Art. 39 c.p.c. – Litispendenza e continenza di cause
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. [1]
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza [2] la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. [3]
[1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 3a, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 3b, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[3] Comma modificato dall’art. 45, comma 3c, L. 18 giugno 2009, n. 69.
