Autore: Andrea Marton

  • Caparra o acconto: quali sono le differenze

    Quando si conclude un affare e si consegna una somma di denaro, la qualificazione di quella dazione cambia tutto. La caparra svolge una funzione di garanzia e, in caso di inadempimento, permette reazioni precise; l’acconto è solo un anticipo del prezzo. Distinguere le due figure evita brutte sorprese se l’accordo salta.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Caparra (confirmatoria) Acconto
    Norma di riferimento Art. 1385 c.c.
    Funzione Garanzia e liquidazione anticipata del danno Anticipo del prezzo
    Momento Alla conclusione del contratto Durante l’esecuzione
    Se si adempie Imputata alla prestazione o restituita Imputato al prezzo
    Inadempimento di chi l’ha versata L’altro recede e la trattiene Va comunque restituito
    Inadempimento di chi l’ha ricevuta L’altro recede ed esige il doppio Va comunque restituito
    Consente il recesso Sì, con effetti predeterminati No
    Variante Caparra penitenziale (art. 1386 c.c.)
    Quando conviene Rafforzare l’impegno con una garanzia Anticipare parte del prezzo senza garanzie

    Le caratteristiche della caparra

    La caparra confirmatoria è una somma di denaro che una parte consegna all’altra al momento della conclusione del contratto. Svolge una funzione di garanzia e, in caso di inadempimento, opera come liquidazione anticipata del danno.

    • Se il contratto è regolarmente adempiuto, la caparra si imputa alla prestazione dovuta o viene restituita.
    • Se è inadempiente chi l’ha versata, l’altra parte può recedere e trattenerla.
    • Se è inadempiente chi l’ha ricevuta, l’altra parte può recedere ed esigere il doppio.

    Esiste anche la caparra penitenziale (art. 1386 c.c.), che rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso: chi recede perde la caparra versata o restituisce il doppio di quella ricevuta, senza che si discuta di inadempimento.

    Esempio: Tizio versa a Caio una caparra confirmatoria. Se poi è Tizio a non adempiere, Caio può recedere e trattenere la somma; se è Caio a non adempiere, Tizio può recedere ed esigere il doppio.

    Le caratteristiche dell’acconto

    L’acconto è un semplice anticipo del prezzo. Non ha funzione di garanzia né serve a liquidare il danno: rappresenta soltanto una parte del corrispettivo pagata in anticipo.

    • Se l’affare va a buon fine, l’acconto si imputa al prezzo complessivo.
    • Se l’affare salta, l’acconto va sempre restituito, indipendentemente da chi non ha adempiuto.
    • L’acconto non consente di recedere né funziona come liquidazione anticipata del danno.

    Esempio: Caia versa un acconto sul prezzo di un bene. Se la vendita non si conclude, l’acconto le deve essere restituito, salvo il risarcimento del danno secondo le regole generali.

    Quando conviene la caparra e quando l’acconto

    La caparra conviene quando si vuole rafforzare l’impegno con una garanzia concreta: in caso di inadempimento la parte fedele dispone di una reazione immediata e predeterminata, senza dover quantificare e provare il danno. È quindi lo strumento adatto per dare serietà a una trattativa o per blindare un accordo importante.

    L’acconto è adeguato quando si intende soltanto anticipare una parte del prezzo, senza attribuire alla somma alcuna funzione di garanzia: se l’affare salta, l’acconto torna indietro e il danno si fa valere secondo le regole ordinarie. La distinzione non dipende dal nome usato nel documento, ma dalla funzione concreta della dazione e dalla volontà delle parti, che vanno espresse con chiarezza.

    Esempio: se Caia consegna una somma definendola caparra confirmatoria, accetta che, in caso di proprio inadempimento, l’altra parte possa trattenerla; se la stessa somma è un semplice acconto, le dovrà essere restituita.

    Effetti dell’inadempimento a confronto

    La differenza tra le due figure emerge soprattutto quando l’affare salta. Con la caparra confirmatoria, la parte fedele dispone di una reazione immediata e predeterminata: può recedere e trattenere la somma se a non adempiere è chi l’ha versata, oppure recedere ed esigere il doppio se a non adempiere è chi l’ha ricevuta. In questo modo la caparra opera come liquidazione anticipata del danno, senza necessità di provarne l’entità.

    Con l’acconto, invece, l’inadempimento non produce questi effetti automatici: la somma anticipata va comunque restituita, e l’eventuale danno si fa valere secondo le regole generali, dimostrandolo. L’acconto, quindi, non rafforza la posizione della parte fedele come fa la caparra, ma resta un semplice pagamento parziale del prezzo.

    • La caparra confirmatoria consente di recedere e quantifica in anticipo il danno.
    • L’acconto non consente recesso e non libera dall’onere di provare il danno subito.

    Aspetti pratici da non trascurare

    Per evitare incertezze conviene scrivere chiaramente nel contratto se la somma versata è caparra confirmatoria, caparra penitenziale o semplice acconto. La qualificazione non dipende dal termine usato, ma dalla funzione concreta della dazione e dalla volontà delle parti, perciò una formulazione precisa riduce il rischio di contenziosi.

    • Indicare la funzione della somma con precisione previene contestazioni sul recesso e sul doppio.
    • Ricordare che l’acconto, salvo accordi diversi, non legittima il recesso e va restituito se l’affare non si conclude.
    • Nella caparra penitenziale chiarire che la somma è il prezzo del recesso, così da non confonderla con quella confirmatoria.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra caparra e acconto?

    La caparra ha funzione di garanzia e, in caso di inadempimento, consente di recedere trattenendola o esigendone il doppio. L’acconto è un semplice anticipo del prezzo, che va comunque restituito o imputato.

    Cosa succede alla caparra se chi l’ha ricevuta non adempie?

    La parte che ha versato la caparra confirmatoria può recedere ed esigere il doppio della somma versata (art. 1385 c.c.).

    L’acconto consente di recedere dal contratto?

    No. L’acconto è solo un anticipo del prezzo: non consente il recesso e non funziona da liquidazione anticipata del danno.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Credito per imposte estere nel 730/2026: come si calcola

    In sintesi

    • A cosa serve: il credito per imposte estere (quadro G, rigo G4) consente di detrarre dall’IRPEF italiana le imposte pagate all’estero su redditi già dichiarati in Italia, evitando di pagare due volte.
    • Solo imposte definitive: si considerano le imposte pagate all’estero che ‘non possono essere più rimborsate’. Quelle in acconto o provvisorie non si indicano.
    • La formula chiave: il credito spettante è proporzionale, cioè non può superare la quota di IRPEF italiana attribuibile al reddito estero rispetto al reddito complessivo.
    • Tetto dell’imposta netta: il credito non può in ogni caso superare l’imposta netta italiana del periodo d’imposta in cui il reddito estero è stato prodotto.
    • Redditi di anni precedenti: le imposte estere che diventano definitive più tardi possono essere recuperate nelle dichiarazioni successive, indicando l’anno di produzione del reddito.
    • Un modulo per ogni Stato: se hai redditi prodotti in Paesi diversi, compili un distinto rigo G4 per ciascuno.

    Cos'e' il credito per imposte estere e quando spetta

    Immagina di aver lavorato qualche mese in Germania e di aver pagato le imposte locali sul tuo stipendio tedesco. Ora sei tornato in Italia e devi dichiarare quei redditi nel 730/2026, perché sei residente fiscale italiano e l’Italia tassa i residenti su tutti i redditi ovunque prodotti. Risultato: lo stesso guadagno rischia di essere tassato due volte. Il credito per le imposte estere (disciplinato dall’art. 165 del TUIR) serve proprio a evitare questo.

    In parole semplici, il meccanismo funziona così: calcoli l’IRPEF dovuta in Italia sull’intero reddito complessivo, poi detrai le imposte pagate all’estero – ma solo fino a un certo limite. Il limite è la ‘quota proporzionale’: non puoi detrarre più di quanto l’Italia avrebbe incassato se quel reddito estero fosse l’unico reddito tassabile. Questo evita che il credito diventi uno strumento per azzerare l’imposta su redditi italiani.

    Il rigo da compilare nel 730/2026 è il G4 del quadro G. Vanno indicate diverse informazioni: il Paese estero, l’anno di produzione del reddito, il reddito estero dichiarato in Italia, l’imposta estera definitiva, e – se il reddito è stato prodotto in anni diversi dal 2025 – anche i dati sull’imposta lorda e netta italiana di quell’anno e gli eventuali crediti già usati in precedenza.

    Rigo G4 – Dati da indicare per il credito imposte estere
    Colonna Cosa si indica Quando compilarla
    Col. 1 – Codice Stato estero Codice del Paese dove e' stato prodotto il reddito (tabella 10 Appendice) Sempre
    Col. 2 – Anno Anno d'imposta in cui e' stato prodotto il reddito estero (es. 2025) Sempre
    Col. 3 – Reddito estero Importo del reddito estero che ha concorso al reddito complessivo italiano Sempre (se reddito 2025, le col. 5-9 non si compilano)
    Col. 4 – Imposta estera Imposte pagate all'estero divenute definitive nel 2025 Sempre
    Col. 5 – Reddito complessivo Reddito complessivo italiano dell'anno di produzione del reddito estero Solo se reddito prodotto in anni precedenti al 2025
    Col. 6 – Imposta lorda italiana Imposta lorda IRPEF dell'anno di produzione del reddito estero Solo se reddito prodotto in anni precedenti al 2025
    Col. 7 – Imposta netta italiana Imposta netta IRPEF dell'anno di produzione del reddito estero Solo se reddito prodotto in anni precedenti al 2025

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha percepito da un datore di lavoro francese 10.000 euro, che ha dichiarato nel quadro C del 730/2026. La Francia ha trattenuto 1.800 euro di imposte, diventate definitive nel 2025. Il reddito complessivo italiano di Tizio nel 2025 e’ 40.000 euro, l’imposta lorda e’ 10.800 euro, l’imposta netta e’ 9.500 euro. Il credito massimo spettante si calcola come: (10.000 / 40.000) x 9.500 = 2.375 euro. Ma l’imposta estera e’ solo 1.800 euro, quindi il credito effettivo e’ 1.800 euro (il minore tra 1.800 e 2.375). I 1.800 euro vengono sottratti dall’IRPEF italiana dovuta.

    Documenti necessari

    • Certificazione o documentazione dell’ente estero che attesta l’importo del reddito prodotto all’estero e le imposte trattenute
    • Prova che le imposte estere sono ‘definitive’ (non piu’ rimborsabili): estratto conto fiscale estero o dichiarazione dei redditi straniera con ricevuta di pagamento
    • Modello 730-3/2025 o Modello Redditi PF 2025 dell’anno precedente, se il credito si riferisce a redditi prodotti in anni anteriori al 2025 (servono i dati di imposta lorda e netta)
    • Certificazione Unica 2026, se il reddito estero e’ stato certificato dal sostituto d’imposta italiano (punto 377-380 della CU)

    Caso 1 – Tizio ha redditi esteri 2025 con imposta gia' definitiva

    Scenario. Tizio ha lavorato per tre mesi in Spagna nel 2025 guadagnando 8.000 euro. La Spagna ha trattenuto 1.200 euro di imposte, divenute definitive entro il 31 dicembre 2025.

    Come si applica. Tizio dichiara gli 8.000 euro nel quadro C (o nel quadro D se si tratta di lavoro autonomo occasionale). Nel rigo G4 del quadro G indica: codice Stato Spagna, anno 2025, reddito estero 8.000 (colonna 3), imposta estera 1.200 (colonna 4). Poiche’ il reddito e’ del 2025, non compila le colonne da 5 a 9. Chi presta assistenza fiscale calcola il credito spettante in proporzione al reddito estero sul reddito complessivo 2025.

    In pratica

    • Se il reddito estero coincide con l’anno della dichiarazione (2025), non occorre compilare le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4.
    • Il credito non puo’ superare ne’ l’imposta estera pagata ne’ la quota proporzionale di IRPEF italiana.
    • Se hai redditi prodotti in piu’ Paesi, compila un distinto modulo G4 per ciascuno Stato.

    Caso 2 – Caio ha un'imposta estera riferita a redditi del 2023 che e' diventata definitiva solo nel 2025

    Scenario. Caio aveva prodotto redditi in Olanda nel 2023. Le imposte olandesi erano state pagate in parte nel 2024 e il residuo di 300 euro e’ diventato definitivo nel 2025.

    Come si applica. Nel rigo G4 del 730/2026 Caio indica: codice Stato Olanda, anno 2023 (colonna 2), reddito estero 2023 (colonna 3). In colonna 4 indica solo i 300 euro diventati definitivi nel 2025. Poi compila le colonne 5, 6 e 7 con i dati del 2023 (reddito complessivo, imposta lorda e netta) ricavandoli dal Modello 730-3/2023 o dal Modello Redditi PF 2024. In colonna 8 riporta il credito gia’ usato in dichiarazioni precedenti per lo stesso anno 2023.

    In pratica

    • Non confondere l’anno di produzione del reddito (2023) con l’anno in cui l’imposta e’ diventata definitiva (2025): nel rigo G4 va indicato l’anno di produzione.
    • Il credito gia’ usato nelle dichiarazioni precedenti per quegli stessi redditi va indicato nella colonna 8 per evitare duplicazioni.
    • Recupera dal tuo archivio i modelli 730-3 o Redditi PF degli anni precedenti: ti servono i dati di imposta lorda e netta di quell’anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa succede se l'imposta estera supera il credito massimo spettante?

    L’eccedenza non viene rimborsata ne’ riportata agli anni successivi. Il credito per imposte estere non puo’ generare un rimborso: il suo effetto massimo e’ azzerare la quota di IRPEF italiana proporzionale al reddito estero.

    Se ho gia' usufruito del credito in una dichiarazione precedente per lo stesso reddito, cosa devo fare?

    Devi indicare il credito gia’ utilizzato nella colonna 8 del rigo G4. Se il credito si riferisce allo stesso Stato estero e allo stesso anno di produzione del reddito, compila anche la colonna 9 con il credito specifico per quello Stato.

    Il credito per imposte estere si cumula con la detrazione come frontaliere?

    No. Le istruzioni del 730/2026 chiariscono che chi opta per l’imposta sostitutiva frontalieri (rigo M38) non puo’ anche portare in detrazione le imposte estere tramite il quadro G. Le due misure sono alternative.

    Devo indicare anche le imposte estere pagate su redditi esonerati dalla dichiarazione in Italia?

    In genere no. Se il reddito estero non ha concorso a formare il reddito complessivo italiano (ad esempio perche’ esente in base a una convenzione), non c’e’ base su cui calcolare il credito proporzionale. Il credito scatta solo se il reddito estero e’ stato incluso nel reddito complessivo italiano.

    Posso chiedere il credito per imposte estere pagate a titolo provvisorio?

    No. Le istruzioni precisano che si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che ‘non possono essere piu’ rimborsate’. Le imposte pagate in acconto o in via provvisoria non vanno indicate nel rigo G4.

    Ho redditi in tre Paesi diversi: compilo tre righi G4 separati?

    Si’. Per ogni Stato estero in cui hai prodotto reddito compili un distinto rigo G4. Se nello stesso Stato hai redditi riferiti ad anni diversi, compili un rigo per ogni anno di produzione del reddito.

  • Donazioni ai partiti politici nel 730/2026: detrazione del 26%

    In sintesi

    • Detrazione del 26% sull’importo donato al partito politico, da indicare con il codice 62 nei righi da E8 a E10.
    • Limiti rigidi: la donazione deve essere compresa tra un minimo di 30 euro e un massimo di 30.000 euro annui. Sotto i 30 euro non spetta alcuna agevolazione.
    • Solo partiti iscritti al registro nazionale (prima sezione, art. 4 d.l. 149/2013): donare a un partito non iscritto non dà diritto alla detrazione.
    • Pagamento obbligatoriamente tracciabile: bonifico, carta di debito o credito, assegno bancario. La tracciabilità serve anche a identificare il donante.
    • La detrazione si riduce per redditi sopra 120.000 euro e si azzera a 240.000 euro.

    Come funziona la detrazione per le donazioni ai partiti politici

    Se nel 2025 hai versato una somma di denaro a un partito politico, puoi recuperare il 26% di quella cifra come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2026. Si tratta della stessa aliquota prevista per le donazioni alle ONLUS, ma con regole proprie che riguardano i limiti e i soggetti beneficiari.

    L’agevolazione spetta solo per le donazioni a partiti regolarmente iscritti nella prima sezione del registro nazionale dei partiti (istituito con il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149). Se il partito non è nel registro, la detrazione non spetta. La norma prevede però un’eccezione: le donazioni fatte a partiti o associazioni promotrici di partiti ancora prima dell’iscrizione al registro sono ugualmente detraibili, a condizione che il partito risulti iscritto entro la fine dell’anno fiscale di riferimento.

    Un dettaglio importante riguarda i limiti: la donazione deve essere almeno di 30 euro e non può superare 30.000 euro nell’anno. Anche le donazioni fatte da candidati o eletti in conformità agli statuti del partito rientrano nell’agevolazione.

    Riepilogo detrazione per donazioni ai partiti politici
    Voce Valore
    Aliquota di detrazione 26%
    Importo minimo detraibile 30 euro
    Importo massimo detraibile 30.000 euro annui
    Codice da indicare nel 730 62 (righi da E8 a E10)
    Modalità di pagamento Tracciabile (bonifico, carta, assegno)
    Soggetti beneficiari ammessi Partiti iscritti al registro nazionale (d.l. 149/2013)

    Esempio pratico

    • Tizio ha versato 500 euro a un partito iscritto al registro nazionale tramite bonifico bancario. Nel 730/2026 indica 500 euro con il codice 62. La detrazione spettante è il 26% di 500 euro, cioè 130 euro che verranno sottratti direttamente dall’imposta dovuta. Se avesse versato 20 euro, la detrazione non sarebbe spettata perché sotto la soglia minima di 30 euro.

    Documenti necessari

    • Ricevuta del bonifico bancario o postale con causale ‘erogazione liberale a partito politico’
    • Estratto conto della carta di debito o credito (se il pagamento è avvenuto con carta)
    • Ricevuta rilasciata dal partito beneficiario con indicazione dell’importo e della data
    • Certificazione Unica (codice onere 62, se la donazione è stata comunicata dal datore di lavoro)

    Donazione ordinaria di un sostenitore

    Scenario. Caio è iscritto a un partito politico regolarmente registrato e nel 2025 ha versato 300 euro tramite carta di credito come contributo volontario.

    Come si applica. Caio indica 300 euro nei righi da E8 a E10 del 730/2026 con il codice 62. La donazione supera il minimo di 30 euro e non eccede il massimale di 30.000 euro. Chi gli presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 26%, pari a 78 euro. L’estratto conto della carta è sufficiente come prova del pagamento tracciabile.

    In pratica

    • Codice da indicare: 62 nei righi da E8 a E10.
    • Detrazione spettante: 26% di 300 euro = 78 euro di imposta in meno.
    • Conservare l’estratto conto della carta o la ricevuta del bonifico.

    Donazione di un candidato alle elezioni

    Scenario. Sempronio è candidato alle elezioni regionali e nel 2025 ha versato 2.000 euro al proprio partito in conformità allo statuto del movimento.

    Come si applica. La norma prevede espressamente che le erogazioni dei candidati e degli eletti, effettuate in conformità a previsioni regolamentari o statutarie del partito, continuino ad essere detraibili al 26%. Sempronio indica 2.000 euro con il codice 62. La detrazione spettante è il 26% di 2.000 euro, cioè 520 euro. Deve però documentare che il versamento rispetta le regole statutarie del partito.

    In pratica

    • Le donazioni dei candidati/eletti rientrano nella stessa agevolazione, se conformi allo statuto.
    • Detrazione: 26% di 2.000 euro = 520 euro.
    • Tenere copia dello statuto o del regolamento che prevede il versamento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae per una donazione a un partito politico?

    Si detrae il 26% dell’importo donato, a condizione che la donazione sia compresa tra 30 e 30.000 euro annui.

    Posso detrarre la quota associativa versata al partito?

    Dipende: solo le erogazioni liberali rientrano nell’agevolazione. Le semplici quote associative ordinarie non sono automaticamente detraibili, salvo che il partito le qualifichi come erogazioni liberali secondo il proprio statuto.

    Il partito deve essere iscritto da subito al registro?

    No. Se il partito si iscrive al registro entro la fine dell’anno fiscale, sono detraibili anche le donazioni fatte prima dell’iscrizione, purché il partito risulti poi regolarmente ammesso ai benefici.

    Cosa succede se pago in contanti?

    Il pagamento in contanti non è ammesso: la norma richiede che le erogazioni siano effettuate con modalità tracciabili (bonifico, carta, assegno) per garantire l’identificazione del donante.

    La detrazione si riduce se ho un reddito alto?

    Sì. Per redditi complessivi superiori a 120.000 euro la detrazione decresce gradualmente fino ad azzerarsi per redditi pari o superiori a 240.000 euro.

  • Articolo 129 TU Giustizia Tributaria: Norme transitorie e finali

    Art. 129 D.Lgs. 175/2024 – Norme transitorie e finali

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.

    2. Con il decreto di cui al comma 1
    sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.

    3. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.

  • Tirocini e borse di studio nel 730/2026: quando si dichiarano

    In sintesi

    • Regola generale: le borse di studio e i compensi per tirocini sono redditi assimilati al lavoro dipendente se non esiste una specifica esenzione prevista dalla legge.
    • L’esenzione dipende dalla legge istitutiva: alcune borse (universitarie, dottorati, borse per ricerca) sono espressamente esenti; altre no.
    • Se tassate: vanno indicate nel quadro C del 730, sezione I, come redditi assimilati al lavoro dipendente.
    • Piani di inserimento professionale: i compensi per chi è inserito in piani di avviamento professionale rientrano tra le borse tassabili.
    • Fonte dati: l’importo da dichiarare si trova nel punto 4 della Certificazione Unica 2026 (se presente un sostituto d’imposta).
    • Senza CU: se non ricevi la CU, consulta in Appendice al 730 la voce ‘Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito’ per capire se la tua borsa è esente.

    Tirocini e borse di studio: come funziona la tassazione

    Hai fatto un tirocinio curriculare o extracurriculare, hai ricevuto una borsa di studio o un assegno di addestramento professionale? Prima di compilare il 730/2026 devi sapere se quella somma va dichiarata oppure no. La risposta non è uguale per tutti: dipende dal tipo di borsa e dalla legge che la regolamenta.

    La regola generale stabilita dal TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è questa: le somme ricevute come borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio e addestramento professionale, quando erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente, sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno dichiarate, a meno che non esista una norma specifica che le rende esenti. Lo stesso vale per i compensi corrisposti a chi partecipa a piani di inserimento professionale.

    Dunque il passaggio chiave è verificare se la tua borsa beneficia di un’esenzione esplicita. Le istruzioni ufficiali del 730/2026 rimandano all’Appendice, voce ‘Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito’, per identificare le fattispecie esenti. Se non c’è un’esenzione specifica, la borsa è tassabile e va inserita nel quadro C.

    Borse di studio e tirocini: tassabile o esente?
    Tipologia Trattamento fiscale
    Borsa di studio senza esenzione specifica di legge Reddito assimilato al lav. dipendente – va dichiarato nel quadro C
    Compensi per piani di inserimento professionale Reddito assimilato al lav. dipendente – va dichiarato nel quadro C
    Borsa con esenzione esplicita prevista da legge speciale Esente – non va dichiarata
    Tirocinio curriculare (in genere) Verificare norma istitutiva; spesso esente se senza corrispettivo
    Dove trovare l'importo nella CU 2026 Punto 4 (altri redditi assimilati)

    Esempio pratico

    • Tizio frequenta un master universitario e riceve una borsa di 8.000 euro erogata da una fondazione privata, senza che una legge specifica la dichiari esente. La fondazione è sostituto d’imposta e certifica il reddito al punto 4 della CU 2026. Tizio dovrà riportare 8.000 euro nel quadro C, sezione II, rigo C6, colonna 2. Caio invece riceve una borsa di dottorato di ricerca: i dottorati rientrano nelle categorie esenti per legge, quindi Caio non deve dichiarare nulla per quella somma.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punto 4 se il soggetto erogante è sostituto d’imposta)
    • Lettera o contratto di conferimento della borsa di studio o del tirocinio
    • Decreto o atto istitutivo della borsa (per verificare se esiste esenzione di legge)
    • Estratto conto dei pagamenti ricevuti (se non c’è sostituto d’imposta)

    Borsa di studio tassabile erogata da fondazione privata

    Scenario. Sempronio ha partecipato nel 2025 a un programma di inserimento lavorativo finanziato da una fondazione bancaria, ricevendo un assegno mensile per un totale di 9.600 euro. La fondazione ha rilasciato la CU 2026 con il punto 4 compilato.

    Come si applica. Poiché non esiste una norma che esenta questo tipo di assegno, i 9.600 euro sono reddito assimilato al lavoro dipendente. Sempronio li indica nel quadro C, sezione II, rigo C6, colonna 2. Non compila la colonna 1 (che è riservata agli assegni periodici al coniuge). La detrazione che potrà spettare per questo tipo di reddito è quella prevista per ‘alcuni redditi assimilati’, non rapportata ai giorni di lavoro.

    In pratica

    • Il reddito va nella sezione II del quadro C, non nella sezione I (quella con la detrazione rapportata ai giorni di lavoro).
    • Controlla la CU: se il punto 4 è compilato, quella è la tua fonte dati.
    • Se non hai CU perché il soggetto non è sostituto, dovrai comunque dichiarare il reddito ricordando il valore percepito.

    Tirocinio extracurriculare con indennità

    Scenario. Caio ha svolto un tirocinio extracurriculare di 6 mesi presso un’azienda privata, ricevendo un’indennità mensile per un totale di 4.800 euro. L’azienda ospitante ha agito da sostituto d’imposta.

    Come si applica. I tirocini extracurriculari prevedono in genere un’indennità minima obbligatoria per legge regionale. Salvo disposizioni di esenzione specifiche, queste somme sono redditi assimilati al lavoro dipendente. L’importo certificato nella CU va riportato nel quadro C. Caio verifica il punto 4 della CU 2026 e inserisce 4.800 euro nel rigo C6, colonna 2. L’imposta sarà calcolata con le aliquote IRPEF ordinarie sulla somma dichiarata.

    In pratica

    • Anche una piccola indennità da tirocinio va dichiarata se non c’è un’esenzione di legge esplicita.
    • I tirocini curriculari (svolti nell’ambito del piano di studi universitario) hanno spesso un trattamento diverso: verifica il tuo caso.
    • Se sei incerto sull’esenzione, chiedi all’ente che ha erogato la borsa di indicarti la norma di riferimento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La mia borsa di studio universitaria è tassabile?

    Dipende dalla legge che la istituisce. Molte borse erogate dalle università statali o da organismi pubblici per il diritto allo studio sono esenti per legge. Verifica sull’atto istitutivo della borsa o chiedi all’ente erogante se è prevista un’esenzione fiscale. In caso di dubbio, le istruzioni del 730/2026 rimandano alla voce ‘Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito’ in Appendice.

    Ho ricevuto una borsa senza Certificazione Unica: devo comunque dichiararla?

    Sì, se la borsa non è esente. L’assenza della CU dipende dal fatto che l’ente erogante non ha la qualifica di sostituto d’imposta. In questo caso sei tu a dover dichiarare il reddito nel quadro C, basandoti sulla documentazione ricevuta (contratto, pagamenti).

    Dove trovo nel 730 i redditi da borse di studio tassabili?

    Nella sezione II del quadro C, righi da C6 a C8, colonna 2. Questi redditi fruiscono di una detrazione non rapportata ai giorni (diversa da quella del lavoratore dipendente classico).

    Un tirocinio curriculare va dichiarato?

    I tirocini curriculari, cioè quelli inseriti nel piano di studi e obbligatori per la laurea, spesso non prevedono un vero e proprio compenso ma un rimborso spese o una piccola indennità. La tassabilità dipende dalla struttura dell’accordo e da eventuali norme regionali o accordi universitari: verifica con l’ente erogante.

    Il compenso per un piano di inserimento professionale è diverso da una borsa?

    Fiscalmente no: i compensi per chi partecipa a piani di inserimento professionale sono espressamente elencati tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, esattamente come le borse di studio. Se non c’è una norma che li esenta, vanno dichiarati nel quadro C.

  • Art. 344-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    Art. 344-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è effettuato secondo le disposizioni seguenti: a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale; b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti dell'80 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti del 50 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; d) a decorrere dal 1° gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro.

    2. 2. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, in materia di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall'impresa entro il 1° gennaio 2016, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 45-novies sono calcolati come media ponderata tra: a) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 45-novies; nonché b) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 45-novies.

    3. La ponderazione relativa al parametro di cui al comma 2, lettera b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 per cento nell'anno avente inizio il 1° gennaio 2016 fino al 100 per cento al 1° gennaio 2023.

    ))

  • 730 congiunto coniugi 2026: quando si può fare e come funziona

    In sintesi

    • Chi può farlo: entrambi i coniugi devono avere redditi che rientrano nel modello 730; basta che almeno uno dei due possa usarlo.
    • Chi è il dichiarante: il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto a cui viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per i conguagli.
    • Schede 8-5-2 per mille separate: anche nella dichiarazione congiunta, le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille vanno consegnate in due buste distinte, una per coniuge.
    • Quando non si può: se uno dei coniugi è deceduto prima della presentazione, o se si dichiara per conto di persone incapaci o minorenni.
    • Rimborsi in caso di congiunta: in presenza di imposte sostitutive (quadri M, T, W), l’erogazione del rimborso avviene sempre in capo al soggetto dichiarante.
    • Unioni civili equiparate: le norme sui coniugi si applicano anche alle parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

    Che cos'è il 730 congiunto e perché può convenire

    Il modello 730 può essere presentato da soli oppure insieme al coniuge, in un’unica dichiarazione condivisa. Questa seconda opzione si chiama ‘dichiarazione in forma congiunta’ e può semplificare la gestione degli adempimenti per le coppie in cui entrambi i partner hanno redditi che rientrano nel 730.

    La forma congiunta non è un obbligo: è una scelta. Conviene valutarla caso per caso, soprattutto quando uno dei due coniugi ha spese detraibili superiori all’imposta che dovrebbe pagare individualmente. Attenzione però: nella dichiarazione congiunta i redditi restano separati e ciascuno paga le proprie imposte. Non si sommano i redditi dei due per creare un’aliquota unica.

    Per poterla usare è necessario che entrambi i coniugi abbiano redditi compatibili con il modello 730 e che almeno uno dei due possa effettivamente usarlo. Le norme sui coniugi si applicano anche alle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, come previsto dalla legge 76/2016.

    730 congiunto: quando si può e quando no
    Condizione 730 congiunto possibile?
    Entrambi i coniugi con redditi compatibili con il 730; almeno uno può usarlo Si
    Uno dei coniugi ha redditi d'impresa o partita IVA professionale No (quel coniuge deve usare il modello REDDITI)
    Uno dei coniugi è deceduto prima della presentazione No
    Dichiarazione per conto di persona incapace o minorenne No
    Unione civile tra persone dello stesso sesso Si (equiparata al matrimonio dalla L. 76/2016)

    Esempio pratico

    • Tizio e Caia sono sposati. Tizio è dipendente e ha anche redditi da fabbricati; Caia è pensionata. Entrambi hanno solo redditi compatibili con il 730. Possono presentare la dichiarazione congiunta. Tizio viene indicato come ‘dichiarante’ perché il suo datore di lavoro effettuerà i conguagli. Le schede per l’8, il 5 e il 2 per mille vengono inserite in due buste separate: una con i dati di Tizio, una con quelli di Caia. Se Caia avesse una partita IVA professionale, non potrebbe partecipare alla congiunta e ciascuno presenterebbe la propria dichiarazione separatamente.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 di entrambi i coniugi
    • Documento di identità di entrambi i coniugi
    • Documenti delle spese detraibili di entrambi (ricevute, fatture, scontrini parlanti)
    • Dati catastali di terreni e fabbricati posseduti da ciascuno
    • Modello 730-1 (scheda 8-5-2 per mille) in busta chiusa, una per coniuge
    • Delega per l’accesso al 730 precompilato (se ci si rivolge a Caf o professionista)

    Coniugi con redditi diversi: chi è il dichiarante

    Scenario. Sempronio è dipendente di un’azienda privata e ha un datore di lavoro che presta assistenza fiscale. Sua moglie Caia è pensionata INPS. Vogliono presentare il 730 congiunto.

    Come si applica. Il dichiarante è Sempronio, perché è il suo sostituto d’imposta (il datore di lavoro) a cui viene presentata la dichiarazione per effettuare i conguagli. Caia figura come ‘coniuge’ nella dichiarazione. I conguagli fiscali di entrambi transitano attraverso la busta paga di Sempronio. Ciascuno compila la propria scheda per l’8-5-2 per mille e la inserisce in una busta separata.

    In pratica

    • Il dichiarante è sempre il coniuge il cui sostituto d’imposta gestisce i conguagli: scegliere bene chi è il dichiarante evita problemi operativi.
    • Anche se i redditi restano separati, è utile raccogliere i documenti di spesa di entrambi prima di andare dal Caf: potrebbero esserci detrazioni da ‘spostare’ al coniuge con imposta maggiore.

    Un coniuge senza sostituto d'imposta: la congiunta senza sostituto

    Scenario. Tizio lavora come co.co.co. e non ha un datore di lavoro fisso nel 2026. Sua moglie Caia è dipendente. Vogliono presentare il 730 congiunto.

    Come si applica. Caia diventa il dichiarante, perché ha un sostituto d’imposta. La dichiarazione viene presentata tramite il datore di lavoro di Caia o un Caf. In alternativa, possono optare per la modalità senza sostituto: in quel caso Caia è comunque il dichiarante e i conguagli vengono gestiti dall’Agenzia delle Entrate (rimborso da dicembre, debiti con F24). L’erogazione del rimborso per le eventuali imposte sostitutive dei quadri M, T e W avviene separatamente per dichiarante e coniuge.

    In pratica

    • Nella congiunta senza sostituto, i crediti e i debiti da imposte sostitutive (quadri M, T, W) vengono calcolati separatamente per ciascun coniuge.
    • Se si sceglie il Caf, portare la documentazione completa di entrambi: il Caf appone un visto di conformità che certifica la correttezza dei dati di tutte e due.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi può presentare il 730 congiunto nel 2026?

    I coniugi (o le parti di un’unione civile) entrambi con redditi compatibili con il modello 730 e con almeno uno che può usarlo. Non si può usare se uno dei due ha redditi d’impresa, partita IVA professionale o se è deceduto prima della presentazione.

    I redditi dei due coniugi si sommano nella dichiarazione congiunta?

    No. I redditi restano separati e ciascuno paga le proprie imposte. La congiunta non crea un’aliquota unica: semplifica la presentazione ma non modifica il calcolo dell’imposta di ciascuno.

    Chi è il 'dichiarante' nella dichiarazione congiunta?

    Il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto a cui viene presentata la dichiarazione. In sostanza, è il coniuge il cui datore di lavoro o ente pensionistico effettua i conguagli.

    Le schede per l'8, il 5 e il 2 per mille sono una sola nella dichiarazione congiunta?

    No. Ogni coniuge compila la propria scheda (Mod. 730-1) e la inserisce in una busta separata, anche quando si presenta la dichiarazione in forma congiunta.

    Cosa succede se uno dei due coniugi muore prima di presentare la dichiarazione?

    In quel caso la dichiarazione congiunta non è possibile. Il coniuge superstite presenta la propria dichiarazione individuale; per il coniuge deceduto, la dichiarazione viene presentata dagli eredi con il modello REDDITI Persone fisiche.

    Le unioni civili possono fare il 730 congiunto?

    Si. La legge 76/2016 equipara le parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso ai coniugi, quindi possono presentare la dichiarazione in forma congiunta alle stesse condizioni.

  • Redditi di capitale nel 730/2026: dividendi e interessi esteri

    In sintesi

    • Vanno dichiarati solo i redditi su cui non è stata applicata la ritenuta: se banca o intermediario italiano ha già trattenuto la ritenuta a titolo d’imposta, il reddito non va inserito nel 730.
    • Dividendi da società italiane post-2017: non si dichiarano: dal 2018 in avanti gli utili di qualunque tipo sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta dagli intermediari e non vanno indicati nel quadro D.
    • Dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata: 100% in dichiarazione: i proventi da società localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente al reddito complessivo e vanno dichiarati nel quadro D, rigo D1.
    • Dividendi ‘storici’ con quote parziali al reddito: per utili prodotti fino al 2007 si dichiara il 40% dell’importo; per utili 2008-2016 il 49,72%; per utili 2017 il 58,14%.
    • Redditi esteri senza ritenuta: rigo M31 del quadro M: i redditi di capitale di fonte estera percepiti senza l’intervento di intermediari residenti vanno nel rigo M31 e sono soggetti a imposta sostitutiva.
    • Interessi su obbligazioni senza imposta sostitutiva: rigo M32: se su interessi e premi di obbligazioni non è stata applicata l’imposta sostitutiva, vanno dichiarati nel rigo M32 del quadro M.

    Quando un reddito di capitale va dichiarato nel 730

    I redditi di capitale sono i frutti del tuo denaro o dei tuoi investimenti: dividendi da azioni, interessi su obbligazioni o conti, proventi da fondi e contratti finanziari. In Italia questi redditi sono quasi sempre già tassati alla fonte: la banca o l’intermediario trattiene l’imposta prima di accreditarti il denaro, e tu non devi fare nulla in più. Ma esistono situazioni – soprattutto con investimenti esteri – in cui la ritenuta non viene applicata, e in quel caso devi dichiarare il reddito nel modello 730.

    La regola fondamentale è questa: se un intermediario italiano ha già applicato la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva, il reddito non va indicato nel quadro D. Se invece hai ricevuto dividendi, interessi o altri proventi finanziari senza che nessuno abbia trattenuto le imposte – perché l’intermediario è estero, o perché si tratta di titoli particolari – allora devi dichiararlo tu nella tua dichiarazione dei redditi.

    Nel modello 730/2026 i redditi di capitale vanno principalmente in due posti: nel quadro D (righi D1 e D2) se si tratta di utili e altri proventi ‘storici’ o di particolari categorie di redditi ancora soggetti a tassazione progressiva, oppure nel quadro M (rigo M31 per i redditi esteri soggetti a imposta sostitutiva, rigo M32 per gli interessi su obbligazioni senza imposta sostitutiva).

    Dove va dichiarato il reddito di capitale nel 730/2026
    Tipo di reddito Quadro / Rigo Quota imponibile o regime
    Dividendi italiani o esteri post-2017 (ritenuta già applicata) Non va dichiarato Ritenuta a titolo d'imposta già trattenuta
    Dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata (non quotati) Quadro D, rigo D1 (codice 2 o 3) 100% nel reddito complessivo
    Dividendi 'qualificati' prodotti fino al 2007 Quadro D, rigo D1 (codice 1) 40% nel reddito complessivo
    Dividendi 'qualificati' prodotti 2008-2016 Quadro D, rigo D1 (codice 5) 49,72% nel reddito complessivo
    Dividendi 'qualificati' prodotti 2017 Quadro D, rigo D1 (codice 9) 58,14% nel reddito complessivo
    Redditi di capitale esteri senza ritenuta (percepiti direttamente) Quadro M, rigo M31 Imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta italiana
    Interessi su obbligazioni senza imposta sostitutiva Quadro M, rigo M32 Imposta sostitutiva secondo aliquota applicabile
    Interessi da mutui, depositi, c/c (senza ritenuta italiana) Quadro D, rigo D2 (codice 1) Tassazione ordinaria nel reddito complessivo

    Esempio pratico

    • Tizio detiene azioni di una società americana quotata al Nasdaq. Nel 2025 ha ricevuto un dividendo netto di 1.400 euro: la società USA ha già trattenuto una withholding tax del 15% alla fonte. Poiché le azioni sono state acquistate tramite una banca italiana che ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla normativa italiana, Tizio non deve dichiarare nulla nel quadro D. Se invece Tizio avesse ricevuto un dividendo di 2.000 euro da una società registrata in un Paese a fiscalità privilegiata (non quotata), dovrebbe dichiarare l’intero importo (100%) nel rigo D1 del quadro D, con il codice 2 o 3 nella colonna 1. In quel caso i 2.000 euro si sommano agli altri redditi e vengono tassati con le aliquote IRPEF progressive.

    Documenti necessari

    • Certificazione degli utili (CUPE) rilasciata dalla società emittente italiana o dall’intermediario (indica i punti 28-41 rilevanti per il rigo D1)
    • Estratto conto o documentazione rilasciata dall’intermediario estero attestante l’importo lordo dei dividendi ricevuti e le eventuali ritenute applicate all’estero
    • Documentazione degli interessi e proventi da obbligazioni estere per cui non è stata applicata l’imposta sostitutiva (per il rigo M32)
    • Eventuale attestazione dell’intermediario estero per proventi da fondi esteri non conformi alle direttive UE (per il rigo D2 codice 4)

    Caso 1 – Interessi su un prestito concesso a un amico all'estero

    Scenario. Caio ha prestato 20.000 euro a un amico residente in Belgio. Nel 2025 ha ricevuto interessi per 800 euro. Non ha intermediari in mezzo: è un accordo privato tra persone fisiche.

    Come si applica. Gli interessi da capitali dati a mutuo rientrano tra i redditi di capitale (codice 1 del rigo D2). Poiché non c’è nessun intermediario che applica la ritenuta, Caio deve dichiarare i 800 euro nel rigo D2 del quadro D, indicando il codice 1 nella colonna 1. Le istruzioni precisano che questi interessi si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita; se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si calcolano al saggio legale. Il reddito concorre al reddito complessivo di Caio e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.

    In pratica

    • Gli interessi da prestiti privati (mutui tra privati) vanno nel rigo D2, colonna 1, al lordo di eventuali ritenute subite.
    • Se la misura degli interessi non è scritta, si usa il saggio legale.
    • L’importo si somma agli altri redditi e viene tassato con le aliquote IRPEF progressive.

    Caso 2 – Dividendi da fondo estero non conforme alle direttive UE, percepiti senza ritenuta

    Scenario. Sempronio ha investito in un fondo comune di investimento di diritto extra-UE. Nel 2025 ha ricevuto proventi per 3.500 euro direttamente sul conto, senza che nessun intermediario italiano abbia applicato ritenute.

    Come si applica. I proventi da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie vanno dichiarati nel rigo D2 del quadro D, con codice 4. Poiché l’intermediario non ha applicato ritenute, Sempronio deve dichiarare l’intero importo di 3.500 euro nella colonna 2 del rigo D2. I proventi concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono tassati con le aliquote IRPEF ordinarie. Se invece il fondo fosse un OICR di diritto estero conforme alla direttiva UE (UCITS) e i proventi fossero percepiti senza ritenuta, andrebbero nel rigo M31 del quadro M come redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva.

    In pratica

    • Proventi da fondi extra-UE non conformi alle direttive: rigo D2 codice 4, tassazione ordinaria.
    • Proventi da fondi UE (UCITS) senza ritenuta applicata: rigo M31 del quadro M, imposta sostitutiva.
    • Conservare la documentazione dell’intermediario o del fondo che attesti l’assenza di ritenute.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare i dividendi di azioni italiane se la banca ha già trattenuto le imposte?

    No. Se un intermediario italiano ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva, il reddito non va indicato nel quadro D. Dal 2018 in avanti, tutti i dividendi da società italiane (e da società estere con azioni in regime di risparmio amministrato o gestito presso una banca italiana) sono soggetti a ritenuta e non vanno dichiarati.

    Cosa sono i dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata e perché si trattano diversamente?

    Sono i proventi distribuiti da società localizzate in Paesi o territori con un regime fiscale particolarmente vantaggioso (cosiddetti ‘paradisi fiscali’). Per evitare che vengano usati per sfuggire alla tassazione italiana, questi dividendi concorrono al 100% al reddito complessivo – mentre i dividendi ordinari post-2017 sono tassati con ritenuta a titolo d’imposta.

    Gli interessi sul conto corrente italiano vanno dichiarati nel 730?

    No. Gli interessi sui conti correnti bancari italiani sono già assoggettati a imposta sostitutiva del 26 per cento trattenuta direttamente dalla banca. Non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.

    Cos'è il rigo M31 e quando si usa?

    Il rigo M31 serve per dichiarare i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente, senza l’intervento di intermediari residenti in Italia. In questo caso i redditi sono soggetti a imposta sostitutiva nella stessa misura dell’aliquota di ritenuta che si applicherebbe in Italia su redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR). Il contribuente può però scegliere di non avvalersi dell’imposta sostitutiva: in quel caso si applica la tassazione ordinaria e spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

    Devo dichiarare gli interessi su un conto corrente estero?

    Dipende. Se gli interessi sono stati accreditati da una banca estera senza ritenuta italiana, e non hai un intermediario italiano che ha già applicato l’imposta, devi dichiararli. Se si tratta di redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente, vanno nel rigo M31 (imposta sostitutiva). Se invece sono interessi da un contratto di mutuo privato, vanno nel rigo D2 con codice 1.

    Cosa succede se ho ricevuto dividendi esteri e ho già pagato le imposte nel Paese estero?

    Se hai scelto di non avvalersi dell’imposta sostitutiva sul rigo M31 e opti per la tassazione ordinaria, hai diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, in modo da evitare la doppia imposizione. Questa opzione va esercitata barrando la colonna 7 del rigo M31.

    Da leggere insieme

  • Articolo 61 TU Giustizia Tributaria: Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

    Art. 61 D.Lgs. 175/2024 – Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

    2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

    3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 52, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui al comma 2 e all'articolo 129 comma 3 di effettuare le notificazioni e i depositi ai sensi dell'articolo 60.

    4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

    5. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

  • Articolo 28 L. 184/1983: Riservatezza sull’adozione e accesso alle origini

    Art. 28 L. 184/1983 – Riservatezza sull’adozione e accesso alle origini

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

    2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

    3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

    4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

    5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

    6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

    7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

    8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.

  • Spese sanitarie oltre 15.493,71 euro: rateizzazione in 4 quote nel 730

    In sintesi

    • Soglia 15.493,71 euro: solo se le spese sanitarie dei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente questa cifra si può scegliere la rateizzazione.
    • 4 quote annuali costanti: la detrazione del 19% si divide in quattro parti uguali, una per dichiarazione.
    • Scelta facoltativa: puoi detrarre tutto nell’anno oppure spalmare. Basta barrare l’apposita casella nel 730.
    • Il calcolo lo fa il CAF o il sostituto: non devi fare nessun calcolo manuale. La rateizzazione viene gestita da chi presta l’assistenza fiscale.
    • Se hai già rateizzato in anni precedenti: devi compilare il rigo E6 per continuare a usufruire delle rate successive.
    • La franchigia rimane: la detrazione del 19% si applica solo sulla parte di spesa che supera 129,11 euro (la franchigia, cioè la quota che resta sempre a tuo carico).

    Quando puoi rateizzare le spese sanitarie

    La regola generale è che le spese sanitarie danno diritto a una detrazione del 19% nell’anno in cui le hai pagate. Ma se le tue spese sanitarie del 2025 – quelle dei righi E1 (spese proprie e dei familiari a carico), E2 (familiari non a carico con patologie esenti) ed E3 (persone con disabilità) – superano complessivamente 15.493,71 euro, puoi scegliere di non usare tutta la detrazione in una volta.

    In quel caso puoi spalmarla in quattro anni, dividendo la detrazione in quattro quote annuali uguali. È una scelta, non un obbligo: se preferisci detrarre tutto subito, puoi farlo. La rateizzazione conviene quando hai un’imposta da pagare relativamente bassa rispetto alla detrazione spettante – in quel caso rischi di ‘perdere’ la quota che non riesce ad abbattere l’imposta (la cosiddetta incapienza).

    Per scegliere la rateizzazione non serve fare calcoli: è sufficiente barrare la casella nel Modello 730 e chi presta l’assistenza fiscale (CAF, commercialista o sostituto d’imposta) si occupa del resto.

    Come funziona la rateizzazione delle spese sanitarie
    Elemento Valore / regola
    Soglia per accedere alla rateizzazione Oltre 15.493,71 euro (righi E1 + E2 + E3)
    Franchigia sempre a carico del contribuente 129,11 euro
    Aliquota di detrazione 19%
    Numero di quote annuali 4 quote costanti e di pari importo
    Come si attiva Barrando l'apposita casella nel 730
    Chi calcola le rate CAF, commercialista o sostituto d'imposta (Mod. 730-3)

    Esempio pratico

    • Tizio ha sostenuto nel 2025 spese sanitarie per 20.000 euro (rigo E1). Superando la soglia di 15.493,71 euro, sceglie la rateizzazione. La base su cui si calcola la detrazione è 20.000 – 129,11 = 19.870,89 euro. La detrazione totale è 19.870,89 × 19% = 3.775,47 euro. Divisa in 4 quote: 943,87 euro l’anno. Tizio indicherà 943,87 euro nel suo 730/2026 (prima rata) e altrettanto nei tre anni successivi.

    Documenti necessari

    • Fatture, ricevute fiscali e scontrini parlanti delle spese sanitarie sostenute nel 2025
    • Scontrino farmaceutico con codice fiscale, denominazione e quantità del farmaco
    • 730-3 degli anni precedenti (se stai continuando una rateizzazione già avviata, rigo 136 del 730-3/2025)
    • Documentazione relativa a patologie esenti (per le spese del rigo E2)

    Prima rateizzazione: spese molto alte in un solo anno

    Scenario. Caio ha affrontato nel 2025 un intervento chirurgico importante e spese mediche connesse per un totale di 22.000 euro, tutte a proprio carico e indicate nel rigo E1. La sua imposta IRPEF prevista per il 2025 è di circa 3.000 euro.

    Come si applica. La detrazione totale sarebbe (22.000 – 129,11) × 19% = 4.145,35 euro. Se Caio la usasse tutta nel 2025, potrebbe assorbire solo 3.000 euro (la sua imposta) e perderebbe 1.145,35 euro per incapienza. Scegliendo la rateizzazione, ogni anno detrae 4.145,35 / 4 = 1.036,34 euro: ampiamente sotto la sua imposta annuale, così non perde nulla.

    In pratica

    • Indica le spese nel rigo E1 e barra la casella della rateizzazione.
    • Il CAF calcolerà automaticamente la quota annuale e la indicherà nel Mod. 730-3.
    • Nei tre anni successivi compila il rigo E6 per continuare a usufruire delle rate.

    Rateizzazione avviata in anno precedente: come continuare

    Scenario. Sempronio nel 2023 ha rateizzato spese sanitarie di 18.000 euro. Nel 730/2026 (per l’anno 2025) deve indicare la terza rata.

    Come si applica. Sempronio non deve inserire le spese originali nel rigo E1 di nuovo: quelle le ha già indicate nel 730/2024. Deve compilare il rigo E6, indicando in colonna 1 il numero della rata (3) e in colonna 2 l’importo delle spese originali (18.000 euro), oppure recuperare il dato dal rigo E6 del suo 730/2025.

    In pratica

    • Non reinserire le spese nel rigo E1: usa solo il rigo E6.
    • Il numero della rata da inserire in colonna 1 dipende da quando hai iniziato: se hai iniziato nel 2023, nel 2025 sei alla rata n. 3.
    • L’importo in colonna 2 è sempre quello delle spese originali (non la quota annua).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando posso scegliere di rateizzare le spese sanitarie?

    Puoi scegliere la rateizzazione solo se le spese sanitarie dei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente 15.493,71 euro. Sotto questa soglia, la detrazione si usa interamente nell’anno.

    La rateizzazione è obbligatoria se supero la soglia?

    No, è facoltativa. Se vuoi usare tutta la detrazione subito, puoi farlo anche con spese superiori a 15.493,71 euro. La rateizzazione conviene solo se hai il rischio di incapienza, cioè se la detrazione supera l’imposta che devi pagare.

    Come si attiva la rateizzazione nel 730?

    Barrando l’apposita casella nel rigo E1 (o E3) del Quadro E. Il calcolo delle rate lo effettua chi presta l’assistenza fiscale: non devi calcolare nulla a mano.

    La franchigia di 129,11 euro si applica ogni anno?

    No. La franchigia si applica una volta sola sull’importo totale delle spese al momento della prima dichiarazione. Nelle rate successive si usa la quota della detrazione già calcolata al netto della franchigia.

    Se ho già rateizzato negli anni scorsi, cosa devo fare nel 730/2026?

    Compila il rigo E6 indicando in colonna 1 il numero della rata e in colonna 2 l’importo originale delle spese. L’importo lo trovi nel rigo 136 del tuo Mod. 730-3/2025 (se hai rateizzato nel 2024) oppure nel rigo E6 del 730/2025 (se hai iniziato prima).

    Posso smettere di rateizzare a metà percorso?

    Le istruzioni non prevedono questa possibilità: una volta scelta la rateizzazione, le 4 rate vanno indicate nelle 4 dichiarazioni consecutive. Rivolgiti al CAF se ti trovi in questa situazione.

    Vedi anche: Spese mediche oltre 15.493 euro, Spese sanitarie per familiari a carico, Spese sanitarie e ausili per disabili, Aumento stipendio medici 2022-2024, Aumento stipendio OSS 2022-2024 e Aumento stipendio professioni sanitarie tecniche 2022-2024.

  • Plusvalenze da vendita immobili nel 730: quando si pagano le tasse

    In sintesi

    • La plusvalenza si tassa solo entro 5 anni dall’acquisto: se vendi un immobile comprato da più di cinque anni, la plusvalenza è in linea di massima esclusa dal reddito.
    • Eccezione: abitazione principale: anche se vendi entro 5 anni, se l’immobile è stato la tua casa per la maggior parte del periodo, la plusvalenza non è tassata.
    • Quadro D, rigo D4 con codice ‘2’: la plusvalenza da cessione di immobili detenuti da meno di cinque anni si inserisce qui nel 730.
    • Opzione per l’imposta sostitutiva del 26%: puoi chiedere al notaio di applicare direttamente l’imposta sostitutiva all’atto della cessione; in quel caso non inserisci nulla nel 730.
    • La plusvalenza si calcola come differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente documentato.

    Quando la vendita di un immobile genera un reddito tassabile

    Non tutte le vendite di immobili generano un reddito da dichiarare. La regola di base, secondo le istruzioni del 730/2026, è questa: se hai acquistato (o costruito) un immobile e lo rivendi entro cinque anni, la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto – la cosiddetta plusvalenza – costituisce un reddito diverso tassabile. Se sono trascorsi più di cinque anni, la cessione non genera di norma redditi imponibili.

    Ci sono due eccezioni importanti che escludono la tassazione anche entro i cinque anni. Prima eccezione: gli immobili acquisiti per successione (eredità) non generano plusvalenza tassabile in nessun caso. Seconda eccezione: se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita, la plusvalenza è esclusa.

    Se la plusvalenza è tassabile, hai due strade: dichiararla nel quadro D del 730 e assoggettarla a IRPEF ordinaria insieme agli altri redditi, oppure optare per l’imposta sostitutiva del 26%, applicata direttamente dal notaio al momento della vendita. In questo secondo caso non inserisci nulla nel 730: le istruzioni precisano esplicitamente che ‘non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva’.

    Plusvalenze immobiliari: tassate o no?
    Situazione Tassazione
    Vendita dopo 5 anni dall'acquisto Non tassata (reddito escluso)
    Vendita entro 5 anni, immobile non adibito ad abitazione principale Tassata: IRPEF ordinaria o imposta sostitutiva 26%
    Vendita entro 5 anni, abitazione principale per la maggior parte del periodo Non tassata
    Immobile ricevuto per successione (eredità) Non tassata in nessun caso
    Immobile ricevuto per donazione (entro 5 anni) Tassata: i 5 anni si calcolano dall'acquisto del donante

    Esempio pratico

    • Tizio acquista un appartamento a Milano nel gennaio 2022 al prezzo di 200.000 euro (spese notarili e imposte di registro incluse: 5.000 euro, costo complessivo 205.000 euro). Lo rivende nel giugno 2025 a 240.000 euro. La plusvalenza è 240.000 – 205.000 = 35.000 euro. Poiché sono trascorsi meno di cinque anni e l’appartamento non era la sua abitazione principale, la plusvalenza è tassabile. Tizio può scegliere al momento del rogito di applicare l’imposta sostitutiva del 26%: paga 9.100 euro (26% di 35.000) tramite il notaio e non inserisce nulla nel 730. Oppure può dichiarare i 35.000 euro nel quadro D e assoggettarli a IRPEF ordinaria: la scelta dipende dalla sua aliquota marginale.

    Documenti necessari

    • Atto di acquisto (rogito notarile) dell’immobile ceduto, con indicazione del prezzo pagato
    • Atto di vendita (rogito) con indicazione del prezzo incassato
    • Fatture e ricevute di tutti i costi inerenti l’acquisto (notaio, imposta di registro, eventuali lavori di ristrutturazione documentati)
    • Prospetto riepilogativo con: corrispettivo lordo, spese inerenti, plusvalenza per ciascuna operazione (da conservare ed esibire su richiesta)
    • Perizia giurata di stima (obbligatoria, da conservare ed esibire)

    Tizio: vende entro 5 anni e sceglie l'imposta sostitutiva al notaio

    Scenario. Tizio ha acquistato un bilocale nel 2022 come investimento (mai usato come abitazione principale) e lo rivende nel 2025 realizzando una plusvalenza di 30.000 euro. Prima del rogito chiede al notaio di applicare l’imposta sostitutiva.

    Come si applica. Il notaio applica e versa l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza (7.800 euro). Tizio non inserisce nulla nel quadro D del 730: la cessione è ‘chiusa’ fiscalmente al rogito. Questa soluzione è conveniente se la sua aliquota IRPEF marginale è superiore al 26%.

    In pratica

    • Comunica al notaio prima del rogito che vuoi applicare l’imposta sostitutiva: la scelta è irrevocabile dopo la firma.
    • Il notaio calcola la plusvalenza, applica il 26% e versa l’imposta: conserva la ricevuta.
    • Non inserire nulla nel 730: il quadro D rimane vuoto per questa operazione.

    Caio: vende entro 5 anni e dichiara la plusvalenza nel 730

    Scenario. Caio ha acquistato un immobile nel 2022 per 150.000 euro (più 4.000 euro di costi) e lo vende nel 2025 per 170.000 euro, senza richiedere l’imposta sostitutiva al notaio. La plusvalenza è 16.000 euro.

    Come si applica. Caio inserisce nel rigo D4 del 730 il codice ‘2’ in colonna 3 (cessione di immobili detenuti da meno di cinque anni), il corrispettivo lordo di 170.000 euro in colonna 4 e le spese inerenti (154.000 euro, ossia prezzo di acquisto più costi) in colonna 5. La plusvalenza netta di 16.000 euro concorre al suo reddito complessivo e viene tassata alle aliquote IRPEF ordinarie. Se la sua aliquota marginale è inferiore al 26%, questa strada è più conveniente rispetto all’imposta sostitutiva.

    In pratica

    • Inserisci nella colonna 4 il corrispettivo lordo percepito (prezzo di vendita), non la plusvalenza netta.
    • Le spese in colonna 5 devono essere documentate: rogito di acquisto, notaio, imposta di registro, eventuali lavori.
    • Le spese non possono superare il corrispettivo percepito: il reddito minimo è zero, non negativo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se ho venduto la mia casa dopo 5 anni, devo dichiarare qualcosa?

    No. La plusvalenza da cessione di immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni non è tassabile e non va inserita nel quadro D.

    Cosa succede se l'immobile me lo ha donato qualcuno?

    Le istruzioni del 730/2026 precisano che per gli immobili ricevuti per donazione il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto o costruzione da parte del donante, non dalla data della donazione. Se il donante lo aveva acquistato da più di cinque anni, la plusvalenza non è tassata.

    Posso scegliere l'imposta sostitutiva del 26% dopo aver già firmato il rogito?

    No. L’opzione per l’imposta sostitutiva si esercita al momento dell’atto notarile ed è irrevocabile. Se non l’hai scelta al rogito, la plusvalenza va dichiarata nel quadro D e tassata con IRPEF ordinaria.

    Quali spese posso detrarre dal corrispettivo per calcolare la plusvalenza?

    Il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, più ogni altro costo inerente documentato: spese notarili, imposte di registro, IPT, eventuali costi di ristrutturazione. Non è deducibile la cosiddetta indennità di rinuncia.

    Se la plusvalenza è negativa (ho venduto in perdita), devo comunque dichiarare?

    Se il corrispettivo è inferiore al costo di acquisto, non c’è plusvalenza e non c’è reddito da dichiarare. Non è possibile portare la minusvalenza in compensazione con altri redditi.

    Vedi anche: Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione, Plusvalenza cessione azienda, Sistema del prezzo-valore, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili.