Art. 49 TUPI: Interpretazione autentica dei contratti collettivi
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
(Interpretazione autentica dei contratti collettivi).
Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Aliquota: 19% sui canoni di leasing e relativi oneri accessori pagati nel 2025
Contratti ammessi: contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020
Limite di reddito per accedere: reddito complessivo non superiore a 55.000 euro alla data di stipula del contratto
Massimale canoni annui: 8.000 euro se under 35 anni alla data di stipula; 4.000 euro se 35 anni o più
Massimale prezzo di riscatto: 20.000 euro se under 35; 10.000 euro se 35 anni o più
Condizione: non essere titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa alla data della stipula
Come funziona la detrazione per chi compra casa in leasing
Il leasing immobiliare è un modo alternativo al mutuo per acquistare la propria abitazione: anziché prendere un finanziamento dalla banca, si stipula un contratto con una società finanziaria che acquista l’immobile e te lo ‘affitta’ a rate. Al termine del contratto puoi acquistare la proprietà pagando un prezzo di riscatto concordato.
Per incentivare questa formula, la legge riconosce una detrazione del 19% sui canoni pagati ogni anno, con massimali diversi a seconda dell’età che avevi quando hai firmato il contratto. L’agevolazione riguarda i contratti stipulati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020: se il tuo contratto è in quella finestra temporale, puoi continuare a fruire della detrazione finché paghi i canoni.
Attenzione: la detrazione si applica alle stesse condizioni previste per gli interessi sui mutui ipotecari per l’abitazione principale. L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e alla data della stipula non devi essere titolare di diritti di proprietà su altri immobili residenziali. Il reddito complessivo alla data di stipula non deve aver superato 55.000 euro.
Massimali detrazione leasing abitazione principale
Voce
Under 35 anni
35 anni o più
Aliquota detrazione
19%
19%
Massimale canoni annui detraibili
8.000 euro
4.000 euro
Massimale prezzo di riscatto detraibile
20.000 euro
10.000 euro
Limite reddito alla stipula
55.000 euro
55.000 euro
Esempio pratico
Esempio: Tizio ha firmato un contratto di leasing immobiliare nel 2018, quando aveva 32 anni e un reddito di 42.000 euro. Nel 2025 paga canoni per 7.500 euro. Essendo sotto i 35 anni alla stipula, il massimale è 8.000 euro: può detrarre l’intera somma di 7.500 euro. Detrazione: 7.500 × 19% = 1.425 euro di imposta in meno. Se nello stesso anno esercita il riscatto pagando 18.000 euro, può detrarre anche quella cifra (sotto il tetto di 20.000), ottenendo un ulteriore risparmio di 18.000 × 19% = 3.420 euro.
Documenti necessari
Contratto di locazione finanziaria (leasing immobiliare) con data di stipula
Piano di ammortamento o prospetto canoni che attesti gli importi pagati nel 2025
Ricevute o estratto conto che documenti il pagamento effettivo dei canoni
Eventuale atto di riscatto con indicazione del prezzo pagato
Dichiarazione o autocertificazione di non titolarità di diritti proprietari su altri immobili residenziali alla data di stipula
Under 35 con leasing ancora in corso
Scenario. Caio ha stipulato un contratto di leasing per la sua prima casa nel marzo 2019, quando aveva 29 anni. Il suo reddito all’epoca era 38.000 euro. Nel 2025 paga canoni annui per 7.200 euro. Non è proprietario di altri immobili residenziali.
Come si applica. Il contratto rientra nella finestra ammessa (2016-2020). Caio aveva meno di 35 anni alla stipula: il massimale è 8.000 euro. La spesa di 7.200 euro è sotto il tetto, quindi è interamente detraibile. Detrazione: 7.200 × 19% = 1.368 euro.
In pratica
Indica la data di stipula del contratto nella colonna 1 del rigo E14 del modello 730
Inserisci nella colonna 3 i canoni pagati nel 2025, nel limite di 8.000 euro
Conserva il piano di ammortamento e le ricevute di pagamento
Over 35 con riscatto esercitato nello stesso anno
Scenario. Sempronia ha stipulato il leasing nel 2018 a 38 anni. Nel 2025 paga gli ultimi canoni (3.000 euro) e acquista la proprietà dell’immobile esercitando il riscatto per 8.500 euro.
Come si applica. Sempronia aveva 35 anni o più alla stipula: il massimale dei canoni è 4.000 euro (i 3.000 pagati rientrano per intero), quello del prezzo di riscatto è 10.000 euro (8.500 euro rientrano per intero). Può detrarre sia i canoni sia il riscatto: (3.000 + 8.500) × 19% = 2.185 euro di risparmio fiscale complessivo.
In pratica
Compila sia la colonna 3 (canoni) sia la colonna 4 (prezzo di riscatto) del rigo E14
I due massimali – canoni e riscatto – si applicano separatamente, non si sommano tra loro
Ricorda che la condizione di ‘non proprietario di altri immobili’ si valuta alla data di stipula originaria, non al 2025
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Quand'è stato stipulato il contratto conta davvero?
Sì, è determinante. La detrazione riguarda solo i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Un contratto precedente o successivo non dà diritto a questa agevolazione.
Cosa si intende per 'reddito complessivo alla data di stipula'?
È il reddito complessivo che hai dichiarato nell’anno in cui hai firmato il contratto. Non si considera il reddito attuale, ma quello del momento della stipula.
Posso detrarre i canoni se l'immobile non è ancora la mia abitazione principale?
La detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro un anno dalla consegna da parte della società di leasing. Le stesse condizioni valgono per la detrazione degli interessi sui mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa.
I massimali di canoni e riscatto si sommano?
No. I due tetti si applicano in modo separato: fino a 8.000 euro (o 4.000) di canoni e fino a 20.000 euro (o 10.000) di prezzo di riscatto. Si possono detrarre entrambi nello stesso anno se l’esercizio del riscatto avviene nel 2025.
Cosa succede se il reddito attuale supera i 120.000 euro?
La detrazione del 19% si riduce progressivamente per i redditi superiori a 120.000 euro e si azzera a 240.000 euro. Questa regola generale si applica anche alla detrazione per i canoni di leasing.
Devo presentare documenti particolari al CAF?
Devi conservare il contratto di leasing, il piano di ammortamento e le ricevute di pagamento. In caso di controllo, questi documenti dimostrano l’importo effettivamente pagato e la data di stipula del contratto.
Quattro tipologie: contratto ordinario (codice 1), canone concordato (codice 2), giovani 20-31 anni (codice 4), lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro (rigo E72).
Giovani under 31 (codice 4): detrazione del 20% del canone annuo, con un massimo di 2.000 euro e un minimo garantito di 991,60 euro; spetta per i primi 4 anni di contratto.
Abitazione principale: tutte le detrazioni richiedono che l’immobile locato sia adibito ad abitazione principale dell’inquilino.
Detrazioni non cumulabili: se un contribuente ha diritto a più tipologie, può scegliere quella più favorevole; più detrazioni sono possibili solo se nel corso dell’anno ricorrono situazioni diverse.
Credito rimborsabile: se la detrazione supera l’imposta lorda (diminuita delle altre detrazioni), il contribuente riceve il credito eccedente come rimborso.
Lavoratori dipendenti trasferiti (E72): detrazione per chi trasferisce la residenza nel comune di lavoro a non meno di 100 km dal precedente e fuori regione; spetta per i primi 3 anni dal trasferimento.
Quali detrazioni spettano agli inquilini nel 730/2026
La Sezione V del quadro E del modello 730/2026 – righi E71 ed E72 – raccoglie le detrazioni previste per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Le detrazioni sono graduate in relazione al reddito complessivo del contribuente (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati a cedolare secca) e sono calcolate automaticamente dal CAF, dal professionista o dal sostituto d’imposta sulla base degli importi indicati nella tabella 2 delle istruzioni AdE. Un elemento importante: se la detrazione supera l’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni per tipologia di reddito, il contribuente riceve in rimborso la parte eccedente.
Le detrazioni per inquilini sono quattro e non sono cumulabili tra loro: il contribuente sceglie quella a lui più favorevole. L’unica eccezione è il caso in cui, nel corso dell’anno, il contribuente si trovi in situazioni diverse (ad esempio cambia contratto o trasferisce la residenza a metà anno): in quel caso può beneficiare di più detrazioni per i rispettivi periodi, a condizione che la somma dei giorni non superi 365. Per indicare più tipologie nel rigo E71 è necessario compilare un modulo aggiuntivo per ogni codice diverso.
Una regola di carattere generale vale per tutte le tipologie: non possono beneficiare delle detrazioni i contribuenti le cui spese per canoni di locazione siano state rimborsate e/o erogate dal datore di lavoro (indicate nella sezione ‘Rimborsi’ della Certificazione Unica con i codici onere 96 e 97). Fanno eccezione le situazioni in cui il rimborso del datore non copra l’intero canone: in tal caso la detrazione forfetaria spetta se l’importo del canone pagato dall’inquilino eccede la quota rimborsata, restando a suo carico una parte del canone.
Tipologie di detrazioni per inquilini (Sezione V, 730/2026)
Tipologia
Codice / Rigo
Requisito principale
Contratto ordinario (L. 431/1998)
Codice 1 – E71
Abitazione principale; importi in tabella 2 AdE graduati per reddito
Canone concordato (art. 2 c.3 e art. 4 c.2-3 L. 431/1998)
Codice 2 – E71
Contratto convenzionale con accordo locale tra associazioni; importi in tabella 2 AdE graduati per reddito
Giovani 20-31 anni non compiuti (dal 2022)
Codice 4 – E71
Contratto L. 431/1998 prima dei 31 anni; immobile diverso da abitazione genitori; primi 4 anni; 20% canone, max 2.000 euro, min 991,60 euro
Lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro
Rigo E72
Trasferimento residenza a oltre 100 km e fuori regione; prime 3 annualità dal trasferimento; solo lavoratori dipendenti
Esempio pratico
Caio ha 27 anni e nel 2025 ha stipulato il suo primo contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998 per un appartamento in cui ha fissato la propria residenza (diversa dall’abitazione dei genitori). Il canone annuo è di 8.400 euro. Essendo under 31, usa il codice 4: la detrazione è il 20% di 8.400 euro = 1.680 euro. L’importo è compreso tra il minimo di 991,60 euro e il massimo di 2.000 euro, quindi Caio detrae 1.680 euro. Se il canone fosse stato solo 3.000 euro, la detrazione sarebbe 600 euro, inferiore al minimo garantito di 991,60 euro: in quel caso spetterebbe comunque 991,60 euro.
Documenti necessari
Contratto di locazione registrato (o codice identificativo del contratto per registrazioni telematiche)
Ricevute di pagamento del canone (bonifici, ricevute del locatore)
Certificazione Unica del datore di lavoro (per verificare se siano presenti rimborsi canone ai codici onere 96 o 97)
Per codice 4 (giovani): documento d’identità attestante l’età al momento della stipula del contratto
Per rigo E72 (lavoratori trasferiti): documentazione del trasferimento di residenza e del contratto di lavoro
Caso 1 – Giovane under 31 con contratto a canone concordato
Scenario. Tizio ha 29 anni e vive in una città universitaria. Nel 2024 ha stipulato un contratto a canone concordato (L. 431/1998, art. 2 c.3) per un bilocale in cui ha la residenza. Il canone annuo è di 5.400 euro. Si chiede se nel 730/2026 (anno d’imposta 2025) può usare il codice 4 oppure il codice 2.
Come si applica. Le detrazioni non sono cumulabili: Tizio sceglie quella più favorevole tra il codice 4 (giovani) e il codice 2 (canone concordato). Con il codice 4 ottiene il 20% di 5.400 euro = 1.080 euro, compreso tra min 991,60 e max 2.000 euro. La detrazione per canone concordato (codice 2) dipende invece dal reddito secondo la tabella 2 AdE. Tizio confronta i due importi e indica nel rigo E71 il codice che gli garantisce la detrazione maggiore. Il contratto concordato è stato stipulato nel 2024: è il secondo anno, rientra nei primi 4 anni richiesti per il codice 4.
In pratica
Calcolare la detrazione spettante per entrambi i codici (4 e 2) prima di scegliere: il CAF o il professionista possono effettuare la simulazione.
Indicare nel rigo E71 un solo codice: quello che produce la detrazione più alta. Non è possibile sommare le due detrazioni per lo stesso periodo.
Caso 2 – Lavoratore dipendente trasferito per motivi di lavoro
Scenario. Sempronio nel 2023 ha accettato un nuovo impiego in una città a 180 km dalla sua precedente residenza e fuori dalla propria regione. Ha trasferito la residenza nel comune di lavoro e ha stipulato un contratto di locazione ordinario. Nel 730/2026 (anno d’imposta 2025) si trova al terzo anno dal trasferimento.
Come si applica. Sempronio compila il rigo E72 (lavoratori dipendenti trasferiti). La detrazione spetta per i primi 3 anni dal trasferimento: 2023, 2024 e 2025 (l’anno d’imposta del 730/2026). Il requisito della distanza è soddisfatto (180 km > 100 km e fuori regione). Sempronio deve essere ancora lavoratore dipendente nel 2025: se cessasse tale qualifica, perderebbe il diritto alla detrazione dall’anno successivo. Nella colonna 1 indica i giorni di abitazione principale nel nuovo comune (fino a 365), nella colonna 2 la percentuale di competenza (100% se contratto intestato a lui solo).
In pratica
Il 2025 è l’ultimo anno utile per la detrazione E72 (terzo anno dal trasferimento del 2023): dal 2026 non spetterà più.
La qualifica di lavoratore dipendente deve permanere nell’anno per cui si chiede la detrazione; i redditi assimilati al lavoro dipendente non danno diritto all’agevolazione.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Qual è la detrazione per i giovani under 31 che affittano la prima casa nel 730/2026?
I giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti hanno diritto a una detrazione pari al 20% del canone annuo, con un massimo di 2.000 euro e un minimo garantito di 991,60 euro. Spetta per i primi 4 anni dalla stipula del contratto, che deve essere concluso prima del compimento dei 31 anni.
Le detrazioni per inquilini si cumulano tra loro?
No. Le detrazioni per inquilini (codici 1, 2, 4 ed E72) non sono cumulabili: il contribuente sceglie quella più favorevole. L’unica eccezione è quando nel corso dello stesso anno ricorrono situazioni diverse (ad esempio cambio di contratto), nel qual caso si possono applicare più detrazioni per i rispettivi periodi, purché la somma dei giorni non superi 365.
L'appartamento deve essere la residenza o l'abitazione principale?
Deve essere l’abitazione principale, ovvero il luogo in cui il contribuente dimora abitualmente. Per il codice 4 (giovani) è richiesto che l’immobile sia diverso dall’abitazione principale dei genitori.
Il rimborso del canone da parte del datore di lavoro esclude la detrazione?
Se il datore di lavoro rimborsa l’intero canone (indicato nella sezione ‘Rimborsi’ della CU con codici onere 96 o 97), la detrazione non spetta. Se il rimborso è parziale e il lavoratore paga di tasca propria una quota del canone, la detrazione forfetaria può spettare su quella quota residua.
La detrazione per lavoratori trasferiti (E72) spetta anche ai collaboratori a progetto?
No. La detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza (rigo E72) spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti. I percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente sono espressamente esclusi.
Se un giovane under 31 compie 31 anni a marzo 2025, può usare il codice 4 per il 730/2026?
No. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2025 la detrazione non spetta per quell’anno. Il requisito dell’età si considera soddisfatto se ricorre anche solo per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione: quindi se i 31 anni sono compiuti ad esempio il 15 marzo 2025, la detrazione spetta per il 2025 (perché il requisito era presente per una parte dell’anno).
Limite generale: e’ considerato fiscalmente a carico chi nel 2025 ha avuto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
Figli under 24: il limite e’ elevato a 4.000 euro per i figli di eta’ non superiore a 24 anni.
Novita’ 2025 sui figli: la detrazione IRPEF per figli a carico spetta ora solo ai figli di eta’ da 21 a 29 anni (inclusi i 29) e ai figli di 30 anni o piu’ con disabilita’ (L. 104/1992); soppressa per i figli over 30 senza disabilita’.
Ascendenti a carico: dal 2025 la detrazione per altri familiari (diversi dal coniuge e dai figli) spetta solo per gli ascendenti che convivano con il contribuente.
Ripartizione tra genitori: la detrazione per figli a carico si divide al 50% tra i genitori non separati; i genitori possono accordarsi per attribuire il 100% a quello con reddito piu’ elevato.
Figli under 21: per i figli di eta’ inferiore a 21 anni la detrazione IRPEF e’ stata sostituita dall’Assegno Unico Universale erogato dall’INPS.
Chi e' considerato familiare fiscalmente a carico nel 2025
Nel prospetto dei familiari a carico del Modello 730/2026 si indicano i dati dei familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del contribuente. Queste informazioni servono al soggetto che presta l’assistenza fiscale per calcolare le detrazioni IRPEF spettanti, che variano in base al reddito del dichiarante e al grado di parentela.
Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta’ non superiore a 24 anni il limite e’ elevato a 4.000 euro. Nel computo di questi limiti rientrano anche somme non incluse nel reddito complessivo ai fini IRPEF, tra cui il reddito di fabbricati soggetto a cedolare secca, le retribuzioni corrisposte da enti internazionali e la quota esente dei redditi di lavoro dipendente in zone di frontiera, nonche’ i redditi soggetti ad imposta sostitutiva per il regime forfetario o di vantaggio.
Il 2025 ha introdotto importanti modifiche alle detrazioni per familiari a carico. La detrazione IRPEF per figli e’ ora riconosciuta ai contribuenti con figli di eta’ pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonche’ per i figli di eta’ pari o superiore a 30 anni con disabilita’ accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i figli con disabilita’ di eta’ pari o superiore a 21 anni, le detrazioni sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito.
Ulteriore novita’ dal 2025: le detrazioni per altri familiari diversi dal coniuge e dai figli (es. genitori, ascendenti) spettano ora esclusivamente per gli ascendenti che convivano con il contribuente. Non spettano piu’ a generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle o discendenti dei figli, sebbene per questi soggetti il contribuente possa comunque fruire delle deduzioni o detrazioni per le spese sostenute nel loro interesse se conviventi o percettori di assegni alimentari.
Familiari a carico nel 730/2026: limiti di reddito e condizioni 2025
Familiare
Limite di reddito (lordo oneri deducibili)
Condizione / Novita' 2025
Coniuge non legalmente separato
2.840,51 euro
Nessuna modifica rispetto all'anno precedente
Figli (eta' da 21 a 29 anni inclusi)
2.840,51 euro
Novita' 2025: detrazione IRPEF introdotta per questa fascia di eta'
Figli (eta' non superiore a 24 anni)
4.000 euro
Limite elevato; requisito eta' sufficiente anche per una sola parte dell'anno
Figli con disabilita' (L. 104/1992) di 21 anni o piu'
2.840,51 euro
Nessun limite di eta' superiore; cumulabile con Assegno Unico Universale
Figli under 21
N/A
Dal 1° marzo 2022 detrazione sostituita dall'Assegno Unico (INPS)
Figli di 30 anni o piu' senza disabilita'
N/A
Novita' 2025: detrazione IRPEF abolita per questa categoria
Ascendenti (es. genitori) conviventi
2.840,51 euro
Novita' 2025: detrazione spetta solo se convivono con il contribuente
Altri familiari (generi, nuore, fratelli, ecc.)
N/A
Dal 2025 non spetta la detrazione per carichi di famiglia
Esempio pratico
Caio, contribuente con reddito di 35.000 euro, ha due figli: il primo ha 23 anni e un reddito di 3.800 euro; il secondo ha 26 anni e un reddito nullo. Il primo figlio (23 anni, reddito 3.800 euro) e’ a carico perche’ under 24 con reddito non superiore a 4.000 euro. Il secondo figlio (26 anni, reddito 0) e’ a carico perche’ ha un’eta’ compresa tra 21 e 29 anni con reddito non superiore a 2.840,51 euro. Caio puo’ indicare entrambi nel prospetto familiari a carico e richiedere la detrazione al 50% per ciascuno, oppure accordarsi con l’altro genitore per attribuire il 100% al genitore con reddito piu’ elevato.
Documenti necessari
Codice fiscale di ciascun familiare a carico (obbligatorio anche se non si fruisce della detrazione)
Certificazione del reddito complessivo del familiare per l’anno 2025 (CU, dichiarazione dei redditi o autocertificazione)
Documentazione attestante la convivenza, per gli ascendenti a carico
Eventuale provvedimento dell’Autorita’ giudiziaria in caso di separazione, per la corretta ripartizione della detrazione per figli
Documentazione della disabilita’ ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992 per i figli con disabilita’ di eta’ pari o superiore a 21 anni
Caso 1: Tizio, genitore separato con figlio di 25 anni
Scenario. Tizio e’ legalmente separato. Ha un figlio di 25 anni con reddito di 2.000 euro che non lavora stabilmente. L’ex coniuge e’ l’affidatario esclusivo. Tizio si chiede se puo’ detrarre il figlio.
Come si applica. Il figlio ha 25 anni (eta’ compresa tra 21 e 29) e reddito di 2.000 euro (sotto 2.840,51 euro): e’ fiscalmente a carico. In caso di separazione legale, in mancanza di accordo tra i genitori la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario oppure al 50% ciascuno in caso di affidamento congiunto. I genitori possono accordarsi diversamente e attribuire il 100% al genitore con reddito complessivo piu’ elevato, per evitare che la detrazione vada perduta in caso di reddito insufficiente dell’altro genitore. Tizio deve indicare in colonna 7 la percentuale concordata (50 o 0 o 100).
In pratica
In caso di affidamento esclusivo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; in affidamento congiunto al 50% ciascuno, salvo diverso accordo.
I genitori possono accordarsi per attribuire il 100% al genitore con reddito piu’ elevato, ottimizzando il beneficio fiscale.
Indicare nel prospetto familiari a carico il codice fiscale del figlio e la percentuale di detrazione spettante.
Caso 2: Sempronio, figlio under 24 con reddito elevato
Scenario. Sempronio ha un figlio di 22 anni che studia all’universita’ e ha percepito nel 2025 un reddito da borse di studio e piccoli lavoretti per un totale di 3.600 euro. Sempronio si chiede se il figlio e’ ancora a carico.
Come si applica. Il figlio ha 22 anni (eta’ non superiore a 24 anni) e reddito complessivo di 3.600 euro. Il limite per i figli under 24 e’ 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili. Poiche’ 3.600 euro e’ inferiore a 4.000 euro, il figlio e’ considerato fiscalmente a carico per tutto il 2025 (il requisito dell’eta’ e’ rispettato anche se sussiste per una sola parte dell’anno). Sempronio puo’ indicare il figlio nel prospetto e richiedere la detrazione spettante.
In pratica
Il limite di 4.000 euro vale per i figli di eta’ non superiore a 24 anni; il requisito e’ rispettato anche se l’eta’ limite e’ raggiunta nel corso dell’anno.
Nel limite di reddito rientrano anche somme non tassate IRPEF, come redditi in regime forfetario o cedolare secca su locazioni.
Indicare nel prospetto familiari il numero di mesi a carico (12 se per tutto l’anno) e la percentuale di detrazione (50 se ripartita con l’altro genitore).
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Qual e' il limite di reddito per avere un familiare a carico nel 730 2026?
Il limite generale e’ 2.840,51 euro di reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta’ non superiore a 24 anni il limite e’ elevato a 4.000 euro.
I figli under 21 vanno indicati nel prospetto familiari a carico del 730?
Si’, i dati dei figli di eta’ inferiore a 21 anni vanno comunque indicati nel prospetto, anche se non si ha diritto alla detrazione IRPEF (sostituita dall’Assegno Unico INPS), perche’ questi dati servono per riconoscere altre agevolazioni previste per i figli a carico.
Posso mettere mia madre a carico nel 730 2026?
Dal 2025 la detrazione per altri familiari (diversi dal coniuge e dai figli) spetta solo per gli ascendenti, come i genitori, che convivano con il contribuente. Se tua madre non convive con te, non potrai fruire della detrazione per carichi di famiglia, anche se le corrisponi un assegno alimentare.
Come si ripartisce la detrazione per figli a carico tra i genitori?
Se i genitori non sono separati, la detrazione si divide al 50% ciascuno. I genitori possono pero’ accordarsi per attribuire il 100% a quello con reddito complessivo piu’ elevato. In caso di separazione, in mancanza di accordo spetta al 100% al genitore affidatario, o al 50% in affidamento congiunto.
Un figlio con reddito da regime forfetario puo' essere a carico?
Si’, ma il reddito in regime forfetario rientra nel computo del limite di 2.840,51 euro (o 4.000 euro per under 24), anche se non e’ compreso nel reddito complessivo ai fini IRPEF. E’ uno degli elementi che va verificato con attenzione.
La detrazione per figli a carico e' compatibile con l'Assegno Unico Universale?
Per i figli con disabilita’ di eta’ pari o superiore a 21 anni si’. Le detrazioni fiscali di cui all’articolo 12 del TUIR sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito. Per i figli senza disabilita’ di eta’ inferiore a 21 anni, invece, la detrazione IRPEF e’ stata sostituita integralmente dall’Assegno Unico.
Le detrazioni per familiari a carico spettano anche ai cittadini stranieri?
No. Dal 2025, le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero.
Welfare, PrevAer e sanità integrativa nel CCNL Aeroportuali e Handling
Il sistema di welfare del CCNL Trasporto Aereo per il personale di terra: il fondo pensione complementare PrevAer, la polizza sanitaria integrativa, il welfare aziendale di secondo livello e le novità del rinnovo 2025 sulla sanità settoriale.
In sintesi
Il CCNL Trasporto Aereo prevede PrevAer come fondo pensione complementare negoziale (COVIP n. 127): contributo datoriale al 3% per i gestori (dal 2026) e al 2,5% per gli handlers (dal 2025). Il rinnovo 2023 handlers ha introdotto la polizza sanitaria a carico datore (120 €/anno). Il rinnovo 2025 della Parte Generale si impegna a istituire un fondo sanitario settoriale. Le une tantum dei due rinnovi possono essere convertite in welfare aziendale.
Dati contrattuali
Fondo pensione complementare
PrevAer – COVIP n. 127 – istituito nel 2000
Contributo datoriale Gestori (dal 2026)
3% mensile su paga base + contingenza + scatti
Contributo datoriale Handlers (dal 2025)
2,5% mensile (incrementato di +0,5% con rinnovo 2023)
Polizza sanitaria Handlers
120 €/anno a carico datore (dal 2025)
Polizza sanitaria Gestori
Incremento contributo aziendale (rinnovo 2025)
Fondo sanitario settoriale
In fase di istituzione – impegno Parte Generale 7 febbraio 2025
Tabella riepilogativa: welfare e contribuzioni
Welfare e previdenza complementare – CCNL Trasporto Aereo: confronto Gestori e Handlers
Voce
Gestori Aeroportuali
Handlers
Fondo pensione
PrevAer – contributo datoriale 3% (dal 1° gen 2026)
PrevAer – contributo datoriale 2,5% (dal 1° gen 2025)
Polizza sanitaria
Incremento aziendale (rinnovo 2025 – importo da definire in accordo)
Le condizioni di contribuzione a PrevAer e le prestazioni della polizza sanitaria possono essere migliorate dalla contrattazione aziendale. Verificare l’accordo aziendale applicato e il regolamento di PrevAer disponibile su prevaer.it.
PrevAer: il fondo pensione complementare del settore
PrevAer è il fondo pensione complementare negoziale dei lavoratori del trasporto aereo e delle attività aeroportuali. È stato costituito nel giugno 2000 come associazione riconosciuta senza fini di lucro, gestisce il risparmio previdenziale dei lavoratori iscritti e opera nel rigoroso regime di vigilanza della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), dove è registrato con il numero 127.
Il fondo opera secondo il principio della capitalizzazione individuale: ogni lavoratore ha una propria posizione individuale, alimentata dai contributi propri e del datore. Al momento del pensionamento (pensione di vecchiaia o anticipata INPS) la posizione maturata può essere convertita in:
una rendita vitalizia mensile (erogata dal fondo per tutta la vita dell’iscritto);
un capitale (per la quota non eccedente il 50% della posizione maturata, salvo eccezioni);
una combinazione di rendita e capitale.
PrevAer investe in linee di investimento differenziate per profilo di rischio (garantita, obbligazionaria, bilanciata, azionaria): l’iscritto può scegliere la linea più adatta alla propria età e propensione al rischio.
Come funziona il contributo datoriale
Il contributo datoriale a PrevAer è un importo aggiuntivo alla retribuzione che il datore versa direttamente al fondo. Non è tassato in busta paga per il lavoratore (fino al limite deducibile di 5.164,57 € annui) e non è soggetto a contribuzione previdenziale ordinaria. Per il lavoratore che aderisce a PrevAer e versa anche il proprio contributo minimo, il rendimento dell’adesione è amplificato dal contributo datoriale.
Esempio pratico: un handler al 4° livello (base contributiva: 1.182,47 + 522,19 = 1.704,66 €) con contributo datoriale al 2,5% riceve da PrevAer 1.704,66 × 2,5% = 42,62 € mensili, pari a circa 511 € annui di contribuzione datoriale aggiuntiva, completamente detassata in capo al lavoratore.
La polizza sanitaria integrativa
Il rinnovo della sezione Handlers del 25 ottobre 2023 ha introdotto per la prima volta nel settore handling una polizza sanitaria integrativa a carico del datore di lavoro, con un premio minimo di 120 € annui. Si tratta di una copertura assicurativa sanitaria che integra il SSN per spese mediche specialistiche, ricoveri, cure odontoiatriche o fisioterapeutiche.
Il rinnovo dei gestori aeroportuali del 4 giugno 2025 ha previsto un incremento del contributo aziendale sulla polizza sanitaria già esistente per i gestori, rafforzando la protezione sanitaria del personale. La Parte Generale del 7 febbraio 2025 ha inoltre impegnato le parti a istituire un fondo sanitario settoriale dedicato, destinato a tutta la platea del CCNL Trasporto Aereo (circa 50.000 lavoratori), che garantirebbe prestazioni sanitarie omogenee a tutti i dipendenti del settore indipendentemente dalla sezione contrattuale applicata.
Welfare aziendale di secondo livello
Il welfare aziendale (flexible benefit, buoni pasto, abbonamenti, rimborsi) è regolato principalmente dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali). Il CCNL prevede alcune basi su cui costruire il welfare: la possibilità di destinare la una tantum (handlers: 1.000 € elevabili a 1.150 € in welfare), la banca delle ore solidale, lo smart working individuale e la flessibilità oraria per genitori.
La normativa fiscale (art. 51 TUIR) prevede l’esenzione fiscale e contributiva per i benefit aziendali entro il limite di 1.000 € annui (elevato a 2.000 € con figli a carico). I flexible benefit non sostituiscono la retribuzione contrattuale ma si sommano ad essa.
Casi pratici
Tizio – Adesione a PrevAer: quanto conviene?
Tizio, handler al 4° livello con 28 anni, valuta se aderire a PrevAer. Versando il contributo minimo proprio dell’1% (17,05 €/mese), ottiene in cambio il contributo datoriale del 2,5% (42,62 €/mese). La sua posizione PrevAer si accresce di 59,67 €/mese (17,05 + 42,62) oltre ai rendimenti del fondo. In 35 anni (fino ai 63 anni) la posizione potenziale (con rivalutazione media del 3% annuo) supererebbe i 40.000 €, convertibili in una rendita mensile integrativa. Tizio aderisce.
Caia – Polizza sanitaria: a cosa serve e come si usa
Caia, agente di scalo, ha la polizza sanitaria a carico del datore (120 €/anno di premio). Si rompe un dente e ha bisogno di un intervento odontoiatrico. Con la polizza sanitaria integrata ottiene il rimborso parziale della spesa: a seconda della copertura contrattuale potrebbe ricevere il 70-80% delle spese fino a un massimale annuo. Per sapere come fruire della copertura contatta l’ufficio HR dell’azienda che gestisce la polizza.
Sempronio – Una tantum: cash o welfare?
Sempronio riceve la comunicazione del rinnovo handlers 2023 con l’offerta di 1.000 € cash o 1.150 € in welfare aziendale. Ha due figli in asilo nido: i 1.150 € in welfare possono coprire quasi interamente 2 mesi di retta. Fiscalmente i flexible benefit (rimborso asilo) sono esenti IRPEF e contributi fino a 2.000 € per chi ha figli a carico. Sempronio sceglie il welfare: riceve 150 € in più e paga zero imposte sull’intero importo.
Domande frequenti
Cos’è PrevAer e chi può iscriversi?
PrevAer è il fondo pensione complementare negoziale per i lavoratori del trasporto aereo e delle attività aeroportuali (COVIP n. 127, istituito nel 2000). Vi aderiscono i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Trasporto Aereo: handlers, gestori aeroportuali, personale di terra di compagnie aeree, catering, cargo, ATM.
Quanto contribuisce il datore a PrevAer?
Per i gestori aeroportuali il contributo datoriale è del 3% mensile (dal 1° gennaio 2026). Per gli handlers è del 2,5% mensile (dal 1° gennaio 2025). La base di calcolo è paga base + contingenza + scatti di anzianità.
Il CCNL aeroportuali prevede una polizza sanitaria?
Sì. Il rinnovo handlers 2023 ha introdotto una polizza sanitaria a carico datore con premio minimo di 120 €/anno. Il rinnovo gestori 2025 ha rafforzato il contributo aziendale alla polizza sanitaria. La Parte Generale 2025 si impegna a istituire un fondo sanitario settoriale per tutta la platea del CCNL.
Se non aderisco a PrevAer entro 6 mesi, cosa succede?
Per il silenzio-assenso (D.Lgs. 252/2005), in mancanza di scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR futuro confluisce automaticamente a PrevAer (per aziende con più di 50 dipendenti). Il lavoratore perderebbe anche il contributo datoriale se non aderisce.
I contributi a PrevAer sono deducibili dalle tasse?
Sì. I contributi versati a PrevAer (propri e del datore) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino al limite di 5.164,57 € annui. Questa deducibilità rende la previdenza complementare particolarmente conveniente sul piano fiscale.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Generale CCNL Trasporto Aereo del 7 febbraio 2025, al rinnovo della Parte Specifica Gestori del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. PrevAer è il fondo pensione complementare del settore (www.prevaer.it, COVIP n. 127): per informazioni sulle linee di investimento, le prestazioni e l’adesione consultare direttamente il fondo. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Art. 44 TUPI: Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro ( Art.48 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall'art.l6 del d.lgs n.470 del 1993 ) 1.
In attuazione dell' articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso.
La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.
Nota all'art. 44: – Per il testo vigente dell' art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , vedi nelle note alle premesse.
Le multe da autovelox sono tra le più frequenti e anche tra le più contestabili, perché la loro validità dipende da requisiti precisi: segnalazione, omologazione e taratura dello strumento. L’articolo 142 del Codice della Strada e la giurisprudenza costituzionale fissano le condizioni che rendono legittimo l’accertamento.
La segnalazione preventiva della postazione
Le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e rese ben visibili, in modo che il conducente sia informato della presenza del rilevatore. La mancata o inadeguata segnalazione è uno dei vizi più ricorrenti.
La segnalazione deve essere posta a una distanza adeguata e con cartelli leggibili: se manca, la multa può essere contestata.
Omologazione e approvazione dello strumento
Gli apparecchi devono essere approvati o omologati secondo le procedure previste. Uno strumento privo dei requisiti formali non offre garanzie sull’attendibilità della misurazione e l’accertamento può risultare illegittimo.
È quindi legittimo chiedere quale strumento sia stato usato e se disponga dei provvedimenti di approvazione o omologazione.
La taratura periodica obbligatoria
Con la sentenza n. 113 del 2015, la Corte costituzionale ha stabilito che gli strumenti di misura della velocità devono essere sottoposti a verifiche periodiche di taratura. Uno strumento non tarato non garantisce l’esattezza del dato rilevato.
La mancanza della taratura periodica è oggi uno dei motivi più solidi per contestare una multa da autovelox.
Il margine di tolleranza del 5%
Alla velocità rilevata si applica un margine di tolleranza del 5%, con un minimo di 5 km/h. Significa che la velocità effettivamente contestata è inferiore a quella grezza misurata dallo strumento.
Verificare il corretto calcolo della tolleranza è utile soprattutto quando la velocità rilevata è di poco superiore al limite.
Come verificare la regolarità
Per valutare una contestazione conviene controllare: la presenza e la posizione della segnaletica, gli estremi dell’omologazione dello strumento, l’ultima taratura e il corretto calcolo della tolleranza.
Questi elementi possono essere richiesti all’amministrazione e, se non risultano in regola, costituiscono motivi di ricorso al prefetto o al giudice di pace.
Esempio concreto
Tizio riceve una multa per aver superato il limite di 50 km/h, con velocità contestata di 58. Controlla la segnaletica e scopre che non c’era alcun cartello di preavviso dell’autovelox; chiede inoltre la documentazione di taratura dello strumento, che non risulta aggiornata. Con questi elementi Tizio può proporre ricorso, facendo valere sia la mancata segnalazione sia l’assenza di taratura periodica.
Autovelox fissi, mobili e centri abitati
Le regole su segnalazione e visibilità valgono per le diverse tipologie di controllo: postazioni fisse, apparecchi mobili e rilevatori collocati nei centri abitati. In ambito urbano la collocazione delle postazioni è soggetta a una regolamentazione specifica, volta a garantire trasparenza e sicurezza.
Il conducente deve poter percepire in anticipo la presenza del controllo: una segnalazione tardiva o nascosta vanifica la funzione di prevenzione e diventa un elemento di contestazione. Verificare la coerenza fra tipo di postazione, segnaletica e limite in vigore nel tratto è quindi parte essenziale dell’analisi.
Dove far valere i vizi
I vizi dell’accertamento autovelox si fanno valere con ricorso al prefetto (entro 60 giorni, gratuito) o con ricorso al giudice di pace (entro 30 giorni, con contributo unificato). Il giudice di pace è spesso preferibile quando si vuole un esame tecnico della documentazione.
In entrambi i casi è utile allegare ogni elemento che dimostri l’irregolarità della postazione o dello strumento. Nessun esito è garantito: la valutazione spetta all’autorità competente, ma in genere più i vizi sono documentati e oggettivi, più la contestazione risulta solida.
Sì, le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. La mancata o inadeguata segnalazione è uno dei vizi più frequenti e può rendere contestabile la multa.
La taratura dell’autovelox è obbligatoria?
Sì. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha imposto la verifica periodica di taratura degli strumenti. Uno strumento non tarato non garantisce l’esattezza del dato e l’accertamento può essere contestato.
Esiste un margine di tolleranza sulla velocità?
Sì, si applica un margine del 5% con un minimo di 5 km/h. La velocità contestata è quindi inferiore a quella grezza misurata dallo strumento.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Un’eredità non porta solo beni: spesso porta anche debiti. Sapere come si ripartiscono e come ci si protegge è essenziale per non trovarsi a pagare con il proprio patrimonio. In questa guida vediamo la regola della ripartizione dei debiti tra coeredi, il rischio dell’accettazione pura e gli strumenti per mettersi al riparo.
I debiti fanno parte dell’eredità
Accettando l’eredità si subentra nella posizione del defunto: si acquistano i suoi beni, ma si assumono anche i suoi debiti. Patrimonio attivo e passivo passano insieme.
Per questo, prima di accettare, è prudente farsi un’idea della situazione: se i debiti superano i beni, accettare senza cautele può rivelarsi un errore costoso.
La ripartizione tra i coeredi
Quando gli eredi sono più di uno, l’articolo 752 del Codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono ai debiti ereditari in proporzione alle proprie quote, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.
Chi ha una quota maggiore sopporta una parte maggiore dei debiti; chi ha una quota minore contribuisce in misura ridotta. La proporzione segue quella delle quote ereditarie.
Il rischio dell’accettazione pura e semplice
Chi accetta l’eredità puramente e semplicemente confonde il proprio patrimonio con quello del defunto. La conseguenza è che risponde dei debiti ereditari anche oltre il valore dell’eredità (ultra vires): se i beni non bastano, paga con i propri.
È il rischio principale di un’accettazione affrettata: si possono ereditare debiti che intaccano risparmi e beni personali.
Proteggersi con il beneficio d’inventario
Lo strumento di protezione per eccellenza è l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 484). Tiene separati i due patrimoni e limita la responsabilità dell’erede al valore dei beni ricevuti.
In questo modo, se i debiti superano l’attivo, l’erede non rischia nulla del proprio: paga solo fino a concorrenza di quanto ha ereditato.
Proteggersi con la rinuncia
Quando l’eredità è chiaramente passiva, l’alternativa è la rinuncia (art. 519). Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato e non risponde dei debiti.
È la scelta radicale: si perde ogni diritto sui beni, ma ci si libera completamente dei debiti. Va fatta con dichiarazione al notaio o in tribunale.
Come scegliere tra le opzioni
La decisione dipende dal rapporto tra attivo e passivo:
se i beni superano nettamente i debiti, si può anche accettare puramente e semplicemente;
se la situazione è incerta o i debiti potrebbero essere rilevanti, conviene il beneficio d’inventario;
se i debiti superano sicuramente i beni, la rinuncia è la scelta più sicura.
Nel dubbio, il beneficio d’inventario è la via prudente: consente di incassare l’eventuale attivo netto senza esporre il proprio patrimonio.
Un esempio concreto
Caio e Caia ereditano dal padre in parti uguali. L’asse comprende beni per 80.000 euro e debiti per 120.000 euro. Se entrambi accettassero puramente e semplicemente, ciascuno risponderebbe della metà dei debiti, 60.000 euro, anche con i propri risparmi. Accettando invece con beneficio d’inventario, ciascuno risponde solo nei limiti del valore ricevuto. Valutando che l’eredità è in perdita, possono anche scegliere di rinunciare e liberarsi del tutto dei debiti.
Se accetto l’eredità, pago i debiti anche con i miei beni?
Dipende da come accetti. Con l’accettazione pura e semplice rispondi dei debiti anche oltre il valore dell’eredità, quindi con il tuo patrimonio. Con il beneficio d’inventario rispondi solo entro il valore dei beni ricevuti.
Come si dividono i debiti tra più eredi?
Secondo l’articolo 752 i coeredi contribuiscono ai debiti in proporzione alle proprie quote, salvo diversa disposizione del testatore.
Conviene rinunciare se ci sono troppi debiti?
Se i debiti superano sicuramente i beni, la rinuncia è la soluzione più sicura: chi rinuncia non risponde dei debiti. Se la situazione è incerta, è preferibile il beneficio d’inventario.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Spedizionieri e Corrieri
Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.
In sintesi
Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).
Dati contrattuali
Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL
Le forme del part-time
Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.
Le tre forme di part-time
Forma
Come si articola l’orario
Esempio
Orizzontale
Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi
4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
Verticale
Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi
Tre giornate intere a settimana
Misto
Combinazione di orizzontale e verticale
Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.
Lavoro supplementare e clausole elastiche
Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.
Lavoro supplementare
È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.
Clausole elastiche
Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.
Tutele per categorie protette
Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.
Trattamento e principio di non discriminazione
Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.
Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza
Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.
Casi pratici
Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
Caia — ferie e tredicesima nel part-time
Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.
Domande frequenti
Il contratto part-time deve essere scritto?
Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.
Aliquota differenziata dal 2025: 50% per interventi sull’abitazione principale dei titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento; 36% in tutti gli altri casi.
Limite di spesa 96.000 euro per unità immobiliare oggetto di intervento, da considerare cumulativamente con le spese degli anni precedenti se i lavori proseguono.
Ripartizione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui la spesa è sostenuta.
Interventi ammessi: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali.
Obbligo di bonifico «parlante» con causale del versamento, codice fiscale del contribuente e codice fiscale o partita IVA dell’impresa beneficiaria.
Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori tramite il portale bonusfiscali.enea.it, obbligatoria per gli interventi che comportano risparmio energetico.
Come funziona la detrazione ristrutturazione edilizia nel 730/2026
La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR e spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2025 per una vasta gamma di interventi su immobili residenziali esistenti. Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota non è più unica: la misura del 50% è riservata ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento che eseguono interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre per tutti gli altri immobili l’aliquota si riduce al 36%.
Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Se i lavori iniziati in anni precedenti proseguono nel 2025, occorre sottrarre quanto già speso negli anni pregressi dallo stesso contribuente per il medesimo intervento: nell’anno corrente si può indicare al massimo la differenza tra 96.000 euro e le spese già sostenute. La detrazione è suddivisa obbligatoriamente in 10 quote annuali costanti di pari importo.
Gli interventi ammessi comprendono la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali. Rientrano nella detrazione anche la ricostruzione o il ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi e la realizzazione di box o posti auto pertinenziali. I pagamenti devono avvenire tramite bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario.
Nel modello 730/2026 le spese vanno indicate nei righi da E41 a E43 della Sezione III-A del quadro E. Per le spese sostenute nel 2025 è obbligatorio compilare anche la Sezione III-B con i dati catastali dell’immobile. Se i lavori interessano parti comuni condominiali, va indicato il codice fiscale del condominio nella colonna 3 e barrata la casella ‘Condominio’ nella Sezione III-B.
Aliquote e massimali 2025 – detrazione ristrutturazione edilizia
Immobile / situazione
Aliquota
Limite spesa
Detrazione massima
Abitazione principale (proprietà o dir. reale di godimento)
50%
96.000 euro
48.000 euro
Altri immobili residenziali (seconda casa, locato, ecc.)
36%
96.000 euro
34.560 euro
Ripartizione
10 rate annuali
–
–
Esempio pratico
Tizio, proprietario e residente nella propria abitazione principale, sostiene nel 2025 spese di ristrutturazione per 80.000 euro (rifacimento bagni e impianto elettrico). Aliquota applicabile: 50%. Detrazione totale: 80.000 × 50% = 40.000 euro, fruibile in 10 rate da 4.000 euro ciascuna a partire dalla dichiarazione 2026. Caio, invece, ristruttura un appartamento che affitta a terzi spendendo 60.000 euro: aliquota 36%, detrazione totale 21.600 euro, rate annuali di 2.160 euro.
Documenti necessari
Fatture delle imprese esecutrici dei lavori
Ricevute dei bonifici bancari o postali soggetti a ritenuta (con causale, CF contribuente e P.IVA impresa)
Concessione edilizia, DIA o SCIA oppure autocertificazione per gli interventi non soggetti a titolo abilitativo
Dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi (da riportare in Sezione III-B del quadro E)
Ricevuta di trasmissione dati all’ENEA (per interventi con risparmio energetico), entro 90 giorni dalla fine lavori
Delibera condominiale e tabella millesimale, in caso di lavori su parti comuni
Lavori di ristrutturazione sull'abitazione principale avviati in anni precedenti
Scenario. Sempronio ha sostenuto 30.000 euro nel 2023 e 10.000 euro nel 2024 per la ristrutturazione del proprio appartamento (abitazione principale). Nel 2025 intende completare i lavori sostenendo ulteriori 60.000 euro.
Come si applica. Il limite massimo di spesa agevolabile è 96.000 euro. Poiché negli anni precedenti Sempronio ha già speso 40.000 euro (30.000 + 10.000), nel 2025 potrà indicare al massimo 56.000 euro (96.000 – 40.000). L’aliquota applicabile alle spese 2025 è del 50%, trattandosi di abitazione principale. La detrazione sulle spese 2025 sarà al massimo 56.000 × 50% = 28.000 euro, in 10 rate da 2.800 euro.
In pratica
Compilare la colonna 4 con codice ‘1’ (spese relative a un intervento iniziato in anni precedenti)
In colonna 9 indicare 56.000 euro (non i 60.000 reali, in quanto si supererebbe il limite di 96.000)
Barrare la colonna 7 con codice ‘3’ per applicare l’aliquota del 50% per abitazione principale
Condomino con spese per parti comuni
Scenario. Caio è condomino in un palazzo che nel 2025 esegue lavori di manutenzione straordinaria alle parti comuni (rifacimento del tetto). La quota di spesa imputata a Caio è di 15.000 euro, versati al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione.
Come si applica. Le spese per interventi sulle parti comuni di edifici residenziali danno diritto alla detrazione se effettivamente versate al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione. L’aliquota è del 36% poiché le parti comuni non sono ‘abitazione principale’ del singolo condomino ai fini di questa disposizione. Detrazione: 15.000 × 36% = 5.400 euro, in 10 rate da 540 euro.
In pratica
Indicare in colonna 3 il codice fiscale del condominio (o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta di condominio minimo senza CF)
Barrare la casella ‘Condominio’ nella Sezione III-B; non compilare le colonne dei dati catastali (le indica l’amministratore nel quadro K)
Conservare la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Qual è l'aliquota di detrazione per la ristrutturazione nel 2025?
Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota è del 50% per i lavori sull’abitazione principale eseguiti da chi è titolare di proprietà o di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, ecc.). Per tutti gli altri immobili residenziali l’aliquota scende al 36%.
Qual è il limite massimo di spesa agevolabile?
Il limite è di 96.000 euro per unità immobiliare. Se i lavori proseguono in anni successivi al primo, il limite va calcolato sottraendo le spese già sostenute negli anni precedenti per lo stesso intervento.
La detrazione spetta anche all'inquilino o al comodatario?
Sì, la detrazione spetta a chi sostiene effettivamente la spesa e possiede o detiene l’immobile in base a un titolo idoneo (proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato). L’aliquota del 50% per abitazione principale richiede però che chi la richiede sia titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento.
Quali documenti servono per la detrazione?
Le fatture delle imprese, le ricevute dei bonifici soggetti a ritenuta (con causale, CF contribuente e P.IVA impresa), il titolo abilitativo o autocertificazione per lavori non soggetti a titolo, i dati catastali dell’immobile e, per gli interventi con risparmio energetico, la ricevuta di trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.
In quante rate va suddivisa la detrazione?
La detrazione va sempre suddivisa in 10 rate annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui la spesa è sostenuta. Non è possibile scegliere un numero diverso di rate per le spese ordinarie di ristrutturazione.
Il bonus vale anche per la seconda casa?
Sì, la detrazione spetta anche per immobili diversi dall’abitazione principale (seconda casa, immobile locato, ecc.), ma con l’aliquota ridotta al 36% invece del 50%.
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell’articolo 318-ter, comma
4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti
3. Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
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