Autore: Andrea Marton

  • Assegno all’ex coniuge deducibile nel 730/2026: come funziona

    In sintesi

    • Deducibile dal reddito: l’assegno periodico pagato all’ex coniuge per sentenza o provvedimento del giudice riduce il reddito su cui si calcola l’IRPEF.
    • Solo la quota per il coniuge: la parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile e non va indicata.
    • Serve un provvedimento giudiziario: la deduzione spetta solo se l’assegno è fissato dal giudice (sentenza di separazione, divorzio, annullamento).
    • No somme in un’unica soluzione: solo gli assegni periodici (mensili, annuali) sono deducibili. L’assegno versato tutto in una volta non lo è.
    • Rigo E22: qui si indica il codice fiscale dell’ex coniuge e l’importo versato nell’anno.
    • Vale anche se l’ex coniuge vive all’estero: la deduzione spetta indipendentemente dalla residenza dell’ex coniuge beneficiario.

    Come funziona la deduzione dell'assegno all'ex coniuge

    Quando una coppia si separa o divorzia, il giudice stabilisce spesso che uno dei due debba corrispondere all’altro un assegno periodico. Chi paga questo assegno può dedurlo dal proprio reddito complessivo: in concreto, l’importo versato viene sottratto dal reddito prima di calcolare l’IRPEF, riducendo così le imposte da pagare.

    La regola fondamentale riguarda la quota destinata ai figli: quella parte non è mai deducibile. Puoi dedurre solo la quota che il provvedimento del giudice attribuisce direttamente all’ex coniuge. Se la sentenza non distingue le due quote, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono che si consideri destinata al coniuge la metà dell’assegno complessivo.

    Un altro limite importante: solo gli assegni periodici danno diritto alla deduzione. Se hai concordato con l’ex coniuge – o il giudice ha disposto – il pagamento di una somma unica in saldo definitivo, quell’importo non è deducibile.

    Nel modello 730, questi importi vanno indicati nel rigo E22 della Sezione II del Quadro E. Dovrai inserire il codice fiscale dell’ex coniuge (colonna 1) e l’importo degli assegni effettivamente versati nel 2025 (colonna 2).

    Cosa è deducibile e cosa no nel rigo E22
    Situazione Deducibile?
    Assegno periodico al coniuge separato, disposto dal giudice Sì, per intero (quota coniuge)
    Assegno periodico al coniuge divorziato, disposto dal giudice Sì, per intero (quota coniuge)
    Quota dell'assegno destinata al mantenimento dei figli No
    Assegno versato in un'unica soluzione (saldo definitivo) No
    Rimborso spese canone di locazione/condominiali stabilito dal giudice ('contributo casa') Sì, incluso nell'importo del rigo E22
    Assegno concordato tra le parti senza provvedimento giudiziario No

    Esempio pratico

    • Tizio è stato separato legalmente nel 2023. La sentenza dispone che versi 700 euro al mese all’ex coniuge (quota interamente destinata a lei, i figli vivono con lui). Nel 2025 ha versato in totale 8.400 euro. Nel 730/2026 indica nel rigo E22 il codice fiscale dell’ex moglie e l’importo 8.400 euro. Questa cifra riduce il suo reddito complessivo prima del calcolo dell’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Sentenza di separazione legale o di divorzio (o decreto del giudice che dispone l’assegno)
    • Ricevute di bonifico o estratto conto bancario che provi i versamenti effettuati nel 2025
    • Codice fiscale dell’ex coniuge beneficiario
    • Eventuale accordo omologato che specifichi la quota destinata al coniuge e quella ai figli

    Sentenza che non distingue la quota figli dalla quota coniuge

    Scenario. Caio è divorziato. Il decreto del tribunale stabilisce un assegno complessivo di 1.000 euro al mese senza specificare quanta parte sia per i figli e quanta per l’ex moglie.

    Come si applica. In questo caso le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono che si consideri destinata all’ex coniuge la metà dell’assegno. Caio può quindi dedurre 500 euro al mese, ovvero 6.000 euro annui, indicandoli nel rigo E22. L’altra metà (6.000 euro) non è deducibile perché si presume destinata ai figli.

    In pratica

    • Se la sentenza non separa le due quote, si considera che metà dell’assegno vada al coniuge e metà ai figli.
    • Dedurre solo la metà come quota coniuge nel rigo E22.
    • Conservare la sentenza per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Ex coniuge residente all'estero

    Scenario. Sempronio è separato dall’ex moglie che nel 2023 si è trasferita in Germania. In base alla sentenza del tribunale italiano, versa 600 euro al mese alla ex coniuge (quota integralmente a lei destinata, i figli sono maggiorenni e autonomi).

    Come si applica. La residenza all’estero dell’ex coniuge non cambia le regole. Sempronio può dedurre i 7.200 euro versati nel 2025 (600 × 12) indicandoli nel rigo E22 con il codice fiscale italiano dell’ex moglie. Se l’ex moglie non ha un codice fiscale italiano, occorrerà verificare con il CAF la corretta procedura.

    In pratica

    • La deduzione spetta anche se il beneficiario risiede all’estero.
    • È necessario disporre del codice fiscale dell’ex coniuge da inserire nella colonna 1 del rigo E22.
    • Conservare i bonifici internazionali come prova dei versamenti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre anche il 'contributo casa' (rimborso affitto) stabilito dal giudice?

    Sì. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono espressamente che nel rigo E22 vadano inclusi anche gli importi stabiliti dal giudice a titolo di rimborso del canone di locazione e delle spese condominiali, purché disposti con provvedimento giudiziario.

    Se ho versato l'assegno solo per alcuni mesi del 2025, posso dedurre solo quella parte?

    Sì. Si deduce l’importo effettivamente versato nell’anno 2025, non quello teorico previsto dalla sentenza. Se hai pagato 5 mensilità su 12, indichi solo quelle 5 nel rigo E22.

    L'ex coniuge deve dichiarare l'assegno che riceve?

    Sì. L’assegno periodico che il coniuge riceve per effetto di separazione o divorzio è imponibile per chi lo percepisce (deve dichiararlo come reddito). Per chi lo paga è deducibile. È una logica simmetrica.

    Ho concordato un assegno con il mio ex coniuge senza andare dal giudice: è deducibile?

    No. La deduzione richiede che l’assegno sia disposto dall’autorità giudiziaria (sentenza, decreto, accordo omologato dal tribunale). Un accordo privato tra le parti non è sufficiente.

    La quota dei figli è mai deducibile?

    No. Le somme versate per il mantenimento dei figli non sono mai deducibili, indipendentemente dall’età dei figli o dalla loro situazione economica.

    Cosa succede se pago in ritardo le mensilità: deduco quando le verso o quando erano dovute?

    Si deduce nell’anno in cui l’assegno è stato effettivamente versato, indipendentemente dalla competenza. Se nel 2025 hai pagato mensilità arretrate del 2024, quelle concorrono alla deduzione del 2025.

    Vedi anche: Mantenimento del coniuge nella separazione, Quota del TFR all’ex coniuge dopo il divorzio, Mantenimento dei figli, Coniuge a carico, Figli a carico e Previdenza complementare per familiari a carico.

  • Art. 14 L. 633/1941 – Diritto esclusivo di trascrizione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Contributi colf e badanti deducibili nel 730/2026: il limite di 1.549,37 euro

    In sintesi

    • Massimale 1.549,37 euro: è il limite annuo di contributi deducibili per gli addetti ai servizi domestici e familiari.
    • Rigo E23 del Quadro E: qui si indica l’importo dei contributi INPS versati come datore di lavoro domestico.
    • Solo la quota a carico del datore di lavoro: si deducono i contributi che hai pagato tu come datore, non quelli trattenuti dalla retribuzione del lavoratore.
    • Colf, badanti, baby-sitter e assistenti anziani: tutte queste figure rientrano nella categoria degli addetti ai servizi domestici e familiari.
    • Non serve nessun limite di reddito: la deduzione non è soggetta a soglie di reddito del contribuente.
    • Deduzione, non detrazione: riduce il reddito imponibile (base di calcolo dell’IRPEF), non direttamente l’imposta.

    Chi può dedurre i contributi INPS per il personale domestico

    Se hai assunto una colf, una badante, una baby-sitter o un’assistente per un anziano, sei un datore di lavoro domestico e devi versare all’INPS i contributi previdenziali per il tuo dipendente. Questi contributi, per la parte che rimane a tuo carico come datore di lavoro, sono deducibili dal tuo reddito complessivo.

    La deduzione significa che quell’importo si sottrae dal tuo reddito prima che venga calcolata l’IRPEF. Il risparmio fiscale reale dipende dalla tua aliquota marginale: se sei nel terzo scaglione (aliquota 35%), ogni 100 euro di contributi deducibili ti fanno risparmiare 35 euro di imposte.

    C’è però un massimale: puoi dedurre al massimo 1.549,37 euro all’anno. Se hai versato più di questa cifra (per esempio perché hai una badante a tempo pieno), la parte eccedente non è deducibile.

    L’importo va indicato nel rigo E23 della Sezione II del Quadro E. Non devi allegare nulla alla dichiarazione, ma devi conservare le ricevute di versamento INPS per eventuali controlli.

    Contributi colf/badanti: cosa conta ai fini della deduzione
    Voce Dettaglio
    Massimale deducibile annuo 1.549,37 euro
    Quota deducibile Solo la parte a carico del datore di lavoro (non quella trattenuta al lavoratore)
    Figura rigo nel 730 E23, Sezione II del Quadro E
    Lavoratori che rientrano Colf, badanti, baby-sitter, assistenti di anziani e disabili
    Limite di reddito del dichiarante Nessuno
    Tipo di agevolazione Deduzione dal reddito complessivo

    Esempio pratico

    • Caio ha una badante assunta regolarmente per assistere sua madre anziana. Nel 2025 ha versato all’INPS complessivamente 2.100 euro di contributi, di cui 1.350 euro a suo carico come datore di lavoro e 750 euro trattenuti dalla retribuzione della badante. Nel rigo E23 Caio indica 1.350 euro (la sola quota a suo carico), che è inferiore al massimale di 1.549,37 euro. Può quindi dedurre l’intero importo versato come datore.

    Documenti necessari

    • Ricevute di versamento INPS (bollettini trimestrali per il lavoro domestico)
    • Estratto conto INPS o quietanze di pagamento F24 Elide
    • Contratto di lavoro domestico regolarmente registrato
    • Libro paga o cedolini che evidenzino la quota contributiva a carico del datore di lavoro

    Colf a orario ridotto, contributi sotto il massimale

    Scenario. Tizio ha una colf che lavora 10 ore la settimana. Nel 2025 ha versato all’INPS 820 euro di contributi, di cui 560 a suo carico come datore di lavoro.

    Come si applica. L’importo da indicare nel rigo E23 è 560 euro (la sola quota a carico di Tizio come datore). È ampiamente sotto il massimale di 1.549,37 euro, quindi la deduzione è integrale. L’IRPEF di Tizio si calcolerà su un reddito inferiore di 560 euro.

    In pratica

    • Indicare solo la quota a carico del datore di lavoro, non il totale dei contributi versati.
    • Conservare le ricevute INPS trimestrali come documentazione.
    • Nessun documento da allegare al 730, ma tenerli disponibili per eventuale controllo.

    Badante a tempo pieno: contributi che superano il massimale

    Scenario. Sempronio assiste sua madre con una badante convivente a tempo pieno. Nel 2025 ha versato all’INPS 3.200 euro di contributi totali, di cui circa 2.100 a suo carico come datore di lavoro.

    Come si applica. I 2.100 euro superano il massimale di 1.549,37 euro. Sempronio può dedurre solo 1.549,37 euro, indicando questo importo nel rigo E23. La parte eccedente (circa 550 euro) non è recuperabile in dichiarazione. Il CAF calcolerà la deduzione sull’importo indicato, non su quello realmente versato in eccedenza.

    In pratica

    • Indicare nel rigo E23 al massimo 1.549,37 euro, anche se la quota a carico del datore è superiore.
    • La parte eccedente il massimale non dà diritto ad alcuna agevolazione fiscale.
    • Se hai più collaboratori domestici, il massimale di 1.549,37 euro vale complessivamente per tutti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto posso dedurre al massimo per i contributi della colf?

    Il massimale annuo è di 1.549,37 euro. Puoi dedurre solo la parte dei contributi INPS che rimane a tuo carico come datore di lavoro, entro questo limite.

    Posso dedurre anche la retribuzione della colf o solo i contributi?

    No. La retribuzione pagata alla colf non è deducibile. Solo i contributi previdenziali e assistenziali versati all’INPS (quota datore) sono ammessi in deduzione nel rigo E23.

    Ho due collaboratori domestici: il massimale si raddoppia?

    No. Il limite di 1.549,37 euro è complessivo per tutti i collaboratori domestici che hai assunto, non per singolo lavoratore.

    I contributi versati per la baby-sitter sono deducibili allo stesso modo?

    Sì. La baby-sitter rientra tra gli addetti ai servizi domestici e familiari: i contributi INPS a tuo carico come datore di lavoro sono deducibili nel rigo E23 con lo stesso massimale di 1.549,37 euro.

    Devo allegare qualcosa al 730 per questa deduzione?

    No, non si allega nulla. Devi però conservare le ricevute di versamento INPS per almeno cinque anni, in caso di eventuale richiesta di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Se il rigo E23 supera il massimale, cosa succede?

    Chi presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) applica automaticamente il limite: dedurrà al massimo 1.549,37 euro, anche se hai indicato un importo superiore.

    Vedi anche: Contributi colf e badanti, Contributi volontari e riscatto laurea, Pensione di vecchiaia, Artigiano e anche dipendente, Detrazione spese badante e Deduzione previdenza complementare.

  • IVIE: l’imposta sugli immobili posseduti all’estero nel 730

    In sintesi

    • L’IVIE si calcola nel quadro W: l’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero si dichiara e si liquida compilando il quadro W (sezione I) del modello 730/2026.
    • Conta il numero di mesi di possesso: l’imposta si calcola in proporzione ai mesi di possesso; si contano i mesi in cui si è stati proprietari per almeno 15 giorni.
    • Detrazione da 200 euro per l’abitazione principale: se l’immobile estero è la tua abitazione principale, puoi detrarre 200 euro dall’IVIE dovuta, in proporzione al periodo dell’anno in cui hai usato l’immobile come abitazione principale.
    • Credito per le imposte estere: se hai già pagato un’imposta patrimoniale all’estero sullo stesso immobile, puoi scomputarla dall’IVIE italiana – ma solo fino a concorrenza dell’imposta dovuta in Italia.
    • Codici tributo per i versamenti in acconto: gli acconti IVIE si versano con F24 usando i codici tributo 4044 (primo acconto) e 4045 (secondo acconto), con riferimento all’anno d’imposta 2025.
    • Va dichiarato anche senza redditi: l’immobile estero va sempre indicato nel quadro W, indipendentemente dal fatto che nel 2025 abbia prodotto redditi imponibili.

    Che cos'è l'IVIE e quando si paga

    L’IVIE – Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero – è un tributo che colpisce le persone fisiche residenti in Italia che posseggono immobili fuori dal territorio italiano: case, appartamenti, terreni, pertinenze. Non è un’imposta sui redditi prodotti dall’immobile, ma sul valore del bene stesso, un po’ come l’IMU applicata agli immobili in Italia.

    L’IVIE si liquida compilando il quadro W del modello 730/2026 (corrispondente al quadro RW del Modello Redditi PF). Nella colonna 11 si indica il numero di mesi di possesso nel 2025, contando solo i mesi durante i quali si è stati proprietari per almeno 15 giorni. Se si possiede l’immobile per quota, l’imposta si calcola proporzionalmente alla quota di possesso.

    Per determinare la base imponibile – cioè il valore su cui si applica l’imposta – si usano criteri diversi a seconda dello Stato in cui si trova l’immobile. Il criterio del valore catastale (codice 5) si usa, ad esempio, per gli immobili in Paesi che hanno sistemi simili a quello italiano. In alternativa si usano il valore di mercato, il costo d’acquisto o il valore dichiarato nella successione. Il criterio applicabile va indicato nella colonna 6 del quadro W.

    Quadro W – Colonne chiave per l'IVIE
    Colonna Cosa indicare
    Colonna 6 – Criterio di determinazione del valore Codice 1 valore di mercato, 2 valore nominale, 3 valore di rimborso, 4 costo d'acquisto, 5 valore catastale, 6 valore da dichiarazione di successione
    Colonna 7 – Valore iniziale Valore dell'immobile al 1° gennaio 2025 o al primo giorno di detenzione
    Colonna 8 – Valore finale Valore al 31 dicembre 2025 o al termine del possesso
    Colonna 11 – Mesi IVIE Numero di mesi di possesso nel 2025 (conta solo i mesi con almeno 15 giorni)
    Colonna 12 – Credito d'imposta Imposta patrimoniale già versata all'estero (non superiore all'IVIE dovuta)
    Colonna 13 – Detrazioni IVIE 200 euro rapportati al periodo di utilizzo come abitazione principale

    Esempio pratico

    • Tizio possiede in Francia, da solo, un appartamento che usa come seconda casa. Il valore dell’immobile al 1° gennaio 2025 era 120.000 euro. Ha posseduto l’appartamento per tutto il 2025 (12 mesi interi). Non ha pagato alcuna imposta patrimoniale in Francia su quell’immobile e non lo ha usato come abitazione principale. Nel quadro W indicherà: colonna 7 = 120.000, colonna 8 = 120.000, colonna 11 = 12, colonna 12 = 0, colonna 13 = vuoto. L’IVIE si calcola applicando l’aliquota stabilita dalla legge sul valore dell’immobile, in proporzione alla quota di possesso (100%) e ai mesi (12/12).

    Documenti necessari

    • Atto di acquisto o rogito notarile dell’immobile estero (per ricavare il costo d’acquisto come base imponibile alternativa)
    • Estratto del registro immobiliare estero o documento catastale estero (per il valore catastale, se disponibile)
    • Dichiarazione di successione estera (se l’immobile è stato ereditato)
    • Ricevute delle imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero nel 2025 (per il credito d’imposta)
    • Certificazione attestante il periodo di utilizzo come abitazione principale (per la detrazione di 200 euro)

    Caso 1 – Immobile estero adibito ad abitazione principale per metà anno

    Scenario. Caio ha un appartamento a Barcellona che ha utilizzato come abitazione principale da gennaio a giugno 2025 (6 mesi), poi l’ha affittato. L’IVIE è dovuta su tutto l’anno, ma ha diritto alla detrazione.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono che la detrazione di 200 euro spetti in proporzione al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale. Caio ha usato l’appartamento come abitazione principale per 6 mesi su 12, quindi la detrazione spettante è 200 euro × (6/12) = 100 euro. Questa detrazione va indicata nella colonna 13 del quadro W. Se l’immobile fosse cointestato con un’altra persona, la detrazione spetterebbe a ciascun proprietario in proporzione alla propria quota.

    In pratica

    • La detrazione da 200 euro si calcola in proporzione ai mesi (o giorni) di utilizzo come abitazione principale.
    • Indicare il risultato proporzionale nella colonna 13 del quadro W.
    • Nel quadro D, rigo D4 con codice 8, il reddito dell’immobile non locato per il quale è dovuta l’IVIE non è assoggettato a IRPEF.

    Caso 2 – Immobile ereditato all'estero con imposta già pagata nello Stato estero

    Scenario. Sempronio ha ereditato nel 2023 un appartamento in Germania. Nel 2025 ha pagato in Germania un’imposta patrimoniale sull’immobile pari a 800 euro. Deve pagare anche l’IVIE in Italia?

    Come si applica. Sì: l’IVIE è dovuta anche quando si è già pagata un’imposta patrimoniale all’estero, ma in questo caso si ha diritto a un credito d’imposta. Il credito è pari all’imposta patrimoniale versata in Germania, ma non può superare l’ammontare dell’IVIE dovuta in Italia. Se ad esempio l’IVIE calcolata fosse 600 euro, Sempronio potrebbe scomputare al massimo 600 euro (non tutti gli 800 pagati in Germania). Il credito va indicato nella colonna 12 del quadro W.

    In pratica

    • Il credito d’imposta per imposte patrimoniali estere si inserisce nella colonna 12 del quadro W.
    • L’importo detraibile non può superare l’IVIE effettivamente dovuta in Italia.
    • Conservare le ricevute di pagamento delle imposte estere come documentazione di supporto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo pagare l'IVIE se l'immobile all'estero è già tassato nel Paese in cui si trova?

    Sì, l’IVIE è comunque dovuta, ma puoi sottrarre dall’imposta italiana le imposte patrimoniali già pagate all’estero. Il credito d’imposta non può però essere superiore all’IVIE dovuta in Italia.

    Come si determina il valore dell'immobile per calcolare l'IVIE?

    Il criterio dipende dal Paese. Si possono usare: il valore catastale (dove esiste un sistema simile all’italiano), il valore di mercato, il costo d’acquisto o il valore dichiarato in atti ufficiali come la successione. Il codice del criterio usato va indicato nella colonna 6 del quadro W.

    Devo compilare il quadro W anche se l'immobile estero non ha prodotto redditi nel 2025?

    Sì. Le istruzioni chiariscono che gli investimenti vanno indicati ‘indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta’. L’obbligo di monitoraggio è autonomo rispetto alla produzione di reddito.

    L'IVIE si paga anche se l'immobile estero è la mia unica casa?

    Sì, l’IVIE è dovuta anche sull’abitazione principale all’estero, ma in questo caso hai diritto a detrarre 200 euro (in proporzione ai mesi di utilizzo). Inoltre, nel quadro D il reddito dell’immobile non è assoggettato a IRPEF (rigo D4 codice 8).

    Gli acconti IVIE versati nel 2025 dove vanno indicati?

    Nel rigo W7, colonna 4 (Acconti versati), indicando gli importi versati con F24 usando i codici tributo 4044 (primo acconto) e 4045 (secondo acconto) con anno di riferimento 2025.

    L'IVIE si deve dichiarare se ho venduto l'immobile estero nel corso del 2025?

    Sì. L’obbligo di compilare il quadro W sussiste anche per gli immobili che non si possiedono più al 31 dicembre, se li si è detenuti per qualsiasi periodo durante il 2025. Il numero di mesi da indicare nella colonna 11 sarà pari ai mesi effettivi di possesso.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): welfare, Fonchim e Faschim

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: welfare, Fonchim e Faschim

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico è considerato uno dei contratti industriali più avanzati in termini di welfare contrattuale. Fonchim e Faschim sono fondi reali e consolidati, con decenni di storia e governance bilaterale, che integrano significativamente la previdenza pubblica e il Servizio Sanitario Nazionale per circa 225.000 lavoratori del settore.

    In sintesi

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico è tra i più avanzati sul welfare: il fondo pensione Fonchim riceve contributi datoriali dall’1,5% al 2,1% a seconda dell’anzianità; Faschim è interamente a carico del datore e copre visite, esami, odontoiatria e ricoveri. Il rinnovo 2025 ha ampliato ulteriormente permessi, tutele e formazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Fondo pensione
    Fonchim (www.fonchim.it)
    Fondo sanitario
    Faschim (www.faschim.it)

    Tabella riepilogativa del welfare contrattuale

    Fondi e istituti di welfare — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Istituto Fondo/ente Contributo datore Contributo lavoratore Iscrizione
    Previdenza complementare Fonchim 1,5% (anzianità < 15 anni); 2,1% (anzianità > 15 anni) Minimo 1% della retribuzione Volontaria; silenzio-assenso per aziende > 50 dip.
    Sanità integrativa Faschim A carico datore (importo annuo fisso per lavoratore) Non previsto Automatica per tutti i lavoratori in forza
    Sostegno al reddito (crisi) TRIS Contribuzione bilaterale Quota bilaterale Automatica per lavoratori delle aziende aderenti
    TFR maturando (opzione) Fonchim Intero TFR maturando Su scelta entro 6 mesi dall’assunzione

    Le percentuali contributive Fonchim citate sono quelle minime stabilite dal CCNL. Le aziende possono versare quote superiori per accordo aziendale. L’importo fisso del contributo Faschim è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione del fondo: consultare il sito ufficiale www.faschim.it per i valori aggiornati.

    Fonchim: il fondo pensione complementare del chimico-farmaceutico

    Fonchim è il fondo pensione complementare negoziale del settore chimico, chimico-farmaceutico, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL. È gestito da un Consiglio di Amministrazione a composizione paritetica (rappresentanti datoriali e sindacali), in conformità al D.Lgs. 252/2005.

    I punti chiave per il lavoratore del settore farmaceutico:

    • Contributo minimo del datore: 1,5% della retribuzione per lavoratori con meno di 15 anni di anzianità nel settore; 2,1% per lavoratori con più di 15 anni. L’aumento per anzianità è una caratteristica distintiva del CCNL Chimico-Farmaceutico;
    • Contributo minimo del lavoratore: 1% della retribuzione (la retribuzione rilevante è quella utile al calcolo del TFR);
    • Quota assicurativa: l’assicurazione contro premorienza e invalidità è a carico del datore di lavoro (percentuale ridotta aggiuntiva);
    • TFR maturando: il lavoratore aderente può scegliere di destinare il TFR maturando a Fonchim, incrementando significativamente il montante;
    • Deducibilità fiscale: i contributi (lavoratore, datore, quota assicurativa) sono deducibili dall’imponibile IRPEF entro il limite annuo di 5.300 €;
    • Rendimenti storici: Fonchim è tra i fondi negoziali con i rendimenti più costanti, grazie a una gestione prudente e diversificata su più comparti (garantito, obbligazionario, bilanciato, azionario).

    Il rinnovo 2025 ha previsto un aumento di 6 € mensili del contributo destinato a Fonchim, incluso nel pacchetto degli aumenti economici complessivi.

    Faschim: la sanità integrativa automatica

    Faschim (Fondo Assistenza Sanitaria Chimici) è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore. La sua caratteristica principale è l’iscrizione automatica: tutti i lavoratori del settore chimico-farmaceutico sono iscritti a Faschim dal primo giorno di lavoro, senza necessità di adesione esplicita. Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.

    Le principali aree di copertura Faschim:

    • Visite specialistiche: rimborso di visite cardiologiche, dermatologiche, ortopediche, ginecologiche, neurologiche e altre specialità;
    • Esami diagnostici: analisi del sangue, radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche;
    • Odontoiatria: cure dentistiche, ortodonzia, implantologia (con massimali per voce);
    • Ricoveri ospedalieri: rimborso delle spese di ricovero, comprese le quote extra SSN;
    • Day hospital e riabilitazione: trattamenti ambulatoriali complessi;
    • Familiari a carico: la copertura si estende al coniuge/convivente e ai figli a carico del lavoratore iscritto.

    I massimali e i piani sanitari vengono aggiornati annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Faschim. Per i dettagli aggiornati consultare www.faschim.it.

    TRIS: il fondo bilaterale per le crisi aziendali

    TRIS (Tutele per i Redditi in Situazione di crisi e di Sviluppo) è il fondo bilaterale del settore chimico-farmaceutico e affini, istituito per sostenere il reddito dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione o riorganizzazione. Interviene in integrazione agli ammortizzatori sociali di legge (Cassa Integrazione Guadagni), garantendo una copertura aggiuntiva nei periodi di sospensione dell’attività lavorativa.

    Le novità del rinnovo 2025 sul welfare non monetario

    Il rinnovo 2025 ha rafforzato significativamente la dimensione del welfare non monetario:

    • Intelligenza artificiale: prime linee guida settoriali sull’uso dell’IA in azienda, con principi di trasparenza, formazione del personale e coinvolgimento delle RSU nelle decisioni sull’implementazione di sistemi IA che incidono sull’organizzazione del lavoro;
    • Parità di genere e D&I: impegni concreti su gender pay gap, promozione delle donne in ruoli apicali, prevenzione delle molestie;
    • Smart working: rinvio alla contrattazione aziendale per i dettagli, con principi di volontarietà, reversibilità e parità di trattamento;
    • Formazione continua: ampliamento dei permessi per la partecipazione a ITS Academy, lauree triennali e magistrali, master e dottorati di ricerca, con riconoscimento di congedi formativi aggiuntivi.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore (D1) con 16 anni: contributo Fonchim al 2,1%
    Tizio ha 16 anni di anzianità nel settore chimico-farmaceutico. Il suo contributo datoriale a Fonchim è del 2,1% della retribuzione rilevante anziché dell’1,5%. Su una retribuzione annua di 30.000 €, questo significa che il datore versa 630 €/anno a Fonchim invece di 450 € (+180 €). Tizio aggiunge il suo contributo minimo (1% = 300 €) e ha destinato il TFR maturando a Fonchim: il montante pensionistico si accresce più velocemente grazie all’effetto composto su un orizzonte ancora lungo.
    Caia — ISF (B1) che usa Faschim per cure odontoiatriche
    Caia è iscritta automaticamente a Faschim. A novembre 2025 deve sottoporsi a un intervento di implantologia per un costo complessivo di 3.200 €. Presenta la documentazione a Faschim che, entro i massimali del piano odontoiatrico attivo, rimborsa una quota significativa del costo. Caia non deve presentare richiesta di iscrizione al fondo: è già iscritta dal primo giorno e ha solo presentato la documentazione della spesa tramite l’area riservata online di Faschim.
    Sempronio — Ricercatore (B2) che usa il silenzio-assenso per Fonchim
    Sempronio viene assunto in ottobre 2025 in un’azienda farmaceutica con 200 dipendenti. Non esprime alcuna preferenza sulla destinazione del TFR nei 6 mesi dalla firma del contratto. In applicazione del meccanismo del silenzio-assenso (azienda > 50 dipendenti), a partire da maggio 2026 il suo TFR maturando viene automaticamente destinato a Fonchim. Il contributo datoriale del 1,5% scatta contestualmente. Se Sempronio avesse voluto tenere il TFR in azienda avrebbe dovuto esprimere esplicitamente tale scelta entro il termine.

    Domande frequenti

    Cos’è Fonchim e come funziona nel settore farmaceutico?
    Fonchim è il fondo pensione complementare negoziale del settore. Il datore versa almeno l’1,5% (2,1% per anzianità oltre 15 anni) più la quota assicurativa; il lavoratore almeno l’1%. Il TFR maturando può essere destinato al fondo. Deducibilità fiscale entro 5.300 € annui.
    Cos’è Faschim e cosa copre?
    Faschim è il fondo sanitario integrativo con iscrizione automatica per tutti i lavoratori. Il contributo è interamente a carico del datore. Copre visite specialistiche, esami diagnostici, cure odontoiatriche, ricoveri, day hospital e familiari a carico.
    L’iscrizione a Fonchim è obbligatoria?
    No: è volontaria. Chi non aderisce perde il contributo datoriale. Per le aziende con più di 50 dipendenti vale il silenzio-assenso sul TFR: se non si esprime preferenza entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR maturando va automaticamente a Fonchim.
    Il rinnovo 2025 ha introdotto novità sul welfare?
    Sì: linee guida sull’IA, ampliamento dei permessi per figli malati (6→12 giorni), permessi per donatori di midollo osseo, misure su parità di genere, ampliamento dei permessi formativi, principi sullo smart working.
    Cosa è TRIS?
    TRIS (Tutele per i Redditi in Situazione di crisi e di Sviluppo) è il fondo bilaterale del settore per il sostegno al reddito durante crisi aziendali, ristrutturazioni o riorganizzazioni. Interviene in integrazione agli ammortizzatori sociali di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Le percentuali contributive Fonchim e le coperture Faschim sono soggette ad aggiornamenti annuali deliberati dai rispettivi Consigli di Amministrazione: verificare i valori aggiornati su www.fonchim.it e www.faschim.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 50 L. 633/1941

    Art. 50 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Lavoro autonomo occasionale nel 730: quadro D e ritenute

    In sintesi

    • Quadro D, rigo D5: i compensi da lavoro autonomo occasionale si dichiarano qui, con il codice ‘2’ nella colonna tipo di reddito.
    • Il codice causale nella CU è ‘M’ o ‘O’: se hai ricevuto una Certificazione Unica, cerca la causale nel punto 1 del quadro lavoro autonomo.
    • Puoi dedurre le spese inerenti: le spese sostenute per produrre quel reddito riducono la base imponibile, ma non possono superare i compensi.
    • La ritenuta d’acconto è del 20%: chi ti ha pagato ha già trattenuto il 20% e lo ha versato al fisco. Nel 730 la recuperi come credito.
    • Niente IVA, niente partita IVA: il lavoro autonomo occasionale – non abituale – non richiede partita IVA, ma il compenso va comunque dichiarato.

    Cos'è il lavoro autonomo occasionale e quando va dichiarato

    Con ‘lavoro autonomo occasionale’ si intende una prestazione di lavoro svolta senza abitualità, senza partita IVA e senza un rapporto di lavoro dipendente. Esempi concreti: una consulenza una tantum, una lezione privata, una traduzione su commissione. Le istruzioni del 730/2026 indicano che questi compensi rientrano tra i redditi diversi e vanno dichiarati nel quadro D, rigo D5, con il codice ‘2’ in colonna 1.

    Se chi ti ha pagato era un sostituto d’imposta (un’azienda, un ente, un professionista con dipendenti), ha già trattenuto una ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo e ti ha rilasciato una Certificazione Unica 2026 con causale ‘M’ oppure ‘O’. Questa ritenuta non è un’imposta definitiva: nel 730 la confronti con l’IRPEF effettivamente dovuta, e se hai pagato troppo ricevi un rimborso.

    Se invece ti ha pagato un privato (un condominio, una persona fisica senza partita IVA), non c’è nessuna ritenuta trattenuta e non hai la CU. In questo caso devi comunque dichiarare il compenso lordo nel quadro D, e l’IRPEF la paghi tutta in sede di dichiarazione. Tieni la ricevuta che hai emesso come prova del reddito percepito.

    Lavoro autonomo occasionale nel 730: dove inserire i dati
    Dato Dettaglio
    Quadro e rigo Quadro D, rigo D5
    Codice tipo reddito (col. 1) '2' per lavoro autonomo non esercitato abitualmente
    Compenso lordo (col. 2) Importo percepito al lordo della ritenuta
    Spese deducibili (col. 3) Spese inerenti la produzione del reddito (non oltre il compenso)
    Ritenute d'acconto (col. 4) 20% trattenuto dal committente (punto della CU lavoro autonomo)
    Causale CU (se presente) 'M', 'M2' o 'O' nel punto 1 della CU Lavoro autonomo

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha svolto una consulenza occasionale per una srl e ha incassato 2.000 euro lordi. La srl ha trattenuto 400 euro di ritenuta (20%) e gli ha rilasciato la CU con causale ‘M’. Nel 730, Tizio inserisce nel rigo D5: colonna 1 il codice ‘2’, colonna 2 l’importo 2.000 euro, colonna 3 le eventuali spese sostenute per quella consulenza (ad esempio 80 euro di materiali), colonna 4 la ritenuta 400 euro. L’IRPEF verrà calcolata sulla base imponibile netta (2.000 – 80 = 1.920 euro), e la ritenuta di 400 euro verrà scomputata dall’imposta dovuta.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 del committente con causale M, M2 o O (se il committente è sostituto d’imposta)
    • Ricevute o fatture emesse per le prestazioni occasionali (per chi non ha ricevuto la CU)
    • Documentazione delle spese inerenti la prestazione (ricevute, scontrini, fatture di acquisto materiali)
    • Prospetto riepilogativo delle operazioni (obbligatorio: deve indicare compenso lordo, spese e reddito netto per ciascuna prestazione)

    Tizio: consulenza pagata da un'azienda con ritenuta

    Scenario. Tizio ha svolto nel 2025 due consulenze occasionali per la stessa azienda: una da 1.500 euro a marzo e una da 800 euro a settembre. L’azienda ha trattenuto la ritenuta del 20% su entrambi i pagamenti.

    Come si applica. L’azienda ha rilasciato una sola CU 2026 con causale ‘M’ e il compenso totale di 2.300 euro (1.500 + 800). Tizio compila un unico rigo D5 con codice ‘2’, inserisce 2.300 euro in colonna 2 e la ritenuta complessiva di 460 euro (20% di 2.300) in colonna 4. Se ha sostenuto spese deducibili (per esempio 100 euro di trasferte documentate) le inserisce in colonna 3.

    In pratica

    • Inserisci sempre il compenso lordo, non quello netto che hai incassato: le ritenute si gestiscono nella colonna apposita.
    • Conserva tutti i documenti di spesa: il fisco può chiedere di esibirli o inviarli all’ufficio competente.
    • Le spese indicate non possono superare il compenso percepito per quella prestazione.

    Caio: prestazione pagata da un privato, nessuna ritenuta

    Scenario. Caio nel 2025 ha dato ripetizioni private a un singolo studente, ricevendo 1.200 euro in contanti. Il genitore dello studente è un privato senza partita IVA e non ha rilasciato nulla.

    Come si applica. Caio non ha la CU. Deve comunque dichiarare i 1.200 euro nel rigo D5 (codice ‘2’, colonna 2). Non c’è ritenuta da inserire in colonna 4. Potrà dedurre le spese inerenti (ad esempio 50 euro di libri usati per le lezioni) in colonna 3. L’IRPEF verrà calcolata sull’intero reddito netto e Caio la pagherà per la prima volta in sede di dichiarazione, senza alcun credito di ritenuta.

    In pratica

    • Anche senza CU il reddito va dichiarato: l’omissione è sanzionabile in caso di controllo.
    • Conserva il prospetto riepilogativo con data, committente, compenso lordo, spese e reddito netto.
    • Non devi emettere fattura se sei un privato senza partita IVA, ma conviene rilasciare una ricevuta con marca da bollo per importi oltre 77,47 euro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quante ritenute trattengono sul compenso occasionale?

    Il sostituto d’imposta trattiene una ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo. Questa somma non è l’imposta definitiva: viene conguagliata nel 730.

    Devo dichiarare il lavoro occasionale anche se non ho ricevuto la Certificazione Unica?

    Sì. Se il pagante era un privato senza partita IVA non c’è obbligo di CU, ma il compenso va comunque inserito nel quadro D. Il reddito è tassabile indipendentemente da chi ha pagato.

    Cosa si può dedurre come spesa?

    Le spese strettamente inerenti la produzione di quel reddito: materiali, trasferte documentate, acquisto di attrezzatura specifica per quella prestazione. Non si possono dedurre spese generali di vita quotidiana.

    Esiste un limite oltre il quale diventa attività abituale?

    Le istruzioni del 730 non fissano una soglia numerica automatica. L’abitualità si valuta caso per caso in base alla sistematicità delle prestazioni. Chi svolge attività continuativa e organizzata deve aprire partita IVA e usare il modello Redditi PF, non il 730.

    Se ho due prestazioni occasionali da committenti diversi, compilo due righi?

    Dipende: se i committenti hanno codici causale diversi nella CU, è consigliabile compilare righi separati. In generale puoi sommare compensi della stessa tipologia in un unico rigo D5, separando le spese per ciascuna operazione nel prospetto riepilogativo obbligatorio.

    Vedi anche: Redditi assimilati al lavoro dipendente, Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale, Partita IVA o prestazione occasionale, Fringe benefit e Contributi colf e badanti.

  • Welfare, Portiercassa e sanità integrativa nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Welfare, Portiercassa e sanità integrativa nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Bilateralità di settore, assistenza sanitaria integrativa e contributi a carico di datore e lavoratore.

    In sintesi

    Il CCNL prevede un sistema di bilateralità di settore (Portiercassa) finanziato da contributi di datore e lavoratore e una assistenza sanitaria integrativa. Il rinnovo 2025 ha esteso le prestazioni sanitarie ai familiari fiscalmente a carico e introdotto un contributo aggiuntivo di 6 euro al mese a carico del datore dal 2027.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    La bilateralità di settore: Portiercassa

    Il comparto dei dipendenti da proprietari di fabbricati dispone di un proprio ente bilaterale, Portiercassa, incaricato di gestire trattamenti di assistenza, previdenza e integrazione assicurativa a favore dei portieri e degli altri dipendenti da proprietari di fabbricati non soggetti, per il loro profilo, all’assistenza obbligatoria ordinaria. Si tratta di un pilastro tipico del settore, che integra le tutele di legge.

    Contribuzione

    Per i profili A, C e D la contribuzione complessiva a Portiercassa è pari al 2,10% della retribuzione mensile lorda, calcolata su tredici mensilità, così ripartita:

    • 0,40% a carico del lavoratore;
    • 1,70% a carico del datore di lavoro.

    Il versamento è condizione per l’accesso del lavoratore alle prestazioni dell’ente: il datore che non versa può essere tenuto a corrispondere direttamente al lavoratore le prestazioni perse.

    Assistenza sanitaria integrativa

    Il CCNL prevede una assistenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori. Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha introdotto due novità rilevanti:

    • estensione delle prestazioni ai familiari fiscalmente a carico del lavoratore;
    • contributo aggiuntivo di 6 euro al mese a carico del datore a partire dal 1° febbraio 2027, con prestazioni attivabili già dal 1° novembre 2025.

    Tabella riepilogativa

    Welfare e bilateralità: contributi e prestazioni
    Voce Misura A carico di
    Portiercassa (profili A, C, D) 2,10% (su 13 mensilità) 0,40% lavoratore + 1,70% datore
    Sanità integrativa – familiari a carico prestazioni estese novità rinnovo 2025
    Contributo sanitario aggiuntivo 6 €/mese dal 1° febbraio 2027 datore di lavoro
    Fondo malattia (Cassa portieri) prestazioni di malattia secondo regolamento contribuzione di settore

    Nota: le aliquote e le prestazioni vanno verificate sui regolamenti vigenti degli enti di settore (Portiercassa e Cassa portieri); il contributo sanitario di 6 €/mese decorre dal 1° febbraio 2027.

    Previdenza complementare

    Sul fronte della previdenza complementare il settore non dispone di un fondo pensione di categoria a larga diffusione paragonabile a quelli dell’industria; il lavoratore può comunque destinare il TFR a fondi pensione aperti o al fondo residuale, salve le forme gestite dalla bilateralità. Le prestazioni previdenziali integrative rientrano tra i compiti istituzionali di Portiercassa per i profili interessati.

    Casi pratici

    Tizio – contributo a Portiercassa
    Tizio, portiere A2, vede in busta paga la trattenuta dello 0,40% per Portiercassa, mentre il datore versa l’1,70%, per un totale del 2,10% su tredici mensilità. Grazie a questo versamento accede alle prestazioni assistenziali e integrative dell’ente.
    Caia – sanità estesa ai familiari
    Caia ha un figlio fiscalmente a carico. Con la novità del rinnovo 2025, l’assistenza sanitaria integrativa si estende anche al figlio, ampliando le prestazioni disponibili per il nucleo familiare.
    Sempronio – mancato versamento del datore
    Il datore di Sempronio non versa i contributi a Portiercassa: in questo caso il datore inadempiente può essere tenuto a corrispondere direttamente al lavoratore l’equivalente delle prestazioni che questi avrebbe avuto dall’ente.

    Domande frequenti

    Cos’è Portiercassa?
    È l’ente bilaterale del settore dei dipendenti da proprietari di fabbricati: gestisce trattamenti di assistenza, previdenza e integrazione assicurativa a favore dei portieri e degli altri dipendenti non soggetti, per il loro profilo, all’assistenza obbligatoria ordinaria.
    Quanto si versa a Portiercassa?
    Per i profili A, C e D la contribuzione è del 2,10% della retribuzione mensile lorda su tredici mensilità: 0,40% a carico del lavoratore e 1,70% a carico del datore di lavoro.
    La sanità integrativa copre anche i familiari?
    Sì, dal rinnovo del 30 ottobre 2025 l’assistenza sanitaria integrativa è estesa ai familiari fiscalmente a carico del lavoratore. È inoltre previsto un contributo aggiuntivo di 6 euro al mese a carico del datore dal 1° febbraio 2027.
    Cosa succede se il datore non versa i contributi?
    Il versamento è condizione per l’accesso alle prestazioni: il datore che non versa a Portiercassa può essere tenuto a corrispondere direttamente al lavoratore l’equivalente delle prestazioni perse.
    Esiste un fondo pensione di categoria per i portieri?
    Non un fondo a larga diffusione come nell’industria. Il lavoratore può destinare il TFR a fondi pensione aperti o al fondo residuale; le prestazioni previdenziali integrative rientrano comunque tra i compiti di Portiercassa per i profili interessati.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 50 L. 184/1983: Cessazione della responsabilità genitoriale adottiva

    Art. 50 L. 184/1983 – Cessazione della responsabilità genitoriale adottiva

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della responsabilità genitoriale, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della responsabilità genitoriale
    sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

  • Dimissioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Dimissioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

    In sintesi

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

    Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

    Se non lavoro il preavviso

    Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

    Decorrenza

    Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
    Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
    Caia — uscita immediata e indennità
    Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
    Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): turni e maggiorazioni

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): turni e maggiorazioni

    Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

    In sintesi

    Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

    La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

    Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
    Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
    Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
    Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
    Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
    Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Turni e rotazioni

    Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno abituale
    Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
    Caia — festivo lavorato
    Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
    La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): l’art. 2103 c.c.

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): l’art. 2103 c.c.

    Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.

    In sintesi

    L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Per le mansioni superiori scatta il diritto alla promozione dopo il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento richiede comprovate ragioni tecnico-organizzative.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori: quando scatta la promozione

    Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore — ad esempio conduce stabilmente un macchinario più complesso — ha diritto fin da subito al trattamento economico corrispondente. Inoltre, decorso il periodo fissato dal CCNL (in sua mancanza 6 mesi continuativi), l’assegnazione diventa definitiva e matura il diritto alla promozione, salvo che lo svolgimento serva a sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità).

    Il demansionamento «da riorganizzazione»

    L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — mansioni superiori e promozione
    Tizio, operaio, conduce stabilmente da otto mesi una linea che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto fin dall’inizio alla paga del livello più alto e, superato il periodo previsto dal CCNL, alla promozione definitiva, perché non sta sostituendo nessun collega assente.
    Caia — trasferimento senza ragioni provate
    Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
    Sì. Hai diritto subito alla retribuzione del livello superiore e, decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi), alla promozione definitiva. L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.