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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa sono i lavoratori impatriati e come funziona il beneficio

Il regime degli impatriati è un’agevolazione fiscale pensata per attrarre in Italia persone che hanno vissuto e lavorato all’estero. In parole semplici: se torni in Italia dopo almeno 3 anni di residenza all’estero e rispetti certi requisiti, per i primi 5 anni paghi l’IRPEF solo su una parte del tuo reddito — e l’altra parte è esente.

Dal 29 dicembre 2023 è in vigore il nuovo regime, introdotto dal D.Lgs. 209/2023. Per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024 in poi, la quota di reddito tassata è il 50% dell’ammontare prodotto in Italia, con un tetto massimo di 600.000 euro annui. In pratica: se guadagni 80.000 euro, l’IRPEF la calcoli solo su 40.000 euro. Se hai o adotti un figlio minore residente in Italia durante il periodo di fruizione, la quota scende al 40%.

Attenzione: chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023 segue ancora le vecchie norme (art. 16 del D.Lgs. 147/2015), che prevedono percentuali diverse (50%, 30% o 10% a seconda dei casi e della regione). I due sistemi coesistono nel 730/2026 attraverso codici diversi da indicare nella casella ‘Casi particolari’.

Regime impatriati 730/2026: percentuali e codici
Situazione Quota imponibile Codice casi particolari
Nuovo regime (trasf. dal 2024): regola base 50% del reddito (max 600.000 euro) 16
Nuovo regime (trasf. dal 2024): con figlio minore residente 40% del reddito (max 600.000 euro) 17
Vecchio regime: 50% imponibile (art. 16 D.Lgs. 147/2015) 50% del reddito da lavoro dipendente 4
Vecchio regime: 30% imponibile 30% del reddito da lavoro dipendente 6
Vecchio regime: 10% imponibile (Sud Italia) 10% del reddito da lavoro dipendente 8
Docenti e ricercatori (regime speciale) 10% del reddito da lavoro dipendente 2

Esempio pratico

  • Tizio rientra in Italia nel 2024 dopo 5 anni di lavoro in Germania. Nel 2025 guadagna 90.000 euro come dipendente di un’azienda italiana. Applica il nuovo regime impatriati (codice ’16’): la base imponibile IRPEF è 45.000 euro (il 50% di 90.000). La quota esente — altri 45.000 euro — va indicata nella colonna 4 del rigo C14 (‘Esenzione Impatriati’) con il codice GA annotato nella CU 2026. Nel 2026 nasce il figlio di Tizio, residente in Italia: a partire da quell’anno Tizio può usare il codice ’17’ e ridurre la quota imponibile al 40%.

Documenti necessari

  • Certificazione Unica 2026 (punto 462 con il codice del regime, punto 463 con la quota esente; annotazioni con codice GA o GB per il nuovo regime)
  • Documentazione che prova la residenza estera nei 3 anni precedenti (contratti di lavoro, certificati di residenza estera, estratti anagrafici)
  • Titolo di studio o certificazione che attesta l’elevata qualificazione o specializzazione
  • Atto di nascita o adozione del figlio (se si vuole accedere alla riduzione al 40%)
  • Certificato di residenza del figlio in Italia (per la riduzione al 40%)

Rientro nel 2024: nuovo regime al 50%

Scenario. Caio è un ingegnere informatico che ha lavorato in Francia dal 2019 al 2023. Nel gennaio 2024 si trasferisce in Italia e inizia a lavorare per un’azienda milanese con un contratto a tempo indeterminato. Nel 2025 (secondo anno di agevolazione) percepisce 75.000 euro lordi.

Come si applica. Caio soddisfa i requisiti del nuovo regime: era residente all’estero nei 3 anni precedenti, si impegna a restare in Italia almeno 4 anni, lavora prevalentemente in Italia, ha qualificazione elevata. Nel 730/2026 indica nella casella ‘Casi particolari’ il codice ’16’. Il reddito nei righi C1-C3 è indicato già nella misura ridotta: 37.500 euro (50% di 75.000). La quota esente (altri 37.500 euro) va riportata in colonna 4 del rigo C14 con il codice annotato nella CU.

In pratica

  • Il datore di lavoro di solito riconosce l’agevolazione già in busta paga: verifica nella CU che il codice 462 sia compilato con ’16’ e che le annotazioni riportino il codice GA.
  • Se il datore non ha riconosciuto l’agevolazione, sei tu a doverla applicare in dichiarazione: indica il reddito già ridotto e compila la casella ‘Casi particolari’.
  • Il limite di 600.000 euro è annuale: se il tuo reddito supera quella cifra, l’eccedenza è interamente imponibile.

Vecchio regime (trasferimento entro il 2023): 30% imponibile

Scenario. Sempronio era rientrato in Italia nell’aprile 2022 dopo anni di lavoro in Spagna, beneficiando del vecchio regime (art. 16 D.Lgs. 147/2015) con quota imponibile al 30%. Nel 2025 è nel terzo anno di agevolazione e percepisce 60.000 euro.

Come si applica. Sempronio rientra ancora nel vecchio regime, non nel nuovo. Usa il codice ‘6’ nella casella ‘Casi particolari’. La quota imponibile è il 30% del reddito: 18.000 euro. Il 70% (42.000 euro) è esente. Nella CU 2026 troverà il codice CQ nelle annotazioni. Anche la casella ‘Stato estero’ va compilata con il codice della Spagna. Poiché i regimi pre e post 2023 coesistono, è fondamentale usare il codice corretto per la propria situazione.

In pratica

  • Non confondere il vecchio e il nuovo regime: le percentuali e i codici sono diversi, e il codice sbagliato porta a un calcolo dell’imposta errato.
  • Controlla nella CU 2026 il punto 462 e le annotazioni: indicano il codice del regime che il datore di lavoro ha applicato.
  • Compila sempre la casella ‘Stato estero’ con il codice del Paese in cui eri residente prima del rientro.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Quali sono i requisiti per il nuovo regime impatriati (trasferimento dal 2024)?

Devi: non essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 anni d’imposta precedenti il trasferimento; impegnarti a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni; lavorare prevalentemente in Italia durante l’anno; avere un’elevata qualificazione o specializzazione come definita dalla normativa europea (D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007) oppure aver svolto attività di ricerca anche nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Quanto dura l'agevolazione?

5 anni in totale: l’anno del trasferimento della residenza fiscale in Italia e i 4 anni d’imposta successivi.

Come si indica nel 730 se il datore di lavoro ha già applicato l'agevolazione?

In questo caso il reddito certificato nella CU è già nella misura ridotta (50% o 40%) e il datore ha compilato il punto 462 e le annotazioni della CU. Tu riporti il reddito ridotto nei righi C1-C3 e compili la colonna 4 del rigo C14 con la quota esente. La casella ‘Casi particolari’ va compilata solo se il datore non ha riconosciuto l’agevolazione.

Cosa succede se supero il limite di 600.000 euro?

Il limite è annuale. La parte di reddito fino a 600.000 euro beneficia dell’agevolazione (50% o 40% imponibile). L’eventuale eccedenza oltre 600.000 euro è tassata per intero con le aliquote IRPEF ordinarie.

Il vecchio regime impatriati si applica ancora?

Sì, per chi ha trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 (o, per i lavoratori sportivi, ha stipulato il contratto entro quella data). Le norme precedenti restano valide per queste persone per tutta la durata del periodo agevolato. I codici da usare nel 730 sono diversi da quelli del nuovo regime (codici ‘4’, ‘6’, ‘8’, ecc.).

Domande frequenti

Quali sono i requisiti per il nuovo regime impatriati (trasferimento dal 2024)?

Devi: non essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 anni d'imposta precedenti il trasferimento; impegnarti a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni; lavorare prevalentemente in Italia durante l'anno; avere un'elevata qualificazione o specializzazione come definita dalla normativa europea (D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007) oppure aver svolto attività di ricerca anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Quanto dura l'agevolazione?

5 anni in totale: l'anno del trasferimento della residenza fiscale in Italia e i 4 anni d'imposta successivi.

Come si indica nel 730 se il datore di lavoro ha già applicato l'agevolazione?

In questo caso il reddito certificato nella CU è già nella misura ridotta (50% o 40%) e il datore ha compilato il punto 462 e le annotazioni della CU. Tu riporti il reddito ridotto nei righi C1-C3 e compili la colonna 4 del rigo C14 con la quota esente. La casella 'Casi particolari' va compilata solo se il datore non ha riconosciuto l'agevolazione.

Cosa succede se supero il limite di 600.000 euro?

Il limite è annuale. La parte di reddito fino a 600.000 euro beneficia dell'agevolazione (50% o 40% imponibile). L'eventuale eccedenza oltre 600.000 euro è tassata per intero con le aliquote IRPEF ordinarie.

Il vecchio regime impatriati si applica ancora?

Sì, per chi ha trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 (o, per i lavoratori sportivi, ha stipulato il contratto entro quella data). Le norme precedenti restano valide per queste persone per tutta la durata del periodo agevolato. I codici da usare nel 730 sono diversi da quelli del nuovo regime (codici '4', '6', '8', ecc.).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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