Autore: Andrea Marton

  • Contributi previdenziali obbligatori: come dedurli nel 730/2026

    In sintesi

    • Deduzione piena: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori riducono il reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF, senza limite di importo.
    • Rigo E21 del Quadro E (Sezione II): è qui che si indicano questi contributi nella dichiarazione dei redditi.
    • Anche per i familiari a carico: la deduzione spetta anche se i contributi sono stati pagati nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico.
    • Contributi volontari inclusi: rientrano anche i versamenti volontari all’ente pensionistico, quelli per il riscatto degli anni di laurea e per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
    • Assicurazione casalinghe: i contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici sono anch’essi deducibili.
    • Nessun importo da versare in più: si tratta di contributi già pagati nel corso dell’anno; la deduzione riduce automaticamente le imposte dovute.

    Cosa sono i contributi previdenziali deducibili e perché conviene indicarli

    Ogni anno, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e altre categorie versano contributi all’INPS o ad altri enti previdenziali. Questi versamenti – obbligatori per legge – danno diritto a una deduzione dal reddito complessivo: significa che si paga l’IRPEF su una base più bassa, e quindi si risparmia sulle imposte.

    La deduzione, a differenza della detrazione, non riduce direttamente l’imposta da pagare ma abbassa il reddito su cui l’imposta viene calcolata. In pratica: se hai un reddito di 30.000 euro e hai versato 4.000 euro di contributi previdenziali obbligatori, l’IRPEF si calcola su 26.000 euro.

    Per ottenere questo vantaggio non devi fare nulla di complicato: basta indicare l’importo nel rigo E21 del Quadro E del modello 730. Il CAF o il professionista che assiste nella compilazione provvederà a calcolare la deduzione spettante.

    Attenzione: se il datore di lavoro ha già considerato questi contributi nel calcolo delle ritenute (come accade spesso per i lavoratori dipendenti), non devi riportarli di nuovo nella dichiarazione – l’importo è già stato dedotto in busta paga.

    Tipologie di contributi deducibili nel rigo E21
    Tipo di contributo Note
    Contributi obbligatori INPS (artigiani, commercianti, autonomi) Deducibili per intero, senza limite
    Contributi agricoli unificati INPS (ex Scau) Solo la parte riferita al dichiarante, non quella dei dipendenti
    Assicurazione INAIL casalinghe (infortuni domestici) Deducibile per intero
    Contributi volontari all'ente pensionistico (prosecuzione volontaria) Deducibili per intero
    Riscatto anni di laurea e ITS Academy (versati dall'interessato) Deducibili se il dichiarante ha redditi propri
    Ricongiunzione periodi assicurativi Deducibile per intero

    Esempio pratico

    • Tizio è un commerciante con reddito d’impresa di 28.000 euro nel 2025. Ha versato 5.800 euro di contributi INPS obbligatori alla Gestione Commercianti. Nel 730/2026 indica 5.800 euro nel rigo E21: la base imponibile IRPEF scende da 28.000 a 22.200 euro. Con un’aliquota marginale del 25%, il risparmio fiscale è di circa 1.450 euro.

    Documenti necessari

    • Ricevute di versamento INPS (bollettini F24 o estratto contributi INPS)
    • Certificazione Unica 2026 del datore di lavoro (punto 431 e punti 432-437, per verificare quanto già dedotto in busta paga)
    • Comunicazione INPS dei contributi dovuti (per autonomi/artigiani/commercianti)
    • Ricevuta del bollettino INAIL (per l’assicurazione casalinghe)
    • Quietanza di pagamento per contributi volontari o riscatto laurea

    Artigiana con contributi fissi INPS

    Scenario. Caio gestisce un laboratorio di sartoria come artigiana individuale. Nel 2025 ha versato all’INPS contributi fissi e variabili per un totale di 3.900 euro.

    Come si applica. Caio indica 3.900 euro nel rigo E21 del Quadro E. Poiché non ha un datore di lavoro che ha già operato la deduzione, l’intero importo abbassa il suo reddito complessivo prima del calcolo dell’IRPEF. Non c’è alcun massimale: la deduzione è integrale.

    In pratica

    • Inserire il totale dei contributi versati nell’anno 2025 nel rigo E21.
    • Conservare le ricevute F24 o l’estratto contributivo INPS come documentazione.
    • Se il CAF richiede prova dei versamenti, basta l’estratto contributi scaricabile dal sito INPS.

    Lavoratore dipendente con prosecuzione volontaria

    Scenario. Sempronio è un lavoratore dipendente che, avendo avuto un periodo di disoccupazione, ha versato contributi INPS in prosecuzione volontaria per 1.200 euro nel 2025.

    Come si applica. Il datore di lavoro di Sempronio ha già dedotto in busta paga i contributi trattenuti dal suo stipendio. I 1.200 euro di prosecuzione volontaria, invece, non risultano nella Certificazione Unica e devono essere indicati separatamente nel rigo E21. Sempronio può così dedurre anche questa somma.

    In pratica

    • Verificare nel punto 431 della Certificazione Unica quanto il datore di lavoro ha già dedotto.
    • Indicare nel rigo E21 solo i contributi versati in proprio che non compaiono nella Certificazione Unica.
    • I due importi (quelli del datore + quelli versati autonomamente) non vanno sommati nello stesso rigo se già dedotti dal sostituto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo indicare i contributi INPS nel 730 se sono dipendente?

    Di solito no: il datore di lavoro li deduce direttamente in busta paga e lo segnala nella Certificazione Unica (punto 431). Devi indicarli nel rigo E21 solo se hai versato contributi aggiuntivi in proprio, come la prosecuzione volontaria o il riscatto della laurea.

    C'è un limite massimo di deduzione per i contributi previdenziali obbligatori?

    No. I contributi obbligatori (INPS, INAIL casalinghe, contributi agricoli) si deducono per l’intero importo versato, senza alcun tetto massimo.

    Posso dedurre i contributi versati per un familiare a carico?

    Sì. Se hai pagato contributi previdenziali nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico (per esempio il coniuge), puoi indicarli nel rigo E21 e ottenere la deduzione.

    I contributi per il riscatto della laurea si deducono qui o altrove?

    Dipende da chi li ha versati. Se li ha versati direttamente il titolare del corso di laurea (che ha redditi propri), si deducono nel rigo E21. Se li ha versati un familiare per un inoccupato ancora a carico, si indicano tra le spese detraibili (codice 32 nei righi E8-E10) con detrazione del 19%.

    Cosa indica il punto 431 della Certificazione Unica?

    È l’importo totale degli oneri deducibili già considerati dal datore di lavoro nel calcolo delle ritenute. Se questo punto è compilato, quei contributi sono già stati dedotti e non vanno ripetuti nel rigo E21.

    L'assicurazione INAIL casalinghe è davvero deducibile?

    Sì. Il premio versato all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici – la cosiddetta ‘assicurazione casalinghe’ – è un contributo assistenziale deducibile nel rigo E21 per l’intero importo.

  • Plusvalenze finanziarie nel Quadro T del 730: guida pratica

    In sintesi

    • Cos’è una plusvalenza: è il guadagno che realizzi vendendo un titolo finanziario (azione, ETF, obbligazione, valuta) a un prezzo più alto di quello che hai pagato. Si calcola come corrispettivo di vendita meno costo di acquisto, incluse le spese di intermediazione.
    • Aliquota principale: 26% per le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 in poi su partecipazioni non qualificate, ETF, obbligazioni e altri strumenti finanziari (Sezione II, righi T11-T16).
    • Aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (Sezione I, righi T1-T6). Quelle ancora anteriori al 31 dicembre 2011 scontano il 12,50 per cento, ma i corrispettivi vanno riportati al 62,50 per cento.
    • Minusvalenze compensabili: se hai perso più di quanto hai guadagnato, la minusvalenza può essere riportata nei quattro anni successivi per ridurre le plusvalenze future, a condizione di dichiararla nel Quadro T (Sezione VII).
    • Il Quadro T non serve se la banca ha già applicato il 26%: se usi il regime del risparmio amministrato (il più comune con il conto titoli in banca), la banca trattiene l’imposta direttamente e non devi compilare il Quadro T.
    • Cripto-attività (Sezione V): le plusvalenze su criptovalute realizzate entro il 31 dicembre 2025 sono soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento. Dal 1° gennaio 2025 non c’è più la soglia di esenzione di 2.000 euro.

    Quando devi compilare il Quadro T

    Se hai un conto titoli in banca e la banca applica il ‘regime del risparmio amministrato’, lei stessa calcola e versa le imposte sulle tue compravendite di azioni, ETF e obbligazioni. In questo caso non devi compilare il Quadro T: tutto è già a posto.

    Devi invece compilarlo se gestisci gli investimenti in proprio senza intermediario residente, oppure se hai scelto il ‘regime dichiarativo’ (cioè hai deciso di gestire tu la tassazione). In questi casi le plusvalenze – cioè i guadagni netti realizzati sulle vendite di strumenti finanziari nel 2025 – vanno indicate nel Quadro T del 730/2026.

    Il principio di base è semplice: plusvalenza = corrispettivo di vendita meno costo di acquisto (aumentato di spese notarili, commissioni di intermediazione e simili, esclusi gli interessi passivi). Se il risultato è positivo, hai una plusvalenza e paghi l’imposta. Se è negativo, hai una minusvalenza che puoi riportare in avanti per compensare guadagni futuri entro quattro anni.

    Aliquote imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie
    Periodo di realizzo Aliquota Sezione Quadro T
    Fino al 31/12/2011 12,50% (corrispettivi al 62,50%) Sezione I
    Dal 01/01/2012 al 30/06/2014 20% Sezione I
    Dal 01/07/2014 in poi (non qualificate) 26% Sezione II
    Partecipazioni qualificate dal 01/01/2019 26% Sezione II
    Cripto-attività (fino al 31/12/2024) 26% (soglia 2.000 euro) Sezione V
    Cripto-attività (dal 01/01/2025) 26% (nessuna soglia) Sezione V

    Esempio pratico

    • Caio ha venduto nel maggio 2025 (quindi dopo il 1° luglio 2014) 500 azioni di una società italiana per 8.500 euro totali. Le aveva comprate anni fa per 5.200 euro e ha pagato 120 euro di commissioni di intermediazione. Costo fiscalmente riconosciuto = 5.200 + 120 = 5.320 euro. Plusvalenza = 8.500 – 5.320 = 3.180 euro. Imposta sostitutiva dovuta = 3.180 x 26% = 826,80 euro. Caio compila la Sezione II del Quadro T, indicando 8.500 euro nel rigo T11 colonna 1 (corrispettivi) e 5.320 euro nel rigo T11 colonna 2 (costi).

    Documenti necessari

    • Estratto conto del conto titoli o rendiconto annuale dell’intermediario finanziario con dettaglio di tutte le compravendite del 2025
    • Note contrattuali di acquisto dei titoli (con data e prezzo di acquisto originale)
    • Certificazione delle minusvalenze rilasciata dall’intermediario (se si trasferiscono minusvalenze certificate dalla banca)
    • Documentazione del costo di acquisto rideterminato (perizia giurata) se si è proceduto alla rivalutazione
    • Eventuale prospetto di liquidazione del modello 730-3 del 2025 per le minusvalenze residue degli anni precedenti

    ETF venduto in guadagno: Tizio investitore in proprio

    Scenario. Tizio ha scelto il regime dichiarativo per il suo conto titoli. Nel 2025 vende un ETF azionario incassando 12.000 euro contro un costo di acquisto di 9.000 euro (commissioni incluse), realizzando una plusvalenza di 3.000 euro.

    Come si applica. Tizio compila la Sezione II del Quadro T (plusvalenze dal 1° luglio 2014 al 26 per cento). Indica 12.000 euro nel rigo T11 colonna 1 e 9.000 euro nella colonna 2. La plusvalenza netta è 3.000 euro; l’imposta sostitutiva sarà 3.000 x 26% = 780 euro. Il codice tributo per il pagamento è ‘1100’.

    In pratica

    • Usa la Sezione II per le compravendite avvenute dopo il 1° luglio 2014.
    • Includi nel costo anche le commissioni di acquisto e vendita: abbassano la plusvalenza tassabile.
    • Per il versamento dell’imposta usa il codice tributo 1100 sul modello F24.

    Minusvalenze da riportare: Sempronio in perdita

    Scenario. Sempronio nel 2025 vende azioni in perdita: ha incassato 4.000 euro da titoli che gli erano costati 6.500 euro. Minusvalenza di 2.500 euro. Non ha avuto plusvalenze nello stesso anno.

    Come si applica. Sempronio non paga nessuna imposta nel 2025, ma deve dichiarare la minusvalenza nella Sezione VII del Quadro T (rigo T102 per le perdite della Sezione II) indicando 2.500 euro nella colonna relativa al 2025. Questa minusvalenza può compensare plusvalenze future nei quattro anni successivi (2026, 2027, 2028, 2029). Se non la dichiara ora, perde definitivamente il diritto alla compensazione.

    In pratica

    • Dichiara sempre le minusvalenze nella Sezione VII anche se non hai plusvalenze da compensare: è l’unico modo per ‘salvarle’ per gli anni futuri.
    • Le minusvalenze si possono usare solo entro quattro anni dal loro realizzo.
    • Le minusvalenze certificate dalla banca vanno nel rigo T14 (Sezione II) o T4 (Sezione I), non nella Sezione VII.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se la banca ha già ritenuto il 26% sulle mie vendite, devo comunque compilare il Quadro T?

    No. Se operi in regime di risparmio amministrato, la banca (o il broker) trattiene e versa l’imposta per ogni singola compravendita. Non devi fare nulla nella dichiarazione. Il Quadro T serve solo in regime dichiarativo o senza intermediario residente.

    Le minusvalenze di un anno possono compensare le plusvalenze degli anni successivi?

    Sì, ma solo entro quattro anni. Per esempio, una minusvalenza realizzata nel 2025 e dichiarata nel rigo T102 può compensare plusvalenze fino al 2029 compreso. Devi riportarla ogni anno nella Sezione VII finché non la esaurisci.

    Quanto si paga sulle plusvalenze da Bitcoin o altre cripto-attività nel 2025?

    Il 26 per cento, senza alcuna soglia di esenzione per le cessioni avvenute dal 1° gennaio 2025 in poi. Per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 la soglia di esenzione era di 2.000 euro. Le cripto si dichiarano nella Sezione V (righi T41-T44).

    Come calcolo il costo di acquisto se ho comprato lo stesso titolo in più momenti?

    Si usa il metodo LIFO (last in, first out) o il costo medio ponderato a seconda della tipologia di strumento. Il tuo intermediario dovrebbe fornirtelo nel rendiconto. In mancanza di documentazione certa, per i metalli preziosi si usa il 75 per cento del corrispettivo come costo forfetario (per operazioni fino al 31 dicembre 2023).

    Le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate vanno sempre nel Quadro T?

    Per le cessioni avvenute dal 1° gennaio 2019 in poi, le plusvalenze da partecipazioni qualificate sono tassate al 26 per cento e vanno nella Sezione II del Quadro T. Per cessioni precedenti (fino al 31 dicembre 2018) si applicano le percentuali di concorso al reddito (40%, 49,72%, 58,14%) e si usava la Sezione III.

    Posso usare le minusvalenze su azioni per compensare i guadagni sugli ETF?

    Dipende dalla tipologia. Le minusvalenze realizzate nell’ambito della Sezione II (plusvalenze al 26%) si compensano con le plusvalenze della Sezione II. Le minusvalenze della Sezione I (20%) con quelle della Sezione I, e così via. Non si possono compensare liberamente tra sezioni diverse, tranne in alcuni casi specifici previsti dalla norma.

    Vedi anche: Minusvalenze finanziarie, Affrancamento titoli e quote, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Vendere l’auto usata tra privati e Rateizzazione plusvalenze d’impresa.

  • Erogazioni a enti religiosi: deduzione fino a 1.032,91 euro nel 730

    In sintesi

    • Deduzione, non detrazione: le erogazioni a enti religiosi riducono il reddito su cui calcoli l’IRPEF, non direttamente l’imposta.
    • Massimale 1.032,91 euro per ciascun ente religioso: se hai donato a più enti, il limite si applica separatamente per ognuno.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: bonifico, conto corrente postale, carta di debito o credito, carta prepagata, assegno bancario o circolare.
    • Oltre 10 enti ammessi: dalla Chiesa cattolica alla Chiesa valdese, dalle comunità ebraiche a quelle buddiste e induiste, fino alla Chiesa d’Inghilterra.
    • Dove indicarla nel 730: rigo E24 della Sezione II (oneri deducibili) del Quadro E.
    • Documenti da conservare: ricevuta di bonifico o estratto conto; per la Tavola Valdese è valida anche la certificazione su stampati numerati.

    Cos'è la deduzione per erogazioni a enti religiosi

    Se nel 2025 hai fatto una donazione in denaro a una istituzione religiosa riconosciuta dallo Stato italiano, puoi ridurre il reddito su cui calcoli l’IRPEF. Questo meccanismo si chiama deduzione: anziché abbattere direttamente l’imposta da pagare, abbassa la base imponibile, cioè il reddito da cui parte il calcolo.

    Il limite è di 1.032,91 euro per ciascuna istituzione religiosa a cui hai donato. Se hai versato di più, la parte eccedente non produce alcun beneficio fiscale. Se invece hai donato a due enti diversi, il massimale si applica separatamente: potresti dedurre fino a 2.065,82 euro in totale.

    Questa agevolazione riguarda esclusivamente le istituzioni elencate nelle istruzioni ufficiali del Modello 730/2026. Non vale per qualunque associazione religiosa, ma solo per quelle che hanno stipulato un accordo formale con lo Stato italiano. L’elenco include la maggior parte delle confessioni presenti in Italia.

    Istituzioni religiose ammesse e massimale deducibile
    Istituzione religiosa Massimale per ente
    Istituto centrale per il sostentamento del clero (Chiesa cattolica) 1.032,91 euro
    Chiese cristiane avventiste, Assemblee di Dio, Valdesi/Metodisti, Battisti, Luterani 1.032,91 euro ciascuna
    Unione delle Comunità ebraiche italiane 1.032,91 euro
    Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia 1.032,91 euro
    Unione Buddhista Italiana, Unione Induista Italiana, IBISG Soka Gakkai 1.032,91 euro ciascuna
    Associazione 'Chiesa d'Inghilterra' 1.032,91 euro

    Esempio pratico

    • Tizio ha versato 800 euro all’Istituto centrale per il sostentamento del clero e 600 euro all’Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per il primo ente può dedurre 800 euro (sotto il massimale). Per il secondo può dedurre 600 euro (anch’essi sotto il massimale). In totale deduce 1.400 euro dal suo reddito complessivo. Se avesse versato 1.500 euro a un solo ente, la deduzione si fermerebbe a 1.032,91 euro e i restanti 467,09 euro sarebbero persi.

    Documenti necessari

    • Ricevuta di bonifico bancario o postale con causale liberale
    • Estratto conto carta di credito o debito con il versamento
    • Attestazione o certificazione numerata della Tavola Valdese (per erogazioni ai Valdesi)
    • Ricevuta di versamento in conto corrente postale (per gli enti che lo prevedono)

    Donazione unica alla Chiesa cattolica

    Scenario. Caio versa ogni anno 500 euro all’Istituto centrale per il sostentamento del clero tramite bonifico bancario. Non ha mai chiesto la deduzione perché non sapeva come funzionava.

    Come si applica. I 500 euro sono interamente deducibili perché sotto il massimale di 1.032,91 euro. Caio deve indicare l’importo nel rigo E24 del Quadro E e conservare la ricevuta del bonifico. Chi presta l’assistenza fiscale (CAF o commercialista) calcolerà la riduzione del reddito complessivo.

    In pratica

    • Inserisci 500 euro nel rigo E24 del Quadro E.
    • Conserva la ricevuta del bonifico per almeno 5 anni.
    • Non è necessario allegare nulla al 730: la documentazione va esibita solo se richiesta dall’Agenzia delle Entrate.

    Donazioni a due enti diversi

    Scenario. Sempronio ha donato 1.000 euro all’Unione Buddhista Italiana e 1.200 euro alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia nel corso del 2025.

    Come si applica. Per l’Unione Buddhista Italiana deduce l’intero importo di 1.000 euro (sotto il massimale). Per la Chiesa Luterana può dedurre solo 1.032,91 euro, poiché i 1.200 euro versati superano il limite: i restanti 167,09 euro non producono beneficio fiscale. In totale Sempronio deduce 2.032,91 euro.

    In pratica

    • Compila il rigo E24 due volte (o usa modelli aggiuntivi) per indicare separatamente le due erogazioni.
    • Il massimale di 1.032,91 euro vale per ciascun ente, non sull’importo totale delle donazioni.
    • Per la parte eccedente il massimale non è possibile ottenere alcuna agevolazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto posso dedurre per le donazioni agli enti religiosi?

    Puoi dedurre fino a 1.032,91 euro per ciascuna istituzione religiosa a cui hai donato. Il limite si applica separatamente per ogni ente: se hai donato a due istituzioni diverse, il massimale vale due volte.

    Posso pagare in contanti e avere ugualmente la deduzione?

    No. Le erogazioni devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale, carta di debito, carta di credito, carta prepagata o assegno bancario o circolare. I versamenti in contanti non danno diritto alla deduzione.

    Quali documenti devo conservare?

    Devi conservare la ricevuta del bonifico o l’estratto conto che attesta il pagamento. Per le erogazioni alla Tavola Valdese è valida anche la certificazione su appositi stampati numerati rilasciata dalla stessa Tavola Valdese.

    Dove si indica nel Modello 730?

    Nel rigo E24 della Sezione II del Quadro E, quella riservata agli oneri deducibili (non alle detrazioni).

    La deduzione vale anche se ho donato a un'associazione religiosa non nell'elenco?

    No. La deduzione spetta solo per le istituzioni elencate nelle istruzioni ufficiali del 730/2026, che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano. Per le altre donazioni possono valere agevolazioni diverse (ad esempio per le ONLUS), ma non questa.

    Se ho donato 1.500 euro a un solo ente, perdo tutto ciò che supera 1.032,91 euro?

    Sì, la parte eccedente non produce alcun effetto fiscale. Non puoi ‘trasferirla’ ad anni successivi né sommarla ad altre agevolazioni.

  • Usucapione immobiliare: requisiti, tempi e azione 2026

    L’usucapione è il modo di acquisto della proprietà e di altri diritti reali a titolo originario attraverso il possesso continuato e ininterrotto per il tempo fissato dalla legge. Disciplinata dagli articoli 1158-1167 del codice civile, l’usucapione rappresenta uno degli istituti più antichi del diritto privato e risponde all’esigenza di consolidare situazioni di fatto protratte nel tempo. Per gli immobili il termine ordinario è di venti anni, ridotto in presenza di titolo idoneo e buona fede. Questa guida illustra requisiti, termini, eccezioni, modalità di accertamento giudiziale e trascrizione dell’atto acquisitivo.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    L’art. 1158 c.c. costituisce la norma cardine: la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. Il termine ventennale costituisce la regola generale e si applica a tutti gli immobili (terreni, fabbricati, unità immobiliari urbane) e a tutti i diritti reali (proprietà piena, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali apparenti, superficie). L’usucapione si distingue dalla prescrizione acquisitiva del diritto romano: non richiede titolo (in senso stretto) né buona fede, fondandosi esclusivamente sul possesso qualificato protratto nel tempo.

    L’art. 1159 c.c. disciplina l’usucapione abbreviata decennale per gli immobili acquistati in buona fede da chi non era proprietario in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, debitamente trascritto. Il termine si riduce a dieci anni dalla data della trascrizione. Si tratta di una forma di tutela del terzo acquirente in buona fede da non dominus, fondata sulla congiunta presenza di tre elementi: titolo astrattamente idoneo, buona fede al momento dell’acquisto, trascrizione del titolo nei registri immobiliari. Il termine decennale è considerato compromesso ragionevole tra esigenze di tutela del proprietario originario e quelle del sub-acquirente.

    Gli articoli successivi specificano regimi particolari: l’art. 1160 c.c. concerne l’usucapione speciale dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani; l’art. 1161 c.c. disciplina l’usucapione abbreviata dei beni mobili (dieci anni in buona fede, venti anni in mala fede); l’art. 1162 c.c. detta regole sull’usucapione di universalità di mobili; l’art. 1163 c.c. esclude l’usucapione delle servitù non apparenti e delle servitù discontinue; l’art. 1164 c.c. regola il mutamento del titolo da detenzione a possesso; l’art. 1165 c.c. richiama le disposizioni sulla prescrizione per quanto concerne sospensione, interruzione e computo dei termini.

    Requisiti del possesso ad usucapionem

    Il possesso idoneo all’usucapione è definito dall’art. 1140 c.c. come il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Non basta la mera detenzione: occorre l’animus possidendi, ossia la volontà di esercitare il diritto come proprio. Il distacco tra possesso (animus + corpus) e detenzione (corpus senza animus dominicale) è essenziale. Chi tiene la cosa per altri – locatario, comodatario, depositario, mero amministratore – è detentore qualificato e non possessore; il suo godimento, per quanto prolungato, non vale a usucapire.

    I quattro requisiti del possesso ad usucapionem sono: continuità (godimento ininterrotto, salvo brevi interruzioni materiali non significative); non interruzione (assenza di atti che spezzino il decorso del termine, sia naturali – perdita del corpus oltre l’anno – sia civili – domande giudiziali di rivendica, riconoscimento del diritto altrui); pacificità (assenza di violenza o clandestinità, ai sensi dell’art. 1163 c.c.); pubblicità (esercizio visibile, non occulto). Il possesso clandestino – esercitato in modo da sfuggire alla conoscenza del proprietario – non vale a usucapire; il possesso violento esige di essere “purgato” dalla violenza prima che il termine inizi a decorrere.

    L’art. 1141 c.c. introduce la presunzione di possesso: si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, salvo prova contraria che esso abbia cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. L’art. 1142 c.c. introduce la presunzione di possesso intermedio: chi ha esercitato il possesso in tempi anteriori e attualmente lo esercita si presume averlo posseduto anche nel tempo intermedio. L’art. 1146 c.c. regola la successione e l’accessione del possesso: l’erede continua il possesso del de cuius; il successore a titolo particolare può unire il proprio possesso a quello del dante causa per computare il termine complessivo.

    Termini: ordinari, abbreviati e speciali

    Il termine ordinario per l’usucapione immobiliare è di vent’anni. Decorre dall’inizio del possesso ad usucapionem, ossia dal momento in cui sussistono congiuntamente animus possidendi, corpus, continuità, pacificità e pubblicità. La giurisprudenza richiede che il possessore fornisca prova rigorosa della data di inizio: testimonianze, documenti, atti pubblici, comportamenti esteriori inequivoci. La semplice utilizzazione del bene non è sufficiente: occorre la dimostrazione di un comportamento uti dominus, come la realizzazione di opere, la coltivazione, il pagamento di imposte e tributi, la dichiarazione catastale, la stipula di contratti relativi al bene.

    Il termine abbreviato decennale dell’art. 1159 c.c. richiede titolo idoneo, buona fede e trascrizione. Il titolo idoneo è quello che, astrattamente, sarebbe stato sufficiente a trasferire la proprietà se proveniente da legittimo proprietario: atto pubblico, scrittura privata autenticata, sentenza, testamento debitamente pubblicato. La buona fede è ignoranza di ledere l’altrui diritto: deve sussistere al momento dell’acquisto, basta anche se successivamente svanisce. La trascrizione del titolo ex art. 2643 c.c. e art. 2644 c.c. è essenziale: solo dalla data della trascrizione decorre il termine decennale.

    Sussistono termini speciali. L’art. 1160 c.c. prevede l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale in comuni montani: termine ridotto a quindici anni, motivato dall’esigenza di valorizzare l’agricoltura di alta quota e di sanare situazioni storiche. Per le servitù prediali apparenti l’usucapione segue le regole generali; per quelle non apparenti l’art. 1163 c.c. esclude l’usucapione (l’invisibilità del peso impedisce la presunzione di tolleranza del proprietario). L’art. 1165 c.c. regola sospensione e interruzione: sospensione tra coniugi, tra esercente la responsabilità genitoriale e minore, tra tutore e tutelato; interruzione per domanda giudiziale o riconoscimento espresso del diritto altrui.

    Accertamento giudiziale e trascrizione

    L’usucapione, pur essendo modo di acquisto automatico a titolo originario, richiede di norma un accertamento giudiziale per consolidarsi sul piano formale e per consentire la circolazione del bene. La sentenza di accertamento ha natura dichiarativa: accerta il verificarsi dell’usucapione, non la costituisce. Il giudizio si introduce con citazione del precedente proprietario (o suoi eredi) davanti al tribunale del luogo dove si trova l’immobile. L’attore deve provare rigorosamente: la data di inizio del possesso, la durata ventennale (o decennale per la forma abbreviata), la sussistenza dei caratteri di pacificità, continuità, pubblicità, non interruzione.

    La prova si articola tipicamente in testimoniale (vicini, condòmini, agricoltori del fondo, artigiani che hanno eseguito lavori), documentale (ricevute di pagamento utenze e imposte, dichiarazioni catastali, contratti di manutenzione, foto datate, comunicazioni con vicini), eventualmente peritale (per la dimostrazione di opere realizzate o di confini consolidati). La Cassazione richiede prova “ferma e tranquillante” dei requisiti: il dubbio è interpretato a favore del proprietario formale risultante dai registri immobiliari. Il termine ventennale va calcolato con precisione, tenuto conto di eventuali interruzioni civili (atti di citazione, diffide formali) e naturali (perdita del corpus protratta oltre un anno).

    La sentenza di accertamento dell’usucapione è soggetta a trascrizione nei registri immobiliari ai sensi degli articoli 2643 e seguenti, in particolare dell’art. 2651 c.c. che disciplina la trascrizione delle sentenze costitutive e di accertamento dell’acquisto a titolo originario. La trascrizione produce due effetti: consente la opponibilità ai terzi dell’acquisto a titolo originario, rendendolo prevalente rispetto a eventuali atti dispositivi compiuti dal precedente proprietario; consente all’usucapente di disporre del bene (vendita, donazione, costituzione di garanzie). Senza trascrizione la sentenza è valida tra le parti ma non opponibile a terzi acquirenti di buona fede dal precedente proprietario.

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici, errori comuni e costi

    Caso 1 – Fondo agricolo coltivato per oltre trent’anni. Tizio ha coltivato fin dal 1995 un appezzamento di terreno confinante con la propria proprietà, ritenendolo derelitto. Ha realizzato opere di sistemazione, pagato i tributi locali, dichiarato il fondo come pertinenza nelle proprie denunce. Nel 2026 intende formalizzare l’acquisto: il termine ventennale è ampiamente superato. Tizio cita in giudizio gli eredi del catastalmente intestato; la sentenza accerta l’usucapione e viene trascritta nei registri. Tizio diventa formalmente proprietario.

    Caso 2 – Appartamento ricevuto in buona fede da non dominus. Caia nel 2014 ha acquistato un appartamento da Caio mediante atto notarile regolarmente trascritto. Caia ignorava che Caio non fosse l’effettivo proprietario, essendo emerso solo nel 2022 un precedente atto a favore di terzi mai trascritto. L’acquisto di Caia è in buona fede, con titolo astrattamente idoneo e trascritto: decorsi dieci anni dalla trascrizione (2024) Caia ha usucapito ai sensi dell’art. 1159 c.c. Il vero proprietario originario non può più rivendicare il bene.

    Errore frequente – Confondere detenzione e possesso. Sempronio ha utilizzato per oltre vent’anni un magazzino ricevuto in comodato gratuito dal cognato. Il godimento è prolungato ma a titolo di mera detenzione qualificata. Non vi è animus possidendi: Sempronio sa di tenere il bene per altri. L’usucapione non si è verificata. Per realizzarla sarebbe stato necessario un atto di interversione del possesso ex art. 1141 c.c. (manifestazione esterna inequivoca di voler godere come proprietario), seguito da nuovo decorso ventennale dal mutamento del titolo. La sola protrazione della detenzione non produce alcun effetto acquisitivo.

    Sul versante dei costi, il giudizio di usucapione comporta contributo unificato parametrato al valore dell’immobile, spese di assistenza legale variabili in base alla complessità istruttoria, eventuali costi peritali. La trascrizione della sentenza prevede imposta ipotecaria (2% del valore catastale), imposta catastale (1%) e imposta di registro fissa. Per immobili abitativi sotto i 1.500 euro di rendita catastale e in presenza di destinazione a prima abitazione del beneficiario, è possibile fruire del regime agevolato. La parcella complessiva di un giudizio non contenzioso (con eredi consenzienti) parte indicativamente da poche migliaia di euro; quella contenziosa è più consistente in funzione della durata.

    Domande frequenti

    Quanti anni servono per usucapire un immobile?

    Il termine ordinario è di venti anni di possesso continuato, pacifico, pubblico e non interrotto. Si riduce a dieci anni se l’acquisto avviene in buona fede da chi non era proprietario, sulla base di un titolo astrattamente idoneo regolarmente trascritto nei registri immobiliari. Per la piccola proprietà rurale in comuni montani il termine è di quindici anni. Per i beni mobili il termine ordinario è di vent’anni, ridotto a dieci in buona fede.

    Posso usucapire un immobile che ho ricevuto in comodato?

    No, non direttamente. Chi riceve un bene in comodato, locazione, deposito o altra forma di concessione precaria del godimento è detentore qualificato: detiene il bene per altri, senza animus dominicale. La sua posizione, per quanto protratta nel tempo, non vale a usucapire. Per acquisire la qualità di possessore occorre un atto formale di interversione (art. 1141 c.c.), manifestato esternamente in modo inequivoco; dal mutamento decorre nuovo termine ventennale.

    L’usucapione richiede sempre un giudizio?

    L’usucapione è modo di acquisto automatico al maturare dei requisiti, ma sul piano formale richiede generalmente un accertamento giudiziale per essere opposta a terzi e trascritta nei registri immobiliari. Esiste anche la mediazione obbligatoria in materia di usucapione (art. 5 D.Lgs. 28/2010): occorre tentare la mediazione prima del giudizio. Se tutti gli eredi del precedente proprietario sono concordi, può essere sufficiente un accordo in sede di mediazione, omologato e trascritto.

    Cosa interrompe il termine di usucapione?

    Il termine si interrompe per cause naturali (perdita del possesso protratta oltre un anno: il proprietario riprende il bene, il possessore è cacciato e non riesce a recuperarlo entro l’anno) o per cause civili (notificazione di atto di citazione o domanda giudiziale di rivendica, riconoscimento espresso del diritto altrui da parte del possessore). Una semplice diffida stragiudiziale non interrompe l’usucapione; occorre un atto formale con efficacia istruttoria nei termini di legge.

    Quanto costa un giudizio di usucapione?

    I costi variano in funzione del valore dell’immobile e della complessità istruttoria. Voci principali: contributo unificato parametrato al valore (da poche centinaia a qualche migliaio di euro), onorario del legale secondo i parametri ministeriali, eventuali costi peritali (geometra per il rilievo confinario, agronomo per fondi agricoli), imposte di registro e ipotecarie sulla trascrizione finale (2% e 1% sul valore catastale). Un’usucapione non contenziosa risolta in mediazione contiene i costi entro alcune migliaia di euro; una controversia ordinaria può superarli largamente.

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti agli articoli: art. 1158 c.c., art. 1159 c.c., art. 1140 c.c.. Per la consultazione del testo integrato visita la categoria codice civile.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art bonus nel 730/2026: credito d’imposta 65% per la cultura

    In sintesi

    • Cos’è: un credito d’imposta per chi fa donazioni a sostegno di beni culturali pubblici, musei, teatri e fondazioni lirico-sinfoniche.
    • Aliquota: 65% della donazione effettuata.
    • Limite annuale: il credito spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile.
    • Come si usa: in tre quote annuali di pari importo (un terzo per anno). La parte non usata si riporta agli anni successivi.
    • Pagamento obbligatorio: la donazione deve essere fatta tramite banca, ufficio postale o strumenti tracciabili (carte, assegni).
    • Dove si indica nel 730: Quadro G, rigo G9, Sezione VII.

    Come funziona l'Art bonus

    L’Art bonus è un incentivo fiscale pensato per chi vuole contribuire alla tutela del patrimonio culturale italiano. In pratica, se nel 2025 hai fatto una donazione in denaro a favore di beni culturali pubblici, teatri, musei, fondazioni lirico-sinfoniche o altri enti pubblici che operano nello spettacolo, lo Stato ti restituisce il 65% di quanto hai donato sotto forma di credito d’imposta, cioè uno sconto diretto sulla tua IRPEF.

    Il credito non si ottiene tutto in una volta: viene diviso in tre quote uguali da usare una per anno. Se in un anno la tua IRPEF non basta ad assorbire la quota, la parte che avanza si riporta agli anni successivi finché non si esaurisce. Non c’è dunque il rischio di perdere il beneficio.

    Attenzione al tetto: il credito complessivo spetta nei limiti del 15% del tuo reddito imponibile annuo. Se la tua donazione è molto alta rispetto al reddito, la parte eccedente non genera ulteriore credito. La donazione deve essere fatta esclusivamente tramite strumenti tracciabili: bonifico bancario, bollettino postale, carta di credito o debito, assegni. I contanti non sono ammessi.

    Aliquota e regole dell'Art bonus
    Voce Dettaglio
    Aliquota del credito 65% della donazione
    Tetto annuale 15% del reddito imponibile
    Utilizzo 3 quote annuali di pari importo
    Quota non usata Si riporta nelle dichiarazioni degli anni successivi
    Pagamento ammesso Banca, ufficio postale, carte, assegni (tracciabili)
    Dove nel 730 Quadro G, rigo G9, Sezione VII

    Esempio pratico

    • Caio ha un reddito imponibile di 30.000 euro. Nel 2025 ha donato 2.000 euro al suo teatro comunale. Il 15% di 30.000 euro è 4.500 euro: la donazione di 2.000 euro rientra nel limite. Il credito totale è il 65% di 2.000 euro = 1.300 euro, da usare in tre quote da 433 euro ciascuna (arrotondando). Nel 730/2026 Caio usa la prima quota di 433 euro in diminuzione dell’IRPEF. Le altre due quote le userà nelle dichiarazioni del 2027 e del 2028.

    Documenti necessari

    • Ricevuta del bonifico o del versamento tracciabile (estratto conto, ricevuta carta)
    • Lettera o ricevuta dell’ente beneficiario che attesta la donazione
    • Documentazione che identifichi l’ente come soggetto ammissibile all’Art bonus
    • 730-3 dell’anno precedente se si sta usando una quota residua di credito già maturato

    Caso 1: prima donazione nel 2025, uso della prima quota

    Scenario. Tizio ha un reddito imponibile di 20.000 euro. A novembre 2025 ha donato 1.500 euro a un museo pubblico della sua città tramite bonifico.

    Come si applica. Il 15% di 20.000 euro è 3.000 euro: la donazione di 1.500 euro è sotto il limite. Il credito totale è il 65% di 1.500 euro = 975 euro, suddiviso in tre quote da 325 euro ciascuna. Nel 730/2026 Tizio indica nella colonna 1 del rigo G9 il valore della spesa 2025 (1.500 euro). Il sistema calcola la prima quota da 325 euro e la detrae dall’IRPEF. Le due quote restanti si riverseranno automaticamente nelle dichiarazioni 2027 e 2028.

    In pratica

    • Conserva il bonifico e qualsiasi ricevuta dell’ente beneficiario.
    • La prima quota si usa già nel 730/2026; le altre due negli anni successivi.
    • Se il reddito è basso, controlla che il 15% del reddito copra almeno la donazione.

    Caso 2: credito residuo da anni precedenti

    Scenario. Sempronio aveva già donato nel 2023 e aveva maturato un credito Art bonus. Nel 730/2025 ha usato la prima quota. Nel 730/2026 deve usare la seconda.

    Come si applica. Sempronio non deve indicare una nuova donazione, ma riportare il credito residuo e la rata dell’anno precedente. Nel rigo G9 colonna 2 riporta il residuo come indicato nel rigo 130 del Mod. 730-3/2025; in colonna 3 indica la rata del credito 2024; in colonna 4 la rata del credito 2023. Il sistema calcola la quota spettante per il 2025 e la imputa in diminuzione dell’IRPEF.

    In pratica

    • Tieni il 730-3 degli anni passati: contiene i dati residui da riportare.
    • Il meccanismo delle tre rate fa sì che il beneficio si distribuisca su tre anni.
    • Anche la quota residua non usata torna automaticamente l’anno successivo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si recupera con l'Art bonus?

    Il 65% della donazione effettuata, nei limiti del 15% del proprio reddito imponibile annuo. Il credito si utilizza in tre quote annuali uguali.

    Posso donare a qualsiasi museo o teatro?

    No. L’ente beneficiario deve essere pubblico o avere specifiche caratteristiche previste dalla legge: beni culturali pubblici, istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, festival, circuiti di distribuzione e altri soggetti indicati dalla normativa. Conviene verificare con l’ente se rientra tra i beneficiari dell’Art bonus.

    Posso donare in contanti?

    No. La donazione deve essere fatta esclusivamente tramite strumenti tracciabili: banca, ufficio postale, carte di debito o credito, assegni bancari e circolari. Il contante non è ammesso.

    Cosa succede se non riesco a usare tutta la quota in un anno?

    La parte di quota annuale non utilizzata (perché l’IRPEF non era sufficiente) viene riportata automaticamente agli anni successivi. Non si perde.

    Si può cumulare l'Art bonus con la detrazione ordinaria per le liberalità culturali?

    No. Per le stesse donazioni non è possibile usare sia il credito Art bonus sia la detrazione ordinaria per erogazioni liberali prevista nel Quadro E. Bisogna scegliere l’una o l’altra agevolazione.

    Dove trovo conferma di essere beneficiario dell'Art bonus?

    Il Ministero della Cultura pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti e dei beni culturali che beneficiano dell’Art bonus. Prima di donare, è consigliabile verificare che il destinatario sia in elenco.

  • Congedo parentale fino ai 14 anni del figlio: come funziona, con esempio

    In sintesi

    • Il congedo parentale si estende fino al quattordicesimo anno di eta’ del figlio
    • L’indennita’ INPS del 30% segue il nuovo limite di quattordici anni
    • I sei mesi per genitore e il tetto complessivo restano invariati
    • Il prolungamento per disabilita’ grave sale al quattordicesimo anno
    • La modifica vale anche per adozione e affidamento (art. 36 D.Lgs. 151/2001)

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 219 della L. 199/2025 modifica il D.Lgs. 151/2001 estendendo da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui i genitori possono fruire del congedo parentale, con indennita’ INPS al 30% della retribuzione fino al nuovo limite.

    Approfondimento normativo completo: Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo.

    Congedo parentale fino ai 14 anni: la modifica del comma 219 LB26 spiegata

    Il comma 219 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha modificato il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, estendendo da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui e’ possibile fruire del congedo parentale. La modifica, tecnicamente sobria, ha un impatto concreto sulle famiglie con figli nella fascia 12-14 anni, corrispondente al passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, una fase in cui le esigenze di cura e accompagnamento educativo sono spesso particolarmente intense.

    L’intervento tocca quattro articoli del D.Lgs. 151/2001: l’art. 32 sul congedo ordinario, l’art. 33 sul prolungamento per disabilita’ grave, l’art. 34 sul trattamento economico e l’art. 36 sulla disciplina per adozione e affidamento. La struttura del congedo rimane invariata: ciascun genitore ha diritto a sei mesi di congedo, con un tetto complessivo familiare di dieci o undici mesi a seconda dei casi, con indennita’ INPS al 30% della retribuzione (e nelle mensilita’ aggiuntive previste dal D.Lgs. 105/2022 all’80% o al 60%).

    Dal punto di vista pratico, la modifica significa che un genitore che in passato non aveva piu’ potuto fruire del congedo per un figlio che aveva compiuto 12 anni, nel 2026 puo’ riprendere a farne domanda fino al compimento del quattordicesimo anno. Il congedo va richiesto all’INPS con il modulo specifico e autorizzato dal datore di lavoro; e’ frazionabile in giorni o ore a seconda del contratto collettivo applicabile.

    Checklist per fruire del congedo parentale fino ai 14 anni

    • Verificare l’eta’ del figlio: il congedo e’ fruibile fino al compimento dei 14 anni;
    • Calcolare i mesi gia’ fruiti in precedenza per non superare il tetto individuale (6 mesi);
    • Presentare domanda all’INPS online (o tramite patronato) con anticipo adeguato;
    • Comunicare al datore di lavoro la fruizione con il preavviso contrattuale previsto;
    • Verificare se il CCNL applicabile prevede una integrazione al 30% INPS.

    Caso 1: madre con figlio di 13 anni che non aveva esaurito i mesi di congedo

    Scenario. Caia, dipendente a tempo indeterminato nel settore privato, ha un figlio di 13 anni. In passato ha fruito di tre mesi di congedo parentale quando il figlio era piccolo. Con il vecchio limite a 12 anni, non poteva piu’ fruirne; nel 2026 vuole sapere se puo’ prendere altri mesi.

    Come si legge in pratica. Con la modifica del comma 219 LB26, Caia puo’ fruire dei tre mesi di congedo parentale rimanenti (su sei totali per genitore) fino al compimento dei 14 anni del figlio. L’indennita’ INPS e’ pari al 30% della retribuzione per i periodi rientranti nel limite. E’ necessario presentare domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo di congedo e comunicare al datore di lavoro con il preavviso previsto dal CCNL.

    Riepilogo Caso 1

    • Figlio: 13 anni – rientra nel nuovo limite di 14 anni ex comma 219 LB26
    • Mesi residui: 3 (su 6 totali per genitore)
    • Indennita’ INPS: 30% della retribuzione per i periodi fruiti
    • Domanda: da presentare all’INPS prima dell’inizio del congedo
    • Preavviso datore di lavoro: verificare il CCNL applicabile

    Caso 2: padre con figlio di 12 anni e 8 mesi, congedo mai fruito

    Scenario. Tizio, dipendente pubblico, non ha mai fruito del congedo parentale. Il figlio ha 12 anni e 8 mesi. Nel 2025, con il vecchio limite, avrebbe avuto solo 4 mesi di finestra utile; nel 2026 con il nuovo limite a 14 anni ha piu’ tempo a disposizione.

    Come si legge in pratica. Tizio puo’ ora fruire dei sei mesi di congedo parentale a cui ha diritto entro il quattordicesimo anno del figlio, guadagnando circa 16 mesi di finestra temporale aggiuntiva rispetto al vecchio limite. L’indennita’ INPS del 30% si applica coerentemente fino al nuovo limite. Per i dipendenti pubblici, le modalita’ di fruizione seguono le disposizioni specifiche del comparto; si raccomanda di verificare con il patronato o il proprio ufficio HR.

    Riepilogo Caso 2

    • Figlio: 12 anni e 8 mesi – finestra ampliata al 14 anno
    • Mesi disponibili: 6 (congedo mai fruito)
    • Dipendente pubblico: modalita’ di fruizione da verificare con ufficio HR
    • Indennita’ INPS: 30% della retribuzione per i periodi fruiti
    • Vantaggio rispetto al 2025: circa 16 mesi di finestra temporale in piu’

    Caso 3: famiglia con figlio adottato di 13 anni

    Scenario. Sempronio e Caia hanno adottato un bambino di 13 anni. La lettera d) del comma 219 LB26 modifica anche l’art. 36 del D.Lgs. 151/2001 sulla disciplina per adozione e affidamento. Vogliono sapere se possono fruire del congedo parentale.

    Come si legge in pratica. Grazie alla modifica dell’art. 36 del D.Lgs. 151/2001 operata dalla lettera d) del comma 219, anche i genitori adottivi possono fruire del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio. Le regole specifiche per l’adozione nazionale e internazionale possono presentare decorrenze differenti; si raccomanda di verificare le istruzioni INPS aggiornate per il computo del limite in caso di adozione.

    Riepilogo Caso 3

    • Figlio adottato: 13 anni – incluso nel nuovo limite grazie all’art. 36 modificato
    • Norma: lettera d) comma 219 LB26 modifica art. 36 D.Lgs. 151/2001
    • Congedo: fruibile fino ai 14 anni, modalita’ da verificare con INPS
    • Decorrenza per adottivi: da verificare su istruzioni INPS aggiornate
    • Azione: contattare patronato per domanda specifica per adozione

    Quando conviene una verifica

    Un esperto ti guida nel calcolo dei mesi residui e nella domanda INPS Consulta un patronato per la domanda di congedo parentale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cos'e' il congedo parentale e cosa cambia con il comma 219 LB26 per i figli fino a 14 anni?

    Il congedo parentale e’ un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, retribuita dall’INPS al 30%, prevista dal D.Lgs. 151/2001. Il comma 219 della Legge di Bilancio 2026 ha esteso da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui e’ possibile fruirne, ampliando la finestra temporale per i genitori e allineando la misura alle esigenze del passaggio scolastico dalla primaria alla secondaria.

    Quanti mesi di congedo parentale spettano a ciascun genitore fino ai 14 anni?

    Ciascun genitore ha diritto a un massimo di sei mesi di congedo parentale, con un tetto complessivo familiare di dieci o undici mesi a seconda che entrambi i genitori ne fruiscano. Il numero di mesi non e’ aumentato dalla riforma; e’ ampliata solo la finestra temporale entro cui fruirne, ora estesa fino ai 14 anni del figlio.

    L'indennita' INPS al 30% si applica anche per i periodi di congedo tra i 12 e i 14 anni?

    Si’, la lettera c) del comma 219 LB26 modifica l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 estendendo coerentemente il trattamento economico INPS al 30% (e nelle mensilita’ aggiuntive previste al 60% o all’80% ex D.Lgs. 105/2022) fino al nuovo limite dei quattordici anni.

    Il prolungamento del congedo per figlio con disabilita' grave segue lo stesso limite?

    Si’, la lettera b) del comma 219 modifica l’art. 33 del D.Lgs. 151/2001: il prolungamento del congedo per il figlio con disabilita’ grave, fino a tre anni complessivi, e’ ora fruibile entro il quattordicesimo anno di vita anziche’ il dodicesimo, in linea con la modifica generale.

    Il congedo parentale fino ai 14 anni vale anche per i figli adottivi o in affidamento?

    Si’, la lettera d) del comma 219 LB26 modifica l’art. 36 del D.Lgs. 151/2001 allineando la disciplina dell’adozione e dell’affidamento al nuovo limite dei quattordici anni. Le regole specifiche di decorrenza per l’adozione internazionale vanno verificate con le istruzioni INPS aggiornate.

  • Articolo 48 L. 184/1983: Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell’adozione

    Art. 48 L. 184/1983 – Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell’adozione

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale
    sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.

  • CCNL Pompe Funebri: Welfare

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Welfare CCNL Pompe Funebri: Coopersalute, Cooperlavoro pensione, polizza infortuni 24h, supporto psicologico aziendale obbligatorio (settore con alta esposizione emotiva).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    8 febbraio 2022 (in vigore dal 1° marzo 2022)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Welfare
    Voce Dettaglio
    Coopersalute Vedi sezione
    Cooperlavoro Vedi sezione
    Polizza 24h Vedi sezione
    Supporto psicologico Vedi sezione
    Formazione relazionale Vedi sezione

    Coopersalute

    Sanità integrativa: rimborsi, dentista, riabilitazione.

    Cooperlavoro

    Fondo pensione.

    Polizza 24h

    €100.000.

    Supporto psicologico

    Obbligatorio nel settore: servizio aziendale di supporto per gestire stress, lutto, situazioni emotivamente difficili. Almeno 4 sedute/anno garantite.

    Formazione relazionale

    Corsi gestione famiglie in lutto, comunicazione difficile, etica professionale.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Welfare
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su welfare.
    Caia – addetta onoranze Welfare
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce welfare a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Welfare
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina welfare con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Welfare?
    Risposta su welfare CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Welfare?
    Approfondimento welfare per addetti settore.
    Domanda 3 Welfare?
    Caso H24 7/7 e welfare.
    Domanda 4 Welfare?
    Tutele specifiche welfare settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Abitazione principale nel 730/2026: rendita catastale e IMU

    In sintesi

    • Codice utilizzo «1»: indica nel quadro B che l’immobile è la tua abitazione principale (o quella dei tuoi familiari).
    • La rendita concorre al reddito complessivo, ma spetta una deduzione pari all’ammontare della rendita stessa: in pratica l’IRPEF sull’abitazione principale è zero.
    • Pertinenze (box, cantina, ecc.) classificate C/2, C/6 o C/7: massimo una per categoria, trattamento analogo all’abitazione principale.
    • Abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9): pagano l’IMU ma non l’IRPEF. Nella colonna 12 del quadro B va inserito il codice 2.
    • Rendita rivalutata del 5%: non la calcoli tu, ci pensa chi presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista).
    • Ricovero permanente in istituto: continui ad avere diritto alla deduzione per abitazione principale, purché la casa non sia affittata.

    Che cosa si dichiara nel quadro B per la casa in cui vivi

    Se sei proprietario (o usufruttuario) della casa in cui abiti, devi indicarla nel quadro B del modello 730. Non perché tu debba pagare l’IRPEF su di essa, ma perché la legge vuole che la rendita catastale risulti nella dichiarazione, anche quando poi viene azzerata dalla deduzione.

    La rendita catastale è il valore che il catasto attribuisce all’immobile: la trovi nella visura catastale o nell’atto di acquisto. Nel 730 la inserisci così com’è, senza rivalutarla: chi elabora la dichiarazione applicherà automaticamente la rivalutazione del 5%.

    Il meccanismo è semplice: la rendita entra nel reddito complessivo, ma subito dopo viene dedotta per intero. Il risultato è che l’IRPEF sull’abitazione principale è sempre pari a zero, salvo che l’immobile sia classificato come ‘di lusso’ (categorie A/1, A/8, A/9): in quel caso paga l’IMU, e l’IRPEF non si applica per un motivo diverso.

    Lo stesso trattamento vale per le pertinenze: il box, la cantina o il posto auto iscritti in catasto con una rendita propria. Puoi indicare come pertinenza dell’abitazione principale al massimo un’unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

    Codici utilizzo e trattamento fiscale dell'abitazione principale
    Situazione Codice col. 2 Codice col. 12 IMU Effetto IRPEF
    Abitazione principale ordinaria (non di lusso) 1 – (non si compila) Deduzione integrale, IRPEF = 0
    Pertinenza con rendita autonoma (box, cantina) 5 – (non si compila) Deduzione integrale, IRPEF = 0
    Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) 1 2 Nessuna IRPEF, assoggettata a IMU
    Pertinenza di abitazione principale di lusso 5 2 Nessuna IRPEF, assoggettata a IMU

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un appartamento (categoria A/2) con rendita catastale di 600 euro. Nel quadro B indica: colonna 1 = 600, colonna 2 = codice ‘1’, colonna 3 = 365 giorni, colonna 4 = 100%. Chi elabora il 730 rivaluta la rendita del 5% (= 630 euro) e la deduce dal reddito complessivo: l’effetto netto sull’IRPEF è zero. Se Tizio avesse anche un box con rendita di 50 euro, indicherebbe un secondo rigo con colonna 2 = codice ‘5’: stessa deduzione, stessa conseguenza.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per leggere la rendita catastale e la categoria)
    • Atto di compravendita o contratto di mutuo (per confermare la quota di possesso)
    • Certificato di residenza o documentazione anagrafica (se la dimora abituale è dei familiari)
    • Verbale di assegnazione, in caso di alloggio di cooperativa edilizia

    Caso 1 – Tizio vive nella sua casa, nessuna particolarità

    Scenario. Tizio è proprietario al 100% di un appartamento A/3 con rendita catastale di 450 euro, in cui risiede tutto l’anno con la famiglia.

    Come si applica. Indica il codice ‘1’ nella colonna 2. La rendita entra nel reddito complessivo ma viene interamente dedotta: nessuna IRPEF da pagare sull’immobile. La colonna 12 rimane vuota.

    In pratica

    • Rendita da inserire in colonna 1: 450 euro (quella non rivalutata).
    • Giorni di possesso: 365, quota: 100%.
    • Nessun importo aggiuntivo da versare: la deduzione azzera l’imposta.

    Caso 2 – Caio possiede un appartamento di lusso (categoria A/1)

    Scenario. Caio abita in un immobile classificato A/1, che per legge è soggetto a IMU anche se è la sua abitazione principale.

    Come si applica. Caio inserisce comunque il codice ‘1’ nella colonna 2, ma nella colonna 12 ‘Casi particolari IMU’ scrive il codice ‘2’. In questo modo il sistema sa che l’immobile paga l’IMU: non vengono calcolate né IRPEF né addizionali, e non spetta la deduzione.

    In pratica

    • Colonna 2 (Utilizzo): codice ‘1’.
    • Colonna 12 (Casi particolari IMU): codice ‘2’.
    • Risultato: zero IRPEF, ma l’IMU resta dovuta al Comune.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare la mia abitazione principale anche se non pago IRPEF su di essa?

    Sì. Va sempre indicata nel quadro B del 730: la rendita compare nel reddito complessivo ma viene poi azzerata dalla deduzione. L’obbligo di compilazione non dipende dall’imposta dovuta.

    Quante pertinenze posso indicare come pertinenza dell'abitazione principale?

    Al massimo una per ciascuna categoria catastale C/2 (cantine, soffitte), C/6 (box, rimesse) e C/7 (tettoie). Quindi potenzialmente tre unità in totale, una per categoria.

    La deduzione spetta anche se vive in casa solo mio figlio e io abito altrove?

    Sì, la deduzione spetta anche quando la casa è la dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado). In quel caso si usa ugualmente il codice ‘1’.

    Cosa succede se sono in una casa di riposo e la mia casa è vuota?

    Se sei trasferito permanentemente in un istituto di ricovero o sanitario e la casa non è affittata, hai ancora diritto alla deduzione per abitazione principale. La condizione è che l’immobile non sia locato.

    Il mio CAF rivaluta la rendita o devo farlo io?

    Non devi fare nulla: inserisci la rendita catastale così come appare nella visura. Chi presta l’assistenza fiscale (CAF, patronato o professionista) applica automaticamente la rivalutazione del 5%.

    Posso avere la deduzione per due case?

    No. La deduzione per l’abitazione principale spetta per una sola unità immobiliare: quella in cui dimori abitualmente. Se possiedi una seconda casa usata da un familiare, la deduzione compete solo per la tua.

    Vedi anche: IMU prima casa, Come si calcola l’IMU, Detrazione interessi mutuo costruzione, Detrazione 19% canoni di leasing abitazione principale, Detrazioni canoni di locazione e IMU sui terreni agricoli.

  • Superbonus nel 730/2026: aliquote e rate da dichiarare

    In sintesi

    • Nel 730/2026 si dichiarano le rate residue del Superbonus su spese sostenute dal 2020 in poi, con aliquote diverse a seconda dell’anno.
    • Per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota e’ del 65%; per quelle del 2024 era del 70%; per quelle del 2023 del 90%; per quelle fino al 2022 del 110%.
    • Dal 2025 il Superbonus spetta solo a condomini e persone fisiche con edifici da 2 a 4 unita’, purche’ la CILA fosse stata presentata entro il 15 ottobre 2024.
    • Le rate 2025 di spese sostenute dal 2024 in poi si spalmanno in 10 quote annuali; le spese fino al 2021 erano in 5 rate.
    • Chi ha optato nel 2023 per la ripartizione in 10 rate (anziche’ 4) delle spese 2022 o 2023 deve barrare l’apposita casella nel 730.
    • Il Superbonus non e’ cumulabile con altri incentivi pubblici sugli stessi interventi.

    Che cos'e' il Superbonus e come funziona nel 730/2026

    Il Superbonus e’ la detrazione maggiorata per interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico. Negli anni ha cambiato percentuale piu’ volte, per cui nel 730/2026 potresti trovarti a dichiarare rate di spese fatte in anni diversi, ognuna con la propria aliquota.

    La logica e’ questa: non recuperi tutta la detrazione in un anno solo, ma a pezzi (rate) spalmati su piu’ anni. Il numero di rate dipende dall’anno in cui hai sostenuto la spesa: 5 rate per le spese fino al 2021, 4 rate per le spese 2022-2023 (salvo opzione per 10 rate), 10 rate per le spese dal 2024 in poi.

    Dal 2025 il Superbonus e’ accessibile solo in situazioni specifiche: condomini o persone fisiche che intervengono su edifici formati da 2 a 4 unita’, a condizione che la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) fosse stata depositata entro il 15 ottobre 2024. Se non rientri in questi casi, nel 730/2026 dichiari solo le rate ancora in corso di spese gia’ sostenute in anni precedenti.

    Aliquote Superbonus per anno di sostenimento della spesa
    Anno spesa Aliquota Superbonus Numero rate (dal 2024 in poi)
    Fino al 2021 110% 5 rate (gia' avviate)
    2022 110% o aliquota ridotta 4 rate (o 10 su opzione)
    2023 90% 4 rate (o 10 su opzione)
    2024 70% 10 rate
    2025 65% 10 rate

    Esempio pratico

    • Caio fa parte di un condominio che ha completato lavori di coibentazione nel 2024. La sua quota di spesa e’ stata 50.000 euro. L’aliquota 2024 era del 70%, quindi detrazione totale: 35.000 euro in 10 rate da 3.500 euro. Nel 730/2026 Caio indica la rata numero 2 (quella del 2026, cioe’ il secondo anno su dieci): 3.500 euro scalati dall’IRPEF. Deve indicare l’anno ‘2024’ nella colonna anno e il numero ‘2’ nella colonna ‘numero rata’.

    Documenti necessari

    • Fatture e bonifici relativi agli interventi trainanti e trainati
    • Asseverazione del tecnico sul miglioramento di due classi energetiche (o raggiungimento della classe piu’ alta)
    • Attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento
    • CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) con data di presentazione
    • Per i condomini: delibera assembleare approvativa dei lavori
    • Ricevuta di invio dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori

    Caso 1 – Condominio con lavori conclusi nel 2024

    Scenario. Tizio abita in un condominio di 8 appartamenti. I lavori di isolamento termico (cappotto) sono stati terminati nel 2024. La quota di spesa di Tizio era 40.000 euro. La CILA era stata presentata entro il 15 ottobre 2024.

    Come si applica. L’aliquota per le spese 2024 e’ 70%. Detrazione di Tizio: 70% di 40.000 = 28.000 euro in 10 rate da 2.800 euro. Nel 730/2026 Tizio dichiara la rata numero 2 (la seconda su dieci). Indica 2024 nella colonna anno e ‘2’ nella colonna rata. Il codice fiscale del condominio va nella colonna 3.

    In pratica

    • Aliquota 70% perche’ la spesa era del 2024.
    • 10 rate totali: nel 730/2026 si dichiara la rata n. 2.
    • Indicare il codice fiscale del condominio, non i dati catastali individuali.

    Caso 2 – Persona fisica con edificio bifamiliare, spesa 2025

    Scenario. Sempronio possiede un edificio composto da due appartamenti (uno suo, uno del fratello). La CILA per i lavori di isolamento e’ stata presentata a settembre 2024. I lavori sono stati completati e pagati nel 2025.

    Come si applica. Sempronio rientra tra i soggetti ammessi al Superbonus dal 2025 (edificio da 2 a 4 unita’, CILA presentata entro il 15 ottobre 2024). L’aliquota per le spese 2025 e’ il 65%. Se ha speso 80.000 euro (sua quota), la detrazione e’ 65% di 80.000 = 52.000 euro in 10 rate da 5.200 euro. Nel 730/2026 indica la rata numero 1.

    In pratica

    • Condizione chiave: CILA presentata entro il 15 ottobre 2024.
    • Aliquota 65% per le spese 2025.
    • Prima rata da dichiarare nel 730/2026: 5.200 euro (su 10 totali).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' l'aliquota del Superbonus per le spese del 2025?

    Per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota e’ del 65%. Si scende rispetto al 70% del 2024 e al 90% del 2023.

    In quante rate si divide il Superbonus?

    Dipende dall’anno di spesa. Per le spese sostenute fino al 2021 erano 5 rate. Dal 2024 in poi sono 10 rate. Per le spese 2022-2023 erano 4 rate, salvo opzione (irrevocabile) per 10 rate tramite dichiarazione integrativa.

    Chi puo' ancora usufruire del Superbonus nel 2025?

    Solo i condomini e le persone fisiche che intervengono su edifici composti da 2 a 4 unita’, purche’ la CILA sia stata presentata entro il 15 ottobre 2024. Non e’ piu’ aperto a nuovi interventi su edifici unifamiliari.

    Ho rate di Superbonus del 2021: le dichiaro ancora?

    Si’. Le vecchie rate continuano finche’ non esaurisci le 5 quote previste. Indichi l’anno 2021 nella colonna anno e il numero di rata corrispondente all’anno in corso.

    Il Superbonus e' cumulabile con altri incentivi?

    No. Non e’ cumulabile con altri incentivi pubblici o agevolazioni previste dalla normativa europea, nazionale o regionale sugli stessi interventi.

    Cosa succede se la ENEA non riceve la comunicazione in tempo?

    La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’ENEA non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

    Vedi anche: Plusvalenza sugli immobili superbonus venduti entro 10 anni e Regime dichiarativo, amministrato e gestito.

  • Addizionale regionale e comunale IRPEF nel 730/2026: guida pratica

    In sintesi

    • Sono imposte aggiuntive all’IRPEF: l’addizionale regionale e quella comunale si calcolano sul reddito imponibile e si pagano insieme all’IRPEF, ma vanno a comuni e regioni.
    • L’acconto addizionale comunale 2025 va nel rigo F1 colonna 3: se nel 2025 hai presentato il 730/2025, l’importo si trova al punto 124 della CU 2026.
    • Chi ha versato autonomamente usa l’F24 con codice 3843: è il codice tributo per l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF versato senza sostituto.
    • Il saldo dell’addizionale è calcolato da chi presta assistenza fiscale: non devi calcolarlo da solo; il CAF o il sostituto ci pensano sulla base del reddito complessivo e delle aliquote del comune/regione di residenza.
    • Alcuni comuni fissano soglie di esenzione: se il tuo comune ha deliberato una soglia (legata ad esempio all’ISEE o al nucleo familiare), puoi indicarla nel rigo F7 per non pagare l’addizionale.
    • Le eccedenze non rimborsate si riportano nel rigo F3: i crediti di addizionale regionale (colonna 8) e comunale (colonna 11) non restituiti dal sostituto si indicano qui per compensarli.

    Addizionale regionale e comunale: cosa sono e come si inseriscono nel 730

    Oltre all’IRPEF ‘statale’, ogni cittadino paga anche due imposte aggiuntive che vanno rispettivamente alla propria regione e al proprio comune di residenza. Si chiamano addizionale regionale all’IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF. Non sono un bis della stessa tassa: sono tributi separati, con aliquote fissate autonomamente da regioni e comuni, che si sommano all’IRPEF e concorrono a finanziare i servizi locali.

    Nel modello 730/2026 queste addizionali compaiono in diversi punti. L’acconto dell’addizionale comunale relativo al 2025 va indicato nel quadro F insieme agli altri acconti (rigo F1, colonna 3). Il saldo – cioè la parte definitiva calcolata sul reddito effettivo del 2025 – viene determinato automaticamente da chi presta assistenza fiscale e poi trattenuto dallo stipendio o rimborsato in busta paga, senza che tu debba fare calcoli.

    Ci sono però alcune situazioni che richiedono attenzione: le eccedenze (crediti) di addizionale non rimborsa dal sostituto, che vanno riportate nel rigo F3; le soglie di esenzione deliberate da alcuni comuni, che puoi comunicare nel rigo F7; e i casi particolari di addizionale sospesa per eventi eccezionali o di contribuenti con domicili diversi nel caso di dichiarazione congiunta.

    Addizionale regionale e comunale nel quadro F: riepilogo
    Voce Rigo / Colonna Fonte se 730/2025 con sostituto Fonte se F24 autonomo
    Acconto addizionale comunale 2025 F1, col. 3 Punto 124 CU 2026 Cod. tributo 3843
    Acconto add. comunale sospeso per eventi eccezionali F5, col. 4 Punti 33, 34 e 132 CU 2026
    Eccedenza add. regionale non rimborsata F3, col. 8 Punto 74 CU 2026 Col. 5 rigo RX2 REDDITI PF 2025
    Eccedenza add. comunale non rimborsata F3, col. 11 Punto 84 CU 2026 Col. 5 rigo RX3 REDDITI PF 2025
    Eccedenza add. regionale usata in compensazione F24 F3, col. 9
    Eccedenza add. comunale usata in compensazione F24 F3, col. 12
    Soglia di esenzione add. comunale (saldo 2025) F7, col. 1 Delibera comunale su finanze.gov.it
    Soglia di esenzione add. comunale (acconto 2026) F7, col. 3 Delibera comunale su finanze.gov.it

    Esempio pratico

    • Caio abita in un comune che ha deliberato una soglia di esenzione dall’addizionale comunale per famiglie con ISEE inferiore a un certo importo. Caio verifica sul sito www.finanze.gov.it che il suo comune ha fissato la soglia e che lui rispetta i requisiti. Nel 730/2026 compila il rigo F7: nella colonna 1 indica l’importo della soglia di esenzione per il 2025, e nella colonna 2 il codice ‘1’ (esenzione non collegata al reddito imponibile) oppure ‘2’ (altra agevolazione). Compilando il rigo F7, attesta di avere i requisiti e non si vede calcolare l’addizionale comunale per il 2025.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 74 per add. regionale, 84 per add. comunale, 124 per acconto add. comunale)
    • Modello REDDITI PF 2025 (righi RX2 col. 5 per add. regionale, RX3 col. 5 per add. comunale) se non hai presentato il 730/2025
    • Modello F24 con codice tributo 3843 se hai versato l’acconto add. comunale autonomamente
    • Delibera comunale sull’addizionale (consultabile su www.finanze.gov.it, sezione ‘fiscalità locale, addizionale comunale all’IRPEF’) per verificare soglie di esenzione
    • Prospetto di liquidazione 730-3/2025 (righi 97, 117 per addizionale comunale coniugi) in caso di dichiarazione congiunta

    Tizio: lavoratore dipendente con acconto add. comunale trattenuto dal datore

    Scenario. Tizio è un dipendente a tempo pieno che nel 2025 ha presentato il 730/2025 con sostituto. Il datore di lavoro ha trattenuto dallo stipendio anche l’acconto dell’addizionale comunale per il 2025.

    Come si applica. Tizio trova l’importo dell’acconto al punto 124 della sua CU 2026 e lo riporta nel rigo F1, colonna 3. Non deve fare altro: il saldo dell’addizionale regionale e di quella comunale relativi al 2025 viene calcolato dal CAF (o dal sostituto) sulla base del reddito complessivo del 2025 e delle aliquote in vigore nel comune e nella regione di residenza al 1° gennaio 2025.

    In pratica

    • Cerca il punto 124 sulla tua CU 2026: è l’acconto add. comunale che il datore ha già trattenuto.
    • Inserisci l’importo nel rigo F1 colonna 3: non servono altri calcoli da parte tua.
    • Se hai cambiato comune di residenza durante l’anno, comunica il domicilio al 1° gennaio 2025 a chi compila il tuo 730: è rilevante per l’aliquota comunale da applicare.

    Sempronio: residente in comune con soglia di esenzione add. comunale

    Scenario. Sempronio vive in un piccolo comune che ha deliberato una soglia di esenzione dall’addizionale comunale per nuclei familiari con determinate caratteristiche (es. presenza di figli a carico o ISEE sotto una certa soglia). Sempronio ritiene di avere i requisiti.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono la Sezione VI del quadro F proprio per questo caso. Sempronio verifica sul sito www.finanze.gov.it le delibere del suo comune, controlla di soddisfare le condizioni previste, e compila il rigo F7. Nella colonna 1 indica l’importo della soglia di esenzione deliberata per il 2025; nella colonna 2 il codice ‘1’ o ‘2’ a seconda del tipo di agevolazione. Per l’acconto 2026 usa le colonne 3 e 4. Compilando il rigo attesta formalmente di possedere i requisiti.

    In pratica

    • Verifica sul sito www.finanze.gov.it (sezione ‘addizionale comunale all’IRPEF’) se il tuo comune ha deliberato soglie di esenzione per il 2025.
    • Se soddisfi i requisiti, compila il rigo F7: colonne 1 e 2 per il saldo 2025, colonne 3 e 4 per l’acconto 2026.
    • Le colonne 1/2 e le colonne 3/4 sono tra loro alternative: si compila una o l’altra, non entrambe nella stessa coppia.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si calcola l'addizionale regionale e comunale IRPEF?

    Le addizionali si calcolano applicando le aliquote deliberate dalla regione e dal comune di residenza al reddito imponibile IRPEF. Non devi calcolarle da solo: chi presta assistenza fiscale (CAF, sostituto o professionista) lo fa automaticamente elaborando il tuo 730.

    Qual è il codice tributo per l'acconto addizionale comunale versato con F24?

    Il codice tributo è 3843, da indicare sul modello F24 per i versamenti autonomi dell’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF con riferimento all’anno 2025.

    Se ho cambiato comune di residenza durante il 2025, quale addizionale pago?

    L’addizionale comunale si calcola in base al comune in cui risultavi residente al 1° gennaio 2025. Se ti sei trasferito durante l’anno, la residenza al 1° gennaio è quella che conta. Comunica questa informazione a chi compila il 730.

    Come faccio a sapere se il mio comune ha una soglia di esenzione?

    Consulta il sito www.finanze.gov.it, nella sezione dedicata alla ‘fiscalità locale, addizionale comunale all’IRPEF’. Lì trovi le delibere di tutti i comuni italiani con le eventuali aliquote e soglie di esenzione.

    Ho un credito di addizionale regionale non rimborsato: dove lo indico?

    Nel rigo F3 colonna 8. L’importo lo trovi al punto 74 della CU 2026 (se hai presentato il 730/2025) oppure nella colonna 5 del rigo RX2 del modello REDDITI PF 2025. Devi indicare anche il codice regione nella colonna 7 dello stesso rigo.

    L'acconto dell'addizionale comunale per il 2026 viene calcolato automaticamente?

    Sì. Chi presta assistenza fiscale calcola l’acconto dell’addizionale comunale per il 2026 in base alla liquidazione del 730/2026. Se ritieni di non doverlo versare (perché prevedi un reddito molto inferiore), puoi compilare il rigo F6 colonne 3-4 per ridurlo o azzerarlo.

    Da leggere insieme

  • Scadenze 730/2026: tutte le date da segnare sul calendario

    In sintesi

    • 30 aprile 2026: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il 730 precompilato nell’area riservata del proprio sito.
    • 30 settembre 2026: termine ultimo per presentare il 730 (precompilato o ordinario) all’Agenzia, al Caf, al professionista o al sostituto d’imposta.
    • Luglio 2026: il datore di lavoro inizia i rimborsi IRPEF e le trattenute delle somme dovute nella busta paga.
    • Agosto o settembre 2026: per i pensionati, i rimborsi e le trattenute partono dal secondo mese successivo alla ricezione del prospetto di liquidazione.
    • Novembre 2026: trattenuta della seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca. Comunicazione per riduzione acconto entro il 10 ottobre.
    • 26 ottobre 2026: termine per presentare il 730 integrativo se emergono correzioni a favore del contribuente (il 25 ottobre è domenica).

    Perché le scadenze del 730 non sono tutte la stessa data

    Quando si parla di ‘730 2026’ viene subito in mente la scadenza del 30 settembre: è il termine per consegnare la dichiarazione. Ma le date importanti sono molte di più, e vanno dal momento in cui il precompilato diventa disponibile fino all’acconto di novembre. Conoscerle serve a non farsi trovare impreparati e a capire quando aspettarsi rimborsi o trattenute in busta paga.

    Il 730/2026 riguarda i redditi percepiti nel 2025 (periodo d’imposta 2025). Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate precisano ogni scadenza, comprese quelle intermedie in cui il Caf o il sostituto d’imposta deve consegnare al contribuente il prospetto di liquidazione (modello 730-3) prima di trasmettere la dichiarazione.

    Una regola pratica da tenere a mente: se una scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, si sposta automaticamente al primo giorno feriale successivo. Per questo il 730 integrativo di ottobre è il 26 (e non il 25, che nel 2026 è domenica), e il modello REDDITI correttivo ha come termine il 2 novembre (il 31 ottobre è sabato).

    Calendario delle scadenze 730/2026
    Data Adempimento
    30 aprile 2026 Disponibilità del 730 precompilato nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate
    15 gennaio 2026 (già passata) Termine entro cui il sostituto d'imposta comunica la disponibilità a prestare assistenza fiscale
    31 maggio 2026 Scadenza anticipata per la presentazione al sostituto (elaborazione entro il 15 giugno)
    30 settembre 2026 Termine ultimo di presentazione del 730 a Agenzia, Caf, professionista o sostituto
    Luglio 2026 Prima busta paga con rimborsi IRPEF o trattenute per dipendenti
    Agosto-settembre 2026 Rimborsi e trattenute per pensionati (secondo mese dopo ricezione 730-4)
    10 ottobre 2026 Termine per comunicare al sostituto la riduzione o l'azzeramento dell'acconto di novembre
    26 ottobre 2026 Termine per 730 integrativo a favore del contribuente (codice 1, 2 o 3 nel frontespizio)
    Novembre 2026 Trattenuta seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca
    2 novembre 2026 Termine per presentare il modello REDDITI correttivo nei termini (il 31 ottobre è sabato)
    Dicembre 2026 Rimborsi per chi ha presentato il 730 senza sostituto d'imposta

    Esempio pratico

    • Caio porta i suoi documenti al Caf il 10 giugno 2026. Il Caf deve consegnargli la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione (modello 730-3) entro il 29 giugno (scadenza per le dichiarazioni presentate dall’1 al 20 giugno). A luglio Caio trova in busta paga il rimborso IRPEF di 520 euro calcolato dal prospetto. Ad agosto si accorge di aver dimenticato di inserire una spesa medica: può presentare un 730 integrativo entro il 26 ottobre, oppure un modello REDDITI correttivo entro il 2 novembre.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (rilasciata dal sostituto entro il 16 marzo 2026)
    • Ricevute e fatture delle spese sostenute nel 2025
    • Attestati di versamento F24 di acconti eventualmente pagati
    • Dati catastali di terreni e fabbricati
    • Prospetto di liquidazione (modello 730-3) da conservare per verifica
    • Documentazione per il 730 integrativo (se presentato a Caf o professionista)

    Chi si accorge di un errore dopo aver presentato il 730

    Scenario. Sempronia ha presentato il 730 a maggio tramite il suo datore di lavoro. Ad agosto si rende conto di non aver indicato alcune spese mediche che le avrebbero dato un rimborso maggiore.

    Come si applica. Sempronia ha due strade: presentare un 730 integrativo con codice 1 entro il 26 ottobre 2026 (rivolgendosi a un Caf o professionista, anche se il 730 originale era stato fatto dal sostituto), oppure presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2026 come dichiarazione integrativa. In entrambi i casi, la procedura avviata con il 730 originale non si ferma: il datore di lavoro ha già effettuato o inizierà a effettuare i conguagli del 730 originario.

    In pratica

    • Il 730 integrativo a favore del contribuente va presentato sempre a un Caf o professionista, anche se il 730 originale era stato fatto dal sostituto d’imposta.
    • La presentazione di una dichiarazione integrativa non blocca i rimborsi o le trattenute del 730 originario già in corso.

    Chi vuole ridurre l'acconto di novembre

    Scenario. Tizio sa che nel 2026 avrà molte spese detraibili e ritiene che l’acconto IRPEF di novembre indicato nel prospetto di liquidazione sia superiore a quello che effettivamente dovrà pagare.

    Come si applica. Tizio può comunicare per iscritto al suo sostituto d’imposta, entro il 10 ottobre 2026, l’importo ridotto che ritiene dovuto oppure che l’acconto non sia dovuto affatto. Lo fa sotto la propria responsabilità. Se la riduzione risulta infondata, sono previste sanzioni. La trattenuta di novembre riguarda la seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca.

    In pratica

    • La comunicazione di riduzione acconto va consegnata al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre: non si può fare dopo.
    • Valutare con attenzione prima di chiedere la riduzione: se l’importo dichiarato risulta troppo basso, scattano interessi e sanzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando scade il 730/2026?

    Il termine ultimo per presentare il 730 (precompilato o ordinario) è il 30 settembre 2026, sia che lo si consegni all’Agenzia delle Entrate online, al Caf, al professionista o al sostituto d’imposta.

    Da quando è disponibile il 730 precompilato 2026?

    A partire dal 30 aprile 2026 nell’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it (nella guida al 730 precompilato 2026 trovi accesso, modifica e invio passo per passo), accessibile con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi.

    Quando arrivano rimborsi e trattenute per i dipendenti?

    A partire dalla prima retribuzione utile dopo che il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, generalmente dal mese di luglio.

    Quando arrivano rimborsi e trattenute per i pensionati?

    Dal secondo mese successivo a quello in cui l’ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione, generalmente agosto o settembre.

    Entro quando si può presentare il 730 integrativo?

    Entro il 26 ottobre 2026 per integrazioni a favore del contribuente (maggior credito, minor debito o imposta invariata). Per integrazioni che comportano un maggior debito bisogna usare il modello REDDITI Persone fisiche entro il 2 novembre 2026 (correttiva nei termini).

    Cosa succede se la scadenza cade di sabato o festivo?

    Si sposta automaticamente al primo giorno feriale successivo. Per questo il 730 integrativo scade il 26 ottobre (il 25 è domenica) e il correttivo REDDITI scade il 2 novembre (il 31 ottobre è sabato).