Testo dell'articoloVigente
Art. 113 D.Lgs. 175/2024 – Rimessione alla corte di giustizia tributaria di primo grado
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
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Commento
Quando il processo torna indietro. L'articolo 113 disciplina i casi tassativi in cui il vizio del primo grado è talmente grave da non poter essere sanato in appello: la corte di giustizia tributaria di secondo grado non può decidere il merito ma deve rimettere la causa al primo giudice, perché il contribuente non perda un effettivo doppio grado di giurisdizione. Le cinque ipotesi del comma 1 riguardano errori sulla potestà di giudicare e vizi strutturali della decisione.
I casi sono: la giurisdizione o la competenza erroneamente negate dal primo giudice; il contraddittorio non regolarmente costituito o integrato; l'errata dichiarazione di estinzione del processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; il collegio non legittimamente composto; la mancanza della sottoscrizione della sentenza. Si tratta di vizi che incidono sulla validità stessa del giudizio di primo grado.
Fuori da queste ipotesi vale la regola opposta del comma 2: l'effetto devolutivo prevale e la corte di secondo grado decide nel merito, eventualmente ordinando la rinnovazione degli atti nulli. Il comma 3 disegna un meccanismo automatico: una volta passata in giudicato la sentenza di rimessione, è la segreteria a trasmettere d'ufficio il fascicolo entro trenta giorni, senza riassunzione a istanza di parte. La norma si collega all'articolo 115 sulle regole dell'appello e all'articolo 118 sul giudizio di rinvio dopo cassazione, che condivide la logica della prosecuzione davanti al giudice corretto.
Casi pratici
Caso 1: Il collegio mal composto
In appello emerge che la sentenza di primo grado era stata pronunciata da un collegio non legittimamente composto. La corte di giustizia tributaria di secondo grado, ai sensi del comma 1, lettera d), non decide il merito ma rimette la causa al primo grado; una volta passata in giudicato la rimessione, il fascicolo è trasmesso d'ufficio entro trenta giorni, senza che il contribuente debba riassumere.
Domande frequenti
Quando la causa torna al primo grado?
Solo nei cinque casi tassativi del comma 1: competenza o giurisdizione negate, contraddittorio non costituito, errata estinzione in sede di reclamo, collegio illegittimo, sentenza non sottoscritta.
Negli altri casi cosa fa la corte di secondo grado?
Decide nel merito, ordinando se occorre la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado.
Devo riassumere io la causa dopo la rimessione?
No. Passata in giudicato la sentenza di rimessione, la segreteria trasmette d'ufficio il fascicolo al primo grado entro trenta giorni.
La mancata sottoscrizione della sentenza comporta la rimessione?
Sì, è una delle cinque ipotesi tassative previste dal comma 1.
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