Autore: Andrea Marton

  • Spese mediche e assistenza disabili nel 730: la deduzione senza franchigia

    In sintesi

    • Deduzione integrale: le spese mediche e di assistenza specifica per disabili si deducono per intero dal reddito complessivo, senza soglia minima (nessuna franchigia).
    • Rigo E25 del quadro E: dedicato esclusivamente a questa categoria di spese.
    • Figure professionali ammesse: infermieri, operatori tecnici assistenziali, personale di coordinamento, educatori professionali, addetti ad animazione e terapia occupazionale.
    • Anche per familiari non a carico: la deduzione spetta anche per coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle, suoceri, generi, nuore e nonni, anche se non fiscalmente a carico.
    • Ricovero in istituto: si deduce solo la parte medica e paramedica, non l’intera retta. Deve risultare distintamente dalla documentazione dell’istituto.
    • Attenzione alla distinzione: le spese per mezzi di deambulazione, protesi e sussidi informatici vanno invece nei righi E1/E3 con detrazione 19%, non qui.

    Come funziona la deduzione per assistenza specifica ai disabili

    Quando in famiglia c’è una persona con disabilità, le spese mediche e di assistenza hanno un trattamento fiscale privilegiato: possono essere dedotte per intero dal reddito, senza dover superare alcuna soglia minima. Questo è il vantaggio principale rispetto alle normali spese sanitarie, che danno diritto alla detrazione del 19% solo sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.

    Il rigo apposito è l’E25 del quadro E, nella sezione dedicata alle deduzioni dal reddito complessivo. La ‘deduzione’ riduce il reddito su cui si calcola l’IRPEF: maggiore è il tuo scaglione d’imposta, maggiore è il risparmio. Con reddito nella fascia del 43% e 10.000 euro di spese deducibili, il risparmio fiscale è di circa 4.300 euro.

    Le spese ammesse sono due categorie distinte: le spese mediche generiche (visite, farmaci prescritti, esami) sostenute dalla persona con disabilità, e le spese di assistenza specifica, cioè quelle per personale qualificato che assiste direttamente la persona.

    È fondamentale non confondere queste spese con altre agevolazioni: le spese per protesi, mezzi di deambulazione e sussidi tecnici informatici per disabili vanno indicate nel rigo E3 (detrazione 19% sull’intero importo, senza franchigia), non in E25. Le due agevolazioni non si sovrappongono.

    Spese ammesse al rigo E25 e figure professionali
    Tipo di spesa o figura Ammessa in E25?
    Spese mediche generiche della persona con disabilità
    Assistenza infermieristica e riabilitativa
    Operatore tecnico assistenziale (OTA) dedicato all'assistenza diretta
    Personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
    Educatore professionale
    Addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale
    Farmaci (con scontrino parlante)
    Protesi, mezzi di deambulazione, sussidi informatici No (vanno in E3)

    Esempio pratico

    • Sempronio ha un genitore anziano con invalidità al 100% che vive con lui. Nel 2025 ha sostenuto: 4.800 euro per un’assistente domiciliare qualificata (OTA), 600 euro di visite specialistiche, 400 euro di farmaci (con scontrino parlante). Totale: 5.800 euro. Sempronio indica l’intero importo nel rigo E25. La deduzione riduce il suo reddito imponibile di 5.800 euro. Con aliquota marginale del 38%, il risparmio fiscale è di circa 2.204 euro. Nessuna franchigia da detrarre: si deduce tutto.

    Documenti necessari

    • Certificazione di invalidità o disabilità rilasciata dalla Commissione medica (L. 104/1992) o da altra commissione pubblica
    • Ricevute firmate dall’assistente, con dati anagrafici e codice fiscale di chi paga e di chi presta il servizio e del disabile assistito
    • Fatture o scontrini ‘parlanti’ per farmaci (con codice fiscale del destinatario, natura e quantità del medicinale)
    • Fatture per visite mediche generiche sostenute dalla persona con disabilità
    • Documentazione dell’istituto di assistenza (RSA, casa di cura) con indicazione separata della componente medica e paramedica

    Assistenza domiciliare per genitore con L. 104

    Scenario. Caia ha la madre con handicap grave riconosciuto (L. 104, art. 3 comma 3). La madre non è fiscalmente a carico perché percepisce una pensione di invalidità superiore a 2.840,51 euro. Caia paga un’assistente domiciliare qualificata (OTA) per 1.200 euro al mese, per un totale annuo di 14.400 euro.

    Come si applica. Anche se la madre non è fiscalmente a carico di Caia, le spese di assistenza specifica rientrano nel rigo E25: la deduzione spetta anche per i familiari non a carico (tra cui i genitori). Caia può dedurre i 14.400 euro dal proprio reddito complessivo. La ricevuta firmata dall’assistente deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale di Caia (chi paga), dell’assistente (chi presta) e della madre (la persona assistita).

    In pratica

    • La deduzione E25 spetta anche se il familiare disabile non è a carico: conta il rapporto di parentela, non il reddito del familiare.
    • La ricevuta firmata dall’assistente è sufficiente come documento: non serve fattura se l’assistente è una persona fisica non titolare di partita IVA.

    Persona con disabilità ricoverata in RSA

    Scenario. Tizio ha il padre ricoverato in una RSA. La retta mensile è di 2.500 euro (30.000 euro l’anno). La RSA distingue nella documentazione: 800 euro/mese di componente medica e infermieristica, il resto è retta alberghiera e assistenza generica.

    Come si applica. Tizio può dedurre solo la parte medica e paramedica: 800 euro × 12 = 9.600 euro l’anno. La retta alberghiera (pasti, alloggio, pulizie) non è deducibile. È essenziale che la RSA indichi separatamente nel prospetto o nelle ricevute la quota di spesa medica: senza questa distinzione documentale, la deduzione non spetta. I 9.600 euro vanno indicati nel rigo E25.

    In pratica

    • Chiedi alla RSA una certificazione che distingua la quota medica/paramedica dalla quota alberghiera: è indispensabile per la deducibilità.
    • Solo la parte medica va in E25; nessuna altra parte della retta è deducibile o detraibile con questa norma.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra il rigo E25 e il rigo E3?

    Il rigo E3 riguarda spese per mezzi di deambulazione, protesi e sussidi informatici per disabili (detrazione 19% sull’intero importo). Il rigo E25 riguarda le spese mediche generiche e di assistenza specifica (deduzione dal reddito, senza franchigia). Sono agevolazioni distinte e non si sovrappongono.

    C'è una franchigia? Devo superare una soglia minima?

    No. A differenza delle normali spese sanitarie (che danno detrazione solo sulla parte eccedente 129,11 euro), le spese in E25 si deducono integralmente dal primo euro.

    La detrazione spetta anche se il familiare disabile non è a mio carico?

    Sì. L’art. 10 del TUIR estende la deduzione E25 anche a familiari non fiscalmente a carico: coniuge, figli (compresi adottivi), genitori (compresi adottivi), discendenti dei figli, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni e nonne.

    L'assistente domiciliare deve avere una qualifica specifica?

    Sì. Per rientrare nell’assistenza specifica (E25) il professionista deve avere una qualifica riconosciuta: OTA, infermiere, educatore professionale, animatore di comunità o addetto a terapia occupazionale. Per queste figure la deduzione spetta anche senza prescrizione medica, purché la qualifica risulti dal documento di spesa.

    Posso dedurre l'intera retta della casa di riposo?

    No. Solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che deve risultare separatamente dalla documentazione rilasciata dall’istituto. La parte alberghiera non è deducibile.

    Come si documenta la spesa per l'assistente domiciliare privato?

    Con una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza contenente i dati anagrafici e il codice fiscale di chi paga, di chi presta il servizio e, se la spesa è per un familiare, anche di quest’ultimo.

    Vedi anche: Spese assistenza disabili, Contrassegno disabili (CUDE), Spese sanitarie e ausili per disabili, Detrazione veicoli e ausili per disabili, Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104) e Bollo auto.

  • Art. 134 L. 633/1941

    Art. 134 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I contratti di edizione si estinguono: 1) per il decorso del termine contrattuale; 2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera; 3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121; 4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge; 5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133; 6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Spese deducibili per i professionisti nel quadro RE

    In sintesi

    • Principio di cassa: il professionista dichiara i compensi incassati e le spese pagate nell’anno 2025, non quelle maturate.
    • Spese inerenti: sono deducibili solo i costi effettivamente riferibili all’attività professionale (locazione dello studio, utenze, cancelleria, aggiornamento professionale).
    • Beni strumentali: il costo dei beni usati esclusivamente per l’attività si deduce tramite ammortamento; per l’uso promiscuo si applicano limitazioni specifiche previste dal TUIR.
    • Contributi previdenziali: i contributi versati alla gestione separata INPS o alla cassa di categoria sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo nel quadro RE.
    • Minusvalenze su beni strumentali: le perdite sulla cessione di beni strumentali concorrono a ridurre il reddito professionale del periodo d’imposta.
    • Reddito netto al rigo RE23: la differenza tra compensi (rigo RE6) e spese totali ammesse dà il reddito netto da portare al quadro RN.

    Come funziona la deduzione delle spese nel quadro RE

    Il quadro RE del Modello Redditi PF 2026 riguarda i professionisti e gli artisti che esercitano la propria attività in modo abituale e autonomo: avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti, medici non convenzionati con il SSN e tutte le altre categorie di lavoratori autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR. Se fai parte di questa categoria, nel quadro RE dichiari i compensi che hai incassato nel 2025 e le spese che hai effettivamente pagato nello stesso anno.

    La regola di fondo è il principio di cassa: conta quando il denaro entra o esce dal tuo conto, non quando il servizio è reso o la fattura è emessa. Questo significa che una fattura incassata a gennaio 2026 non va nel 730 o nel Modello Redditi 2026 (periodo d’imposta 2025), ma nel prossimo anno.

    Le spese deducibili sono quelle ‘inerenti’, cioè effettivamente collegate all’attività professionale. Tra quelle tipicamente ammesse rientrano: l’affitto dello studio professionale, le utenze (luce, internet), le spese per corsi di aggiornamento e convegni, l’acquisto di libri e riviste tecniche, i compensi corrisposti a collaboratori o dipendenti, gli interessi passivi su prestiti contratti per l’attività, nonché i contributi previdenziali obbligatori. Le spese per beni usati in parte per lavoro e in parte per uso personale (come un’automobile o un telefono) sono deducibili solo nella misura fissata dal TUIR per ciascuna categoria.

    Categorie principali di spese nel quadro RE
    Tipo di spesa Regime di deducibilità
    Affitto studio, utenze, cancelleria Integrale se uso esclusivamente professionale
    Beni strumentali a uso esclusivo Ammortamento integrale
    Beni a uso promiscuo (auto, telefono) Limitata ai limiti TUIR art. 54
    Aggiornamento professionale, convegni Integrale se inerente
    Contributi previdenziali (Cassa/GS INPS) Integralmente deducibili
    Compensi a collaboratori e dipendenti Integralmente deducibili

    Esempio pratico

    • Tizio, avvocato, ha incassato nel 2025 compensi per 80.000 euro. Ha pagato: 12.000 euro di affitto dello studio, 3.000 euro di spese telefoniche e informatiche (deducibili nei limiti previsti dal TUIR), 2.500 euro di corsi e convegni, 1.800 euro di acquisto libri giuridici e 4.200 euro di contributi alla Cassa Forense. Le spese ammesse in deduzione portano il reddito netto (rigo RE23) a circa 56.500 euro, che confluisce nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Fatture e ricevute di tutte le spese sostenute nel 2025
    • Estratti conto bancari per documentare il principio di cassa
    • Ricevute di versamento dei contributi previdenziali (F24)
    • Contratto di locazione dello studio professionale
    • Registro dei beni ammortizzabili aggiornato al 31/12/2025
    • Certificazione Unica 2026 se hai percepito compensi con ritenuta

    Professionista con studio in proprio

    Scenario. Caio è ingegnere con studio in locazione. Nel 2025 ha incassato 55.000 euro di onorari e ha sostenuto spese documentate per affitto, software, aggiornamento e contributi previdenziali.

    Come si applica. Caio compila il quadro RE indicando i compensi al rigo RE6 e le spese analitiche nei righi dedicati. Il reddito netto al rigo RE23 è la base imponibile per l’IRPEF e per il calcolo dei contributi alla gestione separata INPS (se non iscritto a una cassa professionale).

    In pratica

    • Conserva ogni fattura di spesa: in caso di controllo l’inerenza va dimostrata.
    • I contributi previdenziali versati nel 2025 sono deducibili anche se si riferiscono all’acconto per il 2024.

    Professionista con beni a uso promiscuo

    Scenario. Sempronio è consulente aziendale e usa la propria auto anche per recarsi dai clienti. Si chiede in che misura può dedurre le spese dell’automobile.

    Come si applica. Per i beni a uso promiscuo come l’automobile, la deducibilità è limitata alle percentuali previste dall’art. 54 del TUIR (non integralmente). Sempronio deve tenere traccia dei km professionali rispetto al totale e dedurre solo la quota spettante, nel limite fissato dalla norma.

    In pratica

    • Tieni un registro degli spostamenti professionali: data, destinazione, cliente o motivo della trasferta.
    • Non confondere la deducibilità fiscale con la detrazione IVA: le regole sono diverse.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre le spese dello studio domestico?

    Sì, ma solo per la quota parte degli ambienti e delle utenze effettivamente usate per l’attività professionale. La misura va documentata (es. rapporto tra mq studio e mq totale dell’abitazione).

    I contributi alla cassa di previdenza privata si deducono nel quadro RE?

    Sì. I contributi obbligatori versati alla cassa professionale di appartenenza (ad es. Cassa Forense, Inarcassa, ecc.) sono integralmente deducibili come componente negativo del reddito nel quadro RE.

    Come funziona l'ammortamento dei beni strumentali?

    Il costo di acquisto di un bene strumentale a uso esclusivo non è deducibile tutto nell’anno di acquisto, ma viene ripartito negli anni secondo le aliquote di ammortamento stabilite dal decreto ministeriale. Il rigo RE7 del quadro raccoglie queste quote.

    Le spese di aggiornamento e formazione sono tutte deducibili?

    Le spese per corsi, convegni e abbonamenti a pubblicazioni professionali sono deducibili se inerenti all’attività svolta. Non ci sono limiti di importo, ma l’inerenza deve essere documentabile.

    Cosa succede se le spese superano i compensi?

    Se il totale delle spese ammesse supera i compensi, si genera una perdita di lavoro autonomo. Questa perdita può essere portata in deduzione dal reddito complessivo dell’anno o riportata agli anni successivi secondo le regole del TUIR.

  • Lavoratori impatriati nel 730/2026: agevolazione e requisiti

    In sintesi

    • Reddito tassato al 50%: chi rientra in Italia dall’estero (dal 2024 in poi) paga l’IRPEF solo sulla metà del proprio reddito da lavoro, entro il limite di 600.000 euro.
    • Reddito tassato al 40%: se durante il regime nasce o viene adottato un figlio minore residente in Italia, la quota imponibile scende al 40%.
    • Durata: l’agevolazione si applica nell’anno del trasferimento e nei 4 anni d’imposta successivi (5 anni totali).
    • Requisiti chiave: non essere stati residenti in Italia nei 3 anni prima del rientro, impegnarsi a restare almeno 4 anni, lavorare prevalentemente in Italia, avere qualificazione elevata o specializzazione.
    • Come si indica nel 730: nella casella ‘Casi particolari’ si usa il codice ’16’ (quota imponibile 50%) o ’17’ (quota imponibile 40%); il reddito va già indicato nella misura ridotta.
    • Vecchio regime (trasferimenti entro il 31/12/2023): si applicano le norme precedenti con codici diversi (‘4’, ‘6’, ‘8’, ecc.) – coesistono più regimi in base alla data di trasferimento.

    Cosa sono i lavoratori impatriati e come funziona il beneficio

    Il regime degli impatriati è un’agevolazione fiscale pensata per attrarre in Italia persone che hanno vissuto e lavorato all’estero. In parole semplici: se torni in Italia dopo almeno 3 anni di residenza all’estero e rispetti certi requisiti, per i primi 5 anni paghi l’IRPEF solo su una parte del tuo reddito – e l’altra parte è esente.

    Dal 29 dicembre 2023 è in vigore il nuovo regime, introdotto dal D.Lgs. 209/2023. Per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024 in poi, la quota di reddito tassata è il 50% dell’ammontare prodotto in Italia, con un tetto massimo di 600.000 euro annui. In pratica: se guadagni 80.000 euro, l’IRPEF la calcoli solo su 40.000 euro. Se hai o adotti un figlio minore residente in Italia durante il periodo di fruizione, la quota scende al 40%.

    Attenzione: chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023 segue ancora le vecchie norme (art. 16 del D.Lgs. 147/2015), che prevedono percentuali diverse (50%, 30% o 10% a seconda dei casi e della regione). I due sistemi coesistono nel 730/2026 attraverso codici diversi da indicare nella casella ‘Casi particolari’.

    Regime impatriati 730/2026: percentuali e codici
    Situazione Quota imponibile Codice casi particolari
    Nuovo regime (trasf. dal 2024): regola base 50% del reddito (max 600.000 euro) 16
    Nuovo regime (trasf. dal 2024): con figlio minore residente 40% del reddito (max 600.000 euro) 17
    Vecchio regime: 50% imponibile (art. 16 D.Lgs. 147/2015) 50% del reddito da lavoro dipendente 4
    Vecchio regime: 30% imponibile 30% del reddito da lavoro dipendente 6
    Vecchio regime: 10% imponibile (Sud Italia) 10% del reddito da lavoro dipendente 8
    Docenti e ricercatori (regime speciale) 10% del reddito da lavoro dipendente 2

    Esempio pratico

    • Tizio rientra in Italia nel 2024 dopo 5 anni di lavoro in Germania. Nel 2025 guadagna 90.000 euro come dipendente di un’azienda italiana. Applica il nuovo regime impatriati (codice ’16’): la base imponibile IRPEF è 45.000 euro (il 50% di 90.000). La quota esente – altri 45.000 euro – va indicata nella colonna 4 del rigo C14 (‘Esenzione Impatriati’) con il codice GA annotato nella CU 2026. Nel 2026 nasce il figlio di Tizio, residente in Italia: a partire da quell’anno Tizio può usare il codice ’17’ e ridurre la quota imponibile al 40%.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punto 462 con il codice del regime, punto 463 con la quota esente; annotazioni con codice GA o GB per il nuovo regime)
    • Documentazione che prova la residenza estera nei 3 anni precedenti (contratti di lavoro, certificati di residenza estera, estratti anagrafici)
    • Titolo di studio o certificazione che attesta l’elevata qualificazione o specializzazione
    • Atto di nascita o adozione del figlio (se si vuole accedere alla riduzione al 40%)
    • Certificato di residenza del figlio in Italia (per la riduzione al 40%)

    Rientro nel 2024: nuovo regime al 50%

    Scenario. Caio è un ingegnere informatico che ha lavorato in Francia dal 2019 al 2023. Nel gennaio 2024 si trasferisce in Italia e inizia a lavorare per un’azienda milanese con un contratto a tempo indeterminato. Nel 2025 (secondo anno di agevolazione) percepisce 75.000 euro lordi.

    Come si applica. Caio soddisfa i requisiti del nuovo regime: era residente all’estero nei 3 anni precedenti, si impegna a restare in Italia almeno 4 anni, lavora prevalentemente in Italia, ha qualificazione elevata. Nel 730/2026 indica nella casella ‘Casi particolari’ il codice ’16’. Il reddito nei righi C1-C3 è indicato già nella misura ridotta: 37.500 euro (50% di 75.000). La quota esente (altri 37.500 euro) va riportata in colonna 4 del rigo C14 con il codice annotato nella CU.

    In pratica

    • Il datore di lavoro di solito riconosce l’agevolazione già in busta paga: verifica nella CU che il codice 462 sia compilato con ’16’ e che le annotazioni riportino il codice GA.
    • Se il datore non ha riconosciuto l’agevolazione, sei tu a doverla applicare in dichiarazione: indica il reddito già ridotto e compila la casella ‘Casi particolari’.
    • Il limite di 600.000 euro è annuale: se il tuo reddito supera quella cifra, l’eccedenza è interamente imponibile.

    Vecchio regime (trasferimento entro il 2023): 30% imponibile

    Scenario. Sempronio era rientrato in Italia nell’aprile 2022 dopo anni di lavoro in Spagna, beneficiando del vecchio regime (art. 16 D.Lgs. 147/2015) con quota imponibile al 30%. Nel 2025 è nel terzo anno di agevolazione e percepisce 60.000 euro.

    Come si applica. Sempronio rientra ancora nel vecchio regime, non nel nuovo. Usa il codice ‘6’ nella casella ‘Casi particolari’. La quota imponibile è il 30% del reddito: 18.000 euro. Il 70% (42.000 euro) è esente. Nella CU 2026 troverà il codice CQ nelle annotazioni. Anche la casella ‘Stato estero’ va compilata con il codice della Spagna. Poiché i regimi pre e post 2023 coesistono, è fondamentale usare il codice corretto per la propria situazione.

    In pratica

    • Non confondere il vecchio e il nuovo regime: le percentuali e i codici sono diversi, e il codice sbagliato porta a un calcolo dell’imposta errato.
    • Controlla nella CU 2026 il punto 462 e le annotazioni: indicano il codice del regime che il datore di lavoro ha applicato.
    • Compila sempre la casella ‘Stato estero’ con il codice del Paese in cui eri residente prima del rientro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali sono i requisiti per il nuovo regime impatriati (trasferimento dal 2024)?

    Devi: non essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 anni d’imposta precedenti il trasferimento; impegnarti a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni; lavorare prevalentemente in Italia durante l’anno; avere un’elevata qualificazione o specializzazione come definita dalla normativa europea (D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007) oppure aver svolto attività di ricerca anche nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

    Quanto dura l'agevolazione?

    5 anni in totale: l’anno del trasferimento della residenza fiscale in Italia e i 4 anni d’imposta successivi.

    Come si indica nel 730 se il datore di lavoro ha già applicato l'agevolazione?

    In questo caso il reddito certificato nella CU è già nella misura ridotta (50% o 40%) e il datore ha compilato il punto 462 e le annotazioni della CU. Tu riporti il reddito ridotto nei righi C1-C3 e compili la colonna 4 del rigo C14 con la quota esente. La casella ‘Casi particolari’ va compilata solo se il datore non ha riconosciuto l’agevolazione.

    Cosa succede se supero il limite di 600.000 euro?

    Il limite è annuale. La parte di reddito fino a 600.000 euro beneficia dell’agevolazione (50% o 40% imponibile). L’eventuale eccedenza oltre 600.000 euro è tassata per intero con le aliquote IRPEF ordinarie.

    Il vecchio regime impatriati si applica ancora?

    Sì, per chi ha trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 (o, per i lavoratori sportivi, ha stipulato il contratto entro quella data). Le norme precedenti restano valide per queste persone per tutta la durata del periodo agevolato. I codici da usare nel 730 sono diversi da quelli del nuovo regime (codici ‘4’, ‘6’, ‘8’, ecc.).

  • Nullità o annullabilità del contratto: le differenze

    Non tutti i difetti di un contratto hanno lo stesso peso. La nullità reagisce a vizi radicali e travolge l’atto fin dall’origine; l’annullabilità riguarda situazioni meno gravi, in cui il contratto vive fino a quando non viene caducato. Le differenze incidono su effetti, legittimazione ad agire, tempi e possibilità di sanatoria.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Nullità Annullabilità
    Norma di riferimento Art. 1418 c.c. Artt. 1425 e 1442 c.c.
    Cause tipiche Norme imperative, requisiti essenziali, causa o oggetto illeciti Incapacità, errore, violenza, dolo
    Effetti del contratto Non produce effetti Produce effetti fino all’annullamento
    Azione Imprescrittibile Si prescrive in 5 anni
    Legittimazione Chiunque vi abbia interesse Solo la parte protetta
    Rilievo d’ufficio No
    Sanabilità Insanabile Sanabile per convalida
    Gravità del vizio Vizio grave Vizio meno grave
    Quando ricorre Atto contrario all’ordinamento Consenso viziato o parte incapace

    Le caratteristiche della nullità

    La nullità è la forma più radicale di invalidità. Colpisce il contratto affetto da vizi particolarmente gravi e ne impedisce la produzione di effetti fin dall’origine.

    • Ricorre per contrasto con norme imperative, mancanza di requisiti essenziali o per causa o oggetto illeciti.
    • Il contratto nullo non produce effetti e la nullità è insanabile.
    • L’azione è imprescrittibile, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

    La gravità della reazione si spiega con la funzione della nullità: tutelare interessi che vanno oltre quelli delle singole parti, come il rispetto di norme imperative e dell’ordine pubblico. Per questo il contratto nullo non può essere recuperato neppure con la volontà concorde dei contraenti.

    Esempio: Tizio e Caio concludono un contratto il cui oggetto è illecito. L’atto è nullo, non produce effetti e chiunque vi abbia interesse può farlo accertare senza limiti di tempo.

    Le caratteristiche dell’annullabilità

    L’annullabilità riguarda vizi meno gravi, che non impediscono al contratto di nascere e di operare, ma consentono alla parte tutelata di chiederne la caducazione.

    • Tipici casi sono l’incapacità della parte (art. 1425 c.c.) e i vizi del consenso: errore, violenza, dolo.
    • Il contratto produce effetti fino all’annullamento.
    • L’azione si prescrive in cinque anni (art. 1442 c.c.), spetta solo alla parte protetta ed è sanabile per convalida.

    Esempio: Caia conclude un contratto indotta in errore. Può chiederne l’annullamento entro cinque anni, ma può anche convalidarlo se intende mantenerlo.

    Quando ricorre la nullità e quando l’annullabilità

    La nullità si applica quando l’atto contrasta con l’ordinamento o manca di elementi essenziali: la reazione è radicale e definitiva, perché l’interesse leso è di carattere generale. Tipici esempi sono il contratto con oggetto o causa illeciti e quello privo di un requisito indispensabile. L’annullabilità opera invece quando il vizio riguarda la posizione di una singola parte, in particolare la sua capacità di agire oppure la genuinità del consenso, compromessa da errore, violenza o dolo.

    In sintesi, la nullità protegge interessi generali, perciò è rilevabile da chiunque vi abbia interesse e senza limiti di tempo; l’annullabilità protegge la parte debole, che decide se reagire entro cinque anni o tenere fermo il contratto. Questa diversa funzione spiega perché la nullità sia insanabile mentre l’annullabilità ammetta la convalida.

    Esempio: se Tizio ha concluso il contratto a causa di un errore essenziale, può chiederne l’annullamento; se invece il contratto ha un oggetto vietato, la patologia è la nullità.

    Effetti, tempi e sanatoria a confronto

    I due regimi divergono soprattutto sugli effetti dell’atto e sulla loro stabilità nel tempo. Il contratto nullo non produce effetti fin dall’origine: è come se non fosse mai sorto, e nessuna iniziativa delle parti può renderlo valido, dato che la nullità è insanabile. Il contratto annullabile, invece, produce effetti fino all’annullamento: resta operativo finché la parte protetta non lo fa cadere, e può addirittura essere stabilizzato tramite convalida.

    Anche i tempi sono diversi. L’azione di nullità è imprescrittibile, quindi può essere proposta senza limiti temporali; l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni (art. 1442 c.c.). Cambia infine la legittimazione: la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio, mentre l’annullabilità spetta soltanto alla parte tutelata.

    • La nullità protegge interessi generali: per questo è rilevabile da chiunque e senza termini.
    • L’annullabilità protegge la parte debole, che sceglie se reagire o tenere fermo il contratto.

    Aspetti pratici da non trascurare

    La distinzione incide sui tempi e sulle iniziative da assumere. Di fronte a un contratto nullo non occorre temere la prescrizione, ma l’atto resta privo di effetti e va affrontata la sorte delle prestazioni già eseguite; di fronte a un contratto annullabile occorre invece muoversi entro il termine quinquennale, prima che l’atto si consolidi.

    • Per la nullità, verificare la gravità del vizio e l’interesse concreto ad agire.
    • Per l’annullabilità, valutare con attenzione se convalidare il contratto o agire entro cinque anni.
    • In entrambi i casi conviene individuare per tempo la natura del vizio, perché ne dipendono strategia e tempi di reazione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il contratto nullo produce effetti?

    No. Il contratto nullo non produce effetti, la nullità è insanabile e l’azione è imprescrittibile.

    Entro quanto tempo si può chiedere l’annullamento?

    L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni (art. 1442 c.c.) e spetta solo alla parte protetta.

    Chi può far valere la nullità?

    La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Articolo 97 TU Giustizia Tributaria – Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato

    Art. 97 D.Lgs. 175/2024 – Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, di seguito denominata: «decisione di recupero», la corte di giustizia tributaria di primo grado può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

    2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la corte di giustizia tributaria di primo grado provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 337 del 6 novembre 2012, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

    3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 96; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto europeo.

    4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la corte di giustizia tributaria di primo grado entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

    5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, la corte di giustizia tributaria delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

    6. La sentenza è depositata nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

    7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

  • Occhiali da vista e lenti correttive: detrazione 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19%: occhiali da vista e lenti a contatto correttive sono dispositivi medici e danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro.
    • Pagamento in contanti ammesso: essendo dispositivi medici, per occhiali e lenti non è obbligatorio usare carta o bonifico; puoi pagare anche in contanti senza perdere la detrazione.
    • Documento necessario: fattura o scontrino: basta conservare la fattura o lo scontrino rilasciato dall’ottico, che identifichi il prodotto come occhiale da vista o lenti correttive.
    • Solo la parte correttiva è detraibile: gli occhiali da sole senza gradazione non rientrano nella detrazione; la detrazione riguarda esclusivamente i dispositivi ottici con funzione correttiva.
    • Vale anche per i familiari a carico: puoi detrarre le spese per occhiali o lenti acquistati nell’interesse del coniuge o dei figli fiscalmente a carico.
    • Lenti e montatura insieme: la detrazione si applica al costo complessivo sostenuto presso l’ottico, comprensivo della montatura e delle lenti, indicato nella fattura o nello scontrino.

    Occhiali da vista come dispositivo medico: come funziona la detrazione

    Gli occhiali da vista e le lenti a contatto correttive sono a tutti gli effetti dispositivi medici, perché correggono un difetto visivo: miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia. In quanto tali, rientrano nella categoria delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione del 19% nel modello 730.

    Il meccanismo è lo stesso di tutte le spese sanitarie: sommi l’importo delle spese per occhiali alle altre spese mediche dell’anno, riporti tutto nel rigo E1 del quadro E, e il CAF o il professionista che ti assiste calcola la detrazione del 19% solo sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Quella soglia si applica una sola volta sull’intero totale delle spese sanitarie.

    Una delle regole più comode per questa categoria è che non è obbligatorio pagare con carta o bonifico. Per i dispositivi medici – e gli occhiali da vista lo sono – il pagamento in contanti è pienamente valido. Basta conservare la fattura o lo scontrino dell’ottico che identifichi il prodotto come occhiale da vista o lenti correttive.

    Attenzione a non confondere: gli occhiali da sole senza gradazione non sono dispositivi medici e non danno diritto alla detrazione. La detrazione riguarda esclusivamente i prodotti con funzione correttiva. Anche i liquidi per lenti a contatto, i porta-lenti e gli accessori non rientrano nella detrazione se non sono classificati come dispositivi medici.

    Occhiali e lenti correttive: regole nel 730/2026
    Voce Regola
    Aliquota di detrazione 19% sulla parte eccedente la franchigia
    Franchigia (quota a tuo carico) 129,11 euro (sul totale delle spese sanitarie)
    Pagamento tracciabile obbligatorio? No – il contante è ammesso (dispositivo medico)
    Cosa è detraibile Occhiali da vista correttivi e lenti a contatto correttive
    Cosa non è detraibile Occhiali da sole senza gradazione, accessori non medici
    Documento da conservare Fattura o scontrino dell'ottico con identificazione del prodotto

    Esempio pratico

    • Sempronia è miope e nel 2025 ha acquistato un nuovo paio di occhiali da vista per 320 euro (montatura + lenti graduate) pagando in contanti presso il suo ottico. Ha anche sostenuto visite mediche per 180 euro. Il totale delle spese sanitarie da riportare nel rigo E1 è 500 euro. La detrazione è 19% di (500 – 129,11) = 19% di 370,89 euro = circa 70 euro di detrazione. Il pagamento in contanti degli occhiali è valido perché si tratta di un dispositivo medico.

    Documenti necessari

    • Fattura o scontrino rilasciato dall’ottico con descrizione del prodotto (occhiali da vista, lenti a contatto correttive) e importo
    • Prescrizione del medico oculista (non sempre obbligatoria per la detrazione, ma utile in caso di controllo e di solito necessaria per l’acquisto stesso)
    • Documentazione che identifichi il prodotto come dispositivo medico ottico (di solito è la fattura stessa dell’ottico)

    Tizio compra occhiali da vista per sé e lenti per suo figlio

    Scenario. Tizio ha acquistato nel 2025 un paio di occhiali progressivi per 450 euro (pagati con carta) e ha comprato lenti a contatto mensili per suo figlio di 16 anni fiscalmente a carico per 180 euro (pagati in contanti). Totale: 630 euro di spesa per dispositivi ottici correttivi.

    Come si applica. Tizio può detrarre entrambe le spese: quella per i propri occhiali e quella per le lenti del figlio a carico. Somma i 630 euro alle altre spese sanitarie dell’anno e riporta il totale nel rigo E1. Il pagamento in contanti delle lenti del figlio è regolare per i dispositivi medici. La detrazione del 19% si applica sulla parte del totale che supera i 129,11 euro. Tizio deve avere la fattura dell’ottico per i propri occhiali e lo scontrino o fattura per le lenti del figlio.

    In pratica

    • Puoi detrarre sia le tue spese per occhiali sia quelle per i familiari fiscalmente a carico.
    • Il pagamento in contanti è valido per i dispositivi medici ottici; non perdi la detrazione.
    • Conserva sempre la fattura o lo scontrino dell’ottico: è il documento che prova la spesa.

    Caio vuole detrarre sia gli occhiali da vista sia quelli da sole

    Scenario. Caio ha acquistato in un’unica fattura dal suo ottico sia un paio di occhiali da sole fotocromatici graduati (200 euro) sia lenti a contatto correttive da giorno (120 euro).

    Come si applica. Le lenti a contatto correttive da 120 euro sono detraibili: sono dispositivi medici a tutti gli effetti. Gli occhiali fotocromatici graduati hanno una funzione sia correttiva (la gradazione) sia di protezione solare: in linea generale, il fatto che abbiano la gradazione li classifica come dispositivi medici ottici e la spesa è detraibile. Se invece si trattasse di occhiali da sole senza gradazione, non sarebbero detraibili. Caio riporta nel rigo E1 il totale delle spese detraibili (che include i 320 euro di occhiali graduati e lenti, se entrambi qualificati come dispositivi medici) insieme alle altre spese sanitarie dell’anno.

    In pratica

    • Gli occhiali graduati – anche fotocromatici o con trattamenti aggiuntivi – sono dispositivi medici detraibili.
    • Gli occhiali da sole senza gradazione non sono detraibili.
    • Chiedi all’ottico che la fattura specifichi il tipo di prodotto (occhiale correttivo, lenti correttive).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli occhiali da vista si detraggono nel 730?

    Sì. Gli occhiali da vista e le lenti a contatto correttive sono dispositivi medici e danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte di spesa sanitaria totale che supera i 129,11 euro di franchigia.

    Devo pagare con carta o bonifico gli occhiali per detrarre la spesa?

    No. Per i dispositivi medici – categoria in cui rientrano occhiali da vista e lenti correttive – non è obbligatorio il pagamento tracciabile. Puoi pagare anche in contanti.

    Qual è il documento che devo conservare?

    È sufficiente la fattura o lo scontrino rilasciato dall’ottico, che deve permettere di identificare il prodotto come occhiale da vista o lenti correttive. Di solito la fattura dell’ottico riporta già queste informazioni.

    Sono detraibili anche gli occhiali da sole?

    Solo se hanno la gradazione correttiva. Gli occhiali da sole senza gradazione non sono dispositivi medici e non danno diritto alla detrazione.

    Posso detrarre le lenti a contatto acquistate per mio figlio a carico?

    Sì. Le spese per dispositivi medici sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (compreso il figlio) danno diritto alla stessa detrazione del 19%.

    Quanto risparmio detraendo gli occhiali?

    La detrazione vale il 19% della spesa che supera la franchigia di 129,11 euro, calcolata sul totale delle spese sanitarie dell’anno. Ad esempio, se le tue spese sanitarie totali sono 500 euro, la detrazione è 19% di (500 – 129,11) = circa 70 euro. Se hai solo le spese degli occhiali (es. 320 euro), con nessun’altra spesa sanitaria, la detrazione è 19% di (320 – 129,11) = circa 36 euro.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.

  • Sostituto d’imposta e tredicesima: come cambia il prelievo nel 2026, caso

    In sintesi

    • Il sostituto d’imposta privato applica d’ufficio il regime sostitutivo sulla tredicesima: non e’ richiesta istanza del lavoratore.
    • La verifica del requisito reddituale (reddito 2025 entro 40.000 euro) avviene sulla CU 2025 o sull’attestazione scritta del lavoratore.
    • In caso di cambio di datore di lavoro, e’ il lavoratore ad avere l’onere di attestare per iscritto il reddito 2025 al nuovo sostituto.
    • I compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ancorche’ denominati come indennita’, non rientrano nella base dell’imposta sostitutiva.
    • I premi di risultato tassati con il regime agevolato ex L. 208/2015 non concorrono alla soglia dei 40.000 euro.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 11 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) attribuisce ai sostituti d’imposta del settore privato l’obbligo di applicare l’imposta sostitutiva prevista dal comma 10 sulla tredicesima mensilita’, per i lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro. Prevede specifiche regole per i casi di cambio di sostituto e disciplina le esclusioni per i compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria, con contributi previdenziali invariati rispetto alle regole ordinarie.

    Approfondimento normativo completo: Comma 11 LB 2026: ambito sostituti d’imposta tredicesime.

    Il ruolo del sostituto d'imposta sulla tredicesima: cosa cambia con la legge di bilancio 2026

    Con il comma 11 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore ha attribuito ai sostituti d’imposta del settore privato un ruolo centrale nel nuovo regime fiscale sulla tredicesima mensilita’. Il comma opera un richiamo espresso alle disposizioni del comma 10, che disciplina il meccanismo dell’imposta sostitutiva, e ne affida l’applicazione in capo al datore di lavoro – identificato attraverso il riferimento all’articolo 23 del DPR 600/1973 – senza necessita’ di alcuna iniziativa da parte del lavoratore.

    Il perimetro soggettivo entro cui il sostituto opera e’ delimitato su due fronti. Il primo e’ settoriale: sono interessati i sostituti del settore privato, con esclusione delle attivita’ di cui al comma 18. Il secondo e’ reddituale: possono beneficiare dell’imposta sostitutiva solo i lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente nell’anno 2025 non ha superato 40.000 euro, limite che il sostituto verifica attraverso la CU gia’ in suo possesso, oppure attraverso l’attestazione scritta del lavoratore nei casi di cambio di datore.

    La norma introduce anche una precisazione importante sui limiti oggettivi: restano fuori dal regime sostitutivo i compensi che, pur denominati come maggiorazioni o indennita’, svolgono la funzione di sostituire in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Questa esclusione impone al sostituto un’analisi qualitativa delle voci retributive per distinguere la vera gratifica natalizia dagli emolumenti che ne condividono solo il nomen. Sul piano contributivo, la norma non modifica nulla: i contributi previdenziali e assistenziali continuano a seguire le regole ordinarie.

    Adempimenti del sostituto d'imposta sulla tredicesima 2026

    • Verifica il reddito di lavoro dipendente 2025 di ciascun lavoratore dalla CU gia’ in archivio: solo sotto i 40.000 euro si applica il regime sostitutivo.
    • Acquisisce l’attestazione scritta del lavoratore che ha cambiato datore nel 2025 o 2026, prima di applicare il regime sostitutivo.
    • Classifica le voci retributive denominate ‘indennita” o ‘maggiorazione’: quelle sostitutive della retribuzione ordinaria non rientrano nella base dell’imposta sostitutiva.
    • Verifica che i premi di risultato eventualmente tassati con il regime agevolato ex L. 208/2015 siano esclusi dal computo della soglia reddituale dei 40.000 euro.
    • Calcola i contributi previdenziali sulla tredicesima con le aliquote ordinarie, indipendentemente dal regime fiscale applicato.

    Caso 1: Tizio, lavoratore con unico datore e CU 2025 in archivio

    Scenario. Tizio lavora ininterrottamente da quattro anni presso la stessa azienda manifatturiera. Il datore di lavoro dispone della CU 2025 che certifica un reddito di lavoro dipendente di 26.000 euro. A dicembre 2026 il datore deve stabilire come trattare la tredicesima di Tizio. La tredicesima e’ composta esclusivamente dalla quota di retribuzione base maturata, senza componenti aggiuntive denominate indennita’ o maggiorazioni.

    Come si legge in pratica. Il sostituto d’imposta non deve compiere alcun passaggio aggiuntivo: la CU 2025 di Tizio e’ gia’ in archivio e certifica un reddito inferiore a 40.000 euro. Applicando il comma 11 della legge di bilancio 2026, il datore calcola l’imposta sostitutiva prevista dal comma 10 direttamente sulla voce tredicesima del cedolino di dicembre. I contributi INPS sono calcolati con le aliquote ordinarie sulla stessa base. Il regime sostitutivo e’ applicato d’ufficio: Tizio non deve presentare alcuna domanda o autocertificazione.

    Riepilogo Caso 1

    • Reddito 2025 da CU: 26.000 euro (sotto la soglia di 40.000 euro).
    • Stesso sostituto: CU disponibile, regime applicato d’ufficio.
    • Base sostitutiva: tredicesima di pura retribuzione base, nessuna componente esclusa.
    • Contributi INPS: regole ordinarie applicate sulla tredicesima.
    • Adempimento Tizio: nessuno richiesto.

    Caso 2: Caia, voce 'indennita' di disagio' di natura sostitutiva in busta paga

    Scenario. Caia e’ una lavoratrice di un’azienda di servizi. Il suo contratto prevede, oltre alla retribuzione base, una voce denominata ‘indennita’ di disagio‘ pari al 15% della retribuzione mensile, che il CCNL di settore qualifica espressamente come sostitutiva di una quota della retribuzione di base. La tredicesima di Caia include proporzionalmente questa componente. Il reddito 2025 di Caia e’ di 29.000 euro.

    Come si legge in pratica. Il sostituto d’imposta deve applicare al caso di Caia la precisazione del comma 11 della legge di bilancio 2026: l’indennita’ di disagio, qualificata dal CCNL come sostitutiva di una quota di retribuzione ordinaria, non rientra nella base dell’imposta sostitutiva. Il datore scorpora dalla tredicesima la componente dell’indennita’ di disagio e la assoggetta alla tassazione IRPEF ordinaria, mentre la quota di tredicesima riferita alla retribuzione base beneficia del regime sostitutivo comma 10. I contributi INPS si calcolano sull’intera tredicesima (inclusa l’indennita’) con le aliquote ordinarie.

    Riepilogo Caso 2

    • Reddito 2025: 29.000 euro (sotto soglia 40.000).
    • Voce ‘indennita’ di disagio’: esclusa dalla base sostitutiva per sua natura sostitutiva della retribuzione ordinaria.
    • Tredicesima quota base: soggetta a imposta sostitutiva comma 10.
    • Tredicesima quota indennita’: assoggettata a IRPEF ordinaria.
    • Contributi INPS: aliquote ordinarie sull’intera tredicesima.

    Caso 3: Sempronio, cambia datore a ottobre 2026 senza fornire attestazione

    Scenario. Sempronio ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro a ottobre 2026. Il reddito di lavoro dipendente 2025, risultante dalla CU del precedente datore, era di 33.500 euro. Sempronio, pero’, non ha fornito al nuovo datore l’attestazione scritta del reddito 2025, ignorando l’adempimento richiesto dal comma 11 della legge di bilancio 2026. A dicembre 2026 il nuovo datore deve decidere come trattare la tredicesima.

    Come si legge in pratica. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 stabilisce che, in caso di cambio di sostituto d’imposta, il regime sostitutivo puo’ essere applicato solo se il lavoratore ha attestato per iscritto il reddito 2025. In assenza di questa attestazione, il nuovo datore di Sempronio non dispone della documentazione necessaria per verificare il requisito reddituale e non puo’ applicare il regime sostitutivo. La tredicesima di Sempronio verra’ dunque assoggettata alla tassazione IRPEF ordinaria. Sempronio potra’ eventualmente verificare in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2026 se e in quale misura il beneficio non goduto possa essere recuperato, tenuto conto delle istruzioni operative che saranno diramate dall’Agenzia delle Entrate.

    Riepilogo Caso 3

    • Reddito 2025: 33.500 euro (sotto soglia 40.000), ma non attestato per iscritto.
    • Cambio sostituto a ottobre 2026: attestazione scritta non fornita al nuovo datore.
    • Regime applicato: IRPEF ordinaria sulla tredicesima (impossibile applicare il sostitutivo).
    • Conseguenza: mancato beneficio del regime sostitutivo comma 10 per il 2026.
    • Possibile rimedio: verifica in sede di dichiarazione dei redditi 2026 con un consulente.

    Quando conviene una verifica

    Hai dubbi sulla corretta applicazione del regime sostitutivo sulla tredicesima o sull’attestazione del reddito 2025? Un consulente del lavoro puo’ guidarti. Consulta un esperto per la gestione della tredicesima.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa deve fare il lavoratore che ha cambiato datore di lavoro nel 2025 o nel 2026?

    Il comma 11 della legge di bilancio 2026 prevede che, quando il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva sulla tredicesima non coincide con quello che ha rilasciato la CU 2025, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025. Senza questa attestazione, il nuovo datore non puo’ applicare il regime sostitutivo e procedera’ con la tassazione IRPEF ordinaria sulla tredicesima.

    Il sostituto d'imposta puo' rifiutarsi di applicare il regime sostitutivo?

    No. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 usa il termine ‘sono applicate’, indicando un obbligo in capo al sostituto d’imposta del settore privato (escluse le attivita’ di cui al comma 18) nei confronti dei lavoratori che soddisfano il requisito reddituale. Il sostituto non ha facolta’ discrezionale: qualora ometta di applicare il regime per un lavoratore avente diritto, potrebbe rispondere dell’errore nelle ordinarie sedi di recupero fiscale.

    I compensi in natura (fringe benefit) rientrano nella base della soglia dei 40.000 euro?

    La soglia reddituale di cui al comma 11 della legge di bilancio 2026 fa riferimento al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 51 del TUIR, richiamati espressamente dalla norma. In linea generale, i fringe benefit imponibili concorrono al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 TUIR, salvo le esenzioni espressamente previste. La verifica dell’ammontare esatto della soglia deve tener conto di tutte le componenti rilevanti ai fini IRPEF per il 2025.

    Cosa sono le 'attivita' di cui al comma 18' escluse dall'obbligo del sostituto?

    Il comma 11 della legge di bilancio 2026 esclude dal perimetro applicativo i sostituti d’imposta che svolgono le attivita’ di cui al comma 18 della stessa legge. Per identificare esattamente quali settori o tipologie di attivita’ siano escluse e’ necessario leggere il testo del comma 18 della L. 199/2025. I datori di lavoro che ritengono di ricadere in questa esclusione devono verificare la propria posizione con un consulente del lavoro o fiscale prima di applicare il regime sostitutivo.

    Come si trattano i premi di risultato ai fini della soglia dei 40.000 euro?

    Il comma 11 della legge di bilancio 2026 stabilisce espressamente che, ai fini del limite annuo di 40.000 euro, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati al regime agevolato dell’art. 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il lavoratore che ha percepito un premio di risultato tassato separatamente non lo include nel calcolo del reddito 2025 per verificare il rispetto della soglia di accesso al regime sostitutivo.

  • Unione civile: come si costituisce, diritti e differenze col matrimonio

    L’unione civile è l’istituto introdotto dalla legge 76/2016 per dare riconoscimento giuridico alle coppie dello stesso sesso. Nella sostanza è molto vicina al matrimonio – stessi diritti successori, stessa tutela previdenziale, stesso regime patrimoniale – ma presenta alcune differenze precise che conviene conoscere. Vediamo come si costituisce, quali effetti produce, come si scioglie e in cosa si distingue dal matrimonio.

    Chi può costituirla

    L’unione civile può essere costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso. Per le coppie di sesso diverso lo strumento equivalente resta il matrimonio. Non possono unirsi civilmente le persone già vincolate da un matrimonio o da un’altra unione civile, gli interdetti per infermità di mente e i parenti negli stessi gradi che impediscono il matrimonio.

    Come si costituisce

    L’unione si costituisce mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale provvede alla registrazione nell’archivio dello stato civile. Non sono previste pubblicazioni come per il matrimonio. Le parti possono indicare il regime patrimoniale prescelto.

    I diritti e i doveri

    Con l’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe sono tenute a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro. Sul piano patrimoniale il regime legale è la comunione dei beni, salvo diversa convenzione. Le parti possono inoltre scegliere un cognome comune per la durata dell’unione.

    Successione e previdenza

    Questo è il punto più rilevante in pratica: l’unito civilmente è equiparato al coniuge. È quindi erede legittimo e legittimario (ha una quota di eredità riservata), gode del diritto di abitazione sulla casa familiare ai sensi dell’art. 540 del codice civile e ha diritto alla pensione di reversibilità e al trattamento di fine rapporto. È la differenza decisiva rispetto alla semplice convivenza di fatto, che di questi diritti è priva.

    Le differenze con il matrimonio

    Pur nella sostanziale equiparazione, restano alcune differenze:

    • Nessun obbligo di fedeltà: il legislatore non lo ha richiamato tra i doveri dell’unione civile (resta l’assistenza morale e materiale);
    • Nessuna separazione personale: non esiste la fase della separazione che precede il divorzio nel matrimonio;
    • Adozione: la legge non prevede l’adozione del figlio del partner; la giurisprudenza l’ha ammessa in casi particolari (art. 44 della legge 184/1983), ma non come regola generale.

    Come si scioglie

    L’unione civile si scioglie per morte o per volontà delle parti. In quest’ultimo caso è sufficiente che anche una sola delle due manifesti all’ufficiale di stato civile la volontà di scioglimento; decorsi tre mesi si può proporre la domanda di scioglimento (divorzio). A differenza del matrimonio, quindi, non occorre passare per la separazione. Lo scioglimento avviene anche nelle altre ipotesi previste dalla legge sul divorzio.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    L’unione civile è solo per coppie dello stesso sesso?

    Sì. L’unione civile è riservata a due persone maggiorenni dello stesso sesso. Le coppie di sesso diverso possono sposarsi oppure costituire una convivenza di fatto.

    Nell’unione civile c’è l’obbligo di fedeltà?

    No. La legge 76/2016 non richiama l’obbligo di fedeltà tra i doveri dell’unione civile; restano l’obbligo di assistenza morale e materiale e di coabitazione.

    Come si scioglie un’unione civile?

    Basta che una delle parti dichiari all’ufficiale di stato civile la volontà di scioglimento; trascorsi tre mesi si propone la domanda di divorzio. Non è prevista la separazione personale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Stabilimenti Balneari

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Stabilimenti Balneari

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Bonus madri per le lavoratrici autonome 2026: importo e calcolo su un caso

    In sintesi

    • Il comma 218 e una clausola finanziaria: fissa il tetto di spesa annuale per l’esonero madri.
    • L’INPS puo sospendere nuove ammissioni quando il limite di spesa e prossimo al raggiungimento.
    • La disciplina sostanziale dell’esonero e nei commi 215-217, che definiscono platea e requisiti.
    • Chi non rientra entro il tetto di spesa potrebbe non fruire del beneficio pur avendo i requisiti.
    • I professionisti devono leggere i commi 215-218 in modo unitario per valutare l’accesso.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 218 della L. 199/2025 costituisce la clausola di copertura finanziaria per l’esonero contributivo madri (commi 215-217), fissando un tetto di spesa annuale e attribuendo all’INPS il potere di sospendere l’ammissione di nuovi beneficiari al raggiungimento del limite.

    Approfondimento normativo completo: Comma 218 LB26: limite di spesa per l’esonero contributivo madri.

    Prima degli esempi: il ruolo del comma 218 nel sistema della misura

    Il comma 218 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) non introduce una disciplina agevolativa in senso proprio, ma svolge una funzione di clausola di copertura finanziaria e salvaguardia di bilancio per l’esonero contributivo madri disciplinato dai commi 215-217. Si tratta di una tecnica legislativa ormai consolidata: ogni misura aperta, potenzialmente fruibile da un numero indeterminato di aventi diritto, e affiancata da un tetto di spesa annuale e da un meccanismo di monitoraggio affidato all’INPS.

    La ratio della norma e duplice: garantire la sostenibilita pluriennale della misura e impedire oneri non programmati. Quando il tetto di spesa fissato per l’anno e raggiunto o si profila come prossimo, l’INPS e abilitato a sospendere l’ammissione di nuovi beneficiari. Questo significa che, pur avendo i requisiti sostanziali dei commi 215-217, una lavoratrice o il suo datore potrebbero trovarsi nell’impossibilita pratica di fruire del beneficio se le domande gia accolte hanno saturato il plafond annuale.

    Per le lavoratrici autonome, la questione diventa ulteriormente delicata: i commi 215-217 definiranno la platea ammessa (che potrebbe includere anche autonome, in analogia con i precedenti esoneri madri), ma il comma 218 impone un monitoraggio che rende incerto il diritto effettivo di fruizione per chi presenta domanda in fase avanzata dell’anno. La circolare INPS attuativa indichera le modalita di accesso e il meccanismo di priorita nell’eventuale coda di richieste.

    Checklist per la lavoratrice autonoma che vuole accedere al bonus

    • Verificare se i commi 215-217 includono espressamente le lavoratrici autonome nella platea;
    • Presentare la domanda all’INPS il prima possibile nell’anno per non rischiare il raggiungimento del tetto;
    • Conservare la documentazione sui requisiti (figli minorenni, reddito, contributi versati);
    • Monitorare le circolari INPS per conoscere l’eventuale sospensione delle ammissioni;
    • Considerare l’assistenza di un patronato o CAF per la presentazione tempestiva della domanda.

    Caso 1: Caia libera professionista chiede il bonus madri

    Scenario. Caia, avvocato con partita IVA, ha tre figli minorenni (5, 9 e 14 anni) e vuole sapere se puo accedere all’esonero contributivo madri della LB 2026, e se il tetto di spesa del comma 218 la riguarda.

    Come si legge in pratica. L’esonero sostanziale e nei commi 215-217: se questi includono le lavoratrici autonome nella platea, Caia puo presentare domanda. Il comma 218 non e un requisito soggettivo, ma una clausola di sistema: riguarda Caia solo nel senso che, se il tetto e esaurito, l’INPS sospende le nuove ammissioni. La tempestivita della domanda e quindi determinante: Caia dovra attivarsi all’apertura del canale di richiesta per non restare esclusa per esaurimento fondi.

    Azione

    • Verificare il testo dei commi 215-217 per confermare l’inclusione delle autonome;
    • Attendere la circolare INPS che aprira il canale di domanda;
    • Presentare domanda online sul portale INPS immediatamente all’apertura;
    • Allegare documentazione figli (stato di famiglia) e situazione contribuzioni;
    • Conservare il numero di protocollo della domanda come prova della presentazione.

    Caso 2: Tizio consiglia Caia di aspettare i chiarimenti INPS

    Scenario. Caia, artigiana con due dipendenti, ha tre figli minorenni. Il suo commercialista Tizio le dice di aspettare la circolare INPS prima di muoversi, per capire l’importo esatto del bonus.

    Come si legge in pratica. Il consiglio di Tizio e comprensibile sul piano dell’accuratezza, ma rischia di essere controproducente. Il comma 218 prevede che l’INPS possa sospendere le ammissioni al raggiungimento del tetto: chi presenta domanda in ritardo potrebbe restare fuori anche avendo pieno diritto. La strategia ottimale e presentare domanda non appena il portale INPS e operativo, eventualmente con riserva di integrare i documenti, per garantirsi la priorita temporale.

    Strategia

    • Non attendere oltre la circolare per presentare la domanda;
    • Monitorare il sito INPS per l’apertura dello sportello di domanda;
    • Predisporre in anticipo tutta la documentazione richiesta (figli, contribuzioni);
    • Verificare se e prevista una finestra temporale di presentazione o un click-day;
    • Delegare al CAF o patronato la presentazione puntuale per evitare ritardi.

    Caso 3: Sempronio verifica se il tetto e esaurito a ottobre 2026

    Scenario. Sempronio vuole assumere Caia (tre figli minorenni, inoccupata) a ottobre 2026, ma teme che il tetto di spesa del comma 218 sia gia stato raggiunto a quella data.

    Come si legge in pratica. Il rischio sollevato da Sempronio e reale: il comma 218 abilita l’INPS a sospendere le nuove ammissioni in corso d’anno se il limite di spesa e raggiunto. A ottobre, con nove mesi di fruizione gia contabilizzati, e possibile che il plafond sia prossimo all’esaurimento. Sempronio dovra verificare preventivamente sul portale INPS se le ammissioni sono ancora aperte prima di formalizzare l’assunzione.

    Rischio

    • Consultare il portale INPS per lo stato del tetto di spesa aggiornato;
    • Verificare se l’INPS ha emesso comunicati di sospensione delle ammissioni;
    • Valutare l’anticipo dell’assunzione a data precedente per garantire l’esonero;
    • Calcolare il costo-beneficio dell’assunzione anche senza l’esonero;
    • Aggiornare il contratto di assunzione solo dopo conferma INPS dell’ammissione.

    Quando conviene una verifica

    Il tetto di spesa si esaurisce: non aspettare, chiedi supporto ora Affidati a un patronato o CAF per presentare la domanda in tempo.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cos'e il tetto di spesa del comma 218 e come funziona?

    Il comma 218 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, fissa un limite massimo di spesa annuale per l’esonero contributivo madri disciplinato dai commi 215-217. L’INPS e incaricato di monitorare le richieste e, al raggiungimento o al profilarsi del limite, puo sospendere l’ammissione di nuovi beneficiari. Si tratta di una clausola di salvaguardia finanziaria tipica delle misure aperte nelle leggi di bilancio italiane, che garantisce la sostenibilita della spesa pubblica.

    Le lavoratrici autonome rientrano nell'esonero madri della LB 2026?

    La risposta dipende dalla platea definita dai commi 215-217, che costituiscono la disciplina sostanziale. Il comma 218, da solo, non include ne esclude le autonome: e necessario leggere unitariamente i due blocchi normativi e attendere la circolare INPS per conferma definitiva.

    Cosa succede se il tetto di spesa si esaurisce prima della mia domanda?

    L’INPS sospende le nuove ammissioni: anche avendo tutti i requisiti sostanziali, non si puo fruire del beneficio fino all’eventuale rifinanziamento della misura. Per questo motivo, la tempestivita nella presentazione della domanda e fondamentale.

    Come posso sapere se il tetto di spesa e stato raggiunto?

    L’INPS pubblica in genere comunicati e aggiornamenti sul proprio portale istituzionale in caso di sospensione delle ammissioni. Il consulente del lavoro o il patronato di riferimento e la fonte di aggiornamento piu affidabile per monitorare la situazione in corso d’anno.

    Il bonus madri autonome e cumulabile con altri benefici previdenziali?

    Le regole di cumulabilita con altri benefici o detrazioni saranno definite dalla circolare INPS attuativa e dalla norma specifica dei commi 215-217. In linea generale, le misure contributive agevolate sono soggette a limiti di cumulo definiti caso per caso, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato.

  • Articolo 40 L. 184/1983 – Adozione di minore italiano da parte di stranieri o ita

    Art. 40 L. 184/1983 – Adozione di minore italiano da parte di stranieri o italiani residenti all’estero

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.