Art. 69 TUB: collaborazione tra autorità e obblighi informativi
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Collaborazione tra autorità e obblighi informativi 1.
Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. 1-bis.
Nell'ambito degli accordi previsti al comma 1, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata: a) sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; b) sulle società bancarie e finanziarie controllate dai soggetti indicati alla lettera a); c) sulle società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b). 1-ter.
La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato dell'Unione europea in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati dell'Unione europea, le competenti autorità monetarie. 1-quater.
I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti. 1-quinquies.
Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati dell'Unione europea interessati. (97)
Welfare e sanità integrativa nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida al sistema di welfare bilaterale artigiano nel tessile e nella moda: San.Arti. per la sanità integrativa, FSBA per il sostegno al reddito in caso di crisi, EBNA per la formazione e i servizi di settore, e Fondartc per la previdenza complementare.
In sintesi
Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede un sistema di welfare bilaterale articolato su tre pilastri: San.Arti. (sanità integrativa), FSBA (sostegno al reddito in caso di sospensione/riduzione del lavoro) e EBNA (formazione e servizi di settore). La previdenza complementare è gestita da Fondartc. Tutti questi istituti sono di natura bilaterale artigiana e distinti dall’INPS.
Assegno di solidarietà, sostegno a sospensione/riduzione attività
Fondo paritetico bilaterale (D.Lgs. n. 148/2015)
EBNA / EBA regionali
Formazione, servizi, previdenza
Formazione professionale, orientamento, welfare integrativo territoriale
Ente bilaterale nazionale artigianato
Fondartc
Previdenza complementare
Pensione complementare su TFR e contributi volontari
Fondo pensione complementare (D.Lgs. n. 252/2005)
Nota: La contribuzione a EBNA, FSBA e San.Arti. è obbligatoria per le imprese artigiane che applicano il CCNL Tessile Moda Artigianato. L’iscrizione ai fondi è condizione di accesso alle relative prestazioni. Le imprese non in regola con i versamenti non possono usufruire delle prestazioni FSBA né dei rimborsi San.Arti. per i propri dipendenti.
San.Arti.: la sanità integrativa artigiana
San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori delle imprese artigiane, istituito dalle organizzazioni datoriali dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) e dalle confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil). I lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del tessile-moda che applicano il CCNL sono iscritti a San.Arti. attraverso il versamento del contributo EBNA.
Le prestazioni di San.Arti. coprono tipicamente:
Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (rimborso parziale o totale secondo il piano di copertura).
Ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici in strutture convenzionate o libera scelta (con rimborso secondo i massimali del piano).
Odontoiatria: cure dentali, protesi, ortodonzia (in molti piani sanitari inclusa anche per i familiari a carico).
Fisioterapia e riabilitazione: trattamenti fisioterapici prescritti dal medico.
Maternità e parto: rimborso spese parto, visite in gravidanza.
I massimali di rimborso, i piani di copertura e le strutture convenzionate sono aggiornati periodicamente da San.Arti. Per informazioni sulle prestazioni vigenti e sulle modalità di rimborso si rinvia al sito ufficiale di San.Arti. e alle comunicazioni degli enti bilaterali territoriali (EBA regionali).
FSBA: il sostegno al reddito in caso di crisi aziendale
Il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) è il fondo paritetico bilaterale istituito ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 (Riforma degli ammortizzatori sociali). Ha la funzione di garantire ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane un sostegno economico nelle situazioni di sospensione o riduzione temporanea dell’attività lavorativa per ragioni economiche, organizzative o di mercato.
Il FSBA eroga, in favore delle imprese artigiane aderenti (tramite EBNA), le seguenti prestazioni principali:
Assegno di solidarietà: in caso di riduzione dell’orario di lavoro su base settimanale concordata tra datore e lavoratore, a integrazione della retribuzione persa.
Prestazioni per sospensione totale o parziale dell’attività: a integrazione del reddito dei lavoratori sospesi per crisi aziendali, eventi meteo, crisi di settore.
Sostegno alla formazione: finanziamento di percorsi formativi per lavoratori in sospensione.
L’accesso alle prestazioni FSBA è condizionato all’iscrizione dell’impresa a EBNA e alla regolarità dei versamenti contributivi. La domanda di intervento è presentata dall’impresa tramite gli enti bilaterali territoriali, previa informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.
EBNA: l’ente bilaterale nazionale dell’artigianato
EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) è l’ente paritetico istituito dalle organizzazioni datoriali artigiane e dalle confederazioni sindacali. È la struttura di coordinamento del sistema bilaterale artigiano, a cui si affiancano gli EBA regionali (Enti Bilaterali dell’Artigianato regionali) che erogano prestazioni e servizi a livello territoriale.
Le funzioni di EBNA e degli EBA regionali per il settore tessile-moda artigiano includono:
Gestione e coordinamento del sistema San.Arti. e FSBA.
Erogazione di contributi per la formazione professionale degli apprendisti e dei lavoratori (in raccordo con le Regioni).
Servizi di orientamento e ricollocazione per lavoratori in mobilità.
Prestazioni di welfare integrativo territoriale: contributi per asili nido, istruzione, disabilità, emergenze familiari (le misure variano per EBA regionale).
Supporto alle imprese per la gestione degli adempimenti connessi alla bilateralità.
Il contributo EBNA è versato tramite la busta paga del dipendente: la quota datoriale e (ove prevista) la quota a carico del lavoratore sono trattenute e versate mensilmente all’EBA regionale di competenza. L’importo specifico è definito dagli accordi interconfederali artigiani vigenti nel territorio.
Fondartc: la previdenza complementare per l’artigianato
Fondartc (Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese e dell’Artigianato) è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori artigiani, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005. Raccoglie il TFR futuro dei lavoratori che aderiscono (anche per silenzio-assenso) e i contributi volontari aggiuntivi.
I vantaggi dell’adesione a Fondartc:
Deducibilità fiscale dei contributi versati: fino a 5.164,57 € annui, deducibili dal reddito imponibile IRPEF.
Tassazione agevolata sulla rendita complementare al momento del pensionamento: aliquota dal 9% al 15% (decrescente con gli anni di iscrizione al fondo).
Contributo datoriale: ove previsto dagli accordi di settore, il datore versa una quota aggiuntiva in favore del lavoratore iscritto al fondo.
Anticipazioni: possibilità di anticipare una quota della posizione maturata per acquisto prima casa, spese sanitarie o altri motivi (con diverse aliquote fiscali).
Casi pratici
Tizio – Lavoratore che scopre le prestazioni San.Arti.
Tizio lavora in una piccola sartoria artigiana iscritta a EBNA. Deve sottoporsi a una visita specialistica ortopedica. Il collega più anziano gli spiega che l’azienda versa i contributi EBNA e che è iscritto a San.Arti.: può presentare il ticket della visita all’EBA regionale e ottenere un rimborso parziale secondo il piano di copertura. Tizio scarica il modulo di rimborso dal sito San.Arti. e lo presenta con la fattura della visita e il numero di iscrizione.
Caia – Sospesa per crisi: come funziona il FSBA
Il laboratorio artigiano dove lavora Caia attraversa un periodo di calo degli ordini e il datore riduce l’orario di 2 giorni alla settimana per 8 settimane. L’impresa è iscritta a EBNA e in regola con i versamenti FSBA. Il datore presenta domanda di assegno di solidarietà all’EBA regionale. Caia riceve un assegno di solidarietà a integrazione delle ore non lavorate, garantendo la continuità parziale del reddito durante il periodo di riduzione.
Sempronio – Scelta sulla previdenza complementare: Fondartc o TFR in azienda?
Sempronio viene assunto nel maggio 2026. Entro 6 mesi deve scegliere. Il consulente del lavoro dell’impresa gli illustra le due opzioni: TFR in azienda (rivalutato all’1,5%+ISTAT, tassato al 17% sulla rivalutazione) oppure Fondartc (possibile contributo datoriale aggiuntivo, deducibilità dei contributi fino a 5.164 €, tassazione agevolata sulla rendita). Sempronio, con 30 anni di carriera davanti, sceglie Fondartc per massimizzare il beneficio fiscale a lungo termine.
Domande frequenti
Cos’è San.Arti. e cosa rimborsa?
San.Arti. è il fondo di sanità integrativa artigiano. Rimborsa spese per visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, fisioterapia e maternità, secondo i massimali del piano di copertura vigente. Le imprese artigiane del tessile-moda aderiscono tramite il versamento del contributo EBNA.
Il FSBA è la stessa cosa della Cassa Integrazione?
No. Il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) è il fondo bilaterale paritetico che eroga prestazioni equivalenti alla CIG per le imprese artigiane, che non possono accedere alla CIG ordinaria. Non è gestito dall’INPS ma dagli enti bilaterali artigiani (EBNA/EBA regionali), anche se si coordina con l’INPS per alcune prestazioni.
Il lavoratore deve versare una quota a EBNA?
La misura e la ripartizione del contributo EBNA tra datore e lavoratore variano per accordo interconfederale e regionale. In molti casi il contributo è prevalentemente o totalmente a carico del datore. Per l’importo esatto vigente nel territorio è necessario consultare l’EBA regionale di competenza o il consulente del lavoro.
Fondartc è l’unico fondo pensione per i lavoratori artigiani del tessile?
Fondartc è il fondo di settore previsto per i lavoratori artigiani e delle PMI. Il lavoratore può però scegliere liberamente di aderire a qualsiasi altro fondo pensione complementare aperto o chiuso (es. fondo pensione aperto di una banca o assicurazione), purzé la scelta sia espressa nei termini previsti. Fondartc è il destinatario del silenzio-assenso.
Cosa succede se il datore non iscrive l’impresa a EBNA?
Il mancato versamento a EBNA (e quindi a FSBA e San.Arti.) priva i lavoratori delle relative prestazioni e costituisce inadempimento contrattuale. In caso di crisi aziendale, l’impresa non potrà accedere al FSBA. L’Ispettorato del Lavoro può contestare l’irregolarità. I lavoratori possono richiedere le differenze contributive maturate anche a posteriori.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I dettagli delle prestazioni San.Arti., FSBA ed EBNA (massimali, quote contributive, piani di copertura) sono soggetti ad aggiornamenti da parte degli enti bilaterali: verificare sul sito San.Arti. (www.sanartifondo.it), FSBA (www.fsba.it) e EBNA (www.ebna.it). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), Confartigianato Moda, CNA Federmoda o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Quadro RM nel 730/2026: raccoglie redditi a tassazione separata, redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva, rivalutazione dei terreni e altri casi specifici.
Tassazione separata: alcune entrate (come arretrati di lavoro o indennità di fine agenzia) vengono tassate separatamente dagli altri redditi per evitare un effetto cumulo ingiusto.
Imposta sostitutiva: redditi di capitale percepiti all’estero senza intermediari italiani (rigo M31) sono tassati con un’aliquota sostitutiva pari alla ritenuta applicabile in Italia sui redditi della stessa natura.
Opzione per la tassazione ordinaria: per molti redditi del quadro RM puoi scegliere di essere tassato con le aliquote IRPEF ordinarie se ti conviene.
Acconto del 20%: sui redditi a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte va versato un acconto pari al 20 per cento.
Cosa sono i redditi a tassazione separata e perché esistono
La maggior parte dei redditi viene sommata insieme (il tuo stipendio, l’affitto che incassi, gli interessi) e tassata con le aliquote IRPEF progressive. Ma alcuni redditi, spesso percepiti in un’unica soluzione e maturati in più anni, vengono trattati in modo diverso: sono tassati ‘separatamente’, cioè con un’aliquota media calcolata su di loro da soli, senza aggiungerli agli altri redditi. Questo meccanismo esiste per evitare che, in quell’anno, il cumulo di tutto spinga l’aliquota marginale molto in alto.
Il quadro RM del modello 730 (e la corrispondente sezione del modello REDDITI PF) è il posto dove dichiarare questi redditi. Vi rientrano, fra gli altri: arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti, indennità per cessazione di rapporti di agenzia, plusvalenze da cessione di terreni edificabili, rimborsi di oneri già detratti, redditi percepiti dagli eredi, indennità di esproprio e redditi di capitale di fonte estera senza intermediari.
Accanto alla tassazione separata, il quadro RM contiene anche i redditi soggetti a imposta sostitutiva: un’imposta calcolata con un’aliquota fissa (per esempio 20 per cento su certi redditi di capitale esteri, 15 per cento sui compensi per lezioni private, 18 per cento sulla rivalutazione dei terreni dal 2025) che ‘sostituisce’ l’IRPEF ordinaria. Per alcuni di questi redditi puoi optare per la tassazione ordinaria se ti conviene.
Principali voci del quadro RM e relativa tassazione
Voce
Rigo
Regime fiscale
Arretrati di lavoro dipendente anni precedenti
M6
Tassazione separata; l'Agenzia applica ordinaria se più favorevole
Indennità per cessazione rapporti di agenzia o notarili
M1
Tassazione separata; opzione per ordinaria possibile
Plusvalenze da cessione terreni edificabili
M2
Tassazione separata; opzione per ordinaria possibile
Rimborsi di oneri già detratti
M3
Tassazione separata; opzione per ordinaria possibile
Redditi di capitale di fonte estera (senza intermediari IT)
M31
Imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta applicabile in Italia; opzione per ordinaria possibile
Rivalutazione terreni (imposta sostitutiva)
M76/M77
Imposta sostitutiva al 18 per cento (dal 2025); versamento entro il 30 novembre 2025
Compensi per lezioni private dei docenti
M37
Imposta sostitutiva al 15 per cento; opzione per ordinaria possibile
Redditi da noleggio occasionale imbarcazioni
M35
Imposta sostitutiva al 20 per cento
Esempio pratico
Tizio ha percepito nel 2025 degli arretrati di stipendio relativi al 2022 per 8.000 euro. Se li aggiungesse ai suoi redditi 2025 pagherebbe l’IRPEF con un’aliquota più alta. Grazie alla tassazione separata (rigo M6), l’Agenzia delle Entrate applica un’aliquota media calcolata sui suoi redditi degli anni precedenti, poi verifica se quella ordinaria sarebbe più bassa e, in quel caso, applica automaticamente la più favorevole. Tizio non deve fare nulla di speciale: è l’Agenzia a fare il calcolo più conveniente per lui.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 con indicazione degli importi soggetti a tassazione separata
Documentazione del reddito di capitale estero percepito (estratti conto, certificazioni dell’intermediario estero)
Perizia giurata di stima per la rivalutazione dei terreni (se applicabile)
Ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva sui terreni (F24, entro il 30 novembre 2025)
Documentazione delle indennità percepite (cessazione agenzia, cessazione funzioni notarili, ecc.)
Caso 1 – Tizio riceve arretrati di lavoro dipendente
Scenario. Tizio nel 2025 ha ricevuto dal suo ex datore di lavoro 5.000 euro di arretrati relativi a prestazioni del 2022 e 2023, per una vertenza conclusa con accordo sindacale.
Come si applica. Gli arretrati di lavoro dipendente vanno dichiarati nel rigo M6 del quadro RM. L’imposta è a tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota media sugli anni precedenti. Poi verifica d’ufficio se la tassazione ordinaria sarebbe più favorevole e, in quel caso, applica quest’ultima. Tizio riceve la tassazione più conveniente senza dover fare scelte esplicite. Il codice tributo per il versamento dell’acconto è il 4200.
In pratica
Indica gli arretrati nel rigo M6 del quadro RM (o fallo fare al tuo Caf).
L’Agenzia confronta automaticamente tassazione separata e ordinaria: non devi scegliere tu.
Verifica se il tuo datore ha già applicato una ritenuta: in quel caso indicala nel rigo M6.
Caso 2 – Caio incassa dividendi da una società estera senza intermediari italiani
Scenario. Caio possiede quote in una società francese e riceve dividendi direttamente sul suo conto estero, senza che nessuna banca italiana abbia applicato una ritenuta.
Come si applica. Questi redditi di capitale di fonte estera percepiti senza l’intervento di intermediari residenti vanno indicati nel rigo M31. L’imposta sostitutiva si applica nella stessa misura della ritenuta che sarebbe applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Caio può scegliere di non avvalersi dell’imposta sostitutiva (barrando l’apposita casella): in quel caso sarà tassato con IRPEF ordinaria, ma potrà portare in detrazione le imposte già pagate in Francia a titolo di credito d’imposta per redditi esteri.
In pratica
Indica il reddito al lordo delle ritenute eventualmente subite all’estero nel rigo M31.
Valuta con un professionista se conviene l’imposta sostitutiva o la tassazione ordinaria con credito estero.
Conserva la documentazione della società estera e degli eventuali pagamenti d’imposta all’estero.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
È un meccanismo che tassa certi redditi (spesso una tantum come arretrati o liquidazioni) con un’aliquota calcolata solo su di loro, senza cumularli agli altri redditi. Serve a evitare che finiscano in uno scaglione IRPEF molto alto per colpa di un picco di reddito in quell’anno.
Posso scegliere la tassazione ordinaria invece di quella separata?
Per molti redditi del quadro RM sì, barrando l’apposita casella ‘Opzione tassazione ordinaria’. Conviene fare il calcolo con il tuo Caf o commercialista per capire quale delle due è più vantaggiosa.
Cosa sono i redditi di capitale esteri nel rigo M31?
Sono redditi come dividendi o proventi da fondi che hai ricevuto direttamente dall’estero, senza che una banca o intermediario italiano abbia già applicato una ritenuta. Vanno dichiarati e tassati con un’aliquota sostitutiva.
Devo versare un acconto per i redditi a tassazione separata?
Sì, per i redditi a tassazione separata che non sono soggetti a ritenuta alla fonte è dovuto un acconto del 20 per cento.
Qual è l'aliquota per la rivalutazione dei terreni nel 2025?
Dal 2025 l’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore dei terreni è aumentata al 18 per cento. La perizia giurata e il versamento (o la prima rata) andavano effettuati entro il 30 novembre 2025.
Dove trovo le istruzioni per il quadro RM se non uso il 730?
Il quadro corrispondente nel modello REDDITI PF 2026 si chiama RM. I contribuenti che presentano il 730 possono dover allegare il quadro RM del modello REDDITI PF, per esempio in caso di TFR percepito da soggetti non sostituti d’imposta.
Quando il datore non paga la retribuzione, una diffida scritta intima il pagamento entro un termine, interrompe la prescrizione dei crediti di lavoro e prepara l’eventuale decreto ingiuntivo o le dimissioni per giusta causa.
Scheda rapida
Quando si usa
Quando il datore non paga lo stipendio
Forma
Scritta (raccomandata A/R o PEC)
Invio consigliato
Raccomandata A/R o PEC
Riferimenti
Artt. 2099, 2948 c.c.; art. 2119 c.c.
Cos’è e quando si usa
La retribuzione è un diritto del lavoratore e deve essere corrisposta alle scadenze pattuite. Se il datore è in ritardo o non paga, la diffida è il primo passo formale: intima il pagamento delle somme arretrate entro un termine, documenta l’inadempimento e interrompe la prescrizione dei crediti di lavoro.
La diffida è utile anche come premessa ad altre azioni: il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento, oppure le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) con diritto alla NASpI quando il mancato pagamento è grave e protratto.
Cosa deve contenere
Dati del lavoratore e del datore
Qualifica, CCNL applicato e periodo di riferimento
Elenco delle mensilità e voci non pagate, con importi
Intimazione a pagare entro un termine (es. 15 giorni)
Avviso delle conseguenze (interessi, decreto ingiuntivo, giusta causa)
Luogo, data e firma
Fac-simile: diffida di pagamento delle retribuzioni
Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]
Raccomandata A/R / PEC
Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO]
Oggetto: diffida al pagamento delle retribuzioni non corrisposte
Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente con qualifica di [QUALIFICA], rilevo che non risultano corrisposte le seguenti competenze:
- retribuzione del mese di [MESE/ANNO]: euro [IMPORTO]
- retribuzione del mese di [MESE/ANNO]: euro [IMPORTO]
- [altre voci, es. tredicesima, straordinari]: euro [IMPORTO]
per un totale di euro [TOTALE], oltre interessi.
Con la presente La DIFFIDO a versare l'intera somma entro e non oltre [NUMERO] giorni dal ricevimento, mediante accredito su [IBAN].
Decorso inutilmente tale termine, mi riservo di agire per il recupero del credito anche in via monitoria (decreto ingiuntivo), oltre a valutare ogni ulteriore tutela, ivi comprese le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.
La presente vale anche quale atto interruttivo della prescrizione.
[FIRMA]
I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.
Come inviarlo e conservarlo
Invia la diffida con raccomandata A/R o PEC e conserva la prova di ricezione. Indica con precisione le mensilità e gli importi, possibilmente allegando le buste paga non onorate.
Se il pagamento non arriva, rivolgiti a un sindacato o a un avvocato giuslavorista: i crediti di lavoro si recuperano spesso con decreto ingiuntivo, che è una procedura rapida. Valuta con un professionista anche l’eventuale dimissione per giusta causa, che richiede però un inadempimento grave.
Errori da evitare
Aspettare troppo: i crediti retributivi si prescrivono e vanno interrotti
Indicare importi approssimativi senza riferimento alle buste paga
Non fissare un termine chiaro per il pagamento
Dimettersi per giusta causa senza valutare la gravità e le prove
Domande frequenti
In quanto tempo si prescrivono gli stipendi non pagati?
I crediti retributivi periodici si prescrivono di regola in cinque anni. La diffida scritta interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine.
Posso ottenere lo stipendio con il decreto ingiuntivo?
Sì. Le buste paga e i prospetti consentono di chiedere un decreto ingiuntivo, procedura relativamente rapida per ottenere un titolo esecutivo.
Il mancato pagamento giustifica le dimissioni per giusta causa?
Sì, quando il ritardo è grave e protratto. In tal caso si conserva il diritto alla NASpI, ma è bene farsi assistere per valutare prove e gravità.
Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.
Obbligo generalizzato: dal 2024 la fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SDI) è obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie di fatturato.
Regime fiscale trasparente: il forfettario non addebita IVA in fattura; indica invece la dicitura legale di esenzione e il titolo normativo (legge 190/2014).
Bollo virtuale: sulle fatture non soggette a IVA con importo superiore a 77,47 euro va applicata la marca da bollo di 2 euro in modo virtuale.
Ritenuta d’acconto esclusa: i forfettari non subiscono e non applicano ritenute alla fonte, salvo quelle di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973.
Quadro LM: i ricavi e i compensi si dichiarano nel quadro LM del Modello Redditi PF, sezione III, con il codice ATECO 2007 dell’attività svolta.
Conservazione digitale: le fatture elettroniche devono essere conservate per almeno 10 anni in formato digitale.
Come funziona la fatturazione elettronica per i forfettari
Se hai una partita IVA in regime forfettario, dal 2024 sei obbligato a emettere le tue fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Non esistono più soglie o eccezioni: l’obbligo vale per tutti, indipendentemente dai ricavi dell’anno precedente.
La fattura elettronica del forfettario è diversa da quella di chi applica l’IVA ordinaria: non si addebita alcuna imposta sul valore aggiunto, perché il regime forfettario ne è esente. In fattura devi indicare la dicitura di non assoggettabilità all’IVA con il riferimento normativo corretto (art. 1, commi 54-89, legge n. 190 del 2014).
Un altro aspetto pratico da non dimenticare riguarda il bollo. Sulle fatture non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro si applica l’imposta di bollo di 2 euro in modalità virtuale, tramite il servizio ‘Pagamento bollo’ nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Sul fronte della dichiarazione dei redditi, i compensi e i ricavi che hai incassato nel 2025 vanno indicati nel quadro LM del Modello Redditi PF 2026, sezione III (regime forfetario). I dati fondamentali da inserire sono il codice ATECO 2007 della tua attività e l’ammontare dei ricavi percepiti.
Principali regole fatturazione forfettario 2026
Aspetto
Regola
Obbligo fattura elettronica
Sì, tramite SDI per tutti i forfettari dal 2024
IVA in fattura
No – regime esente (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014)
Bollo virtuale
2 euro sulle fatture > 77,47 euro non soggette a IVA
Ritenuta d'acconto subita
Non applicata ai forfettari (salvo artt. 23-24 DPR 600/73)
Codice tributo acconto forfettario
1790 (prima rata) e 1791 (seconda rata)
Conservazione fatture
Almeno 10 anni in formato digitale
Esempio pratico
Tizio è un consulente informatico forfettario con codice ATECO 62.01.09. Nel 2025 emette una fattura a un cliente privato per 500 euro. Poiché l’importo supera 77,47 euro e la fattura non riporta IVA, Tizio deve aggiungere la marca da bollo virtuale di 2 euro. La fattura viene trasmessa allo SDI; Tizio non applica ritenuta d’acconto. A fine anno i 500 euro finiscono nel rigo LM22, colonna 3, del quadro LM della sua dichiarazione Redditi PF 2026.
Documenti necessari
Credenziali accesso a un software di fatturazione elettronica o al portale Fatture e Corrispettivi (Fisconline/SPID/CIE)
Partita IVA e codice ATECO 2007 dell’attività
Codice fiscale e dati anagrafici del cliente (privato o azienda)
Documentazione pagamento bollo virtuale (F24 o addebito diretto tramite il portale AdE)
Registro cronologico o archivio delle fatture emesse per la conservazione decennale
Caio presta servizi a un'impresa: come gestisce la ritenuta
Scenario. Caio è un grafico freelance in regime forfettario. Un’azienda cliente gli chiede di applicare la ritenuta d’acconto del 20% sulla parcella.
Come si applica. I forfettari non subiscono la ritenuta d’acconto prevista dal Titolo III del DPR n. 600/1973. Caio deve inserire in fattura la dicitura ‘Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 190/2014 – si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto.’ Il cliente è tenuto a rispettare questa indicazione. Se erroneamente la ritenuta viene applicata, Caio può recuperarla come credito in dichiarazione.
In pratica
Inserisci sempre in fattura la dicitura di esonero dalla ritenuta d’acconto.
Conserva copia dell’eventuale certificazione della ritenuta subita per errore.
Il credito da ritenuta subita va indicato nel quadro LM, sezione IV, crediti d’imposta.
Sempronio emette fattura a un privato: il bollo
Scenario. Sempronio è un fotografo in forfettario. Emette una fattura a un privato per un servizio da 300 euro senza IVA.
Come si applica. Poiché la fattura non riporta IVA ed è superiore a 77,47 euro, Sempronio è tenuto ad applicare il bollo virtuale di 2 euro. Lo fa direttamente nel portale ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate, che addebita trimestralmente l’imposta di bollo maturata. Il costo del bollo può essere ribaltato contrattualmente sul cliente, oppure rimane a carico di Sempronio: la scelta va concordata in anticipo.
In pratica
Verifica nel portale Fatture e Corrispettivi le fatture su cui risulta dovuto il bollo.
Il pagamento avviene in automatico tramite addebito diretto o F24 in base alle scadenze trimestrali comunicate dall’AdE.
Il bollo non è un costo deducibile nel forfettario, poiché non si deducono costi analitici.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Da quando è obbligatoria la fattura elettronica per i forfettari?
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è generalizzato: tutti i forfettari devono emettere fattura tramite SDI, senza eccezioni legate al fatturato.
Devo addebitare l'IVA nelle mie fatture?
No. I forfettari sono esenti dall’IVA e non la addebitano. Devi inserire la dicitura di esonero con il riferimento all’art. 1, commi 54-89, della legge 190/2014.
Quando si paga il bollo virtuale sulle fatture forfettario?
Il bollo di 2 euro si applica sulle fatture non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. Il pagamento avviene tramite il portale AdE con cadenza trimestrale.
Posso usare un qualsiasi software di fatturazione elettronica?
Sì, puoi usare qualsiasi software certificato per la trasmissione SDI, oppure il portale gratuito ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa scrivo nel campo IVA della fattura elettronica?
Selezioni il codice natura ‘N2.2’ (non soggetta – altri casi) e aggiungi in nota la dicitura di esonero. Il campo aliquota IVA rimane a zero.
Devo conservare le fatture elettroniche?
Sì, per almeno 10 anni. Le fatture trasmesse via SDI restano disponibili nell’area riservata del sito AdE per 5 anni; la conservazione a lungo termine è responsabilità tua o del tuo intermediario.
Tassazione ordinaria IRPEF: dichiari il 95% del canone annuo contrattuale (riduzione forfettaria del 5% per spese).
Cedolare secca: imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali, registro e bollo. Aliquota 21% per canone libero.
Canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa: con tassazione ordinaria hai una riduzione del 30% del reddito imponibile; con cedolare secca l’aliquota scende al 10%.
Locazioni brevi (max 30 giorni): cedolare secca al 21% per un immobile a scelta, al 26% per gli altri. Dal 2021 più di 4 appartamenti = attività d’impresa, non si usa il 730.
Venezia centro, Giudecca, Murano, Burano: la riduzione forfettaria sale al 25% (si dichiara il 75% del canone) con tassazione ordinaria.
Immobili di interesse storico o artistico: riduzione forfettaria del 35% (si dichiara il 65% del canone) con tassazione ordinaria.
Come funziona la tassazione sul canone di affitto
Se affitti un immobile, i canoni percepiti nel 2025 vanno dichiarati nel quadro B del 730. Hai due strade: la tassazione ordinaria IRPEF oppure la cedolare secca, un’imposta sostitutiva che si paga in luogo di IRPEF, addizionali e imposte di registro e bollo sul contratto.
Con la tassazione ordinaria non dichiari l’intero canone contrattuale: per la quasi totalità dei casi si indica il 95% del canone annuo. Quella riduzione del 5% è forfettaria, cioè viene applicata automaticamente per tenere conto delle spese di gestione, senza bisogno di documentare niente. Il reddito che ottieni si somma agli altri redditi e viene tassato con le aliquote progressive IRPEF.
La cedolare secca funziona diversamente: si applica direttamente sul 100% del canone contrattuale, con un’aliquota fissa che dipende dal tipo di contratto. L’opzione va esercitata in sede di registrazione del contratto e vale per tutta la durata, salvo revoca. Un vantaggio non trascurabile: scegliendo la cedolare secca rinunci all’aggiornamento del canone (per esempio l’adeguamento ISTAT), ma non paghi più imposta di registro né bollo.
Il canone da indicare nel 730 è quello riferito all’anno 2025, proporzionato ai giorni di locazione: se hai affittato solo sei mesi, inserisci metà del canone annuo. In caso di comproprietà, il canone si indica per intero nella colonna 6, indipendentemente dalla tua quota.
Aliquote e riduzioni per tipo di contratto
Tipo di contratto
Tassazione ordinaria (% canone dichiarata)
Cedolare secca (aliquota)
Canone libero (mercato)
95% del canone
21%
Canone concordato – comuni alta tensione abitativa
95% del canone, reddito ridotto del 30%
10%
Locazione breve (≤ 30 gg) – 1 immobile a scelta
95% del canone
21%
Locazione breve (≤ 30 gg) – altri immobili
95% del canone
26%
Immobile a Venezia centro / Giudecca / Murano / Burano
75% del canone
21%
Immobile di interesse storico o artistico
65% del canone
21%
Esempio pratico
Caio affitta un appartamento con un canone annuo contrattuale di 10.000 euro, contratto a canone libero. Con tassazione ordinaria dichiara 9.500 euro (95% del canone) che si somma al suo reddito da lavoro e viene tassato con le aliquote IRPEF progressive. Se invece opta per la cedolare secca, dichiara 10.000 euro (100% del canone) ma l’imposta sostitutiva è fissa al 21%, pari a 2.100 euro: niente registro, niente bollo, niente addizionali sul canone.
Documenti necessari
Contratto di locazione registrato (con estremi di registrazione per la sezione II del quadro B)
Ricevute o bonifici dei canoni percepiti nel 2025
Certificazione Unica 2026 (se il canone è stato incassato tramite intermediario che ha operato la ritenuta del 21%)
Visura catastale (per verificare categoria e rendita dell’immobile)
Caso 1 – Tizio affitta a canone libero con cedolare secca
Scenario. Tizio affitta il suo appartamento (A/2) per tutto il 2025 con un canone mensile di 800 euro, contratto a canone libero. Ha già optato per la cedolare secca in sede di registrazione.
Come si applica. Nella colonna 2 indica il codice ‘3’ (canone libero). Nella colonna 5 indica il codice ‘3’ (100% del canone con cedolare). In colonna 6 riporta 9.600 euro (800 x 12). In colonna 11 inserisce il codice ‘1’ (cedolare secca ordinaria). L’assistenza fiscale applica l’aliquota del 21%: imposta = 2.016 euro.
In pratica
Canone da dichiarare: 9.600 euro (100%, colonna 6).
Codice cedolare secca (colonna 11): ‘1’.
Imposta sostitutiva al 21%: 2.016 euro. Nessuna imposta di registro.
Caso 2 – Sempronio affitta a canone concordato con tassazione ordinaria
Scenario. Sempronio affitta un appartamento a Milano (comune ad alta tensione abitativa) a canone concordato, con un canone annuo di 6.000 euro. Non ha optato per la cedolare secca.
Come si applica. Nella colonna 2 usa il codice ‘8’ (canone concordato in comune ad alta tensione abitativa). In colonna 5 il codice ‘1’ (95% del canone). In colonna 6 riporta 5.700 euro (6.000 x 95%). Chi elabora il 730 applica la riduzione del 30%: la base imponibile IRPEF è 5.700 x 70% = 3.990 euro.
In pratica
Canone contrattuale: 6.000 euro. In colonna 6 si inserisce 5.700 euro (95%).
Riduzione del 30%: la base imponibile diventa 3.990 euro.
Se avesse scelto la cedolare secca, avrebbe pagato il 10% su 6.000 euro = 600 euro.
Quando rivolgersi a un professionista
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Devo dichiarare il canone anche se non l'ho incassato per morosità dell'inquilino?
Dipende. Se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro la scadenza della dichiarazione, o se hai già effettuato l’intimazione di sfratto o l’ingiunzione di pagamento entro quella data, non devi dichiarare i canoni non percepiti. Attenzione però: la rendita catastale resta comunque tassabile.
Cosa cambia tra cedolare secca e tassazione ordinaria per il canone concordato?
Con tassazione ordinaria dichiari il 95% del canone e poi ottieni una riduzione del 30% sul reddito imponibile. Con cedolare secca dichiari il 100% del canone ma l’aliquota è solo il 10%, senza altre imposte. Il canone concordato richiede di trovarsi in un comune ad alta tensione abitativa e di avere l’accordo con le organizzazioni degli inquilini.
Se affitto più di 4 appartamenti con locazione breve, posso usare il 730?
No. Dal 2021, locare più di 4 appartamenti con locazioni brevi è considerata attività d’impresa. In quel caso devi usare il modello Redditi Persone Fisiche (terzo fascicolo), non il 730.
Come si tratta il canone se l'immobile è in comproprietà?
Il canone si indica per intero nella colonna 6, indipendentemente dalla tua quota di possesso. La quota viene gestita separatamente tramite la colonna 4 (percentuale di possesso).
Devo indicare qualcosa di speciale per le locazioni brevi tramite Airbnb o simili?
Sì. Se la piattaforma ha operato una ritenuta del 21% e ti ha rilasciato la Certificazione Unica, riporti nel quadro B i dati del soggiorno effettuato nel 2025 (non quello pagato nel 2025 ma relativo al 2026). Consulta anche la sezione III del quadro B per il Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Posso scegliere la cedolare secca anche per un box o una cantina affittati insieme all'appartamento?
Sì, se le pertinenze sono locate congiuntamente all’abitazione. Il regime della cedolare secca si estende anche alle pertinenze locate insieme all’immobile principale.
Art. 47 D.Lgs. 175/2024 – Difetto di giurisdizione
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile.
Due redditi distinti: il terreno produce reddito dominicale (legato alla proprietà) e reddito agrario (legato all’attività agricola svolta).
Rivalutazione obbligatoria: il reddito dominicale è rivalutato dell’80%, quello agrario del 70%; entrambi sono ulteriormente rivalutati del 30%, ma non per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola.
Soglie di esenzione IAP 2025: i redditi dominicale e agrario dei coltivatori diretti e IAP concorrono al reddito complessivo solo in parte, con un regime agevolato a tre fasce.
Agriturismo e agroenergie: la produzione di energia da fonti agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno e fotovoltaiche fino a 260.000 kWh/anno è trattata come reddito agrario nel quadro A.
IMU e IRPEF: sui terreni non affittati l’IMU sostituisce l’IRPEF sul reddito dominicale; il reddito agrario resta sempre soggetto all’IRPEF ordinaria.
Come funziona la dichiarazione dei redditi per chi lavora la terra
Se possiedi o coltivi un terreno agricolo, nella dichiarazione dei redditi devi distinguere due voci: il reddito dominicale, che spetta al proprietario del fondo, e il reddito agrario, che spetta a chi esercita concretamente l’attività agricola. Se sei sia proprietario sia coltivatore, li dichiari entrambi. Se invece hai affittato il terreno, il reddito dominicale resta tuo, mentre il reddito agrario va dichiarato dall’affittuario.
Entrambi i redditi si leggono dagli atti catastali e vengono inseriti nel quadro A del modello 730 o nel quadro RA del modello Redditi PF. Non devi fare i calcoli da solo: li effettua il CAF o il professionista che ti assiste.
Per chi ha la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto, iscritto nella previdenza agricola, il 2025 conferma un regime agevolato significativo: una parte importante dei redditi agrari non è tassata. Questo vantaggio non si applica se i redditi provengono da colture prodotte in immobili censiti al catasto fabbricati.
Regime agevolato IAP/coltivatore diretto 2025: percentuale imponibile
Reddito dominicale + agrario (somma)
Quota che concorre al reddito complessivo
Fino a 10.000 euro
0% (esente)
Da 10.001 a 15.000 euro
50%
Oltre 15.000 euro
100%
Esempio pratico
Tizio è coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola. Il suo reddito dominicale rivalutato è 6.000 euro e il reddito agrario rivalutato è 5.500 euro: in totale 11.500 euro. Fino a 10.000 euro l’IRPEF non è dovuta; sulla quota tra 10.000 e 11.500 euro (1.500 euro) concorre al reddito complessivo il 50%, cioè 750 euro. L’ulteriore rivalutazione del 30% non si applica perché Tizio è IAP iscritto alla previdenza agricola.
Documenti necessari
Visura catastale del terreno con reddito dominicale e reddito agrario
Certificato di iscrizione alla gestione previdenziale agricola (INPS) per coltivatori diretti o IAP
Contratto di affitto fondiario (se si è affittuari o si affitta a terzi)
Documentazione eventuale su denuncia di perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali
Certificazione per agevolazioni ai giovani imprenditori agricoli under 40 (se applicabile)
Caso 1: Il proprietario che coltiva da solo (coltivatore diretto IAP)
Scenario. Caio è proprietario di un fondo agricolo e lo coltiva personalmente. È iscritto come IAP nella gestione previdenziale agricola. Il reddito dominicale catastale è 3.000 euro, quello agrario è 2.500 euro.
Come si applica. Caio deve compilare il quadro A indicando sia il reddito dominicale (colonna 1) sia il reddito agrario (colonna 3) e barrare la casella di colonna 10 ‘Coltivatore diretto o IAP’. Il CAF applicherà la rivalutazione dell’80% sul dominicale e del 70% sull’agrario, ma non applicherà l’ulteriore 30% grazie alla qualifica IAP. La somma dei due redditi rivalutati rientra nella prima fascia agevolata e non concorre all’IRPEF.
In pratica
Barrare sempre la casella colonna 10 se si è IAP o coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola.
Il CAF calcola automaticamente la quota imponibile secondo le tre fasce: non devi farlo tu.
Se il terreno non è affittato e non è esente IMU, sul reddito dominicale è dovuta l’IRPEF ordinaria.
Caso 2: Il proprietario che affitta a un giovane under 40
Scenario. Sempronio possiede un terreno agricolo che ha affittato a un giovane imprenditore di 32 anni, con contratto di durata quinquennale. Il canone risulta dal contratto registrato.
Come si applica. Sempronio dichiara solo il reddito dominicale nel quadro A (colonna 1) e inserisce il canone di affitto in regime vincolistico nella colonna 6. Alla colonna 7 indica il codice ‘4’ per l’agevolazione giovani imprenditori: in questo caso, le rivalutazioni dell’80% e del 30% sul reddito dominicale non si applicano. Il giovane affittuario, dal canto suo, dichiara il reddito agrario nel proprio quadro A (colonna 3), a partire dalla data di decorrenza del contratto.
In pratica
Il proprietario che affitta non dichiara il reddito agrario: spetta all’affittuario.
L’agevolazione per giovani imprenditori agricoli under 40 richiede che il contratto abbia durata uguale o superiore a cinque anni.
Se il giovane acquisisce la qualifica di coltivatore diretto entro due anni dalla firma, mantiene l’agevolazione.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Cos'è la differenza tra reddito dominicale e reddito agrario?
Il reddito dominicale è la parte di reddito catastale che spetta al proprietario del terreno in quanto tale. Il reddito agrario è la parte imputabile all’attività agricola svolta: spetta a chi coltiva concretamente il fondo, che sia il proprietario o l’affittuario.
L'agriturismo va dichiarato nel quadro A?
Solo se l’attività rientra nei limiti delle attività connesse all’impresa agricola. I fabbricati rurali destinati all’agriturismo non producono reddito di fabbricati. Se l’attività è prevalentemente agricola, il relativo reddito è già compreso in quello agrario del quadro A.
Quanta energia posso produrre con pannelli fotovoltaici senza uscire dal reddito agrario?
Fino a 260.000 kWh all’anno per il fotovoltaico e fino a 2.400.000 kWh per le fonti agroforestali. Se si superano questi limiti, non si può usare il modello 730: occorre il modello Redditi PF.
Se il mio terreno è esente IMU, devo lo stesso pagare l'IRPEF?
Sì. Se il terreno è esente IMU (ad esempio perché in zona montana), il reddito dominicale è soggetto all’IRPEF anche se il terreno non è affittato. Si barra la casella ‘IMU non dovuta’ nella colonna 9 del quadro A.
Il familiare che aiuta in azienda può beneficiare dell'agevolazione IAP?
Sì, a patto che appartenga allo stesso nucleo familiare del titolare, sia iscritto alla gestione previdenziale agricola come coltivatore diretto e partecipi attivamente all’impresa familiare agricola.
Dove trovo i dati del reddito dominicale e agrario da inserire nel 730?
Li trovi nella visura catastale del tuo terreno. Se la coltura praticata è diversa da quella risultante dal catasto, occorre seguire le istruzioni per la variazione di coltura indicate in Appendice alle istruzioni ufficiali del modello 730.
Art. 101 D.Lgs. 175/2024 – Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.
2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.
3. La causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Chi compila il quadro RF: imprenditori individuali e soci di società di persone in regime di contabilità ordinaria, obbligati o per scelta, i cui ricavi superano le soglie dell’art. 18 DPR 600/1973.
Punto di partenza: l’utile (o la perdita) civilistico – il risultato del conto economico redatto secondo le norme del Codice civile. Da lì si applicano le variazioni fiscali per arrivare al reddito imponibile IRPEF.
Variazioni in aumento (RF31): importi che il Fisco non riconosce come costo (spese non inerenti, ammortamenti eccedenti, compensi ai familiari oltre i limiti, ecc.) e che vengono aggiunti all’utile civile.
Variazioni in diminuzione (RF44): importi che il Fisco riconosce in deduzione anche se non imputati a conto economico (es. deduzione ACE, proventi esenti da IRPEF, quote di rivalutazione già tassate).
Reddito d’impresa (RF63): utile civile + variazioni in aumento – variazioni in diminuzione. È la base su cui si calcola l’IRPEF.
Noleggio occasionale di imbarcazioni: i proventi del noleggio assoggettati a imposta sostitutiva del 20 per cento vanno indicati in RF44, mentre i relativi costi con codice 29 in RF31, per depurare l’utile di bilancio da queste partite.
Perché il risultato di bilancio non è uguale al reddito imponibile
Chi tiene la contabilità ordinaria redige ogni anno un bilancio secondo le norme del Codice civile: un conto economico con ricavi e costi, che porta a un utile o a una perdita. Peccato che il Fisco non accetti quel risultato così com’è. Le regole fiscali sono diverse da quelle contabili: alcuni costi che il bilancio ammette non sono deducibili (o lo sono solo in parte), e alcuni benefici fiscali non passano dal conto economico. Il quadro RF serve proprio per fare questa ‘riconciliazione’: si parte dall’utile di bilancio e si aggiungono o sottraggono le differenze, arrivando al reddito d’impresa imponibile.
Il meccanismo delle variazioni in aumento e in diminuzione è il cuore del quadro RF. Le variazioni in aumento (colonna ‘RF31’ nel modello) aumentano il reddito: tipicamente sono i costi non deducibili che il Fisco non riconosce, come le quote di ammortamento eccedenti i coefficienti ministeriali, le spese di rappresentanza oltre i limiti, o i compensi ai familiari superiori al valore di mercato. Le variazioni in diminuzione (colonna ‘RF44’) invece abbassano il reddito: possono essere agevolazioni fiscali come la deduzione per gli investimenti, o proventi già tassati separatamente.
Il risultato finale – reddito di impresa o perdita – confluisce nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF personale dell’imprenditore individuale. Per le società di persone in contabilità ordinaria, il reddito viene prima determinato nella dichiarazione della società (Modello Redditi SP) e poi ripartito tra i soci, che lo dichiarano nel proprio quadro RH.
Schema delle variazioni nel quadro RF
Tipo
Esempi frequenti
Effetto sul reddito
Variazione in aumento (RF31)
Quote di ammortamento oltre i limiti fiscali, spese auto eccedenti, spese di rappresentanza fuori soglia, compensi soci non deducibili
Aumentano il reddito imponibile rispetto all'utile civile
Variazione in aumento (RF31, cod. 29)
Costi relativi al noleggio occasionale di imbarcazioni assoggettato a imposta sostitutiva 20%
Neutralizzano il costo già a conto economico per la parte tassata separatamente
Variazione in diminuzione (RF44)
Proventi del noleggio occasionale imbarcazioni (imposta sostitutiva 20%), deduzione ACE, dividendi esenti al 95%
Riducono il reddito imponibile
Perdite pregresse (RF61)
Perdite di esercizi precedenti riportate (in misura limitata all'80% del reddito, o integralmente nei casi speciali)
Riducono il reddito dell'anno
Esempio pratico
Tizio è un imprenditore individuale in contabilità ordinaria. Il conto economico 2025 mostra un utile netto di 75.000 euro. Variazioni in aumento: ammortamenti eccedenti i coefficienti fiscali per 3.000 euro; spese auto non deducibili per 2.500 euro (quota personale). Totale variazioni in aumento: 5.500 euro. Variazioni in diminuzione: nessuna nell’anno. Perdite pregresse utilizzabili (80% del reddito): 0 (nessuna perdita precedente). Reddito d’impresa RF63: 75.000 + 5.500 = 80.500 euro. Questo importo va nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.
Documenti necessari
Bilancio d’esercizio 2025 (conto economico e stato patrimoniale) redatto secondo le norme del Codice civile
Libro giornale e libro degli inventari aggiornati al 31 dicembre 2025
Registro dei beni ammortizzabili con i coefficienti applicati
Prospetto riepilogativo degli acconti versati con F24 (per il confronto con l’imposta dovuta)
Documentazione di spese con deducibilità parziale (auto, telefono, spese di rappresentanza)
Eventuale dichiarazione IVA 2025 per la riconciliazione dei ricavi
L'imprenditore con costi auto a uso promiscuo
Scenario. Caio è titolare di una ditta individuale di consulenza tecnica in contabilità ordinaria. Ha un’auto aziendale usata anche per scopi personali. Il costo totale dell’auto (ammortamento + carburante + manutenzione) è di 8.000 euro. Caio si chiede quanta parte è deducibile.
Come si applica. Le spese relative ad auto a uso promiscuo sono deducibili solo nella misura consentita dal TUIR (art. 164). Ipotizzando che la normativa vigente per il 2025 consenta la deducibilità parziale (la percentuale dipende dalla tipologia di veicolo e dall’uso), la quota non deducibile costituirà una variazione in aumento nel rigo RF31. Se per esempio solo il 20% è deducibile, la variazione in aumento sarà di 8.000 × 80% = 6.400 euro. Questo importo si somma all’utile civile, aumentando il reddito imponibile. Caio deve conservare tutta la documentazione delle spese auto (fatture carburante, manutenzione, estratto conto leasing o valore ammortamento) per giustificare l’importo indicato.
In pratica
Il costo dell’auto a uso promiscuo è parzialmente deducibile: la quota non deducibile è una variazione in aumento nel quadro RF.
L’importo deducibile varia in base alla tipologia del veicolo e alle norme TUIR vigenti per il 2025.
Conserva tutte le fatture e la documentazione delle spese auto per eventuali controlli.
Il noleggio occasionale di imbarcazione: imposta sostitutiva e quadro RF
Scenario. Sempronio è un imprenditore individuale in contabilità ordinaria che possiede un’imbarcazione iscritta tra i beni d’impresa. Nel 2025 ha noleggiato occasionalmente la barca per 42 giorni complessivi e ha incassato proventi di 9.000 euro. Ha optato per l’imposta sostitutiva del 20 per cento.
Come si applica. Poiché l’imbarcazione è tra i beni d’impresa e Sempronio ha scelto l’imposta sostitutiva del 20 per cento, deve depurare il suo utile di bilancio dai proventi e dai costi relativi al noleggio, per evitare di tassarli due volte. Nel quadro RF, nel rigo RF31 con il codice 29, indica la somma dei costi sostenuti per il noleggio (ad esempio 2.000 euro di carburante e manutenzione riferibili ai giorni di noleggio). Nel rigo RF44 indica i proventi del noleggio di 9.000 euro. Parallelamente, nel quadro RM del Fascicolo 2, ha già indicato i 9.000 euro di proventi e calcolato l’imposta sostitutiva: 9.000 × 20% = 1.800 euro.
In pratica
Imbarcazione tra i beni d’impresa con noleggio occasionale e imposta sostitutiva 20%: i proventi (RF44) e i costi collegati (RF31, cod. 29) si neutralizzano nel quadro RF.
L’imposta sostitutiva del 20% si calcola e si versa separatamente nel quadro RM.
L’acconto IRPEF 2026 si calcola senza tenere conto dell’imposta sostitutiva sul noleggio.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Qual è la differenza tra utile civile e reddito fiscale?
L’utile civile è il risultato del bilancio redatto secondo il Codice civile: ricavi meno tutti i costi imputati a conto economico. Il reddito fiscale è il risultato dopo aver applicato le regole del TUIR: alcuni costi vengono ridotti o eliminati (variazioni in aumento), altri benefici fiscali vengono aggiunti (variazioni in diminuzione). La differenza tra i due è esattamente ciò che si ‘riempie’ nel quadro RF.
Chi è obbligato alla contabilità ordinaria?
Sono obbligati alla contabilità ordinaria gli imprenditori i cui ricavi nell’anno precedente superano le soglie dell’art. 18 del DPR 600/1973 (diverse per prestazioni di servizi e per altre attività). Chiunque rientri entro tali soglie può scegliere la contabilità semplificata, ma può anche optare volontariamente per quella ordinaria.
Cosa sono le perdite riportabili in misura piena?
In via ordinaria, le perdite d’impresa degli esercizi precedenti possono abbattere il reddito degli anni successivi solo fino all’80 per cento del reddito stesso. Tuttavia, per le perdite dei primi tre periodi di imposta (se l’impresa è nata da zero) e in altri casi particolari indicati dall’art. 84 comma 2 del TUIR, le perdite sono riportabili in misura piena (100%), senza il limite dell’80 per cento.
Come si indica in RF44 il provento del noleggio imbarcazioni?
Il rigo RF44 raccoglie le variazioni in diminuzione. Per il noleggio occasionale di imbarcazioni con imposta sostitutiva al 20 per cento, si inserisce l’ammontare dei proventi del noleggio in RF44, in modo che non concorra al reddito d’impresa ordinario (sarebbe altrimenti tassato due volte: una con l’imposta sostitutiva e una con l’IRPEF ordinaria).
Il socio di snc in contabilità ordinaria compila il quadro RF?
No, non direttamente. La snc presenta il proprio Modello Redditi SP con il quadro RF, dove determina il reddito d’impresa della società. Poi lo attribuisce ai soci in base alle quote di partecipazione. Ciascun socio persona fisica non compila il quadro RF nella propria dichiarazione, ma il quadro RH, dove riporta la quota di reddito imputatagli dalla snc.
Se sono in perdita nel quadro RF, devo comunque presentare la dichiarazione?
Sì. La perdita d’impresa va dichiarata nel quadro RF anche se non genera imposta da pagare. La perdita viene poi riportata nel quadro RN e nel prospetto RS per tenere traccia delle perdite utilizzabili negli anni successivi. Presentare la dichiarazione anche in perdita è fondamentale per ‘cristallizzare’ il diritto a usare quella perdita in futuro.
Due fasi diverse: nella fase di accumulo si deduce il versato; nella fase di erogazione si paga l’imposta sulla prestazione ricevuta.
Prestazioni maturate fino al 31/12/2006: i trattamenti periodici integrativi dei fondi pensione sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno nel quadro C, sezione I.
RITA (rendita integrativa temporanea anticipata): chi anticipa la pensione complementare può scegliere la tassazione ordinaria; in quel caso indica il reddito nel quadro C con il codice ’11’ nei casi particolari.
Riscatto volontario maturato 2001-2006: l’ammontare imponibile è reddito assimilato al lavoro dipendente e va anch’esso nel quadro C.
Certificazione Unica: le prestazioni erogate dal fondo pensione sono certificate dalla CU 2026, che riporta l’importo imponibile già calcolato.
Codice tipo reddito: in colonna 1 dei righi C1-C3 si usa il codice ‘2’ per i trattamenti pensionistici integrativi.
Fondo pensione: cosa succede quando inizi a riscuotere
La pensione complementare, quella che costruisci versando nel fondo pensione o nel piano individuale pensionistico (PIP), ha due momenti fiscali ben distinti. Durante gli anni in cui versi i contributi – la cosiddetta fase di accumulo – hai un vantaggio: puoi dedurre dal reddito quanto hai versato, entro i limiti previsti dalla legge. Ma quando arriva il momento di ricevere le prestazioni – la fase di erogazione – quel denaro torna a essere reddito tassabile.
Le istruzioni del 730/2026 precisano che le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2006 erogate dai fondi pensione come trattamenti periodici integrativi sono redditi assimilati al lavoro dipendente. Vanno indicati nella sezione I del quadro C, esattamente come uno stipendio o una pensione INPS, usando il codice ‘2’ in colonna 1.
Esiste poi uno strumento chiamato RITA (rendita integrativa temporanea anticipata): permette a chi è prossimo alla pensione di anticipare l’erogazione del fondo pensione come rendita. Normalmente la RITA è tassata in modo separato, ma chi lo preferisce può optare per la tassazione ordinaria: in quel caso la dichiara nel quadro C con uno specifico codice nei casi particolari.
Prestazioni fondi pensione e quadro C 730/2026
Tipologia prestazione
Dove si dichiara / codice
Trattamenti periodici fondi pensione (quota maturata fino al 31/12/2006)
Quadro C, sezione I, codice '2' in colonna 1
Riscatto volontario 2001-2006 (non da pensionamento)
Quadro C, sezione I, codice '2' in colonna 1
RITA con opzione tassazione ordinaria
Quadro C, sezione I, codice '2' col. 1 + codice '11' in Casi particolari
Rigo C9, colonna 2 (importo da annotazione CU con codice AX)
Giorni per RITA (tassazione ordinaria)
Rigo C5, colonna 1 (da annotazione CU con codice AX)
Esempio pratico
Tizio, 63 anni, ha aderito a un fondo pensione negli anni ’90. Nel 2025 riceve dal fondo una rendita integrativa periodica relativa alla quota accumulata fino al 31 dicembre 2006, pari a 4.800 euro lordi annui. La CU 2026 del fondo certifica questo importo. Tizio lo riporta nei righi C1-C3 del 730, codice ‘2’ in colonna 1, e l’importo lordo in colonna 3. L’assistenza fiscale calcola l’IRPEF con le aliquote ordinarie sull’importo imponibile certificato dal fondo. Caio invece ha scelto la RITA e opta per la tassazione ordinaria: usa il codice ’11’ nei casi particolari e riporta l’importo indicato nelle annotazioni della CU con il codice AX.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 rilasciata dal fondo pensione (punto 1 o 2, o annotazioni con codice AX per la RITA)
Documentazione del fondo pensione relativa all’estratto posizione e all’erogazione
Comunicazione del fondo sulle ritenute operate
Modulo di opzione per la tassazione ordinaria della RITA (se applicabile)
Rendita periodica dal fondo pensione (quota pre-2007)
Scenario. Sempronio è andato in pensione nel 2024 e da gennaio 2025 riceve dal suo fondo pensione un trattamento integrativo periodico di 400 euro al mese, relativo alla quota accumulata fino al 31 dicembre 2006. Il fondo ha rilasciato la CU 2026 con l’importo al punto 1.
Come si applica. I 4.800 euro annui (400 euro x 12) sono redditi assimilati al lavoro dipendente. Sempronio li inserisce nel rigo C1 del 730: codice ‘2’ in colonna 1, codice ‘1’ (tempo indeterminato) in colonna 2, 4.800 euro in colonna 3. Questi si sommano all’eventuale pensione INPS (codice ‘1’) per determinare il reddito complessivo. La detrazione spettante per questo tipo di reddito sarà calcolata dall’assistente fiscale.
In pratica
Il fondo pensione rilascia la CU 2026 proprio come fa il datore di lavoro: controlla che ti sia arrivata.
Se hai sia pensione INPS sia rendita dal fondo pensione, compilerai due righi distinti nel quadro C.
La quota maturata dopo il 2006 segue regole diverse (tassazione alla fonte operata dal fondo): controlla le annotazioni della CU.
RITA con opzione per tassazione ordinaria
Scenario. Caio, 62 anni, ha maturato i requisiti per la RITA e nel 2025 ha percepito rendite integrative temporanee anticipate per 6.000 euro. Il fondo ha applicato l’imposta sostitutiva, ma Caio ritiene più conveniente la tassazione ordinaria.
Come si applica. Caio deve indicare nella casella ‘Casi particolari’ del quadro C il codice ’11’. Nel rigo corrispondente (colonna 1 con codice ‘2’) riporta l’importo risultante dalle annotazioni della CU 2026 con il codice AX. Nel rigo C5, colonna 1, indica i giorni relativi alla RITA (anch’essi dall’annotazione AX). Nel rigo C9, colonna 2, riporta l’imposta sostitutiva già trattenuta dal fondo, che verrà conteggiata come acconto IRPEF.
In pratica
La tassazione ordinaria della RITA conviene se hai un reddito complessivo basso: le aliquote IRPEF possono essere inferiori all’imposta sostitutiva applicata dal fondo.
Senza il codice ’11’ nei casi particolari, il sistema non sa che stai optando per la tassazione ordinaria: non dimenticarlo.
Le annotazioni della CU con codice AX contengono tutti i dati necessari (importo, giorni, ritenute): recupera la CU prima di compilare.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo dichiarare la pensione complementare nel 730?
Dipende dal tipo di prestazione e dalla sua origine. Le rendite periodiche relative alla quota maturata fino al 31/12/2006 vanno dichiarate nel quadro C come redditi assimilati al lavoro dipendente. La quota maturata dopo il 2006 è in genere tassata direttamente dal fondo con imposta sostitutiva e non compare nel 730 come reddito imponibile.
Cosa cambia tra fase di accumulo e fase di erogazione?
Nella fase di accumulo deduci dal reddito i contributi versati (entro i limiti di legge) e paghi meno IRPEF oggi. Nella fase di erogazione ricevi le prestazioni e paghi l’imposta su quanto riscuoti. Le due fasi sono specularmente opposte: il vantaggio fiscale dell’accumulo si ‘restituisce’ all’atto del godimento.
Il riscatto del fondo pensione va dichiarato?
Il riscatto volontario (quello che non dipende da pensionamento o perdita del lavoro involontaria) relativo alla quota maturata tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 è reddito assimilato al lavoro dipendente: va nel quadro C. Per le quote maturate dopo il 2006, il fondo applica una tassazione alla fonte con aliquota agevolata.
La RITA si dichiara sempre nel 730?
Non necessariamente. Di norma il fondo applica un’imposta sostitutiva sulla RITA e la tassazione avviene alla fonte. La dichiarazione nel 730 con codice ’11’ serve solo se il contribuente sceglie volontariamente la tassazione ordinaria, ritenendola più conveniente.
Dove trovo i dati della pensione complementare nella CU 2026?
Il fondo pensione rilascia la CU 2026 come qualsiasi datore di lavoro. L’importo della rendita periodica è in genere al punto 1 o 2. Per la RITA in tassazione ordinaria, i dati si trovano nelle annotazioni con il codice AX. Conserva tutte le CU ricevute anche dai fondi pensione.
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