In sintesi
- Il Regolamento (UE) 2024/1689 è entrato in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE (1° agosto 2024) e si applica in via generale dal 2 agosto 2026.
- I divieti assoluti (Capi I e II, incluso l'art. 5 sulle pratiche vietate) sono applicabili dal 2 febbraio 2025: da questa data nessun sistema vietato può essere commercializzato o messo in servizio nell'UE.
- Le regole per i modelli GPAI (Capo V), la governance e l'Ufficio per l'IA (Capo VII) e le sanzioni (Capo XII) si applicano dal 2 agosto 2025.
- I sistemi di IA ad alto rischio che sono componenti di sicurezza di prodotti soggetti a normativa di armonizzazione UE (art. 6, par. 1) godono di un anno aggiuntivo: i corrispondenti obblighi si applicano solo dal 2 agosto 2027.
- La pianificazione della conformità aziendale deve essere calibrata sulla scansione temporale dell'art. 113 per evitare esposizioni a sanzioni prima della scadenza pertinente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 113 Reg. (UE) 2024/1689 — Entrata in vigore e applicazione
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.
Tuttavia:
a) I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;
b) Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101;
c) L'articolo 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.
Stesso numero, altri codici
- Art. 113 Cod. Amb. — acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
- Art. 113 D.Lgs. 159/2011 — Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
- Art. 113 D.Lgs. 209/2005 — Cancellazione
- Art. 113 D.Lgs. 42/2004 — Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
- Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un
- Articolo 113 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Struttura temporale dell'AI Act: un regolamento «a fisarmonica»
L'articolo 113 del Regolamento (UE) 2024/1689 è la norma di entrata in vigore e applicazione: disciplina quando e con quale ritmo le diverse disposizioni del regolamento diventano obbligatorie per gli operatori. È un articolo apparentemente tecnico, ma di importanza fondamentale per chiunque debba pianificare la conformità: sbagliare le date di applicazione significa rischiare sanzioni per violazione di norme già applicabili, oppure — all'opposto — sprecare risorse per adeguamenti prematuri.
Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, avvenuta il 12 luglio 2024, il che ha fissato l'entrata in vigore al 1° agosto 2024. Tuttavia, il semplice «entrar in vigore» non equivale all'applicabilità: le disposizioni si applicano secondo un calendario articolato su quattro scadenze principali, che riflettono la diversa urgenza e complessità delle diverse aree disciplinate.
Prima scadenza: 2 febbraio 2025 — I divieti assoluti
A decorrere dal 2 febbraio 2025 si applicano i Capi I e II del regolamento: il Capo I contiene le disposizioni generali (definizioni, ambito di applicazione, esclusioni), mentre il Capo II — il più critico sotto il profilo pratico — contiene le pratiche di IA vietate di cui all'articolo 5.
Dal 2 febbraio 2025, è vietato in tutta l'UE: immettere sul mercato, mettere in servizio o utilizzare sistemi di IA che impiegano tecniche di manipolazione subliminale o che sfruttano le vulnerabilità di soggetti deboli per distorcerne il comportamento in modo lesivo; sistemi di social scoring da parte delle autorità pubbliche; sistemi di riconoscimento biometrico in tempo reale in spazi pubblici da parte delle forze dell'ordine (salvo eccezioni tassativamente elencate); sistemi che categorizzano le persone in base a caratteristiche biometriche per inferirne razza, opinioni politiche, credenze religiose, ecc.; sistemi di polizia predittiva su base individuale; sistemi che scrapano immagini da internet o da CCTV per creare database di riconoscimento facciale.
Queste sono le norme più urgenti, già pienamente operative. Per i fornitori e i deployer che utilizzano sistemi con caratteristiche affini alle pratiche vietate, il 2 febbraio 2025 era la scadenza per la cessazione immediata: continuare a usare questi sistemi costituisce una violazione dell'AI Act passibile delle sanzioni previste dall'art. 99.
Seconda scadenza: 2 agosto 2025 — GPAI, governance e sanzioni
A decorrere dal 2 agosto 2025 si applicano alcune delle disposizioni di maggiore impatto per i «big player» del settore:
Il Capo V (artt. 51-56) disciplina i modelli di IA per finalità generali (GPAI): obblighi documentali, copyright, sintesi dei dataset, obblighi rafforzati per i GPAI con rischio sistemico. Dal 2 agosto 2025, i fornitori di modelli GPAI — compresi i grandi fornitori extra-UE che operano nel mercato europeo — devono rispettare gli obblighi dell'art. 53 (e, se pertinente, dell'art. 55 per i modelli con rischio sistemico).
Il Capo VII (artt. 64-70) istituisce e disciplina l'Ufficio per l'IA e gli organismi di governance: dal 2 agosto 2025, questi organismi sono pienamente operativi. Il Capo XII (artt. 99-109) disciplina le sanzioni: da questa data, le violazioni delle norme applicabili sono sanzionabili secondo i massimali dell'art. 99. L'art. 78 sulla riservatezza diventa applicabile dalla stessa data. Si applica anche il Capo III, Sezione 4, che disciplina la notifica degli organismi notificati.
Terza scadenza: 2 agosto 2026 — La regola generale e i sistemi ad alto rischio
Il 2 agosto 2026 è la scadenza principale: da questo giorno si applica l'intero regolamento, salvo le eccezioni già citate e quella aggiuntiva dell'art. 6, par. 1. Per i sistemi di IA ad alto rischio (Capo III), questa è la data in cui diventano obbligatori tutti i requisiti degli artt. 8-15 (governance dei dati, documentazione tecnica, registrazione dei log, trasparenza, robustezza, supervisione umana, accuratezza) e gli obblighi corrispondenti per fornitori e deployer.
Dal 2 agosto 2026, i fornitori di sistemi ad alto rischio devono aver completato: la procedura di valutazione della conformità, la redazione della documentazione tecnica (Allegato IV), la dichiarazione di conformità UE (art. 47), l'apposizione della marcatura CE, la registrazione nella banca dati UE (art. 71). I deployer devono aver implementato la supervisione umana, predisposto i sistemi di monitoraggio e registrazione dei log, e adottato misure di protezione dei diritti fondamentali.
Quarta scadenza: 2 agosto 2027 — I sistemi di componente di sicurezza
L'art. 113, par. 1, lett. c prevede un'ulteriore dilazione per i sistemi di IA cui si applica l'art. 6, par. 1: si tratta dei sistemi che sono componenti di sicurezza di prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione UE elencata nell'Allegato I, Sezione A, quando tali sistemi sono sottoposti a valutazione della conformità di terza parte. Per questi sistemi, gli obblighi derivanti dall'art. 6, par. 1 si applicano solo dal 2 agosto 2027, un anno dopo la scadenza generale. Questa dilazione riflette la maggiore complessità procedurale dell'integrazione degli obblighi AI Act nelle procedure di conformità già esistenti per questi prodotti (dispositivi medici, macchine, aeromobili, ecc.).
Implicazioni per la pianificazione della conformità aziendale
La scansione temporale dell'art. 113 impone alle imprese una pianificazione differenziata per categoria di disposizioni. Per le pratiche vietate (art. 5), ogni attività incompatibile doveva cessare entro il 2 febbraio 2025: chi non lo ha fatto è già in violazione e deve intervenire con urgenza. Per i fornitori di GPAI, gli obblighi dell'art. 53 sono operativi dal 2 agosto 2025: è necessario verificare la conformità dei processi di documentazione, copyright e trasparenza. Per i sistemi ad alto rischio in senso stretto, la scadenza del 2 agosto 2026 lascia ancora tempo per completare i percorsi di conformità, ma la pianificazione deve iniziare con congruo anticipo, considerando i tempi di accreditamento degli organismi notificati (che possono essere lunghi) e la complessità della documentazione tecnica richiesta.
È opportuno anche ricordare che le disposizioni applicabili dal 2 agosto 2025 (Capo XII sulle sanzioni) rendono già operativo il regime sanzionatorio per le violazioni delle norme già in vigore da quella data: la sanzione per la violazione delle pratiche vietate può arrivare, secondo l'art. 99, a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente, se superiore.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando si applica integralmente il Regolamento AI Act?
La regola generale è il 2 agosto 2026, data dalla quale si applicano tutte le disposizioni non coperte dalle eccezioni temporali. Le eccezioni sono: Capi I e II (inclusi i divieti art. 5) applicabili dal 2 febbraio 2025; Capo V (GPAI), Capo VII (governance), Capo XII (sanzioni) e art. 78 applicabili dal 2 agosto 2025; art. 6, par. 1 e relativi obblighi (sistemi IA componenti di sicurezza in prodotti soggetti a normativa di armonizzazione) applicabili dal 2 agosto 2027.
I divieti dell'art. 5 AI Act sono già in vigore?
Sì. Le pratiche di IA vietate elencate all'art. 5 — tra cui i sistemi di manipolazione, il social scoring, il riconoscimento biometrico in tempo reale in spazi pubblici da parte delle forze dell'ordine, la categorizzazione biometrica per inferire caratteristiche sensibili, la polizia predittiva individuale e i database di riconoscimento facciale costruiti per scraping — sono vietate nell'UE a decorrere dal 2 febbraio 2025. La violazione di questi divieti è sanzionabile ai sensi dell'art. 99 dal 2 agosto 2025 (data di applicazione del Capo XII sulle sanzioni).
Dal quando devono conformarsi i fornitori di modelli GPAI?
Dal 2 agosto 2025. Da questa data si applicano il Capo V (artt. 51-56) sulle regole per i modelli GPAI, inclusi gli obblighi di documentazione tecnica, copyright, sintesi dataset e — per i modelli con rischio sistemico — gli obblighi rafforzati dell'art. 55. Si applicano anche le sanzioni previste dall'art. 99 per le violazioni di queste disposizioni.
Un'impresa che usa un sistema di IA ad alto rischio come deployer ha tempo fino al 2026?
In linea generale sì, per i sistemi classificati come ad alto rischio ai sensi dell'art. 6, par. 2 (Allegato III). La scadenza generale per gli obblighi dei deployer (supervisione umana, gestione dei log, misure di protezione dei diritti fondamentali, ecc.) è il 2 agosto 2026. Fa eccezione il caso in cui il sistema sia anche soggetto alle pratiche vietate dell'art. 5 (scadenza 2 febbraio 2025) o sia un GPAI usato dal deployer come sistema autonomo.
Cosa succede se un'impresa non si adegua entro le scadenze dell'art. 113?
La violazione delle disposizioni applicabili entro la scadenza pertinente espone l'impresa alle sanzioni previste dall'art. 99 AI Act, applicabili dal 2 agosto 2025. I massimali variano a seconda della violazione: la violazione delle pratiche vietate può comportare sanzioni fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo (se superiore); la violazione degli obblighi dei fornitori di sistemi ad alto rischio fino a 15 milioni o al 3% del fatturato; la trasmissione di informazioni inesatte può comportare sanzioni fino a 7,5 milioni o all'1,5% del fatturato. Le autorità nazionali di vigilanza sono responsabili dell'applicazione.
Vedi anche