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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 16 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Banche Risparmio

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , le parole: «entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:legge 12 luglio 2024, n. 101 «i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell’avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo».

In sintesi

  • Modifica all'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 63/2024 (convertito dalla L. 101/2024) in materia di incentivi per impianti di produzione di energia elettrica.
  • La data rilevante per l'agevolazione passa dall'«entrata in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» al «completamento dei lavori di installazione dopo il 31 dicembre 2025».
  • La prova dell'avvenuta installazione è affidata alla registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI (Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica).
  • L'intervento mira a evitare contenziosi sull'effettiva entrata in esercizio in caso di ritardi non imputabili al produttore.
  • Impatto positivo sulla certezza giuridica per le imprese del settore fotovoltaico e per gli installatori di colonnine.
Una semplificazione tecnica con effetti sostanziali

Il comma 16 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sull'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, sostituendo il riferimento all'«entrata in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» con quello al completamento dei lavori di installazione. La modifica introduce inoltre un'apposita regola probatoria: la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema nazionale GAUDI fa prova dell'avvenuta installazione ai fini dei termini stabiliti dalla disposizione.

Il quadro di riferimento

L'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 63/2024 disciplina le modalità di accesso agli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare con riferimento agli impianti fotovoltaici e ai dispositivi di accumulo connessi. La precedente formulazione legava il beneficio alla data di entrata in esercizio dell'impianto, parametro spesso problematico per le imprese in ragione dei tempi tecnici richiesti per la connessione alla rete da parte del gestore (e-distribuzione, Terna), per i collaudi e per la trasmissione delle pratiche al GSE. Le frequenti dilatazioni temporali finivano per pregiudicare il riconoscimento dell'agevolazione, anche quando i lavori erano materialmente conclusi entro i termini.

Il sistema GAUDI come elemento probatorio

Il sistema GAUDI è la piattaforma gestita da Terna S.p.A. che raccoglie e censisce tutti gli impianti di produzione di energia elettrica connessi o connettibili alle reti pubbliche italiane. La sua valenza istituzionale era già riconosciuta da diversi provvedimenti regolatori dell'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), ma il legislatore ne eleva ora il rango ad elemento probatorio diretto del completamento dei lavori. La registrazione come «impianto realizzato» - distinta dalla successiva «entrata in esercizio commerciale» - costituisce quindi prova legale dell'installazione ultimata.

Riflessi fiscali per le imprese

Sul piano fiscale, la modifica produce effetti significativi per la corretta competenza temporale delle agevolazioni. Per le imprese, i costi di installazione restano deducibili ai sensi dell'art. 109 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) secondo il principio di competenza, mentre l'ammortamento dei beni rientra nella disciplina dell'art. 102 TUIR. Le agevolazioni eventualmente fruite (come il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 o gli incentivi specifici del PNRR) trovano applicazione con riferimento al periodo d'imposta in cui ricorrono i presupposti normativi, ora ancorati al completamento dei lavori e non più alla connessione alla rete.

Profili IVA e crediti d'imposta

Ai fini IVA, gli interventi di installazione di colonnine di ricarica e di impianti fotovoltaici di potenza limitata possono beneficiare dell'aliquota ridotta del 10% prevista dalla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le imprese installatrici applicano l'IVA ordinaria salvo specifiche eccezioni. Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (Industria 4.0) e l'eventuale superbonus residuo o ecobonus, ove applicabili, restano ancorati alle rispettive discipline speciali, ma traggono beneficio dal chiarimento sulla data rilevante per il computo dei termini.

Impatto sui contenziosi e contrasto agli abusi

L'intervento normativo riduce significativamente i margini di contenzioso con l'Agenzia delle entrate sull'individuazione del momento di entrata in esercizio. La regola probatoria affidata a GAUDI - sistema gestito da soggetto istituzionale terzo - offre un riferimento oggettivo e verificabile, in linea con i principi di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e di tutela dell'affidamento del contribuente. Restano fermi i poteri di accertamento ex artt. 39 e 40 del D.P.R. 600/1973 in caso di registrazioni fittizie o di documentazione tecnica non veritiera, con applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per dichiarazioni infedeli e dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in caso di rilevanza penale.

Domande frequenti

Cosa cambia in concreto rispetto alla formulazione precedente?

La modifica sposta il momento rilevante per l'agevolazione dall'entrata in esercizio (data della connessione effettiva alla rete elettrica) al completamento dei lavori di installazione. Si tratta di un cambiamento sostanziale: il completamento dei lavori dipende esclusivamente dall'impresa installatrice e dal committente, mentre l'entrata in esercizio richiede l'intervento del gestore di rete e del GSE, con tempi tecnici spesso non controllabili. La registrazione su GAUDI come «impianto realizzato» fa prova dell'avvenuta installazione, eliminando l'incertezza sui termini di accesso al beneficio.

Come si effettua la registrazione su GAUDI?

La registrazione sul sistema GAUDI è gestita da Terna S.p.A. ed avviene tipicamente attraverso il gestore di rete competente (e-distribuzione o altro distributore locale). L'installatore o il produttore caricano la documentazione tecnica relativa all'impianto - schema unifilare, dichiarazione di conformità ex D.M. 37/2008, dati del costruttore - e ottengono il codice GAUDI dell'impianto. La transizione dallo stato «in iter autorizzativo» a «impianto realizzato» richiede la conferma del completamento dei lavori. La data di tale transizione costituisce ora prova legale ai fini dell'agevolazione.

L'agevolazione si applica anche alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici?

Sì, l'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 63/2024 riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica e si applica anche agli impianti fotovoltaici connessi a sistemi di ricarica per veicoli elettrici, sempre che siano registrati su GAUDI. Per le sole colonnine di ricarica autonome (non collegate a impianto di produzione), restano applicabili le specifiche agevolazioni previste dalle discipline di settore, in particolare gli incentivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i crediti d'imposta per la mobilità sostenibile, ciascuno con i propri presupposti e procedure di accesso.

Come si comportano le imprese ai fini della deduzione fiscale dei costi?

I costi di installazione restano deducibili ai sensi dell'art. 109 TUIR secondo il principio di competenza, riferendosi al periodo d'imposta in cui matura il completamento dei lavori. Per i beni strumentali ammortizzabili si applica l'art. 102 TUIR con le aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988. Eventuali crediti d'imposta (Industria 4.0, transizione 5.0, agevolazioni PNRR) restano disciplinati dalle rispettive normative, con la maggiore certezza ora offerta dal riferimento alla data di completamento dei lavori risultante dalla registrazione GAUDI. L'IVA assolta sui costi di installazione è detraibile secondo le regole ordinarie ex art. 19 del D.P.R. 633/1972.

La modifica si applica retroattivamente agli impianti già installati?

La disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2026 e riguarda gli impianti i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31 dicembre 2025. Per gli impianti già entrati in esercizio o con lavori completati prima di tale data, restano applicabili le regole previgenti dell'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 63/2024 nella versione anteriore alla novella. Non è prevista alcuna efficacia retroattiva e gli istanti con pratiche pendenti dovranno fare riferimento alla disciplina vigente al momento del completamento dei lavori. Eventuali contenziosi sulla qualificazione temporale restano governati dalle norme generali sull'efficacia della legge nel tempo (art. 11 disp. prel. c.c.).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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