Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • ISA: il regime premiale e i suoi benefici

    In sintesi

    • Il regime premiale ISA premia i contribuenti con punteggi elevati con protezioni concrete sui controlli fiscali
    • All’aumentare del punteggio si riducono le possibilità di accertamento basato su presunzioni semplici
    • I termini ordinari per l’accertamento possono essere ridotti al superamento di determinate soglie
    • L’esonero dal visto di conformità facilita compensazioni e rimborsi entro certi limiti
    • I contribuenti con punteggi sufficienti possono essere esclusi dalla disciplina delle società non operative
    • Un punteggio basso non è una sanzione automatica, ma aumenta l’esposizione ai controlli

    Dal punteggio ai benefici: come funziona il regime premiale ISA

    Gli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, istituiti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 – assegnano a ogni contribuente un punteggio da 1 a 10 che sintetizza la propria affidabilità fiscale. Chi ha già letto la guida introduttiva conosce la logica di fondo; questo articolo si concentra su ciò che accade in concreto quando quel punteggio è elevato: il cosiddetto regime premiale.

    Il regime premiale non è un privilegio riservato a pochi: è la risposta dell’ordinamento alla necessità di concentrare i controlli sui contribuenti meno trasparenti, alleggerendo il carico su quelli che dimostrano coerenza fiscale. Capire quali benefici si attivano, e a quali condizioni qualitative, consente di valutare se e come la gestione contabile e dichiarativa incida sulla propria posizione.

    È importante chiarire subito un punto: un punteggio basso non equivale a una violazione fiscale e non comporta di per sé alcuna sanzione. Significa, però, che il contribuente può risultare più esposto a forme di controllo che, per chi ha punteggi elevati, sono escluse o limitate. Il divario tra le due posizioni è il cuore del regime premiale.

    Benefici del regime premiale ISA per soglia di punteggio (indicazioni qualitative)
    Beneficio Condizione qualitativa di accesso
    Esclusione/limitazione accertamenti da presunzioni semplici Superamento di una soglia di punteggio indicata annualmente dalla normativa vigente
    Riduzione dei termini per l'accertamento Punteggio elevato, secondo i parametri vigenti per il periodo d'imposta
    Esonero dal visto di conformità per compensazioni Punteggio sufficiente entro i limiti di importo previsti dalla normativa
    Esonero dal visto di conformità per rimborsi IVA Punteggio sufficiente entro i limiti di importo previsti dalla normativa
    Esclusione dalla disciplina delle società non operative Punteggio adeguato, verificare i parametri vigenti per il periodo d'imposta

    Esempio pratico

    • Alfa Srl opera nel settore della consulenza informatica e ogni anno compila con cura il modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi. Grazie alla coerenza tra ricavi dichiarati, costi sostenuti e redditività del settore, ottiene un punteggio elevato. In sede di dichiarazione, il software ministeriale conferma l’accesso al regime premiale: Alfa Srl potrà compensare crediti IVA fino alla soglia prevista senza apporre il visto di conformità del professionista, evitando un costo e una procedura aggiuntiva. Nello stesso anno, un concorrente con profilo simile ma dati contabili incoerenti ottiene un punteggio basso: non subirà sanzioni immediate, ma risulterà più esposto a controlli analitici e non beneficerà delle stesse protezioni.

    Documenti necessari

    • Art. 9-bis, D.L. 50/2017 – norma istitutiva degli ISA e del regime premiale
    • Decreto ministeriale annuale di approvazione degli ISA – definisce soglie e benefici per ciascun periodo d’imposta
    • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – indica annualmente i livelli di punteggio per l’accesso ai benefici premiali
    • Circolare dell’Agenzia delle Entrate sugli ISA – chiarimenti applicativi su esclusioni, accertamenti e visto di conformità
    • Normativa sulle società non operative (art. 30, L. 724/1994) – disciplina che può essere disapplicata in presenza di punteggio ISA adeguato

    Caso 1 – Il lavoratore autonomo con punteggio elevato

    Scenario. Tizio è un ingegnere che svolge attività di progettazione in forma individuale. Compila il proprio ISA indicando tutti i dati richiesti dal modello e, grazie alla coerenza tra compensi, ore lavorate e spese di studio, ottiene un punteggio che supera la soglia prevista per l’accesso al regime premiale.

    Come si applica. Tizio beneficia della limitazione degli accertamenti basati su presunzioni semplici: l’Amministrazione non potrà utilizzare determinati strumenti induttivi per rettificare il suo reddito. Potrà inoltre chiedere il rimborso IVA o effettuare compensazioni fino alla soglia normativa senza richiedere il visto di conformità al proprio commercialista, con un risparmio diretto. I termini entro cui l’ufficio può notificargli un avviso di accertamento risultano ridotti rispetto all’ordinario.

    In pratica

    • Verificare annualmente il punteggio ISA prima di presentare la dichiarazione, non dopo
    • Valutare con il professionista se i dati extra-contabili (ore lavorate, beni strumentali) siano stati inseriti correttamente
    • Conservare la documentazione che supporta i dati indicati nel modello ISA per l’intera durata dei termini di accertamento applicabili

    Caso 2 – La società con punteggio basso e rischio società di comodo

    Scenario. Beta Srl opera nel settore immobiliare e presenta ricavi dichiarati sistematicamente inferiori ai valori di coerenza del proprio ISA. Il punteggio risultante è basso. La società è già potenzialmente soggetta alla disciplina delle società non operative in base ai test ordinari sul volume dei ricavi.

    Come si applica. Non avendo raggiunto il punteggio ISA adeguato, Beta Srl non può accedere al beneficio dell’esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo. Dovrà quindi verificare la propria posizione rispetto ai test ordinari e, se necessario, presentare interpello disapplicativo o dimostrare l’esistenza di cause oggettive. In aggiunta, rimane esposta agli accertamenti basati su presunzioni semplici e non beneficia della riduzione dei termini.

    In pratica

    • Un punteggio basso non è una condanna: è un segnale che invita a verificare la coerenza dei dati dichiarati
    • Se il basso punteggio dipende da situazioni straordinarie (crisi di mercato, ristrutturazione), valutare la compilazione dei dati aggiuntivi per rappresentare correttamente la posizione
    • Affrontare per tempo il tema delle società non operative: la disapplicazione richiede un percorso documentale che non si improvvisa a ridosso della scadenza

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per regime premiale ISA?

    È l’insieme di benefici fiscali – limitazione degli accertamenti, riduzione dei termini, esonero dal visto di conformità, esclusione dalla disciplina delle società di comodo – che spettano ai contribuenti che raggiungono determinate soglie di punteggio ISA, stabilite annualmente dalla normativa vigente.

    Un punteggio ISA basso comporta sanzioni?

    No. Un punteggio basso non è di per sé una violazione né produce sanzioni automatiche. Significa però che il contribuente non accede ai benefici premiali e risulta più esposto a forme di controllo che, per chi ha punteggi elevati, sono escluse o limitate.

    Cosa si intende per esclusione degli accertamenti da presunzioni semplici?

    Le presunzioni semplici sono uno strumento attraverso cui l’Amministrazione può ricostruire induttivamente i ricavi o i compensi non dichiarati, senza prova diretta. Il regime premiale ISA limita o esclude l’utilizzo di questo strumento nei confronti dei contribuenti con punteggio elevato.

    L'esonero dal visto di conformità vale per qualsiasi importo?

    No. L’esonero si applica entro i limiti di importo stabiliti dalla normativa per il periodo d’imposta di riferimento, sia per le compensazioni in F24 sia per i rimborsi IVA. Oltre tali soglie il visto rimane obbligatorio. Verificare i parametri vigenti.

    Come si accede al beneficio sulla disciplina delle società non operative?

    Il contribuente che raggiunge il punteggio ISA adeguato può essere escluso automaticamente dall’applicazione della disciplina delle società non operative (di comodo) per il periodo d’imposta. La soglia esatta va verificata nei decreti e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate relativi all’anno di riferimento.

    Il regime premiale si applica automaticamente o serve una richiesta?

    Il regime premiale si attiva in base al punteggio risultante dalla compilazione del modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi. Non è necessaria una richiesta separata: è il punteggio stesso, correttamente calcolato con il software ministeriale, a determinare l’accesso ai benefici.

    I benefici premiali valgono per tutti i tipi di accertamento?

    No. Il regime premiale limita specificamente gli accertamenti basati su presunzioni semplici e riduce i termini ordinari di decadenza. Non esclude tutti i tipi di accertamento: restano possibili, ad esempio, gli accertamenti fondati su prove dirette o su specifiche segnalazioni di irregolarità.

  • Investimenti in startup e PMI innovative: detrazione nel 730

    In sintesi

    • Agevolazione per chi investe nel capitale sociale di startup innovative e PMI innovative: la normativa riconosce una detrazione IRPEF sull’investimento effettuato.
    • Rigo RP80 del Modello Redditi PF 2026 (Fascicolo 1): e’ il rigo destinato agli investimenti nel capitale di startup e PMI innovative per chi presenta il Modello Redditi. Chi usa il 730 standard potrebbe non poter utilizzare questo beneficio direttamente.
    • Condizione di mantenimento: la detrazione e’ subordinata al mantenimento dell’investimento per un periodo minimo previsto dalla normativa. Se si esce prima, scatta la decadenza.
    • Decadenza e recupero: se si verificano le condizioni di decadenza (articolo 6 comma 4 del DM 7 maggio 2019), l’investitore deve incrementare il reddito dell’anno per l’importo che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi precedenti e versare gli interessi legali sull’imposta non pagata.
    • Eccedenza non fruita: se alla data di decadenza c’e’ ancora una parte di agevolazione non ancora utilizzata, quella quota non piu’ spettante va in diminuzione rispetto a quanto eventualmente ancora detraibile.
    • Attenzione al modello da usare: le specifiche tecniche dell’agevolazione sono trattate nel quadro RP del Modello Redditi PF. Verifica con il tuo Caf o professionista se puoi utilizzare il 730 o se devi presentare il Modello Redditi.

    Cosa significa investire in una startup o PMI innovativa ai fini fiscali

    Le startup innovative e le PMI innovative sono societa’ iscritte in appositi registri camerali con caratteristiche specifiche (tecnologia, brevetti, spese in ricerca). Investire nel loro capitale, cioe’ diventare socio o aumentare la propria partecipazione, puo’ dare diritto a un’agevolazione fiscale: la detrazione IRPEF sull’investimento effettuato.

    L’agevolazione e’ strutturata come un incentivo all’investimento produttivo: lo Stato ti rimborsa una parte delle tasse in proporzione a quanto hai messo nel capitale di queste societa’. In cambio, devi tenere l’investimento per un certo periodo minimo: se vendi o disinvesti prima, l’agevolazione decade e devi restituire il beneficio fiscale gia’ fruito, maggiorato degli interessi.

    Dal punto di vista dichiarativo, gli investimenti in startup e PMI innovative confluiscono nel rigo RP80 del Modello Redditi PF 2026. Chi presenta il 730 dovrebbe verificare con il proprio Caf o professionista se la sua situazione consente di avvalersi di questo schema agevolato o se e’ necessario passare al Modello Redditi.

    Un aspetto particolarmente importante da conoscere e’ la disciplina della decadenza, descritta dall’articolo 6 comma 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2019: se si verificano le condizioni di decadenza, l’investitore deve dichiarare nel quadro RL del Modello Redditi l’importo dell’agevolazione gia’ fruita e versare anche gli interessi legali sull’imposta risparmata nei periodi precedenti.

    Schema dell'agevolazione per investimenti in startup e PMI innovative
    Voce Dettaglio
    Soggetti ammessi Startup innovative e PMI innovative iscritte nei registri camerali
    Tipo di investimento Investimento nel capitale sociale della societa'
    Rigo dichiarativo (Modello Redditi PF) RP80
    Condizione chiave Mantenimento dell'investimento per il periodo minimo
    Cosa succede se si decade Recupero dell'agevolazione fruita + interessi legali sull'imposta non versata
    Riferimento normativo della decadenza Art. 6 comma 4 del DM 7 maggio 2019
    Rigo per il recupero (Modello Redditi PF) RL34 (colonne 1, 2, 3)

    Esempio pratico

    • Tizio ha investito nel 2022 nel capitale di una startup innovativa e ha fruito dell’agevolazione per i periodi d’imposta successivi. Nel 2025 cede le sue quote prima del termine minimo: scatta la decadenza. Nel quadro RL34 del Modello Redditi PF 2026 deve indicare in colonna 1 l’importo dell’agevolazione fruita nei periodi precedenti, in colonna 2 gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto di quell’agevolazione, e in colonna 3 l’eventuale eccedenza non ancora fruita che non spetta piu’. Gli interessi vanno calcolati dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

    Documenti necessari

    • Documentazione della societa’ che attesta la qualifica di startup innovativa o PMI innovativa (visura camerale con sezione speciale)
    • Contratto o atto di sottoscrizione dell’investimento nel capitale sociale
    • Attestazione dell’investimento rilasciata dalla societa’ (spesso prevista dalla normativa specifica)
    • In caso di decadenza: documentazione dell’evento che ha causato la perdita del beneficio (es. atto di cessione delle quote)
    • Calcolo degli interessi legali sull’imposta non versata nei periodi in cui si e’ fruita l’agevolazione

    Investimento mantenuto: come si dichiara

    Scenario. Caio ha effettuato nel 2024 un investimento nel capitale di una PMI innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. Vuole sapere come trattare questa operazione nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) e se puo’ usare il 730.

    Come si applica. L’agevolazione per gli investimenti in startup e PMI innovative va dichiarata nel rigo RP80 del Modello Redditi PF. Chi ha diritto alla detrazione e mantiene l’investimento per il periodo minimo non deve fare nulla di speciale nell’anno in cui mantiene la partecipazione, se l’agevolazione e’ gia’ stata correttamente indicata nell’anno dell’investimento. Caio dovra’ verificare con il Caf se la sua situazione e’ compatibile con il 730 o se deve usare il Modello Redditi, che e’ il modello specificamente previsto per questo tipo di agevolazione.

    In pratica

    • Conservare la documentazione della qualifica innovativa della societa’ e dell’investimento effettuato.
    • Verificare se e’ necessario presentare il Modello Redditi PF invece del 730.
    • Mantenere l’investimento per il periodo minimo per non perdere l’agevolazione.

    Decadenza dall'agevolazione: cosa dichiarare

    Scenario. Sempronio aveva investito in una startup innovativa e fruito della relativa agevolazione. Nel 2025 vende le quote prima del termine minimo previsto. Si attiva la decadenza dall’agevolazione ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del DM 7 maggio 2019.

    Come si applica. Sempronio e’ tenuto a compilare il quadro RL del Modello Redditi PF 2026, sezione IV, rigo RL34. Deve indicare: in colonna 1, l’ammontare dell’agevolazione fruita nei periodi precedenti che non spetta piu’; in colonna 2, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto di quell’agevolazione, calcolati dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata; in colonna 3, l’eventuale eccedenza di agevolazione non ancora fruita e non piu’ spettante, che va computata in diminuzione di quanto indicato nel rigo RP34, colonna 3. L’importo degli interessi di colonna 2 costituisce una componente negativa nel calcolo dell’imposta.

    In pratica

    • In caso di decadenza, la dichiarazione deve essere obbligatoriamente il Modello Redditi PF, non il 730.
    • Indicare in RL34 colonna 1 l’agevolazione fruita e in colonna 2 gli interessi legali calcolati sulla relativa imposta.
    • L’eccedenza non fruita non piu’ spettante va riportata in colonna 3 e abbatte quanto indicato in RP34 colonna 3.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il Modello 730 per la detrazione sugli investimenti in startup innovative?

    La detrazione per investimenti in startup e PMI innovative e’ prevista al rigo RP80 del Modello Redditi PF. Chi usa il 730 dovrebbe verificare con il proprio Caf o consulente se la propria situazione e’ compatibile: in molti casi e’ necessario presentare il Modello Redditi per fruire correttamente di questa agevolazione.

    Cosa succede se vendo le quote della startup prima del tempo?

    Scatta la decadenza dall’agevolazione ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del DM 7 maggio 2019. Devi dichiarare nel quadro RL34 del Modello Redditi PF l’importo dell’agevolazione fruita nei periodi precedenti (che va aggiunto al reddito dell’anno di decadenza) e versare gli interessi legali sull’imposta non pagata in quegli anni.

    Cosa sono gli interessi legali che devo versare in caso di decadenza?

    Sono gli interessi calcolati sull’imposta che non e’ stata pagata nei periodi in cui hai fruito dell’agevolazione, computati dalla data in cui quell’imposta avrebbe dovuto essere versata. Il loro importo va indicato in colonna 2 del rigo RL34 e costituisce una componente negativa nel calcolo dell’imposta dovuta.

    Come faccio a sapere se una societa' e' una startup o PMI innovativa?

    Le startup innovative e le PMI innovative sono iscritte in apposite sezioni speciali del Registro delle Imprese. Puoi verificare la qualifica attraverso la visura camerale della societa’ oppure sul portale del Registro delle Imprese. La qualifica deve essere in corso al momento dell’investimento.

    Se l'agevolazione decade ma non ho ancora usato tutta la parte spettante, cosa succede?

    L’eccedenza di agevolazione non ancora fruita e non piu’ spettante deve essere indicata in colonna 3 del rigo RL34 del Modello Redditi PF 2026. Questo importo va computato in diminuzione di quanto eventualmente indicato nel rigo RP34, colonna 3, riducendo cosi’ le agevolazioni future.

  • Art. 122 D.Lgs. 141/2024 – Revisione delle scritture doganali

    Art. 122 D.Lgs. 141/2024 – Revisione delle scritture doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Ai sensi dell’ articolo 17 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con provvedimenti dell’Agenzia sono fissati i termini e le modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, nonché per la digitalizzazione di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso, non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023.

  • Borse di studio: esenti o tassabili nel 730/2026?

    In sintesi

    • Regola generale: le borse di studio erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente concorrono al reddito come redditi assimilati al lavoro dipendente, salvo esenzioni specifiche.
    • Esenti per legge: alcune borse di studio (ad es. quelle per dottorato di ricerca, alcune borse regionali) non sono soggette a IRPEF in base a disposizioni normative apposite.
    • Dove si dichiarano: le borse tassabili vanno inserite nel quadro C del 730, insieme agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente.
    • Certificazione Unica: chi eroga la borsa con ritenuta d’acconto rilascia la Certificazione Unica; da quella si ricavano i dati da inserire nel 730.
    • Borse estere: le borse percepite da studenti non residenti in Italia provenienti da fonti estere sono generalmente non imponibili in Italia in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Borsa di studio e IRPEF: quando si paga e quando no

    Se hai ricevuto una borsa di studio nel 2025, la prima domanda da porti è: devo dichiararla? La risposta dipende dal tipo di borsa e da chi l’ha erogata. Non tutte le borse finiscono in dichiarazione: la legge prevede esenzioni specifiche per alcune categorie, mentre per altre il reddito va inserito nel modello 730.

    Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al modello 730/2026 chiariscono che le somme percepite come borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a condizione che siano erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e che non sia prevista una specifica esenzione. Nei casi di esonero si richiama espressamente che le ‘alcune borse di studio’ rientrano tra i redditi esenti, non obbligando alla presentazione della dichiarazione.

    In pratica, la distinzione chiave e’ questa: se la borsa e’ coperta da una norma di esenzione (ad esempio certe borse per il dottorato o borse regionali per il diritto allo studio) non la dichiari. Se invece non c’e’ un’esenzione specifica, la borsa concorre al reddito complessivo e va riportata nel quadro C del 730, nella sezione dedicata ai redditi assimilati. Chi l’ha erogata dovrebbe averti gia’ consegnato la Certificazione Unica, da cui ricavi l’importo da inserire.

    Borse di studio: quadro fiscale riepilogativo
    Tipologia di borsa Trattamento IRPEF Dove si dichiara
    Borse con esenzione specifica (es. dottorato, alcune borse regionali) Esente IRPEF Non va dichiarata
    Borse di studio senza esenzione, fuori da rapporto di lavoro Imponibile come reddito assimilato Quadro C del 730
    Borse erogate nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente Imponibile come reddito di lavoro dipendente Quadro C del 730
    Borse da fonte estera a studenti non residenti (convenzioni) Generalmente non imponibile in Italia Non va dichiarata in Italia

    Esempio pratico

    • Tizio riceve nel 2025 una borsa di studio di 8.000 euro da un ente privato per frequentare un master universitario, senza alcuna norma di esenzione applicabile. La borsa e’ erogata al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente: l’ente ha applicato la ritenuta d’acconto e ha rilasciato la Certificazione Unica. Tizio inserisce l’importo nel quadro C del suo 730/2026 tra i redditi assimilati. Se invece avesse ricevuto una borsa per il dottorato di ricerca coperta da esenzione di legge, non avrebbe dovuto inserire nulla in dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’ente erogatore
    • Contratto o lettera di assegnazione della borsa di studio
    • Eventuale documentazione che attesta il regime di esenzione (norma di riferimento, comunicazione dell’ente)
    • Ricevute dei pagamenti ricevuti, se non c’e’ sostituto d’imposta

    Borsa di studio tassabile: come compilare il 730

    Scenario. Caio, 26 anni, ha ricevuto nel 2025 una borsa di studio di 6.000 euro da una fondazione privata per un programma di ricerca applicata. Non esiste una norma di esenzione per quella specifica borsa. La fondazione ha agito da sostituto d’imposta, applicato le ritenute e rilasciato la Certificazione Unica.

    Come si applica. Caio deve inserire l’importo indicato nella Certificazione Unica nel quadro C del 730/2026, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I giorni di erogazione della borsa vanno indicati nel rigo C5 per calcolare la detrazione spettante, seguendo le istruzioni specifiche per i ‘casi particolari’ del periodo di lavoro indicati in Appendice alle istruzioni del 730.

    In pratica

    • Prendi la Certificazione Unica e copia il reddito nel quadro C del 730.
    • Verifica che le ritenute indicate nella CU corrispondano a quelle riportate nel rigo C9.
    • Non calcolare tu l’imposta: ci pensa chi presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista).

    Borsa di studio esente: cosa fare

    Scenario. Sempronia, dottoranda, ha percepito nel 2025 una borsa di dottorato di ricerca coperta da esenzione fiscale per legge. Ha ricevuto l’importo senza ritenute e senza Certificazione Unica.

    Come si applica. La borsa esente non va inserita nel 730. Sempronia non e’ tenuta a dichiararla perche’ rientra tra i redditi esenti che, secondo le istruzioni AdE al 730/2026, non obbligano alla presentazione della dichiarazione (a condizione che non abbia altri redditi imponibili che la rendano obbligata). E’ comunque consigliabile conservare la documentazione che attesta la natura esente della borsa, nel caso di eventuali richieste dell’Agenzia delle Entrate.

    In pratica

    • Non inserire la borsa esente nel quadro C: non e’ un reddito imponibile.
    • Conserva la documentazione che certifica l’esenzione (riferimento normativo, lettera dell’ente).
    • Se hai dubbi sul tipo di borsa, chiedi all’ente erogatore se ha applicato o meno ritenute.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere se la mia borsa di studio e' esente?

    Se l’ente erogatore non ha applicato ritenute e non ti ha rilasciato la Certificazione Unica, probabilmente la borsa e’ esente. Puoi anche verificare la norma di riferimento citata nella lettera di assegnazione o chiedere direttamente all’ente.

    Dove si inserisce la borsa tassabile nel 730?

    Nel quadro C, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I dati si ricavano dalla Certificazione Unica rilasciata dall’ente che ha erogato la borsa.

    Una borsa per un master privato e' sempre tassabile?

    In linea generale si’, se non esiste una norma di legge che la esenti espressamente. Il fatto che il master sia privato o universitario non cambia il trattamento fiscale di base: conta l’esistenza o meno di una specifica esenzione.

    Se ho ricevuto la borsa da un ente estero devo dichiararla in Italia?

    Dipende dalla tua residenza fiscale e dall’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni. Se sei residente in Italia e la borsa proviene dall’estero senza esenzione convenzionale, va in linea generale dichiarata. Se sei uno studente non residente che percepisce una borsa da fonte estera, le convenzioni prevedono spesso la non imponibilita’ in Italia.

    La borsa di studio si somma agli altri redditi per calcolare l'IRPEF?

    Si’, se e’ tassabile concorre al reddito complessivo, su cui vengono applicate le aliquote IRPEF progressive. Questo puo’ influire anche sulle detrazioni spettanti e sul calcolo del trattamento integrativo.

  • Perdite fiscali SRL: come si riportano negli anni successivi

    In sintesi

    • Due regimi distinti: le perdite ordinarie si usano in misura limitata (art. 84, comma 1 TUIR); quelle dei primi tre esercizi in misura piena (art. 84, comma 2 TUIR).
    • Regola dell’80%: le perdite ‘ordinarie’ possono abbattere il reddito imponibile solo fino all’80% del reddito stesso; il 20% resta sempre tassato.
    • Nessun limite di tempo: le perdite si riportano in avanti senza scadenza, esercizio dopo esercizio, fino al loro completo utilizzo.
    • Perdite dei primi tre esercizi: quelle generate nei primi tre esercizi di vita della società si compensano per l’intero importo, senza il limite dell’80%.
    • Prospetto RS: le perdite residue vanno indicate nel quadro RS (righi RS44 e RS45) del modello Redditi SC e devono essere aggiornate ogni anno.
    • Limiti nei passaggi societari: fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie possono introdurre condizioni aggiuntive all’utilizzo delle perdite pregresse.

    Come funziona il riporto delle perdite fiscali in una SRL

    Quando una SRL (o più in generale una società di capitali) chiude l’esercizio con una perdita fiscale, quella perdita non va perduta per sempre. Il fisco italiano permette di ‘portarla avanti’ e di usarla per ridurre il reddito imponibile degli anni successivi. Questo meccanismo si chiama riporto in avanti delle perdite.

    Il principio di base è semplice: se quest’anno la società ha perso 100.000 euro e l’anno prossimo guadagna 200.000 euro, può abbattere in parte quei 200.000 usando la perdita pregressa, pagando l’IRES su una base ridotta. Quanto può abbattere dipende però dalla tipologia della perdita.

    Le istruzioni al modello Redditi SC 2026 distinguono due categorie di perdite: quelle ‘ordinarie’, soggette al limite dell’80%, e quelle generate nei primi tre esercizi della società, che si usano senza limiti di percentuale. In entrambi i casi, non c’è un orizzonte temporale entro cui la perdita deve essere utilizzata: il riporto è illimitato nel tempo.

    Regole di utilizzo delle perdite fiscali nelle società di capitali
    Tipo di perdita Limite di utilizzo annuo Orizzonte temporale
    Perdite ordinarie (art. 84, comma 1 TUIR) Max 80% del reddito imponibile dell'anno Illimitato (nessuna scadenza)
    Perdite dei primi 3 esercizi (art. 84, comma 2 TUIR) 100% del reddito imponibile (misura piena) Illimitato (nessuna scadenza)
    Perdite in liquidazione ordinaria Riportabili ai periodi successivi ai sensi dell'art. 182, comma 3 TUIR Carry back se liquidazione <= 5 esercizi

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha chiuso il 2023 con una perdita fiscale ordinaria di 300.000 euro. Nel 2024 produce un reddito imponibile di 200.000 euro. Applicando la regola dell’80%, può abbattere al massimo 160.000 euro (80% di 200.000). Paga l’IRES su 40.000 euro. I restanti 140.000 euro di perdita (300.000 – 160.000) rimangono disponibili e vengono indicati nel prospetto RS del modello Redditi SC 2025. L’anno successivo Alfa SRL potrà usarli di nuovo, sempre nel limite dell’80% del reddito di quel periodo.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 con quadro RS compilato (righi RS44 e RS45)
    • Bilancio civilistico degli esercizi in perdita
    • Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti che attestano la perdita residua
    • Verbali di approvazione del bilancio in perdita
    • Documentazione di eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni) che impattano le perdite

    Beta SpA: perdita ordinaria scalata sull'80%

    Scenario. Beta SpA ha accumulato negli anni 2021 e 2022 perdite fiscali ordinarie per complessivi 500.000 euro, correttamente indicate nel prospetto RS. Nel 2025 l’azienda torna in utile con un reddito imponibile di 400.000 euro.

    Come si applica. Le perdite di Beta SpA rientrano nel comma 1 dell’art. 84 TUIR (perdite ordinarie): possono abbattere il reddito solo fino all’80%. L’80% di 400.000 euro è 320.000 euro. Beta SpA porta quindi in deduzione 320.000 euro di perdite, paga l’IRES sui restanti 80.000 euro, e riporta ancora 180.000 euro (500.000 – 320.000) al periodo successivo nel rigo RS44.

    In pratica

    • Reddito imponibile 2025: 400.000 euro
    • Perdite utilizzabili: 320.000 euro (80% di 400.000)
    • IRES calcolata su: 80.000 euro
    • Perdite residue da riportare: 180.000 euro (rigo RS44)

    Alfa SRL al terzo anno di vita: perdite in misura piena

    Scenario. Alfa SRL è stata costituita nel 2023. Nel primo esercizio e nel secondo ha totalizzato perdite fiscali per 200.000 euro complessivi. Nel 2025 (terzo esercizio) produce un reddito di 150.000 euro.

    Come si applica. Le perdite maturate nei primi tre esercizi dalla costituzione rientrano nel comma 2 dell’art. 84 TUIR e sono utilizzabili in misura piena, cioè senza il tetto dell’80%. Alfa SRL può quindi dedurre l’intera perdita di 200.000 euro, ma il reddito è solo 150.000 euro: compensa tutto il reddito del 2025 e riporta ancora 50.000 euro di perdita al 2026 nel rigo RS45. Non paga IRES nel 2025.

    In pratica

    • Reddito imponibile 2025: 150.000 euro
    • Perdite dei primi 3 esercizi (misura piena): 200.000 euro
    • IRES dovuta: zero (perdita > reddito)
    • Perdite residue da riportare al 2026: 50.000 euro (rigo RS45)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le perdite fiscali di una SRL scadono?

    No. Le perdite fiscali delle società di capitali non hanno un limite temporale di utilizzo: si riportano in avanti senza scadenza, anno dopo anno, fino all’esaurimento. Questo vale sia per le perdite ordinarie (art. 84, comma 1 TUIR) sia per quelle dei primi tre esercizi (art. 84, comma 2 TUIR).

    Cos'e' il limite dell'80% per le perdite fiscali?

    Le perdite ordinarie possono abbattere il reddito imponibile dell’anno al massimo per l’80% del reddito stesso. Significa che almeno il 20% del reddito positivo resta sempre tassabile, indipendentemente da quante perdite pregresse esistano.

    Le perdite dei primi tre anni si usano diversamente?

    Si’. Le perdite generate nei primi tre esercizi di attivita’ della societa’ si compensano in misura piena, cioe’ possono azzerare completamente il reddito imponibile senza il vincolo dell’80%. Si tratta di una norma agevolativa pensata per le imprese in fase di avvio.

    Dove si indicano le perdite nel modello Redditi SC?

    Nel quadro RS, che contiene il prospetto ‘Perdite di impresa non compensate’. Le perdite ordinarie vanno nei righi RS44, quelle in misura piena (primi tre esercizi) nei righi RS45. I saldi vanno aggiornati ogni anno.

    Una fusione puo' bloccare il riporto delle perdite?

    Si’. Le istruzioni ricordano che fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie possono assoggettare le perdite pregresse a condizioni aggiuntive (artt. 84, 172, 173, 176 TUIR). L’eccezione vale quando le societa’ coinvolte appartengono allo stesso gruppo di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile.

    Cosa succede se la societa' entra in liquidazione?

    Le perdite formatesi durante la liquidazione ordinaria possono essere riportate ai periodi successivi. Se la liquidazione si conclude entro cinque esercizi (compreso quello di avvio), e’ anche possibile riportare all’indietro le perdite residue scomputandole dai redditi degli anni precedenti (carry back), ai sensi dell’art. 182, comma 3 TUIR.

  • Immobili in comproprietà: come dichiarare la quota nel 730

    In sintesi

    • Ogni comproprietario dichiara solo la propria quota: la rendita catastale va suddivisa in base alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso nell’anno.
    • La colonna 4 del quadro B serve proprio a indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se si possiede per intero, 50 se si è a metà).
    • Il canone di locazione va indicato per intero nella colonna 6 indipendentemente dalla quota, salvo il caso in cui l’immobile sia locato solo da uno dei comproprietari per la propria parte.
    • Codice di utilizzo 10: si usa quando un comproprietario ha ceduto il proprio diritto di utilizzare l’immobile a un familiare che vi dimora abitualmente.
    • Soci di società semplice: chi riceve reddito di fabbricato da una società semplice indica il reddito attribuito dalla società, non la rendita catastale, con i codici 16 o 17.

    Come funziona la dichiarazione per gli immobili in comproprietà

    Quando un immobile appartiene a più persone – ad esempio due fratelli che hanno ereditato una casa, o una coppia che ha acquistato insieme – ciascun comproprietario deve dichiarare solo la parte di reddito che gli spetta in proporzione alla propria quota.

    Nel modello 730, questa informazione va inserita nel quadro B dedicato ai redditi dei fabbricati. Per ogni immobile va compilato un rigo separato (da B1 a B5), indicando la rendita catastale nella colonna 1, il tipo di utilizzo nella colonna 2, il numero di giorni di possesso nella colonna 3 e, fondamentale, la percentuale di possesso nella colonna 4.

    Chi presta l’assistenza fiscale – il CAF o il sostituto d’imposta – calcolerà poi in automatico la quota di reddito effettivamente attribuibile a quel comproprietario, tenendo conto sia della percentuale di possesso sia dei mesi in cui l’immobile è stato posseduto. Questo vale per qualsiasi tipo di utilizzo: immobile tenuto a disposizione, locato, usato come abitazione principale o dato in comodato.

    Attenzione a un dettaglio che genera spesso confusione: il canone di locazione (colonna 6) va normalmente indicato per l’intero importo annuo risultante dal contratto, indipendentemente dalla quota di possesso. La quota proporzionale viene calcolata a valle dal prestatore di assistenza. Solo se l’immobile è locato da uno o più comproprietari per la propria quota – cioè quando non tutti i proprietari sono d’accordo a locare – si usa il codice 5 in colonna 7 e si indica solo la propria quota annua di canone.

    Colonne del quadro B rilevanti per la comproprietà
    Colonna Cosa indicare
    Col. 1 – Rendita catastale Rendita catastale dell'immobile (rivalutazione del 5% calcolata dal CAF)
    Col. 3 – Periodo di possesso Numero di giorni di possesso nell'anno (365 per tutto l'anno)
    Col. 4 – Percentuale di possesso Quota espressa in percentuale (es. 50 per metà, 100 per intero)
    Col. 6 – Canone di locazione Canone annuo per intero (salvo codice 5 in colonna 7)
    Col. 7 cod. 5 – Casi particolari Da usare se l'immobile è locato solo da alcuni comproprietari per la propria quota

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio possiedono in comproprietà paritaria (50% ciascuno) un appartamento tenuto a disposizione. La rendita catastale dell’immobile è 1.200 euro. Tizio compila il quadro B indicando: rendita catastale 1.200, utilizzo codice 2, 365 giorni, percentuale 50. Chi presta assistenza fiscale calcolerà che la quota di reddito imputabile a Tizio è pari al 50% della rendita rivalutata del 5%, ovvero 630 euro. Caio compilerà allo stesso modo il proprio 730, indicando anch’egli percentuale 50. Se invece l’appartamento fosse locato e il canone annuo fosse 10.000 euro, entrambi indicherebbero 10.000 in colonna 6: il prestatore di assistenza provvederà a calcolare la quota spettante a ciascuno.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per verificare rendita e dati identificativi)
    • Atto notarile di acquisto o di successione (per percentuali di possesso)
    • Contratto di locazione registrato (se l’immobile è affittato)
    • Certificazione Unica 2026 del sostituto (se si riceve reddito da società semplice)
    • Dichiarazione ICI/IMU presentata in anni precedenti (anno di presentazione da indicare in col. 9 della sezione II)

    Due fratelli con immobile ereditato a quote uguali

    Scenario. Tizio e Sempronio hanno ereditato la casa dei genitori al 50% ciascuno. L’immobile non è locato ed è tenuto a disposizione. Nessuno dei due vi dimora abitualmente.

    Come si applica. Entrambi devono compilare il quadro B del proprio 730 indicando il codice utilizzo 2 (immobile a disposizione), 365 giorni, percentuale di possesso 50. L’IMU sostituisce l’IRPEF per i fabbricati non locati: il reddito va comunque indicato nel quadro B ma non genera imposta IRPEF aggiuntiva. Se l’immobile si trovasse nello stesso comune dell’abitazione principale di uno dei due fratelli, quel fratello dovrebbe indicare il codice 3 nella colonna 12 ‘Casi particolari IMU’ e il reddito concorrerebbe alla base imponibile IRPEF nella misura del 50 per cento.

    In pratica

    • Entrambi i fratelli compilano il quadro B ciascuno nel proprio 730 con percentuale 50.
    • La rendita catastale va indicata per intero (senza dividerla a metà): ci pensa il CAF a calcolare la quota.
    • Se l’immobile fosse nel comune dell’abitazione principale di uno dei fratelli, quel fratello indica codice 3 in colonna 12 e paga IRPEF sul 50% del reddito.

    Coppia in comproprietà con locazione parziale

    Scenario. Caio e Sempronio possiedono insieme un appartamento al 50% ciascuno. Caio vuole affittare la propria quota al terzo Tizio, mentre Sempronio preferisce lasciare la sua parte a disposizione.

    Come si applica. In questo caso la locazione riguarda solo la quota di Caio. Caio indica nel quadro B il codice utilizzo 3 (locazione in regime di libero mercato), la propria percentuale di possesso 50 e, in colonna 7, il codice 5 (immobile posseduto in comproprietà locato solo da alcuni comproprietari). In colonna 6 indica la sola quota annua del canone spettantegli. Sempronio compila invece il suo quadro B con codice utilizzo 2 (a disposizione) e percentuale 50.

    In pratica

    • Il codice 5 in colonna 7 segnala che la locazione riguarda solo la quota di quel comproprietario.
    • Con il codice 5 si indica in colonna 6 solo la propria quota annua del canone, non l’intero importo.
    • L’altro comproprietario compila separatamente il suo 730 come se l’immobile fosse a disposizione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo compilare il quadro B anche se la mia quota è molto piccola?

    Sì, in linea di principio ogni proprietario deve dichiarare la propria quota. Per i locali condominiali (portineria, autorimessa collettiva ecc.) è prevista un’eccezione: il singolo condomino non li dichiara se la quota di reddito spettante è inferiore o uguale a 25,82 euro. Per gli immobili normali non esiste questa soglia minima.

    Come si calcola la quota di reddito se ho posseduto l'immobile solo per parte dell'anno?

    Si indicano nella colonna 3 i soli giorni di effettivo possesso. Se nel corso dell’anno è cambiata la situazione – ad esempio l’immobile era a disposizione per sei mesi e poi locato – si compilano più righi per lo stesso fabbricato barrando la casella ‘Continuazione’ in colonna 8.

    Ho acquistato un immobile al 30%, posso applicare la deduzione per abitazione principale?

    La deduzione per abitazione principale spetta in proporzione alla quota di possesso e ai giorni in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale. Se il contribuente possiede due immobili, la deduzione spetta solo per quello in cui lui stesso dimora abitualmente, non per l’eventuale immobile utilizzato da un familiare.

    Se l'immobile in comproprietà è locato, chi indica il canone e per quale importo?

    In generale, il canone annuo del contratto va indicato per intero in colonna 6, indipendentemente dalla percentuale di possesso. Solo quando la locazione riguarda la sola quota di uno dei comproprietari si usa il codice 5 in colonna 7 e si indica la propria quota del canone.

    Cosa succede se un comproprietario usa l'immobile come abitazione principale e l'altro no?

    Si usa il codice 10 in colonna 2 per il comproprietario che ha ceduto l’uso all’altro comproprietario che vi dimora abitualmente. Questo codice vale anche quando si cede l’uso a un familiare che vi dimora abitualmente con iscrizione anagrafica. In questo modo l’immobile non genera un doppio carico fiscale.

  • Art. 31 TUPI: Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

    Art. 31 TUPI: Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività ( Art.34 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.19 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano l' articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all' articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 .

    Note all'art. 31 – Si trascrive il testo vigente dell' art. 2112 del codice civile : "Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). – In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

    L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

    Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro .

    L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda". – Si trascrive il testo vigente dell' art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990: "1.

    Quando si intenda effettuare, ai sensi dell' art. 2112 del codice civile , un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria.

    In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

    La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

    L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

    Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti.

    La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

    Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell' articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .

    I primi tre commi dell' art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

    L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

    Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

    L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente .

    Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento".

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 155 L. 633/1941

    Art. 155 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Dalla SRL: dall’utile di bilancio al reddito fiscale (quadro RF)

    In sintesi

    • Il punto di partenza e’ il conto economico: l’utile (o la perdita) civilistico risultante dal bilancio va indicato nei righi RF4 o RF5 del quadro RF.
    • Variazioni in aumento: costi contabilizzati ma fiscalmente indeducibili (es. ammortamenti eccedenti, interessi passivi oltre soglia, compensi amministratori non pagati) aumentano il reddito fiscale rispetto a quello contabile.
    • Variazioni in diminuzione: proventi esenti o componenti dedotti solo fiscalmente riducono il reddito fiscale rispetto a quello contabile.
    • Dividendi quasi interamente esclusi: il 95% dei dividendi ricevuti da altre societa’ IRES e’ escluso dalla base imponibile (art. 89 TUIR, rigo RF47).
    • Derivazione rafforzata: per le societa’ che adottano i principi contabili OIC (diverse dalle micro-imprese non in forma ordinaria), i criteri di qualificazione e imputazione temporale del bilancio valgono anche ai fini fiscali (art. 83 TUIR).
    • Il risultato e’ il reddito di quadro RF: la somma algebrica di utile/perdita, variazioni in aumento e variazioni in diminuzione produce il reddito (o la perdita) di impresa da riportare nel quadro RN.

    Perche' utile di bilancio e reddito fiscale non coincidono

    Se chiudi il bilancio con un utile di 100.000 euro, potresti aspettarti di pagare l’IRES su 100.000 euro. In realta’ non e’ quasi mai cosi’. Il fisco calcola il reddito imponibile partendo dall’utile contabile ma applicando una serie di rettifiche, chiamate variazioni in aumento e variazioni in diminuzione. Il quadro RF del Modello Redditi SC e’ proprio il ‘foglio di calcolo’ dove si fa questo lavoro.

    Il motivo di queste differenze e’ che le regole del codice civile e dei principi contabili non sempre coincidono con le regole fiscali del TUIR. Ad esempio, il codice civile ti permette di ammortizzare un bene in 3 anni, ma il TUIR fissa aliquote fiscali diverse: se ammortizzi piu’ in fretta di quanto previsto fiscalmente, la quota eccedente non e’ deducibile quell’anno e va aggiunta come variazione in aumento.

    Il punto di partenza e’ chiaro: nel rigo RF4 si indica l’utile dal conto economico, nel rigo RF5 la perdita (senza il segno meno). Poi si aggiungono le variazioni in aumento (righi da RF7 a RF31) e si sottraggono le variazioni in diminuzione (righi da RF36 a RF55). Il risultato finale e’ il reddito o la perdita d’impresa.

    Un esempio tipico di variazione in aumento: i compensi agli amministratori imputati a conto economico ma non ancora corrisposti entro la chiusura dell’esercizio non sono deducibili nell’anno di competenza contabile, ma solo nell’anno del pagamento effettivo (art. 95, comma 5, TUIR). Finche’ non vengono pagati, bisogna ‘riaggiungere’ quell’importo al reddito fiscale.

    Esempi tipici di variazioni nel quadro RF
    Voce Tipo variazione Rigo RF
    Quote di ammortamento eccedenti le aliquote TUIR In aumento RF21
    Interessi passivi indeducibili (art. 96 TUIR) In aumento RF15
    Compensi amministratori non corrisposti entro fine anno In aumento RF14
    95% dividendi ricevuti da societa' IRES In diminuzione RF47
    95% plusvalenze da partecipazioni esenti (PEX, art. 87 TUIR) In diminuzione RF46
    IRAP versata nel periodo (quota deducibile) In diminuzione RF55 (codice 12 o 33)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude il 2025 con un utile di bilancio di 120.000 euro. Ha pero’ due variazioni: compensi all’amministratore Tizio di 15.000 euro contabilizzati ma non ancora pagati (variazione in aumento, rigo RF14), e 20.000 euro di dividendi ricevuti da un’altra SRL (il 95%, cioe’ 19.000 euro, e’ variazione in diminuzione, rigo RF47). Reddito fiscale: 120.000 + 15.000 – 19.000 = 116.000 euro. L’IRES del 24% si calcola su 116.000 euro, non sui 120.000 dell’utile contabile.

    Documenti necessari

    • Conto economico 2025 con dettaglio componenti positivi e negativi
    • Registro dei cespiti per calcolo ammortamenti fiscali
    • Dettaglio compensi amministratori con date di pagamento
    • Documentazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni
    • Prospetto interessi passivi per verifica limite ROL (art. 96 TUIR)

    SRL con ammortamenti eccedenti e compensi non pagati

    Scenario. Alfa SRL ha ammortizzato un macchinario al 40% in un anno, ma l’aliquota fiscale massima prevista per quella categoria di bene e’ del 25%. Inoltre il CdA ha deliberato compensi all’amministratore Tizio per 10.000 euro, che pero’ verranno pagati a gennaio 2026. L’utile contabile e’ 80.000 euro.

    Come si applica. La quota di ammortamento eccedente (la differenza tra il 40% e il 25% applicata al costo del bene) va indicata come variazione in aumento nel rigo RF21. I compensi di Tizio non ancora corrisposti vanno indicati come variazione in aumento nel rigo RF14. In questo modo il reddito fiscale risultera’ superiore all’utile contabile. Quando a gennaio 2026 Tizio incassera’ i compensi, quell’importo diventa variazione in diminuzione nell’esercizio 2026.

    In pratica

    • Cio’ che non si puo’ dedurre oggi viene dedotto quando se ne verifica il presupposto fiscale (pagamento, limite di aliquota, ecc.).
    • Le variazioni in aumento non sono ‘doppie tassazioni’: sono differimenti di deducibilita’.

    SRL che riceve dividendi da partecipazione in altra societa'

    Scenario. Beta SpA possiede una partecipazione in un’altra SRL del gruppo. Nel 2025 riceve dividendi per 50.000 euro, che vengono contabilizzati tra i proventi del conto economico. L’utile complessivo di Beta SpA e’ 200.000 euro.

    Come si applica. L’art. 89 del TUIR prevede che il 95 per cento dei dividendi ricevuti da societa’ IRES sia escluso dalla base imponibile. Beta SpA indica nel rigo RF47 il 95% di 50.000 euro, cioe’ 47.500 euro, come variazione in diminuzione. Solo 2.500 euro (il 5%) concorrera’ al reddito fiscale. Questa regola evita che lo stesso utile venga tassato piu’ volte man mano che sale la catena societaria.

    In pratica

    • Il 95% dei dividendi infragruppo tra societa’ IRES e’ variazione in diminuzione nel quadro RF.
    • Solo il 5% residuo contribuisce al reddito imponibile della societa’ ricevente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'utile di bilancio e il reddito fiscale coincidono mai?

    Raramente. Anche una societa’ molto semplice ha almeno qualche variazione (ad esempio l’IRAP deducibile o piccole differenze sugli ammortamenti). Nelle societa’ piu’ strutturate le variazioni possono essere numerose e significative.

    Cosa succede se il quadro RF produce una perdita fiscale?

    Se le variazioni producono un risultato negativo (perdita), questa viene indicata nel rigo RF5 e poi riportata nel quadro RN. La perdita puo’ essere riportata in avanti e compensata con i redditi dei periodi successivi, in genere nei limiti dell’80 per cento del reddito futuro (art. 84 TUIR).

    I compensi agli amministratori sono sempre deducibili?

    Sono deducibili nell’esercizio in cui vengono effettivamente corrisposti (art. 95, comma 5, TUIR), non nell’esercizio di competenza contabile. Se la societa’ li ha accantonati ma non pagati entro il 31 dicembre, deve effettuare una variazione in aumento per quell’importo nel quadro RF.

    Cosa significa principio di derivazione rafforzata?

    Significa che per le societa’ che adottano i principi contabili OIC (diverse dalle micro-imprese non in forma ordinaria) e per chi usa i principi internazionali IAS/IFRS, i criteri contabili di qualificazione e imputazione temporale valgono anche ai fini fiscali (art. 83 TUIR). In pratica, alcune differenze tra bilancio e dichiarazione vengono ridotte.

    Dove si indica la perdita dell'esercizio precedente?

    Le perdite di esercizi precedenti si indicano nel rigo RN4 del quadro RN (non nel quadro RF). Il quadro RF calcola solo il reddito o la perdita del periodo d’imposta corrente, senza tener conto dei riporti pregressi.

  • Ammortamenti beni strumentali in societa’: come funzionano

    In sintesi

    • Ammortamento = costo spalmato nel tempo: quando una societa’ acquista un macchinario o un’attrezzatura, non lo deduce subito tutto, ma lo dilaziona in piu’ anni tramite quote di ammortamento.
    • Coefficienti ministeriali: la percentuale annua massima deducibile per ogni categoria di bene e’ fissata da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; non si possono superare quei limiti (artt. 102 e 103 TUIR).
    • Quota dimezzata al primo anno: nell’esercizio in cui il bene entra in funzione, la quota di ammortamento e’ ridotta alla meta’ rispetto a quella ordinaria.
    • Ammortamento anticipato eliminato: l’ammortamento accelerato o anticipato non e’ piu’ ammesso per i soggetti IRES; la deduzione segue il piano ordinario.
    • Beni immateriali: avviamento e marchi d’impresa si ammortizzano in quote non superiori a un diciottesimo del costo annuo, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (art. 103, comma 3-bis TUIR).
    • Eccedenza indeducibile: se la societa’ ha imputato a conto economico quote superiori ai massimali fiscali, la parte eccedente e’ una variazione in aumento (rigo RF21 del quadro RF).

    Cos'e' l'ammortamento fiscale e perche' e' diverso da quello civilistico

    Quando una societa’ compra un capannone, un macchinario o un software, non puo’ dedurre quell’investimento tutto in un colpo solo. Deve spalmarlo nel tempo attraverso le quote di ammortamento: ogni anno mette a costo una fetta del valore del bene, fino a che il costo non e’ stato interamente recuperato. Questo vale sia in bilancio (ammortamento civilistico) sia nella dichiarazione dei redditi (ammortamento fiscale).

    I due ammortamenti non sempre coincidono. In bilancio la societa’ e’ libera di scegliere un piano di ammortamento coerente con la vita utile del bene. In dichiarazione, invece, la legge fiscale (artt. 102 e 103 TUIR) stabilisce una percentuale massima annua per ogni categoria di bene, fissata da un apposito decreto ministeriale. Se la societa’ ha ammortizzato di piu’ in bilancio, la parte eccedente va indicata come variazione in aumento nel rigo RF21 del quadro RF del modello Redditi SC.

    Attenzione: le istruzioni al modello Redditi SC 2026 precisano che gli ammortamenti degli impianti di telefonia dei veicoli usati per il trasporto di merci dalle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente, ma solo per un impianto per ciascun veicolo.

    Regole principali di ammortamento fiscale nelle societa' di capitali
    Tipologia di bene Riferimento normativo Nota
    Beni materiali strumentali Art. 102 TUIR + DM coefficienti Quota massima = coefficiente ministeriale; al primo anno quota dimezzata
    Beni gratuitamente devolvibili Art. 104 TUIR Eccedenza rispetto al deducibile va in rigo RF21, colonna 2
    Avviamento e marchi (soggetti IAS/IFRS) Art. 103, comma 3-bis TUIR Quota annua non superiore a 1/18 del costo
    Canoni di locazione finanziaria (leasing) Art. 102, comma 7 TUIR Parte indeducibile: rigo RF31 codice 35; parte deducibile: rigo RF55 codice 34

    Esempio pratico

    • Alfa SRL acquista nel 2025 un macchinario del costo di 120.000 euro. Il coefficiente ministeriale per quella categoria di beni e’ del 20%. La quota ordinaria sarebbe 24.000 euro (20% di 120.000), ma al primo anno va dimezzata: la societa’ deduce 12.000 euro nel 2025. Dal 2026 in poi deduce 24.000 euro l’anno, per i quattro esercizi successivi (quota piena), fino a completare l’ammortamento. Se in bilancio la societa’ avesse imputato 20.000 euro nel primo anno, la differenza di 8.000 euro (20.000 – 12.000) sarebbe una variazione in aumento nel rigo RF21.

    Documenti necessari

    • Registro dei cespiti ammortizzabili aggiornato con i coefficienti ministeriali
    • Fatture di acquisto dei beni strumentali
    • Piano di ammortamento civilistico e fiscale a confronto
    • Modello Redditi SC 2026, quadro RF (righi RF21, RF31 e RF55)
    • Decreto ministeriale vigente sui coefficienti di ammortamento

    Beta SpA e le quote eccedenti il limite fiscale

    Scenario. Beta SpA ha iscritto a conto economico ammortamenti su beni materiali per 80.000 euro. Applicando i coefficienti ministeriali, la quota massima deducibile e’ pero’ 60.000 euro.

    Come si applica. Le quote di ammortamento eccedenti il limite fiscale (20.000 euro, pari alla differenza tra 80.000 e 60.000) sono indeducibili nell’anno. Devono essere indicate come variazione in aumento nel rigo RF21, colonna 1 del quadro RF. La quota civilistica resta in bilancio, ma non abbatte il reddito imponibile. Non e’ possibile recuperare questa eccedenza negli anni successivi: si tratta di un disallineamento definitivo tra valori fiscali e civilistici.

    In pratica

    • Ammortamenti contabilizzati: 80.000 euro
    • Quota fiscalmente deducibile: 60.000 euro
    • Variazione in aumento (rigo RF21): 20.000 euro
    • Il disallineamento non e’ recuperabile negli anni successivi

    Alfa SRL e l'avviamento in un bilancio IAS/IFRS

    Scenario. Alfa SRL adotta i principi contabili internazionali. Ha iscritto in bilancio un avviamento da 180.000 euro e civilisticamente non lo ammortizza (metodo dell’impairment test). Il fisco richiede pero’ un piano di ammortamento.

    Come si applica. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS, l’avviamento e’ deducibile ai fini fiscali in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall’imputazione a conto economico (art. 103, comma 3-bis TUIR). Su 180.000 euro, il diciottesimo e’ 10.000 euro l’anno. Alfa SRL potra’ quindi dedurre 10.000 euro di ammortamento fiscale dell’avviamento ogni anno per 18 anni, anche se civilisticamente non ha fatto alcun ammortamento.

    In pratica

    • Avviamento iscritto: 180.000 euro
    • Quota massima deducibile per anno: 10.000 euro (1/18)
    • Durata del piano: 18 anni
    • Deduzione: avviene extracontabilmente, tramite variazione in diminuzione nel quadro RF

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa sono i coefficienti ministeriali di ammortamento?

    Sono le percentuali massime annue di ammortamento fiscalmente deducibile per ogni categoria di bene strumentale, stabilite da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Ogni settore produttivo ha le proprie tabelle. La societa’ non puo’ dedurre quote superiori a quelle percentuali, anche se civilisticamente ammortizza di piu’.

    Perche' al primo anno si deduce solo la meta'?

    La legge prevede che nell’esercizio di entrata in funzione del bene la quota di ammortamento sia ridotta alla meta’ di quella ordinaria. Questa regola tiene conto del fatto che il bene potrebbe non essere stato utilizzato per l’intero anno. La quota piena si applica a partire dall’esercizio successivo.

    Si puo' ammortizzare piu' velocemente (ammortamento accelerato)?

    No. Per i soggetti IRES l’ammortamento accelerato o anticipato non e’ piu’ consentito. L’unica quota deducibile e’ quella calcolata secondo i coefficienti ministeriali, nel limite della meta’ al primo anno.

    Dove si segnalano le quote eccedenti nel modello Redditi SC?

    Le quote di ammortamento che superano il massimale fiscale vanno indicate come variazione in aumento nel rigo RF21 del quadro RF. In colonna 1 le quote sui beni materiali e immateriali; in colonna 2 quelle sui beni gratuitamente devolvibili.

    Come funziona il leasing dal punto di vista degli ammortamenti?

    I canoni di locazione finanziaria su beni strumentali seguono le regole dell’art. 102, comma 7 TUIR. La parte indeducibile del canone va nel rigo RF31 con il codice 35; la quota deducibile (calcolata in base alla durata del contratto) va nel rigo RF55 con il codice 34.

    I terreni si ammortizzano?

    No, i terreni non si ammortizzano. Anzi, le istruzioni prevedono che per i fabbricati industriali il costo del terreno su cui insiste l’edificio debba essere scorporato e non ammortizzato. Il prospetto RS del quadro RS (rigo RS77) serve proprio a evidenziare il valore del terreno incorporato nel fabbricato strumentale.

  • CCNL Cooperative Agricole: welfare e sanità integrativa

    CCNL Cooperative Agricole

    Welfare aziendale e sanità integrativa nel CCNL Cooperative Agricole

    Il sistema di welfare nel settore delle cooperative agricole si articola su più livelli: la previdenza obbligatoria INPS, l'eventuale previdenza complementare di settore, la sanità integrativa collettiva e le misure di welfare aziendale introdotte dalla contrattazione di secondo livello. Conoscere cosa prevede il proprio contratto consente al lavoratore di sfruttare appieno le tutele disponibili.

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere adesione a fondi di assistenza sanitaria integrativa e a forme di previdenza complementare di settore. Il welfare aziendale (buoni pasto, borse di studio, servizi di assistenza) può essere introdotto dalla contrattazione di secondo livello. Verificare il testo contrattuale vigente e gli accordi integrativi territoriali o aziendali per le prestazioni concretamente disponibili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La struttura del welfare nei contratti agricoli

    Il sistema di protezione sociale dei lavoratori delle cooperative agricole si sovrappone su tre strati:

    • Welfare pubblico obbligatorio: previdenza INPS (pensione di vecchiaia, invalidità, superstiti), assicurazione INAIL contro gli infortuni, malattia, maternità e disoccupazione agricola. Questo strato è garantito dalla legge per tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL.
    • Welfare contrattuale di settore: eventuali fondi sanitari integrativi e fondi pensione complementari indicati dal CCNL, con contribuzione datoriale aggiuntiva a favore di chi aderisce.
    • Welfare aziendale e territoriale: prestazioni extra-salariali (buoni pasto, rimborsi, polizze, servizi) introdotte dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o territoriali) o dall'iniziativa unilaterale della cooperativa, che beneficiano di agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 51 TUIR.

    La presenza e l'ampiezza del secondo e del terzo strato dipendono dalla singola cooperativa e dagli accordi in vigore nel territorio: non esiste un «pacchetto welfare» uniforme per tutte le cooperative agricole italiane.

    Sanità integrativa: cosa può prevedere il CCNL

    I fondi di assistenza sanitaria integrativa (o fondi sanitari integrativi) integrano le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale rimborsando spese mediche non coperte o coperte solo parzialmente dal SSN: visite specialistiche private, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, ricoveri in strutture private convenzionate, protesi e ausili.

    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere l'obbligatoria adesione a un fondo sanitario integrativo di settore (la cui denominazione e le cui prestazioni sono indicate nel testo contrattuale), con un contributo a carico della cooperativa e/o del lavoratore. In tal caso:

    • il contributo datoriale non concorre al reddito imponibile del lavoratore entro i limiti di esenzione fiscale previsti dall'art. 51 TUIR;
    • il lavoratore può aggiungere un proprio contributo volontario per estendere le coperture;
    • la copertura vale per il lavoratore e, in alcuni fondi, anche per i familiari a carico, nei termini stabiliti dal regolamento del fondo.

    Se la cooperativa non ha aderito al fondo sanitario integrativo di settore pur essendo tenuta contrattualmente a farlo, il lavoratore può rivendicare l'inadempimento e chiedere il risarcimento del danno subito (rimborso delle spese mediche che avrebbe potuto ottenere dal fondo). Segnalare la situazione al sindacato di categoria.

    Previdenza complementare nel settore agricolo

    La previdenza complementare è disciplinata dal d.lgs. 252/2005 e si affianca alla pensione pubblica INPS. Il CCNL Cooperative Agricole può indicare un fondo pensione negoziale di settore (ad esempio Agrifondo o altro fondo di riferimento per l'agroalimentare e le cooperative) a cui il lavoratore è invitato ad aderire.

    L'adesione al fondo pensione di settore è convenientemente incentivata perché, di norma, la cooperativa versa un contributo aggiuntivo a favore dell'iscritto: si tratta di una retribuzione differita che il lavoratore perde se non aderisce. Il contributo datoriale si aggiunge al TFR che il lavoratore decide di versare al fondo (in luogo dell'accantonamento aziendale o al Fondo Tesoreria INPS).

    I principali vantaggi della previdenza complementare per il lavoratore agricolo:

    • Contributo datoriale aggiuntivo (perso in caso di mancata adesione);
    • Deducibilità fiscale dei contributi versati dal lavoratore, entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 8 d.lgs. 252/2005);
    • Tassazione agevolata delle prestazioni pensionistiche al momento dell'erogazione;
    • Possibilità di anticipazioni per spese sanitarie o acquisto della prima casa (con regole diverse dall'anticipo del TFR).

    Welfare aziendale: la contrattazione di secondo livello

    Il welfare aziendale in senso stretto è l'insieme di prestazioni e servizi di utilità sociale che il datore eroga ai lavoratori al di fuori della retribuzione in senso tradizionale. L'art. 51 TUIR disciplina il regime fiscale di queste prestazioni, prevedendo l'esclusione dalla base imponibile IRPEF e dalla base contributiva per molte di esse, entro soglie annuali definite dalla normativa vigente.

    Nelle cooperative agricole, le misure di welfare aziendale più frequentemente introdotte dalla contrattazione di secondo livello includono:

    • Buoni pasto o indennità di mensa: corrisposti ai lavoratori nei giorni di presenza, in forma cartacea o elettronica;
    • Rimborsi spese scolastiche e borse di studio: per i figli dei dipendenti, spesso agganciati a soglie di reddito o merito;
    • Polizze assicurative extra-INAIL: coperture vita, grandi rischi, long-term care per eventi non coperti dall'assicurazione obbligatoria;
    • Servizi di assistenza a familiari non autosufficienti: rimborsi per assistenza a anziani o disabili a carico;
    • Mobilità sostenibile: rimborso abbonamenti trasporti pubblici, contributo per biciclette o veicoli elettrici.

    La presenza di queste misure dipende integralmente dagli accordi stipulati a livello aziendale o territoriale. In assenza di accordi, la cooperativa non è tenuta a erogare prestazioni di welfare beyond what is required by national collective bargaining.

    Conversione del premio di risultato in welfare

    Una tendenza diffusa nella contrattazione di secondo livello è quella di consentire al lavoratore di convertire il premio di risultato (o una parte di esso) in prestazioni di welfare fiscalmente vantaggiose (piattaforme voucher, rimborsi spese, contributi previdenziali). Questa opzione, introdotta dalla l. 208/2015 e successive modifiche, consente al lavoratore di ottimizzare il proprio trattamento fiscale. Verificare se l'accordo integrativo applicato dalla propria cooperativa preveda questa possibilità.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio, mancata adesione al fondo pensione e perdita del contributo datoriale
    Tizio è assunto a tempo indeterminato. Nei primi sei mesi non riceve dal datore alcuna informativa adeguata sulla previdenza complementare. Trascorso il termine silenzioso, il TFR rimane in azienda e Tizio non risulta iscritto al fondo pensione di settore. Viene poi a sapere che la cooperativa versava un contributo aggiuntivo a favore degli aderenti al fondo: un beneficio che lui ha perso per ogni anno trascorso senza adesione. Decide di aderire al fondo, ma le quote future (TFR e contributo volontario) partiranno da quel momento: le quote di TFR già maturate in azienda non possono essere trasferite retroattivamente al fondo pensione.
    Caia — Impiegata, utilizzo del fondo sanitario per una visita specialistica
    Caia è iscritta al fondo sanitario integrativo di settore previsto dal CCNL. Necessita di una visita cardiologica specialistica in una struttura privata convenzionata con il fondo. Controlla sul portale del fondo la lista delle strutture accreditate, prenota la visita e al momento del pagamento presenta la tessera del fondo. Il fondo rimborsa la prestazione nei limiti del massimale annuale previsto dal proprio regolamento. Caia non deve presentare la ricevuta in busta paga e il rimborso non concorre al proprio reddito imponibile IRPEF, nei limiti di esenzione fiscale di legge.

    Domande frequenti

    I lavoratori delle cooperative agricole hanno accesso a un fondo sanitario integrativo?
    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere l'adesione a un fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. La presenza, il nome del fondo e le prestazioni coperte dipendono dal testo contrattuale vigente: verificare con il sindacato di categoria o con la propria busta paga.
    La previdenza complementare è obbligatoria per i lavoratori agricoli in cooperativa?
    No, l'adesione a un fondo pensione complementare non è obbligatoria. È una scelta individuale. Il CCNL può indicare un fondo pensione negoziale di riferimento e prevedere un contributo datoriale aggiuntivo per chi aderisce: non aderire significa rinunciare a quel beneficio.
    Cos'è il welfare aziendale e come funziona nelle cooperative agricole?
    Il welfare aziendale comprende prestazioni non monetarie (buoni pasto, rimborsi spese scolastiche, polizze assicurative, servizi di assistenza a familiari) che il datore eroga ai lavoratori, spesso con trattamento fiscale agevolato (art. 51 TUIR). Nelle cooperative agricole è solitamente disciplinato dalla contrattazione di secondo livello: non tutte le cooperative lo prevedono.
    I contributi al fondo sanitario si sommano alla retribuzione?
    I contributi versati dal datore al fondo sanitario integrativo non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente del lavoratore entro i limiti di esenzione fiscale stabiliti dall'art. 51 TUIR. La quota eccedente tali limiti è tassata come ordinaria retribuzione.
    Cosa succede al fondo sanitario e alla previdenza complementare in caso di cessazione del rapporto?
    In caso di cessazione del rapporto, la posizione maturata nel fondo pensione complementare è portabile (il lavoratore può trasferirla a un altro fondo o mantenerla quiescente). La copertura sanitaria integrativa cessa di norma con il rapporto di lavoro, salvo possibilità di prosecuzione volontaria previste dal regolamento del fondo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul d.lgs. 252/2005, sull'art. 51 TUIR e sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Le prestazioni di welfare effettivamente disponibili dipendono dagli accordi integrativi in vigore presso la singola cooperativa: è consigliabile verificare con FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o con il proprio datore di lavoro.

  • Articolo 25 TU Giustizia Tributaria: Durata

    Art. 25 D.Lgs. 175/2024 – Durata

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.

    2. I componenti del Consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice o magistrato, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.