Autore: Andrea Marton

  • Articolo 16 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 16 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 16 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 15-bis Codice di Procedura Civile: Esecuzione forzata

    Articolo 15-bis Codice di Procedura Civile: Esecuzione forzata

    Art. 15-bis c.p.c. – Esecuzione forzata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

    Per l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

    Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

    Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.

    Articolo che verrà introdotto secondo l’art. 27 comma 1a, numero 2, D.L. 13 luglio 2017, n. 116 che entrerà in vigore il 31 ottobre 2021.

  • Articolo 15 Codice di Procedura Civile – Cause relative a beni immobili

    Articolo 15 Codice di Procedura Civile – Cause relative a beni immobili

    Art. 15 c.p.c. – Cause relative a beni immobili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all’usufrutto, all’uso, all’abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell’enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

    Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

    Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

    Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

  • Articolo 14 Codice di Procedura Civile Cause relative a somme di danaro e a beni mobili

    Articolo 14 Codice di Procedura Civile Cause relative a somme di danaro e a beni mobili

    Art. 14 c.p.c. – Cause relative a somme di danaro e a beni mobili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

    Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

    Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

  • Articolo 13 Codice di Procedura Civile: Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

    Articolo 13 Codice di Procedura Civile: Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

    Art. 13 c.p.c. – Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.

    Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

    Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

  • Articolo 12 Codice di Procedura Civile: Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

    Articolo 12 Codice di Procedura Civile: Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

    Art. 12 c.p.c. – Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

    [abrogato] Nelle cause per finita locazione d’immobili il valore si determina in base all’ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso [1].

    Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

    [1] Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 11 Codice di Procedura Civile: Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

    Articolo 11 Codice di Procedura Civile: Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

    Art. 11 c.p.c. – Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.

  • Articolo 10 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore

    Articolo 10 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore

    Art. 10 c.p.c. – Determinazione del valore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

    A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

  • Articolo 9 Codice di Procedura Civile: Competenza del tribunale

    Articolo 9 Codice di Procedura Civile: Competenza del tribunale

    Art. 9 c.p.c. – Competenza del tribunale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

    Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

    Articolo così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 8 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 8 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 8 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.