Home›Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)›Art. 114-bis D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112)
Art. 114-bis D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112)
Art. 114-bis D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l'adeguata attuazione.
2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto degli articoli 109-bis, 110, 111, 112 e rendono disponibili all'IVASS, su richiesta, il nominativo del responsabile della funzione di cui al comma 1.
3. L'IVASS con regolamento può individuare disposizioni di dettaglio in merito ai presidi interni all'impresa richiesti per l'osservanza dei commi 1 e 2.
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In sintesi
Le imprese si dotano di politiche e procedure per il rispetto dei requisiti IDD.
Le procedure sono approvate, attuate e riesaminate almeno annualmente.
È individuata una funzione interna responsabile dell'attuazione.
IVASS può specificare con regolamento i presidi organizzativi richiesti.
Indice dei contenuti
I requisiti organizzativi dell'impresa distributrice
L'art. 114-bis cod. ass. introduce un presidio organizzativo a livello d'impresa, finalizzato a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti professionali e organizzativi degli artt. 109, 109-bis, 110, 111 e 112 cod. ass. La norma riflette un'evoluzione della disciplina IDD: non basta che gli intermediari siano iscritti al RUI, ma serve un sistema di compliance interna dell'impresa che presidi nel continuo la qualità della rete distributiva.
Politiche e procedure
Il comma 1 richiede alle imprese di dotarsi di politiche e procedure interne. Sono tre i passaggi richiesti: l'approvazione (tipicamente da parte del consiglio di amministrazione, in coerenza con l'art. 2381 c.c.), l'attuazione operativa e il riesame almeno annuale. Il riesame annuale è il momento di verifica della tenuta del sistema: cambiamenti normativi, evoluzione del mercato, scoperta di criticità interne richiedono aggiornamenti documentati.
La funzione di compliance distribuzione
La norma impone l'individuazione di una funzione interna responsabile dell'adeguata attuazione delle procedure. Tipicamente è la funzione di compliance dell'impresa (art. 30-quater cod. ass.) o una sua articolazione dedicata alla distribuzione. Il responsabile coopera con il responsabile della distribuzione di cui all'art. 109, comma 1-bis, ma le due figure hanno ruoli distinti: il responsabile della distribuzione è il dirigente cui è attribuita la responsabilità verso IVASS; il responsabile della funzione 114-bis presidia il sistema dei controlli interni sul rispetto dei requisiti professionali della rete.
Conservazione documentale
Il comma 2 richiede procedure per l'adeguata conservazione della documentazione relativa al rispetto degli artt. 109-bis, 110, 111 e 112: dichiarazioni di onorabilità, attestazioni formative, polizze RC, contratti con i collaboratori. La documentazione è messa a disposizione di IVASS su richiesta. Il termine di conservazione è fissato dal regolamento IVASS, di norma in coerenza con quello previsto per la documentazione antiriciclaggio (10 anni ai sensi del d.lgs. 231/2007).
Potestà regolamentare e profili sanzionatori
Il comma 3 abilita IVASS a definire con regolamento le disposizioni di dettaglio sui presidi interni richiesti. La fonte primaria è il Regolamento IVASS 40/2018 sulla distribuzione assicurativa, che integra il quadro con riferimento a flussi informativi, contenuti minimi della formazione, modalità di verifica. La violazione degli obblighi organizzativi dell'art. 114-bis è sanzionata sul piano amministrativo ai sensi degli artt. 324 e seguenti cod. ass. e può comportare misure di intervento IVASS ex art. 188, in particolare quando l'inadeguatezza dei presidi metta a rischio la qualità della distribuzione e la tutela del contraente. Sul piano della governance interna, la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale segue il regime degli artt. 2381 e 2403 c.c., con le specificazioni del Regolamento IVASS 38/2018 sul sistema di governo societario.
Casi pratici
Caso 1: Riesame annuale della politica di distribuzione
Caso 2: Funzione dedicata al monitoraggio dei requisiti
Domande frequenti
Chi approva le politiche di distribuzione dell'impresa?
Tipicamente il consiglio di amministrazione, in coerenza con gli artt. 2381 c.c. e con il regolamento IVASS 38/2018 sul sistema di governo societario.
La funzione responsabile coincide con la compliance?
Può coincidere con la funzione di compliance dell'impresa (art. 30-quater cod. ass.) o con una sua articolazione dedicata. La scelta è dell'impresa, in coerenza con il principio di proporzionalità.
Per quanto tempo va conservata la documentazione?
Il regolamento IVASS fissa il termine. In via prudenziale, le imprese conservano per dieci anni, in coerenza con la disciplina antiriciclaggio.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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I requisiti organizzativi dell'impresa distributrice
L'art. 114-bis cod. ass. introduce un presidio organizzativo a livello d'impresa, finalizzato a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti professionali e organizzativi degli artt. 109, 109-bis, 110, 111 e 112 cod. ass. La norma riflette un'evoluzione della disciplina IDD: non basta che gli intermediari siano iscritti al RUI, ma serve un sistema di compliance interna dell'impresa che presidi nel continuo la qualità della rete distributiva.
Politiche e procedure
Il comma 1 richiede alle imprese di dotarsi di politiche e procedure interne. Sono tre i passaggi richiesti: l'approvazione (tipicamente da parte del consiglio di amministrazione, in coerenza con l'art. 2381 c.c.), l'attuazione operativa e il riesame almeno annuale. Il riesame annuale è il momento di verifica della tenuta del sistema: cambiamenti normativi, evoluzione del mercato, scoperta di criticità interne richiedono aggiornamenti documentati.
La funzione di compliance distribuzione
La norma impone l'individuazione di una funzione interna responsabile dell'adeguata attuazione delle procedure. Tipicamente è la funzione di compliance dell'impresa (art. 30-quater cod. ass.) o una sua articolazione dedicata alla distribuzione. Il responsabile coopera con il responsabile della distribuzione di cui all'art. 109, comma 1-bis, ma le due figure hanno ruoli distinti: il responsabile della distribuzione è il dirigente cui è attribuita la responsabilità verso IVASS; il responsabile della funzione 114-bis presidia il sistema dei controlli interni sul rispetto dei requisiti professionali della rete.
Conservazione documentale
Il comma 2 richiede procedure per l'adeguata conservazione della documentazione relativa al rispetto degli artt. 109-bis, 110, 111 e 112: dichiarazioni di onorabilità, attestazioni formative, polizze RC, contratti con i collaboratori. La documentazione è messa a disposizione di IVASS su richiesta. Il termine di conservazione è fissato dal regolamento IVASS, di norma in coerenza con quello previsto per la documentazione antiriciclaggio (10 anni ai sensi del d.lgs. 231/2007).
Potestà regolamentare e profili sanzionatori
Il comma 3 abilita IVASS a definire con regolamento le disposizioni di dettaglio sui presidi interni richiesti. La fonte primaria è il Regolamento IVASS 40/2018 sulla distribuzione assicurativa, che integra il quadro con riferimento a flussi informativi, contenuti minimi della formazione, modalità di verifica. La violazione degli obblighi organizzativi dell'art. 114-bis è sanzionata sul piano amministrativo ai sensi degli artt. 324 e seguenti cod. ass. e può comportare misure di intervento IVASS ex art. 188, in particolare quando l'inadeguatezza dei presidi metta a rischio la qualità della distribuzione e la tutela del contraente. Sul piano della governance interna, la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale segue il regime degli artt. 2381 e 2403 c.c., con le specificazioni del Regolamento IVASS 38/2018 sul sistema di governo societario.
Casi pratici
Caso 1: Riesame annuale della politica di distribuzione
Caso 2: Funzione dedicata al monitoraggio dei requisiti
Domande frequenti
Chi approva le politiche di distribuzione dell'impresa?
Tipicamente il consiglio di amministrazione, in coerenza con gli artt. 2381 c.c. e con il regolamento IVASS 38/2018 sul sistema di governo societario.
La funzione responsabile coincide con la compliance?
Può coincidere con la funzione di compliance dell'impresa (art. 30-quater cod. ass.) o con una sua articolazione dedicata. La scelta è dell'impresa, in coerenza con il principio di proporzionalità.
Per quanto tempo va conservata la documentazione?
Il regolamento IVASS fissa il termine. In via prudenziale, le imprese conservano per dieci anni, in coerenza con la disciplina antiriciclaggio.