Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

In sintesi

Cosa sono le collaborazioni coordinate e continuative

Una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) è un rapporto di lavoro parasubordinato: non sei un dipendente, ma lavori in modo continuativo per un committente, senza vincolo di subordinazione e senza organizzare autonomamente i tuoi mezzi. Rientrano qui le collaborazioni a giornali, riviste e enciclopedie (esclusi i diritti d’autore), le partecipazioni a collegi e commissioni, e molte altre forme di collaborazione con società, associazioni ed enti.

Dal punto di vista fiscale, le co.co.co. sono trattate come redditi assimilati al lavoro dipendente. Questo significa che il tuo committente deve applicare la ritenuta d’acconto IRPEF, rilasciarti la Certificazione Unica 2026 e che tu devi riportare il reddito nel Quadro C del Modello 730, Sezione I, esattamente come faresti per uno stipendio.

Una precisazione importante: rientrano nei redditi assimilati anche le somme percepite in relazione a collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche (sia in forma subordinata che tramite co.co.co.), purché riguardino attività amministrativo-gestionali. Per le attività sportive vere e proprie ci sono regole specifiche con franchigie di esenzione.

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Co.co.co.: cosa indicare nel 730
Dato Dove trovarlo nella CU 2026 Dove riportarlo nel 730
Compenso lordo (contratto a tempo indeterminato) Punto 1 della CU Rigo C1-C3, col. 3; codice '2' in col. 1, '1' in col. 2
Compenso lordo (contratto a tempo determinato) Punto 2 della CU Rigo C1-C3, col. 3; codice '2' in col. 1, '2' in col. 2
Ritenute IRPEF subite Punto 21 della CU Rigo C9, colonna 1
Addizionale regionale trattenuta Punto 22 della CU Rigo C10
Giorni del periodo di collaborazione Punto 6 della CU Rigo C5, colonna 1

Esempio pratico

  • Caio ha una co.co.co. con una società di consulenza per cui nel 2025 ha guadagnato 18.000 euro lordi. Il committente è sostituto d’imposta, ha trattenuto le ritenute IRPEF e ha rilasciato la CU 2026. Caio riporta 18.000 euro nel rigo C1 (colonna 3) del suo 730, indica ‘2’ in colonna 1 e ‘2’ in colonna 2 (contratto a tempo determinato, come risulta dalla CU). Le ritenute dal punto 21 della CU vanno nel rigo C9. Chi presta l’assistenza fiscale calcolera’ la detrazione spettante in base al periodo di collaborazione e al reddito complessivo.

Documenti necessari

  • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal committente
  • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
  • Documentazione delle ritenute versate (se il committente non è sostituto d’imposta)
  • Eventuali CU di più committenti, se si hanno avuto più rapporti di collaborazione nel 2025

Tizio: collaboratore di una rivista scientifica

Scenario. Tizio, fisico di professione, nel 2025 ha collaborato in modo continuativo con una rivista specializzata. Ha ricevuto 9.600 euro per la redazione di articoli tecnici (non come diritto d’autore, ma come prestazione di collaborazione coordinata). La rivista gli ha consegnato la CU.

Come si applica. I 9.600 euro vanno nel Quadro C come redditi assimilati al lavoro dipendente. Non si tratta di diritti d’autore (che avrebbero una deduzione forfetaria del 25%), ma di compensi per collaborazione a una rivista, che la legge qualifica esplicitamente come co.co.co. Tizio usa il codice ‘2’ in colonna 1 del rigo C1 e riporta l’importo dalla CU.

In pratica

  • Controlla la ‘causale’ indicata nella CU: se e’ la lettera ‘B’ significa diritti d’autore (Quadro D); se non c’è causale specifica per lavoro autonomo, il compenso per collaborazione a riviste va in Quadro C.
  • La distinzione tra compenso per collaborazione e diritto d’autore è importante: cambia il quadro e le eventuali deduzioni.

Sempronia: collaboratrice di un'associazione sportiva dilettantistica

Scenario. Sempronia gestisce l’amministrazione e la segreteria di un’associazione sportiva dilettantistica. Nel 2025 ha percepito 7.200 euro tramite un contratto di co.co.co. per attività amministrativo-gestionale.

Come si applica. I compensi per attività amministrativo-gestionale in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, anche tramite co.co.co., sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno nel Quadro C. Sempronia li riporta nel rigo C1 con il codice ‘2’. Se invece avesse svolto attivita’ sportiva vera e propria (allenatore, istruttore), si applicherebbero le regole specifiche per i redditi dello sport dilettantistico con franchigie di esenzione.

In pratica

  • Se svolgi sia attività sportiva che amministrativa per la stessa associazione, potresti avere due righe nella CU: verifica attentamente cosa certifica ciascun importo.
  • Per i redditi sportivi dilettantistici veri e propri il codice in colonna 1 è ‘8’, non ‘2’: e’ il CAF a gestire la differenza, ma e’ utile saperlo.

Compensi da amministratore, sindaco o revisore: dove vanno nel 730

Le istruzioni del 730/2026 mettono tra i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa anche i compensi percepiti per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica. Si dichiarano quindi nel quadro C, Sezione I, nei righi da C1 a C3, con il codice ‘2’ in colonna 1, riportando l’importo del punto 1 o 2 della Certificazione Unica 2026.

Fa eccezione il caso in cui l’incarico rientri nell’oggetto proprio dell’attività professionale del contribuente, per previsione dell’ordinamento professionale o per connessione oggettiva con la professione (le istruzioni citano l’ingegnere che amministra una società edile), oppure nei compiti istituzionali del suo lavoro dipendente. In questi casi il compenso non è reddito da collaborazione: per i professionisti è reddito di lavoro autonomo e non si dichiara nel 730.

Co.co.co. e altro lavoro nello stesso anno: più CU e giorni da indicare

Se nel 2025 hai avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilato e hai chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto degli altri redditi, indichi i dati della Certificazione Unica rilasciata da quest’ultimo. Per i giorni del rigo C5, colonna 1, se ci sono più redditi si indica il totale dei giorni dei vari periodi, e i giorni compresi in periodi contemporanei si contano una volta sola. Una co.co.co. in parallelo a un lavoro dipendente non raddoppia quindi i giorni di detrazione.

Se il committente non era tenuto a rilasciare la CU, i giorni vanno determinati da te: nel conteggio entrano festività, riposi settimanali e giorni non lavorativi, mentre si sottraggono i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione.

Co.co.co. nel Redditi PF 2026: il quadro RC

Chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche 2026 invece del 730 trova i compensi da collaborazione coordinata e continuativa nel quadro RC del Fascicolo 1, righi da RC1 a RC3, con lo stesso codice ‘2’ in colonna 1. Le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale della CU (punti 21 e 22) vanno nel rigo RC10, rispettivamente in colonna 1 e 2, e i giorni nel rigo RC6.

Tassazione e contributi INPS sono due cose diverse

Questa pagina spiega come si dichiarano i compensi ai fini IRPEF. I contributi alla gestione separata INPS, chi li versa e con quale aliquota (35,03% nel 2026 per chi non ha altra copertura) sono nella guida contributi INPS dei co.co.co.: chi versa e quanto.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

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Domande frequenti

La co.co.co. si dichiara sempre nel Quadro C?

Sì, se rientra nei redditi assimilati al lavoro dipendente. Fanno eccezione le collaborazioni che rientrano nell’oggetto professionale del collaboratore (es. un avvocato che collabora come tale): in quel caso il compenso è reddito professionale e va nel Quadro RE del Modello Redditi, non nel 730.

Se ho avuto più co.co.co. nello stesso anno come mi comporto?

Compila un rigo distinto (C1, C2, C3) per ogni Certificazione Unica non conguagliata. Se hai più CU, segnalalo al CAF: potrebbe essere necessario usare più moduli del Quadro C.

Spetta la detrazione per lavoro dipendente anche sui redditi co.co.co.?

Sì, per i compensi indicati nella Sezione I del Quadro C spetta la detrazione d’imposta rapportata al periodo. L’importo dipende dal tuo reddito complessivo e viene calcolato da chi presta l’assistenza fiscale.

I compensi co.co.co. corrisposti da un artista ai suoi familiari vanno dichiarati?

No. La legge esclude dal reddito i compensi da co.co.co. corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti. Questi compensi non vanno dichiarati da chi li riceve.

Come si tratta una co.co.co. con una sola azienda per tutto l'anno?

Se hai avuto un unico committente per tutto il 2025, avrai una sola CU. Riporti il reddito nel rigo C1, colonna 3, il numero di giorni (365 se hai lavorato tutto l’anno) nel rigo C5, colonna 1, e le ritenute nel rigo C9. Il CAF o il professionista faranno il resto.

Il compenso da amministratore di una società va nel quadro C?

Sì, di regola. Le istruzioni del 730/2026 includono tra i redditi da collaborazione coordinata e continuativa i compensi per cariche di amministratore, sindaco o revisore: vanno nella Sezione I del quadro C, righi da C1 a C3, con il codice ‘2’. Fa eccezione l’incarico che rientra nell’oggetto della professione del contribuente.

In quale quadro del Redditi PF 2026 vanno i compensi co.co.co.?

Nel quadro RC del Fascicolo 1, righi da RC1 a RC3, con il codice ‘2’ in colonna 1 e l’importo della CU in colonna 3. Le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale vanno nel rigo RC10.

Ho una co.co.co. e anche un lavoro dipendente: come compilo il quadro C?

Indichi i redditi nei righi da C1 a C3 (un rigo per ogni CU non conguagliata) e, nel rigo C5, il totale dei giorni dei vari periodi, contando una sola volta i giorni in cui i rapporti si sovrappongono.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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