In sintesi
- Deduzione integrale: le spese mediche e di assistenza specifica per disabili si deducono per intero dal reddito complessivo, senza soglia minima (nessuna franchigia).
- Rigo E25 del quadro E: dedicato esclusivamente a questa categoria di spese.
- Figure professionali ammesse: infermieri, operatori tecnici assistenziali, personale di coordinamento, educatori professionali, addetti ad animazione e terapia occupazionale.
- Anche per familiari non a carico: la deduzione spetta anche per coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle, suoceri, generi, nuore e nonni, anche se non fiscalmente a carico.
- Ricovero in istituto: si deduce solo la parte medica e paramedica, non l’intera retta. Deve risultare distintamente dalla documentazione dell’istituto.
- Attenzione alla distinzione: le spese per mezzi di deambulazione, protesi e sussidi informatici vanno invece nei righi E1/E3 con detrazione 19%, non qui.
Come funziona la deduzione per assistenza specifica ai disabili
Quando in famiglia c’è una persona con disabilità, le spese mediche e di assistenza hanno un trattamento fiscale privilegiato: possono essere dedotte per intero dal reddito, senza dover superare alcuna soglia minima. Questo è il vantaggio principale rispetto alle normali spese sanitarie, che danno diritto alla detrazione del 19% solo sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.
Il rigo apposito è l’E25 del quadro E, nella sezione dedicata alle deduzioni dal reddito complessivo. La ‘deduzione’ riduce il reddito su cui si calcola l’IRPEF: maggiore è il tuo scaglione d’imposta, maggiore è il risparmio. Con reddito nella fascia del 43% e 10.000 euro di spese deducibili, il risparmio fiscale è di circa 4.300 euro.
Le spese ammesse sono due categorie distinte: le spese mediche generiche (visite, farmaci prescritti, esami) sostenute dalla persona con disabilità, e le spese di assistenza specifica, cioè quelle per personale qualificato che assiste direttamente la persona.
È fondamentale non confondere queste spese con altre agevolazioni: le spese per protesi, mezzi di deambulazione e sussidi tecnici informatici per disabili vanno indicate nel rigo E3 (detrazione 19% sull’intero importo, senza franchigia), non in E25. Le due agevolazioni non si sovrappongono.
| Tipo di spesa o figura | Ammessa in E25? |
|---|---|
| Spese mediche generiche della persona con disabilità | Sì |
| Assistenza infermieristica e riabilitativa | Sì |
| Operatore tecnico assistenziale (OTA) dedicato all'assistenza diretta | Sì |
| Personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo | Sì |
| Educatore professionale | Sì |
| Addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale | Sì |
| Farmaci (con scontrino parlante) | Sì |
| Protesi, mezzi di deambulazione, sussidi informatici | No (vanno in E3) |
Esempio pratico
-
Sempronio ha un genitore anziano con invalidità al 100% che vive con lui. Nel 2025 ha sostenuto: 4.800 euro per un’assistente domiciliare qualificata (OTA), 600 euro di visite specialistiche, 400 euro di farmaci (con scontrino parlante). Totale: 5.800 euro. Sempronio indica l’intero importo nel rigo E25. La deduzione riduce il suo reddito imponibile di 5.800 euro. Con aliquota marginale del 38%, il risparmio fiscale è di circa 2.204 euro. Nessuna franchigia da detrarre: si deduce tutto.
Documenti necessari
- Certificazione di invalidità o disabilità rilasciata dalla Commissione medica (L. 104/1992) o da altra commissione pubblica
- Ricevute firmate dall’assistente, con dati anagrafici e codice fiscale di chi paga e di chi presta il servizio e del disabile assistito
- Fatture o scontrini ‘parlanti’ per farmaci (con codice fiscale del destinatario, natura e quantità del medicinale)
- Fatture per visite mediche generiche sostenute dalla persona con disabilità
- Documentazione dell’istituto di assistenza (RSA, casa di cura) con indicazione separata della componente medica e paramedica
Assistenza domiciliare per genitore con L. 104
Scenario. Caia ha la madre con handicap grave riconosciuto (L. 104, art. 3 comma 3). La madre non è fiscalmente a carico perché percepisce una pensione di invalidità superiore a 2.840,51 euro. Caia paga un’assistente domiciliare qualificata (OTA) per 1.200 euro al mese, per un totale annuo di 14.400 euro.
Come si applica. Anche se la madre non è fiscalmente a carico di Caia, le spese di assistenza specifica rientrano nel rigo E25: la deduzione spetta anche per i familiari non a carico (tra cui i genitori). Caia può dedurre i 14.400 euro dal proprio reddito complessivo. La ricevuta firmata dall’assistente deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale di Caia (chi paga), dell’assistente (chi presta) e della madre (la persona assistita).
In pratica
- La deduzione E25 spetta anche se il familiare disabile non è a carico: conta il rapporto di parentela, non il reddito del familiare.
- La ricevuta firmata dall’assistente è sufficiente come documento: non serve fattura se l’assistente è una persona fisica non titolare di partita IVA.
Persona con disabilità ricoverata in RSA
Scenario. Tizio ha il padre ricoverato in una RSA. La retta mensile è di 2.500 euro (30.000 euro l’anno). La RSA distingue nella documentazione: 800 euro/mese di componente medica e infermieristica, il resto è retta alberghiera e assistenza generica.
Come si applica. Tizio può dedurre solo la parte medica e paramedica: 800 euro × 12 = 9.600 euro l’anno. La retta alberghiera (pasti, alloggio, pulizie) non è deducibile. È essenziale che la RSA indichi separatamente nel prospetto o nelle ricevute la quota di spesa medica: senza questa distinzione documentale, la deduzione non spetta. I 9.600 euro vanno indicati nel rigo E25.
In pratica
- Chiedi alla RSA una certificazione che distingua la quota medica/paramedica dalla quota alberghiera: è indispensabile per la deducibilità.
- Solo la parte medica va in E25; nessuna altra parte della retta è deducibile o detraibile con questa norma.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il rigo E25 e il rigo E3?
Il rigo E3 riguarda spese per mezzi di deambulazione, protesi e sussidi informatici per disabili (detrazione 19% sull’intero importo). Il rigo E25 riguarda le spese mediche generiche e di assistenza specifica (deduzione dal reddito, senza franchigia). Sono agevolazioni distinte e non si sovrappongono.
C'è una franchigia? Devo superare una soglia minima?
No. A differenza delle normali spese sanitarie (che danno detrazione solo sulla parte eccedente 129,11 euro), le spese in E25 si deducono integralmente dal primo euro.
La detrazione spetta anche se il familiare disabile non è a mio carico?
Sì. L’art. 10 del TUIR estende la deduzione E25 anche a familiari non fiscalmente a carico: coniuge, figli (compresi adottivi), genitori (compresi adottivi), discendenti dei figli, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni e nonne.
L'assistente domiciliare deve avere una qualifica specifica?
Sì. Per rientrare nell’assistenza specifica (E25) il professionista deve avere una qualifica riconosciuta: OTA, infermiere, educatore professionale, animatore di comunità o addetto a terapia occupazionale. Per queste figure la deduzione spetta anche senza prescrizione medica, purché la qualifica risulti dal documento di spesa.
Posso dedurre l'intera retta della casa di riposo?
No. Solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che deve risultare separatamente dalla documentazione rilasciata dall’istituto. La parte alberghiera non è deducibile.
Come si documenta la spesa per l'assistente domiciliare privato?
Con una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza contenente i dati anagrafici e il codice fiscale di chi paga, di chi presta il servizio e, se la spesa è per un familiare, anche di quest’ultimo.
Vedi anche: Spese assistenza disabili, Contrassegno disabili (CUDE), Spese sanitarie e ausili per disabili, Detrazione veicoli e ausili per disabili, Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104) e Bollo auto.