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In sintesi
- Per gli incentivi agli impianti da fonti rinnovabili (in particolare fotovoltaico e accumulo) conta ora il completamento dei lavori, non più l’entrata in esercizio.
- La registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI di Terna fa prova dell’avvenuta installazione ai fini dei termini di legge.
- La modifica supera il problema dei ritardi di allaccio imputabili al gestore di rete, ai collaudi o alle pratiche GSE.
- Ne beneficiano gli impianti i cui lavori erano materialmente conclusi nei termini, ma entrati in esercizio in ritardo.
- Per i requisiti operativi e i termini puntuali resta il rinvio alla disciplina dell’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 16 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica l’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 63/2024: il riferimento all’«entrata in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» è sostituito da quello al completamento dei lavori di installazione, e la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI (gestito da Terna) fa prova dell’avvenuta installazione.
Approfondimento normativo completo: Comma 16 LB26: bonus colonnine ricarica e prova installazione via GAUDI.
Una semplificazione probatoria con effetti sostanziali
L’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 63/2024 (convertito dalla L. 101/2024) disciplina l’accesso agli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al fotovoltaico e ai dispositivi di accumulo connessi. La formulazione previgente legava il beneficio alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Quel parametro era problematico: tra fine dei lavori e entrata in esercizio possono passare settimane o mesi per la connessione alla rete (e-distribuzione, Terna), per i collaudi e per le pratiche al GSE. Imprese con lavori conclusi nei termini rischiavano di perdere l’agevolazione per ritardi non dipendenti da loro.
Il comma 16 risolve il nodo su due fronti: sposta il riferimento temporale al completamento dei lavori di installazione e introduce una regola probatoria chiara: la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI — la piattaforma di Terna che censisce gli impianti connessi o connettibili — fa prova dell’avvenuta installazione ai fini dei termini.
Cosa verificare per dimostrare il diritto all'incentivo
- La data di completamento dei lavori di installazione, ora rilevante in luogo dell’entrata in esercizio.
- Lo stato della pratica nel sistema GAUDI di Terna e la qualificazione come «impianto realizzato».
- La documentazione tecnica di cantiere (verbali, dichiarazioni di fine lavori) coerente con la data dichiarata.
- Il rispetto degli altri requisiti dell’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024 per l’accesso all’incentivo.
- Eventuali istruzioni operative del GSE sull’applicazione del nuovo criterio.
Caso 1 — Tizio, impresa con impianto allacciato in ritardo
Scenario. L’impresa di Tizio ha completato l’installazione di un impianto fotovoltaico a dicembre 2025, ma la connessione alla rete e l’entrata in esercizio sono slittate a febbraio 2026 per i tempi del gestore.
Come si legge in pratica. Con la regola previgente, legata all’entrata in esercizio, il ritardo avrebbe potuto pregiudicare il beneficio. Con il comma 16 conta il completamento dei lavori: se i lavori erano conclusi nei termini e l’impianto risulta «realizzato» in GAUDI, l’impresa può dimostrare il diritto all’incentivo nonostante l’allaccio successivo.
In pratica
- Conta il completamento dei lavori, non l’entrata in esercizio.
- La registrazione «impianto realizzato» in GAUDI fa prova.
- Il ritardo di allaccio non pregiudica più il beneficio.
Caso 2 — Caio e la prova della data
Scenario. Caio ha completato l’impianto a fine 2025 ma teme di non riuscire a provare la data, perché l’entrata in esercizio è arrivata molto dopo.
Come si legge in pratica. Il comma 16 individua espressamente lo strumento di prova: la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI. Caio dovrà quindi curare che la posizione in GAUDI rifletta correttamente lo stato di impianto realizzato, affiancandola alla documentazione di fine lavori. È su questo, e non sulla data di allaccio, che si gioca la prova.
Documenti utili
- Stato «impianto realizzato» nel sistema GAUDI.
- Dichiarazione/verbale di fine lavori coerente.
- Eventuale documentazione di cantiere a supporto.
Caso 3 — Sempronio con impianto e accumulo
Scenario. Sempronio ha installato un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Si chiede se la nuova regola valga anche per la parte di accumulo.
Come si legge in pratica. L’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024 riguarda gli impianti FER e i dispositivi di accumulo connessi. La regola del comma 16 — completamento lavori e prova via GAUDI — si applica nell’ambito di quella disciplina. Per la perimetrazione di dettaglio e i requisiti specifici dell’accumulo è opportuno verificare le istruzioni operative del GSE.
Attenzione
- La disciplina copre impianti FER e accumulo connesso.
- Il criterio probatorio GAUDI opera in quell’ambito.
- Dettagli e requisiti: verificare le istruzioni GSE.
Quando conviene una verifica
Per inquadrare correttamente l’accesso agli incentivi energetici e la pratica GSE conviene il supporto di un professionista: trova un esperto in incentivi energetici.
Norme e fonti collegate
- Comma 16 LB26: bonus colonnine ricarica e prova installazione via GAUDI (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Cosa cambia con il comma 16 per gli incentivi al fotovoltaico?
Il riferimento temporale per l’accesso all’incentivo (art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024) passa dall’entrata in esercizio al completamento dei lavori di installazione, con prova via sistema GAUDI.
Cos'è il sistema GAUDI?
È la piattaforma gestita da Terna che censisce gli impianti di produzione di energia elettrica connessi o connettibili alla rete. La registrazione come «impianto realizzato» fa prova dell’avvenuta installazione.
Se l'impianto è entrato in esercizio in ritardo perdo l'incentivo?
No, se i lavori erano completati nei termini: il comma 16 àncora il beneficio al completamento dei lavori, non all’entrata in esercizio, superando i ritardi di allaccio.
La regola vale anche per i sistemi di accumulo?
La disciplina dell’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024 riguarda gli impianti FER e i dispositivi di accumulo connessi; per i dettagli applicativi è bene verificare le istruzioni del GSE.
Come dimostro il completamento dei lavori?
Attraverso la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI, da affiancare alla documentazione tecnica di fine lavori.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti