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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • La SIAE comunica agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso.
  • Rende pubblico (anche sul proprio sito) l'elenco degli aventi diritto che non hanno ancora rivendicato il compenso.
  • Provvede al pagamento del compenso al netto di una provvigione (comprensiva delle spese), determinata con decreto del Ministro competente, sentita la SIAE.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 154 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso.

Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Il decreto è sottoposto ad

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • La SIAE comunica agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso.
  • Rende pubblico (anche sul proprio sito) l'elenco degli aventi diritto che non hanno ancora rivendicato il compenso.
  • Provvede al pagamento del compenso al netto di una provvigione (comprensiva delle spese), determinata con decreto del Ministro competente, sentita la SIAE.
Indice dei contenuti

La SIAE comunica agli aventi diritto le vendite e i compensi percepiti, pubblica l'elenco di chi non ha ancora rivendicato il compenso e provvede al pagamento al netto di una provvigione fissata con decreto ministeriale.

La gestione collettiva del diritto di seguito

L'art. 154 affida alla SIAE il compito di gestire in concreto la riscossione e la ripartizione del diritto di seguito. È il tassello finale del sistema: dopo la denuncia delle vendite (art. 153) e il versamento dei compensi (art. 152), la SIAE provvede a far arrivare il denaro agli aventi diritto. È un esempio classico di gestione collettiva, indispensabile per un diritto che riguarda innumerevoli transazioni e soggetti dispersi.

L'informazione agli aventi diritto

Il primo compito è informativo: la SIAE comunica agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso. L'artista, o i suoi eredi, vengono così messi a conoscenza che un'opera è stata rivenduta e che un compenso è maturato a loro favore. È il presupposto perché possano rivendicare quanto spetta loro.

La pubblicità degli elenchi

Per i casi in cui gli aventi diritto non siano immediatamente individuabili o non si facciano avanti, la SIAE rende pubblico, anche tramite il proprio sito istituzionale, l'elenco degli aventi diritto che non hanno ancora rivendicato il compenso. È uno strumento di trasparenza che amplia le possibilità di reperimento dei beneficiari, riducendo il rischio che i compensi restino non riscossi per semplice difficoltà di rintracciare gli interessati.

Il pagamento e la provvigione

Infine, la SIAE paga il compenso agli aventi diritto, trattenendo una provvigione comprensiva delle spese di gestione. La misura della provvigione non è arbitraria: è determinata con decreto del Ministro competente, sentita la SIAE. Si garantisce così che il costo del servizio di gestione collettiva sia stabilito in modo trasparente e controllato, a tutela degli aventi diritto, che ricevono il compenso al netto di un onere predeterminato. Nel complesso, l'art. 154 chiude il ciclo del diritto di seguito, rendendolo operativo ed effettivo.

Domande frequenti

Chi gestisce il pagamento del diritto di seguito?

La SIAE, che comunica le vendite agli aventi diritto e provvede al pagamento dei compensi.

Cosa fa la SIAE se non trova l'avente diritto?

Rende pubblico, anche sul proprio sito, l'elenco degli aventi diritto che non hanno ancora rivendicato il compenso.

Il compenso è pagato per intero?

È pagato al netto di una provvigione comprensiva delle spese, determinata con decreto del Ministro competente, sentita la SIAE.

Come viene informato l'artista?

La SIAE gli comunica l'avvenuta vendita e la percezione del compenso a suo favore.

Perché serve una gestione collettiva?

Perché il diritto riguarda moltissime transazioni e aventi diritto dispersi: la SIAE riscuote e ripartisce i compensi in modo centralizzato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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