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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Per gli atti di recupero di aiuti di Stato la sospensione richiede presupposti rafforzati e cumulativi, possibile rinvio alla Corte UE e definizione del merito accelerata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 D.Lgs. 175/2024 – Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, di seguito denominata: «decisione di recupero», la corte di giustizia tributaria di primo grado può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la corte di giustizia tributaria di primo grado provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 337 del 6 novembre 2012, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 96; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto europeo.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la corte di giustizia tributaria di primo grado entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, la corte di giustizia tributaria delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

Commento

La cautela rafforzata sugli aiuti di Stato. L'articolo 97 detta una disciplina speciale e più severa per la sospensione degli atti volti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili da una decisione della Commissione europea. La materia tocca un interesse europeo prevalente, l'effettività del recupero, e perciò i presupposti sono più stringenti rispetto alla cautela ordinaria dell'articolo 96: occorrono cumulativamente gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero (ovvero evidente errore sul soggetto tenuto alla restituzione o sul calcolo della somma, nei limiti di tale errore) e il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

Quando la sospensione poggi sull'illegittimità della decisione di recupero, la corte non può sostituirsi al giudice europeo: deve sospendere il giudizio e rinviare in via pregiudiziale la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con richiesta di trattazione d'urgenza. La norma preclude inoltre l'accoglimento dell'istanza per motivi di legittimità della decisione quando la parte, pur potendo, non abbia impugnato la decisione di recupero davanti al giudice europeo o non ne abbia chiesto la sospensione, oppure l'abbia chiesta senza ottenerla. Per quanto compatibili, si applicano diverse disposizioni dell'articolo 96.

La definizione del merito è accelerata: entro sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione; scaduto tale termine il provvedimento perde efficacia, salvo che la corte, su istanza di parte, lo riesamini e lo confermi con un nuovo termine non prorogabile non superiore a sessanta giorni, senza applicazione della sospensione feriale e con sospensione del termine in caso di rinvio pregiudiziale. Queste controversie sono discusse in pubblica udienza, con lettura del dispositivo a pena di nullità e deposito della sentenza entro quindici giorni. In appello, infine, tutti i termini salvo quello per la proposizione del ricorso sono ridotti alla metà e la trattazione ha priorità assoluta.

Casi pratici

Caso 1: Rinvio pregiudiziale sull'aiuto di Stato

Un'impresa, destinataria di un atto di recupero conseguente a una decisione della Commissione, ne chiede la sospensione deducendo gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero e un pregiudizio imminente e irreparabile. La corte di primo grado sospende il giudizio e rinvia la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea con richiesta di trattazione d'urgenza.

Domande frequenti

Quali presupposti servono per sospendere un atto di recupero di aiuti di Stato?

Devono ricorrere cumulativamente gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero (o evidente errore sul soggetto o sul calcolo) e il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

Cosa accade se la sospensione si fonda sulla illegittimità della decisione europea?

La corte sospende il giudizio e rinvia in via pregiudiziale la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con richiesta di trattazione d'urgenza.

Entro quanto va definito il merito?

Entro sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione; scaduto il termine, il provvedimento perde efficacia salvo riesame e conferma con un ulteriore termine non superiore a sessanta giorni.

Come funziona l'appello in queste controversie?

Tutti i termini, salvo quello per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà e la trattazione ha priorità assoluta.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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