Autore: Andrea Marton

  • Articolo 50 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Articolo 50 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Art. 50 c.p.c. – Riassunzione della causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell’ordinanza [1] dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi [2] dalla comunicazione dell’ordinanza [1] di regolamento o dell’ordinanza [1] che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

    Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 6a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Le parole «sei mesi» sono sostituita con «tre mesi» dall’art. 45, comma 6b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [1] Sezione inserita dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 49 Codice di Procedura Civile: Ordinanza [1] di regolamento di competenza

    Articolo 49 Codice di Procedura Civile: Ordinanza [1] di regolamento di competenza

    Art. 49 c.p.c. – Ordinanza [1] di regolamento di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il regolamento è pronunciato con ordinanza [1] in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’art. 47 ultimo comma.

    Con l’ordinanza [1] la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 48 Codice di Procedura Civile: Sospensione dei processi

    Articolo 48 Codice di Procedura Civile: Sospensione dei processi

    Art. 48 c.p.c. – Sospensione dei processi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento.

    Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

  • Articolo 46 Codice di Procedura Civile: Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

    Articolo 46 Codice di Procedura Civile: Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

    Art. 46 c.p.c. – Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

  • Articolo 47 Codice di Procedura Civile: Procedimento del regolamento di competenza

    Articolo 47 Codice di Procedura Civile: Procedimento del regolamento di competenza

    Art. 47 c.p.c. – Procedimento del regolamento di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

    Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza [1] che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43, secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

    La parte che propone l’istanza, nei cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

    Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.

    Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza

    Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza

    Art. 45 c.p.c. – Conflitto di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando, in seguito all’ordinanza [1] che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 44 Codice di Procedura Civile: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla competenza

    Articolo 44 Codice di Procedura Civile: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla competenza

    Art. 44 c.p.c. – Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza [1] che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 43 Codice di Procedura Civile: Regolamento facoltativo di competenza

    Articolo 43 Codice di Procedura Civile: Regolamento facoltativo di competenza

    Art. 43 c.p.c. – Regolamento facoltativo di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il provvedimento [1] che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

    La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.

    Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza [2] che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «provvedimento» dall’art. 45, comma 5a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 5b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 42 Codice di Procedura Civile: Regolamento necessario di competenza

    Articolo 42 Codice di Procedura Civile: Regolamento necessario di competenza

    Art. 42 c.p.c. – Regolamento necessario di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza [1] che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

    Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione

    Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione

    Art. 41 c.p.c. – Regolamento di giurisdizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367.

    La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.