Autore: Andrea Marton

  • Articolo 77 Codice di Procedura Civile: Rappresentanza del procuratore e dell’institore

    Articolo 77 Codice di Procedura Civile: Rappresentanza del procuratore e dell’institore

    Art. 77 c.p.c. – Rappresentanza del procuratore e dell’institore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

    Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all’institore.

  • Articolo 76 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 76 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 76 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 75 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale

    Articolo 75 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale

    Art. 75 c.p.c. – Capacità processuale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

    Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

    Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

    Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. del codice civile.

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio.

  • Articolo 74 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 74 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 74 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 73 Codice di Procedura Civile: Astensione del pubblico ministero

    Articolo 73 Codice di Procedura Civile: Astensione del pubblico ministero

    Art. 73 c.p.c. – Astensione del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

  • Articolo 72 Codice di Procedura Civile: Poteri del pubblico ministero

    Articolo 72 Codice di Procedura Civile: Poteri del pubblico ministero

    Art. 72 c.p.c. – Poteri del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

    Negli altri casi di intervento previsti nell’art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

    Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

    Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarano l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

    Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione.

    Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’art. 133.

    Restano salve le disposizioni dell’art. 397.

    Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1950, n. 534.

  • Articolo 71 Codice di Procedura Civile: Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

    Articolo 71 Codice di Procedura Civile: Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

    Art. 71 c.p.c. – Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire.

    Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell’ultimo comma dell’articolo precedente.

  • Articolo 70 Codice di Procedura Civile: Intervento in causa del pubblico ministero

    Articolo 70 Codice di Procedura Civile: Intervento in causa del pubblico ministero

    Art. 70 c.p.c. – Intervento in causa del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio:

    nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

    nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

    nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

    [abrogato] 4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello [1];

    negli altri casi previsti dalla legge.

    Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [2].

    Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

    La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”, nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

    La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”, nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

    [1] Numero abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [2] Comma così sostituito dall’art. 75, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

  • Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico ministero

    Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico ministero

    Art. 69 c.p.c. – Azione del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 68 Codice di Procedura Civile: Altri ausiliari

    Articolo 68 Codice di Procedura Civile: Altri ausiliari

    Art. 68 c.p.c. – Altri ausiliari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

    Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

    Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.