Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 54 TU Giustizia Tributaria – Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria

    Art. 54 D.Lgs. 175/2024 – Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

    2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

  • Rateizzare le imposte o pagare in un’unica soluzione?

    In sintesi

    • Chi presenta il 730 può chiedere che il debito venga trattenuto a rate dalla busta paga a partire da luglio (agosto/settembre per i pensionati), senza applicazione di interessi.
    • Per chi usa il Modello Redditi PF o il 730 senza sostituto, il saldo IRPEF si paga con F24 entro giugno/luglio; è possibile rateizzare con un interesse dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
    • Il pagamento in un’unica soluzione è più semplice e non comporta interessi, ma richiede disponibilità immediata della liquidità.
    • La rateizzazione IRPEF (per chi usa F24) si fa in rate mensili di pari importo da completare entro il 16 dicembre: partendo da giugno sono fino a 7 rate (dal 2024 il D.Lgs. 1/2024 ha esteso il calendario oltre novembre).
    • L’acconto IRPEF di novembre non è rateizzabile tramite F24 per chi usa il Redditi PF: va versato in un’unica soluzione.
    • Per chi ha il sostituto d’imposta (730 con sostituto), la rateizzazione non comporta interessi: è il datore di lavoro o l’INPS a trattenere le rate mensili dalla retribuzione.

    Pagare tutto subito o a rate: come funziona la scelta

    Quando dalla dichiarazione emerge un debito IRPEF, hai una scelta: pagare tutto in una volta o distribuire il pagamento in più rate mensili. La risposta giusta dipende dalla tua liquidità disponibile e dal modello dichiarativo che usi.

    Se hai presentato il 730 con un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), la questione è semplice: puoi chiedere la rateizzazione e il sostituto tratterrà le rate dalla busta paga o dalla pensione, senza alcun interesse. È la soluzione più comoda e gratuita.

    Se invece presenti il Redditi PF o il 730 senza sostituto, i debiti si pagano con il modello F24. In questo caso la rateizzazione è possibile, ma si aggiunge un interesse dello 0,33% mensile a partire dalla seconda rata. In pratica, chi sceglie di pagare in 6 rate anziché in una sola deve mettere in conto questo costo aggiuntivo.

    Attenzione: non tutte le somme sono rateizzabili. L’acconto IRPEF di novembre (la seconda o unica rata dell’acconto) deve essere versato integralmente alla scadenza, senza possibilità di dilazione con F24.

    Rateizzazione vs pagamento unico: confronto
    Aspetto Pagamento unico Rateizzazione
    Costo aggiuntivo (730 con sostituto) Nessuno Nessuno – il sostituto non applica interessi
    Costo aggiuntivo (Redditi PF / F24) Nessuno 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima
    Numero massimo di rate (F24) 1 Rate mensili fino al 16 dicembre (fino a 7 rate con prima rata a giugno)
    Acconto IRPEF di novembre Sempre in unica soluzione Non rateizzabile tramite F24
    Gestione Un solo pagamento, niente da monitorare Più F24 mensili o trattenute automatiche in busta
    Impatto sulla liquidità Richiede disponibilità immediata Distribuisce il pagamento nel tempo

    Esempio pratico

    • Caio deve versare 2.400 euro di saldo IRPEF con F24 entro il 30 giugno. Sceglie di rateizzare in 6 rate mensili. La prima rata (giugno) è di 400 euro senza interessi. Dalla seconda rata in poi si aggiunge lo 0,33% mensile: la seconda rata di luglio include 400 euro + 1,32 euro di interessi (0,33% × 400 euro); la terza di agosto 400 euro + 2,64 euro; e così via. Il totale degli interessi per le 5 rate successive alla prima è circa 9,90 euro. Un costo modesto in cambio di non dover sborsare 2.400 euro tutti insieme a giugno.

    Documenti necessari

    • Modello F24 precompilato con i codici tributo corretti (rilasciato dal CAF o dal commercialista)
    • Prospetto di liquidazione modello 730-3 (rilasciato da sostituto o CAF) con indicazione delle rate
    • Comunicazione scritta al sostituto d’imposta (entro il 10 ottobre) se si vuole ridurre o azzerare la rata di acconto di novembre
    • IBAN del conto corrente (per addebito diretto se si usa il servizio online dell’Agenzia delle Entrate)

    Tizio: dipendente con 730 – rateizzazione senza interessi

    Scenario. Tizio lavora come impiegato e presenta il 730 tramite il CAF. Dalla liquidazione emerge un debito IRPEF di 1.800 euro per il saldo e il primo acconto.

    Come si applica. Tizio chiede la rateizzazione: il datore di lavoro tratterrà le rate dalla busta paga a partire da luglio, senza applicare alcun interesse. Se la retribuzione di un mese non è sufficiente a coprire la rata, la parte residua viene trattenuta nei mesi successivi con un piccolo interesse per l’incapienza. Tizio non deve fare nulla: è il sostituto d’imposta a gestire tutto sulla base del modello 730-4 ricevuto dal CAF.

    In pratica

    • Con il 730 con sostituto, la rateizzazione non costa niente: zero interessi.
    • Non devi compilare F24 né andare in banca: tutto automatico in busta paga.
    • Controlla il cedolino di luglio per verificare che la trattenuta sia partita correttamente.

    Caio: libero professionista – valuta la rateizzazione con F24

    Scenario. Caio è un avvocato con partita IVA. A giugno deve versare con F24 un saldo IRPEF di 5.000 euro e un primo acconto di 3.000 euro, per un totale di 8.000 euro.

    Come si applica. Caio ha due opzioni. Paga tutto entro il 30 giugno: 8.000 euro in un colpo solo, zero interessi. Oppure rateizza: versa la prima rata a giugno e le successive entro il 16 di ogni mese fino a novembre, aggiungendo 0,33% di interesse mensile sulle rate successive alla prima. Su 8.000 euro in 6 rate, gli interessi totali ammontano a circa 33 euro. Se Caio ha la liquidità, il pagamento unico è la scelta più semplice; se ha altre uscite importanti a giugno (es. saldo IVA, contributi), la rateizzazione gli evita un esborso eccessivo in un solo mese.

    In pratica

    • Lo 0,33% mensile è un costo basso: su 8.000 euro in 6 rate, si pagano circa 33 euro in più.
    • La rateizzazione è utile se giugno è già un mese pesante di uscite fiscali (IVA, contributi INPS).
    • Ricorda: l’acconto di novembre non si rateizza, va versato per intero alla scadenza.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso rateizzare sempre il debito IRPEF?

    Per chi ha il 730 con sostituto, la rateizzazione è sempre disponibile senza interessi. Per chi usa il Redditi PF o il 730 senza sostituto, la rateizzazione con F24 è possibile ma si applica uno 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. L’acconto di novembre non è rateizzabile.

    Quante rate posso fare con il Redditi PF?

    Il saldo IRPEF può essere rateizzato in rate mensili di pari importo, con la prima rata da versare entro il 30 giugno (o entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e completamento entro il 16 dicembre: partendo da giugno sono fino a 7 rate. Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese.

    Cosa succede se non pago una rata in scadenza?

    La decadenza non è immediata: per le somme da dichiarazione, l’art. 15-ter del DPR 602/1973 la fa scattare se non paghi la prima rata entro 90 giorni dalla scadenza o una rata successiva entro il termine della rata seguente. In quel caso il residuo è iscritto a ruolo con la sanzione del 25% (violazioni dal 1° settembre 2024). Sono tollerati il ritardo fino a 7 giorni e l’insufficienza fino al 3% (massimo 10.000 euro), e resta possibile il ravvedimento operoso.

    Posso ridurre l'acconto IRPEF di novembre?

    Sì, ma solo se hai fondati motivi per ritenere che le imposte dovute per l’anno in corso saranno inferiori. Per il 730 con sostituto, devi comunicarlo per iscritto al datore di lavoro entro il 10 ottobre. Per il Redditi PF, calcoli l’acconto sulla base del reddito previsionale e lo versi con F24.

    La rateizzazione vale anche per le addizionali?

    Sì. Con il 730 con sostituto, anche le addizionali regionale e comunale vengono trattenute a rate dalla busta paga. Con il Redditi PF, le addizionali si versano con il saldo IRPEF e possono essere rateizzate con le stesse modalità.

    Se pago tutto in una volta risparmio sugli interessi?

    Esatto. Il pagamento in unica soluzione non comporta alcun interesse aggiuntivo. La rateizzazione F24 aggiunge 0,33% al mese sulle rate successive alla prima: un costo contenuto, ma presente.

  • Lavoro notturno 2026: come funziona la tassazione agevolata? caso pratico

    In sintesi

    • Aliquota sostitutiva al 15% su IRPEF e addizionali regionali e comunali
    • Applicabile a maggiorazioni per lavoro notturno e compensi per straordinari festivi
    • Limite annuo agevolabile: 1.500 euro complessivi per lavoratore
    • Valida solo per il periodo d’imposta 2026 (misura temporanea)
    • Il lavoratore può rinunciare con dichiarazione scritta espressa

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 10 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce, per il solo periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e sui compensi per lavoro straordinario nei giorni festivi, corrisposte ai lavoratori dipendenti entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro, salvo rinuncia scritta del lavoratore.

    Approfondimento normativo completo: Commi 7-10 LB 2026: tassazione agevolata 5% su aumenti CCNL e 15.

    La tassazione al 15% sulle maggiorazioni notturne e sullo straordinario festivo nel 2026

    Accanto all’agevolazione sugli aumenti da rinnovo contrattuale, la legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, al comma 10, un regime fiscale specifico per le somme legate al disagio del lavoro notturno e festivo. Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali fissata al 15%, che si affianca – ma non si sovrappone – alla sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi da rinnovi CCNL trattata separatamente.

    Le somme agevolabili sono quelle corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e quelle per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il limite entro cui opera la sostitutiva al 15% è di 1.500 euro annui per ciascun lavoratore dipendente. Oltre tale soglia, le somme rientrano nella tassazione IRPEF ordinaria. La misura è temporanea: il comma 10 la circoscrive esplicitamente al solo periodo d’imposta 2026.

    Come per la sostitutiva sugli aumenti CCNL, il meccanismo è opt-out: la tassazione agevolata si applica automaticamente, salvo che il lavoratore presenti al datore una rinuncia espressa e scritta. Questa possibilità torna utile, ad esempio, quando il lavoratore ha un reddito complessivo molto basso e il regime ordinario gli consentirebbe detrazioni o deduzioni tali da azzerare o ridurre ulteriormente l’imposta dovuta rispetto all’aliquota sostitutiva del 15%.

    Cosa verificare per l'applicazione della sostitutiva al 15%

    • Verificare che le somme siano qualificate come maggiorazioni notturne o straordinario festivo dal CCNL
    • Monitorare il raggiungimento del limite annuo di 1.500 euro per non applicare la sostitutiva oltre soglia
    • Conservare la documentazione dei turni notturni e delle prestazioni festive per eventuali controlli
    • Accertarsi che il lavoratore non abbia presentato rinuncia scritta all’agevolazione
    • Distinguere le somme agevolabili ex comma 10 da quelle agevolabili ex comma 7 (aumenti CCNL), che hanno aliquota diversa

    Caso 1: Tizio, infermiere di notte in una clinica privata

    Scenario. Tizio lavora come infermiere in una clinica privata e svolge regolarmente turni notturni. Nel 2026 percepisce 1.100 euro di indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, oltre a 300 euro per prestazioni straordinarie in giorni festivi: il totale ammonta a 1.400 euro, sotto la soglia dei 1.500 euro. Non ha presentato rinuncia scritta all’agevolazione.

    Come si legge in pratica. L’intero importo di 1.400 euro rientra nel limite annuo di 1.500 euro previsto dal comma 10 della legge di bilancio 2026, pertanto è integralmente assoggettabile all’imposta sostitutiva del 15%. L’imposta sostitutiva ammonta a 210 euro. In alternativa, con un’aliquota IRPEF marginale del 27% (scaglione 28.001-50.000 euro), avrebbe pagato circa 378 euro. Il risparmio stimato è di circa 168 euro, a cui si aggiunge il mancato pagamento delle addizionali regionali e comunali sulla medesima base imponibile. Il datore di lavoro applica la ritenuta mensile del 15% man mano che le somme vengono erogate, tenendo il registro delle somme già assoggettate all’agevolazione per non superare il tetto dei 1.500 euro.

    Riepilogo Caso 1

    • Indennità notturne + straordinario festivo 2026: 1.400 euro
    • Limite annuo agevolabile: 1.500 euro (non raggiunto)
    • Imposta sostitutiva applicata: 15% = 210 euro
    • Risparmio stimato rispetto a IRPEF ordinaria (aliq. 27%): circa 168 euro
    • Addizionali regionali e comunali: non dovute sulla quota agevolata

    Caso 2: Caia, barista con straordinari festivi e turni notturni

    Scenario. Caia lavora come barista in un locale che apre anche la domenica e nei giorni festivi. Nel 2026 matura 900 euro di maggiorazioni per lavoro notturno (turni serali oltre le 22:00) e 750 euro per prestazioni straordinarie effettuate nei giorni festivi, per un totale di 1.650 euro. Non ha presentato rinuncia scritta.

    Come si legge in pratica. Il totale di 1.650 euro supera il limite annuo di 1.500 euro stabilito dalla norma. L’agevolazione si applica soltanto fino alla soglia: i primi 1.500 euro sono tassati al 15% (imposta: 225 euro), mentre i restanti 150 euro confluiscono nel reddito ordinario di Caia e vengono tassati con le aliquote IRPEF progressive e le addizionali. Il datore di lavoro deve tenere un conteggio progressivo durante l’anno: quando la soglia è raggiunta, le erogazioni successive vengono automaticamente ricondotte alla tassazione ordinaria. Non è possibile scegliere selettivamente quali somme assoggettare all’agevolazione: si applica nell’ordine temporale di erogazione.

    Riepilogo Caso 2

    • Totale maggiorazioni notturne + straordinari festivi 2026: 1.650 euro
    • Quota agevolata (fino al limite): 1.500 euro, tassati al 15% = 225 euro
    • Quota eccedente il limite: 150 euro, tassati a IRPEF ordinaria
    • Addizionali regionali e comunali: dovute solo sui 150 euro eccedenti
    • Obbligo datore: monitorare il cumulo annuo per ciascun lavoratore

    Caso 3: Sempronio, magazziniere con soli straordinari diurni feriali

    Scenario. Sempronio lavora in un magazzino e svolge frequentemente ore di straordinario, ma esclusivamente nei giorni feriali e nelle ore diurne. Nel 2026 percepisce 1.800 euro di compensi per lavoro straordinario. Non ha presentato rinuncia scritta all’agevolazione.

    Come si legge in pratica. Sempronio non può beneficiare dell’imposta sostitutiva al 15%. La norma prevista dal comma 10 della legge di bilancio 2026 agevolisce esclusivamente le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e i compensi per lavoro straordinario nei giorni festivi. Lo straordinario feriale diurno non rientra in nessuna delle due categorie indicate dal legislatore: i 1.800 euro percepiti da Sempronio saranno integralmente assoggettati a IRPEF ordinaria e alle addizionali. Sempronio verifica con il consulente del lavoro se la propria contrattazione aziendale preveda un piano di welfare o premi di produttività che permettano di accedere all’agevolazione all’1% prevista dal comma 9 per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.

    Riepilogo Caso 3

    • Compensi straordinario feriale diurno 2026: 1.800 euro
    • Applicabilità sostitutiva 15% (comma 10): esclusa – straordinario non festivo
    • Tassazione applicata: IRPEF ordinaria con aliquota marginale + addizionali
    • Nota: la norma agevolisce solo notturno e straordinario festivo
    • Alternativa da valutare: premi di produttività con sostitutiva 1% (comma 9)

    Quando conviene una verifica

    Per verificare se le maggiorazioni in busta paga rientrano nell’agevolazione: Consulta un esperto di diritto del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'lavoro notturno' ai fini dell'agevolazione del comma 10?

    La norma richiama le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno previste dai contratti collettivi e dalla disciplina legale. In generale, la fascia notturna è definita dal D.Lgs. 66/2003 come il periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Tuttavia, la qualificazione specifica delle maggiorazioni spettanti dipende dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, che può fissare fasce orarie e importi differenti rispetto al minimo legale.

    Il limite di 1.500 euro è per singolo datore di lavoro o complessivo su tutti i rapporti di lavoro?

    Il comma 10 fissa il limite a 1.500 euro complessivi annui per ciascun lavoratore dipendente, indipendentemente dal numero di rapporti di lavoro intrattenuti nel corso del 2026. In presenza di più datori di lavoro nel medesimo anno, il lavoratore deve comunicare la situazione a ciascun sostituto d’imposta per evitare che la sostitutiva venga applicata in misura eccedente il tetto complessivo, con conseguente obbligo di regolarizzazione in dichiarazione dei redditi.

    La sostitutiva al 15% sul lavoro notturno si applica anche ai lavoratori del settore pubblico?

    Il comma 10 della legge di bilancio 2026 non contiene, nel testo normativo, un’esplicita limitazione al solo settore privato analoga a quella prevista per la sostitutiva del 5% sugli aumenti CCNL (comma 8). Tuttavia, l’interpretazione sistematica e le circolari applicative dell’Agenzia delle entrate – che non sono ancora state pubblicate al momento della vigenza della norma – chiarirà l’ambito soggettivo. È opportuno attendere i chiarimenti ufficiali prima di applicare la misura ai dipendenti di enti pubblici.

    Lo straordinario nei giorni di riposo settimanale (domenica non festiva) rientra nell'agevolazione?

    La norma fa riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi, locuzione che ricomprende le festività nazionali e quelle previste dalla contrattazione collettiva. La domenica è generalmente considerata giorno festivo ai fini lavoristici (art. 2109 c.c. e L. 260/1949), ma la qualificazione concreta dipende dal CCNL e dall’accordo individuale. Si raccomanda di verificare la classificazione contrattuale prima di applicare la sostitutiva alle prestazioni domenicali.

    Cosa succede se il datore di lavoro applica erroneamente la sostitutiva al 15% su somme non agevolabili?

    Se il sostituto d’imposta applica l’imposta sostitutiva del 15% su somme che non rientrano nelle categorie previste dal comma 10 (ad esempio su straordinari feriali diurni), si verifica un’applicazione indebita del regime agevolato. Il lavoratore è tenuto a segnalare l’errore in dichiarazione dei redditi, dove le somme erroneamente agevolate confluiranno nel reddito complessivo soggetto a tassazione ordinaria. Il datore di lavoro potrà essere chiamato a rispondere delle maggiori imposte non versate con relative sanzioni e interessi.

  • Holding o partecipazioni dirette: cosa cambia per i soci

    In sintesi

    • Partecipazione diretta: il socio persona fisica paga il 26% su dividendi e plusvalenze da cessione di quote.
    • Holding: i dividendi infragruppo concorrono al reddito solo per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR), con tassazione effettiva IRES del 1,2%.
    • La PEX (Participation Exemption) esonera il 95% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, se rispettati i quattro requisiti dell’art. 87 TUIR.
    • La holding consente di reinvestire gli utili nelle partecipate senza subire il 26% sul dividendo prima del reimpiego.
    • La struttura con holding comporta costi aggiuntivi: gestione di una seconda società, contabilità ordinaria, adempimenti societari.
    • Il holding period minimo per la PEX è di 12 mesi di possesso ininterrotto prima della cessione.

    Il problema della doppia imposizione sui dividendi

    Quando un imprenditore o un professionista detiene quote di una SRL direttamente come persona fisica, ogni volta che la società distribuisce gli utili – i cosiddetti dividendi – deve versare un’imposta sostitutiva del 26%. Se poi decide di vendere le proprie quote e realizza una plusvalenza, anche quella è tassata al 26%.

    La holding è una società che, invece di operare direttamente sul mercato, possiede partecipazioni in altre società. Quando una holding riceve dividendi dalle proprie partecipate, le regole fiscali sono molto diverse: grazie all’articolo 89 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), solo il 5% di quei dividendi concorre alla formazione del reddito imponibile IRES. Il restante 95% è escluso. Con un’IRES al 24%, la tassazione effettiva sui dividendi infragruppo scende all’1,2%.

    Allo stesso modo, se la holding cede le partecipazioni realizzando una plusvalenza, può beneficiare della PEX (Participation Exemption, art. 87 TUIR): il 95% della plusvalenza è esente da IRES, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di legge. Il risparmio rispetto alla tassazione diretta al 26% è notevole, ma la struttura va costruita con anticipo e ha costi di manutenzione.

    Holding vs partecipazione diretta – confronto fiscale
    Aspetto Partecipazione diretta (persona fisica) Tramite holding (società di capitali)
    Tassazione dividendi ricevuti Imposta sostitutiva 26% Solo il 5% concorre al reddito IRES → tassazione effettiva ~1,2%
    Tassazione plusvalenza da cessione quote Imposta sostitutiva 26% PEX: 95% esente, tassato solo 5% → effettiva ~1,2% (IRES 24% × 5%)
    Requisiti PEX Non applicabile Possesso ≥12 mesi, immobilizzazione finanziaria, partecipata non in paradiso fiscale, partecipata esercita impresa commerciale
    Reinvestimento degli utili Prima del reimpiego: prelievo soggetto a 26% Utili circolano nell'holding quasi senza pressione fiscale (1,2%)
    Costi strutturali Nessun costo societario aggiuntivo Seconda società: contabilità ordinaria, bilancio, adempimenti, costi professionali
    Minusvalenze da cessione PEX Deducibili (26% in diminuzione) Indeducibili – simmetria con l'esenzione delle plusvalenze
    Doppia imposizione all'uscita Una sola imposta (26%) al socio IRES holding + eventuale 26% quando la persona fisica preleva dalla holding

    Esempio pratico

    • Alfa SRL genera utili per 200.000 euro e li distribuisce interamente. Tizio la detiene direttamente: versa 200.000 × 26% = 52.000 euro di imposta sostitutiva. Rimangono in tasca 148.000 euro. Beta SRL (la holding di Tizio) detiene invece le stesse quote: riceve i 200.000 euro di dividendi, ma ne tassa solo il 5% = 10.000 euro al 24% di IRES = 2.400 euro. Restano 197.600 euro nella holding, pronti per essere reinvestiti – con un risparmio immediato di 49.600 euro rispetto alla detenzione diretta. Se Tizio vuole poi prelevare quegli utili dalla holding come dividendo, pagherà il 26% su 197.600 euro = 51.376 euro. Il vantaggio della holding emerge in modo netto quando gli utili restano reinvestiti nel gruppo per più anni.

    Documenti necessari

    • Atto costitutivo e statuto della holding
    • Delibere di distribuzione degli utili delle partecipate
    • Bilancio della holding con evidenza delle partecipazioni in immobilizzazioni finanziarie
    • Documentazione del costo di acquisto delle partecipazioni (per il calcolo di plusvalenze/minusvalenze)
    • Certificazione degli utili percepiti (CU o attestazione societaria)
    • Eventuale perizia di stima delle quote cedute

    Caso 1 – Tizio vuole cedere le quote di Alfa SRL dopo tre anni

    Scenario. Tizio ha acquistato quote di Alfa SRL per 50.000 euro. Dopo tre anni le cede per 250.000 euro, realizzando una plusvalenza di 200.000 euro.

    Come si applica. Se Tizio detiene le quote direttamente come persona fisica, paga il 26% su 200.000 euro = 52.000 euro di imposta sostitutiva. Se invece le quote sono detenute dalla sua holding Beta SRL, e tutti i requisiti PEX sono rispettati (possesso da oltre 12 mesi, partecipazione in immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio, Alfa SRL non in paradiso fiscale e attiva commercialmente), la plusvalenza di 200.000 euro è esente per il 95%. Solo 10.000 euro concorrono al reddito IRES di Beta SRL: imposta 10.000 × 24% = 2.400 euro. Risparmio immediato: 49.600 euro. La holding ha però dovuto essere strutturata prima dell’acquisto delle quote, e il periodo di possesso deve essere ininterrotto.

    In pratica

    • La PEX funziona solo se la partecipazione era classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso.
    • Il periodo minimo di possesso è di 12 mesi: vendere prima annulla il beneficio.
    • Le minusvalenze su partecipazioni PEX sono indeducibili: simmetria fiscale obbligatoria.

    Caso 2 – Caio vuole reinvestire i dividendi in una nuova società

    Scenario. Caio possiede tramite la sua holding tre partecipazioni. Ogni anno riceve dividendi complessivi di 100.000 euro dalle partecipate. Vuole usare quegli utili per finanziare una nuova acquisizione.

    Come si applica. Se Caio avesse le partecipazioni direttamente, dovrebbe prima pagare 26.000 euro di imposta sostitutiva sui 100.000 di dividendi, e potrebbe reinvestire solo 74.000 euro. Con la holding, i 100.000 euro di dividendi infragruppo sono tassati solo al 5% × 24% = 1.200 euro; restano 98.800 euro disponibili per la nuova acquisizione. Anno dopo anno, questo vantaggio si accumula in modo significativo. L’efficienza è massima quando la strategia è di lungo periodo e gli utili vengono continuamente reinvestiti senza uscire dalla struttura societaria.

    In pratica

    • Con la holding, il costo fiscale del passaggio di utili tra società del gruppo scende all’1,2% effettivo.
    • Il risparmio annuo, reinvestito, accelera la crescita del gruppo.
    • La convenienza si riduce se Caio preleva frequentemente denaro dalla holding come dividendo personale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si tassa un dividendo ricevuto da una persona fisica?

    Il dividendo percepito da un socio persona fisica è soggetto a un’imposta sostitutiva del 26%, applicata sulla totalità del dividendo lordo. Non è possibile dedurre costi.

    Tutti i requisiti PEX devono essere rispettati contemporaneamente?

    Sì, devono ricorrere tutti e quattro: possesso ininterrotto da almeno 12 mesi prima della cessione, classificazione in immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso, residenza fiscale della partecipata non in un Paese a fiscalità privilegiata, esercizio da parte della partecipata di un’impresa commerciale.

    Se la holding cede una partecipazione in perdita, la minusvalenza è deducibile?

    No. Le minusvalenze su partecipazioni che soddisfano i requisiti PEX sono fiscalmente indeducibili. È il rovescio del beneficio: se le plusvalenze sono esenti al 95%, le minusvalenze non possono essere portate in deduzione.

    Conviene sempre la holding?

    No. La holding introduce una seconda società con costi fissi (contabilità ordinaria, bilancio, amministrazione, professionisti). Va valutata quando il risparmio fiscale atteso nel tempo è superiore ai costi strutturali aggiuntivi. Per importi modesti o strutture semplici, la detenzione diretta può essere più efficiente.

    Il dividendo che esce dalla holding verso il socio persona fisica è tassato?

    Sì: quando la holding distribuisce utili al socio persona fisica, questi paga il 26% come per qualsiasi altro dividendo. Il vantaggio complessivo dipende dal tempo che intercorre prima di questo prelievo e dagli utili reinvestiti nel frattempo.

    Cosa significa 'partecipazione in immobilizzazioni finanziarie'?

    Significa che, nel primo bilancio di esercizio in cui la partecipazione compare, essa deve essere classificata tra le immobilizzazioni (investimento duraturo) e non nell’attivo circolante (investimento speculativo). Questo vincolo va rispettato fin dall’acquisto, con una scelta consapevole e documentata.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Welfare, sanità integrativa e previdenza complementare nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    Il sistema di welfare contrattuale nel settore del noleggio autobus si articola su tre pilastri integrativi rispetto alle tutele di legge: la sanità integrativa (Fondo TPL Salute), la previdenza complementare (Fondo Priamo) e la bilateralità (EBNA/enti regionali). Questi strumenti completano la retribuzione con prestazioni concrete che migliorano la qualità di vita dei lavoratori del settore.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) prevede: Fondo TPL Salute per l’assistenza sanitaria integrativa (144 € annui a carico azienda); Fondo Priamo per la previdenza complementare (6,80 €/mese a carico azienda); bilateralità EBNA (circa 10,42 €/mese). Chi non aderisce agli enti bilaterali riceve l’E.A.R. di 30 € lordi mensili. Il ticket restaurant è di 7 € per giornata lavorativa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Fondo sanitario
    Fondo TPL Salute (dal 1° gennaio 2023)
    Fondo previdenza complementare
    Fondo Priamo
    Bilateralità
    EBNA o enti bilaterali regionali equivalenti
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa del welfare contrattuale

    Welfare integrativo – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Strumento Contributo A carico di Cosa offre
    Fondo TPL Salute (sanità integrativa) 144 €/anno (36 €/trimestre) Datore di lavoro Rimborsi visite, esami, ricoveri, odontoiatria, prevenzione
    Fondo Priamo (previdenza complementare) 6,80 €/mese × 12 Datore di lavoro Pensione integrativa; lavoratore può aggiungere contributi volontari
    Bilateralità EBNA/regionale ~10,42 €/mese Datore (e lavoratore in quota) Formazione, sussidi, assistenza, welfare bilaterale
    E.A.R. (se no bilateralità) 30 €/mese × 13 mensilità Datore di lavoro Sostitutivo in busta paga se l’azienda non aderisce
    Ticket restaurant 7 € per giornata lavorativa Datore di lavoro Pasto nelle giornate di lavoro con orario effettivo

    Il Fondo TPL Salute: l’assistenza sanitaria integrativa del settore

    Il Fondo TPL Salute è il fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, istituito nell’ambito del rinnovo del CCNL del 6 ottobre 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023. Il contributo a carico del datore di lavoro è di 144 euro annui per ogni lavoratore a tempo indeterminato non in periodo di prova, pari a 12 euro mensili. Dal 2025 il versamento è trimestrale anticipato: 36 euro per trimestre, da versare all’inizio di ogni trimestre di copertura.

    Il Fondo TPL Salute eroga prestazioni integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale:

    • rimborsi per visite mediche specialistiche;
    • esami diagnostici (analisi del sangue, radiografie, ecografie, TAC, risonanza magnetica);
    • ricoveri ospedalieri e day hospital;
    • interventi chirurgici (anche in regime di libera scelta);
    • cure odontoiatriche;
    • pacchetti di prevenzione e check-up.

    Il piano sanitario specifico per i lavoratori del noleggio autobus è quello definito dal Fondo TPL Salute per il settore. Per consultare le prestazioni coperte, i massimali e le procedure di rimborso, è necessario fare riferimento al sito ufficiale del Fondo (tplsalute.it) e al piano sanitario in vigore.

    Il Fondo Priamo: la pensione integrativa del settore

    Il Fondo Priamo è il fondo pensione negoziale (a contribuzione definita) riservato ai lavoratori del trasporto pubblico e dei settori affini, tra cui il noleggio autobus con conducente. L’adesione contrattuale è prevista dall’art. 66 del CCNL Noleggio Autobus con Conducente (2018, confermata nel 2022).

    I contributi previsti:

    • A carico del datore: 6,80 euro mensili per 12 mensilità, indipendentemente dall’adesione del lavoratore.
    • A carico del lavoratore: facoltativo, con importo a libera scelta; deducibile fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui.
    • TFR: il lavoratore che aderisce può destinare anche il TFR futuro a Fondo Priamo.

    Fondo Priamo propone tre linee di investimento:

    1. Garantito Protezione: per chi è vicino alla pensione e privilegia la sicurezza del capitale.
    2. Bilanciato Prudenza: mix moderato di obbligazioni e azioni, profilo medio.
    3. Bilanciato Sviluppo: più orientato all’azionario per chi ha un orizzonte temporale lungo.

    Il lavoratore che non esprime scelta entro 6 mesi dall’assunzione viene iscritto a Fondo Priamo per silenzio-assenso con destinazione del TFR futuro alla linea Garantito Protezione.

    La bilateralità EBNA: il welfare di settore

    La bilateralità nel settore noleggio autobus è gestita dall’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) o da enti bilaterali regionali equivalenti. Il contributo mensile è di circa 10,42 euro per dipendente (cifra verificata sulla base dell’accordo bilaterale del dicembre 2021). Gli enti bilaterali erogano:

    • contributi per la formazione professionale dei lavoratori;
    • sussidi in caso di difficoltà temporanea (es. integrazioni durante cassa integrazione in deroga);
    • servizi di assistenza e informazione;
    • attività di studio, ricerca e osservatorio del settore.

    Le aziende che non aderiscono agli enti bilaterali devono corrispondere direttamente al lavoratore l’Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili per 13 mensilità, a titolo sostitutivo delle prestazioni bilaterali non erogate.

    Il ticket restaurant

    A seguito del rinnovo del CCNL del 6 ottobre 2022, è stato introdotto (e progressivamente aumentato) il ticket restaurant da corrispondere ai lavoratori per ogni giornata lavorativa con orario effettivo. L’importo è passato a 6,50 euro da marzo 2023 e a 7,00 euro da novembre 2023. Il ticket è esente da tassazione entro i limiti di legge.

    Casi pratici

    Tizio – Autista B2, visita specialistica rimborsata dal Fondo TPL Salute
    Tizio deve sottoporsi a una visita cardiologica privata (75 €) per la valutazione dell’idoneità alla guida professionale. Presenta la richiesta di rimborso al Fondo TPL Salute con la relativa fattura. Il Fondo rimborsa la prestazione secondo il piano sanitario in vigore. Tizio verifica preventivamente sul sito del Fondo se la prestazione rientra tra quelle coperte e quali sono i massimali applicabili.
    Caia – Neoassunta, scelta su Fondo Priamo
    Caia viene assunta il 1° ottobre 2025. Non esprime nessuna scelta sul TFR e su Fondo Priamo entro il 31 marzo 2026 (6 mesi). Per silenzio-assenso, viene automaticamente iscritta a Fondo Priamo nella linea Garantito Protezione, con destinazione del TFR futuro al fondo. L’azienda continua a versare il contributo contrattuale di 6,80 € mensili e dal prossimo anno accantona il TFR di Caia direttamente a Priamo invece che in azienda.
    Sempronio – Azienda senza bilateralità, riceve E.A.R.
    L’azienda di Sempronio non ha aderito ad EBNA né a enti bilaterali regionali. Il CCNL obbliga l’azienda a corrispondere a Sempronio l’E.A.R. di 30 euro lordi mensili per 13 mensilità (390 € annui). Questo importo appare in busta paga come voce separata. Sempronio non ha accesso alle prestazioni bilaterali (formazione, sussidi), ma riceve un’integrazione monetaria sostitutiva.

    Domande frequenti

    Cos’è il Fondo TPL Salute nel CCNL Noleggio Autobus?
    È il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore, operativo dal 1° gennaio 2023. Il datore versa 144 € annui per ogni lavoratore a tempo indeterminato non in prova, coprendo visite, esami, ricoveri, odontoiatria e prevenzione.
    Cosa offre il Fondo Priamo e devo aderirvi?
    Fondo Priamo è il fondo pensione negoziale di settore. Il datore versa 6,80 €/mese indipendentemente dalla scelta del lavoratore. Se il lavoratore non esprime scelta entro 6 mesi dall’assunzione, viene iscritto per silenzio-assenso con destinazione del TFR futuro a Priamo.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce alla bilateralità?
    Se l’azienda non aderisce agli enti bilaterali (EBNA o regionali), deve corrispondere al lavoratore l’E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) di 30 € lordi mensili per 13 mensilità, come sostitutivo delle prestazioni bilaterali.
    Il ticket restaurant è obbligatorio per tutti i lavoratori?
    Sì, è previsto dal CCNL per ogni giornata lavorativa con orario effettivo, nella misura di 7 € dal novembre 2023. È esente da tassazione nei limiti di legge (8 € per i ticket elettronici).
    I contributi al Fondo TPL Salute e a Fondo Priamo sono obbligatori?
    Sì per il datore di lavoro: entrambi i contributi sono obbligatori ai sensi del CCNL. Il mancato versamento espone l’azienda a azioni da parte dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Per il lavoratore, l’adesione a Fondo Priamo con contributi aggiuntivi volontari è facoltativa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e all’accordo del 23 maggio 2025. I dettagli delle prestazioni del Fondo TPL Salute e di Fondo Priamo possono variare: è consigliabile consultare i siti ufficiali dei fondi (tplsalute.it e fondopriamo.it). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 46 L. 633/1941

    Art. 46 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

    Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art.

    44.

    Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione.

    Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

    Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonché gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera.

    Tale compenso è irrinunciabile e le relative forme ed entità sono stabilite con accordi tra le categorie interessate. 53

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 10 TUPI: Trasparenza delle amministrazioni pubbliche

    Art. 10 TUPI: Trasparenza delle amministrazioni pubbliche

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Trasparenza delle amministrazioni pubbliche ( Art.11 del d.lgs n.29 del 1993 , come modificato dall' art.43, comma 9 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.421 , ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.

    La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all' articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 , promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all' articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all' articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    Note all'art. 10: – Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , vedi nelle note alle premesse. – Si trascrive il testo vigente dell' art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego): "Art.

    18. – 1.

    Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.

    In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all' art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 : a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia; b) (Abrogato); c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

    I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.

    Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto.

    A tal fine non trova applicazione il disposto dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 .

    Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.

    L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

    Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste.

    La selezione è effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche.

    È garantita in ogni caso la pubblicità del reclutamento.

    Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo.

    Il riconoscimento degli incentivi è incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura.

    Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.

    Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.

    10.

    Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.

    11.

    Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.

    12.

    Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti". – Si trascrive il testo vigente dell' art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)]: "Art.

    26. – 1.

    Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3 , 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13 , è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

    2.-8. (Abrogati)".

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 161 L. 633/1941

    Art. 161 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

    Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

    L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

    Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Come fare ricorso contro una multa: la guida pratica

    Quando arriva una multa hai sostanzialmente tre possibilità: pagarla, presentare ricorso al prefetto o rivolgerti al giudice di pace. Capire termini, costi e conseguenze di ciascuna strada è il primo passo per difenderti senza commettere errori che renderebbero la sanzione definitiva.

    Le tre opzioni di fronte a una multa

    Ricevuto un verbale, il destinatario può muoversi in tre direzioni. La prima è il pagamento in misura ridotta, che chiude la vicenda ma comporta la rinuncia a ogni contestazione. La seconda è il ricorso al prefetto, gratuito e in forma scritta. La terza è il ricorso al giudice di pace, davanti a un giudice ordinario.

    La decisione non va presa d’impulso: ognuna di queste vie ha tempi e rischi diversi, e una volta imboccata una strada le altre possono precludersi.

    Il ricorso al prefetto in sintesi

    Il ricorso al prefetto si propone entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale ed è gratuito. Il prefetto può accogliere il ricorso e archiviare, oppure respingerlo emettendo un’ordinanza-ingiunzione.

    Attenzione: in caso di rigetto l’importo richiesto è di norma pari al doppio del minimo edittale, quindi spesso superiore alla multa di partenza. È un rischio da mettere in conto.

    Il ricorso al giudice di pace in sintesi

    Il ricorso al giudice di pace va presentato entro 30 giorni dalla notifica e richiede il pagamento del contributo unificato. Si può chiedere la sospensione del provvedimento e ci si può costituire anche di persona, senza necessariamente un avvocato per gli importi minori.

    Davanti al giudice è possibile far valere sia vizi formali sia il merito della contestazione, con un’istruttoria più completa rispetto al procedimento davanti al prefetto.

    Perché le due vie sono alternative

    Prefetto e giudice di pace non si possono cumulare: la legge impone di scegliere. Se si è già proposto ricorso al prefetto, non si può contestualmente adire il giudice di pace per la stessa multa.

    Va però ricordato che contro l’ordinanza-ingiunzione del prefetto che respinge il ricorso resta possibile rivolgersi al giudice di pace entro 30 giorni: è una seconda fase, non un doppio ricorso parallelo.

    Quando conviene pagare in misura ridotta

    Se la multa è fondata e non emergono vizi, il pagamento in misura ridotta è spesso la scelta più razionale. Per molte violazioni è previsto uno sconto del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione o notifica; entro 60 giorni si paga comunque il minimo edittale.

    Il pagamento, però, vale come rinuncia al ricorso: non si potrà più contestare la sanzione. Per questo va valutato solo dopo aver verificato che il verbale sia regolare.

    Esempio concreto

    Caio riceve un verbale per divieto di sosta da 42 euro. Verificato che la segnaletica era regolare e che non ci sono errori, paga entro 5 giorni beneficiando dello sconto del 30%. Caia, invece, riceve una multa per eccesso di velocità che sospetta viziata: l’autovelox non risultava segnalato. Caia non paga e valuta il ricorso, sapendo che davanti al prefetto rischia il raddoppio del minimo in caso di rigetto, mentre davanti al giudice di pace sostiene il contributo unificato ma ha un esame più approfondito.

    Come scegliere la strada giusta

    In linea di massima il prefetto è indicato quando il vizio è evidente e documentabile per iscritto, e si vuole evitare ogni spesa. Il giudice di pace è preferibile quando serve un contraddittorio più ampio, si vogliono allegare prove o si teme il raddoppio dell’importo in caso di rigetto del prefetto.

    In ogni caso conviene leggere con attenzione il verbale, annotare la data di notifica e calcolare subito i termini, perché un giorno di ritardo rende la multa definitiva.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Posso fare ricorso sia al prefetto sia al giudice di pace?

    No, le due strade sono alternative: vanno scelte e non possono essere attivate entrambe sulla stessa multa nello stesso momento. Solo dopo il rigetto del prefetto puoi rivolgerti al giudice di pace contro l’ordinanza-ingiunzione, entro 30 giorni.

    Se pago la multa posso ancora fare ricorso?

    No. Il pagamento in misura ridotta vale come rinuncia al ricorso. Per questo conviene valutare eventuali vizi del verbale prima di decidere se pagare.

    Quanto tempo ho per decidere?

    Per il ricorso al prefetto hai 60 giorni dalla contestazione o notifica; per il giudice di pace hai 30 giorni dalla notifica. Lo sconto del 30% sul pagamento, dove previsto, vale solo entro 5 giorni.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Credito d’imposta ZES per agricoltura e pesca 2026: come funziona, esempio

    In sintesi

    • Norma annuale: vale per il solo anno 2026 (non triennale come i commi 439-452).
    • Prima comunicazione AdE: 31 marzo – 30 maggio 2026 (spese previste fino al 15 nov).
    • Seconda comunicazione (integrativa, a pena di decadenza): 20 novembre – 2 dicembre 2026.
    • Modello già approvato: si usa il modello AdE già predisposto per il 2025.
    • Grandi imprese: subordinate all’approvazione della Commissione europea ex art. 108(3) TFUE.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) disciplinano per il solo anno 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo e della pesca (art. 16-bis, D.L. 124/2023). Sono previste due finestre comunicative: la prima dal 31 marzo al 30 maggio 2026 (spese previste fino al 15 novembre), la seconda dal 20 novembre al 2 dicembre 2026 (spese effettive). La percentuale di riparto è fissata dall’AdE entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa. Per le grandi imprese agricole è necessaria la previa approvazione della Commissione UE.

    Approfondimento normativo completo: Commi 463-466 LB 2026: credito d imposta ZES unica agricoltura.

    Il credito d'imposta ZES per agricoltura e pesca: una norma distinta dai commi 439-452

    I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) istituiscono un regime agevolativo specifico per gli operatori dei settori agricolo e della pesca che investono nella ZES unica del Mezzogiorno. Questa disposizione è autonoma rispetto ai commi 439-452, che riguardano gli investimenti produttivi generali: la norma agricola si fonda su una base legale differente (art. 16-bis, D.L. 124/2023) e vale, per ora, per il solo anno 2026, non per il triennio.

    La struttura comunicativa si articola in due finestre distinte. La prima, obbligatoria, decorre dal 31 marzo al 30 maggio 2026 e serve a indicare le spese già sostenute dall’1 gennaio e quelle previste fino al 15 novembre 2026. La seconda finestra, dal 20 novembre al 2 dicembre 2026, è una comunicazione integrativa anch’essa a pena di decadenza: l’operatore deve attestare le spese effettivamente sostenute dall’1 gennaio al 15 novembre 2026. La percentuale del credito sarà determinata dall’Agenzia delle entrate entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa.

    Un elemento critico distingue questo credito dall’analoga misura generale: le grandi imprese agricole possono accedere all’agevolazione solo previa decisione di approvazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108(3) TFUE in materia di aiuti di Stato. Al momento dell’entrata in vigore della legge questa decisione non risulta ancora adottata, il che rende l’accesso per le grandi imprese condizionato a un ulteriore passaggio istituzionale. Per le microimprese, le PMI e le imprese di pesca il percorso è invece regolato dai limiti del regime de minimis o dai regolamenti di esenzione applicabili.

    Requisiti e adempimenti

    • Operatore economico nei settori agricolo, forestale o della pesca con investimenti nell’area ZES unica.
    • Prima comunicazione all’AdE: 31 marzo – 30 maggio 2026 (obbligatoria, pena decadenza).
    • Comunicazione integrativa: 20 novembre – 2 dicembre 2026 (anch’essa a pena di decadenza).
    • Utilizzo del modello già approvato dall’AdE per il 2025 (nessun nuovo modello previsto).
    • Grandi imprese agricole: attendere l’approvazione della Commissione UE ex art. 108(3) TFUE.

    Caso 1: Tizio, ditta individuale viticola, Agrigento

    Scenario. Tizio gestisce una piccola azienda viticola di 12 ettari nel comune di Agrigento, in zona ZES. Nel 2026 intende acquistare un impianto di irrigazione a goccia per 80.000 euro, da completare entro settembre. Rientra nella categoria delle microimprese. Il consulente lo informa che esistono due finestre comunicative e che la mancata presentazione di entrambe comporta la perdita totale del beneficio.

    Come si legge in pratica. Tizio presenta la prima comunicazione il 15 aprile 2026, indicando 20.000 euro di spese già sostenute e 60.000 euro previste entro il 15 novembre 2026. A novembre, avendo completato l’impianto per 75.000 euro totali, invia la comunicazione integrativa con il dato definitivo. Entro il 12 dicembre 2026 l’Agenzia delle entrate pubblica il provvedimento con la percentuale di riparto, applicata alla spesa ammissibile di 75.000 euro. Tizio potrà utilizzare il credito d’imposta risultante in compensazione tramite modello F24, nei termini e con le modalità che il provvedimento indicherà.

    Riepilogo Caso 1

    • Investimento realizzato: 75.000 euro (impianto irrigazione).
    • Prima comunicazione: aprile 2026, spese previste 80.000 euro.
    • Comunicazione integrativa: novembre 2026, spesa effettiva 75.000 euro.
    • Percentuale credito: fissata dall’AdE entro 10 giorni dalla scadenza integrativa.
    • Fruizione: in compensazione F24 secondo le indicazioni del provvedimento.

    Caso 2: Caia, SRL ittica, Reggio Calabria

    Scenario. Caia è socia e amministratrice di una SRL che si occupa di acquacoltura nel comune di Reggio Calabria. La società è qualificata come piccola impresa ai sensi della normativa UE. Nel 2026 acquista vasche di allevamento e sistemi di aerazione per un totale di 350.000 euro, con consegna e installazione prevista tra giugno e ottobre 2026. La norma di riferimento è l’art. 16-bis del D.L. 124/2023, come modificato dal comma 462 L. 199/2025.

    Come si legge in pratica. La SRL di Caia invia la prima comunicazione il 30 aprile 2026: spese sostenute dall’1 gennaio pari a zero, spese previste entro il 15 novembre pari a 350.000 euro. La seconda comunicazione, inviata il 28 novembre 2026, attesta spese effettive per 340.000 euro (un lotto è slittato a dicembre). L’Agenzia delle entrate determina la percentuale di riparto sui 340.000 euro comunicati. Caia nota che la parte non comunicata (10.000 euro di spese post 15 novembre) non è agevolabile per il 2026, poiché la norma limita la finestra di spesa al 15 novembre 2026.

    Riepilogo Caso 2

    • Investimento pianificato: 350.000 euro in impianti di acquacoltura.
    • Spese ammissibili (entro 15 novembre): 340.000 euro.
    • Spese escluse (post 15 novembre): 10.000 euro, non agevolabili nel 2026.
    • Comunicazione integrativa: inviata entro il 2 dicembre 2026.
    • Credito: percentuale AdE applicata ai 340.000 euro comunicati.

    Caso 3: Sempronio, cooperativa agricola, Foggia

    Scenario. Sempronio presiede una cooperativa agricola di medie dimensioni con sede a Foggia, classificata come grande impresa ai sensi della normativa europea. La cooperativa intende investire 1.200.000 euro in silos di stoccaggio e impianti di essiccazione del grano nel 2026. Il consulente avverte che, trattandosi di grande impresa nel settore della produzione primaria agricola, l’accesso al credito ZES agricoltura è subordinato all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108(3) TFUE.

    Come si legge in pratica. La cooperativa verifica che, alla data di entrata in vigore della L. 199/2025, la decisione della Commissione UE non è ancora intervenuta. Sempronio decide di presentare comunque la comunicazione all’AdE nella finestra di aprile 2026, in modo da non perdere la possibilità di accesso qualora l’approvazione europea sopraggiunga in corso d’anno. Il consulente segnala che l’effettiva fruizione del credito per le grandi imprese agricole rimane sospesa all’esito del procedimento europeo: senza la decisione della Commissione, il beneficio non potrà essere concretamente utilizzato. Si tratta di un rischio di pianificazione che le grandi imprese devono valutare attentamente prima di dimensionare gli investimenti sul credito.

    Riepilogo Caso 3

    • Investimento: 1.200.000 euro in silos e impianti di essiccazione.
    • Qualifica: grande impresa agricola – condizione UE applicabile.
    • Condizione sospensiva: approvazione Commissione europea ex art. 108(3) TFUE.
    • Comunicazione AdE: presentata comunque nella finestra aprile 2026.
    • Rischio: fruizione subordinata all’iter europeo, non ancora concluso.

    Quando conviene una verifica

    Per verificare l’applicabilità del credito ZES agricoltura alla tua impresa: Consulta un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra il credito ZES unica (commi 439-452) e il credito ZES agricoltura (commi 463-466)?

    I commi 439-452 riguardano gli investimenti produttivi generali nella ZES unica e coprono il triennio 2026-2028. I commi 463-466 si applicano specificamente ai settori agricolo, forestale e della pesca, si fondano sull’art. 16-bis del D.L. 124/2023 (norma distinta dall’art. 16) e, per ora, valgono per il solo anno 2026. Le finestre comunicative sono inoltre diverse: il credito agricolo prevede una seconda comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre, assente nel regime generale.

    Le imprese di pesca rientrano nel credito ZES agricoltura 2026?

    Sì. I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 estendono l’agevolazione anche agli operatori del settore della pesca, come confermato dal titolo della norma (art. 16-bis, D.L. 124/2023, che riguarda la produzione primaria agricola e la pesca). L’accesso è soggetto alle medesime finestre comunicative e alle regole sugli aiuti di Stato applicabili al settore ittico, che possono differire da quelle agricole.

    Se sostengo spese dopo il 15 novembre 2026, posso includerle nel credito?

    No. La legge di bilancio 2026 (comma 463) circoscrive le spese ammissibili a quelle sostenute dall’1 gennaio al 15 novembre 2026. La comunicazione integrativa (20 novembre – 2 dicembre 2026) certifica proprio le spese effettive fino a quella data. Le spese sostenute dopo il 15 novembre non rientrano nel perimetro agevolabile per il 2026 e non potranno essere recuperate in comunicazioni successive relative allo stesso anno.

    Quale modello si usa per le comunicazioni all'AdE?

    Il comma 465 della legge di bilancio 2026 stabilisce che per le comunicazioni del 2026 si utilizza il modello già approvato dall’Agenzia delle entrate per il 2025, con il medesimo contenuto e le stesse modalità di trasmissione telematica. Non è prevista l’approvazione di un nuovo modello specifico per il 2026, il che semplifica gli adempimenti per gli operatori che hanno già presentato la comunicazione nell’anno precedente.

    La percentuale del credito ZES agricoltura 2026 è già nota?

    No. I commi 463-466 non fissano una percentuale diretta. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che determinerà la percentuale di riparto sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa (quindi indicativamente entro il 12 dicembre 2026). Solo a quella data gli operatori conosceranno il credito effettivo spettante. La norma è in attesa di decreto attuativo e la presente guida sarà aggiornata alla pubblicazione.

  • Compensi agli amministratori: come si deducono in società

    In sintesi

    • Regola di cassa: i compensi si deducono nell’esercizio in cui vengono effettivamente pagati, non in quello in cui maturano.
    • Variazione in aumento: i compensi contabilizzati ma non ancora pagati a fine anno vanno indicati al rigo RF14 come costo temporaneamente indeducibile.
    • Deduzione nell’anno del pagamento: l’anno dopo, quando si paga, il compenso diventa deducibile e va inserito come variazione in diminuzione (RF40).
    • TFM per competenza: il trattamento di fine mandato è un’eccezione – si deduce per competenza se il diritto risulta da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto.
    • Utili agli amministratori: i compensi erogati come partecipazione agli utili sono comunque deducibili.

    Come funziona la deducibilità dei compensi agli amministratori

    Chi gestisce una SRL o una società per azioni spesso riceve un compenso per il suo ruolo di amministratore. Questo compenso è un costo per la società, ma la deducibilità fiscale non segue le regole ordinarie della competenza (cioè dell’anno in cui il diritto al compenso matura): segue invece il principio di cassa. In pratica conta quando il denaro viene effettivamente versato all’amministratore.

    Questa regola, contenuta nell’art. 95, comma 5 del TUIR, crea spesso un disallineamento tra bilancio e dichiarazione dei redditi. La società può aver contabilizzato il compenso dell’amministratore nel conto economico del 2025, ma se non lo ha pagato entro il 31 dicembre 2025, non potrà dedurlo nella dichiarazione relativa a quell’anno. Lo dedurrà nell’anno in cui effettua il pagamento.

    C’è una sola eccezione rilevante: il TFM, cioè il Trattamento di Fine Mandato. Si tratta di un’indennità accantonata ogni anno per essere corrisposta all’amministratore alla fine del mandato. In questo caso la deduzione avviene per competenza (anno per anno, man mano che si accantona), ma solo a condizione che il diritto al TFM risulti da un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto di amministrazione.

    Compensi agli amministratori: riepilogo regole fiscali
    Tipo di compenso Criterio di deduzione Condizioni
    Compenso fisso annuale Cassa (anno del pagamento effettivo) Nessuna – regola sempre applicabile
    Compenso maturato ma non pagato a fine anno Indeducibile nell'anno di maturazione Va in variazione in aumento (RF14)
    TFM (Trattamento di Fine Mandato) Competenza (accantonamento annuale) Diritto da atto con data certa ANTE inizio mandato
    Compenso come partecipazione agli utili Cassa (anno del pagamento) Deducibile in ogni caso

    Esempio pratico

    • Alfa SRL delibera a dicembre 2025 un compenso di 30.000 euro all’amministratore Tizio, ma lo paga a febbraio 2026. In bilancio 2025 il costo è già iscritto. In dichiarazione 2025, la società porta 30.000 euro in variazione in aumento al rigo RF14 (compenso contabilizzato, non ancora pagato). Nell’anno 2026, quando paga i 30.000 euro, li porta in variazione in diminuzione al rigo RF40, deducendoli dal reddito 2026. Il costo è lo stesso, ma scivola di un anno fiscale.

    Documenti necessari

    • Verbale di assemblea o delibera del CdA che fissa il compenso dell’amministratore
    • Estratto conto bancario o bonifico che attesta il pagamento effettivo
    • Libro giornale e bilancio della società (per la contabilizzazione)
    • Atto con data certa anteriore all’inizio del mandato (per il TFM)
    • Quadro RF del modello Redditi SC (righi RF14 per le variazioni in aumento, RF40 per le deduzioni)

    Caso 1 – Compenso deliberato a dicembre, pagato a gennaio

    Scenario. Beta SNC delibera a novembre 2025 un compenso di 24.000 euro all’amministratore Caio per l’intero anno 2025. Il pagamento viene effettuato il 15 gennaio 2026.

    Come si applica. Il compenso è stato contabilizzato nel conto economico 2025, ma non è stato pagato entro il 31 dicembre 2025. In base all’art. 95 c. 5 TUIR, non è deducibile nel 2025. Beta SNC inserisce 24.000 euro come variazione in aumento al rigo RF14 nella dichiarazione 2025. Quando paga a gennaio 2026, potrà invece dedurli nella dichiarazione relativa al 2026, come variazione in diminuzione al rigo RF40.

    In pratica

    • Il compenso conta fiscalmente nell’anno del pagamento, non dell’approvazione.
    • Se vuoi dedurlo nel 2025, devi pagarlo entro il 31 dicembre 2025.
    • Un semplice pagamento posticipato sposta la deduzione di un intero anno fiscale.

    Caso 2 – TFM con atto di data certa

    Scenario. Tizio viene nominato amministratore di Alfa SRL il 1° marzo 2025. Prima dell’inizio del mandato, in data 25 febbraio 2025, la società stipula con lui un atto notarile che prevede un TFM di 10.000 euro annui, da corrispondere alla scadenza del mandato.

    Come si applica. Il TFM è deducibile per competenza: la società può dedurre 10.000 euro all’anno man mano che accantona la quota, senza aspettare il pagamento finale. La condizione fondamentale è che l’atto sia di data certa (in questo caso è notarile) e sia stato sottoscritto prima dell’inizio del rapporto di amministrazione (25 febbraio, anteriore all’inizio del mandato il 1° marzo). Se l’atto fosse stato firmato dopo il 1° marzo, la deduzione per competenza non sarebbe ammessa.

    In pratica

    • L’atto istitutivo del TFM deve avere data certa (notaio, ufficiale postale, registrazione) PRIMA dell’inizio del mandato.
    • Solo in questo caso si può dedurre l’accantonamento annuale per competenza.
    • Senza data certa anteriore, il TFM si deduce per cassa, solo quando pagato a fine mandato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa succede se l'amministratore è anche socio di maggioranza?

    La regola di cassa si applica comunque. Non rileva la qualità di socio: anche se Tizio è socio al 100% e amministratore, il compenso si deduce solo nell’anno del pagamento effettivo.

    Se pago il compenso in ritardo rispetto alla delibera, perdo la deduzione?

    No, non la perdi: la sposti. Dedurrai il compenso nell’anno in cui effettivamente lo paghi, non nell’anno in cui era previsto dalla delibera.

    Il TFM si può istituire anche dopo l'inizio del mandato?

    Sì, ma in quel caso la deduzione segue il principio di cassa (non per competenza). Per la deduzione per competenza serve che l’atto con data certa preceda l’inizio del mandato.

    Come si dimostra il pagamento effettivo all'amministratore?

    Con un bonifico bancario tracciabile. I pagamenti in contanti, oltre i limiti di legge, non sono ammessi e possono essere contestati.

    I rimborsi spese all'amministratore seguono le stesse regole?

    I rimborsi spese analiticamente documentati (con ricevute) sono deducibili secondo le regole ordinarie, distinte da quelle del compenso. Non seguono necessariamente il principio di cassa puro dell’art. 95 c. 5.

    Dove inserisco nella dichiarazione i compensi non ancora pagati?

    Al rigo RF14 del quadro RF come variazione in aumento. Nell’anno del pagamento, la deduzione va al rigo RF40 come variazione in diminuzione.

  • Cane guida per non vedenti: quali spese si detraggono

    In sintesi

    • Acquisto del cane guida: detrazione del 19% sull’intero costo sostenuto, senza massimale di spesa.
    • Un solo cane ogni quattro anni: la detrazione sull’acquisto spetta una sola volta nel quadriennio, salvo perdita dell’animale.
    • Mantenimento del cane: detrazione forfetaria di 1.100 euro annui, indipendentemente dalla spesa effettiva documentata.
    • Solo per il cieco stesso: il forfait di mantenimento non spetta a chi ha il non vedente fiscalmente a carico.
    • Limite di reddito: la detrazione spetta per intero fino a 120.000 euro di reddito complessivo, poi decresce fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
    • Pagamento tracciabile: per l’acquisto è obbligatorio il pagamento con strumento tracciabile (bonifico, carta, ecc.).

    Come funzionano le detrazioni per il cane guida

    Se sei cieco e hai un cane guida, puoi portare in detrazione due tipi di spesa nella dichiarazione dei redditi: il costo di acquisto del cane e le spese di mantenimento annuo. Sono due agevolazioni distinte, con regole diverse.

    La detrazione è uno sconto sull’imposta che devi pagare: il Fisco ti restituisce, tramite il 730 o il Modello Redditi, il 19% delle spese di acquisto e, per il mantenimento, una cifra forfetaria fissa di 1.100 euro già calcolata dall’Agenzia delle Entrate, senza bisogno di raccogliere scontrini per ogni singola spesa.

    Queste agevolazioni spettano esclusivamente alla persona non vedente. Le spese di mantenimento non si possono detrarre se il cieco risulta a carico di un altro contribuente: in quel caso, chi lo ha a carico non può usare il forfait di 1.100 euro. Il costo di acquisto del cane, invece, segue le regole ordinarie delle spese sostenute nell’interesse di un familiare a carico.

    Per l’anno d’imposta 2025 (dichiarazione 730/2026), le regole qui descritte derivano dalle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al Modello 730/2026.

    Riepilogo detrazioni cane guida
    Tipo di spesa Detrazione Importo/limite Rigo 730
    Acquisto del cane guida 19% sull'intero costo Nessun massimale di spesa E5
    Mantenimento del cane Forfait annuo 1.100 euro fissi E81
    Limite reddito per detrazione piena Fino a 120.000 euro di reddito complessivo
    Azzeramento detrazione A 240.000 euro di reddito complessivo

    Esempio pratico

    • Tizio, non vedente, acquista un cane guida nel 2025 pagando 4.500 euro con bonifico bancario. Nel 730/2026 indica 4.500 euro nel rigo E5: il Caf calcolerà una detrazione di 855 euro (4.500 × 19%). Nello stesso anno, Tizio può anche spuntare la casella del rigo E81 per il forfait di mantenimento: altri 209 euro di detrazione (1.100 × 19%). In totale, grazie al cane guida, Tizio riduce l’imposta di 1.064 euro quell’anno. Se invece ha redditi superiori a 120.000 euro, la detrazione si riduce progressivamente.

    Documenti necessari

    • Certificazione di cecità rilasciata dalla Commissione medica competente o dall’ASL
    • Fattura o ricevuta di acquisto del cane guida intestata al non vedente
    • Prova del pagamento tracciabile (bonifico, estratto conto, ricevuta carta)
    • Eventuale documentazione del venditore o dell’ente addestratore
    • Se acquisto rateizzato: numero della rata da indicare nel rigo E5

    Tizio acquista il cane guida nel 2025

    Scenario. Tizio, 48 anni, è cieco assoluto riconosciuto dalla Commissione medica. Nel maggio 2025 acquista un cane guida da un centro di addestramento specializzato, pagando 3.800 euro con carta di credito. Il suo reddito complessivo è di 28.000 euro.

    Come si applica. Tizio indica 3.800 euro nel rigo E5 del 730/2026. La detrazione del 19% sull’intero importo vale 722 euro, che verrà sottratta dall’imposta lorda. Non c’è franchigia (la parte iniziale non detraibile): per il cane guida si detrae dall’euro zero. Tizio può inoltre barrare la casella E81 per il forfait di mantenimento: altri 1.100 euro su cui il 19% vale 209 euro. Non potrà però chiedere di nuovo la detrazione per l’acquisto di un altro cane nei successivi quattro anni, salvo perdita dell’animale.

    In pratica

    • Conserva la fattura e la prova del pagamento con carta di credito.
    • Compila il rigo E5 con 3.800 euro e il numero 1 per la prima rata (se vuoi rateizzare in 4 anni), oppure senza numero di rata per detrarre tutto in un anno.
    • Barra la casella E81 per ottenere anche il forfait di 1.100 euro per il mantenimento.
    • Il reddito di 28.000 euro è ben al di sotto del limite di 120.000: la detrazione spetta per intero.

    Caio ha il padre non vedente a carico

    Scenario. Caio ha il padre Sempronio, non vedente, fiscalmente a suo carico (reddito del padre sotto 2.840,51 euro). Sempronio ha già un cane guida acquistato tre anni fa. Nel 2025 Caio sostiene alcune spese di mantenimento del cane per il padre.

    Come si applica. In questo caso le regole divergono: il forfait di mantenimento di 1.100 euro (rigo E81) spetta esclusivamente al cieco stesso, non a chi lo ha a carico. Quindi Caio non può usare il forfait E81 per suo padre. Se Caio sostenesse le spese di acquisto di un nuovo cane per il padre, potrebbe invece portarle in detrazione al 19% nel rigo E5, perché quella agevolazione segue le regole ordinarie delle spese per familiari a carico. Le spese di mantenimento documentate non danno diritto ad altra detrazione: l’agevolazione E81 è forfetaria e riservata al non vedente.

    In pratica

    • Il forfait di mantenimento di 1.100 euro è riservato al cieco, non al familiare che lo ha a carico.
    • Se acquisti un nuovo cane per il tuo familiare non vedente fiscalmente a carico, puoi portare la spesa in detrazione al 19% nel rigo E5.
    • Conserva sempre la documentazione attestante lo stato di cecità del familiare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae per il mantenimento del cane guida?

    La detrazione è forfetaria: vale sempre 1.100 euro annui, indipendentemente da quanto hai speso davvero. Non devi raccogliere ricevute di spesa: basta barrare la casella nel rigo E81 del 730.

    Chi può usare il forfait di 1.100 euro?

    Solo il cieco titolare del cane guida, non il familiare che lo ha fiscalmente a carico. Se il non vedente è a carico di un altro contribuente, il forfait spetta comunque al cieco, non al carico.

    Quante volte posso detrarre l'acquisto del cane guida?

    La detrazione sull’acquisto spetta una sola volta ogni quattro anni e per un solo cane. L’eccezione è la perdita dell’animale: se il cane muore o scompare, si può acquistarne un altro e detrarne il costo prima dei quattro anni.

    Si può rateizzare la detrazione sull'acquisto del cane guida?

    Sì. Puoi scegliere di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo. Indica il numero della rata nell’apposita casella del rigo E5 e ripeti l’operazione nei 730 degli anni successivi.

    La detrazione spetta se il mio reddito è alto?

    La detrazione del forfait di mantenimento segue le stesse regole delle altre detrazioni: spetta per intero fino a 120.000 euro di reddito complessivo. Oltre questa soglia si riduce progressivamente, fino ad azzerarsi a 240.000 euro.

    Devo pagare il cane con bonifico per detrarlo?

    Per le spese di acquisto del cane guida, come per le altre detrazioni del 19%, il pagamento deve avvenire con strumento tracciabile (bonifico, carta di debito, carta di credito, ecc.). La detrazione non spetta in caso di pagamento in contanti.