Autore: Andrea Marton

  • Interessi passivi e ROL: deducibilità nelle società di capitali

    In sintesi

    • Prima compensazione con interessi attivi: gli interessi passivi sono sempre deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi finanziari dello stesso periodo.
    • Eccedenza: limite del 30% del ROL: la parte di interessi passivi che supera gli interessi attivi e’ deducibile solo entro il 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica.
    • ROL negativo: se il ROL e’ negativo, nel rigo RF119 non si indica alcun importo; l’eccedenza di interessi diventa indeducibile nell’anno.
    • Riporto dell’eccedenza indeducibile: gli interessi passivi non dedotti per carenza di ROL si riportano in avanti (art. 96, comma 5 TUIR) e sono deducibili nei periodi successivi.
    • Riporto dell’eccedenza di ROL: se il 30% del ROL supera gli interessi passivi netti da dedurre, la quota eccedente puo’ incrementare il ROL dei cinque periodi d’imposta successivi.
    • Prospetto RF: la determinazione avviene nel prospetto dedicato del quadro RF (righi RF118-RF122) del modello Redditi SC 2026.

    Come funziona la deducibilità degli interessi passivi in una società

    Ogni volta che una societa’ prende a prestito denaro (mutuo bancario, finanziamento soci, obbligazioni) paga degli interessi. Dal punto di vista fiscale, quegli interessi non sono sempre deducibili in modo integrale: esiste un tetto che dipende dal ROL, cioe’ il Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica.

    Il meccanismo si articola in due fasi. Prima si verifica se gli interessi passivi trovano capienza negli interessi attivi: in quel caso sono deducibili senza problemi. Sulla parte eccedente scatta invece il confronto con il 30% del ROL. Se gli interessi netti (passivi meno attivi) restano sotto quella soglia, si deducono tutti; se la superano, la parte in eccesso e’ indeducibile nell’anno ma non va perduta.

    L’eccedenza indeducibile si ‘mette da parte’ e puo’ essere dedotta negli anni successivi, quando il ROL sara’ sufficiente ad assorbirla. Allo stesso modo, se in un anno il 30% del ROL e’ piu’ alto di quanto serve per coprire gli interessi, la quota eccedente di ROL si porta avanti per i cinque periodi successivi.

    Schema di deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR)
    Fase Regola Effetto
    1 – Compensazione con interessi attivi Interessi passivi <= interessi attivi Deducibili per intero
    2 – Confronto con il 30% del ROL Eccedenza netta <= 30% del ROL Deducibili per intero
    3 – Eccedenza indeducibile Eccedenza netta > 30% del ROL Indeducibile nell'anno; riportabile in avanti (art. 96, c. 5 TUIR)
    4 – ROL eccedente non utilizzato 30% ROL > interessi passivi netti Riportabile per i 5 periodi d'imposta successivi

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha interessi passivi per 200.000 euro e interessi attivi per 30.000 euro: l’eccedenza netta e’ 170.000 euro. Il ROL dell’esercizio e’ 400.000 euro: il 30% e’ 120.000 euro. Poiche’ 170.000 euro superano 120.000 euro, Alfa SRL puo’ dedurre solo 120.000 euro. I restanti 50.000 euro (170.000 – 120.000) sono indeducibili nell’anno e vanno indicati nel rigo RF121 come eccedenza riportabile agli esercizi successivi; l’importo indeducibile di periodo va riportato in aumento nel rigo RF15.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026, quadro RF, prospetto righi RF118-RF122
    • Conto economico civilistico (lettere A e B art. 2425 c.c.) per il calcolo del ROL
    • Contratti di finanziamento che generano gli interessi passivi
    • Estratti conto bancari e attestazioni di interessi attivi
    • Dichiarazioni degli anni precedenti con eccedenze di interessi passivi o di ROL riportate

    Beta SpA: ROL sufficiente a coprire tutta l'eccedenza

    Scenario. Beta SpA ha interessi passivi per 150.000 euro e interessi attivi per 20.000 euro. L’eccedenza netta e’ 130.000 euro. Il ROL e’ 600.000 euro: il 30% e’ 180.000 euro.

    Come si applica. Poiche’ 130.000 euro (eccedenza netta) e’ inferiore a 180.000 euro (30% del ROL), Beta SpA deduce tutti gli interessi passivi senza limitazioni. Il ROL eccedente non utilizzato e’ 50.000 euro (180.000 – 130.000): questa quota puo’ essere riportata in avanti e utilizzata per dedurre interessi passivi nei cinque periodi successivi, se necessario.

    In pratica

    • Interessi passivi netti: 130.000 euro
    • 30% del ROL: 180.000 euro
    • Interessi dedotti: 130.000 euro (tutti)
    • ROL eccedente riportabile ai 5 anni successivi: 50.000 euro

    Alfa SRL: ROL insufficiente, si accumula un'eccedenza

    Scenario. Alfa SRL ha interessi passivi per 300.000 euro e interessi attivi per 10.000 euro. L’eccedenza netta e’ 290.000 euro. Il ROL e’ 500.000 euro: il 30% e’ 150.000 euro.

    Come si applica. Alfa SRL puo’ dedurre al massimo 150.000 euro (30% del ROL). I restanti 140.000 euro (290.000 – 150.000) sono indeducibili nel periodo e transitano nel rigo RF121 come eccedenza riportabile. L’importo indeducibile viene indicato anche come variazione in aumento nel rigo RF15. Dal 2026 in poi, Alfa SRL potra’ recuperare questa eccedenza non appena il 30% del ROL superi nuovamente i propri interessi passivi netti.

    In pratica

    • Eccedenza netta interessi: 290.000 euro
    • 30% del ROL: 150.000 euro (limite di deduzione)
    • Interessi dedotti: 150.000 euro
    • Eccedenza indeducibile da riportare: 140.000 euro (rigo RF121)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'e' il ROL e come si calcola?

    Il ROL (Risultato Operativo Lordo) e’ la differenza tra il valore della produzione (lettera A del conto economico ex art. 2425 c.c.) e i costi della produzione (lettera B), escludendo le voci relative ad ammortamenti e svalutazioni (n. 10 lettere a e b) e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Per le societa’ che usano i principi contabili internazionali IAS/IFRS si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

    Gli interessi passivi eccedenti si perdono se non usati?

    No. Le istruzioni confermano che le eccedenze di interessi passivi indeducibili si riportano in avanti senza limitazioni temporali (art. 96, comma 5 TUIR) e si deducono negli anni successivi non appena vi sia capienza nel limite del 30% del ROL.

    Il ROL eccedente non usato si puo' riportare?

    Si’. Se in un anno il 30% del ROL supera l’importo degli interessi passivi netti da dedurre, la quota eccedente di ROL puo’ essere portata ad incremento del ROL dei cinque periodi d’imposta successivi. Attenzione: se nello stesso anno esistono interessi passivi netti indeducibili, non e’ possibile riportare il ROL eccedente.

    Quale rigo del modello Redditi SC accoglie l'eccedenza indeducibile?

    L’eccedenza di interessi passivi indeducibili rispetto al 30% del ROL va indicata nel rigo RF121 del quadro RF. L’importo indeducibile del periodo deve essere riportato anche come variazione in aumento nel rigo RF15, colonna 1.

    Ci sono categorie di societa' escluse da questa disciplina?

    Si’. Le istruzioni precisano che il prospetto RF118-RF122 non deve essere compilato dagli intermediari finanziari, dalle imprese di assicurazione e dalle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi: per questi soggetti valgono regole specifiche previste dall’art. 96, comma 13 TUIR e dalla legge n. 199 del 2025.

    Gli interessi di mora sono trattati allo stesso modo?

    No. Gli interessi di mora non ancora corrisposti sono indeducibili ai sensi dell’art. 109, comma 7 TUIR, a prescindere dalla disciplina del ROL. Vanno indicati nel rigo RF15, colonna 2, tra gli altri interessi passivi indeducibili.

  • Affitto di azienda o ramo: come si tassa il canone nel 2026

    In sintesi

    • Reddito diverso, non d’impresa: il canone percepito da chi ha affittato l’unica azienda o tutte le aziende possedute va dichiarato come reddito diverso nel quadro RL, rigo RL9.
    • Differenza fondamentale dall’immobile: affittare un’azienda (bene produttivo organizzato) produce una categoria di reddito diversa rispetto alla semplice locazione di un fabbricato.
    • Deduzione delle spese: dal canone lordo si possono dedurre le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito (art. 71 TUIR).
    • Plusvalenza sulla successiva vendita: se dopo aver affittato l’azienda la cedi a titolo oneroso, il provento va indicato nel rigo RL8 del quadro RL.
    • Imposta ordinaria IRPEF: il reddito netto confluisce nel reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF progressive ordinarie, senza cedolare secca.

    Affitto d'azienda: di che reddito si tratta?

    Quando un imprenditore smette di gestire direttamente la propria azienda e la concede in affitto a un terzo, continua a percepire un canone periodico. Questo canone non si confonde con un semplice affitto di immobile: l’azienda è un complesso organizzato di beni, e il suo affitto genera un reddito con regole proprie.

    Secondo le istruzioni del Modello Redditi PF 2026 (Fascicolo 2), i proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto dell’unica o di tutte le aziende possedute vanno dichiarati nel rigo RL9 del quadro RL, nella sezione dedicata ai redditi diversi.

    Se invece cedi successivamente l’azienda che avevi affittato, il provento da cessione va nel rigo RL8. Due operazioni diverse, due righi diversi: vale la pena distinguerli con attenzione per evitare errori in dichiarazione.

    Il reddito netto del rigo RL9, sommato agli altri redditi IRPEF, confluisce nel quadro RN e viene tassato con le aliquote progressive ordinarie. Non esiste per l’affitto d’azienda un regime di cedolare secca o di imposta sostitutiva.

    Affitto d'azienda vs locazione di immobile: differenze fiscali
    Elemento Affitto d'azienda Locazione immobile
    Categoria di reddito Reddito diverso (art. 67 TUIR) Reddito dei fabbricati (quadro RB)
    Quadro dichiarativo Quadro RL, rigo RL9 Quadro RB
    Cedolare secca applicabile? No Si (abitativo e commerciale agevolato)
    Tassazione IRPEF ordinaria progressiva IRPEF ordinaria o cedolare
    Cessione successiva Rigo RL8 (plusvalenza) Plusvalenza in quadro RT/RL

    Esempio pratico

    • Tizio ha affittato il suo negozio di abbigliamento (con attrezzature, clientela e marchio) a Caio per un canone annuo di 18.000 euro. Nel 2025 ha sostenuto spese inerenti di 2.000 euro. Nel quadro RL, rigo RL9, Tizio indicherà il canone lordo e dedurrà le spese inerenti: il reddito netto di 16.000 euro confluisce nel quadro RN e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie. Se Tizio avesse affittato solo il capannone (senza attrezzature né avviamento), il reddito sarebbe andato nel quadro RB come reddito fondiario.

    Documenti necessari

    • Contratto di affitto d’azienda registrato
    • Ricevute o quietanze del canone percepito nel 2025
    • Documentazione delle spese inerenti deducibili
    • Eventuale perizia di stima dell’azienda o del ramo
    • Comunicazione alla Camera di Commercio (cessazione esercizio diretto)

    Caso 1 – Imprenditore che affitta l'unica azienda

    Scenario. Tizio, titolare di un’officina meccanica, decide di non gestirla più personalmente e la affitta tutta a Sempronio per 24.000 euro annui. Non ha altre attività d’impresa.

    Come si applica. Poiché Tizio affitta l’unica azienda e non esercita più attività d’impresa, il canone non è reddito d’impresa ma reddito diverso. Va indicato nel rigo RL9 del quadro RL del Modello Redditi PF 2026. Dal canone lordo si deducono le sole spese specificamente inerenti. Il netto si somma agli altri redditi e sconta IRPEF ordinaria.

    In pratica

    • Compila il rigo RL9 con il canone lordo annuo percepito nel 2025.
    • Indica nella colonna delle spese solo i costi direttamente connessi all’affitto dell’azienda.
    • Il reddito netto confluisce nel quadro RN per la tassazione IRPEF ordinaria.

    Caso 2 – Cessione dell'azienda già affittata

    Scenario. Caio aveva affittato la sua azienda di ristorazione tre anni fa. Nel 2025 decide di cederla definitivamente a un terzo, realizzando un corrispettivo superiore al costo non ammortizzato.

    Come si applica. La vendita successiva dell’azienda già affittata genera una plusvalenza da indicare nel rigo RL8 del quadro RL, separato dal canone del rigo RL9. Nella colonna 1 del rigo RL8 va indicato il corrispettivo percepito; nella colonna 2 il costo non ammortizzato. La differenza positiva è reddito tassabile con le aliquote IRPEF ordinarie, salvo l’eventuale opzione per la tassazione separata se l’azienda era posseduta da più di cinque anni.

    In pratica

    • Distingui il canone d’affitto (rigo RL9) dalla plusvalenza da cessione (rigo RL8): sono due voci separate.
    • Se l’azienda era in tuo possesso da oltre cinque anni, puoi optare per la tassazione separata nel quadro RM.
    • Conserva il contratto di cessione e la documentazione del costo fiscale dell’azienda.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il canone di affitto d'azienda può usufruire della cedolare secca?

    No. La cedolare secca si applica solo alle locazioni di immobili ad uso abitativo (e in alcuni casi commerciali). L’affitto d’azienda genera un reddito diverso soggetto all’IRPEF ordinaria progressiva.

    Come si calcola il reddito da dichiarare nel rigo RL9?

    Si parte dal canone lordo percepito nel 2025 e si deducono le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito. Il risultato netto è quello da riportare nel quadro RN.

    Cosa succede se affitto solo un ramo d'azienda?

    L’affitto di un ramo d’azienda è trattato analogamente all’affitto dell’intera azienda. Il canone costituisce reddito diverso e va dichiarato nel quadro RL, rigo RL9.

    Devo versare contributi INPS sul canone di affitto d'azienda?

    In linea generale no, perché si tratta di reddito diverso e non di reddito d’impresa. Tuttavia, se l’attività ha carattere continuativo e organizzato, è opportuno verificare la propria posizione previdenziale con un consulente.

    Se ricevo il canone in ritardo e lo incasso nel 2026 per il 2025, quando lo dichiaro?

    I redditi diversi si dichiarano per cassa, cioè nell’anno in cui vengono effettivamente percepiti. Se il canone è incassato nel 2026, andrà nella dichiarazione per il periodo d’imposta 2026.

    Posso dedurre le spese dell'immobile in cui è situata l'azienda affittata?

    Solo se tali spese sono specificatamente inerenti alla produzione del canone. Le spese generali o non documentate non sono deducibili.

    Vedi anche: Affitto d’azienda, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto, Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Affitto terreni a giovani coltivatori e Bonus affitto giovani under 31.

  • Art. 68 D.Lgs. 504/1995 – Disposizioni finali

    Art. 68 D.Lgs. 504/1995 – Disposizioni finali

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare: a) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; b) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di consumo sull’energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; d) il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, contenente misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni; e) il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, e successive modificazioni; f) il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, concernente modificazioni al regime fiscale dell’alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni; g) il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l’istituzione di una imposta di fabbricazione sugli prodotti energetici e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, contenente, fra l’altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all’imposta di consumo sull’energia elettrica, e successive modificazioni; i) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391, alla legge 27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all’imposta sul consumo dell’energia elettrica; l) il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e legge 11 giugno 1959, n. 405, concernenti l’istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione; m) il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli prodotti energetici, e successive modificazioni; n) la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi; o) il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni; p) il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l’imposta di consumo sul gas naturale, e successive modificazioni; q) la legge 2 agosto 1982, n. 513, concernente, fra l’altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani; r) le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Visto, il Ministro delle finanze FANTOZZI

  • Spese auto professionisti: deducibilità nel Modello Redditi 2026

    In sintesi

    • Modello Redditi PF, non 730: i professionisti con partita IVA dichiarano il reddito di lavoro autonomo nel Modello Redditi Persone fisiche, compilando il Quadro RE.
    • Solo spese inerenti: sono deducibili le spese effettivamente inerenti all’attività professionale, documentate e pagate nel periodo d’imposta.
    • Una sola auto per uso promiscuo: la regola generale ammette la deduzione per un unico veicolo usato anche per finalità personali, con le limitazioni previste dalla norma.
    • Documentazione obbligatoria: fatture, ricevute di carburante, assicurazione, bollo auto e spese di manutenzione devono essere conservate.
    • Regime forfetario escluso: chi aderisce al regime forfetario non deduce le spese analitiche: il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi.

    Perché i professionisti usano il Modello Redditi e non il 730

    Se sei un avvocato, un architetto, un consulente o qualsiasi altro professionista con partita IVA, non puoi usare il Modello 730 per dichiarare il tuo reddito professionale. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 chiariscono espressamente che devono presentare il Modello Redditi Persone fisiche – e non possono usare il 730 – i contribuenti che nel 2025 hanno percepito ‘redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA’. Il quadro dove si compila è il Quadro RE del Fascicolo 3.

    Questo non significa che le regole sulla deducibilità delle spese siano diverse: il principio base è lo stesso. Le spese possono essere portate in deduzione dal reddito professionale solo se sono effettivamente inerenti all’attività svolta, documentate e sostenute nel periodo d’imposta in regime di cassa (cioè nel momento in cui vengono pagate). Le spese per l’autovettura rientrano tra le voci più dibattute proprio perché l’auto è spesso usata sia per lavoro sia nella vita privata.

    Chi invece aderisce al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) non deduce le spese in modo analitico: il reddito è calcolato applicando ai compensi un coefficiente di redditività forfetizzato. In quel caso le spese auto non rilevano ai fini IRPEF, e i collaboratori familiari dell’imprenditore in regime forfetario sono addirittura esonerati dagli obblighi dichiarativi riferibili al reddito ad essi imputato, perché l’imposta è versata interamente dall’imprenditore.

    In sintesi: se sei un professionista con partita IVA in regime ordinario, devi presentare il Modello Redditi PF 2026, compilare il Quadro RE e portare in deduzione le spese per l’auto nei limiti di legge.

    Regime applicabile ai professionisti con partita IVA
    Situazione Modello da usare Spese deducibili analiticamente
    Professionista regime ordinario con P.IVA Modello Redditi PF – Quadro RE Sì, nei limiti previsti dall'art. 164 TUIR
    Professionista regime forfetario Modello Redditi PF – Quadro LM No: reddito forfetizzato
    Lavoratore dipendente Modello 730 – Quadro C Non applicabile
    Lavoro autonomo occasionale (senza P.IVA) Modello 730 – Quadro D oppure Redditi PF – Quadro RL Solo spese inerenti specifiche al compenso

    Esempio pratico

    • Tizio è un ingegnere libero professionista in regime ordinario. Nel 2025 ha percepito compensi per 80.000 euro e ha sostenuto diverse spese, tra cui quelle per la sua auto. Compila il Quadro RE del Modello Redditi PF 2026, indicando i compensi lordi e le spese deducibili, tra cui la quota di spese auto consentita dalla norma. Il calcolo porta alla determinazione del reddito netto di lavoro autonomo, su cui si calcola l’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Fatture e ricevute di acquisto o leasing del veicolo
    • Ricevute carburante (preferibilmente tracciabili, es. pagamento con carta)
    • Fatture di manutenzione, riparazione e revisione
    • Quietanze assicurazione RCA e kasko
    • Ricevuta pagamento bollo auto
    • Documentazione contabile del regime ordinario (registro incassi e pagamenti)

    Professionista in regime ordinario con auto in uso promiscuo

    Scenario. Caio è un commercialista con partita IVA in regime ordinario. Usa la sua auto sia per recarsi dai clienti sia per uso privato. Vuole sapere come trattare le spese auto nel Modello Redditi PF 2026.

    Come si applica. Caio deve compilare il Quadro RE del Modello Redditi PF 2026. Le spese relative all’auto (carburante, assicurazione, manutenzione, ammortamento) rientrano tra le spese deducibili dal reddito professionale, ma solo per la quota e nei limiti fissati dall’art. 164 del TUIR. Non potendo usare il Modello 730, Caio presenta il Modello Redditi entro il termine ordinario. Conserva tutta la documentazione di spesa in modo da poterla esibire in caso di controllo.

    In pratica

    • Presentare il Modello Redditi PF 2026, non il 730.
    • Compilare il Quadro RE con compensi e spese.
    • Conservare tutte le fatture e ricevute relative all’auto per almeno 5 anni.

    Professionista in regime forfetario

    Scenario. Sempronia è una consulente di marketing con partita IVA in regime forfetario. Nel 2025 ha incassato 40.000 euro di compensi e si chiede se può dedurre le spese della sua auto.

    Come si applica. Nel regime forfetario il reddito imponibile si determina applicando ai compensi un coefficiente di redditività: le spese effettive, comprese quelle per l’auto, non vengono dedotte analiticamente. Sempronia compila il Quadro LM del Modello Redditi PF 2026 e paga l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi anni di attività) sul reddito forfetizzato. Le spese auto non hanno alcun impatto sul calcolo dell’imposta.

    In pratica

    • Nel forfetario non si deducono spese analitiche: le spese auto non rilevano.
    • Il reddito si calcola moltiplicando i compensi per il coefficiente di redditività del settore.
    • Si compila il Quadro LM, non il Quadro RE.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il Modello 730 per dichiarare i compensi da libera professione?

    No. Le istruzioni AdE 2026 precisano che i professionisti con partita IVA devono usare il Modello Redditi Persone fisiche, compilando il Quadro RE nel Fascicolo 3. Il 730 non prevede il Quadro RE.

    Quale quadro compilo per le spese auto se sono un lavoratore autonomo con P.IVA?

    Il Quadro RE del Modello Redditi PF 2026. In quel quadro si indicano i compensi lordi percepiti e le spese deducibili, tra cui quelle per l’auto nei limiti previsti dall’art. 164 del TUIR.

    Se sono in regime forfetario posso dedurre le spese dell'auto?

    No. Nel regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) il reddito è determinato in modo forfetario applicando un coefficiente di redditività ai compensi. Non si deducono spese analitiche.

    Quali documenti devo conservare per le spese auto?

    Fatture di acquisto o contratto di leasing, ricevute di carburante, fatture di manutenzione e riparazione, quietanze assicurative e ricevuta del bollo auto. La documentazione va conservata per almeno 5 anni.

    Un lavoratore autonomo occasionale (senza P.IVA) può dedurre le spese auto?

    I redditi da lavoro autonomo occasionale vanno dichiarati nel Quadro D del 730 o nel Quadro RL del Modello Redditi. Le spese sono deducibili solo se specificamente inerenti alla produzione del compenso occasionale.

  • Utili SRL distribuiti ai soci: come si tassano nel 2026

    In sintesi

    • Ritenuta del 26 per cento a titolo definitivo: sugli utili distribuiti da SRL a soci persone fisiche (partecipazioni non qualificate, formate da utili post 2017) la societa’ applica una ritenuta del 26 per cento che chiude il conto: il socio non deve dichiarare nulla.
    • Partecipazioni qualificate formate da utili post 2017: dal 1° gennaio 2018 anche queste sono soggette alla ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta, quindi non si dichiarano nella dichiarazione personale.
    • Quando si dichiara: devi inserire gli utili nella dichiarazione (quadro RL o RM) solo se la ritenuta non e’ stata applicata, o se si tratta di utili da paesi a fiscalita’ privilegiata, o se si rientra nei casi del regime transitorio pre-2018.
    • Certificazione degli utili: la SRL deve rilasciarti una certificazione con tutti i dati necessari. E’ il documento base da conservare.
    • Utili in natura: anche i beni o servizi ricevuti al posto del denaro contano come utili e seguono le stesse regole fiscali.

    Come funziona la tassazione degli utili distribuiti da una SRL

    Quando sei socio di una SRL e l’assemblea delibera di distribuire gli utili, ricevi un dividendo. La domanda piu’ comune e’: devo dichiararlo nella mia dichiarazione personale? La risposta, nel caso piu’ frequente, e’ no. La SRL funge da sostituto d’imposta e trattiene direttamente una ritenuta del 26 per cento prima di pagarti. Questo 26 per cento e’ definitivo: non devi fare altro.

    Dal 1° gennaio 2018 questa regola si applica sia alle partecipazioni non qualificate sia a quelle qualificate, purche’ gli utili si siano formati dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Per i dividendi piu’ vecchi – cioe’ da utili prodotti fino al 2017 – potrebbe valere ancora la disciplina transitoria che prevedeva regole diverse.

    Esistono pero’ casi in cui devi intervenire nella tua dichiarazione. Il piu’ comune riguarda le partecipazioni in societa’ a fiscalita’ privilegiata (paesi con bassa tassazione). In quel caso gli utili entrano nel reddito complessivo per l’intero importo. Un altro caso e’ quello in cui l’intermediario o la societa’ non ha applicato la ritenuta: devi allora dichiarare tu stesso il reddito nel quadro RL.

    Tassazione degli utili SRL a seconda del tipo di partecipazione
    Tipo di partecipazione / utili Trattamento fiscale Obbligo dichiarativo
    Non qualificata, utili formati dopo il 2017 (societa' in paese non privilegiato) Ritenuta 26% a titolo definitivo applicata dalla SRL No, se la ritenuta e' gia' stata trattenuta
    Qualificata, utili formati dopo il 2017 (societa' in paese non privilegiato) Ritenuta 26% a titolo definitivo No, se la ritenuta e' gia' stata trattenuta
    Partecipazione in societa' a fiscalita' privilegiata (non quotata) Concorrono al reddito complessivo per l'intero importo, ritenuta a titolo di acconto Si', nel quadro RL
    Utili da paesi non privilegiati percepiti senza ritenuta (es. tramite intermediario estero) Imposta sostitutiva nel quadro RM, stessa aliquota della ritenuta italiana Si', nel quadro RM

    Esempio pratico

    • Caio possiede il 10 per cento di una SRL italiana (partecipazione non qualificata). Nel 2025 la societa’ distribuisce utili formati nel 2024: a Caio spettano 10.000 euro. La SRL trattiene il 26 per cento (2.600 euro) e versa a Caio 7.400 euro netti. Caio non deve fare nulla nella dichiarazione: la ritenuta e’ definitiva. Il commercialista potra’ verificarlo dalla certificazione degli utili che la SRL rilascia entro il 31 marzo 2026.

    Documenti necessari

    • Certificazione degli utili e dei proventi equiparati rilasciata dalla SRL (mod. CUPE o certificazione equivalente)
    • Delibera assembleare di distribuzione degli utili
    • Documentazione eventuale su utili da paesi a fiscalita’ privilegiata
    • Estratto conto bancario con il versamento del dividendo netto

    Socio con partecipazione ordinaria: ritenuta definitiva, nulla da dichiarare

    Scenario. Tizio e’ socio al 15 per cento di una SRL italiana. Nel 2025 riceve 8.000 euro di dividendi. La SRL ha trattenuto il 26 per cento (2.080 euro) e gli ha versato 5.920 euro netti. La SRL gli consegna la certificazione CUPE.

    Come si applica. Tizio non deve inserire nulla nella propria dichiarazione dei redditi. La ritenuta del 26 per cento applicata dalla SRL e’ a titolo definitivo: chiude il conto fiscale sul dividendo. Deve pero’ conservare la certificazione CUPE per almeno cinque anni in caso di controlli.

    In pratica

    • Verifica che la SRL abbia rilasciato la certificazione CUPE entro il 31 marzo 2026.
    • Non inserire questi dividendi nel 730 o nel quadro RL: sono gia’ tassati definitivamente.
    • Conserva la certificazione.

    Utili da societa' in paese a fiscalita' privilegiata: obbligo dichiarativo

    Scenario. Sempronio possiede quote di una SRL con sede in un paese a fiscalita’ privilegiata, non quotata sui mercati regolamentati. Nel 2025 riceve utili di 5.000 euro su cui non e’ stata applicata la ritenuta definitiva.

    Come si applica. In questo caso le istruzioni AdE prevedono che gli utili concorrano alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare. La ritenuta eventualmente applicata e’ a titolo di acconto, non definitiva. Sempronio deve indicare i 5.000 euro nel quadro RL (rigo RL1) della dichiarazione Redditi PF 2026, specificando il codice corrispondente al tipo di partecipazione. Dovra’ pagare l’IRPEF su questi utili.

    In pratica

    • Utili da paesi a fiscalita’ privilegiata vanno nel quadro RL, rigo RL1.
    • Concorrono al reddito per l’intero importo: si applica l’IRPEF ordinaria.
    • Verifica se il paese e’ incluso nella lista degli Stati a regime fiscale privilegiato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se la SRL ha gia' trattenuto il 26 per cento, devo comunque inserire i dividendi nel 730?

    No. Se la ritenuta del 26 per cento e’ stata applicata dalla SRL a titolo definitivo, il reddito e’ gia’ tassato e non va indicato nel 730 o nel modello Redditi. Puoi verificarlo dalla certificazione CUPE rilasciata dalla societa’.

    Cosa e' la certificazione CUPE e quando devo riceverla?

    E’ la certificazione degli utili e dei proventi equiparati che le societa’ devono rilasciare ai soci. Serve a documentare quanto hai percepito e la ritenuta applicata. Di solito viene consegnata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di distribuzione.

    Cosa cambia se ho una partecipazione qualificata in una SRL?

    Dal 1° gennaio 2018, anche sugli utili da partecipazioni qualificate formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2017 si applica la ritenuta del 26 per cento a titolo definitivo. Per utili piu’ datati potrebbe valere ancora la disciplina transitoria: chiedi a un commercialista di verificare le date.

    Gli utili in natura (beni invece di denaro) come si tassano?

    Seguono le stesse regole degli utili in denaro. Il valore normale dei beni ricevuti dai soci conta come utile e viene assoggettato alle stesse ritenute.

    Devo dichiarare i dividendi esteri percepiti direttamente senza intermediario italiano?

    Si’. Se hai percepito utili di fonte estera senza il tramite di un intermediario residente in Italia, devi dichiararli nel quadro RM (imposta sostitutiva) o nel quadro RL, a seconda della fattispecie.

  • Vendita oro e metalli preziosi: come si tassa nel 730

    In sintesi

    • Reddito diverso finanziario: la vendita di oro da investimento e altri metalli preziosi genera una plusvalenza tassabile come reddito diverso di natura finanziaria.
    • Aliquota del 26%: per le cessioni effettuate dal 1 luglio 2014 si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
    • Regola del 25% senza scontrino: se non hai il documento d’acquisto, per le vendite effettuate fino al 31 dicembre 2023 la plusvalenza si calcola su un quarto del prezzo di vendita (il restante 75% viene riconosciuto come costo forfettario).
    • Dal 2024 cambia tutto: per le cessioni poste in essere dal 1 gennaio 2024, se manca la documentazione del costo, la plusvalenza coincide con l’intero corrispettivo ricevuto.
    • Dove si dichiara: nel quadro T del Modello 730 (sezione II) oppure nel quadro RT del Modello Redditi PF, sezione II-A.
    • Codice tributo: il versamento dell’imposta sostitutiva si effettua con il codice tributo 1100.

    Quando la vendita di oro diventa tassabile

    Molte persone pensano che vendere le monete d’oro della nonna o qualche lingottino comprato anni fa non abbia conseguenze fiscali. Non e’ cosi’: la plusvalenza, cioe’ il guadagno ricavato dalla vendita rispetto al prezzo pagato a suo tempo, e’ un reddito diverso di natura finanziaria e va dichiarato.

    Il meccanismo e’ semplice: paghi il 26 per cento sulla differenza tra quanto hai incassato dalla vendita e quanto hai speso per comprare il metallo. Se hai tenuto la ricevuta d’acquisto, sottrai il costo documentato dal corrispettivo incassato e calcoli l’imposta sulla differenza. Se invece non hai piu’ la documentazione, entra in gioco una regola forfettaria stabilita dall’Agenzia delle Entrate.

    La regola forfettaria varia a seconda dell’anno in cui hai effettuato la vendita. Per le cessioni fino al 31 dicembre 2023 il fisco riconosce automaticamente il 75 per cento del prezzo di vendita come costo: quindi solo il 25 per cento del ricavato diventa plusvalenza imponibile. Per le vendite dal 1 gennaio 2024 in poi, invece, se manchi la documentazione la plusvalenza coincide con l’intero corrispettivo: conviene dunque conservare sempre la ricevuta d’acquisto.

    La dichiarazione va presentata nel quadro T del Modello 730, sezione II (plusvalenze al 26 per cento), oppure nel corrispondente quadro RT del Modello Redditi PF se non puoi usare il 730.

    Regole di calcolo della plusvalenza da cessione di metalli preziosi
    Situazione Come si calcola la base imponibile Aliquota
    Hai la documentazione del costo d'acquisto Corrispettivo incassato meno costo documentato 26%
    Manca doc., vendita fino al 31/12/2023 25% del corrispettivo (il 75% e' riconosciuto come costo) 26%
    Manca doc., vendita dal 1/1/2024 Intero corrispettivo della cessione 26%
    Vendite effettuate dal 1/1/2012 al 30/6/2014 Stesso criterio ma aliquota diversa 20%
    Vendite fino al 31/12/2011 Corrispettivi e costi al 62,50% del loro ammontare 12,50%

    Esempio pratico

    • Tizio ha venduto nel 2025 un lingotto d’oro per 8.000 euro ma non riesce a trovare la fattura d’acquisto. Poiche’ la vendita e’ avvenuta dal 1 gennaio 2024 in poi, la regola forfettaria non e’ piu’ applicabile: la plusvalenza e’ pari all’intero corrispettivo, cioe’ 8.000 euro. L’imposta sostitutiva del 26 per cento ammonta quindi a 2.080 euro. Se invece Tizio avesse conservato la fattura originaria che attestava un costo di 5.000 euro, la plusvalenza sarebbe stata solo 3.000 euro e l’imposta 780 euro. Questo esempio mostra quanto sia importante tenere i documenti d’acquisto.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta d’acquisto del metallo prezioso (per documentare il costo)
    • Contratto o ricevuta di vendita con indicazione del prezzo incassato
    • Estratto conto del intermediario se la vendita e’ avvenuta tramite banca o dealer
    • Documentazione del valore al 31 dicembre 2011 se ci si e’ avvalsi dell’affrancamento

    Caio vende monete d'oro con fattura d'acquisto

    Scenario. Caio ha acquistato nel 2020 dieci monete d’oro pagando in totale 6.000 euro, fattura alla mano. Nel 2025 le rivende a un rivenditore numismatico per 9.500 euro.

    Come si applica. La plusvalenza e’ pari a 9.500 meno 6.000, cioe’ 3.500 euro. Caio applica il 26 per cento e ottiene un’imposta sostitutiva di 910 euro. Indica il corrispettivo (9.500 euro) nella colonna 1 del rigo T11 e il costo documentato (6.000 euro) nella colonna 2. Il saldo di 3.500 euro confluisce nel calcolo dell’imposta nel rigo T12 e seguenti.

    In pratica

    • Conserva sempre la fattura d’acquisto: e’ la tua prova del costo.
    • Indica corrispettivo e costo nel quadro T, sezione II del 730.
    • L’imposta sostitutiva del 26% si versa con il codice tributo 1100.

    Sempronia vende lingotti senza documentazione nel 2025

    Scenario. Sempronia ha ereditato alcuni lingotti d’argento e non ha mai avuto una ricevuta d’acquisto. Li vende nel 2025 per complessivi 4.000 euro.

    Come si applica. Poiche’ la vendita avviene nel 2025 (quindi dal 1 gennaio 2024 in poi) e manca la documentazione del costo, la plusvalenza coincide con l’intero corrispettivo: 4.000 euro. L’imposta sostitutiva e’ il 26 per cento di 4.000 euro, pari a 1.040 euro. Se avesse venduto gli stessi lingotti nel 2023, avrebbe potuto usare il criterio forfettario (25% di 4.000 = 1.000 euro di plusvalenza, imposta 260 euro). La data della vendita cambia radicalmente il carico fiscale in assenza di documenti.

    In pratica

    • Dal 1 gennaio 2024 senza ricevuta paghi il 26% sull’intero incasso.
    • Per eredita’, il costo e’ il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione.
    • Se i lingotti erano in un conto deposito bancario, chiedi all’intermediario la certificazione del costo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare anche la vendita di pochi grammi d'oro?

    Si’, non esiste una soglia di esenzione per i metalli preziosi: qualsiasi plusvalenza realizzata dalla cessione va dichiarata, indipendentemente dall’importo.

    Cosa succede se vendo oro acquistato prima del 2012?

    Per le vendite il cui costo risale a prima del 31 dicembre 2011, i corrispettivi e i costi si riportano in dichiarazione nella misura del 62,50 per cento del loro ammontare, con aliquota del 12,50 per cento. Se hai esercitato l’opzione di affrancamento al valore del 31 dicembre 2011, puoi usare quel valore come costo.

    Posso compensare una minusvalenza sui metalli con plusvalenze su azioni?

    Si’, le minusvalenze sui metalli preziosi rientrano nella stessa categoria delle plusvalenze finanziarie ‘ordinarie’ (art. 67, comma 1, da c-bis a c-quinquies TUIR) e possono essere compensate con plusvalenze della stessa sezione, ma non con quelle derivanti da cessione di partecipazioni qualificate.

    Ho venduto l'oro tramite banca: devo comunque compilare il quadro T?

    Se la banca ha applicato l’imposta sostitutiva in qualita’ di sostituto d’imposta (regime del risparmio amministrato), non devi compilare il quadro T: la banca ha gia’ trattenuto e versato l’imposta per te.

    L'oro da gioielleria e' tassato allo stesso modo?

    Le istruzioni AdE si riferiscono ai metalli preziosi allo stato grezzo o monetato. Per i gioielli personali la questione puo’ essere diversa; in caso di dubbio e’ opportuno verificare con un consulente la natura esatta del bene ceduto.

    Le minusvalenze non compensate nell'anno si perdono?

    No, le minusvalenze non compensate vanno indicate nel rigo T101 o T102 (secondo la sezione di provenienza) e possono essere riportate in deduzione nei quattro periodi d’imposta successivi.

    Da leggere insieme

  • Art. 66 TUPI: articolo abrogato

    Art. 66 TUPI: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183

    Fonte: Normattiva.it.

  • Giustificato motivo soggettivo vs giusta causa licenziamento

    Il licenziamento per giusta causa e quello per giustificato motivo soggettivo (GMS) condividono la natura disciplinare ma differiscono per gravita dell’inadempimento, regime del preavviso e tutele applicabili. La distinzione, codificata negli artt. 2118 e 2119 del codice civile e nell’art. 3 della legge 604/1966, ha ricadute concrete sulla NASpI, sull’eventuale reintegrazione e sull’entita dell’indennita risarcitoria. Questa guida confronta i due istituti sotto i profili presupposti, procedura e regime sanzionatorio applicabile.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Giusta causa Giustificato motivo soggettivo
    Norma di riferimento art. 2119 c.c. art. 3 l. 604/1966
    Gravita dell’inadempimento Tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto Notevole inadempimento ma compatibile con il preavviso
    Preavviso Non dovuto; recesso in tronco Dovuto secondo CCNL
    Procedura disciplinare Obbligatoria (art. 7 St. Lav.) Obbligatoria (art. 7 St. Lav.)
    Tutela in caso di illegittimita (ante 2015) Art. 18 St. Lav.: reintegrazione attenuata o indennita 12-24 mensilita Art. 18 St. Lav.: indennita 12-24 mensilita o reintegrazione se insussistente
    Tutela in caso di illegittimita (post 7/3/2015) d.lgs. 23/2015: indennita 6-36 mensilita; reintegra solo per insussistenza fatto d.lgs. 23/2015: indennita 6-36 mensilita
    NASpI Spettante se accertata illegittimita o per recesso involontario Spettante (recesso non volontario)
    TFR Sempre corrisposto Sempre corrisposto

    Giusta causa: caratteristiche e disciplina

    La giusta causa di licenziamento e disciplinata dall’art. 2119 del codice civile: ricorre quando si verifica un fatto, anche non riferibile a colpa del lavoratore, che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La giurisprudenza di legittimita ha precisato che la gravita va valutata in concreto, tenendo conto della natura della prestazione, del grado di affidamento richiesto, delle modalita del fatto, dell’intensita dell’elemento soggettivo, dell’anzianita di servizio e degli eventuali precedenti disciplinari.

    Tipici esempi di giusta causa sono il furto di beni aziendali, l’aggressione fisica a colleghi o superiori, la rivelazione di segreti aziendali, l’insubordinazione grave, l’assenza ingiustificata prolungata. Il datore di lavoro che intenda procedere per giusta causa non e tenuto a corrispondere il preavviso (recesso in tronco). Resta integro l’obbligo di osservare la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: contestazione scritta e specifica dell’addebito, termine non inferiore a cinque giorni per la difesa, possibilita di assistenza sindacale.

    Se il giudice accerta che il fatto contestato e insussistente nella sua materialita, il regime ante 2015 (art. 18 St. Lav.) prevedeva la reintegrazione attenuata; il regime post 7 marzo 2015 (d.lgs. 23/2015) limita la reintegra all’ipotesi di insussistenza del fatto materiale, mentre nelle altre ipotesi spetta una indennita risarcitoria.

    Giustificato motivo soggettivo: caratteristiche e disciplina

    Il giustificato motivo soggettivo e definito dall’art. 3 della legge 604/1966 come un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro. La differenza rispetto alla giusta causa risiede nel quantum: l’inadempimento e grave ma non al punto da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto. Il datore di lavoro e quindi tenuto al preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c., o al pagamento dell’indennita sostitutiva.

    Casi ricorrenti di GMS sono i ritardi reiterati, le assenze ingiustificate non gravi, le insubordinazioni di lieve entita, gli errori professionali ripetuti, la violazione del codice di condotta interno. Anche in questo caso e obbligatoria la procedura disciplinare ex art. 7 St. Lav. e la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalita. La codificazione delle infrazioni e delle relative sanzioni nel CCNL applicabile assume rilievo decisivo nella valutazione di legittimita.

    La distinzione operativa tra GMS e giusta causa puo essere sottile: l’orientamento giurisprudenziale tende ad attribuire al CCNL e ai codici disciplinari aziendali un ruolo guida nella catalogazione dell’illecito. Quando il fatto contestato appare gia tipizzato come sanzione conservativa, il licenziamento risulta sproporzionato e viene riqualificato. La definizione del prestatore di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. resta il punto di partenza per inquadrare l’inadempimento contestato.

    Quando ricorre la giusta causa e quando il GMS

    Tizio, magazziniere con dieci anni di anzianita, sottrae merce aziendale per un valore di duecento euro: la giurisprudenza riconduce il fatto, ancorche di modesta entita patrimoniale, a giusta causa per la rottura del vincolo fiduciario. Il licenziamento e in tronco e senza preavviso. Caio, impiegato amministrativo, accumula in sei mesi quindici ritardi superiori a quindici minuti, gia oggetto di richiami scritti: la fattispecie integra GMS, con preavviso dovuto e procedura disciplinare obbligatoria.

    Sempronio, dirigente, contesta verbalmente in modo aspro un superiore davanti ai colleghi: la valutazione e in concreto. Se vi e abituale conflittualita e nessun precedente disciplinare, il fatto puo essere ricondotto a GMS; se invece l’episodio assume toni minatori o avviene in presenza di clienti, la giurisprudenza tende a riconoscere la giusta causa. Il discrimine, in ogni caso, e la gravita oggettiva e soggettiva dell’inadempimento valutata in concreto dal giudice. L’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori presidia il diritto del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di assunzione, profilo rilevante quando la contestazione riguardi un demansionamento o una sproporzione tra mansioni assegnate e sanzione disciplinare.

    Costi, tempi e procedura

    La procedura disciplinare richiede tempi minimi: contestazione scritta, almeno cinque giorni per la difesa, audizione eventuale, provvedimento entro tempo ragionevole (di norma trenta giorni dalla scadenza del termine difensivo, salvo CCNL piu favorevoli). Il licenziamento e impugnabile entro sessanta giorni dalla ricezione con atto scritto stragiudiziale e successivo deposito del ricorso giudiziale entro ulteriori centottanta giorni.

    Sul piano risarcitorio, il regime post 2015 prevede indicativamente: per insussistenza del fatto materiale, reintegrazione e indennita risarcitoria nei limiti di dodici mensilita; per illegittimita non riconducibile a insussistenza, indennita di sei-trentasei mensilita rapportata all’anzianita (Corte Cost. 194/2018). Le spese di lite, in caso di soccombenza datoriale, includono compensi forensi tra 3.000 e 8.000 euro per il primo grado, oltre contributo unificato. Il tentativo di conciliazione preventivo presso l’Ispettorato territoriale del lavoro e obbligatorio nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, facoltativo per i licenziamenti disciplinari.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra giusta causa e GMS?

    La giusta causa presuppone un inadempimento di gravita tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto, anche provvisoria, e legittima il recesso senza preavviso. Il giustificato motivo soggettivo configura un notevole inadempimento ma compatibile con il preavviso. La distinzione incide sull’obbligo di corrispondere o meno l’indennita sostitutiva del preavviso.

    Si ha diritto alla NASpI in caso di licenziamento per giusta causa?

    Si. La NASpI spetta ogniqualvolta la cessazione del rapporto sia involontaria. Anche il licenziamento per giusta causa rientra tra le cause involontarie e da quindi diritto all’indennita, salvi i requisiti contributivi minimi richiesti dal d.lgs. 22/2015. La domanda va presentata entro sessantotto giorni dalla cessazione.

    Il TFR e dovuto anche in caso di licenziamento per giusta causa?

    Si. Il trattamento di fine rapporto e sempre dovuto al lavoratore alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causale del recesso. La giusta causa o il GMS non incidono sul diritto al TFR, che e una forma di retribuzione differita maturata anno per anno secondo l’art. 2120 c.c.

    Come si impugna un licenziamento ritenuto illegittimo?

    L’impugnazione richiede un atto scritto stragiudiziale (lettera, PEC) inviato al datore entro sessanta giorni dalla ricezione del licenziamento. Entro i successivi centottanta giorni va depositato il ricorso giudiziale presso il tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dall’azione.

    Quali sono le conseguenze se il giudice ritiene il fatto insussistente?

    Nel regime post 7 marzo 2015, l’insussistenza del fatto materiale comporta la reintegrazione nel posto di lavoro e una indennita risarcitoria nei limiti di dodici mensilita. Nelle altre ipotesi di illegittimita, spetta solo l’indennita risarcitoria compresa tra sei e trentasei mensilita, modulata dal giudice secondo i criteri della sentenza Corte Cost. 194/2018.

    Principio di proporzionalita e codici disciplinari

    Il principio di proporzionalita tra infrazione e sanzione, espresso dall’art. 2106 del codice civile, e cardine del diritto disciplinare del lavoro. La sanzione deve essere graduata in base alla gravita oggettiva del fatto, all’elemento soggettivo, ai precedenti del lavoratore, al ruolo ricoperto, all’eventuale danno patrimoniale o di immagine subito dall’azienda. I codici disciplinari aziendali e i CCNL classificano le infrazioni in scale graduate (richiamo verbale, richiamo scritto, multa, sospensione, licenziamento), e la collocazione del fatto nella scala costituisce parametro di riferimento per la valutazione giudiziale di proporzionalita.

    La giurisprudenza ha chiarito che, quando il CCNL prevede per il fatto contestato una sanzione conservativa, il datore non puo legittimamente irrogare il licenziamento, salvo che ricorrano circostanze che aggravino l’inadempimento al punto da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto. La pubblicita del codice disciplinare, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori, e condizione di efficacia delle sanzioni disciplinari diverse dal rimprovero verbale.

    Procedura disciplinare: tempi e contestazioni

    La diligenza del prestatore e l’obbligo di fedelta definiscono il perimetro degli adempimenti rispetto ai quali si valuta l’inadempimento contestato. La procedura disciplinare richiede: contestazione scritta specifica e tempestiva (non oltre alcuni giorni dal fatto, salvo casi di accertamenti necessari); diritto del lavoratore a presentare giustificazioni scritte o orali entro almeno cinque giorni; possibilita di assistenza sindacale; provvedimento motivato comunicato in forma scritta entro tempo ragionevole. Il principio del contraddittorio e ineludibile: la mancata audizione del lavoratore che ne abbia fatto richiesta determina la nullita del licenziamento.

    Il tentativo di conciliazione preventiva e obbligatorio per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con piu di quindici dipendenti (art. 7 l. 604/1966 come modificato): si svolge presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dura indicativamente trenta giorni e, se ha esito positivo, conduce a una risoluzione consensuale con accesso del lavoratore alla NASpI. Per il licenziamento disciplinare (giusta causa o GMS) la conciliazione non e obbligatoria, ma le parti possono comunque attivarla in via volontaria.

    Riferimenti normativi aggiuntivi

    Onere della prova e contenzioso

    Nel giudizio sull’illegittimita del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, l’onere della prova dei fatti posti a fondamento del recesso grava sul datore di lavoro. Spetta al datore dimostrare la sussistenza materiale del fatto, la sua qualificazione come inadempimento contrattuale, la proporzionalita della sanzione. Il lavoratore puo limitarsi a contestare la sussistenza o la qualificazione del fatto e ad allegare circostanze attenuanti o esimenti.

    La prova puo essere fornita con qualsiasi mezzo ammesso dall’ordinamento: testimoniale, documentale, presuntiva. Le riprese di sistemi di videosorveglianza richiedono il rispetto delle norme sul controllo a distanza (art. 4 St. Lav.) e del Regolamento UE 2016/679; l’utilizzo di dati raccolti in violazione di tali norme e inammissibile e, anzi, puo esporre il datore a profili di responsabilita aggiuntiva. Le indagini investigative private sono ammesse solo per accertare eventuali illeciti penali del lavoratore, non per verificare l’esecuzione della prestazione.

    I tempi del giudizio in primo grado, dopo la riforma del 2022, oscillano indicativamente tra dodici e diciotto mesi; l’appello ha durata media superiore (dodici-ventiquattro mesi); il giudizio di Cassazione si protrae per ulteriori due-tre anni. La conciliazione giudiziale e in molti casi raccomandabile per ridurre tempi e costi e per ottenere risultati certi rispetto all’alea del giudizio.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Locazione immobili commerciali e strumentali: come si tassa nel 730

    In sintesi

    • Reddito fondiario IRPEF: il canone da locazione di immobili commerciali entra nel reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.
    • Riduzione forfettaria del 5%: in tassazione ordinaria si dichiara il 95% del canone annuo (codice canone ‘1’ nel quadro B), non il 100%.
    • Niente cedolare secca (di norma): la cedolare secca si applica agli immobili abitativi e, dal 2019, agli immobili C/1 fino a 600 m² con pertinenze locate congiuntamente.
    • Immobili C/1 fino a 600 m²: per i negozi di categoria catastale C/1 con superfice fino a 600 m² (escluse le pertinenze) la cedolare secca è disponibile all’aliquota del 21%.
    • IMU non sostituisce IRPEF sui locati: per i fabbricati concessi in locazione sono dovute sia IRPEF che IMU; l’IMU sostituisce l’IRPEF solo sui fabbricati non locati.
    • Quadro B del 730: ogni immobile commerciale locato va indicato in un rigo da B1 a B5, con rendita catastale, giorni di possesso, quota e canone.

    Come funziona la tassazione del canone commerciale

    Se possiedi un negozio, un ufficio o un capannone e lo hai affittato nel 2025, il canone che hai incassato è un reddito fondiario: va dichiarato nel quadro B del modello 730 e concorre al tuo reddito complessivo, sul quale si applicano le aliquote IRPEF progressive.

    La buona notizia è che non paghi sul 100% del canone. In regime di tassazione ordinaria devi indicare il 95% del canone annuo risultante dal contratto: il restante 5% è una riduzione forfettaria che la legge riconosce a titolo di spese. Chi presta assistenza fiscale (CAF o commercialista) calcola l’imposta su questa base ridotta.

    La cedolare secca, il regime piatto che molti conoscono per gli affitti abitativi, di norma non si applica agli immobili commerciali. Fa eccezione la categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) con superfice fino a 600 m², per la quale dal 2019 è possibile optare per la cedolare secca al 21%. Se il tuo locale ha le pertinenze locate insieme all’immobile principale, anche queste rientrano nell’agevolazione.

    Riepilogo tassazione immobili commerciali locati
    Tipologia immobile Regime Base imponibile / aliquota
    Uffici, capannoni, altri usi diversi da C/1 IRPEF ordinaria 95% del canone annuo
    Negozi C/1 fino a 600 m² (pertinenze locate insieme) Cedolare secca (opzione) 21% sul 100% del canone
    Negozi C/1 fino a 600 m² – tassazione ordinaria IRPEF ordinaria 95% del canone annuo
    Fabbricati non locati (a disposizione) IMU sostituisce IRPEF Solo rendita catastale nel quadro B, IRPEF non dovuta

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario di un ufficio (categoria A/10) affittato a 18.000 euro annui. In tassazione ordinaria dichiara il 95% del canone: 18.000 × 95% = 17.100 euro come reddito fondiario. Questo importo si somma agli altri suoi redditi e viene tassato con le aliquote IRPEF. Se invece Tizio possedesse un negozio C/1 di 400 m² e optasse per la cedolare secca, la base imponibile sarebbe il 100% del canone (18.000 euro) e l’imposta sarebbe 18.000 × 21% = 3.780 euro, sostitutiva di IRPEF e addizionali.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (per gli estremi da indicare nel quadro B)
    • Visura catastale dell’immobile (rendita, categoria, superfice)
    • Ricevute o bonifici dei canoni incassati nel 2025
    • Certificazione Unica 2026 se l’immobile è gestito tramite intermediario con ritenuta
    • Documentazione del canone rivalutato ISTAT (se applicabile)

    Ufficio affittato a terzi: tassazione ordinaria

    Scenario. Caio possiede un ufficio (categoria A/10) che ha affittato a una societa’ per 14.400 euro annui. Non ha mai optato per la cedolare secca, che su questo tipo di immobile non sarebbe comunque disponibile.

    Come si applica. Caio dichiara nel quadro B l’immobile con codice utilizzo ‘3’ (locazione libero mercato) e indica nella colonna ‘Codice canone’ il codice ‘1’. Nella colonna ‘Canone di locazione’ riporta il 95% di 14.400 euro, cioe’ 13.680 euro. Questo importo entra nel suo reddito complessivo e viene tassato con aliquote IRPEF. L’IMU sull’immobile locato e’ dovuta separatamente, senza sostituire l’IRPEF.

    In pratica

    • Codice utilizzo ‘3’ nel quadro B per locazione a canone libero.
    • Codice canone ‘1’: si inserisce il 95% del canone contrattuale.
    • IRPEF e IMU sono entrambe dovute sull’immobile locato.

    Negozio C/1 con opzione cedolare secca

    Scenario. Sempronia e’ proprietaria di un negozio (categoria C/1) di 350 m² che ha affittato a 24.000 euro annui. Ha stipulato il contratto nel 2022 e lo ha prorogato, mantenendo l’opzione per la cedolare secca.

    Come si applica. Sempronia puo’ applicare la cedolare secca al 21% perche’ l’immobile e’ C/1 con superfice inferiore a 600 m². Indica nel quadro B il codice cedolare secca ‘1’ e riporta il 100% del canone (24.000 euro) nella colonna canone. L’imposta sostitutiva sara’ 24.000 × 21% = 5.040 euro, che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, imposta di registro e bollo sul contratto. Non deve rinnovare l’opzione finche’ il contratto e’ in corso.

    In pratica

    • C/1 fino a 600 m²: cedolare secca al 21% disponibile.
    • Base imponibile cedolare secca: 100% del canone (nessuna riduzione del 5%).
    • L’opzione si esercita in sede di registrazione del contratto, non solo in dichiarazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso applicare la cedolare secca al mio capannone?

    No. La cedolare secca sugli immobili commerciali e’ limitata agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) con superfice fino a 600 m². Capannoni, uffici e altri immobili strumentali restano in tassazione IRPEF ordinaria.

    Quanto devo dichiarare del canone commerciale in tassazione ordinaria?

    Il 95% del canone annuo risultante dal contratto. Il restante 5% e’ una riduzione forfettaria automatica. Indica il codice canone ‘1’ nel quadro B e riporta gia’ il 95% nella colonna apposita.

    L'IMU sull'immobile commerciale locato mi esime dall'IRPEF?

    No. Per i fabbricati concessi in locazione sono dovute sia l’IRPEF sia l’IMU. L’IMU sostituisce l’IRPEF solo sui fabbricati non locati.

    Se ho affittato il negozio solo per una parte dell'anno, come dichiaro?

    Il canone va indicato in proporzione ai giorni di locazione (colonna ‘Periodo di possesso’ del quadro B). Se il contratto copre, ad esempio, 6 mesi, riporti il 95% del canone semestrale.

    Il negozio C/1 ha piu' di 600 m²: posso comunque optare per la cedolare secca?

    No. Il limite di 600 m² e’ tassativo: sopra questa soglia la cedolare secca non e’ applicabile e il canone rientra in IRPEF ordinaria al 95%.

    Dove trovo la categoria catastale del mio immobile?

    Nella visura catastale, ottenibile gratuitamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate o presso uno sportello catastale. La categoria e’ indicata subito dopo i dati topografici dell’immobile.

    Vedi anche: IVA sulle locazioni, Risoluzione e proroga dell’affitto, Registrare un contratto di affitto, Detrazione affitto lavoratori trasferiti, Spese agenzia immobiliare e Immobili affittati.

  • Fondi comuni e OICR: come sono tassati i rendimenti nel 730

    In sintesi

    • Due tipologie di reddito: investire in un fondo comune può generare sia redditi di capitale (i proventi distribuiti o il guadagno al riscatto) sia redditi diversi (le plusvalenze da cessione delle quote), che seguono regole fiscali distinte.
    • Di norma tassa l’intermediario: i proventi dei fondi italiani e dei fondi europei conformi alla direttiva UCITS sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Di norma chi gestisce il fondo o la banca li trattiene prima di accreditarteli.
    • Non vanno nel quadro D: le istruzioni del modello 730/2026 precisano che i redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva non devono essere indicati nel quadro D.
    • Quando si dichiara: devi compilare la dichiarazione solo se i proventi sono stati percepiti senza applicazione della ritenuta (caso di alcuni fondi esteri o situazioni particolari). In quel caso il quadro di riferimento e’ il quadro M (rigo M31) o il quadro T per le plusvalenze.
    • Minusvalenze compensabili: se dalla cessione di quote di fondi comuni realizzi una minusvalenza, puoi portarla in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

    Come funziona la tassazione dei fondi comuni di investimento

    I fondi comuni di investimento, detti anche OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), raccolgono il denaro di molti risparmiatori per investirlo in azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari. Quando il fondo produce rendimenti, questi si traducono fiscalmente in due categorie diverse a seconda di come li realizzi.

    La prima categoria e’ quella dei redditi di capitale: si tratta dei proventi che il fondo ti distribuisce periodicamente (cedole o dividendi) oppure del guadagno che realizzi quando riscatti le quote a un valore superiore a quello di sottoscrizione. La seconda categoria e’ quella dei redditi diversi: sono le plusvalenze che ottieni quando vendi le quote sul mercato a un prezzo superiore a quello di acquisto.

    In entrambi i casi, per i fondi italiani e per quelli europei armonizzati, e’ normalmente l’intermediario (la banca o la SGR che gestisce il tuo rapporto) ad applicare la ritenuta e a versare l’imposta al Fisco. Le istruzioni per il modello 730/2026 chiariscono che i redditi di capitale gia’ soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva non vanno dichiarati nel quadro D del 730.

    Regime fiscale dei proventi da fondi comuni
    Tipo di provento Regime Aliquota Dove si dichiara
    Proventi distribuiti da fondi italiani (con ritenuta) Ritenuta a titolo d'imposta 26% Non va dichiarato
    Plusvalenza da cessione quote (regime dichiarativo) Imposta sostitutiva 26% Quadro T del 730
    Proventi di fondi esteri UCITS senza ritenuta applicata Imposta sostitutiva tramite dichiarazione 26% (o 20%) Quadro M (rigo M31)
    Minusvalenza da cessione quote Compensabile con plusvalenze future entro 4 anni Quadro T del 730

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato quote di un fondo comune azionario italiano per 10.000 euro. Dopo due anni le rivende a 12.500 euro. La plusvalenza e’ di 2.500 euro. Se il fondo opera in regime dichiarativo, Tizio deve indicare la plusvalenza nel quadro T del modello 730, sezione II (plusvalenze soggette all’imposta sostitutiva del 26%), e l’imposta dovuta sarebbe di 650 euro (2.500 x 26%). Se invece opera in regime amministrato, la banca applica e versa l’imposta automaticamente al momento della cessione.

    Documenti necessari

    • Rendiconto annuale o prospetto fornito dalla societa’ di gestione (SGR) o dalla banca con i proventi distribuiti nel 2025
    • Certificazione delle ritenute subite sui proventi del fondo
    • Per cessioni di quote: rendiconto dell’operazione con prezzo di acquisto, prezzo di vendita e plusvalenza o minusvalenza realizzata
    • Per fondi esteri: documentazione dell’intermediario estero attestante i proventi percepiti senza applicazione di ritenuta italiana

    Caso 1: riscatto di quote di fondo italiano con guadagno

    Scenario. Caio ha investito 5.000 euro in un fondo comune obbligazionario italiano tre anni fa. Nel 2025 riscatta le quote e incassa 5.800 euro, con un guadagno di 800 euro.

    Come si applica. Se il fondo opera in regime amministrato, la banca applica automaticamente l’imposta sostitutiva del 26% sui 800 euro di guadagno (208 euro di imposta) e versa il netto a Caio. Caio non deve compilare alcun rigo del 730. Se invece il fondo opera in regime dichiarativo, Caio deve indicare la plusvalenza nel quadro T del 730.

    In pratica

    • Verifica con la tua banca se il fondo opera in regime amministrato o dichiarativo.
    • In regime amministrato: nessuna compilazione del 730, imposta trattenuta dalla banca.
    • In regime dichiarativo: indica la plusvalenza nel quadro T del 730, sezione II (aliquota 26%).

    Caso 2: proventi di un fondo estero non tassati alla fonte

    Scenario. Sempronio ha acquistato quote di un fondo UCITS irlandese tramite un intermediario straniero che non ha applicato la ritenuta italiana. Nel 2025 ha ricevuto proventi pari a 1.200 euro.

    Come si applica. Poiche’ i proventi non sono stati tassati dall’intermediario, Sempronio deve indicarli nel rigo M31 del quadro M del modello 730, specificando il paese estero e l’aliquota applicabile. Puo’ anche optare per la tassazione ordinaria, nel qual caso gli spetta il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero.

    In pratica

    • Compila il rigo M31 del quadro M con i proventi esteri non assoggettati a ritenuta.
    • Indica il paese di origine del reddito e l’aliquota applicabile.
    • Valuta se optare per la tassazione ordinaria per beneficiare del credito d’imposta estero.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare i proventi del mio fondo comune nel 730?

    Di norma no, se l’intermediario italiano ha gia’ applicato la ritenuta a titolo d’imposta. Solo se i proventi non sono stati tassati alla fonte devi compilare il quadro M del 730.

    I guadagni da fondi comuni si sommano al reddito IRPEF?

    No, se sono soggetti a imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva e’ definitiva e non si cumula con il reddito complessivo IRPEF.

    Posso compensare le perdite su fondi con i guadagni su azioni?

    Le minusvalenze da fondi comuni possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria realizzate nei quattro periodi di imposta successivi, ma non possono compensare redditi di natura diversa.

    Cosa succede se vendo le quote in perdita?

    La minusvalenza realizzata dalla cessione di quote di fondi comuni puo’ essere portata in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria ottenute nei quattro anni successivi. Va indicata nel quadro T del 730.

    I fondi pensione seguono le stesse regole dei fondi comuni?

    No. I fondi pensione hanno un regime fiscale specifico e dedicato, diverso da quello degli OICR di diritto comune.

  • Brevetti, marchi e opere ingegno nel 730: dove e come si tassano

    In sintesi

    • Chi deve dichiararlo: chiunque abbia percepito nel 2025 compensi, canoni o corrispettivi derivanti dall’utilizzo economico di brevetti, marchi, opere dell’ingegno, libri, articoli o know-how.
    • Due regimi diversi: se sei l’autore o inventore originale dichiari nel quadro D, rigo D3 (codice 1); se hai acquisito il diritto per successione o acquisto oneroso dichiari nel rigo D4 (codice 6).
    • Deduzione forfetaria per l’autore: l’importo percepito va ridotto del 25 per cento (riduzione forfetaria applicata da chi presta assistenza fiscale); se hai meno di 35 anni la riduzione sale al 40 per cento.
    • Erede o legatario: chi ha ricevuto il diritto a titolo gratuito (per successione o donazione) deve dichiarare l’intero importo percepito, senza alcuna deduzione.
    • Acquirente a titolo oneroso: chi ha comprato il diritto allo sfruttamento dichiari l’importo percepito ridotto forfetariamente del 25 per cento.
    • Certificazione Unica: i pagatori (editori, licenziatari, ecc.) che operano ritenute rilasciano la CU 2026 con causale B (autore) o L/L1 (aventi causa).

    Scritto un libro, depositato un brevetto? Ecco come dichiarare i proventi

    Hai scritto un libro e percepisci le royalty dall’editore? Hai depositato un brevetto e incassi canoni dal licenziatario? Oppure hai ereditato i diritti su un’opera o su un’invenzione industriale e ricevi somme a tale titolo? In tutti questi casi hai un reddito da dichiarare nel Modello 730, ma le regole cambiano a seconda di chi sei: l’autore originale, un erede, o qualcuno che ha acquistato il diritto sul mercato.

    Il fisco italiano distingue con precisione queste tre posizioni. L’autore o inventore beneficia di una riduzione forfetaria dell’imponibile: non paga le imposte sull’intero importo percepito, ma solo su una parte, perche’ la legge riconosce implicitamente i costi sostenuti per creare l’opera o l’invenzione. Chi ha invece acquisito il diritto gratuitamente (per eredita’ o donazione) non ha avuto costi di creazione, quindi dichiara l’importo per intero. Chi lo ha comprato sul mercato ha una riduzione forfetaria del 25 per cento.

    Queste somme si dichiarano nel quadro D del Modello 730, in righi diversi a seconda della propria posizione. Il soggetto che ha pagato i compensi (l’editore, l’azienda licenziataria, ecc.) di solito rilascia la Certificazione Unica 2026 con i dati gia’ pronti. Vediamo come orientarsi.

    Brevetti e opere dell'ingegno nel 730: rigo e deduzione
    Posizione del dichiarante Rigo del 730 Imponibile da dichiarare
    Autore o inventore originale (over 35) D3, codice 1 Importo lordo (la riduzione del 25% la applica il CAF)
    Autore o inventore originale (under 35) D3, codice 1 Importo lordo (la riduzione del 40% la applica il CAF)
    Erede o legatario (acquisto gratuito) D4, codice 6 Intero importo percepito, senza deduzione
    Acquirente a titolo oneroso D4, codice 6 Importo lordo (la riduzione del 25% la applica il CAF)
    Causale CU autore/inventore B Rigo D3 codice 1
    Causale CU avente causa gratuito o oneroso L o L1 Rigo D4 codice 6

    Esempio pratico

    • Sempronia ha 42 anni ed e’ autrice di un manuale tecnico. Nel 2025 ha percepito dall’editore royalty lorde per 8.000 euro. Nella CU 2026 dell’editore compare la causale B. Sempronia dichiara i 8.000 euro nel rigo D3 del 730 con codice 1. Il CAF applica automaticamente la riduzione forfetaria del 25 per cento: l’imponibile diventa 6.000 euro. Se Sempronia avesse meno di 35 anni, la riduzione sarebbe del 40 per cento e l’imponibile scenderebbe a 4.800 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’editore, dalla societa’ licenziataria o da altro soggetto pagatore (causale B per autori, L o L1 per aventi causa)
    • Contratto di cessione dei diritti o di licenza d’uso, utile per verificare la natura del rapporto (autore originale, acquirente, erede)
    • Documentazione successoria (dichiarazione di successione) se i diritti sono stati ereditati
    • Atto di compravendita se i diritti sono stati acquistati a titolo oneroso
    • Eventuali ricevute o estratti conto dei pagamenti ricevuti nel 2025 in assenza di CU

    Tizio: autore di un software che riceve royalty

    Scenario. Tizio ha sviluppato un programma informatico e ha ceduto la licenza d’uso a una societa’. Nel 2025 ha incassato royalty per la concessione in uso del software. L’azienda ha rilasciato la CU 2026 con causale B.

    Come si applica. Tizio e’ l’autore originale: dichiara nel rigo D3 del quadro D, con codice 1 in colonna 1, l’importo lordo dei compensi percepiti. Non deve calcolare lui stesso la riduzione: ci pensa chi presta assistenza fiscale, applicando il 25 per cento di riduzione forfetaria (o il 40 per cento se Tizio avesse meno di 35 anni). Nella colonna 3 del rigo D3 riporta le ritenute indicate nella CU.

    In pratica

    • Usa la CU 2026 del soggetto pagatore con causale B
    • Compila il rigo D3 del quadro D con codice 1 in colonna 1
    • Indica l’importo lordo in colonna 2: la riduzione forfetaria la calcola il CAF
    • Riporta le ritenute subite in colonna 3

    Caio: ha ereditato i diritti su un brevetto

    Scenario. Caio ha ereditato dal padre i diritti su un brevetto industriale. Nel 2025 ha ricevuto canoni dalla societa’ che usa il brevetto. Il pagatore ha rilasciato la CU 2026 con causale L (avente causa a titolo gratuito).

    Come si applica. Caio non e’ l’inventore originale: ha acquisito il diritto gratuitamente per successione. Deve dichiarare l’intero importo percepito nel rigo D4 del quadro D, con codice 6 in colonna 3. Non spetta alcuna deduzione forfetaria: l’imponibile e’ il 100 per cento di quanto incassato. Le ritenute subite si indicano in colonna 6.

    In pratica

    • Usa la CU 2026 con causale L (gratuita) o L1 (a titolo oneroso)
    • Compila il rigo D4 del quadro D con codice 6 in colonna 3
    • Se hai ricevuto il diritto per eredita’ (causale L): indica l’intero importo in colonna 4, nessuna deduzione
    • Se hai acquistato il diritto (causale L1): indica l’importo lordo in colonna 4 e la riduzione del 25% la applica il CAF

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I compensi per diritto d'autore su articoli giornalistici vanno nel 730?

    Si’, se sono pagati come diritto d’autore (causale B nella CU) e non come compensi di collaborazione redazionale. In quel caso vanno nel rigo D3 con codice 1 e hai diritto alla riduzione forfetaria del 25 per cento (o 40 per cento se under 35).

    Devo indicare l'importo lordo o quello gia' ridotto nel 730?

    Devi indicare l’importo lordo percepito. La riduzione forfetaria (25 per cento o 40 per cento per gli under 35 che sono autori originali) viene calcolata e applicata automaticamente da chi presta assistenza fiscale.

    Come faccio a sapere se sono 'autore' o 'avente causa'?

    Sei l’autore originale se hai creato personalmente l’opera o depositato il brevetto. Sei avente causa se hai ricevuto il diritto per eredita’ (causale L nella CU) oppure lo hai comprato (causale L1). La causale indicata nella CU 2026 dal soggetto pagatore e’ il riferimento principale.

    Se non mi e' stata rilasciata la CU, devo comunque dichiarare i proventi?

    Si’. Anche in assenza di CU, i proventi vanno dichiarati. Dovrai ricavare i dati dalle ricevute, dai contratti e dagli estratti conto dei pagamenti ricevuti nel 2025.

    Gli importi da opere dell'ingegno si sommano agli altri redditi per il calcolo dell'IRPEF?

    Si’, dopo l’applicazione della riduzione forfetaria, l’importo imponibile si somma agli altri redditi nel calcolo dell’IRPEF con aliquote progressive ordinarie.

  • Pensione di invalidita’ e indennita’ di accompagnamento: cosa e’ esente IRPEF nel 730

    In sintesi

    • Esenti IRPEF: le pensioni di invalidita’ civile, l’indennita’ di accompagnamento e gli assegni erogati dal Ministero dell’Interno a ciechi civili, sordi e invalidi civili non concorrono al reddito e non vanno dichiarati.
    • Rendite INAIL esenti: le rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidita’ permanente o per morte sono anch’esse esenti da IRPEF.
    • Non confondere con la pensione ordinaria: la pensione di vecchiaia o anzianita’ percepita da una persona disabile e’ pienamente tassabile e va dichiarata nel quadro C.
    • Effetto sulle detrazioni: i redditi esenti non rientrano nel reddito complessivo ai fini IRPEF, ma possono rilevare per ISEE e alcune agevolazioni.
    • Detrazioni per disabilita’: spese sanitarie e per sussidi tecnici informatici per persone con disabilita’ danno diritto a detrazioni specifiche nel quadro E.

    Invalidita' civile e IRPEF: le esenzioni che devi conoscere

    Se sei un invalido civile o hai un familiare che percepisce prestazioni per invalidita’, la prima cosa da sapere e’ che non tutto quello che arriva dall’INPS o dal Ministero dell’Interno e’ tassabile. Anzi, la parte principale di quelle somme e’ esente da IRPEF e non deve comparire nel 730.

    Le istruzioni ufficiali al modello 730/2026 elencano espressamente tra i redditi esenti ‘pensioni, indennita’, comprese le indennita’ di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili’. Rientrano tra i redditi esenti anche ‘le rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidita’ permanente o per morte’. Questi redditi non entrano nel calcolo dell’IRPEF e non fanno scattare l’obbligo di presentare la dichiarazione se sono gli unici che si percepiscono.

    Attenzione pero’ a non fare confusione: se la persona disabile riceve anche una pensione ordinaria di vecchiaia o di anzianita’, oppure uno stipendio, quei redditi sono pienamente tassabili e devono essere dichiarati nel quadro C del 730. L’esenzione riguarda solo le prestazioni per invalidita’ civile, non l’insieme di tutti i redditi di una persona con disabilita’.

    Prestazioni per invalidita' e disabilita': IRPEF riepilogo
    Prestazione Trattamento IRPEF Va nel 730?
    Pensione di invalidita' civile (INPS) Esente IRPEF No
    Indennita' di accompagnamento (INPS/Ministero Interno) Esente IRPEF No
    Assegno mensile invalidi civili (Ministero Interno) Esente IRPEF No
    Rendita INAIL per invalidita' permanente o morte Esente IRPEF No
    Pensione di vecchiaia/anzianita' percepita da disabile Tassabile (reddito di pensione) Si', quadro C
    Indennita' di accompagnamento + pensione ordinaria Indennita' esente; pensione tassabile Solo la pensione, quadro C

    Esempio pratico

    • Tizio e’ invalido civile al 100% e nel 2025 ha percepito: l’indennita’ di accompagnamento dall’INPS e una pensione di vecchiaia dall’INPS. L’indennita’ di accompagnamento e’ esente IRPEF e non va inserita nel 730. La pensione di vecchiaia invece e’ un reddito tassabile: Tizio la trova nel punto 3 della Certificazione Unica rilasciata dall’INPS e la inserisce nel quadro C, rigo C1, con il codice tipo ‘1’. Le detrazioni per reddito di pensione vengono poi calcolate automaticamente da chi presta l’assistenza fiscale.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 dell’INPS (per la pensione ordinaria tassabile)
    • Documentazione del verbale di invalidita’ civile (per eventuali verifiche)
    • Certificazione della commissione medica per il riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento
    • Eventuali comunicazioni del Ministero dell’Interno sulle prestazioni erogate

    Solo indennita' di accompagnamento: nessuna dichiarazione

    Scenario. Caio, 80 anni, non lavora e nel 2025 ha percepito unicamente l’indennita’ di accompagnamento. Non ha altri redditi.

    Come si applica. L’indennita’ di accompagnamento e’ esente IRPEF ed e’ elencata tra i redditi che non obbligano alla presentazione del 730 quando sono gli unici percepiti. Caio non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione. Non ricevera’ la Certificazione Unica per questo importo, perche’ il soggetto erogatore non opera ritenute su prestazioni esenti.

    In pratica

    • Non devi presentare il 730 se l’indennita’ di accompagnamento e’ il tuo unico reddito.
    • Conserva la documentazione del verbale di invalidita’ per eventuali controlli.
    • L’indennita’ puo’ pero’ rilevare ai fini del calcolo dell’ISEE.

    Invalido con pensione ordinaria: come compilare il 730

    Scenario. Sempronia, 70 anni, e’ invalida civile al 75%. Nel 2025 ha percepito la pensione di invalidita’ civile (esente) e una pensione di anzianita’ dall’INPS (tassabile). L’INPS le ha rilasciato la Certificazione Unica solo per la pensione di anzianita’.

    Come si applica. Sempronia inserisce nel quadro C del 730 solo la pensione di anzianita’, utilizzando l’importo indicato nel punto 3 della Certificazione Unica (codice tipo ‘1’, redditi di pensione). La pensione di invalidita’ civile non va inserita da nessuna parte: e’ esente. Sempronia ha diritto alle detrazioni per reddito di pensione, che verranno calcolate in automatico.

    In pratica

    • Inserisci nel 730 solo i redditi per cui hai ricevuto la Certificazione Unica (la pensione ordinaria).
    • La pensione di invalidita’ civile non va dichiarata: e’ esente.
    • Puoi anche detrarre le spese mediche e per sussidi tecnici legate alla tua condizione di invalidita’ nel quadro E.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'indennita' di accompagnamento va dichiarata nel 730?

    No. L’indennita’ di accompagnamento erogata dal Ministero dell’Interno o dall’INPS a ciechi civili, sordi e invalidi civili e’ esente IRPEF. Non va inserita in nessun quadro del 730.

    La pensione di invalidita' civile e la pensione di vecchiaia sono la stessa cosa?

    No. La pensione di invalidita’ civile e’ una prestazione assistenziale esente IRPEF. La pensione di vecchiaia o anzianita’ e’ un trattamento previdenziale pienamente tassabile. Molti disabili le percepiscono entrambe: solo la seconda va dichiarata.

    Se ho solo l'indennita' di accompagnamento, devo presentare il 730?

    No, se e’ il tuo unico reddito. Le istruzioni AdE al 730/2026 indicano che i redditi esenti, come l’indennita’ di accompagnamento agli invalidi civili, non obbligano alla presentazione della dichiarazione.

    Le rendite INAIL per infortuni sul lavoro sono tassabili?

    No. Le rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidita’ permanente o per morte sono esenti IRPEF, secondo le istruzioni al 730/2026.

    Posso detrarre le spese mediche per la mia disabilita'?

    Si’. Le spese sanitarie e quelle per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento danno diritto a detrazioni nel quadro E, indipendentemente dalla soglia di franchigia ordinaria prevista per le altre spese sanitarie.

    Vedi anche: Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga e Convivente e pensione di reversibilità.