Art. 50 c.p.c. – Riassunzione della causa
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell’ordinanza [1] dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi [2] dalla comunicazione dell’ordinanza [1] di regolamento o dell’ordinanza [1] che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
[1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 6a, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Le parole «sei mesi» sono sostituita con «tre mesi» dall’art. 45, comma 6b, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[1] Sezione inserita dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
