Indice
La guida
In sintesi
- Chi può detrarre: chi acquista un box o posto auto già realizzato, ma solo sulla quota corrispondente al costo di costruzione attestato dal venditore.
- Aliquota 2025 e 2026: 50% se chi paga è proprietario (o titolare di un diritto reale) e il box è pertinenza della sua abitazione principale; 36% in tutti gli altri casi. Per le spese del 2027 le percentuali scendono al 36% e al 30%.
- Limite di spesa: il costo di realizzazione detraibile non può superare 96.000 euro complessivi per unità immobiliare.
- Rateizzazione: la detrazione si spalma in 10 rate annuali di pari importo.
- Dove si indica: nel 730 righi da E41 a E43 (spesa) e da E51 a E53 (dati catastali del box); nel modello Redditi PF righi da RP41 a RP47 e da RP51 a RP53.
- IVA al 50% (rigo E59): il divieto di cumulo riguarda solo i box acquistati fino al 2017, per i quali si è detratta anche metà dell’IVA pagata al costruttore.
- Documenti chiave: dichiarazione del venditore che attesta il costo di realizzazione del box.
Come funziona la detrazione per il box auto pertinenziale
Quando acquisti un box o un posto auto già costruito, il fisco ti permette di recuperare una parte delle spese di realizzazione, non del prezzo di vendita. La distinzione è importante: il venditore deve fornirti una dichiarazione scritta con il costo che ha sostenuto per costruire il box, e solo su quella cifra calcoli la detrazione.
Il legame con l’abitazione principale conta molto. Se il box serve come pertinenza della casa in cui abiti stabilmente, la detrazione sale al 50%. Se invece è pertinenza di un’altra abitazione di tua proprietà, o se sei affittuario o comodatario, l’aliquota applicabile alle spese del 2025 e del 2026 scende al 36%.
La detrazione non è un rimborso immediato: l’importo spettante viene diviso in 10 quote annuali uguali. Ogni anno, per dieci anni, riceverai un decimo del beneficio totale direttamente come riduzione dell’IRPEF dovuta.
- Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
- Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
- Documenti da preparare e date del 730/2026
Un caso riguarda solo gli acquisti meno recenti: per i box comprati fino al 2017 da chi ha detratto anche il 50% dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59 del 730), quella quota di IVA va sottratta dalla spesa su cui si calcola la detrazione, perché non si possono applicare due agevolazioni alla stessa spesa. Per gli acquisti successivi il problema non si pone.
| Anno della spesa | Proprietario o titolare di diritto reale, box pertinenza dell’abitazione principale | Altri casi (altra abitazione, inquilino, comodatario, familiare convivente) |
|---|---|---|
| 2025 | 50% | 36% |
| 2026 | 50% | 36% |
| 2027 | 36% | 30% |
In tutti i casi la detrazione si divide in 10 rate annuali e la spesa massima è di 96.000 euro per unità immobiliare. Fonte: art. 16, comma 1, del D.L. 63/2013, nel testo modificato dalle leggi di bilancio 2025 e 2026.
Esempio pratico
-
Tizio acquista un box auto pertinenziale della sua abitazione principale. Il venditore gli attesta che il costo di realizzazione del box è stato di 20.000 euro. Spettanza: 20.000 x 50% = 10.000 euro di detrazione totale, divisa in 10 rate da 1.000 euro ciascuna per dieci anni.
Documenti necessari
- Dichiarazione del venditore che attesta il costo di realizzazione del box o posto auto
- Atto di compravendita con evidenza del vincolo pertinenziale tra box e abitazione
- Dati catastali del box (da inserire nella sezione III-B del quadro E)
- Ricevuta del bonifico bancario o postale usato per il pagamento
- Fatture o ricevute fiscali relative alle spese sostenute
Dove si indica il box pertinenziale nel 730 e nel modello Redditi
Il box non ha un codice spesa proprio: va nella sezione del quadro E dedicata al recupero del patrimonio edilizio, come gli altri interventi dell’art. 16-bis del TUIR.
| Dato | 730/2026 | Redditi PF 2026 |
|---|---|---|
| Spesa (costo di realizzazione attestato) | Righi da E41 a E43, colonna 9 | Righi da RP41 a RP47, colonna 9 |
| Anno della spesa | Colonna 1 | Colonna 1 |
| Tipologia | Colonna 2 da lasciare vuota | Colonna 2 da lasciare vuota |
| Detrazione al 50% (abitazione principale) | Colonna 7, codice 3 | Colonna 7, codice 3 |
| Numero della rata | Colonna 8 (1 per le spese del 2025) | Colonna 8 |
| Dati catastali del box | Righi E51-E53, collegati dal numero d’ordine di colonna 10 | Righi RP51-RP53 |
Senza il codice 3 in colonna 7 la detrazione viene calcolata al 36%. I dati catastali vanno indicati nell’anno della spesa; negli anni successivi non serve ripeterli. Fonti: istruzioni 730/2026, righi E41-E43 ed E51-E53; istruzioni Redditi PF 2026, fascicolo 1, righi RP41-RP47 e RP51-RP53.
Acconti prima del rogito e pagamento senza bonifico
Due dubbi frequenti li ha chiariti l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016:
- Acconti pagati prima del rogito: sono detraibili anche se versati prima dell’atto notarile o senza un preliminare registrato, a condizione che, prima di presentare la dichiarazione in cui si chiede la detrazione, il preliminare o il rogito siano registrati e riportino il vincolo pertinenziale.
- Box pagato senza bonifico: se il pagamento all’impresa risulta dall’atto notarile, la detrazione spetta anche senza bonifico, purché il venditore rilasci, oltre all’attestazione del costo di realizzazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui conferma di aver incluso le somme nella contabilità dell’impresa.
Negli altri casi vale la regola generale delle istruzioni 730: bonifico con la causale dell’art. 16-bis del TUIR, il codice fiscale di chi paga e la partita IVA o il codice fiscale del venditore.
Caso 1 – Box pertinenza dell'abitazione principale
Scenario. Tizio acquista nel 2025 un box auto da destinare a pertinenza dell’appartamento in cui risiede stabilmente. Il venditore gli consegna una dichiarazione in cui attesta che il costo di costruzione del box è stato di 30.000 euro.
Come si applica. Poiché il box è pertinenza dell’abitazione principale e Tizio è proprietario, si applica l’aliquota del 50%. Base di calcolo: 30.000 euro. Detrazione totale: 15.000 euro, ripartita in 10 rate annuali da 1.500 euro.
In pratica
- Detrazione annua: 1.500 euro per 10 anni
- L’atto di acquisto deve indicare esplicitamente il vincolo pertinenziale con l’abitazione
- Compilare la sezione III-B del quadro E con i dati catastali del box
Caso 2 – Box acquistato senza dichiarazione del venditore
Scenario. Caio acquista un posto auto coperto ma il venditore si rifiuta di rilasciare l’attestazione del costo di realizzazione, indicando solo il prezzo complessivo di vendita nell’atto notarile.
Come si applica. Senza la dichiarazione del venditore sul costo di realizzazione, la detrazione non è applicabile. Le istruzioni AdE precisano che la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. In assenza di tale documento, Caio non può usufruire dell’agevolazione.
In pratica
- Prima di firmare il compromesso, richiedere per iscritto al venditore di attestare il costo di realizzazione
- Senza questo documento, la detrazione decade completamente
- Il prezzo di vendita da solo non è sufficiente: serve il costo di costruzione
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
- Istruzioni Modello 730/2026 – Agenzia delle Entrate (righi E41-E43, E51-E53 ed E59)
- Istruzioni Redditi Persone fisiche 2026, fascicolo 1 (righi RP41-RP47 e RP51-RP53)
- D.L. 63/2013, art. 16 e TUIR, art. 16-bis (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 43/E del 18 novembre 2016
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Domande frequenti
Quanto si detrae per un box auto pertinenziale?
Per le spese del 2025 e del 2026 si detrae il 50% del costo di realizzazione attestato dal venditore se il box è pertinenza dell’abitazione principale di chi ne è proprietario, il 36% negli altri casi. L’importo viene diviso in 10 rate annuali uguali.
Posso detrarre il prezzo che ho pagato per il box?
No. La detrazione non riguarda il prezzo di vendita, ma solo le spese che il venditore ha effettivamente sostenuto per costruire il box. Sono due cifre diverse: il venditore deve attestarti per iscritto il costo di realizzazione.
Che documenti servono per detrarre il box?
Servono: dichiarazione del venditore con il costo di realizzazione, atto di acquisto con il vincolo pertinenziale, dati catastali del box e ricevuta del bonifico di pagamento.
Se ho già detratto l’IVA sul box (rigo E59), posso detrarre anche le spese di realizzazione?
Il problema riguarda solo i box acquistati fino al 2017, per i quali si poteva detrarre il 50% dell’IVA pagata al costruttore: in quel caso l’IVA detratta va sottratta dalla spesa indicata per il box, perché non si possono applicare due agevolazioni alla stessa spesa. Per gli acquisti successivi il rigo E59 non c’entra.
In quanti anni si recupera la detrazione?
In 10 anni. La detrazione totale spettante viene divisa in 10 rate annuali uguali, che riducono l’IRPEF dovuta anno per anno.
Posso detrarre gli acconti pagati per un box ancora in costruzione?
Sì. Secondo la circolare n. 43/E del 2016 gli acconti sono detraibili anche se pagati prima del rogito, a condizione che, quando si presenta la dichiarazione, il preliminare o il rogito siano registrati e indichino il vincolo pertinenziale. Se invece il box lo costruisci tu su un terreno tuo, detrai le spese di costruzione pagate, sempre entro 96.000 euro.
In che rigo del 730 va il box auto pertinenziale?
Nei righi da E41 a E43: anno in colonna 1, codice 3 in colonna 7 se spetta il 50%, numero della rata in colonna 8 e costo di realizzazione in colonna 9. I dati catastali del box vanno nei righi da E51 a E53. Nel modello Redditi PF i righi sono RP41-RP47 e RP51-RP53.
La detrazione spetta se il box è stato pagato con assegno?
Sì, se il pagamento risulta dall’atto notarile e il venditore rilascia, oltre all’attestazione del costo di realizzazione, una dichiarazione sostitutiva in cui conferma di aver contabilizzato le somme (circolare n. 43/E del 2016). Altrimenti serve il bonifico con la causale dell’art. 16-bis del TUIR.