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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Le disposizioni della sezione sul diritto di seguito si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 155 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Le disposizioni della sezione sul diritto di seguito si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
Indice dei contenuti

Le disposizioni sul diritto di seguito si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.

Il diritto di seguito anche senza il nome dell'autore

L'art. 155 estende la disciplina del diritto di seguito alle opere anonime e pseudonime. Non importa che l'opera circoli senza il nome dell'autore o sotto uno pseudonimo: il diritto a partecipare alle rivendite resta riconosciuto. La tutela economica dell'artista non viene meno per il solo fatto che egli abbia scelto l'anonimato o un nome d'arte.

Perché la precisazione

La specificazione è utile perché molte regole del diritto d'autore presuppongono l'identificazione dell'autore. Per il diritto di seguito, che genera compensi su vendite successive, occorreva chiarire che esso opera anche quando l'autore non è immediatamente identificabile dall'opera. Il diritto sorge comunque; il problema dell'individuazione del beneficiario si risolve sul piano pratico, attraverso i meccanismi di gestione collettiva.

Il ruolo della gestione collettiva

Per le opere anonime e pseudonime, il sistema di gestione affidato alla SIAE (artt. 152-154) assume particolare rilievo. Gli strumenti di pubblicità degli elenchi degli aventi diritto non ancora individuati (art. 154) servono proprio a far emergere e raggiungere gli autori che si celano dietro l'anonimato o uno pseudonimo, consentendo loro di rivendicare i compensi maturati.

Coerenza con la tutela dell'anonimato

L'estensione è coerente con il diritto dell'autore all'anonimato, riconosciuto in via generale dalla legge. Chi sceglie di non rivelare la propria identità non per questo rinuncia alle tutele economiche: anche il diritto di seguito, come gli altri diritti patrimoniali, accompagna l'opera a prescindere dal modo in cui l'autore ha deciso di presentarsi al pubblico. L'art. 155 chiude la sezione assicurando completezza al sistema.

Domande frequenti

Il diritto di seguito vale per le opere anonime?

Sì: l'art. 155 estende le disposizioni sul diritto di seguito anche alle opere anonime e pseudonime.

L'anonimato fa perdere il diritto al compenso?

No: la tutela economica resta, a prescindere dalla scelta dell'autore di restare anonimo o usare uno pseudonimo.

Come si individua l'avente diritto se l'opera è anonima?

Attraverso i meccanismi di gestione collettiva della SIAE, inclusa la pubblicità degli elenchi degli aventi diritto non ancora individuati.

Perché serve questa precisazione?

Perché molte regole presuppongono l'identificazione dell'autore: l'art. 155 chiarisce che il diritto di seguito opera anche senza.

È coerente con il diritto all'anonimato?

Sì: chi sceglie l'anonimato non rinuncia alle tutele economiche, compreso il diritto di seguito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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