Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 18 L. 184/1983: Trascrizione della sentenza definitiva di adottabilità

    Art. 18 L. 184/1983 – Trascrizione della sentenza definitiva di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni

  • Art. 5 L. 633/1941 – Esclusioni: testi normativi e di Stati esteri

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Detrazione farmaci nel 730: scontrino parlante e franchigia

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese per medicinali, calcolata sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.
    • Lo scontrino deve essere ‘parlante’: deve riportare natura e quantita del prodotto, codice alfanumerico del farmaco e codice fiscale dell’acquirente.
    • I medicinali si possono acquistare in farmacia o parafarmacia: la detrazione si applica in entrambi i casi se lo scontrino e corretto.
    • Per i farmaci non serve il pagamento tracciabile: lo scontrino parlante e sufficiente come documento.
    • La franchigia di 129,11 euro vale per il totale delle spese sanitarie (E1): non solo i farmaci, ma anche visite, analisi e altre prestazioni.
    • Le spese rimborsate da assicurazione o datore di lavoro non si possono detrarre.

    Come funziona la detrazione sui farmaci

    Ogni anno puoi recuperare parte di quello che hai speso per acquistare medicinali. La legge prevede una detrazione del 19 per cento, ma solo sulla parte che supera 129,11 euro di spesa totale: questa soglia si chiama franchigia, cioe la parte di spesa che resta comunque a tuo carico senza rimborso fiscale.

    Perche la detrazione sia valida, lo scontrino della farmacia (o della parafarmacia) deve essere un documento speciale, che le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiamano ‘scontrino parlante’. Non basta uno scontrino qualunque: il documento deve riportare tre informazioni precise: la natura e la quantita del prodotto acquistato, il codice alfanumerico che identifica il farmaco (quello stampato sulla confezione), e il tuo codice fiscale.

    Una regola importante distingue i medicinali dalle altre spese mediche: per i farmaci non e richiesto il pagamento con metodo tracciabile (carta, bonifico, ecc.). Lo scontrino parlante e sufficiente, anche se hai pagato in contanti. Questa eccezione non vale per le visite specialistiche o le analisi cliniche, dove il pagamento tracciabile e invece obbligatorio.

    Spese medicinali: regole in sintesi
    Elemento Regola
    Aliquota detrazione 19%
    Franchigia (parte non detraibile) 129,11 euro
    Documento richiesto Scontrino parlante con codice fiscale e codice farmaco
    Pagamento tracciabile obbligatorio? No (eccezione specifica per i medicinali)
    Dove si acquistano Farmacia o parafarmacia
    Spese rimborsate da terzi Non detraibili

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato medicinali nel 2025 per un totale di 480 euro, tutti con scontrino parlante. La franchigia di 129,11 euro viene sottratta dal totale: 480 – 129,11 = 350,89 euro. La detrazione del 19% si calcola su 350,89 euro, il che significa un risparmio fiscale di circa 66,67 euro sull’imposta da pagare. Tizio non ha bisogno di conservare ricevute di pagamento elettronico: gli scontrini parlanti bastano.

    Documenti necessari

    • Scontrini parlanti (con codice fiscale, codice farmaco e quantita)
    • Fatture di acquisto farmaci con indicazione del codice fiscale (in alternativa allo scontrino)
    • Documentazione dei rimborsi ricevuti (per escludere le spese gia coperte)

    Spesa sotto la franchigia: nessuna detrazione

    Scenario. Caio ha speso in tutto 90 euro di farmaci nel 2025 e non ha avuto altre spese sanitarie. Tutti gli scontrini sono parlanti e riportano il suo codice fiscale.

    Come si applica. La franchigia di 129,11 euro si applica al totale delle spese sanitarie del rigo E1. Poiche Caio ha speso solo 90 euro, l’importo resta sotto la franchigia e non genera alcuna detrazione. Non ha senso indicare la spesa nel 730 perche il 19% si calcola solo sulla parte eccedente 129,11 euro: in questo caso non c’e nulla da detrarre.

    In pratica

    • Spesa totale 90 euro: sotto la franchigia di 129,11 euro.
    • Detrazione spettante: zero.
    • Conviene comunque indicare la spesa se hai altre spese sanitarie nello stesso rigo E1.

    Scontrino senza codice fiscale: spesa non detraibile

    Scenario. Sempronia ha acquistato antibiotici per 150 euro ma il farmacista non ha inserito il suo codice fiscale sullo scontrino. Ha solo lo scontrino normale con il totale.

    Come si applica. Lo scontrino privo del codice fiscale (e del codice alfanumerico del farmaco) non e uno scontrino parlante. Quella spesa di 150 euro non puo essere indicata nel 730. Sempronia avrebbe dovuto chiedere al farmacista di inserire il codice fiscale prima di stampare lo scontrino: una volta emesso, non e possibile modificarlo.

    In pratica

    • Senza codice fiscale e codice farmaco sullo scontrino, la spesa non e detraibile.
    • Soluzione: chiedere sempre il codice fiscale prima della stampa dello scontrino in farmacia.
    • In alternativa, si puo chiedere una fattura intestata al contribuente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per scontrino parlante?

    E uno scontrino fiscale che riporta: la natura e la quantita dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico del farmaco (quello stampato sulla confezione) e il codice fiscale di chi acquista. Senza questi tre elementi lo scontrino non e valido per la detrazione.

    Posso detrarre i farmaci acquistati in parafarmacia?

    Si. La detrazione spetta sia per gli acquisti in farmacia sia in parafarmacia, a patto che lo scontrino sia parlante con codice fiscale e codice farmaco.

    Devo pagare con carta per detrarre i farmaci?

    No. I medicinali sono un’eccezione alla regola del pagamento tracciabile. Puoi pagare anche in contanti: lo scontrino parlante e sufficiente.

    La franchigia di 129,11 euro vale solo per i farmaci?

    No. La franchigia si applica al totale delle spese sanitarie indicate nel rigo E1 (farmaci, visite mediche, analisi, ecc.). Non si calcola separatamente per ogni tipo di spesa.

    Posso detrarre anche i farmaci acquistati per un familiare a carico?

    Si. La detrazione spetta per le spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Lo scontrino puo essere intestato al contribuente oppure al familiare.

    I farmaci rimborsati dalla mutua o dall'assicurazione si detraggono?

    No. Le spese rimborsate da terzi (datore di lavoro, cassa sanitaria, assicurazione) non possono essere indicate: si detrae solo la parte rimasta effettivamente a tuo carico.

    Vedi anche: Protesi e dispositivi medici, Aumento stipendio medici 2022-2024, Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche e Franchigia spese sanitarie.

  • Lavoro autonomo occasionale nel 730: soglia 5.000 euro e contributi INPS

    In sintesi

    • Dove si dichiara: rigo D5 del Quadro D (codice 2 per lavoro autonomo occasionale), al lordo delle spese
    • Ritenuta d’acconto: il committente deve applicare una ritenuta d’acconto; indicane l’importo nella colonna 4 del rigo D5
    • Spese deducibili: puoi sottrarre le spese strettamente inerenti alla produzione del reddito (colonna 3 del rigo D5)
    • Soglia INPS: se i compensi netti da lavoro autonomo occasionale superano i 5.000 euro annui scatta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS
    • Causale CU: nella Certificazione Unica, i compensi occasionali sono contrassegnati dalla lettera M, M2 o O a seconda dei casi
    • Detrazioni: per questi redditi spettano detrazioni teoriche dall’imposta lorda, calcolate dal CAF o dal sostituto in base alla situazione reddituale complessiva

    Cos'è il lavoro autonomo occasionale e come si tassa

    Il lavoro autonomo occasionale è una prestazione intellettuale o tecnica svolta senza continuità e senza partita IVA: una consulenza ogni tanto, una traduzione, un corso tenuto una volta l’anno. Non è un’attività abituale e non richiede iscrizione alla cassa professionale o apertura di partita IVA. Tuttavia, i compensi percepiti sono redditi a tutti gli effetti e vanno dichiarati.

    Se hai ricevuto compensi occasionali da un’azienda o da un privato che agisce in qualità di sostituto d’imposta, troverai i dati nella Certificazione Unica 2026 rilasciata da chi ti ha pagato. La causale sarà la lettera M (attività autonoma occasionale in generale), M2 (se sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI, per alcune professioni sanitarie) oppure O (se il Circo. INPS n. 104/2001 ha chiarito che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata). Nel 730 questi redditi vanno nel rigo D5, colonna 1 con codice 2.

    Il compenso che indichi nel modulo è quello lordo. Se hai sostenuto spese strettamente legate a quella prestazione (per esempio, il materiale acquistato, il viaggio necessario) le puoi dedurre indicandole nella colonna 3. La differenza tra compenso lordo e spese è il reddito netto che concorre all’IRPEF.

    Attenzione alla soglia INPS: se i tuoi compensi netti da lavoro autonomo occasionale superano i 5.000 euro nell’anno solare, la parte eccedente quel limite è soggetta a contribuzione alla Gestione Separata INPS. L’obbligo scatta in capo a te, non al committente, e devi gestirlo autonomamente. Sotto i 5.000 euro netti non c’è alcun contributo previdenziale.

    Riepilogo: compilazione del rigo D5 per lavoro autonomo occasionale
    Colonna Cosa indicare
    Colonna 1 (tipo di reddito) Codice 2 per lavoro autonomo non esercitato abitualmente (causale M, M2 o O nella CU)
    Colonna 2 (redditi) Compenso lordo percepito nel 2025
    Colonna 3 (spese) Spese strettamente inerenti la produzione del reddito (non possono superare il compenso)
    Colonna 4 (ritenute) Ritenuta d'acconto subita (indicata nella Certificazione Unica)
    Soglia INPS Compensi netti oltre 5.000 euro: parte eccedente soggetta a Gestione Separata INPS

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 tiene tre workshop di fotografia per conto di un’associazione culturale. Riceve compensi lordi per 4.200 euro; l’associazione gli trattiene una ritenuta d’acconto. Ha sostenuto 300 euro di spese documentate per il materiale fotografico usato. Nel rigo D5 indica: colonna 1 = codice 2, colonna 2 = 4.200 (lordo), colonna 3 = 300 (spese), colonna 4 = ritenuta indicata nella CU. Il reddito netto è 3.900 euro, che resta sotto la soglia di 5.000 euro: nessun contributo INPS dovuto. Se invece i compensi lordi fossero stati 6.000 euro con spese di 500 euro, il netto sarebbe 5.500 euro: i 500 euro eccedenti il limite di 5.000 euro sarebbero soggetti alla Gestione Separata INPS.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal committente (causale M, M2 o O nel punto 1 – Lavoro autonomo)
    • Fatture o ricevute dei compensi percepiti (se il committente non è sostituto d’imposta)
    • Documentazione delle spese sostenute strettamente inerenti la prestazione
    • Prospetto riepilogativo delle operazioni eseguite (da conservare ed esibire su richiesta dell’AdE)

    Consulente occasionale con compensi sotto soglia INPS

    Scenario. Caio è un programmatore dipendente che nel 2025 svolge una consulenza per un’azienda esterna, concordando un compenso di 3.000 euro lordi. L’azienda, in qualità di sostituto d’imposta, applica la ritenuta d’acconto e rilascia la Certificazione Unica con causale M.

    Come si applica. Caio trova nella CU 2026 il compenso lordo (3.000 euro) e la ritenuta d’acconto. Compila il rigo D5: colonna 1 con codice 2, colonna 2 con 3.000, colonna 4 con l’importo della ritenuta dalla CU. Se non ha spese da dedurre, lascia la colonna 3 vuota. Poiché il compenso netto è inferiore a 5.000 euro, non scatta nessun obbligo contributivo verso la Gestione Separata INPS.

    In pratica

    • La ritenuta d’acconto già trattenuta dall’azienda viene scomputata dall’IRPEF dovuta: se hai diritto a un rimborso, lo riceverai direttamente in busta paga o tramite il CAF
    • Non confondere la ritenuta d’acconto (che si recupera in dichiarazione) con la ritenuta a titolo d’imposta (che invece chiude definitivamente il conto con il Fisco)

    Professionista occasionale sopra soglia INPS

    Scenario. Sempronia, insegnante di ruolo, nel 2025 tiene corsi privati di lingue per varie aziende. I compensi lordi complessivi ammontano a 7.000 euro; le spese documentate sostenute per i materiali didattici sono 400 euro.

    Come si applica. Sempronia compila il rigo D5: codice 2 in colonna 1, 7.000 in colonna 2, 400 in colonna 3, la ritenuta indicata nelle CU in colonna 4. Il reddito netto è 6.600 euro. Poiché supera i 5.000 euro, i 1.600 euro eccedenti (6.600 – 5.000) sono soggetti alla Gestione Separata INPS: Sempronia deve versare i relativi contributi autonomamente, calcolati sulla quota eccedente il limite. L’obbligo INPS non riguarda la dichiarazione dei redditi ma la comunicazione e il versamento separati verso l’INPS.

    In pratica

    • La soglia di 5.000 euro si calcola sul totale dei compensi netti (al netto delle spese) da lavoro autonomo occasionale percepiti durante l’intero anno solare, sommando tutti i committenti
    • Se hai più committenti, somma tutti i compensi netti: se il totale supera 5.000 euro, devi iscriverti alla Gestione Separata INPS e versare i contributi sulla parte eccedente

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Fino a che importo non devo preoccuparmi dei contributi INPS?

    Fino a 5.000 euro netti complessivi di compensi da lavoro autonomo occasionale nell’anno solare non c’è obbligo contributivo verso la Gestione Separata INPS. Superata quella soglia, la parte eccedente è soggetta a contributi.

    Se il mio committente non applica la ritenuta d'acconto, cosa faccio?

    Se il committente non è un sostituto d’imposta (per esempio un privato cittadino), non applica ritenute. In questo caso compili il rigo D5 indicando il compenso lordo e lasci la colonna 4 vuota. Pagherai l’IRPEF direttamente in sede di dichiarazione.

    Quali spese posso dedurre dai compensi occasionali?

    Solo le spese strettamente inerenti alla produzione del reddito per quella specifica prestazione. Per esempio: i materiali acquistati appositamente, il viaggio sostenuto per recarsi dal committente. Non puoi dedurre spese generali o non documentate. Le spese non possono superare l’importo del compenso.

    Come distinguo il lavoro autonomo occasionale da quello abituale?

    La distinzione dipende dalla continuità e dall’organizzazione: se svolgi l’attività in modo regolare e con una struttura (anche minima), sei un professionista e devi aprire partita IVA. Se si tratta di prestazioni sporadiche e non organizzate, sei nel regime del lavoro autonomo occasionale. In caso di dubbi, consulta un commercialista.

    Posso usare il Modello 730 anche se ho avuto redditi da lavoro autonomo occasionale?

    Sì. I compensi da lavoro autonomo occasionale rientrano nei redditi che si possono dichiarare con il Modello 730, nel rigo D5. Non è necessario presentare il Modello Redditi PF, salvo casi particolari (per esempio, se hai anche redditi d’impresa o partecipazioni societarie che richiedono il Fascicolo 3).

  • Articolo 29-bis L. 184/1983 – Dichiarazione di disponibilità e indagini per adozione

    Art. 29-bis L. 184/1983 – Dichiarazione di disponibilità e indagini per adozione internazionale

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

    2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

    3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

    4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività: a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter; b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti; c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

    5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

  • Credito d’imposta redditi esteri: come evitare la doppia tassazione

    In sintesi

    • A chi spetta: chi ha percepito redditi all’estero su cui ha pagato imposte divenute definitive
    • Obiettivo: evitare la doppia imposizione: non paghi l’IRPEF italiana sulla stessa ricchezza già tassata fuori Italia
    • Limite del credito: il credito non puó superare la quota di IRPEF italiana proporzionalmente riferibile al reddito estero
    • Dove si compila: Sezione III del Quadro G del Modello 730 (rigo G4) oppure Quadro CE del Modello Redditi PF
    • Imposte ammesse: solo quelle divenute definitive – non valgono gli acconti o le imposte rimborsabili
    • Documentazione: conserva la prova del pagamento dell’imposta estera e la certificazione del reddito prodotto

    Come funziona il credito d'imposta per i redditi esteri

    Se lavori o investi all’estero e paghi le tasse sia nel Paese dove hai guadagnato sia in Italia, rischi di pagare due volte sulla stessa somma. Per evitarlo esiste il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: uno strumento che ti permette di scalare dall’IRPEF italiana le imposte che hai già versato fuori d’Italia.

    Il meccanismo é semplice: il Fisco italiano calcola la tua IRPEF sul reddito complessivo, che include anche quello estero. Poi riconosce un credito pari alle imposte pagate all’estero, fino a un certo limite. In questo modo, se hai già pagato 500 euro di imposta in Germania su un compenso da lavoro, non pagherai altri 500 euro in Italia sulla stessa somma.

    Il credito spetta solo per imposte ‘definitive’, cioè che non possono più essere rimborsate dallo Stato estero. Non rientrano quindi gli acconti o le imposte pagate in via provvisoria. Le imposte divenute definitive dal 2025 fino alla data di presentazione del 730/2026 possono essere indicate in questa dichiarazione, anche se si riferiscono a redditi prodotti in anni precedenti.

    Se hai prodotto redditi in più Paesi esteri devi compilare un rigo G4 separato per ciascuno Stato. Lo stesso vale se per lo stesso Paese hai imposte che sono diventate definitive in anni diversi.

    Come si calcola il credito d'imposta estero
    Elemento Descrizione
    Imposta estera ammessa Solo quella divenuta definitiva nel periodo considerato
    Reddito estero (col. 3) Quello già incluso nei quadri C o D del 730/2026
    Reddito complessivo (col. 5) Reddito complessivo dell'anno in cui è stato prodotto il reddito estero
    Imposta lorda italiana (col. 6) IRPEF lorda relativa all'anno di produzione del reddito estero
    Imposta netta italiana (col. 7) IRPEF netta relativa all'anno di produzione del reddito estero
    Credito già usato (col. 8) Credito eventualmente già fruito in dichiarazioni precedenti per lo stesso anno

    Esempio pratico

    • Tizio, residente in Italia, ha lavorato part-time per un’azienda francese nel 2025 e ha percepito 8.000 euro lordi, su cui la Francia ha applicato una ritenuta definitiva di 400 euro. In Italia, su un reddito complessivo di 32.000 euro (inclusi i 8.000 esteri), l’IRPEF lorda ammonta a 7.200 euro. Il credito spettante è pari al minore tra i 400 euro di imposta estera definitiva e la quota di IRPEF proporzionale al reddito estero (7.200 x 8.000 / 32.000 = 1.800 euro). Il credito è quindi 400 euro, che Tizio scala dall’IRPEF italiana. Per compilare il rigo G4 indica: codice Stato France (FR), anno 2025, reddito estero 8.000 euro, imposta estera 400 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 377-380 se il reddito è certificato dal sostituto italiano)
    • Documentazione rilasciata dallo Stato estero attestante il pagamento dell’imposta e il suo carattere definitivo
    • Eventuale Modello 730-3/2025 o REDDITI PF 2025 per riportare il credito usato nelle dichiarazioni precedenti
    • Eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato estero (consultabile sul sito AdE)

    Redditi da lavoro dipendente svolto all'estero nel 2025

    Scenario. Caio è residente in Italia e nel 2025 ha lavorato per tre mesi in Spagna per conto di una società italiana che lo ha distaccato. La società spagnola gli ha applicato una ritenuta definitiva di 600 euro su un compenso di 5.000 euro, che concorre alla formazione del suo reddito complessivo italiano di 28.000 euro.

    Come si applica. Caio compila il rigo G4 del Quadro G indicando: codice Stato Spagna (ES), anno 2025, reddito estero 5.000 euro, imposta estera 600 euro. Le colonne da 5 a 9 restano vuote perché il reddito è stato prodotto nel 2025 (stesso anno della dichiarazione). Il CAF calcolerà il credito spettante nei limiti della quota di IRPEF proporzionale al reddito spagnolo.

    In pratica

    • Il reddito estero va già incluso nel Quadro C (se da lavoro dipendente) o nel Quadro D: non si dichiara due volte, si indica solo il credito nel Quadro G
    • Se l’imposta spagnola è maggiore della quota di IRPEF italiana sul reddito estero, il credito è limitato a quest’ultima: la parte eccedente non è rimborsabile né riportabile

    Imposta estera diventata definitiva in anni diversi

    Scenario. Sempronia ha prodotto redditi in Germania nel 2023 su cui ha pagato complessivamente 500 euro di imposta: 300 euro sono diventati definitivi nel 2024 (già indicati nel 730/2025) e 100 euro sono diventati definitivi nel 2025. Nel 730/2026 deve indicare solo la quota diventata definitiva nel 2025.

    Come si applica. Sempronia compila un rigo G4 con: Stato Germania (DE), anno 2023, reddito estero prodotto nel 2023, imposta estera 100 euro (solo la quota divenuta definitiva nel 2025). Nelle colonne 5, 6 e 7 indica i dati del reddito complessivo, dell’imposta lorda e netta relativi all’anno 2023. Nella colonna 8 indica i 300 euro di credito già usati nel 730/2025; nella colonna 9 indica gli stessi 300 euro perché si riferiscono allo stesso Stato.

    In pratica

    • Non si ripete il credito già usato: la colonna 8 serve proprio a evitare che lo stesso importo venga scalato due volte
    • Se le imposte estere si sono rese definitive in più anni, occorre compilare un rigo G4 per ogni anno di definitività, indicando ogni volta solo la quota diventata definitiva in quell’anno

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa significa che l'imposta estera è 'definitiva'?

    Significa che non può essere rimborsata dallo Stato estero. Non valgono acconti o imposte pagate in via provvisoria. Se l’imposta straniera è ancora contestata o potenzialmente rimborsabile, non puoi indicarla nel rigo G4.

    Il credito può superare l'IRPEF italiana?

    No. Il credito è sempre limitato alla quota di IRPEF italiana proporzionalmente riferibile al reddito estero. Se hai pagato più imposte all’estero che in Italia su quella quota di reddito, la parte eccedente va persa: non c’è rimborso.

    Dove trovo il codice dello Stato estero da indicare nella colonna 1 del rigo G4?

    Il codice si trova nella Tabella n. 10 dell’Appendice alle istruzioni del Modello 730. Se il reddito è certificato dalla Certificazione Unica 2026, il dato è nel punto 377.

    Ho prodotto redditi in due Paesi diversi: devo compilare due righi G4?

    Sì. Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, occorre compilare un rigo G4 distinto per ciascuno Stato. Se sono stati prodotti in anni diversi, occorre un rigo separato per ciascun anno.

    Posso usare il credito se l'imposta estera è inclusa nella Certificazione Unica del mio datore di lavoro italiano?

    Sì. In quel caso i dati del reddito estero (colonne 1-4 del rigo G4) sono già indicati nei punti 377-380 della Certificazione Unica 2026 e non devi fare calcoli aggiuntivi.

  • Accise su benzina e gasolio 2026: come cambiano i prezzi alla pompa, esempio

    In sintesi

    • Dal 1° gennaio 2026 benzina e gasolio hanno la stessa accisa: 672,90 euro/1.000 litri.
    • Il riallineamento nasce dall’eliminazione del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24.
    • La benzina scende di 4,05 cent/litro di accisa; il gasolio sale della stessa misura.
    • Alcune categorie di impiego del gasolio (es. usi agricoli e industriali specifici) restano escluse dall’aumento.
    • La norma non prevede impatti diretti sull’IVA applicata al carburante.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 129 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il D.Lgs. 43/2025 per superare il sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24: riduce l’accisa sulla benzina di 4,05 cent/litro e aumenta di pari misura quella sul gasolio carburante, portando entrambe le aliquote a 672,90 euro per mille litri. Alcune categorie di impieghi del gasolio restano esentate dall’aumento.

    Approfondimento normativo completo: Comma 129 LB 2026: riallineamento accise benzina e gasolio.

    Perché le accise su benzina e gasolio cambiano nel 2026

    La legge di bilancio 2026 interviene sulle accise sui carburanti con una misura strutturale: il riallineamento tra benzina e gasolio. Da decenni il gasolio godeva di un’accisa inferiore a quella della benzina, una differenza che l’Unione europea classifica tra i sussidi ambientalmente dannosi. Il comma 129 avvia il percorso di superamento del cosiddetto sussidio EN.SI.24, catalogato nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

    Il meccanismo è simmetrico: l’accisa sulla benzina si riduce di 4,05 centesimi di euro per litro, mentre quella sul gasolio usato come carburante aumenta della stessa misura. Il risultato finale è che entrambi i prodotti raggiungono un’aliquota identica di 672,90 euro per mille litri. Chi guida un’auto a benzina beneficia quindi di un lieve alleggerimento dell’accisa; chi guida diesel vede l’accisa crescere in misura corrispondente.

    Non tutti gli utilizzi del gasolio subiscono l’aumento. La norma esclude espressamente gli impieghi elencati nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995 (testo unico accise), in particolare alcuni usi agricoli e industriali. Per questi settori non si applica né la variazione introdotta dal decreto ministeriale del 14 maggio 2025 né quella prevista dal comma 129. L’effetto pratico sul prezzo finale dipende anche dall’IVA e dai margini della distribuzione, che restano invariati dalla norma in esame.

    Cosa sapere sul riallineamento accise 2026

    • Benzina: aliquota scende a 672,90 euro/1.000 litri (era superiore).
    • Gasolio carburante: aliquota sale a 672,90 euro/1.000 litri (era inferiore).
    • La variazione è di 4,05 centesimi per litro in ciascuna direzione.
    • Gasolio per impieghi agricoli e industriali specifici: escluso dall’aumento.
    • Il riallineamento è definitivo a partire dal 1° gennaio 2026, senza gradualità annuale.

    Caso 1: Tizio, automobilista con auto a benzina

    Scenario. Tizio guida un’utilitaria a benzina e percorre circa 15.000 km l’anno. Il suo consumo medio è 7 litri per 100 km, quindi consuma circa 1.050 litri di benzina all’anno. Prima del comma 129, l’accisa sulla benzina era superiore a 672,90 euro/1.000 litri; dopo la riduzione di 4,05 cent/litro, l’aliquota si attesta esattamente a 672,90 euro/1.000 litri.

    Come si legge in pratica. Sui 1.050 litri annui di Tizio, la riduzione dell’accisa di 4,05 centesimi per litro produce un risparmio teorico di circa 42,50 euro lordi sull’imposta, prima dell’IVA. L’IVA del 22% si applica anche sull’accisa, quindi il risparmio finale al netto IVA sarebbe leggermente inferiore. Si tratta di un vantaggio modesto ma stabile, poiché la norma non prevede scadenze o rimodulazioni annuali per la benzina. L’effettivo prezzo alla pompa dipende anche dalla quotazione internazionale del petrolio e dai margini commerciali.

    Riepilogo Caso 1

    • Consumo annuo stimato: 1.050 litri di benzina.
    • Riduzione accisa: 4,05 cent/litro.
    • Risparmio teorico sull’accisa: circa 42,50 euro/anno.
    • L’IVA al 22% si applica sull’accisa, riducendo leggermente il vantaggio netto.
    • Il prezzo finale dipende anche da fattori di mercato non regolati dalla norma.

    Caso 2: Caia, pendolare con auto diesel

    Scenario. Caia percorre ogni giorno 60 km tra casa e lavoro, per un totale di circa 20.000 km l’anno. Il suo SUV diesel consuma 6,5 litri per 100 km, ossia circa 1.300 litri di gasolio annui. Con il comma 129 l’accisa sul gasolio sale di 4,05 cent/litro, raggiungendo 672,90 euro/1.000 litri.

    Come si legge in pratica. Sui 1.300 litri di gasolio di Caia, l’aumento dell’accisa di 4,05 centesimi per litro determina un aggravio teorico di circa 52,65 euro sull’imposta nell’anno, prima dell’IVA. L’IVA al 22% amplifica l’importo finale. Per Caia non si applica nessuna esenzione, poiché il gasolio per autotrazione è soggetto all’aumento. La norma non prevede meccanismi compensativi diretti per i privati consumatori di gasolio per autotrazione.

    Riepilogo Caso 2

    • Consumo annuo stimato: 1.300 litri di gasolio.
    • Aumento accisa: 4,05 cent/litro.
    • Aggravio teorico sull’accisa: circa 52,65 euro/anno.
    • L’IVA al 22% si somma all’accisa aumentata.
    • Nessuna esenzione per il gasolio destinato all’autotrazione privata.

    Caso 3: Sempronio, agricoltore con uso agevolato gasolio

    Scenario. Sempronio è un agricoltore che utilizza gasolio agevolato per i propri trattori e macchinari agricoli, impiego rientrante nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995. Utilizza circa 4.000 litri di gasolio agricolo all’anno. Si chiede se il riallineamento previsto dal comma 129 LB 2026 aumenti il costo del gasolio che acquista.

    Come si legge in pratica. Il comma 129 esclude espressamente dall’aumento dell’accisa gli impieghi elencati nella tabella A del testo unico accise (D.Lgs. 504/1995). Il gasolio per uso agricolo rientra tra le categorie esentate. Per Sempronio, l’aliquota agevolata di cui beneficia non subisce la variazione in aumento di 4,05 cent/litro introdotta dal comma 129. Restano salve anche le condizioni previste dal decreto ministeriale del 14 maggio 2025, che non trovano applicazione per gli impieghi agricoli. L’agricoltore non subisce quindi aggravi dal riallineamento.

    Riepilogo Caso 3

    • Uso gasolio: agricolo, rientrante in tabella A D.Lgs. 504/1995.
    • Applicazione dell’aumento: esclusa per espressa previsione del comma 129.
    • Aliquota agevolata: invariata rispetto al regime precedente.
    • Consumo ipotetico: 4.000 litri/anno senza variazione di costo accisa.
    • Anche il decreto ministeriale del 14 maggio 2025 non si applica agli usi agricoli.

    Quando conviene una verifica

    Per valutare l’impatto del riallineamento accise sulla tua attività: Consulta un esperto in fiscalità dei carburanti.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Da quando si applica il nuovo riallineamento delle accise su benzina e gasolio?

    Il comma 129 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è in vigore dal 1° gennaio 2026. Da quella data l’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi per litro e quella sul gasolio carburante è aumentata della stessa misura, con entrambe le aliquote fissate a 672,90 euro per mille litri. Non è previsto un regime transitorio o una gradualità nell’applicazione.

    Perché la legge di bilancio 2026 interviene sulle accise sui carburanti?

    La finalità esplicita della norma è il superamento del sussidio ambientalmente dannoso denominato EN.SI.24, classificato nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. La storica differenza tra l’accisa sulla benzina (più elevata) e quella sul gasolio (più bassa) era considerata un incentivo indiretto al consumo del combustibile fossile più inquinante. Il riallineamento risponde anche a orientamenti di politica ambientale europei.

    Il gasolio agricolo e industriale subisce l'aumento dell'accisa nel 2026?

    No. Il comma 129 esclude espressamente dall’aumento dell’accisa gli impieghi del gasolio elencati nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995 (testo unico accise). Per questi utilizzi non si applica neppure la variazione prevista dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 14 maggio 2025. L’esclusione è automatica per legge, senza necessità di presentare domande o istanze da parte degli operatori interessati.

    Quanto incide il riallineamento dell'accisa sul prezzo finale del carburante?

    L’accisa è una componente del prezzo alla pompa, ma non è l’unica. Il prezzo finale include anche l’IVA (che si applica sull’importo comprensivo di accisa) e i margini della distribuzione. La variazione di 4,05 centesimi per litro sull’accisa si traduce in un impatto leggermente superiore al consumatore una volta applicata l’IVA al 22%. Gli effettivi prezzi alla pompa dipendono anche dalle quotazioni internazionali del greggio, che la norma non può determinare.

    L'aumento dell'accisa sul gasolio si applica anche ai veicoli commerciali?

    Sì, per il gasolio impiegato come carburante per autotrazione, incluso quello utilizzato dai veicoli commerciali stradali non rientranti nelle categorie esentate. Le esenzioni riguardano specifici impieghi industriali e agricoli indicati nella tabella A del D.Lgs. 504/1995. Il comma 129 non introduce esenzioni specifiche per i trasportatori stradali o per le flotte aziendali in quanto tali; eventuali meccanismi compensativi dovrebbero essere previsti da norme distinte.

    Vedi anche: Accise sui tabacchi, Deposito fiscale, Accise e Accise su alcol e bevande alcoliche (e il vino).

  • REA: cos’è il Repertorio Economico Amministrativo

    In sintesi

    • Che cos’è: il REA (Repertorio Economico Amministrativo) è la sezione del Registro delle Imprese in cui le Camere di Commercio archiviano le notizie di carattere economico, amministrativo e statistico.
    • Chi vi è iscritto: non solo le imprese già iscritte al Registro, ma anche certi soggetti non-impresa (come alcune associazioni) che svolgono un’attività economica.
    • Quando scatta l’obbligo: l’iscrizione al REA è dovuta, fra l’altro, per le unità locali (sedi secondarie, filiali) e per le attività economiche secondarie esercitate accanto a quella principale.
    • Come si assolve: la comunicazione avviene attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), la procedura telematica unificata delle Camere di Commercio.
    • Diritto annuale: i soggetti REA devono versare ogni anno alla Camera di Commercio il diritto annuale, con F24, di norma entro il 30 giugno.
    • Visura camerale: i dati REA sono visibili sulla visura camerale ordinaria o storica, consultabile su registroimprese.it.

    REA e Registro delle Imprese: due livelli dello stesso sistema

    Quando si apre un’impresa o si aggiorna la sua struttura, si sente spesso parlare di ‘iscrizione al REA’. Ma che cos’è esattamente il REA e perché interessa anche chi non ha una società?

    Il REA, Repertorio Economico Amministrativo, è una sezione interna al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Se il Registro accoglie i dati fondamentali dell’impresa – titolare, sede legale, oggetto sociale, amministratori, capitale – il REA raccoglie una serie di notizie ulteriori di natura economica, amministrativa e statistica. I due livelli convivono nello stesso archivio pubblico e sono consultabili insieme attraverso la visura camerale.

    La peculiarità del REA è che vi possono essere iscritti anche soggetti che non sono propriamente imprese in senso giuridico: per esempio alcune associazioni o enti che esercitano un’attività economica in via prevalente. Per questi soggetti il REA rappresenta il principale strumento di pubblicità legale verso terzi e verso la pubblica amministrazione.

    Per chi già possiede un’impresa regolarmente iscritta, l’obbligo di comunicare al REA scatta in due situazioni tipiche: l’apertura di un’unità locale (una sede secondaria, una filiale, un punto vendita aggiuntivo) e l’avvio di un’attività economica secondaria, cioè un’attività diversa da quella principale già registrata.

    REA: soggetti, obblighi e strumento di comunicazione
    Situazione Obbligo REA Come si comunica
    Impresa individuale già iscritta al Registro Iscrizione automatica al momento dell'avvio Comunicazione Unica (ComUnica)
    Apertura di un'unità locale (filiale, sede secondaria) Iscrizione al REA dell'unità locale Comunicazione Unica (ComUnica)
    Avvio di attività economica secondaria Comunicazione al REA della nuova attività Comunicazione Unica (ComUnica)
    Associazione con attività economica prevalente Iscrizione al REA (non al Registro ordinario) Comunicazione Unica (ComUnica)
    Variazione o cessazione di dati già iscritti Aggiornamento obbligatorio entro i termini Comunicazione Unica (ComUnica)

    Esempio pratico

    • Tizio è titolare di una falegnameria con sede a Milano, già iscritta al Registro delle Imprese. Decide di aprire un secondo laboratorio a Monza per gestire i lavori nella zona nord. Quel secondo laboratorio è un’unità locale: Tizio deve comunicarlo alla Camera di Commercio tramite la Comunicazione Unica, specificando indirizzo e attività svolta. L’iscrizione al REA dell’unità locale di Monza avviene contestualmente all’invio della comunicazione e la filiale risulterà subito visibile sulla visura camerale, sia in quella di Milano sia in una visura dedicata all’unità locale monzese.

    Documenti necessari

    • Visura camerale ordinaria o storica (da registroimprese.it) per verificare i dati già iscritti
    • Modello REA compilato tramite la piattaforma ComUnica delle Camere di Commercio
    • Documento d’identità del titolare o del legale rappresentante
    • Codice fiscale dell’impresa e, se applicabile, della nuova unità locale
    • F24 per il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio (di norma entro il 30 giugno)

    Caso 1 – Tizio apre una filiale in una nuova città

    Scenario. Tizio gestisce una piccola agenzia di comunicazione con sede a Bologna, iscritta al Registro delle Imprese. Vince un contratto importante a Firenze e decide di aprire un ufficio locale per seguire il cliente sul posto.

    Come si applica. L’ufficio di Firenze è un’unità locale dell’agenzia di Bologna. Tizio deve inviare una Comunicazione Unica alla Camera di Commercio per iscrivere l’unità locale al REA. Non si tratta di aprire una nuova impresa – la partita IVA e il codice fiscale rimangono gli stessi – ma di aggiornare il profilo camerale con la nuova sede operativa. La comunicazione deve avvenire prima dell’apertura effettiva (o contestualmente). Dopo l’iscrizione, l’ufficio di Firenze sarà visibile sulla visura camerale dell’agenzia di Bologna come unità locale attiva.

    In pratica

    • Inviare la Comunicazione Unica tramite il portale delle Camere di Commercio, selezionando ‘apertura unità locale’.
    • Indicare l’indirizzo esatto, l’attività svolta nell’unità locale e il codice ATECO corrispondente.
    • Verificare sulla visura camerale, dopo qualche giorno dall’invio, che l’unità locale risulti correttamente iscritta.

    Caso 2 – Caio avvia un'attività secondaria

    Scenario. Caio ha un’officina meccanica iscritta al Registro delle Imprese con codice ATECO relativo alla riparazione di autoveicoli. Inizia a vendere anche accessori e ricambi auto direttamente ai privati: un’attività commerciale al dettaglio che non era inclusa nella registrazione originale.

    Come si applica. L’attività di vendita al dettaglio è diversa dalla riparazione: si tratta di un’attività economica secondaria che deve essere comunicata al REA. Caio deve aggiornare il profilo camerale aggiungendo il nuovo codice ATECO per il commercio al dettaglio di ricambi. Anche in questo caso si usa la Comunicazione Unica, scegliendo la variazione dei dati iscritti. Omettere la comunicazione espone Caio a sanzioni amministrative da parte della Camera di Commercio.

    In pratica

    • Identificare il codice ATECO corretto per l’attività secondaria (consultare la tabella ATECO 2007/2025 sul sito ISTAT o delle Camere di Commercio).
    • Inviare la Comunicazione Unica di variazione, aggiungendo il nuovo codice ATECO all’elenco delle attività.
    • Conservare la ricevuta della comunicazione come prova dell’avvenuta iscrizione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra REA e Registro delle Imprese?

    Il Registro delle Imprese contiene i dati fondamentali dell’impresa (titolare, sede, oggetto sociale, capitale). Il REA è una sezione dello stesso archivio che raccoglie notizie aggiuntive di carattere economico, amministrativo e statistico. Nella pratica si consultano insieme tramite la visura camerale.

    Devo iscrivermi al REA se apro solo un'attività online senza sede fisica?

    Sì. L’assenza di una sede fisica non esonera dall’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA. La sede legale (anche se è il tuo appartamento) deve risultare dall’iscrizione camerale. Se successivamente apri un magazzino o uno showroom, quell’unità locale va comunicata separatamente.

    Entro quanto tempo devo comunicare l'apertura di un'unità locale?

    La comunicazione deve avvenire contestualmente all’avvio dell’unità locale, o prima. Non esiste un periodo di tolleranza: il ritardo è sanzionabile. Usa la Comunicazione Unica sul portale camerale.

    Il diritto annuale si paga anche per le unità locali?

    Sì. I soggetti iscritti al REA – incluse le unità locali – sono tenuti al versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio. L’importo varia in base alla forma giuridica e, per le società, al fatturato. Si versa con F24 di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

    Cosa succede se non comunico una variazione al REA?

    L’omessa o tardiva comunicazione al Registro delle Imprese/REA espone a sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio. L’irregolarità emerge anche dalla visura camerale, che continua a mostrare i dati non aggiornati, con possibili problemi nei rapporti con banche, clienti e pubbliche amministrazioni.

    Come si consulta il REA di un'altra impresa?

    I dati del REA sono pubblici e consultabili sul portale registroimprese.it. La visura ordinaria mostra la situazione attuale; la visura storica ricostruisce tutte le variazioni nel tempo. Il servizio ha un costo per i diritti di segreteria, oppure alcune informazioni di base sono disponibili gratuitamente in forma semplificata.

  • Dimissioni nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: preavviso, procedura telematica e tutele

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Dimissioni nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: preavviso, procedura telematica e tutele

    Nei servizi di cura e assistenza la continuità del servizio rende il preavviso ancora più delicato. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

    In sintesi

    Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso è quello del CCNL secondo livello e anzianità. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso nei servizi alla persona

    Anche nei servizi di cura il lavoratore che si dimette deve un preavviso (art. 2118 c.c.), tanto più importante dove la continuità assistenziale è essenziale. La durata è fissata dal CCNL secondo livello e anzianità; per i giorni esatti si rinvia alle tabelle del contratto applicato.

    Indennità di mancato preavviso

    Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, in genere trattenuta dalle spettanze finali. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

    Genitori entro i 3 anni del bambino

    Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che cambia struttura
    Tizio, operatore socio-sanitario, si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora il preavviso del CCNL: l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
    Caia — neomamma e convalida
    Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 18 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); in questo caso le spetta anche la NASpI, trattandosi di dimissioni durante il periodo tutelato.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
    Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole e maggiorazioni

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole e maggiorazioni

    Nei servizi che funzionano 24 ore su 24 — RSA, assistenza, soccorso — i turni notturni e il lavoro in domeniche e festivi sono parte del mestiere. La legge ne disciplina durata, riposi e sorveglianza sanitaria; la maggiorazione retributiva è quella prevista dal CCNL. Vediamo regole e tutele.

    In sintesi

    Nei servizi h24 il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e nei festivi è organizzato su turni, con riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore. I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; la gestante e la neomamma fino a 1 anno del bimbo non possono essere adibite al notturno. Le maggiorazioni per turno, festività e domenica sono quelle del CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Turni notturni · Festività e domeniche · Maggiorazioni · Sorveglianza sanitaria
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    I turni notturni nei servizi h24

    Dove l’assistenza non si ferma mai, il turno notturno è strutturale. Per legge il lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica gratuita. Il CCNL riconosce la maggiorazione per il disagio:

    Prestazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Turno notturno Maggiorazione oraria e/o indennità di turno notturno
    Lavoro festivo Maggiorazione per il festivo lavorato, spesso con riposo compensativo
    Domenica lavorata Maggiorazione quando il riposo cade in altro giorno
    Importi e percentuali sono fissati dal CCNL del settore socio-sanitario/assistenziale applicato: per i valori si rinvia al testo vigente.

    Chi non può fare il notturno

    La lavoratrice in gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino non può essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Hanno facoltà di rifiutare il notturno anche il genitore unico di un figlio sotto i 3 anni e chi assiste un disabile convivente.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — infermiere sul notturno
    Tizio copre il turno di notte in una RSA. Riceve la maggiorazione per il notturno prevista dal CCNL; il datore assicura il riposo di 11 ore prima del turno successivo e la sorveglianza sanitaria, e ne controlla la media oraria nelle 24 ore.
    Caia — gestante esonerata dal notturno
    Caia comunica lo stato di gravidanza: da quel momento non può più essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 e viene spostata su turni diurni, fino al compimento di 1 anno del bambino, come impone il D.Lgs. 151/2001.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    In gravidanza posso essere messa nel turno di notte?
    No. Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarti su turni diurni.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole e tutele

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole e tutele

    Negli enti di assistenza il personale può essere spostato di reparto o di struttura, e talvolta cambiano le mansioni. L’art. 2103 c.c. stabilisce fin dove può arrivare il datore e quali tutele restano: conservazione del livello, limiti al demansionamento e protezione di chi assiste un familiare disabile. Ecco il quadro.

    In sintesi

    In base all’art. 2103 c.c. il lavoratore va adibito a mansioni dello stesso livello e categoria legale; quelle superiori danno diritto alla promozione dopo il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo per riorganizzazione, con livello e retribuzione invariati. Il trasferimento richiede comprovate ragioni; chi assiste un disabile (L. 104/1992) non può essere trasferito senza consenso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Mutamento di mansioni · Conservazione del livello · Trasferimento · Tutela di chi assiste un disabile
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e diritto alla promozione

    L’operatore adibito a mansioni di livello superiore ha diritto da subito al relativo trattamento economico; decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi) matura la promozione, salvo che si tratti della sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto, frequente nei turni di cura.

    Il demansionamento e i suoi limiti

    Adibire il lavoratore a mansioni inferiori è consentito solo a fronte di una modifica degli assetti organizzativi dell’ente (art. 2103 c.c.), mantenendo livello e retribuzione. Fuori da questi casi il demansionamento è illegittimo: la professionalità dell’operatore è tutelata.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che assiste un disabile
    Tizio fruisce dei permessi della L. 104/1992 per assistere il padre disabile convivente. L’ente vorrebbe trasferirlo a una struttura distante: non può farlo senza il consenso di Tizio, perché la legge tutela la continuità dell’assistenza.
    Caia — riorganizzazione del reparto
    A seguito della riorganizzazione di una RSA, a Caia vengono assegnate mansioni di un livello inferiore della stessa categoria. L’operazione è ammessa dall’art. 2103 c.c. perché c’è una reale modifica organizzativa, ma Caia conserva il proprio livello di inquadramento e lo stipendio.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Assisto un familiare disabile: possono trasferirmi in un’altra sede?
    No, non senza il tuo consenso. Il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 ha diritto a non essere trasferito ad altra sede senza accordo. È una tutela posta a garanzia della continuità dell’assistenza.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole, decorrenza e calcolo

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Scatti di anzianità nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole, decorrenza e calcolo

    Negli enti di assistenza l’anzianità di servizio si traduce anche in scatti: aumenti periodici della retribuzione che riconoscono l’esperienza. Sono un istituto contrattuale, non di legge: il CCNL ne fissa cadenza, numero e importo. Vediamo come si calcolano, da quando decorrono e quali effetti hanno su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi periodici legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL e non dalla legge. Maturano a scadenze fisse (biennio/triennio) fino a un tetto, con importo per livello stabilito dal contratto. Decorrono dal mese di maturazione, sono acquisiti in via definitiva e incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Decorrenza · Effetti su TFR e mensilità
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    La struttura degli scatti

    Negli enti di cura e assistenza gli scatti seguono lo schema contrattuale tipico, da verificare nelle tabelle del CCNL applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Maturazione a scadenze fisse (spesso biennale o triennale)
    Numero massimo Tetto al numero di scatti maturabili nel corso del rapporto
    Importo Cifra per livello/profilo, fissata dalle tabelle del contratto
    Cadenza, numero e importo sono materia del CCNL del settore socio-sanitario/assistenziale applicato: per i valori si rinvia al testo vigente.

    Anzianità e cambio di profilo

    Il passaggio a un profilo o livello superiore può comportare la rivalutazione o il consolidamento degli scatti già maturati, secondo quanto previsto dal CCNL applicato.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS con anzianità
    Tizio, operatore socio-sanitario, raggiunge la scadenza prevista dal CCNL e matura un nuovo scatto. L’aumento decorre dal mese di maturazione e si somma a quelli precedenti; resta acquisito anche se in seguito cambierà reparto.
    Caia — passaggio di livello
    Caia viene inquadrata in un livello superiore. Il CCNL prevede come trattare gli scatti già maturati: in alcuni casi vengono rivalutati al nuovo importo, in altri consolidati. Caia verifica nelle tabelle del contratto quale regola si applica al suo settore.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti incidono sul TFR e sulla tredicesima?
    Sì. Essendo parte stabile della retribuzione, gli scatti di anzianità concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e, secondo le regole del CCNL, delle mensilità aggiuntive. Il loro valore nel tempo è quindi superiore al solo aumento mensile.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.