Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1 L. 184/1983: Diritto del minore alla famiglia

    Art. 1 L. 184/1983 – Diritto del minore alla famiglia

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

    2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità
    genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

    3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

    4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

    5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

  • Articolo 52 L. 184/1983: Revoca dell’adozione su domanda dell’adottato

    Art. 52 L. 184/1983 – Revoca dell’adozione su domanda dell’adottato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, pronuncia sentenza. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della responsabilità genitoriale
    sia ripreso dai genitori. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

  • Contestazione di bolletta errata: fac-simile e reclamo

    Modelli e fac-simile · Crediti e diffide

    In sintesi

    Per una bolletta errata (consumi gonfiati, conguagli, doppia fatturazione) va inviato un reclamo scritto al gestore. Per luce, gas e acqua gli importi maturati da oltre 2 anni non possono di norma essere richiesti (prescrizione breve).

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per contestare una bolletta sbagliata
    Forma
    Scritta (PEC, raccomandata o canale reclami)
    Invio consigliato
    Ufficio reclami del gestore; poi ARERA/Conciliazione
    Riferimenti
    L. 205/2017 (prescrizione breve); regolazione ARERA

    Cos’è e quando si usa

    Quando una bolletta riporta importi o consumi anomali (stime errate, conguagli pesanti, doppia fatturazione, addebiti non dovuti), il consumatore può contestarla per iscritto al gestore, chiedendo la rettifica e il ricalcolo. È importante segnalare se il pagamento avviene “con riserva”, per non rinunciare alla contestazione.

    Per le forniture di energia elettrica, gas e acqua, la legge (L. 205/2017) ha introdotto la prescrizione breve di due anni: gli importi maturati da più di due anni non possono, di regola, essere richiesti al cliente, salvo responsabilità accertata dell’utente. In caso di mancata risposta o esito negativo, ci si può rivolgere allo Sportello per il consumatore e alla Conciliazione ARERA.

    Cosa deve contenere

    • Dati dell’intestatario e codice cliente/utenza (POD/PDR)
    • Estremi della bolletta contestata (numero, periodo, importo)
    • Descrizione precisa dell’errore (consumi, conguaglio, doppia fattura)
    • Eventuale autolettura del contatore
    • Richiesta di rettifica/ricalcolo ed eccezione di prescrizione se applicabile
    • Luogo, data, firma e recapiti

    Fac-simile: reclamo per bolletta errata

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    PEC / Raccomandata A/R
    
    Spett.le [NOME GESTORE]
    Ufficio Reclami
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: reclamo per fatturazione errata - cliente n. [CODICE] - POD/PDR [CODICE]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], intestatario/a della fornitura in oggetto, contesto la bolletta n. [NUMERO] del [DATA], relativa al periodo [PERIODO], di importo euro [IMPORTO], per il seguente motivo: [DESCRIVERE, es. consumi stimati non corrispondenti all'autolettura; conguaglio relativo a periodi superiori a due anni; doppia fatturazione del medesimo periodo].
    
    Comunico l'autolettura attuale del contatore: [VALORE], rilevata il [DATA].
    
    CHIEDO
    
    la rettifica della fattura e il ricalcolo sui consumi effettivi. Eccepisco inoltre la prescrizione biennale (L. 205/2017) per gli eventuali importi maturati oltre i due anni. Effettuo il pagamento [con riserva di ripetizione / sospeso in attesa di riscontro].
    
    In mancanza di riscontro, mi riservo di attivare la procedura di conciliazione ARERA.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA] - [RECAPITI]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia il reclamo all’ufficio reclami del gestore con PEC o raccomandata, allegando la bolletta contestata e, se possibile, l’autolettura del contatore. Se decidi di pagare per evitare il distacco, fallo “con riserva”, così non rinunci alla contestazione.

    Il gestore deve rispondere nei termini fissati dalla regolazione ARERA. In caso di silenzio o risposta insoddisfacente, puoi avviare la conciliazione presso il Servizio Conciliazione ARERA, gratuita e online, prima di rivolgerti al giudice.

    Errori da evitare

    • Pagare senza riserva una bolletta che si intende contestare
    • Non comunicare l’autolettura per smentire i consumi stimati
    • Non eccepire la prescrizione biennale quando applicabile
    • Limitarsi a telefonate al call center senza reclamo scritto

    Domande frequenti

    Posso rifiutarmi di pagare conguagli vecchi?
    Per luce, gas e acqua vige la prescrizione breve di due anni: gli importi maturati da oltre due anni non sono di norma esigibili, salvo responsabilità accertata del cliente. Va però eccepita espressamente.
    Se pago, perdo il diritto a contestare?
    No, se paghi ‘con riserva di ripetizione’. È bene indicarlo nel reclamo per poter chiedere il rimborso una volta accertato l’errore.
    Cosa faccio se il gestore non risponde?
    Puoi attivare la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione ARERA, gratuita e telematica, prima di valutare l’azione giudiziaria.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Uscita dal forfettario: cause di decadenza 2026

    In sintesi

    • Soglia 85.000 euro: se nell’anno precedente hai superato questo limite di ricavi o compensi, non puoi applicare il forfettario nell’anno successivo.
    • Uscita immediata a 100.000 euro: se in corso d’anno superi i 100.000 euro di ricavi, esci dal forfettario già per quell’anno e devi applicare il regime ordinario sull’intero periodo.
    • Redditi da lavoro dipendente: se hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro nel 2025 o 2026, perdi il diritto al forfettario per l’anno successivo.
    • Partecipazioni societarie: partecipare a società di persone, imprese familiari o controllare una SRL con attività riconducibile alla tua può causare l’esclusione.
    • Prevalenza nei confronti del datore di lavoro: se fatturi prevalentemente al tuo ex datore di lavoro (nei due anni precedenti), esci dal forfettario l’anno dopo.
    • Regime ordinario per l’intero anno: in caso di superamento della soglia 100.000 euro, il reddito va calcolato con le regole ordinarie per tutti i dodici mesi.

    Quando si perde il regime forfettario

    Il regime forfettario ha regole precise sull’accesso, ma anche sull’uscita. Capire quando si decade è fondamentale per non ritrovarsi con una dichiarazione sbagliata o, peggio, con sanzioni maggiorate del 10% come previsto dalla legge n. 190 del 2014.

    Esistono due tipi di soglia che riguardano i ricavi: quella da 85.000 euro, che vale per l’anno precedente (se la superi nel 2025, nel 2026 non puoi applicare il forfettario), e quella da 100.000 euro, che invece scatta durante l’anno stesso. Superare i 100.000 euro in corso d’anno ti fa uscire immediatamente e retroattivamente: devi riconsiderare tutto l’anno con il regime ordinario.

    Ci sono però anche cause di esclusione che non dipendono dal fatturato. Per gli anni 2025 e 2026, il limite dei redditi da lavoro dipendente o assimilati che può fare perdere il forfettario è stato elevato a 35.000 euro (rispetto al limite ordinario di 30.000 euro). Lo stesso vale per alcune situazioni legate a partecipazioni societarie o al rapporto con l’ex datore di lavoro.

    Una precisazione importante: se il rapporto di lavoro dipendente si è già concluso, la soglia dei redditi da lavoro dipendente non rileva più. Conta solo il reddito percepito quando il rapporto era ancora attivo.

    Cause di decadenza ed esclusione dal forfettario
    Causa Soglia / Condizione Effetto
    Ricavi/compensi anno precedente > 85.000 euro Escluso dal forfettario l'anno successivo
    Ricavi/compensi in corso d'anno > 100.000 euro Uscita immediata per l'intero anno in corso
    Redditi lavoro dipendente/assimilati (2025-2026) > 35.000 euro nell'anno precedente Escluso dal forfettario l'anno successivo
    Partecipazione a società di persone o impresa familiare Contemporanea all'attività Esclusione – causa ostativa da rimuovere prima
    Controllo SRL con attività riconducibile Verifica nell'anno di applicazione Uscita l'anno successivo
    Prevalenza fatturato verso ex datore di lavoro Verifica a fine anno (ultimi 2 anni) Uscita l'anno successivo

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha incassato compensi per 90.000 euro (superiori a 85.000 euro). Nel 2026 non potrà applicare il forfettario e dovrà passare al regime ordinario con contabilità semplificata o ordinaria. Se invece Tizio avesse incassato 110.000 euro già entro settembre 2025 (superando i 100.000 euro in corso d’anno), avrebbe dovuto uscire dal forfettario retroattivamente per tutto il 2025, calcolando il reddito con le regole ordinarie per l’intero anno e versando anche l’IVA sulle operazioni effettuate.

    Documenti necessari

    • Registro cronologico degli incassi dell’anno per verificare il superamento della soglia
    • Certificazione unica del datore di lavoro (CU) per quantificare i redditi da lavoro dipendente
    • Visure camerali per verificare partecipazioni societarie
    • Fatture emesse nell’anno, raggruppate per cliente, per valutare la prevalenza verso l’ex datore di lavoro
    • Modello Redditi PF dell’anno precedente per confrontare i ricavi dichiarati

    Caio supera 85.000 euro: cosa fa nel 2026

    Scenario. Caio è un consulente aziendale forfettario. A dicembre 2025 si accorge di aver incassato 88.000 euro nell’anno. Non ha superato i 100.000 euro.

    Come si applica. Caio può completare il 2025 in regime forfettario senza problemi, perché il superamento della soglia di 85.000 euro produce effetti solo dall’anno successivo. Dal 1° gennaio 2026 non potrà più applicare il forfettario e dovrà adottare il regime ordinario: aprirà la partita IVA ordinaria, inizierà ad addebitare l’IVA ai clienti e terrà la contabilità semplificata. Dovrà anche ricordare di comunicare il cambio di regime nella dichiarazione IVA annuale.

    In pratica

    • Verifica entro fine anno il totale degli incassi, comprese le fatture pagate in anticipo.
    • Dal 1° gennaio 2026 inizia ad addebitare l’IVA in fattura.
    • Consulta un commercialista per scegliere tra contabilità semplificata e ordinaria.

    Sempronio ha anche un contratto da dipendente part-time

    Scenario. Sempronio ha una partita IVA forfettaria e nel 2025 lavora anche part-time come dipendente, con uno stipendio lordo annuo di 36.000 euro.

    Come si applica. Per gli anni 2025 e 2026 il limite dei redditi da lavoro dipendente che fa perdere il forfettario è elevato a 35.000 euro. Sempronio, avendo percepito 36.000 euro da lavoro dipendente nel 2025, supera questa soglia. Pertanto nel 2026 non può applicare il regime forfettario. Attenzione: la verifica si fa sul reddito lordo percepito – non su quello netto – e il limite si applica anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se invece il contratto di lavoro dipendente di Sempronio fosse già cessato nel corso del 2025, la causa ostativa non opererebbe.

    In pratica

    • Somma il reddito lordo da lavoro dipendente indicato nella Certificazione Unica.
    • Se hai più rapporti di lavoro, somma i redditi di tutti i CU ricevuti.
    • Se il rapporto è cessato prima della fine dell’anno, la soglia non si applica.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se supero 85.000 euro nel 2025, posso restare forfettario per tutto il 2025?

    Sì. Il superamento della soglia di 85.000 euro produce effetti solo dall’anno successivo. Il 2025 resta in regime forfettario fino al 31 dicembre.

    Cosa succede se supero 100.000 euro in corso d'anno?

    Esci dal forfettario immediatamente per quell’intero anno. Devi ricalcolare il reddito con le regole ordinarie e, dal momento del superamento, applicare l’IVA sulle operazioni effettuate.

    Qual è il limite dei redditi da lavoro dipendente per il 2026?

    Per gli anni 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro (anziché 30.000 euro) grazie alla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

    Ho una partecipazione in una SNC: posso restare forfettario?

    No, se la partecipazione è contemporanea all’esercizio dell’attività. Devi cedere le quote entro la fine dell’anno precedente per poter applicare il forfettario dall’anno successivo.

    La decadenza porta sanzioni extra?

    Sì. L’indicazione infedele dei requisiti e delle condizioni comporta un aumento delle sanzioni ordinarie in misura del 10%, ai sensi del comma 74 della legge n. 190 del 2014.

    Se esco dal forfettario devo fare qualcosa subito con l'IVA?

    Sì. Dal momento del superamento dei 100.000 euro (uscita in corso d’anno) devi addebitare l’IVA nelle fatture successive ed effettuare le liquidazioni IVA periodiche come un contribuente ordinario.

    Vedi anche: Associazioni e legge 398, Regime forfettario, Bollo in fattura del forfettario, Spettacoli e intrattenimenti, Regime IVA editoria e Regime IVA agricoltura.

  • Regime dichiarativo, amministrato e gestito: quando compilare il quadro RT

    In sintesi

    • Regime dichiarativo: calcoli e versi tu l’imposta, compili il quadro RT del Modello Redditi PF 2026.
    • Regime amministrato: la banca o il broker calcola e trattiene l’imposta operazione per operazione; di norma non compili il quadro RT.
    • Risparmio gestito: il gestore (SGR, banca) tassa il risultato complessivo della gestione ogni anno; in linea generale non compili il quadro RT.
    • Il regime si sceglie al momento dell’apertura del conto: il regime amministrato è quello di default per i conti titoli italiani, il dichiarativo si attiva su richiesta.
    • Minusvalenze non compensate dal gestore: anche in regime amministrato o gestito, se restano minusvalenze non compensate a fine anno l’intermediario le certifica e tu le puoi usare nel quadro RT.
    • Più conti con regimi diversi: se hai conti in regime diverso o titoli esteri senza intermediario italiano, devi comunque compilare il quadro RT per quelle operazioni.

    Tre modi diversi di tassare i guadagni in borsa

    Quando apri un conto titoli o investi in strumenti finanziari, non scegli solo dove mettere i tuoi risparmi: scegli anche come vuoi che vengano tassate le plusvalenze. Esistono tre regimi fiscali possibili: dichiarativo, amministrato e risparmio gestito. La differenza principale sta in chi si occupa di calcolare e versare l’imposta.

    Nel regime dichiarativo sei tu il protagonista: calcoli le plusvalenze (o le minusvalenze) di ogni operazione, le indichi nel quadro RT del Modello Redditi PF 2026 e versi tu stesso l’imposta sostitutiva tramite modello F24. Questo regime è spesso usato da chi ha conti presso broker esteri senza sede stabile in Italia, o da chi ha scelto espressamente di gestire la fiscalità in autonomia.

    Nel regime del risparmio amministrato, invece, è la banca o il broker italiano a fare tutto: al momento di ogni vendita, calcola automaticamente l’eventuale plusvalenza, trattiene l’imposta sostitutiva del 26% (o del 12,5% per i titoli agevolati) e la versa all’erario per tuo conto. Tu non devi fare nulla: di norma non compili il quadro RT per queste operazioni.

    Nel risparmio gestito, infine, hai affidato il portafoglio a un gestore professionale (una SGR o una banca che offre gestioni patrimoniali). Il gestore tassa ogni anno il risultato complessivo della gestione, sommando guadagni e perdite di tutto il portafoglio. Anche qui, di norma, non compili il quadro RT.

    Confronto tra i tre regimi fiscali
    Caratteristica Dichiarativo Amministrato Risparmio gestito
    Chi calcola l'imposta Il contribuente L'intermediario (banca/broker) Il gestore (SGR/banca)
    Quando si versa l'imposta In dichiarazione dei redditi (o con F24) Operazione per operazione, in tempo reale A fine anno sul risultato netto della gestione
    Quadro RT da compilare Sì, sempre Di norma no Di norma no
    Compensazione minusvalenze Il contribuente la gestisce in autonomia nel quadro RT L'intermediario compensa automaticamente nello stesso conto Il gestore compensa all'interno del portafoglio gestito
    Dove si usa tipicamente Conti esteri, broker senza sede in Italia Conti titoli italiani (default) Gestioni patrimoniali individuali

    Esempio pratico

    • Tizio ha due conti: uno in regime amministrato presso una banca italiana e uno presso un broker estero senza sede in Italia (regime dichiarativo di fatto). Nel 2025 guadagna 2.000 euro sul conto italiano: la banca trattiene 520 euro (26%) direttamente, Tizio non fa nulla. Sul conto estero guadagna 1.500 euro: nessuno trattiene l’imposta, quindi Tizio deve dichiarare quei 1.500 euro nel quadro RT, Sezione II-A, e versare 390 euro (26%) con modello F24 usando il codice tributo 1100. Se avesse anche minusvalenze non compensate certificate dalla banca italiana, le potrebbe riportare nel quadro RT per ridurre la base del conto estero.

    Documenti necessari

    • Certificazione annuale del sostituto d’imposta rilasciata dalla banca (per il regime amministrato)
    • Estratti conto completi del broker estero con dettaglio di ogni operazione (per il regime dichiarativo)
    • Rendiconto annuale della gestione patrimoniale (per il risparmio gestito)
    • Certificazione delle minusvalenze non compensate rilasciata dall’intermediario
    • Documentazione del costo di acquisto dei titoli (per il regime dichiarativo)

    Caio ha un conto in regime amministrato e uno con un broker estero

    Scenario. Caio ha un conto titoli in Italia (regime amministrato) su cui nel 2025 ha realizzato 1.200 euro di plusvalenze: la banca ha già trattenuto l’imposta. Ha anche un conto presso un broker irlandese: 800 euro di plusvalenze, nessuno ha trattenuto nulla.

    Come si applica. Per il conto italiano non deve fare nulla nel quadro RT: l’imposta è già stata versata dalla banca. Per il conto irlandese, invece, Caio è in regime dichiarativo: deve inserire i 800 euro di plusvalenza nella Sezione II-A del quadro RT e versare 208 euro (26%) con F24. Se nel conto italiano ha anche minusvalenze certificate e non compensate, l’intermediario le indica nella certificazione annuale: Caio può riportarle nel rigo RT14 e usarle per ridurre la base imponibile degli 800 euro del conto estero.

    In pratica

    • Con broker esteri senza sede in Italia sei sempre in regime dichiarativo: il quadro RT è obbligatorio.
    • Le minusvalenze del conto amministrato italiano, se non compensate durante l’anno, ti vengono certificate dalla banca e puoi usarle nel quadro RT.
    • Controlla la sezione ‘fiscalità’ del rendiconto annuale del tuo broker: di solito c’è il riepilogo delle plusvalenze e minusvalenze.

    Sempronio passa dal regime amministrato al dichiarativo

    Scenario. Sempronio decide di spostare i titoli dalla banca italiana a un broker online estero. La banca, prima del trasferimento, calcola le minusvalenze non compensate: 3.000 euro, che certifica con apposita documentazione.

    Come si applica. Le minusvalenze certificate dalla banca prima del trasferimento non vengono perse. Sempronio le riporta nel rigo RT14 del quadro RT della dichiarazione successiva (colonna 1 indica l’anno, colonna 2 l’importo). Nel 2025, se con il broker estero realizza plusvalenze nel regime dichiarativo, può usare quei 3.000 euro di minusvalenze per ridurre la base imponibile, nei limiti del quarto anno successivo a quello in cui sono state realizzate.

    In pratica

    • Prima di chiudere o trasferire un conto, chiedi sempre la certificazione delle minusvalenze non compensate: è un tuo diritto e vale soldi.
    • Le minusvalenze certificate dall’intermediario entrano nel rigo RT14 (non RT102): vengono trattate diversamente da quelle calcolate autonomamente.
    • Il passaggio tra regimi non fa perdere le minusvalenze accumulate, purché siano documentate.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se uso solo la banca italiana in regime amministrato, devo compilare il quadro RT?

    Di norma no. La banca calcola e versa l’imposta per te ad ogni operazione. Devi però compilare il quadro RT se hai anche conti esteri, se hai minusvalenze non compensate da riportare, o se vuoi usare minusvalenze certificate per compensare altre plusvalenze dichiarative.

    Come faccio a sapere in quale regime si trova il mio conto?

    Puoi chiederlo direttamente alla banca o al broker. Il regime amministrato è quello di default per i conti titoli aperti presso intermediari italiani. Se hai un conto presso un broker estero (es. Interactive Brokers, Trading 212 con sede fuori Italia), sei in regime dichiarativo.

    Il risparmio gestito protegge sempre dall'obbligo di compilare il quadro RT?

    In linea generale sì, ma ci sono eccezioni. Se dalla gestione emergono risultati negativi non compensati, il gestore li certifica e puoi usarli nel quadro RT. Inoltre, se cambi gestore o chiudi la gestione, possono emergere operazioni da dichiarare.

    Posso scegliere il regime dichiarativo anche avendo una banca italiana?

    Sì, su richiesta esplicita. Alcuni investitori preferiscono il regime dichiarativo per gestire in modo più flessibile le compensazioni tra conti diversi. La scelta va comunicata alla banca prima di effettuare le operazioni.

    Nel regime gestito il gestore può generare minusvalenze riportabili?

    Sì. Se il risultato della gestione è negativo in un anno, il gestore certifica la perdita. Quella minusvalenza può essere usata per compensare i risultati positivi degli anni successivi nella stessa gestione o, se certificata, portata in un’altra posizione in regime dichiarativo.

    Ho un piano di accumulo (PAC) su ETF con broker italiano: che regime si applica?

    Se il broker è italiano e opera come sostituto d’imposta, il regime amministrato si applica automaticamente: ogni rimborso o vendita genera un calcolo d’imposta immediato. Se il broker è estero, sei in regime dichiarativo e devi dichiarare ogni operazione di vendita o rimborso nel quadro RT.

    Vedi anche: PIR: esenzione plusvalenze e condizioni di durata nella dichiarazione 2026, Superbonus, Ecobonus, Aliquota IRPEF 33% e art. 1 T.U.B..

  • Articolo 33 TU Giustizia Tributaria: Deliberazioni

    Art. 33 D.Lgs. 175/2024 – Deliberazioni

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.

    2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

    3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

  • Protesi e dispositivi medici: detrazione 19% nel 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19%: protesi e dispositivi medici danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro, comune a tutte le spese sanitarie.
    • Nessun obbligo di pagamento tracciabile: per i dispositivi medici – a differenza di altre spese sanitarie – non è richiesto il pagamento con carta o bonifico; il contanti è ammesso.
    • Marcatura CE obbligatoria: il dispositivo deve essere un prodotto classificato come dispositivo medico (con marcatura CE) per rientrare nella detrazione; un prodotto cosmetico o estetico non basta.
    • Documento valido: fattura o scontrino: la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale che permetta di identificare il prodotto come dispositivo medico.
    • Vale anche per i familiari a carico: puoi detrarre le spese per dispositivi medici acquistati nell’interesse del coniuge o dei figli fiscalmente a carico.
    • Rateizzazione se si supera la soglia: se il totale delle spese sanitarie complessivo supera 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali uguali.

    Come funziona la detrazione per protesi e dispositivi medici

    Una protesi al ginocchio, un apparecchio acustico, un tutore ortopedico, una sedia a rotelle, una pompa per l’insulina: tutti questi prodotti rientrano nella categoria dei dispositivi medici e danno diritto alla detrazione del 19% nel modello 730. Il punto di partenza è sempre la franchigia: la detrazione si calcola solo sulla parte di spesa sanitaria totale che supera i 129,11 euro.

    Una regola importante, spesso ignorata, riguarda i pagamenti: per i dispositivi medici non è obbligatorio usare la carta di credito, il bancomat o il bonifico. Il contante è pienamente ammesso. Questa eccezione vale anche per i farmaci e contrasta con la regola generale che, per molte altre spese sanitarie detraibili, richiede invece il pagamento tracciabile.

    Il requisito fondamentale è che il prodotto sia un dispositivo medico in senso tecnico, riconoscibile dalla marcatura CE presente sulla confezione o nel foglietto illustrativo. Non basta che il prodotto faccia bene alla salute o che lo abbia consigliato il medico: deve avere la classificazione di dispositivo medico secondo la normativa europea. Un integratore alimentare, ad esempio, non è un dispositivo medico e non è detraibile con questa regola.

    Dal lato documentale, è necessario conservare la fattura o lo scontrino fiscale che attesti la spesa. Il documento deve consentire di identificare il prodotto come dispositivo medico: in genere è sufficiente il nome commerciale del prodotto, da cui risulta la categoria.

    Dispositivi medici e protesi: regole nel 730/2026
    Voce Regola
    Aliquota di detrazione 19% sulla parte eccedente la franchigia
    Franchigia (quota a tuo carico) 129,11 euro (sul totale delle spese sanitarie)
    Pagamento tracciabile obbligatorio? No – il contante è ammesso per i dispositivi medici
    Requisito del prodotto Marcatura CE come dispositivo medico
    Documento da conservare Fattura o scontrino fiscale che identifichi il prodotto
    Soglia per la rateizzazione in 4 anni 15.493,71 euro (totale E1+E2+E3)

    Esempio pratico

    • Caio ha acquistato nel 2025 un plantare ortopedico su misura (dispositivo medico con marcatura CE) per 380 euro, pagando in contanti presso un centro ortopedico. Ha anche sostenuto altre spese sanitarie per 200 euro. Il totale nel rigo E1 è 580 euro. La detrazione è 19% di (580 – 129,11) = 19% di 450,89 euro = circa 86 euro. Il pagamento in contanti del plantare è pienamente valido: non c’è nessun obbligo di usare la carta per i dispositivi medici.

    Documenti necessari

    • Fattura o scontrino fiscale rilasciato dal venditore (farmacia, negozio di articoli ortopedici, ecc.) con il nome del prodotto
    • Documentazione che identifichi il prodotto come dispositivo medico (confezione con marcatura CE, foglietto illustrativo, scheda tecnica)
    • Prescrizione medica, se il dispositivo è stato prescritto (non sempre obbligatoria per la detrazione, ma utile in caso di controllo)
    • Eventuale documentazione del fornitore o del laboratorio ortopedico per le protesi su misura

    Tizio acquista un apparecchio acustico in una clinica privata

    Scenario. Tizio ha perso parzialmente l’udito e nel 2025 ha acquistato un apparecchio acustico in un centro audiologico privato per 1.200 euro, pagando metà in contanti e metà con carta di credito. L’apparecchio è classificato come dispositivo medico con marcatura CE.

    Come si applica. L’intero importo di 1.200 euro è detraibile, indipendentemente dalla modalità di pagamento: per i dispositivi medici il contante è ammesso quanto la carta. Tizio somma i 1.200 euro alle altre spese sanitarie dell’anno e riporta il totale nel rigo E1. La detrazione del 19% si applica sulla parte che supera i 129,11 euro. Il documento fondamentale è la fattura del centro audiologico, che deve indicare il nome del prodotto o la descrizione che permette di identificarlo come dispositivo medico.

    In pratica

    • Per i dispositivi medici il pagamento in contanti è regolare: non perdi la detrazione.
    • Conserva la fattura del centro audiologico con il nome del prodotto e il prezzo.
    • Verifica che sulla confezione o nella documentazione del prodotto ci sia la marcatura CE come dispositivo medico.

    Sempronio compra una protesi dentaria removibile

    Scenario. Sempronio ha 68 anni e nel 2025 ha acquistato una protesi dentaria rimovibile dal proprio dentista per 900 euro, pagata con bonifico bancario.

    Come si applica. La protesi dentaria rientra tra le protesi sanitarie detraibili. Sempronio riporta i 900 euro nel rigo E1 insieme alle altre spese sanitarie dell’anno. Il bonifico bancario è un pagamento tracciabile, quindi non ci sono problemi dal quel lato. Il dentista dovrebbe rilasciare una fattura in cui sia chiaro che si tratta di una protesi. Se il totale delle spese sanitarie di Sempronio fosse ad esempio 1.050 euro, la detrazione sarebbe 19% di (1.050 – 129,11) = 19% di 920,89 euro = circa 175 euro.

    In pratica

    • Le protesi dentarie sono spese sanitarie detraibili al 19% come le altre prestazioni del dentista.
    • Chiedi sempre la fattura dal dentista con la descrizione della prestazione o del dispositivo.
    • Somma la spesa della protesi alle altre spese sanitarie nel rigo E1: la franchigia si applica una sola volta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali dispositivi medici danno diritto alla detrazione?

    Danno diritto alla detrazione i prodotti classificati come dispositivi medici secondo la normativa europea, riconoscibili dalla marcatura CE. Rientrano, ad esempio, protesi ortopediche e dentarie, apparecchi acustici, plantari su misura, tutori, stampelle, sedie a rotelle, glucometri, siringhe per insulina e molti altri prodotti medicali.

    Devo per forza pagare con carta o bonifico un dispositivo medico?

    No. Per i dispositivi medici (e per i farmaci) il pagamento in contanti è ammesso. La regola del pagamento tracciabile obbligatorio non si applica a questa categoria di spesa.

    Come faccio a sapere se un prodotto è un dispositivo medico?

    Cerca la marcatura CE sulla confezione o nel foglietto illustrativo del prodotto. I dispositivi medici riportano questa marcatura seguita da un numero identificativo. Se il prodotto non ha questa marcatura – ad esempio un integratore o un prodotto cosmetico – non è considerato dispositivo medico ai fini della detrazione.

    Il plantare ortopedico su misura è detraibile?

    Sì, il plantare ortopedico su misura rientra tra i dispositivi medici detraibili al 19%, a condizione che sia classificato come tale (marcatura CE) e che la spesa sia certificata da fattura o scontrino.

    Posso detrarre la spesa per un dispositivo medico acquistato per mio figlio a carico?

    Sì. Le spese per dispositivi medici sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli, ecc.) danno diritto alla stessa detrazione del 19%. Il documento di spesa deve essere intestato al genitore o al figlio a carico.

    C'è un importo massimo detraibile per i dispositivi medici?

    Non c’è un massimale specifico per i dispositivi medici. La detrazione si calcola sul 19% del totale delle spese sanitarie (compresi i dispositivi) che supera la franchigia di 129,11 euro. Se il totale complessivo supera 15.493,71 euro, puoi chiedere la rateizzazione in quattro anni.

    Vedi anche: Detrazione farmaci, Aumento stipendio medici 2022-2024, Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche e Franchigia spese sanitarie.

  • Esonero madri tre figli con contratto a tempo determinato: spetta? caso pratico

    In sintesi

    • Almeno tre figli minorenni alla data dell’assunzione: requisito tassativo
    • Disoccupazione o inattivita’ protratta per almeno sei mesi continuativi
    • Agevolazione a carico del datore di lavoro privato, non della lavoratrice
    • Decorrenza: assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 in poi
    • Figli adottivi e riconosciuti assimilati in assenza di norma contraria

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 210 della Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono dal 1° gennaio 2026 donne madri di almeno tre figli minorenni prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

    Approfondimento normativo completo: Comma 210 LB26: esonero contributivo per assunzione di madri con.

    Quando il contratto a termine genera l'esonero contributivo

    La Legge di Bilancio 2026, con il comma 210, introduce un nuovo strumento di incentivazione all’occupazione femminile. L’agevolazione si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni dopo un periodo di inattivita’ di almeno sei mesi. La misura si inserisce in un filone consolidato – L. 92/2012, L. 205/2017, L. 178/2020, L. 213/2023 – con una specificita’: il focus sulla famiglia numerosa, ossia la madre con tre o piu’ figli tutti under 18.

    La domanda piu’ frequente che si pone a chi gestisce le assunzioni riguarda la tipologia contrattuale: l’esonero spetta anche per i contratti a tempo determinato? La norma non esclude espressamente i rapporti a termine, ma i dettagli applicativi – durata minima del contratto agevolato, base di calcolo, modalita’ di richiesta – sono rimessi, salvo provvedimento attuativo INPS, alle circolari e ai decreti ministeriali che seguiranno.

    Sul piano dei requisiti soggettivi della lavoratrice, la norma richiede due condizioni cumulative: lo status di madre di almeno tre figli minorenni (biologici, adottivi o riconosciuti, in assenza di esclusioni) e l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La formula aperta «impiego regolarmente retribuito» lascia aperta la questione se lavori occasionali o contratti di brevissima durata interrompano il periodo di inattivita’: anche su questo punto si attendono chiarimenti INPS.

    Checklist per il datore di lavoro

    • Verificare che la lavoratrice abbia almeno tre figli tutti minorenni alla data di assunzione
    • Acquisire autocertificazione del periodo di inattivita’ di almeno sei mesi
    • Accertare lo status di datore di lavoro privato (escluse pubbliche amministrazioni)
    • Attendere la circolare INPS per le modalita’ operative di fruizione
    • Conservare la documentazione ai fini del controllo ispettivo

    Caso 1: assunzione a tempo indeterminato, tutti i requisiti soddisfatti

    Scenario. Un’impresa di logistica assume Caia, 38 anni, madre di tre figli di 16, 12 e 7 anni, disoccupata da otto mesi (scadenza di un contratto a termine precedente non rinnovato). Il contratto e’ a tempo indeterminato, full time, retribuzione lorda mensile 1.800 euro.

    Come si legge in pratica. Caia soddisfa entrambi i requisiti: tre figli tutti minorenni (il maggiore ha 16 anni) e inattivita’ protratta da otto mesi, superiore alla soglia dei sei. Il datore, societa’ privata, puo’ accedere all’esonero contributivo previsto dal comma 210. L’importo dell’esonero e la sua durata sono rimessi ai provvedimenti attuativi: in via prudenziale, il consulente del lavoro dovra’ attendere la circolare INPS prima di applicare lo sgravio in busta paga.

    Elementi chiave del caso

    • Tre figli minorenni: requisito soddisfatto (16, 12 e 7 anni)
    • Inattivita’: 8 mesi, superiore alla soglia di 6 mesi
    • Datore privato: requisito soggettivo del comma 210 soddisfatto
    • Dettagli esonero: rimessi a circolare INPS successiva
    • Documentazione: autocertificazione inattivita’ + estratto atto nascita figli

    Caso 2: contratto a tempo determinato stagionale, dubbio sull'agevolazione

    Scenario. Un albergo della riviera romagnola intende assumere Sempronia, madre di tre figli di 15, 10 e 6 anni, ferma da sette mesi. Il contratto e’ stagionale, durata tre mesi (giugno-agosto), retribuzione 1.600 euro mensili lordi.

    Come si legge in pratica. La norma non esclude esplicitamente i contratti a termine. Tuttavia, la ratio della misura – favorire il reinserimento stabile nel mercato del lavoro – e l’esperienza delle precedenti agevolazioni suggeriscono che i decreti attuativi potrebbero prevedere una durata minima del rapporto o un regime ridotto per i contratti brevi. In assenza di provvedimento INPS, il datore non puo’ ancora applicare lo sgravio: e’ prudente verificare la circolare attuativa prima della firma del contratto.

    Elementi chiave del caso

    • Contratto stagionale: non escluso dalla norma, ma decreto attuativo da attendere
    • Tre figli minorenni: requisito soddisfatto
    • Inattivita’ di 7 mesi: requisito soddisfatto
    • Rischio: l’esonero potrebbe essere limitato o escluso per contratti brevi
    • Azione consigliata: attendere circolare INPS prima di applicare lo sgravio

    Caso 3: lavoratrice con un figlio diventato maggiorenne prima dell'assunzione

    Scenario. Tizio e’ il responsabile HR di una media impresa. Vorrebbe assumere Caia, madre di tre figli di 18, 14 e 9 anni. Il figlio maggiore ha compiuto 18 anni due settimane prima della firma del contratto. Caia e’ inattiva da nove mesi.

    Come si legge in pratica. Il requisito e’ che i tre figli siano tutti minorenni alla data dell’assunzione. Poiche’ il figlio maggiore ha gia’ compiuto 18 anni, Caia ha – a quella data – solo due figli minorenni. Il requisito numerico non e’ soddisfatto e l’esonero non spetta. Tizio dovra’ rinunciare all’agevolazione o valutare se esistano altri incentivi applicabili al caso concreto (ad esempio incentivi per donne disoccupate over 35 privi del requisito figli).

    Elementi chiave del caso

    • Figlio maggiorenne alla data di assunzione: non conta ai fini del comma 210
    • Solo due figli minorenni: requisito numerico non soddisfatto
    • Esonero comma 210: non spettante nel caso di specie
    • Alternative: verificare altri incentivi per donne disoccupate
    • Lezione pratica: verificare le eta’ dei figli alla data esatta del contratto

    Quando conviene una verifica

    Stai valutando una nuova assunzione agevolata? Verifica l'agevolazione con un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cos'e' l'esonero contributivo per madri di tre figli introdotto dal comma 210 LB 2026?

    E’ un’agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli tutti minorenni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’obiettivo e’ favorire il reinserimento lavorativo di donne con responsabilita’ familiari elevate che si trovano fuori dal mercato del lavoro.

    L'esonero spetta anche per i contratti a tempo determinato?

    La norma non li esclude espressamente. Tuttavia, le modalita’ applicative – inclusa l’eventuale durata minima del contratto agevolato – sono rimesse ai provvedimenti attuativi INPS. E’ prudente attendere la relativa circolare prima di applicare lo sgravio per contratti a termine di breve durata.

    I figli adottivi rientrano nel computo per raggiungere la soglia di tre?

    Si’, in assenza di esclusioni espresse e in applicazione del principio di non discriminazione tra filiazione naturale e adottiva. Lo stesso vale per i figli riconosciuti. Il requisito e’ che abbiano tutti meno di 18 anni alla data di assunzione.

    Come si verifica il requisito dei sei mesi di inattivita'?

    La lavoratrice deve essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi continuativi. In attesa di chiarimenti INPS, si ritiene che lavori occasionali o contratti di brevissima durata possano non interrompere il periodo, ma e’ necessario attendere le istruzioni operative.

    Chi paga e chi beneficia dell'esonero contributivo?

    L’esonero e’ a carico del datore di lavoro privato, che lo recupera sulle proprie contribuzioni previdenziali. La lavoratrice non deve compiere alcun adempimento specifico, se non fornire la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti.

    Vedi anche: Bonus madri con due figli, Esonero contributivo madri con tre figli, Part-time prioritario per i genitori con tre figli, Mantenimento dei figli, Spese istruzione scolastica figli e Figli maggiorenni studenti a carico.

  • Minusvalenze nel quadro RT: compensazione e riporto negli anni

    In sintesi

    • La minusvalenza è una perdita realizzata: si verifica solo quando vendi un titolo a un prezzo inferiore a quello d’acquisto, non quando il valore scende ma tieni ancora il titolo.
    • Compensazione nello stesso anno: le minusvalenze della Sezione I-A e II-A possono ridurre le plusvalenze della stessa o dell’altra sezione, secondo regole precise.
    • Riporto fino a 4 anni: se la perdita supera i guadagni dell’anno, l’eccedenza si porta in detrazione nei quattro periodi d’imposta successivi.
    • Sezioni non comunicanti: le minusvalenze da partecipazioni non qualificate (Sez. I-A e II-A) non si possono usare contro le plusvalenze da partecipazioni qualificate (Sez. III-A e IV-A) e viceversa.
    • Dichiarare è obbligatorio per conservare il diritto: se non indichi la minusvalenza nella dichiarazione dell’anno in cui si è realizzata, perdi la possibilità di usarla in futuro.
    • Minusvalenze certificate dagli intermediari: se la banca o il broker le ha già calcolate (regime amministrato), le inserisci nel rigo RT14 con la documentazione rilasciata dall’intermediario.

    Cosa sono le minusvalenze e quando si possono usare

    Una minusvalenza finanziaria è la perdita che si realizza quando vendi un titolo a un prezzo più basso di quello che hai pagato per comprarlo. Per esempio: hai comprato azioni per 1.000 euro e le hai vendute per 700 euro; hai una minusvalenza di 300 euro. Attenzione: la perdita conta solo quando vendi davvero, non se il titolo perde valore ma lo tieni ancora in portafoglio.

    La buona notizia è che le minusvalenze non vanno ‘perse’. Puoi usarle per ridurre le plusvalenze che hai guadagnato nello stesso anno, oppure, se avanzano, portarle in detrazione nei quattro anni successivi. In gergo tecnico si dice ‘compensazione’ e ‘riporto’.

    Non tutte le perdite però si compensano liberamente tra loro. Il quadro RT è diviso in sezioni, e le minusvalenze di una sezione si possono usare solo contro alcune categorie di plusvalenze, non tutte. Questa distinzione è fondamentale per evitare errori nel calcolo dell’imposta.

    Se usi il regime dichiarativo (compili tu stesso il quadro RT) le minusvalenze le calcoli e le dichiari in autonomia. Se usi il regime amministrato, è la banca a farlo per te e ti rilascia una certificazione; quella cifra la riporti semplicemente nel quadro RT della dichiarazione.

    Regole di compensazione tra sezioni del quadro RT
    Minusvalenza da… Si può usare contro plusvalenze di… Limite temporale
    Sezione I-A (tassazione 20%, operazioni fino al 30/06/2014) Sez. I-A stessa; Sez. II-A per il 76,92% dell'importo Fino al quarto anno successivo
    Sezione II-A (tassazione 26%, operazioni dal 01/07/2014) Sez. II-A stessa; Sez. I-A Fino al quarto anno successivo
    Sezione III-A (partecipazioni qualificate) Sez. III-A stessa; Sez. II-A (dal 1° gennaio 2024) Fino al quarto anno successivo
    Sezione IV-A (partecipazioni in regimi privilegiati) Solo Sez. IV-A stessa Fino al quarto anno successivo
    Sezione V-A (cripto-attività) Solo Sez. V-A stessa Fino al quarto anno successivo

    Esempio pratico

    • Caio nel 2025 ha venduto azioni realizzando una plusvalenza di 2.000 euro (Sezione II-A) e nello stesso anno ha venduto altri titoli in perdita per 3.500 euro (sempre Sezione II-A). Il saldo è -1.500 euro: non c’è imposta da pagare per il 2025. Anzi, l’eccedenza di 1.500 euro di minusvalenza viene riportata nel rigo RT102 della dichiarazione 2026 e potrà essere usata per compensare eventuali plusvalenze del 2026, 2027, 2028 o 2029. Se nel 2026 Caio guadagna 1.000 euro di plusvalenze, le azzera con 1.000 euro di minusvalenza riportata e gli restano ancora 500 euro di minusvalenza da usare entro il 2029.

    Documenti necessari

    • Estratti conto del broker o della banca con dettaglio di acquisto e vendita di ogni titolo
    • Certificazione delle minusvalenze rilasciata dall’intermediario (per il regime amministrato)
    • Quadro RT delle dichiarazioni degli anni precedenti (per le minusvalenze riportate da anni precedenti)
    • Documentazione del costo di acquisto dei titoli ceduti in perdita

    Tizio compensa plusvalenze e minusvalenze nello stesso anno

    Scenario. Tizio nel 2025 vende ETF azionari guadagnando 1.800 euro (plusvalenza Sezione II-A) e vende obbligazioni societarie perdendo 900 euro (minusvalenza Sezione II-A).

    Come si applica. Poiché entrambe le operazioni rientrano nella Sezione II-A, le minusvalenze si compensano direttamente con le plusvalenze. Il saldo è 1.800 – 900 = 900 euro di plusvalenza netta. L’imposta sostitutiva del 26% si calcola solo su questa base: 900 x 26% = 234 euro. I 900 euro di minusvalenza vengono ‘consumati’ nell’anno, non ci sono residui da riportare.

    In pratica

    • La compensazione avviene automaticamente calcolando il saldo tra plusvalenze e minusvalenze della stessa sezione.
    • Compili comunque il quadro RT anche se il risultato finale è zero o negativo: serve a documentare la situazione.
    • Nessuna imposta se le minusvalenze superano le plusvalenze nello stesso anno.

    Sempronio ha minusvalenze da anni precedenti

    Scenario. Sempronio nel 2022 ha dichiarato 4.000 euro di minusvalenze (Sezione II-A) nel rigo RT102, che non ha potuto compensare in quell’anno. Nel 2025 realizza 2.500 euro di plusvalenze (Sezione II-A).

    Come si applica. Le minusvalenze del 2022 sono ancora utilizzabili nel 2025 (sono passati solo 3 anni, il limite è il quarto anno successivo). Sempronio riporta nel rigo RT13 della dichiarazione 2026 i 4.000 euro di minusvalenze accumulate. Ne usa 2.500 per azzerare le plusvalenze del 2025: imposta = 0. I restanti 1.500 euro di minusvalenza vengono iscritti nel rigo RT102 e potranno essere usati solo nel 2026 (ultimo anno utile, poiché la perdita originale è del 2022).

    In pratica

    • Controlla sempre i righi RT101-RT105 delle dichiarazioni degli anni precedenti: lì trovi le minusvalenze ancora utilizzabili.
    • Il limite dei quattro anni si conta dall’anno in cui hai realizzato la perdita, non da quando la dichiari.
    • Se nel 2026 (ultimo anno utile) non hai abbastanza plusvalenze per usare il residuo, lo perdi definitivamente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare le minusvalenze da azioni per compensare guadagni da fondi comuni?

    Sì, se entrambe le operazioni rientrano nella stessa sezione del quadro RT (tipicamente la Sezione II-A per operazioni dal 1° luglio 2014). Le perdite da azioni non qualificate e da fondi comuni (OICR) si trovano entrambe in Sezione II-A e si compensano tra loro.

    Posso usare le perdite in borsa per ridurre l'IRPEF sullo stipendio?

    No. Le minusvalenze finanziarie si compensano solo con plusvalenze della stessa categoria. Non riducono il reddito da lavoro dipendente o da pensione.

    Cosa succede se dimentico di dichiarare le minusvalenze?

    Se non le indichi nella dichiarazione relativa all’anno in cui le hai realizzate, perdi il diritto a usarle negli anni successivi. La dichiarazione è l’unico modo per ‘cristallizzare’ il diritto al riporto.

    Le minusvalenze certificate dalla banca (regime amministrato) si inseriscono nel quadro RT?

    Sì. Le inserisci nel rigo RT14, indicando in colonna 1 l’anno e in colonna 2 l’importo certificato dall’intermediario. Puoi usarle anche se si riferiscono ad anni precedenti, entro il quarto anno.

    Le perdite su cripto-attività si compensano con guadagni in borsa?

    No. Le minusvalenze da cripto-attività (Sezione V-A) si compensano solo con plusvalenze da cripto-attività della stessa sezione. Non possono ridurre le plusvalenze delle altre sezioni del quadro RT.

    Se una minusvalenza è del 2021, posso ancora usarla nel 2025?

    Sì, il 2025 è il quarto anno successivo al 2021, quindi è l’ultimo anno utile. Dal 2026 quella minusvalenza non sarà più utilizzabile. Controlla il quadro RT della tua dichiarazione 2021 per verificare l’importo ancora disponibile.

  • Art. 8 TUPI: Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli

    Art. 8 TUPI: Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli ( Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993 ) 1.

    Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinchè la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione.

    Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

    L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Compensi sportivi dilettanti nel 730/2026: soglie e tassazione

    In sintesi

    • Soglia esente: i compensi sportivi dilettantistici non sono tassati fino a 15.000 euro complessivi nell’anno.
    • Solo l’eccedenza è imponibile: se guadagni 18.000 euro, paghi l’IRPEF solo sui 3.000 euro che superano la soglia.
    • Rigo specifico: nel quadro C del 730 si usa il codice ‘8’ in colonna 1 per identificare questi redditi.
    • Importo lordo da riportare: nel modulo 730 va indicato l’intero compenso percepito, quota esente compresa.
    • Certificazione Unica: i dati si trovano nei punti 781 (tempo indeterminato) o 784 (tempo determinato) della CU 2026.
    • Nessuna detrazione da lavoro sui compensi entro soglia: la parte esente non genera diritto a detrazioni.

    Come funziona la tassazione per chi fa sport dilettantistico

    Se giochi a calcio nella squadra del paese, alleni una squadra di pallavolo o fai l’arbitro nei tornei locali ricevendo un compenso, quel denaro ha un trattamento fiscale particolare. La legge distingue nettamente tra sport professionistico e sport dilettantistico, e per chi opera nel settore dilettantistico prevede una soglia di esenzione generosa.

    La soglia è fissata a 15.000 euro. Vuol dire che se nell’intero anno 2025 hai ricevuto compensi per attività sportiva dilettantistica per un totale uguale o inferiore a 15.000 euro, non devi pagare IRPEF su quella somma. Sopra quella cifra, scatta la tassazione ordinaria ma solo sulla parte eccedente.

    Questi compensi rientrano nella categoria dei redditi assimilati al lavoro dipendente, ossia vengono trattati in modo simile a uno stipendio anche se tecnicamente non lo sono. Nella dichiarazione dei redditi vanno indicati nel quadro C, quello dedicato appunto ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, usando un codice specifico.

    Soglie e tassazione compensi sportivi dilettantistici 2025
    Importo compensi percepiti Trattamento fiscale
    Fino a 15.000 euro Esente da IRPEF (nessun obbligo di versamento)
    Oltre 15.000 euro IRPEF ordinaria sulla sola parte eccedente i 15.000 euro
    Codice rigo 730 Codice '8' colonna 1 dei righi da C1 a C3
    Punti CU 2026 (indeterminato) Punto 781
    Punti CU 2026 (determinato) Punto 784

    Esempio pratico

    • Tizio è allenatore di una squadra di calcio dilettantistica e nel 2025 ha ricevuto compensi per 18.500 euro. Nel 730/2026 indica nel rigo C1 il codice ‘8’ in colonna 1 e 18.500 euro in colonna 3 (il totale lordo, comprensivo della quota esente). Chi presta assistenza fiscale calcolerà l’IRPEF solo sui 3.500 euro che eccedono la soglia di 15.000 euro. Se invece Caio, segretario della stessa società, ha percepito 12.000 euro per attività amministrativo-gestionale dilettantistica, non paga nulla: non supera la soglia.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 781 o 784 per i compensi sportivi dilettantistici)
    • Eventuale contratto o lettera di incarico con la società sportiva
    • Ricevute dei compensi percepiti durante l’anno
    • Estratto conto bancario se i pagamenti sono stati tracciati

    Compensi entro la soglia: nessuna tassazione

    Scenario. Sempronio fa l’arbitro in una federazione sportiva dilettantistica e nel 2025 ha ricevuto rimborsi e compensi per un totale di 9.000 euro, certificati dalla CU 2026 al punto 784.

    Come si applica. Poiché 9.000 euro sono al di sotto della soglia di 15.000 euro, la somma è interamente esente da IRPEF. Nel 730/2026, Sempronio deve comunque indicare il reddito: compila il rigo C1 con codice ‘8’ in colonna 1, codice ‘2’ (tempo determinato) in colonna 2 e 9.000 euro in colonna 3. Il calcolo dell’imposta risulterà zero sulla quota sportiva.

    In pratica

    • Indica comunque il reddito nel quadro C, anche se non pagherai IRPEF su di esso.
    • Il codice ‘8’ nella colonna 1 segnala al sistema che si tratta di reddito sportivo dilettantistico con soglia di esenzione.
    • I giorni relativi al periodo sportivo, se il compenso è sotto soglia, non contano per il calcolo delle detrazioni da lavoro.

    Compensi oltre la soglia: IRPEF solo sull'eccedenza

    Scenario. Caio è responsabile tecnico di una società sportiva dilettantistica e nel 2025 ha ricevuto 22.000 euro di compensi, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La CU 2026 riporta l’importo al punto 781.

    Come si applica. Caio supera la soglia di 15.000 euro. Nel 730/2026 riporta nel rigo C1 il codice ‘8’ in colonna 1, il codice ‘1’ (tempo indeterminato) in colonna 2 e 22.000 euro in colonna 3. Chi presta assistenza fiscale applica l’IRPEF ordinaria solo sui 7.000 euro eccedenti. Per quella parte Caio ha anche diritto alle relative detrazioni da lavoro dipendente, calcolate proporzionalmente.

    In pratica

    • Il reddito da indicare in colonna 3 è sempre il totale lordo percepito, non solo la parte eccedente.
    • L’assistenza fiscale (CAF o datore di lavoro sostituto) calcola autonomamente la quota imponibile.
    • Se la società sportiva non è sostituto d’imposta, le ritenute potrebbero non essere state operate: verifica sulla CU.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare i compensi sportivi anche se sono sotto i 15.000 euro?

    Sì. La soglia riguarda la tassazione, non l’obbligo di indicare il reddito. Nel quadro C del 730 vanno riportati comunque, usando il codice ‘8’. Il sistema calcola poi l’imposta solo sull’eventuale eccedenza.

    I rimborsi spese rientrano nel calcolo della soglia di 15.000 euro?

    Dipende dalla loro natura. I rimborsi forfettari o i compensi comunque denominati corrisposti per l’attività sportiva dilettantistica confluiscono tutti nel calcolo. Per i rimborsi analitici di spese documentate la situazione può differire: meglio verificare sulla CU cosa il sostituto ha certificato.

    Ho due collaborazioni sportive dilettantistiche con società diverse: le soglie si sommano?

    Sì. La soglia di 15.000 euro è annuale e complessiva, non per singolo rapporto. Devi sommare tutti i compensi sportivi dilettantistici ricevuti nell’anno 2025 e confrontare il totale con 15.000 euro.

    Cosa cambia rispetto allo sport professionistico?

    Lo sportivo professionista under 23 usa il codice ‘9’, non ‘8’, e la soglia resta comunque 15.000 euro. Per i professionisti adulti il compenso è normalmente reddito da lavoro dipendente ordinario senza franchigie speciali.

    Se non ricevo la Certificazione Unica dalla società sportiva, come mi comporto?

    Se la società sportiva non è sostituto d’imposta (ad esempio è una piccola associazione non obbligata), devi comunque dichiarare i compensi nel quadro C. Tieni documentazione dei pagamenti ricevuti (bonifici, ricevute). L’assenza della CU non esime dalla dichiarazione.

  • Quadro RE 2026: come si calcola il reddito di lavoro autonomo

    In sintesi

    • Chi compila il quadro RE: liberi professionisti, artisti e tutti coloro che esercitano arti o professioni in modo abituale (art. 53, comma 1, TUIR), non in regime forfettario.
    • Principio di cassa: si contano i compensi effettivamente incassati nel 2025 e le spese effettivamente pagate nel 2025, indipendentemente da quando la prestazione è stata eseguita o il servizio ricevuto.
    • Compensi lordi: vanno inclusi tutti i corrispettivi per l’attività professionale, compresi quelli relativi a prestazioni svolte in anni precedenti ma incassati nel 2025.
    • Spese deducibili: solo le spese inerenti all’attività professionale (affitti dello studio, utenze, cancelleria, aggiornamento professionale, quote di iscrizione all’albo, compensi a collaboratori, ecc.).
    • Contributi previdenziali: i contributi versati alla propria Cassa professionale o alla Gestione Separata INPS sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
    • Associazioni tra professionisti: chi partecipa a uno studio associato non compila il quadro RE, ma il quadro RH (la quota di reddito è imputata per trasparenza dall’associazione).

    Come funziona il quadro RE per il professionista

    Se sei un avvocato, un medico, un ingegnere, un consulente o eserciti qualsiasi altra arte o professione in modo autonomo e abituale – e non hai scelto il regime forfettario – dichiari il tuo reddito professionale nel quadro RE del Modello Redditi PF 2026. Il quadro RE vale per il periodo d’imposta 2025 ed è contenuto nel Fascicolo 3 del Modello Redditi.

    Il meccanismo è semplice: il reddito di lavoro autonomo è uguale ai compensi incassati meno le spese inerenti pagate. Tutto funziona per cassa: conta il momento in cui il denaro entra o esce dal tuo conto, non quando hai emesso la fattura o ricevuto il servizio. Se hai fatturato 50.000 euro ma ne hai incassati 40.000 nel 2025, dichiari 40.000.

    Le spese devono essere ‘inerenti’, cioè strettamente collegate all’attività professionale. Una spesa personale, anche se pagata con il conto professionale, non è deducibile. I contributi previdenziali (Cassa professionale, Gestione Separata INPS) si deducono integralmente dall’importo dei compensi netti, prima di arrivare al reddito imponibile finale.

    Struttura del calcolo nel quadro RE (schema semplificato)
    Voce Cosa include
    Compensi lordi (RE2) Tutti i compensi incassati nel 2025 per l'attività professionale, incluse le rivalse previdenziali addebitate al cliente
    Spese inerenti (RE6-RE18) Affitto studio, utenze, acquisto beni strumentali, cancelleria, formazione, compensi a collaboratori, spese auto (quota deducibile)
    Contributi previdenziali (RE19) Contributi versati alla Cassa professionale o alla Gestione Separata INPS nel 2025
    Reddito netto (RE20) Compensi lordi meno spese meno contributi: è la base imponibile IRPEF
    Perdita (se negativo) Se le spese superano i compensi, si genera una perdita di lavoro autonomo riportabile

    Esempio pratico

    • Tizio è un commercialista con studio in proprio. Nel 2025 ha incassato compensi per 90.000 euro (inclusa la rivalsa del 4% addebitata ai clienti). Ha pagato: affitto studio 12.000 euro, utenze e cancelleria 2.500 euro, aggiornamento professionale e iscrizione all’ordine 1.800 euro, collaboratore part-time 15.000 euro. Contributi alla Cassa Dottori Commercialisti versati nel 2025: 18.000 euro. Calcolo: compensi 90.000 – spese totali 31.300 – contributi 18.000 = reddito netto 40.700 euro. Questo importo confluisce nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Registro cronologico dei compensi incassati nel 2025 (con data e importo di ogni incasso)
    • Fatture emesse e relative quietanze di pagamento del cliente
    • Ricevute di versamento contributi previdenziali (Cassa professionale o Gestione Separata INPS 2025)
    • Scontrini, fatture e ricevute di tutte le spese professionali pagate nel 2025
    • Certificazione Unica 2026 rilasciata da ciascun committente che ha applicato la ritenuta del 20%
    • Libro cespiti (per l’ammortamento dei beni strumentali di valore superiore alla soglia di deducibilità integrale)

    Il professionista con compensi incassati in ritardo

    Scenario. Caio è un avvocato che ha concluso una causa nel 2024 e ha emesso la parcella a novembre 2024. Il cliente ha pagato soltanto a febbraio 2026. Caio si chiede in quale anno deve dichiarare quel compenso.

    Come si applica. Per il principio di cassa, il compenso va dichiarato nell’anno in cui è stato effettivamente incassato. Poiché il pagamento è avvenuto a febbraio 2026, Caio non deve indicare quel compenso nel quadro RE del Modello Redditi PF 2026 (periodo d’imposta 2025): lo dichiarerà nella dichiarazione dei redditi relativa al 2026. Allo stesso modo, una spesa pagata a gennaio 2026 per una prestazione ricevuta nel 2025 sarà deducibile nel 2026, non nel 2025.

    In pratica

    • Compenso emesso nel 2024 ma incassato nel 2026: non va nel quadro RE 2026 (periodo 2025), va nel periodo 2026.
    • Il principio di cassa vale sia per i compensi sia per le spese: conta la data del pagamento effettivo.
    • Conservare sempre le prove di incasso (estratto conto, bonifico, ricevuta) per documentare la data in cui il denaro è arrivato.

    La professionista con anno in perdita

    Scenario. Sempronio ha aperto uno studio professionale nel 2024. Nel 2025, anno di avvio pieno, ha incassato compensi per 28.000 euro ma ha sostenuto spese inerenti per 35.000 euro (attrezzature, affitto, collaboratori). Il risultato è negativo.

    Come si applica. Il quadro RE mostra una perdita di 7.000 euro (28.000 – 35.000). Le perdite di lavoro autonomo possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi della stessa categoria (lavoro autonomo) negli anni successivi; non possono invece essere compensate liberamente con altri redditi (ad esempio redditi da lavoro dipendente o da fabbricati). Sempronio dovrà riportare la perdita nell’apposito prospetto del quadro RS e potrebbe scalare quei 7.000 euro dai futuri redditi professionali. Per il 2025 non ha IRPEF da pagare sull’attività professionale, ma deve comunque presentare il Modello Redditi.

    In pratica

    • Perdita di lavoro autonomo = spese maggiori dei compensi: il reddito netto è negativo.
    • La perdita non si compensa con redditi da lavoro dipendente o da fabbricati, ma si porta avanti e abbatte i futuri redditi professionali.
    • Anche con perdita occorre presentare il Modello Redditi se si è titolari di partita IVA in contabilità ordinaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo includere la rivalsa previdenziale del 4% tra i compensi?

    Sì. La rivalsa previdenziale (il 4% che il professionista può addebitare al cliente ai sensi dell’art. 1, comma 213, legge n. 662/1996 o delle norme delle singole Casse) si aggiunge ai compensi lordi nel quadro RE. Si tratta di un importo che il cliente paga e che poi viene versato alla Cassa: il professionista lo include tra i compensi e lo deduce come contributo previdenziale.

    Posso dedurre le spese per il telefono cellulare e l'automobile?

    Le spese per beni ad uso promiscuo (auto, telefono, tablet) sono deducibili solo in parte. La percentuale di deducibilità dipende dalla normativa fiscale vigente (art. 54 e seguenti TUIR): per le auto è ammessa la deducibilità parziale sia del costo che del carburante. Il quadro RE prevede righi specifici per queste spese promiscue. Verifica sempre le percentuali in vigore per il periodo d’imposta 2025.

    I contributi INPS Gestione Separata si deducono nel quadro RE?

    Sì. I contributi versati alla Gestione Separata INPS nel corso del 2025 (anche quelli relativi ai redditi 2024 versati a giugno e novembre 2025) si deducono nel rigo apposito del quadro RE, riducendo il reddito netto. Se sei iscritto a una Cassa professionale (es. Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM) valgono le stesse regole: i contributi sono integralmente deducibili.

    Cosa cambia rispetto al regime forfettario?

    Nel regime forfettario il reddito si calcola applicando un coefficiente di redditività ai compensi lordi, senza dedurre le spese analiticamente. Con il quadro RE (regime ordinario) si deducono le spese reali: conviene se le spese superano la quota forfettaria implicita nel coefficiente del proprio settore ATECO. Il regime forfettario si compila nel quadro LM, non nel quadro RE.

    Le ritenute d'acconto del 20% già subite dove finiscono?

    Le ritenute del 20% applicate dai committenti sui tuoi compensi vengono indicate nel quadro RE nel rigo riservato alle ritenute. Concorrono poi nel quadro RN a ridurre l’IRPEF netta dovuta: se il totale delle ritenute supera l’IRPEF calcolata, risulta un credito a tuo favore.

    Come dichiaro il reddito se faccio parte di uno studio associato?

    Se partecipi a un’associazione tra professionisti (studio associato), non compili il quadro RE ma il quadro RH, Sezione I, codice 2. L’associazione determina il reddito complessivo e lo attribuisce a ciascun associato in base alla quota di partecipazione. Ciascun associato poi riporta la propria quota nel quadro RH della propria dichiarazione personale.