Autore: Andrea Marton

  • Art. 122 D.Lgs. 141/2024 – Revisione delle scritture doganali

    Art. 122 D.Lgs. 141/2024 – Revisione delle scritture doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Ai sensi dell’ articolo 17 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con provvedimenti dell’Agenzia sono fissati i termini e le modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, nonché per la digitalizzazione di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso, non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023.

  • Borse di studio: esenti o tassabili nel 730/2026?

    In sintesi

    • Regola generale: le borse di studio erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente concorrono al reddito come redditi assimilati al lavoro dipendente, salvo esenzioni specifiche.
    • Esenti per legge: alcune borse di studio (ad es. quelle per dottorato di ricerca, alcune borse regionali) non sono soggette a IRPEF in base a disposizioni normative apposite.
    • Dove si dichiarano: le borse tassabili vanno inserite nel quadro C del 730, insieme agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente.
    • Certificazione Unica: chi eroga la borsa con ritenuta d’acconto rilascia la Certificazione Unica; da quella si ricavano i dati da inserire nel 730.
    • Borse estere: le borse percepite da studenti non residenti in Italia provenienti da fonti estere sono generalmente non imponibili in Italia in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Borsa di studio e IRPEF: quando si paga e quando no

    Se hai ricevuto una borsa di studio nel 2025, la prima domanda da porti è: devo dichiararla? La risposta dipende dal tipo di borsa e da chi l’ha erogata. Non tutte le borse finiscono in dichiarazione: la legge prevede esenzioni specifiche per alcune categorie, mentre per altre il reddito va inserito nel modello 730.

    Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al modello 730/2026 chiariscono che le somme percepite come borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a condizione che siano erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e che non sia prevista una specifica esenzione. Nei casi di esonero si richiama espressamente che le ‘alcune borse di studio’ rientrano tra i redditi esenti, non obbligando alla presentazione della dichiarazione.

    In pratica, la distinzione chiave e’ questa: se la borsa e’ coperta da una norma di esenzione (ad esempio certe borse per il dottorato o borse regionali per il diritto allo studio) non la dichiari. Se invece non c’e’ un’esenzione specifica, la borsa concorre al reddito complessivo e va riportata nel quadro C del 730, nella sezione dedicata ai redditi assimilati. Chi l’ha erogata dovrebbe averti gia’ consegnato la Certificazione Unica, da cui ricavi l’importo da inserire.

    Borse di studio: quadro fiscale riepilogativo
    Tipologia di borsa Trattamento IRPEF Dove si dichiara
    Borse con esenzione specifica (es. dottorato, alcune borse regionali) Esente IRPEF Non va dichiarata
    Borse di studio senza esenzione, fuori da rapporto di lavoro Imponibile come reddito assimilato Quadro C del 730
    Borse erogate nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente Imponibile come reddito di lavoro dipendente Quadro C del 730
    Borse da fonte estera a studenti non residenti (convenzioni) Generalmente non imponibile in Italia Non va dichiarata in Italia

    Esempio pratico

    • Tizio riceve nel 2025 una borsa di studio di 8.000 euro da un ente privato per frequentare un master universitario, senza alcuna norma di esenzione applicabile. La borsa e’ erogata al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente: l’ente ha applicato la ritenuta d’acconto e ha rilasciato la Certificazione Unica. Tizio inserisce l’importo nel quadro C del suo 730/2026 tra i redditi assimilati. Se invece avesse ricevuto una borsa per il dottorato di ricerca coperta da esenzione di legge, non avrebbe dovuto inserire nulla in dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’ente erogatore
    • Contratto o lettera di assegnazione della borsa di studio
    • Eventuale documentazione che attesta il regime di esenzione (norma di riferimento, comunicazione dell’ente)
    • Ricevute dei pagamenti ricevuti, se non c’e’ sostituto d’imposta

    Borsa di studio tassabile: come compilare il 730

    Scenario. Caio, 26 anni, ha ricevuto nel 2025 una borsa di studio di 6.000 euro da una fondazione privata per un programma di ricerca applicata. Non esiste una norma di esenzione per quella specifica borsa. La fondazione ha agito da sostituto d’imposta, applicato le ritenute e rilasciato la Certificazione Unica.

    Come si applica. Caio deve inserire l’importo indicato nella Certificazione Unica nel quadro C del 730/2026, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I giorni di erogazione della borsa vanno indicati nel rigo C5 per calcolare la detrazione spettante, seguendo le istruzioni specifiche per i ‘casi particolari’ del periodo di lavoro indicati in Appendice alle istruzioni del 730.

    In pratica

    • Prendi la Certificazione Unica e copia il reddito nel quadro C del 730.
    • Verifica che le ritenute indicate nella CU corrispondano a quelle riportate nel rigo C9.
    • Non calcolare tu l’imposta: ci pensa chi presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista).

    Borsa di studio esente: cosa fare

    Scenario. Sempronia, dottoranda, ha percepito nel 2025 una borsa di dottorato di ricerca coperta da esenzione fiscale per legge. Ha ricevuto l’importo senza ritenute e senza Certificazione Unica.

    Come si applica. La borsa esente non va inserita nel 730. Sempronia non e’ tenuta a dichiararla perche’ rientra tra i redditi esenti che, secondo le istruzioni AdE al 730/2026, non obbligano alla presentazione della dichiarazione (a condizione che non abbia altri redditi imponibili che la rendano obbligata). E’ comunque consigliabile conservare la documentazione che attesta la natura esente della borsa, nel caso di eventuali richieste dell’Agenzia delle Entrate.

    In pratica

    • Non inserire la borsa esente nel quadro C: non e’ un reddito imponibile.
    • Conserva la documentazione che certifica l’esenzione (riferimento normativo, lettera dell’ente).
    • Se hai dubbi sul tipo di borsa, chiedi all’ente erogatore se ha applicato o meno ritenute.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere se la mia borsa di studio e' esente?

    Se l’ente erogatore non ha applicato ritenute e non ti ha rilasciato la Certificazione Unica, probabilmente la borsa e’ esente. Puoi anche verificare la norma di riferimento citata nella lettera di assegnazione o chiedere direttamente all’ente.

    Dove si inserisce la borsa tassabile nel 730?

    Nel quadro C, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I dati si ricavano dalla Certificazione Unica rilasciata dall’ente che ha erogato la borsa.

    Una borsa per un master privato e' sempre tassabile?

    In linea generale si’, se non esiste una norma di legge che la esenti espressamente. Il fatto che il master sia privato o universitario non cambia il trattamento fiscale di base: conta l’esistenza o meno di una specifica esenzione.

    Se ho ricevuto la borsa da un ente estero devo dichiararla in Italia?

    Dipende dalla tua residenza fiscale e dall’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni. Se sei residente in Italia e la borsa proviene dall’estero senza esenzione convenzionale, va in linea generale dichiarata. Se sei uno studente non residente che percepisce una borsa da fonte estera, le convenzioni prevedono spesso la non imponibilita’ in Italia.

    La borsa di studio si somma agli altri redditi per calcolare l'IRPEF?

    Si’, se e’ tassabile concorre al reddito complessivo, su cui vengono applicate le aliquote IRPEF progressive. Questo puo’ influire anche sulle detrazioni spettanti e sul calcolo del trattamento integrativo.

  • Perdite fiscali SRL: come si riportano negli anni successivi

    In sintesi

    • Due regimi distinti: le perdite ordinarie si usano in misura limitata (art. 84, comma 1 TUIR); quelle dei primi tre esercizi in misura piena (art. 84, comma 2 TUIR).
    • Regola dell’80%: le perdite ‘ordinarie’ possono abbattere il reddito imponibile solo fino all’80% del reddito stesso; il 20% resta sempre tassato.
    • Nessun limite di tempo: le perdite si riportano in avanti senza scadenza, esercizio dopo esercizio, fino al loro completo utilizzo.
    • Perdite dei primi tre esercizi: quelle generate nei primi tre esercizi di vita della società si compensano per l’intero importo, senza il limite dell’80%.
    • Prospetto RS: le perdite residue vanno indicate nel quadro RS (righi RS44 e RS45) del modello Redditi SC e devono essere aggiornate ogni anno.
    • Limiti nei passaggi societari: fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie possono introdurre condizioni aggiuntive all’utilizzo delle perdite pregresse.

    Come funziona il riporto delle perdite fiscali in una SRL

    Quando una SRL (o più in generale una società di capitali) chiude l’esercizio con una perdita fiscale, quella perdita non va perduta per sempre. Il fisco italiano permette di ‘portarla avanti’ e di usarla per ridurre il reddito imponibile degli anni successivi. Questo meccanismo si chiama riporto in avanti delle perdite.

    Il principio di base è semplice: se quest’anno la società ha perso 100.000 euro e l’anno prossimo guadagna 200.000 euro, può abbattere in parte quei 200.000 usando la perdita pregressa, pagando l’IRES su una base ridotta. Quanto può abbattere dipende però dalla tipologia della perdita.

    Le istruzioni al modello Redditi SC 2026 distinguono due categorie di perdite: quelle ‘ordinarie’, soggette al limite dell’80%, e quelle generate nei primi tre esercizi della società, che si usano senza limiti di percentuale. In entrambi i casi, non c’è un orizzonte temporale entro cui la perdita deve essere utilizzata: il riporto è illimitato nel tempo.

    Regole di utilizzo delle perdite fiscali nelle società di capitali
    Tipo di perdita Limite di utilizzo annuo Orizzonte temporale
    Perdite ordinarie (art. 84, comma 1 TUIR) Max 80% del reddito imponibile dell'anno Illimitato (nessuna scadenza)
    Perdite dei primi 3 esercizi (art. 84, comma 2 TUIR) 100% del reddito imponibile (misura piena) Illimitato (nessuna scadenza)
    Perdite in liquidazione ordinaria Riportabili ai periodi successivi ai sensi dell'art. 182, comma 3 TUIR Carry back se liquidazione <= 5 esercizi

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha chiuso il 2023 con una perdita fiscale ordinaria di 300.000 euro. Nel 2024 produce un reddito imponibile di 200.000 euro. Applicando la regola dell’80%, può abbattere al massimo 160.000 euro (80% di 200.000). Paga l’IRES su 40.000 euro. I restanti 140.000 euro di perdita (300.000 – 160.000) rimangono disponibili e vengono indicati nel prospetto RS del modello Redditi SC 2025. L’anno successivo Alfa SRL potrà usarli di nuovo, sempre nel limite dell’80% del reddito di quel periodo.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 con quadro RS compilato (righi RS44 e RS45)
    • Bilancio civilistico degli esercizi in perdita
    • Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti che attestano la perdita residua
    • Verbali di approvazione del bilancio in perdita
    • Documentazione di eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni) che impattano le perdite

    Beta SpA: perdita ordinaria scalata sull'80%

    Scenario. Beta SpA ha accumulato negli anni 2021 e 2022 perdite fiscali ordinarie per complessivi 500.000 euro, correttamente indicate nel prospetto RS. Nel 2025 l’azienda torna in utile con un reddito imponibile di 400.000 euro.

    Come si applica. Le perdite di Beta SpA rientrano nel comma 1 dell’art. 84 TUIR (perdite ordinarie): possono abbattere il reddito solo fino all’80%. L’80% di 400.000 euro è 320.000 euro. Beta SpA porta quindi in deduzione 320.000 euro di perdite, paga l’IRES sui restanti 80.000 euro, e riporta ancora 180.000 euro (500.000 – 320.000) al periodo successivo nel rigo RS44.

    In pratica

    • Reddito imponibile 2025: 400.000 euro
    • Perdite utilizzabili: 320.000 euro (80% di 400.000)
    • IRES calcolata su: 80.000 euro
    • Perdite residue da riportare: 180.000 euro (rigo RS44)

    Alfa SRL al terzo anno di vita: perdite in misura piena

    Scenario. Alfa SRL è stata costituita nel 2023. Nel primo esercizio e nel secondo ha totalizzato perdite fiscali per 200.000 euro complessivi. Nel 2025 (terzo esercizio) produce un reddito di 150.000 euro.

    Come si applica. Le perdite maturate nei primi tre esercizi dalla costituzione rientrano nel comma 2 dell’art. 84 TUIR e sono utilizzabili in misura piena, cioè senza il tetto dell’80%. Alfa SRL può quindi dedurre l’intera perdita di 200.000 euro, ma il reddito è solo 150.000 euro: compensa tutto il reddito del 2025 e riporta ancora 50.000 euro di perdita al 2026 nel rigo RS45. Non paga IRES nel 2025.

    In pratica

    • Reddito imponibile 2025: 150.000 euro
    • Perdite dei primi 3 esercizi (misura piena): 200.000 euro
    • IRES dovuta: zero (perdita > reddito)
    • Perdite residue da riportare al 2026: 50.000 euro (rigo RS45)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le perdite fiscali di una SRL scadono?

    No. Le perdite fiscali delle società di capitali non hanno un limite temporale di utilizzo: si riportano in avanti senza scadenza, anno dopo anno, fino all’esaurimento. Questo vale sia per le perdite ordinarie (art. 84, comma 1 TUIR) sia per quelle dei primi tre esercizi (art. 84, comma 2 TUIR).

    Cos'e' il limite dell'80% per le perdite fiscali?

    Le perdite ordinarie possono abbattere il reddito imponibile dell’anno al massimo per l’80% del reddito stesso. Significa che almeno il 20% del reddito positivo resta sempre tassabile, indipendentemente da quante perdite pregresse esistano.

    Le perdite dei primi tre anni si usano diversamente?

    Si’. Le perdite generate nei primi tre esercizi di attivita’ della societa’ si compensano in misura piena, cioe’ possono azzerare completamente il reddito imponibile senza il vincolo dell’80%. Si tratta di una norma agevolativa pensata per le imprese in fase di avvio.

    Dove si indicano le perdite nel modello Redditi SC?

    Nel quadro RS, che contiene il prospetto ‘Perdite di impresa non compensate’. Le perdite ordinarie vanno nei righi RS44, quelle in misura piena (primi tre esercizi) nei righi RS45. I saldi vanno aggiornati ogni anno.

    Una fusione puo' bloccare il riporto delle perdite?

    Si’. Le istruzioni ricordano che fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie possono assoggettare le perdite pregresse a condizioni aggiuntive (artt. 84, 172, 173, 176 TUIR). L’eccezione vale quando le societa’ coinvolte appartengono allo stesso gruppo di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile.

    Cosa succede se la societa' entra in liquidazione?

    Le perdite formatesi durante la liquidazione ordinaria possono essere riportate ai periodi successivi. Se la liquidazione si conclude entro cinque esercizi (compreso quello di avvio), e’ anche possibile riportare all’indietro le perdite residue scomputandole dai redditi degli anni precedenti (carry back), ai sensi dell’art. 182, comma 3 TUIR.

  • Immobili in comproprietà: come dichiarare la quota nel 730

    In sintesi

    • Ogni comproprietario dichiara solo la propria quota: la rendita catastale va suddivisa in base alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso nell’anno.
    • La colonna 4 del quadro B serve proprio a indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se si possiede per intero, 50 se si è a metà).
    • Il canone di locazione va indicato per intero nella colonna 6 indipendentemente dalla quota, salvo il caso in cui l’immobile sia locato solo da uno dei comproprietari per la propria parte.
    • Codice di utilizzo 10: si usa quando un comproprietario ha ceduto il proprio diritto di utilizzare l’immobile a un familiare che vi dimora abitualmente.
    • Soci di società semplice: chi riceve reddito di fabbricato da una società semplice indica il reddito attribuito dalla società, non la rendita catastale, con i codici 16 o 17.

    Come funziona la dichiarazione per gli immobili in comproprietà

    Quando un immobile appartiene a più persone – ad esempio due fratelli che hanno ereditato una casa, o una coppia che ha acquistato insieme – ciascun comproprietario deve dichiarare solo la parte di reddito che gli spetta in proporzione alla propria quota.

    Nel modello 730, questa informazione va inserita nel quadro B dedicato ai redditi dei fabbricati. Per ogni immobile va compilato un rigo separato (da B1 a B5), indicando la rendita catastale nella colonna 1, il tipo di utilizzo nella colonna 2, il numero di giorni di possesso nella colonna 3 e, fondamentale, la percentuale di possesso nella colonna 4.

    Chi presta l’assistenza fiscale – il CAF o il sostituto d’imposta – calcolerà poi in automatico la quota di reddito effettivamente attribuibile a quel comproprietario, tenendo conto sia della percentuale di possesso sia dei mesi in cui l’immobile è stato posseduto. Questo vale per qualsiasi tipo di utilizzo: immobile tenuto a disposizione, locato, usato come abitazione principale o dato in comodato.

    Attenzione a un dettaglio che genera spesso confusione: il canone di locazione (colonna 6) va normalmente indicato per l’intero importo annuo risultante dal contratto, indipendentemente dalla quota di possesso. La quota proporzionale viene calcolata a valle dal prestatore di assistenza. Solo se l’immobile è locato da uno o più comproprietari per la propria quota – cioè quando non tutti i proprietari sono d’accordo a locare – si usa il codice 5 in colonna 7 e si indica solo la propria quota annua di canone.

    Colonne del quadro B rilevanti per la comproprietà
    Colonna Cosa indicare
    Col. 1 – Rendita catastale Rendita catastale dell'immobile (rivalutazione del 5% calcolata dal CAF)
    Col. 3 – Periodo di possesso Numero di giorni di possesso nell'anno (365 per tutto l'anno)
    Col. 4 – Percentuale di possesso Quota espressa in percentuale (es. 50 per metà, 100 per intero)
    Col. 6 – Canone di locazione Canone annuo per intero (salvo codice 5 in colonna 7)
    Col. 7 cod. 5 – Casi particolari Da usare se l'immobile è locato solo da alcuni comproprietari per la propria quota

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio possiedono in comproprietà paritaria (50% ciascuno) un appartamento tenuto a disposizione. La rendita catastale dell’immobile è 1.200 euro. Tizio compila il quadro B indicando: rendita catastale 1.200, utilizzo codice 2, 365 giorni, percentuale 50. Chi presta assistenza fiscale calcolerà che la quota di reddito imputabile a Tizio è pari al 50% della rendita rivalutata del 5%, ovvero 630 euro. Caio compilerà allo stesso modo il proprio 730, indicando anch’egli percentuale 50. Se invece l’appartamento fosse locato e il canone annuo fosse 10.000 euro, entrambi indicherebbero 10.000 in colonna 6: il prestatore di assistenza provvederà a calcolare la quota spettante a ciascuno.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per verificare rendita e dati identificativi)
    • Atto notarile di acquisto o di successione (per percentuali di possesso)
    • Contratto di locazione registrato (se l’immobile è affittato)
    • Certificazione Unica 2026 del sostituto (se si riceve reddito da società semplice)
    • Dichiarazione ICI/IMU presentata in anni precedenti (anno di presentazione da indicare in col. 9 della sezione II)

    Due fratelli con immobile ereditato a quote uguali

    Scenario. Tizio e Sempronio hanno ereditato la casa dei genitori al 50% ciascuno. L’immobile non è locato ed è tenuto a disposizione. Nessuno dei due vi dimora abitualmente.

    Come si applica. Entrambi devono compilare il quadro B del proprio 730 indicando il codice utilizzo 2 (immobile a disposizione), 365 giorni, percentuale di possesso 50. L’IMU sostituisce l’IRPEF per i fabbricati non locati: il reddito va comunque indicato nel quadro B ma non genera imposta IRPEF aggiuntiva. Se l’immobile si trovasse nello stesso comune dell’abitazione principale di uno dei due fratelli, quel fratello dovrebbe indicare il codice 3 nella colonna 12 ‘Casi particolari IMU’ e il reddito concorrerebbe alla base imponibile IRPEF nella misura del 50 per cento.

    In pratica

    • Entrambi i fratelli compilano il quadro B ciascuno nel proprio 730 con percentuale 50.
    • La rendita catastale va indicata per intero (senza dividerla a metà): ci pensa il CAF a calcolare la quota.
    • Se l’immobile fosse nel comune dell’abitazione principale di uno dei fratelli, quel fratello indica codice 3 in colonna 12 e paga IRPEF sul 50% del reddito.

    Coppia in comproprietà con locazione parziale

    Scenario. Caio e Sempronio possiedono insieme un appartamento al 50% ciascuno. Caio vuole affittare la propria quota al terzo Tizio, mentre Sempronio preferisce lasciare la sua parte a disposizione.

    Come si applica. In questo caso la locazione riguarda solo la quota di Caio. Caio indica nel quadro B il codice utilizzo 3 (locazione in regime di libero mercato), la propria percentuale di possesso 50 e, in colonna 7, il codice 5 (immobile posseduto in comproprietà locato solo da alcuni comproprietari). In colonna 6 indica la sola quota annua del canone spettantegli. Sempronio compila invece il suo quadro B con codice utilizzo 2 (a disposizione) e percentuale 50.

    In pratica

    • Il codice 5 in colonna 7 segnala che la locazione riguarda solo la quota di quel comproprietario.
    • Con il codice 5 si indica in colonna 6 solo la propria quota annua del canone, non l’intero importo.
    • L’altro comproprietario compila separatamente il suo 730 come se l’immobile fosse a disposizione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo compilare il quadro B anche se la mia quota è molto piccola?

    Sì, in linea di principio ogni proprietario deve dichiarare la propria quota. Per i locali condominiali (portineria, autorimessa collettiva ecc.) è prevista un’eccezione: il singolo condomino non li dichiara se la quota di reddito spettante è inferiore o uguale a 25,82 euro. Per gli immobili normali non esiste questa soglia minima.

    Come si calcola la quota di reddito se ho posseduto l'immobile solo per parte dell'anno?

    Si indicano nella colonna 3 i soli giorni di effettivo possesso. Se nel corso dell’anno è cambiata la situazione – ad esempio l’immobile era a disposizione per sei mesi e poi locato – si compilano più righi per lo stesso fabbricato barrando la casella ‘Continuazione’ in colonna 8.

    Ho acquistato un immobile al 30%, posso applicare la deduzione per abitazione principale?

    La deduzione per abitazione principale spetta in proporzione alla quota di possesso e ai giorni in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale. Se il contribuente possiede due immobili, la deduzione spetta solo per quello in cui lui stesso dimora abitualmente, non per l’eventuale immobile utilizzato da un familiare.

    Se l'immobile in comproprietà è locato, chi indica il canone e per quale importo?

    In generale, il canone annuo del contratto va indicato per intero in colonna 6, indipendentemente dalla percentuale di possesso. Solo quando la locazione riguarda la sola quota di uno dei comproprietari si usa il codice 5 in colonna 7 e si indica la propria quota del canone.

    Cosa succede se un comproprietario usa l'immobile come abitazione principale e l'altro no?

    Si usa il codice 10 in colonna 2 per il comproprietario che ha ceduto l’uso all’altro comproprietario che vi dimora abitualmente. Questo codice vale anche quando si cede l’uso a un familiare che vi dimora abitualmente con iscrizione anagrafica. In questo modo l’immobile non genera un doppio carico fiscale.

  • Art. 31 TUPI: Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

    Art. 31 TUPI: Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività ( Art.34 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.19 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano l' articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all' articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 .

    Note all'art. 31 – Si trascrive il testo vigente dell' art. 2112 del codice civile : "Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). – In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

    L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

    Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro .

    L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda". – Si trascrive il testo vigente dell' art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990: "1.

    Quando si intenda effettuare, ai sensi dell' art. 2112 del codice civile , un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria.

    In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

    La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

    L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

    Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti.

    La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

    Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell' articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .

    I primi tre commi dell' art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

    L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

    Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

    L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente .

    Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento".

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 155 L. 633/1941

    Art. 155 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Dalla SRL: dall’utile di bilancio al reddito fiscale (quadro RF)

    In sintesi

    • Il punto di partenza e’ il conto economico: l’utile (o la perdita) civilistico risultante dal bilancio va indicato nei righi RF4 o RF5 del quadro RF.
    • Variazioni in aumento: costi contabilizzati ma fiscalmente indeducibili (es. ammortamenti eccedenti, interessi passivi oltre soglia, compensi amministratori non pagati) aumentano il reddito fiscale rispetto a quello contabile.
    • Variazioni in diminuzione: proventi esenti o componenti dedotti solo fiscalmente riducono il reddito fiscale rispetto a quello contabile.
    • Dividendi quasi interamente esclusi: il 95% dei dividendi ricevuti da altre societa’ IRES e’ escluso dalla base imponibile (art. 89 TUIR, rigo RF47).
    • Derivazione rafforzata: per le societa’ che adottano i principi contabili OIC (diverse dalle micro-imprese non in forma ordinaria), i criteri di qualificazione e imputazione temporale del bilancio valgono anche ai fini fiscali (art. 83 TUIR).
    • Il risultato e’ il reddito di quadro RF: la somma algebrica di utile/perdita, variazioni in aumento e variazioni in diminuzione produce il reddito (o la perdita) di impresa da riportare nel quadro RN.

    Perche' utile di bilancio e reddito fiscale non coincidono

    Se chiudi il bilancio con un utile di 100.000 euro, potresti aspettarti di pagare l’IRES su 100.000 euro. In realta’ non e’ quasi mai cosi’. Il fisco calcola il reddito imponibile partendo dall’utile contabile ma applicando una serie di rettifiche, chiamate variazioni in aumento e variazioni in diminuzione. Il quadro RF del Modello Redditi SC e’ proprio il ‘foglio di calcolo’ dove si fa questo lavoro.

    Il motivo di queste differenze e’ che le regole del codice civile e dei principi contabili non sempre coincidono con le regole fiscali del TUIR. Ad esempio, il codice civile ti permette di ammortizzare un bene in 3 anni, ma il TUIR fissa aliquote fiscali diverse: se ammortizzi piu’ in fretta di quanto previsto fiscalmente, la quota eccedente non e’ deducibile quell’anno e va aggiunta come variazione in aumento.

    Il punto di partenza e’ chiaro: nel rigo RF4 si indica l’utile dal conto economico, nel rigo RF5 la perdita (senza il segno meno). Poi si aggiungono le variazioni in aumento (righi da RF7 a RF31) e si sottraggono le variazioni in diminuzione (righi da RF36 a RF55). Il risultato finale e’ il reddito o la perdita d’impresa.

    Un esempio tipico di variazione in aumento: i compensi agli amministratori imputati a conto economico ma non ancora corrisposti entro la chiusura dell’esercizio non sono deducibili nell’anno di competenza contabile, ma solo nell’anno del pagamento effettivo (art. 95, comma 5, TUIR). Finche’ non vengono pagati, bisogna ‘riaggiungere’ quell’importo al reddito fiscale.

    Esempi tipici di variazioni nel quadro RF
    Voce Tipo variazione Rigo RF
    Quote di ammortamento eccedenti le aliquote TUIR In aumento RF21
    Interessi passivi indeducibili (art. 96 TUIR) In aumento RF15
    Compensi amministratori non corrisposti entro fine anno In aumento RF14
    95% dividendi ricevuti da societa' IRES In diminuzione RF47
    95% plusvalenze da partecipazioni esenti (PEX, art. 87 TUIR) In diminuzione RF46
    IRAP versata nel periodo (quota deducibile) In diminuzione RF55 (codice 12 o 33)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude il 2025 con un utile di bilancio di 120.000 euro. Ha pero’ due variazioni: compensi all’amministratore Tizio di 15.000 euro contabilizzati ma non ancora pagati (variazione in aumento, rigo RF14), e 20.000 euro di dividendi ricevuti da un’altra SRL (il 95%, cioe’ 19.000 euro, e’ variazione in diminuzione, rigo RF47). Reddito fiscale: 120.000 + 15.000 – 19.000 = 116.000 euro. L’IRES del 24% si calcola su 116.000 euro, non sui 120.000 dell’utile contabile.

    Documenti necessari

    • Conto economico 2025 con dettaglio componenti positivi e negativi
    • Registro dei cespiti per calcolo ammortamenti fiscali
    • Dettaglio compensi amministratori con date di pagamento
    • Documentazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni
    • Prospetto interessi passivi per verifica limite ROL (art. 96 TUIR)

    SRL con ammortamenti eccedenti e compensi non pagati

    Scenario. Alfa SRL ha ammortizzato un macchinario al 40% in un anno, ma l’aliquota fiscale massima prevista per quella categoria di bene e’ del 25%. Inoltre il CdA ha deliberato compensi all’amministratore Tizio per 10.000 euro, che pero’ verranno pagati a gennaio 2026. L’utile contabile e’ 80.000 euro.

    Come si applica. La quota di ammortamento eccedente (la differenza tra il 40% e il 25% applicata al costo del bene) va indicata come variazione in aumento nel rigo RF21. I compensi di Tizio non ancora corrisposti vanno indicati come variazione in aumento nel rigo RF14. In questo modo il reddito fiscale risultera’ superiore all’utile contabile. Quando a gennaio 2026 Tizio incassera’ i compensi, quell’importo diventa variazione in diminuzione nell’esercizio 2026.

    In pratica

    • Cio’ che non si puo’ dedurre oggi viene dedotto quando se ne verifica il presupposto fiscale (pagamento, limite di aliquota, ecc.).
    • Le variazioni in aumento non sono ‘doppie tassazioni’: sono differimenti di deducibilita’.

    SRL che riceve dividendi da partecipazione in altra societa'

    Scenario. Beta SpA possiede una partecipazione in un’altra SRL del gruppo. Nel 2025 riceve dividendi per 50.000 euro, che vengono contabilizzati tra i proventi del conto economico. L’utile complessivo di Beta SpA e’ 200.000 euro.

    Come si applica. L’art. 89 del TUIR prevede che il 95 per cento dei dividendi ricevuti da societa’ IRES sia escluso dalla base imponibile. Beta SpA indica nel rigo RF47 il 95% di 50.000 euro, cioe’ 47.500 euro, come variazione in diminuzione. Solo 2.500 euro (il 5%) concorrera’ al reddito fiscale. Questa regola evita che lo stesso utile venga tassato piu’ volte man mano che sale la catena societaria.

    In pratica

    • Il 95% dei dividendi infragruppo tra societa’ IRES e’ variazione in diminuzione nel quadro RF.
    • Solo il 5% residuo contribuisce al reddito imponibile della societa’ ricevente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'utile di bilancio e il reddito fiscale coincidono mai?

    Raramente. Anche una societa’ molto semplice ha almeno qualche variazione (ad esempio l’IRAP deducibile o piccole differenze sugli ammortamenti). Nelle societa’ piu’ strutturate le variazioni possono essere numerose e significative.

    Cosa succede se il quadro RF produce una perdita fiscale?

    Se le variazioni producono un risultato negativo (perdita), questa viene indicata nel rigo RF5 e poi riportata nel quadro RN. La perdita puo’ essere riportata in avanti e compensata con i redditi dei periodi successivi, in genere nei limiti dell’80 per cento del reddito futuro (art. 84 TUIR).

    I compensi agli amministratori sono sempre deducibili?

    Sono deducibili nell’esercizio in cui vengono effettivamente corrisposti (art. 95, comma 5, TUIR), non nell’esercizio di competenza contabile. Se la societa’ li ha accantonati ma non pagati entro il 31 dicembre, deve effettuare una variazione in aumento per quell’importo nel quadro RF.

    Cosa significa principio di derivazione rafforzata?

    Significa che per le societa’ che adottano i principi contabili OIC (diverse dalle micro-imprese non in forma ordinaria) e per chi usa i principi internazionali IAS/IFRS, i criteri contabili di qualificazione e imputazione temporale valgono anche ai fini fiscali (art. 83 TUIR). In pratica, alcune differenze tra bilancio e dichiarazione vengono ridotte.

    Dove si indica la perdita dell'esercizio precedente?

    Le perdite di esercizi precedenti si indicano nel rigo RN4 del quadro RN (non nel quadro RF). Il quadro RF calcola solo il reddito o la perdita del periodo d’imposta corrente, senza tener conto dei riporti pregressi.

  • Ammortamenti beni strumentali in societa’: come funzionano

    In sintesi

    • Ammortamento = costo spalmato nel tempo: quando una societa’ acquista un macchinario o un’attrezzatura, non lo deduce subito tutto, ma lo dilaziona in piu’ anni tramite quote di ammortamento.
    • Coefficienti ministeriali: la percentuale annua massima deducibile per ogni categoria di bene e’ fissata da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; non si possono superare quei limiti (artt. 102 e 103 TUIR).
    • Quota dimezzata al primo anno: nell’esercizio in cui il bene entra in funzione, la quota di ammortamento e’ ridotta alla meta’ rispetto a quella ordinaria.
    • Ammortamento anticipato eliminato: l’ammortamento accelerato o anticipato non e’ piu’ ammesso per i soggetti IRES; la deduzione segue il piano ordinario.
    • Beni immateriali: avviamento e marchi d’impresa si ammortizzano in quote non superiori a un diciottesimo del costo annuo, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (art. 103, comma 3-bis TUIR).
    • Eccedenza indeducibile: se la societa’ ha imputato a conto economico quote superiori ai massimali fiscali, la parte eccedente e’ una variazione in aumento (rigo RF21 del quadro RF).

    Cos'e' l'ammortamento fiscale e perche' e' diverso da quello civilistico

    Quando una societa’ compra un capannone, un macchinario o un software, non puo’ dedurre quell’investimento tutto in un colpo solo. Deve spalmarlo nel tempo attraverso le quote di ammortamento: ogni anno mette a costo una fetta del valore del bene, fino a che il costo non e’ stato interamente recuperato. Questo vale sia in bilancio (ammortamento civilistico) sia nella dichiarazione dei redditi (ammortamento fiscale).

    I due ammortamenti non sempre coincidono. In bilancio la societa’ e’ libera di scegliere un piano di ammortamento coerente con la vita utile del bene. In dichiarazione, invece, la legge fiscale (artt. 102 e 103 TUIR) stabilisce una percentuale massima annua per ogni categoria di bene, fissata da un apposito decreto ministeriale. Se la societa’ ha ammortizzato di piu’ in bilancio, la parte eccedente va indicata come variazione in aumento nel rigo RF21 del quadro RF del modello Redditi SC.

    Attenzione: le istruzioni al modello Redditi SC 2026 precisano che gli ammortamenti degli impianti di telefonia dei veicoli usati per il trasporto di merci dalle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente, ma solo per un impianto per ciascun veicolo.

    Regole principali di ammortamento fiscale nelle societa' di capitali
    Tipologia di bene Riferimento normativo Nota
    Beni materiali strumentali Art. 102 TUIR + DM coefficienti Quota massima = coefficiente ministeriale; al primo anno quota dimezzata
    Beni gratuitamente devolvibili Art. 104 TUIR Eccedenza rispetto al deducibile va in rigo RF21, colonna 2
    Avviamento e marchi (soggetti IAS/IFRS) Art. 103, comma 3-bis TUIR Quota annua non superiore a 1/18 del costo
    Canoni di locazione finanziaria (leasing) Art. 102, comma 7 TUIR Parte indeducibile: rigo RF31 codice 35; parte deducibile: rigo RF55 codice 34

    Esempio pratico

    • Alfa SRL acquista nel 2025 un macchinario del costo di 120.000 euro. Il coefficiente ministeriale per quella categoria di beni e’ del 20%. La quota ordinaria sarebbe 24.000 euro (20% di 120.000), ma al primo anno va dimezzata: la societa’ deduce 12.000 euro nel 2025. Dal 2026 in poi deduce 24.000 euro l’anno, per i quattro esercizi successivi (quota piena), fino a completare l’ammortamento. Se in bilancio la societa’ avesse imputato 20.000 euro nel primo anno, la differenza di 8.000 euro (20.000 – 12.000) sarebbe una variazione in aumento nel rigo RF21.

    Documenti necessari

    • Registro dei cespiti ammortizzabili aggiornato con i coefficienti ministeriali
    • Fatture di acquisto dei beni strumentali
    • Piano di ammortamento civilistico e fiscale a confronto
    • Modello Redditi SC 2026, quadro RF (righi RF21, RF31 e RF55)
    • Decreto ministeriale vigente sui coefficienti di ammortamento

    Beta SpA e le quote eccedenti il limite fiscale

    Scenario. Beta SpA ha iscritto a conto economico ammortamenti su beni materiali per 80.000 euro. Applicando i coefficienti ministeriali, la quota massima deducibile e’ pero’ 60.000 euro.

    Come si applica. Le quote di ammortamento eccedenti il limite fiscale (20.000 euro, pari alla differenza tra 80.000 e 60.000) sono indeducibili nell’anno. Devono essere indicate come variazione in aumento nel rigo RF21, colonna 1 del quadro RF. La quota civilistica resta in bilancio, ma non abbatte il reddito imponibile. Non e’ possibile recuperare questa eccedenza negli anni successivi: si tratta di un disallineamento definitivo tra valori fiscali e civilistici.

    In pratica

    • Ammortamenti contabilizzati: 80.000 euro
    • Quota fiscalmente deducibile: 60.000 euro
    • Variazione in aumento (rigo RF21): 20.000 euro
    • Il disallineamento non e’ recuperabile negli anni successivi

    Alfa SRL e l'avviamento in un bilancio IAS/IFRS

    Scenario. Alfa SRL adotta i principi contabili internazionali. Ha iscritto in bilancio un avviamento da 180.000 euro e civilisticamente non lo ammortizza (metodo dell’impairment test). Il fisco richiede pero’ un piano di ammortamento.

    Come si applica. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS, l’avviamento e’ deducibile ai fini fiscali in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall’imputazione a conto economico (art. 103, comma 3-bis TUIR). Su 180.000 euro, il diciottesimo e’ 10.000 euro l’anno. Alfa SRL potra’ quindi dedurre 10.000 euro di ammortamento fiscale dell’avviamento ogni anno per 18 anni, anche se civilisticamente non ha fatto alcun ammortamento.

    In pratica

    • Avviamento iscritto: 180.000 euro
    • Quota massima deducibile per anno: 10.000 euro (1/18)
    • Durata del piano: 18 anni
    • Deduzione: avviene extracontabilmente, tramite variazione in diminuzione nel quadro RF

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa sono i coefficienti ministeriali di ammortamento?

    Sono le percentuali massime annue di ammortamento fiscalmente deducibile per ogni categoria di bene strumentale, stabilite da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Ogni settore produttivo ha le proprie tabelle. La societa’ non puo’ dedurre quote superiori a quelle percentuali, anche se civilisticamente ammortizza di piu’.

    Perche' al primo anno si deduce solo la meta'?

    La legge prevede che nell’esercizio di entrata in funzione del bene la quota di ammortamento sia ridotta alla meta’ di quella ordinaria. Questa regola tiene conto del fatto che il bene potrebbe non essere stato utilizzato per l’intero anno. La quota piena si applica a partire dall’esercizio successivo.

    Si puo' ammortizzare piu' velocemente (ammortamento accelerato)?

    No. Per i soggetti IRES l’ammortamento accelerato o anticipato non e’ piu’ consentito. L’unica quota deducibile e’ quella calcolata secondo i coefficienti ministeriali, nel limite della meta’ al primo anno.

    Dove si segnalano le quote eccedenti nel modello Redditi SC?

    Le quote di ammortamento che superano il massimale fiscale vanno indicate come variazione in aumento nel rigo RF21 del quadro RF. In colonna 1 le quote sui beni materiali e immateriali; in colonna 2 quelle sui beni gratuitamente devolvibili.

    Come funziona il leasing dal punto di vista degli ammortamenti?

    I canoni di locazione finanziaria su beni strumentali seguono le regole dell’art. 102, comma 7 TUIR. La parte indeducibile del canone va nel rigo RF31 con il codice 35; la quota deducibile (calcolata in base alla durata del contratto) va nel rigo RF55 con il codice 34.

    I terreni si ammortizzano?

    No, i terreni non si ammortizzano. Anzi, le istruzioni prevedono che per i fabbricati industriali il costo del terreno su cui insiste l’edificio debba essere scorporato e non ammortizzato. Il prospetto RS del quadro RS (rigo RS77) serve proprio a evidenziare il valore del terreno incorporato nel fabbricato strumentale.

  • CCNL Cooperative Agricole: welfare e sanità integrativa

    CCNL Cooperative Agricole

    Welfare aziendale e sanità integrativa nel CCNL Cooperative Agricole

    Il sistema di welfare nel settore delle cooperative agricole si articola su più livelli: la previdenza obbligatoria INPS, l'eventuale previdenza complementare di settore, la sanità integrativa collettiva e le misure di welfare aziendale introdotte dalla contrattazione di secondo livello. Conoscere cosa prevede il proprio contratto consente al lavoratore di sfruttare appieno le tutele disponibili.

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere adesione a fondi di assistenza sanitaria integrativa e a forme di previdenza complementare di settore. Il welfare aziendale (buoni pasto, borse di studio, servizi di assistenza) può essere introdotto dalla contrattazione di secondo livello. Verificare il testo contrattuale vigente e gli accordi integrativi territoriali o aziendali per le prestazioni concretamente disponibili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La struttura del welfare nei contratti agricoli

    Il sistema di protezione sociale dei lavoratori delle cooperative agricole si sovrappone su tre strati:

    • Welfare pubblico obbligatorio: previdenza INPS (pensione di vecchiaia, invalidità, superstiti), assicurazione INAIL contro gli infortuni, malattia, maternità e disoccupazione agricola. Questo strato è garantito dalla legge per tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL.
    • Welfare contrattuale di settore: eventuali fondi sanitari integrativi e fondi pensione complementari indicati dal CCNL, con contribuzione datoriale aggiuntiva a favore di chi aderisce.
    • Welfare aziendale e territoriale: prestazioni extra-salariali (buoni pasto, rimborsi, polizze, servizi) introdotte dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o territoriali) o dall'iniziativa unilaterale della cooperativa, che beneficiano di agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 51 TUIR.

    La presenza e l'ampiezza del secondo e del terzo strato dipendono dalla singola cooperativa e dagli accordi in vigore nel territorio: non esiste un «pacchetto welfare» uniforme per tutte le cooperative agricole italiane.

    Sanità integrativa: cosa può prevedere il CCNL

    I fondi di assistenza sanitaria integrativa (o fondi sanitari integrativi) integrano le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale rimborsando spese mediche non coperte o coperte solo parzialmente dal SSN: visite specialistiche private, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, ricoveri in strutture private convenzionate, protesi e ausili.

    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere l'obbligatoria adesione a un fondo sanitario integrativo di settore (la cui denominazione e le cui prestazioni sono indicate nel testo contrattuale), con un contributo a carico della cooperativa e/o del lavoratore. In tal caso:

    • il contributo datoriale non concorre al reddito imponibile del lavoratore entro i limiti di esenzione fiscale previsti dall'art. 51 TUIR;
    • il lavoratore può aggiungere un proprio contributo volontario per estendere le coperture;
    • la copertura vale per il lavoratore e, in alcuni fondi, anche per i familiari a carico, nei termini stabiliti dal regolamento del fondo.

    Se la cooperativa non ha aderito al fondo sanitario integrativo di settore pur essendo tenuta contrattualmente a farlo, il lavoratore può rivendicare l'inadempimento e chiedere il risarcimento del danno subito (rimborso delle spese mediche che avrebbe potuto ottenere dal fondo). Segnalare la situazione al sindacato di categoria.

    Previdenza complementare nel settore agricolo

    La previdenza complementare è disciplinata dal d.lgs. 252/2005 e si affianca alla pensione pubblica INPS. Il CCNL Cooperative Agricole può indicare un fondo pensione negoziale di settore (ad esempio Agrifondo o altro fondo di riferimento per l'agroalimentare e le cooperative) a cui il lavoratore è invitato ad aderire.

    L'adesione al fondo pensione di settore è convenientemente incentivata perché, di norma, la cooperativa versa un contributo aggiuntivo a favore dell'iscritto: si tratta di una retribuzione differita che il lavoratore perde se non aderisce. Il contributo datoriale si aggiunge al TFR che il lavoratore decide di versare al fondo (in luogo dell'accantonamento aziendale o al Fondo Tesoreria INPS).

    I principali vantaggi della previdenza complementare per il lavoratore agricolo:

    • Contributo datoriale aggiuntivo (perso in caso di mancata adesione);
    • Deducibilità fiscale dei contributi versati dal lavoratore, entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 8 d.lgs. 252/2005);
    • Tassazione agevolata delle prestazioni pensionistiche al momento dell'erogazione;
    • Possibilità di anticipazioni per spese sanitarie o acquisto della prima casa (con regole diverse dall'anticipo del TFR).

    Welfare aziendale: la contrattazione di secondo livello

    Il welfare aziendale in senso stretto è l'insieme di prestazioni e servizi di utilità sociale che il datore eroga ai lavoratori al di fuori della retribuzione in senso tradizionale. L'art. 51 TUIR disciplina il regime fiscale di queste prestazioni, prevedendo l'esclusione dalla base imponibile IRPEF e dalla base contributiva per molte di esse, entro soglie annuali definite dalla normativa vigente.

    Nelle cooperative agricole, le misure di welfare aziendale più frequentemente introdotte dalla contrattazione di secondo livello includono:

    • Buoni pasto o indennità di mensa: corrisposti ai lavoratori nei giorni di presenza, in forma cartacea o elettronica;
    • Rimborsi spese scolastiche e borse di studio: per i figli dei dipendenti, spesso agganciati a soglie di reddito o merito;
    • Polizze assicurative extra-INAIL: coperture vita, grandi rischi, long-term care per eventi non coperti dall'assicurazione obbligatoria;
    • Servizi di assistenza a familiari non autosufficienti: rimborsi per assistenza a anziani o disabili a carico;
    • Mobilità sostenibile: rimborso abbonamenti trasporti pubblici, contributo per biciclette o veicoli elettrici.

    La presenza di queste misure dipende integralmente dagli accordi stipulati a livello aziendale o territoriale. In assenza di accordi, la cooperativa non è tenuta a erogare prestazioni di welfare beyond what is required by national collective bargaining.

    Conversione del premio di risultato in welfare

    Una tendenza diffusa nella contrattazione di secondo livello è quella di consentire al lavoratore di convertire il premio di risultato (o una parte di esso) in prestazioni di welfare fiscalmente vantaggiose (piattaforme voucher, rimborsi spese, contributi previdenziali). Questa opzione, introdotta dalla l. 208/2015 e successive modifiche, consente al lavoratore di ottimizzare il proprio trattamento fiscale. Verificare se l'accordo integrativo applicato dalla propria cooperativa preveda questa possibilità.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio, mancata adesione al fondo pensione e perdita del contributo datoriale
    Tizio è assunto a tempo indeterminato. Nei primi sei mesi non riceve dal datore alcuna informativa adeguata sulla previdenza complementare. Trascorso il termine silenzioso, il TFR rimane in azienda e Tizio non risulta iscritto al fondo pensione di settore. Viene poi a sapere che la cooperativa versava un contributo aggiuntivo a favore degli aderenti al fondo: un beneficio che lui ha perso per ogni anno trascorso senza adesione. Decide di aderire al fondo, ma le quote future (TFR e contributo volontario) partiranno da quel momento: le quote di TFR già maturate in azienda non possono essere trasferite retroattivamente al fondo pensione.
    Caia — Impiegata, utilizzo del fondo sanitario per una visita specialistica
    Caia è iscritta al fondo sanitario integrativo di settore previsto dal CCNL. Necessita di una visita cardiologica specialistica in una struttura privata convenzionata con il fondo. Controlla sul portale del fondo la lista delle strutture accreditate, prenota la visita e al momento del pagamento presenta la tessera del fondo. Il fondo rimborsa la prestazione nei limiti del massimale annuale previsto dal proprio regolamento. Caia non deve presentare la ricevuta in busta paga e il rimborso non concorre al proprio reddito imponibile IRPEF, nei limiti di esenzione fiscale di legge.

    Domande frequenti

    I lavoratori delle cooperative agricole hanno accesso a un fondo sanitario integrativo?
    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere l'adesione a un fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. La presenza, il nome del fondo e le prestazioni coperte dipendono dal testo contrattuale vigente: verificare con il sindacato di categoria o con la propria busta paga.
    La previdenza complementare è obbligatoria per i lavoratori agricoli in cooperativa?
    No, l'adesione a un fondo pensione complementare non è obbligatoria. È una scelta individuale. Il CCNL può indicare un fondo pensione negoziale di riferimento e prevedere un contributo datoriale aggiuntivo per chi aderisce: non aderire significa rinunciare a quel beneficio.
    Cos'è il welfare aziendale e come funziona nelle cooperative agricole?
    Il welfare aziendale comprende prestazioni non monetarie (buoni pasto, rimborsi spese scolastiche, polizze assicurative, servizi di assistenza a familiari) che il datore eroga ai lavoratori, spesso con trattamento fiscale agevolato (art. 51 TUIR). Nelle cooperative agricole è solitamente disciplinato dalla contrattazione di secondo livello: non tutte le cooperative lo prevedono.
    I contributi al fondo sanitario si sommano alla retribuzione?
    I contributi versati dal datore al fondo sanitario integrativo non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente del lavoratore entro i limiti di esenzione fiscale stabiliti dall'art. 51 TUIR. La quota eccedente tali limiti è tassata come ordinaria retribuzione.
    Cosa succede al fondo sanitario e alla previdenza complementare in caso di cessazione del rapporto?
    In caso di cessazione del rapporto, la posizione maturata nel fondo pensione complementare è portabile (il lavoratore può trasferirla a un altro fondo o mantenerla quiescente). La copertura sanitaria integrativa cessa di norma con il rapporto di lavoro, salvo possibilità di prosecuzione volontaria previste dal regolamento del fondo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul d.lgs. 252/2005, sull'art. 51 TUIR e sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Le prestazioni di welfare effettivamente disponibili dipendono dagli accordi integrativi in vigore presso la singola cooperativa: è consigliabile verificare con FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o con il proprio datore di lavoro.

  • Articolo 25 TU Giustizia Tributaria: Durata

    Art. 25 D.Lgs. 175/2024 – Durata

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.

    2. I componenti del Consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice o magistrato, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.

  • PMA e 730/2026: detrazione spese procreazione medicalmente assistita

    In sintesi

    • Detrazione 19%: le spese per la procreazione medicalmente assistita rientrano tra le spese sanitarie e danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%.
    • Franchigia: la detrazione si calcola sulla parte di spesa che supera 129,11 euro (la soglia minima che resta a carico del contribuente).
    • Strutture in Italia e all’estero: le spese sostenute presso strutture pubbliche o private, anche estere, possono essere detraibili se la spesa è documentata.
    • Pagamento tracciabile: per le strutture private non accreditate SSN il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta); per medicinali e dispositivi medici non è richiesto.
    • Farmaci e ormoni: i medicinali acquistati per la stimolazione ovarica e la terapia ormonale collegata alla PMA sono spese sanitarie detraibili con scontrino parlante.
    • Rigo E1 del 730: tutte le spese vanno nel rigo E1, colonna 2, del Quadro E.

    Come funziona la detrazione per le spese di procreazione medicalmente assistita

    Le spese per la procreazione medicalmente assistita – che si tratti di inseminazione intrauterina, fecondazione in vitro (FIVET), ICSI o altre tecniche – rientrano a pieno titolo tra le spese sanitarie. Come tali, danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi. Sono incluse anche le spese per i farmaci necessari ai trattamenti, come quelli per la stimolazione ovarica o per la preparazione all’impianto.

    La regola base è la stessa di qualsiasi altra spesa sanitaria: la detrazione del 19% si applica sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia non si paga per ogni voce separata, ma sul totale di tutte le spese sanitarie dell’anno: visite, farmaci, esami, trattamenti PMA vengono sommati, e la franchigia si sottrae una volta sola.

    Un aspetto rilevante riguarda le strutture estere. Le istruzioni ufficiali AdE prevedono che le spese sanitarie sostenute all’estero possano essere detratte al pari di quelle sostenute in Italia, a condizione che siano adeguatamente documentate. Per le spese in valuta estera si usa il cambio del giorno in cui è avvenuto il pagamento oppure una media annua. È consigliabile conservare documentazione accurata: fatture, ricevute e, se necessario, traduzioni dei documenti.

    Sul pagamento: per le prestazioni di strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale è obbligatorio il pagamento tracciabile (bonifico, carta di debito, carta di credito, prepagata). Per i medicinali – inclusi quelli usati nella terapia ormonale – non è richiesta la tracciabilità del pagamento, ma serve lo scontrino parlante con natura del prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente.

    Spese PMA: cosa rientra nella detrazione
    Tipo di spesa Detraibile? Nota
    Visite specialistiche (ginecologica, andrologica, ecc.) Rigo E1 col. 2, pagamento tracciabile se privata non SSN
    Esami diagnostici (ecografie, analisi ormonali, spermiogramma) Rigo E1 col. 2
    Farmaci per stimolazione ovarica e terapia ormonale Scontrino parlante obbligatorio
    Tariffe della struttura per il trattamento PMA Rigo E1 col. 2, pagamento tracciabile se privata non SSN
    Spese per crioconservazione di ovociti o embrioni Sì (se collegata al trattamento medico) Rigo E1 col. 2
    Spese di vitto, alloggio o viaggio verso la clinica No Non sono spese sanitarie

    Esempio pratico

    • Caio e sua moglie hanno affrontato un ciclo di FIVET nel 2025 presso una clinica privata non accreditata SSN, spendendo 4.500 euro per la procedura e 800 euro in farmaci (scontrini parlanti). Il totale delle spese sanitarie dell’anno, incluse altre visite, è di 5.600 euro. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale: 5.600 – 129,11 = 5.470,89 euro. Detrazione del 19%: circa 1.039 euro di risparmio IRPEF. Se le spese sono intestate alla moglie, lei le indica nel rigo E1 (o l’importo effettivamente sostenuto da ciascuno viene ripartito tra i coniugi).

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale della struttura medica che ha eseguito il trattamento PMA, con indicazione della prestazione
    • Ricevuta di pagamento tracciabile per prestazioni di strutture private non accreditate SSN (estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta carta)
    • Scontrini parlanti per i farmaci (con natura prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente)
    • In caso di strutture estere: documentazione equivalente tradotta, con indicazione della natura sanitaria della prestazione
    • Prescrizioni mediche per i farmaci e per eventuali esami diagnostici

    Ciclo PMA in clinica privata italiana, spese ripartite tra i coniugi

    Scenario. Tizio e sua moglie hanno sostenuto nel 2025 spese per un ciclo di PMA in una clinica privata non accreditata SSN. Il totale è 5.000 euro, di cui 2.500 pagati da Tizio e 2.500 dalla moglie, entrambi con bonifico bancario. Ognuno dei due ha anche sostenuto 200 euro di altre spese sanitarie.

    Come si applica. Ciascuno dei coniugi indica nel proprio rigo E1 le spese effettivamente sostenute: 2.500 + 200 = 2.700 euro. La franchigia di 129,11 euro si applica a ciascuno separatamente nella propria dichiarazione: 2.700 – 129,11 = 2.570,89 euro. Detrazione del 19% ciascuno: circa 488 euro. I pagamenti con bonifico soddisfano il requisito di tracciabilità.

    In pratica

    • Ogni coniuge indica nel proprio rigo E1 le spese realmente pagate da lui/lei.
    • Conservare la documentazione che attesta la ripartizione della spesa.

    Spese PMA sostenute in una struttura estera

    Scenario. Sempronia ha scelto di effettuare un trattamento PMA in una clinica spagnola. Ha speso 6.000 euro, pagati con carta di credito. La clinica ha rilasciato fattura con descrizione delle prestazioni in spagnolo.

    Come si applica. Le spese sanitarie all’estero sono detraibili come quelle in Italia. Occorre conservare la fattura originale (anche in lingua straniera) e la documentazione del pagamento. Conviene annotare il cambio euro/valuta del giorno del pagamento o usare il cambio medio annuo. L’importo in euro va indicato nel rigo E1, colonna 2. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale delle spese sanitarie dell’anno.

    In pratica

    • Conservare la fattura estera e la prova del pagamento tracciabile.
    • Convertire l’importo in euro al cambio del giorno del pagamento o al cambio medio annuo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le spese PMA sostenute dal partner che non è la paziente sono detraibili?

    Sì, se le spese sono state effettivamente sostenute da quel soggetto e sono documentate a suo nome. La spesa deve essere rimasta a carico di chi la detrae.

    I farmaci per la stimolazione ovarica sono detraibili?

    Sì. I medicinali acquistati per la terapia ormonale collegata alla PMA rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Non è richiesto il pagamento tracciabile, ma serve lo scontrino parlante (con natura prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente).

    Quanto vale la franchigia?

    La franchigia è di 129,11 euro. La detrazione del 19% si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia, considerando il totale di tutte le spese sanitarie dell’anno indicate nei righi E1 ed E2.

    Posso detrarre le spese PMA sostenute all'estero?

    Sì, le spese sanitarie estere sono detraibili come quelle italiane, a condizione che siano documentate. In caso di spese in valuta estera, l’importo va convertito in euro al cambio del giorno del pagamento o al cambio medio annuo.

    Le spese di viaggio e soggiorno per raggiungere la clinica PMA sono detraibili?

    No. Le spese di trasporto, alloggio e vitto non rientrano tra le spese sanitarie, anche se il viaggio è motivato dalla necessità di effettuare il trattamento.

    Dove si indicano nel 730?

    Le spese per la PMA vanno inserite nel rigo E1, colonna 2 del Quadro E, insieme alle altre spese sanitarie dell’anno.

  • Articolo 27 TU Giustizia Tributaria: Elezione del Consiglio di presidenza

    Art. 27 D.Lgs. 175/2024 – Elezione del Consiglio di presidenza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

    2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed è costituito da un presidente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

    3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in corti di giustizia tributaria diverse da quella di appartenenza.

    4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

    5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 26. Lo stesso Ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Detto elenco è altresì affisso, a cura dei presidenti di corte di giustizia tributaria, presso ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

    6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della corte di giustizia tributaria o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive corti di giustizia tributaria almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.

    7. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 28, comma 4, si dà atto nel processo verbale.

    8. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.