Art. 19 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico dei giudici tributari
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia tributaria, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e i relativi pagamenti sono disposti dal competente dirigente dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria individuato con il decreto di cui all'articolo 43, comma 1.
4. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
5. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.
6. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 19 Reg. (UE) 2024/1689 — Log generati automaticamente
- Art. 19 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
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