Autore: Andrea Marton

  • Detrazione 19% per addetti all’assistenza: chi spetta e come

    In sintesi

    • Detrazione del 19 per cento sulle spese pagate per badanti e assistenti personali nei casi di non autosufficienza certificata dal medico.
    • Massimale di spesa: 2.100 euro per contribuente, indipendentemente dal numero di persone assistite. Se piu’ familiari condividono la spesa, il limite di 2.100 euro va ripartito tra tutti.
    • Limite di reddito: 40.000 euro di reddito complessivo (incluso il reddito da immobili a cedolare secca). Superata quella soglia la detrazione non spetta.
    • Non autosufficienza certificata: il medico deve attestare che la persona non riesce autonomamente ad assumere alimenti, a deambulare, a provvedere all’igiene personale o necessita di sorveglianza continuativa.
    • Spetta anche per i familiari non a carico: a differenza di molte altre detrazioni, questa vale anche se l’assistito non e’ fiscalmente a carico del dichiarante.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili (bonifico, carta, bancomat) per fruire della detrazione del 19 per cento.

    Che cos'e' la detrazione per l'assistenza personale

    Se hai pagato un badante, un assistente familiare o un’altra persona per aiutare un familiare che non riesce piu’ a cavarsela da solo nelle attivita’ quotidiane, puoi detrarre il 19 per cento di quella spesa dalla tua IRPEF. Si tratta della detrazione per gli addetti all’assistenza personale, prevista dal codice 15 del rigo E8-E10 del Modello 730/2026.

    La parola chiave e’ ‘non autosufficienza’. La legge elenca concretamente cosa significa: non riuscire ad assumere autonomamente alimenti, a espletare le funzioni fisiologiche o a provvedere all’igiene personale, a deambulare, a indossare gli indumenti. Rientra nella non autosufficienza anche chi necessita di sorveglianza continuativa. Questa condizione deve risultare da una certificazione medica: senza quel documento il beneficio non spetta.

    La detrazione ha due limiti precisi da tenere a mente. Il primo riguarda la spesa massima: si detrae il 19 per cento calcolato su un massimo di 2.100 euro, quindi il risparmio fiscale puo’ arrivare fino a 399 euro. Il secondo riguarda il reddito: la detrazione spetta solo se il tuo reddito complessivo non supera 40.000 euro. Oltre quella soglia, niente detrazione.

    Un aspetto interessante e’ che la detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico. Questo la rende accessibile a situazioni reali in cui un figlio paga l’assistenza per un genitore anziano che ha un proprio reddito e quindi non e’ a suo carico.

    Riepilogo della detrazione per assistenza personale (codice 15)
    Voce Valore
    Percentuale di detrazione 19 per cento
    Massimale di spesa detraibile 2.100 euro per contribuente
    Risparmio fiscale massimo 399 euro (19% di 2.100)
    Limite di reddito complessivo 40.000 euro (inclusa cedolare secca)
    Spese per familiari non a carico Ammesse
    Certificazione richiesta Certificazione medica di non autosufficienza
    Rigo del 730 Da E8 a E10, codice 15

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito complessivo di 32.000 euro e ha pagato nel 2025 una badante 2.800 euro per assistere sua madre anziana, non autosufficiente per certificazione del medico di base. Nel rigo E8 indica il codice 15 e la spesa massima di 2.100 euro (l’eccedenza di 700 euro non e’ detraibile). La detrazione del 19 per cento su 2.100 euro vale 399 euro di risparmio fiscale diretto sull’IRPEF. Se invece il reddito di Tizio fosse 42.000 euro, la detrazione non spetterebbe affatto.

    Documenti necessari

    • Certificazione medica che attesta lo stato di non autosufficienza dell’assistito
    • Ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza, con i suoi dati anagrafici e codice fiscale, quelli del pagante e, se diverso, quelli dell’assistito
    • Prova del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta POS)
    • Eventuale Certificazione Unica del datore di lavoro (punto 341-352, codice onere 15) se la spesa e’ stata considerata dal sostituto d’imposta

    Figlio che paga l'assistenza per il genitore non a carico

    Scenario. Caio ha un reddito di 28.000 euro e ha assunto una badante per la madre. La madre percepisce una pensione di 900 euro al mese, quindi non e’ fiscalmente a carico di Caio. Nel 2025 Caio ha pagato 1.800 euro di assistenza, tutti con bonifico. La madre ha il certificato del medico che attesta la non autosufficienza.

    Come si applica. La detrazione spetta anche per i familiari non fiscalmente a carico, purche’ ci sia la certificazione medica. Caio puo’ detrarre il 19 per cento di 1.800 euro, cioe’ 342 euro di risparmio IRPEF. Non supera il limite di 2.100 euro, quindi indica l’intera spesa nel rigo E8 con codice 15. Il reddito di 28.000 euro e’ sotto la soglia di 40.000, quindi non ci sono problemi.

    In pratica

    • Conservare la certificazione medica di non autosufficienza della madre.
    • Richiedere e conservare la ricevuta firmata dalla badante con i dati anagrafici di entrambe le parti.
    • Indicare nel rigo E8 il codice 15 e l’importo di 1.800 euro: la detrazione del 19% spetta per intero.

    Piu' fratelli che dividono le spese per lo stesso assistito

    Scenario. Sempronio e sua sorella dividono le spese per il padre non autosufficiente. In totale hanno pagato 3.500 euro di assistenza: 2.000 Sempronio e 1.500 la sorella. Entrambi hanno redditi sotto i 40.000 euro. Il limite di 2.100 euro vale per ciascun contribuente o va diviso?

    Come si applica. Il limite di 2.100 euro si riferisce al singolo contribuente che sostiene la spesa, ma si ricorda che se piu’ familiari hanno sostenuto spese per assistere la stessa persona, quel limite deve essere ripartito tra loro. In pratica, il totale detraibile tra tutti i soggetti non puo’ superare 2.100 euro complessivi. Sempronio e sua sorella dovranno quindi dividersi il tetto: per esempio 1.050 euro ciascuno se si ripartiscono in parti uguali, oppure in proporzione alle spese sostenute.

    In pratica

    • Il limite di 2.100 euro vale per l’insieme di chi sostiene le spese per lo stesso assistito, non per ciascuno separatamente.
    • Concordare con i familiari come suddividere il tetto di 2.100 euro e annotare la percentuale sui documenti di spesa.
    • Ogni dichiarante indichera’ la propria quota nel rigo E8-E10 con codice 15.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' il massimale di spesa detraibile per l'assistenza personale?

    Il massimale e’ 2.100 euro per contribuente. Significa che la detrazione del 19 per cento si calcola al massimo su 2.100 euro di spesa, per un risparmio IRPEF massimo di 399 euro. Se piu’ familiari sostengono spese per lo stesso assistito, il limite va condiviso tra tutti.

    Fino a che reddito spetta la detrazione per la badante?

    La detrazione spetta solo se il reddito complessivo del contribuente non supera 40.000 euro. Nel calcolo di questo limite si considera anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

    Serve la certificazione medica per la non autosufficienza?

    Si, e’ obbligatoria. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Senza quel documento la detrazione non puo’ essere applicata, anche se la spesa e’ stata effettivamente sostenuta.

    Spetta la detrazione se la persona assistita non e' mio familiare a carico?

    Si. La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico (ad esempio un genitore anziano con una propria pensione). E’ una delle poche detrazioni che si estende ai familiari non a carico.

    La spesa deve essere pagata in modo tracciabile?

    Si. Dal 2020 la detrazione del 19 per cento sugli oneri indicati in questa sezione spetta solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili: bonifico, carta di credito o debito, bancomat. Il pagamento in contanti non da’ diritto alla detrazione.

    Che documenti bisogna conservare?

    La ricevuta firmata dalla badante o dall’assistente, contenente i dati anagrafici e il codice fiscale di chi paga e di chi presta il servizio e, se diversa, della persona assistita. Piu’ la prova del pagamento tracciabile e la certificazione medica di non autosufficienza.

    Vedi anche: la deduzione senza franchigia, deduzione dal reddito nel 730 (L.104), la guida pratica, come si detraggono nel 730/2026, detrazione 19% nel 730 e i 129,11 euro spiegati.

  • Mediazione civile e 730/2026: il credito d’imposta sulle spese

    In sintesi

    • Cos’è: un credito che rimborsa parzialmente le spese sostenute per la mediazione civile e commerciale obbligatoria o demandata dal giudice.
    • Due componenti: copre sia l’indennità pagata all’organismo di mediazione sia il compenso pagato al tuo avvocato per assistenza nella procedura.
    • Limite per procedura: il credito complessivo non può superare 600 euro per singola procedura.
    • Limite annuale: non puoi usare più di 2.400 euro di credito in totale nell’anno, anche se hai fatto più mediazioni.
    • Se fallisce la mediazione: il credito si riduce della metà.
    • Come si ottiene: devi presentare domanda tramite la piattaforma del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione della procedura.

    Come funziona il credito d'imposta per la mediazione

    La mediazione è una procedura alternativa al processo: invece di andare in tribunale, le parti cercano un accordo con l’aiuto di un mediatore professionista. In alcuni casi è obbligatoria prima di poter fare causa (ad esempio per condominio, successioni, affitti). Il Fisco incentiva questo strumento riconoscendo un credito d’imposta a chi partecipa e raggiunge un accordo.

    Il credito si compone di due parti. La prima copre l’indennità pagata all’organismo di mediazione – cioè il compenso che versi alla struttura che gestisce la procedura. La seconda, disponibile quando la mediazione è obbligatoria o demandata dal giudice, copre il compenso pagato al tuo avvocato per assisterti durante la procedura, nei limiti dei parametri forensi previsti dalla legge.

    C’è un doppio tetto: non più di 600 euro per singola procedura e non più di 2.400 euro in totale per anno. Se la mediazione fallisce (le parti non trovano un accordo), il credito non scompare ma si dimezza.

    Oltre alla mediazione, esistono due crediti simili: uno per la negoziazione assistita e l’arbitrato (fino a 250 euro) e uno per il rimborso del contributo unificato (fino a 518 euro) quando la mediazione demandata dal giudice si chiude con un accordo. Tutti e tre si indicano nel rigo G15 del Quadro G con i rispettivi codici (16, 17, 18).

    I tre crediti per la risoluzione alternativa delle controversie
    Tipo Codice G15 Limite massimo Condizione
    Mediazione civile e commerciale 16 600 euro per procedura / 2.400 euro annui Accordo raggiunto (dimezzato se fallisce)
    Negoziazione assistita e arbitrato 17 250 euro Successo della negoziazione o lodo arbitrale
    Contributo unificato 18 518 euro Accordo in mediazione demandata dal giudice

    Esempio pratico

    • Tizio partecipa nel 2025 a una mediazione obbligatoria per una lite condominiale. Paga 400 euro all’organismo di mediazione e 300 euro al suo avvocato per l’assistenza. Le parti raggiungono un accordo. Il credito teorico sarebbe 700 euro, ma il limite per procedura è 600 euro: Tizio può quindi usare 600 euro. Presenta domanda sul sito www.giustizia.it entro il 31 marzo 2026, riceve la comunicazione del Ministero con l’importo riconosciuto (entro il 30 aprile 2026) e indica quell’importo nel rigo G15 del 730/2026. Il credito riduce l’IRPEF dovuta e può anche essere usato in compensazione con F24.

    Documenti necessari

    • Comunicazione del Ministero della Giustizia con l’importo del credito spettante (ricevuta entro il 30 aprile 2026)
    • Ricevuta del pagamento all’organismo di mediazione
    • Fattura o parcella dell’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione
    • Verbale di accordo o di mancato accordo della mediazione
    • Ricevuta della domanda presentata sulla piattaforma www.giustizia.it

    Caso 1 – Mediazione conclusa con accordo

    Scenario. Caio ha una lite con il suo ex socio per la divisione di un bene. Nel 2025 partecipano a una mediazione demandata dal giudice. Caio paga 350 euro all’organismo e 200 euro al suo avvocato. Le parti trovano un accordo.

    Come si applica. Caio può usare il credito per entrambe le voci (indennità + avvocato) perché la mediazione è demandata dal giudice. Totale spese: 550 euro, sotto il tetto di 600 euro per procedura. Caio presenta domanda su www.giustizia.it entro il 31 marzo 2026. Il Ministero comunica l’importo entro il 30 aprile 2026. Caio indica quell’importo nel rigo G15 colonna 2 del 730/2026 con il codice 16. Essendo sotto i 2.400 euro annui, usa tutto il credito.

    In pratica

    • La domanda va presentata tramite la piattaforma del Ministero della Giustizia, non direttamente in dichiarazione.
    • Inserisci nel 730 solo l’importo che il Ministero ti ha comunicato, non quello che hai speso.

    Caso 2 – Mediazione fallita

    Scenario. Sempronio partecipa nel 2025 a una mediazione obbligatoria per una controversia su un contratto. Paga 500 euro all’organismo. Le parti non raggiungono l’accordo e la mediazione si chiude senza esito positivo.

    Come si applica. Anche in caso di fallimento Sempronio ha diritto al credito, ma ridotto della metà: 500 euro / 2 = 250 euro. Presenta comunque domanda su www.giustizia.it entro il 31 marzo 2026. Il Ministero comunica il credito spettante (250 euro) entro il 30 aprile 2026. Sempronio lo indica nel rigo G15 del 730/2026 con codice 16. Il credito non dà luogo a rimborso, ma si può usare in compensazione con F24.

    In pratica

    • Il credito si dimezza se la mediazione non si conclude con un accordo, ma non scompare del tutto.
    • Presenta comunque la domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo, anche se la procedura è fallita.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Entro quando devo presentare la domanda per ottenere il credito?

    Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di mediazione, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it. La domanda tardiva è inammissibile.

    Quando ricevo la comunicazione del Ministero con l'importo del credito?

    Il Ministero comunica l’importo entro il 30 aprile dell’anno in cui hai presentato la domanda. Nel 730/2026 puoi indicare solo il credito ricevuto entro il 30 aprile 2026.

    Il credito per mediazione è rimborsabile?

    No. Non dà luogo a rimborso in denaro. Puoi usarlo per ridurre l’IRPEF in dichiarazione oppure in compensazione con il modello F24, a partire dalla data in cui ricevi la comunicazione del Ministero.

    Posso usare il credito anche se la mediazione non era obbligatoria?

    Il credito per le spese dell’avvocato spetta solo quando la mediazione è obbligatoria (prevista dalla legge come condizione di procedibilità) o demandata dal giudice. Il credito per l’indennità all’organismo spetta in entrambi i casi, se si raggiunge l’accordo.

    Ho fatto tre mediazioni nel 2025: posso sommare tutti i crediti?

    Puoi cumulare i crediti fino a un massimo di 2.400 euro annui in totale, con un limite di 600 euro per singola procedura. Compila un modulo aggiuntivo del rigo G15 per ogni procedura.

    La negoziazione assistita e la mediazione hanno lo stesso credito?

    No. La negoziazione assistita e l’arbitrato (codice 17 in G15) hanno un limite massimo di 250 euro. La mediazione (codice 16) arriva fino a 600 euro per procedura.

  • Bonus tende e schermature solari 2025: detrazione nel 730

    In sintesi

    • Ecobonus: l’acquisto e la posa in opera di schermature solari rientra tra gli interventi di risparmio energetico agevolati nel quadro E, Sezione IV.
    • Aliquota dal 2018: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50% (50% anche per le spese 2025 sull’abitazione principale; 36% negli altri casi).
    • Requisiti tecnici: le schermature devono proteggere una superficie vetrata, essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio, mobili e ‘tecniche’. Non agevolate quelle autonome (aggettanti) su superfici esposte a nord.
    • Ripartizione: la detrazione è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sostiene la spesa.
    • Pagamento obbligatorio: il bonifico bancario o postale deve riportare causale, codice fiscale di chi paga e codice fiscale/P.IVA dell’impresa.
    • Comunicazione ENEA: entro 90 giorni dalla fine dei lavori va inviata la scheda descrittiva dell’intervento sul portale bonusfiscali.enea.it.

    Come funziona la detrazione per le schermature solari

    Le schermature solari, cioè i dispositivi mobili e tecnici applicati alle superfici vetrate per ridurre l’irraggiamento solare estivo, danno diritto a una detrazione IRPEF nell’ambito dell’Ecobonus. Si tratta di quell’insieme di agevolazioni fiscali pensate per chi interviene sul proprio immobile per ridurre i consumi energetici.

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, la percentuale di detrazione è il 50%. A partire dal 2025 le regole si affinano ulteriormente: il 50% spetta ai titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; negli altri casi la percentuale scende al 36%. In entrambi i casi la spesa va indicata nei righi E61-E62 del quadro E con il codice 5.

    Un aspetto pratico da non sottovalutare: non basta qualsiasi tenda. Le istruzioni AdE precisano che le schermature devono essere ‘mobili e tecniche’, applicate solidalmente con l’involucro dell’edificio, e possono stare all’interno, all’esterno o integrate nella superficie vetrata. Sono escluse le schermature autonome o aggettanti installate davanti a superfici vetrate esposte a nord.

    La detrazione viene spalmata in 10 rate annuali uguali. Se non si ha un’imposta sufficiente per assorbire l’intera quota annua, la parte che non trova capienza si perde: non è rimborsabile.

    Schermature solari: aliquote ecobonus per anno di spesa
    Anno di sostenimento della spesa Aliquota detrazione Note
    Fino al 31 dicembre 2017 65% Interventi originari ecobonus
    Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024 50% Per tutti i contribuenti
    Dal 1° gennaio 2025 – abitazione principale (proprietario/titolare diritto reale) 50% Compilare colonna 6 del rigo E61-E62
    Dal 1° gennaio 2025 – altri immobili 36% Locatari, comodatari, altri titoli

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario del suo appartamento (abitazione principale) e nel 2025 spende 4.000 euro per far installare tende tecniche esterne su tre finestre. Avendo diritto al 50%, la detrazione totale è 2.000 euro, suddivisa in 10 rate da 200 euro l’anno. Il primo anno Tizio detrae 200 euro dall’IRPEF. Caio invece affitta la stessa tipologia di appartamento e sostiene la stessa spesa: lui può detrarre solo il 36%, cioè 1.440 euro totali in 10 rate da 144 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura dell’impresa installatrice con descrizione dell’intervento
    • Ricevuta del bonifico bancario o postale (con causale, CF del pagante, CF/P.IVA del beneficiario)
    • Scheda descrittiva dell’intervento inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori
    • Asseverazione tecnica (o certificazione del produttore per alcuni casi) che attesti la rispondenza ai requisiti
    • Documentazione catastale dell’immobile (sezione III-B del quadro E per spese 2025)

    Proprietario che interviene sull'abitazione principale

    Scenario. Sempronio è proprietario di un appartamento dove abita. Nel 2025 installa schermature solari esterne mobili su tutte le finestre del soggiorno, spendendo 3.000 euro.

    Come si applica. Sempronio ha diritto alla detrazione del 50% perché è titolare del diritto di proprietà e l’immobile è adibito ad abitazione principale. La detrazione totale è 1.500 euro, spalmata in 10 anni da 150 euro ciascuno. Nel quadro E indica le spese nei righi E61-E62 con codice 5 e barrando la colonna 6 (percentuale 50%).

    In pratica

    • Compila il rigo E61 o E62 con codice intervento 5 e anno 2025.
    • Barra la colonna 6 (percentuale) con il codice 3 per il 50% abitazione principale.
    • Inserisce come importo spesa 3.000 euro; la prima rata di detrazione è 150 euro.

    Inquilino che sostiene la spesa sull'appartamento affittato

    Scenario. Caio abita in un appartamento in affitto e, con il consenso del proprietario, installa nel 2025 schermature solari mobili tecniche, spendendo 2.000 euro di tasca propria.

    Come si applica. Caio, in quanto locatario (non titolare di un diritto reale), ha diritto alla detrazione del 36%. La detrazione totale è 720 euro in 10 rate da 72 euro l’anno. Per fruire dell’agevolazione deve conservare la dichiarazione di consenso del proprietario, la fattura e la ricevuta del bonifico intestata a lui.

    In pratica

    • Codice intervento 5 nel rigo E61-E62, anno 2025, senza barrare la casella del 50%.
    • Importo spesa 2.000 euro; detrazione annua 72 euro per 10 anni.
    • Conservare la dichiarazione scritta del consenso del proprietario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le tende da sole classiche rientrano nella detrazione?

    Solo se sono ‘tecniche’ e mobili, applicate in modo solidale con l’involucro dell’edificio (non semplicemente agganciate). Le schermature autonome o aggettanti su superfici vetrate esposte a nord sono escluse. Una tenda da sole tradizionale con bracci retraibili applicata a una finestra su facciata sud o est può rientrare, a condizione che rispetti i requisiti tecnici previsti dalla norma.

    Serve l'attestato di prestazione energetica (APE)?

    No. Le istruzioni AdE chiariscono esplicitamente che per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari l’attestato di prestazione energetica non è richiesto. Serve però la scheda descrittiva da trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.

    Quante rate ho per recuperare la detrazione?

    La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Non si può scegliere un numero diverso di rate. Se in un anno l’imposta dovuta è inferiore alla rata, la quota eccedente non viene rimborsata e si perde.

    Posso detrarre anche l'IVA e la manodopera?

    Sì. L’agevolazione riguarda la spesa complessiva sostenuta, comprese le prestazioni professionali (es. tecnico che compila la scheda ENEA) e le opere edilizie strettamente funzionali all’intervento. La fattura deve specificare la natura dell’intervento.

    Il bonus schermature solari si cumula con altre agevolazioni?

    No. La detrazione ecobonus per le schermature solari non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni). Bisogna scegliere l’agevolazione più conveniente.

    Posso cedere il credito o applicare lo sconto in fattura?

    Dal 17 febbraio 2023 lo sconto in fattura e la cessione del credito derivante dall’ecobonus non sono più possibili in via generale. Dal 31 marzo 2024 il divieto è definitivo, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge.

    Da leggere insieme

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Bonus casa 2026: detrazione, cessione credito e sconto fattura

    In sintesi

    • Detrazione diretta: la via principale ancora accessibile nel 730/2026 per i lavori edilizi, ripartita in 10 rate annuali per le spese dal 2016 al 2025.
    • Cessione del credito e sconto in fattura vietati: dal 17 febbraio 2023 non era più possibile optare per questi meccanismi; dal 31 marzo 2024 il divieto è definitivo con alcune deroghe specifiche.
    • Ristrutturazione edilizia (bonus casa 50%): la detrazione del 50% per spese fino a 96.000 euro per unità immobiliare rimane fruibile in dichiarazione; dal 2025 il 50% spetta solo per interventi sull’abitazione principale, negli altri casi scende al 36%.
    • Ecobonus: dal 2025, la detrazione del 50% per gli interventi di risparmio energetico sull’abitazione principale; negli altri casi la percentuale è del 36%.
    • Superbonus 65%: per le spese sostenute nel 2025 il Superbonus scende al 65%, riservato ai condomini e alle persone fisiche con interventi avviati entro il 15 ottobre 2024.
    • Bonus mobili: la detrazione del 50% sull’acquisto di arredi spetta su un massimo di 5.000 euro di spesa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

    Tre modi di usare il bonus casa: quale è ancora percorribile

    Quando si eseguono lavori in casa – da una ristrutturazione ordinaria a un intervento di risparmio energetico – lo Stato riconosce uno sconto fiscale, il cosiddetto bonus casa. Questo sconto può essere sfruttato in tre modi diversi: portandolo direttamente in dichiarazione dei redditi come detrazione, cedendolo a una banca o a un altro soggetto (cessione del credito) oppure facendosi applicare uno sconto immediato sulla fattura dall’impresa che ha eseguito i lavori (sconto in fattura).

    A partire dal 17 febbraio 2023 la cessione del credito e lo sconto in fattura sono stati progressivamente bloccati per la quasi totalità dei bonus edilizi. Dal 31 marzo 2024, a seguito del decreto-legge n. 39/2024, il divieto è diventato definitivo fatte salve alcune deroghe molto specifiche. Le istruzioni del 730/2026 sono esplicite: le spese sostenute nel 2025 con le opzioni di cessione o sconto non possono essere indicate nelle sezioni del quadro E destinate all’ecobonus.

    Chi ha già ceduto il credito in anni precedenti non deve preoccuparsi: quella scelta è definitiva e non va inserita nel 730 dell’anno corrente. Il 730/2026 riguarda le spese sostenute nel 2025 e le rate di detrazioni pluriennali maturate negli anni precedenti che si continuano a scalare anno dopo anno.

    La strada maestra rimasta è quindi la detrazione diretta in dichiarazione, che riduce l’imposta lorda dovuta e viene ripartita in un certo numero di rate annuali a seconda del tipo di intervento. Se la detrazione supera l’imposta, la parte eccedente si perde: il bonus casa non genera rimborsi in contanti, ma si può solo ‘consumare’ anno dopo anno fino ad esaurimento dell’aliquota spettante.

    Principali percentuali di detrazione e limiti di spesa – bonus casa 2025
    Tipo di intervento Aliquota 2025 Limite di spesa
    Ristrutturazione edilizia – abitazione principale 50% 96.000 euro per unità immobiliare
    Ristrutturazione edilizia – altri immobili 36% 96.000 euro per unità immobiliare
    Ecobonus (es. caldaie, infissi, isolamento) – abitazione principale 50% Varia per tipo di intervento
    Ecobonus – altri immobili 36% Varia per tipo di intervento
    Superbonus (spese 2025, con CILA entro 15/10/2024) 65% Varia per tipo di intervento
    Bonus mobili (spese 2024-2025) 50% 5.000 euro per unità immobiliare
    Eliminazione barriere architettoniche (art. 119-ter) 75% 50.000 euro per edificio unifamiliare

    Esempio pratico

    • Tizio ha ristrutturato la propria abitazione principale nel 2025, sostenendo spese per 40.000 euro. Poiché si tratta dell’abitazione principale, la detrazione spettante è del 50%, quindi 20.000 euro totali da spalmare su 10 rate da 2.000 euro ciascuna. Nel 730/2026 Tizio indica la prima rata: 2.000 euro di detrazione scontati dall’imposta dovuta per l’anno. Se avesse fatto gli stessi lavori su un immobile tenuto a disposizione (non abitazione principale), la percentuale sarebbe stata del 36% e la detrazione totale 14.400 euro, con rate annuali da 1.440 euro. In entrambi i casi il limite massimo di spesa detraibile per quell’unità immobiliare è 96.000 euro: se Tizio avesse già speso 60.000 euro in anni precedenti per lo stesso intervento, nel 2025 potrebbe detrarre solo le spese fino a un massimo di 36.000 euro aggiuntivi.

    Documenti necessari

    • Fatture delle imprese che hanno eseguito i lavori
    • Ricevuta del bonifico bancario o postale parlante (con causale, codice fiscale e P.IVA del beneficiario)
    • Dati catastali identificativi dell’immobile (da indicare nella sezione III-B del quadro E per spese sostenute nel 2025)
    • Asseverazione del tecnico abilitato (per interventi di risparmio energetico e Superbonus)
    • Ricevuta di invio della documentazione all’ENEA (per interventi di risparmio energetico)
    • Delibera condominiale e tabella millesimale (per interventi su parti comuni)

    Contribuente con ristrutturazione pluriennale: come gestire le rate

    Scenario. Caio ha avviato nel 2023 una ristrutturazione della propria abitazione principale, spendendo 30.000 euro. Nel 2024 ha proseguito gli stessi lavori con altri 10.000 euro e nel 2025 ha completato l’intervento con ulteriori 56.000 euro (per un totale di 96.000 euro, pari al limite massimo).

    Come si applica. Nel quadro E del 730/2026, Caio compila la sezione III-A con tre righi: uno per le spese 2023 (rata 3 su 10), uno per le spese 2024 (rata 2 su 10) e uno per le spese 2025 (rata 1 su 10). Per le spese 2025, poiché l’intervento prosegue in più anni, indica il codice 1 in colonna 4 ‘Interventi particolari’ e nell’importo della colonna 9 indica solo 56.000 euro (cioè 96.000 meno quanto già speso negli anni precedenti). Per ogni rigo deve indicare un numero d’ordine progressivo che identifica l’immobile e compilare la sezione III-B con i dati catastali solo per le spese sostenute nel 2025.

    In pratica

    • Per lavori che proseguono in più anni si usa il codice 1 in colonna 4 e si indica solo la spesa dell’anno corrente (non il totale storico).
    • L’importo 2025 non può superare la differenza tra 96.000 euro e le spese già sostenute negli anni precedenti per lo stesso intervento.
    • I dati catastali dell’immobile (sezione III-B) vanno compilati obbligatoriamente per le spese sostenute nel 2025.

    Superbonus 2025: chi può ancora usarlo e con quale aliquota

    Scenario. Sempronio vive in un condominio di sei unità. Il condominio ha approvato lavori di isolamento termico e ha presentato la CILA entro il 15 ottobre 2024. I lavori sono terminati nel 2025 e Sempronio ha sostenuto spese per la propria quota condominiale pari a 20.000 euro.

    Come si applica. Poiché il condominio ha rispettato il requisito della CILA entro il 15 ottobre 2024, Sempronio può fruire del Superbonus. Per le spese sostenute nel 2025, l’aliquota applicabile è del 65 per cento. La detrazione spettante è quindi 13.000 euro, ripartita in 10 rate annuali da 1.300 euro ciascuna. Sempronio indica nel quadro E la sezione IV con il codice dell’intervento trainante (isolamento termico in condominio, codice 31), l’anno 2025, la spesa di 20.000 euro e il numero di rata 1. Il codice fiscale del condominio va indicato nella colonna 3 della sezione III-A.

    In pratica

    • Dal 1° gennaio 2025 il Superbonus scende al 65% per le spese sostenute nel 2025.
    • La condizione indispensabile per i condomini è che la CILA fosse presentata entro il 15 ottobre 2024.
    • Le 10 rate annuali si applicano a tutte le spese Superbonus sostenute a partire dal 1° gennaio 2024.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La cessione del credito è ancora possibile per i lavori del 2025?

    No. Dal 31 marzo 2024, a seguito del D.L. n. 39/2024, è stata definitivamente abolita la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per la quasi totalità dei bonus edilizi. Rimangono solo deroghe molto specifiche descritte nella voce d’appendice del modello 730. Per i lavori del 2025, la regola generale è che si può fruire solo della detrazione in dichiarazione.

    Quante rate ho per il bonus casa ordinario al 50%?

    Le spese sostenute dal 2016 al 2025 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione) si detraggono in 10 rate annuali uguali. Se hai sostenuto la spesa nel 2025, nel 730/2026 indichi la rata numero 1; l’anno prossimo indicherai la rata 2, e così via fino alla decima.

    Il bonus mobili spetta anche se ho ristrutturato l'anno scorso?

    Sì, il bonus mobili segue i lavori di ristrutturazione anche se avviati nell’anno precedente a quello in cui si acquistano i mobili. La data di inizio dei lavori deve essere anteriore a quella di acquisto dei mobili, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il limite massimo di spesa su cui calcolare il 50% è di 5.000 euro per unità immobiliare.

    Il Superbonus è ancora al 110% per le spese del 2025?

    No. Per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota del Superbonus è del 65 per cento, non più del 110%. L’aliquota del 110% si applicava solo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 al ricorrere di condizioni molto specifiche. Per il 2024 era al 70%, per il 2025 è al 65%.

    Posso detrarre la ristrutturazione di un garage o una cantina?

    Sì, se si tratta di pertinenze di un’abitazione. Le pertinenze come box, cantine e soffitte seguono le stesse regole dell’unità principale. Il limite di 96.000 euro è riferito a ciascuna unità immobiliare comprensiva delle pertinenze, quindi è un limite unico per l’insieme.

    Il pagamento con bonifico è obbligatorio per il bonus casa?

    Sì. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico è obbligatorio il cosiddetto bonifico ‘parlante’ dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale di chi paga e il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa che riceve il pagamento. Per il bonus mobili invece basta il bonifico bancario o postale ordinario oppure carte di credito o di debito: non è richiesto il bonifico speciale soggetto a ritenuta.

    Vedi anche: Bollo in fattura del forfettario, Bollo da 2 euro in fattura, Bollo sulla fattura elettronica, IVA su omaggi e cessioni gratuite, IVA sulla cessione di fabbricati e Fattura elettronica.

  • Minusvalenze finanziarie: come compensarle nel quadro RT

    In sintesi

    • Minusvalenza = perdita finanziaria: si realizza quando vendi un titolo, un fondo o un ETF a un prezzo inferiore al costo di acquisto. Puoi usarla per ridurre le tasse sulle plusvalenze future.
    • Riporto fino a quattro anni: se la minusvalenza non viene compensata nell’anno in cui si realizza, puoi riportarla nei quattro periodi d’imposta successivi. Dal quinto anno in poi si perde.
    • Sezione II del quadro RT: le minusvalenze e plusvalenze su titoli e partecipazioni non qualificate (aliquota 26%) si compensano tra loro nella Sezione II-A. Le eccedenze negative confluiscono nel rigo RT102.
    • Separazione delle categorie: le minusvalenze di una sezione non possono abbattere le plusvalenze di un’altra sezione in modo libero: le regole di compensazione tra sezioni diverse seguono percentuali precise.
    • Regime dichiarativo: se non hai un intermediario che gestisce tutto (regime amministrato), sei tu a calcolare e dichiarare nel quadro RT del modello Redditi PF 2026.

    Cos'e' una minusvalenza e perche' conviene non ignorarla

    Quando vendi un’azione, un ETF o un fondo a un prezzo inferiore a quello che hai pagato, realizzi una perdita finanziaria: si chiama minusvalenza. Dal punto di vista fiscale, questa perdita non e’ ‘buttata’: puoi usarla per ridurre le tasse che dovresti pagare sulle plusvalenze, cioe’ sui guadagni finanziari futuri.

    Il meccanismo si chiama compensazione. Se nell’anno 2025 hai realizzato sia guadagni che perdite vendendo titoli, le due si sottraggono. Paghi le tasse solo sulla differenza positiva. Se le perdite sono piu’ dei guadagni, l’eccedenza non si perde subito: puoi riportarla avanti e usarla nei quattro anni successivi.

    Tutto questo pero’ vale solo se le perdite e i guadagni appartengono alla stessa ‘categoria’ fiscale. Il quadro RT del Modello Redditi PF 2026 e’ diviso in piu’ sezioni, ognuna con la propria aliquota e le proprie regole di compensazione. Non puoi liberamente portare una minusvalenza da ETF a ridurre un guadagno da partecipazione qualificata, o viceversa.

    Riporto delle minusvalenze nel quadro RT: regole principali
    Sezione quadro RT Aliquota imposta sostitutiva Anni di riporto Compensazione tra sezioni
    Sezione I-A (plusvalenze fino al 30/06/2014) 20 per cento Fino al quarto anno successivo Compensabili con Sezione II per il 76,92%
    Sezione II-A (plusvalenze dal 01/07/2014, incluse qualificate dal 2019) 26 per cento Fino al quarto anno successivo Compensabili con Sezione I e III
    Sezione III-A (partecipazioni qualificate fino al 2018) IRPEF ordinaria (varie %%) Fino al quarto anno successivo Non compensabili con Sezione I-A e IV-A
    Sezione V-A (cripto-attivita') 26 per cento Fino al quarto anno successivo Solo con plusvalenze della stessa sezione

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 vende azioni italiane e realizza una plusvalenza di 5.000 euro (soggetta al 26%). Nello stesso anno vende fondi comuni con una minusvalenza di 3.000 euro. Entrambi rientrano nella Sezione II-A. La compensazione e’ 5.000 – 3.000 = 2.000 euro imponibili. L’imposta sostitutiva e’ il 26 per cento di 2.000 = 520 euro. Se invece avesse avuto solo la minusvalenza di 3.000 euro senza guadagni, avrebbe riportato i 3.000 euro nel rigo RT102 per usarli nei quattro anni successivi.

    Documenti necessari

    • Rendiconto annuale dell’intermediario (banca, SIM) con il dettaglio delle operazioni
    • Certificazioni di minusvalenze rilasciate dall’intermediario (per il regime amministrato)
    • Prospetto delle minusvalenze residue dagli anni precedenti (righi RT101-RT105 delle dichiarazioni passate)
    • Estratti conto e contratti di compravendita per il regime dichiarativo
    • Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2, quadro RT

    Minusvalenza non compensata nell'anno: il riporto nei quattro anni successivi

    Scenario. Caio nel 2025 vende azioni realizzando solo una minusvalenza di 4.000 euro, senza alcun guadagno nello stesso anno. Opera in regime dichiarativo.

    Come si applica. Caio compila la Sezione II-A del quadro RT. Il risultato (rigo RT52) e’ negativo per 4.000 euro: lo indica nella colonna 1 del rigo RT52. Poi riporta questi 4.000 euro nel rigo RT102, colonna 5, indicando il periodo d’imposta 2025. Nei prossimi quattro anni (2026, 2027, 2028, 2029) potra’ usare questa perdita per abbattere eventuali plusvalenze della stessa categoria. Dal 2030 in poi si perdera’.

    In pratica

    • Indicare la minusvalenza nel rigo RT52 colonna 1 (risultato negativo).
    • Riportarla nel rigo RT102, colonna 5 (minusvalenze anno corrente).
    • Nelle dichiarazioni dei quattro anni successivi, richiamarla dal rigo RT102 per compensarla.

    Compensazione tra minusvalenze di anni precedenti e plusvalenze dell'anno

    Scenario. Sempronio ha riportato dal 2024 minusvalenze non compensate per 6.000 euro (indicate nel rigo RT102 del modello Redditi 2024). Nel 2025 realizza plusvalenze di 8.000 euro su azioni italiane, sempre in Sezione II-A.

    Come si applica. Nel modello Redditi 2026, Sempronio riporta nel rigo RT13 le minusvalenze pregresse di 6.000 euro (da RT102 del 2024). Il reddito netto imponibile nella Sezione II-B diventa 8.000 – 6.000 = 2.000 euro. L’imposta sostitutiva al 26 per cento e’ quindi 520 euro invece di 2.080. Le minusvalenze pregresse vengono cosi’ consumate e non servono piu’ riportarle.

    In pratica

    • Recuperare le minusvalenze residue dalla dichiarazione dell’anno precedente (rigo RT102).
    • Inserirle nel rigo RT13 della dichiarazione corrente.
    • La compensazione avviene automaticamente nel calcolo della Sezione II-B.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso compensare le minusvalenze su ETF con i guadagni su azioni?

    Si’, a patto che entrambi rientrino nella stessa sezione del quadro RT. Gli ETF e le azioni non qualificate rientrano tipicamente entrambi nella Sezione II-A. La compensazione avviene nell’ambito della stessa sezione.

    Le minusvalenze scadono dopo quattro anni?

    Si’. Se non riesci a compensarle entro i quattro periodi d’imposta successivi a quello in cui le hai realizzate, si perdono definitivamente. E’ importante dichiararle ogni anno nel quadro RT anche se non ci sono plusvalenze da compensare.

    Cosa succede se non ho dichiarato le minusvalenze negli anni scorsi?

    Se non hai indicato le minusvalenze nel quadro RT della dichiarazione dell’anno in cui le hai realizzate, non puoi piu’ riportarle. E’ un requisito formale: la perdita va evidenziata nella dichiarazione relativa all’anno in cui si e’ verificata.

    Posso compensare le minusvalenze su azioni con i dividendi che ricevo?

    No. I dividendi (utili da partecipazione) sono redditi di capitale e seguono un regime separato. Le minusvalenze del quadro RT si compensano solo con le plusvalenze (redditi diversi di natura finanziaria) della stessa categoria.

    Se uso un intermediario in regime amministrato, devo comunque compilare il quadro RT?

    In genere no: l’intermediario gestisce tutto in modo automatico, compreso il riporto delle minusvalenze. Devi compilare il quadro RT solo se operi in regime dichiarativo, cioe’ se gestisci direttamente le operazioni senza delegare all’intermediario.

    Vedi anche: Plusvalenze finanziarie nel Quadro T, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa e Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione.

  • Art. 274 RD 12/1941

    Art. 274 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 1653 Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 1653 c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Articolo 20 TU Giustizia Tributaria: Trattamento economico dei magistrati tributari

    Art. 20 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico dei magistrati tributari

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

    2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella D allegata al presente testo unico, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2024, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.

  • Indennita di trasferta e rimborsi spese nel 730: cosa e tassabile

    In sintesi

    • Trasferta fuori comune: i rimborsi documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni fuori dal territorio comunale sono esclusi da tassazione.
    • Cori e bande dilettantistiche: le indennita di trasferta e i rimborsi forfetari percepiti da direttori artistici e collaboratori tecnici sono esenti fino a 10.000 euro complessivi nell’anno.
    • Oltre la soglia esente: i compensi tra 10.000 e 30.658,28 euro subiscono una ritenuta a titolo d’imposta del 23%; la parte eccedente 30.658,28 euro e soggetta a ritenuta a titolo d’acconto del 23%.
    • Rimborsi documentati vs forfetari: il rimborso analitico (con scontrini e ricevute) di spese effettive e trattato in modo piu favorevole rispetto all’indennita forfetaria.
    • Dove si dichiara: le somme che superano la soglia di 10.000 euro vanno indicate nel rigo D4 con il codice 7 del quadro D del modello 730.
    • Certificazione Unica: i dati per la compilazione si ricavano dalla lettera N nel punto 1 ‘Causale’ della Certificazione Unica 2026 rilasciata dal sostituto.

    Come funziona la tassazione delle trasferte

    Quando il tuo datore di lavoro o l’associazione per cui collabori ti rimborsa le spese di spostamento o ti corrisponde un’indennita di trasferta, quella somma potrebbe o meno essere tassata: dipende da come e stata erogata e da quanto hai ricevuto in totale nell’anno.

    Il principio di base e semplice: i rimborsi delle spese effettivamente sostenute (vitto, alloggio, viaggio, trasporto) per attivita svolte fuori dal territorio del tuo Comune non concorrono alla formazione del reddito. Restano cioe fuori dalla dichiarazione. E diverso, invece, il trattamento delle indennita forfetarie, cioe le somme riconosciute a prescindere dalle spese reali.

    Un caso pratico molto comune riguarda chi collabora con cori, bande musicali o filodrammatiche con finalita dilettantistiche come direttore artistico o collaboratore tecnico: per queste figure la legge prevede una soglia esente di 10.000 euro annui, sopra la quale scatta la tassazione con aliquota del 23%. E importante sapere dove indicare queste somme nel modello 730 per non sbagliare la dichiarazione.

    Tassazione indennita trasferta per cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche
    Fascia di compenso annuo Trattamento fiscale
    Fino a 10.000 euro Esente: non concorre al reddito, non si dichiara
    Da 10.000,01 a 30.658,28 euro Ritenuta a titolo d'imposta del 23% (imposta definitiva)
    Oltre 30.658,28 euro Ritenuta a titolo d'acconto del 23% (va conguagliata in dichiarazione)
    Rimborsi documentati fuori comune (vitto, alloggio, viaggio) Esclusi dalla tassazione, non si indicano in dichiarazione

    Esempio pratico

    • Tizio e direttore artistico di una banda musicale dilettantistica. Nel 2025 ha ricevuto in totale 14.000 euro tra indennita di trasferta e compensi. I primi 10.000 euro sono esenti. I restanti 4.000 euro (14.000 – 10.000) rientrano nella fascia soggetta a ritenuta a titolo d’imposta del 23%, pari a 920 euro gia trattenuti. Nel 730 Tizio indica nel rigo D4 (codice 7) l’intero importo lordo di 14.000 euro: sara chi presta l’assistenza fiscale a calcolare correttamente la quota esente e quella tassata.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’ente erogante (lettera N nel punto 1 ‘Causale’)
    • Ricevute e fatture delle spese sostenute (vitto, alloggio, trasporto), se si vuole dimostrare il carattere documentato del rimborso
    • Contratto o accordo con l’associazione dilettantistica
    • Registro delle presenze o verbali di prestazione fuori sede

    Collaboratore tecnico di banda: compensi superiori alla soglia esente

    Scenario. Caio suona nella banda comunale del suo paese e svolge anche il ruolo di collaboratore tecnico. Nel 2025 ha ricevuto 22.000 euro complessivi tra indennita di trasferta, premi e compensi per prestazioni in trasferta fuori comune. In piu ha ricevuto 800 euro di rimborso analitico documentato per le spese di trasporto.

    Come si applica. I 22.000 euro di indennita e compensi si suddividono in due fasce: i primi 10.000 euro sono esenti, i successivi 12.000 euro (fino al limite di 30.658,28) sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 23%, gia applicata dal sostituto. Gli 800 euro di rimborso documentato sono invece esclusi integralmente dalla tassazione e non devono essere indicati nel 730.

    In pratica

    • Indica nel rigo D4 (codice 7) solo i 22.000 euro di indennita e compensi, al lordo della quota esente.
    • Gli 800 euro di rimborso documentato non vanno nel 730.
    • Controlla che la Certificazione Unica riporti la lettera N con la separazione tra quota esente e quota tassata.

    Collaboratrice che supera anche la seconda soglia

    Scenario. Sempronia dirige un coro con finalita dilettantistiche e nel 2025 ha percepito 35.000 euro complessivi. L’ente erogante ha operato due tipi di ritenuta: a titolo d’imposta sulla fascia 10.000-30.658,28 euro, e a titolo d’acconto sulla parte eccedente.

    Come si applica. I 35.000 euro si distribuiscono su tre fasce. I primi 10.000 euro sono esenti. I successivi 20.658,28 euro sono stati tassati con ritenuta a titolo d’imposta del 23% (imposta definitiva, non serve conguaglio). Gli ultimi 4.341,72 euro (35.000 – 30.658,28) hanno subito ritenuta a titolo d’acconto del 23%, che andra conguagliata nel 730. Sempronia dovra verificare con attenzione i dati della Certificazione Unica per non perdere crediti d’imposta o per non trovarsi con imposte aggiuntive da pagare.

    In pratica

    • Indica nel rigo D4 (codice 7) l’importo totale lordo di 35.000 euro.
    • Riporta le ritenute a titolo d’acconto nella colonna 6 del rigo D4.
    • Le ritenute a titolo d’imposta non generano conguaglio: sono gia definitive.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come capisco se la mia trasferta e esente o tassabile?

    Se ti rimborsano le spese effettive documentate (con ricevute) per attivita fuori comune, il rimborso e esente. Se ricevi invece un’indennita forfetaria, la tassazione dipende dall’importo totale percepito nell’anno e dalla tua qualifica (dipendente, collaboratore dilettantistico, ecc.).

    Dove trovo i dati della trasferta per compilare il 730?

    Nella Certificazione Unica 2026 che ti rilascia il sostituto d’imposta. Per i compensi di cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche cerca la lettera N nel punto 1 ‘Causale’ della sezione lavoro autonomo.

    Fino a che importo i compensi da cori e bande dilettantistiche sono esenti?

    Fino a 10.000 euro complessivi percepiti nell’anno. La parte che supera questa soglia e tassata con aliquota del 23%, prima come ritenuta a titolo d’imposta (fino a 30.658,28 euro totali) e poi come ritenuta a titolo d’acconto sopra tale soglia.

    Devo dichiarare nel 730 i compensi sotto i 10.000 euro?

    In linea generale no, la quota esente non va dichiarata. Tuttavia se nello stesso rigo D4 sono presenti altri redditi con codice 11, i compensi sotto soglia vanno indicati comunque. Controlla le istruzioni specifiche sulla tua Certificazione Unica.

    Le spese di trasporto rimborsate dal datore di lavoro sono sempre esenti?

    I rimborsi analitici documentati per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti per attivita fuori dal territorio comunale sono esclusi dalla tassazione. I rimborsi forfetari, invece, seguono regole diverse a seconda del tipo di rapporto di lavoro e dell’importo complessivo.

    Cosa succede se ricevo indennita di trasferta da piu enti o associazioni?

    I limiti (ad esempio i 10.000 euro esenti per i collaboratori dilettantistici) si applicano al totale complessivo percepito nell’anno da tutti i soggetti eroganti. Se la somma supera la soglia, la parte eccedente va tassata anche se i singoli importi erano sotto limite.

  • Plusvalenza cessione azienda: come si tassa nel 730/Redditi

    In sintesi

    • Plusvalenza = corrispettivo di vendita – costo fiscalmente riconosciuto, compresi gli oneri inerenti alla cessione (spese notarili, commissioni, ecc.).
    • Possesso da piu’ di cinque anni: se hai avuto l’azienda per piu’ di cinque anni puoi scegliere la tassazione separata invece di quella ordinaria IRPEF.
    • Tassazione separata: l’imposta viene calcolata con un’aliquota media degli ultimi due anni e non si somma agli altri redditi, evitando gli scaglioni piu’ alti.
    • Acconto del 20 per cento: se scegli la tassazione separata devi versare subito un acconto pari al 20 per cento della plusvalenza, con codice tributo 4200 sul modello F24.
    • Quadro RM: la plusvalenza da cessione di azienda posseduta da piu’ di cinque anni va dichiarata nel quadro RM della dichiarazione Redditi PF 2026 (non nel 730).

    Cosa si intende per plusvalenza da cessione di azienda

    Quando vendi la tua azienda – o un ramo di essa – e incassi piu’ di quanto l’azienda vale fiscalmente, realizzi una plusvalenza. In parole semplici: plusvalenza e’ il guadagno della vendita. Il calcolo e’ la differenza tra il prezzo che ricevi e il ‘costo fiscale’ dell’azienda, cioe’ il valore dei beni che la compongono ridotto degli ammortamenti gia’ dedotti e aumentato degli oneri sostenuti per la cessione (spese notarili, commissioni di mediazione, ecc.).

    Il trattamento fiscale dipende da quanto tempo hai avuto l’azienda. Se la possiedi da piu’ di cinque anni hai diritto a una scelta importante: puoi optare per la tassazione separata, che di solito e’ piu’ conveniente perche’ evita che la plusvalenza si sommi agli altri tuoi redditi e ti spinga negli scaglioni IRPEF piu’ alti.

    Se invece la possiedi da cinque anni o meno, la plusvalenza confluisce direttamente nel reddito ordinario e viene tassata con le aliquote IRPEF progressive. In ogni caso la plusvalenza va dichiarata nel quadro RM della dichiarazione Redditi PF 2026: non puoi usare il modello 730 per questi redditi.

    Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione di azienda
    Durata del possesso Regime applicabile Dove si dichiara
    Piu' di cinque anni Tassazione separata (o ordinaria per opzione) Quadro RM – rigo RM2, codice 7
    Cinque anni o meno Tassazione ordinaria IRPEF Quadro RF o RG dell'anno di realizzo
    Acconto tassazione separata 20 per cento della plusvalenza Modello F24 con codice tributo 4200

    Esempio pratico

    • Tizio possiede la sua impresa individuale dal 2017. Nel 2025 la vende per 300.000 euro. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni aziendali e’ di 120.000 euro. La plusvalenza e’ 300.000 – 120.000 = 180.000 euro. Poiche’ la possiede da piu’ di cinque anni, Tizio sceglie la tassazione separata. Deve versare subito un acconto del 20 per cento, cioe’ 36.000 euro (codice tributo 4200). Poi l’Agenzia delle Entrate calcolera’ l’imposta definitiva usando l’aliquota media degli ultimi due anni e procedera’ a conguaglio.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di cessione dell’azienda
    • Documentazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti (inventari, libri contabili)
    • Eventuali perizie di stima
    • Certificazioni di intermediari o consulenti (per le spese inerenti)
    • Modello F24 per il versamento dell’acconto del 20 per cento (codice tributo 4200)
    • Ultima dichiarazione dei redditi con i valori fiscali dell’azienda

    Azienda posseduta da piu' di cinque anni: scelta della tassazione separata

    Scenario. Caio gestisce una ditta individuale aperta nel 2015. Nel 2025 cede l’intera azienda a un acquirente e realizza una plusvalenza di 200.000 euro, includendo nel calcolo tutte le spese notarili sostenute.

    Come si applica. Caio ha diritto alla tassazione separata perche’ l’azienda e’ in suo possesso da piu’ di cinque anni. Deve dichiarare la plusvalenza nel quadro RM, rigo RM2, indicando il codice 7 in colonna 1 e l’anno in cui ha realizzato il guadagno. Deve anche versare un acconto pari al 20 per cento della plusvalenza (40.000 euro) con il codice tributo 4200. L’imposta definitiva sara’ calcolata in seguito dall’Agenzia con l’aliquota media IRPEF dei due anni precedenti.

    In pratica

    • La plusvalenza va nel quadro RM rigo RM2, codice 7.
    • Versare subito l’acconto del 20 per cento con F24 codice tributo 4200.
    • Non indicare questa plusvalenza nel modello 730: e’ incompatibile.

    Azienda ceduta entro i cinque anni: tassazione ordinaria

    Scenario. Sempronio apre una piccola officina nel 2022 e la cede nel 2025, realizzando una plusvalenza di 40.000 euro. Non ha ancora maturato i cinque anni di possesso.

    Come si applica. Poiche’ l’azienda e’ stata posseduta per meno di cinque anni, la plusvalenza concorre ordinariamente al reddito d’impresa dell’anno 2025. Non e’ possibile optare per la tassazione separata. Sempronio riporta la plusvalenza nel quadro RF o RG insieme agli altri componenti del reddito d’impresa e paga l’IRPEF progressiva sull’importo totale.

    In pratica

    • Meno di cinque anni di possesso: nessuna scelta, tassazione ordinaria.
    • La plusvalenza entra nel quadro RF o RG come componente positivo del reddito.
    • Non serve il quadro RM in questo caso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si calcola il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda?

    E’ il valore dei beni che compongono l’azienda cosi’ come risulta dalle scritture contabili ai fini fiscali, cioe’ il costo storico diminuito degli ammortamenti gia’ dedotti nel tempo. Alle spese notarili, di mediazione e agli altri oneri sostenuti per la cessione si aggiungono al corrispettivo di acquisto originario.

    Posso usare il modello 730 per dichiarare la plusvalenza da cessione dell'azienda?

    No. Le plusvalenze da cessione di azienda vanno dichiarate nel quadro RM della dichiarazione Redditi PF 2026. Il modello 730 non prevede questi campi.

    Cosa succede se scelgo la tassazione ordinaria al posto di quella separata?

    Puoi sceglierlo barrando la casella nella colonna 5 del rigo RM2. In quel caso la plusvalenza si aggiunge agli altri redditi e viene tassata con le aliquote IRPEF progressive. Conviene valutare con un commercialista quale opzione e’ piu’ vantaggiosa in base al tuo reddito complessivo.

    L'acconto del 20 per cento e' obbligatorio?

    Si’, se la plusvalenza e’ soggetta a tassazione separata e non e’ gia’ stata applicata una ritenuta alla fonte, devi versare un acconto del 20 per cento dell’importo. Il versamento va fatto con modello F24 con codice tributo 4200.

    La plusvalenza sull'avviamento e' trattata allo stesso modo?

    Si’. Le istruzioni AdE precisano che la plusvalenza da cessione di azienda comprende anche il valore di avviamento. Tutto concorre alla plusvalenza complessiva soggetta alla stessa disciplina.

    Vedi anche: Plusvalenza vendita terreni edificabili, Plusvalenze da vendita immobili, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Vendere l’auto usata tra privati e Rateizzazione plusvalenze d’impresa.

  • Chi presenta Redditi SC 2026: societa’ di capitali ed enti

    In sintesi

    • SRL e SpA: le societa’ a responsabilita’ limitata e le societa’ per azioni sono i principali soggetti obbligati al Modello Redditi SC.
    • SApA e cooperative: rientrano nell’obbligo anche le societa’ in accomandita per azioni e le societa’ cooperative.
    • Enti commerciali: gli enti che svolgono un’attivita’ commerciale come attivita’ principale presentano Redditi SC.
    • Societa’ non residenti con attivita’ in Italia: le societa’ ed enti commerciali non residenti dichiarano nel modello SC i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
    • Trasmissione solo telematica: il modello si invia esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
    • Periodo d’imposta 2025: il Modello Redditi SC 2026 si riferisce ai redditi prodotti nel periodo d’imposta 2025 (o nella frazione di esercizio chiusa nel 2025).

    Chi deve presentare il Modello Redditi SC

    Il Modello Redditi SC (Societa’ di Capitali) e’ la dichiarazione dei redditi riservata alle societa’ di capitali, agli enti commerciali e ad alcune categorie equiparate. Non e’ il modello che compila il singolo socio: e’ la societa’ in quanto tale a presentarlo, in qualita’ di contribuente autonomo.

    Sono obbligati al Modello Redditi SC le societa’ a responsabilita’ limitata (SRL), le societa’ per azioni (SpA), le societa’ in accomandita per azioni (SApA), le societa’ cooperative e le societa’ di mutua assicurazione. Rientrano nell’obbligo anche gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attivita’ commerciali (enti commerciali), residenti nel territorio dello Stato. Questi soggetti sono elencati all’art. 73 del TUIR.

    Le societa’ ed enti commerciali non residenti in Italia – quelli indicati alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR – presentano anch’essi il Modello Redditi SC, ma dichiarano soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato (esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta a titolo definitivo). Il reddito complessivo di questi soggetti e’ indicato nel quadro RN.

    La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF imprese, ecc.). La firma del rappresentante legale e’ obbligatoria: la dichiarazione e’ nulla se non e’ sottoscritta.

    Soggetti obbligati al Modello Redditi SC 2026
    Tipo di soggetto Obbligo
    SRL (Societa' a responsabilita' limitata) Si'
    SpA (Societa' per azioni) Si'
    SApA (Societa' in accomandita per azioni) Si'
    Societa' cooperative e di mutua assicurazione Si'
    Enti commerciali residenti (oggetto principale: attivita' commerciale) Si'
    Societa' ed enti commerciali non residenti con redditi in Italia Si' (solo redditi prodotti in Italia)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL e’ una societa’ a responsabilita’ limitata con sede a Milano, esercizio sociale coincidente con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre 2025). Il suo legale rappresentante firma il Modello Redditi SC 2026 e lo trasmette in via telematica entro il termine di scadenza ordinario. Nel frontespizio indica la data di approvazione del bilancio e i dati della societa’. Se i ricavi superano 100 milioni di euro, barra anche la casella ‘Soggetti grandi contribuenti’.

    Documenti necessari

    • Visura camerale aggiornata (denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA)
    • Bilancio d’esercizio approvato (conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa)
    • Verbale di assemblea con data di approvazione del bilancio
    • Deleghe F24 per acconto IRES versato nell’anno
    • Eventuale documentazione per regimi speciali (consolidato fiscale, trasparenza, CPB)

    Alfa SRL con esercizio coincidente con l'anno solare

    Scenario. Alfa SRL chiude il bilancio il 31 dicembre 2025. L’assemblea approva il bilancio nei termini di legge. Tizio, in qualita’ di amministratore unico e legale rappresentante, deve predisporre e inviare la dichiarazione.

    Come si applica. Alfa SRL presenta il Modello Redditi SC 2026 per il periodo d’imposta 2025. Nel frontespizio indica la data di approvazione del bilancio e la propria natura giuridica (SRL). La trasmissione avviene telematicamente entro il termine ordinario, direttamente o tramite il commercialista incaricato. Tizio firma la dichiarazione come rappresentante legale: senza firma la dichiarazione e’ nulla.

    In pratica

    • L’esercizio coincide con l’anno solare: il modello del 2026 riguarda i redditi del 2025.
    • La firma del legale rappresentante non e’ una formalita’: senza di essa la dichiarazione e’ invalida.

    Beta SpA con esercizio non coincidente con l'anno solare

    Scenario. Beta SpA ha l’esercizio che va da luglio 2025 a giugno 2026. Caio e’ il presidente del consiglio di amministrazione.

    Come si applica. Beta SpA presenta il Modello Redditi SC per il periodo d’imposta che si chiude entro il 2026, seguendo i termini calcolati in base alla chiusura dell’esercizio. Nel frontespizio indica la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio luglio 2025-giugno 2026. Se la durata dell’esercizio supera i dodici mesi, occorre prestare attenzione alle istruzioni specifiche per il calcolo dell’acconto IRES premiale.

    In pratica

    • L’esercizio non deve per forza coincidere con l’anno solare: il modello si presenta sempre per la frazione di esercizio chiusa.
    • La data di approvazione del bilancio va indicata espressamente nel frontespizio del modello.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Una SRL unipersonale deve presentare Redditi SC?

    Si’. Anche la SRL con un unico socio e’ una societa’ di capitali a tutti gli effetti e deve presentare il Modello Redditi SC. Il socio unico non dichiara il reddito della SRL nel proprio 730 o Redditi PF: e’ la societa’ a pagare l’IRES sul proprio reddito.

    Chi firma il Modello Redditi SC?

    La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della societa’ (tipicamente l’amministratore unico o il presidente del CdA). In caso di piu’ rappresentanti, i dati di uno solo vanno nel frontespizio; gli altri si indicano nel quadro RO. Se la societa’ e’ sottoposta a revisione legale obbligatoria, anche il revisore o il sindaco deve firmare.

    Il modello va presentato anche se la SRL e' in perdita?

    Si’. Anche in caso di perdita fiscale la societa’ e’ obbligata a presentare il Modello Redditi SC. La perdita va dichiarata nel quadro RF e puo’ essere riportata negli esercizi successivi per compensare redditi futuri.

    Una societa' cooperativa presenta Redditi SC?

    Si’. Le societa’ cooperative rientrano tra i soggetti IRES obbligati a presentare il Modello Redditi SC. Nel frontespizio dovranno compilare la casella ‘Tipo soggetto’ per indicare se si tratta di cooperative ONLUS o cooperative sociali.

    Cosa succede se la dichiarazione non viene presentata?

    La mancata presentazione e’ una violazione grave. La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza e’ tardiva ma valida, con applicazione delle sanzioni. Oltre i novanta giorni si parla di omissione della dichiarazione, con sanzioni piu’ severe. E’ sempre possibile regolarizzarsi con il ravvedimento operoso.