- La cancellazione dal RUI consegue a radiazione, rinuncia, inattività o perdita dei requisiti.
- L'inattività triennale senza giustificato motivo costituisce causa di cancellazione.
- Il mancato versamento del contributo di vigilanza determina cancellazione previa diffida.
- La cancellazione produce immediata cessazione della legittimazione professionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 113 D.Lgs. 209/2005 — Cancellazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di: (45) a) radiazione; b) rinunzia all'iscrizione; c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni; d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112; e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS; f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3; (45) g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115. g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e). (45)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187 .
Commento
Le cause tipiche di cancellazione
L'art. 113 cod. ass. enumera tassativamente le cause di cancellazione dal RUI. La tassatività risponde alle esigenze di certezza dell'attività professionale: l'intermediario deve sapere in anticipo quali eventi possono determinare la cessazione della propria legittimazione. La norma elenca otto ipotesi principali (lettere da a) a g-bis)), che coprono l'arco completo: dalla sanzione disciplinare alla scomparsa fisiologica dell'attività.
Radiazione, rinunzia e inattività
La lettera a) richiama la radiazione, sanzione disciplinare adottata dall'IVASS ai sensi dell'art. 329 cod. ass. È la misura più grave per condotte di particolare gravità che incidono sulla professionalità. La lettera b) considera la rinunzia volontaria: l'intermediario che decide di cessare l'attività comunica la propria volontà all'Organismo. La lettera c) attiene all'inattività: il mancato esercizio dell'attività per oltre tre anni senza giustificato motivo determina la cancellazione, evitando registri popolati da iscritti dormienti.
Perdita dei requisiti
La lettera d) richiama la perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli artt. 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112 cod. ass. Onorabilità sopravvenuta carente, procedura concorsuale, interdittiva antimafia: tutti questi eventi determinano la cancellazione. È il meccanismo che assicura l'integrità del registro nel tempo. Si coordina con la lettera f), che disciplina il caso specifico della perdita di efficacia delle garanzie assicurative (polizza RC) per gli intermediari delle sezioni a), b) ed f).
Contributo di vigilanza e Fondo di garanzia
Le lettere e) e g) disciplinano gli inadempimenti contributivi. Il mancato versamento del contributo di vigilanza IVASS (art. 336 cod. ass.) determina la cancellazione previa apposita diffida disposta dall'Autorità: si tratta quindi di un procedimento con contraddittorio, non di un effetto automatico. Per i broker, la lettera g) aggiunge la cancellazione per mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia ex art. 115. La lettera g-bis), di formulazione più recente, copre situazioni ulteriori legate alle nuove figure introdotte dalla disciplina IDD.
Conseguenze e tutela giurisdizionale
La cancellazione determina l'immediata cessazione della legittimazione a esercitare l'attività di distribuzione. I contratti in corso seguono le regole della cessazione del mandato (artt. 1722 e seguenti c.c.) o della cessione di rapporti professionali (art. 1742 c.c. per gli agenti). L'impresa mandante è tenuta a verificare l'iscrizione dei propri intermediari e a interrompere il rapporto in caso di cancellazione, in coerenza con i requisiti organizzativi dell'art. 114-bis cod. ass. Il provvedimento di cancellazione è impugnabile davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 326 cod. ass., con possibilità di sospensione cautelare. La reiscrizione è disciplinata dall'art. 114 cod. ass. e richiede, a seconda della causa di cancellazione, il decorso di un termine, la cessazione della causa e la verifica della sussistenza dei requisiti.
Casi pratici
Caso 1: Polizza RC scaduta e non rinnovata
Caso 2: Mancato versamento del contributo di vigilanza
Domande frequenti
L'inattività per tre anni comporta automaticamente la cancellazione?
No. È richiesto che l'inattività sia senza giustificato motivo. L'intermediario può rappresentare le ragioni del mancato esercizio dell'attività in sede di contraddittorio.
Si può ricorrere contro la cancellazione?
Sì. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 326 cod. ass., con possibilità di richiesta di sospensione cautelare.
Cosa succede ai contratti in corso?
Il rapporto con l'impresa mandante o con i clienti segue le regole della cessazione del mandato. L'impresa, in particolare, è tenuta a interrompere il rapporto con l'intermediario cancellato.
Vedi anche