Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • PMA e 730/2026: detrazione spese procreazione medicalmente assistita

    In sintesi

    • Detrazione 19%: le spese per la procreazione medicalmente assistita rientrano tra le spese sanitarie e danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%.
    • Franchigia: la detrazione si calcola sulla parte di spesa che supera 129,11 euro (la soglia minima che resta a carico del contribuente).
    • Strutture in Italia e all’estero: le spese sostenute presso strutture pubbliche o private, anche estere, possono essere detraibili se la spesa è documentata.
    • Pagamento tracciabile: per le strutture private non accreditate SSN il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta); per medicinali e dispositivi medici non è richiesto.
    • Farmaci e ormoni: i medicinali acquistati per la stimolazione ovarica e la terapia ormonale collegata alla PMA sono spese sanitarie detraibili con scontrino parlante.
    • Rigo E1 del 730: tutte le spese vanno nel rigo E1, colonna 2, del Quadro E.

    Come funziona la detrazione per le spese di procreazione medicalmente assistita

    Le spese per la procreazione medicalmente assistita – che si tratti di inseminazione intrauterina, fecondazione in vitro (FIVET), ICSI o altre tecniche – rientrano a pieno titolo tra le spese sanitarie. Come tali, danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi. Sono incluse anche le spese per i farmaci necessari ai trattamenti, come quelli per la stimolazione ovarica o per la preparazione all’impianto.

    La regola base è la stessa di qualsiasi altra spesa sanitaria: la detrazione del 19% si applica sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia non si paga per ogni voce separata, ma sul totale di tutte le spese sanitarie dell’anno: visite, farmaci, esami, trattamenti PMA vengono sommati, e la franchigia si sottrae una volta sola.

    Un aspetto rilevante riguarda le strutture estere. Le istruzioni ufficiali AdE prevedono che le spese sanitarie sostenute all’estero possano essere detratte al pari di quelle sostenute in Italia, a condizione che siano adeguatamente documentate. Per le spese in valuta estera si usa il cambio del giorno in cui è avvenuto il pagamento oppure una media annua. È consigliabile conservare documentazione accurata: fatture, ricevute e, se necessario, traduzioni dei documenti.

    Sul pagamento: per le prestazioni di strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale è obbligatorio il pagamento tracciabile (bonifico, carta di debito, carta di credito, prepagata). Per i medicinali – inclusi quelli usati nella terapia ormonale – non è richiesta la tracciabilità del pagamento, ma serve lo scontrino parlante con natura del prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente.

    Spese PMA: cosa rientra nella detrazione
    Tipo di spesa Detraibile? Nota
    Visite specialistiche (ginecologica, andrologica, ecc.) Rigo E1 col. 2, pagamento tracciabile se privata non SSN
    Esami diagnostici (ecografie, analisi ormonali, spermiogramma) Rigo E1 col. 2
    Farmaci per stimolazione ovarica e terapia ormonale Scontrino parlante obbligatorio
    Tariffe della struttura per il trattamento PMA Rigo E1 col. 2, pagamento tracciabile se privata non SSN
    Spese per crioconservazione di ovociti o embrioni Sì (se collegata al trattamento medico) Rigo E1 col. 2
    Spese di vitto, alloggio o viaggio verso la clinica No Non sono spese sanitarie

    Esempio pratico

    • Caio e sua moglie hanno affrontato un ciclo di FIVET nel 2025 presso una clinica privata non accreditata SSN, spendendo 4.500 euro per la procedura e 800 euro in farmaci (scontrini parlanti). Il totale delle spese sanitarie dell’anno, incluse altre visite, è di 5.600 euro. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale: 5.600 – 129,11 = 5.470,89 euro. Detrazione del 19%: circa 1.039 euro di risparmio IRPEF. Se le spese sono intestate alla moglie, lei le indica nel rigo E1 (o l’importo effettivamente sostenuto da ciascuno viene ripartito tra i coniugi).

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale della struttura medica che ha eseguito il trattamento PMA, con indicazione della prestazione
    • Ricevuta di pagamento tracciabile per prestazioni di strutture private non accreditate SSN (estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta carta)
    • Scontrini parlanti per i farmaci (con natura prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente)
    • In caso di strutture estere: documentazione equivalente tradotta, con indicazione della natura sanitaria della prestazione
    • Prescrizioni mediche per i farmaci e per eventuali esami diagnostici

    Ciclo PMA in clinica privata italiana, spese ripartite tra i coniugi

    Scenario. Tizio e sua moglie hanno sostenuto nel 2025 spese per un ciclo di PMA in una clinica privata non accreditata SSN. Il totale è 5.000 euro, di cui 2.500 pagati da Tizio e 2.500 dalla moglie, entrambi con bonifico bancario. Ognuno dei due ha anche sostenuto 200 euro di altre spese sanitarie.

    Come si applica. Ciascuno dei coniugi indica nel proprio rigo E1 le spese effettivamente sostenute: 2.500 + 200 = 2.700 euro. La franchigia di 129,11 euro si applica a ciascuno separatamente nella propria dichiarazione: 2.700 – 129,11 = 2.570,89 euro. Detrazione del 19% ciascuno: circa 488 euro. I pagamenti con bonifico soddisfano il requisito di tracciabilità.

    In pratica

    • Ogni coniuge indica nel proprio rigo E1 le spese realmente pagate da lui/lei.
    • Conservare la documentazione che attesta la ripartizione della spesa.

    Spese PMA sostenute in una struttura estera

    Scenario. Sempronia ha scelto di effettuare un trattamento PMA in una clinica spagnola. Ha speso 6.000 euro, pagati con carta di credito. La clinica ha rilasciato fattura con descrizione delle prestazioni in spagnolo.

    Come si applica. Le spese sanitarie all’estero sono detraibili come quelle in Italia. Occorre conservare la fattura originale (anche in lingua straniera) e la documentazione del pagamento. Conviene annotare il cambio euro/valuta del giorno del pagamento o usare il cambio medio annuo. L’importo in euro va indicato nel rigo E1, colonna 2. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale delle spese sanitarie dell’anno.

    In pratica

    • Conservare la fattura estera e la prova del pagamento tracciabile.
    • Convertire l’importo in euro al cambio del giorno del pagamento o al cambio medio annuo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le spese PMA sostenute dal partner che non è la paziente sono detraibili?

    Sì, se le spese sono state effettivamente sostenute da quel soggetto e sono documentate a suo nome. La spesa deve essere rimasta a carico di chi la detrae.

    I farmaci per la stimolazione ovarica sono detraibili?

    Sì. I medicinali acquistati per la terapia ormonale collegata alla PMA rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Non è richiesto il pagamento tracciabile, ma serve lo scontrino parlante (con natura prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente).

    Quanto vale la franchigia?

    La franchigia è di 129,11 euro. La detrazione del 19% si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia, considerando il totale di tutte le spese sanitarie dell’anno indicate nei righi E1 ed E2.

    Posso detrarre le spese PMA sostenute all'estero?

    Sì, le spese sanitarie estere sono detraibili come quelle italiane, a condizione che siano documentate. In caso di spese in valuta estera, l’importo va convertito in euro al cambio del giorno del pagamento o al cambio medio annuo.

    Le spese di viaggio e soggiorno per raggiungere la clinica PMA sono detraibili?

    No. Le spese di trasporto, alloggio e vitto non rientrano tra le spese sanitarie, anche se il viaggio è motivato dalla necessità di effettuare il trattamento.

    Dove si indicano nel 730?

    Le spese per la PMA vanno inserite nel rigo E1, colonna 2 del Quadro E, insieme alle altre spese sanitarie dell’anno.

  • Articolo 27 TU Giustizia Tributaria: Elezione del Consiglio di presidenza

    Art. 27 D.Lgs. 175/2024 – Elezione del Consiglio di presidenza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

    2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed è costituito da un presidente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

    3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in corti di giustizia tributaria diverse da quella di appartenenza.

    4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

    5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 26. Lo stesso Ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Detto elenco è altresì affisso, a cura dei presidenti di corte di giustizia tributaria, presso ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

    6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della corte di giustizia tributaria o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive corti di giustizia tributaria almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.

    7. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 28, comma 4, si dà atto nel processo verbale.

    8. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

  • 730 per pensionati 2026: quando conviene presentarlo anche se esonerati

    In sintesi

    • L’esonero non esclude la scelta: anche se sei esonerato dalla presentazione del 730, puoi comunque presentarlo volontariamente per dichiarare spese, detrazioni o crediti.
    • Rimborso diretto sulla pensione: il rimborso IRPEF risultante dal 730 viene accreditato direttamente sulla pensione, di norma a partire da agosto o settembre.
    • Soglie di esonero per pensionati: sei esonerato se il reddito complessivo non supera 8.500 euro (pensione + altri redditi) o 7.500 euro se hai anche redditi da terreni fino a 185,92 euro.
    • Spese che conviene far emergere: spese sanitarie, interessi su mutui, spese funebri, contributi per colf e badanti, spese per istruzione dei figli a carico.
    • Vantaggi sui controlli: il 730 precompilato accettato senza modifiche non è soggetto a controlli documentali sugli oneri inseriti dall’Agenzia delle Entrate.

    Il pensionato esonerato: rinunciare al 730 può costare

    Molti pensionati pensano di non dover fare niente a livello fiscale perché l’ente pensionistico (INPS o altro) trattiene già le imposte direttamente sulla pensione. In effetti, in certi casi non c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ma ‘non obbligatorio’ non significa ‘conveniente da evitare’.

    Il modello 730 è uno strumento che il pensionato può usare anche in assenza di obbligo per recuperare le spese che ha sostenuto nell’anno: visite mediche, farmaci, interessi sul mutuo della casa, contributi per la badante. Senza dichiarazione, queste spese rimangono nel cassetto e le detrazioni vanno perse.

    Il vantaggio pratico è concreto: il rimborso che risulta dal 730 viene erogato direttamente sulla pensione, di solito a partire dal mese di agosto o settembre, senza dover aspettare rateizzazioni lunghe o moduli F24.

    Limiti di reddito per l'esonero del pensionato (anno d'imposta 2025)
    Tipo di reddito Limite per l'esonero
    Solo pensione (o pensione + altri redditi) 8.500 euro
    Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze 7.500 euro (pensione) + 185,92 euro (terreni)
    Redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva Nessun limite (esonerati in ogni caso)

    Esempio pratico

    • Caio, pensionato, riceve 9.000 euro annui di pensione. Non è esonerato perché supera la soglia di 8.500 euro. Nel 2025 ha pagato 1.200 euro di spese sanitarie e 600 euro di interessi sul mutuo della casa. Presentando il 730, ottiene una detrazione del 19% sulle spese mediche (oltre la franchigia di 129,11 euro) e sul mutuo. Il rimborso verrà accreditato sulla pensione di settembre.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’ente pensionistico (INPS o altro)
    • Scontrini e ricevute delle spese sanitarie sostenute nel 2025
    • Certificazione degli interessi passivi sul mutuo rilasciata dalla banca
    • Ricevute dei contributi versati per colf o badante
    • Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente se si riportano crediti
    • Documentazione delle spese per istruzione dei figli a carico (se applicabile)

    Caso 1: Il pensionato esonerato che presenta lo stesso il 730 per le spese mediche

    Scenario. Sempronio riceve una pensione di 8.000 euro annui. Formalmente è sotto la soglia di 8.500 euro e non è obbligato a presentare il 730. Nel 2025 ha però sostenuto 900 euro di spese sanitarie.

    Come si applica. Sempronio decide di presentare il 730 in forma volontaria, al CAF o tramite il 730 precompilato online. Dopo la franchigia di 129,11 euro, le spese detraibili sono circa 771 euro: con la detrazione del 19% ottiene un rimborso di circa 146 euro, che riceve sulla pensione di agosto o settembre. Se non avesse presentato il 730, avrebbe perso questo credito.

    In pratica

    • L’esonero ti libera dall’obbligo, non dal diritto di presentare la dichiarazione.
    • Anche se il reddito è basso, le spese sanitarie possono comunque generare un rimborso concreto.
    • Il 730 precompilato, disponibile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, contiene già molte spese comunicate dai medici e dalle farmacie: verificalo prima di rinunciare.

    Caso 2: Il pensionato con sostituto d'imposta che non ha effettuato il conguaglio corretto

    Scenario. Tizio ha due pensioni: una principale INPS e una supplementare. L’INPS ha trattenuto le imposte solo sulla pensione principale, senza conguagliare le due. Il risultato netto è che Tizio ha pagato meno imposte del dovuto ma ha anche diritto a detrazioni non applicate.

    Come si applica. Tizio deve presentare il 730 o il modello Redditi PF per regolarizzare la sua posizione. Presentando il 730 potrà fare emergere le detrazioni per coniuge a carico, per spese sanitarie e altri oneri, riducendo o azzerando il debito che altrimenti emergerebbe. Le addizionali non trattenute o trattenute in misura inferiore vanno in ogni caso dichiarate.

    In pratica

    • Se hai due pensioni o una pensione e altri redditi, è quasi sempre conveniente presentare la dichiarazione per evitare sorprese.
    • Se le addizionali regionali e comunali non sono state trattenute correttamente, la dichiarazione va presentata in ogni caso.
    • Il pensionato può presentare il 730 anche senza sostituto d’imposta: il rimborso eventuale viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Un pensionato con sola pensione INPS deve fare il 730?

    Non sempre. Se ha un unico ente pensionistico che ha effettuato il conguaglio, le detrazioni per familiari a carico sono corrette e non sono dovute addizionali, può essere esonerato. Ma se ha spese detraibili non considerate, conviene presentarlo lo stesso.

    Quando arriva il rimborso del 730 per un pensionato?

    Di norma a partire dal mese di agosto o settembre, sulla rata di pensione, dopo che l’ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione dal CAF o dal professionista.

    Il pensionato può presentare il 730 precompilato da solo?

    Sì. Dal 30 aprile il pensionato può accedere al proprio 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi, verificarlo e inviarlo direttamente se i dati sono corretti.

    Se presento il 730 e risulta un debito, come pago?

    Se hai il sostituto d’imposta (l’ente pensionistico), la somma viene trattenuta direttamente sulla pensione a partire dal mese successivo alla liquidazione. In alternativa, puoi presentare il 730 ‘senza sostituto’ e pagare con il modello F24.

    Ho una pensione estera: posso usare il 730?

    I contribuenti non residenti in Italia nel 2025 e/o nel 2026 non possono usare il modello 730 e devono presentare il modello Redditi PF. Se sei residente in Italia e percepisci una pensione estera, verifica caso per caso con un CAF.

    Se sono esonerato ma presento il 730 lo stesso, rischio qualcosa?

    No. La presentazione volontaria non comporta rischi: semplicemente fai emergere crediti o confermi la tua posizione fiscale. L’unico caso in cui non conviene presentarlo è se dal calcolo emerge un debito che non avresti altrimenti.

  • Celiachia e 730: detrazione spese mediche e alimenti senza glutine

    In sintesi

    • Patologia esente: la celiachia rientra tra le patologie esenti dal ticket sanitario, con vantaggi specifici nella dichiarazione dei redditi.
    • Detrazione 19%: le spese mediche legate alla celiachia danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%, come tutte le spese sanitarie.
    • Franchigia: la detrazione del 19% si applica sulla parte di spesa che supera 129,11 euro (la quota che resta sempre a carico tuo).
    • Rigo speciale per patologie esenti: le spese per patologie esenti vanno indicate nella colonna 1 del rigo E1, separatamente dalle altre spese sanitarie.
    • Pagamento senza obbligo di tracciabilità per medicinali: per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici non è richiesto il pagamento tracciabile; per le altre prestazioni sanitarie private sì.
    • Scontrino parlante: per i farmaci serve lo scontrino che riporti la natura del prodotto, il codice alfanumerico e il codice fiscale dell’acquirente.

    Celiachia e dichiarazione dei redditi: cosa puoi detrarre

    La celiachia è una malattia autoimmune che costringe chi ne soffre a seguire una dieta rigorosamente priva di glutine per tutta la vita. L’Agenzia delle Entrate e il sistema sanitario riconoscono la celiachia come patologia che dà diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (il ticket). Questo riconoscimento ha effetti anche sulla dichiarazione dei redditi.

    Le spese sanitarie sostenute per la celiachia – visite specialistiche, esami diagnostici, farmaci con prescrizione – danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%. La detrazione si calcola sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. Questo significa che se hai speso, ad esempio, 500 euro per prestazioni mediche legate alla celiachia, la detrazione si applica su 370,89 euro (cioè 500 – 129,11).

    Il punto cruciale è dove indicare le spese nel 730. Le spese per patologie esenti, come la celiachia, vanno inserite nella colonna 1 del rigo E1, non nella colonna 2 delle spese sanitarie ordinarie. Questa distinzione è importante perché per le patologie esenti esiste una tutela aggiuntiva: se la detrazione supera l’imposta che devi pagare, la parte eccedente non va persa del tutto – può essere trasferita a un familiare che ha sostenuto la spesa.

    Per gli alimenti senza glutine acquistati in farmacia o nei negozi specializzati, la situazione è più articolata. In linea generale, solo le spese che rientrano nel concetto di ‘spesa sanitaria’ come definito dalla normativa fiscale sono detraibili. Conserva sempre la documentazione d’acquisto e, se possibile, la certificazione di celiachia rilasciata dal medico, che dimostra il collegamento tra la diagnosi e la spesa sostenuta.

    Spese per celiachia: schema detraibilità
    Tipo di spesa Rigo nel 730 Nota
    Visite specialistiche gastroenterologiche E1, colonna 1 (patologie esenti) Spesa sanitaria per patologia esente
    Esami diagnostici (es. anticorpi anti-transglutaminasi) E1, colonna 1 (patologie esenti) Spesa sanitaria per patologia esente
    Farmaci con prescrizione per celiachia E1, colonna 1 o 2 Scontrino parlante obbligatorio
    Spese sanitarie generali non collegate alla celiachia E1, colonna 2 Franchigia 129,11 euro sul totale E1+E2
    Familiari non a carico con celiachia E2 Limite massimo 6.197,48 euro

    Esempio pratico

    • Caio ha la celiachia certificata. Nel 2025 ha sostenuto 800 euro di spese sanitarie collegate alla patologia (visite, esami, farmaci). Queste vanno nella colonna 1 del rigo E1. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale tra spese ordinarie (E1 col. 2) e spese per patologie esenti (E1 col. 1 + E2): se non ha altre spese sanitarie, la detrazione del 19% si calcola su 800 – 129,11 = 670,89 euro, con un risparmio fiscale di circa 127 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione medica della diagnosi di celiachia (rilasciata dallo specialista gastroenterologo o dal medico di base)
    • Scontrini ‘parlanti’ per l’acquisto di farmaci (con natura prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente)
    • Ricevute o fatture di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche
    • Ricevuta di pagamento tracciabile per prestazioni private (non SSN e non medicinali/dispositivi medici)
    • Eventuale attestazione del SSN del riconoscimento dell’esenzione per celiachia

    Contribuente celiaco con spese solo per la propria patologia

    Scenario. Tizio ha la celiachia e nel 2025 ha speso 600 euro tra visite specialistiche e farmaci collegati alla patologia. Nessun’altra spesa sanitaria nell’anno.

    Come si applica. Le spese da 600 euro vanno nella colonna 1 del rigo E1 (patologie esenti). La franchigia di 129,11 euro si sottrae dal totale: 600 – 129,11 = 470,89 euro di base per la detrazione. Detrazione del 19%: circa 89 euro di risparmio IRPEF. Poiché si tratta di patologia esente, se la detrazione supera l’imposta dovuta da Tizio, il residuo non va perduto ma può essere trasferito al familiare che ha sostenuto le spese.

    In pratica

    • Inserire 600 euro in E1, colonna 1 (patologie esenti).
    • Il CAF calcola la detrazione sulla parte eccedente 129,11 euro.

    Familiare non a carico con celiachia

    Scenario. Sempronio sostiene le spese sanitarie per la madre non fiscalmente a carico, che ha la celiachia. La madre ha già portato in detrazione quello che poteva nella propria dichiarazione, ma l’importo non ha trovato capienza nella sua imposta.

    Come si applica. In questo caso si usa il rigo E2, riservato alle spese sanitarie per familiari non a carico con patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta del familiare. L’importo massimo indicabile nel rigo E2 è di 6.197,48 euro. La detrazione complessiva (E1 + E2) si calcola sempre sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro.

    In pratica

    • Richiedere alla madre il modello 730-3 o il quadro RN per conoscere la quota di detrazione che non ha trovato capienza.
    • Indicare quell’importo nel rigo E2, fino al massimo di 6.197,48 euro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le spese per alimenti senza glutine al supermercato sono detraibili?

    Le istruzioni ufficiali AdE per il 730/2026 non elencano gli alimenti senza glutine acquistati al supermercato tra le spese sanitarie detraibili in via automatica. Conserva la documentazione e consulta un CAF o un professionista per il tuo caso specifico, tenendo presente che solo le spese che rientrano nella definizione di spesa sanitaria della normativa fiscale danno diritto alla detrazione.

    Devo pagare con bonifico per detrarre le spese sanitarie legate alla celiachia?

    Per i medicinali e i dispositivi medici non è richiesto il pagamento tracciabile. Per le prestazioni di strutture private non accreditate al SSN, il pagamento tracciabile è invece obbligatorio dal 2020.

    Quanto vale la franchigia sulle spese sanitarie?

    La franchigia è di 129,11 euro: la detrazione del 19% si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia. La franchigia si applica sul totale delle spese indicate nei righi E1 ed E2.

    Posso detrarre le spese sanitarie per un figlio celiaco fiscalmente a carico?

    Sì. Le spese sanitarie sostenute per un figlio fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione anche se il documento di spesa è intestato al figlio. In quel caso le spese si dividono tra i genitori nella misura in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute.

    Se la mia detrazione per celiachia supera l'imposta dovuta, perdo il beneficio?

    No, almeno in parte. Poiché la celiachia è una patologia esente, l’eccedenza di detrazione che non ha trovato capienza nella tua imposta viene indicata nel modello 730-3 e può essere utilizzata dal familiare che ha sostenuto le spese per te, se quel familiare ha capienza fiscale.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.

  • Indennita’ di esproprio di terreni: tassazione e dichiarazione nel 730

    In sintesi

    • Plusvalenze da esproprio: le somme percepite a titolo di indennita’ di esproprio nel corso di un procedimento espropriativo sono trattate come plusvalenze e redditi diversi soggetti a tassazione separata.
    • Ritenuta alla fonte: il soggetto che paga l’indennita’ applica una ritenuta alla fonte a titolo di imposta; il contribuente puo’ decidere di lasciare la tassazione definitiva sulla ritenuta oppure optare per la tassazione separata (o ordinaria) nel 730.
    • Dove si dichiara: se si sceglie di non accettare la ritenuta come definitiva, l’indennita’ va indicata nel quadro M del 730, rigo M2, con codice tipo 3.
    • Terreni edificabili: le plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzo edificatorio vanno anchesse nel quadro M, rigo M2, con codice tipo 2.
    • Opzione tassazione ordinaria: in entrambi i casi (esproprio e cessione di edificabili) e’ possibile optare per la tassazione ordinaria se risulta piu’ conveniente.

    Esproprio del tuo terreno: quando e come dichiarare l'indennita'

    Quando un comune, la regione o un altro ente pubblico espropria un terreno di tua proprieta’ per costruire una strada, un parco o un’opera pubblica, ti corrisponde un’indennita’ di esproprio. Questa somma non e’ libera da tasse: a seconda di come si svolge la vicenda, puo’ essere tassata in modo definitivo tramite una ritenuta alla fonte, oppure puoi scegliere di dichiararla nel 730 optando per la tassazione separata o anche per quella ordinaria.

    Le istruzioni ufficiali al 730/2026 prevedono nel quadro M, rigo M2, le ‘plusvalenze e le altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennita’ di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo’. Questa fattispecie interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e che intendono optare per la tassazione separata (o ordinaria), scomputando conseguentemente quella ritenuta, che in questo caso si considera versata a titolo di acconto.

    Se invece il contribuente accetta la ritenuta come definitiva, non deve fare nulla in dichiarazione: l’imposta e’ gia’ assolta. L’obbligo di inserire le somme nel 730 scatta solo quando si vuole esercitare l’opzione per la tassazione separata o ordinaria.

    Indennita' di esproprio e cessione di edificabili: riepilogo fiscale
    Situazione Codice rigo M2 Regime applicabile
    Indennita' di esproprio con ritenuta accettata come definitiva Imposta assolta; nessuna dichiarazione nel 730
    Indennita' di esproprio: opzione tassazione separata/ordinaria Codice 3 Quadro M, rigo M2; ritenuta diventa acconto
    Plusvalenza da cessione terreno edificabile Codice 2 Quadro M, rigo M2; tassazione separata o opzione ordinaria
    Indennita' di occupazione temporanea (accessoria all'esproprio) Codice 3 Quadro M, rigo M2 se si opta per tassazione diversa dalla ritenuta

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un terreno agricolo che nel 2025 e’ stato espropriato dal comune per la costruzione di una strada. Il comune ha liquidato l’indennita’ di 80.000 euro applicando la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Tizio ha due opzioni: lasciare la ritenuta come imposta definitiva (nessun adempimento nel 730), oppure inserire la somma nel quadro M, rigo M2, con codice tipo 3, scegliendo la tassazione separata e scomputando la ritenuta come acconto. In quest’ultimo caso il calcolo dell’imposta dovuta tiene conto dell’aliquota media degli ultimi due anni di reddito, che potrebbe essere piu’ bassa rispetto alla ritenuta applicata.

    Documenti necessari

    • Decreto di esproprio o atto di cessione volontaria nell’ambito del procedimento espropriativo
    • Ricevuta o quietanza del pagamento dell’indennita’
    • Documentazione della ritenuta operata dall’ente espropriante
    • Perizia giurata di stima del terreno (se si intende determinare il costo storico ai fini del calcolo della plusvalenza)

    Esproprio con ritenuta definitiva: nessuna dichiarazione

    Scenario. Caio possiede un appezzamento di terreno che nel 2025 e’ stato espropriato dalla regione. L’ente ha applicato la ritenuta alla fonte sull’indennita’ corrisposta e Caio ha accettato questo regime senza ulteriori opzioni.

    Come si applica. Se la ritenuta viene accettata come definitiva, Caio non deve fare nulla nel 730. L’imposta e’ stata gia’ versata dall’ente espropriante al momento del pagamento dell’indennita’. Le istruzioni al 730/2026 specificano che il rigo M2 va compilato solo dai contribuenti che intendono optare per la tassazione separata (o ordinaria), scomputando la ritenuta come acconto.

    In pratica

    • Se hai accettato la ritenuta definitiva, non inserire nulla nel 730.
    • Conserva il documento che attesta il pagamento dell’indennita’ e la ritenuta operata.
    • Prima di decidere, verifica con un professionista se la tassazione separata potrebbe convenire di piu’.

    Cessione volontaria terreno edificabile: quadro M

    Scenario. Sempronia ha ceduto nel 2025 un terreno classificato come edificabile dal piano regolatore al comune, nell’ambito di un accordo preliminare all’esproprio. Ha percepito una somma soggetta a ritenuta alla fonte e vuole optare per la tassazione separata perche’ ritiene che l’aliquota media degli anni precedenti sia piu’ bassa della ritenuta applicata.

    Come si applica. Sempronia inserisce la plusvalenza nel quadro M del 730/2026, rigo M2, indicando il codice tipo 2 (cessione di terreno edificabile) oppure il codice tipo 3 se si tratta di indennita’ nell’ambito del procedimento espropriativo. Indica l’anno in cui e’ sorto il diritto, l’importo della plusvalenza o dell’indennita’ e la ritenuta subita. Barra la casella per l’opzione di tassazione ordinaria se ritiene quest’ultima ancora piu’ conveniente.

    In pratica

    • Inserisci la plusvalenza o l’indennita’ nel rigo M2 con il codice corretto (2 per edificabile, 3 per esproprio).
    • Indica le ritenute subite: vengono considerate versate a titolo di acconto, non definitivo.
    • Valuta con un professionista se conviene la tassazione separata o quella ordinaria, confrontando le aliquote.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'indennita' di esproprio e' sempre tassabile?

    Si’, le somme percepite a titolo di indennita’ di esproprio nel corso del procedimento espropriativo sono imponibili come plusvalenze e redditi diversi. Il regime fiscale concreto (ritenuta definitiva, tassazione separata o ordinaria) dipende dalla scelta del contribuente.

    Che cos'e' la ritenuta alla fonte sull'indennita' di esproprio?

    E’ una ritenuta che l’ente espropriante (comune, regione, ecc.) applica al momento del pagamento dell’indennita’. Se il contribuente la accetta come imposta definitiva, non deve fare altro. Se invece vuole optare per la tassazione separata o ordinaria, inserisce la somma nel quadro M e quella ritenuta diventa un acconto da scomputare.

    Dove si dichiara l'indennita' di esproprio nel 730?

    Nel quadro M, rigo M2, con codice tipo 3. Va compilato solo se si vuole optare per la tassazione separata o ordinaria, scomputando la ritenuta come acconto. Se si accetta la ritenuta come definitiva, non si compila nulla.

    Le plusvalenze da cessione di terreni edificabili vanno trattate allo stesso modo?

    In modo analogo: anche per le plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzo edificatorio il regime ordinario e’ la tassazione separata (rigo M2 con codice 2), con opzione per la tassazione ordinaria. Si possono scomputare i costi di acquisto rivalutati secondo l’indice dei prezzi al consumo.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria invece di quella separata?

    Si’. Sia per le indennita’ di esproprio sia per le plusvalenze da terreni edificabili e’ possibile optare per la tassazione ordinaria, barrando l’apposita casella nel rigo M2 del 730. Questo puo’ convenire quando le aliquote IRPEF applicabili al proprio reddito sono basse.

    Vedi anche: Plusvalenza cessione azienda, Plusvalenza vendita terreni edificabili, Rivalutazione di terreni e partecipazioni, Plusvalenze da vendita immobili e Redditi dei terreni.

  • Articolo 9 L. 184/1983: Segnalazione delle situazioni di abbandono

    Art. 9 L. 184/1983 – Segnalazione delle situazioni di abbandono

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

    2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

    3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

    4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

    5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale
    sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

  • Lavoratori frontalieri e 730/2026: franchigia e come si dichiara

    In sintesi

    • Chi è frontaliere: chi risiede in Italia e lavora in via continuativa in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo come oggetto esclusivo del rapporto.
    • Franchigia di esenzione: i primi 10.000 euro del reddito frontaliero non vengono tassati in Italia; solo la parte eccedente è imponibile.
    • Dove si dichiara: Quadro C, Sezione I, codice ‘4’ nella colonna 1 (Tipo); indicare l’intero reddito inclusa la quota esente.
    • Certificazione Unica: il reddito frontaliero è riportato al punto 455 (tempo indeterminato) o 456 (tempo determinato) della CU 2026.
    • Calcolo dell’imposta: chi presta l’assistenza fiscale considera solo la parte di reddito che eccede 10.000 euro.
    • Paesi interessati: zone di frontiera e Paesi limitrofi all’Italia (es. Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, San Marino, Vaticano).

    Chi è il lavoratore frontaliere e come funziona la tassazione

    Se vivi in Italia ma ogni giorno (o quasi) attraversi il confine per andare a lavorare in un Paese confinante – come la Svizzera, la Francia, l’Austria o la Slovenia – sei un lavoratore frontaliero. Questo tipo di lavoratore ha un regime fiscale parzialmente agevolato: una parte del reddito non viene tassata in Italia.

    La regola prevede che i primi 10.000 euro del reddito prodotto nella zona di frontiera o nel Paese limitrofo siano esenti da IRPEF. Il resto dello stipendio viene invece tassato normalmente, con le aliquote ordinarie. Questo vale per i residenti italiani che prestano lavoro ‘in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto’ all’estero in zone confinanti.

    Nel 730/2026 il reddito frontaliero va dichiarato nel Quadro C, Sezione I, con il codice 4 nella colonna 1 (Tipo). Attenzione: si indica l’intero importo percepito, compresa la quota esente da 10.000 euro. Sarà poi chi presta l’assistenza fiscale a detrarre automaticamente la franchigia e calcolare l’imposta solo sull’importo eccedente.

    Riepilogo compilazione Quadro C per frontalieri
    Elemento Valore/istruzione
    Sezione del modello Quadro C, Sezione I
    Codice colonna 1 (Tipo) 4 (redditi in zone di frontiera/Paesi limitrofi)
    Colonna 2 (Indeterminato/Determinato) 1 se CU punto 455 compilato; 2 se CU punto 456 compilato
    Importo da indicare Intero reddito percepito, compresa la quota esente
    Franchigia di esenzione 10.000 euro (non tassati in Italia)
    Reddito imponibile effettivo Solo la parte eccedente 10.000 euro

    Esempio pratico

    • Caio abita a Como e lavora come impiegato in una società svizzera. Nel 2025 ha percepito 28.000 euro lordi. Nel 730, Caio indica nella colonna 1 il codice 4 e nella colonna 3 l’importo di 28.000 euro (intero, non solo la parte eccedente). Chi presta l’assistenza fiscale sottrarrà automaticamente i 10.000 euro di franchigia e calcolerà l’IRPEF sui restanti 18.000 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro estero o italiano (punto 455 o 456)
    • Documentazione attestante la residenza in Italia nel 2025
    • Contratto di lavoro con il datore di lavoro straniero (per attestare continuatività ed esclusività)
    • Eventuale documentazione sulle tasse già pagate all’estero (per verifica delle convenzioni contro le doppie imposizioni)

    Frontaliere con reddito superiore alla franchigia

    Scenario. Tizio risiede a Trieste e lavora tutto il 2025 in un’azienda di trasporti a Lubiana (Slovenia). Il suo stipendio annuo lordo è 32.000 euro. Il datore di lavoro sloveno gli rilascia la Certificazione Unica 2026 con l’importo al punto 455.

    Come si applica. Tizio compila il Quadro C con codice 4 in colonna 1, codice 1 in colonna 2 (contratto indeterminato), e indica 32.000 euro in colonna 3. Chi presta l’assistenza fiscale applica la franchigia di 10.000 euro: l’imponibile IRPEF è 22.000 euro. Tizio non deve fare nulla di speciale: la detrazione della franchigia è automatica.

    In pratica

    • Non devi calcolare tu la quota esente: indica sempre l’intero reddito percepito nel Quadro C.
    • Controlla che la CU 2026 riporti il tuo reddito al punto 455 (tempo indeterminato) o 456 (tempo determinato).

    Frontaliere con reddito inferiore alla franchigia

    Scenario. Sempronio abita ad Aosta e lavora part-time in Francia per 6 mesi del 2025. Il reddito totale percepito è 7.500 euro.

    Come si applica. Anche in questo caso Sempronio usa il codice 4 in colonna 1 e indica 7.500 euro in colonna 3. Poiché il reddito è inferiore alla franchigia di 10.000 euro, l’importo non sarà tassato in Italia. Tuttavia va dichiarato ugualmente nel 730 per correttezza fiscale e per consentire il corretto calcolo del reddito complessivo.

    In pratica

    • Anche se non pagherai IRPEF su questo reddito, devi comunque dichiararlo nel Quadro C.
    • Il reddito frontaliero concorre al calcolo del reddito complessivo, che può influenzare detrazioni e agevolazioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la franchigia di esenzione per i frontalieri nel 2025?

    I primi 10.000 euro del reddito percepito in zona di frontiera o in Paesi limitrofi sono esenti da IRPEF in Italia. Solo la parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria.

    Devo indicare il reddito lordo o quello al netto della franchigia nel 730?

    Devi indicare l’intero importo percepito, compresa la quota esente da 10.000 euro. Sarà chi presta l’assistenza fiscale (CAF, commercialista o datore di lavoro sostituto) a sottrarre automaticamente la franchigia.

    La Svizzera è considerata Paese limitrofo ai fini del regime frontalieri?

    Sì, la Svizzera rientra tra i Paesi confinanti. Tuttavia, le regole specifiche per la Svizzera possono essere influenzate dalle convenzioni bilaterali vigenti: è consigliabile verificare con un professionista la situazione aggiornata.

    Se lavoro in Francia solo part-time per pochi mesi, sono comunque frontaliere?

    Il regime si applica se il lavoro è svolto ‘in via continuativa’ e ‘come oggetto esclusivo del rapporto’. Un’attività part-time o stagionale potrebbe non soddisfare questi requisiti. Verifica il tuo contratto e, se hai dubbi, rivolgiti a un CAF.

    Il reddito frontaliero influenza le altre detrazioni o agevolazioni fiscali?

    Sì. Anche se una parte è esente, il reddito frontaliero concorre alla formazione del reddito complessivo, che può incidere su detrazioni per figli a carico, detrazione per lavoro dipendente e altri benefici fiscali.

    Dove trovo il mio reddito frontaliero nella Certificazione Unica 2026?

    Il reddito frontaliero è indicato al punto 455 della CU 2026 se il contratto è a tempo indeterminato, al punto 456 se è a tempo determinato.

  • Impresa familiare: redditi e quote dei collaboratori nel 730/2026

    In sintesi

    • Chi compila il Quadro RH: i collaboratori dell’impresa familiare dichiarano la propria quota di reddito nel Quadro RH del Modello Redditi PF 2026.
    • Solo se c’è utile: i collaboratori familiari partecipano agli utili ma non alle perdite dell’impresa; compilano il Quadro RH solo se l’impresa ha realizzato un reddito.
    • Lavoro continuativo e prevalente: ciascun familiare, firmando la dichiarazione, attesta di aver prestato attività lavorativa nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
    • Regime forfetario del titolare: se il titolare aderisce al regime forfetario, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento per il reddito loro imputato.
    • Azienda coniugale: quando l’azienda non è gestita in forma societaria, il reddito da imputare al coniuge è pari al 50% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare, salvo diversa quota stabilita dal codice civile.

    Cos'è l'impresa familiare e come funziona la tassazione

    L’impresa familiare è una forma di attività economica in cui il titolare si avvale in modo continuativo e prevalente del lavoro di familiari. Dal punto di vista fiscale, il reddito prodotto dall’impresa viene in parte attribuito ai collaboratori familiari, che lo dichiarano nella propria dichiarazione dei redditi. Non si tratta di una società: la responsabilità e la gestione restano in capo al titolare.

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello Redditi PF 2026 precisano che i collaboratori dell’impresa familiare devono compilare il Quadro RH, ma solo nel caso in cui l’impresa abbia realizzato un reddito. Questo perché i collaboratori, agli effetti sia civili sia fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell’impresa. Se l’impresa chiude in perdita, i collaboratori non hanno nulla da dichiarare.

    Ciascun familiare che firma la dichiarazione non si limita a sottoscriverla: con quella firma attesta anche di aver prestato la propria attività lavorativa nell’impresa in modo continuativo e prevalente. Si tratta di un requisito sostanziale, non formale. Se il collaboratore non ha effettivamente lavorato nell’impresa in maniera stabile e principale, la quota di reddito imputata potrebbe essere contestata.

    La quota di reddito spettante a ciascun collaboratore è determinata in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Il reddito imputato concorre a formare il reddito complessivo del collaboratore nell’anno in cui si è chiuso il periodo d’imposta dell’impresa, indipendentemente da quando viene effettivamente distribuito.

    Regole di dichiarazione per impresa familiare e azienda coniugale
    Soggetto Quadro da compilare Quota di reddito Condizione
    Titolare dell'impresa familiare Quadro RF o RG (Fascicolo 3) Reddito complessivo dell'impresa Sempre
    Collaboratore familiare (impresa con reddito) Quadro RH del Modello Redditi PF Proporzionale alla quota di partecipazione Solo se l'impresa ha realizzato un reddito
    Coniuge (azienda coniugale non societaria) Quadro RH del Modello Redditi PF 50% dell'ammontare dichiarato dal titolare Salvo diversa quota ex art. 210 c.c.
    Collaboratore (titolare in regime forfetario) Esonerato dalla dichiarazione Imputata al titolare, che versa tutta l'imposta Se il titolare applica il regime forfetario

    Esempio pratico

    • Tizio gestisce un’impresa familiare con la sorella Caia, che collabora in modo continuativo e prevalente. Nel 2025 l’impresa ha prodotto un reddito. Caia partecipa agli utili per una determinata quota percentuale. Nella propria dichiarazione Redditi PF 2026, Caia compila il Quadro RH indicando il codice fiscale dell’impresa, la quota di partecipazione e l’importo di reddito imputatole. Questo importo si somma agli altri redditi di Caia e concorre al calcolo dell’IRPEF. Poiché Caia firma la dichiarazione, attesta anche di aver lavorato nell’impresa in modo continuativo e prevalente durante il 2025.

    Documenti necessari

    • Prospetto rilasciato dall’impresa familiare con le quote di reddito imputate a ciascun collaboratore
    • Codice fiscale dell’impresa o del titolare
    • Documentazione attestante la quota di partecipazione agli utili
    • Eventuale atto di data certa che regolamenta i rapporti tra titolare e collaboratori
    • Certificazione delle eventuali ritenute d’acconto subite dall’impresa e imputate al collaboratore

    Collaboratore che dichiara la quota di reddito dell'impresa familiare

    Scenario. Sempronio collabora nell’impresa di famiglia gestita dal padre. Nel 2025 l’impresa ha realizzato un reddito. Sempronio si chiede se deve presentare una dichiarazione e quale quadro compilare.

    Come si applica. Sempronio deve presentare il Modello Redditi PF 2026 e compilare il Quadro RH, Sezione I. Indica il codice fiscale dell’impresa del padre, la propria quota di partecipazione agli utili e l’importo di reddito imputatogli. Firmando la dichiarazione, Sempronio attesta di aver lavorato nell’impresa in modo continuativo e prevalente durante il 2025. Il reddito imputato si somma agli altri eventuali redditi di Sempronio e contribuisce a formare la base imponibile IRPEF.

    In pratica

    • Compilare il Quadro RH del Modello Redditi PF 2026 con i dati dell’impresa e la quota di reddito.
    • La firma della dichiarazione vale come attestazione di lavoro continuativo e prevalente.
    • Se l’impresa chiude in perdita, il collaboratore non ha nulla da dichiarare nel Quadro RH.

    Titolare in regime forfetario: i collaboratori sono esonerati

    Scenario. Caio ha un’impresa familiare e nel 2025 aderisce al regime forfetario. La moglie collabora nell’impresa. La moglie si chiede se deve dichiarare la quota di reddito a lei imputata.

    Come si applica. Quando il titolare dell’impresa familiare applica il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), l’imposta sul reddito prodotto dall’impresa familiare viene versata interamente dal titolare. I collaboratori familiari, in questo caso, sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito loro imputato. La moglie di Caio non deve compilare il Quadro RH per la quota dell’impresa familiare.

    In pratica

    • Se il titolare è in regime forfetario, i collaboratori non hanno obblighi dichiarativi sulla quota dell’impresa.
    • L’imposta è pagata interamente dal titolare con l’imposta sostitutiva del forfetario.
    • I collaboratori devono però dichiarare eventuali altri redditi propri.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I collaboratori dell'impresa familiare devono sempre presentare la dichiarazione dei redditi?

    No. I collaboratori compilano il Quadro RH del Modello Redditi PF solo se l’impresa ha realizzato un reddito. Se l’impresa ha chiuso in perdita, i collaboratori non partecipano alle perdite e non hanno nulla da dichiarare per quella voce.

    Cosa si intende per 'lavoro continuativo e prevalente' nell'impresa familiare?

    Il collaboratore deve prestare la propria attività lavorativa nell’impresa in modo stabile (non saltuario) e come attività principale rispetto ad altre occupazioni. Questa condizione viene attestata dalla firma apposta sulla dichiarazione dei redditi.

    Il reddito dell'impresa familiare si somma agli altri redditi del collaboratore?

    Sì. La quota di reddito imputata al collaboratore concorre a formare il reddito complessivo e viene tassata con le aliquote IRPEF ordinarie insieme agli altri redditi dello stesso periodo d’imposta.

    Come si divide il reddito nell'azienda coniugale non gestita in forma societaria?

    Secondo le istruzioni AdE, il reddito da imputare al coniuge è pari al 50% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare, salvo diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 del codice civile.

    Se il titolare dell'impresa familiare aderisce al regime forfetario, i collaboratori cosa devono fare?

    I collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento per il reddito imputato loro dall’imprenditore. L’imposta sul reddito dell’impresa familiare viene versata interamente dal titolare forfetario.

    Dove si dichiara la quota di reddito dell'impresa familiare?

    Nel Quadro RH del Modello Redditi PF 2026, Sezione I. Non nel Modello 730, che non prevede questo quadro per i redditi d’impresa.

  • Art. 47 D.Lgs. 148/2015 – Entrata in vigore

    Art. 47 D.Lgs. 148/2015 – Entrata in vigore

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando articolo precedente articolo successivo

  • Art. 19 D.Lgs. 22/2015 – Entrata in vigore

    Art. 19 D.Lgs. 22/2015 – Entrata in vigore

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando articolo precedente

  • Spese mediche specialistiche: detrazione 19% nel 730

    In sintesi

    • Detrazione del 19% per visite specialistiche, analisi di laboratorio, esami diagnostici e prestazioni sanitarie.
    • La detrazione scatta solo sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro (sommando tutte le spese sanitarie del rigo E1).
    • Per le visite private da medici o strutture non accreditate al SSN e obbligatorio il pagamento tracciabile (carta, bonifico, ecc.).
    • Le prestazioni erogate da strutture pubbliche o accreditate SSN sono escluse dall’obbligo di pagamento tracciabile.
    • Le spese per familiari fiscalmente a carico si indicano nello stesso rigo E1 del dichiarante.
    • Le spese rimborsate da fondo sanitario o assicurazione non si possono detrarre.

    Quali visite e analisi si possono detrarre

    Quando vai da uno specialista privato, fai un’ecografia, esegui analisi del sangue o una risonanza magnetica, stai sostenendo spese sanitarie che in buona parte puoi recuperare nella dichiarazione dei redditi. La detrazione e del 19 per cento, ma non parte dal primo euro: si applica solo sulla parte di spesa che supera 129,11 euro. Questa soglia, chiamata franchigia, si calcola sul totale di tutte le spese sanitarie che indichi nel rigo E1 del 730 (farmaci, visite, analisi, ecc. sommati insieme).

    La regola del pagamento tracciabile e qui molto importante. Per le prestazioni sanitarie private (uno specialista privato, un laboratorio non convenzionato) devi aver pagato con carta di credito o debito, bonifico, assegno o altri strumenti che lasciano traccia. Se hai pagato in contanti, la spesa non e detraibile. Fa eccezione chi si e rivolto a una struttura pubblica o a una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale: in quel caso il pagamento tracciabile non e richiesto.

    Puoi detrarre anche le spese sanitarie sostenute per un tuo familiare fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli. Le spese per un familiare non a carico, invece, hanno regole diverse e si indicano in un rigo separato (E2) solo se il familiare soffre di una patologia esente e la sua detrazione non ha trovato capienza nella sua imposta.

    Spese specialistiche: regole chiave
    Tipo di prestazione Pagamento tracciabile?
    Visita specialistica privata (oculista, cardiologo, ecc.) Obbligatorio
    Analisi di laboratorio private Obbligatorio
    Esami diagnostici (ecografia, TAC, RMN) privati Obbligatorio
    Prestazioni in struttura pubblica (ASL, ospedale pubblico) Non richiesto
    Prestazioni in struttura privata accreditata SSN Non richiesto
    Franchigia complessiva rigo E1 129,11 euro

    Esempio pratico

    • Caio ha sostenuto nel 2025 queste spese, tutte pagate con carta: 200 euro per una visita cardiologica privata, 150 euro per analisi del sangue in laboratorio privato, 80 euro di ticket al poliambulatorio pubblico. Totale rigo E1: 430 euro. Si sottrae la franchigia: 430 – 129,11 = 300,89 euro. La detrazione del 19% e pari a circa 57,17 euro di imposta risparmiata. Il ticket al poliambulatorio pubblico concorre al totale senza bisogno di pagamento tracciabile.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale della visita specialistica (con codice fiscale del paziente)
    • Ricevuta del laboratorio di analisi
    • Estratto conto bancario o ricevuta carta come prova del pagamento tracciabile
    • Scontrino o ricevuta del ticket per prestazioni in struttura pubblica o accreditata SSN
    • Documentazione di eventuali rimborsi ricevuti (da escludere dal totale)

    Visita specialistica pagata in contanti: spesa non detraibile

    Scenario. Tizio ha pagato 250 euro per una visita dermatologica privata, ricevendo una ricevuta regolare. Ha pagato in contanti perche il medico non aveva il POS.

    Come si applica. Nonostante la ricevuta sia regolare, quella spesa di 250 euro non puo essere detratta. Dal 2020, per le prestazioni sanitarie rese da professionisti privati o strutture non accreditate al SSN, il pagamento deve essere tracciabile. Il pagamento in contanti esclude la spesa dalla detrazione. Tizio puo tenere la ricevuta come documento, ma non potra inserire la spesa nel rigo E1.

    In pratica

    • Visita privata pagata in contanti: non detraibile.
    • Per detrarre occorre pagare con carta, bonifico, assegno o altri strumenti tracciabili.
    • Le strutture accreditate SSN sono l’unica eccezione all’obbligo di tracciabilita.

    Spese per figlio fiscalmente a carico

    Scenario. Sempronia ha una figlia di 16 anni fiscalmente a carico. Nel 2025 ha pagato per lei 300 euro di visite ortopediche private (con carta) e 120 euro di analisi del sangue presso il laboratorio dell’ASL (con bollettino). Sempronia stessa non ha avuto altre spese sanitarie.

    Come si applica. Tutte le spese sono sostenute per un familiare a carico, quindi Sempronia le indica nel proprio rigo E1 insieme alle sue. Il totale del rigo E1 e 420 euro. La detrazione del 19% si calcola su 420 – 129,11 = 290,89 euro, cioe circa 55,27 euro di imposta risparmiata. Le analisi all’ASL non richiedono il pagamento tracciabile perche si tratta di struttura pubblica.

    In pratica

    • Le spese per familiari a carico vanno nel tuo stesso rigo E1.
    • Le analisi all’ASL non richiedono il pagamento tracciabile.
    • La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale complessivo del rigo, non sulle singole spese.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali visite rientrano nella detrazione?

    Rientrano le visite specialistiche (cardiologo, ortopedico, dermatologo, ecc.), le analisi di laboratorio, gli esami diagnostici (ecografia, TAC, RMN, radiografie) e in generale tutte le prestazioni sanitarie sostenute per motivi di salute. L’elenco completo e riportato in Appendice alle istruzioni AdE alla voce ‘Spese sanitarie’.

    Devo pagare con carta anche dal medico di base?

    No. Il medico di medicina generale (medico di famiglia) non richiede pagamento tracciabile perche opera nell’ambito del SSN. L’obbligo di tracciabilita riguarda le prestazioni private non accreditate.

    La franchigia si applica per ogni spesa o sul totale?

    Sul totale. La soglia di 129,11 euro si calcola sommando tutte le spese sanitarie del rigo E1: medicinali, visite e analisi insieme. Non si applica separatamente a ogni voce.

    Posso detrarre le spese di un familiare non a carico?

    Solo in casi particolari: se il familiare non a carico soffre di una patologia che da diritto all’esenzione ticket (patologia esente) e la sua detrazione non ha trovato capienza nella sua imposta, la quota eccedente puo essere indicata nel rigo E2, fino a un massimo di 6.197,48 euro.

    Le spese di pronto soccorso sono detraibili?

    Si, se si tratta di prestazioni erogate da strutture pubbliche o accreditate SSN rientrano nel rigo E1. Non e richiesto il pagamento tracciabile. Conserva la documentazione (ricevuta del ticket o della prestazione).

    Cosa succede se la spesa viene rimborsata in parte?

    La parte rimborsata non si puo detrarre. Puoi detrarre la spesa per l’intero importo e poi indicare il rimborso ricevuto in anni successivi nella dichiarazione dell’anno in cui lo ricevi, oppure indicare gia ora solo la parte netta che resti a tuo carico.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro, Spese mediche per patologie esenti e Celiachia.

  • Detrazione box auto pertinenziale nel 730/2026: come funziona

    In sintesi

    • Chi può detrarre: chi acquista un box o posto auto già realizzato, ma solo sulla quota corrispondente al costo di costruzione attestato dal venditore.
    • Aliquota 2025: 50% se il box è pertinenza dell’abitazione principale; 36% in tutti gli altri casi.
    • Limite di spesa: il costo di realizzazione detraibile non può superare 96.000 euro complessivi per unità immobiliare.
    • Rateizzazione: la detrazione si spalma in 10 rate annuali di pari importo.
    • Attenzione al cumulo: se hai già detratto il 50% dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59), quella quota non può essere conteggiata di nuovo come base di calcolo.
    • Documenti chiave: dichiarazione del venditore che attesta il costo di realizzazione del box.

    Come funziona la detrazione per il box auto pertinenziale

    Quando acquisti un box o un posto auto già costruito, il fisco ti permette di recuperare una parte delle spese di realizzazione, non del prezzo di vendita. La distinzione è importante: il venditore deve fornirti una dichiarazione scritta con il costo che ha sostenuto per costruire il box, e solo su quella cifra calcoli la detrazione.

    Il legame con l’abitazione principale conta molto. Se il box serve come pertinenza della casa in cui abiti stabilmente, la detrazione sale al 50%. Se invece è pertinenza di un’altra abitazione di tua proprietà, o se sei affittuario o comodatario, l’aliquota applicabile nel 2025 scende al 36%.

    La detrazione non è un rimborso immediato: l’importo spettante viene diviso in 10 quote annuali uguali. Ogni anno, per dieci anni, riceverai un decimo del beneficio totale direttamente come riduzione dell’IRPEF dovuta.

    C’è un punto da non dimenticare: se per lo stesso acquisto hai già usato la detrazione del 50% dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59 del 730), quella quota di IVA deve essere sottratta dalla base su cui calcoli la detrazione per le spese di realizzazione. Non puoi beneficiare due volte della stessa agevolazione sulla medesima spesa.

    Aliquote e condizioni 2025
    Situazione Aliquota detrazione Rate
    Box pertinenza abitazione principale (proprietario o titolare diritto reale) 50% 10 rate annuali
    Box pertinenza altra abitazione o detentore (locatario, comodatario) 36% 10 rate annuali
    Limite massimo spesa di realizzazione detraibile 96.000 euro

    Esempio pratico

    • Tizio acquista un box auto pertinenziale della sua abitazione principale. Il venditore gli attesta che il costo di realizzazione del box è stato di 20.000 euro. Tizio non ha usato la detrazione IVA (rigo E59). Spettanza: 20.000 x 50% = 10.000 euro di detrazione totale, divisa in 10 rate da 1.000 euro ciascuna per dieci anni.

    Documenti necessari

    • Dichiarazione del venditore che attesta il costo di realizzazione del box o posto auto
    • Atto di compravendita con evidenza del vincolo pertinenziale tra box e abitazione
    • Dati catastali del box (da inserire nella sezione III-B del quadro E)
    • Ricevuta del bonifico bancario o postale usato per il pagamento
    • Fatture o ricevute fiscali relative alle spese sostenute

    Caso 1 – Box pertinenza dell'abitazione principale

    Scenario. Tizio acquista nel 2025 un box auto da destinare a pertinenza dell’appartamento in cui risiede stabilmente. Il venditore gli consegna una dichiarazione in cui attesta che il costo di costruzione del box è stato di 30.000 euro.

    Come si applica. Poiché il box è pertinenza dell’abitazione principale e Tizio è proprietario, si applica l’aliquota del 50%. Base di calcolo: 30.000 euro. Detrazione totale: 15.000 euro, ripartita in 10 rate annuali da 1.500 euro.

    In pratica

    • Detrazione annua: 1.500 euro per 10 anni
    • L’atto di acquisto deve indicare esplicitamente il vincolo pertinenziale con l’abitazione
    • Compilare la sezione III-B del quadro E con i dati catastali del box

    Caso 2 – Box acquistato senza dichiarazione del venditore

    Scenario. Caio acquista un posto auto coperto ma il venditore si rifiuta di rilasciare l’attestazione del costo di realizzazione, indicando solo il prezzo complessivo di vendita nell’atto notarile.

    Come si applica. Senza la dichiarazione del venditore sul costo di realizzazione, la detrazione non è applicabile. Le istruzioni AdE precisano che la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. In assenza di tale documento, Caio non può usufruire dell’agevolazione.

    In pratica

    • Prima di firmare il compromesso, richiedere per iscritto al venditore di attestare il costo di realizzazione
    • Senza questo documento, la detrazione decade completamente
    • Il prezzo di vendita da solo non è sufficiente: serve il costo di costruzione

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae per un box auto pertinenziale?

    Si detrae il 50% del costo di realizzazione attestato dal venditore (o il 36% se non è pertinenza dell’abitazione principale). L’importo viene poi diviso in 10 rate annuali uguali.

    Posso detrarre il prezzo che ho pagato per il box?

    No. La detrazione non riguarda il prezzo di vendita, ma solo le spese che il venditore ha effettivamente sostenuto per costruire il box. Sono due cifre diverse: il venditore deve attestarti per iscritto il costo di realizzazione.

    Che documenti servono per detrarre il box?

    Servono: dichiarazione del venditore con il costo di realizzazione, atto di acquisto con il vincolo pertinenziale, dati catastali del box e ricevuta del bonifico di pagamento.

    Se ho già detratto l'IVA sul box (rigo E59), posso detrarre anche le spese di realizzazione?

    Puoi usare entrambe le agevolazioni solo se riguardano spese diverse. Se il 50% dell’IVA che hai portato in detrazione si riferisce allo stesso importo delle spese di realizzazione, devi sottrarre quella quota dalla base di calcolo. Non è possibile applicare due agevolazioni sulla stessa spesa.

    In quanti anni si recupera la detrazione?

    In 10 anni. La detrazione totale spettante viene divisa in 10 rate annuali uguali, che riducono l’IRPEF dovuta anno per anno.

    La detrazione spetta anche se il box è ancora in costruzione?

    Sì, la detrazione spetta anche per la costruzione diretta di un box pertinenziale, non solo per l’acquisto di box già realizzati. In quel caso si portano in detrazione le spese effettivamente pagate durante la costruzione, nel rispetto del limite di 96.000 euro.