Autore: Andrea Marton

  • Articolo 257-bis Codice di Procedura Civile: Testimonianza scritta

    Articolo 257-bis Codice di Procedura Civile: Testimonianza scritta

    Art. 257-bis c.p.c. – Testimonianza scritta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

    Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

    Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

    Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

    Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

    Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

    Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova e’ stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

    Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

    Articolo aggiunto dall’art. 46, comma 8, L. 18 giugno 2009, n.69

  • Articolo 257 Codice di Procedura Civile: Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame

    Articolo 257 Codice di Procedura Civile: Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame

    Art. 257 c.p.c. – Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d’ufficio che esse siano chiamate a deporre.

    Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l’audizione superflua a norma dell’articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.

  • Articolo 256 Codice di Procedura Civile: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    Articolo 256 Codice di Procedura Civile: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    Art. 256 c.p.c. – Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale [1].

    [1] Le parole «Il giudice può ordinare l’arresto del testimone» sono state soppresse dall’art 2, comma 2o, L. 28 dicembre 2005, n. 263.

  • Articolo 255 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione dei testimoni

    Articolo 255 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione dei testimoni

    Art. 255 c.p.c. – Mancata comparizione dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro [1].

    Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore [2] del luogo.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1n, L. 28 dicembre 2005, n. 263.

    [2] La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice istruttore» dall’art. 65, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni

    Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni

    Art. 254 c.p.c. – Confronto dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.

  • Articolo 253 Codice di Procedura Civile: Interrogazioni e risposte

    Articolo 253 Codice di Procedura Civile: Interrogazioni e risposte

    Art. 253 c.p.c. – Interrogazioni e risposte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

    È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

    Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell’articolo 231.

  • Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni

    Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni

    Art. 252 c.p.c. – Identificazione dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

    Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell’audizione del testimone.

  • Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni

    Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni

    Art. 251 c.p.c. – Giuramento dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I testimoni sono esaminati separatamente.

    Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: “consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio [1] e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”. Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro” [2].

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza n. 117 del 10 ottobre 1979, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non contiene l’inciso «se credente».

    [2] La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 1995, n. 149, ha dichiarato l’illegittimità del comma nella parte in cui prevede:

    a) che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull’importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle», anziché stabilire che il giudice istruttore «avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e delle»;

    b) che il giudice istruttore «legge la formula: “consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”»;

    c) «Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”».

  • Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Art. 250 c.p.c. – Intimazione ai testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

    L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata [1].

    L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o mezzo telefax [2].

    Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento [3].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 174, comma 8, D.L. 30 giugno 2003, n. 196.

    [2] Comma aggiunto dall’art 2, comma 3d, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006, e successivamente così modificato dall’art. 25, comma 1h, L. 12 novembre 2011, n. 183.

    [3] Comma aggiunto dall’art 2, comma 3d, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Art. 249 c.p.c. – Facoltà d’astensione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.

    [1] Le parole «degli articoli 351 e 352» sono state così sostituite dall’art. 46, comma 6, L. 18 giugno 2009, n. 69.