Autore: Andrea Marton

  • Scatti di anzianità nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): come maturano e quanto valgono

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Scatti di anzianità nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Maturano a cadenza fissa, di norma ogni biennio o triennio, fino a un numero massimo, con importo per livello fissato dal contratto. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

    Il CCNL costruisce gli scatti su tre variabili che conviene leggere insieme nelle tabelle del contratto applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Lo scatto matura a scadenze fisse, spesso ogni 2 o 3 anni di servizio
    Numero massimo Il contratto fissa un tetto al numero di scatti complessivamente maturabili
    Importo Cifra fissa che varia per livello di inquadramento, indicata nelle tabelle del CCNL
    Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi. Per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Cosa succede con il passaggio di livello

    Se l’operaio passa a un livello superiore, molti CCNL prevedono la rivalutazione degli scatti già maturati al nuovo valore, oppure il loro consolidamento: la regola precisa è nel contratto di settore.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
    Caia — scatti e TFR
    Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Credito d’imposta negoziazione assistita e arbitrato nel 730

    In sintesi

    • Cos’è: un credito d’imposta sul compenso pagato al tuo avvocato nella negoziazione assistita o all’arbitro nell’arbitrato.
    • Importo massimo: fino a 250 euro per procedura, commisurato al compenso effettivo.
    • Condizione indispensabile: la procedura deve essersi conclusa con successo (accordo in negoziazione, lodo in arbitrato).
    • Dove si indica nel 730: rigo G15, codice 17 del Quadro G.
    • Domanda obbligatoria: va presentata sul portale www.giustizia.it entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione della procedura.
    • Non dà rimborso: il credito riduce le imposte da pagare oppure si usa in compensazione con il modello F24.

    Cos'è il credito d'imposta per la negoziazione assistita

    Quando due persone litigano, non devono per forza andare in tribunale. Possono scegliere di risolvere la controversia con l’aiuto dei rispettivi avvocati, attraverso un accordo privato: si chiama negoziazione assistita. In alternativa, possono affidarsi a un arbitro, cioè un soggetto privato che decide la questione con un provvedimento chiamato lodo. Entrambe le strade costano meno di un processo e sono più veloci.

    Per incentivare questi strumenti, il fisco riconosce un credito d’imposta (cioè uno sconto sull’IRPEF da pagare) a chi ha sostenuto il compenso dell’avvocato o dell’arbitro. Il credito spetta solo se la procedura ha avuto successo: se la negoziazione si è conclusa con un accordo oppure se l’arbitrato si è chiuso con un lodo. Se non si è trovato l’accordo, il credito non spetta.

    L’importo massimo è di 250 euro per procedura, commisurato al compenso effettivamente corrisposto. Non si tratta di una detrazione (riduzione calcolata sulla spesa), ma di un credito diretto sull’imposta: vale 250 euro al massimo, indipendentemente dall’aliquota fiscale applicabile al contribuente. L’importo esatto lo comunica il Ministero della Giustizia dopo che si è presentata apposita domanda.

    Riepilogo credito d'imposta negoziazione assistita e arbitrato
    Voce Dettaglio
    Importo massimo del credito 250 euro per procedura
    Condizione per ottenerlo Accordo raggiunto (negoziazione) oppure lodo emesso (arbitrato)
    Dove si indica nel 730 Quadro G, rigo G15, codice 17
    Termine per la domanda 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura della procedura
    Risposta del Ministero Entro il 30 aprile dell'anno in cui si presenta la domanda
    Utilizzo In diminuzione dell'IRPEF o in compensazione F24 (non dà rimborso)

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha raggiunto un accordo con il suo ex datore di lavoro tramite negoziazione assistita. Ha pagato all’avvocato un compenso di 800 euro. Entro il 31 marzo 2026 presenta domanda sul portale del Ministero della Giustizia. Il Ministero gli comunica entro il 30 aprile 2026 il credito spettante, che è pari a 250 euro (il massimo previsto, perché il compenso supera tale soglia). Tizio indica 250 euro nel rigo G15 codice 17 del suo 730/2026: l’importo viene scalato direttamente dall’IRPEF che avrebbe dovuto pagare.

    Documenti necessari

    • Comunicazione del Ministero della Giustizia con l’importo del credito riconosciuto (ricevuta entro il 30 aprile 2026)
    • Ricevuta del pagamento del compenso all’avvocato o all’arbitro
    • Copia dell’accordo di negoziazione assistita oppure del lodo arbitrale
    • Ricevuta di presentazione della domanda sul portale www.giustizia.it

    Caso 1: negoziazione assistita conclusa con accordo

    Scenario. Caio e il suo vicino di casa hanno avuto una disputa su un confine di proprietà. Anziché andare in tribunale, si sono avvalsi ciascuno del proprio avvocato per una negoziazione assistita. Nel 2025 hanno firmato un accordo. Caio ha pagato 600 euro al suo legale.

    Come si applica. Poiché la procedura si è conclusa con un accordo, Caio ha diritto al credito d’imposta. Entro il 31 marzo 2026 presenta domanda sul portale giustizia.it. Il Ministero gli comunica che il credito è di 250 euro (il massimo: il compenso di 600 euro supera la soglia). Nel 730/2026 Caio inserisce 250 euro nel rigo G15 con codice 17. La sua IRPEF si riduce di 250 euro.

    In pratica

    • La procedura deve essersi chiusa con un accordo scritto.
    • La domanda va presentata entro il 31 marzo 2026 per procedure concluse nel 2025.
    • Il credito massimo è 250 euro anche se il compenso è stato molto più alto.

    Caso 2: arbitrato concluso con lodo

    Scenario. Sempronio è socio di una piccola società e ha avuto una controversia con l’altro socio su questioni patrimoniali. Hanno scelto l’arbitrato. Nel 2025 l’arbitro ha emesso il lodo. Sempronio ha pagato 180 euro di compenso all’arbitro.

    Come si applica. Il lodo è l’equivalente di una sentenza nel procedimento arbitrale. Poiché la procedura si è conclusa con lodo, Sempronio ha diritto al credito. Il credito è commisurato al compenso pagato: in questo caso 180 euro (inferiore al tetto di 250 euro). Presenta la domanda sul portale giustizia.it entro il 31 marzo 2026 e, ricevuta la comunicazione del Ministero, indica 180 euro nel rigo G15 codice 17 del 730/2026.

    In pratica

    • Nell’arbitrato il credito riguarda il compenso all’arbitro (non all’avvocato).
    • Se il compenso è inferiore a 250 euro, il credito è pari all’importo effettivo.
    • Serve la comunicazione ufficiale del Ministero per poter compilare il 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto vale il credito d'imposta per la negoziazione assistita?

    Al massimo 250 euro per procedura. Se il compenso pagato all’avvocato (o all’arbitro) è inferiore a 250 euro, il credito è pari al compenso effettivo. L’importo esatto lo comunica il Ministero della Giustizia.

    Quando va presentata la domanda e dove?

    La domanda si presenta esclusivamente sul portale accessibile da www.giustizia.it, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura. Per procedure chiuse nel 2025 il termine è il 31 marzo 2026.

    Spetta il credito se la negoziazione non è andata a buon fine?

    No. Il credito d’imposta spetta solo se la negoziazione assistita si è conclusa con un accordo, oppure se l’arbitrato si è concluso con un lodo. Se le trattative sono fallite, non c’è credito.

    Il credito viene rimborsato in contanti?

    No. Non dà luogo a rimborso. Si usa in diminuzione dell’IRPEF oppure in compensazione tramite modello F24. Se non c’è IRPEF sufficiente per assorbirlo, non si ottiene nulla in più.

    Dove si indica nel modello 730?

    Nel Quadro G, rigo G15, colonna 1 con codice 17. Nella colonna 2 si riporta l’importo indicato nella comunicazione ricevuta dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile 2026.

    Si può usare il credito subito dopo l'accordo, senza aspettare il 730?

    Sì, in parte. Il credito è utilizzabile anche in compensazione con il modello F24 a partire dalla data in cui si riceve la comunicazione del Ministero, anche prima della presentazione del 730.

  • Art. 162 L. 633/1941

    Art. 162 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

    La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

    Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile .

    Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

    Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile .

    Ai fini dell' articolo 697 del codice di procedura civile , il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

    Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies , 669-undecies e 675 del codice di procedura civile .

    Decorso il termine di cui all' articolo 675 del codice di procedura civile , possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

    Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo.

    Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 37 TUPI: Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici

    Art. 37 TUPI: Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici ( Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.13 del d.lgs n.387 del 1998 ) 1.

    A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'usa delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere .

    Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

    Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni ed integrazioni. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima.

    Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 149 L. 633/1941

    Art. 149 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile ; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Redditi dei terreni nel 730 2026: quadro A e rivalutazione

    In sintesi

    • Due componenti distinte: il terreno produce un reddito dominicale (spetta al proprietario) e un reddito agrario (spetta a chi coltiva). Se coltivi il tuo terreno, devi dichiarare entrambi.
    • Rivalutazione obbligatoria: chi presta assistenza fiscale applica automaticamente la rivalutazione dell’80% sul reddito dominicale e del 70% sul reddito agrario, più un ulteriore 30% su entrambi.
    • IMU e IRPEF non si sovrappongono: per i terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF sul reddito dominicale. Sul reddito agrario, invece, l’IRPEF rimane sempre dovuta.
    • Coltivatori diretti e IAP agevolati: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola hanno un regime di favore: il reddito concorre al complessivo solo parzialmente.
    • I valori del catasto: i redditi dominicale e agrario da inserire nel quadro A sono quelli risultanti dagli atti catastali, senza applicare alcuna rivalutazione (ci pensa chi fa la dichiarazione).
    • Terreni affittati a giovani imprenditori: se dai il terreno in affitto a un giovane under 40 qualificato, la rivalutazione dell’80% e del 70% non si applica.

    Che cos'è il reddito dei terreni e chi deve dichiararlo

    Se possiedi un terreno agricolo situato in Italia, sei tenuto a dichiararne i redditi nel quadro A del modello 730. Il reddito dei terreni si divide in due parti: il reddito dominicale, che rappresenta la quota spettante al proprietario del fondo, e il reddito agrario, che rappresenta la quota legata all’attività di coltivazione. Se sei tu stesso a coltivare il tuo terreno, devi dichiarare entrambe le componenti. Se invece lo hai dato in affitto, il reddito agrario viene dichiarato dall’affittuario, mentre a te spetta solo quello dominicale.

    I valori da inserire nel quadro A non sono quelli che pagherai come imposta, ma quelli catastali ‘grezzi’, cioè il reddito dominicale e quello agrario come risultano dagli atti del catasto. Sarà poi il CAF o il professionista che ti assiste a rivalutarli applicando le percentuali previste dalla legge per il 2025.

    Attenzione al rapporto con l’IMU. Per i terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF sul reddito dominicale: non paghi due volte. Ma il reddito agrario rimane sempre soggetto a IRPEF, anche per i terreni non locati. Se il terreno è esente da IMU (per esempio perché si trova in una zona montana), allora l’IRPEF si applica su entrambe le componenti.

    Coefficienti di rivalutazione dei redditi dei terreni (anno 2025)
    Tipo di reddito Rivalutazione base Ulteriore rivalutazione Totale rivalutazione applicata
    Reddito dominicale +80% +30% +134% (1,80 × 1,30)
    Reddito agrario +70% +30% +121% (1,70 × 1,30)
    Terreni affittati a giovani under 40 (condizioni specifiche) non si applica l'80%/70% +30% solo +30%
    Terreni condotti da coltivatori diretti/IAP (colonna 10 barrata) +80%/70% base esenzione ulteriore 30% +80% o +70% senza il 30%

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un terreno agricolo con reddito dominicale catastale di 100 euro e reddito agrario di 50 euro, e lo coltiva personalmente (non è coltivatore diretto iscritto alla previdenza). Il CAF applica: reddito dominicale rivalutato = 100 × 1,80 × 1,30 = 234 euro; reddito agrario rivalutato = 50 × 1,70 × 1,30 = 110,50 euro. Totale reddito dei terreni da sommare al reddito complessivo: circa 344 euro. Se il terreno non è affittato, sul reddito dominicale l’IMU sostituisce l’IRPEF, quindi di quel totale solo la parte agraria (110,50 euro) entra nell’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Atti catastali del terreno (visura catastale con reddito dominicale e agrario)
    • Contratto di affitto (se il terreno è dato in locazione)
    • Documentazione della qualifica di coltivatore diretto o IAP e iscrizione previdenziale agricola
    • Denuncia all’ufficio del Territorio in caso di perdita del raccolto per eventi naturali (almeno 30% del prodotto ordinario)

    Proprietario che coltiva personalmente il terreno

    Scenario. Caio possiede e coltiva personalmente un campo con reddito dominicale catastale 200 euro e agrario 80 euro. Non è iscritto alla previdenza agricola come coltivatore diretto.

    Come si applica. Nel quadro A, Caio indica nella colonna 1 il reddito dominicale (200) e nella colonna 3 il reddito agrario (80). Il codice titolo è 1 (proprietario non in affitto). Il CAF rivaluta entrambi: dominicale 200 × 1,80 × 1,30 = 468 euro; agrario 80 × 1,70 × 1,30 = 176,80 euro. Se il terreno non è affittato e l’IMU è dovuta, il reddito dominicale rivalutato non entra nell’IRPEF; il reddito agrario (176,80 euro) sì.

    In pratica

    • Inserire i valori catastali grezzi nel quadro A senza applicare nessuna rivalutazione
    • Il CAF calcola in automatico la rivalutazione e l’eventuale esenzione IMU

    Coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola

    Scenario. Sempronio è coltivatore diretto, iscritto alla previdenza agricola, e possiede terreni con redditi dominicale e agrario catastali complessivi di 12.000 euro.

    Come si applica. Sempronio barra la casella di colonna 10 nel quadro A. L’ulteriore rivalutazione del 30% non si applica, e il reddito complessivo dei due redditi (dopo la rivalutazione base) concorre alla formazione del reddito complessivo solo in parte: per la quota fino a 10.000 euro, nella misura dello 0%; per la quota tra 10.001 e 15.000 euro, al 50%. Un meccanismo che riduce sensibilmente il carico IRPEF per chi lavora la terra.

    In pratica

    • Barrare la colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP) in tutti i righi pertinenti
    • Fino a 10.000 euro di reddito agrario+dominicale rivalutati: IRPEF pari a zero

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare il terreno anche se non lo coltivo e non lo affitto?

    Sì. Se sei proprietario di un terreno che ha una rendita catastale, devi compilare il quadro A. Puoi non dichiararlo solo se si tratta di terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (giardini, cortili) o di parchi di interesse pubblico riconosciuto.

    Se affitto il terreno, chi dichiara il reddito agrario?

    Il reddito agrario deve essere dichiarato dall’affittuario (il conduttore del fondo), a partire dalla data di inizio del contratto. Tu come proprietario dichiari solo il reddito dominicale.

    L'IMU sostituisce sempre l'IRPEF sui terreni?

    Solo per i terreni non affittati. Se il terreno è dato in affitto, sia l’IRPEF che l’IMU sono dovute. Se il terreno è in zona montana esente da IMU, l’IRPEF si applica anche sul reddito dominicale (barra la casella colonna 9 del quadro A).

    Cosa succede se il raccolto è andato quasi completamente perso per una calamità?

    Se la perdita è di almeno il 30% del prodotto ordinario e hai presentato denuncia all’ufficio del Territorio entro tre mesi dall’evento (o almeno 15 giorni prima del raccolto), i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’IRPEF. Indica il codice 2 nella colonna 7 del quadro A.

    Come trovo il reddito dominicale e agrario del mio terreno?

    Sono indicati nella visura catastale del terreno, reperibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione ‘Consultazione catasto terreni’. I valori si riferiscono alla qualità di coltura risultante dal catasto.

    Se do il terreno in affitto a mio figlio di 38 anni agricoltore, ho qualche agevolazione?

    Sì: se tuo figlio ha meno di 40 anni, ha la qualifica di coltivatore diretto o IAP (o la acquisisce entro due anni dalla firma) e il contratto ha durata almeno quinquennale, la rivalutazione dell’80% e del 70% non si applica al tuo reddito dominicale. Indica il codice 4 nella colonna 7 del quadro A.

    Vedi anche: Rivalutazione di terreni e partecipazioni, Indennita’ di esproprio di terreni, Plusvalenza vendita terreni edificabili e Variazione della rendita catastale.

  • Cassa integrazione nel 730: come si dichiara nel 2026

    In sintesi

    • La CIG è reddito imponibile: le istruzioni del 730/2026 includono la cassa integrazione tra le somme erogate dall’INPS che vanno dichiarate nel quadro C.
    • Il datore di lavoro o l’INPS fanno da sostituto: trattengono le ritenute IRPEF direttamente sull’integrazione e le certificano nella CU 2026.
    • Va nel quadro C insieme allo stipendio: la CIG si dichiara nella stessa sezione del reddito di lavoro dipendente, non in un quadro separato.
    • I giorni di CIG contano per le detrazioni: il periodo di integrazione salariale entra nel computo dei giorni da indicare nel rigo C5.
    • Attenzione ai conguagli: se il datore di lavoro ha poi ripreso a pagare lo stipendio, il conguaglio finale tiene conto di tutto il periodo.

    Cassa integrazione e tasse: cosa devi sapere

    Quando l’azienda ti mette in cassa integrazione (CIG, nelle sue forme ordinaria, straordinaria o in deroga), non smetti di avere un reddito fiscalmente rilevante. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026 indicano espressamente la cassa integrazione guadagni, la mobilità e le forme di disoccupazione speciale tra le indennità e somme erogate dall’INPS o da altri enti che vanno dichiarate nel quadro C, la stessa sezione dei redditi di lavoro dipendente.

    In pratica la CIG funziona così: l’INPS eroga l’integrazione salariale – direttamente a te oppure tramite il datore di lavoro, a seconda del tipo di CIG – e il soggetto che paga trattiene le ritenute IRPEF. A fine anno rilascia la Certificazione Unica 2026 (CU 2026), che riepiloga importi e ritenute. Questo documento è il punto di partenza per compilare il 730.

    La cosa importante da capire è che la CIG si ‘somma’ al resto del tuo reddito. Se hai lavorato parte dell’anno e per un altro periodo hai percepito la cassa integrazione, i due importi concorrono insieme a formare il reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF. Potrebbe risultare un saldo a credito (rimborso) o a debito, a seconda delle ritenute già operate.

    Cassa integrazione nel 730: dati e dove trovarli
    Dato richiesto nel 730 Dove trovarlo nella CU 2026
    Reddito CIG (quadro C, righi C1-C3, col. 3) Punto 1 o 2 della Certificazione Unica 2026
    Codice tipo reddito (col. 1) Codice '2': redditi assimilati a lavoro dipendente
    Numero di giorni complessivi (rigo C5, col. 1) Punto 6 della Certificazione Unica 2026
    Ritenute IRPEF (rigo C9, col. 1) Punto 21 della Certificazione Unica 2026
    Addizionale regionale (rigo C10) Punto 22 della Certificazione Unica 2026

    Esempio pratico

    • Caio nel 2025 ha lavorato con regolare stipendio per 200 giorni e ha beneficiato della CIG per i restanti 165 giorni. Il datore di lavoro ha rilasciato una sola CU 2026 che include sia il reddito da lavoro che l’integrazione salariale gestita tramite l’azienda, per un totale di 22.000 euro e 3.100 euro di ritenute IRPEF. Caio compila il rigo C1 con l’intero importo, inserisce 365 in C5 colonna 1 (intero anno lavorato o in CIG) e riporta le ritenute in C9. Chi presta assistenza fiscale calcola l’IRPEF sul reddito complessivo e determina se spetta un rimborso.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 del datore di lavoro (o dell’INPS se la CIG è stata pagata direttamente)
    • Eventuale seconda CU se ci sono stati più rapporti di lavoro nello stesso anno
    • Codice fiscale

    Tizio: CIG per parte dell'anno, poi rientro al lavoro

    Scenario. Tizio ha lavorato normalmente da gennaio a marzo 2025, poi è stato in CIG ordinaria da aprile a settembre, e infine ha ripreso a lavorare da ottobre a dicembre.

    Come si applica. Il datore di lavoro, che ha gestito la CIG in anticipo per conto dell’INPS, rilascia una sola CU 2026 che include sia gli stipendi che l’integrazione salariale. Tizio inserisce nel rigo C1 il reddito complessivo indicato in CU, riporta i giorni (365 per l’intero anno), e trascrive le ritenute. Se il datore ha effettuato il conguaglio di fine anno, la CU già tiene conto di tutte le trattenute.

    In pratica

    • Chiedi al datore di lavoro se ha gestito la CIG in anticipo o se l’INPS ha pagato direttamente: cambia da chi ricevi la CU.
    • Se hai una sola CU, compila un solo rigo nel quadro C con il totale dei redditi indicato.
    • Controlla che la CU indichi i giorni totali del rapporto (punto 6): nel rigo C5 va questo numero.

    Sempronio: CIG pagata direttamente dall'INPS

    Scenario. Sempronio nel 2025 ha lavorato a tempo pieno fino a giugno (reddito 12.000 euro, CU del datore), poi l’azienda ha attivato la CIG straordinaria con pagamento diretto INPS da luglio a dicembre (indennità 7.500 euro, CU dell’INPS).

    Come si applica. Sempronio ha due Certificazioni Uniche distinte. Compila due righi separati nel quadro C del 730: uno per i 12.000 euro del datore (codice 2) e uno per i 7.500 euro dell’INPS (codice 2). Chi presta assistenza fiscale somma i due redditi (19.500 euro totali), ricalcola l’IRPEF e confronta le ritenute già versate da entrambi i sostituti per determinare rimborso o saldo.

    In pratica

    • Porta al CAF entrambe le CU: quella del datore di lavoro e quella dell’INPS.
    • Non devi sommare i redditi da solo: compila righi separati.
    • Verifica che la somma dei giorni nelle due CU non superi 365 e che non ci siano periodi sovrapposti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La cassa integrazione è esente da tasse?

    No. Le istruzioni del 730/2026 la includono tra le somme tassabili assimilate al lavoro dipendente. L’INPS o il datore di lavoro trattengono le ritenute IRPEF già durante l’anno.

    Chi rilascia la Certificazione Unica per la CIG?

    Dipende dalla modalità di pagamento. Se la CIG è pagata in anticipo dal datore di lavoro che poi si fa rimborsare dall’INPS, la CU la rilascia il datore. Se l’INPS paga direttamente al lavoratore, la CU la rilascia l’INPS (disponibile su MyINPS).

    La CIG entra nel calcolo del trattamento integrativo (ex bonus 80 euro)?

    Sì. Il trattamento integrativo viene calcolato tenendo conto del reddito complessivo, che include anche l’integrazione salariale. Chi presta assistenza fiscale effettua il ricalcolo nel 730.

    Devo fare qualcosa di diverso se ho avuto CIG e stipendio nello stesso anno?

    No, salvo compilare righi distinti se hai due CU separate. Il CAF o il professionista che presenta il 730 gestisce il conguaglio complessivo.

    La CIG conta come giorni di lavoro per le detrazioni?

    Sì. I giorni di cassa integrazione rientrano nel periodo di lavoro dipendente da indicare nel rigo C5, che influenza il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

  • Sport bonus nel 730/2026: credito d’imposta per impianti sportivi

    In sintesi

    • Cos’è: un credito d’imposta per chi ha donato per la manutenzione, il restauro o la costruzione di impianti sportivi pubblici.
    • Aliquota: 65% delle erogazioni liberali effettuate.
    • Limite annuale: il credito spetta nel limite del 20% del reddito imponibile.
    • Come si usa: in tre quote annuali di pari importo. La parte non usata passa agli anni successivi.
    • Attenzione alla scadenza: le erogazioni ammesse sono quelle effettuate fino all’anno 2020. Chi nel 730/2026 lo indica sta usando le quote residue di un credito già maturato.
    • Non cumulabile: non si può abbinare ad altre agevolazioni fiscali per le stesse erogazioni.

    Cos'è lo Sport bonus e a chi spetta ancora nel 2026

    Lo Sport bonus è un credito d’imposta pensato per incentivare le donazioni private a favore degli impianti sportivi pubblici italiani: dai campi di calcio comunali alle piscine, dalle palestre scolastiche alle piste di atletica. Chi ha donato denaro per la loro manutenzione, il restauro o la costruzione di nuove strutture ha diritto a recuperare il 65% di quanto versato, scalandolo dall’IRPEF.

    C’è però un aspetto importante da sapere: le erogazioni ammesse sono quelle effettuate fino all’anno 2020. Questo significa che nel 730/2026 non si può inserire una donazione fatta nel 2025, ma si possono ancora usare le quote residue di un credito maturato in anni passati. Il credito, infatti, si spalma in tre quote annuali uguali: chi ha donato nel 2020 potrebbe essere ancora all’ultima rata.

    Il credito annuo spetta nel limite del 20% del reddito imponibile. Se la quota che si vuole usare supera questo tetto, la parte eccedente non è recuperabile nell’anno. Anche in questo caso non si perde: si riporta agli anni successivi. Le donazioni devono essere state effettuate tramite strumenti tracciabili: bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito o credito, assegni.

    Regole principali dello Sport bonus
    Voce Dettaglio
    Aliquota del credito 65% delle erogazioni effettuate
    Tetto annuale 20% del reddito imponibile
    Utilizzo 3 quote annuali di pari importo
    Erogazioni ammesse Effettuate fino all'anno 2020 (tabella A allegata ai decreti 12/08/2020 e 15/12/2020)
    Quota non usata Si riporta negli anni successivi
    Cumulabilità Non cumulabile con altre agevolazioni per le stesse donazioni

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2020 aveva donato 3.000 euro al comune per la ristrutturazione della palestra scolastica. Il credito totale era il 65% di 3.000 euro = 1.950 euro, in tre quote da 650 euro ciascuna. Ha usato la prima nel 730/2021, la seconda nel 730/2022 e la terza nel 730/2023. Se avesse un residuo non assorbito (per IRPEF insufficiente in uno degli anni), lo riporterebbe ancora nel 730/2026, indicandolo nel rigo G15 codice 3.

    Documenti necessari

    • Ricevuta del bonifico o del versamento tracciabile relativo alla donazione originaria
    • 730-3 degli anni precedenti che attesta il credito residuo non ancora utilizzato
    • Attestazione rilasciata dall’ente beneficiario (comune o soggetto concessionario dell’impianto)

    Caso 1: uso dell'ultima quota residua di una donazione del 2020

    Scenario. Caio nel 2020 aveva donato 1.500 euro per la costruzione di un campo sportivo pubblico. Il credito totale era 975 euro (65%), in tre quote da 325 euro. Ha usato le prime due rate. Nel 730/2026 vuole usare la terza e ultima rata.

    Come si applica. Caio indica nel rigo G15 codice 3 il residuo che risulta dal 730-3/2025 (rigo 157, colonna 1). Il sistema riconosce la quota spettante per il 2025 (fino a 325 euro, compatibilmente con il 20% del reddito imponibile) e la scala dall’IRPEF. Dopo il 730/2026 il credito sarà esaurito.

    In pratica

    • Recupera il 730-3 dell’anno scorso: il residuo è nel rigo 157, colonna 1.
    • Il tetto del 20% del reddito imponibile limita quanto si può usare ogni anno.
    • Dopo aver usato tutte e tre le quote il credito è terminato.

    Caso 2: credito residuo non ancora assorbito per IRPEF insufficiente

    Scenario. Sempronio aveva donato nel 2019, ma in alcuni anni la sua IRPEF era troppo bassa per assorbire l’intera quota annuale. Ha ancora un residuo che trasla di anno in anno.

    Come si applica. Nel 730/2026 Sempronio riporta il residuo indicato nel 730-3 dell’anno precedente. La quota che la sua IRPEF riesce ad assorbire viene scalata; l’eventuale parte non assorbita si riporta ancora nel 730/2027. Il processo continua finché il credito è esaurito o l’IRPEF torna a essere sufficiente.

    In pratica

    • Anche se l’IRPEF non basta, il credito non va perso: si riporta all’anno dopo.
    • È fondamentale tenere il 730-3 di ogni anno per tracciare il residuo.
    • Il credito non genera rimborso in contanti: riduce solo l’imposta da pagare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso inserire una donazione del 2025 per impianti sportivi nello Sport bonus?

    No. Lo Sport bonus riguarda solo le erogazioni effettuate fino all’anno 2020 e dirette ai soggetti indicati nella tabella A allegata ai decreti ministeriali del 12 agosto 2020 e del 15 dicembre 2020. Nel 730/2026 si possono usare solo le quote residue di crediti già maturati.

    Quanto vale il credito Sport bonus?

    Il 65% delle erogazioni effettuate, nel limite del 20% del reddito imponibile annuo. Il credito si usa in tre rate annuali uguali.

    Cosa succede se la mia IRPEF non copre la quota annuale?

    La parte non assorbita dall’IRPEF si riporta automaticamente agli anni successivi. Il credito non va perso, a meno che non si esaurisca il numero massimo di rate.

    Si può cumulare lo Sport bonus con altre agevolazioni?

    No. Chi usa lo Sport bonus per una certa donazione non può usare anche altre agevolazioni fiscali (per esempio detrazioni per erogazioni liberali) sulla stessa somma.

    Dove si indica nel modello 730?

    Nel Quadro G, rigo G15, colonna 1 con codice 3. Il residuo da anni precedenti si riporta nella colonna 3 prendendo il dato dal 730-3 dell’anno scorso (rigo 157, colonna 1).

    Come si deve pagare la donazione per avere il credito?

    La donazione deve essere fatta tramite strumenti tracciabili: bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: welfare e sanità integrativa 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

    Il CCNL Fiavet costruisce un sistema di welfare contrattuale su tre pilastri: Fondo EST per la sanità integrativa, Fon.Te per la previdenza complementare e EBNT come ente bilaterale del turismo. Il rinnovo del 2024 ha incrementato il contributo al Fondo EST e rafforzato l'impegno sulla bilateralità.

    In sintesi

    Il CCNL Fiavet prevede tre pilastri di welfare: Fondo EST per la sanità integrativa (15 euro mensili totali da gennaio 2027: 12 a carico del datore, 3 del lavoratore), Fon.Te per la previdenza complementare, e l'EBNT (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo) per prestazioni integrative e formazione. Il rinnovo 2024 ha incrementato il contributo EST di 3 euro mensili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Fondo sanitario
    Fondo EST (Confcommercio, FIPE, Fiavet, FederDistribuzione)
    Fondo pensione
    Fon.Te (Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del terziario)
    Ente bilaterale
    EBNT (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo)

    Tabella riepilogativa del sistema welfare

    Pilastri del welfare contrattuale – CCNL Fiavet 2024
    Fondo / Ente Tipo Contributo mensile Ripartizione
    Fondo EST Sanità integrativa 15 euro (da gen. 2027) 12 euro datore + 3 euro lavoratore
    Fon.Te Previdenza complementare Variabile (da statuto Fon.Te + CCNL) Quota datore + quota lavoratore + eventuale TFR
    EBNT Bilateralità / formazione Variabile (contributo obbligatorio aziendale) Principalmente a carico del datore

    Il contributo al Fondo EST fino al 31 dicembre 2026 è di 12 euro mensili totali (invariato dalla precedente versione contrattuale). L'incremento di 3 euro a carico del datore decorre dal 1° gennaio 2027 come stabilito dal rinnovo del 26 luglio 2024.

    Fondo EST: la sanità integrativa del terziario

    Il Fondo EST è il principale strumento di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL Fiavet. È promosso da Confcommercio, FIPE, Fiavet e FederDistribuzione insieme alle organizzazioni sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) e conta oltre 2 milioni di iscritti nel settore del terziario.

    Le principali prestazioni del piano sanitario 2025 includono:

    • Visite specialistiche ambulatoriali e diagnostica.
    • Rimborso ticket per prestazioni diagnostiche e pronto soccorso.
    • Chemioterapia, radioterapia, dialisi.
    • Occhiali e lenti a contatto.
    • Fisioterapia e riabilitazione.
    • Pacchetto maternità (visite ostetriche, amniocentesi, parto).
    • Dispositivi ortopedici e per disabilità.
    • Acupuntura.

    L'iscrizione al Fondo EST è obbligatoria per i lavoratori dipendenti di aziende che applicano il CCNL Fiavet. Il datore di lavoro iscrive i dipendenti tramite il portale online del fondo (fondog.it / est.confcommercio.it) e versa mensilmente il contributo previsto.

    Fon.Te: la previdenza complementare per i dipendenti Fiavet

    Fon.Te è il fondo pensione complementare di riferimento per i dipendenti di aziende del terziario aderenti a Confcommercio, incluse le imprese di viaggio Fiavet. È un fondo a contribuzione definita, il che significa che le prestazioni pensionistiche dipendono dai contributi versati e dai rendimenti finanziari.

    La struttura della contribuzione prevede:

    • Contributo del lavoratore: percentuale della retribuzione, scelta dall'iscritto al momento dell'adesione, non inferiore al minimo stabilito dallo statuto di Fon.Te.
    • Contributo del datore di lavoro: percentuale della retribuzione a carico del datore, attivata solo se il lavoratore versa la propria quota.
    • TFR: il lavoratore che aderisce può destinare il TFR maturando a Fon.Te, aumentando in modo significativo il montante pensionistico.

    Le aliquote specifiche di contribuzione per il CCNL Fiavet devono essere verificate direttamente sul sito di Fon.Te (fondofonte.it) o nel testo del contratto integrativo. I valori precisi delle percentuali contrattuali non erano disponibili nelle fonti pubbliche consultate.

    EBNT: l’ente bilaterale del turismo

    L'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT) è l'organismo paritetico del settore, costituito da Confcommercio e dai sindacati di categoria. La sua funzione principale è quella di erogare prestazioni integrative a favore dei lavoratori e delle imprese in momenti di difficoltà, e di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale. Le prestazioni tipiche dell'EBNT includono:

    • Sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non coperta dagli ammortizzatori sociali.
    • Contributi per formazione e aggiornamento professionale.
    • Prestiti agevolati e contributi per esigenze familiari particolari.
    • Attività di monitoraggio del mercato del lavoro e ricerca nel settore.

    Welfare aziendale e accordi di secondo livello

    Oltre ai fondi collettivi, il CCNL incoraggia lo sviluppo di piani di welfare aziendale attraverso accordi di contrattazione di secondo livello. I lavoratori e le imprese possono concordare, in sede aziendale o territoriale, l'erogazione di benefit in natura o servizi (buoni pasto, trasporto, istruzione figli, assistenza agli anziani, flessibilità oraria) in aggiunta o in sostituzione di quote del premio di risultato. Il welfare aziendale gode di un trattamento fiscale agevolato sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, nel rispetto dei limiti annui stabiliti dalla normativa fiscale (art. 51, co. 2, TUIR).

    Casi pratici

    Tizio – Prima iscrizione al Fondo EST
    Tizio viene assunto in un'agenzia di viaggio aderente a Fiavet. Dal primo giorno l'azienda ha l'obbligo di iscriverlo al Fondo EST. Il datore versa 12 euro (fino al 2026) o 15 euro (dal 2027) al mese. Tizio riceve le credenziali per accedere al portale del fondo e potrà richiedere rimborsi per visite specialistiche, occhiali e fisioterapia dalla data di iscrizione.
    Caia – Adesione a Fon.Te e contribuzione
    Caia ha 3 anni di anzianità e non ha ancora fatto una scelta esplicita sul TFR. Il silenzio-assenso ha indirizzato il suo TFR a Fon.Te. Caia decide ora di aderire attivamente e di versare anche la quota lavoratore: in questo modo attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL. Il costo mensile netto per Caia è contenuto grazie alla deducibilità fiscale dei versamenti (fino a 5.164,57 euro annui).
    Sempronio – Premino sostitutivo convertito in welfare
    L'agenzia di Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale entro il 31 ottobre 2026 che prevede la conversione del premio di risultato in welfare: buoni spesa, abbonamenti al trasporto pubblico e contributi per l'asilo nido. Sempronio non riceve i 140 euro lordi del premio sostitutivo in busta paga, ma 160 euro netti in beni e servizi (esentasse per lui, deducibili per l'azienda).

    Domande frequenti

    Cos'è il Fondo EST e chi ne ha diritto nel CCNL Fiavet?
    Fondo EST è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del terziario. I dipendenti di agenzie di viaggio aderenti a Fiavet vi sono iscritti obbligatoriamente. Il contributo mensile è di 15 euro dal 1° gennaio 2027 (12 euro a carico del datore, 3 del lavoratore).
    Cos'è Fon.Te e come aderisco?
    Fon.Te è il fondo pensione complementare del terziario. Il lavoratore può scegliere di destinare il proprio TFR a Fon.Te, attivando anche il contributo datoriale. L'adesione avviene tramite il modulo disponibile sul sito fondofonte.it, da presentare al proprio datore di lavoro.
    Il Fondo EST copre anche i familiari del lavoratore?
    Il Fondo EST ha previsto l'estensione della copertura ai familiari a carico dei lavoratori dipendenti. Le condizioni e i costi aggiuntivi per l'iscrizione dei familiari sono consultabili sul sito del fondo (fondog.it).
    Cosa succede se il datore non iscrive il dipendente al Fondo EST?
    L'iscrizione al Fondo EST è obbligatoria per le aziende che applicano il CCNL Fiavet. Il mancato versamento dei contributi espone il datore a sanzioni e alla responsabilità per le prestazioni sanitarie non erogate al lavoratore. Il lavoratore può segnalare l'inadempienza al sindacato o all'Ispettorato del Lavoro.
    Il welfare aziendale è tassato?
    No. I benefit in natura e i servizi di welfare aziendale (entro i limiti annui di legge previsti dall'art. 51 TUIR) non sono imponibili per il lavoratore e sono deducibili per il datore di lavoro. Questa è la principale differenza rispetto al premio di risultato in denaro, che è soggetto a imposta del 5% (se strutturato come accordo sindacale) o come reddito ordinario (se sostitutivo fisso).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 118 L. 633/1941

    Art. 118 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Patteggiamento vs rito abbreviato: differenze e sconti pena

    Nel processo penale italiano il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e il giudizio abbreviato (artt. 438-442 c.p.p.) sono i due principali riti speciali a definizione anticipata. Entrambi consentono uno sconto di pena a fronte della rinuncia al dibattimento, ma differiscono per natura giuridica, accordo con il PM, presupposti, effetti sul casellario e regime delle impugnazioni. Questa guida confronta i due istituti sotto i profili procedurali, sanzionatori e strategici, illustrando i casi in cui l’uno o l’altro risultano piu convenienti per l’imputato.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Patteggiamento Rito abbreviato
    Norma di riferimento art. 444 c.p.p. artt. 438-442 c.p.p.
    Accordo con PM Necessario Non necessario
    Limite di pena Pena finale entro 5 anni di reclusione (sola o congiunta) + pene accessorie limitate Nessun limite
    Riduzione pena Fino a 1/3 1/3 per delitti; 1/2 per contravvenzioni; ergastolo -> 30 anni
    Materiale probatorio Non si entra nel merito (accordo) Decisione sullo stato degli atti, eventuali integrazioni
    Casellario Iscritta ma equiparata in molti effetti a non condanna se sotto 2 anni e con beneficio Iscritta come sentenza di condanna o di proscioglimento
    Impugnazione Limitata (vizi di legittimita su esistenza, qualificazione, congruita pena) Ammessa appello (con limiti l. 103/2017) e ricorso per Cassazione
    Confisca e misure di sicurezza Compatibile Compatibile
    Costituzione parte civile Non ammessa nel rito Ammessa

    Patteggiamento: caratteristiche e disciplina

    Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) e disciplinato dall’art. 444 del codice di procedura penale e seguenti. Imputato e pubblico ministero concordano una pena ridotta fino a un terzo, da applicare a fronte della rinuncia al dibattimento. Il giudice verifica la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze, la congruita della pena, l’eventuale insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e provvede con sentenza.

    Il patteggiamento e ammesso quando la pena richiesta, tenuto conto della riduzione, non supera i cinque anni di reclusione (sola o congiunta a pena pecuniaria). Sono esclusi alcuni reati di particolare allarme sociale (criminalita organizzata, terrorismo, alcuni reati sessuali in determinati casi). Il patteggiamento allargato (oltre i due anni) richiede ulteriori condizioni: rinuncia espressa alla prescrizione, dichiarazione di voler riparare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

    Effetti penali e accessori: la sentenza e equiparata a condanna sotto vari profili (revoca della sospensione condizionale precedente, recidiva), ma non comporta condanna alle spese e, nel patteggiamento sotto i due anni con concessione della sospensione condizionale, gli effetti sostanziali sul casellario sono attenuati (non equiparata a condanna ai fini, ad esempio, di concorsi pubblici, in molti casi). La sentenza non costituisce giudicato extrapenale in sede civile e amministrativa.

    Rito abbreviato: caratteristiche e disciplina

    Il giudizio abbreviato e disciplinato dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale. Su istanza dell’imputato (non occorre l’accordo del PM), il processo viene definito sullo stato degli atti, ossia sulla base degli elementi raccolti durante le indagini preliminari, eventualmente integrati. In cambio, l’imputato beneficia di una riduzione di pena di un terzo (art. 442 c.p.p.) per i delitti, della meta per le contravvenzioni. Per l’ergastolo, la pena e sostituita con la reclusione di trenta anni; l’ergastolo con isolamento diurno e sostituito con l’ergastolo. La querela e la denuncia rimangono atti di impulso autonomi rispetto alla scelta del rito speciale.

    L’abbreviato e condizionato quando l’imputato subordina la richiesta all’integrazione probatoria: il giudice valuta l’ammissibilita dell’integrazione. L’abbreviato secco e definito esclusivamente sullo stato degli atti. Le ipotesi di esclusione sono limitate (la riforma Cartabia ha esteso l’accesso): non e ammesso per i reati puniti con l’ergastolo nei casi previsti dalla legge dopo le piu recenti riforme.

    La sentenza pronunciata in abbreviato e di condanna o di proscioglimento e viene iscritta nel casellario giudiziale a tutti gli effetti. La parte civile puo costituirsi nel processo (a differenza del patteggiamento) e ottenere il risarcimento del danno. La sentenza ha efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi di danno secondo le regole ordinarie. L’impugnazione segue le regole generali, con i limiti introdotti dalla legge 103/2017 e dalla riforma Cartabia in materia di appello.

    Quando conviene il patteggiamento e quando l’abbreviato

    Tizio e imputato per furto aggravato; le indagini preliminari hanno raccolto prove solide (riprese video, testimoni concordi). La difesa, valutato il quadro, propone al PM un patteggiamento a due anni e quattro mesi di reclusione (con sospensione condizionale): la strategia consente di evitare il dibattimento, ottenere una pena ridotta, beneficiare degli effetti attenuati del patteggiamento. Caio, imputato per omicidio colposo stradale, sceglie l’abbreviato: la pena edittale e elevata, l’accordo con il PM nei limiti del patteggiamento (5 anni) non e raggiungibile, e l’abbreviato consente comunque una riduzione di un terzo della pena finale, oltre a permettere la valutazione di proscioglimento.

    Sempronio e accusato di un delitto in cui la responsabilita penale e dubbia: l’abbreviato condizionato consente di richiedere l’esame di un testimone decisivo e di ottenere una decisione di proscioglimento sullo stato degli atti. La scelta del rito e fortemente influenzata dalla valutazione del quadro probatorio e dalla pena edittale. La consulenza del difensore e essenziale per individuare il rito piu favorevole; la valutazione deve includere anche gli effetti collaterali (recidiva, casellario, ricadute lavorative, abilitazioni professionali). Per un quadro operativo dei requisiti del patteggiamento si rinvia alla scheda dedicata. Il patteggiamento e negoziale, l’abbreviato e premiale ma decisionale.

    Costi, tempi e procedura

    Il patteggiamento si conclude di norma in una sola udienza preliminare o, nei casi piu complessi, in poche udienze; i tempi medi dall’avviso ex art. 415-bis c.p.p. alla sentenza oscillano tra sei e dodici mesi. L’abbreviato, definito allo stato degli atti, ha tempi simili (sei-quindici mesi) ma puo allungarsi se vi sono integrazioni probatorie. In entrambi i riti la presenza dell’imputato non e indispensabile, salvo specifiche valutazioni del giudice.

    I costi di assistenza legale variano in ragione della complessita: per un patteggiamento standard si possono indicare onorari tra 2.500 e 6.000 euro; per un abbreviato tra 3.500 e 10.000 euro. Sono possibili oneri aggiuntivi per perizie, consulenze di parte, traduzioni. Il gratuito patrocinio (d.p.r. 115/2002) e accessibile entro i limiti di reddito previsti (oggi circa 12.838 euro annui di reddito imponibile). In caso di patteggiamento, le spese processuali sono ridotte (l’imputato non e condannato alle spese del procedimento se la pena non supera i due anni); nell’abbreviato la condanna alle spese segue le regole ordinarie.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra patteggiamento e abbreviato?

    Il patteggiamento e un accordo tra imputato e pubblico ministero sulla pena finale, ridotta fino a un terzo; non si entra nel merito della responsabilita. L’abbreviato e una richiesta unilaterale dell’imputato di definire il processo sullo stato degli atti, con riduzione di un terzo per i delitti e della meta per le contravvenzioni. L’abbreviato non richiede accordo con il PM.

    Quanta riduzione di pena si ottiene con i due riti?

    Il patteggiamento consente una riduzione fino a un terzo della pena base concordata. Il rito abbreviato comporta la riduzione di un terzo per i delitti, della meta per le contravvenzioni, e sostituisce l’ergastolo con trent’anni di reclusione (ergastolo con isolamento diurno con ergastolo semplice). In entrambi i casi la pena finale concreta dipende dalla pena base e dalle circostanze.

    Il patteggiamento e iscritto nel casellario?

    Si, la sentenza di patteggiamento e iscritta nel casellario giudiziale. Tuttavia, in molte ipotesi (pena patteggiata sotto i due anni con concessione della sospensione condizionale), gli effetti sostanziali sono attenuati: non equiparazione a condanna ai fini di alcuni concorsi pubblici, di abilitazioni e di valutazioni in altri ambiti. La sentenza non costituisce giudicato civile o amministrativo.

    La parte civile puo costituirsi nei due riti?

    No nel patteggiamento, si nell’abbreviato. Nel patteggiamento la persona offesa puo solo opporsi alla richiesta entro i limiti previsti; non puo costituirsi parte civile e dovra rivolgersi al giudice civile per il risarcimento. Nell’abbreviato la costituzione di parte civile e ammessa e il giudice penale puo liquidare il danno secondo le regole ordinarie del processo penale.

    Si puo impugnare una sentenza di patteggiamento?

    L’impugnazione e fortemente limitata. Il ricorso per Cassazione e ammesso solo per vizi attinenti all’esistenza e alla validita dell’accordo, alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione e comparazione delle circostanze, alla congruita della pena. Non e possibile contestare nel merito la responsabilita, gia rinunciata con la stessa richiesta di patteggiamento.

    Effetti su pene accessorie e misure di sicurezza

    Le pene principali sono accompagnate, in molti casi previsti dalla legge, da pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale, sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, decadenza dalla potesta genitoriale). Nel patteggiamento, le pene accessorie operano in via attenuata: ai sensi dell’art. 445 c.p.p. non si applicano le pene accessorie ne le misure di sicurezza, salvo la confisca, quando la pena patteggiata non supera i due anni. Per il patteggiamento allargato (oltre i due anni) le pene accessorie sono applicate secondo le regole ordinarie.

    Nel rito abbreviato, le pene accessorie e le misure di sicurezza si applicano integralmente. La recidiva, in entrambi i riti, mantiene i suoi effetti e puo aggravare la pena base; tuttavia il giudice puo escluderla o ammetterla nella propria discrezionalita motivata, salvi i casi di recidiva obbligatoria. La concessione delle attenuanti generiche e oggetto di accordo nel patteggiamento e di valutazione giudiziale autonoma nell’abbreviato.

    Commisurazione della pena ed esempi pratici

    La commisurazione della pena segue criteri oggettivi (gravita del fatto, danno cagionato, modalita della condotta) e soggettivi (capacita a delinquere, motivi a delinquere, comportamento processuale). Un esempio: per un furto aggravato punito da uno a sei anni di reclusione, la pena base potrebbe attestarsi a tre anni; in presenza di attenuanti generiche prevalenti si scende a due anni; con il patteggiamento, riduzione di un terzo porta a un anno e quattro mesi, con possibile sospensione condizionale. Con l’abbreviato, partendo dalla stessa pena base con attenuanti, la riduzione di un terzo conduce a un anno e quattro mesi simili.

    Per la prescrizione, la richiesta di patteggiamento implica rinuncia alla stessa per i fatti contestati (nel patteggiamento allargato). Nel rito abbreviato, la prescrizione continua a decorrere secondo le regole ordinarie, soggette a sospensione durante alcune fasi del processo. La distinzione tra dolo, colpa e preterintenzione incide sulla pena base e quindi indirettamente sul beneficio della riduzione finale.

    Diritti di difesa e garanzie costituzionali

    Entrambi i riti speciali sono espressione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione e del principio del giusto processo dell’art. 111 Cost. La scelta del rito e una valutazione strategica del difensore, che deve illustrare all’imputato vantaggi e svantaggi, anche in termini di obblighi di restituzione e risarcimento verso la parte offesa. La responsabilita penale personale, principio cardine dell’art. 27 Cost., impone che la rinuncia al dibattimento sia consapevole, informata e libera.

    La riserva di legge in materia penale e la tutela della liberta personale circoscrivono l’ambito operativo dei riti speciali: il patteggiamento e l’abbreviato non possono produrre effetti contrari al sistema delle garanzie. La liberazione condizionale resta accessibile a chi sconti effettivamente parte della pena patteggiata o concordata, nei termini di legge.

    Riferimenti normativi aggiuntivi

    Effetti sul casellario e conseguenze extrapenali

    L’iscrizione nel casellario giudiziale segue regole differenti per i due riti. La sentenza di patteggiamento e iscritta nel casellario integrale e visibile nei certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni; tuttavia, nel certificato richiesto dal privato (certificato penale del casellario giudiziale) la sentenza di patteggiamento con pena non superiore a due anni e con concessione della sospensione condizionale e parzialmente schermata. La sentenza di condanna pronunciata in abbreviato e visibile in tutte le tipologie di certificato.

    Sul piano lavorativo e professionale, gli effetti sono significativi. Per i pubblici dipendenti, ogni sentenza penale di condanna comporta valutazioni disciplinari ai sensi del d.lgs. 165/2001; per alcuni reati specifici (delitti contro la pubblica amministrazione, fattispecie associative) opera l’incompatibilita ipso iure. Le abilitazioni professionali (avvocati, medici, commercialisti) sono soggette a procedimenti disciplinari dell’ordine in seguito a condanna; in alcuni casi opera la radiazione automatica.

    Sul piano civile, la sentenza pronunciata in abbreviato ha efficacia di giudicato nei giudizi civili di risarcimento del danno; la sentenza di patteggiamento non costituisce giudicato civile, ma e considerata dal giudice civile come elemento di prova nella valutazione complessiva delle prove. Cio rende il patteggiamento strategicamente preferibile quando la parte offesa abbia annunciato un’azione civile di danno e l’imputato voglia limitare i propri rischi risarcitori.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Quadro W: monitoraggio investimenti e conti esteri nel 730

    In sintesi

    • Obbligo per i residenti in Italia: devi compilare il quadro W se possiedi all’estero investimenti o attività finanziarie a titolo di proprietà o altro diritto reale.
    • Vale anche se hai già disinvestito: l’obbligo sussiste anche se durante il 2025 hai chiuso il conto o venduto il bene; il quadro va compilato lo stesso.
    • Soglia per i conti correnti: i depositi e conti correnti esteri sono esenti dall’obbligo di segnalazione se il valore massimo raggiunto nel 2025 non ha superato 15.000 euro – ma attenzione: se è dovuta l’IVAFE il quadro va compilato comunque.
    • Non solo i titolari diretti: anche chi ha la delega al prelievo su un conto estero, o chi risulta ‘titolare effettivo’ ai sensi della normativa antiriciclaggio, deve compilare il quadro W.
    • Triplice funzione: il quadro W assolve sia all’obbligo di monitoraggio fiscale sia al calcolo dell’IVIE (immobili), dell’IVAFE (prodotti finanziari) e dell’imposta sulle cripto-attività.
    • Beni in comunione o cointestati: ciascun intestatario compila il quadro per l’intero valore del bene, indicando la propria quota percentuale di possesso.

    Cos'è il monitoraggio fiscale e chi riguarda

    Se possiedi un conto bancario in Svizzera, un appartamento in Spagna, dei titoli presso una banca estera o anche solo delle cripto-valute, hai l’obbligo di comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Questo obbligo si chiama monitoraggio fiscale e nel modello 730/2026 si assolve compilando il quadro W – che corrisponde al quadro RW del modello Redditi PF.

    L’obbligo riguarda tutte le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero investimenti o attività di natura finanziaria, indipendentemente da come li hanno acquisiti (acquisto, donazione, successione) e indipendentemente dal fatto che nel 2025 abbiano prodotto redditi. La regola è semplice: se a un certo punto dell’anno hai detenuto un bene all’estero, devi segnalarlo.

    Il quadro W serve anche a calcolare tre imposte specifiche legate al possesso di beni esteri: l’IVIE sugli immobili, l’IVAFE sui prodotti finanziari e l’imposta sulle cripto-attività. Se sei tenuto solo al monitoraggio e non devi pagare queste imposte, barri la colonna 16 ‘Solo monitoraggio’ e lasci vuote le caselle del calcolo dell’imposta.

    Cosa va dichiarato nel quadro W
    Tipo di bene Obbligo di monitoraggio Imposta collegata
    Immobili all'estero (case, terreni) Sempre, anche se non hanno prodotto reddito IVIE
    Conti correnti e libretti esteri Sì, salvo saldo massimo annuo non superiore a 15.000 euro (ma compilare se dovuta IVAFE) IVAFE
    Azioni, obbligazioni, fondi esteri Sempre IVAFE
    Cripto-attività (Bitcoin, NFT, ecc.) Sempre (anche tramite portafoglio digitale) Imposta sostitutiva cripto-attività
    Oggetti preziosi, imbarcazioni iscritte in registri esteri Sempre, anche se custoditi all'estero in cassetta di sicurezza Nessuna (solo monitoraggio)

    Esempio pratico

    • Tizio ha un conto corrente in Germania che a febbraio 2025 aveva un saldo massimo di 8.000 euro e da luglio è rimasto vuoto. Poiché il valore massimo non ha superato 15.000 euro e non è dovuta l’IVAFE, Tizio non è obbligato a compilare il quadro W per quel conto. Se invece il saldo avesse toccato anche solo una volta i 16.000 euro – anche per un giorno – l’obbligo di monitoraggio scatterebbe, e Tizio dovrebbe compilare il quadro W indicando il valore iniziale, il valore finale e il numero di giorni di detenzione.

    Documenti necessari

    • Estratti conto bancari esteri (per rilevare il valore massimo raggiunto nel 2025 e il valore medio di giacenza)
    • Atti di acquisto o successione relativi agli immobili esteri
    • Documentazione attestante il costo di acquisto delle attività finanziarie estere
    • Eventuali attestazioni dell’intermediario estero che certifichino che i prodotti finanziari sono infruttiferi
    • Codice fiscale degli altri cointestatari, se il bene è cointestato

    Caso 1 – Conto corrente estero con delega a un familiare

    Scenario. Caio è un lavoratore italiano. Suo padre, residente in Austria, gli ha dato la delega al prelievo su un conto austriaco con saldo medio di 30.000 euro. Caio non è il titolare del conto, ma può movimentarlo.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 chiariscono che sono tenuti al monitoraggio non solo i titolari diretti, ma anche chi ha la ‘disponibilità o la possibilità di movimentazione’, come un delegato al prelievo. Caio deve quindi compilare il quadro W per quel conto, indicando il codice 1 nella colonna 2 (soggetto delegato al prelievo) e riportare il valore medio di giacenza nella colonna 8.

    In pratica

    • Compilare il quadro W anche se non si è proprietari, purché si abbia la delega al prelievo o alla movimentazione.
    • Nella colonna 2 inserire il codice 1 (delegato) e nella colonna 8 il valore medio di giacenza del conto.
    • Barrare la colonna 16 ‘Solo monitoraggio’ se non è dovuta l’IVAFE.

    Caso 2 – Immobile all'estero non locato venduto a metà anno

    Scenario. Sempronio possedeva un appartamento in Portogallo. Lo ha venduto il 30 giugno 2025. Al momento della dichiarazione l’immobile non è più suo.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono che il quadro W vada compilato anche per gli investimenti non più posseduti al termine del periodo d’imposta, se li si è detenuti per qualsiasi periodo nel corso del 2025. Sempronio dovrà quindi compilare il quadro W per quell’appartamento, indicando il valore iniziale (al 1° gennaio 2025) e il valore al momento della cessione come valore finale, e riportare nella colonna 11 il numero di mesi di possesso (6 mesi, contando solo quelli con almeno 15 giorni di possesso).

    In pratica

    • L’obbligo di compilare il quadro W si estende a tutto il 2025, non solo al momento della dichiarazione.
    • Indicare nella colonna 7 il valore all’inizio dell’anno (o al primo giorno di detenzione) e nella colonna 8 il valore al termine del possesso.
    • Per l’IVIE: nella colonna 11 indicare i mesi di possesso, contando solo quelli in cui si è stati proprietari per almeno 15 giorni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo compilare il quadro W se ho un conto Revolut o N26?

    Dipende dal Paese in cui è registrata la banca. Se la banca è registrata all’estero (anche in un altro Paese UE), il conto va considerato ‘estero’ ai fini del monitoraggio. Se il valore massimo raggiunto nel 2025 non supera 15.000 euro e non è dovuta l’IVAFE, sei esente dall’obbligo – altrimenti devi compilare il quadro W.

    Il quadro W va compilato anche se il conto estero era già vuoto il 31 dicembre 2025?

    Sì. L’obbligo di compilazione vale per tutto il periodo d’imposta, quindi anche se hai chiuso il conto o disinvestito nel corso del 2025. Nelle istruzioni si legge esplicitamente che l’obbligo ‘sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito’.

    Cosa succede se non compilo il quadro W?

    Omettere il quadro W (o compilarlo in modo incompleto) espone a sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Si tratta di un adempimento separato e autonomo rispetto alla dichiarazione dei redditi ordinaria.

    Chi è il 'titolare effettivo' obbligato al monitoraggio?

    È chi, pur non essendo il titolare formale del bene, ne esercita il controllo effettivo secondo la normativa antiriciclaggio. Questa figura – ad esempio chi controlla una società estera che possiede un immobile – è tenuta al monitoraggio anche se non possiede direttamente nulla.

    Le attività gestite da intermediari italiani devono essere dichiarate?

    No. Se le attività estere sono affidate in gestione a intermediari residenti in Italia (banche, SIM, ecc.) e i redditi sono già stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari, non è necessario compilare il quadro W per quelle attività.

    Devo indicare le cripto-valute nel quadro W?

    Sì. Le cripto-attività vanno indicate nel quadro W indipendentemente dal valore, anche quando sono detenute tramite portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione. Non è obbligatorio indicare il codice dello Stato estero per le valute virtuali.