Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
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Il trasferimento della residenza fiscale all’estero comporta il realizzo al valore di mercato dei beni aziendali non confluiti in una stabile organizzazione italiana.
Si tratta della cosiddetta exit tax, disciplinata dall’art. 166 TUIR.
Le plusvalenze latenti – quelle che si erano accumulate ma non erano ancora state tassate – vengono tassate al momento del trasferimento.
Se il trasferimento avviene verso uno Stato UE o SEE, è possibile optare per la rateizzazione dell’imposta.
I beni che restano in una stabile organizzazione in Italia non sono soggetti a exit tax.
In entrata (trasferimento in Italia dall’estero) si applicano regole speciali di valorizzazione dei beni.
Cos'è la exit tax e quando si applica al trasferimento della sede
Trasferire la sede legale e fiscale di una società all’estero è un’operazione sempre più comune nel mondo degli affari. Ma dal punto di vista fiscale italiano non è un passo indolore: scatta la cosiddetta exit tax, cioè un’imposta sulle plusvalenze latenti che si erano accumulate sui beni aziendali durante gli anni di residenza in Italia.
La logica è comprensibile: finché la società rimane in Italia, lo Stato può tassare i guadagni quando si realizzeranno. Se la società parte, i guadagni non ancora tassati potrebbero sfuggire definitivamente all’imposizione italiana. La exit tax serve proprio a evitare questo: al momento del trasferimento, quei guadagni latenti vengono ‘cristallizzati’ e tassati come se fossero stati realizzati.
La disciplina è contenuta nell’art. 166 del TUIR. Il meccanismo è il seguente: al momento del trasferimento della residenza fiscale all’estero, i componenti dell’azienda (beni materiali, immateriali, crediti, avviamento) vengono valorizzati al loro valore di mercato. Se questo valore supera il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, emerge una plusvalenza latente che viene tassata. Non è necessario che i beni siano stati venduti: basta che la società abbia spostato la propria residenza fiscale.
C’è però un’importante eccezione: i beni che rimangono in Italia attraverso una stabile organizzazione – cioè una sede operativa permanente che continua a fare affari in Italia – non sono soggetti a exit tax. In quel caso lo Stato italiano mantiene la potestà impositiva su quei beni, perché sono ancora ‘raggiungibili’ fiscalmente.
Exit tax: schema riassuntivo (art. 166 TUIR)
Elemento
Regola
Quando si applica
Al trasferimento della residenza fiscale all'estero
Cosa viene tassato
Plusvalenze latenti sui beni aziendali (valore di mercato meno costo fiscale)
Beni esclusi
Beni rimasti in una stabile organizzazione in Italia
Rateizzazione
Possibile se il trasferimento è verso uno Stato UE o SEE
Beni in entrata
Regole speciali di valorizzazione ('entry tax') per chi trasferisce in Italia
Esempio pratico
Alfa SRL, con sede a Milano, decide di trasferire la residenza fiscale in Germania. Possiede un brevetto il cui costo fiscalmente riconosciuto è 50.000 euro e il cui valore di mercato al momento del trasferimento è 200.000 euro. Emerge una plusvalenza latente di 150.000 euro, soggetta a exit tax. Poiché la Germania è uno Stato UE, Alfa SRL può optare per la rateizzazione dell’imposta invece di pagarla tutta subito. I beni che restano in un eventuale ufficio italiano (stabile organizzazione) non sono inclusi nel calcolo.
Documenti necessari
Delibera assembleare di trasferimento della sede sociale all’estero
Perizia o documentazione del valore di mercato dei beni aziendali alla data del trasferimento
Inventario dei beni aziendali con distinzione tra quelli trasferiti all’estero e quelli rimasti in stabile organizzazione italiana
Documentazione del costo fiscalmente riconosciuto di ciascun bene (immateriali, materiali, partecipazioni)
Dichiarazione dei redditi per il periodo ante-trasferimento
Eventuale opzione per la rateizzazione (per trasferimenti in UE/SEE)
Caso 1 – Alfa SRL trasferisce la sede in Francia (UE): plusvalenza latente con rateizzazione
Scenario. Alfa SRL, con sede a Roma, opera nel settore tecnologico e possiede un pacchetto di brevetti e marchi con un costo fiscalmente riconosciuto complessivo di 80.000 euro. Al momento del trasferimento in Francia il loro valore di mercato è stimato in 300.000 euro. Alfa SRL non mantiene nessuna sede operativa in Italia.
Come si applica. La plusvalenza latente è 300.000 – 80.000 = 220.000 euro. Questa somma è soggetta a exit tax al momento del trasferimento. Poiché la Francia è uno Stato membro dell’Unione Europea, Alfa SRL può optare per la rateizzazione dell’imposta: invece di pagare tutto subito, può distribuire il pagamento nel tempo. I soci e gli amministratori devono coordinare questa operazione con un consulente fiscale sia italiano che francese, perché la dichiarazione finale in Italia deve essere presentata per il periodo di residenza italiana.
In pratica
Fai valorizzare al valore di mercato tutti i beni aziendali prima del trasferimento.
Calcola le plusvalenze latenti: valore di mercato meno costo fiscalmente riconosciuto.
Se vai in un Paese UE o SEE, chiedi la rateizzazione: non devi pagare tutto subito.
I beni che resti in una sede italiana non rientrano nel calcolo della exit tax.
Caso 2 – Alfa SRL trasferisce la sede a Dubai (extra-UE): pagamento immediato
Scenario. Alfa SRL decide di spostare la residenza fiscale negli Emirati Arabi Uniti. La società possiede macchinari (valore di mercato 120.000 euro, costo fiscale 90.000 euro) e un magazzino in affitto. Non ci sono beni intangibili rilevanti. Alfa SRL mantiene un piccolo ufficio a Milano come stabile organizzazione.
Come si applica. Gli Emirati Arabi non appartengono né all’UE né allo SEE, quindi non è disponibile la rateizzazione: l’exit tax deve essere pagata integralmente nell’anno del trasferimento. La plusvalenza latente sui macchinari è 120.000 – 90.000 = 30.000 euro. Questa viene tassata. Il magazzino in affitto non genera plusvalenza (è un diritto d’uso, non un bene di proprietà). I beni che rimangono nell’ufficio milanese (stabile organizzazione) sono esclusi dall’exit tax: lo Stato italiano continua a tassarli normalmente.
In pratica
Se vai in un Paese extra-UE ed extra-SEE, non hai la rateizzazione: paghi subito.
I beni rimasti nella stabile organizzazione italiana sono esclusi dalla exit tax.
I diritti d’uso (affitti) non generano plusvalenza: conta solo ciò che possiedi.
Pianifica il trasferimento con anticipo: l’imposta può essere significativa.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
È l’imposta che scatta quando una società trasferisce la propria residenza fiscale all’estero. Al momento del trasferimento, i beni aziendali vengono valorizzati al valore di mercato e le plusvalenze latenti (guadagni accumulati ma non ancora tassati) vengono tassate come se fossero state realizzate. La disciplina è contenuta nell’art. 166 TUIR.
Quali beni sono soggetti alla exit tax?
Tutti i componenti dell’azienda che vengono trasferiti all’estero insieme alla sede: beni materiali (macchinari, immobili), beni immateriali (brevetti, marchi, avviamento), crediti. Sono esclusi i beni che rimangono in una stabile organizzazione in Italia, perché lo Stato italiano mantiene su di essi la potestà impositiva.
È possibile rateizzare la exit tax?
Sì, ma solo se il trasferimento avviene verso uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). In quel caso la società può optare per la rateizzazione dell’imposta invece di pagarla tutta subito. Per i trasferimenti in Paesi extra-UE/SEE non è prevista questa opzione.
Come si calcola la plusvalenza latente soggetta a exit tax?
La plusvalenza latente è la differenza tra il valore di mercato del bene alla data del trasferimento e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Il valore di mercato è il prezzo al quale il bene potrebbe essere ceduto tra soggetti indipendenti. Spesso è necessaria una perizia professionale per documentare questo valore.
La exit tax si applica anche ai soci?
La exit tax dell’art. 166 TUIR riguarda direttamente la società che trasferisce la residenza. Regole diverse si applicano alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza all’estero. Nel caso della società, l’onere fiscale ricade sull’entità giuridica, non direttamente sui soci.
Cosa sono le regole 'entry tax' per le società che arrivano in Italia?
Quando una società straniera trasferisce la residenza in Italia, si applicano regole speciali di valorizzazione dei beni: i beni entrano nel sistema fiscale italiano con un valore inizialmente riconosciuto. Queste regole servono a determinare il punto di partenza per le future plusvalenze o minusvalenze tassabili in Italia.
Categoria F/2: i fabbricati collabenti sono iscritti in catasto nella categoria F/2 (unita’ collabenti) e non hanno rendita catastale attribuita.
Nessun reddito IRPEF: senza rendita, l’immobile non produce reddito dei fabbricati e non va dichiarato nel quadro B come generatore di reddito imponibile.
IMU non dovuta (di norma): le unita’ F/2, non avendo rendita, generalmente non sono soggette a IMU; e’ pero’ opportuno verificare il trattamento nel proprio Comune.
Va comunque indicato nel 730: il fabbricato collabente va comunque indicato nel quadro B se sei proprietario, con la rendita presunta pari a zero, per completezza dichiarativa.
Attenzione al recupero: se avvii lavori di ristrutturazione che portano a una nuova rendita, l’immobile tornera’ a produrre reddito fondiario dal momento in cui diventa idoneo all’uso.
Non confondere con le licenze di restauro: un fabbricato con regolare provvedimento di restauro o ristrutturazione non va dichiarato solo durante il periodo di validita’ di quel provvedimento, a condizione che non sia utilizzato.
Cosa sono i fabbricati collabenti e come funzionano fiscalmente
Un fabbricato collabente e’ un immobile in stato di degrado avanzato, al punto da non essere piu’ idoneo all’uso. In catasto questi immobili vengono iscritti nella categoria F/2 (unita’ collabenti) e non si attribuisce loro nessuna rendita catastale, perche’ non sono in grado di produrre reddito.
Proprio l’assenza di rendita e’ la chiave per capire il trattamento fiscale: il quadro B del modello 730 riguarda i fabbricati che ‘sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita’. Un rudere F/2, non avendo rendita, in linea di principio non produce reddito dei fabbricati. Questo significa che non ti generera’ IRPEF da dichiarare.
Tuttavia la situazione e’ piu’ articolata di quanto sembri. Se decidi di ristrutturare il collabente e inizi i lavori con regolare titolo edilizio, la disciplina prevede che durante il periodo di validita’ del provvedimento autorizzativo l’immobile non debba essere dichiarato, a condizione che non venga utilizzato. Non appena i lavori terminano e l’immobile diventa idoneo all’uso, acquisisce una nuova rendita catastale e da quel momento inizia a produrre reddito.
Trattamento fiscale fabbricati collabenti F/2
Situazione
IRPEF
IMU
Quadro B
Collabente F/2 non utilizzato e non locato
Non dovuta (nessuna rendita)
Di norma non dovuta
Va indicato con rendita presunta 0
Collabente in ristrutturazione (con provvedimento valido)
Non dovuta durante i lavori
Da verificare localmente
Non dichiarato durante i lavori
Immobile recuperato con nuova rendita assegnata
Dovuta dal momento di idoneita' all'uso
Dovuta
Va dichiarato nel quadro B con nuova rendita
Esempio pratico
Caio eredita un rudere di campagna iscritto in catasto come F/2 senza rendita. Nel 2025 non effettua nessun lavoro e l’immobile resta inabitabile. Caio non ha reddito da fabbricati da dichiarare per questo rudere e non paga IRPEF su di esso. Non versa nemmeno IMU, poiche’ l’immobile F/2 non ha rendita su cui calcolarla. Se nel 2026 Caio ottiene un permesso di costruire per la ristrutturazione, durante i lavori (per la durata del permesso) l’immobile continua a non essere dichiarato; al termine, quando l’immobile sara’ accatastato con una rendita definitiva, Caio lo inserira’ nel quadro B e iniziera’ a pagare IRPEF e IMU.
Documenti necessari
Visura catastale aggiornata dell’immobile (per verificare la categoria F/2 e l’assenza di rendita)
Eventuale titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, DIA) se sono in corso lavori di recupero
Documentazione di accatastamento con nuova rendita se i lavori sono stati conclusi nel 2025
Rudere ereditato: nessun reddito da dichiarare
Scenario. Tizio ha ereditato nel 2024 un vecchio casolare in rovina, iscritto in catasto come F/2. Nel 2025 non ha effettuato alcun lavoro e il fabbricato e’ rimasto inutilizzato e inabitabile.
Come si applica. Poiche’ l’immobile e’ iscritto come F/2 senza rendita catastale, non produce reddito dei fabbricati. Tizio non dovra’ includere nessun importo imponibile nel quadro B per questo immobile. Non e’ dovuta IRPEF. E’ opportuno comunque conservare la visura catastale che attesta la categoria F/2 e l’assenza di rendita, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate richiedesse chiarimenti.
In pratica
Categoria F/2 senza rendita: nessun reddito IRPEF da dichiarare.
Conserva la visura catastale che attesta la categoria e l’assenza di rendita.
Verifica con il tuo Comune se e’ dovuta IMU: molti Comuni non applicano IMU agli F/2.
Collabente recuperato: quando torna a produrre reddito
Scenario. Sempronia possiede un vecchio opificio F/2. Nel 2025 ha ottenuto un permesso di costruire e ha iniziato i lavori di ristrutturazione, che si sono conclusi a novembre 2025. A dicembre 2025 il Comune ha aggiornato la rendita catastale definitiva.
Come si applica. Per la parte dell’anno in cui i lavori erano in corso con provvedimento valido e l’immobile non era utilizzato, Sempronia non doveva dichiararlo. Tuttavia, dal momento in cui l’immobile e’ diventato idoneo all’uso (diciamo da dicembre 2025, con rendita assegnata), lo deve indicare nel quadro B per i giorni residui del 2025. Se la rendita e’ stata assegnata solo a dicembre, il reddito da dichiarare sara’ proporzionale ai giorni di dicembre.
In pratica
Durante i lavori con provvedimento valido e immobile non utilizzato: non si dichiara.
Dal momento di idoneita’ all’uso (nuova rendita): va inserito nel quadro B.
Indica i giorni effettivi in colonna 3 del quadro B.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Un fabbricato F/2 va indicato nel quadro B del 730?
In linea generale non genera reddito imponibile e non produce IRPEF. E’ comunque buona prassi indicarlo con rendita zero se sei proprietario; in ogni caso la rendita da riportare e’ quella risultante dagli atti catastali, che per un F/2 e’ assente.
Pago l'IMU su un rudere F/2?
Di norma no, perche’ l’IMU si calcola sulla rendita catastale rivalutata e un F/2 non ha rendita. Tuttavia alcuni Comuni disciplinano autonomamente la materia: verifica il regolamento IMU del tuo Comune o chiedi al tuo CAF.
Se ristruttura il rudere, da quando pago le imposte?
Dal momento in cui il fabbricato diventa idoneo all’uso o viene comunque utilizzato dal possessore. Da quella data acquista una rendita (o rendita presunta) e inizia a produrre reddito dei fabbricati soggetto a IRPEF.
Posso affittare un fabbricato F/2?
Un immobile collabente non e’ idoneo all’uso, quindi non puo’ essere locato legalmente per uso abitativo o commerciale senza prima recuperarlo. Se fosse locato, il reddito da locazione dovrebbe comunque essere dichiarato.
Cosa succede se il fabbricato e' inagibile per terremoto o calamita'?
Se il fabbricato e’ stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi sismici o calamitosi, con certificazione comunale, va indicato il codice ‘1’ nella colonna ‘Casi particolari’ del quadro B e il codice ‘9’ in utilizzo. In quel caso e’ escluso da imposizione.
Il fabbricato collabente e' considerato pertinenza di un terreno agricolo?
Se si tratta di costruzioni rurali effettivamente adibite ad usi agricoli, il reddito e’ gia’ compreso nel reddito catastale del terreno e non va dichiarato nel quadro B. Dipende dai requisiti di ruralita’ previsti dalla normativa vigente.
Art. 34 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.
1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5; b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente.
1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato.
Art. 27 TUPI: Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali ( Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.17 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.
Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.
Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
Invio telematico entro il 30 settembre 2026 (9° mese dalla chiusura dell’esercizio solare).
Saldo e primo acconto entro il 30 giugno 2026 (6° mese), oppure entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Seconda rata di acconto entro il 30 novembre 2026 (11° mese).
Gli acconti si calcolano con il metodo storico (100% dell’imposta precedente) oppure con il metodo previsionale.
Prima rata acconto = 40% dell’acconto complessivo; seconda rata = 60%.
Se il bilancio è approvato oltre i 4 mesi dalla chiusura, il termine di versamento si sposta.
Cosa sono il Modello Redditi SC e SP
Il Modello Redditi SC riguarda le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, ecc.), mentre il Modello Redditi SP serve alle società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc.). Entrambi vanno presentati ogni anno per comunicare all’Agenzia delle Entrate il reddito prodotto e calcolare le imposte dovute.
Per chi ha l’esercizio che coincide con l’anno solare – chiusura al 31 dicembre 2025 – le scadenze del 2026 sono fisse e prevedibili. Conoscerle in anticipo permette di organizzare la liquidità aziendale senza incorrere in sanzioni.
In questa guida trovi tutte le date, le regole per calcolare gli acconti e i casi in cui è possibile versare in ritardo applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Scadenze principali per esercizio solare (chiusura 31/12/2025)
Adempimento
Scadenza
Note
Saldo IRES + 1ª rata acconto
30 giugno 2026
6° mese dalla chiusura
Saldo + 1ª rata acconto (proroga)
30 luglio 2026
Con maggiorazione 0,40%
2ª rata acconto IRES
30 novembre 2026
11° mese dalla chiusura
Invio telematico dichiarazione
30 settembre 2026
9° mese dalla chiusura
Esempio pratico
Esempio – Alfa SRL. Alfa SRL chiude l’esercizio al 31 dicembre 2025 e approva il bilancio nei termini ordinari. L’IRES dell’anno precedente era 10.000 euro. Acconto complessivo da versare: 10.000 euro (metodo storico, 100%). Prima rata (40%): 4.000 euro entro il 30 giugno 2026. Seconda rata (60%): 6.000 euro entro il 30 novembre 2026. Se Alfa SRL preferisce spostare il pagamento di giugno al 30 luglio, applica la maggiorazione dello 0,40%: il costo aggiuntivo sulla prima rata è 4.000 × 0,40% = 16 euro.
Documenti necessari
Modello Redditi SC 2026 (o Redditi SP 2026) con relative istruzioni
Bilancio approvato dall’assemblea e relativa delibera
Modello F24 per i versamenti di saldo e acconto
Calcolo dell’acconto IRES (storico o previsionale)
Ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione
Caso 1 – Alfa SRL con approvazione del bilancio nei termini
Scenario. Alfa SRL, esercizio solare, approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura (aprile 2026). L’imposta IRES dell’anno precedente è 20.000 euro.
Come si applica. Il termine ordinario per saldo e primo acconto è il 30 giugno 2026. Alfa SRL versa il saldo IRES 2025 più la prima rata di acconto (40% × 20.000 = 8.000 euro) entro quella data. La seconda rata (60% × 20.000 = 12.000 euro) scade il 30 novembre 2026. La dichiarazione Redditi SC va trasmessa telematicamente entro il 30 settembre 2026.
In pratica
Saldo + prima rata (8.000 euro) entro il 30 giugno 2026.
Seconda rata (12.000 euro) entro il 30 novembre 2026.
Invio dichiarazione entro il 30 settembre 2026.
Caso 2 – Alfa SRL sceglie di versare con la proroga di un mese
Scenario. Alfa SRL ha bisogno di liquidità a giugno e decide di spostare il pagamento del saldo e della prima rata di acconto al mese successivo.
Come si applica. La legge consente di versare entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Per Alfa SRL con prima rata di acconto di 8.000 euro, la maggiorazione è 8.000 × 0,40% = 32 euro. Il pagamento totale da fare entro il 30 luglio 2026 è quindi 8.000 + 32 = 8.032 euro (a cui si somma il saldo IRES 2025 con la relativa maggiorazione). Non si tratta di una sanzione ma di un interesse legale minimo.
In pratica
Versamento spostato al 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,40%.
La maggiorazione si calcola sull’intero importo versato in ritardo.
Nessuna sanzione: la proroga è prevista dalla legge.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Entro quando va inviato il Modello Redditi SC 2026?
Per le società con esercizio solare (chiusura al 31 dicembre 2025), la dichiarazione va trasmessa telematicamente entro il 30 settembre 2026, cioè entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura.
Quando si paga l'IRES: saldo e acconto?
Il saldo IRES 2025 e la prima rata di acconto si versano entro il 30 giugno 2026 (o entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%). La seconda rata di acconto scade il 30 novembre 2026.
Quanto è la maggiorazione per versare un mese dopo?
La maggiorazione è dello 0,40% sull’importo versato in ritardo. Si applica se si paga entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria di giugno.
Come si calcola l'acconto IRES?
Si può usare il metodo storico – versando il 100% dell’imposta dell’anno precedente – oppure il metodo previsionale, stimando l’imposta dell’anno in corso. La prima rata è il 40% dell’acconto complessivo, la seconda il 60%.
Cosa succede se il bilancio viene approvato in ritardo?
Se l’approvazione del bilancio slitta oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine di versamento si sposta di conseguenza. Le istruzioni del modello specificano la nuova scadenza applicabile.
Il Modello Redditi SP ha le stesse scadenze del Modello Redditi SC?
Sì, per le società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare valgono le stesse scadenze: versamenti entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione) e invio dichiarazione entro il 30 settembre 2026.
Aliquota dimezzata al 12,5%: i titoli di Stato italiani ed equiparati (BTP, BOT, BTP Italia, CCT) sono tassati al 12,5% invece del 26% ordinario.
Meccanismo del 48,08%: in pratica non si cambia aliquota; si inserisce nel quadro RT solo il 48,08% del corrispettivo e del costo, poi si applica il 26% su quella base ridotta.
Quali titoli rientrano: titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 (titoli di Stato italiani) e obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella lista ministeriale del 4 settembre 1996 e successive modificazioni.
Anche le obbligazioni di enti territoriali esteri: dal decreto-legge n. 66 del 2014, rientrano nell’agevolazione anche le obbligazioni emesse da enti territoriali degli Stati inclusi nella lista.
Righi RT21 e RT22 della Sezione II-A: qui si riportano i corrispettivi e i costi già ridotti al 48,08% per le operazioni dal 1° luglio 2014.
Minusvalenze da titoli agevolati: se realizzi una perdita su questi titoli, per compensarla con plusvalenze al 26% puoi usarla solo al 48,08% del suo importo.
Perché i titoli di Stato pagano meno tasse
Non tutti i guadagni finanziari pagano la stessa imposta. Mentre su azioni, ETF e obbligazioni societarie si paga il 26%, sui titoli di Stato italiani (BTP, BOT, CCT, BTP Italia) e su alcune obbligazioni estere equiparate l’aliquota effettiva è del 12,5%. Questo vantaggio esiste per incentivare l’investimento nel debito pubblico e in strumenti considerati meno rischiosi.
Dal punto di vista tecnico, il meccanismo non prevede un’aliquota separata del 12,5%. Funziona così: nel quadro RT inserisci solo il 48,08% del corrispettivo incassato e il 48,08% del costo di acquisto. Poi applichi l’aliquota ordinaria del 26% su quella base ridotta. Il risultato è equivalente ad applicare il 12,5% sull’importo pieno (26% x 48,08% = circa 12,5%).
Questo metodo tecnico serve a mantenere un sistema unico di calcolo nel quadro RT, evitando aliquote diverse in sezioni diverse. In pratica, nei righi RT21 e RT22 della Sezione II-A del quadro RT inserisci già le cifre ridotte al 48,08%: non devi fare altri calcoli separati.
Quali obbligazioni rientrano nell’agevolazione? I titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 (i titoli pubblici italiani) e le obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella lista ministeriale del 4 settembre 1996 e successive modificazioni, comprese le obbligazioni emesse dagli enti territoriali di quegli Stati (come i bond emessi da regioni o comuni di Paesi EU con fiscalità normale).
Confronto tra titoli al 12,5% e titoli al 26%
Categoria
Esempi tipici
Base imponibile nel quadro RT
Aliquota effettiva
Titoli di Stato italiani (art. 31 DPR 601/1973)
BTP, BOT, CCT, BTP Italia, CTZ
48,08% del corrispettivo e del costo
12,5%
Obbligazioni di Stati esteri (lista min. 4/9/1996)
Bond sovrani di paesi UE o OCSE in lista
48,08% del corrispettivo e del costo
12,5%
Obbligazioni enti territoriali di detti Stati
Bond di regioni o comuni di paesi in lista
48,08% del corrispettivo e del costo
12,5%
Obbligazioni societarie (es. corporate bond)
Bond Fiat, Enel, LVMH
100% del corrispettivo e del costo
26%
Azioni, ETF, fondi comuni azionari
Azioni Intesa, ETF S&P500
100% del corrispettivo e del costo
26%
Esempio pratico
Tizio ha acquistato BTP (titoli di Stato italiani) per 10.000 euro e li ha venduti nel 2025 per 11.000 euro, realizzando una plusvalenza di 1.000 euro. Invece di inserire 11.000 e 10.000 nel quadro RT, inserisce il 48,08%: corrispettivo 11.000 x 48,08% = 5.289 euro; costo 10.000 x 48,08% = 4.808 euro. Plusvalenza ridotta = 5.289 – 4.808 = 481 euro. Imposta = 481 x 26% = 125 euro. Questo corrisponde esattamente a 1.000 euro x 12,5% = 125 euro. Il risultato è identico, ma si ottiene con il meccanismo del 48,08% all’interno dell’aliquota ordinaria del 26%.
Documenti necessari
Estratto conto o nota di acquisto dei titoli di Stato con ISIN e prezzo
Nota di vendita o rimborso con corrispettivo incassato
Documentazione dell’intermediario che attesti la natura del titolo (per capire se rientra nell’agevolazione)
Certificazione delle minusvalenze da titoli agevolati rilasciata dall’intermediario (in regime amministrato)
Caio vende BTP guadagnando sulla variazione di prezzo
Scenario. Caio ha comprato 5 BTP sul mercato secondario al prezzo di 98 (valore nominale 100) pagando in tutto 9.800 euro, più 10 euro di commissioni. Li vende nel 2025 a 102, incassando 10.200 euro meno 10 euro di commissioni = 10.190 euro netti.
Come si applica. Il costo fiscalmente riconosciuto è 9.800 + 10 = 9.810 euro. Il corrispettivo netto è 10.190 euro. Plusvalenza piena: 10.190 – 9.810 = 380 euro. Essendo BTP, si applica il 48,08%: base imponibile = 380 x 48,08% = 182,70 euro. Imposta = 182,70 x 26% = 47,50 euro. Se invece fossero state obbligazioni societarie, l’imposta sarebbe stata 380 x 26% = 98,80 euro: quasi il doppio.
In pratica
L’agevolazione vale sulla variazione di prezzo (plusvalenza/minusvalenza), non sugli interessi cedolari che seguono regole diverse.
Per verificare se un titolo è agevolato, controlla l’ISIN: i BTP iniziano con ‘IT’ e sono facilmente riconoscibili. Per bond esteri verifica la lista ministeriale.
Anche i BTP Italia e i BTP Valore rientrano nell’agevolazione perché sono titoli emessi dallo Stato italiano.
Sempronio perde su BTP e vuole compensare
Scenario. Sempronio nel 2025 vende BTP in perdita di 2.000 euro (minusvalenza) e nello stesso anno guadagna 3.000 euro vendendo azioni (plusvalenza Sezione II-A).
Come si applica. La minusvalenza da BTP (titoli al 12,5%) non si usa al 100% per compensare le plusvalenze al 26%. Le istruzioni stabiliscono che le minusvalenze realizzate in regime di tassazione al 12,50% sono deducibili per una quota pari al 48,08% del loro ammontare. Quindi: 2.000 x 48,08% = 961,60 euro compensabili. Plusvalenza netta tassabile: 3.000 – 961,60 = 2.038,40 euro. Imposta: 2.038,40 x 26% = 530 euro circa.
In pratica
Le perdite su titoli agevolati al 12,5% valgono meno come ‘scudo’ rispetto alle perdite su titoli al 26%: puoi usarne solo il 48,08%.
Questo evita un’asimmetria: se i guadagni pagano solo il 12,5%, anche le perdite compensano in misura proporzionale.
Se hai solo perdite su BTP senza plusvalenze da compensare, le riporti nei quattro anni successivi, sempre al 48,08%.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Gli interessi cedolari dei BTP pagano anch'essi il 12,5%?
Sì, anche gli interessi (cedole) dei titoli di Stato italiani sono tassati al 12,5%, ma seguono regole diverse dalle plusvalenze: vengono tassati come redditi di capitale, non come redditi diversi, e in genere la banca li trattiene alla fonte. Non vanno nel quadro RT ma eventualmente nel quadro RM se non sono stati tassati alla fonte.
Come faccio a sapere se un'obbligazione estera è agevolata al 12,5%?
Deve essere emessa da uno Stato incluso nella lista del decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni. In pratica si tratta dei Paesi con cui l’Italia ha accordi di scambio di informazioni: la maggior parte dei Paesi UE e OCSE. Chiedi conferma al tuo intermediario.
I fondi obbligazionari che investono in BTP godono dell'agevolazione?
Non direttamente: i proventi dei fondi comuni (OICR) sono redditi di natura finanziaria tassati normalmente al 26%. Solo se il fondo distribuisce importi riferibili a titoli agevolati la quota corrispondente può essere ridotta al 48,08%. Il trattamento dipende dalla composizione del fondo e dalle comunicazioni dell’intermediario.
I BTP comprati in asta primaria e tenuti fino a scadenza generano plusvalenze?
No. Se il BTP viene rimborsato a scadenza alla pari (100), non c’è differenza tra corrispettivo e costo se hai pagato 100. Ma se hai acquistato sotto la pari (es. a 97) e vieni rimborsato a 100, c’è una plusvalenza di 3 punti percentuali tassata al 12,5%.
Le obbligazioni emesse da Comuni italiani godono dell'agevolazione?
No. L’agevolazione riguarda i titoli dello Stato italiano (emessi dal Ministero dell’Economia) e le obbligazioni di enti territoriali di Stati esteri in lista. Le obbligazioni di enti locali italiani (comuni, regioni) sono trattate come obbligazioni ordinarie al 26%.
Se ho perso denaro su BTP posso usare la perdita contro i guadagni in borsa?
Sì, ma solo parzialmente: la minusvalenza da BTP è deducibile contro plusvalenze al 26% solo per il 48,08% del suo importo, perché i BTP godono di un regime di favore e le perdite si proporzionano di conseguenza.
Dal 1° gennaio 2027 i requisiti pensionistici aumentano per speranza di vita di un solo mese
L’incremento ordinario (stabilito dal decreto direttoriale MEF-MLPS) si applicherà dal 2028
La norma riguarda tutti i requisiti di accesso al sistema pensionistico soggetti all’adeguamento
Per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti nel 2027 si applica anche il differimento TFS
Dal 2028 l’incremento torna alla misura piena stabilita dal decreto direttoriale
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 185 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, stabilisce che l’incremento dei requisiti pensionistici per speranza di vita decorrente dal 1° gennaio 2027 è applicato nella misura di un solo mese (anziché quella stabilita dal decreto direttoriale MEF-MLPS). Dal 1° gennaio 2028 torna invece il pieno incremento previsto da quel decreto.
Cosa prevede il comma 185 sull'adeguamento dei requisiti pensionistici nel 2027
Il sistema pensionistico italiano prevede che i requisiti di accesso – età e anzianità contributiva – vengano periodicamente adeguati all’aumento della speranza di vita. Questo meccanismo è governato dall’articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010, e i nuovi valori sono stabiliti con decreto direttoriale emanato di concerto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 185 della legge di bilancio 2026 introduce una deroga temporanea: limitatamente all’anno 2027, l’incremento dei requisiti legato alla speranza di vita è applicato nella misura di un mese, indipendentemente da quanto stabilito dal decreto direttoriale. Chi matura i requisiti pensionistici nel corso del 2027 beneficia quindi di un aggravio ridotto rispetto a quello che sarebbe stato applicato secondo il meccanismo ordinario.
Dal 1° gennaio 2028 il meccanismo ordinario riprende piena efficacia: torna ad applicarsi l’incremento nella misura stabilita dal decreto direttoriale, senza ulteriori deroghe. Il comma 185 è quindi una misura transitoria a favore di chi va in pensione nel 2027, che non modifica strutturalmente il sistema di adeguamento alla speranza di vita ma ne limita l’impatto per un solo anno.
Come capire se il comma 185 si applica alla propria posizione
Verificare se si maturano i requisiti pensionistici nel corso dell’anno 2027
Accertare quale incremento per speranza di vita è stabilito dal decreto direttoriale MEF-MLPS vigente
Calcolare la differenza tra l’incremento ordinario e il solo mese previsto dal comma 185 per il 2027
Per i dipendenti pubblici: verificare l’applicabilità del differimento TFS ex comma 185, secondo periodo
Chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2028 non beneficia della deroga e subisce l’incremento pieno
Caso 1: Tizio, lavoratore che raggiunge i requisiti nel 2027
Scenario. Tizio ha 67 anni compiuti e matura nel 2027 i requisiti per la pensione di vecchiaia. Senza la deroga del comma 185, l’incremento per speranza di vita stabilito dal decreto direttoriale avrebbe posticipato il momento di accesso di più di un mese rispetto all’età ordinaria. Tizio vuole sapere di quanti mesi sono stati limitati i requisiti aggiuntivi per il 2027.
Come si legge in pratica. Il comma 185 stabilisce che nel 2027 l’incremento per speranza di vita è applicato nella misura di un solo mese, indipendentemente da quanto stabilito dal decreto direttoriale. L’effetto concreto per Tizio è che il requisito aggiuntivo derivante dall’adeguamento alla speranza di vita è pari a un mese, anziché alla misura maggiore che sarebbe stata applicata senza la deroga. La norma non elimina l’incremento ma lo limita a un mese per tutto il 2027. Tizio deve verificare con il proprio patronato o l’INPS la data esatta di maturazione dei requisiti, poiché l’impatto dipende dalla sua posizione specifica (vecchiaia, anticipata o altro).
Riepilogo Caso 1
Requisito: pensione di vecchiaia con adeguamento speranza di vita 2027
Incremento ordinario (decreto direttoriale): superiore a un mese (valore da verificare sul decreto)
Incremento applicato nel 2027 (comma 185 LB 2026): un mese
Effetto: aggravio ridotto rispetto all’incremento pieno per il solo anno 2027
Dal 2028: torna l’incremento pieno stabilito dal decreto direttoriale
Caso 2: Caia, dipendente pubblica che matura i requisiti nel 2027
Scenario. Caia è una dipendente di un’azienda sanitaria pubblica (D.Lgs. 165/2001) e matura nel 2027 i requisiti pensionistici come definiti dal primo periodo del comma 185. Si chiede se, oltre al vantaggio sull’incremento per speranza di vita, il comma 185 preveda qualcosa anche per il suo TFS.
Come si legge in pratica. Il comma 185 dedica il secondo periodo proprio ai dipendenti pubblici che soddisfano nell’anno 2027 i requisiti del primo periodo. Per questi soggetti, le indennità di fine servizio sono corrisposte ‘al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse’ secondo le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011. Caia non riceve il TFS immediatamente alla cessazione del rapporto: la liquidazione è differita secondo la disciplina ordinaria dell’art. 24 D.L. 201/2011, analogamente a quanto previsto dal comma 191 per chi accede all’APE sociale. Il comma 185 quindi, per i dipendenti pubblici che vanno in pensione nel 2027, combina la deroga sull’adeguamento alla speranza di vita con il differimento del TFS.
Requisiti maturati: nel 2027, come da primo periodo comma 185
Effetto sull’incremento requisiti: limitato a un mese per il 2027
TFS: differito al momento previsto dall’art. 24 D.L. 201/2011 (non all’uscita)
Esito: doppio effetto – requisiti agevolati per il 2027 e TFS differito secondo disciplina ordinaria
Caso 3: Sempronio, lavoratore che matura i requisiti a gennaio 2028
Scenario. Sempronio compirà 67 anni nel corso del 2027 ma matura i requisiti completi per la pensione (incluso l’adeguamento per speranza di vita) solo dal 1° gennaio 2028. Si chiede se la deroga del comma 185 si applica anche a lui.
Come si legge in pratica. Il comma 185 specifica espressamente che la misura di un mese per l’adeguamento alla speranza di vita vale ‘limitatamente all’anno 2027‘. Dal 1° gennaio 2028 ‘il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale’ riprende a decorrere. Sempronio, che matura i requisiti nel 2028, non beneficia della deroga e si vede applicare l’incremento pieno stabilito dal decreto direttoriale. La deroga è strettamente temporale: riguarda chi matura i requisiti nel 2027, non chi li matura dopo. Sempronio dovrà attendere i requisiti completi comprensivi dell’incremento ordinario a decorrere dal 2028.
Riepilogo Caso 3
Maturazione requisiti: dal 1° gennaio 2028 – fuori dalla finestra del comma 185
Incremento per speranza di vita applicato: quello pieno del decreto direttoriale
Deroga del comma 185: non applicabile – riservata ai soli requisiti maturati nel 2027
Eta’: 67 anni compiuti nel 2027 – ma i requisiti si completano nel 2028
Esito: nessun beneficio dalla deroga; si applica il regime ordinario dal 2028
Quando conviene una verifica
Un esperto calcola la tua finestra di accesso alla pensione nel 2027 e stima l’impatto dell’adeguamento per speranza di vita. Parla con un consulente previdenziale.
Di quanti mesi aumentano i requisiti pensionistici nel 2027?
Il comma 185 stabilisce che l’incremento per speranza di vita decorrente dal 1° gennaio 2027 è applicato nella misura di un mese, indipendentemente dal valore stabilito dal decreto direttoriale del MEF di concerto con il MLPS. Per conoscere di quanti mesi l’incremento ordinario avrebbe superato questo valore, è necessario consultare il decreto direttoriale vigente. La norma non elimina l’adeguamento ma lo limita a un mese per il solo 2027.
Il congelamento a un mese vale per tutti i tipi di pensione?
Il comma 185 fa riferimento all’incremento dei requisiti ‘di accesso al sistema pensionistico’ senza distinguere tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata: in linea di principio la deroga si applica ai requisiti soggetti all’adeguamento alla speranza di vita previsto dal meccanismo del D.L. 78/2010. La verifica puntuale della tipologia di pensione interessata spetta all’INPS, che applicherà la norma in base alla posizione specifica.
Dal 2028 i requisiti ripartono dall'incremento di un mese o da quello pieno?
Dal 1° gennaio 2028 l’incremento torna nella misura stabilita dal decreto direttoriale del MEF di concerto con il MLPS, senza alcuna riduzione. Il comma 185 precisa espressamente che ‘fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028’. La deroga è quindi strettamente temporale e non modifica la misura degli incrementi successivi al 2027.
Chi ha già maturato i requisiti nel 2026 è toccato dalla norma?
No. Il comma 185 riguarda i requisiti che decorrono dal 1° gennaio 2027. Chi ha già maturato i requisiti pensionistici nel 2026 – e dunque ha già il diritto alla pensione – non è interessato dall’adeguamento del 2027. La norma opera in avanti: incide sulle condizioni di accesso per chi non ha ancora raggiunto i requisiti al 31 dicembre 2026.
I dipendenti pubblici che vanno in pensione nel 2027 subiscono il differimento del TFS?
Sì. Il secondo periodo del comma 185 stabilisce espressamente che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ex D.Lgs. 165/2001 e il personale degli enti pubblici di ricerca che soddisfano nel 2027 i requisiti del primo periodo percepiscono il TFS ‘al momento in cui avrebbero maturato il diritto’ secondo le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011. Il differimento è strutturalmente lo stesso previsto per chi accede all’APE sociale dal comma 191: la liquidazione non viene anticipata rispetto alla disciplina ordinaria.
App sviluppata una tantum senza struttura organizzata: reddito diverso da attivita’ commerciale occasionale.
Attivita’ continuativa con aggiornamenti, nuovi titoli e rapporto stabile con gli store: obbligo di partita IVA.
Royalties e proventi da app sono considerati redditi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno se percepiti dall’autore.
Regime forfetario accessibile fino a 85.000 euro di compensi; imposta sostitutiva 15% (o 5% per i primi 4 anni).
Ritenuta sulle royalties: se prevista, spetta all’autore la riduzione forfetaria del 25% (40% per gli under 35).
Proventi da store esteri: potrebbero richiedere il quadro RW se accreditati su conti esteri non gestiti da intermediari italiani.
Quando e come si tassano i guadagni da app
Sviluppare un’app e pubblicarla su Google Play o App Store puo’ generare redditi in modi diversi: vendite dirette dell’app, acquisti in-app, abbonamenti o royalties sulle licenze. La categoria fiscale in cui ricadono questi guadagni dipende da come li ottieni e da quanto e’ strutturata la tua attivita’.
Se hai creato un’app come progetto personale, in modo non ripetuto e senza una struttura organizzata, i proventi ricevuti dallo store sono redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Li dichiari nel quadro D5 del Modello 730 (codice 1) oppure nel quadro RL14 del Modello Redditi PF. Se invece l’attivita’ e’ continua – aggiorni l’app, sviluppi nuovi titoli, hai rapporti continuativi con gli store – il fisco la considera attivita’ d’impresa o di lavoro autonomo abituale e devi aprire la partita IVA.
C’e’ un’ulteriore ipotesi: se i guadagni derivano specificamente dalla cessione o dalla concessione in licenza dei diritti su un’opera dell’ingegno da te creata (l’app come opera software), potrebbero rientrare nella disciplina dei diritti d’autore. In quel caso, il trattamento e’ piu’ favorevole: spetta una riduzione forfetaria del 25% sull’imponibile (40% se hai meno di 35 anni). Le istruzioni al Modello 730 e al Modello Redditi PF 2026 classificano questi proventi nel quadro D3 codice 1 (730) o RL25 (Redditi PF).
Guadagni da app: categoria fiscale per situazione
Situazione
Categoria fiscale
Dove si dichiara
App sviluppata occasionalmente, nessuna struttura
Redditi diversi – attivita' commerciale occasionale
730 quadro D5 codice 1 / Redditi PF RL14
Proventi da licenza / cessione diritti software (autore)
Quadro RF/RG o RE (Fascicolo 3) / quadro LM forfetario
Forfetario: compensi fino a 85.000 euro
Imposta sostitutiva 15% (5% primi 4 anni)
Quadro LM Sezione III Modello Redditi PF
Esempio pratico
Tizio, programmatore dipendente, sviluppa nel tempo libero un’app di produttivita’ e la pubblica su App Store nel 2024. Nel 2025 incassa 4.800 euro da Apple. Non ha altre app e non aggiorna sistematicamente. I 4.800 euro sono redditi diversi da attivita’ commerciale occasionale: Tizio li dichiara nel quadro D5 del Modello 730 (codice 1) e li somma al suo reddito complessivo, che viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie. Se invece Tizio avesse dichiarato i proventi come corrispettivi per la licenza d’uso del software da lui creato (diritto d’autore), avrebbe potuto applicare la riduzione forfetaria del 25%, dichiarando solo 3.600 euro come imponibile nel quadro D3 codice 1.
Documenti necessari
Estratto conto della piattaforma (Apple / Google) con il dettaglio dei pagamenti ricevuti nel 2025
Contratto o termini di servizio con lo store (per qualificare il tipo di rapporto: vendita, licenza, royalty)
Eventuale certificazione del reddito se lo store ha applicato ritenute (es. withholding tax estera)
Fatture o documentazione delle spese inerenti la produzione del reddito (se in regime ordinario)
Codice fiscale o partita IVA dell’autore per la dichiarazione
Caso 1 – Tizio: sviluppatore dipendente con un'app pubblicata
Scenario. Tizio lavora come dipendente in un’azienda IT. Nel tempo libero ha sviluppato un gioco mobile e lo ha pubblicato su Google Play. Nel 2025 incassa 2.200 euro. Non ha mai aggiornato l’app, non ha altre pubblicazioni e non vuole aprire partita IVA.
Come si applica. L’attivita’ di Tizio e’ occasionale: i 2.200 euro sono redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Tizio li dichiara nel quadro D5 del Modello 730 codice 1. Non puo’ dedurre spese generali, ma puo’ scomputare i costi specificatamente inerenti la produzione di quel reddito (es. licenze software usate per sviluppare il gioco) se riesce a documentarli. Il reddito si aggiunge al suo reddito complessivo e concorre alla formazione dell’IRPEF.
In pratica
Tieni separata la documentazione dei proventi dallo store rispetto al tuo stipendio: sono redditi diversi e vanno dichiarati separatamente.
Se le entrate crescono e l’attivita’ diventa continuativa, valuta l’apertura della partita IVA prima che il fisco la contesti.
Google e Apple trattengono commissioni: l’importo da dichiarare e’ quello effettivamente percepito al netto delle commissioni della piattaforma.
Caso 2 – Caio: sviluppatore freelance con piu' app e attivita' strutturata
Scenario. Caio sviluppa app come attivita’ principale: ha 8 app pubblicate su vari store, le aggiorna regolarmente, investe in pubblicita’ e nel 2025 incassa 60.000 euro complessivi. Ha aperto partita IVA.
Come si applica. Caio svolge attivita’ d’impresa o di lavoro autonomo abituale. Con compensi di 60.000 euro, ben al di sotto di 85.000 euro, puo’ applicare il regime forfetario (quadro LM Sezione III). Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività del suo codice ATECO ai 60.000 euro di compensi. Per le attivita’ professionali e di sviluppo software il coefficiente tipico e’ del 78%. L’imposta sostitutiva e’ del 15%, o del 5% se e’ nei primi 4 anni di attivita’ e ne ricorrono i requisiti.
In pratica
Nel forfetario non detrai le spese analitiche: il coefficiente di redditivita’ le ‘assorbe’ in modo forfetario.
Verifica il codice ATECO corretto per la tua attivita’: determina il coefficiente e quindi l’imponibile.
Se superi 85.000 euro di compensi in un anno esci dal forfetario per quell’anno; se superi 100.000 euro esci gia’ nell’anno stesso.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo usare il Modello 730 o il Modello Redditi PF per i guadagni da app?
Se usi il Modello 730 puoi dichiarare i redditi da app occasionali nel quadro D5. Se hai partita IVA, sei in regime forfetario o hai redditi d’impresa devi usare il Modello Redditi PF (Fascicolo 3 per RE, RF, RG o LM).
Posso scegliere di dichiarare i proventi come diritti d'autore invece che come attivita' commerciale?
Dipende dalla natura del rapporto con lo store. Se cedi o licenzi i diritti sul software da te creato, la qualificazione come opera dell’ingegno e’ possibile. In quel caso applichi la riduzione del 25% (40% sotto i 35 anni) sull’imponibile. E’ opportuno farsi assistere da un professionista per scegliere la qualificazione corretta.
Google e Apple mi pagano in dollari: come dichiaro?
Converti in euro al cambio del giorno in cui incassi, oppure usa i cambi medi mensili pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Documenta il tasso di cambio applicato.
Ho ricevuto una ritenuta alla fonte da Apple (withholding tax USA): come la recupero?
La ritenuta alla fonte applicata da un soggetto estero puo’ essere portata in detrazione come credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, compilando il quadro CE del Modello Redditi PF (Fascicolo 3). Non e’ automaticamente rimborsabile nel Modello 730.
Devo compilare il quadro RW se i pagamenti arrivano su un conto PayPal estero?
Se il conto PayPal e’ intestato a un soggetto residente all’estero o e’ tecnicamente un conto estero, potresti avere obblighi di monitoraggio nel quadro RW. Se i fondi transitano su un conto italiano, l’obbligo decade. Verifica dove e’ registrata la tua utenza PayPal.
Quando scatta l'obbligo di aprire la partita IVA per i guadagni da app?
Non c’e’ una soglia di reddito automatica. L’obbligo scatta quando l’attivita’ diventa abituale e organizzata: pluralita’ di app, aggiornamenti continuativi, investimenti strutturati. Se il provento e’ davvero occasionale e non ripetuto, la partita IVA non e’ obbligatoria. In caso di dubbio, un professionista puo’ aiutarti a valutare la situazione concreta.
Airdrop e staking generano proventi tassabili nel periodo d’imposta in cui li percepisci.
Il valore da dichiarare è quello di mercato della cripto-attività al momento in cui la ricevi.
I proventi da detenzione di cripto-attività (staking, yield) si tassano senza alcuna deduzione di spese.
Le plusvalenze dalla successiva vendita delle cripto ricevute si tassano nel quadro RT: 26% per le cessioni fino al 31 dicembre 2025, 33% dal 1° gennaio 2026.
La soglia di 2.000 euro per le plusvalenze riguardava solo le cessioni fino al 31 dicembre 2024; dal 2025 non esiste.
Monitoraggio RW: le cripto in portafoglio vanno dichiarate con imposta del 2 per mille annuo sul valore.
Airdrop e DeFi: perché il fisco li vuole sapere
Gli airdrop sono distribuzioni gratuite di token che alcuni protocolli blockchain inviano ai propri utenti, spesso in cambio di attivita’ passate sul network o come forma di promozione. Lo staking consiste nel bloccare le proprie cripto-attività per contribuire alla sicurezza della rete e ricevere una ricompensa periodica. Il yield farming e i rendimenti DeFi (finanza decentralizzata) sono invece proventi generati da liquidity pool o protocolli di prestito decentralizzati.
In Italia, tutte queste forme di provento rientrano nella categoria delle cripto-attività regolata dall’art. 67 del TUIR, introdotto nella forma attuale dalla Legge di Bilancio 2023. Le istruzioni ufficiali al Modello Redditi PF 2026 chiariscono che ‘i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione’. Questo vale per airdrop, staking reward, yield e qualsiasi altro provento che non derivi da una vendita.
La distinzione fondamentale da tenere a mente e’ questa: i proventi che ricevi (airdrop, staking) sono tassati come redditi nel momento in cui li percepisci, al valore di mercato di quel momento. La successiva vendita di quelle stesse cripto genera invece una plusvalenza (o minusvalenza), tassata separatamente come reddito diverso di natura finanziaria: 26% per le cessioni fino al 2025, 33% dal 1° gennaio 2026.
Airdrop e DeFi: trattamento fiscale per tipo di provento
Tipo di provento
Momento della tassazione
Regime e aliquota
Airdrop (token ricevuti gratuitamente)
Al momento dell'accredito
Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
Staking reward (ricompense staking)
Al momento di ogni accredito
Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
Yield / rendimenti DeFi in cripto
Al momento dell'accredito
Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
Vendita delle cripto ricevute (plusvalenza)
Al momento della cessione
Imposta sostitutiva 26% fino al 2025, 33% dal 2026 (quadro RT Sezione V-A)
Imposta patrimoniale su cripto detenute
Al 31 dicembre di ogni anno
2 per mille sul valore (quadro RW)
Esempio pratico
Caio riceve un airdrop di 500 token il 15 aprile 2025. Il valore di mercato di quel giorno e’ di 2 euro per token, quindi percepisce un reddito di 1.000 euro, tassabile IRPEF senza possibilita’ di dedurre spese. A settembre 2025 vende 300 di quei token a 3 euro l’uno, incassando 900 euro. Il costo di carico (valore al momento dell’airdrop) era 600 euro (300 x 2 euro), quindi la plusvalenza e’ 300 euro. Poiche’ la cessione avviene dal 1° gennaio 2025, non c’e’ soglia di franchigia: Caio paga l’imposta sostitutiva del 26% su 300 euro, pari a 78 euro, nel quadro RT Sezione V-A del Modello Redditi PF.
Documenti necessari
Report della piattaforma o del wallet con data e quantita’ di ogni airdrop/reward ricevuto
Valore di mercato della cripto-attività al momento di ogni accredito (da exchange o sito specializzato)
Estratto conto delle vendite successive con data, quantita’ e prezzi di cessione
Documentazione del wallet o dell’exchange che certifica le operazioni
Eventuale documentazione per la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025 (se applicata)
Caso 1 – Tizio: ha ricevuto un airdrop da un protocollo DeFi
Scenario. Tizio era utente attivo di un protocollo di swap decentralizzato. A marzo 2025 il protocollo distribuisce automaticamente 1.000 token agli utenti storici (airdrop). Il valore al momento dell’accredito e’ 0,50 euro per token, quindi Tizio riceve token per 500 euro.
Come si applica. Tizio deve dichiarare 500 euro come reddito nel Modello Redditi PF (non puo’ usare il 730 per questo tipo di reddito). I 500 euro si sommano al suo reddito complessivo e vengono tassati con le aliquote IRPEF ordinarie. Se successivamente Tizio vende parte dei token, il costo di carico e’ 0,50 euro per token: qualsiasi prezzo di vendita superiore genera una plusvalenza tassata al 26% nel quadro RT.
In pratica
Salva screenshot o esporta il report della piattaforma: prova la data e il valore dell’airdrop.
I token ricevuti come airdrop diventano il tuo ‘magazzino’ a costo documentato: non dichiarare quel costo equivale a pagare piu’ tasse alla vendita.
Anche i token che non hai ancora venduto vanno indicati nel quadro RW e scontano l’imposta del 2 per mille.
Caso 2 – Caio: ha messo in staking le sue ETH su un exchange centralizzato
Scenario. Caio detiene 2 ETH su un exchange italiano che offre staking. Nel 2025 ha ricevuto 0,06 ETH come reward di staking, accreditati mensilmente. Il valore medio di ETH durante l’anno era circa 2.000 euro per unita’.
Come si applica. I 0,06 ETH di reward, valorizzati al momento di ciascun accredito mensile, costituiscono redditi tassabili senza deduzione. Se l’exchange italiano applica una ritenuta, questa e’ a titolo di acconto e va dichiarata. In assenza di ritenuta, Caio deve dichiarare i proventi in autonomia. Se poi vende gli ETH di reward, il costo di carico e’ il valore al momento di ogni accredito mensile.
In pratica
Verifica se l’exchange applica ritenuta: in tal caso trovi il dato nella certificazione rilasciata dalla piattaforma.
Se non c’e’ ritenuta, annota il valore di ETH per ogni data di accredito del reward: ti serve per calcolare l’imponibile.
Lo staking su exchange straniero richiede anche la compilazione del quadro RW se il custode non e’ residente in Italia.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Un airdrop che non ho richiesto e' comunque tassabile?
Si. Il fisco tassa i proventi da cripto-attività nel momento in cui li percepisci, indipendentemente da come li hai ottenuti. Anche un airdrop automatico e inatteso va dichiarato al valore di mercato del giorno di accredito.
Se non riesco a trovare il valore di un token al momento dell'airdrop, come mi comporto?
Devi fare del tuo meglio per ricostruire il valore: cerca dati storici su siti come CoinGecko o CoinMarketCap. Se il token era illiquido o non quotato e non c’e’ documentazione, il valore e’ difficile da determinare; in tal caso il costo fiscalmente riconosciuto potrebbe essere considerato pari a zero, il che aumenta la plusvalenza alla vendita.
Lo yield farming in cripto e' trattato come lo staking?
Si. Tutti i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività – inclusi i rendimenti da liquidity pool, lending decentralizzato e yield farming – sono tassati senza deduzione di spese nel periodo d’imposta in cui li percepisci.
Posso compensare le perdite da DeFi con le plusvalenze da vendita?
Le minusvalenze da cessione di cripto-attività (quadro RT Sezione V-A) si compensano con le plusvalenze della stessa sezione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo. I proventi da detenzione (airdrop, staking) non sono plusvalenze e non si compensano con le minusvalenze.
Devo compilare il quadro RW per i token in un wallet non custodial?
Si. Il quadro RW si compila per tutte le cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi, inclusi i wallet non custodial. L’imposta sul valore e’ 2 per mille annuo calcolato sul valore al 31 dicembre 2025.
Se ricevo token DeFi che valgono pochissimo al momento dell'airdrop, devo comunque dichiarare?
Si, anche se il valore e’ irrisorio. Non esiste una soglia di esenzione per i proventi da detenzione di cripto-attività. Tuttavia, se il valore e’ praticamente zero, l’imponibile sara’ minimo o nullo.
Art. 187 Cod. Amb.: Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1.
È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 2-bis.
Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 , restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. 3-bis.
Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge 108
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