Autore: Andrea Marton

  • Articolo 39 Codice di Procedura Civile: Litispendenza e continenza di cause

    Articolo 39 Codice di Procedura Civile: Litispendenza e continenza di cause

    Art. 39 c.p.c. – Litispendenza e continenza di cause

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. [1]

    Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza [2] la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

    La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. [3]

    [1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 3a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 3b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [3] Comma modificato dall’art. 45, comma 3c, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 40 Codice di Procedura Civile: Connessione

    Articolo 40 Codice di Procedura Civile: Connessione

    Art. 40 c.p.c. – Connessione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza [1] alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.

    La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

    Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 [2].

    Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore [2].

    Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 [2].

    Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo [3].

    Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e [4] al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale [3].

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Comma aggiunto dall’art. 5, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [3] Comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, L. 21 novembre 1991, n. 374.

    [4] Le parole «al pretore o» sono state soppresse dal D.L. 19 febbraio 1998, n.51.

  • Articolo 37 Codice di Procedura Civile: Difetto di giurisdizione

    Articolo 37 Codice di Procedura Civile: Difetto di giurisdizione

    Art. 37 c.p.c. – Difetto di giurisdizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

    [abrogato] Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d’ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all’estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d’ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana [1].

    [1] Comma abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

  • Articolo 38 Codice di Procedura Civile: Incompetenza

    Articolo 38 Codice di Procedura Civile: Incompetenza

    Art. 38 c.p.c. – Incompetenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

    Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

    L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.

    Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

    Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente modificato dall’art. 45, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 36 Codice di Procedura Civile: Cause riconvenzionali

    Articolo 36 Codice di Procedura Civile: Cause riconvenzionali

    Art. 36 c.p.c. – Cause riconvenzionali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

  • Articolo 34 Codice di Procedura Civile: Accertamenti incidentali

    Articolo 34 Codice di Procedura Civile: Accertamenti incidentali

    Art. 34 c.p.c. – Accertamenti incidentali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

  • Articolo 32 Codice di Procedura Civile: Cause di garanzia

    Articolo 32 Codice di Procedura Civile: Cause di garanzia

    Art. 32 c.p.c. – Cause di garanzia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

    Articolo così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 33 Codice di Procedura Civile: Cumulo soggettivo

    Articolo 33 Codice di Procedura Civile: Cumulo soggettivo

    Art. 33 c.p.c. – Cumulo soggettivo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

  • Articolo 30-bis Codice di Procedura Civile: Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

    Articolo 30-bis Codice di Procedura Civile: Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

    Art. 30-bis c.p.c. – Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

    Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello individuato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

    Articolo introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.

    La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 2002, n. 444 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d’appello comprendente l’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’art. 26 del codice di procedura civile.

    La Corte Costituzionale con sentenza 25 maggio 2004, n. 147 ha stabilito l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, il quale prevede una deroga alla competenza territoriale del giudice civile per le cause riguardanti magistrati, salvo che nella parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, nei termini di cui all’art. 11 del Codice di Procedura Penale.

  • Articolo 31 Codice di Procedura Civile: Cause accessorie

    Articolo 31 Codice di Procedura Civile: Cause accessorie

    Art. 31 c.p.c. – Cause accessorie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’art. 10 secondo comma.

    [abrogato] Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia [1].

    [1] Comma abrogato dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.