Autore: Andrea Marton

  • Scadenze 730/2026: tutte le date da segnare sul calendario

    In sintesi

    • 30 aprile 2026: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il 730 precompilato nell’area riservata del proprio sito.
    • 30 settembre 2026: termine ultimo per presentare il 730 (precompilato o ordinario) all’Agenzia, al Caf, al professionista o al sostituto d’imposta.
    • Luglio 2026: il datore di lavoro inizia i rimborsi IRPEF e le trattenute delle somme dovute nella busta paga.
    • Agosto o settembre 2026: per i pensionati, i rimborsi e le trattenute partono dal secondo mese successivo alla ricezione del prospetto di liquidazione.
    • Novembre 2026: trattenuta della seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca. Comunicazione per riduzione acconto entro il 10 ottobre.
    • 26 ottobre 2026: termine per presentare il 730 integrativo se emergono correzioni a favore del contribuente (il 25 ottobre è domenica).

    Perché le scadenze del 730 non sono tutte la stessa data

    Quando si parla di ‘730 2026’ viene subito in mente la scadenza del 30 settembre: è il termine per consegnare la dichiarazione. Ma le date importanti sono molte di più, e vanno dal momento in cui il precompilato diventa disponibile fino all’acconto di novembre. Conoscerle serve a non farsi trovare impreparati e a capire quando aspettarsi rimborsi o trattenute in busta paga.

    Il 730/2026 riguarda i redditi percepiti nel 2025 (periodo d’imposta 2025). Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate precisano ogni scadenza, comprese quelle intermedie in cui il Caf o il sostituto d’imposta deve consegnare al contribuente il prospetto di liquidazione (modello 730-3) prima di trasmettere la dichiarazione.

    Una regola pratica da tenere a mente: se una scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, si sposta automaticamente al primo giorno feriale successivo. Per questo il 730 integrativo di ottobre è il 26 (e non il 25, che nel 2026 è domenica), e il modello REDDITI correttivo ha come termine il 2 novembre (il 31 ottobre è sabato).

    Calendario delle scadenze 730/2026
    Data Adempimento
    30 aprile 2026 Disponibilità del 730 precompilato nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate
    15 gennaio 2026 (già passata) Termine entro cui il sostituto d'imposta comunica la disponibilità a prestare assistenza fiscale
    31 maggio 2026 Scadenza anticipata per la presentazione al sostituto (elaborazione entro il 15 giugno)
    30 settembre 2026 Termine ultimo di presentazione del 730 a Agenzia, Caf, professionista o sostituto
    Luglio 2026 Prima busta paga con rimborsi IRPEF o trattenute per dipendenti
    Agosto-settembre 2026 Rimborsi e trattenute per pensionati (secondo mese dopo ricezione 730-4)
    10 ottobre 2026 Termine per comunicare al sostituto la riduzione o l'azzeramento dell'acconto di novembre
    26 ottobre 2026 Termine per 730 integrativo a favore del contribuente (codice 1, 2 o 3 nel frontespizio)
    Novembre 2026 Trattenuta seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca
    2 novembre 2026 Termine per presentare il modello REDDITI correttivo nei termini (il 31 ottobre è sabato)
    Dicembre 2026 Rimborsi per chi ha presentato il 730 senza sostituto d'imposta

    Esempio pratico

    • Caio porta i suoi documenti al Caf il 10 giugno 2026. Il Caf deve consegnargli la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione (modello 730-3) entro il 29 giugno (scadenza per le dichiarazioni presentate dall’1 al 20 giugno). A luglio Caio trova in busta paga il rimborso IRPEF di 520 euro calcolato dal prospetto. Ad agosto si accorge di aver dimenticato di inserire una spesa medica: può presentare un 730 integrativo entro il 26 ottobre, oppure un modello REDDITI correttivo entro il 2 novembre.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (rilasciata dal sostituto entro il 16 marzo 2026)
    • Ricevute e fatture delle spese sostenute nel 2025
    • Attestati di versamento F24 di acconti eventualmente pagati
    • Dati catastali di terreni e fabbricati
    • Prospetto di liquidazione (modello 730-3) da conservare per verifica
    • Documentazione per il 730 integrativo (se presentato a Caf o professionista)

    Chi si accorge di un errore dopo aver presentato il 730

    Scenario. Sempronia ha presentato il 730 a maggio tramite il suo datore di lavoro. Ad agosto si rende conto di non aver indicato alcune spese mediche che le avrebbero dato un rimborso maggiore.

    Come si applica. Sempronia ha due strade: presentare un 730 integrativo con codice 1 entro il 26 ottobre 2026 (rivolgendosi a un Caf o professionista, anche se il 730 originale era stato fatto dal sostituto), oppure presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2026 come dichiarazione integrativa. In entrambi i casi, la procedura avviata con il 730 originale non si ferma: il datore di lavoro ha già effettuato o inizierà a effettuare i conguagli del 730 originario.

    In pratica

    • Il 730 integrativo a favore del contribuente va presentato sempre a un Caf o professionista, anche se il 730 originale era stato fatto dal sostituto d’imposta.
    • La presentazione di una dichiarazione integrativa non blocca i rimborsi o le trattenute del 730 originario già in corso.

    Chi vuole ridurre l'acconto di novembre

    Scenario. Tizio sa che nel 2026 avrà molte spese detraibili e ritiene che l’acconto IRPEF di novembre indicato nel prospetto di liquidazione sia superiore a quello che effettivamente dovrà pagare.

    Come si applica. Tizio può comunicare per iscritto al suo sostituto d’imposta, entro il 10 ottobre 2026, l’importo ridotto che ritiene dovuto oppure che l’acconto non sia dovuto affatto. Lo fa sotto la propria responsabilità. Se la riduzione risulta infondata, sono previste sanzioni. La trattenuta di novembre riguarda la seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca.

    In pratica

    • La comunicazione di riduzione acconto va consegnata al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre: non si può fare dopo.
    • Valutare con attenzione prima di chiedere la riduzione: se l’importo dichiarato risulta troppo basso, scattano interessi e sanzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando scade il 730/2026?

    Il termine ultimo per presentare il 730 (precompilato o ordinario) è il 30 settembre 2026, sia che lo si consegni all’Agenzia delle Entrate online, al Caf, al professionista o al sostituto d’imposta.

    Da quando è disponibile il 730 precompilato 2026?

    A partire dal 30 aprile 2026 nell’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it (nella guida al 730 precompilato 2026 trovi accesso, modifica e invio passo per passo), accessibile con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi.

    Quando arrivano rimborsi e trattenute per i dipendenti?

    A partire dalla prima retribuzione utile dopo che il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, generalmente dal mese di luglio.

    Quando arrivano rimborsi e trattenute per i pensionati?

    Dal secondo mese successivo a quello in cui l’ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione, generalmente agosto o settembre.

    Entro quando si può presentare il 730 integrativo?

    Entro il 26 ottobre 2026 per integrazioni a favore del contribuente (maggior credito, minor debito o imposta invariata). Per integrazioni che comportano un maggior debito bisogna usare il modello REDDITI Persone fisiche entro il 2 novembre 2026 (correttiva nei termini).

    Cosa succede se la scadenza cade di sabato o festivo?

    Si sposta automaticamente al primo giorno feriale successivo. Per questo il 730 integrativo scade il 26 ottobre (il 25 è domenica) e il correttivo REDDITI scade il 2 novembre (il 31 ottobre è sabato).

  • Ravvedimento operoso: come correggere la dichiarazione dei redditi

    In sintesi

    • Quando serve il ravvedimento: se hai versato meno del dovuto o hai dichiarato redditi inferiori al reale e la correzione comporta un maggior debito, devi usare il modello REDDITI PF – non puoi usare il 730 integrativo.
    • Cosa si paga insieme: tributo dovuto, interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e sanzione ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
    • Tre finestre di correzione: entro il 2 novembre 2026 (correttiva nei termini), entro la scadenza della dichiarazione dell’anno successivo (integrativa entro termini), oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (integrativa tardiva).
    • Se la correzione ti avvantaggia: se hai dimenticato una detrazione e la rettifica produce un credito o lascia l’imposta invariata, puoi usare il 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026.
    • Il 730 integrativo ha tre codici: codice 1 (maggior credito o minor debito), codice 2 (solo dati sostituto), codice 3 (entrambe le correzioni).
    • La dichiarazione integrativa non blocca il 730 originario: il tuo datore di lavoro continua comunque ad applicare i rimborsi o le trattenute risultanti dal 730 presentato.

    Cos'è il ravvedimento operoso e quando si usa

    Hai presentato il 730 o il modello REDDITI e ti accorgi di aver sbagliato qualcosa – magari hai dimenticato un reddito, hai indicato un importo troppo basso o hai versato meno di quanto dovuto. Non è una situazione irrecuperabile: la legge ti permette di correggere spontaneamente, pagando una sanzione ridotta rispetto a quella che scatterebbe in caso di accertamento. Questo strumento si chiama ravvedimento operoso.

    Il punto di partenza è capire se la correzione ti avvantaggia o ti svantaggia. Se dimenticavi una detrazione e aggiungendola ottieni un rimborso maggiore o un debito minore, puoi usare il 730 integrativo in modo semplice. Se invece l’errore o l’omissione genera un maggior debito – hai dimenticato di dichiarare un reddito o hai versato meno acconti del dovuto – devi usare il modello REDDITI Persone fisiche 2026 e pagare subito la differenza con interessi e sanzione ridotta.

    Il ravvedimento conviene sempre farlo da soli, prima che l’Agenzia delle Entrate ti contesti qualcosa. Le sanzioni ridotte previste dalla legge sono significativamente inferiori a quelle ordinarie, e il calcolo è semplice: tributo non versato più interessi legali maturati giorno per giorno, più la sanzione ridotta in proporzione al tempo trascorso.

    Strumenti di correzione della dichiarazione – quale usare
    Tipo di correzione Strumento da usare Scadenza
    Maggior credito, minor debito o imposta invariata 730 integrativo (codice 1) Entro il 26 ottobre 2026
    Solo dati del sostituto d'imposta errati 730 integrativo (codice 2) Entro il 26 ottobre 2026
    Entrambi (sostituto + dati fiscali a favore) 730 integrativo (codice 3) Entro il 26 ottobre 2026
    Minor credito o maggior debito – ravvedimento REDDITI PF 2026 correttiva Entro il 2 novembre 2026
    Minor credito o maggior debito – integrativa REDDITI PF 2026 integrativa Entro scadenza anno successivo
    Integrativa tardiva con ravvedimento REDDITI PF 2026 integrativa Entro 31 dicembre del quinto anno successivo

    Esempio pratico

    • Tizio ha presentato il 730/2026. Ad agosto si accorge di non aver dichiarato un affitto percepito nel 2025 di 3.000 euro (canone libero, tassazione ordinaria). La maggiore IRPEF dovuta è circa 1.050 euro. Deve presentare il modello REDDITI PF 2026 correttivo entro il 2 novembre 2026. Paga: 1.050 euro di imposta, più gli interessi legali maturati dal giorno della scadenza originale, più la sanzione ridotta prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. La presentazione spontanea prima di qualsiasi contestazione dell’Agenzia gli garantisce la sanzione nella misura ridotta. Il suo datore di lavoro continua comunque a eseguire le operazioni di conguaglio del 730 originario.

    Documenti necessari

    • Modello REDDITI Persone fisiche 2026 (per le correzioni con maggior debito)
    • Modello F24 per il versamento di tributo, interessi e sanzione ridotta
    • Certificazione Unica 2026 e qualsiasi documento comprovante il reddito omesso o il versamento insufficiente
    • Copia del modello 730 originario o dell’eventuale 730 integrativo
    • Delega per accesso al 730 precompilato (se si presenta tramite CAF o professionista)

    Detrazione dimenticata – correzione a favore del contribuente

    Scenario. Caio ha presentato il 730 in aprile ma ad agosto si ricorda di non aver indicato le spese mediche del 2025 da cui avrebbe ottenuto un rimborso maggiore.

    Come si applica. La correzione produce un maggiore credito per Caio, non un maggior debito. Può quindi presentare un 730 integrativo con codice 1 entro il 26 ottobre 2026. Deve rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato (anche se il 730 originario era stato presentato tramite sostituto d’imposta). Non deve pagare sanzioni né interessi: la correzione è a suo favore e non richiede ravvedimento.

    In pratica

    • Raccogliere tutta la documentazione sanitaria e portarla al CAF entro fine ottobre
    • Indicare codice 1 nella casella ‘730 integrativo’ del frontespizio

    Reddito omesso – correzione con maggior debito e ravvedimento

    Scenario. Sempronio ha omesso di dichiarare nel 730 un compenso da lavoro autonomo occasionale percepito nel 2025. A settembre 2026 se ne accorge. La maggiore imposta dovuta è 800 euro.

    Come si applica. Poiché la correzione comporta un maggior debito, Sempronio non può usare il 730 integrativo. Deve presentare il modello REDDITI PF 2026 correttivo entro il 2 novembre 2026 (correttiva nei termini) o, in alternativa, come dichiarazione integrativa entro la scadenza dell’anno successivo. In entrambi i casi deve versare contemporaneamente le 800 euro di imposta, gli interessi legali maturati giorno per giorno e la sanzione ridotta prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Il versamento avviene tramite modello F24.

    In pratica

    • Compilare il modello REDDITI PF 2026 e versare con F24: tributo + interessi + sanzione ridotta, tutto nello stesso momento
    • Non aspettare l’accertamento: il ravvedimento spontaneo abbassa sensibilmente la sanzione

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il 730 integrativo anche se la correzione genera un maggior debito?

    No. Il 730 integrativo con codice 1, 2 o 3 è riservato alle correzioni che producono un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata. Se dalla correzione emerge un maggior debito, devi usare il modello REDDITI PF 2026 con ravvedimento operoso.

    Entro quando posso correggere la dichiarazione se ho pagato troppo poco?

    Hai tre opzioni: entro il 2 novembre 2026 (correttiva nei termini), entro la scadenza della dichiarazione dell’anno successivo (integrativa), oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione originaria (art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322 del 1998). In tutti i casi devi pagare tributo, interessi e sanzione ridotta.

    Se presento una dichiarazione integrativa, il mio datore di lavoro blocca i rimborsi del 730?

    No. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con il 730 originario. Il tuo datore di lavoro o ente pensionistico continua a effettuare rimborsi o trattenute in base al 730 consegnato.

    Come si calcola la sanzione ridotta nel ravvedimento?

    Le istruzioni del 730 rimandano all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 per la sanzione ridotta. L’importo dipende da quanto tempo è trascorso dalla violazione: prima si regolarizza, minore è la sanzione. Per i dettagli sulle percentuali aggiornate è consigliabile rivolgersi a un CAF o commercialista.

    Posso fare il ravvedimento da solo senza un professionista?

    Sì. Il modello REDDITI PF è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere presentato direttamente in via telematica. Il versamento avviene con il modello F24. Tuttavia, per calcolare correttamente interessi e sanzione ridotta, può essere utile il supporto di un CAF o di un professionista abilitato.

    Se ho presentato il 730 precompilato senza modifiche e il dato era già sbagliato nel precompilato, devo fare ravvedimento?

    Dipende dall’errore. Se il dato errato proveniva da una comunicazione di terzi (come il sostituto d’imposta o la banca), potresti non essere soggetto a controlli documentali su quella voce. Ma se l’errore genera una maggiore imposta, resta comunque l’obbligo di correggere con il modello REDDITI PF. È bene verificare la situazione specifica con un professionista.

  • CCNL Pompe Funebri 2026: tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura

    CCNL Pompe Funebri

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    8 febbraio 2022 (in vigore dal 1° marzo 2022)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° agosto 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    Liv. 1 2.254,21 €
    Liv. 2 1.971,74 €
    Liv. 3 1.770,13 €
    Liv. 4S 1.709,26 €
    Liv. 4 1.640,20 €
    Liv. 5 1.509,27 €

    Importi = totale mensile (paga base + contingenza ed EDR) del CCNL Feniof per il personale delle imprese esercenti l’attività funebre, rinnovato il 20 maggio 2025 (Feniof con Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti; durata 1/1/2025-31/12/2028). Aumento a regime di 200 € al 4° livello in 4 tranche (ago 2025, ago 2026, set 2027, ott 2028). Dal 1° agosto 2026 i totali salgono a: liv. 1 = 2.331,19 € · liv. 2 = 2.036,32 € · liv. 3 = 1.825,85 € · liv. 4S = 1.762,35 € · liv. 4 = 1.690,20 € · liv. 5 = 1.553,52 €. Il rinnovo introduce anche l’indennità domenicale a 6,15 € e il nuovo profilo del movimentatore del feretro (V livello).

    Fonte: circolare ufficiale FENIOF del 22/5/2025 con le tabelle allegate all’accordo di rinnovo (verificata sul PDF originale). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Struttura della retribuzione e specificita del settore

    La busta paga nel settore delle onoranze funebri e strutturata come segue:

    • Paga base tabellare per il livello di inquadramento.
    • Scatti di anzianita: maturati ogni tre anni di servizio continuativo (a differenza di molti altri CCNL che prevedono la cadenza biennale).
    • Indennita di reperibilita: il servizio funebre non e sospendibile; i lavoratori in turno di reperibilita percepiscono un’indennita settimanale anche se non chiamati in servizio effettivo.
    • Maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e festivo: particolarmente rilevanti in un settore operativo 24 ore su 24.
    • Tredicesima mensilita (obbligatoria); la quattordicesima e prevista in alcuni accordi aziendali o territoriali.

    Il contratto di settore disciplina anche le dotazioni DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) obbligatorie a carico del datore di lavoro e la formazione sulla gestione del rischio biologico, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.

    Reperibilita e servizio H24

    Il CCNL Onoranze Funebri regola con precisione il servizio di reperibilita, essenziale in un settore in cui le esigenze dei familiari del defunto possono manifestarsi in qualsiasi ora del giorno e della notte.

    Il regime di reperibilita comporta che il lavoratore sia raggiungibile e in grado di presentarsi in servizio entro un tempo massimo contrattualmente fissato (di norma 30-45 minuti dalla chiamata). Per ogni settimana di reperibilita effettuata il lavoratore percepisce:

    Se durante la reperibilita il lavoratore viene effettivamente chiamato in servizio nelle ore notturne o festive, le maggiorazioni orarie si sommano all’indennita fissa.

    Tredicesima e welfare per il rischio psicosociale

    La tredicesima mensilita e corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno ed e pari alla retribuzione mensile base comprensiva di scatti e indennita contrattuali fisse (escluse le voci variabili come le maggiorazioni notturne).

    Il CCNL Onoranze Funebri e uno dei pochi contratti nazionali a prevedere esplicitamente:

    • Supporto psicologico obbligatorio: le imprese con piu di 5 dipendenti devono garantire l’accesso a un servizio di consulenza psicologica per i lavoratori esposti a stress da contatto continuativo con la morte e con i familiari in lutto. Il costo e integralmente a carico del datore.
    • Valutazione del rischio stress lavoro-correlato aggiornata ogni 2 anni (anziche ogni 4 come previsto dal D.Lgs. 81/2008 per le altre imprese).
    • Permessi retribuiti aggiuntivi (fino a 3 giorni l’anno) per i lavoratori che abbiano attraversato eventi luttuosi personali particolarmente significativi, oltre ai permessi ex lege.

    Scatti di anzianita e progressione di carriera

    Il CCNL prevede scatti triennali (ogni tre anni, non biennali): un operatore funebre inquadrato al livello C che lavori per 15 anni nello stesso datore matura 5 scatti. Il valore indicativo per livello:

    La progressione verticale – dal livello D al C, dal C al B – avviene per acquisizione di mansioni superiori stabili (art. 2103 c.c.) o per superamento di corsi di abilitazione (ad es. corso per tanatoprattore o patente C per autista di carro funebre). Gli accordi aziendali possono prevedere passaggi automatici dopo un certo numero di anni di permanenza nello stesso livello.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, Ferie, Maternità, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Credito d’imposta prima casa: come funziona nel 730/2026

    In sintesi

    • Cos’è: un credito pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato, da scalare dall’IRPEF dovuta.
    • Condizione chiave: il nuovo acquisto deve avvenire entro un anno dalla vendita del vecchio immobile agevolato, oppure la vendita deve avvenire entro un anno dal nuovo acquisto.
    • Limite: il credito non può superare l’imposta di registro o l’IVA dovuta per il secondo acquisto.
    • Periodo valido: il nuovo acquisto deve essere avvenuto tra il 1° gennaio 2025 e la data di presentazione della dichiarazione.
    • Non spetta a chi è già decaduto dal beneficio prima casa o ha già usato il credito per ridurre l’imposta di registro sul secondo atto.
    • Rigo da compilare: G1 del Quadro G nel modello 730/2026.

    Che cos'è il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

    Quando vendi la tua prima casa (acquistata con le agevolazioni) e ne compri un’altra nello stesso regime agevolato, il Fisco ti riconosce un credito d’imposta. In pratica, non paghi due volte: l’imposta versata al primo acquisto ti viene restituita sotto forma di credito da usare nella dichiarazione dei redditi.

    Il credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata al momento del primo acquisto agevolato. Se allora hai pagato 3.000 euro di imposta di registro, quello è il tetto massimo del credito. In ogni caso non puoi ottenere un credito superiore a quanto dovrai pagare di imposta di registro o IVA per il secondo acquisto.

    Non è un rimborso in denaro diretto: il credito riduce l’IRPEF che risulta dalla dichiarazione. Se avanza qualcosa perché non hai abbastanza IRPEF da pagare, puoi riportarlo alla dichiarazione dell’anno successivo (colonna 1 del rigo G1, ‘Residuo precedente dichiarazione’). Puoi anche usarlo in compensazione con il modello F24 prima di presentare il 730.

    Attenzione: se hai già utilizzato il credito per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto, oppure per ridurre imposte di registro, ipotecarie e catastali su atti successivi, non devi compilare il rigo G1.

    Riepilogo condizioni e importi
    Elemento Regola
    Importo del credito Imposta di registro o IVA pagata al primo acquisto agevolato
    Limite massimo Non può superare l'imposta di registro o IVA dovuta per il secondo acquisto
    Periodo acquisto nuovo immobile Dal 1° gennaio 2025 alla data di presentazione del 730/2026
    Termine per vendere/acquistare Un anno tra vendita e nuovo acquisto (in qualsiasi ordine)
    Rigo 730 G1 (colonna 2 per il credito maturato nel 2025)
    Credito non usato Si riporta al 730 dell'anno successivo

    Esempio pratico

    • Tizio aveva acquistato nel 2018 un appartamento con le agevolazioni prima casa, pagando 4.000 euro di imposta di registro. Nel 2025 vende quell’appartamento e, sei mesi dopo, acquista una nuova prima casa pagando 3.500 euro di imposta di registro agevolata. Il credito spettante è pari al minore tra i 4.000 euro versati al primo acquisto e i 3.500 euro dovuti al secondo: Tizio può quindi indicare 3.500 euro nel rigo G1, colonna 2 del 730/2026 e scalare quella somma dall’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Atto notarile del primo acquisto agevolato (con prova del pagamento dell’imposta di registro o IVA)
    • Atto notarile del secondo acquisto agevolato
    • Eventuale modello F24 se il credito è stato già parzialmente usato in compensazione
    • Mod. 730-3/2025 o Mod. REDDITI PF 2025 (per riportare il residuo dall’anno precedente)
    • Documentazione che attesti il possesso dei requisiti prima casa

    Caso 1 – Prima vende, poi acquista entro un anno

    Scenario. Caio vende a marzo 2025 l’appartamento acquistato con agevolazioni prima casa nel 2015. A novembre 2025 acquista un nuovo appartamento, sempre con agevolazioni prima casa, pagando 2.800 euro di imposta di registro.

    Come si applica. Caio ha rispettato il termine: il nuovo acquisto è avvenuto entro un anno dalla vendita. Il credito d’imposta maturato è pari all’imposta pagata al primo acquisto (supponiamo 3.200 euro), ma non può superare i 2.800 euro dovuti al secondo acquisto. Caio indica quindi 2.800 euro nel rigo G1, colonna 2 del 730/2026.

    In pratica

    • Il credito non può mai superare l’imposta dovuta per il secondo acquisto.
    • Se il residuo avanza, si riporta al 730 dell’anno successivo nella colonna 1 del rigo G1.

    Caso 2 – Prima acquista, poi vende entro un anno

    Scenario. Sempronio acquista a febbraio 2025 una nuova prima casa con IVA agevolata, versando 4.500 euro di IVA. A ottobre 2025 vende il vecchio appartamento acquistato anni prima con agevolazioni, sul quale aveva pagato 3.800 euro di imposta di registro.

    Come si applica. Anche in questo caso il credito spetta: la legge ammette entrambe le sequenze (prima vendi poi compri, o prima compri poi vendi) purché i due atti avvengano entro un anno l’uno dall’altro. Il credito è 3.800 euro (imposta pagata al primo acquisto), che non supera i 4.500 euro di IVA dovuta al secondo. Sempronio indica 3.800 euro nel rigo G1, colonna 2.

    In pratica

    • L’ordine cronologico non conta: puoi prima comprare e poi vendere, oppure prima vendere e poi comprare.
    • Il termine di un anno vale in entrambe le direzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto vale il credito d'imposta prima casa?

    È pari all’imposta di registro o all’IVA pagata al momento del primo acquisto agevolato, ma non può mai superare l’imposta di registro o l’IVA dovuta per il secondo acquisto.

    Posso usarlo anche se ho già usato parte del credito in compensazione con F24?

    Sì. In quel caso compili la colonna 3 del rigo G1 con l’importo già compensato, e il CAF o il sostituto calcolerà il residuo utilizzabile in dichiarazione.

    Cosa succede se il credito è maggiore dell'IRPEF che devo pagare?

    La parte che non trova capienza nell’IRPEF dell’anno si riporta alla dichiarazione successiva (colonna 1 del rigo G1 nell’anno dopo).

    Spetta anche se il primo acquisto è stato fatto prima del 1993?

    Sì, purché si dimostri che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano posseduti i requisiti per l’agevolazione prima casa previsti dalla normativa vigente all’epoca, e questo risulti nell’atto di acquisto del nuovo immobile.

    Spetta il credito se non ho formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa perché ho comprato da un'impresa costruttrice prima del 23 maggio 1993?

    Sì, a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti e che questo risulti nell’atto del nuovo acquisto.

    Il credito può dar luogo a rimborso?

    No. Se supera l’IRPEF dovuta, la parte eccedente si riporta all’anno successivo. Non viene rimborsata in denaro.

  • Art. 142 L. 633/1941

    Art. 142 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

    Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

    Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

    Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 34 L. 633/1941

    Art. 34 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

    Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

    Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

    Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

    Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • 730 senza sostituto d’imposta 2026: come funziona rimborso e pagamento

    In sintesi

    • Chi può farlo: tutti i contribuenti che usano il 730 (lavoratori dipendenti, pensionati, co.co.co.) possono scegliere questa modalità anche se hanno un sostituto d’imposta.
    • Come si indica: nel frontespizio va scritta la lettera ‘A’ nella casella ‘730 senza sostituto’ e va barrata la casella ‘Mod. 730 dipendenti senza sostituto’.
    • Rimborso dall’Agenzia: se emerge un credito, il rimborso parte dal mese di dicembre ed è erogato direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
    • Pagamento con F24: se emerge un debito, si paga tramite modello F24 con le stesse scadenze previste per il modello REDDITI Persone fisiche.
    • IBAN consigliato: registrare il proprio IBAN all’Agenzia delle Entrate accelera il rimborso, che viene accreditato direttamente sul conto corrente.
    • Senza IBAN: se non si hanno fornito le coordinate bancarie, il rimborso arriva tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane.

    Che cosa significa presentare il 730 senza sostituto d'imposta

    Di solito, quando si presenta il 730 con un datore di lavoro o un ente pensionistico, è quest’ultimo a fare i conti: trattiene le somme dovute direttamente dalla busta paga oppure rimborsa il credito nello stesso modo. Ma esiste un’alternativa: il ‘730 senza sostituto d’imposta’, che sposta queste operazioni direttamente tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate.

    Questa modalità è aperta a tutti i contribuenti che possono usare il modello 730: lavoratori dipendenti, pensionati, co.co.co. e altri. Non è riservata solo a chi non ha un datore di lavoro. Si può scegliere volontariamente anche in presenza di un sostituto d’imposta, oppure è obbligata quando il sostituto non c’è proprio (per esempio chi ha perso il lavoro nel corso dell’anno e non ne ha un altro al momento della dichiarazione).

    La presentazione avviene entro il 30 settembre direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate (per il precompilato) oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. La scelta di questa modalità non cambia nulla nel calcolo delle imposte: cambia solo chi effettua materialmente i rimborsi e chi riscuote i debiti.

    Rimborso o debito: cosa succede nel 730 senza sostituto
    Situazione Come si risolve
    Credito (rimborso spettante) Rimborso dall'Agenzia delle Entrate, a partire da dicembre, su IBAN o via Poste Italiane
    Debito (imposte da pagare) Pagamento con modello F24, stesse scadenze del modello REDDITI Persone fisiche
    Debito con Caf o professionista Il Caf trasmette l'F24 in via telematica oppure consegna il modello compilato entro 10 giorni prima della scadenza
    Precompilato presentato online Si può pagare direttamente online oppure stampare l'F24 precompilato e pagarlo con le modalità ordinarie

    Esempio pratico

    • Tizio lavora come consulente occasionale e nel 2025 non ha avuto un datore di lavoro fisso. Presenta il 730/2026 senza sostituto tramite un Caf. Dalla dichiarazione emerge un credito IRPEF di 430 euro. Il Caf trasmette la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Tizio ha già comunicato il suo IBAN all’Agenzia: il rimborso di 430 euro gli viene accreditato direttamente sul conto corrente a partire da dicembre 2026. Se invece fosse emerso un debito di 300 euro, il Caf gli avrebbe consegnato il modello F24 compilato e Tizio avrebbe effettuato il pagamento entro la scadenza prevista.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal sostituto d’imposta (se presente)
    • Documento di identità in corso di validità
    • Codice IBAN del conto corrente per accredito del rimborso
    • Scontrini, ricevute e fatture delle spese detraibili sostenute nel 2025
    • Modello F24 degli acconti eventualmente versati
    • Delega per l’accesso al 730 precompilato (se ci si rivolge a Caf o professionista)

    Chi ha perso il lavoro e non ha sostituto al momento della dichiarazione

    Scenario. Caio ha lavorato come dipendente fino a marzo 2025 poi è rimasto disoccupato. Al momento di presentare il 730/2026 non ha un datore di lavoro che possa fare il conguaglio.

    Come si applica. Caio è obbligato a presentare il 730 senza sostituto. Si rivolge a un Caf, indica la lettera ‘A’ nella casella apposita del frontespizio e barra la casella ‘Mod. 730 dipendenti senza sostituto’. Se dalla dichiarazione emerge un credito, lo riceverà dall’Agenzia delle Entrate direttamente a partire da dicembre. Se emerge un debito, pagherà con F24.

    In pratica

    • Portare al Caf la Certificazione Unica ricevuta dal vecchio datore di lavoro e tutti i documenti delle spese 2025.
    • Comunicare il proprio IBAN all’Agenzia delle Entrate per ricevere l’eventuale rimborso sul conto, senza aspettare un assegno postale.

    Chi sceglie la modalità senza sostituto pur avendo un datore di lavoro

    Scenario. Sempronia lavora come impiegata ma ha ricevuto nel 2025 anche alcuni redditi da affitti. Preferisce che il conguaglio non transiti dalla busta paga per non creare intoppi con il datore di lavoro.

    Come si applica. Sempronia ha il diritto di scegliere volontariamente la modalità senza sostituto, anche se il suo datore di lavoro sarebbe disponibile a fare il conguaglio. Indica la lettera ‘A’ nel frontespizio del 730. L’eventuale rimborso arriverà dall’Agenzia delle Entrate a partire da dicembre; l’eventuale debito verrà pagato con F24 anziché essere trattenuto in busta paga.

    In pratica

    • Scegliere questa modalità non comporta svantaggi fiscali: il calcolo delle imposte è identico.
    • Il rimborso arriva in tempi leggermente più lunghi rispetto alla busta paga di luglio, ma può essere comodo per chi vuole tenere separata la sfera fiscale dal rapporto di lavoro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi può presentare il 730 senza sostituto d'imposta?

    Tutti i contribuenti che possono usare il modello 730: lavoratori dipendenti, pensionati, co.co.co. e altri. La modalità è obbligata se non si ha un sostituto d’imposta, ma può essere scelta volontariamente anche se ce l’hai.

    Come si indica il 730 senza sostituto nel modello?

    Nel frontespizio si scrive la lettera ‘A’ nella casella ‘730 senza sostituto’ e si barra la casella ‘Mod. 730 dipendenti senza sostituto’ nel riquadro dei dati del sostituto.

    Quando arriva il rimborso nel 730 senza sostituto?

    Il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate a partire dal mese di dicembre, dopo i controlli preventivi eventualmente effettuati entro quattro mesi dalla trasmissione della dichiarazione.

    Come si riceve il rimborso: sul conto o per posta?

    Se hai comunicato il tuo IBAN all’Agenzia delle Entrate, il rimborso viene accreditato direttamente sul conto corrente. Altrimenti arriva tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane.

    Come si paga il debito nel 730 senza sostituto?

    Tramite modello F24, con le stesse modalità e scadenze previste per il modello REDDITI Persone fisiche. Se ci si rivolge a un Caf o professionista, può trasmettere l’F24 in via telematica o consegnartelo compilato entro 10 giorni prima della scadenza.

    Dove si presenta il 730 senza sostituto?

    Il precompilato si presenta direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. Il modello ordinario va presentato obbligatoriamente a un Caf o professionista abilitato.

  • Separazione consensuale: documenti, iter e tempi

    La separazione consensuale è la procedura con cui i coniugi pongono fine alla convivenza coniugale di comune accordo, regolando insieme affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, mantenimento e divisione dei beni. Dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) il giudizio è incardinato su un rito unico per separazione e divorzio. La guida descrive documenti necessari, deposito del ricorso congiunto, udienza presidenziale, decreto di omologazione e tempi medi 2026.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    L'art. 150 c.c. riconosce due forme di separazione: giudiziale e consensuale. La separazione consensuale è disciplinata dagli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.. Si fonda sull’accordo dei coniugi su tutti gli aspetti rilevanti del matrimonio (figli, mantenimento, casa, beni). L'art. 149 c.c. elenca le cause di scioglimento del matrimonio: la separazione di per sé non scioglie il vincolo coniugale, ma sospende alcuni obblighi (convivenza, fedeltà) e ne attenua altri (assistenza morale e materiale).

    Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, attuazione della L. 206/2021) il rito è unificato: ricorso congiunto, deposito telematico, udienza presidenziale soppressa e sostituita da un’unica udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La separazione consensuale si conclude con il decreto di omologazione (art. 158 c.c.): da tale momento gli accordi acquisiscono efficacia esecutiva. Le condizioni patrimoniali tra coniugi sono regolate dagli artt. 159 e 160 c.c..

    Documenti necessari e contenuti del ricorso

    Per il deposito del ricorso congiunto di separazione consensuale (art. 706 c.p.c. riformato) sono richiesti: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di residenza e stato di famiglia dei coniugi, certificato di nascita dei figli minori, ultime tre dichiarazioni dei redditi di entrambi (CU/730/Unico) per il calcolo dell’assegno, eventuale documentazione su beni e mutui. La presentazione avviene tramite avvocato unico (è ammessa la difesa congiunta) ed è interamente telematica.

    Il ricorso deve indicare le condizioni concordate: affidamento dei figli (di regola condiviso, salvo casi di conflittualità o pregiudizio), collocamento prevalente presso uno dei genitori, tempi di frequentazione, assegnazione della casa familiare (al genitore collocatario nell’interesse dei figli), contributo per il mantenimento dei figli e, se dovuto, assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole. Sulla disciplina degli effetti patrimoniali della separazione sui figli rileva art. 156 c.c.; il principio di bigenitorialità si ricollega anche a art. 155 c.c..

    Iter procedurale dopo la riforma Cartabia

    Depositato il ricorso telematico, il giudice designato fissa l’udienza entro 90 giorni. All’udienza i coniugi devono comparire personalmente: il giudice verifica la persistenza del consenso, la conformità degli accordi all’interesse dei figli minori, la sostenibilità economica delle pattuizioni. Se gli accordi non pregiudicano i figli, il giudice procede all’omologa con decreto. Sulla forma del ricorso e sull’udienza si vedano art. 707 c.p.c., art. 708 c.p.c. e art. 709 c.p.c.; l’omologa segue art. 711 c.p.c..

    Tempi medi 2026: dal deposito al decreto di omologa la separazione consensuale richiede circa 3-6 mesi, in funzione del carico del tribunale. Eventuali modifiche successive delle condizioni (ad esempio, variazione dell’assegno per mutamento dei redditi) sono disciplinate da art. 710 c.p.c.. Si applicano inoltre, per profili specifici, art. 712 c.p.c. e art. 713 c.p.c.. È sempre possibile la conversione in separazione giudiziale se al momento dell’udienza il consenso viene meno: in tal caso si apre un giudizio contenzioso.

    Effetti patrimoniali, comunione e mantenimento

    La separazione personale comporta lo scioglimento della comunione legale dei beni a partire dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (art. 191 c.c.). Da quel momento i coniugi vivono in regime di separazione dei beni e gli acquisti successivi sono individuali. La comunione si liquida secondo art. 192 c.c.: ciascun coniuge ha diritto al rimborso delle somme prelevate dal patrimonio comune per scopi diversi dall’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 186. La divisione segue gli artt. 194, 195 c.c. e 198 c.c..

    L’assegno di mantenimento al coniuge è dovuto in caso di disparità reddituale rilevante e in assenza di responsabilità nella crisi (art. 156 c.c.). Il giudice tiene conto del tenore di vita matrimoniale, della durata del matrimonio, delle attitudini al lavoro e dell’età. Il contributo per i figli è obbligatorio per entrambi i genitori in proporzione ai redditi: prevale il principio di proporzionalità e l’obbligo di concorrere alle spese ordinarie e straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive). Linee guida e tabelle del Tribunale di Milano e del CSM forniscono parametri indicativi.

    Articoli chiave da consultare

    Esempi pratici, tempi e spese

    Tizio e Caia, sposati nel 2014 con un figlio di 7 anni, vogliono separarsi consensualmente. Tizio è dipendente con reddito netto 32.000 euro/anno; Caia è libera professionista con reddito netto 18.000 euro/anno. Concordano affidamento condiviso, collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, contributo paterno di 450 euro al mese per il figlio (oltre al 50% delle spese straordinarie), nessun assegno per Caia in considerazione della giovane età e delle prospettive lavorative. Il decreto di omologa arriva in 4 mesi. Le spese sono: contributo unificato 43 euro, marca da bollo 27 euro, onorario avvocato unico tra 1.500 e 3.000 euro (a seconda del foro e della complessità).

    Caia e Sempronio, dopo 22 anni di matrimonio senza figli, concordano la separazione consensuale: Caia rinuncia all’assegno in cambio del trasferimento di un immobile cointestato. Il giudice valuta che l’accordo sia equilibrato e che la rinuncia sia consapevole. Più complesso il caso di Tizio e Caia con conflittualità: se al momento dell’udienza Caia ritira il consenso, il procedimento si converte in giudizio contenzioso davanti al tribunale, con tempi che salgono a 12-24 mesi.

    Domande frequenti

    Quanto dura la separazione consensuale nel 2026?

    Dopo la riforma Cartabia (in vigore dal 28 febbraio 2023) il rito è unificato e i tempi si sono accorciati. Per la separazione consensuale, dal deposito del ricorso al decreto di omologa servono in media 3-6 mesi, in base al carico del tribunale di competenza. Per i tribunali di grandi città (Milano, Roma, Napoli) i tempi tendono al limite superiore della forbice.

    Quanto costa la separazione consensuale?

    I costi vivi (contributo unificato, marca da bollo, diritti cancelleria) ammontano a circa 100 euro. L’onorario dell’avvocato unico, ammesso dalla riforma Cartabia, varia da 1.500 a 4.000 euro a seconda del foro, della complessità degli accordi e della presenza di trasferimenti immobiliari. Sono escluse le spese notarili eventualmente necessarie per atti collegati (donazioni, divisioni).

    Posso separarmi senza passare dal tribunale?

    Sì, in alternativa al tribunale è possibile la negoziazione assistita da avvocati (L. 162/2014) o la separazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza, sempre che non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La separazione davanti al sindaco è la modalità più rapida ed economica per coppie senza figli.

    Posso modificare le condizioni di separazione?

    Sì, ai sensi dell’art. 710 c.p.c. ciascun coniuge può chiedere la modifica delle condizioni di separazione (assegno, affidamento, collocamento, casa) se mutano significativamente i presupposti: perdita del lavoro, nuova convivenza, raggiungimento della maggiore età dei figli, trasferimenti di residenza. La richiesta segue lo stesso rito unificato della separazione, con tempi medi 3-4 mesi.

    La separazione scioglie il matrimonio?

    No, la separazione personale non scioglie il vincolo coniugale ma sospende l’obbligo di convivenza e fedeltà e attenua quello di assistenza. Per sciogliere definitivamente il matrimonio occorre il divorzio, possibile dopo 6 mesi di separazione consensuale ininterrotta o 12 mesi di separazione giudiziale (art. 3 L. 898/1970, come riformato dalla L. 55/2015 “divorzio breve”).

    Risorse correlate

    Approfondisci gli articoli centrali della separazione: art. 150 c.c., art. 711 c.p.c., art. 156 c.c.. Per il regime patrimoniale dopo la separazione vedi art. 191 c.c. e art. 192 c.c..

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Detrazioni lavoro dipendente 2026: importi e calcolo

    In sintesi

    • Importo base 1.955 euro: dal 2025 la detrazione per reddito complessivo fino a 15.000 euro sale da 1.880 a 1.955 euro.
    • Scende al crescere del reddito: la detrazione si riduce progressivamente oltre i 15.000 euro di reddito complessivo e si azzera sopra una certa soglia.
    • Proporzionale ai giorni lavorati: se hai lavorato meno di 365 giorni, la detrazione si calcola in proporzione al periodo effettivo.
    • Si legge dalla Certificazione Unica: il datore di lavoro la riconosce direttamente in busta paga; il CAF o il sostituto la ricalcola nel 730.
    • Non spetta alle pensioni: i pensionati hanno una detrazione separata (tabella 7 delle istruzioni AdE).
    • Può abbattersi a zero: se il reddito complessivo supera la soglia massima prevista, la detrazione non spetta affatto.

    Cos'è la detrazione per lavoro dipendente e perché ti riguarda

    Quando presenti il 730 o quando il tuo datore di lavoro calcola le ritenute mensili, una parte dell’IRPEF che dovresti pagare viene ridotta grazie alla detrazione per redditi di lavoro dipendente. In pratica, è un ‘sconto’ sull’imposta riconosciuto a chi percepisce uno stipendio o redditi assimilati (come borse di studio, compensi da co.co.co., collaborazioni coordinate).

    Per il periodo d’imposta 2025 – quello che dichiari nel 730/2026 – l’importo base della detrazione è stato alzato a 1.955 euro, confermando la riforma avviata nel 2024. Questo significa che, se il tuo reddito complessivo non supera 15.000 euro, hai diritto all’intera detrazione di 1.955 euro.

    Non si tratta di una cifra fissa per tutti: la detrazione decresce man mano che il reddito complessivo aumenta. Inoltre, se nell’anno hai lavorato solo una parte dei 365 giorni – per esempio perché hai iniziato un nuovo lavoro a metà anno o hai avuto un periodo di aspettativa non retribuita – la detrazione viene ridotta proporzionalmente. È il datore di lavoro a fare i conti durante l’anno; in sede di dichiarazione, chi presta l’assistenza fiscale ricalcola tutto tenendo conto del quadro completo dei tuoi redditi.

    Detrazione per lavoro dipendente 2025: fasce di reddito complessivo
    Reddito complessivo Detrazione spettante
    Fino a 15.000 euro 1.955 euro (intera, in proporzione ai giorni lavorati)
    Da 15.001 a 28.000 euro Importo decrescente calcolato con formula TUIR art. 13
    Da 28.001 euro in su Importo ulteriormente ridotto, fino ad azzerarsi

    Esempio pratico

    • Tizio ha lavorato tutto l’anno (365 giorni) come impiegato e ha un reddito complessivo di 14.000 euro. La sua detrazione è pari all’importo intero: 1.955 euro. Questa somma riduce direttamente l’IRPEF lorda che avrebbe dovuto pagare. Se invece Tizio avesse lavorato solo 180 giorni su 365 (circa 6 mesi), la detrazione si calcolerebbe in proporzione: 1.955 × (180 / 365) = circa 964 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro (punti 1, 2 e 6)
    • Modello 730/2026 precompilato o ordinario
    • Documentazione del contratto di lavoro (per calcolare i giorni in caso di rapporto non annuale)
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (rilasciato da CAF o sostituto dopo il calcolo)

    Lavoratore a tempo pieno tutto l'anno con reddito basso

    Scenario. Tizio è un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Nel 2025 ha percepito un reddito di lavoro dipendente di 13.500 euro, che coincide con il suo reddito complessivo (nessun altro reddito). Ha lavorato tutti e 365 giorni.

    Come si applica. Poiché il reddito complessivo è inferiore a 15.000 euro e il periodo di lavoro è l’intero anno, Tizio ha diritto alla detrazione per intero: 1.955 euro. Questa cifra riduce direttamente l’IRPEF lorda calcolata sul suo reddito. Il datore di lavoro l’ha già riconosciuta mensilmente in busta paga; il 730 serve a verificare che l’importo riconosciuto sia corretto.

    In pratica

    • Detrazione spettante: 1.955 euro (importo pieno, reddito ≤ 15.000 e 365 giorni lavorati).
    • Il CAF o il sostituto ricalcola e, se necessario, restituisce o trattiene la differenza con quanto già erogato in busta paga.

    Lavoratore che ha cambiato lavoro a metà anno

    Scenario. Caio ha iniziato a lavorare il 1° luglio 2025 (un nuovo contratto a tempo determinato). Ha percepito uno stipendio per 184 giorni. Il suo reddito complessivo risultante è 9.200 euro.

    Come si applica. La detrazione non spetta per intero perché Caio ha lavorato solo 184 giorni su 365. Il calcolo proporzionale dà: 1.955 × (184 / 365) = circa 985 euro. Poiché il reddito complessivo è comunque inferiore a 15.000 euro, non si applicano ulteriori riduzioni per fascia di reddito. La detrazione spettante è circa 985 euro, che il CAF o il sostituto d’imposta riconosce in sede di dichiarazione o di conguaglio.

    In pratica

    • Giorni lavorati: 184 su 365 – dalla Certificazione Unica 2026, punto 6.
    • Detrazione proporzionata: circa 985 euro (non l’importo pieno di 1.955 euro).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto vale la detrazione per lavoro dipendente nel 2025?

    L’importo base è 1.955 euro per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e 365 giorni lavorati. Se il reddito supera 15.000 euro, la detrazione si riduce progressivamente.

    La detrazione si applica automaticamente o devo chiederla?

    Il datore di lavoro la riconosce automaticamente ogni mese in busta paga. In sede di 730, chi presta l’assistenza fiscale la ricalcola sul reddito complessivo effettivo dell’anno.

    Se ho lavorato solo 6 mesi, perdo tutta la detrazione?

    No, non la perdi del tutto. La detrazione viene ridotta in proporzione ai giorni lavorati: più giorni hai lavorato, maggiore è la detrazione. Il dato di riferimento è il numero di giorni indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2026.

    I pensionati hanno la stessa detrazione dei lavoratori dipendenti?

    No. I pensionati rientrano in una detrazione separata (art. 13 TUIR, tabella 7 delle istruzioni). L’importo e le fasce di reddito sono diversi.

    La detrazione per lavoro dipendente vale anche per i contratti a tempo determinato?

    Sì, spetta sia ai contratti a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato. Cambia solo la durata del rapporto, che incide sul numero di giorni lavorati e quindi sull’importo proporzionale.

    Cosa succede se il datore di lavoro ha già riconosciuto una detrazione sbagliata?

    Nel 730, chi presta l’assistenza fiscale ricalcola la detrazione corretta. Se il datore ha riconosciuto troppo, emergerà un debito; se ha riconosciuto troppo poco, emergerà un credito (rimborso).

    Vedi anche: Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Fringe benefit, Redditi assimilati al lavoro dipendente, NASpI 2026: durata e importo per chi perde il lavoro, caso pratico, Bonus madri lavoratrici dipendenti e Quando arrivano aumenti e arretrati dei dipendenti pubblici.

  • Articolo 22 L. 184/1983: Domanda di adozione e affidamento preadottivo

    Art. 22 L. 184/1983 – Domanda di adozione e affidamento preadottivo

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

    2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

    3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

    5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

    6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

    7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

    8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.

  • Art. 174 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    Art. 174 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Articolo abrogato

  • Art. 352 D.Lgs. 209/2005 – Coordinamento formale con altre norme di legge

    Art. 352 D.Lgs. 209/2005 – Coordinamento formale con altre norme di legge

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole: "dell' articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137 , e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dall' articolo 135 del codice delle assicurazioni private ".

    2. Nell' articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , le parole: "del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 " sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all' articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private ". Nell' articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 , le parole: "dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175 " sono sostituite dalle seguenti: "dell' articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private ".

    3. Nell' articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 , le parole: " lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 " sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private ".

    4. Nell' articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 , le parole: "le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative" sono sostituite dalle seguenti: "il codice delle assicurazioni private ".

    5. Nell' articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 , le parole: "e dell' articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20 " sono sostituite dalle seguenti: "e dell' articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private ".

    6. Nell' articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 , le parole: "e dell' articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20 " sono sostituite dalle seguenti: "e dell' articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private ".

    7. Nell' articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 , le parole: "dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576 " sono sostituite dalle seguenti: "dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private ".

    8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 .

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    8-bis. Nell' articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 , dopo l'espressione: «all'articolo 188», le parole: «, comma 1,» sono soppresse.

    8-ter. Nell' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 , dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «d) le misure previste dall'articolo 220-novies del CAP.».

    8-quater. Nell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 , le parole «lettere da a-bis) a c)» sono sostituite con le parole «lettere da a-bis) a d)».

    8-quinquies. Nell' articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: «di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti:" di cui al regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1,».

    8-sexies. Nell' articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: «all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,».

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