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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le società che si iscrivono al RUI devono avere sede legale in Italia.
  • Assenza di procedure concorsuali e di divieti antimafia.
  • Designazione di una persona fisica responsabile della distribuzione.
  • Polizza RC professionale e capitale sociale minimo per i broker.

Testo dell'articoloVigente

Art. 112 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti per l’iscrizione delle società

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la sede legale in Italia; b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall' articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro. (45)

3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attività di distribuzione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. (45)

4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'IVASS. È fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la distribuzione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi di una organizzazione adeguata. (45)

5. È altresì necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attività di intermediazione della società di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2. È in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società. (45)

5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.

Commento

I requisiti societari per l'iscrizione al RUI

L'art. 112 cod. ass. disciplina i requisiti delle società che intendono iscriversi al Registro Unico degli Intermediari. La norma si applica alle sezioni a) (agenti), b) (broker) ed e) (collaboratori in forma societaria). La ratio è duplice: assicurare l'idoneità del veicolo giuridico e garantire la riconducibilità a una persona fisica responsabile dei rapporti con la clientela.

Sede legale, stabilità giuridica e antimafia

Il comma 1 fissa tre requisiti generali: sede legale in Italia, assenza di procedure di fallimento (oggi liquidazione giudiziale ai sensi del CCII), concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'art. 10, comma 4, della legge 575/1965 sulla normativa antimafia (oggi confluita nel d.lgs. 159/2011, Codice antimafia). I primi due requisiti attengono alla solidità giuridica e patrimoniale; il terzo intercetta le interdittive antimafia.

La responsabilità della distribuzione

Il comma 2 impone alla società di affidare la responsabilità dell'attività di distribuzione a una persona fisica iscritta alla sezione del registro corrispondente. È il principio della riconducibilità personale: dietro il velo societario deve sempre esserci un soggetto fisico professionalmente qualificato e responsabile. Per i broker (sezione B) si aggiunge un requisito ulteriore: il rappresentante legale, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti al RUI come intermediari. È una scelta che rafforza il presidio di competenza al vertice della società.

La polizza RC e gli altri presidi

Il comma 3 (non riportato per esteso nel body fetched ma desumibile dal richiamo in art. 109-bis e 113) impone alla società la polizza RC professionale ai sensi dell'art. 110, comma 3. Per i broker è previsto un capitale sociale minimo e una garanzia equivalente. Il Regolamento IVASS 40/2018 fissa i parametri di dettaglio, in coerenza con la direttiva IDD.

Effetti del mancato rispetto

Il mancato rispetto dei requisiti societari ai sensi dell'art. 112 è causa di diniego dell'iscrizione e, in caso di mancato mantenimento, di cancellazione dal registro ex art. 113, comma 1, lettera d, cod. ass. L'apertura di una procedura concorsuale (oggi liquidazione giudiziale ai sensi del CCII) determina la cancellazione automatica. Sul piano della responsabilità, l'esercizio dell'attività in difetto dei requisiti societari espone i soci e gli amministratori a responsabilità civile e, nei casi più gravi, a quella penale ex art. 305 cod. ass. (esercizio abusivo). La società può essere reiscritta ai sensi dell'art. 114 cod. ass., una volta cessate le cause di cancellazione e ripristinati i requisiti. Per le società di intermediazione assicurativa di rilevanti dimensioni, in particolare i broker, si applicano anche le disposizioni del regolamento IVASS sul sistema di governo societario degli intermediari (Reg. 40/2018), che includono adeguati assetti organizzativi.

Casi pratici

Caso 1: Costituzione di nuova S.r.l. di brokeraggio

Caso 2: Interdittiva antimafia sopravvenuta

Domande frequenti

Una società estera può iscriversi al RUI?

No, deve avere sede legale in Italia. Per operare in Italia da altro Stato membro si applica l'art. 116 (libera prestazione o stabilimento).

Cosa accade in caso di liquidazione giudiziale?

La società è cancellata dal registro ex art. 113, comma 1, lettera d, cod. ass. La reiscrizione è subordinata alla cessazione della procedura concorsuale.

Per i broker servono requisiti aggiuntivi?

Sì. Il rappresentante legale, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere personalmente iscritti al RUI come intermediari.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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