verso le pubbliche amministrazioni, di regola, basta la firma con copia del documento.
    Posso usarla per dichiararmi erede?
    Sì, è uno degli usi tipici: si dichiara la qualità di erede e l’identità degli altri eredi. Per le pratiche bancarie e successorie è spesso richiesta con firma autenticata.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Articolo 64 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 312 c.c.: accertamenti del tribu

    Art. 64 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 312 c.c.: accertamenti del tribunale per adozione adulti

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 312. – Accertamenti del tribunale. – Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando".

  • Articolo 62 TU Giustizia Tributaria: Luogo delle comunicazioni e notificazioni

    Art. 62 D.Lgs. 175/2024 – Luogo delle comunicazioni e notificazioni

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.

    2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

    3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della corte di giustizia tributaria.

  • Articolo 78 L. 184/1983: Autorizzazione matrimonio: sostituzione art. 87 c.c.

    Art. 78 L. 184/1983 – Autorizzazione matrimonio: sostituzione art. 87 c.c.

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".

  • Articolo 127 TU Giustizia Tributaria – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del con

    Art. 127 D.Lgs. 175/2024 – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

    2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

    3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

    4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

    5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

  • Pensioni estere nel 730/2026: quando si dichiarano in Italia

    In sintesi

    • Principio generale: se sei residente fiscale in Italia, le pensioni percepite dall’estero sono in linea di massima tassabili in Italia come redditi di lavoro dipendente (quadro C).
    • Convenzioni contro le doppie imposizioni: molti accordi bilaterali attribuiscono la tassazione allo Stato erogante, esentando parzialmente o totalmente il reddito in Italia. Le regole variano da Paese a Paese.
    • Dove si dichiara: la pensione estera va nel quadro C del 730, indicando il codice 1 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 1 o 2 nella colonna ‘Altri dati’ per i redditi di fonte estera.
    • Credito per le imposte estere: se hai già pagato imposte all’estero sulla pensione, puoi chiedere un credito nel quadro G (rigo G4) per evitare la doppia tassazione.
    • Regime speciale Mezzogiorno: chi si trasferisce da un Paese estero in certi comuni del Sud Italia può optare per un’imposta sostitutiva forfettaria del 7% su tutti i redditi esteri (art. 24-ter TUIR), valida per 10 anni.
    • Pensione ai superstiti estera: va dichiarata nel quadro C con il codice 7 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 2 nella colonna ‘Altri dati’; chi presta assistenza fiscale applica la parte eccedente 1.000 euro.

    Come funziona la tassazione di una pensione percepita dall'estero

    Hai lavorato per anni in un altro Paese e ora percepisci una pensione da quell’ente previdenziale straniero. Se nel frattempo sei tornato a vivere in Italia e qui hai la tua residenza fiscale, quella pensione entra nel calcolo delle tue tasse italiane. Questo non significa necessariamente pagare due volte: esistono strumenti per evitarlo.

    Il quadro di riferimento dipende da due fattori principali: le regole generali del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e, in molti casi, la convenzione bilaterale che l’Italia ha firmato con il Paese che ti eroga la pensione. Queste convenzioni stabiliscono chi ha il diritto di tassare certi redditi. Se il trattato attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato estero, la pensione potrebbe essere esente in Italia (o tassata solo parzialmente). Se invece la convenzione prevede tassazione concorrente, paghi le imposte in entrambi i Paesi ma puoi detrarre quelle estere dall’IRPEF italiana attraverso il credito per imposte estere.

    Esiste anche un regime opzionale molto favorevole per chi si trasferisce in certi comuni del Mezzogiorno: l’imposta sostitutiva del 7% introdotta dall’art. 24-ter del TUIR, che si applica a tutti i redditi prodotti all’estero per i primi dieci anni di residenza italiana.

    Come dichiarare la pensione estera nel 730/2026
    Tipologia Quadro/Rigo Codice da indicare
    Pensione estera ordinaria Quadro C, righi C1-C3 Tipo: 1 (pensione); Altri dati col. 4: codice 1 (fonte estera)
    Pensione ai superstiti estera Quadro C, righi C1-C3 Tipo: 7; Altri dati col. 4: codice 2 (pensione superstiti estera)
    Credito imposte estere pagate in via definitiva Quadro G, rigo G4 Codice Stato estero + anno + reddito estero + imposta estera
    Opzione imposta sostitutiva 7% Mezzogiorno Quadro M, rigo M51 Barrare opzione + anno primo esercizio + codice comune
    Redditi pensione nel regime sostitutivo 7% Quadro M, rigo M54 Stato erogante + importo pensione + altri redditi esteri

    Esempio pratico

    • Sempronio rientra in Italia dopo vent’anni in Germania e qui stabilisce la residenza. La sua pensione tedesca ammonta a 18.000 euro l’anno; in Germania erano stati trattenuti 2.000 euro di imposte (divenute definitive nel 2025). Sempronio dichiara i 18.000 euro nel quadro C (codice 1 in ‘Tipo’, codice 1 in ‘Altri dati’). Nel quadro G (rigo G4) indica: Stato estero Germania, reddito estero 18.000, imposta estera 2.000 (definitiva nel 2025). Il calcolo del credito spettante viene effettuato da chi presta assistenza fiscale in proporzione al reddito estero sul reddito complessivo italiano.

    Documenti necessari

    • Attestazione dell’ente previdenziale estero con l’importo della pensione percepita nel 2025
    • Documentazione delle imposte pagate all’estero e divenute definitive nel 2025 (estratto conto fiscale o certificazione fiscale estera)
    • Certificazione Unica 2026, se il sostituto italiano ha già operato le ritenute (ad es. per pensioni INPS integrate con redditi esteri)
    • Eventuale testo della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese erogante, per verificare le regole specifiche
    • Atto di trasferimento della residenza (per chi opta per il regime sostitutivo del 7% Mezzogiorno)

    Caso 1 – Tizio pensionato con pensione francese, tassazione ordinaria

    Scenario. Tizio è residente a Milano e riceve una pensione dall’AGIRC-ARRCO francese di 12.000 euro. La Francia ha trattenuto imposte per 1.500 euro, divenute definitive nel 2025.

    Come si applica. Tizio dichiara i 12.000 euro nel quadro C (rigo C1, colonna 1 = codice ‘1’, colonna 4 = codice ‘1’). Indica nella colonna 2 i giorni di pensione (365). Nel quadro G compila il rigo G4: codice Stato Francia, anno 2025, reddito estero 12.000, imposta estera 1.500. Chi presta assistenza fiscale calcola il credito spettante: non può superare la quota di IRPEF italiana proporzionale al reddito francese rispetto al reddito complessivo.

    In pratica

    • Verifica se la convenzione Italia-Francia prevede la tassazione esclusiva in Francia per la tua tipologia di pensione: in quel caso potresti essere esente in Italia.
    • Il credito per imposte estere riduce l’IRPEF ma non dà diritto a rimborso se il credito supera l’imposta italiana.
    • Inserisci le imposte estere solo quando sono ‘definitive’, cioè non più rimborsabili.

    Caso 2 – Caio si trasferisce in Sicilia e opta per il 7% su tutti i redditi esteri

    Scenario. Caio, cittadino britannico, si trasferisce in un comune siciliano con meno di 20.000 abitanti nel 2025 e percepisce una pensione dall’UK di 20.000 euro. Non era residente in Italia nei cinque anni precedenti.

    Come si applica. Caio può optare per l’imposta sostitutiva forfettaria del 7% (art. 24-ter TUIR) compilando il rigo M51 (barrando la colonna 1 ‘Opzione’, indicando il 2025 come primo anno e il codice del comune). Nel rigo M54 indica lo Stato erogante (UK), l’importo della pensione estera (20.000) e gli eventuali altri redditi esteri. Su tutto l’imponibile estero pagherà il 7% fisso anziché le aliquote IRPEF ordinarie. L’opzione è valida per 10 periodi d’imposta.

    In pratica

    • Il regime del 7% è riservato ai comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
    • Non puoi aver risieduto in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento.
    • Il credito per imposte estere non è compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La pensione estera va sempre dichiarata in Italia?

    In linea di principio sì, se sei residente fiscale in Italia. Tuttavia molte convenzioni contro le doppie imposizioni attribuiscono la tassazione esclusiva al Paese che eroga la pensione (spesso il Paese estero per pensioni pubbliche), il che può rendere il reddito esente in Italia. Controlla la convenzione specifica del tuo Paese.

    Cosa significa che un'imposta estera è 'diventata definitiva'?

    Un’imposta è definitiva quando non è più possibile ottenerne il rimborso. Le imposte pagate in acconto o in via provvisoria, oppure quelle per cui è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale, non vanno indicate nel rigo G4. Solo le imposte irrecuperabili danno diritto al credito.

    Posso portare in detrazione imposte estere relative a anni precedenti?

    Sì. Le istruzioni del 730/2026 precisano che si indicano le imposte ‘divenute definitive a partire dal 2025 fino alla data di presentazione del 730/2026, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti’. Puoi quindi recuperare imposte estere che si sono rese definitive solo nel 2025, anche se relative a redditi del 2023 o 2024.

    Il regime del 7% si applica solo alle pensioni?

    No. L’art. 24-ter TUIR permette di assoggettare a imposta sostitutiva del 7% i redditi ‘di qualunque categoria, prodotti all’estero’. Le pensioni sono la categoria più comune, ma il regime si applica anche ad altri redditi esteri.

    Come tratto la pensione ai superstiti proveniente dall'estero?

    Va dichiarata nel quadro C con il codice 7 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 2 nella colonna ‘Altri dati’. Chi presta assistenza fiscale terrà conto solo della parte eccedente 1.000 euro.

    Devo compilare il quadro W per una pensione estera?

    Solo se, oltre alla pensione, hai investimenti o attività finanziarie detenute all’estero (conti correnti, immobili, ecc.). La sola percezione di una pensione estera non obbliga a compilare il quadro W.

    Vedi anche: TFR al fondo pensione, Pensione complementare, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103 e Pensione di vecchiaia.

  • Art. 81 L. 633/1941

    Art. 81 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

    Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.

    74.

    Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'art.

    54.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Auto aziendale della SRL: deducibilità e fringe benefit

    In sintesi

    • Regola generale 20%: i costi dell’auto non esclusivamente strumentale (quota di ammortamento, carburante, assicurazione, manutenzione) sono deducibili solo al 20%.
    • Tetto sul costo fiscale: per le autovetture il costo massimo su cui calcolare l’ammortamento è 18.075,99 euro; le spese oltre tale soglia sono indeducibili.
    • Uso promiscuo al dipendente o all’amministratore: 70%: se il veicolo è assegnato per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità sale al 70%.
    • Veicoli esclusivamente strumentali: 100%: autocarri, furgoni o mezzi utilizzati solo nell’attività d’impresa sono integralmente deducibili.
    • Fringe benefit: l’uso privato dell’auto aziendale genera un compenso in natura tassato in capo all’assegnatario, calcolato sulle tariffe ACI per 15.000 km convenzionali.
    • Carburante tracciabile: il carburante è deducibile (nella percentuale del veicolo) solo se pagato con mezzo tracciabile e documentato da fattura elettronica.

    Come funziona la deducibilità dell'auto in SRL

    Quando una SRL acquista o noleggia un’automobile, non può dedurre liberamente tutti i costi: la legge fiscale (art. 164 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce percentuali precise che dipendono dall’uso che si fa del veicolo.

    Il principio di base è che un’auto aziendale serve spesso anche a scopi privati: per questo il legislatore limita la deducibilità dei costi. Solo i veicoli davvero indispensabili all’attività – pensiamo a un autocarro o a un’auto scuola – possono essere dedotti al 100%.

    Capire la regola giusta è importante perché sbagliare percentuale significa pagare più IRES (l’imposta sul reddito delle società, al 24%) del necessario, oppure – all’opposto – dedurre più del consentito e rischiare contestazioni in caso di controllo.

    In questa guida analizziamo le tre percentuali previste dalla legge, il tetto sul costo fiscale dell’auto, il meccanismo del fringe benefit (cioè il valore tassabile del beneficio concesso al dipendente o all’amministratore) e le regole sul carburante.

    Deducibilità dei costi auto nella SRL (art. 164 TUIR)
    Tipo di utilizzo Deducibilità costi Note principali
    Veicoli non strumentali e non assegnati (uso misto) 20% Tetto costo fiscale 18.075,99 € per autovetture
    Veicolo dato in uso promiscuo a dipendente/amministratore per la maggior parte del periodo d'imposta 70% Il veicolo genera fringe benefit tassabile in capo all'assegnatario
    Veicoli esclusivamente strumentali (es. autocarri, furgoni merci, auto noleggio) 100% L'attività richiede necessariamente quel veicolo
    Carburante (qualunque veicolo) Stessa % del veicolo Solo se pagato con mezzo tracciabile e fattura elettronica

    Esempio pratico

    • Alfa SRL acquista un’autovettura per 30.000 euro (IVA esclusa). Il costo fiscalmente rilevante è però limitato a 18.075,99 euro. Se l’auto non è assegnata a nessuno, la deducibilità è al 20%: la quota di ammortamento deducibile si calcola sul tetto (18.075,99 €) e poi si applica il 20%. Se invece l’auto viene assegnata in uso promiscuo all’amministratore Tizio per l’intero anno, la SRL porta in deduzione il 70% dei costi (sempre sul tetto di 18.075,99 €), ma Tizio dovrà dichiarare il fringe benefit calcolato secondo le tariffe ACI per 15.000 km convenzionali.

    Documenti necessari

    • Fatture di acquisto o contratto di noleggio/leasing del veicolo
    • Fatture elettroniche del carburante (o ricevute di pagamento tracciabile)
    • Atto o delibera di assegnazione del veicolo al dipendente o all’amministratore (con data certa)
    • Tariffe ACI dell’anno di riferimento per il calcolo del fringe benefit
    • Registro dei chilometri o documentazione dell’uso del veicolo (consigliato)
    • Cedolini paga o prospetti compenso amministratore con indicazione del fringe benefit tassato

    Caso 1: auto aziendale non assegnata

    Scenario. Alfa SRL ha un’autovettura da 25.000 euro usata dai soci per visite commerciali ma non formalmente assegnata a nessun dipendente o amministratore.

    Come si applica. L’auto rientra nella categoria residuale: non è esclusivamente strumentale e non è assegnata in uso promiscuo. La SRL può dedurre i costi (ammortamento, carburante tracciabile, assicurazione, manutenzione) solo al 20%. Il costo rilevante ai fini fiscali è però 18.075,99 euro (non 25.000): l’ammortamento viene calcolato su questo tetto e poi ridotto al 20%. Le spese eccedenti il tetto sono definitivamente indeducibili.

    In pratica

    • Deducibilità al 20% su tutte le spese del veicolo (ammortamento, carburante, bollo, assicurazione, manutenzione).
    • L’ammortamento si calcola sul costo fiscale massimo di 18.075,99 euro, non sul costo effettivo.
    • Il carburante è deducibile al 20% solo se pagato con carta di credito/debito o prepagata e documentato da fattura elettronica.
    • Non si genera fringe benefit perché il veicolo non è assegnato a nessun singolo.

    Caso 2: auto assegnata in uso promiscuo all'amministratore Tizio

    Scenario. Alfa SRL assegna a Tizio, suo amministratore, un’autovettura aziendale che Tizio usa sia per le trasferte di lavoro sia per gli spostamenti privati. L’assegnazione dura per tutto l’anno.

    Come si applica. Poiché il veicolo è dato in uso promiscuo a Tizio per la maggior parte del periodo d’imposta, la SRL può dedurre i costi al 70% (sempre nel limite del costo fiscale di 18.075,99 euro per l’ammortamento). In cambio, Tizio deve dichiarare come reddito in natura (fringe benefit) il valore convenzionale dell’uso privato dell’auto: tale valore si determina applicando al costo chilometrico ACI, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, una percentuale fissata dalla legge. Per i veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025 la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto il criterio per alimentazione: 50% per benzina, diesel e ibridi non plug-in, 20% per gli ibridi plug-in, 10% per gli elettrici puri. Per i veicoli assegnati entro il 31 dicembre 2024 (o ordinati entro quella data e consegnati entro il 30 giugno 2025) restano le vecchie percentuali per fascia di emissioni CO2 (25/30/50/60%).

    In pratica

    • La SRL deduce il 70% dei costi del veicolo (entro il tetto di 18.075,99 euro per l’auto).
    • Tizio deve dichiarare il fringe benefit come reddito assimilato a lavoro dipendente: è tassato con IRPEF progressiva.
    • Il valore del fringe benefit si basa sulle tariffe ACI per 15.000 km: cambia ogni anno, verificare sul sito ACI o nella circolare MEF.
    • L’assegnazione deve risultare da un atto scritto con data certa (es. delibera del CdA o lettera di assegnazione).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il tetto di costo su cui calcolare l'ammortamento dell'auto in SRL?

    Per le autovetture il costo fiscalmente rilevante è limitato a 18.075,99 euro. Se l’auto costa di più, la quota eccedente è definitivamente indeducibile.

    Quando si applica la deducibilità al 70%?

    Quando il veicolo è dato in uso promiscuo a un dipendente o a un amministratore per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè più di 183 giorni nell’anno). In quel caso la società deduce il 70% dei costi e l’assegnatario dichiara il fringe benefit.

    Come si calcola il fringe benefit sull'auto?

    Il valore tassabile si determina applicando al costo chilometrico ACI, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, una percentuale fissata dalla legge: per i veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025 dipende dall’alimentazione (10% elettrici, 20% ibridi plug-in, 50% tutti gli altri); per le assegnazioni precedenti restano le percentuali per fascia di emissioni CO2. Le tabelle dei costi chilometrici ACI sono aggiornate ogni anno.

    Il carburante è sempre deducibile?

    No. Il carburante è deducibile (nella percentuale applicabile al veicolo: 20%, 70% o 100%) solo se il pagamento avviene con mezzo tracciabile (carta di credito, debito o prepagata) e la spesa è documentata da fattura elettronica. I pagamenti in contanti non sono deducibili.

    Un autocarro aziendale si può dedurre al 100%?

    Sì. I veicoli esclusivamente strumentali all’attività (autocarri, furgoni per merci, auto destinate a noleggio o scuola guida) sono integralmente deducibili senza tetto sul costo, perché per loro non esiste un uso privato rilevante.

    La SRL può dedurre i costi dell'auto del socio-amministratore anche senza assegnazione formale?

    È molto rischioso senza documentazione. L’assegnazione deve risultare da un atto scritto con data certa. In assenza, l’auto rischia di essere trattata come bene in godimento al socio (art. 67 TUIR): i costi diventano indeducibili per la società e la differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato è reddito diverso tassabile per il socio.

  • Quadro VE: le operazioni attive nella dichiarazione IVA

    In sintesi

    • Quadro VE raccoglie tutte le operazioni attive (vendite e prestazioni) suddivise per aliquota IVA.
    • Le aliquote ordinarie e ridotte previste dal DPR 633/1972 sono 22%, 10%, 5% e 4%.
    • Le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie) si indicano separatamente e danno diritto alla detrazione.
    • Le operazioni esenti (art. 10 DPR 633) non applicano l’IVA ma richiedono comunque la registrazione.
    • Il totale del VE alimenta il quadro VL per calcolare il saldo annuale IVA.
    • La base imponibile include corrispettivi e spese accessorie, ma non l’IVA stessa né le penalità o gli sconti contrattuali.

    Che cos'è il Quadro VE e a cosa serve

    Il Quadro VE è la sezione della dichiarazione IVA annuale in cui si riepilogano tutte le operazioni attive, cioè le vendite di beni e le prestazioni di servizi che un’impresa o un professionista ha effettuato nel corso dell’anno. In altre parole, è la fotografia di tutto ciò che hai fatturato ai tuoi clienti.

    Per ogni operazione devi indicare la base imponibile (l’importo su cui si calcola l’IVA) e l’imposta applicata, raggruppando le operazioni in base all’aliquota IVA utilizzata. Le aliquote previste dalla normativa sono quattro: l’aliquota ordinaria del 22%, quella ridotta del 10%, quella del 5% e quella del 4% riservata ai beni di prima necessità come generi alimentari di base, libri, prima casa non di lusso e ausili per disabili.

    Nel Quadro VE trovano posto anche le operazioni che non comportano l’addebito dell’IVA: le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni verso altri Paesi dell’Unione Europea) e le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, come le prestazioni sanitarie, educative, finanziarie e le locazioni di abitazioni. La distinzione è importante: le operazioni non imponibili danno comunque diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti, mentre quelle esenti la limitano attraverso il meccanismo del pro-rata.

    Il dato finale del Quadro VE – l’IVA a debito totale – confluisce nel Quadro VL, dove si calcola il saldo annuale confrontando l’IVA dovuta sulle vendite con quella detraibile sugli acquisti.

    Classificazione delle operazioni nel Quadro VE
    Tipo di operazione Aliquota / IVA Effetto sulla detrazione acquisti
    Imponibile ordinaria 22% Piena detrazione
    Imponibile ridotta (ristorazione, energia, ristrutturazioni) 10% Piena detrazione
    Imponibile ridotta (alcune prestazioni socio-sanitarie) 5% Piena detrazione
    Imponibile beni prima necessità (alimenti base, libri, prima casa) 4% Piena detrazione
    Non imponibile (esportazioni, cessioni UE art. 41 DL 331/93) 0% – no IVA addebitata Detrazione piena, concorre al plafond
    Esente art. 10 (sanità, locazioni abitative, finanziarie) 0% – no IVA addebitata Limita la detrazione (pro-rata)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl gestisce un negozio di abbigliamento e nell’anno ha emesso fatture per 200.000 euro di base imponibile con aliquota al 22%, e 30.000 euro di vendite di libri tassati al 4%. L’IVA a debito nel Quadro VE sarà: 200.000 × 22% = 44.000 euro, più 30.000 × 4% = 1.200 euro, per un totale di 45.200 euro di IVA a debito complessiva da riportare nel Quadro VL.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (o corrispettivi) dell’anno d’imposta
    • Fatture di vendita emesse nell’anno
    • Scontrini fiscali e registratori di cassa (per commercianti al dettaglio)
    • Prospetto riepilogativo delle liquidazioni periodiche IVA
    • Eventuale documentazione delle operazioni non imponibili (bolle doganali, CMR per esportazioni)

    Tizio: artigiano con sole operazioni imponibili al 22%

    Scenario. Tizio è un idraulico che lavora esclusivamente per privati e piccole imprese. Tutte le sue prestazioni sono imponibili IVA al 22%. Nell’anno ha incassato corrispettivi per 80.000 euro (al netto dell’IVA).

    Come si applica. Nel Quadro VE Tizio deve indicare 80.000 euro come base imponibile nella riga dedicata all’aliquota del 22%, e 17.600 euro come IVA a debito (80.000 × 22%). Non ha operazioni non imponibili né esenti, quindi non compila le sezioni corrispondenti. L’IVA a debito di 17.600 euro confluirà nel Quadro VL per essere confrontata con l’IVA detraibile sugli acquisti.

    In pratica

    • Base imponibile al 22%: 80.000 euro → IVA a debito: 17.600 euro.
    • Nessuna sezione non imponibili/esenti da compilare: il quadro è semplice.
    • Il totale IVA debito passa direttamente al Quadro VL.

    Beta Snc: studio con operazioni miste esenti e imponibili

    Scenario. Beta Snc è una piccola società che svolge in parte attività di consulenza fiscale (imponibile al 22%) e in parte attività di formazione scolastica (esente art. 10). Nell’anno ha fatturato 120.000 euro di consulenze e 40.000 euro di formazione.

    Come si applica. Nel Quadro VE Beta Snc indica: 120.000 euro di base imponibile al 22% con IVA a debito di 26.400 euro, e 40.000 euro di operazioni esenti nella sezione dedicata. La presenza di operazioni esenti significa che Beta Snc non potrà detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti: scatterà il calcolo del pro-rata (operazioni con diritto a detrazione / totale operazioni). In questo caso il pro-rata sarà 120.000 / 160.000 = 75%, percentuale che si applicherà all’IVA sugli acquisti nel Quadro VF.

    In pratica

    • Le operazioni esenti si indicano nel VE ma non generano IVA a debito.
    • La presenza di esenti attiva il pro-rata: solo il 75% dell’IVA sugli acquisti è detraibile.
    • È fondamentale classificare correttamente le operazioni per non distorcere il pro-rata.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo indicare nel Quadro VE anche le operazioni senza IVA?

    Sì. Le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni UE) e quelle esenti (art. 10) vanno indicate nelle apposite sezioni del Quadro VE, anche se non generano IVA a debito. Servono per determinare correttamente il pro-rata e il volume d’affari.

    Come tratto le operazioni con reverse charge nel Quadro VE?

    Le operazioni per cui l’IVA è dovuta dal cessionario/committente (reverse charge) non generano IVA a debito per il cedente/prestatore: nel VE si indicano come operazioni senza IVA addebitata. L’IVA che il destinatario deve versare viene invece gestita nel Quadro VJ.

    Cosa si intende per base imponibile nel Quadro VE?

    La base imponibile è il corrispettivo contrattuale comprensivo delle spese accessorie come trasporto e imballaggio, ma esclude l’IVA stessa, gli interessi moratori, le penalità e gli sconti previsti contrattualmente. Anche le anticipazioni in nome e per conto documentate sono escluse.

    Le operazioni fuori campo IVA vanno nel Quadro VE?

    No. Le operazioni escluse dal campo IVA perché prive di uno dei presupposti (oggettivo, soggettivo o territoriale) o escluse per legge non rientrano nel Quadro VE. Non fanno parte della base imponibile IVA.

    Il Quadro VE riguarda solo le fatture emesse?

    Il Quadro VE riguarda tutte le operazioni attive documentate, quindi non solo le fatture ma anche i corrispettivi annotati dal commerciante al dettaglio, i registratori di cassa, e qualsiasi altra forma di documentazione delle operazioni attive prevista dalla normativa IVA.

    Se ho solo operazioni esenti, devo comunque presentare la dichiarazione IVA?

    Chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633 rientra tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. È però necessario verificare la propria situazione specifica, perché l’esonero scatta solo se tutte le operazioni dell’anno sono esenti.

    Vedi anche: Quadro VF, Esterometro, Dichiarazione d’intento, Operazioni non imponibili, Operazioni esenti IVA e Dichiarazione IVA omessa o tardiva.