Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Società semplice o SNC: che differenza c’è

    In sintesi

    • L’oggetto sociale discrimina tutto: la società semplice non può svolgere attività commerciale; la SNC può fare qualsiasi attività economica compresa quella commerciale.
    • Tassazione per trasparenza in entrambi i casi: sia la società semplice sia la SNC imputano il reddito ai soci che lo tassano con l’IRPEF progressiva (23-43%).
    • La società semplice per attività agricole e di mero godimento: è la forma tipica per gestire terreni agricoli, partecipazioni in altre società o immobili non in affitto commerciale.
    • Responsabilità illimitata in entrambe: i soci rispondono con il patrimonio personale; nella SNC tutti i soci sono illimitatamente responsabili, nella semplice almeno un socio lo deve essere.
    • Adempimenti ridotti nella società semplice: non è obbligata alla tenuta dei libri contabili commerciali né all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese.
    • La SNC è soggetta a fallimento; la società semplice no: solo le imprese commerciali (come la SNC) possono essere dichiarate fallite (oggi: sottoposte a liquidazione giudiziale).

    La differenza fondamentale: attività commerciale sì o no

    Società semplice e SNC (società in nome collettivo) sono entrambe società di persone e condividono la tassazione per trasparenza: il reddito prodotto viene imputato ai soci in proporzione alle quote e ciascuno paga l’IRPEF progressiva. Ma il confine tra le due forme è netto e di legge: la società semplice non può avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale. La SNC, al contrario, è nata proprio per svolgere attività commerciale.

    La società semplice si usa quando l’attività non è commerciale: gestione di beni immobili, attività agricola, detenzione di partecipazioni in altre società, esercizio di arti e professioni tra soci. Non è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (bensì nella sezione speciale) e non è soggetta alle procedure concorsuali (fallimento, oggi liquidazione giudiziale). La SNC invece è pienamente commerciale, deve tenere i libri contabili obbligatori per le imprese e può essere dichiarata in liquidazione giudiziale in caso di insolvenza.

    La scelta tra le due forme non è quindi una questione di convenienza fiscale – la tassazione è identica nel meccanismo – ma di natura dell’attività che si vuole svolgere.

    Società semplice vs SNC: confronto testa a testa
    Aspetto Società semplice SNC
    Attività esercitabile Solo attività NON commerciale: agricoltura, gestione immobili, partecipazioni, professioni Qualsiasi attività economica, compresa quella commerciale (commercio, artigianato, servizi)
    Tassazione del reddito Per trasparenza: IRPEF progressiva (23-43%) sui soci in proporzione alle quote Per trasparenza: IRPEF progressiva (23-43%) sui soci in proporzione alle quote
    Responsabilità dei soci Illimitata per almeno un socio (i soci accomandanti possono avere responsabilità limitata per patto sociale) Illimitata e solidale per tutti i soci: nessuna distinzione possibile
    Iscrizione Registro Imprese Sezione speciale (non sezione ordinaria) Sezione ordinaria obbligatoria
    Assoggettabilità a procedure concorsuali No: non è imprenditore commerciale Sì: può essere soggetta a liquidazione giudiziale (ex fallimento)
    Quando si usa Holding familiare, gestione terreni agricoli, studio professionale associato Imprese commerciali con due o più soci: bottega, negozio, studio tecnico commerciale

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio possiedono insieme un terreno agricolo che affitta a terzi e produce un reddito agrario annuo di 20.000 euro. Scelgono la società semplice: ciascuno dichiara 10.000 euro di reddito agrario per trasparenza e paga l’IRPEF nella fascia del 23%. Se invece volessero trasformare il terreno in un agriturismo con attività ricettiva e ristorazione commerciale, dovrebbero costituire una SNC (o altra forma commerciale), perché la società semplice non può esercitare tale attività. Con 40.000 euro di reddito SNC pro-quota ciascuno, l’IRPEF salirebbe: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 33% su 12.000 € (3.960 €) = 10.400 € a testa.

    Documenti necessari

    • Atto costitutivo della società semplice o della SNC (scrittura privata autenticata o atto pubblico)
    • Iscrizione al Registro delle Imprese: sezione speciale per la società semplice, sezione ordinaria per la SNC
    • Codice fiscale della società e partita IVA (se svolta attività imponibile IVA)
    • Modello REDDITI SP (dichiarazione della società con prospetto redditi imputati ai soci)
    • Modello REDDITI PF di ciascun socio (per dichiarare la quota di reddito imputata)
    • Scritture contabili obbligatorie per la SNC (libro giornale, libro inventari)

    Caso 1 – Tizio gestisce una proprietà agricola con la famiglia

    Scenario. Tizio e sua sorella Caio (nome fittizio) hanno ereditato dei terreni agricoli. Li coltivano parzialmente e affittano il resto a un agricoltore. Vogliono strutturare la gestione comune in forma societaria.

    Come si applica. La società semplice è la forma ideale. L’attività è agricola e non commerciale: rientra perfettamente nell’oggetto ammesso per la società semplice. Non è obbligatorio iscriversi nella sezione ordinaria del Registro Imprese, non ci sono obblighi di contabilità commerciale, non c’è rischio di procedure concorsuali. Il reddito agrario viene imputato ai soci per trasparenza e tassato con l’IRPEF. Se i terreni fossero invece adibiti a un’attività commerciale (es. vendita diretta al pubblico con struttura organizzata stabile), occorrerebbe passare a una SNC.

    In pratica

    • La società semplice è la forma giuridica corretta per gestire patrimoni non commerciali tra più persone: terreni agricoli, immobili, partecipazioni. Semplice, economica, senza obblighi contabili commerciali.
    • Se anche una sola attività svolta dalla società ha natura commerciale, la forma ‘semplice’ non è più ammessa: bisogna passare a SNC, SAS o società di capitali.

    Caso 2 – Caio apre un negozio di ferramenta con un socio

    Scenario. Caio e un amico vogliono aprire insieme un negozio di ferramenta. Si chiedono se possono usare la società semplice per risparmiare sugli adempimenti.

    Come si applica. No: il negozio di ferramenta è un’attività commerciale. La società semplice non può avere ad oggetto attività commerciale: sarebbe giuridicamente non valida per quello scopo. La forma corretta è la SNC (o una società di capitali come la SRL). La SNC va iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese, deve tenere i libri contabili previsti per le imprese commerciali ed è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione giudiziale. Il reddito sarà tassato per trasparenza in capo ai soci con l’IRPEF progressiva.

    In pratica

    • Qualsiasi attività commerciale – vendita al dettaglio, ristorazione, artigianato, servizi – richiede la SNC (o altra forma commerciale): la società semplice non è ammessa.
    • La SNC porta con sé la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci: ogni socio risponde per l’intero debito della società, indipendentemente dalla sua quota.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra società semplice e SNC?

    La differenza fondamentale è l’oggetto sociale: la società semplice può svolgere solo attività non commerciale (agricoltura, gestione immobili, professioni); la SNC può svolgere qualsiasi attività economica, compresa quella commerciale. La tassazione per trasparenza con IRPEF progressiva è identica in entrambe.

    Si paga la stessa IRPEF in una società semplice e in una SNC?

    Sì. Entrambe imputano il reddito ai soci per trasparenza, e ciascun socio paga l’IRPEF progressiva sulla propria quota di reddito: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre. Il meccanismo è identico.

    La società semplice può fare fallimento?

    No. La società semplice non è un’imprenditrice commerciale e quindi non è soggetta alla liquidazione giudiziale (ex fallimento). La SNC invece, essendo una società commerciale, può essere assoggettata alla procedura concorsuale in caso di insolvenza.

    Posso usare una società semplice per gestire appartamenti in affitto?

    Dipende. Se l’affitto è di tipo non commerciale (locazione abitativa ordinaria, non struttura ricettiva), la società semplice è ammessa e spesso usata per la gestione patrimoniale familiare. Se invece si gestisce una struttura ricettiva o un bed and breakfast con carattere commerciale, occorre una forma commerciale (SNC, SRL).

    La società semplice deve tenere la contabilità?

    Non è soggetta agli obblighi contabili previsti per le imprese commerciali (libro giornale, inventari). Deve comunque tenere una contabilità interna adeguata alla determinazione del reddito da imputare ai soci. L’iscrizione è nella sezione speciale del Registro Imprese, non in quella ordinaria.

    Quale forma scegliere tra società semplice e SNC per uno studio professionale?

    Uno studio associato tra professionisti (avvocati, medici, commercialisti) è tradizionalmente gestito come associazione professionale o società semplice, perché l’attività professionale non è qualificata come commerciale. La SNC è più adatta quando l’attività ha effettivamente carattere commerciale. Tuttavia con le STP (società tra professionisti) sono oggi possibili anche forme di capitali.

  • SRL o ditta individuale: cosa conviene davvero

    In sintesi

    • Tassazione diversa: la ditta individuale paga IRPEF progressiva (23-43%); la SRL paga IRES al 24% sul reddito societario.
    • Doppia imposizione nella SRL: sugli utili distribuiti come dividendo il socio paga un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%.
    • Responsabilità: il titolare di ditta individuale risponde con il patrimonio personale; nella SRL la responsabilità è limitata alle quote versate.
    • Costi e adempimenti: la SRL richiede sempre contabilità ordinaria, bilancio e notaio per l’atto costitutivo; la ditta può stare in contabilità semplificata.
    • Compenso amministratore: prelevare denaro dalla SRL come compenso riduce l’IRES (è deducibile), ma l’importo è poi tassato a IRPEF sul percettore.
    • Forfettario alternativo: con ricavi sotto 85.000 euro la ditta individuale può accedere al regime forfettario con imposta sostitutiva al 15%.

    Le due strade per fare impresa: come funziona la tassazione

    Quando si avvia un’attività economica, la prima decisione è la forma giuridica. La ditta individuale è la scelta più semplice: sei tu l’impresa, il reddito che generi viene sommato agli altri tuoi redditi e tassato con l’IRPEF progressiva. La SRL – società a responsabilità limitata – è invece una persona giuridica autonoma: paga le proprie imposte (l’IRES, cioè l’imposta sul reddito delle società) e, se vuoi incassare gli utili, devi ‘distribuirli’ sotto forma di dividendo o prelevare un compenso come amministratore.

    La differenza fondamentale è che l’IRPEF è progressiva: più guadagni, più l’aliquota sale. L’IRES è invece proporzionale al 24%: la società paga sempre il 24% del suo reddito imponibile, indipendentemente dall’importo. Questo fa sì che, superata una certa soglia di reddito, la tassazione della SRL possa risultare più bassa di quella della ditta. Ma attenzione: quando gli utili della SRL vengono distribuiti al socio come dividendo, scatta un’altra imposta sostitutiva del 26%, generando quella che si chiama ‘doppia imposizione economica’.

    Non esiste una risposta valida per tutti: la scelta dipende dal livello di reddito atteso, dalla necessità di proteggere il patrimonio personale, dalla volontà di reinvestire gli utili in azienda e dai costi di gestione che si è disposti a sostenere. Nei paragrafi che seguono trovi un confronto sistematico tra le due forme.

    SRL vs ditta individuale: confronto testa a testa
    Aspetto Ditta individuale SRL
    Tassazione del reddito IRPEF progressiva: 23% fino a 28.000 €, 33% da 28.000 a 50.000 € (dal 2026), 43% oltre 50.000 € IRES 24% sul reddito della società (proporzionale)
    Distribuzione degli utili N/A: il reddito è già del titolare (tassato per trasparenza) Dividendo tassato al 26% come imposta sostitutiva in capo al socio persona fisica
    Responsabilità patrimoniale Illimitata: risponde con tutto il patrimonio personale Limitata alle quote versate: il patrimonio personale è separato
    Regime contabile Semplificata possibile sotto le soglie di ricavi; forfettario se ricavi ≤ 85.000 € Sempre contabilità ordinaria con bilancio annuale
    Costi di avvio e gestione Minimi: iscrizione CCIAA, nessun notaio, nessun capitale minimo Notaio per atto costitutivo, iscrizione CCIAA, commercialista per bilancio
    Quando conviene Redditi bassi o medi, attività in avvio, regime forfettario, basso rischio di credito Redditi elevati da reinvestire, rischio di credito alto, più soci, espansione futura

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito d’impresa di 60.000 euro. Come ditta individuale paga: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 33% su 22.000 € (7.260 €) + 43% su 10.000 € (4.300 €) = circa 18.000 € di IRPEF (più addizionali). Come SRL con lo stesso imponibile, la società paga 24% × 60.000 = 14.400 € di IRES. Se Tizio poi vuole incassare tutto come dividendo, paga altri 26% su (60.000 − 14.400) = 45.600 €, cioè circa 11.856 €: totale complessivo circa 26.256 €, più della ditta. Ma se reinveste l’utile in azienda e non lo distribuisce, il carico si ferma a 14.400 €, nettamente inferiore.

    Documenti necessari

    • Visura camerale aggiornata (se si trasforma una ditta in SRL)
    • Atto costitutivo e statuto della SRL (rogito notarile)
    • Bilancio d’esercizio approvato dall’assemblea (per la SRL)
    • Libro giornale e libro degli inventari (contabilità ordinaria SRL)
    • Modello REDDITI SC (dichiarazione IRES della SRL)
    • Modello REDDITI PF o 730 (dichiarazione del titolare/socio)

    Caso 1 – Tizio, artigiano con reddito medio

    Scenario. Tizio è idraulico e fattura circa 40.000 euro l’anno con costi di 10.000 euro: reddito netto 30.000 euro. Lavora da solo e non ha dipendenti.

    Come si applica. Con 30.000 euro di reddito, la ditta individuale è quasi certamente la scelta migliore. Tizio paga il 23% sui primi 28.000 € e il 33% sui restanti 2.000 €: IRPEF totale circa 7.100 €. Se stesse sotto gli 85.000 € di ricavi potrebbe anche valutare il regime forfettario, che applica un’imposta sostitutiva fissa del 15% sul reddito determinato con coefficiente ATECO, con zero IVA e zero IRAP. La SRL, con i suoi costi fissi di notaio, commercialista e bilancio, sarebbe uno spreco per il livello di attività di Tizio.

    In pratica

    • Con redditi netti sotto i 30-35.000 euro la ditta individuale (e ancor più il forfettario) batte quasi sempre la SRL sul piano fiscale e dei costi.
    • La SRL diventa interessante quando si vuole proteggere il patrimonio personale da rischi di credito importanti, anche con redditi modesti.

    Caso 2 – Caio, consulente con reddito elevato da reinvestire

    Scenario. Caio gestisce uno studio di consulenza informatica che genera 150.000 euro di ricavi e 80.000 euro di reddito imponibile. Ha intenzione di reinvestire circa 50.000 euro in attrezzature e assumere un collaboratore.

    Come si applica. Con 80.000 euro di reddito, la ditta individuale comporterebbe un’IRPEF pesante (aliquota marginale al 43%). La SRL paga l’IRES al 24% (19.200 €) e Caio può prelevare come compenso amministratore solo la parte necessaria alle sue spese personali, deducendola dalla base imponibile societaria: il compenso sarà tassato a IRPEF su di lui, ma la quota reinvestita in azienda sconta solo il 24%. Questo meccanismo riduce sensibilmente il carico fiscale complessivo rispetto alla ditta individuale con lo stesso reddito.

    In pratica

    • Quando si prevede di reinvestire una parte rilevante degli utili, la SRL può essere molto più efficiente della ditta individuale grazie all’aliquota IRES fissa al 24%.
    • Il compenso amministratore, deducibile dalla SRL per cassa (art. 95 c.5 TUIR), abbatte l’IRES societaria; il socio lo tassa a IRPEF solo sulla parte che preleva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra SRL e ditta individuale?

    La ditta individuale è il titolare stesso: tutto il reddito è tassato con l’IRPEF progressiva (23-43%) direttamente in capo a lui. La SRL è una persona giuridica separata che paga l’IRES al 24%; solo quando gli utili escono come dividendo il socio paga un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%.

    Quando conviene passare dalla ditta individuale alla SRL?

    In linea generale, quando il reddito netto supera stabilmente i 50.000-60.000 euro e si ha intenzione di reinvestire una parte degli utili in azienda. Con redditi più bassi i costi fissi della SRL (notaio, bilancio, commercialista) spesso non si ripagano.

    Nella SRL pago sempre sia l'IRES che il 26% sul dividendo?

    No. Il 26% si paga solo quando gli utili vengono effettivamente distribuiti come dividendo. Se li lasci in azienda o li reinvesti, paghi solo l’IRES del 24%. In alternativa, puoi prelevarli come compenso amministratore: è deducibile per la SRL ma tassato a IRPEF su di te.

    La ditta individuale mi espone a rischi patrimoniali maggiori?

    Sì. Il titolare di ditta individuale risponde delle obbligazioni dell’impresa con tutto il suo patrimonio personale (casa, conti, risparmi). Nella SRL invece la responsabilità del socio è limitata alle quote versate: il patrimonio personale è in linea di principio al riparo dai creditori sociali.

    Posso usare il regime forfettario con una SRL?

    No. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche (ditte individuali e professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro annui. Le società, comprese le SRL, ne sono escluse per legge.

    Quali sono i costi fissi di una SRL rispetto alla ditta individuale?

    La SRL richiede l’atto costitutivo davanti a un notaio, l’iscrizione al Registro Imprese, la tenuta della contabilità ordinaria, la redazione del bilancio annuale e spesso un commercialista dedicato. La ditta individuale ha costi di avvio minimi (iscrizione CCIAA) e, se in regime forfettario, quasi nessun adempimento contabile.

  • Quadro RH 2026: redditi da partecipazione in società di persone

    In sintesi

    • Chi usa il quadro RH: soci di società di persone (snc, sas), collaboratori di imprese familiari, coniuge partecipante ad azienda coniugale, soci di società a ristretta base azionaria in regime di trasparenza ex art. 116 TUIR, e membri di GEIE.
    • Imputazione per trasparenza: il reddito (o la perdita) viene attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dal fatto che sia stato effettivamente incassato.
    • Azienda coniugale: al coniuge non titolare viene imputato il 50 per cento del reddito (o la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 c.c.).
    • Impresa familiare: i collaboratori partecipano agli utili ma non alle perdite. Se l’imprenditore è in regime forfettario, i collaboratori sono esonerati da dichiarazione e versamenti.
    • Concordato preventivo biennale (CPB): se la società ha aderito al CPB, il limite minimo di reddito di 2.000 euro è ripartito tra i soci in base alle rispettive quote di partecipazione.
    • Socio IAP agricolo: la quota di reddito fondiario non imponibile imputata da società agricole agevolate non può superare 12.500 euro complessivi.

    Come funziona la tassazione per trasparenza nel quadro RH

    Se fai parte di una società di persone (snc, sas, società semplice), di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale, non dichiari il reddito come se avessi uno stipendio: lo dichiari come ‘quota di partecipazione’. Il meccanismo si chiama tassazione per trasparenza, e significa che il reddito della società viene diviso tra i soci e ciascuno lo porta in dichiarazione nella propria quota, anche se quei soldi non sono stati distribuiti. Il quadro RH del Modello Redditi PF 2026 (periodo d’imposta 2025) serve esattamente a questo.

    La regola di base è semplice: la quota di reddito (o di perdita) imputata a ciascun socio è proporzionale alla quota di partecipazione agli utili, e si considera ‘percepita’ alla data di chiusura del periodo d’imposta della società, non quando effettivamente i soldi arrivano in tasca. Questo significa che potresti dover pagare imposte su utili che la società ha prodotto ma non ha ancora distribuito.

    Il quadro RH si divide in quattro sezioni. La Sezione I riguarda i soci di società di persone ordinarie, imprese familiari e aziende coniugali. La Sezione II riguarda la trasparenza fiscale delle srl a ristretta base (art. 116 TUIR). La Sezione III serve per calcolare il reddito complessivo da partecipazione. La Sezione IV riepiloga ritenute, crediti e oneri detraibili imputati dalla società.

    Chi compila il quadro RH e con quale codice
    Tipo di partecipazione Codice colonna 2 Nota
    Società di persone, GEIE, impresa familiare in contabilità semplificata o ordinaria 1 Reddito d'impresa imputato per quota
    Associazione fra artisti e professionisti 2 Reddito di lavoro autonomo per quota
    Società semplice con reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione INPS 3 Codice specifico per soc. semplici professionali
    Società semplice (altri casi) 4 Redditi vari imputati per quota
    Recesso, esclusione o liquidazione con eccedenza rispetto al prezzo di acquisto (impresa) 5 Caso speciale di exit
    Azienda coniugale non gestita in forma societaria 1 50% del reddito al coniuge non titolare

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio sono soci in una snc, con quote di partecipazione rispettivamente del 60% e del 40%. La snc chiude il 2025 con un reddito d’impresa di 80.000 euro. Tizio dichiara nel quadro RH una quota di 48.000 euro (80.000 × 60%), Caio dichiara 32.000 euro (80.000 × 40%). Entrambi inseriscono la quota nel rigo RH1, colonna 4, con il codice 1 in colonna 2. I 80.000 euro vengono tassati in capo ai soci anche se la snc non ha distribuito nulla.

    Documenti necessari

    • Prospetto riepilogativo rilasciato dalla società partecipata (con quote di reddito, ritenute, crediti e oneri)
    • Atto costitutivo o statuto della società (per verifica della quota di partecipazione agli utili)
    • Codice fiscale della società partecipata
    • Certificazione delle eventuali imposte pagate all’estero (per credito d’imposta, quadro CE)
    • Dichiarazione della società partecipata (Modello Redditi SP o SC) per verifica del reddito concordato CPB

    Collaboratore di impresa familiare: utile sì, perdita no

    Scenario. Sempronio collabora nell’impresa familiare del padre, titolare di un negozio di alimentari. L’impresa chiude il 2025 con un utile di 40.000 euro; Sempronio ha diritto al 25% degli utili secondo l’atto di famiglia. Sempronio si chiede se debba dichiarare anche lui qualcosa.

    Come si applica. Sì. Sempronio deve compilare il quadro RH e indicare la sua quota di reddito: 40.000 × 25% = 10.000 euro, codice 1 in colonna 2 del rigo RH1. Apponendo la sua firma nel frontespizio, attesta di aver prestato la propria attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente. Se invece l’impresa fosse in perdita, Sempronio non avrebbe nulla da indicare: i collaboratori familiari partecipano agli utili ma non alle perdite. Attenzione: se il padre avesse adottato il regime forfettario, Sempronio sarebbe esonerato dall’obbligo dichiarativo sulla propria quota, perché l’imposta è già stata versata interamente dal titolare.

    In pratica

    • L’impresa familiare produce utile 40.000 euro: il collaboratore indica la sua quota (25% = 10.000 euro) nel quadro RH.
    • L’impresa produce perdita: il collaboratore non compila il quadro RH (nessuna quota di perdita da dichiarare).
    • Se l’imprenditore è in regime forfettario, il collaboratore non ha né obblighi dichiarativi né di versamento sulla propria quota.

    Socio di srl trasparente: la sezione II del quadro RH

    Scenario. Caio possiede il 35% di una srl a ristretta base familiare che ha optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR. La srl chiude il 2025 con un reddito di 60.000 euro e ha già versato acconti IRES per 8.000 euro. Caio deve sapere come dichiara la sua quota.

    Come si applica. Caio compila la Sezione II del quadro RH (righi RH5-RH6). Indica il codice fiscale della srl in colonna 1 e la sua quota del 35% in colonna 3. Il reddito imputato è 60.000 × 35% = 21.000 euro (colonna 4). La quota degli acconti IRES versati dalla srl imputata a Caio va in colonna 14 del rigo RH5. Il reddito di 21.000 euro confluisce nel rigo RH7 e poi nel rigo RN1 del quadro RN, dove si somma agli altri suoi redditi IRPEF. Importante: le perdite pregresse maturate prima che la srl optasse per la trasparenza non possono essere usate da Caio per abbattere il reddito imputato dalla società.

    In pratica

    • Sezione II per la trasparenza srl ex art. 116 TUIR: il reddito è imputato in base alla quota di utili, non a quanto distribuito.
    • Gli acconti IRES già versati dalla srl vengono ‘girati’ al socio e scomputati dalla sua IRPEF.
    • Le perdite accumulate prima dell’opzione per la trasparenza restano in capo alla srl e non possono essere trasferite ai soci.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo compilare il quadro RH anche se la società non mi ha distribuito niente?

    Sì. La tassazione per trasparenza funziona per competenza, non per cassa: il reddito viene imputato nel momento in cui la società lo produce (chiusura del periodo d’imposta), indipendentemente dalla distribuzione effettiva. Se la snc o l’impresa familiare ha prodotto un utile nel 2025, la tua quota va dichiarata nel quadro RH del Modello Redditi PF 2026.

    Posso compensare la quota di perdita imputata dalla società con altri miei redditi?

    Dipende dal tipo di perdita e da come si è formata. Le perdite d’impresa del periodo corrente possono essere compensate con i redditi di impresa dello stesso periodo; l’eventuale eccedenza va riportata nel prospetto RS del Fascicolo 3. Le perdite maturate in periodi precedenti sono utilizzabili in misura limitata all’80 per cento del reddito (regola ordinaria) oppure in misura piena, se rientrano nei casi speciali dell’art. 84, comma 2, TUIR.

    Cosa succede se la società partecipata ha aderito al concordato preventivo biennale?

    Devi compilare colonne specifiche (dal 14 alla 16 nei righi RH1-RH4, oppure dal 15 al 17 nei righi RH5-RH6). Il limite minimo di reddito concordato di 2.000 euro viene ripartito tra i soci proporzionalmente alle quote di partecipazione. Il reddito da dichiarare non può essere inferiore alla tua quota del reddito concordato.

    Come funziona il quadro RH per l'azienda coniugale?

    Al coniuge non titolare va imputato il 50 per cento del reddito (o la diversa percentuale stabilita secondo l’art. 210 del Codice civile). Il coniuge compila il rigo RH1 con codice 1, indica il codice fiscale dell’azienda coniugale e riporta la propria quota di reddito in colonna 4.

    Il socio IAP (imprenditore agricolo professionale) ha limiti speciali?

    Sì. La quota di reddito fondiario non imponibile imputata da società agricole che fruiscono del regime agevolato per gli IAP non può superare complessivamente 12.500 euro. Se la somma delle quote agevolabili da più società eccede questo limite, il socio deve ridurre le quote non imponibili e aumentare corrispondentemente quelle imponibili nei righi RH1-RH4.

    Dove finisce il reddito del quadro RH nella dichiarazione?

    Il reddito da partecipazione in imprese (codice 1 nella colonna 2) confluisce nel rigo RH9 e poi nel quadro RN. Il reddito da associazioni fra artisti e professionisti va nel rigo RH17 e poi in RN1. Il reddito da società semplici va nel rigo RH18, colonna 1, e poi nel rigo RN1, colonna 5. Ciascuna tipologia ha quindi un percorso leggermente diverso verso il calcolo finale dell’IRPEF.

  • Art. 113 L. 633/1941

    Art. 113 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'espropriazione è disposta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

    Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

    Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Resto al lavoro con il bonus Maroni: di quanto aumenta lo stipendio netto? esempio

    In sintesi

    • L’aumento netto in busta paga corrisponde alla quota di contributi IVS normalmente a carico del lavoratore, che il datore cessa di trattenere.
    • L’incremento e’ assoggettato a IRPEF ordinaria progressiva: il beneficio netto effettivo dipende dall’aliquota marginale IRPEF del lavoratore.
    • Il comma 194 si applica ai lavoratori dipendenti (art. 2094 c.c.) che maturano i requisiti minimi entro il 31 dicembre 2026.
    • L’importo del bonus concorre alla base di calcolo del TFR per ogni mese lavorato in piu’ (art. 2120 c.c.), salvo diversa clausola contrattuale collettiva.
    • Ogni mese di lavoro aggiuntivo incrementa il montante contributivo datoriale e quindi la futura pensione, sebbene in misura che varia in base al sistema di calcolo applicabile.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) estende il bonus Maroni ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per la pensione entro il 31 dicembre 2026 (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011). L’incremento retributivo, pari alla quota IVS a carico del lavoratore, concorre al reddito IRPEF ordinario (art. 11 TUIR) e alla base del TFR (art. 2120 c.c.), salvo deroga contrattuale collettiva.

    Approfondimento normativo completo: Comma 194 LB26: bonus Maroni esteso ai lavoratori che maturano i.

    Bonus Maroni: come si traduce l'esonero IVS in piu' netto ogni mese

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) estende la misura del bonus Maroni – originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi previsti dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 31 dicembre 2026. In termini pratici, il lavoratore che sceglie di non andare in pensione ottiene ogni mese una busta paga piu’ alta perche’ la quota contributiva IVS normalmente a suo carico non viene piu’ trattenuta.

    E’ importante comprendere che l’incremento in busta paga non e’ una cifra fissa uguale per tutti: dipende dall’aliquota contributiva IVS applicabile al singolo lavoratore sulla propria retribuzione imponibile previdenziale. Poiche’ il comma 194 richiama le norme del TUIR (artt. 11 e 51) che inquadrano questo incremento come reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF progressiva, il netto effettivo che il lavoratore percepisce in piu’ e’ inferiore all’importo lordo dell’esonero, di un ammontare pari all’IRPEF dovuta sullo scaglione di reddito in cui si colloca l’incremento stesso.

    Sul piano del TFR, il comma 194 richiama l’articolo 2120 del Codice Civile, che disciplina la base di calcolo dell’indennita’ di fine rapporto. L’incremento retributivo derivante dall’esonero IVS entra nella base di computo del TFR per ogni mese di servizio aggiuntivo, a meno che il contratto collettivo nazionale applicabile non disponga diversamente. Questo elemento puo’ risultare rilevante per i lavoratori con molti anni di anzianita’, poiche’ aumenta l’accantonamento mensile.

    Cosa verificare prima di attivare il bonus Maroni

    • Accerta la data esatta in cui maturi (o hai maturato) i requisiti minimi per la pensione ai sensi dell’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011: deve essere entro il 31 dicembre 2026.
    • Stima l’importo mensile lordo dell’esonero IVS sulla tua retribuzione: e’ la base dell’incremento in busta paga.
    • Calcola l’IRPEF marginale che si applica sull’incremento per stimare il netto effettivo aggiuntivo mensile.
    • Verifica con il tuo CCNL se e’ prevista una clausola che esclude l’incremento bonus Maroni dalla base di calcolo del TFR.
    • Confronta l’incremento netto mensile con la stima dell’assegno pensionistico mensile netto a cui rinunci: il pareggio dipende dalla tua aspettativa di vita e dal rendimento del montante contributivo aggiuntivo.

    Caso 1: Tizio, impiegato con retribuzione mensile lorda di 2.000 euro

    Scenario. Tizio ha 63 anni e matura i requisiti minimi per la pensione ad aprile 2026. Lavora come impiegato con una retribuzione mensile lorda di 2.000 euro. Sceglie di restare al lavoro con il bonus Maroni e vuole capire di quanto aumentera’ la busta paga ogni mese. L’aliquota IVS a carico del lavoratore nella sua categoria e’ quella ordinaria prevista dalla normativa previdenziale vigente per i lavoratori dipendenti.

    Come si legge in pratica. A partire da maggio 2026, il datore di lavoro di Tizio non trattiene piu’ la quota IVS a suo carico e la riconosce come incremento della retribuzione netta. L’importo lordo dell’incremento mensile corrisponde alla quota contributiva IVS applicabile alla retribuzione di 2.000 euro. Sull’incremento lordo il datore applica le ritenute IRPEF secondo lo scaglione di reddito di Tizio: il netto aggiuntivo effettivo e’ inferiore al lordo dell’esonero. Ogni mese lavorato in piu’ aumenta anche l’accantonamento TFR di Tizio, calcolato sull’incremento retributivo complessivo, nonche’ il montante contributivo per la quota a carico del datore.

    Riepilogo Caso 1

    • Retribuzione mensile lorda: 2.000 euro.
    • Incremento lordo: pari alla quota IVS a carico lavoratore sulla retribuzione.
    • Netto aggiuntivo: inferiore al lordo per effetto dell’IRPEF progressiva.
    • TFR: l’incremento concorre all’accantonamento mensile (art. 2120 c.c.).
    • Pensione rinunciata: da confrontare con il netto mensile aggiuntivo per valutare la convenienza.

    Caso 2: Caia, part-time con retribuzione mensile lorda di 1.200 euro

    Scenario. Caia, 64 anni, lavora part-time in un ufficio commerciale con una retribuzione mensile lorda di 1.200 euro. Matura i requisiti pensionistici minimi a settembre 2026 e decide di restare in servizio sino alla fine dell’anno per beneficiare del bonus Maroni previsto dal comma 194 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. Da ottobre 2026 Caia beneficia dell’esonero dalla quota IVS a suo carico. L’incremento lordo mensile e’ proporzionalmente calibrato sulla retribuzione part-time di 1.200 euro. Dato il livello di reddito relativamente contenuto di Caia, l’aliquota IRPEF marginale sull’incremento e’ presumibilmente inferiore rispetto a lavoratori con redditi piu’ elevati, rendendo il netto aggiuntivo proporzionalmente interessante. Caia beneficia del bonus solo per tre mesi (ottobre-dicembre 2026), ma in questo periodo matura un incremento del montante contributivo datoriale e dell’accantonamento TFR.

    Riepilogo Caso 2

    • Retribuzione mensile lorda part-time: 1.200 euro.
    • Decorrenza bonus: ottobre 2026, per tre mesi nell’anno.
    • Incremento lordo: quota IVS sull’imponibile previdenziale di 1.200 euro.
    • IRPEF: aliquota marginale applicata all’incremento; netto aggiuntivo effettivo.
    • TFR e montante: incremento nelle ultime tre mensilita’ di accantonamento.

    Caso 3: Sempronio, quadro con retribuzione mensile lorda di 4.500 euro

    Scenario. Sempronio, 64 anni, e’ un quadro con retribuzione mensile lorda di 4.500 euro. Ha maturato i requisiti pensionistici minimi a gennaio 2026 e sceglie di restare in servizio per tutto il 2026 approfittando del bonus Maroni previsto dal comma 194 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. Per Sempronio l’incremento lordo mensile e’ calcolato sulla quota IVS a suo carico sulla retribuzione di 4.500 euro: in valore assoluto e’ piu’ consistente rispetto ai casi precedenti. Tuttavia, l’IRPEF progressiva applicata sull’incremento e’ a un’aliquota marginale piu’ alta, riducendo il vantaggio netto effettivo in percentuale sull’incremento lordo. Su base annua, il totale dell’incremento netto va confrontato con l’assegno pensionistico annuo netto a cui Sempronio rinuncia per i 12 mesi di proroga (febbraio-dicembre 2026). L’effetto sul TFR e’ apprezzabile in valore assoluto per ogni mese lavorato in piu’.

    Riepilogo Caso 3

    • Retribuzione mensile lorda: 4.500 euro.
    • Decorrenza bonus: febbraio 2026 (requisiti maturati a gennaio 2026).
    • Incremento lordo annuo: quota IVS lavoratore per 11 mesi (feb-dic 2026).
    • IRPEF: aliquota marginale elevata; netto aggiuntivo proporzionalmente ridotto.
    • TFR: accantonamento aggiuntivo rilevante in valore assoluto per 11 mesi.

    Quando conviene una verifica

    Un consulente del lavoro o previdenziale puo’ stimare l’incremento netto mensile effettivo e confrontarlo con la pensione a cui rinunci. Calcola la convenienza con un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il bonus Maroni aumenta la retribuzione lorda o netta?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 prevede che la quota contributiva IVS a carico del lavoratore, anziche’ essere trattenuta dal datore, venga riconosciuta come incremento della retribuzione netta mensile. Tecnicamente, la retribuzione lorda contrattuale non cambia: cambia il trattamento della quota contributiva, che in luogo di essere versata all’INPS viene corrisposta al lavoratore. Sull’importo cosi’ erogato si applicano le ritenute IRPEF ordinarie.

    Il bonus Maroni si applica anche ai lavoratori del settore pubblico?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 richiama il comma 286 della L. 197/2022 e i requisiti pensionistici minimi dell’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011, senza limitare esplicitamente l’applicazione al solo settore privato. Le norme del TUIR richiamate (artt. 11 e 51) si riferiscono genericamente al reddito di lavoro dipendente ex art. 2094 c.c. L’ambito applicativo specifico ai dipendenti pubblici va tuttavia verificato con riferimento alla normativa di settore e alle circolari applicative degli enti competenti.

    L'incremento del bonus Maroni si riduce nei periodi di malattia?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 non disciplina esplicitamente i periodi di assenza per malattia. In linea generale, nei periodi di malattia indennizzati dall’INPS la retribuzione e’ parzialmente sostituita dall’indennita’ di malattia: l’imponibile previdenziale si riduce e, di conseguenza, anche la quota IVS a carico del lavoratore (e quindi l’incremento del bonus) si riduce proporzionalmente per i giorni di assenza. E’ opportuno verificare le specifiche modalita’ applicative con il proprio datore.

    Il bonus Maroni e' cumulabile con altri benefici previdenziali?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 non prevede esplicitamente incompatibilita’ con altri benefici, ma la questione della cumulabilita’ con eventuali agevolazioni specifiche va verificata caso per caso con riferimento alla normativa vigente e alle circolari INPS applicative. Il bonus Maroni, nella sua natura di esonero IVS a carico del lavoratore, e’ strutturalmente incompatibile con il godimento della prestazione pensionistica nel medesimo periodo.

    Ogni mese di lavoro in piu' con il bonus Maroni aumenta la futura pensione?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 prevede l’esonero dalla quota IVS a carico del lavoratore, ma non sospende il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Ne consegue che il montante contributivo continua ad aumentare per ogni mese lavorato in piu’ per la quota datoriale, mentre la quota a carico del lavoratore, esentata, non viene accreditata sul conto assicurativo individuale. L’effetto complessivo sulla futura pensione va stimato con l’ausilio di un consulente previdenziale.

  • Detrazione premi assicurazione vita e infortuni nel 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sui premi assicurativi pagati nel 2025.
    • Per polizze vita/morte e invalidità permanente: massimale 530 euro (codici 36 e 51).
    • Per polizze a tutela di persone con necessità di sostegno intensivo: massimale 750 euro (codici 38 e 52).
    • Per polizze rischio non autosufficienza: massimale 1.291,14 euro (codici 39 e 53).
    • I massimali delle tre categorie sono cumulabili tra loro se hai polizze diverse.
    • Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 si applicano regole del riordino delle detrazioni (reddito oltre 75.000 euro).

    Come funziona la detrazione per i premi assicurativi

    Se paghi premi per una polizza assicurativa, potresti aver diritto a una detrazione del 19% nel 730. La regola, però, non è uguale per tutti i tipi di polizza: i massimali cambiano a seconda di cosa copre il contratto. Vediamo come funziona.

    Le polizze che danno diritto alla detrazione si dividono in tre gruppi principali, con massimali diversi. Il primo gruppo comprende le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni che coprono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%: il massimale complessivo è 530 euro. Il secondo gruppo riguarda le polizze per la tutela di persone con necessità di sostegno intensivo (disabilità grave): il massimale aggiuntivo è 750 euro. Il terzo gruppo sono le polizze per il rischio di non autosufficienza, cioè quando una persona non riesce più a svolgere da sola le attività quotidiane: il massimale aggiuntivo è 1.291,14 euro.

    I tre massimali funzionano in modo coordinato, non semplicemente sommato. Il massimale di 750 euro per le polizze di sostegno intensivo è al netto dei premi già indicati per il primo gruppo (vita/invalidità). Lo stesso vale per il massimale da 1.291,14 euro per la non autosufficienza, che è al netto dei premi degli altri due gruppi. In pratica, ogni massimale ‘aggiunge’ uno spazio ulteriore di detrazione per quel tipo di rischio specifico.

    Attenzione alla data del contratto: le istruzioni distinguono tra contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 (codici 36, 38, 39) e contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (codici 51, 52, 53). Per i contratti nuovi del 2025, si applicano le regole del riordino delle detrazioni introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che introduce limiti aggiuntivi per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro.

    Massimali per tipo di polizza assicurativa
    Tipo di polizza Massimale Codice rigo E8-E10
    Vita e infortuni (morte o invalidità permanente >= 5%) – contratti fino al 31/12/2024 530,00 euro 36
    Vita e infortuni (morte o invalidità permanente >= 5%) – contratti dal 01/01/2025 530,00 euro (riordino) 51
    Tutela persone con necessità di sostegno intensivo – contratti fino al 31/12/2024 750,00 euro (al netto del cod. 36/51) 38
    Tutela persone con necessità di sostegno intensivo – contratti dal 01/01/2025 750,00 euro (riordino) 52
    Non autosufficienza – contratti fino al 31/12/2024 1.291,14 euro (al netto dei cod. 36/51 e 38/52) 39
    Non autosufficienza – contratti dal 01/01/2025 1.291,14 euro (riordino) 53

    Esempio pratico

    • Tizio paga ogni anno 400 euro di premio per una polizza vita (rischio morte), contratto stipulato nel 2022, codice 36. Indica 400 euro nel 730. La detrazione del 19% su 400 euro vale 76 euro di risparmio. Se Tizio pagasse anche 300 euro per una polizza di sostegno intensivo (codice 38), potrebbe indicare anche quei 300 euro separatamente: il massimale aggiuntivo di 750 euro (al netto dei 400 del codice 36) gli permette di coprire l’intera somma. La detrazione aggiuntiva del 19% su 300 euro vale altri 57 euro, per un totale di 133 euro di risparmio.

    Documenti necessari

    • Quietanza di pagamento del premio emessa dalla compagnia assicurativa
    • Certificazione Unica del datore di lavoro se i premi sono stati trattenuti in busta paga (codici onere 36, 38, 39, 51, 52, 53)
    • Copia del contratto assicurativo (da conservare, non allegare al 730)
    • Per polizze stipulate dal 1° gennaio 2025: data di stipula del contratto

    Caio ha una polizza vita stipulata nel 2019

    Scenario. Caio paga ogni anno 620 euro di premio per una polizza vita che copre il rischio di morte e invalidità permanente. Il contratto è stato stipulato nel 2019, quindi rientra nel codice 36.

    Come si applica. Il massimale per questo tipo di polizza è 530 euro. Caio può indicare al massimo 530 euro nel rigo E8/E9/E10 con il codice 36, anche se il premio reale è 620 euro. La detrazione del 19% su 530 euro vale 100,70 euro di risparmio fiscale. La parte eccedente (90 euro) non è detraibile.

    In pratica

    • Importo da indicare nel 730: 530 euro (non 620)
    • Codice da usare: 36 (contratto stipulato prima del 2025)
    • Risparmio fiscale: 100,70 euro (19% di 530)

    Tizio ha anche una polizza per la non autosufficienza

    Scenario. Tizio paga 400 euro di polizza vita (codice 36) e 900 euro di polizza per rischio non autosufficienza (codice 39). Ha un reddito complessivo di 50.000 euro.

    Come si applica. Per la polizza vita indica 400 euro (sotto il massimale di 530). Per la polizza non autosufficienza, il massimale è 1.291,14 euro al netto dei premi vita/invalidità. Tizio può quindi indicare fino a 1.291,14 – 400 = 891,14 euro per il codice 39. Poiché ha speso 900 euro, indica 891,14 euro. La detrazione complessiva del 19% su 400 + 891,14 = 1.291,14 euro vale circa 245,32 euro di risparmio.

    In pratica

    • Codice 36: indica 400 euro (polizza vita)
    • Codice 39: indica 891,14 euro (limite 1.291,14 meno i 400 già usati)
    • Risparmio complessivo: circa 245 euro

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il massimale per la detrazione delle polizze vita?

    Per le polizze che coprono il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, il massimale complessivo è 530 euro. Il risparmio fiscale massimo è il 19% di 530, cioè 100,70 euro.

    Le polizze contro gli infortuni danno diritto alla detrazione?

    Sì, a condizione che il contratto preveda la copertura per il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%. Le polizze che coprono solo eventi come il ricovero ospedaliero, senza invalidità permanente, non rientrano in questa detrazione specifica.

    Ho stipulato una nuova polizza nel 2025: cambia qualcosa?

    Sì. I contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 usano codici diversi (51, 52, 53 invece di 36, 38, 39) e rientrano nel cosiddetto riordino delle detrazioni, che prevede limiti aggiuntivi per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

    I premi trattenuti in busta paga dal datore di lavoro vanno indicati nel 730?

    Sì. Se il datore di lavoro trattiene il premio direttamente dalla busta paga, l’importo è indicato nella Certificazione Unica con i codici onere corrispondenti. Devi comunque riportare quell’importo nei righi da E8 a E10 del 730.

    Posso detrarre i premi per la polizza di un familiare a carico?

    Sì. Le istruzioni prevedono che la detrazione spetti anche per i premi pagati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli.

    Il massimale di 530 euro vale per ogni polizza o in totale?

    Vale in totale. Se hai più polizze che coprono morte e invalidità permanente, la somma dei premi che puoi detrarre non può superare 530 euro complessivamente.

    Da leggere insieme

  • ACE abrogata dal 2025: cosa cambia per le società

    In sintesi

    • ACE abrogata dal 2025 dall’art. 5 del D.Lgs. 192/2024 (riforma IRPEF-IRES): nessuna nuova quota matura da quest’anno.
    • Le eccedenze pregresse rimangono: l’ACE maturata fino al periodo d’imposta 2024 e non ancora utilizzata è ancora riportabile e deducibile.
    • Nessuna perdita secca per chi ha eccedenze: le quote accumulate negli anni possono continuare a ridurre il reddito imponibile nei periodi successivi al 2024.
    • Pianificazione necessaria: conviene verificare l’ammontare dell’eccedenza ACE residua e programmare il suo utilizzo nei prossimi esercizi.
    • Il quadro ACE della dichiarazione 2026 (periodo d’imposta 2025) non accoglie nuova ACE, ma gestisce ancora il riporto delle eccedenze pregresse.

    Cos'era l'ACE e perché è stata soppressa

    L’ACE – Aiuto alla Crescita Economica – era un’agevolazione che riduceva il reddito imponibile IRES (e IRPEF per i soggetti IRPEF) in proporzione all’incremento del capitale proprio. In sostanza premiava le società che si finanziavano con equity anziché con debito, rendendo il capitale proprio fiscalmente un po’ meno oneroso del debito. Era in vigore dal 2011 e molte SRL e SpA l’avevano incorporata nella propria pianificazione fiscale.

    Il D.Lgs. 192/2024, che attua la riforma IRPEF-IRES, ha abrogato l’ACE a decorrere dal periodo d’imposta 2025. Questo significa che nel modello Redditi SC 2026, relativo all’anno 2025, non si calcola alcuna nuova quota ACE. L’agevolazione cessa di maturare.

    La buona notizia – e il punto più importante per chi ha accumulato eccedenze negli anni – è che le quote ACE maturate fino al 31 dicembre 2024 e non ancora utilizzate non si perdono. Continuano a essere riportabili nei periodi d’imposta successivi al 2024 secondo le regole vigenti fino all’abrogazione.

    Questo articolo spiega concretamente cosa cambia nella dichiarazione 2026 per le società che avevano in corso posizioni ACE, con un esempio numerico e i punti operativi da verificare subito con il proprio commercialista.

    ACE: prima e dopo l'abrogazione
    Aspetto Fino al periodo d'imposta 2024 Dal periodo d'imposta 2025
    Maturazione nuove quote ACE Sì, calcolate sull'incremento del capitale proprio rispetto alla base di riferimento No – nessuna nuova quota ACE matura
    Eccedenze pregresse non utilizzate Riportabili illimitatamente Ancora riportabili e deducibili secondo le regole previgenti
    Indicazione in dichiarazione Quadro ACE del modello Redditi SC Il quadro gestisce solo il riporto delle eccedenze pregresse
    Norma di riferimento Art. 1 D.L. 201/2011 e successive modifiche Art. 5 D.Lgs. 192/2024 (abrogazione)
    Effetto sul reddito imponibile 2025 Nessuna nuova riduzione da ACE corrente Possibile riduzione solo grazie alle eccedenze pregresse riportate

    Esempio pratico

    • Esempio – Alfa SRL, esercizio 2025. Alfa SRL ha accumulato nel tempo un’eccedenza ACE pregressa di 80.000 euro, non ancora utilizzata perché negli anni passati il reddito imponibile era basso o in perdita.

      Nel 2025 Alfa SRL ha un reddito imponibile (dopo le variazioni in aumento e diminuzione) di 150.000 euro. Grazie all’eccedenza ACE pregressa, può ridurre la base imponibile di 80.000 euro, portandola a 70.000 euro. L’IRES (aliquota ordinaria 24%) è quindi calcolata su 70.000 euro anziché su 150.000 euro.

      Se non avesse eccedenze ACE pregresse – o se le avesse già esaurite – l’intera base imponibile di 150.000 euro sarebbe soggetta a IRES. L’eccedenza pregressa vale, in questo esempio, circa 19.200 euro di risparmio d’imposta.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC degli anni precedenti con il quadro ACE (per verificare l’eccedenza riportata)
    • Prospetto del patrimonio netto degli ultimi esercizi (per ricostruire la base ACE se non già documentata)
    • Bilanci d’esercizio 2021-2024 (gli anni in cui è stata maturata l’eccedenza)
    • Eventuale parere o calcolo del commercialista sull’eccedenza ACE residua utilizzabile
    • Documentazione degli aumenti di capitale o conferimenti che hanno generato l’incremento ACE

    Caso 1: società con eccedenza ACE consistente

    Scenario. Alfa SRL è stata costituita nel 2018 e ha sempre tenuto utili in riserva rafforzando il patrimonio netto. Negli anni ha accumulato un’eccedenza ACE di 200.000 euro non ancora utilizzata per intero, perché spesso il reddito imponibile era inferiore all’eccedenza disponibile.

    Come si applica. Alfa SRL non perde le eccedenze ACE pregresse: può continuare a dedurle nei prossimi anni. La strategia ottimale è verificare ogni anno l’ammontare del reddito imponibile e capire quanta eccedenza ACE conviene utilizzare. Non c’è urgenza di ‘consumare’ tutta l’eccedenza in un anno: è riportabile senza limite di tempo. Il commercialista di Alfa SRL dovrà però aggiornarsi sulla compilazione del quadro ACE nel modello Redditi SC 2026, che ora gestisce solo il riporto delle eccedenze pregresse e non calcola più nuove quote.

    In pratica

    • Recupera il modello Redditi SC degli anni scorsi e verifica la riga con l’eccedenza ACE riportata a nuovo.
    • Pianifica l’utilizzo dell’eccedenza pregressa nei prossimi anni in base alle previsioni di reddito imponibile.
    • Se hai dubbi sul calcolo della base ACE storica, chiedila espressamente al tuo commercialista prima di presentare la dichiarazione 2026.

    Caso 2: società che contava sull'ACE per la pianificazione futura

    Scenario. Tizio e Caio sono soci di Alfa SRL e avevano pianificato un aumento di capitale per il 2025 proprio per generare nuova ACE e ridurre il carico fiscale degli anni successivi. Il piano era stato costruito sapendo che l’ACE avrebbe abbattuto il reddito imponibile futuro.

    Come si applica. L’abrogazione cambia radicalmente la convenienza di quell’operazione. Un aumento di capitale effettuato nel 2025 non genera più ACE: non c’è più l’agevolazione che lo rendeva fiscalmente vantaggioso rispetto ad altre forme di finanziamento. Tizio e Caio devono riesaminare il piano con il commercialista valutando se l’aumento di capitale abbia ancora senso per altri motivi (rafforzamento patrimoniale, accesso al credito, ratio debitoria) oppure se il capitale aggiuntivo sia meglio impiegato altrove. Non esiste, allo stato, un’agevolazione equivalente all’ACE che la sostituisca.

    In pratica

    • Rivedi qualsiasi piano di aumento di capitale costruito in prospettiva ACE: l’agevolazione non c’è più.
    • Valuta se esistono altri incentivi (crediti d’imposta per investimenti, zone speciali, ecc.) che possano orientare la pianificazione in modo alternativo.
    • Controlla che il commercialista non abbia già predisposto calcoli previsionali con ACE 2025: andrebbero aggiornati.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dal 2025 l'ACE non esiste più: le eccedenze degli anni precedenti si perdono?

    No. Le eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta 2024 e non ancora utilizzate continuano a essere riportabili e deducibili dal reddito imponibile dei periodi successivi al 2024. L’abrogazione impedisce che maturino nuove quote, ma non cancella quelle già accumulate.

    Come faccio a sapere quanta eccedenza ACE ho disponibile?

    L’eccedenza ACE si trova nel quadro ACE del modello Redditi SC degli anni precedenti. Se non hai mai utilizzato tutta la deduzione in un anno perché il reddito imponibile era insufficiente, la parte residua è stata riportata nella riga apposita. Chiedi al commercialista di ricavare il saldo aggiornato.

    Se nel 2025 aumento il capitale di Alfa SRL, ottengo nuova ACE?

    No. Gli incrementi di capitale proprio effettuati dal periodo d’imposta 2025 in poi non generano nuova ACE. L’agevolazione è stata abrogata dall’art. 5 del D.Lgs. 192/2024. Eventuali aumenti di capitale del 2025 non producono alcuna quota ACE deducibile.

    C'è un limite di tempo per usare le eccedenze ACE pregresse?

    No, non c’è un termine di decadenza. Le eccedenze pregresse si riportano illimitatamente finché non vengono interamente assorbite dal reddito imponibile degli esercizi successivi. Puoi usarne una quota ogni anno senza fretta.

    Dove si indica l'eccedenza ACE pregressa nel modello Redditi SC 2026?

    Il modello Redditi SC 2026 (periodo d’imposta 2025) prevede ancora il quadro dedicato all’ACE per la gestione delle eccedenze pregresse riportate. Non si calcola più nuova ACE, ma il riporto delle eccedenze va indicato correttamente per non perderle. Segui le istruzioni ufficiali aggiornate o affidati al tuo software di compilazione.

    L'abrogazione dell'ACE riguarda anche le imprese individuali e i professionisti?

    L’ACE riguardava principalmente le società di capitali (IRES), ma toccava anche le imprese in contabilità ordinaria soggette a IRPEF. L’abrogazione da parte del D.Lgs. 192/2024 si applica a tutti i soggetti che beneficiavano dell’agevolazione, con le stesse regole transitorie sulle eccedenze pregresse.

  • Dipendente con 28.000 euro: cosa cambia con la riforma IRPEF 2026? caso pratico

    In sintesi

    • Chi guadagna esattamente 28.000 euro annui non ottiene alcun beneficio dalla riduzione al 33%, poiché ricade interamente nel primo scaglione al 23%.
    • Per redditi di 28.001-30.000 euro il risparmio è molto contenuto: pochi euro annui.
    • Il secondo scaglione al 33% si applica solo sulla parte di reddito che supera 28.000 euro.
    • I lavoratori dipendenti con reddito appena sopra 28.000 euro vedranno una variazione minima in busta paga.
    • Il maggiore beneficio è per chi ha redditi nella parte alta del secondo scaglione (vicino a 50.000 euro).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 3 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) riduce dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF del secondo scaglione (art. 11, co. 1, lett. b TUIR), in vigore dal 1° gennaio 2026. Per un reddito pari al limite superiore del primo scaglione (28.000 euro), l’impatto è nullo; per redditi appena superiori, il beneficio cresce proporzionalmente.

    Approfondimento normativo completo: Comma 3 LB 2026: aliquota IRPEF secondo scaglione dal 35% al 33%.

    Perché un reddito di 28.000 euro è il caso limite della riforma IRPEF 2026

    La riforma IRPEF introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026 agisce esclusivamente sul secondo scaglione, riducendo l’aliquota dal 35% al 33%. Chi ha un reddito imponibile di esattamente 28.000 euro si trova al limite superiore del primo scaglione: la sua intera base imponibile è tassata al 23%, e la riduzione al 33% non produce alcun effetto perché nessuna quota del suo reddito cade nel secondo scaglione.

    Per il lavoratore dipendente con reddito appena sopra i 28.000 euro – poniamo 28.500 euro – la quota soggetta al nuovo 33% è di soli 500 euro. Il risparmio annuo è pari al 2% di 500 euro, ossia 10 euro l’anno. Questo illustra come il beneficio sia direttamente proporzionale alla parte di reddito che supera la soglia di 28.000 euro, e come cresca progressivamente fino al massimo di 440 euro per chi arriva a 50.000 euro.

    Il caso del lavoratore dipendente con reddito di 28.000 euro è comunque importante per comprendere la struttura della riforma: la legge non ha modificato il primo scaglione né le detrazioni per lavoro dipendente. Chi si trova nella fascia più bassa di reddito non ottiene benefici diretti dalla riduzione dell’aliquota sul secondo scaglione. Eventuali benefici per questa fascia derivano da altri strumenti come il trattamento integrativo (bonus IRPEF), che ha una disciplina separata.

    Cosa verificare se si è vicini alla soglia dei 28.000 euro

    • Calcolare con precisione il reddito imponibile IRPEF 2026, al netto di eventuali deduzioni.
    • Verificare se il reddito supera i 28.000 euro: solo in quel caso si ottiene un beneficio dalla riforma.
    • Controllare la busta paga di gennaio 2026 per rilevare eventuali variazioni nelle ritenute.
    • Verificare il trattamento integrativo (art. 1, D.L. 3/2020) se il reddito è nella fascia 15.000-28.000 euro.
    • In caso di redditi aggiuntivi (affitti, cedolari, lavori occasionali) calcolare il reddito complessivo totale.

    Caso 1: Tizio, operaio con reddito da lavoro dipendente di 28.000 euro esatti

    Scenario. Tizio è un operaio con reddito imponibile IRPEF di 28.000 euro, esattamente al limite del primo scaglione. Tutta la sua base imponibile ricade nel primo scaglione (fino a 28.000 euro), tassato al 23%. La legge di bilancio 2026 non modifica questa aliquota. Tizio non trae quindi alcun vantaggio diretto dalla riduzione dell’aliquota al 33%.

    Come si legge in pratica. L’IRPEF lorda di Tizio è: 28.000 × 23% = 6.440 euro, identica al 2025. Non c’è alcuna quota di reddito nel secondo scaglione, quindi la riduzione al 33% non produce alcun effetto. Le buste paga di gennaio 2026 rimarranno invariate rispetto a dicembre 2025, salvo variazioni derivanti da altri fattori (detrazioni, trattamento integrativo, addizionali regionali e comunali).

    Riepilogo Caso 1

    • Reddito imponibile: 28.000 euro (interamente nel primo scaglione)
    • Aliquota applicata: 23% (invariata)
    • IRPEF lorda 2025 e 2026: 6.440 euro
    • Risparmio da riforma IRPEF 2026: zero euro
    • Note: nessuna variazione in busta paga per effetto del comma 3 LB 2026

    Caso 2: Caia, impiegata con reddito da lavoro dipendente di 30.000 euro

    Scenario. Caia lavora come impiegata amministrativa con reddito imponibile IRPEF di 30.000 euro. Il reddito supera di 2.000 euro il limite del primo scaglione. La quota di 2.000 euro (30.000 – 28.000) ricade nel secondo scaglione, soggetta nel 2026 all’aliquota del 33% anziché al 35% del 2025. Il beneficio è contenuto ma reale e immediatamente visibile nelle buste paga di gennaio 2026.

    Come si legge in pratica. Primo scaglione: 28.000 × 23% = 6.440 euro (invariato). Secondo scaglione: 2.000 × 33% = 660 euro (nel 2025 era 2.000 × 35% = 700 euro). IRPEF lorda 2026: 7.100 euro contro 7.140 euro del 2025. Risparmio annuo: 40 euro, pari a circa 3,33 euro mensili in più in busta paga. Il beneficio è proporzionalmente ridotto perché solo 2.000 euro su 30.000 cadono nel secondo scaglione.

    Riepilogo Caso 2

    • Reddito imponibile: 30.000 euro
    • Quota nel secondo scaglione: 2.000 euro
    • IRPEF lorda 2025: 7.140 euro
    • IRPEF lorda 2026: 7.100 euro
    • Risparmio annuo: 40 euro (circa 3,33 euro/mese)

    Caso 3: Sempronio, tecnico con 28.000 euro da lavoro dipendente e reddito da affitto tassato con cedolare secca

    Scenario. Sempronio percepisce 28.000 euro da lavoro dipendente e un reddito da locazione tassato con cedolare secca di 5.000 euro. Il reddito da cedolare secca non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF progressiva. Il reddito complessivo IRPEF ai fini degli scaglioni è quindi di soli 28.000 euro, interamente nel primo scaglione. Sempronio non ottiene benefici dalla riforma.

    Come si legge in pratica. L’IRPEF progressiva di Sempronio è calcolata su 28.000 euro: 28.000 × 23% = 6.440 euro, invariata rispetto al 2025. La cedolare secca sui 5.000 euro di canone è un’imposta sostitutiva con aliquota propria (21% o 10% per canone concordato), separata dall’IRPEF progressiva. Il comma 3 della legge di bilancio 2026 non modifica le imposte sostitutive, né concorre con il calcolo degli scaglioni.

    Riepilogo Caso 3

    • Reddito da lavoro dipendente: 28.000 euro (primo scaglione 23%)
    • Reddito da affitto con cedolare secca: 5.000 euro (tassazione separata)
    • IRPEF progressiva 2025 e 2026: 6.440 euro (invariata)
    • Risparmio da riforma IRPEF 2026: zero euro
    • Note: la cedolare secca non concorre agli scaglioni IRPEF ordinari

    Quando conviene una verifica

    Per un’analisi personalizzata dell’impatto IRPEF 2026 sul tuo reddito: Consulta un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Un dipendente con 28.000 euro di reddito ottiene qualche beneficio dalla riforma IRPEF 2026?

    Non ottiene benefici dalla riduzione dell’aliquota al 33%, poiché il suo intero reddito ricade nel primo scaglione (fino a 28.000 euro), tassato al 23%, aliquota che non è stata modificata dalla legge di bilancio 2026. Il risparmio dalla riforma scatta solo per la quota di reddito che supera i 28.000 euro e ricade nel secondo scaglione.

    Esiste un'altra misura fiscale del 2026 che riguarda i redditi sotto i 28.000 euro?

    Per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, o nella fascia 15.001-28.000 euro in presenza di determinate condizioni, è previsto il trattamento integrativo (art. 1, D.L. 3/2020, cosiddetto bonus IRPEF). Questa misura ha una disciplina e un perimetro propri, separati dalla riduzione dell’aliquota sul secondo scaglione introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026.

    Come si calcola la quota di reddito soggetta al nuovo 33% per un dipendente con 29.000 euro?

    Per un reddito di 29.000 euro, la quota soggetta al 33% è pari a 1.000 euro (differenza tra 29.000 e la soglia del primo scaglione, 28.000 euro). L’imposta sul secondo scaglione è: 1.000 × 33% = 330 euro (nel 2025 era 350 euro). Il risparmio annuo è di 20 euro. Il primo scaglione rimane tassato al 23%: 28.000 × 23% = 6.440 euro.

    I redditi da cedolare secca entrano nel calcolo degli scaglioni IRPEF?

    No. I redditi da locazione tassati con cedolare secca sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF progressiva. Di conseguenza, non rilevano ai fini dell’applicazione degli scaglioni e non influenzano il beneficio derivante dalla riduzione dell’aliquota al 33% introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026.

    La riforma IRPEF 2026 modifica anche le detrazioni per lavoro dipendente?

    Il comma 3 della legge di bilancio 2026 interviene esclusivamente sull’aliquota del secondo scaglione IRPEF (art. 11, co. 1, lett. b TUIR), riducendola dal 35% al 33%. Non modifica le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR), il trattamento integrativo o le detrazioni per familiari a carico. Eventuali modifiche a questi istituti derivano da altre disposizioni della legge di bilancio 2026 o da normativa separata.

    Vedi anche: Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Quando arrivano aumenti e arretrati dei dipendenti pubblici, Aumento stipendio polizia locale e dipendenti comunali 2022-2024, Artigiano e anche dipendente, Fringe benefit e Redditi assimilati al lavoro dipendente.

  • Detrazione per pensione nel 730 2026: importi e fasce

    In sintesi

    • Detrazione distinta dal lavoro dipendente: i pensionati non beneficiano della stessa detrazione dei lavoratori – ne hanno una propria, disciplinata dall’art. 13 TUIR.
    • Rapportata ai giorni di pensione: se la pensione è iniziata o terminata nel corso dell’anno, la detrazione si calcola in proporzione ai giorni effettivi.
    • Decresce col reddito complessivo: più è alto il reddito complessivo, minore è la detrazione, fino ad azzerarsi al superamento della soglia massima.
    • Esonero dalla dichiarazione: chi ha solo reddito da pensione può non presentare il 730 se il reddito complessivo non supera 8.500 euro (o 7.500 con terreni e abitazione principale).
    • Non si cumula con l’ulteriore detrazione Legge Bilancio 2025: i pensionati sono esclusi dall’ulteriore detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti con reddito tra 20.000 e 40.000 euro.
    • La riconosce l’ente pensionistico: INPS o altro ente eroga la detrazione ogni mese nella rata di pensione; il 730 serve al conguaglio finale.

    Come funziona la detrazione per i pensionati

    Se percepisci una pensione – di vecchiaia, di anzianità, di invalidità o ai superstiti – hai diritto a una detrazione IRPEF specifica per i redditi da pensione. Questa detrazione riduce direttamente l’imposta che altrimenti pagheresti sul reddito pensionistico.

    La detrazione per pensione è separata da quella per lavoro dipendente: hanno importi e fasce di reddito diversi. Come per il lavoro dipendente, anche la detrazione per pensione si riduce all’aumentare del reddito complessivo: se hai altri redditi (per esempio affitti, rendite) che si sommano alla pensione, l’importo della detrazione scende. Quando il reddito complessivo supera la soglia massima, la detrazione si azzera del tutto.

    L’ente pensionistico (tipicamente INPS) riconosce la detrazione già in fase di erogazione mensile. Presentando il 730, il sostituto d’imposta o il CAF ricalcola l’importo esatto tenendo conto di tutti i redditi dell’anno, e aggiusta il tiro: se ne hai ricevuta troppa, restituirai la differenza; se ne hai ricevuta troppo poca, ti verrà rimborsata.

    Soglie per l'esonero dalla dichiarazione con reddito da pensione
    Tipo di reddito Limite per esonero
    Solo pensione + altre tipologie di reddito fino a 8.500 euro
    Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze fino a 7.500 euro (quota pensione) + 185,92 euro (terreni)
    Pensione + assegno periodico coniuge + altri fino a 8.500 euro

    Esempio pratico

    • Caio è in pensione da anni e nel 2025 ha percepito solo una pensione INPS di 9.000 euro annui. Non ha altri redditi. Poiché il reddito supera la soglia di esonero di 8.500 euro, Caio deve presentare il 730. L’ente pensionistico ha già applicato mensilmente la detrazione per pensionati; il 730 verifica la correttezza dell’importo riconosciuto e determina se spetta un rimborso o se c’è un piccolo debito da saldare.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’ente pensionistico (INPS o altro – punti 3 e 7)
    • Modello 730/2026 precompilato o ordinario
    • Eventuale documentazione di altri redditi (rendite catastali, affitti, ecc.) che incidono sul reddito complessivo
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (rilasciato da CAF o sostituto)

    Pensionato con sola pensione e reddito sotto soglia di esonero

    Scenario. Tizio ha 70 anni e riceve una pensione INPS di 7.000 euro annui. Non ha altri redditi, solo l’abitazione principale (esente IMU). Ha maturato 365 giorni di pensione nel 2025.

    Come si applica. Il reddito complessivo di Tizio è 7.000 euro, inferiore a 7.500 euro (soglia per esonero con pensione + ab. principale). Se il sostituto ha operato le ritenute, Tizio può presentare il 730 per recuperare il credito; altrimenti è esonerato. La detrazione per pensionati si applica per l’intero anno (365 giorni) e riduce l’imposta lorda. Con redditi così bassi, è probabile che non sia dovuta alcuna IRPEF netta.

    In pratica

    • Reddito ≤ 7.500 euro + ab. principale: esonero dalla dichiarazione, salvo volontà di recuperare ritenute già subite.
    • Nessun cumulo con ulteriore detrazione Legge Bilancio 2025: i pensionati ne sono esclusi.

    Pensionato con pensione e reddito da locazione

    Scenario. Sempronio è pensionato e affitta un appartamento con cedolare secca. Nel 2025 la sua pensione è 12.000 euro e il canone di locazione 4.800 euro (soggetto a cedolare secca). Il reddito complessivo ai fini della detrazione comprende anche i redditi da locazione.

    Come si applica. Il reddito complessivo di Sempronio supera la soglia di esonero (8.500 euro): deve presentare il 730. La detrazione per pensionati spetta ma su un reddito complessivo più elevato, quindi l’importo sarà inferiore rispetto a un pensionato con solo pensione. Le istruzioni AdE precisano che ai fini della detrazione per pensione rileva il reddito complessivo nella sua totalità, comprese le quote di reddito da locazione assoggettate a cedolare secca.

    In pratica

    • Reddito da locazione in cedolare secca entra nel reddito complessivo per il calcolo della detrazione pensione.
    • Sempronio deve compilare il quadro B (fabbricati) e il quadro C sezione I (pensione) nel 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto vale la detrazione per pensionati nel 2025?

    La detrazione per pensione spetta in misura che scende al crescere del reddito complessivo. Le istruzioni AdE rimandano alla tabella 7 in appendice al modello 730/2026. L’ente pensionistico la applica ogni mese; il 730 la ricalcola sul reddito effettivo annuo.

    I pensionati beneficiano anche dell'aumento a 1.955 euro del 2025?

    No: l’aumento a 1.955 euro riguarda la detrazione per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni). I pensionati hanno una detrazione distinta con importi propri.

    Se sono in pensione da metà anno, la detrazione si dimezza?

    Sì, in proporzione. La detrazione per pensione è rapportata ai giorni di pensione indicati nel punto 7 della Certificazione Unica 2026. Se la pensione decorre dal 1° luglio, si conteggiano 184 giorni su 365.

    Devo presentare il 730 se ho solo la pensione?

    Dipende dall’importo. Se hai solo pensione e reddito complessivo fino a 8.500 euro, o fino a 7.500 euro se possiedi anche l’abitazione principale e terreni, puoi essere esonerato, a condizione che le detrazioni per coniuge e familiari a carico spettino e non siano dovute addizionali. Se il sostituto ha già operato le ritenute, conviene comunque presentarlo per recuperarle.

    L'ulteriore detrazione della Legge di Bilancio 2025 spetta anche ai pensionati?

    No. L’ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuta ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei pensionati.

    Pensione e lavoro part-time: come si calcolano le detrazioni?

    Si applicano entrambe: la detrazione per pensione (rapportata ai giorni di pensione) e la detrazione per lavoro dipendente (rapportata ai giorni lavorati). La somma dei giorni delle due sezioni non può superare 365.

    Vedi anche: Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga e Convivente e pensione di reversibilità.

  • Scissione di società: regole fiscali e dichiarazione

    In sintesi

    • Operazione neutra: la scissione non genera plusvalenze né reddito imponibile (art. 173 TUIR).
    • Continuità dei valori: i valori fiscali dell’azienda scissa proseguono invariati nelle società beneficiarie.
    • Perdite con freno: il riporto delle perdite segue gli stessi limiti della fusione – tetto del patrimonio netto e test di vitalità.
    • Responsabilità solidale: per i debiti tributari della società scissa, tutte le beneficiarie rispondono solidalmente.
    • Due tipi di scissione: totale (la scissa si estingue) o parziale (la scissa sopravvive cedendo solo una parte del patrimonio).

    Cos'è la scissione e perché è neutra fiscalmente

    La scissione è l’operazione inversa della fusione: anziché unire società, se ne divide il patrimonio. Una parte (o tutto) del patrimonio della società scissa viene trasferita a una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione. Ai soci della scissa vengono assegnate partecipazioni nelle beneficiarie. Quando il patrimonio è trasferito interamente e la scissa si estingue si parla di scissione totale; quando la scissa conserva una parte del patrimonio si parla di scissione parziale.

    L’art. 173 del TUIR stabilisce che la scissione è fiscalmente neutra: non emergono plusvalenze e non si pagano imposte per effetto dell’operazione in sé. I valori fiscali dei beni trasferiti – ovvero i costi riconosciuti ai fini delle imposte – proseguono in continuità presso le società beneficiarie: le beneficiarie ereditano esattamente gli stessi valori che i beni avevano nella scissa, senza rivalutazioni fiscali.

    I punti più delicati riguardano le perdite pregresse (riportabili, ma con limiti analoghi a quelli della fusione) e la responsabilità solidale per i debiti tributari. Se la società scissa aveva pendenze con il Fisco, le beneficiarie ne rispondono solidalmente: questo è un aspetto da verificare con attenzione prima di procedere.

    Scissione: principali effetti fiscali
    Elemento Trattamento fiscale
    Plusvalenze da scissione Non emergono – operazione neutra
    Valori fiscali dei beni trasferiti Continuità: la beneficiaria eredita gli stessi valori della scissa
    Riporto perdite pregresse Ammesso entro il limite del patrimonio netto, con test di vitalità
    Debiti tributari della scissa Responsabilità solidale di tutte le beneficiarie
    Scissione totale La scissa si estingue; tutto il patrimonio va alle beneficiarie
    Scissione parziale La scissa sopravvive; solo una parte del patrimonio è trasferita

    Esempio pratico

    • Alfa SRL scinde parzialmente il ramo immobiliare a favore di Beta SRL (nuova costituzione). I beni immobili avevano un valore fiscalmente riconosciuto di 500.000 euro nel bilancio di Alfa. Dopo la scissione, Beta SRL eredita quegli stessi 500.000 euro come base fiscale: non c’è nessuna rivalutazione, e gli ammortamenti futuri di Beta SRL partiranno dal valore originario, non dal valore di mercato attuale. Le perdite fiscali di Alfa (ipotesi: 60.000 euro) sono ripartite tra Alfa e Beta in proporzione al patrimonio netto trasferito, e in ogni caso sono riportabili solo entro i limiti del patrimonio netto e previo superamento del test di vitalità.

    Documenti necessari

    • Progetto di scissione (art. 2506-bis c.c.) con relazione degli amministratori
    • Situazione patrimoniale della società scissa alla data di riferimento
    • Perizia di congruità (se richiesta o opportuna)
    • Delibere assembleari di approvazione della scissione
    • Atto di scissione notarile
    • Prospetto delle perdite fiscali pregresse e del patrimonio netto della scissa

    Caso 1: Tizio scinde l'azienda in due rami distinti

    Scenario. Gamma SRL svolge sia attività commerciale che attività immobiliare. Tizio (socio unico) decide di separare i due rami: il ramo immobiliare va alla nuova Delta SRL, mentre Gamma SRL continua con il solo ramo commerciale. Si tratta di una scissione parziale.

    Come si applica. Sul piano fiscale, i beni del ramo immobiliare passano a Delta SRL ai loro valori fiscali originari: se un immobile era iscritto a 300.000 euro con valore fiscale residuo di 200.000, Delta parte da 200.000. Non emerge nessuna plusvalenza, e Delta non può scegliere valori diversi. Le perdite fiscali di Gamma vengono ripartite tra Gamma e Delta in proporzione al patrimonio netto assegnato a ciascuna. Tizio, come socio unico, riceve partecipazioni sia in Gamma che in Delta: il valore complessivo delle sue partecipazioni resta lo stesso di prima, semplicemente diviso tra due soggetti.

    In pratica

    • I valori fiscali non cambiano per effetto della scissione: nessuna rivalutazione automatica.
    • Le perdite si ripartiscono proporzionalmente al patrimonio netto assegnato a ciascuna beneficiaria.
    • Il socio riceve partecipazioni nelle beneficiarie senza oneri fiscali immediati.

    Caso 2: Caio scopre la responsabilità solidale per i debiti tributari

    Scenario. Beta SRL si scinde totalmente: il patrimonio viene diviso tra due nuove società, Alfa SRL e Gamma SRL. Dopo la scissione, l’Agenzia delle Entrate accerta che Beta SRL aveva un debito IVA non versato di 30.000 euro relativo a periodi ante-scissione.

    Come si applica. La legge prevede la responsabilità solidale delle beneficiarie per i debiti tributari della società scissa. Alfa SRL e Gamma SRL rispondono entrambe per i 30.000 euro di IVA, anche se Beta SRL si è estinta. In linea di principio la responsabilità di ciascuna è limitata al valore del patrimonio netto ricevuto dalla scissione, ma si tratta comunque di un rischio concreto. Per questo, prima di procedere con una scissione è indispensabile fare una due diligence fiscale accurata sulla società scissa: verificare eventuali contenziosi, accertamenti in corso o esposizioni non ancora emerse.

    In pratica

    • Prima della scissione, verificare sempre la posizione fiscale della scissa (accertamenti, contenziosi, debiti).
    • Le beneficiarie rispondono solidalmente dei debiti tributari della scissa, anche dopo l’estinzione di quest’ultima.
    • Inserire nel progetto di scissione clausole di garanzia tra le parti per regolare eventuali sopravvenienze passive.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La scissione di una società è soggetta a tassazione?

    No. L’art. 173 del TUIR la qualifica come operazione fiscalmente neutra: non emergono redditi imponibili per effetto della scissione, né in capo alla scissa né alle beneficiarie.

    I beni trasferiti con la scissione vengono rivalutati fiscalmente?

    No. Vige il principio di continuità: le beneficiarie ereditano gli stessi valori fiscali che i beni avevano nella scissa. Non c’è nessuna rivalutazione automatica ai fini delle imposte.

    Le perdite pregresse della società scissa si possono riportare?

    Sì, ma con limiti. Il riporto è consentito solo entro il limite del patrimonio netto della società che ha prodotto le perdite, e solo se quella società supera il test di vitalità (ricavi e costi del personale sopra una soglia minima nell’anno precedente).

    Cosa succede ai debiti con il Fisco in caso di scissione?

    Le beneficiarie rispondono solidalmente per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi ante-scissione. La responsabilità di ciascuna è in genere proporzionale al patrimonio netto ricevuto, ma il rischio di esposizione è reale.

    Qual è la differenza tra scissione totale e scissione parziale?

    Nella scissione totale la società scissa si estingue e tutto il suo patrimonio va alle beneficiarie. Nella scissione parziale la scissa sopravvive e cede solo una parte del patrimonio a una o più beneficiarie.

    I soci della società scissa devono pagare imposte sulle partecipazioni ricevute nelle beneficiarie?

    No, non nell’immediato. L’assegnazione delle partecipazioni nelle beneficiarie non è un evento imponibile: il socio riceve le nuove quote ai valori fiscali delle vecchie, senza emergere plusvalenze al momento della scissione.

  • Immobile in comodato gratuito: come si dichiara nel 730/2026

    In sintesi

    • Dichiara il proprietario, non chi usa la casa: il comodatario (chi riceve l’immobile in prestito gratuito) non compila il quadro B.
    • Codice ’10’: per il comodato a un familiare che ci dimora abitualmente (la residenza anagrafica lo conferma).
    • Codice ‘2’: per il comodato a persone diverse dai propri familiari (amici, conoscenti, terzi).
    • IMU sostituisce l’IRPEF sugli immobili non locati, compresi quelli in comodato. L’immobile va però comunque dichiarato nel quadro B.
    • Riduzione IMU al 50% per il comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che usano l’immobile come abitazione principale: non si indica il codice 1 nella colonna 12.
    • Locazioni brevi da parte del comodatario: il proprietario dichiara nel quadro B solo la rendita catastale; il reddito da locazione va dichiarato dal comodatario nel quadro D come reddito diverso.

    Chi deve compilare il quadro B per un immobile in comodato

    Il comodato gratuito è il caso in cui presti un immobile a qualcuno senza ricevere nulla in cambio: un appartamento dato a un figlio, a un genitore, a un amico. Chi riceve l’immobile in uso gratuito (il comodatario) non deve dichiararlo: l’obbligo spetta sempre al proprietario.

    Nel quadro B, il proprietario indica la rendita catastale dell’immobile e sceglie il codice di utilizzo corretto in base a chi usa la casa. La scelta del codice è importante perché determina se l’IMU assorbe anche l’IRPEF o se invece ci sono eccezioni da segnalare.

    In generale, sugli immobili non locati (compresi quelli in comodato) l’IMU sostituisce l’IRPEF: questo significa che non pagherai una seconda imposta sul reddito fondiario. Tuttavia l’immobile va comunque inserito nel quadro B: non dichiararlo sarebbe un errore.

    Attenzione a una situazione particolare: se il comodatario (chi usa la casa) la affitta per brevi periodi (locazioni brevi fino a 30 giorni), il reddito da quell’affitto non è del proprietario ma del comodatario stesso, che lo dichiara nel quadro D. Il proprietario, nel suo quadro B, indica solo la rendita catastale.

    Codici di utilizzo per immobili in comodato
    Situazione Codice col. 2 Effetto IMU/IRPEF
    Comodato a familiare convivente che usa l'immobile come abitazione principale 10 IMU sostituisce IRPEF; possibile riduzione IMU al 50% per parenti in linea retta 1° grado
    Comodato a persone non familiari (terzi, amici, ecc.) 2 IMU sostituisce IRPEF
    Comodato ad abitante regione Abruzzo colpito da sisma 6 aprile 2009 15 Trattamento speciale: vedi istruzioni colonna 2 codice '15'

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario di un appartamento che ha prestato gratuitamente a sua figlia (parente in linea retta di primo grado), che vi abita come abitazione principale e risulta iscritta all’anagrafe. Tizio indica nel quadro B: colonna 1 = rendita catastale (es. 500 euro), colonna 2 = codice ’10’, colonna 3 = 365 giorni, colonna 4 = 100%. La colonna 12 rimane vuota perché il comodato a parenti di primo grado non dà diritto all’esenzione totale IMU, ma solo alla riduzione al 50%. L’IRPEF sul reddito fondiario non è dovuta perché sostituita dall’IMU.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per la rendita e la categoria catastale)
    • Contratto di comodato scritto (consigliato, anche se non sempre obbligatorio)
    • Certificato di residenza anagrafica del comodatario nella casa (necessario per il codice ’10’)
    • Atto di acquisto o altra documentazione della quota di possesso

    Caso 1 – Tizio presta la casa al figlio che vi abita

    Scenario. Tizio ha un appartamento libero che cede in comodato gratuito al figlio. Il figlio è iscritto all’anagrafe in quell’indirizzo e ci vive come abitazione principale.

    Come si applica. Il codice corretto è ’10’: comodato a familiare che vi dimora abitualmente con iscrizione anagrafica. L’IMU è ridotta al 50% (agevolazione legge n. 208/2015), ma Tizio non indica il codice 1 nella colonna 12 perché non c’è esenzione totale. L’IRPEF non si paga: è sostituita dall’IMU.

    In pratica

    • Colonna 2 (Utilizzo): codice ’10’.
    • Colonna 12 (Casi particolari IMU): lasciare vuota.
    • IMU: ridotta al 50% dal Comune. IRPEF: non dovuta.

    Caso 2 – Caio presta la casa a un amico

    Scenario. Caio possiede un secondo appartamento che non usa e lo cede gratuitamente a un amico (non un familiare). L’amico non lo affitta e ci vive stabilmente.

    Come si applica. Il codice corretto è ‘2’: immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione o dato in uso gratuito a persone diverse dai familiari. Anche qui l’IMU sostituisce l’IRPEF. Caio non paga IRPEF sul reddito fondiario, ma deve comunque compilare il quadro B.

    In pratica

    • Colonna 2 (Utilizzo): codice ‘2’.
    • L’IMU è dovuta per intero (nessuna riduzione per comodato a terzi).
    • Colonna 12: lasciare vuota. IRPEF: non dovuta, sostituita da IMU.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il comodatario deve dichiarare qualcosa nel 730?

    No. L’immobile non va dichiarato dal comodatario nel quadro B. Solo il proprietario (o l’usufruttuario) compila il quadro B. Fa eccezione il caso in cui il comodatario effettui locazioni brevi: in quel caso lui dichiara il reddito nel quadro D.

    Se presto la casa a mio figlio ho sconti sull'IMU?

    Sì. Per il comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che usano l’immobile come abitazione principale è prevista la riduzione dell’IMU al 50% (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10). Non si tratta di esenzione totale.

    Devo registrare il contratto di comodato?

    La legge non impone la registrazione obbligatoria del comodato gratuito verbale, ma per beneficiare della riduzione IMU al 50% molti Comuni richiedono un contratto scritto e registrato. Conviene verificare le regole del proprio Comune.

    Cosa succede se il comodatario affitta la casa (locazione breve)?

    Il proprietario dichiara nel quadro B solo la rendita catastale (codice ‘9’ nella colonna 2, senza indicare canoni). Il reddito dell’affitto è dichiarato dal comodatario nel quadro D come reddito diverso.

    Se l'immobile in comodato si trova nello stesso comune della mia abitazione principale, cambia qualcosa?

    In linea generale no, perché il comodato rientra tra i fabbricati non locati coperti dall’IMU. La regola del 50% (reddito imponibile ai fini IRPEF ridotto) si applica agli immobili abitativi non locati assoggettati a IMU situati nello stesso comune dell’abitazione principale, ma riguarda la tassazione ordinaria, non il comodato coperto da IMU.

    Posso usare il codice '1' per un comodato al coniuge?

    No. Il codice ‘1’ (abitazione principale) si usa solo per l’immobile in cui dimori tu o i tuoi familiari, e la deduzione per abitazione principale spetta solo per una unità immobiliare. Se l’immobile è in comodato al coniuge che ci vive, il codice corretto per il proprietario è ’10’.

    Vedi anche: Imposta di registro sul comodato, IVA sulle locazioni, Locazione immobili commerciali e strumentali e Immobili affittati.

  • Conferire un’azienda in una società: il regime fiscale

    In sintesi

    • Neutralità a doppia sospensione: il conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR non genera plusvalenze tassabili nell’immediato.
    • Continuità dei valori: la conferitaria prende in carico i beni ai valori fiscali originari, non al valore di mercato.
    • Partecipazione al costo storico: il conferente iscrive la partecipazione ricevuta al valore fiscale dell’azienda conferita, non al suo valore attuale.
    • Alternativa realizzativa: si può scegliere il regime ordinario, che tassa la plusvalenza emergente, ma riconosce valori più alti alla conferitaria.
    • Affrancamento possibile: i maggiori valori iscritti dalla conferitaria possono essere affrancati con imposta sostitutiva.

    Come funziona la neutralità del conferimento d'azienda

    Conferire un’azienda significa trasferirla a una società (già esistente o appositamente costituita) ricevendo in cambio quote o azioni di quella società. È un’operazione molto comune quando un imprenditore individuale o un socio vogliono «societarizzare» l’attività, oppure quando si vuole trasferire un ramo d’azienda a una newco. La domanda fiscale di fondo è sempre la stessa: «Devo tassare la plusvalenza latente dell’azienda al momento del conferimento?».

    L’art. 176 del TUIR prevede un regime di neutralità a doppia sospensione: non emerge nessuna plusvalenza tassabile al momento del conferimento. Il meccanismo si chiama «doppio binario» perché coinvolge due soggetti. Il conferente (chi cede l’azienda) iscrive le quote ricevute al medesimo valore fiscale che aveva l’azienda conferita – non al valore di mercato. La conferitaria (la società che riceve l’azienda) subentra nei valori fiscali originari dei singoli beni: anche lei non rivaluta nulla. La plusvalenza è «sospesa» su entrambi i fronti e verrà tassata solo in futuro, quando il conferente cederà le partecipazioni oppure quando la conferitaria cederà i beni.

    Esiste però un’alternativa: il regime realizzativo. In questo caso il conferimento viene trattato come una cessione ordinaria, la plusvalenza viene tassata subito, ma la conferitaria può iscrivere i beni al valore di mercato – con conseguenti ammortamenti fiscali più alti. La scelta tra i due regimi va ponderata con attenzione in base alla situazione concreta.

    Conferimento d'azienda: confronto tra regime neutro e regime realizzativo
    Aspetto Regime neutro (art. 176 TUIR) Regime realizzativo
    Plusvalenza al momento del conferimento Non tassata – sospesa Tassata subito
    Valore fiscale partecipazione in capo al conferente Pari all'ultimo valore fiscale dell'azienda Pari al valore di mercato ricevuto
    Valori fiscali beni in capo alla conferitaria Continuità – stessi della conferente Valori di mercato – ammortamenti più alti
    Affrancamento dei maggiori valori Possibile con imposta sostitutiva Non necessario (già a valori di mercato)
    Convenienza tipica Rinvio della tassazione – liquidità preservata Subito costoso ma benefici fiscali futuri per la conferitaria

    Esempio pratico

    • Tizio è titolare di un’azienda individuale con valore fiscalmente riconosciuto di 200.000 euro e valore di mercato di 800.000 euro. Conferisce l’azienda in Alfa SRL e riceve il 100% delle quote. Con il regime neutro: Tizio iscrive le quote a 200.000 euro (nessuna tassazione immediata); Alfa SRL iscrive i beni ai valori fiscali originari (200.000 euro complessivi). La plusvalenza di 600.000 euro è «sospesa»: emergerà quando Tizio venderà le quote di Alfa SRL o quando Alfa SRL cederà i beni. Con il regime realizzativo: Tizio tassa subito la plusvalenza di 600.000 euro; Alfa SRL iscrive i beni a 800.000 euro e può ammortizzarli su questa base più alta.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di conferimento d’azienda
    • Perizia giurata di stima dell’azienda (obbligatoria per i conferimenti in SRL ex art. 2465 c.c.)
    • Inventario dei beni aziendali con valori fiscali originari
    • Registro dei beni ammortizzabili aggiornato
    • Documentazione della scelta del regime (neutro o realizzativo) da indicare in dichiarazione
    • Prospetto di continuità dei valori fiscali firmato dagli amministratori della conferitaria

    Caso 1: Caio conferisce l'officina e sceglie la neutralità

    Scenario. Caio gestisce da anni un’officina meccanica come ditta individuale. Vuole trasformarla in una SRL per poi cedere le quote a un investitore esterno. Il valore fiscale dell’azienda è inferiore al valore di mercato, ma Caio non vuole pagare imposte adesso.

    Come si applica. Caio sceglie il regime neutro ex art. 176 TUIR. Conferisce l’officina in Gamma SRL e riceve il 100% delle quote. Le quote vengono iscritte nel suo patrimonio personale al valore fiscale dell’azienda (non al valore di mercato): nessuna tassazione immediata. Gamma SRL subentra nei valori fiscali originari dei macchinari, delle attrezzature e delle scorte. Quando tra qualche anno Caio cederà le quote all’investitore, la plusvalenza emergerà e sarà tassata con l’aliquota applicabile alle plusvalenze da partecipazioni (per il socio persona fisica: imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza). Ha rinviato la tassazione, non la ha eliminata.

    In pratica

    • Con il regime neutro non si paga nulla al momento del conferimento: la tassazione è rinviata.
    • La plusvalenza «sospesa» emerge quando si cedono le quote o quando la conferitaria cede i beni.
    • Conservare tutta la documentazione sui valori fiscali originari: sarà necessaria al momento della futura cessione.

    Caso 2: Sempronio affranca i maggiori valori per ridurre le imposte future

    Scenario. Sempronio ha conferito due anni fa il suo magazzino in Beta SRL con il regime neutro. Il magazzino aveva un valore fiscale di 100.000 euro e un valore di mercato di 400.000 euro. Beta SRL lo ha iscritto a 100.000 euro. Sempronio e il commercialista di Beta SRL valutano se afrancare i maggiori valori per avere ammortamenti più alti.

    Come si applica. L’affrancamento consente a Beta SRL di «riconoscere» fiscalmente la differenza tra il valore di mercato (400.000) e il valore fiscale (100.000), pagando un’imposta sostitutiva sul disallineamento (300.000 euro). In questo modo, Beta SRL può ammortizzare il bene su una base più alta: nei prossimi anni avrà deduzioni fiscali maggiori. La convenienza dipende dal confronto tra il costo dell’imposta sostitutiva pagata oggi e il risparmio fiscale sugli ammortamenti futuri. Non è sempre vantaggioso: va calcolato caso per caso considerando l’aliquota IRES applicabile e gli anni di vita utile residua del bene.

    In pratica

    • L’affrancamento è una scelta opzionale della conferitaria, non un obbligo.
    • Conviene se il risparmio sugli ammortamenti futuri supera il costo dell’imposta sostitutiva pagata oggi.
    • Va deciso con il supporto di un commercialista che calcola la convenienza caso per caso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il conferimento di un'azienda in una SRL è tassato?

    Non necessariamente. Con il regime di neutralità dell’art. 176 TUIR non emerge nessuna plusvalenza tassabile al momento del conferimento. La tassazione è rinviata al futuro, quando si cedono le partecipazioni o i beni.

    Cos'è la doppia sospensione del conferimento neutro?

    Significa che sia il conferente sia la conferitaria ‘congelano’ i valori fiscali: il conferente iscrive le quote ricevute al valore fiscale dell’azienda ceduta, la conferitaria iscrive i beni ai valori fiscali originari. La plusvalenza è sospesa su entrambi i fronti.

    Quando conviene scegliere il regime realizzativo invece di quello neutro?

    Il regime realizzativo tassa subito la plusvalenza ma permette alla conferitaria di iscrivere i beni a valori di mercato più alti, con ammortamenti fiscali maggiori. Può convenire se la conferitaria ha bisogno di deduzioni elevate nei prossimi anni e se la tassazione immediata è sostenibile.

    Cosa succede se in futuro cedo le quote della società a cui ho conferito l'azienda?

    Emerge la plusvalenza ‘sospesa’: la differenza tra il prezzo di vendita delle quote e il valore fiscale a cui le avevi iscritte (che nel regime neutro è il valore fiscale dell’azienda al momento del conferimento). Quella plusvalenza sarà tassata nel periodo in cui cedi le quote.

    La perizia di stima è obbligatoria per conferire un'azienda in una SRL?

    Sì, ai sensi dell’art. 2465 del codice civile, il conferimento di beni in natura in una SRL richiede una perizia giurata di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale. È un requisito di forma, non solo fiscale.

    Cosa si intende per affrancamento dei maggiori valori?

    È la possibilità per la conferitaria di pagare un’imposta sostitutiva per ‘riconoscere’ fiscalmente la differenza tra il valore di mercato e il valore fiscale dei beni ricevuti. In questo modo può ammortizzarli su una base più alta nei periodi successivi.