Art. 118 c.p.c. – Ordine d’ispezione di persone e di cose
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a da euro 250 a euro 1.500 [1].
[1] Le parole «non superiore a euro 5» sono così sostituite dall’art. 45, comma 15, L. 18 giugno 2009, n. 69.
