Art. 67 c.p.c. – Responsabilità del custode
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500 [1].
Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
[1] Le parole «non superiore a euro 10» sono state così sostituite dall’art. 45, comma 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.
